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33.2007.9

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

12 novembre 2007Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

i redditi determinanti, fra i quali vi sono:

" (…)

c. un quindicesimo della sostanza

netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura

in cui superi per persone sole 25'000 franchi, per coniugi 40'000 franchi e per

orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15'000

franchi. (…)

d. le rendite, le pensioni e le altre

prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI. (cpv. 1)

(…)

Non sono computati come redditi determinanti:

a. le prestazioni dei parenti giusta

gli articoli 328 e seguenti del Codice civile;

b. le prestazioni d'aiuto sociale;

c. le prestazioni pubbliche o private

di natura manifestamente assistenziale;

d. gli assegni per grandi invalidi

dell'AVS o dell'AI;

e. le borse di studio e altri aiuti

finanziari all'istruzione. (cpv. 2)"

4. Oggetto

del contendere è il diritto di __________ e RI 1 alla percezione di prestazioni

complementari. Essi hanno impugnato la decisione della Cassa di compensazione,

chiedendo di applicare tutti i parametri accertati dall'Ufficio di tassazione e non solo alcuni e concludendo dunque al

ripristino del diritto al pagamento del premio di cassa malati da parte delle

PC.

Questo Tribunale deve quindi analizzare

se gli importi relativi alle spese riconosciute (fabbisogno) ed ai redditi del

ricorrente e di sua moglie, considerati nella decisione impugnata, siano

corretti.

5. Quanto

alle spese riconosciute di cui al considerando 3, vi è in primis da

considerare il fabbisogno vitale dell'assicurato e di sua moglie.

Per principio, l'importo applicabile per il fabbisogno

vitale non è determinato secondo il tipo di rendita dell'AVS o dell'AI del richiedente le prestazioni, ma in base alle sue condizioni

personali. Le Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (DPC), edite dall'UFAS, illustrano ai NN. 2022-2028 le tre situazioni regolate dalla

legge: persone sole, coniugi, orfani.

Giusta il N. 2025 DPC, l'importo per il fabbisogno vitale per coniugi è applicato a

tutte le persone coniugate – compresi gli orfani coniugati che beneficiano di

una rendita per orfani e i figli coniugati che danno diritto a una rendita per

figli -, ad eccezione di quelle che vivono separate. L'importo per il fabbisogno vitale per coniugi è determinante

anche se solo uno dei coniugi ha diritto ad una rendita (N. 2026 DPC).

Secondo il N. 2029 DPC, le PC annue a favore di coniugi e di persone

con figli nonché di orfani conviventi sono per principio calcolate globalmente.

A questo scopo si devono sommare le spese riconosciute (compresi gli

importi per il fabbisogno vitale) ed i redditi determinanti dei beneficiari o

dei familiari che partecipano al beneficio della prestazione.

Per il caso in esame, il ricorrente va dunque senza dubbio

considerato come persona coniugata e le sue spese, come pure i suoi

redditi, vanno sommati a quelli della moglie, anch'ella avente diritto alle prestazioni complementari.

Il diritto federale

stabilisce un importo minimo ed uno massimo (art. 3b cpv. 1 lett. a LPC) entro

i quali i Cantoni, in virtù della delega di cui all'art. 3a cpv. 7 lett. b LPC, fissano il fabbisogno vitale, chiamato

anche nelle tabelle di calcolo "limite di reddito".

Per ciò che interessa

il nostro Cantone, il citato Decreto cantonale esecutivo del 12 dicembre 2006

concernente la LPC, in vigore dal 1° gennaio 2007, ha stabilito che il

fabbisogno vitale annuo per coniugi e per il primo e secondo figlio

equivale all'ammontare massimo fissato dalla summenzionata ordinanza federale

(cfr. consid. 3), ovvero a Fr. 27'210.- rispettivamente a Fr. 9'480.-.

Considerato ora come

questa Corte non possa scostarsi dalla legislazione vigente, il valore ritenuto

dalla Cassa cantonale di compensazione (Fr. 27'210.-) è dunque corretto.

Altri supporti, quali

le tabelle per il calcolo del minimo d'esistenza agli effetti del diritto esecutivo, edite dalla Camera di

esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità cantonale di vigilanza, non possono

essere ritenuti. Come visto, la Legge federale sulle prestazioni complementari

(LPC) prevede appositamente dei limiti che vanno applicati per trattare le

richieste degli assicurati di concedere loro prestazioni complementari.

6. Anche

il contributo fisso per l'assicurazione malattia individuato dalla Cassa in Fr.

4'464.- per ogni coniuge, globalmente dunque Fr. 8'928.-

(cfr. la tabella di calcolo PC: Fr. 552.- + Fr. 8'376.-), deve essere

confermato.

A questo proposito, è utile ricordare

innanzitutto che per l’art. 41 della Legge di applicazione della Legge federale

sull’assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997 (RL 6.4.6.1), il premio

lordo dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie degli

assicurati beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI è corrisposto

direttamente dal Cantone agli assicuratori (cpv. 1). Con il 1° gennaio 2007 il

capoverso 2 è stato modificato e, nel suo tenore attuale, prevede che l'ammontare

dell'importo del premio lordo degli assicurati beneficiari di prestazione

complementare AVS/AI a carico della riduzione dei premi nell'assicurazione

malattie è determinato in applicazione dell'Ordinanza federale sulle

prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

Con la modifica dell'art. 41 cpv. 2 LCAMal

sono stati abrogati gli artt. 42 e 43 LCAMal concernenti le PC.

Inoltre, secondo l'art.

3 della Legge cantonale di applicazione della LPC, il premio lordo

dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie degli assicurati

beneficiari di PC è corrisposto dal cantone agli assicurati. In altri termini,

il DFI determina l'importo dei premi medi cantonali per l'assicurazione di

base, che sono in parte pagati dal Cantone Ticino con finanziamenti dai sussidi

all'assicurazione sociale contro le malattie.

Per il resto, nel caso

dei beneficiari di prestazioni complementari, essendo il premio interamente a

carico dell'ente pubblico, la somma non coperta dai sussidi LAMal va a carico

della PC – e quindi della Confederazione - che è adeguata di conseguenza.

Per l'anno 2007, quindi, il Cantone

Ticino ha deciso di mettere a carico delle prestazioni complementari, per ogni

assicurato d'età superiore a 25 anni, un importo annuo di Fr. 276.-. Questo

importo corrisponde alla quota minima che ogni assicurato sussidiato deve

normalmente corrispondere. La differenza fra la quota per il premio

dell'assicurazione malattia di Fr. 4'464.- (per la regione 1) conteggiata nel

fabbisogno per il calcolo della prestazione complementare e l'importo a carico

delle prestazioni complementari di Fr. 276.-, ossia Fr. 4'188.-, è preso a

carico dai sussidi nell'assicurazione sociale contro le malattie. L'Ufficio

dell'assicurazione malattia provvede poi al pagamento effettivo del premio

richiesto dall'assicuratore. Questa soluzione è stata adottata

dall'amministrazione, ritenuto come i beneficiari di PC non subirebbero alcuna

flessione nelle loro entrate.

Va osservato ancora

che il Tribunale federale delle assicurazioni ha ribadito (DTF 131 V 202) che

le regolamentazioni previste dai cantoni in materia di riduzione dei premi

nell’assicurazione malattia (emanate in applicazione degli artt. 65 e

65a LAMal), costituiscono diritto cantonale autonomo (DTF 124 V 19).

I predetti importi si

riferiscono però unicamente ai premi per l'assicurazione obbligatoria di base

delle cure medico-sanitarie, ossia la LAMal. Ovviamente lo Stato non

copre delle eventuali assicurazioni complementari che il richiedente ha

stipulato in più delle cure di base già offerte, come per esempio la

camera privata in ospedale, le cure dentarie, le cure all’estero, ecc.

Ora, dovendo questa

Corte attenersi imperativamente alla citata legislazione vigente (cfr. l'Ordinanza federale del 24 ottobre 2006 sui

premi medi cantonali per l'anno

2007 dell'assicurazione delle

cure medico-sanitarie per il calcolo delle PC, valida dal 1° gennaio 2007), ne

discende che il summenzionato contributo fisso per l'assicurazione malattia è

stato correttamente posto dalla Cassa cantonale alla base della propria

decisione di fissazione delle prestazioni complementari (adulti domiciliati

nella regione 1 del Cantone Ticino: Fr. 4'464.-).

All'autorità

amministrativa non può dunque essere rimproverata una violazione delle norme

che reggono la materia dei premi di cassa malati.

7. Eventuali

altre spese sopportate personalmente (per esempio vitto, alloggio,

vestiario, energia elettrica, telefono, quotidiani, TV, via cavo, visite

mediche, acquisti di farmaci, spese varie, ecc.) non possono essere

prese in considerazione.

In proposito, va

rilevato che la lista dei costi computabili (spese riconosciute) ai fini del

calcolo della PC, elencati all'art. 3b LPC (cfr. consid. 3), è esaustiva

e che quest'ultima disposizione

è di diritto federale imperativo (Carigiet, Ergänzungsleistungen zur

AHV/IV, Zurigo 1995, pag. 135; Carigiet/Koch, Ergänzungs-leistungen zur AHV/IV,

Supplemento, Zurigo 2000, pag. 83; N. 3001 DPC), perciò non è possibile

derogarvi.

Di conseguenza, tutte

le spese che non risultano nell'elenco di cui al citato art. 3b LPC non

possono essere ammesse in deduzione a favore degli assicurati.

A tutto quanto non è

possibile far fronte tramite i costi speciali previsti dalla legge (in

particolare: vestiti, vitto, mobilio, telefono e tasse telefoniche, acqua,

luce, ecc.; cfr. Carigiet,

Ergänzungs-leistungen zur AHV/IV, pag. 23 N. 74, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht

(SBVR), Basilea 1998), si deve dunque sopperire tramite il succitato importo

del fabbisogno vitale (limite di reddito) che è appositamente destinato a

coprire il fabbisogno minimo degli assicurati.

Nel caso concreto,

come visto, questo ammontare assomma a Fr. 27'210.- (cfr. consid. 5) e rappresenta l'importo massimo a cui gli assicurati hanno diritto per fronteggiare

le spese quotidiane.

Ciò significa che

oltre al fabbisogno vitale, alla pigione, all'importo forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e, per quanto

di pertinenza con il caso di specie, gli interessi ipotecari e le spese di

manutenzione, non è possibile riconoscere espressamente ai ricorrenti

altre spese che esulino dalla lista contemplata dall’art. 3b LPC. La legge ha

infatti dovuto fissare un tetto massimo di copertura delle spese riconosciute,

altrimenti si sarebbero potute creare iniquità, per esempio con assicurati che

potrebbero pretendere il riconoscimento ed il rimborso di ogni tipo di spesa di

carattere personale che, addirittura, potrebbe andare oltre al principio delle

PC di garantire un reddito minimo per far fronte ai propri fabbisogni vitali.

8. Occorre

analizzare se l'ammontare di Fr. 6'947.- relativo alla pigione annua lorda ascrivibile agli assicurati sia

da confermare.

Per il citato art. 3b

cpv. 1 lett. b LPC (cfr. consid. 3), sono considerate spese riconosciute la

pigione di un appartamento e le relative spese accessorie (escluse le pigioni rimaste insolute).

A norma dell’art. 5 cpv. 1 lett. b LPC, spetta ai Cantoni stabilire

l’importo delle spese di pigione fino a concorrenza, in un anno, di Fr. 13'200.-

per le persone sole e di Fr. 15'000.- per i coniugi e le persone con figli che

hanno o danno diritto ad una rendita.

In ossequio a questa delega legislativa, il Cantone Ticino ha deciso

d'applicare i medesimi forfait (cfr. succitato Decreto

cantonale) anche per il 2007.

Secondo l’art. 16c OPC-AVS/AI, quando appartamenti o case

unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dal calcolo della PC, la

pigione computabile deve essere ripartita fra le singole persone. Le parti di

pigione delle persone escluse dal calcolo della PC non sono prese in

considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua (cpv. 1). Di

massima, l’ammontare della pigione è ripartito in parti uguali (cpv. 2).

L'art. 16c OPC-AVS/AI ha in pratica

codificato quanto stabilito in precedenza dalla giurisprudenza federale.

In una sentenza del 3 gennaio 2001 nella causa A. pubblicata in DTF

127 V 10, il TFA ha stabilito che il nuovo art. 16c OPC (in vigore dal 1°

gennaio 1998) è conforme alla legge e persegue lo scopo di evitare il

finanziamento indiretto di persone che non beneficiano delle prestazioni

complementari. Va dunque confermata la regola generale per cui, di norma, la

pigione complessiva deve essere ripartita per le persone che abitano nella

stessa economia domestica (RCC 1977 pag. 567, RCC 1974

pag. 512 consid. 2; STCA dell'11 novembre 1991 nella causa A.T., STCA del 21 febbraio 1992 nella causa A.T.), anche nel caso in cui il contratto di

locazione è intestato ad una sola persona (ZAK 1974 pag. 556). Lo stesso vale

per i figli a beneficio di una prestazione complementare che vivono con i

genitori (ZAK 1977 pag. 245). Secondo l’Alta Corte,

infatti, ai fini della ripartizione del canone locativo è determinante

l’occupazione comune dei locali e non tanto la questione di sapere chi ha

versato la pigione o ha sottoscritto il contratto (cfr. DTF 105 V 272 consid.

1). Questa giurisprudenza è stata ribadita dal TFA in una sentenza non

pubblicata del 30 marzo 2001 nella causa T. (P 2/01).

La regola generale

soffre tuttavia di eccezioni, che vanno però concesse

solo entro certi limiti e devono essere ammesse con prudenza, ad esempio se uno

degli inquilini occupa da solo gran parte dell’abitazione oppure quando una persona accoglie

gratuitamente nell’abitazione un’altra, poiché vi è obbligata moralmente o

giuridicamente (DTF 105 V 272).

In quest’ultimo caso

il TFA ha ammesso l’eccezione alla suddivisione in parti uguali del canone di

locazione, in quanto la titolare del contratto di locazione, affetta da

disturbi fisici e psichici, necessitava forzatamente delle cure erogatele dalla

persona che divideva con lei l’appartamento; in caso contrario avrebbe dovuto

essere ricoverata in istituto. Tali cure risultavano quindi di grande

importanza per l’assicurata, che aveva un grosso debito di riconoscenza nei

confronti dell’amico (DTF 105 V 272; Carigiet/Koch, citato

Supplemento, pag. 86; Rumo-Jungo, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen

zur Alters-, Hinter-lassen- und Invalidenversicherung in: e. Murer und h-u. Stauffer, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Social-versicherungsrecht, Zurigo 1994, pag. 80).

In una sentenza 9 gennaio 2003 (P 76/01), in un caso ticinese, il

Tribunale Federale delle assicurazioni ha stabilito quanto segue:

" (…) 1.2 (…) La disposizione è stata dichiarata

conforme alla legge nella sentenza pubblicata in DTF 127 V 10, in quanto

impedisce il finanziamento indiretto di persone che non fanno parte del calcolo

della prestazione complementare.

1.3 Dal testo di legge emerge che la ripartizione della pigione non

presuppone che l'abitazione rispettivamente l'immobile siano stati locati

insieme. È infatti sufficiente che le persone interessate vivano insieme (VSI

2001 pag. 236 consid. 2a). La convivenza non comporta tuttavia in ogni caso una

ripartizione della pigione tra i coabitanti. Da un lato essa viene

effettuata solo quando le persone che vivono nella medesima economia domestica

non sono incluse nel calcolo della PC. La suddivisione quindi non avviene

nel caso di coniugi, di persone con figli o orfani aventi diritto ad una

rendita oppure partecipanti alla rendita, che vivono sotto lo stesso tetto

(cfr. art. 3a cpv. 4 LPC). Dall'altro la giurisprudenza precedentemente in

vigore in questo ambito non ha perso del tutto la propria portata. Anche dopo

l'entrata in vigore dell'art. 16c OPC AVS/AI quindi il fatto che una persona

disponga della maggior parte dell'appartamento rispettivamente che la vita in

comune si fondi su un obbligo morale o giuridico può provocare una diversa

ripartizione della pigione rispettivamente la rinuncia ad una suddivisione

(VSI 2001 pag. 237 consid. 2b; sentenza in re W. del 19 gennaio 2001 consid. 2b, P 26/00, DTF 105 V 273 consid. 2). In tale contesto eccezioni

devono essere senz'altro ammesse quando la vita in comune è riconducibile ad un

obbligo di mantenimento di diritto civile fondato sugli art. 276 e 277 CC. Se

così non fosse si dovrebbe procedere ad una ripartizione della pigione anche

quando l'avente diritto alla prestazione complementare vive con figli propri

non inclusi nel calcolo della rendita. In tale ipotesi una diversa soluzione

sarebbe incompatibile con lo scopo perseguito dalla LPC consistente nella

copertura in maniera adeguata dei bisogni esistenziali in considerazione delle

circostanze concrete personali ed economiche. Una diversa soluzione sarebbe del

resto inammissibile tenuto conto del principio costituzionale dell'uguaglianza

di trattamento. Infatti assicurati con figli senza diritto alla rendita

sarebbero svantaggiati non solo rispetto ad assicurati senza figli, ma anche

nei confronti di quelli con figli con diritto alla rendita (VSI 2001 pag. 237

consid. 2b).

(…)

2.

In concreto dagli atti emerge che i coniugi A.________ convivono con

il figlio maggiorenne, in quanto a loro dire egli non potrebbe permettersi

un'economia domestica propria. Essi si curano quindi parzialmente del suo

mantenimento. Malgrado ciò essi non possono tuttavia avvalersi delle

eccezioni al principio della ripartizione del canone di locazione su tutti i

coabitanti. In effetti, da un lato, in quanto maggiorenne, non beneficiario di

una rendita, il figlio dei ricorrenti non è compreso in alcun modo nel calcolo

della prestazione complementare dei genitori (cfr. art. 3a

cpv. 7 lett. a LPC; art. 7 e 8 OPC AVS/AI). Dall'altro per lo stesso

motivo egli non può avvalersi di un obbligo di mantenimento da parte dei

genitori secondo l'art. 276 e 277 CC. Nel ricorso,

infine, non è neppure stato addotto che i ricorrenti occuperebbero la maggior

parte dell'appartamento né che il figlio si prende cura dei genitori (sentenza

in re W. del 19 gennaio 2001 consid. 2b, P 26/00).

Alla luce di questi fatti, quindi, correttamente l'istanza inferiore

ha concluso che il computo integrale della pigione a carico dei ricorrenti

configurerebbe un finanziamento illegale di persona non facente parte del

calcolo della prestazione complementare.

Da questo punto di vista, in quanto infondato, il ricorso dev'essere

respinto.

3.

I ricorrenti si avvalgono pure implicitamente dell'art. 328 cpv. 1 CC secondo cui i parenti in linea

ascendente e discendente e i fratelli e le sorelle sono tenuti vicendevolmente

a soccorrersi quando senza di ciò fossero per cadere nel bisogno.

3.1 A proposito dell'obbligo di assistenza tra parenti il Tribunale

federale delle assicurazioni ha già avuto modo di statuire che un eventuale

obbligo d'assistenza di un figlio da parte dei genitori ai sensi dell'art. 328

segg. CC non può costringere quest'ultimi all'indigenza, essendo il suddetto

onere a norma dell'art. 329 cpv. 1 CC esigibile solo

compatibilmente con le condizioni economiche degli obbligati. Provvedere

oltre i limiti prescritti da questa norma al sostegno di un parente prossimo,

rappresenta un obbligo morale che non costituisce donazione, ma se è tale da

comportare uno stato d'indigenza in colui che se ne fa carico è configurabile

quale rinuncia, senza idoneo motivo, a sostanza o a parte di essa (RDAT 1994 I

77 188).

La citata giurisprudenza federale va senz'altro applicata anche dopo

l'entrata in vigore dell'art. 16c cpv. 1 OPC AVS/AI.

In effetti anch'essa persegue lo scopo, come la citata norma, di non finanziare

indirettamente persone non facenti parte del calcolo della prestazione

complementare.

3.2 Alla luce di quanto sopra esposto neppure l'obbligo

all'assistenza tra parenti secondo l'art. 328 CC può

giustificare il computo dell'intero canone di locazione a carico dei genitori.

In tale ipotesi infatti essi cadrebbero ancora maggiormente nell'indigenza:

tenendo conto solo dei due terzi del canone di locazione la Cassa di

compensazione deve infatti versare unicamente il premio dell'assicurazione

malattia, mentre il computo completo della pigione provocherebbe anche

l'assegnazione di una prestazione complementare mensile, ciò che è, come detto,

inammissibile.

(…)" (sottolineature

della redattrice).

Al proposito, in un’altra sentenza non pubblicata del 5 luglio 2001 nella

causa G. (P 56/00), il TFA, chiamato a statuire sulla deduzione della pigione

Considerandi

nel caso di una vedova a beneficio della PC che viveva insieme ad una figlia

minorenne proveniente da una relazione extraconiugale, ha rilevato quanto

segue:

"

(…)

b) Dennoch führt das gemeinsame Wohnen auch nach Inkrafttreten von

Art. 16c ELV nicht in allen Fällen zu einer Aufteilung des Mietzinses. Zum

einen ist eine Aufteilung nach dem Wortlaut der Verordnungsbestimmung nur

dann vorzunehmen, wenn die im gleichen Haushalt wohnenden Personen nicht in die

EL-Berechnung eingeschlossen sind. Damit entfällt eine Mietzinsaufteilung

unter Ehegatten und bei Personen mit rentenberechtigten oder an der Rente

beteiligten Kindern sowie Waisen, die im gleichen Haushalt leben (vgl. Art. 3a

Abs. 4 ELG). Zum andern hat die bisherige Rechtsprechung zur Mietzinsaufteilung

nicht jede Bedeutung verloren. Auch im Rahmen von Art. 16c Abs. 2 ELV, welcher

"grundsätzlich" eine Aufteilung des Mietzinses zu gleichen Teilen

vorsieht, kann der Umstand, dass eine Person den grössten Teil der Wohnung

für sich in Anspruch nimmt oder das gemeinsame Wohnen auf einer rechtlichen

oder moralischen Pflicht beruht, zu einer andern Aufteilung des Mietzinsabzuges

und - ausnahmsweise - auch zu einem Verzicht auf eine Mietzinsaufteilung Anlass

geben (BGE 105 V 273 Erw. 2). Was das Eidgenössische Versicherungsgericht

diesbezüglich zum alten Recht ausgeführt hat, gilt dem Grundsatz nach auch nach

Inkrafttreten von Art. 16c ELV, wovon auch die Verwaltungsweisungen ausgehen (Rz

3023.

WEL; vgl. auch Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement,

Zürich 2000, S. 86). Ausnahmen sind jedenfalls dann zuzulassen, wenn das

(unentgeltliche) Wohnen im gemeinsamen Haushalt auf einer zivilrechtlichen

Unterhaltspflicht beruht. Andernfalls wäre eine Mietzinsaufteilung selbst

dann vorzunehmen, wenn der EL-Ansprecher mit eigenen (nicht in die

EL-Berechnung eingeschlossenen) Kindern in der gemeinsamen Wohnung lebt, was

indessen nicht Sinn von Art. 16c ELV sein kann. Mit dieser Bestimmung soll

verhindert werden, dass die Ergänzungsleistungen auch für Mietanteile von

Personen aufzukommen haben, welche nicht in die EL-Berechnung eingeschlossen

sind (AHI 1998 S. 34). Abgesehen davon, dass von Mietanteilen in solchen Fällen

kaum gesprochen werden kann, liesse sich eine Mietzinsaufteilung mit der

Zielsetzung der Ergänzungsleistungen, nämlich einer angemessenen Deckung des

Existenzbedarfs unter Berücksichtigung der konkreten persönlichen und

wirtschaftlichen Verhältnisse, nicht vereinbaren. Sie hätte zudem eine

stossende Ungleichbehandlung zur Folge, indem Versicherte mit Kindern ohne

Rentenanspruch schlechter gestellt würden nicht nur gegenüber kinderlosen

Versicherten, sondern in der Regel auch gegenüber Versicherten mit Kindern, die

einen Rentenanspruch auslösen.

3.

- Im Zeitpunkt des Verfügungserlasses (4. März 1999) war die am 8.

Dezember 1983 geborene Tochter der Beschwerdegegnerin fünfzehn Jahre alt und

damit noch minderjährig. Einen Anspruch auf Kinder- oder Waisenrente hat sie

nicht ausgelöst. Als Inhaberin der elterlichen Gewalt (nunmehr

elterliche Sorge: Ziff. I 4 des BG über die Änderung des ZGB vom 26. Juni 1998,

in Kraft seit 1. Januar 2000; AS 1999 1118, 1144) war die Beschwerdegegnerin

nach Art. 276 ZGB verpflichtet, für den Unterhalt

der Tochter aufzukommen und ihr unentgeltlich Unterkunft zu gewähren. Im

Hinblick auf diese zivilrechtliche Unterhaltspflicht hat die Vorinstanz nach

dem Gesagten zu Recht entschieden, dass von einer Mietzinsaufteilung gemäss Art. 16c ELV abzusehen ist, woran die Vorbringen der

Ausgleichskasse nichts zu ändern vermögen. Wohl können nach Art. 323 Abs. 2 ZGB die Eltern vom Kind, das in häuslicher

Gemeinschaft mit ihnen lebt, verlangen, dass es einen angemessenen Beitrag an

seinen Unterhalt leistet. Dies setzt indessen voraus, dass das Kind hiezu

in der Lage ist und über eigenes Einkommen oder Vermögen verfügt. So verhält es

sich hier unbestrittener massen jedoch nicht. (…)" (sottolineature della redattrice).

Nella decisione del 13 gennaio 2002 (Inc. n. 33.2001.93) il TCA ha respinto la richiesta di una coppia

di assicurati convivente con un'altra coppia di persone, di considerare

interamente la pigione a carico del postulante le prestazioni complementari.

Anche nella sentenza del 7 gennaio 2003 (Inc. n. 33.2002.72) questo

Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha respinto la richiesta di una madre,

che condivideva l’appartamento con la figlia maggiorenne, di considerare il

canone di locazione interamente a suo carico pur essendo la figlia in attesa di

prestazioni AI a seguito di un grave incidente.

Nel caso giudicato il

10.

giugno 2002 (Inc. n. 33.2001.55) questo Tribunale rammentava come l'UFAS ha

commentato l'art. 16c OPC-AVS/AI (Pratique VSI 1998 pag. 35):

" (…) Le 1er alinéa indique quand il y a lieu de

procéder à une répartition du loyer. Il s'agit d'empêcher que les PC aient

également à intervenir à l'endroit de personnes qui ne sont pas prises en

compte dans le calcul PC. On ne précise pas davantage la nature du loyer qui

doit être partagé. En règle générale, lorsque l'appartement appartient à une

tierce personne, c'est le loyer prévu qui sera partagé. Si l'appartement ou la

maison occupée l'est conjointement avec le propriétaire, l'usufruitier ou le

titulaire d'un droit d'habitation, c'est le montant de la valeur locative qui

sera en règle générale réparti entre toutes les personnes. Le 2e alinéa indique

comment la répartition doit être opérée. En principe, elle se fera par têtes,

et non selon le nombre des pièces occupées ou de m2. Des dérogations sont

possibles, d'où l'utilisation de l'expression "en principe."

(…)".

Il TCA ha ammesso la

divisione per due della pigione - come indicato dall'amministrazione - in un

altro caso di convivenza tra madre e figlia (decisione del 14 giugno 2002, Inc.

n. 33.2001.82). In altra sentenza dell’11 settembre 2002 il TCA ha ritenuto che due conviventi in età

che avevano congiuntamente sottoscritto un contratto di locazione dovevano

vedersi imputare la pigione in ragione di ½ ciascuno (Inc. n. 33.2002.25).

Ancora, nella STCA

del 28 marzo 2006 (Inc. n. 33.2005.10), il TCA ha negato l'esistenza dell'eccezione al principio della

suddivisione della pigione per teste, a motivo che la convivenza della

mamma/suocera e del nipote con i coniugi richiedenti le PC configurava la

situazione opposta a quella che si dovrebbe presentare per poter mettere in

pratica la summenzionata eccezione. In questo caso, infatti, i richiedenti

convivevano con i loro parenti per aiutare i secondi sia dal profilo fisico che

psicologico, e non invece per farsi aiutare da loro. Da essi, non ricevevano

quindi alcuna assistenza specifica quale controprestazione per l'ospitalità

loro concessa.

Da ultimo, nel giudizio del 6 settembre 2006 (inc. n. 33.2006.5), il

TCA ha ritenuto che

l'occupazione dell'abitazione da parte del ricorrente ed una signora, che

svolgeva le faccende domestiche per conto del primo a causa dei suoi numerosi

impedimenti di salute, sia paritaria e che pertanto la pigione lorda andava

regolarmente suddivisa in parti uguali fra i due conviventi, non essendo il

ricorrente neppure obbligato giuridicamente o moralmente ad ospitare questa

signora. All'assicurato è stata

computata a titolo di pigione lorda la metà dell'intero costo.

9.

Nel

caso di specie, pendente causa il TCA ha sottoposto alcuni quesiti all'insorgente, allo scopo di determinare la suddivisione dello spazio

abitabile fra l'assicurato, la

moglie ed eventuali altre persone (doc. XIII). RI 1, classe 1925, ha affermato

di convivere con la moglie __________, nata nel 1930 e con la figlia __________,

1963, nubile. A causa dei problemi di cardiopatia cronica che l'affliggono e delle tre protesi alle

ginocchia ed all'anca della

moglie, sofferente inoltre di insufficienza respiratoria che la obbliga a

dormire con un apparecchio ed una mascherina, è la figlia ad occuparsi di tutte

le faccende domestiche. A specifica domanda della scrivente Corte, il

ricorrente ha precisato che sebbene non presti loro cure

"particolari" al punto da evitare un ricovero in casa anziani/di

cura, tuttavia la figlia è un aiuto fisico e psicologico molto importante.

La suddivisione degli

spazi abitativi avviene nel modo seguente: la figlia occupa una camera con

servizi, la moglie una cameretta e l'assicurato una terza camera. L'uso del

soggiorno è comune (doc. XIV).

Ora, la figlia __________,

non beneficiaria di una PC, siccome convivente del ricorrente è quindi per

definizione esclusa, come tale, dal calcolo della prestazione complementare

annua dell'assicurato e della

di lui moglie (art. 16c cpv. 1 OPC-AVS/AI).

In queste circostanze,

la sua parte di pigione (1/3) non deve essere presa in

considerazione nel calcolo della PC annua dei suoi genitori. Si ottiene così

che solo 2/3 della pigione annua lorda (1/3 ciascuno imputabili a RI 1 ed alla

moglie __________) devono essere computati a questi ultimi.

Nemmeno è infatti data

nella presente fattispecie l'eccezione

della situazione di assistenza specifica evocata dal TFA nella sentenza DTF 105

V 272, dove

" (…) wohnte ein ausgebildeter Krankenpfleger in der

selben Wohnung wie eine pflegebedürftige Bezügerin von Ergänzungsleistungen.

Der Pfleger erbrachte kostenlos zahlreiche Hilfeleistungen, ohne welche die

EL-Bezügerin in ein Pflegeheim hätte ziehen müssen. Dafür bezahlte er keinen

Beitrag an die Miete. Hier rechtfertigte es sich ausnahmsweise, im Sinne eines

Ausgleichs der Empfängerin der Ergänzungsleistungen den vollen Mietzins

anzurechnen. (…).",

come ricorda il TFA

medesimo nella sentenza P 26/00 del 26 gennaio 2001 nella causa W., al

considerando 2b.

Nella situazione

concreta i ricorrenti non sono assistiti da terzi e non ricevono cure dalla

figlia in sostituzione di prestazioni che altrimenti sarebbero poste a

carico di diversi assicuratori sociali.

A questo proposito, va

osservato che dalla documentazione agli atti risulta che il ricorrente ha dei

problemi di salute che egli stesso sintetizza con una cardiopatia cronica (docc.

XIV e C1); la moglie soffre invece di insufficienza respiratoria, avendo apnee

notturne di tipo ostruttivo di notevole entità tale da necessitare la

ventilazione notturna con maschera (docc. XIV e C2).

Le malattie di cui sono

(purtroppo) afflitti non impediscono comunque agli assicurati di svolgere le

normali mansioni quotidiane necessarie per vivere (cucinare, vestirsi, lavarsi,

spostarsi sia a piedi che con mezzi di trasporto) e di fare capo a terzi (la

figlia) soltanto per l'esecuzione

dei lavori domestici.

Di conseguenza, la

circostanza che la figlia che coabita con loro si occupa dei lavori domestici

(doc. XIV) non è, da sola, un motivo sufficiente per ritenere che nella

situazione concreta sia data l'eccezione

al principio stabilito dal citato art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI.

Su quest'ultima tematica, comunque, va rilevato che

gli assicurati nemmeno pretendono o dimostrano il contrario, ossia di avere

bisogno di qualcuno che li assista

regolarmente e quotidianamente.

10.

Occorre

ancora esaminare se gli assicurati non siano obbligati giuridicamente o

moralmente ad ospitare la figlia.

Il TCA evidenzia che questa situazione non

si realizza nel caso in esame. Non si è infatti di

fronte ad una questione in cui la vita in comune è

riconducibile ad un obbligo di mantenimento di diritto civile fondato sugli artt.

276.

e 277 CC, ritenuto che __________ è maggiorenne avendo 44 anni, è nubile e

vive con i genitori per sua scelta aiutandoli fisicamente e psicologicamente

(doc. XIV).

Inoltre, nemmeno può essere richiamata l'assistenza tra parenti in linea ascendente e

discendente (Basler

Kommentar, 2002, ad art. 328 ZGB n. 15) contemplata dall'art. 328 CC, poiché applicabile soltanto per

chi vive in condizioni agiate. Il computo dell'intero canone di locazione a

carico dei genitori comporterebbe che essi cadrebbero ancora maggiormente

nell'indigenza, considerato che l'aiuto richiesto allo Stato aumenterebbe (cfr. consid. 8).

In proposito va

rilevato che siccome il concetto del dovere di assistenza tra parenti è in sé

problematico e non si adatta più ai tempi attuali, la nozione di

"condizioni agiate" deve essere interpretata in senso stretto.

La Conferenza svizzera

per l'aiuto sociale 2000, nelle sue direttive in vigore dal 1° gennaio 2001, ha

proposto agli organi dell'aiuto sociale di considerare che le persone sono in

grado di contribuire al mantenimento dei loro parenti a partire da un reddito

imponibile di Fr. 60'000.- per le persone sole e di Fr. 80'000.- per le coppie,

a cui si deve aggiungere l'ammontare di Fr. 10'000.- per ogni figlio minorenne

o in formazione (Basler

Kommentar, ad art. 328 ZGB n. 15b e n. 17).

Nella fattispecie in

esame i ricorrenti hanno richiesto l'erogazione di una prestazione

complementare, poiché beneficiano di un reddito composto, in sostanza, delle

sole rendite AVS.

Di conseguenza, i

ricorrenti non si trovano manifestamente in condizioni economiche agiate,

circostanza che comporta che essi non sono quindi tenuti a soccorrere economicamente la figlia (citata

STFA del 9 gennaio 2003, P 76/01; STCA del 30 gennaio 2003 nella causa C.S-G., Inc. n. 39.2002.8).

Visto il particolare

stato di salute degli assicurati, il fatto di ospitare la figlia beneficiando

soltanto in parte dei suoi servizi (come visto, fortunatamente gli insorgenti

non sono nelle condizioni tali da dovere essere assistiti in continuazione da

terzi tanto, in mancanza di un aiuto, da dovere essere ricoverati in casa di

cura/anziani), nemmeno configura un obbligo morale degli assicurati nei

confronti della stessa, quale eventuale controprestazione per una sua (seppure

limitata) collaborazione (citata STFA del 9 gennaio 2003, P 76/01; a contrario

DTF 105 V 274). Eventualmente, un obbligo morale si avrebbe nel caso inverso,

dove è la figlia ad ospitare i genitori malati per aiutarli.

Infine, gli assicurati

non hanno neppure addotto che la loro figlia, convivente, occuperebbe la

maggior parte della casa (citata

STFA del 9 gennaio 2003, P 76/01, consid. 1.2 e 1.5).

Anzi, l'accertamento eseguito dal TCA ha permesso di confermare che l'occupazione della casa fra i coabitanti

avviene in modo assolutamente equo (doc. XIV). Non v'è infatti chi – nel senso dei richiedenti delle prestazioni

complementari che vengono presi in considerazione per il calcolo delle PC (art.

16c OPC-AVS/AI) – utilizza una parte maggiore della casa e che ciò potrebbe

dunque costituire un'eccezione

al citato principio della ripartizione in parti uguali (art. 16c cpv. 2

OPC-AVS/AI).

Sulla scorta di quanto

precede, discende che tali circostanze permettono di ritenere che l'occupazione

dell'abitazione da parte dei tre conviventi sia paritaria e che pertanto la

pigione lorda vada regolarmente suddivisa in parti uguali, come ha correttamente

effettuato la Cassa.

Ritenuto quindi come l'abitazione in questione sia occupata da tre

persone, ma solo due rientrano nel calcolo della PC, a giusta ragione la Cassa

ha computato agli assicurati a titolo di pigione lorda due terzi dell'intera pigione lorda.

11.

Quando

un assicurato è proprietario di un bene immobile, nelle sue spese riconosciute

vanno ancora aggiunte le spese di manutenzione del fabbricato (art. 3b cpv. 3

lett. b LPC), mentre il reddito non privilegiato è completato con il reddito

della sostanza immobile (art. 3c cpv. 1 lett. b LPC).

Il reddito della

sostanza immobiliare comprende pigioni e canoni d'affitto, usufrutto, diritti

d'abitazione nonché il valore locativo della propria abitazione (N. 2092 delle

Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (DPC); Carigiet/Koch, op. cit., Supplemento, pag. 99).

Secondo l'art. 12 cpv.

1.

OPC-AVS/AI, il valore locativo dell'abitazione occupata dal proprietario o

dall'usufruttuario come pure il reddito proveniente dal subaffitto, sono

valutati secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale diretta del

cantone di domicilio (Carigiet/Koch, op. cit., Supplemento, pag. 100).

In virtù dell'art. 20 cpv. 1 lett. b LT, è

imponibile il reddito da sostanza immobiliare, segnatamente il valore locativo

di immobili o di parti di essi, che il contribuente ha a disposizione per uso

proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a

titolo gratuito. La legge non indica tuttavia come debba essere valutato ai

fini dell'imposizione il vantaggio economico derivante dall'uso personale della

proprietà fondiaria.

Secondo la

giurisprudenza, il valore locativo deve corrispondere alla pigione che il

contribuente dovrebbe pagare per avere l’uso di un bene equivalente. Il

valore locativo deve dunque corrispondere di massima alla mercede che, secondo

le condizioni di mercato, il proprietario potrebbe richiedere locando lo stesso

immobile ad un terzo. Il Tribunale federale ha in particolare precisato che il

valore locativo deve equivalere al canone che si potrebbe esigere equamente da

un locatario desideroso di assicurarsi il godimento di un oggetto simile,

tenendo conto in modo adeguato delle particolarità della costruzione e delle

sue installazioni, nella misura in cui esse rispondano ai bisogni normali di un

utente di condizioni economiche e sociali analoghe a quelle del proprietario

(ASA 15 pag. 361; 438 consid. 1; DTF 69 I 24/25; RDAT II-1996 n.

5t).

Fra i diversi metodi

di fissazione del valore locativo, nel caso di assicurati la cui sostanza ed i

cui redditi da considerare ai sensi della legge federale possono essere

stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali

sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa

l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica

della situazione economica dell'assicurato (art. 23 cpv. 2 OPC-AVS/AI).

In concreto, per

determinare il valore locativo dell'abitazione di __________ si fa capo alla

più recente notifica di tassazione del ricorrente. Agli atti v'è la notifica di tassazione IC/IFD 2006

dopo reclamo del 15 agosto 2007 (doc. A1), che contempla un valore locativo di Fr.

8'740.-. Questa somma deve quindi aggiungersi al reddito non privilegiato

degli assicurati, come correttamente eseguito dalla Cassa di compensazione.

Per quanto concerne

invece il costo della pigione che, come visto, deve essere suddiviso fra i tre

inquilini, si parte sempre dal valore locativo di Fr. 8'740.-; poi questo importo va riportato su due terzi, ossia solo sui

due beneficiari di PC, ottenendo così una pigione imputabile loro pari a Fr. 5'827.-.

Non va poi dimenticato

che, conformemente al succitato art. 3b cpv. 1 lett. b LPC, le spese

riconosciute per le persone che vivono a casa comprendono, oltre alla pigione

di un appartamento, le relative spese accessorie.

L'art. 16a OPC-AVS/AI contempla un forfait

annuo di Fr. 1'680.- per le

spese accessorie valido per le persone che abitano un immobile di loro

proprietà.

La summenzionata

giurisprudenza relativa all'ipotesi

in cui più inquilini abitino nel medesimo appartamento è stata ripresa al N.

3023.

DPC, laddove è previsto quanto segue:

" Se più persone abitano in comune in un appartamento

o in una casa unifamiliare, la pigione (comprese le spese accessorie) è

suddivisa in parti uguali tra le singole persone e così computata per il

calcolo della PC annua. Ciò vale anche per le persone che vivono in

concubinato. In casi particolari, ad esempio quando una persona occupa la

maggior parte dell'alloggio, si può adottare una ripartizione diversa a seconda

delle proporzioni reali (DTF 105 V 271 segg.).

Non si tiene conto delle parti della pigione pagate dalle persone che

non sono comprese nel calcolo della PC.".

Nel caso in esame,

dunque, ai ricorrenti va computato nella pigione anche l'importo forfetario di Fr. 1'680.- per spese accessorie. Questa somma

deve però anch'essa essere

riportata su due persone (gli assicurati), perciò soltanto l'ammontare di Fr. 1'120.- (Fr. 1'680.- x

2/3) va aggiunto al valore locativo di Fr. 5'827.- (Fr. 8'740.- x

2/3) ascrivibile a __________ e RI 1. La somma di Fr. 6'947.- riportata dalla Cassa nella tabella di calcolo come pigione lorda

va pertanto confermata.

12.

Per

quanto attiene al valore massimo delle spese per la manutenzione di fabbricati

previste dall'art. 3b cpv. 3 lett. b LPC, le stesse sono strettamente legate al

valore locativo. Infatti, l'art.

16.

cpv. 1 OPC-AVS/AI prevede che le spese di manutenzione sono dedotte in base

al tasso forfetario dell'imposta

cantonale diretta fissato dal Cantone di domicilio. Per il Cantone Ticino, la

circolare n. 33/1 ACC del 15 gennaio 1985, recepita dalla giurisprudenza della

Camera di Diritto Tributario, evidenzia che la deduzione forfetaria è del 15%

del valore locativo se l'immobile è stato costruito fino a dieci anni prima

dell'inizio del periodo fiscale, mentre è del 25% se la costruzione risale a

oltre dieci anni il periodo fiscale di computo.

In specie, ne consegue

che l'importo computabile agli assicurati a questo titolo è pari a Fr. 2'185.- (25% di

Fr. 8'740.-) e come tale va

incluso nelle spese riconosciute. Nessun altro importo può essere preso in

considerazione, né tanto meno i Fr. 5'568.- posti in deduzione a livello fiscale come preteso dal

ricorrente.

Anche l'importo di Fr. 4'392.- relativo

agli interessi ipotecari è corretto, consistendo nella somma di Fr. 4'240.- e di Fr. 151,05 (docc. 108 e 109).

13.

Stanti

le considerazioni che precedono, le spese riconosciute (fabbisogno) degli

assicurati assommano dunque per certo a Fr. 49'662.- (Fr. 27'210.- +

Fr. 8'928.- + Fr. 4'392.- + Fr. 2'185.- + Fr. 6'947.-). Gli importi individuati dalla Cassa

di compensazione sono quindi corretti.

14.

Per

quanto concerne i redditi da conteggiare agli assicurati, di regola, per il calcolo della PC annua sono considerati i

redditi determinanti ottenuti nel corso dell'anno civile precedente e lo stato

della sostanza al 1° gennaio dell'anno in cui è assegnata la prestazione (art.

23.

cpv. 1 OPC-AVS/AI).

Nella decisione su opposizione la Cassa di compensazione ha determinato il reddito annuo dei

ricorrenti in Fr. 55'011.-, pari ad una sostanza computabile di Fr. 8'711.-,

ad una rendita AVS dei coniugi di Fr. 37'560.- ed al valore locativo di Fr. 8'740.-.

Gli assicurati contestano questa cifra, sostenendo che le rendite AVS

assommano ciascuna a Fr. 18'264.-

(doc. A1), perciò complessivamente a Fr. 36'528.-. Il totale dei loro redditi sarebbe dunque pari a Fr. 53'979.-.

Ora, se è vero che, generalmente, i

redditi da computare sono quelli ottenuti nell'anno precedente l'anno per il

quale sono chieste le prestazioni complementari, siccome facilmente deducibili

dall'ultima notifica di tassazione a disposizione, è anche vero che, nel caso

in esame, si possiedono già gli importi relativi alle rendite pensionistiche

dei coniugi per il 2007. Si può quindi fare capo ad essi, alla stessa stregua

delle cifre utilizzate per il fabbisogno vitale ed il contributo per l'assicurazione

malattia, validi per il 2007.

Per contro, è corretto che gli

interessi ipotecari si riferiscano al 31 dicembre 2006, non potendo – all'ora

attuale - disporre di una cifra più aggiornata; è inoltre giustificato che il

valore locativo sia stato desunto dalla IC/IFD 2006, essendo il dato più

recente ufficiale a disposizione.

Alla luce di quanto

precede, i redditi degli assicurati vanno fissati a buon diritto in Fr. 55'011.-.

15.

Come

visto in ingresso, la prestazione complementare mensile a cui il ricorrente ha

diritto discende dalla differenza fra le uscite e le entrate appena accertate

(art. 3a cpv. 1 LPC). In questo senso, i calcoli effettuati dalla Cassa

cantonale di compensazione sono dunque perfetti.

Poiché i redditi (Fr. 55'011.-) superano

le spese riconosciute (Fr. 49'662.-), non v'è spazio per concedere ai ricorrenti una prestazione

complementare annua, né tanto meno il pagamento del premio di cassa malati che percepivano

prima della revisione del loro diritto alle PC attuato dalla Cassa di

compensazione dal 1° luglio 2007.

Alla luce di quanto

precede il ricorso deve essere respinto e la decisione su opposizione dell'amministrazione confermata. Non si

prelevano né tasse né spese di giustizia.

16.

Con

un reddito imponibile di Fr. 20'100.-, agli assicurati resta sempre aperta la possibilità di

chiedere all'Ufficio assicurazione

malattia di Bellinzona la riduzione del premio di cassa malati per il 2007,

facendo valere l'intervenuta

cessazione della presa a carico di questo pagamento da parte del Servizio delle

prestazioni complementari nel corso dell'anno 2007.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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