33.2008.7
Ricorso direttamente inoltrato al TCA avverso decisione soggetta ad opposizione. Assenti i presupposti per una denegata giustizia. Irricevibilità dell'impugnativa. Rinvio degli atti
7 ottobre 2008Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
33.2008.7
Data decisione, Autorità:
07.10.2008, TCA
Titolo:
Ricorso direttamente inoltrato al TCA avverso decisione soggetta ad opposizione. Assenti i presupposti per una denegata giustizia. Irricevibilità dell'impugnativa. Rinvio degli atti
OPPOSIZIONE
art. 49 LPGA
art. 52 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
33.2008.7
ir/td
Lugano
7 ottobre 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 26 settembre 2008
di
RI 1
contro
Cassa CO 1
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto ed in diritto
• che
RI 1 ha chiesto di essere posta al beneficio del contributo per spese complementari
cagionate da regime dietetico di vitale importanza;
• che la Cassa ha emanato il 24 settembre
2008 una decisione formale dal seguente tenore:
" Per l'art.
43 LPGA l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari
accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le informazioni
date oralmente devono essere messe per
scritto. Se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami medici o
specialistici per la valutazione del caso, l'assicurato deve sottoporvisi. Se
l'assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un'ingiunzione,
rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d'informare o di collaborare,
l'assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche
e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli
atti o chiudere l'inchiesta e decidere di non entrare in materia.
Nel
caso concreto, così come deciso il 5 aprile 2007 dal lodevole Tribunale
cantonale delle assicurazioni (DTCA del 5
aprile 2007, inc. n. 33.2006.14) e confermato il 14 aprile 2008 dal lodevole Tribunale federale (STF del 14 aprile 2008, inc. n.
8C_148/2007), per poter decidere di
un eventuale contributo per le spese supplementari cagionate dal regime dietetico
d'importanza vitale sono necessari e ragionevolmente esigibili ulteriori accertamenti.
Nonostante
più ingiunzioni, seppur diffidata ed avvertita più volte per iscritto delle
conseguenze giuridiche, senza valide giustificazioni risulta essersi
contrapposta al suo dovere d'informare e di collaborare.
Suo
malgrado, codesta Cassa si vede pertanto costretta a chiudere l'inchiesta e decidere di non entrare in materia.
Contro
questa decisione può essere interposta
opposizione presso l'istituto delle assicurazioni
sociali, Cassa CO 1, __________, entro 30 giorni a decorrere dalla notifica.
L'opposizione può essere presentata per iscritto o oralmente durante un
colloquio personale, che sarà messo a verbale.
L'opposizione deve contenere l'indicazione della decisione contestata, una motivazione e una conclusione nonché essere
sottoscritta dall'opponente o dal suo patrocinatore." (Doc. A)
• che la decisione in discussione del 24
settembre 2008 è soggetta ad opposizione;
• che la ricorrente, con scritto 26
settembre 2008, contesta dinanzi al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni il
rifiuto della prestazione della Cassa CO 1 affermando di non essere in grado,
per i motivi di salute, di sottoporsi ai nuovi esami medici richiesti dall'amministrazione
(Doc. I);
• che la presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21
luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 4 cpv. 1 Lptca;
• che con l’inizio del 2003 è entrata in
vigore la nuova Legge Federale sulla parte generale del diritto delle
Assicurazioni Sociali che di principio si applica anche alla materia qui in
discussione. Il complesso normativo si applica al caso di specie per gli
aspetti procedurali come a nota giurisprudenza federale;
• che va rammentato che la LPGA regola il
tema della decisione all'art. 49 con il rilievo che secondo l'art. 52 cpv. 1
LPGA, le decisioni emanate in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate
entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha
notificate. In via di principio, questa norma di procedura – come rammentato -
entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93c. 6b, 112 V 360 c. 4a; RAMI 1998
KV no. 37 pag. 316 c. 3b). Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il
1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione. Per quel che
concerne il momento dell'emanazione della decisione è determinante la sua
consegna alla posta (vedi DTF 119 V 95 c. 4c, si veda inoltre la lettera 29
novembre 2002 del TFA alle autorità di ricorso cantonali nel campo delle
assicurazioni sociali). La procedura d'opposizione si applica a tutti i campi
delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale;
• che nel caso in esame la decisione 24
settembre 2008 della Cassa qui impugnata non ha ancora fatto oggetto di una
procedura di opposizione: il ricorso interposto contro di essa deve pertanto
essere dichiarato irricevibile. In effetti, dallo stesso tenore dei
rimedi di diritto indicati nella decisione impugnata, emerge che avverso il
provvedimento qui impugnato è data facoltà di inoltrare opposizione alla Cassa CO
1;
• che si giustifica la trasmissione degli
atti alla Cassa CO 1 affinché tratti e consideri il ricorso 26 settembre 2008
quale opposizione alla decisione e proceda, previo suo esame, all'emanazione
della decisione su opposizione che potrà, se del caso, essere successivamente
impugnata a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni nei termini di
legge.
Richiamato
l'art. 4 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale Cantonale
delle Assicurazioni del 23 giugno 2008 e le disposizioni della LPGA,
dichiara e
pronuncia
1.- Il
ricorso formulato in data 26 settembre 2008 da RI 1, __________ é irricevibile.
§ Gli atti sono
trasmessi alla Cassa CO 1 affinché proceda nell'ambito delle sue attribuzioni,
rendendo la decisione di sua competenza.
Considerandi
2.
- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.
- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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