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Decisione

33.2008.7

Ricorso direttamente inoltrato al TCA avverso decisione soggetta ad opposizione. Assenti i presupposti per una denegata giustizia. Irricevibilità dell'impugnativa. Rinvio degli atti

7 ottobre 2008Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

33.2008.7

Data decisione, Autorità:

07.10.2008, TCA

Titolo:

Ricorso direttamente inoltrato al TCA avverso decisione soggetta ad opposizione. Assenti i presupposti per una denegata giustizia. Irricevibilità dell'impugnativa. Rinvio degli atti

OPPOSIZIONE

art. 49 LPGA

art. 52 LPGA

Raccomandata

Incarto n.

33.2008.7

ir/td

Lugano

7 ottobre 2008

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 26 settembre 2008

di

RI 1

contro

Cassa CO 1

in materia di prestazioni complementari

ritenuto, in

fatto ed in diritto

• che

RI 1 ha chiesto di essere posta al beneficio del contributo per spese complementari

cagionate da regime dietetico di vitale importanza;

• che la Cassa ha emanato il 24 settembre

2008 una decisione formale dal seguente tenore:

" Per l'art.

43 LPGA l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari

accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le informazioni

date oralmente devono essere messe per

scritto. Se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami medici o

specialistici per la valutazione del caso, l'assicurato deve sottoporvisi. Se

l'assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un'ingiunzione,

rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d'informare o di collaborare,

l'assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche

e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli

atti o chiudere l'inchiesta e decidere di non entrare in materia.

Nel

caso concreto, così come deciso il 5 aprile 2007 dal lodevole Tribunale

cantonale delle assicurazioni (DTCA del 5

aprile 2007, inc. n. 33.2006.14) e confermato il 14 aprile 2008 dal lodevole Tribunale federale (STF del 14 aprile 2008, inc. n.

8C_148/2007), per poter decidere di

un eventuale contributo per le spese supplementari cagionate dal regime dietetico

d'importanza vitale sono necessari e ragionevolmente esigibili ulteriori accertamenti.

Nonostante

più ingiunzioni, seppur diffidata ed avvertita più volte per iscritto delle

conseguenze giuridiche, senza valide giustificazioni risulta essersi

contrapposta al suo dovere d'informare e di collaborare.

Suo

malgrado, codesta Cassa si vede pertanto costretta a chiudere l'inchiesta e decidere di non entrare in materia.

Contro

questa decisione può essere interposta

opposizione presso l'istituto delle assicurazioni

sociali, Cassa CO 1, __________, entro 30 giorni a decorrere dalla notifica.

L'opposizione può essere presentata per iscritto o oralmente durante un

colloquio personale, che sarà messo a verbale.

L'opposizione deve contenere l'indicazione della decisione contestata, una motivazione e una conclusione nonché essere

sottoscritta dall'opponente o dal suo patrocinatore." (Doc. A)

• che la decisione in discussione del 24

settembre 2008 è soggetta ad opposizione;

• che la ricorrente, con scritto 26

settembre 2008, contesta dinanzi al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni il

rifiuto della prestazione della Cassa CO 1 affermando di non essere in grado,

per i motivi di salute, di sottoporsi ai nuovi esami medici richiesti dall'amministrazione

(Doc. I);

• che la presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione

di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21

luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 4 cpv. 1 Lptca;

• che con l’inizio del 2003 è entrata in

vigore la nuova Legge Federale sulla parte generale del diritto delle

Assicurazioni Sociali che di principio si applica anche alla materia qui in

discussione. Il complesso normativo si applica al caso di specie per gli

aspetti procedurali come a nota giurisprudenza federale;

• che va rammentato che la LPGA regola il

tema della decisione all'art. 49 con il rilievo che secondo l'art. 52 cpv. 1

LPGA, le decisioni emanate in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate

entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha

notificate. In via di principio, questa norma di procedura – come rammentato -

entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93c. 6b, 112 V 360 c. 4a; RAMI 1998

KV no. 37 pag. 316 c. 3b). Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il

1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione. Per quel che

concerne il momento dell'emanazione della decisione è determinante la sua

consegna alla posta (vedi DTF 119 V 95 c. 4c, si veda inoltre la lettera 29

novembre 2002 del TFA alle autorità di ricorso cantonali nel campo delle

assicurazioni sociali). La procedura d'opposizione si applica a tutti i campi

delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale;

• che nel caso in esame la decisione 24

settembre 2008 della Cassa qui impugnata non ha ancora fatto oggetto di una

procedura di opposizione: il ricorso interposto contro di essa deve pertanto

essere dichiarato irricevibile. In effetti, dallo stesso tenore dei

rimedi di diritto indicati nella decisione impugnata, emerge che avverso il

provvedimento qui impugnato è data facoltà di inoltrare opposizione alla Cassa CO

1;

• che si giustifica la trasmissione degli

atti alla Cassa CO 1 affinché tratti e consideri il ricorso 26 settembre 2008

quale opposizione alla decisione e proceda, previo suo esame, all'emanazione

della decisione su opposizione che potrà, se del caso, essere successivamente

impugnata a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni nei termini di

legge.

Richiamato

l'art. 4 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale Cantonale

delle Assicurazioni del 23 giugno 2008 e le disposizioni della LPGA,

dichiara e

pronuncia

1.- Il

ricorso formulato in data 26 settembre 2008 da RI 1, __________ é irricevibile.

§ Gli atti sono

trasmessi alla Cassa CO 1 affinché proceda nell'ambito delle sue attribuzioni,

rendendo la decisione di sua competenza.

Considerandi

2.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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