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33.2008.6

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4 marzo 2009Italiano50 min

Source ti.ch

Fatti

i costi secondari, il reddito annuale ed il valore di reddito, tutti elementi

che hanno contribuito a definire il valore venale del fondo.

La particella n. 1056

(docc. 232-236) misura 456 mq, è situata in un piccolo nucleo caratterizzato da

rustici adibiti ad abitazione secondaria, stalle in uso e terreni circostanti

prativi e boschivi in pendenza, appena sopra la strada cantonale che porta a __________.

È composta di un fabbricato abitato di 75 mq e da un giardino di 381 mq. Si

tratta di un terreno prativo di forma irregolare in forte pendenza verso est,

mentre è adibito a giardino con muri di sostegno in sasso a vista sul fronte

sud, ha un accesso direttamente da un passo carrozzabile, ha una discreta vista

sui dintorni ed una buona insolazione nei mesi estivi. L'acqua (fontana pubblica), il telefono e la

corrente elettrica sono disponibili nelle vicinanze.

Il fabbricato (sub. A)

è un'antica costruzione adibita

a rustico di vacanza che è stato ristrutturato integralmente nel 1967 e che

presenta una struttura portante in muratura in sasso intonacata rasapietra, una

struttura secondaria rivestita in legno a prospetto, una soletta in trave di

legno ed assito, un tetto a due falde di legno coperto con piode, i serramenti

in legno muniti di vetro semplice e protetti da ante anch'esse in legno, le porte interne in legno ed

il pavimento in beole grezze, assito e piastrelle. Lo stato di conservazione è

buono, mentre il genere delle finiture è semplice. Quali installazioni, il

perito ha segnalato l'acqua

(allacciamento alla fontana pubblica) ed un pannello solare, mentre un camino a

legna ed il boiler a gas quale riscaldamento. L'arredamento del bagno è standard e quello della cucina è semplice

con elementi componibili.

Al piano terra vi sono

dei locali deposito-cantina con entrata separata; al primo piano si trova la

zona giorno con camino, cucina-tinello, bagno e scale; al secondo piano, due

camere e le scale che portano al solaio.

Per valutarne il

valore venale, l'ing. __________

ha applicato il metodo tradizionale, che consiste nel ponderare il valore reale

(che si compone del valore dei fabbricati principali e accessori, dei costi

secondari, della sistemazione esterna e del valore del terreno) con il valore a

reddito.

La cubatura dell'edificio è stata determinata sulla base del

piano catastale e del rilievo eseguito in loco. Il valore cubimetrico unitario

tiene conto delle caratteristiche dell'immobile, della qualità delle opere strutturali e delle finiture,

degli impianti, del carattere architettonico e della funzionalità dello stesso.

La cubatura è stata fissata in 610 mc e considerando una valutazione di Fr. 230.-/

mc, il fabbricato ha un valore di Fr. 140'300.-.

Il valore del terreno

è stato determinato adottando il criterio del confronto delle compravendite,

poiché il criterio della parità del prezzo di acquisto non ha potuto essere

applicato. Esaminando le compravendite nelle zone limitrofe il perito ha

dedotto che i valori dei terreni variano da Fr. 20.- a Fr. 40.- al mq. Tenendo

in considerazione tutti i fattori influenti e basandosi sulle proprie

conoscenze ed esperienza, il perito ha fissato in Fr. 30.-/mq il valore del

terreno. Riportandolo su 456 mq si ottiene un valore di Fr. 13'680.-.

Vanno inoltre aggiunti

i costi secondari e di sistemazione esterna, ossia tutti quei costi che non

sono compresi nei fabbricati tra i quali i lavori preparatori, i permessi, le

tasse, i costi di finanziamento, le opere esterne (allacciamenti, muri di

sostegno, accessi, piazzali, giardino), che il perito ha valutato in Fr. 15'000.-.

Il reddito è di regola

determinato sulla parità del reddito percepito e sulla scorta dei contratti di

locazione esistenti, siccome corrispondenti alle pigioni in uso nelle località

o nel quartiere per oggetti paragonabili. Il perito ha esaminato la situazione

e dei tre criteri adottabili ha optato per il criterio del confronto dei

contratti d'affitto esistenti

per oggetti paragonabili, fissando in Fr. 5'400.- il reddito annuale.

Ritenuto un tasso di

capitalizzazione del 5,7% (tasso ipotecario aumentato dei tassi aggiuntivi a

seconda del genere di costruzione), il valore di reddito ammonta a Fr. 94'737.- (Fr. 5'400.- x 100 : 5,7).

Tenuto quindi conto

del valore reale e del valore di reddito, l'Ufficio stima ha ottenuto un valore venale dell'intera particella arrotondato a Fr. 150'000.- (doc. 230).

12. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la

denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23

aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01del 25

febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però

ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire

delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

La citata

giurisprudenza del TFA deve valere per tutte le perizie (cfr. ad esempio per la

previdenza professionale: SVR 1998 LPP n. 16), e quindi deve essere applicata

anche per quelle esperite in ambito immobiliare (STCA del 24 febbraio 1997, 33.1996.75).

13. Pendente

causa questo Tribunale ha sottoposto dei quesiti alla Banca __________ di __________

che ha erogato un credito all'attuale

proprietario dell'immobile in oggetto,

garantendolo con una cartella ipotecaria al portatore gravante su questo fondo

(doc. XVII).

L'istituto di credito ha precisato che la

valutazione interna dell'abitazione

è avvenuta unicamente sulla base del valore reale, poiché trattandosi di un

rustico ad uso abitativo proprio il valore di reddito non viene preso in

considerazione. Inoltre, siccome il credito garantito da questo immobile è

relativamente limitato, la banca non ha ritenuto

necessario effettuare un sopralluogo né visionare l'interno dell'edificio.

Peraltro, l'istituto ritiene di avere "una certa esperienza nella

valutazione di rustici riattati", quindi sulla base unicamente dell'ubicazione

e delle fotografie esterne l'immobile è stato valutato in Fr. 65'000.- compreso

il valore del terreno. Considerata l'ubicazione discosta della proprietà, la

mancanza di allacciamenti ai servizi (acqua, luce e canalizzazioni) ed il

mercato molto ridotto per questo genere di oggetti, la banca interpellata ha ritenuto

che un ipotetico valore commerciale dell'immobile possa essere in linea con la

sua valutazione del valore reale (doc. XVIII).

Vista le suesposte

prese di posizione, il Tribunale ha eseguito un raffronto delle perizie del 9

luglio 2004 e del 10 maggio 2005 entrambe allestite dall'Ufficio stima – quest'ultimo referto, peraltro, ancora confermato

il 6 ottobre 2008 (doc. 246) dallo stesso ingegnere -, con le osservazioni

formulate dal ricorrente in sede d'opposizione e di ricorso, ma soprattutto con le risposte date il 27

gennaio 2009 dalla Banca __________.

Da tale documentazione

emerge dunque che l'ing. __________ ha parzialmente ammesso le censure dell'assicurata, rivedendo il valore cubico

unitario (Fr. 230.-/mc anziché i precedenti Fr. 280.-/mc), il valore di reddito

annuo (Fr. 5'400.- contro Fr. 6'000.-) ed il tasso di capitalizzazione

(5,7% anziché 6%): infatti, in considerazione delle caratteristiche dell'immobile, del genere della costruzione

nonché confrontandoli con casi similari, questi parametri sono risultati troppo

elevati. Il valore venale è di Fr. 150'000.-.

Dopo aver esperito i

necessari sopralluoghi ed esaminato attentamente tutti i fattori influenti e

determinanti per la valutazione, prese pure in considerazione le caratteristiche

del fondo, la qualità delle opere strutturali e delle finiture, degli impianti,

del carattere architettonico e la funzionalità dello stesso, e tenute anche

presenti le osservazioni sollevate dalla ricorrente, il perito incaricato

dall'Amministrazione (ing. __________) ha modificato come summenzionato alcuni

elementi, mantenendo d'altro canto immutati tutti gli altri valori

precedentemente stabiliti dall'arch. __________ dell'Ufficio stima.

A mente della

scrivente Corte, chiamata ora a pronunciarsi, i summenzionati referti peritali

del 9 luglio 2004 e del 10 maggio 2005 dell'Ufficio cantonale di stima hanno tenuto in considerazione tutti i

fattori, le caratteristiche e le peculiarità della concreta fattispecie, quali

l'importanza della località in

cui giace la proprietà, la situazione geografica e morfologica, i prezzi pagati

nelle contrattazioni di compravendita come pure il valore dei fabbricati e le

norme pianificatorie dettate dal PR. Queste perizie appaiono chiare, complete

ed esaurienti sia nell'esame

generale del fondo, sia nella descrizione del fabbricato come pure nella

calcolazione aritmetica dei valori determinanti.

A questo proposito, il

TCA rileva che le

argomentazioni sollevate dall'assicurata

non sono in grado di contrastare i dati forniti dall'Ufficio stima con la

seconda perizia, in cui l'esperto

ha fornito minuziose spiegazioni. Soprattutto, non va dimenticato che il

contenuto del referto del 10 maggio 2005 è stato integralmente confermato ancora

il 6 ottobre 2008 dall'Ufficio

stima, nuovamente interpellato dalla Cassa di compensazione.

Inoltre, va

evidenziato che l'Ufficio stima

si è comunque pronunciato sulle censure della ricorrente sia allestendo nel

2005 una nuova perizia sia spiegando nel dettaglio i calcoli e le metodologie

adottate, rispettivamente nel 2008 – come detto - si è riconfermato in quanto

già concluso tre anni prima.

Riguardo al valore venale

di Fr. 65'000.- stabilito dall'istituto di credito che nel 2007 ha erogato

un prestito ipotecario al nipote della ricorrente, attuale proprietario della

particella in oggetto, questo Tribunale osserva che tale valutazione è stata

eseguita senza sopralluogo né esterno né interno dell'immobile, ma semplicemente basandosi su delle fotografie, che

tuttavia testimoniano unicamente della situazione esterna dell'abitazione. Questa valutazione

"teorica", quindi, non si esprime né su una misurazione della cubatura

dell'edificio né su un valore

al mc, ma si è basata solo sul fatto che la Banca ha "una certa

esperienza nella valutazione di rustici riattati, o parzialmente riattati, come

nel presente caso.".

A mente del TCA, queste motivazioni sono insufficienti,

non sono infatti atte a contrastare con certezza le chiare, dettagliate e soprattutto

concrete spiegazioni fornite dall'ing. __________ che, va ricordato, si è personalmente recato sul

posto per valutare l'immobile sia

esternamente che internamente e ne ha inoltre misurato i mc. Il suo

apprezzamento si è quindi basato sulle circostanze reali del caso.

Ritenuto, inoltre,

come nelle sue valutazioni il perito abbia considerato l'immobile al suo stato al momento della donazione

(2004) tenendo conto di tutte le peculiarità rilevanti quali gli accessi al

fondo, l'insolazione, la vista

e l'orientamento, la sistemazione,

le condizioni di manutenzione, gli elementi costruttivi, le diverse

installazioni e gli arredamenti, occorre dunque concludere che le perizie dell'Ufficio stima – in specie la seconda - sono

corrette.

Oltre a ciò, dagli

atti formanti l'incarto non si

evincono elementi tali da mettere in discussione la correttezza delle predette

perizie, che si basano su accertamenti approfonditi, esperiti da specialisti

nel ramo, i quali si sono fondati su criteri generalmente applicabili in questo

ambito, ponderando inoltre tutti gli usuali parametri. I referti peritali

giungono inoltre a conclusioni logiche, conformemente a quanto stabilito dai

succitati criteri giurisprudenziali.

Questo Tribunale può

pertanto considerare affidabile la perizia del 10 maggio 2005 allestita dall'ing. __________ dell'Ufficio stima il

quale, come visto, ha apportato soltanto alcune modifiche al referto approntato

dal collega arch. __________ il 9 luglio 2004.

Per queste ragioni, il TCA non ha motivo per scostarsi da queste conclusioni peritali, che

risultano pienamente affidabili (STFA del 27 febbraio 1998 nella causa S.S.,

consid. 2b).

Visto quanto precede,

il valore venale della sostanza immobiliare che la ricorrente deteneva nel 2004

deve essere dunque fissato in Fr. 150'000.-.

14. Esaminando

nel dettaglio il computo della sostanza, l'importo di Fr. 106'979.-

ritenuto dalla Cassa di compensazione nella tabella di calcolo PC riprodotta nella

risposta di causa del 10 ottobre 2008, d'avviso di questo Tribunale, è errato.

Va evidenziato,

infatti, che la Cassa ha agito come se l'assicurata avesse ricevuto quale controprestazione della donazione

al nipote della particella n. 1056 RFD di __________, sezione __________, un

diritto d'usufrutto sul

medesimo fondo. Ciò ha comportato che questo bene è stato considerato come una

rinuncia di sostanza (art. 11 cpv. 1 lett. g LPC) da parte della ricorrente avvenuta

nel 2004 e che conseguentemente l'Amministrazione ha calcolato la sostanza residua (Fr. 106'979.-) partendo dal valore venale dell'immobile (Fr. 150'000.-) e dal suo reddito lordo (Fr. 1'800.-), capitalizzando poi quest'ultimo elemento in funzione del fattore di capitalizzazione

applicabile all'assicurata in

virtù della sua età.

Secondo il TCA, a questa soluzione non bisogna

prestare affidamento.

Il 6 febbraio 2004

(doc. 139) il notaio __________ ha rogato una donazione con costituzione di

Considerandi

usufrutto del fondo n. 1056 RFD di __________, sezione __________, in cui la

ricorrente l'ha donato al

nipote, riservandosi sull'immobile

donato il diritto d'usufrutto vita

natural durante, da iscrivere a registro fondiario.

Sempre dalla

documentazione agli atti della Cassa, risulta che il 9 febbraio 2004 il notaio

rogante ha formulato al competente Ufficio dei registri sia un'istanza di trapasso di proprietà per donazione

(doc. 142) sia un'istanza di

iscrizione di diritto d'usufrutto

(doc. 140).

Tuttavia, dall'estratto del registro fondiario prodotto

dalla ricorrente (doc. C) si evince che fino a tutt'oggi il preteso usufrutto sull'abitazione sita sul fondo n. 1056 RFD di __________, sezione di __________

non è stato iscritto a RF, nonostante l'iscrizione a RF sia essenziale per la costituzione di tale diritto

reale limitato (art. 746 cpv. 1 CC).

15.

Date

queste circostanze, d'avviso di questo Tribunale, la ricorrente ha diritto d'utilizzare

il rustico di __________ in virtù, piuttosto, di un comodato.

L'art. 305 CO enuncia:

" Il comodato è un contratto per cui il comodante si

obbliga a concedere al comodatario l'uso gratuito di una cosa, e questi a

restituirgli la cosa stessa dopo essersene servito.".

I capoversi 1 e 2

dell'art. 306 CO prevedono:

" 1 Il comodatario può servirsi della cosa prestata

soltanto per l'uso determinato dal contratto, in difetto di stipulazioni

relative, dalla natura della cosa o dallo scopo cui essa è destinata.

2.

Il comodatario non può concederne l'uso ad altri.".

Inoltre, ex art. 309 CO,

" 1 Ove non sia stipulato un termine fisso, il

comodato cessa tosto che il comodatario abbia fatto della cosa l'uso

determinato dal contratto o sia spirato il tempo entro il quale quest'uso

avrebbe potuto farsi.

2.

Il comodante può richiedere anche prima la

restituzione della cosa, qualora il comodatario ne faccia un uso diverso dal

convenuto, o la deteriori, o ne conceda l'uso ad un terzo, ovvero quando per

casi impreveduti lo stesso comodante ne abbia urgente bisogno.".

Infine, l'art. 311 CO sancisce che

" Il comodato cessa con la morte del

comodatario."

Dalle disposizioni

legali citate emerge che il contratto di comodato, il quale può vertere sia su

mobili, sia su immobili (Tercier, Les contrats spéciaux, Zurigo 1995, n. 2302), non si distingue,

relativamente ai suoi effetti, in modo marcato dall'usufrutto (Kommentar zum

schweizerischen Zivilgesetzbuch, Zurigo 1999, ad art. 745-778, n. 52 segg.),

salvo chiaramente per la circostanza che, non trattandosi di un diritto reale,

bensì di un diritto personale, non è opponibile a tutti (Tercier,

op. cit., n. 2309).

Per inciso, va

osservato che il comodato si differenzia dal contratto di locazione, in quanto quest'ultimo

è a titolo oneroso. In effetti, il locatore si obbliga a concedere in uso una

cosa al conduttore e questi a pagargli un corrispettivo, definito pigione per

gli immobili e nolo per i mobili (art. 253 CO).

Per una più ampia

digressione sull'argomento,

cfr. anche la STCA del 24

settembre 2008, inc. n. 42.2008.6.

16.

Non

esistendo quindi alcun usufrutto sulla sostanza immobiliare che apparteneva alla

ricorrente, quest'ultima ha sì

rinunciato nel 2004 alla sua proprietà, ma giuridicamente non si è

riservata validamente quale controprestazione il diritto d'usufrutto rogato con l'istromento notarile n. 680 del notaio

citato.

Ne discende che nel

calcolo delle prestazioni complementari dell'insorgente andrebbe computato l'intero valore venale della sostanza alienata a titolo gratuito, ossia

Fr. 150'000.-.

Poi, l'importo computabile delle parti di sostanza

alle quali si è rinunciato è ridotto annualmente di Fr. 10'000.- (art. 17a cpv. 1 OPC-AVS/AI); il

valore della sostanza al momento della rinuncia deve essere riportato invariato

al 1° gennaio dell'anno che

segue la rinuncia ed in seguito ridotto ogni anno (art. 17a cpv. 2 OPC-AVS/AI).

In concreto, il valore venale di Fr. 150'000.- va riportato quindi al 1° gennaio 2006 e ridotto di Fr. 10'000.- fino al 1° gennaio 2008 compreso

(art. 17a cpv. 3 OPC-AVS/AI), per un ammortamento complessivo di Fr. 30'000.-.

La sostanza immobile

alienata assommerebbe a Fr. 120'000.-.

Ora, rilevato

che la somma testé fissata è superiore a quella determinata dalla Cassa (Fr.

106'979.-) con la capitalizzazione del diritto d'usufrutto, ci si potrebbe chiedere se non siano dati gli estremi

per una reformatio in pejus della decisione impugnata.

Il TCA può, in linea di

principio, riformare una decisione a svantaggio del ricorrente, dopo avergli

dato la possibilità di prendere posizione in merito e averlo reso attento sulla

possibilità di ritirare il ricorso (art. 61 cpv. 1 lett. d LPGA; art. 11b della

Legge di procedura per le cause davanti al TCA; DTF 122 V 166; Kieser,

ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 61, n. 7 segg.).

Questo Tribunale, tuttavia,

nell'evenienza concreta, considerate tutte le circostanze del caso, rinuncia ad

effettuare una reformatio in pejus, visto che comunque si tratta

unicamente di una facoltà data all'autorità giudicante (STFA U 192/02 del 23

giugno 2003; STFA H 313/01 del 17 giugno 2003; STFA C 119/02 del 2 giugno 2003;

STFA U 334/02 del 22 aprile 2003; DTF 119 V 249; STCA del 23 aprile 2008,

33.2008.3

consid. 2.9; STCA del 23 novembre 2007, 30.2007.32 consid. 13; STCA

del 16 agosto 2007, 36.2007.69 consid. 9; STCA del 18 dicembre 2006, 36.2006.75

consid. 2.6).

Pertanto, l'ammontare di Fr. 150'000.- deve essere posto alla base del

presente giudizio a titolo di proprietà fondiaria al valore commerciale,

rispettivamente come sostanza immobile alienata. A questo importo va dedotta la

capitalizzazione calcolata dalla Cassa di compensazione in Fr. 13'020,83 e, a sua volta, l'ammortamento annuo totale di Fr. 30'000.-, per ottenere una sostanza immobile

alienata ammontante a Fr. 106'979.-.

Infine, nel computo

dei redditi non privilegiati si deve ancora aggiungere l'ipotetico rendimento della sostanza

alienata.

A tal proposito,

giusta il N. 2091.1 delle Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (DPC), edite dall'UFAS,

" Fa pure parte del reddito proveniente dalla

sostanza un reddito ipotetico proveniente dai beni patrimoniali ai quali si è

rinunciato. Il reddito ipotetico è stabilito sulla base del tasso d'interesse medio sui risparmi dell'anno precedente quello in cui è assegnata la prestazione

(VSI 1994 p. 161)."

Sempre secondo tale

direttiva, il tasso d'interesse

medio sul risparmio nell'anno

2007.

si situa all'1,1%, perciò per

la richiesta di prestazioni per il 2008 l'ipotetico rendimento della sostanza alienata dall'assicurata è pari a Fr. 1'177.- (Fr. 106'979.- x 1,1%) nell'ipotesi

che le è più favorevole, rispettivamente a Fr. 1'650.- (Fr. 150'000.-

x 1,1%) nella soluzione giuridica più corretta stabilita da questo Tribunale.

Al proposito va

rilevato che anche in tale evenienza la Cassa di compensazione ha ritenuto una

cifra diversa (Fr. 791.- nella decisione impugnata e Fr. 641.- nella risposta

di causa), partendo da un tasso d'interesse medio dello 0,6%, ovvero dal dato disponibile nel 2008 per

il 2007, ma che a quel momento era ancora provvisorio.

Da ultimo,

occorrerebbe ancora eliminare le voci delle "spese di manutenzione dei

fabbricati" e degli "altri redditi della proprietà in usufrutto".

Ciò non permetterebbe però comunque all'insorgente di beneficiare di prestazioni complementari, giacché, va

ricordato, la sostanza ammonterebbe a Fr. 95'000.- (Fr. 150'000.-

- Fr. 30'000.- - Fr. 25'000.-), contro i Fr. 81'979.- fissati dalla Cassa cantonale di

compensazione con la risposta di causa (Fr. 150'000.- - Fr. 13'020,83

– Fr. 25'000.-).

Stanti così le cose, quand'anche si volesse confermare la soluzione

adottata dall'Amministrazione,

più favorevole alla ricorrente, già ritenendo le cifre da essa esposte i

redditi computabili supererebbero ancora le spese riconosciute.

Se a ciò si aggiunge

che il reddito ipotetico della sostanza alienata in realtà assommerebbe a Fr. 1'177.-, la situazione dell'assicurata peggiorerebbe ulteriormente ed

il diritto alle PC sarebbe sempre rifiutato.

In queste circostanze,

il ricorso deve essere respinto.

17.

Per

quanto concerne le richieste formulate dalla ricorrente di audizione di __________,

vicedirettore della Banca __________, di sopralluogo dell'immobile e di perizia dello stesso (doc. XI),

questo Tribunale ribadisce, come visto, che le conclusioni a cui è

giunto l'Ufficio stima sono sufficientemente chiare per potere statuire in

merito alla vertenza senza dover far capo ad ulteriori accertamenti, in

particolare al sopralluogo ed alla perizia già esperiti dal perito ing. __________

e ad ascoltare il teste citato, che il TCA ha già interpellato per iscritto.

L'audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo

ledere il diritto d'essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e

dall'art. 6 n. 1 CEDU.

Infatti, secondo la giurisprudenza

federale, l'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell'art.

6.

n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici

domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale

o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo,

non bastano per creare un simile obbligo (STFA dell'8 novembre 1999, H 74/99,

consid. 5b, pag. 6; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e

il rinvio alla DTF prima citata).

Inoltre, conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione

o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla

convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata

predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il

risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle

prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren

in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-rechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39

n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA del 28 giugno

2004, H 270/03; STFA del 3 maggio 2004, H 318/02; STFA del 5 giugno 2003, H

268/01 e 269/01; DTF 122 II 469 consid. 4a; DTF 122 III

223.

consid. 3c, DTF 120 Ib 229 consid. 2b; DTF 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione

del diritto di essere sentito (SVR 2001 IV Nr. 10 pag. 28 consid. 2b; riguardo

al previgente art. 4 vCost. Fed., ora art. 29 cpv. 2 Cost. fed.: DTF 124 V 94

consid. 4b; DTF 122 V 162 consid. 1d; DTF 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

18.

Contestualmente

al ricorso, l'assicurata ha

formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

Di principio, anche se

un assicurato è soccombente, può essere posto al beneficio dell'assistenza

giudiziaria sempre che adempia alle relative condizioni (DTF 124 V 301 consid.

6).

Il diritto

all'assistenza giudiziaria deriva direttamente dall'art. 29 cpv. 3 Cost. fed. e

garantisce ad ogni cittadino, senza riguardo ai suoi mezzi finanziari, le

stesse possibilità di stare in giudizio (DTF 125 V 36; DTF 124 I 304 consid. 2;

DTF 115 Ia 193; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad

art. 30 LPamm, pag. 151; Cocchi/Trezzini,

Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad

art. 155, pag. 471, nota 552). Tale diritto è pure sancito espressamente dall'art.

6.

cpv. 3 CEDU.

A livello cantonale,

la Costituzione prevede all'art. 10 cpv. 3 che ognuno ha diritto all'assistenza

giudiziaria, gratuita per i meno abbienti.

Ai sensi dell'art. 61 lett. f LPGA, nella procedura

giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se

le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito

patrocinio.

Tale disposto mantiene

il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base

del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta

al diritto cantonale (DTF 110 V 362, consid. 1b; Kieser, ATSG-Kommentar, art. 61 N. 86, pag. 626).

Le tre condizioni cumulative

per la concessione dell'assistenza

giudiziaria sono adempiute qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria

o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue

conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (STF I 134/06 del 7

maggio 2007; STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; STFA U 234/00 del 23 maggio

2002; DTF 125 V 202 consid. 4a; DTF 125 V 372 consid. 5b e riferimenti; DTF 124

I 1, consid. 2a, pag. 2; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a,

181.

consid. 3a; Kieser, op. cit.,

art. 61 N. 88 segg.).

Per quanto concerne la

procedura per le cause davanti al TCA, questi principi sono stati codificati all'art. 21 cpv. 2 vLPTCA – applicabile alla fattispecie in virtù della norma transitoria

prevista nella nuova LPTCA

(art. 32), in vigore dal 1° ottobre 2008 - secondo cui la disciplina della

difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge cantonale sul

patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag).

I criteri posti nella

legge cantonale sono quindi identici a quelli fissati dalla giurisprudenza

federale elaborata interpretando le norme di diritto federale relative alle assicurazioni

sociali (cfr. art. 85 cpv. 2 lett. f vLAVS; DTF 125 V 202; STFA I 396/99 del 28

novembre 2000).

L'istante va considerato indigente quando non

è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei suoi interessi, senza intaccare

il minimo indispensabile al suo mantenimento e a quello della sua famiglia (SVR

1998.

UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11 segg.; DTF 103 Ia 100). Per

determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione i redditi del

richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento nei suoi

confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 20 ad art. 155, pag. 479). L'obbligo dello Stato di accordare l'assistenza giudiziaria è in effetti

sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF

119.

Ia 11 segg.). Non entrano invece in linea di conto le risorse finanziarie

di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma dell’art. 328 e 329 CCS

(Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 20

ad art. 155, pag. 479 e giurisprudenza ivi citata).

Dal punto di vista

temporale, il presupposto del bisogno dell'istante deve essere determinato al momento in cui si statuisce sulla

richiesta di assistenza giudiziaria (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 108 V

265), in particolare quando il lasso di tempo trascorso tra domanda e decisione

è importante (cfr. anche Cocchi/Trezzini,

op. cit., ad art. 155, pag. 485, n. 39. In senso contrario, cfr. DTF 108 Ia

108; DTF 120 Ia 179 consid. 3a; RDAT 1998-II n. 36; per un commento cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., pag.

485-486, nn. 39, 40 e 41 con relative note).

Il limite per

ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull'assistenza giudiziaria è superiore al

minimo di esistenza determinato ai fini del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr.

13.

consid. 7b, consid. 7c). All'importo base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e

il 25% (STFA del 20 settembre 2004, U 102/04). L'indigenza processuale è data ove il richiedente non disponga di più

mezzi di quelli necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia

(RAMI 1996 pag. 209 consid. 2; STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa

H., pag. 3). In una sentenza pubblicata in DTF 124 I 1, il TF ha precisato che

una richiesta di assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente

sostenendo che l'istante non è

indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione di un'automobile. Secondo l'Alta Corte, il richiedente deve piuttosto -

indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere

considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in

grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono

essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno esistenziale.

L'attestato municipale sullo stato di

indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 156, n. 10 pag. 490).

Nella commisurazione

della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche l'eventuale sostanza e non unicamente i

redditi conseguiti. Secondo il TFA, infatti, si tiene conto dell'intera situazione economica della famiglia

(STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 4, consid. 2 e

giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile

al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento

in cui è presentata l'istanza e

non solo alla fine della procedura (DTF 119 Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369).

Nel caso concreto, dalla

documentazione agli atti risulta che la ricorrente percepiva nel 2008 una

rendita AVS di Fr. 1'843.-

mensili, mentre le sue spese certe ammontavano almeno a Fr. 700.- al mese

di pigione (doc. 193).

Se poi nel fabbisogno

dell'insorgente si aggiunge l'importo base mensile del minimo di esistenza agli effetti del

diritto esecutivo LEF di Fr. 1'100.- per una persona sola, l'assicurata non dispone più di alcunché per far fronte ad altre

spese, come in specie l'onorario

del suo patrocinatore. L'assicurata va dunque

qualificata come indigente.

Inoltre, ella non possiede le

necessarie conoscenze giuridiche, perciò l'intervento di un legale appare

giustificato e di primo acchito il ricorso, portante sulla contestazione del

valore di un immobile e quindi di non facile lettura, non pareva essere sin dall'inizio

privo di fondamento.

L'assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio va quindi concessa, riservato l'eventuale obbligo

di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse più tardi

migliorare (art. 61 lett. f LPGA; Kieser,

ATSG-Kommentar, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; STFA del 15 luglio

2003, I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002, U 234/00, consid. 5a,

parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria in sede ricorsuale è

accolta.

3. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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