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Decisione

33.2008.1

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 febbraio 2008Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell'ottobre 2007 RI 1, 1938, ha fatto richiesta

di una prestazione complementare compilando l'apposito formulario (doc. 205 agli atti della Cassa).

Con due distinte decisioni

del 26 novembre 2007 (docc. 206-209) la Cassa cantonale di compensazione ha rifiutato

di versare all'assicurato ed a

sua moglie le prestazioni complementari, a motivo che i loro redditi (Fr. 56'000.-) superavano il loro fabbisogno (Fr.

51'138.-).

B. Il

14 dicembre 2007 (doc. A1) RI 1 ha formulato ricorso (recte:

opposizione) contro la decisione di rifiuto, contestando il diritto d'abitazione computato nella misura di Fr. 17'600.-, mentre il valore locativo doveva

essere fissato in Fr. 8'168.-

come emerge dalle notifiche di tassazione IC/IFD 2006. Egli ha pertanto chiesto

la concessione di una PC di Fr. 4'570.- annui.

Il 20 dicembre 2007

(doc. A2) l'assicurato ha

inoltrato un'aggiunta alla sua

opposizione, segnalando che nel fabbisogno dovevano essere riconosciute anche le

spese di gestione e manutenzione pari a Fr. 2'042.-.

C. Il

18 dicembre 2007 (doc. B1) l'Amministrazione

ha avvisato l'assicurato che

contro la decisione negativa del 26 novembre 2007 poteva essere interposta un'opposizione e non un ricorso, per il quale

è competente soltanto questo Tribunale. Inoltre, la Cassa ha osservato che il

diritto d'abitazione

corrisponde al valore imposto nella notifica di tassazione 1999/2000, così come

concordato in occasione di un'udienza

avvenuta il 15 dicembre 2005 ed a seguito della quale l'assicurato ha ritirato l'allora opposizione. Pertanto, la Cassa ha chiesto all'assicurato se intendeva mantenere questa

opposizione, ritenuto che avrebbe dovuto far esperire delle perizie sulla sostanza

donata, le quali avrebbero comportato un peggioramento della situazione.

D. Con

ricorso del 20 gennaio 2008 (doc. I) RI 1 ha postulato la concessione di una PC

annua di Fr. 4'570.- oppure la

partecipazione alle spese di malattia, facendo valere che dal 1° gennaio 2001, in

virtù di un diritto d'abitazione,

vive con la moglie in un appartamento più piccolo rispetto a quello ritenuto

nelle notifiche di tassazione 1997/1998, perciò esso ha un valore locativo di

Fr. 8'168.- e cagiona spese di

manutenzione di Fr. 2'042.-.

E. Con

risposta di causa del 12 febbraio 2008 (doc. V) l'Amministrazione ha considerato irricevibile il ricorso, in difetto

dell'emanazione della decisione

su opposizione. Ha quindi chiesto che gli atti le siano trasmessi per procedere

in tal senso.

considerato in

diritto

in

ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi

dell'articolo 49 cpv. 2 della

Legge sull'organizzazione

giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

nel merito

Considerandi

2.

La

Cassa di compensazione solleva l'incompetenza di questo Tribunale nel pronunciarsi sul ricorso del 20

gennaio 2008, a motivo che essa non ha (ancora) emanato una decisione su opposizione,

impugnabile al TCA in virtù

dell'art. 56 LPGA. Rimprovera

al ricorrente di avere formulato il 14 dicembre 2007, contro la decisione negativa

del 26 novembre 2007, un ricorso anziché un'opposizione, come prevede l'art. 52 LPGA.

È evidente che quest'affermazione costituisce palesemente un

formalismo eccessivo.

Per quanto concerne la violazione del

divieto di formalismo eccessivo e dell’arbitrio, va rammentato che gli artt. 9 e 29 Cost. fed. prevedono che ognuno ha diritto

d’essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da

parte degli organi dello Stato e che in procedimenti dinanzi ad autorità

giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento,

nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.

In DTF 127 I 131, il

TF ha rammentato che “Das aus Art. 29 Abs. 1 BV

(früher aus Art. 4 aBV) fliessende Verbot des überspitzten Formalismus wendet

sich gegen prozessuale Formenstrenge, die als exzessiv erscheint, durch kein

schutzwürdiges Interesse gerechtfertigt ist, zum blossen Selbstzweck wird und

die Verwirklichung des materiellen Rechts in unhaltbarer Weise erschwert oder

gar verhindert. Das Bundesgericht prüft frei, ob eine solche Rechtsverweigerung

vorliegt (BGE 125 I 166 E. 3a S. 170 mit Hinweisen).“.

Il TFA ha ancora

rilevato, in DTF 130 V 177, che „Überspitzter Formalismus ist eine besondere

Form der Rechtsverweigerung. Eine solche liegt vor, wenn für ein Verfahren rigurose

Formvorschriften aufgestellt werden, ohne dass die Strenge sachlich

gerechtfertigt wäre, wenn die Behörde formelle Vorschriften mit übertriebener

Schärfe handhabt oder an Rechtsschriften überspannte Anforderungen stellt und

den Bürgern und Bürgerinnen den Rechtsweg in unzulässiger Weise versperrt (BGE

120.

V 417 Erw. 4b). Wohl sind im Rechtsgang prozessuale Formen unerlässlich, um

die ordnungsgemässe und rechtsgleiche Abwicklung des Verfahrens sowie die

Durchsetzung des materiellen Rechts zu gewährleisten. Nicht jede prozessuale

Formstrenge steht demnach mit Art. 29 Abs. 1 BV im

Widerspruch. Überspitzter Formalismus ist nur gegeben, wenn die strikte

Anwendung der Formvorschriften durch keine schutzwürdigen Interessen

gerechtfertigt ist, zum blossen Selbstzweck wird und die Verwirklichung des

materiellen Rechts in unhaltbarer Weise erschwert oder verhindert (BGE 128 II

142.

Erw. 2a, 127 I 34 Erw. 2a/bb; zu Art. 4 Abs. 1 aBV ergangene, weiterhin

geltende Rechtsprechung: BGE 125 I 170 Erw. 3a, 118 V 315 Erw. 4 mit Hinweis).“

Nel caso di specie, il 26 novembre 2007

la Cassa di compensazione ha emanato una decisione formale di rifiuto di

concessione di prestazioni complementari. Come ben evidenziato in calce alla

stessa, l'assicurato che non è d'accordo con questa decisione può formulare un'opposizione

presso la stessa autorità.

Ora, è vero che, il 14 dicembre 2007, RI

1.

ha inoltrato alla Cassa cantonale di compensazione un ricorso e non un'opposizione

come prevede la legge. Tuttavia, è di meridiana evidenza che la sua volontà era

di opporsi alla decisione di rifiuto della PC del 26 novembre 2007 presso l'autorità

stessa che l'ha emanata, come egli ha ben specificato nel suo atto, palesemente

non era intenzione del signor RI 1 inoltrare direttamente un ricorso al Tribunale

cantonale delle assicurazioni.

Contestare il procedere dell'assicurato

che ha unicamente commesso l'errore di impropriamente intitolare

"ricorso" la sua lamentela, peraltro correttamente inoltrata alla

competente Cassa di compensazione e non al TCA, non può che dare luogo alla

violazione dei citati artt. 9 e 29 Cost. fed., costituendo ciò un formalismo

eccessivo da parte della Cassa cantonale di compensazione.

Il comportamento dell'Amministrazione

stride ancor di più se si evidenzia che il Servizio PC è peraltro abituato a

confrontarsi con assicurati non cogniti della materia e delle relative regole.

A suffragio del formalismo eccessivo

attuato dalla Cassa di compensazione, questo Tribunale rileva ancora che sei

giorni dopo l'invio del "ricorso", il 20 dicembre 2007 (doc. A2), l'assicurato

ha inoltrato alla competente autorità uno scritto intitolato "aggiunta

all'opposizione" e, facendo espresso riferimento "alla mia

opposizione del 14 dicembre 2007", ha fatto presente che nella tabella

di calcolo allegata alla decisione formale del 26 novembre 2007 non erano state

inserite le spese di manutenzione di Fr. 2'042.- alla voce fabbisogno.

Pur dando atto che questo complemento si

sia verosimilmente incrociato con la comunicazione del 18 dicembre 2007 (doc.

B1) della Cassa di compensazione, che faceva notare all'assicurato che avrebbe

dovuto introdurre un'opposizione e non un ricorso, non va tuttavia dimenticato

che perfino nella risposta di causa l'Amministrazione ha insistito su questo (inesistente)

vizio procedurale. Essa è quindi incorsa in un manifesto ed inutile formalismo,

ritenuto che, poi, a tutti gli effetti, ha considerato l'atto del 14 dicembre

2007.

come un'opposizione ed ha proceduto chiedendo all'insorgente se intendeva

mantenerla.

3.

L'Amministrazione, a seguito del ricorso/opposizione

del 14 dicembre 2007 dell'assicurato,

ha comunicato allo stesso, il 18 dicembre, sostanzialmente la possibilità di

procedere con una reformatio in pejus, per il possibile superamento di

reddito superiore a quello attuale e quindi un ulteriore rifiuto della PC.

Pertanto, la Cassa di compensazione ha invitato l'assicurato a comunicarle

se intendeva ancora "mantenere questa ulteriore l'opposizione,

tenuto conto che dovremo procedere alle perizie tecniche su tutta la sua

sostanza data in donazione" (doc. B1).

Malgrado la pendenza del gravame 20

gennaio 2008 davanti a questo Tribunale, il 6 febbraio 2008 (doc. 218) la Cassa

di compensazione ha - erroneamente - ugualmente proseguito nel suo iter,

sollecitando l'assicurato a pronunciarsi entro 20 giorni in merito al paventato

peggioramento della sua situazione e quindi ad esprimere la sua volontà se

mantenere o no l'opposizione del 14 dicembre 2007.

L'opponente ha diritto, in virtù del diritto d'essere sentito derivante dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., d'essere informato su un'eventuale riformazione della decisione presa a suo discapito ed

anche, conformemente alle regole della buona fede, d'essere informato sulla possibilità di ritirare la sua opposizione

(SVR 2006 IV Nr. 13 consid. 6.1, DTF 122 V 167 consid. 2).

Sulla tematica dell'emanazione di una decisione su opposizione

a sfavore dell'opponente si è pronunciato il Tribunale federale delle

assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) con DTF 131 V 414,

affermando che l'art. 12 cpv. 2

OPGA sancisce l'obbligo, sviluppato dalla giurisprudenza, in forza del quale

l'assicuratore non soltanto deve segnalare all'opponente il rischio di un

incombente peggioramento della sua posizione (reformatio in peius), ma

deve ugualmente renderlo attento della possibilità di ritirare l'opposizione.

Questo doppio obbligo d'informazione verrebbe svuotato di ogni suo significato

se (senza fare all'opponente le predette segnalazioni necessarie a garantire un

equo procedimento) all'assicuratore sociale venisse concessa la facoltà di

annullare o modificare, mediante la resa di una decisione di riesame nel senso

di una reformatio in peius, la decisione contro la quale era stata

interposta opposizione per poi stralciare, poiché divenuta priva di oggetto,

l'opposizione appellandosi all'inesistenza della decisione iniziale.

D'avviso di questo Tribunale, l'errato

agire dell'Amministrazione risiede nel fatto che essa, senza prima

procedere alle menzionate perizie tecniche sulla sostanza che il ricorrente e

la moglie hanno a suo tempo donato ai figli e quindi senza disporre di dati ed

elementi certi come pure avere prima formulato tutti i necessari calcoli per

definire il diritto dell'assicurato alle PC, ha comunque anticipato all'opponente

un assodato esito negativo della sua richiesta di prestazioni complementari,

entrando così nel merito della questione senza però prima esaminarla in concreto.

Invece di prendere

specifica posizione sull'opposizione

del 14 dicembre 2007, spiegando nel dettaglio i motivi per i quali – se del

caso - non poteva accogliere le censure sollevate dall'interessato e, anzi, a seguito di ulteriori accertamenti sulla sostanza,

preannunciare un peggioramento (reformatio in pejus) della

situazione definita il 26 novembre 2007, la Cassa di compensazione si è limitata

ad avvisare l'assicurato di un sicuro

– ancorché senza alcun dato certo a disposizione - sempreché generico, rifiuto

della prestazione complementare.

Un corretto procedere,

che non avrebbe violato il diritto di essere sentito dell'assicurato, doveva portare la Cassa ad

invitare quest'ultimo a

pronunciarsi su un nuovo calcolo delle PC e quindi ad eventualmente ritirare le

sue opposizioni del 14 e del 20 dicembre 2007 qualora la sua situazione fosse

peggiorata.

Tutto ciò doveva

tuttavia avvenire soltanto dopo avere avuto tutti i necessari dati a

disposizione, quindi dopo avere fatto eventualmente esperire le perizie

tecniche preannunciate nello scritto del 18 dicembre 2007. In seguito, sulla

scorta dei risultati ottenuti, l'Amministrazione doveva ricalcolare il diritto alle PC del ricorrente

e sottoporgli i nuovi importi del fabbisogno e del reddito non privilegiato. A

quel momento, e solo allora, la Cassa doveva dargli modo di conoscere i nuovi

elementi accertati e di valutare, scientemente, se era eventualmente opportuno

ritirare le citate opposizioni.

Va ricordato, ad ogni

buon conto, che la Cassa di compensazione può modificare la sua precedente

decisione alla luce di elementi nuovi riferiti alla valutazione peritale degli

immobili donati, così come già anticipato all'opponente con la reformatio in pejus, soltanto pro futuro,

mentre la situazione fissata in precedenza non può più essere modificata a suo

discapito.

Alla luce di quanto precede,

gli atti vanno rinviati all'Amministrazione

affinché, dopo avere esperito tutti gli accertamenti che essa riterrà

opportuni, sottoponga all'assicurato

una dettagliata e chiara situazione del suo diritto alla PC.

Se il risultato

raggiunto dalla Cassa comporterà un peggioramento del diritto di RI 1 alla

prestazione complementare, in virtù dell'art. 12 cpv. 2 OPGA essa gli segnalerà questa circostanza, come pure

la possibilità di ritirare le sue opposizioni.

Qualora, invece, la

Cassa di compensazione dovesse giungere a concedere un diritto alle PC, essa

dovrà emanare una decisione su opposizione, contro cui l'assicurato potrà comunque, semmai, ricorrere

davanti a questo Tribunale.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è evaso ai sensi dei considerandi.

§ Gli

atti vanno rinviati alla Cassa cantonale di compensazione per i suoi

incombenti.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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