33.2008.5
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
29 settembre 2008Italiano27 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
33.2008.5
Data decisione, Autorità:
29.09.2008, TCA
Titolo:
Immobile non abitato dall'istante valutato al valore venale con perizia dell'Ufficio stima.Il debito ipotecario è assunto per metà dalla ricorrente,quindi pure gli interessi ipotecari.Sostanza mobiliare al 1 gennaio,ma se consumo di sostanza porsi al momento in cui sorge il diritto.Indigente:AG data
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
CALCOLO DELLE PRESTAZIONI COMPLEMENTARI
DEBITO
ECCEDENZA DI REDDITO
INTERESSI IPOTECARI
PERSONA ANZIANA
REDDITI COMPUTATI
SOSTANZA IMMOBILIARE
SOSTANZA MOBILIARE
SPESE RICONOSCIUTE
VALORE VENALE
art. 29 cpv. 3 COST
art. 112a COST
art. 112c COST
art. 3 LAG
art. 14 LAG
art. 4 cpv. 1 let. a LPC
art. 9 cpv. 1 LPC
art. 10 LPC
art. 11 LPC
art. 17 cpv. 4 OPC
art. 23 cpv. 1 OPC
art. 23 cpv. 4 OPC
Raccomandata
Incarto n.
33.2008.5
TB
Lugano
29 settembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 29 aprile 2008 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 13 marzo
2008 emanata da
Cassa cantonale di compensazione, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in
fatto
A. Il
12 febbraio 2008 (docc. 14-21) RI 1, 1941, ha postulato la concessione di prestazioni
complementari, che le sono però state negate dalla Cassa di compensazione con
decisione del 25 febbraio (doc. 23), a motivo che i suoi redditi computabili (Fr.
33'890.-) superavano le spese
riconosciute (Fr. 32'074.-).
B. Con
l'opposizione del 4 marzo 2008
(doc. 36) l'assicurata, patrocinata
dall'avv. RA 1, ha evidenziato
che gli interessi passivi a suo esclusivo carico assommano a Fr. 316,25 (e non
a Fr. 158.- come fissato dalla Cassa). Inoltre, ha rilevato che il valore di stima
del fondo n. 499 RFD di __________ è di Fr. 78'245.- (non di Fr. 105'000.-) e che, ritenendone una quota di 7/16 in virtù della
successione relitta dal marito nel 1978 (docc. 28-31), all'opponente spetta una sostanza di Fr. 34'232.- (compresi Fr. 1'000.- per l'automobile e Fr. 4'810.-
di deposito a risparmio). Dedotti poi il debito ipotecario di Fr. 9'100.- (contro i Fr. 4'550.-) ed il forfait di Fr. 25'000.-, si ottiene una sostanza netta di Fr.
5'952.- (contro i Fr. 81'260.- determinati dalla Cassa), quindi un
reddito non privilegiato di Fr. 595.-, con conseguente attribuzione di una prestazione
complementare di Fr. 5'873.-.
C. La
Cassa di compensazione ha respinto la citata opposizione con decisione su opposizione
del 13 marzo 2008 (doc. A), poiché considerando 7/16 del valore venale di Fr.
210'000.- della particella in
questione calcolato dall'Ufficio
stima, il reddito determinante risulta superiore al fabbisogno. Ha poi contestato
che l'assicurata si sia assunta
l'intero debito ipotecario, essendo
proprietaria del predetto fondo in comunione ereditaria con la figlia.
D. Con
ricorso del 29 aprile 2008 (doc. I) l'assicurata, rappresentata dal medesimo legale, ha comprovato che la
figlia coerede dispone di un conteggio personale della sua parte di debito ipotecario
e quindi dei rispettivi interessi passivi, pertanto il fabbisogno va fissato in
Fr. 32'231.-. La sostanza da
ritenere è dunque pari a Fr. 88'585.- ([Fr. 210'000.-
x 7/16] + Fr. 4'810.- + Fr. 1'000.- - Fr. 9'100.-), ossia una sostanza netta di Fr. 63'585.- e, rispettivamente, una sostanza computabile di Fr. 6'358.-, per ottenere un reddito pari a Fr.
32'122.-. Le spetta una PC di
Fr. 109.- annui.
E. Nella
risposta del 7 maggio 2008 (doc. III) la Cassa ha riconfermato la decisione
impugnata, mentre la ricorrente ha prodotto diversa nuova documentazione (doc.
VII) a comprova che la sua situazione economica è mutata nel frattempo, perciò
la sostanza va ridotta di Fr. 5'810.- ed il reddito privilegiato di Fr. 581.-, ciò che le permette
di beneficiare di una PC dal 1° maggio 2008.
La Cassa ha accolto l'eliminazione dal calcolo del deposito a risparmio (Fr. 4'810.-),
ma anche così la PC è negata (doc. VIII), circostanza, questa, contestata dall'insorgente
(doc. X).
Il TCA ha svolto alcuni accertamenti (doc.
XVI) di cui si dirà, se necessario, nel proseguo di causa.
in
diritto
in
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I
707/00 del 21 luglio 2003).
2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la nuova Legge federale sulle prestazioni
complementari all'assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) del 6 ottobre 2006, che va quindi considerata come
base legale nella presente controversia, portando infatti quest'ultima sulla richiesta di prestazioni complementari
dal 1° febbraio 2008.
nel merito
3. Fondandosi
sull'art. 112 cpv. 2
lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed, l'Assemblea
federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed. specifico
per le prestazioni complementari ed il nuovo art. 112c Cost. fed.
relativo all'aiuto agli anziani
ed ai disabili, fissandone l'entrata
in vigore il 1° gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost. fed., la
Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui
fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge
stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le
competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni
provvedono all'aiuto e alle
cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione
sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A
questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge
federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il
1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008
- persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte
ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett.
b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).
Questa nozione è più
ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo
(art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le
persone anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC
1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,
"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale"
in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I
limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite
dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995
pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche
Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
4. In
virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, hanno diritto a prestazioni complementari
le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera se ricevono una
rendita di vecchiaia dell'AVS.
L'importo della prestazione complementare
annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili
(art. 9 cpv. 1 LPC).
Per quanto riguarda le
spese riconosciute, l'art. 10
cpv. 1 LPC prevede che:
" Per le persone che non vivono durevolmente o per un
lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le
spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo destinato alla copertura del
fabbisogno generale vitale, per anno:
1.
18 140 franchi per le
persone sole,
2.
27 210 franchi per i
coniugi,
3.
9480 franchi per gli
orfani che hanno diritto a una rendita e per figli che danno diritto a una
rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per i due primi figli si prende in
considerazione la totalità dell'importo determinante, per altri due figli due
terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un appartamento e le
relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non
si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo
annuo riconosciuto è il seguente:
1.
13 200 franchi per le
persone sole,
2.
15 000 franchi per i
coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che
danno diritto a una rendita per figli dell'AVS
o dell'AI,
3.
3600 franchi in più se
è necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con
una carrozzella.
Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che
vivono che per quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un
istituto o in un ospedale, sono riconosciute le spese seguenti:
"a. spese per il conseguimento del
reddito, fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e
interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni
sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo forfettario annuo per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario
deve corrispondere al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù
del diritto di famiglia.".
L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i
redditi computabili, fra i quali vi sono:
" (…)
c. un quindicesimo della sostanza netta,
oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi
25 000 franchi per le persone sole, 40 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi
per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una
rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario
delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della
prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste
persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in
considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre
prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
(…)".
5. Con
il ricorso l'assicurata contesta
la sostanza netta che la Cassa di compensazione ha ritenuto nella decisione su
opposizione, benché questo importo non sia stato nemmeno quantificato, malgrado
differisca da quello ritenuto nella decisione formale.
A dire della
ricorrente, l'ammontare di Fr.
68'135.- ([Fr. 210'000.- x 7/16] + Fr. 4'810.- di deposito a risparmio + Fr. 1'000.- per l'automobile – Fr. 4'550.-
di debiti ipotecari – Fr. 25'000.-
di quota non computabile) è errato e va corretto in Fr. 63'585.-, poiché il debito ipotecario di Fr. 9'100.- che ella aveva al 31 dicembre 2007
nei confronti della Banca __________ è interamente a suo carico e non va quindi
diviso con la figlia. Quest'ultima
è sì detentrice di una quota di 9/16 del fondo n. 499 RFD di __________
detenuto in comunione ereditaria con la ricorrente, che possiede i restanti
7/16, ma è a sua volta debitrice ipotecaria unica presso il medesimo istituto
bancario per altri importi (doc. B). Di conseguenza, vanno adeguati pure gli
interessi ipotecari ascrivibili nei suoi redditi computabili (Fr. 316.-).
Per quanto attiene innanzitutto
alla modalità di calcolo della sostanza, si rileva che, ai sensi dell'art. 9 cpv. 5 lett. b LPC, il Consiglio
federale disciplina la valutazione dei redditi computabili, delle spese
riconosciute nonché della sostanza.
Per la determinazione
del valore della summenzionata particella, fa stato l'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, secondo cui la sostanza immobiliare che
non serve da abitazione al richiedente deve essere computata al valore
corrente.
6. Secondo
la prassi dell'allora TFA (dal
1° gennaio 2007: Tribunale federale), per determinare il valore commerciale l'Amministrazione deve far esperire una
perizia da un ufficio competente. Il TCA ha infatti dichiarato illegale la precedente prassi della Cassa,
che consisteva nell’aumentare sistematica-mente del 30% il valore di stima
ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di nuove stime poteva risultare
un valore superiore a quello corrente (RDAT II-1995 pagg. 203 segg.).
L'Alta Corte ritiene che per la
determinazione del valore corrente degli immobili, l'ufficio cantonale deve sempre far capo allo stesso servizio (SVR
1998 LPC Nr. 5). A mente del Tribunale federale delle assicurazioni, sarebbe
infatti inammissibile calcolare l'importo delle prestazioni complementari in base a stime elaborate da
autorità differenti (Pratique VSI 1993 pag. 137).
Nel Cantone Ticino, la
Cassa cantonale di compensazione affida detto compito all'Ufficio cantonale di stima.
In merito a ciò si
osserva ancora che il TFA, in un caso riguardante il nostro Cantone in cui il
ricorrente aveva contestato la valutazione immobiliare operata dall’Ufficio
cantonale di stima, ha confermato l’operato dei periti (STFA P 38/96 del 27
febbraio 1998).
Nella fattispecie, il
valore venale di Fr. 210'000.-
del mappale n. 499 RFD di __________ determinato dall'Ufficio cantonale di stima è stato calcolato in virtù del
summenzionato art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, la cui applicazione - corretta - non è
stata (più) contestata dall'assicurata
in sede ricorsuale.
Stabilito il valore
complessivo dell'immobile,
resta da determinare la quota parte spettante all'insorgente. Ora, in conformità delle disposizioni testamentarie del
defunto marito della ricorrente (doc. 29), proprietario del mappale n. 499 RFD
di __________, all'interessata
vanno computati 7/16 del valore commerciale - e non un mezzo come erroneamente
ritenuto dall'Amministrazione -,
quindi Fr. 91'875.- e non Fr. 105'000.-.
7. Risolto
questo aspetto, occorre ancora definire l'ammontare del debito ipotecario da dedurre dalla sostanza mobile ed
immobile.
Sulla base dei
documenti bancari giustificativi che attestano al 31 dicembre 2007 da un lato
un debito di Fr. 2'700.- con
interessi debitori di Fr. 92,63 (doc. 11), d'altro lato un debito di Fr. 6'400.- con rispettivi interessi passivi di Fr. 222,63 (doc. 10), la
Cassa ha riconosciuto alla ricorrente soltanto la metà della somma di questi
importi, ossia Fr. 158.- ([Fr. 92,63 + Fr. 222,63] : 2), a motivo che l'altra metà è a carico della figlia, comproprietaria
in comunione ereditaria.
L'insorgente, dal canto suo, sostiene che
questi importi siano interamente a suo carico, mentre la figlia - ed ella
soltanto - si deve fare carico di altri debiti derivanti sempre da questo
immobile.
Dall'esame della documentazione bancaria agli
atti, questo Tribunale osserva innanzitutto che gli importi contenuti nei due attestati
fiscali 2007 della Banca __________ che l'assicurata afferma essere riferiti a lei soltanto, sono intestati
uno ad __________ e __________ (doc. 11), l'altro ad __________ (doc. 10) e concernono entrambi dei prestiti
ipotecari variabili. Quindi, il debito di Fr. 2'700.- (conto n. __________) ed i relativi interessi passivi
ammontanti per il 2007 a Fr. 92,63 appaiono accollati all'assicurata ed alla figlia, mentre
quello di Fr. 6'400.- (conto n.
__________), unitamente agli interessi ipotecari di Fr. 222,63 maturati nel
2007, si riferisce al marito della ricorrente, tuttavia deceduto nel 1978.
Per contro, __________
è la titolare sia del conto n. __________ concernente un prestito ipotecario
variabile attestante al 31 dicembre 2007 un debito di Fr. 8'500.- ed interessi passivi per Fr. 138,13,
sia del conto n. __________ relativo ad un prestito ipotecario __________, la
cui relazione, che ha maturato Fr. 135.- di interessi ipotecari nel 2007, è
stata estinta il 30 giugno 2007 a seguito del rimborso del capitale restante a
suo debito (doc. B).
Dal profilo fiscale,
il TCA osserva che nella
notifica di tassazione IC 2006 del 7 giugno 2007 (doc. 7) la ricorrente ha dichiarato
a titolo di debiti da comunioni ereditarie e indivisioni (posta n. 31.3) l'importo di Fr. 4'950.- e che l'autorità
fiscale ha confermato questa somma. Nessun interesse passivo privato è stato
invece indicato dall'assicurata,
mentre la competente autorità ha corretto questa posta (n. 14.3) in Fr. 201.-.
Le deduzioni da comunioni ereditarie e indivisioni (n. 14.5) indicate in Fr.
638.- sono invece state annullate dall'Ufficio di tassazione di __________.
Detta notifica di
tassazione è cresciuta incontestata in giudicato.
Quanto all'anno successivo, nella dichiarazione d'imposta per il 2007 (doc. VI/1) compilata
il 16 aprile 2008, l'assicurata
medesima ha esposto un debito di Fr. 4'550.- e delle deduzioni da comunioni ereditarie di Fr. 625.-. Anche
questa volta l'interessata non
ha segnalato alcun interesse passivo privato.
La notifica di
tassazione IC/IFD 2007 emessa il 4 giugno 2008 (doc. XVII) ha confermato in Fr.
4'550.- il debito ipotecario a
carico della ricorrente ed ha fissato in Fr. 188.- gli interessi passivi. Le
deduzioni da comunione ereditarie sono state eliminate.
Come per l'anno precedente, anche questa tassazione
fiscale è cresciuta in giudicato siccome l'assicurata non ha sollevato alcuna contestazione.
Stanti gli elementi
che precedono, questo Tribunale ritiene di poter affermare, con il grado
della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali (DTF 129 V 56 consid. 2.4; DTF 126 V 353 consid. 5b; DTF 125 V 195
consid. 2 e i riferimenti), che al 31 dicembre 2007 il debito a carico dell'insorgente derivante dal prestito
ipotecario acceso presso la __________ ammonta a Fr. 4'550.-, ovvero
alla metà della somma degli importi riportati dai due conti bancari intestati uno
alla ricorrente insieme alla figlia, l'altro al defunto marito dell'assicurata ([Fr. 6'400.-
+ Fr. 2'700.-] : 2).
Alla stessa stregua,
gli interessi ipotecari computabili nelle spese riconosciute della ricorrente
assommano alla metà di Fr. 315,26 ([Fr. 92,63 + Fr. 222,63] : 2), quindi a Fr.
158.-.
Il TCA osserva in proposito che,
giuridicamente, il capitale e gli interessi passivi in questione dovuti alla
banca creditrice dovrebbero essere suddivisi in base alle quote di comproprietà
dei debitori. È tuttavia possibile, come comprovano le circostanze, che fra l'assicurata e la figlia sia stato concluso
un accordo interno che prevede la suddivisione a metà degli oneri ipotecari.
Ora, se si ritenessero
gli importi corrispondenti alle quote parti legali, l'ammontare della deduzione della sostanza sarebbe inferiore (Fr. 9'100.- x 7/16 = Fr. 3'981.-) e quindi andrebbe a discapito della
ricorrente.
Vanno quindi computati
e confermati i summenzionati importi che anche la stessa Cassa di compensazione
ha individuato.
8. Infine,
occorre stabilire l'importo
della sostanza mobiliare, anch'esso
contestato dall'insorgente.
Nelle more
istruttorie, l'assicurata ha
prodotto un documento attestante un importo di Fr. 11,33 quale saldo del suo
conto corrente postale al 30 aprile 2008 (doc. VI/2). A suo dire, quindi, il
deposito a risparmio di Fr. 4'810.-
ritenuto dalla Cassa sulla scorta del saldo del CCP al 31 dicembre 2007
andrebbe eliminato dalla tabella di calcolo PC, insieme con il valore dell'automobile di Fr. 1'000.- divenuto nullo. Nel complesso, dunque, la sostanza netta
dovrebbe essere ridotta – oltre che di Fr. 4'550.- per la questione del debito ipotecario risolta, come visto,
negativamente – di ulteriori Fr. 5'810.- (doc. VI).
L'art. 23 OPC-AVS/AI definisce i redditi e la
sostanza determinanti nel tempo.
Per il capoverso 1, di
regola, per il calcolo della prestazione complementare annua sono considerati i
redditi determinanti ottenuti nel corso dell'anno civile precedente e lo stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno in cui è assegnata la prestazione.
In virtù del capoverso
2, per gli assicurati la cui sostanza e i cui redditi da considerare ai sensi
della LPC possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli
organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di
calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna
modifica della situazione economica dell'assicurato.
Giusta il capoverso 3,
il calcolo della prestazione complementare annua deve essere effettuato tenendo
conto delle rendite, pensioni e altre prestazioni correnti (art. 11 cpv. 1
lett. d LPC).
Secondo il capoverso
4, se la persona che pretende una prestazione complementare annua può rendere
credibile nella domanda che durante il periodo per cui essa chiede la
prestazione i suoi redditi determinanti saranno notevolmente inferiori a quelli
da lei ottenuti nel corso del periodo di calcolo conformemente ai capoversi 1 e
2, occorre fondarsi sui redditi probabili determinanti, convertiti in redditi
annui, e sulla sostanza esistente al momento in cui sorge il diritto alla
prestazione.
Per quanto qui di interesse,
di principio fa dunque stato la sostanza esistente al 1° gennaio 2008 (art. 23
cpv. 1 OPC-AVS/AI). Tuttavia, fra il momento determinante del 1° gennaio 2008
ed il 30 aprile 2008, ossia con l'introduzione del ricorso in oggetto, l'assicurata ha fatto valere un consumo di sostanza (da Fr. 4'810.- a Fr. 11.-).
In tale evenienza
interviene dunque l'eccezione
al suesposto principio ma, a differenza di quanto chiede la ricorrente, occorre
tenere conto della sostanza esistente al momento in cui sorge il diritto
alla prestazione (art. 23 cpv. 4 OPC-AVS/AI), ovvero al 1° febbraio 2008.
A questo proposito, il
TCA ha potuto accertare presso
l'assicurata medesima che al 31
gennaio 2008 il saldo sul suo conto corrente postale era di Fr. 4'044,28 (doc. C2).
Accertata, in effetti,
un'evoluzione della situazione economica dell'insorgente, questo Tribunale argomenta
che, anche considerando l'ammontare del suo deposito a risparmio fino al momento dell'emanazione della decisione su opposizione, la
conclusione sarebbe, all'ora
attuale, sfavorevole all'assicurata,
siccome al 13 marzo 2008 i suoi risparmi ammontavano a Fr. 4'678.- (doc. C4).
Da ultimo, in merito
alla soppressione del valore di Fr. 1'000.- dell'automobile
esposto fiscalmente nella notifica di tassazione IC 2006 e non più nella
dichiarazione per il 2007, questo TCA ammette la modifica di questo importo così come sollevata dalla
ricorrente, siccome nella IC 2007 l'autorità fiscale ha accettato questa diminuzione di sostanza mobile
– sebbene essa si riferisca al 31 dicembre 2007 e non al 31 gennaio 2008.
In conclusione,
quindi, a titolo di deposito a risparmio e contanti va ritenuto l'importo di Fr. 4'044.-, mentre
quali altri fattori della sostanza non va più computato alcunché.
Stanti così le cose,
la sostanza lorda della ricorrente ammonta a Fr. 95'919.- (Fr. 4'044.- +
Fr. 91'875.-). Deducendo il
debito ipotecario di Fr. 4'550.-
si ottiene una sostanza netta di Fr. 91'369.- e, conseguentemente, una sostanza computabile di Fr. 66'369.- (Fr. 91'369.- - Fr. 25'000.-).
Nei redditi computabili va quindi riportata la somma di Fr. 6'637.-. Pertanto, i redditi computabili
ammontano complessivamente a Fr. 32'401.- (Fr. 6'637.- + Fr. 23'364.-
+ Fr. 2'400.-).
