33.2008.3
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23 aprile 2008Italiano27 min
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Numero d'incarto:
Fatti
33.2008.3
Data decisione, Autorità:
23.04.2008, TCA
Titolo:
La ricorrente non era comproprietaria del bene che il marito ha donato alla figlia,quindi non ha rinunciato ad alcunché.Il diritto d'usufrutto è un vantaggio ottenuto sulla quota di 1/2 del marito.Sostanza computata:1/2 del valore di stima.Valore locativo e pigione lorda a 1/2.Reformatio in pejus?No
CALCOLO DELLE PRESTAZIONI COMPLEMENTARI
CONTROPRESTAZIONE ADEGUATA
DIRITTO DI USUFRUTTO
PERSONA ANZIANA
REDDITO DELLA SOSTANZA IMMOBILIARE
REFORMATIO IN PEIUS
RINUNCIA DI SOSTANZA
SPESE RICONOSCIUTE
VALORE DI STIMA
VALORE LOCATIVO
art. 2a LPC
art. 3b cpv. 3 let. b LPC
art. 3c cpv. 1 let. g LPC
art. 61 let. d LPGA
art. 20 cpv. 1 let. b LT
art. 40 cpv. 2 LT
art. 42 cpv. 1 LT
art. 12 OPC
art. 16a OPC
art. 17 cpv. 1 OPC
art. 23 cpv. 2 OPC
Raccomandata
Incarto n.
33.2008.3
TB
Lugano
23 aprile
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli,
vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 28 febbraio 2008
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 1° febbraio
2008 emanata da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in
fatto
1.1. Il 17 agosto
2007 RI 1, 1914, ha fatto richiesta di una prestazione complementare alla
rendita AVS (doc. 16), che la Cassa cantonale di compensazione ha negato con
decisione del 13 settembre 2007 (doc. 20), a motivo che il reddito non privilegiato
ammontava a Fr. 50'870.- ed il
fabbisogno a
Fr. 35'666.-.
1.2. A seguito
dell'opposizione del 3 ottobre
2007 (doc. 26), con cui l'assicurata
ha chiesto lo stralcio sia della posta della sostanza alienata (Fr. 184'808.-) non essendo mai stata proprietaria
di immobili sia, conseguentemente, anche delle voci dell'ipotetico rendimento della sostanza
alienata (Fr. 924.-) e del valore locativo della proprietà in usufrutto (Fr. 9'105.-), perché l'usufrutto costituito concerne soltanto la quota di ½ dell'immobile, la Cassa ha fatto peritare questo
fondo (doc. 28) ed ha esperito altri accertamenti (doc. 33).
1.3. Il 1° febbraio
2008 (doc. A) la Cassa cantonale di compensazione ha emanato la decisione su
opposizione con cui ha confermato la sua precedente decisione, sebbene la perizia
dell'Ufficio stima (docc. 31 e
32) abbia determinato dei valori superiori a quelli utilizzati dall'amministrazione per il calcolo delle PC. Ha
inoltre precisato che l'assicurata
ha rinunciato alle sue quote di proprietà derivanti dalla successione,
subentrando quale unica beneficiaria dell'usufrutto dopo il decesso del marito nel 1997.
1.4. Con ricorso
del 28 febbraio 2008 (doc. I) RI 1, sempre rappresentata dall'avv. RA 1, ha contestato che le siano stati
imputati e il valore locativo della quota di comproprietà di ½ sulla part. n.
798 RFD di __________, e la sostanza immobiliare alienata, sostenendo che il
cumulo di queste due poste è errato, non essendo mai stata proprietaria di
immobili e quindi non potendo avere rinunciato ad alcunché.
In
realtà, nel 1996 il marito ha donato la sua quota di ½ del citato fondo alla
figlia, proprietaria dell'altra
metà dal 1982 e, sulla quota che ha donato, il marito dell'assicurata ha costituito un diritto d'usufrutto a favore suo e della moglie, che
tiene luogo all'eventuale quota
successoria. A suo dire, dunque, o si tiene conto della proprietà o dell'usufrutto. Il totale dei redditi va dunque
ridotto di Fr. 16'994.- e di
Fr. 924.-, per ottenere Fr. 32'952.-
e quindi delle PC. Chiede pertanto il rinvio degli atti all'amministrazione per l'emanazione di una nuova decisione che le assegni
una prestazione complementare.
La Cassa si è riconfermata nella sua decisione
(doc. III) e la ricorrente non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. IV).
in
diritto
2.1. Va
innanzitutto rilevato come la LPC persegue lo scopo di garantire un
"reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai
sensi dell'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp.
Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).
Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato
dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni
complementari all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un reddito minimo
per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280
(285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,
"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza
sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.
460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e
meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V
204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992
pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge
federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.2. In virtù
dell'art. 2a lett. a LPC, hanno diritto alle prestazioni complementari giusta
l'art. 2 LPC le persone anziane che ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.
L'importo della prestazione complementare annua deve corrispondere
alla differenza tra l'eccedenza
delle spese riconosciute ed i redditi determinanti (art. 3a cpv. 1 LPC).
Per quanto riguarda le spese riconosciute, l’art.
3b cpv. 1 LPC prevede che:
"
Per le persone che non vivono durevolmente o per
un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa),
le spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo
destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:
1. per le persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16290 franchi;
Considerandi
2.
per i coniugi, almeno 22035 franchi e al massimo 24435 franchi;
3.
per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per
figli dell’AVS o dell’AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i
due primi figli si prende in considerazione la totalità dell’importo
determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un
terzo;
b. la
pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di
presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto
né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione."
Per l'anno 2007, gli importi massimi destinati
alla copertura del fabbisogno vitale sono stati fissati dal Consiglio federale
in Fr. 18'140.- per persone sole, in Fr. 27'210.- per coniugi e, per orfani e
figli che danno diritto ad una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, in Fr.
9'480.- (cfr. art. 1 dell’Ordinanza 07 sull’adeguamento delle prestazioni
complementari all’AVS/AI del 22 settembre 2006).
Per il Cantone
Ticino, fa stato il massimo dei citati limiti di reddito (cfr. Decreto
esecutivo del 12 dicembre 2006 concernente la LPC, RL 6.4.5.3.2).
Inoltre, giusta l’art. 3b cpv. 3 LPC, per le
persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono
riconosciute, fra le altre, le spese seguenti:
"
(…)
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino
a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie. L'importo forfettario deve corrispondere al premio
medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
(compresa la copertura infortuni); (…)."
L’art. 3c cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i
redditi determinanti, fra i quali vi sono:
"
(…)
b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari
di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25'000
franchi, per coniugi 40'000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a
rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15'000 franchi. Se l'immobile appartiene
al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa
nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno
una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75'000
franchi è preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,
comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha
rinunciato;
(…)"
2.3
Conformemente
alla lettera g del menzionato art. 3c cpv. 1 LPC, per stabilire la prestazione
complementare della ricorrente la Cassa cantonale di compensazione ha tenuto
conto d'un lato dell'importo di Fr. 365'391.- a titolo di sostanza alienata nel 1996. D'altro lato, dell'ammontare di Fr. 184'808.- quale sostanza residua derivante dalla capitalizzazione del
diritto d'usufrutto che il marito
ha costituito per sé e la ricorrente nel 1996 quale controprestazione della
donazione alla loro figlia della di lui quota di comproprietà di ½ sul fondo n.
798.
RFD di __________.
Il primo importo deriva dalla stima globale del
predetto fondo di 1'700 mq, valore
che è stato evinto dall'estratto
del registro fondiario (doc. 34) e quindi anche dalla notifica di tassazione
2006.
(doc. 5).
La seconda cifra concerne la valutazione del
diritto d'usufrutto gratuito
che la figlia donataria ha concesso ai genitori quale controprestazione per la contestuale
donazione della quota di comproprietà di ½ del papà sul mappale n. 798 RFD.
