Lexipedia

Decisione

33.2007.5

Ricorso al TCA in luogo e vece dell'opposizione alla Cassa. Trasmissione all'autorità amministrativa.

15 maggio 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

33.2007.5

Data decisione, Autorità:

15.05.2007, TCA

Titolo:

Ricorso al TCA in luogo e vece dell'opposizione alla Cassa. Trasmissione all'autorità amministrativa.

CALCOLO DELLE PRESTAZIONI COMPLEMENTARI

IRRICEVIBILITÀ

art. 49 LPGA

art. 52 LPGA

Raccomandata

Incarto n.

33.2007.5

ir/td

Lugano

15 maggio 2007

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

visto il ricorso 14/15 maggio 2007 formulato

da

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 13 aprile 2007 emanata

da

Cassa CO 1

in materia di prestazioni complementari

alla rendita AI

non sono state chieste osservazioni alla

Cassa CO 1

ritenuto, in

fatto ed in diritto

• che RI 1, con il patrocinio dell’avv. RA

1 di __________, si è rivolta al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni con

atto 14 maggio 2007 (pervenuto il giorno successivo) con cui si aggrava avverso

una decisione 13 aprile 2007 della Cassa Cantonale di compensazione AVS-AI-IPG

dell’Istituto delle Assicurazioni Sociali in materia di applicazione della LPC

per il periodo 1 marzo - 31 dicembre 2006;

• che

Considerandi

con il gravame è stata prodotta solo una parte della decisione impugnata e la

cancelleria del TCA ha chiesto la parte mancante all’amministrazione

interessata;

• che

non risulta essere stata inoltrata opposizione avverso la decisione 13 aprile

2007.

impugnata con l’atto in discussione dell’avv. RA 1;

• che

al ricorso non è infatti stata annessa una decisione su opposizione relativa

alle prestazioni complementari riferite al periodo 1 marzo – 31 dicembre 2006;

• che

la presente vertenza non pone questioni giuridiche di

principio e non è di rilevante importanza Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi

dell'art. 49 cpv. 2 LOG STFA

del 21.7.2003 in re N., I 707/00);

• che con l’inizio del 2003 è entrata in

vigore la nuova Legge Federale sulla parte generale del diritto delle Assicurazioni

Sociali che di principio si applica anche alla materia qui in discussione (art.

1.

LPC). Il complesso normativo si applica al caso di specie sia per gli aspetti

procedurali, come a nota giurisprudenza federale e cantonale, che per gli

aspetti materiali;

• che la LPGA regola il tema della

decisione all'art. 49 con il rilievo che secondo l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le

decisioni emanate in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro

trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate. In

via di principio, questa norma di procedura – come rammentato - entra in vigore

immediatamente (DTF 117 V 93c. 6b, 112 V 360 c. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag.

316.

c. 3b). Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il 1° gennaio

2003.

sono rette dalla procedura di opposizione. Per quel che concerne il

momento dell'emanazione della decisione è determinante la sua consegna alla

posta (vedi DTF 119 V 95 c. 4c, si veda inoltre la lettera 29 novembre 2002 del

TFA alle autorità di ricorso cantonali nel campo delle assicurazioni sociali).

La procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni

sociali, ad eccezione della previdenza professionale e, per quanto concerne la

materia che qui interessa, come detto l'art. 1 LPC, nella versione in vigore

dal 1° gennaio 2003, dispone che le norme della LPGA si applicano alle

prestazioni dei Cantoni conformemente alla sezione 1a della LPC, sempre che la

legge non preveda espressamente una deroga (sul tema si veda Philippe Gerber:

L'interaction entre la LPGA et les lois spéciales d'assurances sociales, in

Pratique VSI 6/2002 pag. 205 - 207);

• che nel caso in esame, la decisione

della Cassa di cui si chiede l’annullamento non ha ancora fatto oggetto di una

procedura di opposizione. Il ricorso interposto contro di essa deve pertanto

essere dichiarato irricevibile;

• che nella decisione impugnata, con cui

viene fissata una prestazione complementare di CHF 106.— in favore della

ricorrente e del figlio __________, prestazione che la ricorrente contesta

siccome insufficiente e non rispettosa del diritto, rettamente

l’amministrazione ha indicato, quale rimedio giuridico, la procedura di

opposizione alla Cassa stessa. Si giustifica pertanto l’immediata trasmissione

degli atti alla Cassa affinché l’amministrazione proceda all'esame della

tempestività dell'opposizione ed all'emanazione della decisione su opposizione

che potrà, se del caso, essere successivamente impugnata a questo Tribunale

Cantonale delle Assicurazioni nei termini di legge;

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara e

pronuncia

1.- Il

ricorso 14/15 maggio 2007 formulato da RI 1 é irricevibile.

§ Gli atti sono

trasmessi all’Istituto delle Assicurazioni Sociali, Cassa CO 1, , affinché

proceda nell'ambito delle sue competenze, rendendo una decisione su

opposizione.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare

quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve

motivazione, e recare la firma del ricorrente

o

del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata

e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster