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Decisione

33.2008.5

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

29 settembre 2008Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

I tre presupposti

cumulativi per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati

rispetto al vecchio diritto (SVR 2004 AHV Nr. 5; STFA del 20 settembre 2004, U

102/04, consid. 4.1.1; STFA del 3 luglio 2003, U 114/03, consid. 2.1; Kieser, op. cit., ad art. 61, N. 88

segg.) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche

art. 3 Lag), se l’intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv.

2 Lag) e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr.

anche art. 14 cpv. 1 Lag; STF I 134/06 del 7 maggio 2007; STF I 562/05 del 12

febbraio 2007; DTF 125 V 202 consid. 4a e 372 consid. 5b con riferimenti; DTF

124 I 1, consid. 2a, pag. 2; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid.

3a, 181 consid. 3a).

I criteri posti nella

legge cantonale sono quindi identici a quelli fissati dalla giurisprudenza

federale elaborata interpretando le norme di diritto federale relative alle assicurazioni

sociali (cfr. art. 85 cpv. 2 lett. f vLAVS; DTF 125 V 202; STFA del 28 novembre

2000, I 396/99).

L'istante va considerato indigente quando non

è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei suoi interessi, senza intaccare

il minimo indispensabile al suo mantenimento e a quello della sua famiglia (SVR

1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11 segg.; DTF 103 Ia 100). Per determinare

se ciò è il caso vanno presi in considerazione i redditi del richiedente e

delle persone che hanno un obbligo di mantenimento nei suoi confronti (DTF 115

V 195, il coniuge o i genitori, Cocchi/Trezzini,

op. cit., n. 20 ad art. 155, pag. 479). L’obbligo dello Stato di accordare l'assistenza giudiziaria è in effetti

sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF

119 Ia 11 segg.). Non entrano invece in linea di conto le risorse finanziarie

di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma dell’art. 328 e 329 CCS

(Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 20

ad art. 155, pag. 479 e giurisprudenza ivi citata).

Dal punto di vista

temporale, il presupposto del bisogno dell'istante deve essere determinato al momento in cui si statuisce sulla

richiesta di assistenza giudiziaria (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 108 V

265), in particolare quando il lasso di tempo trascorso tra domanda e decisione

è importante (cfr. anche Cocchi/Trezzini,

op. cit., ad art. 155, pag. 485, n. 39. In senso contrario, cfr. DTF 108 Ia

108; DTF 120 Ia 179 consid. 3a; RDAT 1998-II n. 36; per un commento cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., pag.

485-486, nn. 39, 40 e 41 con relative note).

Non è determinante che

l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, pag.

165).

Il limite per

ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza

giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto

esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c).

All’importo base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (STFA

del 20 settembre 2004, U 102/04).

L’indigenza

processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli necessari

per il mantenimento normale e modesto della famiglia (RAMI 1996 N. U 254 pag.

209 consid. 2; STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa H., pag. 3).

In una sentenza

pubblicata in DTF 124 I 1, il TF ha precisato che una richiesta di assistenza giudiziaria

non può essere respinta unicamente sostenendo che l’istante non è indigente, in

quanto può permettersi i costi e la manutenzione di un’automobile. Secondo

l’Alta Corte il richiedente deve piuttosto - indipendentemente dal modo in cui

Considerandi

utilizza le sue risorse finanziarie - essere considerato indigente, se in base

alla sua situazione finanziaria non è in grado di sopperire al suo minimo esistenziale;

in questo calcolo non devono essere naturalmente computate le spese non

inerenti al suo fabbisogno esistenziale.

L’attestato municipale

sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo (Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 10 ad

art. 156, pag. 490).

Nella commisurazione

della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche l’eventuale

sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo il TFA, infatti, si

tiene conto dell'intera

situazione economica della famiglia (STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella

causa J.P.H., pag. 4, consid. 2 e giurisprudenza citata non pubbl.). La

sostanza deve tuttavia essere disponibile al momento della litispendenza del

processo o per lo meno a partire dal momento in cui è presentata l’istanza e

non solo alla fine della procedura (DTF 119 Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369).

Secondo la giurisprudenza

del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza giudiziaria può

essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione processuale

(“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato materiale, ma

solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto retroattivo (SVR 1998

IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b).

10.

Dal

certificato per l'ammissione

all’assistenza giudiziaria, allestito il 3 giugno 2008 (doc. B1), emerge che l'assicurata ha 67 anni, è vedova ed è

proprietaria nella misura di 7/16 di un immobile, la cui quota parte di valore

di stima è di Fr. 34'232.-. All'ora attuale, i suoi introiti sono

costituiti dalla sola rendita AVS annua pari a Fr. 23'364.- (doc. B2).

A titolo di spese, la

ricorrente deve fare fronte annualmente ad un affitto di Fr. 8'688.-, al pagamento di interessi ipotecari di

Fr. 158.-, delle imposte fra comunali, cantonali e federali ammontanti a circa

Fr. 1'200.- e del premio dell'assicurazione malattia obbligatoria di Fr.

4'860.-. I premi delle coperture

complementari alla cassa malati Fr. 1'171.- non rientrano per contro nel calcolo del suo fabbisogno vitale.

Nel dettaglio, per il

calcolo del diritto all'assistenza

giudiziaria, la disponibilità mensile della ricorrente è dunque di Fr. 1'927.-.

Quanto al suo fabbisogno

mensile, esso deve essere calcolato sulla scorta dei minimi di esistenza agli

effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF).

In concreto si hanno

così Fr. 1'100.- di minimo esistenziale per una

persona sola (cfr. circolare n. 17/2000 del 27 dicembre 2000

della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in vigore dal

1° gennaio 2001).

Quale supplemento, a

ciò si aggiungono il canone di locazione effettivamente pagato per

l'appartamento (Fr. 724.-) - senza le spese di elettricità e/o gas perché già

considerate nell'importo base mensile -, l'interesse ipotecario (Fr. 13.-), le imposte (Fr. 100.-) ed il premio

della cassa malati (Fr. 405.-).

In complesso, il

fabbisogno minimo mensile della ricorrente risulta dunque di Fr. 2'342.-,

cifra indubbiamente superiore alle disponibilità finanziarie reali dell'assicurata.

In conclusione, è

indubbio che da una parte la ricorrente si trova nel bisogno; dall'altra

parte, che ella non possiede le necessarie conoscenze giuridiche, perciò l'intervento

di un legale appare giustificato. Inoltre, di primo acchito il ricorso,

portante sull'esame di alcune poste conteggiate dalla Cassa di compensazione - di

non facile lettura tanto che ha necessitato di diversi accertamenti da parte

del TCA -, non pareva essere privo di fondamento.

L'assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio va quindi concessa, riservato l'eventuale obbligo

di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse più tardi

migliorare (art. 61 lett. f LPGA; Kieser,

ATSG-Kommentar, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al

gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA, cfr. art. 152 cpv. 3 OG;

STFA del 15 luglio 2003, I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002, U

234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid.

6).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria è accolta.

3. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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