Ammontando la quota
delle spese riconosciute a Fr. 32'074.- (Fr. 18'140.- [fabbisogno vitale] + Fr. 4'488.- [cassa malati] + Fr. 158.- [interessi ipotecari] + Fr. 600.-
[spese di manutenzione] + Fr. 8'688.- [pigione annua]) queste ultime non eccedono i redditi
computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).
Ritenuti dunque i parametri
applicabili al periodo in questione, non v'è spazio per accordare all'insorgente delle prestazioni complementari dal 1° febbraio 2008. Il
ricorso è respinto.
9. Contestualmente
al ricorso, l'assicurata ha
formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. I).
Di principio, anche se
un assicurato è soccombente, può essere posto al beneficio dell'assistenza
giudiziaria sempre che adempia alle relative condizioni (DTF 124 V 301 consid.
6).
Il diritto
all'assistenza giudiziaria deriva direttamente dall'art. 29 cpv. 3 Cost. fed. e
garantisce ad ogni cittadino, senza riguardo ai suoi mezzi finanziari, le
stesse possibilità di stare in giudizio (DTF 125 V 36; DTF 124 I 304 consid. 2;
DTF 115 Ia 193; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad
art. 30 LPamm, pag. 151; Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad
art. 155, pag. 471, nota 552). Tale diritto è pure sancito espressamente dall'art.
6 cpv. 3 CEDU.
A livello cantonale,
la Costituzione prevede all'art. 10 cpv. 3 che ognuno ha diritto all'assistenza
giudiziaria, gratuita per i meno abbienti.
Ai sensi dell’art. 61
lett. f LPGA, nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il
diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente
può avere diritto al gratuito patrocinio.
Tale disposto mantiene
il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza
giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione
della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362 consid. 1b;
Kieser, ATSG-Kommentar, art. 61
N. 86, pag. 626).
Fatti
I tre presupposti
cumulativi per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati
rispetto al vecchio diritto (SVR 2004 AHV Nr. 5; STFA del 20 settembre 2004, U
102/04, consid. 4.1.1; STFA del 3 luglio 2003, U 114/03, consid. 2.1; Kieser, op. cit., ad art. 61, N. 88
segg.) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche
art. 3 Lag), se l’intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv.
2 Lag) e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr.
anche art. 14 cpv. 1 Lag; STF I 134/06 del 7 maggio 2007; STF I 562/05 del 12
febbraio 2007; DTF 125 V 202 consid. 4a e 372 consid. 5b con riferimenti; DTF
124 I 1, consid. 2a, pag. 2; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid.
3a, 181 consid. 3a).
I criteri posti nella
legge cantonale sono quindi identici a quelli fissati dalla giurisprudenza
federale elaborata interpretando le norme di diritto federale relative alle assicurazioni
sociali (cfr. art. 85 cpv. 2 lett. f vLAVS; DTF 125 V 202; STFA del 28 novembre
2000, I 396/99).
L'istante va considerato indigente quando non
è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei suoi interessi, senza intaccare
il minimo indispensabile al suo mantenimento e a quello della sua famiglia (SVR
1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11 segg.; DTF 103 Ia 100). Per determinare
se ciò è il caso vanno presi in considerazione i redditi del richiedente e
delle persone che hanno un obbligo di mantenimento nei suoi confronti (DTF 115
V 195, il coniuge o i genitori, Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 20 ad art. 155, pag. 479). L’obbligo dello Stato di accordare l'assistenza giudiziaria è in effetti
sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF
119 Ia 11 segg.). Non entrano invece in linea di conto le risorse finanziarie
di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma dell’art. 328 e 329 CCS
(Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 20
ad art. 155, pag. 479 e giurisprudenza ivi citata).
Dal punto di vista
temporale, il presupposto del bisogno dell'istante deve essere determinato al momento in cui si statuisce sulla
richiesta di assistenza giudiziaria (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 108 V
265), in particolare quando il lasso di tempo trascorso tra domanda e decisione
è importante (cfr. anche Cocchi/Trezzini,
op. cit., ad art. 155, pag. 485, n. 39. In senso contrario, cfr. DTF 108 Ia
108; DTF 120 Ia 179 consid. 3a; RDAT 1998-II n. 36; per un commento cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., pag.
485-486, nn. 39, 40 e 41 con relative note).
Non è determinante che
l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, pag.
165).
Il limite per
ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza
giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto
esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c).
All’importo base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (STFA
del 20 settembre 2004, U 102/04).
L’indigenza
processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli necessari
per il mantenimento normale e modesto della famiglia (RAMI 1996 N. U 254 pag.
209 consid. 2; STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa H., pag. 3).
In una sentenza
pubblicata in DTF 124 I 1, il TF ha precisato che una richiesta di assistenza giudiziaria
non può essere respinta unicamente sostenendo che l’istante non è indigente, in
quanto può permettersi i costi e la manutenzione di un’automobile. Secondo
l’Alta Corte il richiedente deve piuttosto - indipendentemente dal modo in cui
Considerandi
utilizza le sue risorse finanziarie - essere considerato indigente, se in base
alla sua situazione finanziaria non è in grado di sopperire al suo minimo esistenziale;
in questo calcolo non devono essere naturalmente computate le spese non
inerenti al suo fabbisogno esistenziale.
L’attestato municipale
sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo (Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 10 ad
art. 156, pag. 490).
Nella commisurazione
della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche l’eventuale
sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo il TFA, infatti, si
tiene conto dell'intera
situazione economica della famiglia (STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella
causa J.P.H., pag. 4, consid. 2 e giurisprudenza citata non pubbl.). La
sostanza deve tuttavia essere disponibile al momento della litispendenza del
processo o per lo meno a partire dal momento in cui è presentata l’istanza e
non solo alla fine della procedura (DTF 119 Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369).
Secondo la giurisprudenza
del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza giudiziaria può
essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione processuale
(“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato materiale, ma
solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto retroattivo (SVR 1998
IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b).
10.
Dal
certificato per l'ammissione
all’assistenza giudiziaria, allestito il 3 giugno 2008 (doc. B1), emerge che l'assicurata ha 67 anni, è vedova ed è
proprietaria nella misura di 7/16 di un immobile, la cui quota parte di valore
di stima è di Fr. 34'232.-. All'ora attuale, i suoi introiti sono
costituiti dalla sola rendita AVS annua pari a Fr. 23'364.- (doc. B2).
A titolo di spese, la
ricorrente deve fare fronte annualmente ad un affitto di Fr. 8'688.-, al pagamento di interessi ipotecari di
Fr. 158.-, delle imposte fra comunali, cantonali e federali ammontanti a circa
Fr. 1'200.- e del premio dell'assicurazione malattia obbligatoria di Fr.
4'860.-. I premi delle coperture
complementari alla cassa malati Fr. 1'171.- non rientrano per contro nel calcolo del suo fabbisogno vitale.
Nel dettaglio, per il
calcolo del diritto all'assistenza
giudiziaria, la disponibilità mensile della ricorrente è dunque di Fr. 1'927.-.
Quanto al suo fabbisogno
mensile, esso deve essere calcolato sulla scorta dei minimi di esistenza agli
effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF).
In concreto si hanno
così Fr. 1'100.- di minimo esistenziale per una
persona sola (cfr. circolare n. 17/2000 del 27 dicembre 2000
della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in vigore dal
1° gennaio 2001).
Quale supplemento, a
ciò si aggiungono il canone di locazione effettivamente pagato per
l'appartamento (Fr. 724.-) - senza le spese di elettricità e/o gas perché già
considerate nell'importo base mensile -, l'interesse ipotecario (Fr. 13.-), le imposte (Fr. 100.-) ed il premio
della cassa malati (Fr. 405.-).
In complesso, il
fabbisogno minimo mensile della ricorrente risulta dunque di Fr. 2'342.-,
cifra indubbiamente superiore alle disponibilità finanziarie reali dell'assicurata.
In conclusione, è
indubbio che da una parte la ricorrente si trova nel bisogno; dall'altra
parte, che ella non possiede le necessarie conoscenze giuridiche, perciò l'intervento
di un legale appare giustificato. Inoltre, di primo acchito il ricorso,
portante sull'esame di alcune poste conteggiate dalla Cassa di compensazione - di
non facile lettura tanto che ha necessitato di diversi accertamenti da parte
del TCA -, non pareva essere privo di fondamento.
L'assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio va quindi concessa, riservato l'eventuale obbligo
di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse più tardi
migliorare (art. 61 lett. f LPGA; Kieser,
ATSG-Kommentar, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al
gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA, cfr. art. 152 cpv. 3 OG;
STFA del 15 luglio 2003, I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002, U
234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid.
6).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria è accolta.
3. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster