Lexipedia

Decisione

33.2007.7

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

8 ottobre 2007Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

A. Già

beneficiario di prestazioni complementari, nel marzo 2005 (doc. 17 della Cassa)

RI 1, divorziato dal 1995, si è trasferito nel Cantone Ticino con la ex moglie

con la quale convive. Egli ha avuto diritto a PC per persone sole in ragione di

CHF 832.- al mese. Questo importo è rimasto invariato anche nel 2006, mentre

nel 2007 è aumentato a CHF 1'111.-

(doc. C2).

B. Dal

1° marzo 2007 la ex moglie RI 2 percepisce una rendita AVS ed ha chiesto un

aiuto finanziario allo Stato (doc. 28). La Cassa di compensazione ha quindi

riconsiderato il diritto di RI 1 e, considerando – nonostante il divorzio – gli

assicurati quali coniugi, ha inglobato la signora nel calcolo, fissando una

prestazione globale di PC in CHF 831.-.

Con due distinte

decisioni del 13 aprile 2007, aventi effetto da inizio del mese, la Cassa ha

concesso all'assicurato CHF

416.- di cui CHF 349.- versati direttamente all'Ufficio assicurazione malattia (doc. 52), mentre all'ex coniuge CHF 415.-, di cui CHF 349.-

girati all'UAM (doc. 53). Gli

elementi di calcolo posti alla base di ogni decisione sono i medesimi e

comprendono gli elementi di reddito e di sostanza dei coniugi RI 1.

C. Il

7 maggio 2007 (docc. 54 e 55) gli assicurati si sono singolarmente opposti alle

rispettive decisioni, chiedendo, siccome divorziati, di separare i calcoli dei

fabbisogni e prendendo quindi in considerazione, per ciascuno, solo gli

elementi di calcolo riconducibili ad ognuno di essi.

Con un'unica decisione su opposizione del 15

maggio 2007 (doc. A) la Cassa ha riconfermato le precedenti decisioni, fondandosi

sulla giurisprudenza federale che impone un calcolo unico anche per gli ex

coniugi che continuano di fatto l'unione coniugale.

D. Il

ricorso del 6 giugno 2007 (doc. I) formulato alla Cassa in un unico atto

sottoscritto da entrambi gli assicurati è stato trasmesso per competenza a

questo Tribunale (doc. II) ed il 12 giugno 2007 (doc. IV) i ricorrenti, ognuno

autonomamente, hanno completato la loro richiesta riprendendo il contenuto delle

opposizioni.

La Cassa ha confermato

la decisione impugnata (doc. VI).

RI 1 ha prodotto le

precedenti decisioni, a comprova che la Cassa l'ha sempre considerato come persona sola e l'ex moglie come una coinquilina con cui divide i costi della

locazione (doc. VIII dell'inc.

n. 33.2007.7).

La Cassa si è

riconfermata nella sua risposta di causa (doc. X).

A fronte

di nuovi elementi apportati dai ricorrenti l'amministrazione ha ammesso necessità

di un riesame (doc. XV).

in

diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi

dell'articolo 49 cpv. 2 della

Legge sull'organizzazione

giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

Considerandi

2.

I

coniugi RI 1 hanno impugnato con un unico atto la decisione della Cassa. Solo

in sede di emendamento essi hanno inoltrato due distinti atti. Alla luce di ciò,

visto che i ricorsi presentati dagli assicurati sono diretti contro la medesima

decisione su opposizione a sua volta derivante dal medesimo fatto giuridico e

pongono la stesse richieste giuridiche interdipendenti l'una dall'altra, è accertata la connessione tra loro. Le procedure ricorsuali

sono dunque congiunte in un unico procedimento giudiziario (SVR 2005 AHV Nr. 15

pag. 48; STFA del 26 agosto 2005 nella causa L., C 23/04 e C 26/04; STFA del 4

agosto 2005 nella causa A. e B., K 150/04 e K 151/04; DTF 128 V 126; DTF 127 V

157; DTF 127 V 33) e la presente sentenza sarà intimata separatamente a ciascun

ricorrente.

nel merito

3.

Va

innanzitutto rilevato come la LPC persegue lo scopo di garantire un

"reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai

sensi dell'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp.

Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).

Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato

dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni

complementari all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un reddito minimo

per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280

(285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,

"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza

sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.

460.

nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e

meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V

204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992

pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge

federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

4.

In

virtù dell'art. 2a lett. a LPC, hanno diritto alle prestazioni complementari

giusta l'art. 2 LPC le persone anziane che ricevono una rendita di vecchiaia

dell'AVS.

L'importo della prestazione complementare

annua deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute ed i redditi determinanti (art.

3a cpv. 1 LPC).

Secondo l'art. 3a cpv. 4 LPC, le spese riconosciute

ed i redditi determinanti dei coniugi, delle persone con figli che hanno o

danno diritto ad una rendita e degli orfani che vivono in economia domestica

comune sono sommati.

Giusta l'art. 1 cpv. 1 OPC-AVS/AI intitolato

"coniugi separati", se una rendita dell'AVS o dell'AI è

versata ad entrambi i coniugi o se una rendita completiva dell'AVS o dell'AI è versata ad un coniuge secondo l'art. 22bis cpv. 2 LAVS o la lettera e delle disposizioni finali

relative alla modifica del 21 marzo 2003 della LAI, ciascuno dei coniugi ha un

diritto proprio a prestazioni complementari in caso di separazione legale.

Per l'art. 1 cpv. 4 OPC-AVS/AI, i coniugi sono

considerati come viventi separati secondo i capoversi 1 e 2:

a. se la separazione è

stata pronunciata con una decisione giudiziaria o

b. se è in corso un'istanza di divorzio o di separazione, o

c. se la separazione

di fatto dura ininterrottamente da almeno un anno, o

d. se è reso credibile

che la separazione di fatto durerà relativamente a lungo.

Per quanto riguarda le

spese riconosciute, l’art. 3b cpv. 1 LPC prevede che:

" Per le persone che non vivono durevolmente o per un

lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le

spese riconosciute sono le seguenti:

a. importo destinato alla copertura del

fabbisogno vitale, per anno:

1.

per le

persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16290 franchi;

2.

per i

coniugi, almeno 22035 franchi e al massimo 24435 franchi;

3.

per gli

orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o

dell’AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i due primi figli

si prende in considerazione la totalità dell’importo determinante, per due

altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;

b. la pigione di un appartamento e le

relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le

spese accessorie, non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di

una richiesta di restituzione."

Per il 2007, gli importi massimi destinati alla copertura del fabbisogno

vitale sono stati fissati dal Consiglio federale in CHF 18'140.- per persone

sole, in CHF 27'210.- per coniugi e, per orfani e figli che danno diritto ad

una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, in CHF 9'480.- (cfr. art. 1

dell’Ordinanza 07 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI

del 22 settembre 2006).

Per il Cantone Ticino, fa stato il massimo dei citati limiti di

reddito (cfr. Decreto esecutivo del 12 dicembre 2006 concernente la LPC, RL

6.4.5.3

).

Inoltre, giusta l’art.

3b cpv. 3 LPC, per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in

un istituto sono riconosciute, fra le altre, le spese seguenti:

" (…)

d. importo forfettario annuo per

l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfettario

deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria

delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni); (…)."

L’art. 3c cpv. 1 LPC

enumera esaustivamente i redditi determinanti, fra i quali vi sono:

" (…)

b. il reddito proveniente da sostanza

mobile e immobile;

c. un quindicesimo della sostanza

netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura

in cui superi per persone sole 25'000 franchi, per coniugi 40'000 franchi e per

orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15'000

franchi. (…)

d. le rendite, le pensioni e le altre

prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI; (…)."

5.

Oggetto

del contendere è il diritto dei ricorrenti alla percezione di prestazioni complementari.

Gli assicurati sono divorziati dall'8 giugno 1995 (doc. C1) e almeno dal 1° marzo 2005 convivono a __________,

suddividendo le spese dell'alloggio

(doc. 17). Se fino al marzo 2007 la Cassa cantonale di compensazione ha eseguito

il calcolo del diritto alle PC di RI 1 ritenendolo persona sola, da quando

anche l'ex coniuge gode di un

proprio diritto all'AVS l'Amministrazione ha rivisto questa

situazione, sommando i redditi determinanti e le spese riconosciute di

entrambi, poiché, a suo dire, anche se divorziate, queste persone continuano a

convivere more uxorio, ossia quali coniugi di fatto.

Questo Tribunale deve quindi analizzare

se, correttamente, la Cassa ha considerato RI 1 ed RI 2 analogamente ad una

coppia coniugata e quindi se gli importi relativi alle spese riconosciute

(fabbisogno) ed ai redditi considerati nella decisione impugnata siano

corretti.

6.

Quanto

alle spese riconosciute di cui al considerando 4, vi è in primis da

considerare il fabbisogno vitale.

Per principio, l'importo applicabile per il fabbisogno

vitale non è determinato secondo il tipo di rendita dell'AVS o dell'AI del richiedente le prestazioni, ma in base alle sue condizioni

personali. Le Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (DPC), edite dall'UFAS, illustrano ai NN. 2022-2028 le tre situazioni regolate dalla

legge: persone sole, coniugi, orfani.

Per quanto concerne il fabbisogno vitale per le persone sole,

il relativo importo è applicato alle persone maggiorenni celibi, vedove o

divorziate (N. 2022 DPC). Tale importo è inoltre applicabile ai coniugi che

vivono separati, alle persone coniugate il cui coniuge soggiorna per un lungo

periodo all'estero o il cui

luogo di soggiorno è sconosciuto, nonché alle persone che vivono in concubinato

(N. 2024 DPC).

Giusta il N. 2025 DPC, l'importo per il fabbisogno vitale per coniugi è applicato a tutte

le persone coniugate – compresi gli orfani coniugati che beneficiano di una

rendita per orfani e i figli coniugati che danno diritto a una rendita per

figli -, ad eccezione di quelle che vivono separate. L'importo per il fabbisogno vitale per coniugi è determinante

anche se solo uno dei coniugi ha diritto ad una rendita (N. 2026 DPC).

Secondo il N. 2029 DPC, le PC annue a favore di coniugi e di persone

con figli nonché di orfani conviventi sono per principio calcolate globalmente.

A questo scopo si devono sommare le spese riconosciute (compresi gli

importi per il fabbisogno vitale) ed i redditi determinanti dei beneficiari o

dei familiari che partecipano al beneficio della prestazione.

Il calcolo separato deve essere eseguito soltanto se uno dei

coniugi o un altro membro della famiglia soggiorna lungamente all'estero o il cui luogo di dimora è sconosciuto

(N. 2031 DPC), oppure se i coniugi che hanno diritto ad una propria rendita dell'AVS o dell'AI sono separati legalmente (N. 2033 DPC).

Per il caso in esame, torna applicabile la situazione in cui i coniugi

sono conviventi (N. 2032 DPC).

Sulla scorta della STFA del 18 novembre 1985 nella causa N.S., di

cui è pubblicato un estratto in RCC 1986 pag. 143, l'UFAS ha redatto nel 1998 il N. 2032 DPC, che così recitava:

" Per tutti i coniugi che non vivono separati, i

redditi determinanti e le spese riconosciute di entrambi i coniugi sono sommati

e in seguito ne viene determinata la differenza. Ciò vale anche se i coniugi

separati legalmente (o divorziati) continuano a convivere o ritornano a convivere

dopo una breve separazione (RCC 1986 p. 143)."

Questa direttiva è

stata modificata nel 2002 ed il suo tenore è il seguente:

" Per tutti i coniugi che non vivono separati, i

redditi determinanti e le spese riconosciute di entrambi i coniugi sono sommati

e confrontati con l'importo destinato alla copertura dei

bisogni vitali della coppia. Ciò vale anche quando i coniugi separati legalmente

continuano a convivere (RCC 1986 p. 143) o ritornano a convivere dopo una breve

separazione."

Nel caso giudicato dal TFA nel 1985, si trattava di due coniugi

separati legalmente dal 1968 che, ciononostante, continuavano a vivere insieme.

Nel 1984 il marito ha domandato le prestazioni complementari, ma la Cassa di

compensazione le ha negate, poiché il reddito da prendere in considerazione

superava il limite di reddito per coniugi (a quel momento, pari a CHF 17'100.-). Ritenuto che le PC hanno lo scopo

di garantire un reddito minimo alle persone indigenti che percepiscono una

rendita AVS o AI, il diritto alle PC è fondato su considerazioni d'ordine economico di cui occorre tenere

conto anche nell'ambito dell'art. 1 vOPC-AVS/AI (modificato dal 1° gennaio

2004) relativo ai coniugi separati. Per il calcolo separato delle PC, si

considera dunque come determinante non il fatto stesso della separazione dei

coniugi, bensì il cambiamento della situazione economica che ne risulta. Senza

una tale modifica, il calcolo separato delle prestazioni complementari -

nonostante la separazione effettiva della coppia - non si giustificherebbe

(DTF 103 V 25; RCC 1977 pag. 410).

Nel caso esaminato dal TFA, malgrado continuassero a convivere nel

medesimo appartamento, i coniugi erano formalmente e legalmente separati al

momento in cui la Cassa ha reso la sua decisione nel 1984. In queste

condizioni, il Tribunale federale delle assicurazioni ha giudicato corretto fondarsi

sulle circostanze effettive e non soltanto su quelle giuridiche.

Così, la situazione economica non era mutata nonostante la separazione pronunciata

dal giudice, poiché i due coniugi conducevano ancora una vita comune. Siccome determinanti

sono le circostanze economiche, le PC dovevano essere calcolate secondo le

regole valide per i coniugi che vivono insieme.

7.

La

controversia all'esame attuale

del TCA, contrariamente a

quanto sostenuto dai ricorrenti, trova delle analogie con le argomentazioni

appena riportate e può essere posta alla base del presente giudizio.

Infatti, RI 2 e RI 1

si sono uniti in matrimonio nel 1964 ed hanno ottenuto il divorzio nel 1995. A

quell'epoca, risulta che

vivessero separati (doc. C1 dell'inc. n. 33.2007.7). Tuttavia, come rilevabile dal contratto di

locazione (doc. 26), dall'inizio

del 2005 essi sono locatari di un appartamento di 105 mq "abitazione familiare

per due persone". A non averne dubbio, al momento in cui la Cassa ha reso

la sua decisione, quindi il 13 aprile 2007 (docc. 52 e 53), i coniugi in

questione abitavano insieme a __________ e ciò almeno dal mese di marzo 2005 (doc.

17: domanda di prestazioni complementari dell'assicurato). Pertanto, indipendentemente dalle circostanze legali,

secondo le quali essi sono divorziati ed andrebbero ritenuti, ai fini della PC,

delle persone sole, fanno invece stato le circostanze economiche presenti (ed

in essere da almeno due anni e mezzo) quando la Cassa ha reso la propria decisione.

Quindi, a mente del TCA, è possibile affermare che sia durante

l'unione coniugale, sia dopo il

divorzio, almeno dal marzo 2005 in poi, non v'è stato un cambiamento della situazione economica dei coniugi RI 1.

Essi, in effetti, continuano a condividere l'appartamento (coniugale) allacciato ad un unico collegamento telefonico

intestato al marito. I coniugi si vedono inoltre recapitare un conteggio unico

delle spese accessorie (doc. 25). Dal profilo delle prestazioni complementari,

dunque, sia durante il matrimonio sia una volta intervenuto il divorzio – per

il periodo che qui interessa - nulla è cambiato dal profilo economico.

In questo senso, i ricorrenti vanno quindi senza dubbio considerati

come persone coniugate, indipendentemente dalla circostanza che essi siano

legalmente divorziati l'uno

dall'altro, poiché continuano comunque

a vivere insieme.

Ne discende che la decisione della Cassa di compensazione di

computare il fabbisogno vitale per coniugi (CHF 27'210.-) è corretta,

così pure di eseguire un calcolo congiunto per gli ex coniugi conviventi

sommando le loro spese ed i loro redditi.

8.

Per

ciò che concerne le spese dei ricorrenti, l'importo stabilito dalla Cassa in CHF 51'138.- va dunque

confermato, trattandosi, oltre al limite di reddito appena determinato, del

contributo fisso per l'assicurazione

malattia di CHF 4'464.- per

ogni coniuge e del massimo deducibile di CHF 15'000.- per la pigione lorda, sebbene il costo reale a loro carico sia

di CHF 18'000.-.

9.

Per

contro, l'importo della

sostanza computabile individuato dalla Cassa va corretto.

Infatti, come

sostenuto dall'assicurata RI 2,

la liquidazione a suo favore del capitale del II pilastro (CHF 39'204,90 + CHF 564.-) è avvenuta il 4 maggio

2005.

(doc. 37) sul suo conto corrente postale (doc. 49) e questa somma – almeno

in parte - le è servita per vivere nel 2005 e nel 2006.

La ricorrente ha

parzialmente giustificato l'utilizzo

di questa somma con: l'acquisto

di un'automobile d'occasione a fine dicembre 2006 (doc. 54: CHF

4'900.-), il pagamento delle

imposte cantonali (doc. 48: CHF 794.-) e federali (doc. 47: CHF 69,60) nel 2006

relative alla liquidazione in capitale della previdenza professionale, il pagamento

delle imposte a __________ (doc. C4: CHF 2'000,50) - dove viveva prima di trasferirsi in Ticino -, l'acquisto di un computer con schermo LCD (docc.

C5 e C6: CHF 1'500.-), il costo

di cure dentarie (doc. C7: CHF 775,20), gli acquisti per il giardino (CHF 1'000.-), le spese per l'arredamento (CHF 1'500.-), l'acquisto di

una macchina per il caffè e di un forno a microonde (doc. 49: CHF 1'700.-), per complessivi CHF 14'239.30.

Nel 2005 la ricorrente

ha ricavato CHF 12'206.- dalla

sua attività professionale esercitata dapprima in Svizzera tedesca (doc. 40: 2'539.-) poi in Ticino (doc. 41: CHF 9'667.-), CHF 11'012.- quali indennità di disoccupazione (doc. 39) e CHF 15'979.- a titolo di indennità giornaliere per

perdita di guadagno (doc. 40), per un'entrata totale di CHF 39'197.-. A ciò si aggiungono le prestazioni in capitale della

previdenza assommanti a CHF 39'769-.

Nel 2006 l'assicurata ha conseguito CHF 31'370.- dall'assicurazione disoccupazione (doc. 42) e CHF 2'742.- dall'attività professionale svolta in Ticino (doc. 38), per un'entrata di complessivi CHF 34'112.-.

A richiesta del TCA (doc. XII), la ricorrente ha prodotto

il saldo al 31 dicembre 2004 del conto per la cauzione della locazione presso __________

(doc. C1: CHF 1'000,40) e del

conto __________ (doc. C2: CHF 3'714,05), come pure il saldo al 31 dicembre 2005 del conto __________

aperto il 28 ottobre 2005 (doc. C3: Fr. 20'016,25).

Al 31 dicembre 2006 la

sua sostanza era composta di CHF 1'354,30 sul __________, di CHF 20'214.- depositati sul __________ e di CHF 1'009,30 presso __________. Rispetto al 2005, questi ultimi due

importi sono rimasti praticamente invariati, mentre il primo è diminuito di CHF

2'700.-.

Le entrate dell'ex

marito sia nel 2005 che nel 2006 sono state pari a CHF 17'579.-, di cui CHF 15'924.- di rendita AVS e CHF 1'655.- di rendita estera (doc. 16, sebbene

la dichiarazione fiscale 2005 indichi altri importi: doc. 33).

La sua sostanza, pari

a CHF 98.- nel 2005, è salita a CHF 114,60 nel 2006 (docc. 31 e 32).

Dall'esame dei dati che precedono, questo

Tribunale giunge alla conclusione che l'avere di vecchiaia versato all'assicurata nel 2005 sia stato consumato dalla ricorrente, e ciò per

far fronte ad esigenze proprie. Ne consegue che l'ammontare di CHF 39'204.-

aggiunto dalla Cassa non appare corretto. La decisione va pertanto annullata e

gli atti rinviati all'amministrazione affinché, accertata l'entità del consumo

è quindi l'esatta sostanza da computare esistente al momento determinante, emani

una nuova decisione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. I

ricorsi, congiunti, sono accolti nel senso delle

considerazioni che precedono.

§ La

decisione su opposizione del 15 maggio 2007 è annullata e l'incarto rinviato alla Cassa cantonale di

compensazione per l'emanazione

di nuove decisioni.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster