33.2008.6
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4 marzo 2009Italiano50 min
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Numero d'incarto:
33.2008.6
Data decisione, Autorità:
04.03.2009, TCA
Titolo:
Alienazione di sostanza con costituzione d'usufrutto.Computo al valore venale. Perizia dell'Ufficio stima è chiara e completa,mentre le argomentazioni della ricorrente sono insufficienti. D d'usufrutto non è iscritto a RF. Comodato.Computare l'intero valore venale.Rinuncia a reformatio in pejus
AMMORTAMENTO ANNUO
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
CONTROPRESTAZIONE ADEGUATA
DIRITTO ALLE PRESTAZIONI COMPLEMENTARI
DIRITTO DI USUFRUTTO
ISCRIZIONE NEL REGISTRO FONDIARIO
PERIZIA DELL'UFFICIO STIMA
PERSONA ANZIANA
REFORMATIO IN PEIUS
RINUNCIA DI SOSTANZA
VALORE VENALE
art. 746 cpv. 1 CC
art. 305 CO
art. 11 cpv. 1 let. g LPC
art. 61 let. d LPGA
art. 61 let. f LPGA
art. 17 cpv. 5 OPC
Raccomandata
Incarto n.
33.2008.6
TB
Lugano
4 marzo 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 settembre 2008
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 13 agosto
2008 emanata da
Cassa cantonale di compensazione, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in
fatto
A. L'11 giugno 2008 (docc. 195-202 dell'incarto PC) RI 1, 1919, ha postulato la concessione
di prestazioni complementari, che le sono però state negate dalla Cassa di
compensazione con decisione dell'11 luglio 2008 (doc. 205), a motivo che i suoi redditi computabili
(Fr. 35'404.-) superavano le
spese riconosciute (Fr. 31'528.-).
B. Con
l'opposizione dell'11 agosto 2008 (doc. 208) l'assicurata, patrocinata dall'avv. RA 1, ha evidenziato che sopravvive
grazie alla rendita AVS di Fr. 1'840.- al mese e di essere stata proprietaria di un rustico a __________,
tuttavia disabitato per molti anni ed in precarie condizioni, che però le è
stato computato erroneamente nella misura di Fr. 131'979.-, ciò che non le permette di beneficiare di prestazioni complementari.
C. La
Cassa di compensazione ha respinto la citata opposizione con decisione su opposizione
del 13 agosto 2008 (doc. A), poiché la sostanza immobiliare non adibita ad
abitazione primaria è stata valutata dall'Ufficio stima in Fr. 175'000.- (valore venale) e quindi, considerato l'ammortamento annuo e la circostanza che
questo bene immobile è stato ceduto al figlio nel 2004, va ritenuta una
sostanza residua di Fr. 131'979.-.
Di conseguenza, la Cassa di compensazione ha ribadito il rifiuto della PC.
D. Con
ricorso del 17 settembre 2008 (doc. I) l'assicurata, rappresentata dal medesimo legale, ha ricordato di avere
donato il 10 febbraio 2004 al nipote __________ la part. 1056 di __________ ed
ha contestato che tale proprietà abbia un valore venale di Fr. 175'000.-, perché la revisione generale della
stima avvenuta nel 2004 aveva stimato l'immobile in Fr. 30'244.-
(doc. D). Inoltre, il rustico ivi edificato non è allacciato alla rete comunale
delle canalizzazioni e nemmeno alla rete elettrica; non è accessibile dalla
strada nemmeno tutto l'anno; il
tetto è in condizioni precarie con conseguenti infiltrazioni d'acqua. Ha ricordato, poi, che l'attuale proprietario nel 2007 ha ottenuto
un prestito ipotecario, operazione in cui la Banca creditrice ha stimato (valore
commerciale) la part. n. 1056 in complessivi Fr. 65'000.-. L'insorgente
ha quindi chiesto la concessione delle prestazioni complementari, visto che
vive in gravi ristrettezze economiche ricevendo unicamente una rendita AVS di
Fr. 1'000.- al mese.
E. Nella
risposta del 10 ottobre 2008 (doc. V) la Cassa ha rivisto la decisione impugnata
alla luce delle considerazioni dell'Ufficio stima, che ha fissato il valore venale del fondo in oggetto
in Fr. 150'000.- contro
gli iniziali Fr. 175'000.-. L'Amministrazione ha quindi ricalcolato il
diritto alle PC dell'assicurata
e, stabilita la sostanza alienata in Fr. 106'979.-, ha rifiutato comunque le prestazioni, poiché i redditi computabili
(Fr. 32'754.-) superavano
ancora le spese riconosciute (Fr. 31'582.-).
La ricorrente ha
contestato la perizia dell'Ufficio
stima, siccome il perito si è pronunciato in modo generico sulla questione.
Inoltre, ha ribadito che la banca creditrice ipotecaria ha valutato l'immobile in Fr. 65'000.-. (doc. XI).
La Cassa si è
riconfermata nella sua risposta (doc. XVI), mentre il Tribunale ha interpellato
la banca creditrice (doc. XVII) sulla cui presa di posizione (doc. XVIII) la ricorrente
non si è pronunciata.
in
diritto
in
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I
707/00 del 21 luglio 2003).
2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la nuova Legge federale sulle prestazioni
complementari all'assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) del 6 ottobre 2006, che va quindi considerata come
base legale nella presente controversia, portando infatti quest'ultima sulla richiesta di prestazioni complementari
dal 1° giugno 2008.
nel merito
3. Fondandosi
sull'art. 112 cpv. 2
lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed, l'Assemblea
federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed.
specifico per le prestazioni complementari ed il nuovo art. 112c Cost.
fed. relativo all'aiuto agli anziani
ed ai disabili, fissandone l'entrata
in vigore il 1° gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost. fed., la
Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui
fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge
stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le
competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni
provvedono all'aiuto e alle
cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione
sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A
questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge
federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il
1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008
- persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte
ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett.
b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992
pag. 346).
Questa nozione è più
ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo
(art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le
persone anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC
1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,
"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale"
in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I
limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite
dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995
pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche
Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
4. In
virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, hanno diritto a prestazioni complementari
le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera se ricevono una
rendita di vecchiaia dell'AVS.
L'importo della prestazione complementare
annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi
computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).
Per quanto riguarda le
spese riconosciute, l'art. 10
cpv. 1 LPC prevede che:
" Per le persone che non vivono durevolmente o per un
lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le
spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo destinato alla copertura del
fabbisogno generale vitale, per anno:
1.
18 140
franchi per le persone sole,
2.
27 210
franchi per i coniugi,
3.
9480 franchi
per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per figli che danno diritto a
una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per i due primi figli si prende in
considerazione la totalità dell'importo determinante, per altri due figli due
terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un appartamento e le
relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non
si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo
annuo riconosciuto è il seguente:
1.
13 200
franchi per le persone sole,
2.
15 000
franchi per i coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o
con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI,
3.
3600 franchi
in più se è necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile
spostarsi con una carrozzella.
Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che
vivono che per quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un
istituto o in un ospedale, sono riconosciute le spese seguenti:
" a. spese per il conseguimento del reddito, fino
a concorrenza del
reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati
e interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni
sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo forfettario annuo per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario
deve corrispondere al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di
famiglia.".
L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i
redditi computabili, fra i quali vi sono:
" (…)
b. i proventi della sostanza mobile e
immobile;
c. un quindicesimo della sostanza
netta, oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto
superi 25 000 franchi per le persone sole, 40 000 franchi per i coniugi e 15
000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno
diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al
beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel
calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una
di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è
preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre
prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un
contratto di vitalizio o da una convenzione analoga;
f. gli assegni familiari;
g. i proventi e i beni a cui
l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni alimentari previste dal
diritto di famiglia.".
5. Conformemente
alla lettera g del menzionato art. 11 cpv. 1 LPC, per stabilire la prestazione
complementare della ricorrente la Cassa cantonale di compensazione ha tenuto
conto d'un lato dell'importo di Fr. 175'000.- a titolo di sostanza alienata nel 2004; d'altro lato, dell'ammontare di Fr. 131'979.- quale sostanza residua derivante dalla capitalizzazione di un
diritto d'usufrutto di cui essa
beneficerebbe a seguito della donazione del suo immobile.
Il primo importo
deriva dalla valutazione globale del predetto fondo di 456 mq, valore venale che
è stato determinato il 9 luglio 2004 (docc. 147-150) dall'Ufficio stima (arch. __________) su invito
della stessa Cassa di compensazione.
La seconda cifra
concerne la valutazione del diritto d'usufrutto gratuito che il nipote donatario ha concesso alla nonna
quale controprestazione per la donazione, nel 2004, della proprietà sul fondo
n. 1056 RFD di __________, sezione __________ (doc. 203).
6. Di
principio, per il calcolo della prestazione complementare vengono presi in considerazione
solo quegli attivi che l'assicurato
ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (AHI Praxis
1995 pag. 166 consid. 2a; RDAT I 1992 pag. 154; RCC 1984 pag. 189). Di
conseguenza, è rilevante la circostanza che l'interessato non dispone dei mezzi necessari per fare fronte ai suoi
bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF
115 V 355).
Tale principio è
tuttavia sottoposto a dei limiti. Segnatamente, non è applicabile nell'ipotesi in cui l'assicurato ha rinunciato in tutto o in parte a dei beni (a dei
redditi o a parti di sostanza) senza esserne giuridicamente obbligato e senza
controprestazione adeguata, oppure quando dispone di un diritto a determinate entrate
o a una determinata sostanza, ma non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue
pretese (DTF 123 V 37 consid. 1; DTF 121 V 205 consid. 4a; DTF 117 V 289 = RCC
1992 pag. 349; SVR 2007 EL Nr. 6; SVR 2003 EL Nr. 4 consid. 2; SVR 2003 EL Nr.
1 consid. 1a = Pratique VSI 2003 pag. 223; SVR 2001 EL Nr. 5 consid. 1b; RCC 1989 pag. 350 consid. 3b; RCC 1988 pag. 275 consid. 2b) o
se, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo
parziale, un'attività lucrativa
ammissibile (DTF 122 V 397 consid. 2; DTF 115 V 353
consid. 5c; Pratique VSI 1997 pag. 264 consid. 2; Pratique VSI 1994 pag. 225
consid. 3a).
In questi casi, la
giurisprudenza (RDAT I 1994 pag. 189 consid. 3a) considera che vi è una rinuncia
(di sostanza e/o di reddito) ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC (dal 1° gennaio 2008: art. 11 cpv. 1
lett. g LPC).
Lo scopo dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC consiste innanzitutto
nell'evitare che un assicurato
si spogli di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi, senza
obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto
alle prestazioni. Nel caso in cui, tuttavia, l'assicurato spende la sua sostanza per acquistare dei beni di consumo
o per migliorare il livello di vita, egli dispone della sua libertà personale e,
conseguentemente, non cade sotto l'egida della predetta disposizione (DTF
115 V 353 consid. 5c).
La giurisprudenza si è
dunque limitata a riconoscere l'applicabilità dell'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC
se la rinuncia è avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione
adeguata. Ha infatti ribadito più volte che il sistema delle prestazioni
complementari non offre la possibilità di procedere ad un controllo dello stile
di vita dell'assicurato e di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto
al di sotto o al di sopra della normalità (AHI Praxis 1995, pag. 167 consid. 2b; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag.
100).
Con STFA del 17 agosto
2005 (P 19/04) pubblicata in DTF 131 V 329 e ribadita in SVR 2007 EL Nr. 6 (P
55/05), l'allora Tribunale
federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha
precisato che occorre che la rinuncia sia avvenuta senza obbligo giuridico,
rispettivamente senza controprestazione adeguata, ma queste due condizioni non
sono da intendere cumulativamente, bensì alternativamente (SVR 2006 EL Nr. 2).
7. Quale
rinuncia di reddito ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g nLPC, la dottrina (Carigiet/Koch, op.
cit., pag. 102) menziona la rinuncia a prestazioni sotto forma di rendita o di
altre pretese quali i contributi di mantenimento. Se l'assicurato rinuncia a delle entrate di questo genere, il calcolo
delle prestazioni complementari deve prendere in considerazione la somma a cui
egli ha rinunciato. La rinuncia corrisponde quindi all'importanza del reddito effettivamente realizzabile. Il fatto di
conservare in modo durevole al proprio domicilio importanti somme di denaro
costituisce ugualmente una rinuncia, poiché in questo caso si rinuncia alla
percezione di un interesse. La rinuncia di reddito corrisponde quindi ad un interesse
teorico.
Con sentenza del 10
dicembre 2002 pubblicata in SVR 2003 EL Nr. 4, il Tribunale amministrativo di
Neuchâtel ha considerato quale rinuncia ad entrate ed a parti di sostanza il
fatto di non fare uso della possibilità di beneficiare di prestazioni della
previdenza professionale (II pilastro) tramite il versamento del capitale di un
conto di libero passaggio che permette, per esempio, di costituire una rendita
vitalizia immediata e di percepire così un reddito mensile che esclude, nel
caso esaminato, il diritto alle prestazioni complementari.
Con STFA dell'11 febbraio 2004 (P 68/02) pubblicata in
SVR 2004 EL Nr. 5, il Tribunale federale delle assicurazioni ha confermato la
validità della giurisprudenza sviluppata vigente il vecchio diritto anche sotto
l'imperio dell'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC, secondo la
quale il carattere irrecuperabile di contributi alimentari è dato soltanto
quando sono state esaurite tutte le possibilità giuridiche per recuperarle o
quando l'incapacità del
debitore di adempiere il suo obbligo contributivo è chiaramente stabilito. Secondo
la giurisprudenza sviluppata sull'art. 3c cpv. 1 lett. f vigente fino al 31 dicembre 1997, il reddito
che determina il diritto alle PC di una donna separata o divorziata comprende i
contributi alimentari stabiliti con convenzione sulle conseguenze accessorie
del divorzio o che sono stati fissati dal giudice, indipendentemente dal fatto
che questi contributi sono stati o no effettivamente versati dal marito o dall'ex coniuge. È solo nei casi in cui è stato
stabilito il carattere irrecuperabile del credito per il pagamento dei
contributi alimentari che questi contributi non sono presi in considerazione
nel reddito determinante. Di regola, si considera che un credito per il
pagamento di contributi alimentari è irrecuperabile unicamente quando il suo
titolare ha esaurito tutti i mezzi di diritto utili al suo recupero.
Nel giudizio del 9
febbraio 2005 (P 40/03) pubblicato in SVR 2007 EL Nr. 1, l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo secondo il quale la moglie è tenuta
ad esercitare un'attività
lucrativa si impone, in particolare quando il coniuge non è in grado di farlo a
causa della sua invalidità, perché incombe a ognuno dei coniugi di contribuire
al mantenimento della famiglia. Se la moglie vi rinuncia, si prenderà in considerazione
un reddito ipotetico dopo un periodo detto d'adattamento. Infatti, l'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC è direttamente applicabile quando il
coniuge di un assicurato si astiene dal mettere in atto la sua capacità di
guadagno, mentre ella potrebbe essere obbligata ad esercitare un'attività lucrativa in virtù dell'art. 163 CC. Appartiene alla Cassa di compensazione
o al TCA, in caso di ricorso,
esaminare se si può esigere dall'assicurata che eserciti un'attività lucrativa e, se del caso, fissare il salario che potrebbe
conseguire facendo prova di buona volontà (giurisprudenza confermata in DTF 134
V 53).
La nostra Massima
istanza si è pronunciata a proposito della rinuncia di sostanza con STF del 26
gennaio 2007 (P 55/05) pubblicata in SVR 2007 EL Nr. 6, in cui ha giudicato che
la perdita di un importo di Fr. 120'000.- nell'ambito di
un investimento a rischio (legato ad una truffa) costituisce una sostanza a cui
l'assicurato ha rinunciato.
In quell'occasione, il TF ha inoltre specificato
che, a differenza delle donazioni o dei giochi di soldi (P 35/99 in Pratique
VSI 1994 pag. 222), un investimento finanziario non costituisce in sé
una rinuncia ad una sostanza. La giurisprudenza ha tuttavia considerato che
esistono delle eccezioni, per esempio nei casi dove l'investimento comporta un rischio tale che può essere assimilato ad
una situazione dove si gioca il tutto per tutto ("va banque-Spiel").
Inoltre, nella
sentenza del 30 novembre 1998 (P 17/97), il TFA ha giudicato che il prestito
della somma di Fr. 240'000.-
concesso dall'assicurato senza
obbligo giuridico, senza alcuna garanzia e senza controprestazione concreta
appariva, per le circostanze del caso concreto, a tutti gli effetti come un
"va banque-Spiel" in cui si gioca il tutto per tutto.
In un altro giudizio
del 26 aprile 2006 (P 16/05), l'Alta Corte ha confermato che il prestito concesso ad una società a
garanzia limitata doveva essere assimilato ad una rinuncia di sostanza nella
misura in cui, sapendo che le possibilità di essere rimborsato erano minime
vista la situazione finanziaria della società che ha chiesto il prestito, il
creditore si è accollato un rischio assimilabile a quello che si assume un
appassionato del gioco d'azzardo.
È quindi più l'importanza del
rischio preso dall'investitore
al momento di effettuare un investimento, piuttosto che la circostanza che sia
stato fatto senza obbligo giuridico e senza controprestazione, che determina se
un investimento deve essere o no assimilato ad una rinuncia.
8. Con
il ricorso l'assicurata
contesta la sostanza lorda che la Cassa di compensazione ha ritenuto nella
decisione su opposizione (Fr. 131'979.-, partendo da un valore venale di Fr. 175'000.-), chiedendo che questo importo venga
corretto dapprima in Fr. 30'244.-, corrispondente al valore di stima ufficiale della sua
precedente proprietà, poi in Fr. 65'000.-, siccome valore venale individuato dalla banca che nel
2007 ha concesso al nipote, attuale proprietario, un prestito ipotecario garantito
da una cartella ipotecaria al portatore gravante proprio la part. n. 1056 RFD
di __________, sezione __________.
A giustificazione di
questo valore, la ricorrente ha rilevato che il rustico edificato sulla
summenzionata particella non è allacciato alla rete comunale delle
canalizzazioni ed alla rete elettrica. Peraltro, non è accessibile dalla strada
e quindi nemmeno tutto l'anno;
il tetto del rustico è in condizioni precarie e causa infiltrazioni d'acqua.
Per la Cassa di
compensazione, invece, la sostanza immobiliare in questione era stata fatta valutare
nel 2004 dall'Ufficio stima al
valore venale (Fr. 175'000.-),
trattandosi di sostanza non adibita ad abitazione primaria (art. 17 cpv. 4
OPC-AVS/AI) e non al valore di stima come sancito dall'art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI. Poi, a seguito della donazione dell'immobile al figlio (recte: nipote), basandosi
sulla capitalizzazione del diritto d'usufrutto che l'assicurata
ha mantenuto sullo stesso quale controprestazione ed applicando l'ammortamento annuo, la Cassa di
compensazione ha calcolato la sostanza residua (Fr. 131'979.-).
9. Innanzitutto
occorre evidenziare che il 10 febbraio 2004 v'è stata l'iscrizione
costitutiva a registro fondiario della donazione della part. n. 1056 RFD di __________,
sezione __________, tramite la quale la proprietà di questo fondo è passata
dalla ricorrente al nipote __________ (doc. C).
Per quanto attiene
alla modalità di calcolo della sostanza, si rileva che, ai sensi dell'art. 9 cpv. 5 lett. b LPC, il Consiglio
federale disciplina la valutazione dei redditi computabili, delle spese riconosciute
nonché della sostanza.
Ora, per la
determinazione del valore del fondo alienato, fa stato l'art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI – e non l'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI come ritenuto
dalla Cassa cantonale di compensazione. Detto disposto prevede infatti che in
caso di alienazione di un immobile, a titolo oneroso o gratuito, per sapere se
ci si trova in presenza di una rinuncia a elementi patrimoniali ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC è determinante
il valore venale.
È quindi necessario
verificare l'eventuale presenza
di una controprestazione adeguata. In tal senso, si deve calcolare il valore di
reddito della sostanza al momento in cui vi è stata l'alienazione; questo
valore deve successivamente essere capitalizzato secondo le tavole edite dall'amministrazione
federale delle contribuzioni (SVR 2000 EL Nr. 1; DTF 120 V 186 consid. 4e).
10. Secondo
la prassi dell'allora TFA (dal
1° gennaio 2007: Tribunale federale), per determinare il valore commerciale l'Amministrazione deve far esperire una perizia
da un ufficio competente. Il TCA ha infatti dichiarato illegale la precedente prassi della Cassa,
che consisteva nell’aumentare sistematicamente del 30% il valore di stima
ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di nuove stime poteva risultare
un valore superiore a quello corrente (RDAT II-1995 pagg. 203 segg.).
L'Alta Corte ritiene che per la
determinazione del valore corrente degli immobili, l'ufficio cantonale deve sempre far capo allo stesso servizio (SVR
1998 LPC Nr. 5). A mente del Tribunale federale delle assicurazioni, sarebbe
infatti inammissibile calcolare l'importo delle prestazioni complementari in base a stime elaborate da
autorità differenti (Pratique VSI 1993 pag. 137).
Nel Cantone Ticino, la
Cassa cantonale di compensazione affida detto compito all'Ufficio cantonale di stima.
In merito a ciò si
osserva ancora che il TFA, in un caso riguardante il nostro Cantone in cui il
ricorrente aveva contestato la valutazione immobiliare operata dall’Ufficio
cantonale di stima, ha confermato l’operato dei periti (STFA P 38/96 del 27
febbraio 1998).
11. In
specie, seguendo la prassi del TFA, secondo cui per determinare il valore commerciale
l'amministrazione deve far
esperire una perizia da un ufficio competente, la Cassa di compensazione si è
rifatta alla precedente perizia del 9 luglio 2004 (docc. 147-151) eseguita dall'Ufficio stima a cui aveva già a suo tempo
dato incarico per peritare il mappale n. 1056 RFD di __________, sezione __________,
Ufficio che nel 2004 aveva definito il relativo valore venale in Fr. 175'000.-.
Nella decisione
formale dell'11 luglio 2008 l'immobile è stato correttamente valutato al
valore venale, trattandosi di alienazione di un immobile a titolo gratuito (art.
17 cpv. 5 OPC-AVS/AI) - sebbene la Cassa abbia invece applicato l'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, che prevede
comunque la valutazione al valore venale - ed è stato fatto rientrare nella
sostanza dell'assicurata con il
beneficio dell'art. 17a
OPC-AVS/AI. Calcolando quindi un ammortamento annuo di Fr. 10'000.- dal 2006 al 2008 (Fr. 30'000.-) e la capitalizzazione (Fr. 13'020,85) del diritto d'usufrutto (Fr. 1'800.-) che la 85enne ricorrente detiene sul fondo donato al nipote nel
2004 (Fr. 175'000.-), l'Amministrazione ha computato nel calcolo
delle PC dell'assicurata una
sostanza residua di Fr. 131'979.-
(doc. 203).
Ai redditi è stato poi
aggiunto l'ipotetico rendimento
della sostanza alienata (Fr. 791.-) ed il valore locativo della proprietà in usufrutto
(Fr. 1'800.-).
A seguito delle
lamentele formulate dall'insorgente,
secondo cui la casa d'abitazione
non è allacciata né alle canalizzazioni né alla rete elettrica, non è
accessibile dalla strada ed è in condizioni precarie, la Cassa ha consultato l'Ufficio stima (doc. 227), il quale, per il
tramite dell'ing. __________, il
6 ottobre 2008 (doc. 242) ha fatto presente che già il 10 maggio 2005 (docc.
230-246) lo stesso esperto aveva rivisto la precedente perizia, riducendo il
valore venale dell'immobile a
Fr. 150'000.-.
Così, nella risposta
di causa il Servizio PC ha rivisto l'intero calcolo, ma anche ritenendo una sostanza alienata di Fr.
106'979.- e quindi un ipotetico rendimento della sostanza alienata pari a Fr.
641.-, non v'erano comunque le
premesse per concedere alla ricorrente una prestazione complementare.
A suo tempo, il 6 maggio 2005 l'ing. __________
dell'Ufficio stima ha esperito un sopralluogo insieme alla ricorrente.
Nella perizia del 10
maggio 2005 (docc. 230-246) l'esperto
ha fornito delle spiegazioni sulla metodologia adottata, osservando che in
occasione del sopralluogo ha analizzato le valutazioni eseguite dal precedente
perito, si è confrontato con le lamentele espresse dalla proprietaria ed ha
spiegato la differenza tra le valutazioni al valore di stima e quelle al valore
venale, fornendo le necessarie informazioni.
Nel suo referto ha poi precisato quanto
segue:
"(…)
Il valore venale è stato determinato tenendo in considerazione vari
fattori che influiscono sull'oggetto da valutare e in particolare:
a) l'importanza della località in cui
giace la proprietà da valutare, in rapporto con la situazione geografica, con
lo sviluppo residenziale, industriale e commerciale della regione e d'ogni
singola parte o quartiere o frazione o zona dove si trovano i fondi;
b) i prezzi pagati nelle
contrattazioni di compravendita, pubbliche e private, avvenute nella
località negli ultimi anni;
c) il valore di reddito accertato,
sulla scorta dei contratti di locazione esistenti in quanto corrispondenti alle
pigioni in uso nelle località o nel quartiere per oggetti paragonabili;
d) il valore dei fabbricati in
rapporto con le dimensioni, con il genere di costruzione e sua maggiore o
minore solidità e ricercatezza, con i comodi e con gli incomodi d'abitabilità o
d'utilizzazione, con lo stato di conservazione;
e) le norme pianificatorie dettate dal
Piano Regolatore, la posizione, le dimensioni, le caratteristiche fisiche, la
configurazione, la topografia, l'esposizione, lo sfruttamento, il grado
d'urbanizzazione, gli accesi, le servitù, nonché quei fattori positivi o
negativi che incidano sul valore commerciale."
Lo specialista ha specificato che il valore cubico unitario risultava troppo
elevato in considerazione delle caratteristiche dell'immobile, del genere di costruzione ed in confronto a casi simili. Per
gli stessi motivi, anche il reddito ed il tasso di capitalizzazione erano troppo
elevati.
Pertanto, il perito ha
allestito una nuova perizia esponendo i criteri di valutazione generali, i
criteri di valutazione particolari come il valore reale del fabbricato e del terreno,
Fatti
i costi secondari, il reddito annuale ed il valore di reddito, tutti elementi
che hanno contribuito a definire il valore venale del fondo.
La particella n. 1056
(docc. 232-236) misura 456 mq, è situata in un piccolo nucleo caratterizzato da
rustici adibiti ad abitazione secondaria, stalle in uso e terreni circostanti
prativi e boschivi in pendenza, appena sopra la strada cantonale che porta a __________.
È composta di un fabbricato abitato di 75 mq e da un giardino di 381 mq. Si
tratta di un terreno prativo di forma irregolare in forte pendenza verso est,
mentre è adibito a giardino con muri di sostegno in sasso a vista sul fronte
sud, ha un accesso direttamente da un passo carrozzabile, ha una discreta vista
sui dintorni ed una buona insolazione nei mesi estivi. L'acqua (fontana pubblica), il telefono e la
corrente elettrica sono disponibili nelle vicinanze.
Il fabbricato (sub. A)
è un'antica costruzione adibita
a rustico di vacanza che è stato ristrutturato integralmente nel 1967 e che
presenta una struttura portante in muratura in sasso intonacata rasapietra, una
struttura secondaria rivestita in legno a prospetto, una soletta in trave di
legno ed assito, un tetto a due falde di legno coperto con piode, i serramenti
in legno muniti di vetro semplice e protetti da ante anch'esse in legno, le porte interne in legno ed
il pavimento in beole grezze, assito e piastrelle. Lo stato di conservazione è
buono, mentre il genere delle finiture è semplice. Quali installazioni, il
perito ha segnalato l'acqua
(allacciamento alla fontana pubblica) ed un pannello solare, mentre un camino a
legna ed il boiler a gas quale riscaldamento. L'arredamento del bagno è standard e quello della cucina è semplice
con elementi componibili.
Al piano terra vi sono
dei locali deposito-cantina con entrata separata; al primo piano si trova la
zona giorno con camino, cucina-tinello, bagno e scale; al secondo piano, due
camere e le scale che portano al solaio.
Per valutarne il
valore venale, l'ing. __________
ha applicato il metodo tradizionale, che consiste nel ponderare il valore reale
(che si compone del valore dei fabbricati principali e accessori, dei costi
secondari, della sistemazione esterna e del valore del terreno) con il valore a
reddito.
La cubatura dell'edificio è stata determinata sulla base del
piano catastale e del rilievo eseguito in loco. Il valore cubimetrico unitario
tiene conto delle caratteristiche dell'immobile, della qualità delle opere strutturali e delle finiture,
degli impianti, del carattere architettonico e della funzionalità dello stesso.
La cubatura è stata fissata in 610 mc e considerando una valutazione di Fr. 230.-/
mc, il fabbricato ha un valore di Fr. 140'300.-.
Il valore del terreno
è stato determinato adottando il criterio del confronto delle compravendite,
poiché il criterio della parità del prezzo di acquisto non ha potuto essere
applicato. Esaminando le compravendite nelle zone limitrofe il perito ha
dedotto che i valori dei terreni variano da Fr. 20.- a Fr. 40.- al mq. Tenendo
in considerazione tutti i fattori influenti e basandosi sulle proprie
conoscenze ed esperienza, il perito ha fissato in Fr. 30.-/mq il valore del
terreno. Riportandolo su 456 mq si ottiene un valore di Fr. 13'680.-.
Vanno inoltre aggiunti
i costi secondari e di sistemazione esterna, ossia tutti quei costi che non
sono compresi nei fabbricati tra i quali i lavori preparatori, i permessi, le
tasse, i costi di finanziamento, le opere esterne (allacciamenti, muri di
sostegno, accessi, piazzali, giardino), che il perito ha valutato in Fr. 15'000.-.
Il reddito è di regola
determinato sulla parità del reddito percepito e sulla scorta dei contratti di
locazione esistenti, siccome corrispondenti alle pigioni in uso nelle località
o nel quartiere per oggetti paragonabili. Il perito ha esaminato la situazione
e dei tre criteri adottabili ha optato per il criterio del confronto dei
contratti d'affitto esistenti
per oggetti paragonabili, fissando in Fr. 5'400.- il reddito annuale.
Ritenuto un tasso di
capitalizzazione del 5,7% (tasso ipotecario aumentato dei tassi aggiuntivi a
seconda del genere di costruzione), il valore di reddito ammonta a Fr. 94'737.- (Fr. 5'400.- x 100 : 5,7).
Tenuto quindi conto
del valore reale e del valore di reddito, l'Ufficio stima ha ottenuto un valore venale dell'intera particella arrotondato a Fr. 150'000.- (doc. 230).
12. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la
denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23
aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01del 25
febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,
il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite
da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono
a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1
pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In
una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire
delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
La citata
giurisprudenza del TFA deve valere per tutte le perizie (cfr. ad esempio per la
previdenza professionale: SVR 1998 LPP n. 16), e quindi deve essere applicata
anche per quelle esperite in ambito immobiliare (STCA del 24 febbraio 1997, 33.1996.75).
13. Pendente
causa questo Tribunale ha sottoposto dei quesiti alla Banca __________ di __________
che ha erogato un credito all'attuale
proprietario dell'immobile in oggetto,
garantendolo con una cartella ipotecaria al portatore gravante su questo fondo
(doc. XVII).
L'istituto di credito ha precisato che la
valutazione interna dell'abitazione
è avvenuta unicamente sulla base del valore reale, poiché trattandosi di un
rustico ad uso abitativo proprio il valore di reddito non viene preso in
considerazione. Inoltre, siccome il credito garantito da questo immobile è
relativamente limitato, la banca non ha ritenuto
necessario effettuare un sopralluogo né visionare l'interno dell'edificio.
Peraltro, l'istituto ritiene di avere "una certa esperienza nella
valutazione di rustici riattati", quindi sulla base unicamente dell'ubicazione
e delle fotografie esterne l'immobile è stato valutato in Fr. 65'000.- compreso
il valore del terreno. Considerata l'ubicazione discosta della proprietà, la
mancanza di allacciamenti ai servizi (acqua, luce e canalizzazioni) ed il
mercato molto ridotto per questo genere di oggetti, la banca interpellata ha ritenuto
che un ipotetico valore commerciale dell'immobile possa essere in linea con la
sua valutazione del valore reale (doc. XVIII).
Vista le suesposte
prese di posizione, il Tribunale ha eseguito un raffronto delle perizie del 9
luglio 2004 e del 10 maggio 2005 entrambe allestite dall'Ufficio stima – quest'ultimo referto, peraltro, ancora confermato
il 6 ottobre 2008 (doc. 246) dallo stesso ingegnere -, con le osservazioni
formulate dal ricorrente in sede d'opposizione e di ricorso, ma soprattutto con le risposte date il 27
gennaio 2009 dalla Banca __________.
Da tale documentazione
emerge dunque che l'ing. __________ ha parzialmente ammesso le censure dell'assicurata, rivedendo il valore cubico
unitario (Fr. 230.-/mc anziché i precedenti Fr. 280.-/mc), il valore di reddito
annuo (Fr. 5'400.- contro Fr. 6'000.-) ed il tasso di capitalizzazione
(5,7% anziché 6%): infatti, in considerazione delle caratteristiche dell'immobile, del genere della costruzione
nonché confrontandoli con casi similari, questi parametri sono risultati troppo
elevati. Il valore venale è di Fr. 150'000.-.
Dopo aver esperito i
necessari sopralluoghi ed esaminato attentamente tutti i fattori influenti e
determinanti per la valutazione, prese pure in considerazione le caratteristiche
del fondo, la qualità delle opere strutturali e delle finiture, degli impianti,
del carattere architettonico e la funzionalità dello stesso, e tenute anche
presenti le osservazioni sollevate dalla ricorrente, il perito incaricato
dall'Amministrazione (ing. __________) ha modificato come summenzionato alcuni
elementi, mantenendo d'altro canto immutati tutti gli altri valori
precedentemente stabiliti dall'arch. __________ dell'Ufficio stima.
A mente della
scrivente Corte, chiamata ora a pronunciarsi, i summenzionati referti peritali
del 9 luglio 2004 e del 10 maggio 2005 dell'Ufficio cantonale di stima hanno tenuto in considerazione tutti i
fattori, le caratteristiche e le peculiarità della concreta fattispecie, quali
l'importanza della località in
cui giace la proprietà, la situazione geografica e morfologica, i prezzi pagati
nelle contrattazioni di compravendita come pure il valore dei fabbricati e le
norme pianificatorie dettate dal PR. Queste perizie appaiono chiare, complete
ed esaurienti sia nell'esame
generale del fondo, sia nella descrizione del fabbricato come pure nella
calcolazione aritmetica dei valori determinanti.
A questo proposito, il
TCA rileva che le
argomentazioni sollevate dall'assicurata
non sono in grado di contrastare i dati forniti dall'Ufficio stima con la
seconda perizia, in cui l'esperto
ha fornito minuziose spiegazioni. Soprattutto, non va dimenticato che il
contenuto del referto del 10 maggio 2005 è stato integralmente confermato ancora
il 6 ottobre 2008 dall'Ufficio
stima, nuovamente interpellato dalla Cassa di compensazione.
Inoltre, va
evidenziato che l'Ufficio stima
si è comunque pronunciato sulle censure della ricorrente sia allestendo nel
2005 una nuova perizia sia spiegando nel dettaglio i calcoli e le metodologie
adottate, rispettivamente nel 2008 – come detto - si è riconfermato in quanto
già concluso tre anni prima.
Riguardo al valore venale
di Fr. 65'000.- stabilito dall'istituto di credito che nel 2007 ha erogato
un prestito ipotecario al nipote della ricorrente, attuale proprietario della
particella in oggetto, questo Tribunale osserva che tale valutazione è stata
eseguita senza sopralluogo né esterno né interno dell'immobile, ma semplicemente basandosi su delle fotografie, che
tuttavia testimoniano unicamente della situazione esterna dell'abitazione. Questa valutazione
"teorica", quindi, non si esprime né su una misurazione della cubatura
dell'edificio né su un valore
al mc, ma si è basata solo sul fatto che la Banca ha "una certa
esperienza nella valutazione di rustici riattati, o parzialmente riattati, come
nel presente caso.".
A mente del TCA, queste motivazioni sono insufficienti,
non sono infatti atte a contrastare con certezza le chiare, dettagliate e soprattutto
concrete spiegazioni fornite dall'ing. __________ che, va ricordato, si è personalmente recato sul
posto per valutare l'immobile sia
esternamente che internamente e ne ha inoltre misurato i mc. Il suo
apprezzamento si è quindi basato sulle circostanze reali del caso.
Ritenuto, inoltre,
come nelle sue valutazioni il perito abbia considerato l'immobile al suo stato al momento della donazione
(2004) tenendo conto di tutte le peculiarità rilevanti quali gli accessi al
fondo, l'insolazione, la vista
e l'orientamento, la sistemazione,
le condizioni di manutenzione, gli elementi costruttivi, le diverse
installazioni e gli arredamenti, occorre dunque concludere che le perizie dell'Ufficio stima – in specie la seconda - sono
corrette.
Oltre a ciò, dagli
atti formanti l'incarto non si
evincono elementi tali da mettere in discussione la correttezza delle predette
perizie, che si basano su accertamenti approfonditi, esperiti da specialisti
nel ramo, i quali si sono fondati su criteri generalmente applicabili in questo
ambito, ponderando inoltre tutti gli usuali parametri. I referti peritali
giungono inoltre a conclusioni logiche, conformemente a quanto stabilito dai
succitati criteri giurisprudenziali.
Questo Tribunale può
pertanto considerare affidabile la perizia del 10 maggio 2005 allestita dall'ing. __________ dell'Ufficio stima il
quale, come visto, ha apportato soltanto alcune modifiche al referto approntato
dal collega arch. __________ il 9 luglio 2004.
Per queste ragioni, il TCA non ha motivo per scostarsi da queste conclusioni peritali, che
risultano pienamente affidabili (STFA del 27 febbraio 1998 nella causa S.S.,
consid. 2b).
Visto quanto precede,
il valore venale della sostanza immobiliare che la ricorrente deteneva nel 2004
deve essere dunque fissato in Fr. 150'000.-.
14. Esaminando
nel dettaglio il computo della sostanza, l'importo di Fr. 106'979.-
ritenuto dalla Cassa di compensazione nella tabella di calcolo PC riprodotta nella
risposta di causa del 10 ottobre 2008, d'avviso di questo Tribunale, è errato.
Va evidenziato,
infatti, che la Cassa ha agito come se l'assicurata avesse ricevuto quale controprestazione della donazione
al nipote della particella n. 1056 RFD di __________, sezione __________, un
diritto d'usufrutto sul
medesimo fondo. Ciò ha comportato che questo bene è stato considerato come una
rinuncia di sostanza (art. 11 cpv. 1 lett. g LPC) da parte della ricorrente avvenuta
nel 2004 e che conseguentemente l'Amministrazione ha calcolato la sostanza residua (Fr. 106'979.-) partendo dal valore venale dell'immobile (Fr. 150'000.-) e dal suo reddito lordo (Fr. 1'800.-), capitalizzando poi quest'ultimo elemento in funzione del fattore di capitalizzazione
applicabile all'assicurata in
virtù della sua età.
Secondo il TCA, a questa soluzione non bisogna
prestare affidamento.
Il 6 febbraio 2004
(doc. 139) il notaio __________ ha rogato una donazione con costituzione di
Considerandi
usufrutto del fondo n. 1056 RFD di __________, sezione __________, in cui la
ricorrente l'ha donato al
nipote, riservandosi sull'immobile
donato il diritto d'usufrutto vita
natural durante, da iscrivere a registro fondiario.
Sempre dalla
documentazione agli atti della Cassa, risulta che il 9 febbraio 2004 il notaio
rogante ha formulato al competente Ufficio dei registri sia un'istanza di trapasso di proprietà per donazione
(doc. 142) sia un'istanza di
iscrizione di diritto d'usufrutto
(doc. 140).
Tuttavia, dall'estratto del registro fondiario prodotto
dalla ricorrente (doc. C) si evince che fino a tutt'oggi il preteso usufrutto sull'abitazione sita sul fondo n. 1056 RFD di __________, sezione di __________
non è stato iscritto a RF, nonostante l'iscrizione a RF sia essenziale per la costituzione di tale diritto
reale limitato (art. 746 cpv. 1 CC).
15.
Date
queste circostanze, d'avviso di questo Tribunale, la ricorrente ha diritto d'utilizzare
il rustico di __________ in virtù, piuttosto, di un comodato.
L'art. 305 CO enuncia:
" Il comodato è un contratto per cui il comodante si
obbliga a concedere al comodatario l'uso gratuito di una cosa, e questi a
restituirgli la cosa stessa dopo essersene servito.".
I capoversi 1 e 2
dell'art. 306 CO prevedono:
" 1 Il comodatario può servirsi della cosa prestata
soltanto per l'uso determinato dal contratto, in difetto di stipulazioni
relative, dalla natura della cosa o dallo scopo cui essa è destinata.
2.
Il comodatario non può concederne l'uso ad altri.".
Inoltre, ex art. 309 CO,
" 1 Ove non sia stipulato un termine fisso, il
comodato cessa tosto che il comodatario abbia fatto della cosa l'uso
determinato dal contratto o sia spirato il tempo entro il quale quest'uso
avrebbe potuto farsi.
2.
Il comodante può richiedere anche prima la
restituzione della cosa, qualora il comodatario ne faccia un uso diverso dal
convenuto, o la deteriori, o ne conceda l'uso ad un terzo, ovvero quando per
casi impreveduti lo stesso comodante ne abbia urgente bisogno.".
Infine, l'art. 311 CO sancisce che
" Il comodato cessa con la morte del
comodatario."
Dalle disposizioni
legali citate emerge che il contratto di comodato, il quale può vertere sia su
mobili, sia su immobili (Tercier, Les contrats spéciaux, Zurigo 1995, n. 2302), non si distingue,
relativamente ai suoi effetti, in modo marcato dall'usufrutto (Kommentar zum
schweizerischen Zivilgesetzbuch, Zurigo 1999, ad art. 745-778, n. 52 segg.),
salvo chiaramente per la circostanza che, non trattandosi di un diritto reale,
bensì di un diritto personale, non è opponibile a tutti (Tercier,
op. cit., n. 2309).
Per inciso, va
osservato che il comodato si differenzia dal contratto di locazione, in quanto quest'ultimo
è a titolo oneroso. In effetti, il locatore si obbliga a concedere in uso una
cosa al conduttore e questi a pagargli un corrispettivo, definito pigione per
gli immobili e nolo per i mobili (art. 253 CO).
Per una più ampia
digressione sull'argomento,
cfr. anche la STCA del 24
settembre 2008, inc. n. 42.2008.6.
16.
Non
esistendo quindi alcun usufrutto sulla sostanza immobiliare che apparteneva alla
ricorrente, quest'ultima ha sì
rinunciato nel 2004 alla sua proprietà, ma giuridicamente non si è
riservata validamente quale controprestazione il diritto d'usufrutto rogato con l'istromento notarile n. 680 del notaio
citato.
Ne discende che nel
calcolo delle prestazioni complementari dell'insorgente andrebbe computato l'intero valore venale della sostanza alienata a titolo gratuito, ossia
Fr. 150'000.-.
Poi, l'importo computabile delle parti di sostanza
alle quali si è rinunciato è ridotto annualmente di Fr. 10'000.- (art. 17a cpv. 1 OPC-AVS/AI); il
valore della sostanza al momento della rinuncia deve essere riportato invariato
al 1° gennaio dell'anno che
segue la rinuncia ed in seguito ridotto ogni anno (art. 17a cpv. 2 OPC-AVS/AI).
In concreto, il valore venale di Fr. 150'000.- va riportato quindi al 1° gennaio 2006 e ridotto di Fr. 10'000.- fino al 1° gennaio 2008 compreso
(art. 17a cpv. 3 OPC-AVS/AI), per un ammortamento complessivo di Fr. 30'000.-.
La sostanza immobile
alienata assommerebbe a Fr. 120'000.-.
Ora, rilevato
che la somma testé fissata è superiore a quella determinata dalla Cassa (Fr.
106'979.-) con la capitalizzazione del diritto d'usufrutto, ci si potrebbe chiedere se non siano dati gli estremi
per una reformatio in pejus della decisione impugnata.
Il TCA può, in linea di
principio, riformare una decisione a svantaggio del ricorrente, dopo avergli
dato la possibilità di prendere posizione in merito e averlo reso attento sulla
possibilità di ritirare il ricorso (art. 61 cpv. 1 lett. d LPGA; art. 11b della
Legge di procedura per le cause davanti al TCA; DTF 122 V 166; Kieser,
ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 61, n. 7 segg.).
Questo Tribunale, tuttavia,
nell'evenienza concreta, considerate tutte le circostanze del caso, rinuncia ad
effettuare una reformatio in pejus, visto che comunque si tratta
unicamente di una facoltà data all'autorità giudicante (STFA U 192/02 del 23
giugno 2003; STFA H 313/01 del 17 giugno 2003; STFA C 119/02 del 2 giugno 2003;
STFA U 334/02 del 22 aprile 2003; DTF 119 V 249; STCA del 23 aprile 2008,
33.2008.3
consid. 2.9; STCA del 23 novembre 2007, 30.2007.32 consid. 13; STCA
del 16 agosto 2007, 36.2007.69 consid. 9; STCA del 18 dicembre 2006, 36.2006.75
consid. 2.6).
Pertanto, l'ammontare di Fr. 150'000.- deve essere posto alla base del
presente giudizio a titolo di proprietà fondiaria al valore commerciale,
rispettivamente come sostanza immobile alienata. A questo importo va dedotta la
capitalizzazione calcolata dalla Cassa di compensazione in Fr. 13'020,83 e, a sua volta, l'ammortamento annuo totale di Fr. 30'000.-, per ottenere una sostanza immobile
alienata ammontante a Fr. 106'979.-.
Infine, nel computo
dei redditi non privilegiati si deve ancora aggiungere l'ipotetico rendimento della sostanza
alienata.
A tal proposito,
giusta il N. 2091.1 delle Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (DPC), edite dall'UFAS,
" Fa pure parte del reddito proveniente dalla
sostanza un reddito ipotetico proveniente dai beni patrimoniali ai quali si è
rinunciato. Il reddito ipotetico è stabilito sulla base del tasso d'interesse medio sui risparmi dell'anno precedente quello in cui è assegnata la prestazione
(VSI 1994 p. 161)."
Sempre secondo tale
direttiva, il tasso d'interesse
medio sul risparmio nell'anno
2007.
si situa all'1,1%, perciò per
la richiesta di prestazioni per il 2008 l'ipotetico rendimento della sostanza alienata dall'assicurata è pari a Fr. 1'177.- (Fr. 106'979.- x 1,1%) nell'ipotesi
che le è più favorevole, rispettivamente a Fr. 1'650.- (Fr. 150'000.-
x 1,1%) nella soluzione giuridica più corretta stabilita da questo Tribunale.
Al proposito va
rilevato che anche in tale evenienza la Cassa di compensazione ha ritenuto una
cifra diversa (Fr. 791.- nella decisione impugnata e Fr. 641.- nella risposta
di causa), partendo da un tasso d'interesse medio dello 0,6%, ovvero dal dato disponibile nel 2008 per
il 2007, ma che a quel momento era ancora provvisorio.
Da ultimo,
occorrerebbe ancora eliminare le voci delle "spese di manutenzione dei
fabbricati" e degli "altri redditi della proprietà in usufrutto".
Ciò non permetterebbe però comunque all'insorgente di beneficiare di prestazioni complementari, giacché, va
ricordato, la sostanza ammonterebbe a Fr. 95'000.- (Fr. 150'000.-
- Fr. 30'000.- - Fr. 25'000.-), contro i Fr. 81'979.- fissati dalla Cassa cantonale di
compensazione con la risposta di causa (Fr. 150'000.- - Fr. 13'020,83
– Fr. 25'000.-).
Stanti così le cose, quand'anche si volesse confermare la soluzione
adottata dall'Amministrazione,
più favorevole alla ricorrente, già ritenendo le cifre da essa esposte i
redditi computabili supererebbero ancora le spese riconosciute.
Se a ciò si aggiunge
che il reddito ipotetico della sostanza alienata in realtà assommerebbe a Fr. 1'177.-, la situazione dell'assicurata peggiorerebbe ulteriormente ed
il diritto alle PC sarebbe sempre rifiutato.
In queste circostanze,
il ricorso deve essere respinto.
17.
Per
quanto concerne le richieste formulate dalla ricorrente di audizione di __________,
vicedirettore della Banca __________, di sopralluogo dell'immobile e di perizia dello stesso (doc. XI),
questo Tribunale ribadisce, come visto, che le conclusioni a cui è
giunto l'Ufficio stima sono sufficientemente chiare per potere statuire in
merito alla vertenza senza dover far capo ad ulteriori accertamenti, in
particolare al sopralluogo ed alla perizia già esperiti dal perito ing. __________
e ad ascoltare il teste citato, che il TCA ha già interpellato per iscritto.
L'audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo
ledere il diritto d'essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e
dall'art. 6 n. 1 CEDU.
Infatti, secondo la giurisprudenza
federale, l'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell'art.
6.
n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici
domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale
o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo,
non bastano per creare un simile obbligo (STFA dell'8 novembre 1999, H 74/99,
consid. 5b, pag. 6; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e
il rinvio alla DTF prima citata).
Inoltre, conformemente
alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione
o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla
convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata
predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il
risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle
prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren
in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-rechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39
n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA del 28 giugno
2004, H 270/03; STFA del 3 maggio 2004, H 318/02; STFA del 5 giugno 2003, H
268/01 e 269/01; DTF 122 II 469 consid. 4a; DTF 122 III
223.
consid. 3c, DTF 120 Ib 229 consid. 2b; DTF 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione
del diritto di essere sentito (SVR 2001 IV Nr. 10 pag. 28 consid. 2b; riguardo
al previgente art. 4 vCost. Fed., ora art. 29 cpv. 2 Cost. fed.: DTF 124 V 94
consid. 4b; DTF 122 V 162 consid. 1d; DTF 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
18.
Contestualmente
al ricorso, l'assicurata ha
formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
Di principio, anche se
un assicurato è soccombente, può essere posto al beneficio dell'assistenza
giudiziaria sempre che adempia alle relative condizioni (DTF 124 V 301 consid.
6).
Il diritto
all'assistenza giudiziaria deriva direttamente dall'art. 29 cpv. 3 Cost. fed. e
garantisce ad ogni cittadino, senza riguardo ai suoi mezzi finanziari, le
stesse possibilità di stare in giudizio (DTF 125 V 36; DTF 124 I 304 consid. 2;
DTF 115 Ia 193; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad
art. 30 LPamm, pag. 151; Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad
art. 155, pag. 471, nota 552). Tale diritto è pure sancito espressamente dall'art.
6.
cpv. 3 CEDU.
A livello cantonale,
la Costituzione prevede all'art. 10 cpv. 3 che ognuno ha diritto all'assistenza
giudiziaria, gratuita per i meno abbienti.
Ai sensi dell'art. 61 lett. f LPGA, nella procedura
giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se
le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito
patrocinio.
Tale disposto mantiene
il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base
del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta
al diritto cantonale (DTF 110 V 362, consid. 1b; Kieser, ATSG-Kommentar, art. 61 N. 86, pag. 626).
Le tre condizioni cumulative
per la concessione dell'assistenza
giudiziaria sono adempiute qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria
o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue
conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (STF I 134/06 del 7
maggio 2007; STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; STFA U 234/00 del 23 maggio
2002; DTF 125 V 202 consid. 4a; DTF 125 V 372 consid. 5b e riferimenti; DTF 124
I 1, consid. 2a, pag. 2; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a,
181.
consid. 3a; Kieser, op. cit.,
art. 61 N. 88 segg.).
Per quanto concerne la
procedura per le cause davanti al TCA, questi principi sono stati codificati all'art. 21 cpv. 2 vLPTCA – applicabile alla fattispecie in virtù della norma transitoria
prevista nella nuova LPTCA
(art. 32), in vigore dal 1° ottobre 2008 - secondo cui la disciplina della
difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge cantonale sul
patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag).
I criteri posti nella
legge cantonale sono quindi identici a quelli fissati dalla giurisprudenza
federale elaborata interpretando le norme di diritto federale relative alle assicurazioni
sociali (cfr. art. 85 cpv. 2 lett. f vLAVS; DTF 125 V 202; STFA I 396/99 del 28
novembre 2000).
L'istante va considerato indigente quando non
è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei suoi interessi, senza intaccare
il minimo indispensabile al suo mantenimento e a quello della sua famiglia (SVR
1998.
UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11 segg.; DTF 103 Ia 100). Per
determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione i redditi del
richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento nei suoi
confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 20 ad art. 155, pag. 479). L'obbligo dello Stato di accordare l'assistenza giudiziaria è in effetti
sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF
119.
Ia 11 segg.). Non entrano invece in linea di conto le risorse finanziarie
di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma dell’art. 328 e 329 CCS
(Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 20
ad art. 155, pag. 479 e giurisprudenza ivi citata).
Dal punto di vista
temporale, il presupposto del bisogno dell'istante deve essere determinato al momento in cui si statuisce sulla
richiesta di assistenza giudiziaria (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 108 V
265), in particolare quando il lasso di tempo trascorso tra domanda e decisione
è importante (cfr. anche Cocchi/Trezzini,
op. cit., ad art. 155, pag. 485, n. 39. In senso contrario, cfr. DTF 108 Ia
108; DTF 120 Ia 179 consid. 3a; RDAT 1998-II n. 36; per un commento cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., pag.
485-486, nn. 39, 40 e 41 con relative note).
Il limite per
ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull'assistenza giudiziaria è superiore al
minimo di esistenza determinato ai fini del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr.
13.
consid. 7b, consid. 7c). All'importo base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e
il 25% (STFA del 20 settembre 2004, U 102/04). L'indigenza processuale è data ove il richiedente non disponga di più
mezzi di quelli necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia
(RAMI 1996 pag. 209 consid. 2; STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa
H., pag. 3). In una sentenza pubblicata in DTF 124 I 1, il TF ha precisato che
una richiesta di assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente
sostenendo che l'istante non è
indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione di un'automobile. Secondo l'Alta Corte, il richiedente deve piuttosto -
indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere
considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in
grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono
essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno esistenziale.
L'attestato municipale sullo stato di
indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 156, n. 10 pag. 490).
Nella commisurazione
della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche l'eventuale sostanza e non unicamente i
redditi conseguiti. Secondo il TFA, infatti, si tiene conto dell'intera situazione economica della famiglia
(STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 4, consid. 2 e
giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile
al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento
in cui è presentata l'istanza e
non solo alla fine della procedura (DTF 119 Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369).
Nel caso concreto, dalla
documentazione agli atti risulta che la ricorrente percepiva nel 2008 una
rendita AVS di Fr. 1'843.-
mensili, mentre le sue spese certe ammontavano almeno a Fr. 700.- al mese
di pigione (doc. 193).
Se poi nel fabbisogno
dell'insorgente si aggiunge l'importo base mensile del minimo di esistenza agli effetti del
diritto esecutivo LEF di Fr. 1'100.- per una persona sola, l'assicurata non dispone più di alcunché per far fronte ad altre
spese, come in specie l'onorario
del suo patrocinatore. L'assicurata va dunque
qualificata come indigente.
Inoltre, ella non possiede le
necessarie conoscenze giuridiche, perciò l'intervento di un legale appare
giustificato e di primo acchito il ricorso, portante sulla contestazione del
valore di un immobile e quindi di non facile lettura, non pareva essere sin dall'inizio
privo di fondamento.
L'assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio va quindi concessa, riservato l'eventuale obbligo
di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse più tardi
migliorare (art. 61 lett. f LPGA; Kieser,
ATSG-Kommentar, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; STFA del 15 luglio
2003, I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002, U 234/00, consid. 5a,
parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria in sede ricorsuale è
accolta.
3. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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