Lexipedia

Decisione

33.2008.3

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

23 aprile 2008Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

33.2008.3

Data decisione, Autorità:

23.04.2008, TCA

Titolo:

La ricorrente non era comproprietaria del bene che il marito ha donato alla figlia,quindi non ha rinunciato ad alcunché.Il diritto d'usufrutto è un vantaggio ottenuto sulla quota di 1/2 del marito.Sostanza computata:1/2 del valore di stima.Valore locativo e pigione lorda a 1/2.Reformatio in pejus?No

CALCOLO DELLE PRESTAZIONI COMPLEMENTARI

CONTROPRESTAZIONE ADEGUATA

DIRITTO DI USUFRUTTO

PERSONA ANZIANA

REDDITO DELLA SOSTANZA IMMOBILIARE

REFORMATIO IN PEIUS

RINUNCIA DI SOSTANZA

SPESE RICONOSCIUTE

VALORE DI STIMA

VALORE LOCATIVO

art. 2a LPC

art. 3b cpv. 3 let. b LPC

art. 3c cpv. 1 let. g LPC

art. 61 let. d LPGA

art. 20 cpv. 1 let. b LT

art. 40 cpv. 2 LT

art. 42 cpv. 1 LT

art. 12 OPC

art. 16a OPC

art. 17 cpv. 1 OPC

art. 23 cpv. 2 OPC

Raccomandata

Incarto n.

33.2008.3

TB

Lugano

23 aprile

2008

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

composto dei

giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli,

vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 28 febbraio 2008

di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 1° febbraio

2008 emanata da

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenuto in

fatto

1.1. Il 17 agosto

2007 RI 1, 1914, ha fatto richiesta di una prestazione complementare alla

rendita AVS (doc. 16), che la Cassa cantonale di compensazione ha negato con

decisione del 13 settembre 2007 (doc. 20), a motivo che il reddito non privilegiato

ammontava a Fr. 50'870.- ed il

fabbisogno a

Fr. 35'666.-.

1.2. A seguito

dell'opposizione del 3 ottobre

2007 (doc. 26), con cui l'assicurata

ha chiesto lo stralcio sia della posta della sostanza alienata (Fr. 184'808.-) non essendo mai stata proprietaria

di immobili sia, conseguentemente, anche delle voci dell'ipotetico rendimento della sostanza

alienata (Fr. 924.-) e del valore locativo della proprietà in usufrutto (Fr. 9'105.-), perché l'usufrutto costituito concerne soltanto la quota di ½ dell'immobile, la Cassa ha fatto peritare questo

fondo (doc. 28) ed ha esperito altri accertamenti (doc. 33).

1.3. Il 1° febbraio

2008 (doc. A) la Cassa cantonale di compensazione ha emanato la decisione su

opposizione con cui ha confermato la sua precedente decisione, sebbene la perizia

dell'Ufficio stima (docc. 31 e

32) abbia determinato dei valori superiori a quelli utilizzati dall'amministrazione per il calcolo delle PC. Ha

inoltre precisato che l'assicurata

ha rinunciato alle sue quote di proprietà derivanti dalla successione,

subentrando quale unica beneficiaria dell'usufrutto dopo il decesso del marito nel 1997.

1.4. Con ricorso

del 28 febbraio 2008 (doc. I) RI 1, sempre rappresentata dall'avv. RA 1, ha contestato che le siano stati

imputati e il valore locativo della quota di comproprietà di ½ sulla part. n.

798 RFD di __________, e la sostanza immobiliare alienata, sostenendo che il

cumulo di queste due poste è errato, non essendo mai stata proprietaria di

immobili e quindi non potendo avere rinunciato ad alcunché.

In

realtà, nel 1996 il marito ha donato la sua quota di ½ del citato fondo alla

figlia, proprietaria dell'altra

metà dal 1982 e, sulla quota che ha donato, il marito dell'assicurata ha costituito un diritto d'usufrutto a favore suo e della moglie, che

tiene luogo all'eventuale quota

successoria. A suo dire, dunque, o si tiene conto della proprietà o dell'usufrutto. Il totale dei redditi va dunque

ridotto di Fr. 16'994.- e di

Fr. 924.-, per ottenere Fr. 32'952.-

e quindi delle PC. Chiede pertanto il rinvio degli atti all'amministrazione per l'emanazione di una nuova decisione che le assegni

una prestazione complementare.

La Cassa si è riconfermata nella sua decisione

(doc. III) e la ricorrente non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. IV).

in

diritto

2.1. Va

innanzitutto rilevato come la LPC persegue lo scopo di garantire un

"reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai

sensi dell'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp.

Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).

Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato

dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni

complementari all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un reddito minimo

per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280

(285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,

"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza

sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.

460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e

meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V

204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992

pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge

federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

2.2. In virtù

dell'art. 2a lett. a LPC, hanno diritto alle prestazioni complementari giusta

l'art. 2 LPC le persone anziane che ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.

L'importo della prestazione complementare annua deve corrispondere

alla differenza tra l'eccedenza

delle spese riconosciute ed i redditi determinanti (art. 3a cpv. 1 LPC).

Per quanto riguarda le spese riconosciute, l’art.

3b cpv. 1 LPC prevede che:

"

Per le persone che non vivono durevolmente o per

un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa),

le spese riconosciute sono le seguenti:

a. importo

destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:

1. per le persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16290 franchi;

Considerandi

2.

per i coniugi, almeno 22035 franchi e al massimo 24435 franchi;

3.

per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per

figli dell’AVS o dell’AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i

due primi figli si prende in considerazione la totalità dell’importo

determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un

terzo;

b. la

pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di

presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto

né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione."

Per l'anno 2007, gli importi massimi destinati

alla copertura del fabbisogno vitale sono stati fissati dal Consiglio federale

in Fr. 18'140.- per persone sole, in Fr. 27'210.- per coniugi e, per orfani e

figli che danno diritto ad una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, in Fr.

9'480.- (cfr. art. 1 dell’Ordinanza 07 sull’adeguamento delle prestazioni

complementari all’AVS/AI del 22 settembre 2006).

Per il Cantone

Ticino, fa stato il massimo dei citati limiti di reddito (cfr. Decreto

esecutivo del 12 dicembre 2006 concernente la LPC, RL 6.4.5.3.2).

Inoltre, giusta l’art. 3b cpv. 3 LPC, per le

persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono

riconosciute, fra le altre, le spese seguenti:

"

(…)

b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino

a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria

delle cure medico-sanitarie. L'importo forfettario deve corrispondere al premio

medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

(compresa la copertura infortuni); (…)."

L’art. 3c cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i

redditi determinanti, fra i quali vi sono:

"

(…)

b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;

c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari

di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25'000

franchi, per coniugi 40'000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a

rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15'000 franchi. Se l'immobile appartiene

al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa

nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno

una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75'000

franchi è preso in considerazione quale sostanza;

d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,

comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha

rinunciato;

(…)"

2.3

Conformemente

alla lettera g del menzionato art. 3c cpv. 1 LPC, per stabilire la prestazione

complementare della ricorrente la Cassa cantonale di compensazione ha tenuto

conto d'un lato dell'importo di Fr. 365'391.- a titolo di sostanza alienata nel 1996. D'altro lato, dell'ammontare di Fr. 184'808.- quale sostanza residua derivante dalla capitalizzazione del

diritto d'usufrutto che il marito

ha costituito per sé e la ricorrente nel 1996 quale controprestazione della

donazione alla loro figlia della di lui quota di comproprietà di ½ sul fondo n.

798.

RFD di __________.

Il primo importo deriva dalla stima globale del

predetto fondo di 1'700 mq, valore

che è stato evinto dall'estratto

del registro fondiario (doc. 34) e quindi anche dalla notifica di tassazione

2006.

(doc. 5).

La seconda cifra concerne la valutazione del

diritto d'usufrutto gratuito

che la figlia donataria ha concesso ai genitori quale controprestazione per la contestuale

donazione della quota di comproprietà di ½ del papà sul mappale n. 798 RFD.

Il referto peritale del 21 gennaio 2008 (doc. 31)

allestito dall'Ufficio stima su

richiesta della Cassa giunge ad un valore di stima di Fr. 93'472.- per la parte primaria dell'immobile e ad un valore venale di Fr. 360'000.- per la parte non primaria; queste valutazioni

sono antecedenti la donazione, ossia stato 1° marzo 1996.

2.4

Di

principio, per il calcolo della prestazione complementare vengono presi in

considerazione solo quegli attivi che l'assicurato ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza

restrizioni (AHI Praxis 1995 pag. 166 consid. 2a; RDAT I 1992 pag. 154; RCC

1984.

pag. 189). Di conseguenza, è rilevante la circostanza che l'interessato non dispone dei mezzi necessari

per fare fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a

questa situazione (DTF 115 V 355).

Tale principio è tuttavia sottoposto a dei

limiti. Segnatamente, non è applicabile nell'ipotesi in cui l'assicurato

ha rinunciato in tutto o in parte a dei beni (a dei redditi o a parti di sostanza)

senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata,

oppure quando dispone di un diritto a determinate entrate o a una determinata

sostanza, ma non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese (DTF 123 V

37.

consid. 1; DTF 121 V 205 consid. 4a; DTF 117 V 289 = RCC 1992 pag. 349; SVR

2007.

EL Nr. 6; SVR 2003 EL Nr. 4 consid. 2; SVR 2003 EL Nr. 1 consid. 1a

= Pratique VSI 2003 pag. 223; SVR 2001 EL Nr. 5 consid. 1b; RCC

1989.

pag. 350 consid. 3b; RCC 1988 pag. 275 consid. 2b) o se, per motivi di cui

è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo parziale, un'attività lucrativa ammissibile (DTF

122.

V 397 consid. 2; DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1997

pag. 264 consid. 2; Pratique VSI 1994 pag. 225 consid. 3a).

In questi casi, la giurisprudenza considera che

vi è una rinuncia (di sostanza e/o di reddito) ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC (RDAT I 1994

pag. 189 consid. 3a).

Lo scopo dell’art. 3c cpv. 1 lett. g LPC consiste

innanzitutto nell'evitare che

un assicurato si spogli di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di

terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina

il diritto alle prestazioni. Nel caso in cui, tuttavia, l’assicurato spende la

sua sostanza per acquistare dei beni di consumo o per migliorare il livello di

vita, egli dispone della sua libertà personale e, conseguentemente, non

cade sotto l'egida della predetta disposizione (DTF 115 V 353 consid. 5c).

La giurisprudenza si è dunque limitata a

riconoscere l'applicabilità dell'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC, se la rinuncia è

avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata. Ha infatti ribadito

più volte che il sistema delle prestazioni complementari non offre la

possibilità di procedere ad un controllo dello stile di vita dell'assicurato e

di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra

della normalità (AHI Praxis 1995, pag. 167 consid. 2b; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag.

100).

Con STFA del 17 agosto 2005 (P 19/04) pubblicata

in DTF 131 V 329 e ribadita in SVR 2007 EL Nr. 6 (P 55/05), l'allora Tribunale federale delle

assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che

occorre che la rinuncia sia avvenuta senza obbligo giuridico, rispettivamente

senza controprestazione adeguata, ma queste due condizioni non sono da

intendere cumulativamente, bensì alternativamente (SVR 2006 EL Nr. 2).

2.5

Quale

rinuncia di reddito ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC, la dottrina (Carigiet/Koch, op.

cit., pag. 102) menziona la rinuncia a prestazioni sotto forma di rendita o di

altre pretese quali i contributi di mantenimento. Se l'assicurato rinuncia a delle entrate di questo genere, il calcolo

delle prestazioni complementari deve prendere in considerazione la somma a cui

egli ha rinunciato. La rinuncia corrisponde quindi all'importanza del reddito effettivamente realizzabile. Il fatto di

conservare in modo durevole al proprio domicilio importanti somme di denaro

costituisce ugualmente una rinuncia, poiché in questo caso si rinuncia alla

percezione di un interesse. La rinuncia di reddito corrisponde quindi ad un interesse

teorico.

Con sentenza del 10 dicembre 2002 pubblicata in

SVR 2003 EL Nr. 4, il Tribunale amministrativo di Neuchâtel ha considerato

quale rinuncia ad entrate ed a parti di sostanza il fatto di non fare uso della

possibilità di beneficiare di prestazioni della previdenza professionale (II

pilastro) tramite il versamento del capitale di un conto di libero passaggio

che permette, per esempio, di costituire una rendita vitalizia immeditata e di

percepire così un reddito mensile che esclude, nel caso esaminato, il diritto

alle prestazioni complementari.

Con STFA dell'11 febbraio 2004 (P 68/02) pubblicata in SVR 2004 EL Nr. 5, il

Tribunale federale delle assicurazioni ha confermato la validità della

giurisprudenza sviluppata vigente il vecchio diritto anche sotto l'imperio dell'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC, secondo la quale il carattere

irrecuperabile di contributi alimentari è dato soltanto quando sono state

esaurite tutte le possibilità giuridiche per recuperarle o quando l'incapacità del debitore di adempiere il suo

obbligo contributivo è chiaramente stabilito. Secondo la giurisprudenza

sviluppata sull'art. 3c cpv. 1

lett. f vigente fino al 31 dicembre 1997, il reddito che determina il diritto

alle PC di una donna separata o divorziata comprende i contributi alimentari

stabiliti con convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio o che sono

stati fissati dal giudice, indipendentemente dal fatto che questi contributi

sono stati o no effettivamente versati dal marito o dall'ex coniuge. È solo nei casi in cui è stato

stabilito il carattere irrecuperabile del credito per il pagamento dei

contributi alimentari che questi contributi non sono presi in considerazione

nel reddito determinante. Di regola, si considera che un credito per il

pagamento di contributi alimentari è irrecuperabile unicamente quando il suo

titolare ha esaurito tutti i mezzi di diritto utili al suo recupero.

Nel giudizio del 9 febbraio 2005 (P 40/03)

pubblicato in SVR 2007 EL Nr. 1, l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo secondo il quale la moglie è tenuta ad esercitare un'attività lucrativa si impone, in

particolare quando il coniuge non è in grado di farlo a causa della sua

invalidità, perché incombe a ognuno dei coniugi di contribuire al mantenimento

della famiglia. Se la moglie vi rinuncia, si prenderà in considerazione un

reddito ipotetico dopo un periodo detto d'adattamento. Infatti, l'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC è direttamente applicabile quando il

coniuge di un assicurato si astiene dal mettere in atto la sua capacità di

guadagno, mentre ella potrebbe essere obbligata ad esercitare un'attività lucrativa in virtù dell'art. 163 CC. Appartiene alla Cassa di

compensazione o al TCA, in caso

di ricorso, esaminare se si può esigere dall'assicurata che eserciti un'attività lucrativa e, se del caso, fissare il salario che potrebbe

conseguire facendo prova di buona volontà.

La nostra Massima istanza si è pronunciata a

proposito della rinuncia di sostanza con STF del 26 gennaio 2007 (P 55/05) pubblicata

in SVR 2007 EL Nr. 6, in cui ha giudicato che la perdita di un importo di Fr.

120'000.- nell'ambito di un investimento a rischio (legato

ad una truffa) costituisce una sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato.

In quell'occasione, il TF ha inoltre specificato che, a differenza delle

donazioni o dei giochi di soldi (P 35/99 in Pratique VSI 1994 pag. 222), un

investimento finanziario non costituisce in sé una rinuncia ad una

sostanza. La giurisprudenza ha tuttavia considerato che esistono delle

eccezioni, per esempio nei casi dove l'investimento comporta un rischio tale che può essere assimilato ad

una situazione dove si gioca il tutto per tutto ("va banque-Spiel").

Inoltre, nella sentenza del 30 novembre 1998 (P

17/97), il TFA ha giudicato che il prestito della somma di Fr. 240'000.- concesso dall'assicurato senza obbligo giuridico, senza alcuna garanzia e senza

controprestazione concreta appariva, per le circostanze del caso concreto, a

tutti gli effetti come un "va banque-Spiel" in cui si gioca il

tutto per tutto.

In un altro giudizio del 26 aprile 2006 (P

16/05), l'Alta Corte ha

confermato che il prestito concesso ad una società a garanzia limitata doveva

essere assimilato ad una rinuncia di sostanza nella misura in cui, sapendo che

le possibilità di essere rimborsato erano minime vista la situazione

finanziaria della società che ha chiesto il prestito, il creditore si è

accollato un rischio assimilabile a quello che si assume un appassionato del

gioco d'azzardo. È quindi più l'importanza del rischio preso dall'investitore al momento di effettuare un

investimento, piuttosto che la circostanza che sia stato fatto senza obbligo

giuridico e senza controprestazione, che determina se un investimento deve essere

o no assimilato ad una rinuncia.

2.6

Con il

ricorso l'assicurata lamenta il

computo della sostanza residua di Fr. 184'808.- quale controprestazione del diritto d'usufrutto che suo marito ha riservato per sé, proprietario, e per

lei, contestualmente all'alienazione

alla loro figlia nel 1996 della di lui quota di comproprietà di ½ dell'immobile di cui al fondo n. 798 RFD di __________.

Per quanto attiene alla modalità di calcolo della

sostanza, si rileva che, ai sensi dell'art. 3a cpv. 7 lett. b LPC, il Consiglio federale disciplina la

valutazione dei redditi determinanti, delle spese riconosciute, nonché della

sostanza.

Per la determinazione del valore della particella

alienata, fa stato l'art. 17

cpv. 5 OPC-AVS/AI. Detto disposto prevede che in caso di alienazione di un

immobile, a titolo oneroso o gratuito, per sapere se ci si trova in presenza di

una rinuncia a elementi patrimoniali ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC è determinante il valore venale.

È quindi necessario verificare l'eventuale presenza di una controprestazione

adeguata. In tal senso, si deve calcolare il valore di reddito della sostanza

al momento in cui vi è stata l'alienazione; questo valore deve successivamente

essere capitalizzato secondo le tavole edite dall'amministrazione federale

delle contribuzioni (SVR 2000 EL Nr. 1; DTF 120 V 186 consid. 4e).

In specie, seguendo la prassi del TFA, secondo

cui per determinare il valore commerciale l'amministrazione deve far esperire una perizia da un ufficio

competente (RDAT II-1995 pagg. 203 segg.), la Cassa di compensazione ha quindi

dato incarico all'Ufficio stima

di peritare il mappale n. 798 RFD di __________, che ha definito in Fr. 93'472.- la parte primaria, determinata al

valore di stima ed in Fr. 360'000.-

la parte non primaria, calcolata al valore venale (doc. 31). Tuttavia, al fine

di non peggiorare la situazione stabilita con la decisione formale che si è

basata, per calcolare la sostanza residua, su un valore di stima di Fr. 365'391.-, con la decisione su opposizione la

Cassa di compensazione non ha ricalcolato il diritto alle PC della

ricorrente basandosi sulle nuove cifre stabilite dall'Ufficio stima, ma ha riconfermato integralmente il contenuto della

sua precedente presa di posizione.

Nella decisione formale del 13 settembre 2007 l'immobile è stato valutato al valore di

stima - mentre, come detto, avrebbe dovuto esserlo al valore venale, trattandosi

di alienazione di un immobile a titolo gratuito (art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI) - ed

è stato fatto rientrare nella sostanza dell'assicurata con il beneficio dell'art. 17a OPC-AVS/AI. Calcolando quindi un ammortamento annuo di Fr.

10'000.- a contare dal 1996 al

2007.

(Fr. 100'000.-) e la capitalizzazione

(Fr. 80'582,35) del diritto d'usufrutto (Fr. 9'105.-) che la 82enne ricorrente detiene sul fondo (intero, ma in

realtà è solo su ½) donato dal marito alla figlia nel 1996 (Fr. 365'391.-), l'amministrazione ha computato nel calcolo delle PC dell'assicurata una sostanza residua pari a Fr.

184'808.- (doc. 17).

Ai redditi è stato poi aggiunto l'ipotetico rendimento della sostanza alienata

(Fr. 924.-) ed il valore locativo della proprietà in usufrutto (Fr. 9'105.-).

2.7

Esaminando

nel dettaglio il computo della sostanza, l'importo ritenuto dalla Cassa di compensazione nella tabella di

calcolo PC allegata alla decisione del 13 settembre 2007, d'avviso di questo Tribunale, è errato.

Va evidenziato, infatti, che la Cassa ha agito come

se l'assicurata fosse

stata proprietaria del bene donato alla figlia e

sul quale, in contropartita, si è riservata un diritto d'usufrutto. Ciò ha comportato che questo

bene è stato considerato – peraltro per intero, quando invece la quota "alienata"

era di ½ - come una rinuncia di sostanza (art. 3c cpv. 1 lett. g LPC) da parte

della ricorrente avvenuta nel 1996.

Secondo il TCA, a questa soluzione non bisogna prestare affidamento.

Non va infatti dimenticato che mai la

ricorrente è stata (com)-proprietaria del bene donato alla figlia dal marito

(docc. C1-C3: rogito, istanza di iscrizione di trapasso per donazione limitatamente

alla quota di comproprietà di ½ del marito __________ alla figlia __________

rispettivamente istanza di iscrizione di diritto d'usufrutto sempre limitatamente alla quota di ½ donata dal marito

alla loro figlia). Pertanto, l'assicurata

non può aver rinunciato a questa quota di (com)proprietà e quindi, quale

controprestazione, essersi riservata il diritto d'usufrutto sul fondo – o, meglio, sulla sola quota di ½ - n. 798 RFD

di __________.

Per contro, appare più corretto affermare che il

diritto d'usufrutto che l'insorgente ha ricevuto tramite l'istromento notarile n. 1968 rogato il 7

marzo 1996 dal notaio __________ non costituisca rinuncia di beni, bensì

un mero vantaggio ottenuto sulla quota di comproprietà di ½ del marito.

La circostanza che quest'ultimo ha poi contestualmente donato alla figlia la sua quota gravata

d'usufrutto per sé e per la

moglie, non incide in alcun modo sul diritto della ricorrente alle prestazioni

complementari. Infatti, ella non ha alienato alcunché, ossia non ha

donato alla figlia parte della sostanza detenuta, poiché non era

(com)proprietaria della citata part. n. 798 e non ha palesemente rinunciato

senza controprestazione ad aspettative ereditarie.

Di conseguenza, contrariamente a quanto ritenuto

dalla Cassa di compensazione, non è possibile imputare all'assicurata della sostanza immobiliare a

titolo di sostanza alienata. Pertanto, nemmeno è corretto procedere ad una

capitalizzazione del diritto d'usufrutto

che l'insorgente ha ricevuto

sulla quota di ½ del marito - sebbene l'amministrazione abbia comunque erroneamente calcolato questo onere

sull'intera proprietà

immobiliare – e quindi computarle una sostanza residua.

Inoltre, quale effetto di tutto ciò, nel reddito

non privilegiato dell'assicurata

non ha ragione d'essere neppure

l'ipotetico rendimento della

sostanza alienata.

Ne discende, dunque, che tanto la posta della

sostanza immobile alienata quanto quella del relativo ipotetico rendimento devono

essere eliminate dal calcolo delle PC della ricorrente. Le cifre di Fr. 184'808.- e di Fr. 924.- vanno cancellate dalla

sostanza rispettivamente dal reddito non privilegiato dell'assicurata.

Queste voci vanno sostituite da altre.

In virtù dell'art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI, la valutazione della sostanza computabile

deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di

domicilio. Secondo l'art. 40

cpv. 2 LT, la sostanza gravata da usufrutto è computata all'usufruttuario, quindi il valore della

stessa va imputato alla ricorrente. Inoltre, giusta l'art. 42 cpv. 1 LT gli immobili non agricoli ed i loro accessori sono

imposti per il valore di stima.

Dal profilo della legislazione sulle prestazioni

complementari, l'art. 17 cpv. 4

OPC-AVS/AI apporta un'eccezione

al principio enunciato al capoverso 1, ovvero se la sostanza immobiliare non

serve d'abitazione all'assicurato, essa deve essere computata al

valore venale.

Nella fattispecie, a proposito del computo della

sostanza su cui l'assicurata

detiene un usufrutto, il TCA

osserva che la ricorrente abita nell'immobile gravato da usufrutto, perciò va ritenuto il valore di stima

dello stesso (art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI).

Tuttavia, contrariamente a quanto effettuato a

livello fiscale, dove il valore di stima della particella

di __________ è stato computato alla ricorrente per intero (doc. 5), in concreto

tale valore va considerato nella misura di ½, dato che

l'assicurata detiene un diritto

d'usufrutto solo su ½ dell'intera proprietà, siccome corrispondente

alla quota di ½ che il marito ha donato alla figlia, attuale nuda proprietaria

di tutto il fondo (docc. C1-C3).

Di conseguenza, la sostanza immobile da

conteggiare all'insorgente va

cifrata in Fr. 182'695.- (Fr.

365'391.- x ½).

Da quanto precede discende che la sostanza computabile

alla ricorrente, ammonta a Fr. 192'836.- (Fr. 182'695.- + Fr. 10'141.-

[deposito a risparmio]).

2.8

Quando un

assicurato è proprietario di un bene immobile, nelle sue spese riconosciute

vanno ancora aggiunte le spese di manutenzione del fabbricato (art. 3b cpv. 3

lett. b LPC), mentre il reddito non privilegiato è completato con il reddito

della sostanza immobile (art. 3c cpv. 1 lett. b LPC).

Il reddito della sostanza immobiliare comprende

pigioni e canoni d'affitto, usufrutto, diritti d'abitazione nonché il valore

locativo della propria abitazione (N. 2092 delle Direttive sulle prestazioni

complementari all'AVS/AI (DPC);

Carigiet/Koch, op. cit., Supplemento, pag. 99).

Secondo l'art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI, il valore locativo

dell'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario come pure il

reddito proveniente dal subaffitto, sono valutati secondo i criteri validi in

materia d'imposta cantonale diretta del cantone di domicilio (Carigiet/Koch, op. cit., Supplemento, pag. 100).

In virtù dell'art. 20 cpv. 1 lett. b LT, è imponibile il reddito da sostanza

immobiliare, segnatamente il valore locativo di immobili o di parti di essi,

che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto

di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito. La legge non indica

tuttavia come debba essere valutato ai fini dell'imposizione il vantaggio

economico derivante dall'uso personale della proprietà fondiaria.

Secondo la giurisprudenza, il valore locativo

deve corrispondere alla pigione che il contribuente dovrebbe pagare per avere

l’uso di un bene equivalente. Il valore locativo deve dunque corrispondere

di massima alla mercede che, secondo le condizioni di mercato, il proprietario

potrebbe richiedere locando lo stesso immobile ad un terzo. Il Tribunale

federale ha in particolare precisato che il valore locativo deve equivalere al

canone che si potrebbe esigere equamente da un locatario desideroso di assicurarsi

il godimento di un oggetto simile, tenendo conto in modo adeguato delle

particolarità della costruzione e delle sue installazioni, nella misura in cui

esse rispondano ai bisogni normali di un utente di condizioni economiche e

sociali analoghe a quelle del proprietario (ASA 15 pag. 361; 438 consid. 1; DTF

69.

I 24/25; RDAT II-1996 n. 5t).

Fra i diversi metodi di fissazione del valore

locativo, nel caso di assicurati la cui sostanza ed i cui redditi da

considerare ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi

di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a

ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione

fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione

economica dell'assicurato (art. 23 cpv. 2 OPC-AVS/AI).

In concreto, per determinare il valore d'usufrutto dell'abitazione di __________ si

fa capo alla più recente notifica di tassazione della ricorrente. La notifica

di tassazione IC 2006 contempla un reddito della sostanza di Fr. 9'105.- (doc. 5). Ora, questa somma deve

tuttavia essere ancora rapportata alla quota di usufrutto che l'assicurata detiene sul predetto immobile.

Pertanto, soltanto l'importo di Fr. 4'553.- (Fr. 9'105.- x ½) va ad aggiungersi al reddito non privilegiato della

ricorrente e non l'intero

valore locativo del fondo, come erroneamente calcolato dalla Cassa cantonale di

compensazione.

Per quanto attiene al valore massimo delle spese

per la manutenzione di fabbricati previste dall'art. 3b cpv. 3 lett. b LPC, le

stesse sono strettamente legate al valore locativo. Infatti, la circolare n.

33/1 ACC del 15 gennaio 1985, recepita dalla giurisprudenza della Camera di

Diritto Tributario, evidenzia che la deduzione forfetaria è del 15% del valore

locativo se l'immobile è stato costruito fino a dieci anni prima dell'inizio

del periodo fiscale, mentre è del 25% se la costruzione risale a oltre dieci

anni il periodo fiscale di computo.

In specie, ne consegue che l'importo computabile

all'assicurata a questo titolo

è pari a Fr. 1'139.- (25% di Fr. 4'553.-),

anziché a Fr. 2'277.-, e come

tale va incluso nelle spese riconosciute.

Infine, sulla scorta di quanto precede, anche la

pigione annua lorda e le relative spese accessorie vanno rapportate alla sola

quota parte di diritto d'usufrutto

che l'insorgente detiene.

Va quindi ritenuta come pigione netta il valore

del diritto d'usu-frutto

limitatamente alla quota donata dal marito (Fr. 4'553.-) e come spese accessorie la metà del forfait previsto dall'art. 16a OPC-AVS/AI (Fr. 1'680.- x ½ ), per una pigione lorda

imputabile di Fr. 5'393.- (Fr. 4'553.- +

840.

-).

2.9

In

conclusione, il fabbisogno della ricorrente è pari a Fr. 29'136.- (Fr.

18'140.- [fabbisogno vitale] +

Fr. 4'464.- [assicurazione malattia]

+ 1'139.- [spese di

manutenzione] + Fr. 5'393.-

[pigione annua lorda]).

Il reddito non privilegiato assomma a Fr. 45'184.- ([Fr.

192'836.- - Fr. 25'000.-] x 1/10 [sostanza computabile] + Fr.

23'772.- [AVS] + Fr. 75.-

[interessi sul risparmio] + Fr. 4'553.- [valore locativo della proprietà in usufrutto]).

La differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute ed i redditi determinanti (art.

3a cpv. 1 LPC) ammonta a Fr. 16'048.-, perciò l'insorgente

non ha diritto ad alcuna prestazione complementare. Il suo ricorso va

quindi interamente respinto.

Rilevato che la differenza testé fissata (Fr. 16'048.-) è

superiore rispetto a quella determinata dalla Cassa (Fr. 15'204.-), ci si potrebbe chiedere se non siano dati gli estremi

per una reformatio in pejus del provvedimento impugnato.

Il TCA può, in linea di principio, riformare una decisione

a svantaggio del ricorrente, dopo avergli dato la possibilità di prendere

posizione in merito e averlo reso attento sulla possibilità di ritirare il ricorso

(art. 61 cpv. 1 lett. d LPGA; art. 11b della Legge di procedura per le cause

davanti al TCA; DTF 122 V 166; Kieser, op. cit., ad art. 61, n.

7.

segg.).

Questa Corte, tuttavia, nell'evenienza concreta, considerate tutte

le circostanze del caso, rinuncia ad effettuare una reformatio in pejus,

visto che comunque si tratta unicamente di una facoltà data all'autorità

giudicante (STFA U 192/02 del 23 giugno 2003; STFA H 313/01 del 17 giugno 2003;

STFA C 119/02 del 2 giugno 2003; STFA U 334/02 del 22 aprile 2003; DTF 119 V

249; STCA del 23 novembre 2007, 30.2007.32 consid. 13; STCA del 16 agosto 2007,

36.2007.69

consid. 9; STCA del 18 dicembre 2006, 36.2006.75 consid. 2.6).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster