33.2007.5
Ricorso al TCA in luogo e vece dell'opposizione alla Cassa. Trasmissione all'autorità amministrativa.
15 maggio 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
33.2007.5
Data decisione, Autorità:
15.05.2007, TCA
Titolo:
Ricorso al TCA in luogo e vece dell'opposizione alla Cassa. Trasmissione all'autorità amministrativa.
CALCOLO DELLE PRESTAZIONI COMPLEMENTARI
IRRICEVIBILITÀ
art. 49 LPGA
art. 52 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
33.2007.5
ir/td
Lugano
15 maggio 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso 14/15 maggio 2007 formulato
da
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 13 aprile 2007 emanata
da
Cassa CO 1
in materia di prestazioni complementari
alla rendita AI
non sono state chieste osservazioni alla
Cassa CO 1
ritenuto, in
fatto ed in diritto
• che RI 1, con il patrocinio dell’avv. RA
1 di __________, si è rivolta al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni con
atto 14 maggio 2007 (pervenuto il giorno successivo) con cui si aggrava avverso
una decisione 13 aprile 2007 della Cassa Cantonale di compensazione AVS-AI-IPG
dell’Istituto delle Assicurazioni Sociali in materia di applicazione della LPC
per il periodo 1 marzo - 31 dicembre 2006;
• che
Considerandi
con il gravame è stata prodotta solo una parte della decisione impugnata e la
cancelleria del TCA ha chiesto la parte mancante all’amministrazione
interessata;
• che
non risulta essere stata inoltrata opposizione avverso la decisione 13 aprile
2007.
impugnata con l’atto in discussione dell’avv. RA 1;
• che
al ricorso non è infatti stata annessa una decisione su opposizione relativa
alle prestazioni complementari riferite al periodo 1 marzo – 31 dicembre 2006;
• che
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di
principio e non è di rilevante importanza Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'art. 49 cpv. 2 LOG STFA
del 21.7.2003 in re N., I 707/00);
• che con l’inizio del 2003 è entrata in
vigore la nuova Legge Federale sulla parte generale del diritto delle Assicurazioni
Sociali che di principio si applica anche alla materia qui in discussione (art.
1.
LPC). Il complesso normativo si applica al caso di specie sia per gli aspetti
procedurali, come a nota giurisprudenza federale e cantonale, che per gli
aspetti materiali;
• che la LPGA regola il tema della
decisione all'art. 49 con il rilievo che secondo l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le
decisioni emanate in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro
trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate. In
via di principio, questa norma di procedura – come rammentato - entra in vigore
immediatamente (DTF 117 V 93c. 6b, 112 V 360 c. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag.
316.
c. 3b). Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il 1° gennaio
2003.
sono rette dalla procedura di opposizione. Per quel che concerne il
momento dell'emanazione della decisione è determinante la sua consegna alla
posta (vedi DTF 119 V 95 c. 4c, si veda inoltre la lettera 29 novembre 2002 del
TFA alle autorità di ricorso cantonali nel campo delle assicurazioni sociali).
La procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni
sociali, ad eccezione della previdenza professionale e, per quanto concerne la
materia che qui interessa, come detto l'art. 1 LPC, nella versione in vigore
dal 1° gennaio 2003, dispone che le norme della LPGA si applicano alle
prestazioni dei Cantoni conformemente alla sezione 1a della LPC, sempre che la
legge non preveda espressamente una deroga (sul tema si veda Philippe Gerber:
L'interaction entre la LPGA et les lois spéciales d'assurances sociales, in
Pratique VSI 6/2002 pag. 205 - 207);
• che nel caso in esame, la decisione
della Cassa di cui si chiede l’annullamento non ha ancora fatto oggetto di una
procedura di opposizione. Il ricorso interposto contro di essa deve pertanto
essere dichiarato irricevibile;
• che nella decisione impugnata, con cui
viene fissata una prestazione complementare di CHF 106.— in favore della
ricorrente e del figlio __________, prestazione che la ricorrente contesta
siccome insufficiente e non rispettosa del diritto, rettamente
l’amministrazione ha indicato, quale rimedio giuridico, la procedura di
opposizione alla Cassa stessa. Si giustifica pertanto l’immediata trasmissione
degli atti alla Cassa affinché l’amministrazione proceda all'esame della
tempestività dell'opposizione ed all'emanazione della decisione su opposizione
che potrà, se del caso, essere successivamente impugnata a questo Tribunale
Cantonale delle Assicurazioni nei termini di legge;
Dispositivo
Per questi motivi,
dichiara e
pronuncia
1.- Il
ricorso 14/15 maggio 2007 formulato da RI 1 é irricevibile.
§ Gli atti sono
trasmessi all’Istituto delle Assicurazioni Sociali, Cassa CO 1, , affinché
proceda nell'ambito delle sue competenze, rendendo una decisione su
opposizione.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare
quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve
motivazione, e recare la firma del ricorrente
o
del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata
e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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