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Decisione

33.2008.10

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 marzo 2009Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

i punti cardine di un normale e sano quadro nutrizionale, che coincide con il

tipo di alimentazione che ogni persona dovrebbe sostenere per mantenersi in

salute. Tale dieta, come quella priva di zuccheri, di grassi e di calorie a cui

si deve attenere l'assicurato, non presenta in realtà aspetti particolari

rispetto al normale sostentamento che ognuno dovrebbe seguire per condurre una

vita sana dal profilo nutrizionale; non si tratta quindi di elementi

prettamente specifici soltanto per queste malattie.

Il TCA non ha quindi alcun motivo per

scostarsi dalle considerazioni espresse dalla Massima autorità giudiziaria. È

dunque corretto ammettere, d'avviso

di questo Tribunale, che per il ricorrente non si faccia luogo all'attribuzione di un forfait per fare fronte

a spese per la dieta che, oggettivamente, non sono reali, corrispondendo

invero al costo di un normale fabbisogno per una persona sana.

Va infine evidenziato che la

circostanza che il ricorrente deve assumere svariati farmaci per la malattia

che l'affligge dal 1974 non influisce sul tipo di regime dietetico che egli

deve seguire.

In effetti, occorre ribadire che l'art.

14 LaLPC, precedentemente art. 9 vOMPC, concerne soltanto il tipo d'alimentazione

che può dare luogo a spese supplementari per alimenti speciali e non le cure

farmacologiche che sono state prescritte all'assicurato. Se, dunque, il

ricorrente deve fare fronte all'acquisto di medicamenti a causa dell'ipertensione

arteriosa, questi costi non possono certo rientrare nella voce dei prodotti

dietetici.

In simili condizioni, a

giusta ragione la Cassa di compensazione non ha inserito nel fabbisogno dell'assicurato il forfait annuo di Fr. 2'100.- per le spese supplementari, siccome

non causate da un regime dietetico d'importanza vitale prescritto dal suo medico.

Anche questa censura

va quindi respinta.

Di conseguenza, le

spese riconosciute al ricorrente restano fissate a Fr. 30'248.- ed i redditi computabili a Fr. 31'961.-, ciò che non permette di concedergli

una prestazione complementare.

13. Con

la richiesta di concessione del predetto forfait, il ricorrente ha piuttosto

inteso ricevere un aiuto per far fronte alle ingenti spese causate dalla sua

malattia, che lo portano ad assumere numerosi e costosi farmaci.

In proposito, occorre osservare che, semmai,

questi costi supplementari per spese mediche e farmaceutiche vanno fatte valere

nelle "Spese per il medico, il dentista, i medicamenti, le cure e l'assistenza.

Partecipazione ai costi." contemplate dall'art. 11 LaLPC, secondo cui la

partecipazione ai costi ai sensi dell'art. 64 LAMal è rimborsata per le

Considerandi

prestazioni assunte dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

secondo l'art. 24 LAMal.

Il rimborso delle

spese di malattia e d'invalidità,

come visto, rientra nella sfera delle prestazioni complementari in virtù

dell'art. 3 cpv. 1 lett. b LPC.

Tuttavia, la lettera

del predetto art. 14 LPC sul rimborso delle spese di malattia e d'invalidità è a tal riguardo molto chiara:

unicamente "i beneficiari di una prestazione complementare annua"

si vedono rimborsate dai Cantoni "le spese comprovate dell'anno civile

in corso".

In concreto, dunque, la

richiesta del ricorrente tendente all'ottenimento del rimborso delle spese per

le cure e per i farmaci a dipendenza della sua malattia deve essere respinta,

giacché l'assicurato non ha

diritto ad una prestazione complementare (cfr. consid. 12).

14.

All'insorgente

viene però in aiuto l'art. 14 cpv. 6 LPC (art. 19a

vOPC-AVS/AI), che prevede che le persone che in seguito ad un'eccedenza dei redditi non hanno diritto a

una prestazione complementare annua hanno diritto al rimborso delle spese di malattia

e d'invalidità che superano l'eccedenza dei redditi.

In questo modo, le

persone con un'eccedenza di

redditi, ovvero i cui redditi computabili sono superiori alle spese

riconosciute, possono così esse beneficiare ugualmente del rimborso delle spese

di malattia. Tale rimborso corrisponde alla parte delle spese comprovate che

supera la parte eccedentaria dei redditi.

Il N. 5019 DPC (Direttive

sulle prestazioni complementari edite dall'UFAS, edizione del 1° gennaio 2009) illustra con un chiaro esempio

questo concetto:

" Se, a causa di un'eccedenza di reddito (reddito

computabile maggiore delle spese riconosciute), la PC annua non viene versata,

allora il rimborso avviene secondo la seguente formula:

Spese di malattia e d’invalidità riconosciute

meno l’eccedenza di reddito

Esempio: eccedenza di reddito = 12'000 franchi

spese

di spitex = 20'000 franchi

rimborso

= 8'000 franchi

L’importo massimo per il rimborso delle spese di malattia e

d’invalidità (cfr. N. 5017) non può essere superato.”

Nel caso concreto, l'assicurato non quantifica l'ammontare delle spese per malattia a cui

deve fare fronte. Ciò nonostante, una volta trasmessa tutta la necessaria documentazione

all'Amministrazione (fatture di

medici rispettivamente di farmacie), queste spese potranno essergli semmai

rimborsate dalla Cassa di compensazione nella misura in cui supereranno

l'importo dell'eccedenza di reddito dell'assicurato.

15.

Tutto

ben considerato, dunque, il ricorso deve essere integralmente respinto e la

decisione impugnata confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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