33.2007.4
Ricorso direttamente al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni contro decisione soggetta ad opposizione. Irricevibile. Atti trasmessi all'amministrazione competente.
12 marzo 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
33.2007.4
Data decisione, Autorità:
12.03.2007, TCA
Titolo:
Ricorso direttamente al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni contro decisione soggetta ad opposizione. Irricevibile. Atti trasmessi all'amministrazione competente.
PRESTAZIONI COMPLEMENTARI
art. 49 LPGA
art. 52 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
33.2007.4
ir/td
Lugano
12 marzo 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 7 marzo 2007 di
RI 1
contro
Cassa CO 1
in materia di prestazioni complementari
considerato, in fatto
ed in diritto
• che
RI 1 ha chiesto l'erogazione di prestazioni complementari alla luce del
beneficio unicamente della rendita AVS;
• che l'amministrazione ha rifiutato la
prestazione alla luce dei capitali a risparmio e dell'immobile della signora RI
1 che, in uno con la rendita ed il valore locativo superano il fabbisogno
ritenuto;
Considerandi
• che la decisione in discussione del 13
febbraio 2007 è soggetta ad opposizione;
• che la ricorrente, con lettera 7 marzo
2007, contesta dinanzi al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni il rifiuto
della prestazione della Cassa CO 1 (I);
• che la presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21
luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA;
• che con l’inizio del 2003 è entrata in
vigore la nuova Legge Federale sulla parte generale del diritto delle
Assicurazioni Sociali che di principio si applica anche alla materia qui in
discussione. Il complesso normativo si applica al caso di specie per gli
aspetti procedurali come a nota giurisprudenza federale;
• che – per quanto attiene
specificatamente il tema della decisione formale 13 febbraio 2007 – va
rammentato che la LPGA regola il tema della decisione all'art. 49 con il
rilievo che secondo l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emanate in virtù
dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione
all'istanza che le ha notificate. In via di principio, questa norma di
procedura – come rammentato - entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93c.
6b, 112 V 360 c. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 c. 3b). Ciò significa che
tutte le decisioni emanate dopo il 1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura
di opposizione. Per quel che concerne il momento dell'emanazione della
decisione è determinante la sua consegna alla posta (vedi DTF 119 V 95 c. 4c,
si veda inoltre la lettera 29 novembre 2002 del TFA alle autorità di ricorso
cantonali nel campo delle assicurazioni sociali). La procedura d'opposizione si
applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della
previdenza professionale;
• che nel caso in esame la decisione 13
febbraio 2007 della Cassa qui impugnata non ha ancora fatto oggetto di una
procedura di opposizione: il ricorso interposto contro di essa deve pertanto
essere dichiarato irricevibile. In effetti, dallo stesso tenore dei
rimedi di diritto indicati nella decisione impugnata, emerge che avverso il provvedimento
qui impugnato è data facoltà di inoltrare opposizione alla Cassa CO 1;
• che si giustifica la trasmissione degli
atti alla Cassa CO 1 affinché tratti e consideri il ricorso 13 febbraio 2007
quale opposizione alla decisione e proceda, previa traduzione dell'opposizione
e suo esame, all'emanazione della decisione su opposizione che potrà, se del
caso, essere successivamente impugnata (comunque ed in ogni modo in lingua
italiana, pretendibile da persona domiciliata ad __________) a questo Tribunale
Cantonale delle Assicurazioni nei termini di legge;
Dispositivo
Per questi motivi,
dichiara e
pronuncia
1.- Il
ricorso formulato in data 7 marzo 2007 da RI 1, __________, é irricevibile.
§ Gli atti sono
trasmessi alla Cassa CO 1 affinché proceda nell'ambito delle sue attribuzioni,
rendendo la decisione di sua competenza.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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