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Decisione

33.2008.4

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

20 agosto 2008Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

33.2008.4

Data decisione, Autorità:

20.08.2008, TCA

Titolo:

La cancellazione del D d'usufrutto equivale alla rinuncia di un reddito della sostanza. Il reddito ipotetico dell'usufrutto è considerato come rinuncia al reddito,non alla sostanza. I redditi a cui ha rinunciato sono considerati come i redditi a cui non ha rinunciato.Il valore dipende dall'uso fatto

DIRITTO ALLE PRESTAZIONI COMPLEMENTARI

DIRITTO DI USUFRUTTO

PERSONA ANZIANA

RINUNCIA AL DIRITTO DI USUFRUTTO

art. 745 CC

art. 3c cpv. 1 let. g LPC

Raccomandata

Incarto n.

33.2008.4

TB

Lugano

20 agosto

2008

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

composto dei

giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso dell'11 marzo 2008 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 25

febbraio 2008 emanata da

Cassa cantonale di compensazione, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenuto in

fatto

1.1. Il 21 luglio

2007 RI 1, 1926, ha fatto richiesta di una prestazione complementare alla

rendita AVS (doc. 1), che la Cassa cantonale di compensazione le ha negato con

decisione del 14 gennaio 2008 (doc. 41), a motivo che il reddito non

privilegiato ammontava a Fr. 36'087.- ed il fabbisogno a Fr. 30'954.-.

1.2. All'opposizione del 12 febbraio 2008 (doc. 47) dell'assicurata ha fatto seguito la decisione su

opposizione del 25 febbraio 2008 (doc. A) della Cassa cantonale di

compensazione, che ha confermato la sua precedente decisione, osservando che l'Ufficio cantonale di stima ha eseguito una

perizia dei due fondi detenuti in comunione ereditaria dall'opponente, calcolando un valore venale di

Fr. 430'000.-, stato nel 1985

(docc. 37-39). Inoltre, siccome l'assicurata ha rinunciato alla sua quota successoria in cambio del diritto d'usufrutto vita natural durante su questi immobili

ed in seguito questo diritto è stato cancellato in vista della vendita dei

fondi a terze persone, in virtù dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC la Cassa ha fatto rientrare nel reddito

dell'assicurata il valore di

quell'usufrutto, calcolato in

Fr. 11'703.-.

1.3. Con ricorso

dell'11 marzo 2008 (doc. I) RI

1, sempre rappresentata dall'avv.

RA 1, ha contestato che le sia stato imputato il valore dell'usufrutto costituito sui fondi nn. 103 e 108

MF di __________, diritto a cui ha rinunciato nel 1989 e nel 1987. La

ricorrente ha fatto valere che lo stato della casa edificata sul mappale n. 108

era a quel momento pessimo, tanto che è stata abbattuta dai proprietari che l'hanno acquistata nel 1987. In quelle

condizioni, l'immobile non fruttava

alcun reddito. Pertanto, non v'è

stata una rinuncia al diritto d'usufrutto. Ad ogni modo, anche applicando la deduzione annua di Fr.

10'000.- in caso di

alienazione, non sarebbe più computabile alcun valore né di reddito né di

sostanza a titolo di rinuncia. Il valore dell'usufrutto cifrato in Fr. 11'703.- va eliminato dai suoi redditi non privilegiati.

1.4. Nella

risposta di causa (doc. V) la Cassa, rifacendosi alle osservazioni del 3 aprile

2008 (docc. 90-92) dell'Ufficio

stima riguardo alle censure tecniche sollevate dalla ricorrente, il 16 aprile

2008 (doc. V) ha rifatto il calcolo delle PC. Anche tenendo conto della metà

del nuovo valore d'usufrutto

determinato dall'Ufficio stima

in Fr. 14'040.-, l'amministrazione giunge sempre ad un superamento

del fabbisogno (Fr. 29'783.-)

da parte del reddito non privilegiato (Fr. 31'404.-) e quindi l'insorgente

non ha diritto ad una prestazione complementare.

La documentazione prodotta dalla ricorrente

riguardante i fondi (docc. IX, XI e XIV) è stata sottoposta per esame all'Ufficio stima, che si è riconfermato nelle

sue osservazioni (doc. XVIbis).

in

diritto

in ordine

2.1. Il 1°

gennaio 2008 è entrata in vigore la nuova legge federale sulle prestazioni

complementari all'assicurazione

per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) del 6 ottobre 2006.

In caso di modifica delle basi legali ed in

mancanza, come si avvera in concreto, di regolamentazione transitoria

contraria, si applicano le disposizioni in vigore al momento della

realizzazione dello stato di fatto – in concreto: rifiuto di concedere delle

prestazioni complementari – che deve essere valutato giuridicamente o che

produce conseguenze giuridiche (STF K 139/06 del 31 gennaio 2008; DTF 131 V 9

consid. 1).

Nella fattispecie, dato che le prestazioni

richieste riguardano l'anno

2007, fanno stato le norme della LPC – e della relativa Ordinanza (OPC-AVS/AI)

- in vigore fino al 31 dicembre 2007.

nel merito

2.2. Va

innanzitutto rilevato come la LPC persegue lo scopo di garantire un

"reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai

sensi dell'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp.

Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).

Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato

dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni

complementari all'AVS/ AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un reddito

minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V

280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,

"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza

sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.

460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e

meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V

204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992

pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge

federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

2.3. In virtù

dell'art. 2a lett. a LPC, hanno diritto alle prestazioni complementari giusta

l'art. 2 LPC le persone anziane che ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.

L'importo della prestazione complementare annua deve corrispondere

alla differenza tra l'eccedenza

delle spese riconosciute ed i redditi determinanti (art. 3a cpv. 1 LPC).

Per quanto riguarda le spese riconosciute, l’art.

3b cpv. 1 LPC prevede che:

"

Per le persone che non vivono durevolmente o per

un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa),

le spese riconosciute sono le seguenti:

a. importo

destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:

1. per le persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16290 franchi;

Considerandi

2.

per i coniugi, almeno 22035 franchi e al massimo 24435 franchi;

3.

per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per

figli dell’AVS o dell’AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i

due primi figli si prende in considerazione la totalità dell’importo

determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un

terzo;

b. la

pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di

presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto

né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione."

Per l'anno 2007, gli importi massimi destinati

alla copertura del fabbisogno vitale sono stati fissati dal Consiglio federale

in Fr. 18'140.- per persone sole, in Fr. 27'210.- per coniugi e, per orfani e

figli che danno diritto ad una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, in Fr.

9'480.- (cfr. art. 1 dell’Ordinanza 07 sull’adeguamento delle prestazioni

complementari all’AVS/AI del 22 settembre 2006).

Per il Cantone

Ticino, fa stato il massimo dei citati limiti di reddito (cfr. Decreto

esecutivo del 12 dicembre 2006 concernente la LPC, RL 6.4.5.3.2).

Inoltre, giusta l’art. 3b cpv. 3 LPC, per le

persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono

riconosciute, fra le altre, le spese seguenti:

"

(…)

b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino

a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria

delle cure medico-sanitarie. L'importo forfettario deve corrispondere al premio

medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

(compresa la copertura infortuni); (…)."

L’art. 3c cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i

redditi determinanti, fra i quali vi sono:

"

(…)

b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;

c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari

di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25'000

franchi, per coniugi 40'000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a

rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15'000 franchi. Se l'immobile appartiene

al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa

nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno

una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75'000

franchi è preso in considerazione quale sostanza;

d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,

comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha

rinunciato;

(…)"

2.4

Su mandato

della Cassa di compensazione (doc. 24), l'Ufficio stima ha proceduto alla valutazione delle particelle nn. 103

e 108 MF di __________. Con perizie dell'11 dicembre 2007 (docc. 93-100) l'Ufficio cantonale di stima ha valutato al valore venale, stato nel

1985, sia la part. n. 103 di 77 mq (Fr. 30'000.-) sia la part. n. 108 di 1'640 mq (Fr. 400'000.-),

dando una dettagliata descrizione dei fondi, dei fabbricati e dei calcoli che l'hanno portato a determinare queste somme.

La valutazione di questi fondi è stata fatta

risalire al 1985, ovvero a quando i coeredi RI 1, vedova dell'allora proprietario dei summenzionati

immobili, __________, figlio del defunto e __________, figlia del de cujus, per

atto notarile n. 1398 del notaio avv. __________ hanno dapprima sciolto la

comunione ereditaria attribuendo entrambi i fondi al figlio __________ (docc.

29-34); poi, contestualmente il nuovo proprietario ha concesso alla mamma il

diritto d'usufrutto vita

natural durante sui suoi due beni immobili ereditati (doc. 35).

Il 29 settembre 1987 (doc. 70) l'usufruttuaria ha rinunciato al suo diritto

chiedendone la cancellazione, siccome il giorno successivo è avvenuto il

trapasso immobiliare del fondo n. 108 da parte di __________ verso terze

persone, che hanno acquistato questa proprietà per Fr. 450'000.- con atto notarile n. 500 dell'avv. __________, rogato il 24 agosto 1987

(docc. 63-65).

La part. n. 103 è stata invece oggetto di un

diritto di compera rogato il 4 luglio 1989 (docc. 72-79) sempre dall'avv. __________, diritto che, a dire del

legale della ricorrente, è stato esercitato come previsto entro il 31 dicembre

1989.

con conseguente cancellazione del diritto d'usufrutto a favore dell'assicurata (doc. I pag. 3).

Conformemente alla lettera g del menzionato art. 3c

cpv. 1 LPC, che prevede che i redditi determinanti comprendono le entrate e le

parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato, per stabilire la

prestazione complementare della ricorrente la Cassa di compensazione ha tenuto

conto del valore del diritto d'usufrutto

che ella deteneva sui fondi 103 e 108 MF di __________ (doc. 60), perché questo

diritto è stato cancellato. Questa cancellazione ha la sua ragione d'essere nella vendita di questi immobili a

terze persone (docc. 62-65 e docc. 74-79) da parte del figlio della ricorrente,

nudo proprietario di entrambe le particelle dal momento dello scioglimento

della comunione ereditaria avvenuto nell'anno 1985 (docc. 29-34).

Applicando poi il tasso del 7,25% (doc. 88) al

valore di stima di Fr. 161'431.- attribuito nel 1985 ai predetti immobili (doc.

85), la Cassa ha stabilito in Fr. 11'703.- il valore del diritto d'usufrutto (reddito dell'immobile) a cui l'assicurata ha rinunciato e l'ha quindi ripreso, riportandolo nei suoi redditi non privilegiati.

Nel fabbisogno ha comunque inserito la voce corrispondente delle spese di

manutenzione dei fabbricati, cifrandola in Fr. 2'926.-.

2.5

Di

principio, per il calcolo della prestazione complementare vengono presi in

considerazione solo quegli attivi che l'assicurato ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza

restrizioni (AHI Praxis 1995 pag. 166 consid. 2a; RDAT I 1992 pag. 154; RCC

1984.

pag. 189). Di conseguenza, è rilevante la circostanza che l'interessato non dispone dei mezzi necessari

per fare fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a

questa situazione (DTF 115 V 355).

Tale principio è tuttavia sottoposto a dei

limiti. Segnatamente, non è applicabile nell'ipotesi in cui l'assicurato

ha rinunciato in tutto o in parte a dei beni (a dei redditi o a parti di

sostanza) senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione

adeguata, oppure quando dispone di un diritto a determinate entrate o a una

determinata sostanza, ma non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese

(DTF 123 V 37 consid. 1; DTF 121 V 205 consid. 4a; DTF 117 V 289 = RCC 1992

pag. 349; SVR 2007 EL Nr. 6; SVR 2003 EL Nr. 4 consid. 2; SVR 2003 EL Nr. 1

consid. 1a = Pratique VSI 2003 pag. 223; SVR 2001 EL Nr. 5 consid. 1b; RCC 1989 pag. 350 consid. 3b; RCC 1988 pag. 275 consid. 2b) o

se, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo

parziale, un'attività lucrativa

ammissibile (DTF 122 V 397 consid. 2; DTF 115 V 353

consid. 5c; Pratique VSI 1997 pag. 264 consid. 2; Pratique VSI 1994 pag. 225

consid. 3a).

In questi casi, la giurisprudenza considera che

vi è una rinuncia (di sostanza e/o di reddito) ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC (RDAT I 1994

pag. 189 consid. 3a).

La giurisprudenza si è dunque limitata a

riconoscere l'applicabilità dell'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC, se la rinuncia è

avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata. Ha infatti ribadito

più volte che il sistema delle prestazioni complementari non offre la

possibilità di procedere ad un controllo dello stile di vita dell'assicurato e

di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra

della normalità (AHI Praxis 1995, pag. 167 consid. 2b; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag.

100).

In ambito di prestazioni complementari e più

precisamente di rinuncia a sostanza, secondo l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) il computo di

sostanza a cui un assicurato ha rinunciato non può essere limitato nel tempo:

la rinuncia è infatti rilevante anche quando ha avuto luogo oltre cinque anni

prima la richiesta della prestazione. Il TFA ha a tal proposito dichiarato illegale

una direttiva DPC edita dall'UFAS che limitava la rilevanza della rinuncia a

cinque anni prima l'ottenimento della prestazione (Pratique VSI 1994 pag. 290).

L'Alta Corte ha pure stabilito che, per la

valutazione della rinuncia, valgono le disposizioni legali in vigore

nell'istante in cui è fatta valere la richiesta di PC e non al momento della

rinuncia (AHI Praxis 1994 pag. 284), trattandosi di retroattività impropria.

In conclusione, quindi, lo scopo dell’art. 3c

cpv. 1 lett. g LPC consiste innanzitutto nell'evitare che un assicurato si spogli di tutto o di una parte dei suoi

beni a favore di terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il

reddito che determina il diritto alle prestazioni. Nel caso in cui, tuttavia,

l’assicurato spende la sua sostanza per acquistare dei beni di consumo o per

migliorare il livello di vita, egli dispone della sua libertà personale e, conseguentemente,

non cade sotto l'egida della predetta disposizione (DTF 115 V 353

consid. 5c).

Con STFA del 17 agosto 2005 (P 19/04) pubblicata

in DTF 131 V 329 e ribadita in SVR 2007 EL Nr. 6 (P 55/05), l'allora Tribunale federale delle assicurazioni

ha precisato che occorre che la rinuncia sia avvenuta senza obbligo giuridico,

rispettivamente senza controprestazione adeguata, ma queste due condizioni non

sono da intendere cumulativamente, bensì alternativamente (SVR 2006 EL Nr. 2).

2.6

Quale

rinuncia di reddito ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC, la dottrina (Carigiet/Koch, op.

cit., pag. 102) menziona la rinuncia a prestazioni sotto forma di rendita o di

altre pretese quali i contributi di mantenimento. Se l'assicurato rinuncia a delle entrate di questo genere, il calcolo

delle prestazioni complementari deve prendere in considerazione la somma a cui

egli ha rinunciato. La rinuncia corrisponde quindi all'importanza del reddito effettivamente realizzabile. Il fatto di

conservare in modo durevole al proprio domicilio importanti somme di denaro

costituisce ugualmente una rinuncia, poiché in questo caso si rinuncia alla

percezione di un interesse. La rinuncia di reddito corrisponde quindi ad un interesse

teorico.

Con sentenza del 10 dicembre 2002 pubblicata in

SVR 2003 EL Nr. 4, il Tribunale amministrativo di Neuchâtel ha considerato

quale rinuncia ad entrate ed a parti di sostanza il fatto di non fare uso della

possibilità di beneficiare di prestazioni della previdenza professionale (II pilastro)

tramite il versamento del capitale di un conto di libero passaggio che

permette, per esempio, di costituire una rendita vitalizia immeditata e di

percepire così un reddito mensile che esclude, nel caso esaminato, il diritto

alle prestazioni complementari.

