33.2008.1
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14 febbraio 2008Italiano12 min
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Numero d'incarto:
33.2008.1
Data decisione, Autorità:
14.02.2008, TCA
Titolo:
Decisione negativa.Ricorso alla Cassa.Divieto del formalismo eccessivo. Reformatio in pejus: Cassa deve segnalare il rischio di peggioramento E la possibilità di ritirare l'opposizione.Cassa doveva prima fare perizie,poi avvisare l'assicurato di poter ritirare l'opposizione se c'era un peggioramento
DIRITTO ALLE PRESTAZIONI COMPLEMENTARI
FORMALISMO ECCESSIVO
FORMALITÀ DEL PROVVEDIMENTO
REFORMATIO IN PEIUS
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 9 COST
art. 29 COST
art. 12 cpv. 2 OPGA
Raccomandata
Incarto n.
33.2008.1
TB
Lugano
14 febbraio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 gennaio 2008
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 18
dicembre 2007 emanata da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in
fatto
Fatti
A. Nell'ottobre 2007 RI 1, 1938, ha fatto richiesta
di una prestazione complementare compilando l'apposito formulario (doc. 205 agli atti della Cassa).
Con due distinte decisioni
del 26 novembre 2007 (docc. 206-209) la Cassa cantonale di compensazione ha rifiutato
di versare all'assicurato ed a
sua moglie le prestazioni complementari, a motivo che i loro redditi (Fr. 56'000.-) superavano il loro fabbisogno (Fr.
51'138.-).
B. Il
14 dicembre 2007 (doc. A1) RI 1 ha formulato ricorso (recte:
opposizione) contro la decisione di rifiuto, contestando il diritto d'abitazione computato nella misura di Fr. 17'600.-, mentre il valore locativo doveva
essere fissato in Fr. 8'168.-
come emerge dalle notifiche di tassazione IC/IFD 2006. Egli ha pertanto chiesto
la concessione di una PC di Fr. 4'570.- annui.
Il 20 dicembre 2007
(doc. A2) l'assicurato ha
inoltrato un'aggiunta alla sua
opposizione, segnalando che nel fabbisogno dovevano essere riconosciute anche le
spese di gestione e manutenzione pari a Fr. 2'042.-.
C. Il
18 dicembre 2007 (doc. B1) l'Amministrazione
ha avvisato l'assicurato che
contro la decisione negativa del 26 novembre 2007 poteva essere interposta un'opposizione e non un ricorso, per il quale
è competente soltanto questo Tribunale. Inoltre, la Cassa ha osservato che il
diritto d'abitazione
corrisponde al valore imposto nella notifica di tassazione 1999/2000, così come
concordato in occasione di un'udienza
avvenuta il 15 dicembre 2005 ed a seguito della quale l'assicurato ha ritirato l'allora opposizione. Pertanto, la Cassa ha chiesto all'assicurato se intendeva mantenere questa
opposizione, ritenuto che avrebbe dovuto far esperire delle perizie sulla sostanza
donata, le quali avrebbero comportato un peggioramento della situazione.
D. Con
ricorso del 20 gennaio 2008 (doc. I) RI 1 ha postulato la concessione di una PC
annua di Fr. 4'570.- oppure la
partecipazione alle spese di malattia, facendo valere che dal 1° gennaio 2001, in
virtù di un diritto d'abitazione,
vive con la moglie in un appartamento più piccolo rispetto a quello ritenuto
nelle notifiche di tassazione 1997/1998, perciò esso ha un valore locativo di
Fr. 8'168.- e cagiona spese di
manutenzione di Fr. 2'042.-.
E. Con
risposta di causa del 12 febbraio 2008 (doc. V) l'Amministrazione ha considerato irricevibile il ricorso, in difetto
dell'emanazione della decisione
su opposizione. Ha quindi chiesto che gli atti le siano trasmessi per procedere
in tal senso.
considerato in
diritto
in
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 della
Legge sull'organizzazione
giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
nel merito
Considerandi
2.
La
Cassa di compensazione solleva l'incompetenza di questo Tribunale nel pronunciarsi sul ricorso del 20
gennaio 2008, a motivo che essa non ha (ancora) emanato una decisione su opposizione,
impugnabile al TCA in virtù
dell'art. 56 LPGA. Rimprovera
al ricorrente di avere formulato il 14 dicembre 2007, contro la decisione negativa
del 26 novembre 2007, un ricorso anziché un'opposizione, come prevede l'art. 52 LPGA.
È evidente che quest'affermazione costituisce palesemente un
formalismo eccessivo.
Per quanto concerne la violazione del
divieto di formalismo eccessivo e dell’arbitrio, va rammentato che gli artt. 9 e 29 Cost. fed. prevedono che ognuno ha diritto
d’essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da
parte degli organi dello Stato e che in procedimenti dinanzi ad autorità
giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento,
nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
In DTF 127 I 131, il
TF ha rammentato che “Das aus Art. 29 Abs. 1 BV
(früher aus Art. 4 aBV) fliessende Verbot des überspitzten Formalismus wendet
sich gegen prozessuale Formenstrenge, die als exzessiv erscheint, durch kein
schutzwürdiges Interesse gerechtfertigt ist, zum blossen Selbstzweck wird und
die Verwirklichung des materiellen Rechts in unhaltbarer Weise erschwert oder
gar verhindert. Das Bundesgericht prüft frei, ob eine solche Rechtsverweigerung
vorliegt (BGE 125 I 166 E. 3a S. 170 mit Hinweisen).“.
Il TFA ha ancora
rilevato, in DTF 130 V 177, che „Überspitzter Formalismus ist eine besondere
Form der Rechtsverweigerung. Eine solche liegt vor, wenn für ein Verfahren rigurose
Formvorschriften aufgestellt werden, ohne dass die Strenge sachlich
gerechtfertigt wäre, wenn die Behörde formelle Vorschriften mit übertriebener
Schärfe handhabt oder an Rechtsschriften überspannte Anforderungen stellt und
den Bürgern und Bürgerinnen den Rechtsweg in unzulässiger Weise versperrt (BGE
120.
V 417 Erw. 4b). Wohl sind im Rechtsgang prozessuale Formen unerlässlich, um
die ordnungsgemässe und rechtsgleiche Abwicklung des Verfahrens sowie die
Durchsetzung des materiellen Rechts zu gewährleisten. Nicht jede prozessuale
Formstrenge steht demnach mit Art. 29 Abs. 1 BV im
Widerspruch. Überspitzter Formalismus ist nur gegeben, wenn die strikte
Anwendung der Formvorschriften durch keine schutzwürdigen Interessen
gerechtfertigt ist, zum blossen Selbstzweck wird und die Verwirklichung des
materiellen Rechts in unhaltbarer Weise erschwert oder verhindert (BGE 128 II
142.
Erw. 2a, 127 I 34 Erw. 2a/bb; zu Art. 4 Abs. 1 aBV ergangene, weiterhin
geltende Rechtsprechung: BGE 125 I 170 Erw. 3a, 118 V 315 Erw. 4 mit Hinweis).“
Nel caso di specie, il 26 novembre 2007
la Cassa di compensazione ha emanato una decisione formale di rifiuto di
concessione di prestazioni complementari. Come ben evidenziato in calce alla
stessa, l'assicurato che non è d'accordo con questa decisione può formulare un'opposizione
presso la stessa autorità.
Ora, è vero che, il 14 dicembre 2007, RI
1.
ha inoltrato alla Cassa cantonale di compensazione un ricorso e non un'opposizione
come prevede la legge. Tuttavia, è di meridiana evidenza che la sua volontà era
di opporsi alla decisione di rifiuto della PC del 26 novembre 2007 presso l'autorità
stessa che l'ha emanata, come egli ha ben specificato nel suo atto, palesemente
non era intenzione del signor RI 1 inoltrare direttamente un ricorso al Tribunale
cantonale delle assicurazioni.
Contestare il procedere dell'assicurato
che ha unicamente commesso l'errore di impropriamente intitolare
"ricorso" la sua lamentela, peraltro correttamente inoltrata alla
competente Cassa di compensazione e non al TCA, non può che dare luogo alla
violazione dei citati artt. 9 e 29 Cost. fed., costituendo ciò un formalismo
eccessivo da parte della Cassa cantonale di compensazione.
Il comportamento dell'Amministrazione
stride ancor di più se si evidenzia che il Servizio PC è peraltro abituato a
confrontarsi con assicurati non cogniti della materia e delle relative regole.
A suffragio del formalismo eccessivo
attuato dalla Cassa di compensazione, questo Tribunale rileva ancora che sei
giorni dopo l'invio del "ricorso", il 20 dicembre 2007 (doc. A2), l'assicurato
ha inoltrato alla competente autorità uno scritto intitolato "aggiunta
all'opposizione" e, facendo espresso riferimento "alla mia
opposizione del 14 dicembre 2007", ha fatto presente che nella tabella
di calcolo allegata alla decisione formale del 26 novembre 2007 non erano state
inserite le spese di manutenzione di Fr. 2'042.- alla voce fabbisogno.
Pur dando atto che questo complemento si
sia verosimilmente incrociato con la comunicazione del 18 dicembre 2007 (doc.
B1) della Cassa di compensazione, che faceva notare all'assicurato che avrebbe
dovuto introdurre un'opposizione e non un ricorso, non va tuttavia dimenticato
che perfino nella risposta di causa l'Amministrazione ha insistito su questo (inesistente)
vizio procedurale. Essa è quindi incorsa in un manifesto ed inutile formalismo,
ritenuto che, poi, a tutti gli effetti, ha considerato l'atto del 14 dicembre
2007.
come un'opposizione ed ha proceduto chiedendo all'insorgente se intendeva
mantenerla.
3.
L'Amministrazione, a seguito del ricorso/opposizione
del 14 dicembre 2007 dell'assicurato,
ha comunicato allo stesso, il 18 dicembre, sostanzialmente la possibilità di
procedere con una reformatio in pejus, per il possibile superamento di
reddito superiore a quello attuale e quindi un ulteriore rifiuto della PC.
Pertanto, la Cassa di compensazione ha invitato l'assicurato a comunicarle
se intendeva ancora "mantenere questa ulteriore l'opposizione,
tenuto conto che dovremo procedere alle perizie tecniche su tutta la sua
sostanza data in donazione" (doc. B1).
Malgrado la pendenza del gravame 20
gennaio 2008 davanti a questo Tribunale, il 6 febbraio 2008 (doc. 218) la Cassa
di compensazione ha - erroneamente - ugualmente proseguito nel suo iter,
sollecitando l'assicurato a pronunciarsi entro 20 giorni in merito al paventato
peggioramento della sua situazione e quindi ad esprimere la sua volontà se
mantenere o no l'opposizione del 14 dicembre 2007.
L'opponente ha diritto, in virtù del diritto d'essere sentito derivante dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., d'essere informato su un'eventuale riformazione della decisione presa a suo discapito ed
anche, conformemente alle regole della buona fede, d'essere informato sulla possibilità di ritirare la sua opposizione
(SVR 2006 IV Nr. 13 consid. 6.1, DTF 122 V 167 consid. 2).
Sulla tematica dell'emanazione di una decisione su opposizione
a sfavore dell'opponente si è pronunciato il Tribunale federale delle
assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) con DTF 131 V 414,
affermando che l'art. 12 cpv. 2
OPGA sancisce l'obbligo, sviluppato dalla giurisprudenza, in forza del quale
l'assicuratore non soltanto deve segnalare all'opponente il rischio di un
incombente peggioramento della sua posizione (reformatio in peius), ma
deve ugualmente renderlo attento della possibilità di ritirare l'opposizione.
Questo doppio obbligo d'informazione verrebbe svuotato di ogni suo significato
se (senza fare all'opponente le predette segnalazioni necessarie a garantire un
equo procedimento) all'assicuratore sociale venisse concessa la facoltà di
annullare o modificare, mediante la resa di una decisione di riesame nel senso
di una reformatio in peius, la decisione contro la quale era stata
interposta opposizione per poi stralciare, poiché divenuta priva di oggetto,
l'opposizione appellandosi all'inesistenza della decisione iniziale.
D'avviso di questo Tribunale, l'errato
agire dell'Amministrazione risiede nel fatto che essa, senza prima
procedere alle menzionate perizie tecniche sulla sostanza che il ricorrente e
la moglie hanno a suo tempo donato ai figli e quindi senza disporre di dati ed
elementi certi come pure avere prima formulato tutti i necessari calcoli per
definire il diritto dell'assicurato alle PC, ha comunque anticipato all'opponente
un assodato esito negativo della sua richiesta di prestazioni complementari,
entrando così nel merito della questione senza però prima esaminarla in concreto.
Invece di prendere
specifica posizione sull'opposizione
del 14 dicembre 2007, spiegando nel dettaglio i motivi per i quali – se del
caso - non poteva accogliere le censure sollevate dall'interessato e, anzi, a seguito di ulteriori accertamenti sulla sostanza,
preannunciare un peggioramento (reformatio in pejus) della
situazione definita il 26 novembre 2007, la Cassa di compensazione si è limitata
ad avvisare l'assicurato di un sicuro
– ancorché senza alcun dato certo a disposizione - sempreché generico, rifiuto
della prestazione complementare.
Un corretto procedere,
che non avrebbe violato il diritto di essere sentito dell'assicurato, doveva portare la Cassa ad
invitare quest'ultimo a
pronunciarsi su un nuovo calcolo delle PC e quindi ad eventualmente ritirare le
sue opposizioni del 14 e del 20 dicembre 2007 qualora la sua situazione fosse
peggiorata.
Tutto ciò doveva
tuttavia avvenire soltanto dopo avere avuto tutti i necessari dati a
disposizione, quindi dopo avere fatto eventualmente esperire le perizie
tecniche preannunciate nello scritto del 18 dicembre 2007. In seguito, sulla
scorta dei risultati ottenuti, l'Amministrazione doveva ricalcolare il diritto alle PC del ricorrente
e sottoporgli i nuovi importi del fabbisogno e del reddito non privilegiato. A
quel momento, e solo allora, la Cassa doveva dargli modo di conoscere i nuovi
elementi accertati e di valutare, scientemente, se era eventualmente opportuno
ritirare le citate opposizioni.
Va ricordato, ad ogni
buon conto, che la Cassa di compensazione può modificare la sua precedente
decisione alla luce di elementi nuovi riferiti alla valutazione peritale degli
immobili donati, così come già anticipato all'opponente con la reformatio in pejus, soltanto pro futuro,
mentre la situazione fissata in precedenza non può più essere modificata a suo
discapito.
Alla luce di quanto precede,
gli atti vanno rinviati all'Amministrazione
affinché, dopo avere esperito tutti gli accertamenti che essa riterrà
opportuni, sottoponga all'assicurato
una dettagliata e chiara situazione del suo diritto alla PC.
Se il risultato
raggiunto dalla Cassa comporterà un peggioramento del diritto di RI 1 alla
prestazione complementare, in virtù dell'art. 12 cpv. 2 OPGA essa gli segnalerà questa circostanza, come pure
la possibilità di ritirare le sue opposizioni.
Qualora, invece, la
Cassa di compensazione dovesse giungere a concedere un diritto alle PC, essa
dovrà emanare una decisione su opposizione, contro cui l'assicurato potrà comunque, semmai, ricorrere
davanti a questo Tribunale.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è evaso ai sensi dei considerandi.
§ Gli
atti vanno rinviati alla Cassa cantonale di compensazione per i suoi
incombenti.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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