Il referto peritale del 21 gennaio 2008 (doc. 31)
allestito dall'Ufficio stima su
richiesta della Cassa giunge ad un valore di stima di Fr. 93'472.- per la parte primaria dell'immobile e ad un valore venale di Fr. 360'000.- per la parte non primaria; queste valutazioni
sono antecedenti la donazione, ossia stato 1° marzo 1996.
2.4
Di
principio, per il calcolo della prestazione complementare vengono presi in
considerazione solo quegli attivi che l'assicurato ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza
restrizioni (AHI Praxis 1995 pag. 166 consid. 2a; RDAT I 1992 pag. 154; RCC
1984.
pag. 189). Di conseguenza, è rilevante la circostanza che l'interessato non dispone dei mezzi necessari
per fare fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a
questa situazione (DTF 115 V 355).
Tale principio è tuttavia sottoposto a dei
limiti. Segnatamente, non è applicabile nell'ipotesi in cui l'assicurato
ha rinunciato in tutto o in parte a dei beni (a dei redditi o a parti di sostanza)
senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata,
oppure quando dispone di un diritto a determinate entrate o a una determinata
sostanza, ma non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese (DTF 123 V
37.
consid. 1; DTF 121 V 205 consid. 4a; DTF 117 V 289 = RCC 1992 pag. 349; SVR
2007.
EL Nr. 6; SVR 2003 EL Nr. 4 consid. 2; SVR 2003 EL Nr. 1 consid. 1a
= Pratique VSI 2003 pag. 223; SVR 2001 EL Nr. 5 consid. 1b; RCC
1989.
pag. 350 consid. 3b; RCC 1988 pag. 275 consid. 2b) o se, per motivi di cui
è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo parziale, un'attività lucrativa ammissibile (DTF
122.
V 397 consid. 2; DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1997
pag. 264 consid. 2; Pratique VSI 1994 pag. 225 consid. 3a).
In questi casi, la giurisprudenza considera che
vi è una rinuncia (di sostanza e/o di reddito) ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC (RDAT I 1994
pag. 189 consid. 3a).
Lo scopo dell’art. 3c cpv. 1 lett. g LPC consiste
innanzitutto nell'evitare che
un assicurato si spogli di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di
terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina
il diritto alle prestazioni. Nel caso in cui, tuttavia, l’assicurato spende la
sua sostanza per acquistare dei beni di consumo o per migliorare il livello di
vita, egli dispone della sua libertà personale e, conseguentemente, non
cade sotto l'egida della predetta disposizione (DTF 115 V 353 consid. 5c).
La giurisprudenza si è dunque limitata a
riconoscere l'applicabilità dell'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC, se la rinuncia è
avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata. Ha infatti ribadito
più volte che il sistema delle prestazioni complementari non offre la
possibilità di procedere ad un controllo dello stile di vita dell'assicurato e
di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra
della normalità (AHI Praxis 1995, pag. 167 consid. 2b; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag.
100).
Con STFA del 17 agosto 2005 (P 19/04) pubblicata
in DTF 131 V 329 e ribadita in SVR 2007 EL Nr. 6 (P 55/05), l'allora Tribunale federale delle
assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che
occorre che la rinuncia sia avvenuta senza obbligo giuridico, rispettivamente
senza controprestazione adeguata, ma queste due condizioni non sono da
intendere cumulativamente, bensì alternativamente (SVR 2006 EL Nr. 2).
2.5
Quale
rinuncia di reddito ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC, la dottrina (Carigiet/Koch, op.
cit., pag. 102) menziona la rinuncia a prestazioni sotto forma di rendita o di
altre pretese quali i contributi di mantenimento. Se l'assicurato rinuncia a delle entrate di questo genere, il calcolo
delle prestazioni complementari deve prendere in considerazione la somma a cui
egli ha rinunciato. La rinuncia corrisponde quindi all'importanza del reddito effettivamente realizzabile. Il fatto di
conservare in modo durevole al proprio domicilio importanti somme di denaro
costituisce ugualmente una rinuncia, poiché in questo caso si rinuncia alla
percezione di un interesse. La rinuncia di reddito corrisponde quindi ad un interesse
teorico.
