33.2007.9
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12 novembre 2007Italiano42 min
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Numero d'incarto:
33.2007.9
Data decisione, Autorità:
12.11.2007, TCA
Titolo:
PC per coniugi conviventi con figlia maggiorenne.Esame di tutte le poste delle spese riconosciute.Suddivisione di pigione fra teste.La figlia non rientra nel calcolo PC.Non c'è obbligo di mantenimento,assistenza tra parenti,obbligo morale di ospitarla.Pigione a 2/3.Valore locativo,spese manutenzione
CALCOLO DELLE PRESTAZIONI COMPLEMENTARI
CONVIVENTI CON FIGLI
SPESE PER LA MANUTENZIONE
SPESE RICONOSCIUTE
SUDDIVISIONE DELLA PIGIONE FRA PIÙ INQUILINI
VALORE LOCATIVO
art. 276 CC
art. 328 CC
art. 3a cpv. 4 LPC
art. 3b cpv. 1 let. b LPC
art. 20 cpv. 1 let. b LT
art. 12 OPC
art. 16 OPC
art. 16a OPC
art. 16c OPC
art. 23 OPC
Raccomandata
Incarto n.
33.2007.9
TB
Lugano
12 novembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 luglio 2007 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 10 luglio
2007 emanata da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in
fatto
A. Dal
1999 i coniugi __________ e RI 1, pensionati, sono beneficiari di prestazioni
complementari. Per l'anno 2007,
la Cassa cantonale di compensazione ha concesso loro unicamente il pagamento
del premio di cassa malati, poiché le spese per il fabbisogno coniugale
ammontavano a Fr. 50'667.-
mentre i redditi a Fr. 46'260.-
(docc. 103-106 della Cassa).
Nel corso del mese di
febbraio 2007 la Cassa ha proceduto ad una revisione delle PC degli assicurati
(doc. 114) e, sulla scorta dei nuovi dati acquisiti, con due distinte decisioni
del 22 giugno 2007 ha negato loro (docc. 116-121) il diritto al pagamento del
premio di cassa malati, siccome il fabbisogno era pari a Fr. 49'662.- ed i redditi a Fr. 55'011.-.
B. Il
27 giugno 2007 (doc. 127) RI 1 si è opposto al calcolo eseguito dall'Amministrazione, contestando diverse poste
e correggendole con gli importi ammessi dall'Ufficio tassazione. In questo modo, il fabbisogno ammonterebbe a Fr.
54'476.- mentre i redditi a Fr.
51'002.-, beneficiando così del
pagamento del premio di cassa malati (doc. 125).
Con decisione su
opposizione del 10 luglio 2007 (doc. II) l'Amministrazione ha respinto l'opposizione dell'assicurato,
evidenziando la correttezza del calcolo eseguito sulla base della notifica di
tassazione IC/IFD 2006 e che la parte di sostanza non computabile per coniugi è
di Fr. 40'000.- e non di Fr. 60'000.-.
C. Con
scritto del 20 luglio 2007 (doc. I) indirizzato alla Cassa cantonale di
compensazione e trasmesso in copia a questo Tribunale, che l'ha considerato come un atto di ricorso
completato il successivo 8 settembre (doc. IV), l'assicurato ha contestato che si sia fatto capo soltanto ad alcuni
valori accertati fiscalmente (valore di stima della sostanza), mentre altri
(spese di manutenzione e di pigione, rendite AVS) siano stati sostituiti da
importi diversi che non hanno così permesso a lui ed alla moglie di continuare
a beneficiare del pagamento del premio di cassa malati. I ricorrenti devono
inoltre fare fronte, ogni mese, ad elevati costi per i medicamenti di cui
necessitano.
Nella risposta la
Cassa di compensazione ha confermato la propria decisione su opposizione (doc.
VII), specificando che le spese di manutenzione dei fabbricati sono dedotte
unicamente in base al tasso forfetario dell'imposta cantonale diretta fissato dal Cantone, quindi le spese
effettive non possono essere ritenute.
Il 27 settembre 2007
(doc. IX) il ricorrente ha precisato che la cifra esposta fiscalmente come
spese di manutenzione è forfetaria. Inoltre, non è d'accordo con l'importo
del fabbisogno vitale. La Cassa si è riconfermata nella sua risposta (doc. XI).
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 della
Legge sull'organizzazione
giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
nel merito
2. Va
innanzitutto rilevato come la LPC persegue lo scopo di garantire un
"reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai
sensi dell'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp.
Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).
Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato
dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni
complementari all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un reddito minimo
per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280
(285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,
"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza
sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.
460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e
meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V
204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992
pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge
federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
3. In
virtù dell'art. 2a lett. a LPC, hanno diritto alle prestazioni complementari
giusta l'art. 2 LPC le persone anziane che ricevono una rendita di vecchiaia
dell'AVS.
L'importo della prestazione complementare
annua deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute ed i redditi determinanti (art.
3a cpv. 1 LPC).
Secondo l'art. 3a cpv. 4 LPC, le spese riconosciute
ed i redditi determinanti dei coniugi, delle persone con figli che hanno o
danno diritto ad una rendita e degli orfani che vivono in economia domestica
comune sono sommati.
Per quanto riguarda le
spese riconosciute, l’art. 3b cpv. 1 LPC prevede che:
" Per le persone che non vivono durevolmente o per un
lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le
spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo destinato alla copertura del
fabbisogno vitale, per anno:
1.
per le
persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16290 franchi;
2.
per i
coniugi, almeno 22035 franchi e al massimo 24435 franchi;
3.
per gli
orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o
dell’AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i due primi figli
si prende in considerazione la totalità dell’importo determinante, per due
altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un appartamento e le
relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le
spese accessorie, non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di
una richiesta di restituzione."
Per il 2007, gli importi massimi destinati alla copertura del fabbisogno
vitale sono stati fissati dal Consiglio federale in Fr. 18'140.- per persone
sole, in Fr. 27'210.- per coniugi e, per orfani e figli che danno diritto ad
una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, in Fr. 9'480.- (cfr. art. 1
dell’Ordinanza 07 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI
del 22 settembre 2006).
Per il Cantone Ticino, fa stato il massimo dei citati limiti di
reddito (cfr. Decreto esecutivo del 12 dicembre 2006 concernente la LPC, RL
6.4.5.3.2).
Inoltre, giusta l’art.
3b cpv. 3 LPC, per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in
un istituto sono riconosciute, fra le altre, le spese seguenti:
" (…)
b. spese di manutenzione di fabbricati
e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
d. importo forfettario annuo per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfettario
deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni); (…).".
L’art. 3c LPC enumera esaustivamente
Fatti
i redditi determinanti, fra i quali vi sono:
" (…)
c. un quindicesimo della sostanza
netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura
in cui superi per persone sole 25'000 franchi, per coniugi 40'000 franchi e per
orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15'000
franchi. (…)
d. le rendite, le pensioni e le altre
prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI. (cpv. 1)
(…)
Non sono computati come redditi determinanti:
a. le prestazioni dei parenti giusta
gli articoli 328 e seguenti del Codice civile;
b. le prestazioni d'aiuto sociale;
c. le prestazioni pubbliche o private
di natura manifestamente assistenziale;
d. gli assegni per grandi invalidi
dell'AVS o dell'AI;
e. le borse di studio e altri aiuti
finanziari all'istruzione. (cpv. 2)"
4. Oggetto
del contendere è il diritto di __________ e RI 1 alla percezione di prestazioni
complementari. Essi hanno impugnato la decisione della Cassa di compensazione,
chiedendo di applicare tutti i parametri accertati dall'Ufficio di tassazione e non solo alcuni e concludendo dunque al
ripristino del diritto al pagamento del premio di cassa malati da parte delle
PC.
Questo Tribunale deve quindi analizzare
se gli importi relativi alle spese riconosciute (fabbisogno) ed ai redditi del
ricorrente e di sua moglie, considerati nella decisione impugnata, siano
corretti.
5. Quanto
alle spese riconosciute di cui al considerando 3, vi è in primis da
considerare il fabbisogno vitale dell'assicurato e di sua moglie.
Per principio, l'importo applicabile per il fabbisogno
vitale non è determinato secondo il tipo di rendita dell'AVS o dell'AI del richiedente le prestazioni, ma in base alle sue condizioni
personali. Le Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (DPC), edite dall'UFAS, illustrano ai NN. 2022-2028 le tre situazioni regolate dalla
legge: persone sole, coniugi, orfani.
Giusta il N. 2025 DPC, l'importo per il fabbisogno vitale per coniugi è applicato a
tutte le persone coniugate – compresi gli orfani coniugati che beneficiano di
una rendita per orfani e i figli coniugati che danno diritto a una rendita per
figli -, ad eccezione di quelle che vivono separate. L'importo per il fabbisogno vitale per coniugi è determinante
anche se solo uno dei coniugi ha diritto ad una rendita (N. 2026 DPC).
Secondo il N. 2029 DPC, le PC annue a favore di coniugi e di persone
con figli nonché di orfani conviventi sono per principio calcolate globalmente.
A questo scopo si devono sommare le spese riconosciute (compresi gli
importi per il fabbisogno vitale) ed i redditi determinanti dei beneficiari o
dei familiari che partecipano al beneficio della prestazione.
Per il caso in esame, il ricorrente va dunque senza dubbio
considerato come persona coniugata e le sue spese, come pure i suoi
redditi, vanno sommati a quelli della moglie, anch'ella avente diritto alle prestazioni complementari.
Il diritto federale
stabilisce un importo minimo ed uno massimo (art. 3b cpv. 1 lett. a LPC) entro
i quali i Cantoni, in virtù della delega di cui all'art. 3a cpv. 7 lett. b LPC, fissano il fabbisogno vitale, chiamato
anche nelle tabelle di calcolo "limite di reddito".
Per ciò che interessa
il nostro Cantone, il citato Decreto cantonale esecutivo del 12 dicembre 2006
concernente la LPC, in vigore dal 1° gennaio 2007, ha stabilito che il
fabbisogno vitale annuo per coniugi e per il primo e secondo figlio
equivale all'ammontare massimo fissato dalla summenzionata ordinanza federale
(cfr. consid. 3), ovvero a Fr. 27'210.- rispettivamente a Fr. 9'480.-.
Considerato ora come
questa Corte non possa scostarsi dalla legislazione vigente, il valore ritenuto
dalla Cassa cantonale di compensazione (Fr. 27'210.-) è dunque corretto.
Altri supporti, quali
le tabelle per il calcolo del minimo d'esistenza agli effetti del diritto esecutivo, edite dalla Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità cantonale di vigilanza, non possono
essere ritenuti. Come visto, la Legge federale sulle prestazioni complementari
(LPC) prevede appositamente dei limiti che vanno applicati per trattare le
richieste degli assicurati di concedere loro prestazioni complementari.
6. Anche
il contributo fisso per l'assicurazione malattia individuato dalla Cassa in Fr.
4'464.- per ogni coniuge, globalmente dunque Fr. 8'928.-
(cfr. la tabella di calcolo PC: Fr. 552.- + Fr. 8'376.-), deve essere
confermato.
A questo proposito, è utile ricordare
innanzitutto che per l’art. 41 della Legge di applicazione della Legge federale
sull’assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997 (RL 6.4.6.1), il premio
lordo dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie degli
assicurati beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI è corrisposto
direttamente dal Cantone agli assicuratori (cpv. 1). Con il 1° gennaio 2007 il
capoverso 2 è stato modificato e, nel suo tenore attuale, prevede che l'ammontare
dell'importo del premio lordo degli assicurati beneficiari di prestazione
complementare AVS/AI a carico della riduzione dei premi nell'assicurazione
malattie è determinato in applicazione dell'Ordinanza federale sulle
prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.
Con la modifica dell'art. 41 cpv. 2 LCAMal
sono stati abrogati gli artt. 42 e 43 LCAMal concernenti le PC.
Inoltre, secondo l'art.
3 della Legge cantonale di applicazione della LPC, il premio lordo
dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie degli assicurati
beneficiari di PC è corrisposto dal cantone agli assicurati. In altri termini,
il DFI determina l'importo dei premi medi cantonali per l'assicurazione di
base, che sono in parte pagati dal Cantone Ticino con finanziamenti dai sussidi
all'assicurazione sociale contro le malattie.
Per il resto, nel caso
dei beneficiari di prestazioni complementari, essendo il premio interamente a
carico dell'ente pubblico, la somma non coperta dai sussidi LAMal va a carico
della PC – e quindi della Confederazione - che è adeguata di conseguenza.
Per l'anno 2007, quindi, il Cantone
Ticino ha deciso di mettere a carico delle prestazioni complementari, per ogni
assicurato d'età superiore a 25 anni, un importo annuo di Fr. 276.-. Questo
importo corrisponde alla quota minima che ogni assicurato sussidiato deve
normalmente corrispondere. La differenza fra la quota per il premio
dell'assicurazione malattia di Fr. 4'464.- (per la regione 1) conteggiata nel
fabbisogno per il calcolo della prestazione complementare e l'importo a carico
delle prestazioni complementari di Fr. 276.-, ossia Fr. 4'188.-, è preso a
carico dai sussidi nell'assicurazione sociale contro le malattie. L'Ufficio
dell'assicurazione malattia provvede poi al pagamento effettivo del premio
richiesto dall'assicuratore. Questa soluzione è stata adottata
dall'amministrazione, ritenuto come i beneficiari di PC non subirebbero alcuna
flessione nelle loro entrate.
Va osservato ancora
che il Tribunale federale delle assicurazioni ha ribadito (DTF 131 V 202) che
le regolamentazioni previste dai cantoni in materia di riduzione dei premi
nell’assicurazione malattia (emanate in applicazione degli artt. 65 e
65a LAMal), costituiscono diritto cantonale autonomo (DTF 124 V 19).
I predetti importi si
riferiscono però unicamente ai premi per l'assicurazione obbligatoria di base
delle cure medico-sanitarie, ossia la LAMal. Ovviamente lo Stato non
copre delle eventuali assicurazioni complementari che il richiedente ha
stipulato in più delle cure di base già offerte, come per esempio la
camera privata in ospedale, le cure dentarie, le cure all’estero, ecc.
Ora, dovendo questa
Corte attenersi imperativamente alla citata legislazione vigente (cfr. l'Ordinanza federale del 24 ottobre 2006 sui
premi medi cantonali per l'anno
2007 dell'assicurazione delle
cure medico-sanitarie per il calcolo delle PC, valida dal 1° gennaio 2007), ne
discende che il summenzionato contributo fisso per l'assicurazione malattia è
stato correttamente posto dalla Cassa cantonale alla base della propria
decisione di fissazione delle prestazioni complementari (adulti domiciliati
nella regione 1 del Cantone Ticino: Fr. 4'464.-).
All'autorità
amministrativa non può dunque essere rimproverata una violazione delle norme
che reggono la materia dei premi di cassa malati.
7. Eventuali
altre spese sopportate personalmente (per esempio vitto, alloggio,
vestiario, energia elettrica, telefono, quotidiani, TV, via cavo, visite
mediche, acquisti di farmaci, spese varie, ecc.) non possono essere
prese in considerazione.
In proposito, va
rilevato che la lista dei costi computabili (spese riconosciute) ai fini del
calcolo della PC, elencati all'art. 3b LPC (cfr. consid. 3), è esaustiva
e che quest'ultima disposizione
è di diritto federale imperativo (Carigiet, Ergänzungsleistungen zur
AHV/IV, Zurigo 1995, pag. 135; Carigiet/Koch, Ergänzungs-leistungen zur AHV/IV,
Supplemento, Zurigo 2000, pag. 83; N. 3001 DPC), perciò non è possibile
derogarvi.
Di conseguenza, tutte
le spese che non risultano nell'elenco di cui al citato art. 3b LPC non
possono essere ammesse in deduzione a favore degli assicurati.
A tutto quanto non è
possibile far fronte tramite i costi speciali previsti dalla legge (in
particolare: vestiti, vitto, mobilio, telefono e tasse telefoniche, acqua,
luce, ecc.; cfr. Carigiet,
Ergänzungs-leistungen zur AHV/IV, pag. 23 N. 74, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
(SBVR), Basilea 1998), si deve dunque sopperire tramite il succitato importo
del fabbisogno vitale (limite di reddito) che è appositamente destinato a
coprire il fabbisogno minimo degli assicurati.
Nel caso concreto,
come visto, questo ammontare assomma a Fr. 27'210.- (cfr. consid. 5) e rappresenta l'importo massimo a cui gli assicurati hanno diritto per fronteggiare
le spese quotidiane.
Ciò significa che
oltre al fabbisogno vitale, alla pigione, all'importo forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e, per quanto
di pertinenza con il caso di specie, gli interessi ipotecari e le spese di
manutenzione, non è possibile riconoscere espressamente ai ricorrenti
altre spese che esulino dalla lista contemplata dall’art. 3b LPC. La legge ha
infatti dovuto fissare un tetto massimo di copertura delle spese riconosciute,
altrimenti si sarebbero potute creare iniquità, per esempio con assicurati che
potrebbero pretendere il riconoscimento ed il rimborso di ogni tipo di spesa di
carattere personale che, addirittura, potrebbe andare oltre al principio delle
PC di garantire un reddito minimo per far fronte ai propri fabbisogni vitali.
8. Occorre
analizzare se l'ammontare di Fr. 6'947.- relativo alla pigione annua lorda ascrivibile agli assicurati sia
da confermare.
Per il citato art. 3b
cpv. 1 lett. b LPC (cfr. consid. 3), sono considerate spese riconosciute la
pigione di un appartamento e le relative spese accessorie (escluse le pigioni rimaste insolute).
A norma dell’art. 5 cpv. 1 lett. b LPC, spetta ai Cantoni stabilire
l’importo delle spese di pigione fino a concorrenza, in un anno, di Fr. 13'200.-
per le persone sole e di Fr. 15'000.- per i coniugi e le persone con figli che
hanno o danno diritto ad una rendita.
In ossequio a questa delega legislativa, il Cantone Ticino ha deciso
d'applicare i medesimi forfait (cfr. succitato Decreto
cantonale) anche per il 2007.
Secondo l’art. 16c OPC-AVS/AI, quando appartamenti o case
unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dal calcolo della PC, la
pigione computabile deve essere ripartita fra le singole persone. Le parti di
pigione delle persone escluse dal calcolo della PC non sono prese in
considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua (cpv. 1). Di
massima, l’ammontare della pigione è ripartito in parti uguali (cpv. 2).
L'art. 16c OPC-AVS/AI ha in pratica
codificato quanto stabilito in precedenza dalla giurisprudenza federale.
In una sentenza del 3 gennaio 2001 nella causa A. pubblicata in DTF
127 V 10, il TFA ha stabilito che il nuovo art. 16c OPC (in vigore dal 1°
gennaio 1998) è conforme alla legge e persegue lo scopo di evitare il
finanziamento indiretto di persone che non beneficiano delle prestazioni
complementari. Va dunque confermata la regola generale per cui, di norma, la
pigione complessiva deve essere ripartita per le persone che abitano nella
stessa economia domestica (RCC 1977 pag. 567, RCC 1974
pag. 512 consid. 2; STCA dell'11 novembre 1991 nella causa A.T., STCA del 21 febbraio 1992 nella causa A.T.), anche nel caso in cui il contratto di
locazione è intestato ad una sola persona (ZAK 1974 pag. 556). Lo stesso vale
per i figli a beneficio di una prestazione complementare che vivono con i
genitori (ZAK 1977 pag. 245). Secondo l’Alta Corte,
infatti, ai fini della ripartizione del canone locativo è determinante
l’occupazione comune dei locali e non tanto la questione di sapere chi ha
versato la pigione o ha sottoscritto il contratto (cfr. DTF 105 V 272 consid.
1). Questa giurisprudenza è stata ribadita dal TFA in una sentenza non
pubblicata del 30 marzo 2001 nella causa T. (P 2/01).
La regola generale
soffre tuttavia di eccezioni, che vanno però concesse
solo entro certi limiti e devono essere ammesse con prudenza, ad esempio se uno
degli inquilini occupa da solo gran parte dell’abitazione oppure quando una persona accoglie
gratuitamente nell’abitazione un’altra, poiché vi è obbligata moralmente o
giuridicamente (DTF 105 V 272).
