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Decisione

33.2007.4

Ricorso direttamente al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni contro decisione soggetta ad opposizione. Irricevibile. Atti trasmessi all'amministrazione competente.

12 marzo 2007Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

33.2007.4

Data decisione, Autorità:

12.03.2007, TCA

Titolo:

Ricorso direttamente al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni contro decisione soggetta ad opposizione. Irricevibile. Atti trasmessi all'amministrazione competente.

PRESTAZIONI COMPLEMENTARI

art. 49 LPGA

art. 52 LPGA

Raccomandata

Incarto n.

33.2007.4

ir/td

Lugano

12 marzo 2007

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 7 marzo 2007 di

RI 1

contro

Cassa CO 1

in materia di prestazioni complementari

considerato, in fatto

ed in diritto

• che

RI 1 ha chiesto l'erogazione di prestazioni complementari alla luce del

beneficio unicamente della rendita AVS;

• che l'amministrazione ha rifiutato la

prestazione alla luce dei capitali a risparmio e dell'immobile della signora RI

1 che, in uno con la rendita ed il valore locativo superano il fabbisogno

ritenuto;

Considerandi

• che la decisione in discussione del 13

febbraio 2007 è soggetta ad opposizione;

• che la ricorrente, con lettera 7 marzo

2007, contesta dinanzi al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni il rifiuto

della prestazione della Cassa CO 1 (I);

• che la presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione

di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21

luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA;

• che con l’inizio del 2003 è entrata in

vigore la nuova Legge Federale sulla parte generale del diritto delle

Assicurazioni Sociali che di principio si applica anche alla materia qui in

discussione. Il complesso normativo si applica al caso di specie per gli

aspetti procedurali come a nota giurisprudenza federale;

• che – per quanto attiene

specificatamente il tema della decisione formale 13 febbraio 2007 – va

rammentato che la LPGA regola il tema della decisione all'art. 49 con il

rilievo che secondo l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emanate in virtù

dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione

all'istanza che le ha notificate. In via di principio, questa norma di

procedura – come rammentato - entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93c.

6b, 112 V 360 c. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 c. 3b). Ciò significa che

tutte le decisioni emanate dopo il 1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura

di opposizione. Per quel che concerne il momento dell'emanazione della

decisione è determinante la sua consegna alla posta (vedi DTF 119 V 95 c. 4c,

si veda inoltre la lettera 29 novembre 2002 del TFA alle autorità di ricorso

cantonali nel campo delle assicurazioni sociali). La procedura d'opposizione si

applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della

previdenza professionale;

• che nel caso in esame la decisione 13

febbraio 2007 della Cassa qui impugnata non ha ancora fatto oggetto di una

procedura di opposizione: il ricorso interposto contro di essa deve pertanto

essere dichiarato irricevibile. In effetti, dallo stesso tenore dei

rimedi di diritto indicati nella decisione impugnata, emerge che avverso il provvedimento

qui impugnato è data facoltà di inoltrare opposizione alla Cassa CO 1;

• che si giustifica la trasmissione degli

atti alla Cassa CO 1 affinché tratti e consideri il ricorso 13 febbraio 2007

quale opposizione alla decisione e proceda, previa traduzione dell'opposizione

e suo esame, all'emanazione della decisione su opposizione che potrà, se del

caso, essere successivamente impugnata (comunque ed in ogni modo in lingua

italiana, pretendibile da persona domiciliata ad __________) a questo Tribunale

Cantonale delle Assicurazioni nei termini di legge;

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara e

pronuncia

1.- Il

ricorso formulato in data 7 marzo 2007 da RI 1, __________, é irricevibile.

§ Gli atti sono

trasmessi alla Cassa CO 1 affinché proceda nell'ambito delle sue attribuzioni,

rendendo la decisione di sua competenza.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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