Con sentenza del 10 dicembre 2002 pubblicata in
SVR 2003 EL Nr. 4, il Tribunale amministrativo di Neuchâtel ha considerato
quale rinuncia ad entrate ed a parti di sostanza il fatto di non fare uso della
possibilità di beneficiare di prestazioni della previdenza professionale (II
pilastro) tramite il versamento del capitale di un conto di libero passaggio
che permette, per esempio, di costituire una rendita vitalizia immeditata e di
percepire così un reddito mensile che esclude, nel caso esaminato, il diritto
alle prestazioni complementari.
Con STFA dell'11 febbraio 2004 (P 68/02) pubblicata in SVR 2004 EL Nr. 5, il
Tribunale federale delle assicurazioni ha confermato la validità della
giurisprudenza sviluppata vigente il vecchio diritto anche sotto l'imperio dell'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC, secondo la quale il carattere
irrecuperabile di contributi alimentari è dato soltanto quando sono state
esaurite tutte le possibilità giuridiche per recuperarle o quando l'incapacità del debitore di adempiere il suo
obbligo contributivo è chiaramente stabilito. Secondo la giurisprudenza
sviluppata sull'art. 3c cpv. 1
lett. f vigente fino al 31 dicembre 1997, il reddito che determina il diritto
alle PC di una donna separata o divorziata comprende i contributi alimentari
stabiliti con convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio o che sono
stati fissati dal giudice, indipendentemente dal fatto che questi contributi
sono stati o no effettivamente versati dal marito o dall'ex coniuge. È solo nei casi in cui è stato
stabilito il carattere irrecuperabile del credito per il pagamento dei
contributi alimentari che questi contributi non sono presi in considerazione
nel reddito determinante. Di regola, si considera che un credito per il
pagamento di contributi alimentari è irrecuperabile unicamente quando il suo
titolare ha esaurito tutti i mezzi di diritto utili al suo recupero.
Nel giudizio del 9 febbraio 2005 (P 40/03)
pubblicato in SVR 2007 EL Nr. 1, l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo secondo il quale la moglie è tenuta ad esercitare un'attività lucrativa si impone, in
particolare quando il coniuge non è in grado di farlo a causa della sua
invalidità, perché incombe a ognuno dei coniugi di contribuire al mantenimento
della famiglia. Se la moglie vi rinuncia, si prenderà in considerazione un
reddito ipotetico dopo un periodo detto d'adattamento. Infatti, l'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC è direttamente applicabile quando il
coniuge di un assicurato si astiene dal mettere in atto la sua capacità di
guadagno, mentre ella potrebbe essere obbligata ad esercitare un'attività lucrativa in virtù dell'art. 163 CC. Appartiene alla Cassa di
compensazione o al TCA, in caso
di ricorso, esaminare se si può esigere dall'assicurata che eserciti un'attività lucrativa e, se del caso, fissare il salario che potrebbe
conseguire facendo prova di buona volontà.
La nostra Massima istanza si è pronunciata a
proposito della rinuncia di sostanza con STF del 26 gennaio 2007 (P 55/05) pubblicata
in SVR 2007 EL Nr. 6, in cui ha giudicato che la perdita di un importo di Fr.
120'000.- nell'ambito di un investimento a rischio (legato
ad una truffa) costituisce una sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato.
In quell'occasione, il TF ha inoltre specificato che, a differenza delle
donazioni o dei giochi di soldi (P 35/99 in Pratique VSI 1994 pag. 222), un
investimento finanziario non costituisce in sé una rinuncia ad una
sostanza. La giurisprudenza ha tuttavia considerato che esistono delle
eccezioni, per esempio nei casi dove l'investimento comporta un rischio tale che può essere assimilato ad
una situazione dove si gioca il tutto per tutto ("va banque-Spiel").
Inoltre, nella sentenza del 30 novembre 1998 (P
17/97), il TFA ha giudicato che il prestito della somma di Fr. 240'000.- concesso dall'assicurato senza obbligo giuridico, senza alcuna garanzia e senza
controprestazione concreta appariva, per le circostanze del caso concreto, a
tutti gli effetti come un "va banque-Spiel" in cui si gioca il
tutto per tutto.
In un altro giudizio del 26 aprile 2006 (P
16/05), l'Alta Corte ha
confermato che il prestito concesso ad una società a garanzia limitata doveva
essere assimilato ad una rinuncia di sostanza nella misura in cui, sapendo che
le possibilità di essere rimborsato erano minime vista la situazione
finanziaria della società che ha chiesto il prestito, il creditore si è
accollato un rischio assimilabile a quello che si assume un appassionato del
gioco d'azzardo. È quindi più l'importanza del rischio preso dall'investitore al momento di effettuare un
investimento, piuttosto che la circostanza che sia stato fatto senza obbligo
giuridico e senza controprestazione, che determina se un investimento deve essere
o no assimilato ad una rinuncia.
2.6
Con il
ricorso l'assicurata lamenta il
computo della sostanza residua di Fr. 184'808.- quale controprestazione del diritto d'usufrutto che suo marito ha riservato per sé, proprietario, e per
lei, contestualmente all'alienazione
alla loro figlia nel 1996 della di lui quota di comproprietà di ½ dell'immobile di cui al fondo n. 798 RFD di __________.
Per quanto attiene alla modalità di calcolo della
sostanza, si rileva che, ai sensi dell'art. 3a cpv. 7 lett. b LPC, il Consiglio federale disciplina la
valutazione dei redditi determinanti, delle spese riconosciute, nonché della
sostanza.
Per la determinazione del valore della particella
alienata, fa stato l'art. 17
cpv. 5 OPC-AVS/AI. Detto disposto prevede che in caso di alienazione di un
immobile, a titolo oneroso o gratuito, per sapere se ci si trova in presenza di
una rinuncia a elementi patrimoniali ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC è determinante il valore venale.
È quindi necessario verificare l'eventuale presenza di una controprestazione
adeguata. In tal senso, si deve calcolare il valore di reddito della sostanza
al momento in cui vi è stata l'alienazione; questo valore deve successivamente
essere capitalizzato secondo le tavole edite dall'amministrazione federale
delle contribuzioni (SVR 2000 EL Nr. 1; DTF 120 V 186 consid. 4e).
In specie, seguendo la prassi del TFA, secondo
cui per determinare il valore commerciale l'amministrazione deve far esperire una perizia da un ufficio
competente (RDAT II-1995 pagg. 203 segg.), la Cassa di compensazione ha quindi
dato incarico all'Ufficio stima
di peritare il mappale n. 798 RFD di __________, che ha definito in Fr. 93'472.- la parte primaria, determinata al
valore di stima ed in Fr. 360'000.-
la parte non primaria, calcolata al valore venale (doc. 31). Tuttavia, al fine
di non peggiorare la situazione stabilita con la decisione formale che si è
basata, per calcolare la sostanza residua, su un valore di stima di Fr. 365'391.-, con la decisione su opposizione la
Cassa di compensazione non ha ricalcolato il diritto alle PC della
ricorrente basandosi sulle nuove cifre stabilite dall'Ufficio stima, ma ha riconfermato integralmente il contenuto della
sua precedente presa di posizione.
Nella decisione formale del 13 settembre 2007 l'immobile è stato valutato al valore di
stima - mentre, come detto, avrebbe dovuto esserlo al valore venale, trattandosi
di alienazione di un immobile a titolo gratuito (art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI) - ed
è stato fatto rientrare nella sostanza dell'assicurata con il beneficio dell'art. 17a OPC-AVS/AI. Calcolando quindi un ammortamento annuo di Fr.
10'000.- a contare dal 1996 al
2007.
(Fr. 100'000.-) e la capitalizzazione
(Fr. 80'582,35) del diritto d'usufrutto (Fr. 9'105.-) che la 82enne ricorrente detiene sul fondo (intero, ma in
realtà è solo su ½) donato dal marito alla figlia nel 1996 (Fr. 365'391.-), l'amministrazione ha computato nel calcolo delle PC dell'assicurata una sostanza residua pari a Fr.
184'808.- (doc. 17).