In quest’ultimo caso
il TFA ha ammesso l’eccezione alla suddivisione in parti uguali del canone di
locazione, in quanto la titolare del contratto di locazione, affetta da
disturbi fisici e psichici, necessitava forzatamente delle cure erogatele dalla
persona che divideva con lei l’appartamento; in caso contrario avrebbe dovuto
essere ricoverata in istituto. Tali cure risultavano quindi di grande
importanza per l’assicurata, che aveva un grosso debito di riconoscenza nei
confronti dell’amico (DTF 105 V 272; Carigiet/Koch, citato
Supplemento, pag. 86; Rumo-Jungo, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen
zur Alters-, Hinter-lassen- und Invalidenversicherung in: e. Murer und h-u. Stauffer, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Social-versicherungsrecht, Zurigo 1994, pag. 80).
In una sentenza 9 gennaio 2003 (P 76/01), in un caso ticinese, il
Tribunale Federale delle assicurazioni ha stabilito quanto segue:
" (…) 1.2 (…) La disposizione è stata dichiarata
conforme alla legge nella sentenza pubblicata in DTF 127 V 10, in quanto
impedisce il finanziamento indiretto di persone che non fanno parte del calcolo
della prestazione complementare.
1.3 Dal testo di legge emerge che la ripartizione della pigione non
presuppone che l'abitazione rispettivamente l'immobile siano stati locati
insieme. È infatti sufficiente che le persone interessate vivano insieme (VSI
2001 pag. 236 consid. 2a). La convivenza non comporta tuttavia in ogni caso una
ripartizione della pigione tra i coabitanti. Da un lato essa viene
effettuata solo quando le persone che vivono nella medesima economia domestica
non sono incluse nel calcolo della PC. La suddivisione quindi non avviene
nel caso di coniugi, di persone con figli o orfani aventi diritto ad una
rendita oppure partecipanti alla rendita, che vivono sotto lo stesso tetto
(cfr. art. 3a cpv. 4 LPC). Dall'altro la giurisprudenza precedentemente in
vigore in questo ambito non ha perso del tutto la propria portata. Anche dopo
l'entrata in vigore dell'art. 16c OPC AVS/AI quindi il fatto che una persona
disponga della maggior parte dell'appartamento rispettivamente che la vita in
comune si fondi su un obbligo morale o giuridico può provocare una diversa
ripartizione della pigione rispettivamente la rinuncia ad una suddivisione
(VSI 2001 pag. 237 consid. 2b; sentenza in re W. del 19 gennaio 2001 consid. 2b, P 26/00, DTF 105 V 273 consid. 2). In tale contesto eccezioni
devono essere senz'altro ammesse quando la vita in comune è riconducibile ad un
obbligo di mantenimento di diritto civile fondato sugli art. 276 e 277 CC. Se
così non fosse si dovrebbe procedere ad una ripartizione della pigione anche
quando l'avente diritto alla prestazione complementare vive con figli propri
non inclusi nel calcolo della rendita. In tale ipotesi una diversa soluzione
sarebbe incompatibile con lo scopo perseguito dalla LPC consistente nella
copertura in maniera adeguata dei bisogni esistenziali in considerazione delle
circostanze concrete personali ed economiche. Una diversa soluzione sarebbe del
resto inammissibile tenuto conto del principio costituzionale dell'uguaglianza
di trattamento. Infatti assicurati con figli senza diritto alla rendita
sarebbero svantaggiati non solo rispetto ad assicurati senza figli, ma anche
nei confronti di quelli con figli con diritto alla rendita (VSI 2001 pag. 237
consid. 2b).
(…)
2.
In concreto dagli atti emerge che i coniugi A.________ convivono con
il figlio maggiorenne, in quanto a loro dire egli non potrebbe permettersi
un'economia domestica propria. Essi si curano quindi parzialmente del suo
mantenimento. Malgrado ciò essi non possono tuttavia avvalersi delle
eccezioni al principio della ripartizione del canone di locazione su tutti i
coabitanti. In effetti, da un lato, in quanto maggiorenne, non beneficiario di
una rendita, il figlio dei ricorrenti non è compreso in alcun modo nel calcolo
della prestazione complementare dei genitori (cfr. art. 3a
cpv. 7 lett. a LPC; art. 7 e 8 OPC AVS/AI). Dall'altro per lo stesso
motivo egli non può avvalersi di un obbligo di mantenimento da parte dei
genitori secondo l'art. 276 e 277 CC. Nel ricorso,
infine, non è neppure stato addotto che i ricorrenti occuperebbero la maggior
parte dell'appartamento né che il figlio si prende cura dei genitori (sentenza
in re W. del 19 gennaio 2001 consid. 2b, P 26/00).
Alla luce di questi fatti, quindi, correttamente l'istanza inferiore
ha concluso che il computo integrale della pigione a carico dei ricorrenti
configurerebbe un finanziamento illegale di persona non facente parte del
calcolo della prestazione complementare.
Da questo punto di vista, in quanto infondato, il ricorso dev'essere
respinto.
3.
I ricorrenti si avvalgono pure implicitamente dell'art. 328 cpv. 1 CC secondo cui i parenti in linea
ascendente e discendente e i fratelli e le sorelle sono tenuti vicendevolmente
a soccorrersi quando senza di ciò fossero per cadere nel bisogno.
3.1 A proposito dell'obbligo di assistenza tra parenti il Tribunale
federale delle assicurazioni ha già avuto modo di statuire che un eventuale
obbligo d'assistenza di un figlio da parte dei genitori ai sensi dell'art. 328
segg. CC non può costringere quest'ultimi all'indigenza, essendo il suddetto
onere a norma dell'art. 329 cpv. 1 CC esigibile solo
compatibilmente con le condizioni economiche degli obbligati. Provvedere
oltre i limiti prescritti da questa norma al sostegno di un parente prossimo,
rappresenta un obbligo morale che non costituisce donazione, ma se è tale da
comportare uno stato d'indigenza in colui che se ne fa carico è configurabile
quale rinuncia, senza idoneo motivo, a sostanza o a parte di essa (RDAT 1994 I
77 188).
La citata giurisprudenza federale va senz'altro applicata anche dopo
l'entrata in vigore dell'art. 16c cpv. 1 OPC AVS/AI.
In effetti anch'essa persegue lo scopo, come la citata norma, di non finanziare
indirettamente persone non facenti parte del calcolo della prestazione
complementare.
3.2 Alla luce di quanto sopra esposto neppure l'obbligo
all'assistenza tra parenti secondo l'art. 328 CC può
giustificare il computo dell'intero canone di locazione a carico dei genitori.
In tale ipotesi infatti essi cadrebbero ancora maggiormente nell'indigenza:
tenendo conto solo dei due terzi del canone di locazione la Cassa di
compensazione deve infatti versare unicamente il premio dell'assicurazione
malattia, mentre il computo completo della pigione provocherebbe anche
l'assegnazione di una prestazione complementare mensile, ciò che è, come detto,
inammissibile.
(…)" (sottolineature
della redattrice).
Al proposito, in un’altra sentenza non pubblicata del 5 luglio 2001 nella
causa G. (P 56/00), il TFA, chiamato a statuire sulla deduzione della pigione
Considerandi
nel caso di una vedova a beneficio della PC che viveva insieme ad una figlia
minorenne proveniente da una relazione extraconiugale, ha rilevato quanto
segue:
"
(…)
b) Dennoch führt das gemeinsame Wohnen auch nach Inkrafttreten von
Art. 16c ELV nicht in allen Fällen zu einer Aufteilung des Mietzinses. Zum
einen ist eine Aufteilung nach dem Wortlaut der Verordnungsbestimmung nur
dann vorzunehmen, wenn die im gleichen Haushalt wohnenden Personen nicht in die
EL-Berechnung eingeschlossen sind. Damit entfällt eine Mietzinsaufteilung
unter Ehegatten und bei Personen mit rentenberechtigten oder an der Rente
beteiligten Kindern sowie Waisen, die im gleichen Haushalt leben (vgl. Art. 3a
Abs. 4 ELG). Zum andern hat die bisherige Rechtsprechung zur Mietzinsaufteilung
nicht jede Bedeutung verloren. Auch im Rahmen von Art. 16c Abs. 2 ELV, welcher
"grundsätzlich" eine Aufteilung des Mietzinses zu gleichen Teilen
vorsieht, kann der Umstand, dass eine Person den grössten Teil der Wohnung
für sich in Anspruch nimmt oder das gemeinsame Wohnen auf einer rechtlichen
oder moralischen Pflicht beruht, zu einer andern Aufteilung des Mietzinsabzuges
und - ausnahmsweise - auch zu einem Verzicht auf eine Mietzinsaufteilung Anlass
geben (BGE 105 V 273 Erw. 2). Was das Eidgenössische Versicherungsgericht
diesbezüglich zum alten Recht ausgeführt hat, gilt dem Grundsatz nach auch nach
Inkrafttreten von Art. 16c ELV, wovon auch die Verwaltungsweisungen ausgehen (Rz
3023.
WEL; vgl. auch Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement,
Zürich 2000, S. 86). Ausnahmen sind jedenfalls dann zuzulassen, wenn das
(unentgeltliche) Wohnen im gemeinsamen Haushalt auf einer zivilrechtlichen
Unterhaltspflicht beruht. Andernfalls wäre eine Mietzinsaufteilung selbst
dann vorzunehmen, wenn der EL-Ansprecher mit eigenen (nicht in die
EL-Berechnung eingeschlossenen) Kindern in der gemeinsamen Wohnung lebt, was
indessen nicht Sinn von Art. 16c ELV sein kann. Mit dieser Bestimmung soll
verhindert werden, dass die Ergänzungsleistungen auch für Mietanteile von
Personen aufzukommen haben, welche nicht in die EL-Berechnung eingeschlossen
sind (AHI 1998 S. 34). Abgesehen davon, dass von Mietanteilen in solchen Fällen
kaum gesprochen werden kann, liesse sich eine Mietzinsaufteilung mit der
Zielsetzung der Ergänzungsleistungen, nämlich einer angemessenen Deckung des
Existenzbedarfs unter Berücksichtigung der konkreten persönlichen und
wirtschaftlichen Verhältnisse, nicht vereinbaren. Sie hätte zudem eine
stossende Ungleichbehandlung zur Folge, indem Versicherte mit Kindern ohne
Rentenanspruch schlechter gestellt würden nicht nur gegenüber kinderlosen
Versicherten, sondern in der Regel auch gegenüber Versicherten mit Kindern, die
einen Rentenanspruch auslösen.
3.
- Im Zeitpunkt des Verfügungserlasses (4. März 1999) war die am 8.
Dezember 1983 geborene Tochter der Beschwerdegegnerin fünfzehn Jahre alt und
damit noch minderjährig. Einen Anspruch auf Kinder- oder Waisenrente hat sie
nicht ausgelöst. Als Inhaberin der elterlichen Gewalt (nunmehr
elterliche Sorge: Ziff. I 4 des BG über die Änderung des ZGB vom 26. Juni 1998,
in Kraft seit 1. Januar 2000; AS 1999 1118, 1144) war die Beschwerdegegnerin
nach Art. 276 ZGB verpflichtet, für den Unterhalt
der Tochter aufzukommen und ihr unentgeltlich Unterkunft zu gewähren. Im
Hinblick auf diese zivilrechtliche Unterhaltspflicht hat die Vorinstanz nach
dem Gesagten zu Recht entschieden, dass von einer Mietzinsaufteilung gemäss Art. 16c ELV abzusehen ist, woran die Vorbringen der
Ausgleichskasse nichts zu ändern vermögen. Wohl können nach Art. 323 Abs. 2 ZGB die Eltern vom Kind, das in häuslicher
Gemeinschaft mit ihnen lebt, verlangen, dass es einen angemessenen Beitrag an
seinen Unterhalt leistet. Dies setzt indessen voraus, dass das Kind hiezu
in der Lage ist und über eigenes Einkommen oder Vermögen verfügt. So verhält es
sich hier unbestrittener massen jedoch nicht. (…)" (sottolineature della redattrice).
Nella decisione del 13 gennaio 2002 (Inc. n. 33.2001.93) il TCA ha respinto la richiesta di una coppia
di assicurati convivente con un'altra coppia di persone, di considerare
interamente la pigione a carico del postulante le prestazioni complementari.
Anche nella sentenza del 7 gennaio 2003 (Inc. n. 33.2002.72) questo
Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha respinto la richiesta di una madre,
che condivideva l’appartamento con la figlia maggiorenne, di considerare il
canone di locazione interamente a suo carico pur essendo la figlia in attesa di
prestazioni AI a seguito di un grave incidente.
Nel caso giudicato il
10.
giugno 2002 (Inc. n. 33.2001.55) questo Tribunale rammentava come l'UFAS ha
commentato l'art. 16c OPC-AVS/AI (Pratique VSI 1998 pag. 35):
" (…) Le 1er alinéa indique quand il y a lieu de
procéder à une répartition du loyer. Il s'agit d'empêcher que les PC aient
également à intervenir à l'endroit de personnes qui ne sont pas prises en
compte dans le calcul PC. On ne précise pas davantage la nature du loyer qui
doit être partagé. En règle générale, lorsque l'appartement appartient à une
tierce personne, c'est le loyer prévu qui sera partagé. Si l'appartement ou la
maison occupée l'est conjointement avec le propriétaire, l'usufruitier ou le
titulaire d'un droit d'habitation, c'est le montant de la valeur locative qui
sera en règle générale réparti entre toutes les personnes. Le 2e alinéa indique
comment la répartition doit être opérée. En principe, elle se fera par têtes,
et non selon le nombre des pièces occupées ou de m2. Des dérogations sont
possibles, d'où l'utilisation de l'expression "en principe."
(…)".
Il TCA ha ammesso la
divisione per due della pigione - come indicato dall'amministrazione - in un
altro caso di convivenza tra madre e figlia (decisione del 14 giugno 2002, Inc.
n. 33.2001.82). In altra sentenza dell’11 settembre 2002 il TCA ha ritenuto che due conviventi in età
che avevano congiuntamente sottoscritto un contratto di locazione dovevano
vedersi imputare la pigione in ragione di ½ ciascuno (Inc. n. 33.2002.25).
Ancora, nella STCA
del 28 marzo 2006 (Inc. n. 33.2005.10), il TCA ha negato l'esistenza dell'eccezione al principio della
suddivisione della pigione per teste, a motivo che la convivenza della
mamma/suocera e del nipote con i coniugi richiedenti le PC configurava la
situazione opposta a quella che si dovrebbe presentare per poter mettere in
pratica la summenzionata eccezione. In questo caso, infatti, i richiedenti
convivevano con i loro parenti per aiutare i secondi sia dal profilo fisico che
psicologico, e non invece per farsi aiutare da loro. Da essi, non ricevevano
quindi alcuna assistenza specifica quale controprestazione per l'ospitalità
loro concessa.
Da ultimo, nel giudizio del 6 settembre 2006 (inc. n. 33.2006.5), il
TCA ha ritenuto che
l'occupazione dell'abitazione da parte del ricorrente ed una signora, che
svolgeva le faccende domestiche per conto del primo a causa dei suoi numerosi
impedimenti di salute, sia paritaria e che pertanto la pigione lorda andava
regolarmente suddivisa in parti uguali fra i due conviventi, non essendo il
ricorrente neppure obbligato giuridicamente o moralmente ad ospitare questa
signora. All'assicurato è stata
computata a titolo di pigione lorda la metà dell'intero costo.
9.
Nel
caso di specie, pendente causa il TCA ha sottoposto alcuni quesiti all'insorgente, allo scopo di determinare la suddivisione dello spazio
abitabile fra l'assicurato, la
moglie ed eventuali altre persone (doc. XIII). RI 1, classe 1925, ha affermato
di convivere con la moglie __________, nata nel 1930 e con la figlia __________,
1963, nubile. A causa dei problemi di cardiopatia cronica che l'affliggono e delle tre protesi alle
ginocchia ed all'anca della
moglie, sofferente inoltre di insufficienza respiratoria che la obbliga a
dormire con un apparecchio ed una mascherina, è la figlia ad occuparsi di tutte
le faccende domestiche. A specifica domanda della scrivente Corte, il
ricorrente ha precisato che sebbene non presti loro cure
"particolari" al punto da evitare un ricovero in casa anziani/di
cura, tuttavia la figlia è un aiuto fisico e psicologico molto importante.
La suddivisione degli
spazi abitativi avviene nel modo seguente: la figlia occupa una camera con
servizi, la moglie una cameretta e l'assicurato una terza camera. L'uso del
soggiorno è comune (doc. XIV).
Ora, la figlia __________,
non beneficiaria di una PC, siccome convivente del ricorrente è quindi per
definizione esclusa, come tale, dal calcolo della prestazione complementare
annua dell'assicurato e della
di lui moglie (art. 16c cpv. 1 OPC-AVS/AI).
In queste circostanze,
la sua parte di pigione (1/3) non deve essere presa in
considerazione nel calcolo della PC annua dei suoi genitori. Si ottiene così
che solo 2/3 della pigione annua lorda (1/3 ciascuno imputabili a RI 1 ed alla
moglie __________) devono essere computati a questi ultimi.
Nemmeno è infatti data
nella presente fattispecie l'eccezione
della situazione di assistenza specifica evocata dal TFA nella sentenza DTF 105
V 272, dove
" (…) wohnte ein ausgebildeter Krankenpfleger in der
selben Wohnung wie eine pflegebedürftige Bezügerin von Ergänzungsleistungen.
Der Pfleger erbrachte kostenlos zahlreiche Hilfeleistungen, ohne welche die
EL-Bezügerin in ein Pflegeheim hätte ziehen müssen. Dafür bezahlte er keinen
Beitrag an die Miete. Hier rechtfertigte es sich ausnahmsweise, im Sinne eines
Ausgleichs der Empfängerin der Ergänzungsleistungen den vollen Mietzins
anzurechnen. (…).",
come ricorda il TFA
medesimo nella sentenza P 26/00 del 26 gennaio 2001 nella causa W., al
considerando 2b.
Nella situazione
concreta i ricorrenti non sono assistiti da terzi e non ricevono cure dalla
figlia in sostituzione di prestazioni che altrimenti sarebbero poste a
carico di diversi assicuratori sociali.
A questo proposito, va
osservato che dalla documentazione agli atti risulta che il ricorrente ha dei
problemi di salute che egli stesso sintetizza con una cardiopatia cronica (docc.
XIV e C1); la moglie soffre invece di insufficienza respiratoria, avendo apnee
notturne di tipo ostruttivo di notevole entità tale da necessitare la
ventilazione notturna con maschera (docc. XIV e C2).
Le malattie di cui sono
(purtroppo) afflitti non impediscono comunque agli assicurati di svolgere le
normali mansioni quotidiane necessarie per vivere (cucinare, vestirsi, lavarsi,
spostarsi sia a piedi che con mezzi di trasporto) e di fare capo a terzi (la
figlia) soltanto per l'esecuzione
dei lavori domestici.
Di conseguenza, la
circostanza che la figlia che coabita con loro si occupa dei lavori domestici
(doc. XIV) non è, da sola, un motivo sufficiente per ritenere che nella
situazione concreta sia data l'eccezione
al principio stabilito dal citato art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI.
Su quest'ultima tematica, comunque, va rilevato che
gli assicurati nemmeno pretendono o dimostrano il contrario, ossia di avere
bisogno di qualcuno che li assista
regolarmente e quotidianamente.
10.
Occorre
ancora esaminare se gli assicurati non siano obbligati giuridicamente o
moralmente ad ospitare la figlia.
Il TCA evidenzia che questa situazione non
si realizza nel caso in esame. Non si è infatti di
fronte ad una questione in cui la vita in comune è
riconducibile ad un obbligo di mantenimento di diritto civile fondato sugli artt.
276.
e 277 CC, ritenuto che __________ è maggiorenne avendo 44 anni, è nubile e
vive con i genitori per sua scelta aiutandoli fisicamente e psicologicamente
(doc. XIV).
Inoltre, nemmeno può essere richiamata l'assistenza tra parenti in linea ascendente e
discendente (Basler
Kommentar, 2002, ad art. 328 ZGB n. 15) contemplata dall'art. 328 CC, poiché applicabile soltanto per
chi vive in condizioni agiate. Il computo dell'intero canone di locazione a
carico dei genitori comporterebbe che essi cadrebbero ancora maggiormente
nell'indigenza, considerato che l'aiuto richiesto allo Stato aumenterebbe (cfr. consid. 8).
In proposito va
rilevato che siccome il concetto del dovere di assistenza tra parenti è in sé
problematico e non si adatta più ai tempi attuali, la nozione di
"condizioni agiate" deve essere interpretata in senso stretto.
La Conferenza svizzera
per l'aiuto sociale 2000, nelle sue direttive in vigore dal 1° gennaio 2001, ha
proposto agli organi dell'aiuto sociale di considerare che le persone sono in
grado di contribuire al mantenimento dei loro parenti a partire da un reddito
imponibile di Fr. 60'000.- per le persone sole e di Fr. 80'000.- per le coppie,
a cui si deve aggiungere l'ammontare di Fr. 10'000.- per ogni figlio minorenne
o in formazione (Basler
Kommentar, ad art. 328 ZGB n. 15b e n. 17).
Nella fattispecie in
esame i ricorrenti hanno richiesto l'erogazione di una prestazione
complementare, poiché beneficiano di un reddito composto, in sostanza, delle
sole rendite AVS.
Di conseguenza, i
ricorrenti non si trovano manifestamente in condizioni economiche agiate,
circostanza che comporta che essi non sono quindi tenuti a soccorrere economicamente la figlia (citata
STFA del 9 gennaio 2003, P 76/01; STCA del 30 gennaio 2003 nella causa C.S-G., Inc. n. 39.2002.8).
Visto il particolare
stato di salute degli assicurati, il fatto di ospitare la figlia beneficiando
soltanto in parte dei suoi servizi (come visto, fortunatamente gli insorgenti
non sono nelle condizioni tali da dovere essere assistiti in continuazione da
terzi tanto, in mancanza di un aiuto, da dovere essere ricoverati in casa di
cura/anziani), nemmeno configura un obbligo morale degli assicurati nei
confronti della stessa, quale eventuale controprestazione per una sua (seppure
limitata) collaborazione (citata STFA del 9 gennaio 2003, P 76/01; a contrario
DTF 105 V 274). Eventualmente, un obbligo morale si avrebbe nel caso inverso,
dove è la figlia ad ospitare i genitori malati per aiutarli.
Infine, gli assicurati
non hanno neppure addotto che la loro figlia, convivente, occuperebbe la
maggior parte della casa (citata
STFA del 9 gennaio 2003, P 76/01, consid. 1.2 e 1.5).
Anzi, l'accertamento eseguito dal TCA ha permesso di confermare che l'occupazione della casa fra i coabitanti
avviene in modo assolutamente equo (doc. XIV). Non v'è infatti chi – nel senso dei richiedenti delle prestazioni
complementari che vengono presi in considerazione per il calcolo delle PC (art.
16c OPC-AVS/AI) – utilizza una parte maggiore della casa e che ciò potrebbe
dunque costituire un'eccezione
al citato principio della ripartizione in parti uguali (art. 16c cpv. 2
OPC-AVS/AI).
Sulla scorta di quanto
precede, discende che tali circostanze permettono di ritenere che l'occupazione
dell'abitazione da parte dei tre conviventi sia paritaria e che pertanto la
pigione lorda vada regolarmente suddivisa in parti uguali, come ha correttamente
effettuato la Cassa.
Ritenuto quindi come l'abitazione in questione sia occupata da tre
persone, ma solo due rientrano nel calcolo della PC, a giusta ragione la Cassa
ha computato agli assicurati a titolo di pigione lorda due terzi dell'intera pigione lorda.
11.
Quando
un assicurato è proprietario di un bene immobile, nelle sue spese riconosciute
vanno ancora aggiunte le spese di manutenzione del fabbricato (art. 3b cpv. 3
lett. b LPC), mentre il reddito non privilegiato è completato con il reddito
della sostanza immobile (art. 3c cpv. 1 lett. b LPC).
Il reddito della
sostanza immobiliare comprende pigioni e canoni d'affitto, usufrutto, diritti
d'abitazione nonché il valore locativo della propria abitazione (N. 2092 delle
Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (DPC); Carigiet/Koch, op. cit., Supplemento, pag. 99).
Secondo l'art. 12 cpv.
1.
OPC-AVS/AI, il valore locativo dell'abitazione occupata dal proprietario o
dall'usufruttuario come pure il reddito proveniente dal subaffitto, sono
valutati secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale diretta del
cantone di domicilio (Carigiet/Koch, op. cit., Supplemento, pag. 100).
In virtù dell'art. 20 cpv. 1 lett. b LT, è
imponibile il reddito da sostanza immobiliare, segnatamente il valore locativo
di immobili o di parti di essi, che il contribuente ha a disposizione per uso
proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a
titolo gratuito. La legge non indica tuttavia come debba essere valutato ai
fini dell'imposizione il vantaggio economico derivante dall'uso personale della
proprietà fondiaria.
Secondo la
giurisprudenza, il valore locativo deve corrispondere alla pigione che il
contribuente dovrebbe pagare per avere l’uso di un bene equivalente. Il
valore locativo deve dunque corrispondere di massima alla mercede che, secondo
le condizioni di mercato, il proprietario potrebbe richiedere locando lo stesso
immobile ad un terzo. Il Tribunale federale ha in particolare precisato che il
valore locativo deve equivalere al canone che si potrebbe esigere equamente da
un locatario desideroso di assicurarsi il godimento di un oggetto simile,
tenendo conto in modo adeguato delle particolarità della costruzione e delle
sue installazioni, nella misura in cui esse rispondano ai bisogni normali di un
utente di condizioni economiche e sociali analoghe a quelle del proprietario
(ASA 15 pag. 361; 438 consid. 1; DTF 69 I 24/25; RDAT II-1996 n.
5t).
Fra i diversi metodi
di fissazione del valore locativo, nel caso di assicurati la cui sostanza ed i
cui redditi da considerare ai sensi della legge federale possono essere
stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali
sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa
l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica
della situazione economica dell'assicurato (art. 23 cpv. 2 OPC-AVS/AI).
In concreto, per
determinare il valore locativo dell'abitazione di __________ si fa capo alla
più recente notifica di tassazione del ricorrente. Agli atti v'è la notifica di tassazione IC/IFD 2006
dopo reclamo del 15 agosto 2007 (doc. A1), che contempla un valore locativo di Fr.
8'740.-. Questa somma deve quindi aggiungersi al reddito non privilegiato
degli assicurati, come correttamente eseguito dalla Cassa di compensazione.
Per quanto concerne
invece il costo della pigione che, come visto, deve essere suddiviso fra i tre
inquilini, si parte sempre dal valore locativo di Fr. 8'740.-; poi questo importo va riportato su due terzi, ossia solo sui
due beneficiari di PC, ottenendo così una pigione imputabile loro pari a Fr. 5'827.-.
Non va poi dimenticato
che, conformemente al succitato art. 3b cpv. 1 lett. b LPC, le spese
riconosciute per le persone che vivono a casa comprendono, oltre alla pigione
di un appartamento, le relative spese accessorie.
L'art. 16a OPC-AVS/AI contempla un forfait
annuo di Fr. 1'680.- per le
spese accessorie valido per le persone che abitano un immobile di loro
proprietà.
La summenzionata
giurisprudenza relativa all'ipotesi
in cui più inquilini abitino nel medesimo appartamento è stata ripresa al N.
3023.
DPC, laddove è previsto quanto segue:
" Se più persone abitano in comune in un appartamento
o in una casa unifamiliare, la pigione (comprese le spese accessorie) è
suddivisa in parti uguali tra le singole persone e così computata per il
calcolo della PC annua. Ciò vale anche per le persone che vivono in
concubinato. In casi particolari, ad esempio quando una persona occupa la
maggior parte dell'alloggio, si può adottare una ripartizione diversa a seconda
delle proporzioni reali (DTF 105 V 271 segg.).
Non si tiene conto delle parti della pigione pagate dalle persone che
non sono comprese nel calcolo della PC.".
Nel caso in esame,
dunque, ai ricorrenti va computato nella pigione anche l'importo forfetario di Fr. 1'680.- per spese accessorie. Questa somma
deve però anch'essa essere
riportata su due persone (gli assicurati), perciò soltanto l'ammontare di Fr. 1'120.- (Fr. 1'680.- x
2/3) va aggiunto al valore locativo di Fr. 5'827.- (Fr. 8'740.- x
2/3) ascrivibile a __________ e RI 1. La somma di Fr. 6'947.- riportata dalla Cassa nella tabella di calcolo come pigione lorda
va pertanto confermata.
12.
Per
quanto attiene al valore massimo delle spese per la manutenzione di fabbricati
previste dall'art. 3b cpv. 3 lett. b LPC, le stesse sono strettamente legate al
valore locativo. Infatti, l'art.
16.
cpv. 1 OPC-AVS/AI prevede che le spese di manutenzione sono dedotte in base
al tasso forfetario dell'imposta
cantonale diretta fissato dal Cantone di domicilio. Per il Cantone Ticino, la
circolare n. 33/1 ACC del 15 gennaio 1985, recepita dalla giurisprudenza della
Camera di Diritto Tributario, evidenzia che la deduzione forfetaria è del 15%
del valore locativo se l'immobile è stato costruito fino a dieci anni prima
dell'inizio del periodo fiscale, mentre è del 25% se la costruzione risale a
oltre dieci anni il periodo fiscale di computo.
In specie, ne consegue
che l'importo computabile agli assicurati a questo titolo è pari a Fr. 2'185.- (25% di
Fr. 8'740.-) e come tale va
incluso nelle spese riconosciute. Nessun altro importo può essere preso in
considerazione, né tanto meno i Fr. 5'568.- posti in deduzione a livello fiscale come preteso dal
ricorrente.
Anche l'importo di Fr. 4'392.- relativo
agli interessi ipotecari è corretto, consistendo nella somma di Fr. 4'240.- e di Fr. 151,05 (docc. 108 e 109).
13.
Stanti
le considerazioni che precedono, le spese riconosciute (fabbisogno) degli
assicurati assommano dunque per certo a Fr. 49'662.- (Fr. 27'210.- +
Fr. 8'928.- + Fr. 4'392.- + Fr. 2'185.- + Fr. 6'947.-). Gli importi individuati dalla Cassa
di compensazione sono quindi corretti.
14.
Per
quanto concerne i redditi da conteggiare agli assicurati, di regola, per il calcolo della PC annua sono considerati i
redditi determinanti ottenuti nel corso dell'anno civile precedente e lo stato
della sostanza al 1° gennaio dell'anno in cui è assegnata la prestazione (art.
23.
cpv. 1 OPC-AVS/AI).
Nella decisione su opposizione la Cassa di compensazione ha determinato il reddito annuo dei
ricorrenti in Fr. 55'011.-, pari ad una sostanza computabile di Fr. 8'711.-,
ad una rendita AVS dei coniugi di Fr. 37'560.- ed al valore locativo di Fr. 8'740.-.
Gli assicurati contestano questa cifra, sostenendo che le rendite AVS
assommano ciascuna a Fr. 18'264.-
(doc. A1), perciò complessivamente a Fr. 36'528.-. Il totale dei loro redditi sarebbe dunque pari a Fr. 53'979.-.
Ora, se è vero che, generalmente, i
redditi da computare sono quelli ottenuti nell'anno precedente l'anno per il
quale sono chieste le prestazioni complementari, siccome facilmente deducibili
dall'ultima notifica di tassazione a disposizione, è anche vero che, nel caso
in esame, si possiedono già gli importi relativi alle rendite pensionistiche
dei coniugi per il 2007. Si può quindi fare capo ad essi, alla stessa stregua
delle cifre utilizzate per il fabbisogno vitale ed il contributo per l'assicurazione
malattia, validi per il 2007.
Per contro, è corretto che gli
interessi ipotecari si riferiscano al 31 dicembre 2006, non potendo – all'ora
attuale - disporre di una cifra più aggiornata; è inoltre giustificato che il
valore locativo sia stato desunto dalla IC/IFD 2006, essendo il dato più
recente ufficiale a disposizione.
Alla luce di quanto
precede, i redditi degli assicurati vanno fissati a buon diritto in Fr. 55'011.-.
15.
Come
visto in ingresso, la prestazione complementare mensile a cui il ricorrente ha
diritto discende dalla differenza fra le uscite e le entrate appena accertate
(art. 3a cpv. 1 LPC). In questo senso, i calcoli effettuati dalla Cassa
cantonale di compensazione sono dunque perfetti.
Poiché i redditi (Fr. 55'011.-) superano
le spese riconosciute (Fr. 49'662.-), non v'è spazio per concedere ai ricorrenti una prestazione
complementare annua, né tanto meno il pagamento del premio di cassa malati che percepivano
prima della revisione del loro diritto alle PC attuato dalla Cassa di
compensazione dal 1° luglio 2007.
Alla luce di quanto
precede il ricorso deve essere respinto e la decisione su opposizione dell'amministrazione confermata. Non si
prelevano né tasse né spese di giustizia.
16.
Con
un reddito imponibile di Fr. 20'100.-, agli assicurati resta sempre aperta la possibilità di
chiedere all'Ufficio assicurazione
malattia di Bellinzona la riduzione del premio di cassa malati per il 2007,
facendo valere l'intervenuta
cessazione della presa a carico di questo pagamento da parte del Servizio delle
prestazioni complementari nel corso dell'anno 2007.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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