Con STFA dell'11 febbraio 2004 (P 68/02) pubblicata in SVR 2004 EL Nr. 5, il

Tribunale federale delle assicurazioni ha confermato la validità della

giurisprudenza sviluppata vigente il vecchio diritto anche sotto l'imperio dell'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC, secondo la quale il carattere

irrecuperabile di contributi alimentari è dato soltanto quando sono state

esaurite tutte le possibilità giuridiche per recuperarle o quando l'incapacità del debitore di adempiere il suo

obbligo contributivo è chiaramente stabilito. Secondo la giurisprudenza

sviluppata sull'art. 3c cpv. 1

lett. f vigente fino al 31 dicembre 1997, il reddito che determina il diritto

alle PC di una donna separata o divorziata comprende i contributi alimentari

stabiliti con convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio o che sono

stati fissati dal giudice, indipendentemente dal fatto che questi contributi

sono stati o no effettivamente versati dal marito o dall'ex coniuge. È solo nei casi in cui è stato

stabilito il carattere irrecuperabile del credito per il pagamento dei

contributi alimentari che questi contributi non sono presi in considerazione

nel reddito determinante. Di regola, si considera che un credito per il

pagamento di contributi alimentari è irrecuperabile unicamente quando il suo

titolare ha esaurito tutti i mezzi di diritto utili al suo recupero.

Nel giudizio del 9 febbraio 2005 (P 40/03)

pubblicato in SVR 2007 EL Nr. 1, l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo secondo il quale la moglie è tenuta ad esercitare un'attività lucrativa si impone, in

particolare quando il coniuge non è in grado di farlo a causa della sua

invalidità, perché incombe a ognuno dei coniugi di contribuire al mantenimento

della famiglia. Se la moglie vi rinuncia, si prenderà in considerazione un reddito

ipotetico dopo un periodo detto d'adattamento. Infatti, l'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC è direttamente applicabile quando il

coniuge di un assicurato si astiene dal mettere in atto la sua capacità di

guadagno, mentre ella potrebbe essere obbligata ad esercitare un'attività lucrativa in virtù dell'art. 163 CC. Appartiene alla Cassa di

compensazione o al TCA, in caso

di ricorso, esaminare se si può esigere dall'assicurata che eserciti un'attività lucrativa e, se del caso, fissare il salario che potrebbe conseguire

facendo prova di buona volontà.

La nostra Massima istanza si è pronunciata a

proposito della rinuncia di sostanza con STF del 26 gennaio 2007 (P 55/05) pubblicata

in SVR 2007 EL Nr. 6, in cui ha giudicato che la perdita di un importo di Fr.

120'000.- nell'ambito di un investimento a rischio (legato

ad una truffa) costituisce una sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato.

In quell'occasione, il TF ha inoltre specificato che, a differenza delle

donazioni o dei giochi di soldi (P 35/99 in Pratique VSI 1994 pag. 222), un

investimento finanziario non costituisce in sé una rinuncia ad una

sostanza. La giurisprudenza ha tuttavia considerato che esistono delle

eccezioni, per esempio nei casi dove l'investimento comporta un rischio tale che può essere assimilato ad

una situazione dove si gioca il tutto per tutto ("va banque-Spiel").

Inoltre, nella sentenza del 30 novembre 1998 (P

17/97), il TFA ha giudicato che il prestito della somma di Fr. 240'000.- concesso dall'assicurato senza obbligo giuridico, senza alcuna garanzia e senza

controprestazione concreta appariva, per le circostanze del caso concreto, a

tutti gli effetti come un "va banque-Spiel" in cui si gioca il

tutto per tutto.

In un altro giudizio del 26 aprile 2006 (P

16/05), l'Alta Corte ha confermato

che il prestito concesso ad una società a garanzia limitata doveva essere

assimilato ad una rinuncia di sostanza nella misura in cui, sapendo che le

possibilità di essere rimborsato erano minime vista la situazione finanziaria

della società che ha chiesto il prestito, il creditore si è accollato un

rischio assimilabile a quello che si assume un appassionato del gioco d'azzardo. È quindi più l'importanza del rischio preso dall'investitore al momento di effettuare un

investimento, piuttosto che la circostanza che sia stato fatto senza obbligo

giuridico e senza controprestazione, che determina se un investimento deve essere

o no assimilato ad una rinuncia.

2.7

Con il

ricorso l'assicurata lamenta il

computo del diritto d'usufrutto

iscritto a Registro fondiario a suo favore nel 1985 sulle part. nn. 103 e 108

MF __________ contestualmente allo scioglimento della comunione ereditaria a

cui partecipava insieme ai figli dal 1975, ossia dalla scomparsa del marito. È

vero che questo diritto d'usufrutto

è stato cancellato nel 1987 (doc. 70) sul fondo n. 108 e nel 1989 (doc. 73) sul

mappale n. 103, ma ritenuto che esso non dava alcun frutto siccome i predetti

mappali né servivano né potevano servire da abitazione talmente erano

malridotte le costruzioni ivi edificate, nessun valore può dunque essere

riportato nei redditi della ricorrente a titolo di rinuncia d'usufrutto.

Secondo l'art. 462 cpv. 1 CC vigente fino al 31 dicembre 1987, il

coniuge superstite in concorso con i discendenti può optare tra la metà della

successione in usufrutto ed un quarto in proprietà. Il suo diritto di

successione è interamente protetto dalla porzione legittima (art. 471 n. 4 CC).

Se sceglie il quarto in proprietà, la parte spettante ai discendenti è di tre

quarti; la legittima di questi ultimi è di tre quarti delle loro quote riunite,

dunque di 9/16 (3/4 x 3/4); la quota disponibile è così di 3/16. Se il coniuge

opta per l'usufrutto, i discendenti ricevono l'intera successione, ma essa è

gravata per metà dall'usufrutto (FF 1979 II 1119, 1268).

Nella fattispecie, come visto, il marito della

ricorrente, proprietario dei fondi nn. 103 e 108 MF di __________, è deceduto

nel 1975. La comunione ereditaria che si è costituita con il suo decesso era

composta dell'assicurata e dei

due figli __________ e __________ ed è stata sciolta con istromento notarile

dell'8 marzo 1985, rogito n.

1398.

del notaio avv. __________.

Contestualmente alla suddivisione ereditaria, la

ricorrente ha ottenuto il diritto d'usufrutto che, per accordo dei coeredi, è stato costituito non solo

su metà dei beni immobili del marito defunto (art. 462 cpv. 1 vCC), ma sull'integralità delle proprietà fondiarie (doc.

60), quindi ella non ha optato per il quarto di proprietà.

Successivamente, il 24 agosto 1987 il nudo

proprietario di entrambi i summenzionati fondi ha venduto la part. n. 108, il

cui trapasso è avvenuto il 30 settembre 1987 (doc. 64 punto 4), cosicché con

istanza del 29 settembre 1987 (doc. 70) il notaio ha chiesto la cancellazione

dell'usufrutto vita natural

durante di cui beneficiava l'insorgente

su questo fondo.

Nel 1989 (doc. 73) è stato cancellato il diritto

d'usufrutto anche sulla seconda

particella, la n. 103.

Stante quanto precede, se una rinuncia del

diritto d'usufrutto va ritenuta,

essa concerne l'integralità dei beni immobili sui quali questo diritto è stato iscritto nel

1985.

2.8

Secondo

l’art. 745 cpv. 2 CC, il diritto d'usufrutto attribuisce all'usufruttuario il pieno godimento della cosa, salvo disposizione

contraria. L'usufruttuario ha

diritto al possesso, all'uso e

al godimento della cosa (art. 755 cpv. 1 CCS). Gli interessi dei capitali

concessi in usufrutto e le altre prestazioni periodiche, come ad esempio i

canoni di locazione (Steinauer,

Les droits réels, Tome III, Berna 2003, NN. 2436 e 2438a), appartengono all'usufruttuario dal giorno in cui comincia a

quello in cui finisce il suo diritto, anche se scadono più tardi (art. 757 CC, Steinauer, op. cit., N. 2437). Egli può inoltre cedere

l'esercizio dell'usufrutto, per esempio tramite la

conclusione di un contratto di locazione o tramite la sua cessione, perché questo

diritto (art. 758 cpv. 1 CC), a differenza del diritto d'abitazione che è personale e perciò non

trasferibile (art. 776 cpv. 2 CC), non è personale (STFA P 37/90 del 23 marzo

1992; SVR 1997 EL Nr. 38 consid. 6).

Nella fattispecie, come visto, le servitù

personali (diritto d'usufrutto)

di cui era beneficiaria la ricorrente sui fondi nn. 103 e 108 MF di __________

sono state cancellate nel 1989 e nel 1987, quindi l'assicurata ha rinunciato, senza

esserne giuridicamente obbligata e senza controprestazione adeguata ai sensi

della succitata giurisprudenza, al diritto d'usufrutto di cui beneficiava su di esse.

In merito alla rinuncia ad un usufrutto, il

Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito in una sentenza del 9

dicembre 1996, pubblicata in SVR 1997 EL Nr. 38, che il reddito ipotetico dell'usufrutto

deve essere considerato come una rinuncia al reddito nel conteggio relativo

alla prestazione complementare e non, in seguito a capitalizzazione, come una

rinuncia alla sostanza, con possibilità d'ammortamento ai sensi dell'art. 17a OPC-AVS/AI (questo concetto è stato ribadito nella STFA P

16/00 del 21 dicembre 2001). Il principio alla base di questa soluzione è che

ogni assicurato che rinuncia, a dei redditi o a della sostanza, deve essere

trattato allo stesso modo di colui che non ha rinunciato ad alcunché, quindi i

redditi a cui si è rinunciato sono computati nello stesso modo dei redditi a

cui non si è rinunciato (N. 2064 DPC). Riguardo alla cessione di sostanza

immobiliare con, quale controprestazione, la costituzione di un usufrutto, il

TFA ha affermato che il valore capitalizzato dell'usufrutto non può essere ritenuto come elemento di sostanza (DTF 122

V 394).

A titolo di reddito a cui l'assicurata ha

rinunciato va quindi computato l'intero controvalore ipotetico dell'usufrutto

sui citati fondi, poiché, come visto, la ricorrente beneficiava di un diritto d'usufrutto su tutta la proprietà immobiliare.

Poco importa, poi, a quale titolo questo diritto

le sia stato concesso (da successione e da donazione). Ciò che conta è che la

rinuncia in questione porta su tutto il reddito della sostanza immobiliare.

Non può, su questo aspetto, essere seguita la

tesi ricorsuale.

Se anche i diritti ereditari della ricorrente le

davano diritto all’usufrutto su metà della sostanza, essa si è trovata beneficiaria,

per rinuncia dei coeredi, di un usufrutto sui beni immobili cui, come indicato,

ha rinunciato nel 1987 e nel 1989.

Resta dunque da

determinare l'ammontare del

reddito ipotetico dell'usufrutto

di cui beneficiava l'insorgente.

2.9

Secondo il

Tribunale federale delle assicurazioni, quando un diritto d'usufrutto viene cancellato dal Registro

fondiario e vi è quindi rinuncia di un reddito della sostanza, per la

determinazione del diritto alle prestazioni complementari l'importo ipotetico del diritto d'usufrutto conteggiabile varia a dipendenza

delle circostanze in cui avviene questa rinuncia.

Se l'assicurato usufruttuario non abita nell'immobile in cui detiene il diritto d'usufrutto a cui ha rinunciato, il reddito

ipotetico da computargli corrisponde all'importo del valore di mercato, ossia all'affitto che

l'usufruttuario avrebbe potuto

ottenere dal suo diritto d'usufrutto

se ne avesse ceduto l'esercizio

a terzi concludendo per esempio un contratto di locazione (STFA P 58/00 del 18

giugno 2003, consid. 5.3; STFA P 80/99 del 16 febbraio 2001; SVR 1997 EL Nr. 38

consid. 6 in fine).

Se, per contro, l'usufruttuario

abita nell'immobile sul quale è stato costituito a suo favore questa servitù

personale ed egli rinuncia a questo diritto, quale reddito fittizio della

sostanza va considerato il valore locativo giusta l'art. 12 OPC-AVS/AI (SVR 1997 EL Nr. 38

consid. 6 in inizio).

Se, per motivi di salute, l'assicurato vive in una casa di cura e così

anche senza rinunciare al diritto d'usufrutto non avrebbe più abitato personalmente quell'immobile, viene preso in considerazione il

valore locativo (SVR 1997 EL Nr. 38 consid. 6 in fine).

Il valore di mercato va determinato ponendosi al

momento in cui l'assicurato ha

rinunciato al suo diritto d'usufrutto

(STFA P 14/05 del 10 agosto 2005, consid. 2.2).

In concreto, seppure l'interessata faccia valere che già nel 1985 lo stato delle

costruzioni in questione (part. n. 108: casa d'abitazione e part. n. 103: garage) fosse pessimo ed in particolare l'abitazione fosse fatiscente, avesse il

tetto in eternit e necessitasse di importanti lavori di ristrutturazione – a

tal punto che essa è stata poi demolita dai nuovi proprietari nel 1987 -, non

va tuttavia dimenticato che fino al 1986 questa casa è stata comunque abitata da

terze persone, dando così luogo ad un reddito a favore dell'usufruttuaria (doc. IXbis).

Pertanto, la tesi ricorsuale secondo cui il

valore ipotetico d'usufrutto da

conteggiare nei suoi redditi sarebbe nullo a motivo della fatiscenza delle

costruzioni, va respinta siccome infondata.

2.10

Secondo l'assicurata, qualora si debba ad ogni modo

considerare l'esistenza di un

reddito della sostanza, dopo avere contattato l'Ufficio di tassazione competente conclude che in quel periodo il

valore locativo della sostanza immobiliare veniva imposto al 6,5% del valore di

stima fiscale (doc. IX).

Inoltre, ad esplicita richiesta dell'interessata, il 13 maggio 2008 (doc. XIbis)

l'Ufficio stima ha dichiarato

che, nel 1988, il valore di stima della part. n. 103 era di Fr. 139'364.-, mentre quello della part. n. 108 è

stato fissato in Fr. 600.- per il pollaio ed in Fr. 15.-/ mq per il giardino,

sebbene la metratura non sia stata indicata.

Dalla decisione impugnata risulta che il reddito

della sostanza computato dalla Cassa ammonta a Fr. 11'703.-. Essa ha calcolato questo importo applicando il tasso del

7,25% al valore di stima complessivo di Fr. 161'431.- di entrambi i fondi nel 1985.

Con le osservazioni del 3 aprile 2008 (doc. 91)

alla perizia dell'11 dicembre

2007, l'ing. __________ dell'Ufficio cantonale di stima ha precisato che

il reddito di mercato delle part. nn. 103 e 108 è di Fr. 14'040.- (Fr. 1'440.- + Fr. 12'600,

docc. 96 e 100).

Il valore di mercato del diritto d'usufrutto va determinato al momento in cui

l'assicurata vi ha rinunciato.

Gli atti contemplano il valore di reddito di mercato di questi fondi nel 1985

rispettivamente il valore locativo degli stessi. non invece il valore attualizzato

al 1987 e al 1989. Non occorre, comunque, in concreto, rinviare gli atti alla

Cassa di compensazione.

L'importo ritenuto dall'Ufficio stima (Fr. 14'040.-) è infatti superiore a quello calcolato dall'amministrazione (Fr. 11'703.-) che non permette alla ricorrente di

potere beneficiare di una prestazione complementare.

Come appare dal doc. 53 il reddito non

privilegiato supera il fabbisogno di oltre 5'000.- franchi e ciò, come

indicato, pur ritenendo il valore dell’usufrutto di Fr. 11'703.- in luogo

dell’importo indicato dall’ing. __________ (doc. 91, 96 e 100) quale reddito di

mercato delle due particelle citate (Fr. 14'040.- complessivamente).

Si ribadisce quindi che un rinvio per una

valutazione attualizzata di pochi anni non potrebbe portare beneficio alla

ricorrente.

In esito a quanto precede, non si fa luogo alla

concessione di prestazioni complementari a favore dell'assicurata per il netto superamento del reddito non privilegiato

rispetto al fabbisogno calcolato.

Il ricorso deve essere pertanto respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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