Ai redditi è stato poi aggiunto l'ipotetico rendimento della sostanza alienata
(Fr. 924.-) ed il valore locativo della proprietà in usufrutto (Fr. 9'105.-).
2.7
Esaminando
nel dettaglio il computo della sostanza, l'importo ritenuto dalla Cassa di compensazione nella tabella di
calcolo PC allegata alla decisione del 13 settembre 2007, d'avviso di questo Tribunale, è errato.
Va evidenziato, infatti, che la Cassa ha agito come
se l'assicurata fosse
stata proprietaria del bene donato alla figlia e
sul quale, in contropartita, si è riservata un diritto d'usufrutto. Ciò ha comportato che questo
bene è stato considerato – peraltro per intero, quando invece la quota "alienata"
era di ½ - come una rinuncia di sostanza (art. 3c cpv. 1 lett. g LPC) da parte
della ricorrente avvenuta nel 1996.
Secondo il TCA, a questa soluzione non bisogna prestare affidamento.
Non va infatti dimenticato che mai la
ricorrente è stata (com)-proprietaria del bene donato alla figlia dal marito
(docc. C1-C3: rogito, istanza di iscrizione di trapasso per donazione limitatamente
alla quota di comproprietà di ½ del marito __________ alla figlia __________
rispettivamente istanza di iscrizione di diritto d'usufrutto sempre limitatamente alla quota di ½ donata dal marito
alla loro figlia). Pertanto, l'assicurata
non può aver rinunciato a questa quota di (com)proprietà e quindi, quale
controprestazione, essersi riservata il diritto d'usufrutto sul fondo – o, meglio, sulla sola quota di ½ - n. 798 RFD
di __________.
Per contro, appare più corretto affermare che il
diritto d'usufrutto che l'insorgente ha ricevuto tramite l'istromento notarile n. 1968 rogato il 7
marzo 1996 dal notaio __________ non costituisca rinuncia di beni, bensì
un mero vantaggio ottenuto sulla quota di comproprietà di ½ del marito.
La circostanza che quest'ultimo ha poi contestualmente donato alla figlia la sua quota gravata
d'usufrutto per sé e per la
moglie, non incide in alcun modo sul diritto della ricorrente alle prestazioni
complementari. Infatti, ella non ha alienato alcunché, ossia non ha
donato alla figlia parte della sostanza detenuta, poiché non era
(com)proprietaria della citata part. n. 798 e non ha palesemente rinunciato
senza controprestazione ad aspettative ereditarie.
Di conseguenza, contrariamente a quanto ritenuto
dalla Cassa di compensazione, non è possibile imputare all'assicurata della sostanza immobiliare a
titolo di sostanza alienata. Pertanto, nemmeno è corretto procedere ad una
capitalizzazione del diritto d'usufrutto
che l'insorgente ha ricevuto
sulla quota di ½ del marito - sebbene l'amministrazione abbia comunque erroneamente calcolato questo onere
sull'intera proprietà
immobiliare – e quindi computarle una sostanza residua.
Inoltre, quale effetto di tutto ciò, nel reddito
non privilegiato dell'assicurata
non ha ragione d'essere neppure
l'ipotetico rendimento della
sostanza alienata.
Ne discende, dunque, che tanto la posta della
sostanza immobile alienata quanto quella del relativo ipotetico rendimento devono
essere eliminate dal calcolo delle PC della ricorrente. Le cifre di Fr. 184'808.- e di Fr. 924.- vanno cancellate dalla
sostanza rispettivamente dal reddito non privilegiato dell'assicurata.
Queste voci vanno sostituite da altre.
In virtù dell'art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI, la valutazione della sostanza computabile
deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di
domicilio. Secondo l'art. 40
cpv. 2 LT, la sostanza gravata da usufrutto è computata all'usufruttuario, quindi il valore della
stessa va imputato alla ricorrente. Inoltre, giusta l'art. 42 cpv. 1 LT gli immobili non agricoli ed i loro accessori sono
imposti per il valore di stima.
Dal profilo della legislazione sulle prestazioni
complementari, l'art. 17 cpv. 4
OPC-AVS/AI apporta un'eccezione
al principio enunciato al capoverso 1, ovvero se la sostanza immobiliare non
serve d'abitazione all'assicurato, essa deve essere computata al
valore venale.
Nella fattispecie, a proposito del computo della
sostanza su cui l'assicurata
detiene un usufrutto, il TCA
osserva che la ricorrente abita nell'immobile gravato da usufrutto, perciò va ritenuto il valore di stima
dello stesso (art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI).
Tuttavia, contrariamente a quanto effettuato a
livello fiscale, dove il valore di stima della particella
di __________ è stato computato alla ricorrente per intero (doc. 5), in concreto
tale valore va considerato nella misura di ½, dato che
l'assicurata detiene un diritto
d'usufrutto solo su ½ dell'intera proprietà, siccome corrispondente
alla quota di ½ che il marito ha donato alla figlia, attuale nuda proprietaria
di tutto il fondo (docc. C1-C3).
Di conseguenza, la sostanza immobile da
conteggiare all'insorgente va
cifrata in Fr. 182'695.- (Fr.
365'391.- x ½).
Da quanto precede discende che la sostanza computabile
alla ricorrente, ammonta a Fr. 192'836.- (Fr. 182'695.- + Fr. 10'141.-
[deposito a risparmio]).
2.8
Quando un
assicurato è proprietario di un bene immobile, nelle sue spese riconosciute
vanno ancora aggiunte le spese di manutenzione del fabbricato (art. 3b cpv. 3
lett. b LPC), mentre il reddito non privilegiato è completato con il reddito
della sostanza immobile (art. 3c cpv. 1 lett. b LPC).
Il reddito della sostanza immobiliare comprende
pigioni e canoni d'affitto, usufrutto, diritti d'abitazione nonché il valore
locativo della propria abitazione (N. 2092 delle Direttive sulle prestazioni
complementari all'AVS/AI (DPC);
Carigiet/Koch, op. cit., Supplemento, pag. 99).
Secondo l'art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI, il valore locativo
dell'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario come pure il
reddito proveniente dal subaffitto, sono valutati secondo i criteri validi in
materia d'imposta cantonale diretta del cantone di domicilio (Carigiet/Koch, op. cit., Supplemento, pag. 100).
In virtù dell'art. 20 cpv. 1 lett. b LT, è imponibile il reddito da sostanza
immobiliare, segnatamente il valore locativo di immobili o di parti di essi,
che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto
di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito. La legge non indica
tuttavia come debba essere valutato ai fini dell'imposizione il vantaggio
economico derivante dall'uso personale della proprietà fondiaria.
Secondo la giurisprudenza, il valore locativo
deve corrispondere alla pigione che il contribuente dovrebbe pagare per avere
l’uso di un bene equivalente. Il valore locativo deve dunque corrispondere
di massima alla mercede che, secondo le condizioni di mercato, il proprietario
potrebbe richiedere locando lo stesso immobile ad un terzo. Il Tribunale
federale ha in particolare precisato che il valore locativo deve equivalere al
canone che si potrebbe esigere equamente da un locatario desideroso di assicurarsi
il godimento di un oggetto simile, tenendo conto in modo adeguato delle
particolarità della costruzione e delle sue installazioni, nella misura in cui
esse rispondano ai bisogni normali di un utente di condizioni economiche e
sociali analoghe a quelle del proprietario (ASA 15 pag. 361; 438 consid. 1; DTF
69.
I 24/25; RDAT II-1996 n. 5t).
Fra i diversi metodi di fissazione del valore
locativo, nel caso di assicurati la cui sostanza ed i cui redditi da
considerare ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi
di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a
ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione
fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione
economica dell'assicurato (art. 23 cpv. 2 OPC-AVS/AI).
In concreto, per determinare il valore d'usufrutto dell'abitazione di __________ si
fa capo alla più recente notifica di tassazione della ricorrente. La notifica
di tassazione IC 2006 contempla un reddito della sostanza di Fr. 9'105.- (doc. 5). Ora, questa somma deve
tuttavia essere ancora rapportata alla quota di usufrutto che l'assicurata detiene sul predetto immobile.
Pertanto, soltanto l'importo di Fr. 4'553.- (Fr. 9'105.- x ½) va ad aggiungersi al reddito non privilegiato della
ricorrente e non l'intero
valore locativo del fondo, come erroneamente calcolato dalla Cassa cantonale di
compensazione.
Per quanto attiene al valore massimo delle spese
per la manutenzione di fabbricati previste dall'art. 3b cpv. 3 lett. b LPC, le
stesse sono strettamente legate al valore locativo. Infatti, la circolare n.
33/1 ACC del 15 gennaio 1985, recepita dalla giurisprudenza della Camera di
Diritto Tributario, evidenzia che la deduzione forfetaria è del 15% del valore
locativo se l'immobile è stato costruito fino a dieci anni prima dell'inizio
del periodo fiscale, mentre è del 25% se la costruzione risale a oltre dieci
anni il periodo fiscale di computo.
In specie, ne consegue che l'importo computabile
all'assicurata a questo titolo
è pari a Fr. 1'139.- (25% di Fr. 4'553.-),
anziché a Fr. 2'277.-, e come
tale va incluso nelle spese riconosciute.
Infine, sulla scorta di quanto precede, anche la
pigione annua lorda e le relative spese accessorie vanno rapportate alla sola
quota parte di diritto d'usufrutto
che l'insorgente detiene.
Va quindi ritenuta come pigione netta il valore
del diritto d'usu-frutto
limitatamente alla quota donata dal marito (Fr. 4'553.-) e come spese accessorie la metà del forfait previsto dall'art. 16a OPC-AVS/AI (Fr. 1'680.- x ½ ), per una pigione lorda
imputabile di Fr. 5'393.- (Fr. 4'553.- +
840.
-).
2.9
In
conclusione, il fabbisogno della ricorrente è pari a Fr. 29'136.- (Fr.
18'140.- [fabbisogno vitale] +
Fr. 4'464.- [assicurazione malattia]
+ 1'139.- [spese di
manutenzione] + Fr. 5'393.-
[pigione annua lorda]).
Il reddito non privilegiato assomma a Fr. 45'184.- ([Fr.
192'836.- - Fr. 25'000.-] x 1/10 [sostanza computabile] + Fr.
23'772.- [AVS] + Fr. 75.-
[interessi sul risparmio] + Fr. 4'553.- [valore locativo della proprietà in usufrutto]).
La differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute ed i redditi determinanti (art.
3a cpv. 1 LPC) ammonta a Fr. 16'048.-, perciò l'insorgente
non ha diritto ad alcuna prestazione complementare. Il suo ricorso va
quindi interamente respinto.
Rilevato che la differenza testé fissata (Fr. 16'048.-) è
superiore rispetto a quella determinata dalla Cassa (Fr. 15'204.-), ci si potrebbe chiedere se non siano dati gli estremi
per una reformatio in pejus del provvedimento impugnato.
Il TCA può, in linea di principio, riformare una decisione
a svantaggio del ricorrente, dopo avergli dato la possibilità di prendere
posizione in merito e averlo reso attento sulla possibilità di ritirare il ricorso
(art. 61 cpv. 1 lett. d LPGA; art. 11b della Legge di procedura per le cause
davanti al TCA; DTF 122 V 166; Kieser, op. cit., ad art. 61, n.
7.
segg.).
Questa Corte, tuttavia, nell'evenienza concreta, considerate tutte
le circostanze del caso, rinuncia ad effettuare una reformatio in pejus,
visto che comunque si tratta unicamente di una facoltà data all'autorità
giudicante (STFA U 192/02 del 23 giugno 2003; STFA H 313/01 del 17 giugno 2003;
STFA C 119/02 del 2 giugno 2003; STFA U 334/02 del 22 aprile 2003; DTF 119 V
249; STCA del 23 novembre 2007, 30.2007.32 consid. 13; STCA del 16 agosto 2007,
36.2007.69
consid. 9; STCA del 18 dicembre 2006, 36.2006.75 consid. 2.6).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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