33.2008.9
La degenza in casa anziani da un anno e mezzo va ritenuta definitiva.Pertanto, l'abitazione primaria va valutata al valore venale, non di stima. Scopo per ritenere la sostanza immobiliare al valore ve
4 dicembre 2008Italiano28 min
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Numero d'incarto:
33.2008.9
Data decisione, Autorità:
04.12.2008, TCA
Titolo:
La degenza in casa anziani da un anno e mezzo va ritenuta definitiva.Pertanto, l'abitazione primaria va valutata al valore venale, non di stima. Scopo per ritenere la sostanza immobiliare al valore venale. TCA non si scosta dalle perizie dell'Ufficio stima, peraltro non contraddette dalla ricorrente
CALCOLO DELLE PRESTAZIONI COMPLEMENTARI
DEGENZA IN CASA DI CURA
PERIZIA DELL'UFFICIO STIMA
PERSONA ANZIANA
REDDITI COMPUTATI
SPESE RICONOSCIUTE
VALORE VENALE
art. 4 cpv. 1 let. a LPC
art. 9 cpv. 1 LPC
art. 10 LPC
art. 11 LPC
art. 17 cpv. 4 OPC
Raccomandata
Incarto n.
33.2008.9
TB
Lugano
4 dicembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 29 ottobre 2008
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 29
settembre 2008 emanata da
Cassa cantonale di compensazione, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in
fatto
A. RI
1, classe 1914, da diversi anni beneficia delle prestazioni complementari all'AVS. Dal 1° gennaio 2008 aveva diritto ad
una PC mensile di Fr. 1'018.-,
oltre al pagamento del premio di Cassa malati (docc. 197 e 198 degli atti della
Cassa).
B. Con
l'entrata (definitiva) dell'assicurata in casa anziani, la Cassa
cantonale di compensazione ha riesaminato la sua situazione ed il 26 maggio
2008 (doc. 220) ha emanato una decisione con cui ha ricalcolato il diritto dell'assicurata, rifiutando dal 1° giugno 2008
il versamento di una PC mensile, siccome i redditi computabili (Fr. 42'736.-) superano le spese riconosciute (Fr. 25'879.-).
C. A
seguito dell'opposizione del 26
giugno 2008 (doc. 225), esperiti i necessari accertamenti il 29 settembre 2008
(doc. A) la Cassa ha emanato la decisione su opposizione con cui ha accolto
parzialmente le contestazioni dell'assicurata, ha rivisto interamente il calcolo ed è giunta ad un
superamento delle spese riconosciute (Fr. 37'394.-) da parte dei redditi (Fr. 41'676.-).
D. Sempre
patrocinata dall'avv. RA 1, l'assicurata si è rivolta al TCA il 29 ottobre 2008 (doc. I), contestando
che la Cassa abbia valutato i suoi immobili al valore venale piuttosto che al
valore di stima, siccome non ha abbandonato la propria abitazione per libera
scelta o per ragioni speculative, ma perché il suo stato di salute non le
permetteva di rimanere al suo domicilio. Pertanto, la sua casa le serve ancora
come abitazione, tanto che vi sono ancora i suoi mobili ed i suoi oggetti
personali. Peraltro, il valore di stima complessivo delle sue quote di
proprietà assomma a Fr. 93'721,08,
mentre la Cassa di compensazione ha ritenuto un valore peritale di Fr. 324'865.-. La contestazione della valutazione
riguarda soprattutto l'abitazione
(Fr. 240'000.-), poiché il
valore di stima ufficiale (Fr. 97'693.-) è di gran lunga inferiore.
Nella risposta di
causa l'Amministrazione ha
confermato di avere correttamente fatto capo al valore venale (doc. III).
La ricorrente non ha
prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. IV).
in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I
707/00 del 21 luglio 2003).
2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la nuova Legge federale sulle prestazioni
complementari all'assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) del 6 ottobre 2006, che va quindi considerata come
base legale nella presente controversia, portando infatti quest'ultima sulla richiesta di prestazioni complementari
dal 1° giugno 2008.
nel merito
3. Fondandosi
sull'art. 112 cpv. 2
lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed, l'Assemblea
federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed.
specifico per le prestazioni complementari ed il nuovo art. 112c Cost.
fed. relativo all'aiuto agli anziani
ed ai disabili, fissandone l'entrata
in vigore il 1° gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione
ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale
non è coperto dall'assicurazione
vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità
delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di
Confederazione e Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni
provvedono all'aiuto e alle
cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione
sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A
questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge
federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il
1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008
- persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte
ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett.
b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992
pag. 346).
Questa nozione è più
ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo
(art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le
persone anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC
1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,
"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale"
in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I
limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite
dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995
pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche
Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
4. In
virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, hanno diritto a prestazioni complementari
le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera se ricevono una
rendita di vecchiaia dell'AVS.
L'importo della prestazione complementare
annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi
computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).
Per quanto riguarda le
spese riconosciute, l'art. 10
cpv. 2 LPC prevede che:
" Per le persone che vivono durevolmente o per un
lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono in un
istituto o in un ospedale), le spese riconosciute sono le seguenti:
a. la tassa giornaliera; i Cantoni
possono limitare le spese prese in considerazione a causa del soggiorno in un
istituto o in un ospedale;
b. un importo per le spese personali,
stabilito dal Cantone.".
Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che
vivono che per quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un
istituto o in un ospedale, sono riconosciute le spese seguenti:
" a. spese per il conseguimento del reddito,
fino a concorrenza del
reddito
lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati
e interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni
sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo forfettario annuo per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario
deve corrispondere al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
e. pensioni alimentari versate in
virtù del diritto di famiglia.".
L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i
redditi computabili, fra i quali vi sono:
" b. i proventi della sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza
netta, oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto
superi 25 000 franchi per le persone sole, 40 000 franchi per i coniugi e 15
000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno
diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al
beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel
calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una
di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è
preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre
prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI.
Per il capoverso 2,
" Per le persone che vivono in un istituto o in un
ospedale, i Cantoni possono fissare l'importo della sostanza derogando al capoverso 1 lettera c. Possono
tuttavia aumentarlo di un quinto al massimo.".
5. Conformemente
all'art. 10 cpv. 2 LPC, il
Consiglio di Stato, designato dall'art. 4 LALPC per disciplinare le competenze che la legislazione
federale conferisce ai Cantoni, ha decretato il 19 dicembre 2007 il Regolamento
della legge d'applicazione
della LPC (RLALPC), in vigore dal 1° gennaio 2008.
Al suo art. 1 prevede
che il Consiglio di stato stabilisce mediante decreto esecutivo: a) la tassa
giornaliera presa in considerazione a causa di un soggiorno in un istituto o in
un ospedale; b) l'importo per
le spese personali riconosciute agli assicurati che soggiornano in istituto o
in un ospedale (spillatico).
Su questa scorta, il
Decreto esecutivo concernente la LPC, dell'8 gennaio 2008 ed avente effetto retroattivo all'inizio dell'anno, stabilisce che la retta giornaliera massima computabile per il
calcolo della prestazione complementare degli assicurati che sono ospiti
permanenti o per periodi di lunga durata in case per anziani o in case di cura
è di Fr. 75.-.
A domanda della Cassa
di compensazione (doc. 195), la Casa __________ per anziani __________ di __________
ha specificato che la ricorrente è degente dal 17 aprile 2007, che la retta
pagata dall'ospite è di Fr.
75.- al giorno e che il suo grado di dipendenza è di livello 2. Essa ha inoltre
affermato che la degenza dell'assicurata
è da ritenersi definitiva (doc. 196).
Ne discende, dunque,
che alla ricorrente vanno correttamente computate delle spese riconosciute di
Fr. 27'375.- (Fr. 75.- x 365
giorni) a titolo di retta per degenti in istituto, come pure delle spese
personali di Fr. 2'280.- (art.
3 lett. a del citato Decreto).
6. Con
il ricorso l'assicurata
contesta la sostanza lorda che la Cassa di compensazione ha ritenuto nella
decisione su opposizione (Fr. 324'865.-), chiedendo che questo importo venga corretto in Fr. 93'721,08, corrispondente al valore di
stima ufficiale delle sue quote di proprietà, poiché non ha abbandonato la
propria abitazione per libera scelta o per ragioni speculative, ma solo per necessità
relative al suo stato di salute che non le permettevano più di rimanere
durevolmente al suo domicilio.
Per la Cassa di
compensazione, invece, la conferma, da parte dell'istituto stesso, della degenza definitiva in casa anziani della
ricorrente, ha avuto come conseguenza che essa si è basata sull'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, valutando al valore
venale la sostanza immobiliare appartenente all'insorgente e non al valore di stima come sancito dall'art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI.
Per quanto attiene innanzitutto
alla modalità di calcolo della sostanza, si rileva che, ai sensi dell'art. 9 cpv. 5 lett. b LPC, il Consiglio
federale disciplina la valutazione dei redditi computabili, delle spese
riconosciute nonché della sostanza.
Per l'art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI, la valutazione
della sostanza computabile deve essere effettuata secondo le regole stabilite
dalla legislazione sull'imposta
cantonale diretta del Cantone di domicilio.
Per il Cantone Ticino
si applica l'art. 42 cpv. 1 LT,
che prevede che gli immobili non agricoli e i loro accessori sono imposti per
il valore di stima ufficiale.
Secondo l'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, la sostanza
immobiliare che non serve da abitazione al richiedente o a una persona compresa
nel calcolo delle PC deve essere computata al valore corrente.
Le Direttive sulle
prestazioni complementari all'AVS
e AI (DPC), edite dall'UFAS, nella
versione in vigore dal 1° gennaio 2008 recitano quanto segue ai NN. 4010 segg.:
" Il soggiorno in un istituto o in un ospedale deve
essere considerato permanente quando il beneficiario della PC ha disdetto il
suo alloggio oppure se un ritorno a casa è molto improbabile." (N. 4010
DPC)
" Fintanto che il ritorno a casa è ancora possibile e
che l'alloggio viene contemporaneamente mantenuto, in caso di soggiorno per un
periodo fino ad un anno il calcolo della PC viene effettuato secondo le disposizioni
applicabili per le persone che soggiornano in istituto o in ospedale. Quale
spesa supplementare viene considerata la pigione e le spese accessorie a
quest'ultima." (N. 4012 DPC)
" Se il soggiorno in istituto o in ospedale supera il
periodo di un anno, non si può più tener conto della spesa della pigione per
l'alloggio." (N. 4013 DPC)
Nel caso concreto, con
decisione su opposizione del 29 settembre 2008 la Cassa ha considerato che la
ricorrente fosse degente in modo definitivo presso la casa anziani di __________
dal 17 aprile 2007, tanto che le ha computato sia la retta per degenti in case
per anziani (Fr. 75.- al giorno x 365 giorni), sia il valore venale dei suoi
beni immobili di __________ (Fr. 324'865.-), espressamente peritati dall'Ufficio cantonale di stima il 22 settembre 2008.
La ricorrente, dal
proprio canto, si è limitata a sostenere che la sua abitazione di __________
contiene ancora il mobilio ed i suoi oggetti personali, sebbene non ne possa
fare uso diretto durevole per ragioni di salute.
Questo Tribunale
rileva innanzitutto che la decisione formale, emanata il 26 maggio 2008, non
considerava tuttavia ancora la degenza in casa anziani della ricorrente, malgrado
questa circostanza sia stata comunicata alla Cassa già il 12 dicembre 2007.
Inoltre, va
evidenziato che è ininfluente il motivo per il quale una persona viene ricoverata
in modo permanente presso una casa per anziani o una casa di cura rispettivamente
presso un istituto per invalidi. Ciò che conta, ai fini dell'applicazione dell'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, è che questa degenza sia definitiva,
ossia sia superiore ad un anno.
Pertanto, i motivi di
salute invocati dalla ricorrente non mutano le conseguenze che ne derivano. In
questo senso, anche qualora il ricovero in casa anziani o di cura fosse (stato)
dovuto per pura libera scelta dell'assicurata o per meri motivi speculativi, come da essa stessa suggerito,
il risultato non sarebbe comunque cambiato. L'importante è, infatti, che la sostanza immobiliare non serva (più) d'abitazione al richiedente le prestazioni
complementari (art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI).
Ne discende che la
conclusione a cui è giunta l'Amministrazione
va condivisa.
In effetti, al momento
in cui è stata resa la decisione su opposizione, ossia il 29 settembre 2008, da
un anno e mezzo l'assicurata
era ricoverata nella Casa __________ per anziani __________ di __________ con
un grado di dipendenza di livello 2.
In queste condizioni, è
corretto ritenere che la ricorrente fosse degente in modo definitivo
presso la summenzionata casa anziani. In questi termini, la citata dichiarazione
può essere posta alla base del presente giudizio.
L'insorgente ha ancora rilevato che questa
soluzione, oltre ad essere contraria al tenore dell'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI - circostanza, questa, appena negata dal TCA -, sarebbe manifestamente iniqua nell'esito, poiché penalizzerebbe ingiustamente
proprio quelle persone (anziane) che, non per libera scelta ma per carente
autonomia, sono costrette a trasferirsi in un istituto e si vedono di
conseguenza valutare la propria sostanza immobiliare al valore venale piuttosto
che al valore di stima.
In questo modo, considerato
che già devono farsi carico del pagamento (oneroso) della retta dell'istituto, anziché potere beneficiare dell'aiuto dello Stato per farvi fronte, la
prestazione complementare viene invece ridotta o addirittura rifiutata a queste
persone, a causa del computo della loro sostanza immobiliare che influisce sul
reddito computabile.
Il ragionamento dell'insorgente, stride però con la volontà del
legislatore, il quale ha inteso regolamentare le situazioni in cui - come nella
fattispecie - l'assicurato è proprietario
di uno o più immobili e, trasferendosi in un istituto in maniera permanente,
non ha più bisogno di questa sostanza come abitazione primaria.
Come visto, infatti, la
LPC persegue lo scopo di garantire un reddito minimo per far fronte ai
fabbisogni vitali delle persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e
invalidità. Con l'emanazione
degli artt. 112 Cost. fed. lo Stato ha voluto intervenire solo a favore di chi
è veramente bisognoso.
Se non si tenesse
conto della sostanza immobiliare, un richiedente che dispone di valori di
sostanza elevati sarebbe di gran lunga favorito rispetto a colui che non è proprietario
di alcunché o che è proprietario di un bene immobile di poco valore. Ogni
beneficiario sarebbe sì trattato allo stesso modo, ma partendo da basi economiche
differenti si provocherebbe di conseguenza un'arbitrarietà fra i beneficiari.
Il senso dell'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI è dunque quello
che solo le persone che ne hanno effettivamente necessità possono beneficiare
delle PC, perciò la sostanza immobiliare che non serve da abitazione al
richiedente viene valutata al valore commerciale, proprio perché egli può anche
venderla per potere far fronte al suo fabbisogno vitale. Se il richiedente
intende invece rimanere proprietario di un fondo che non utilizza comunque più
come abitazione primaria, allora è giusto che si veda imputato il valore che ne
potrebbe ricavare se lo vendesse, quindi il valore venale, e che ne
sopporti le conseguenze.
7. Secondo
la prassi dell'allora TFA (dal
1° gennaio 2007: Tribunale federale), per determinare il valore commerciale l'Amministrazione deve far esperire una
perizia da un ufficio competente. Il TCA ha infatti dichiarato illegale la precedente prassi della Cassa,
che consisteva nell’aumentare sistematica-mente del 30% il valore di stima ufficiale.
Applicando questo metodo, nel caso di nuove stime poteva risultare un valore
superiore a quello corrente (RDAT II-1995 pagg. 203 segg.).
L'Alta Corte ritiene che per la
determinazione del valore corrente degli immobili, l'ufficio cantonale deve sempre far capo allo stesso servizio (SVR
1998 LPC Nr. 5). A mente del Tribunale federale delle assicurazioni, sarebbe
infatti inammissibile calcolare l'importo delle prestazioni complementari in base a stime elaborate da
autorità differenti (Pratique VSI 1993 pag. 137).
Nel Cantone Ticino, la
Cassa cantonale di compensazione affida detto compito all'Ufficio cantonale di stima.
In merito a ciò si
osserva ancora che il TFA, in un caso riguardante il nostro Cantone in cui il
ricorrente aveva contestato la valutazione immobiliare operata dall’Ufficio
cantonale di stima, ha confermato l’operato dei periti (STFA P 38/96 del 27
febbraio 1998).
8. Con
perizie immobiliari del 6 maggio 2008, l'Ufficio stima (arch. __________) ha
stabilito il valore venale complessivo dei fondi n. 314, n. 337, n. 339,
n. 383, n. 416, n. 465, n. 467, n. 472, n. 561 RFD di __________.
Su tale base, la Cassa
ha fissato in Fr. 335'466.- l'importo
imputabile all'insorgente quale
sostanza sebbene questo importo, alla luce di quanto segue, appare errato.
fondo perizia
6 maggio quota ricorrente
n. 314 Fr. 240'000.- x 3/4 Fr. 180'000.-
n. 337 Fr. 60'000.- Fr. 60'000.-
n. 339 Fr. 1'300.- Fr. 1'300.-
n. 383 Fr. 1'500.- Fr. 1'500.-
n. 416 Fr. 24'000.- Fr. 24'000.-
n. 465 Fr. 30'000.- x 1/3 Fr. 10'000.-
n. 467 Fr. 8'000.- x 1/3 Fr. 2'667.-
n. 472 Fr. 100'000.- x 1/3 Fr. 33'333.-
n. 561 Fr. 30'000.-
x 1/3 Fr. 10'000.-
Fr. 494'800.- Fr. 322'800.-
A seguito delle
contestazioni mosse dall'assicurata,
secondo cui la casa d'abitazione (part. n. 314) si trova nel nucleo del
villaggio, è stata edificata alcune centinaia d'anni fa ed è in uno stato tale
da renderne impossibile la locazione a terzi fatta salva una costosa
ristrutturazione, il 16 settembre 2008 l'ing. __________ dell'Ufficio stima ha
esperito un sopralluogo insieme al comproprietario di alcuni dei succitati
mappali.
Nella perizia del 22
settembre 2008 (docc. 237 e 238) l'esperto ha fornito delle spiegazioni sulla metodologia adottata, osservando
che in occasione del sopralluogo ha analizzato le valutazioni eseguite
dal precedente perito, si è confrontato con le lamentele espresse dai
(com)proprietari ed ha spiegato la differenza tra le valutazioni al valore di
stima e quelle al valore venale, fornendo le necessarie informazioni.
Nel suo referto ha poi precisato quanto
segue:
"(…)
Il valore venale è stato determinato tenendo in considerazione vari
fattori che influiscono sull'oggetto da valutare e in particolare:
a) l'importanza della località in cui
giace la proprietà da valutare, in rapporto con la situazione geografica, con
lo sviluppo residenziale, industriale e commerciale della regione e d'ogni
singola parte o quartiere o frazione o zona dove si trovano i fondi;
b) i prezzi pagati nelle
contrattazioni di compravendita, pubbliche e private, avvenute nella
località negli ultimi anni;
c) il valore di reddito accertato,
sulla scorta dei contratti di locazione esistenti in quanto corrispondenti alle
pigioni in uso nelle località o nel quartiere per oggetti paragonabili;
d) il valore dei fabbricati in
rapporto con le dimensioni, con il genere di costruzione e sua maggiore o
minore solidità e ricercatezza, con i comodi e con gli incomodi d'abitabilità o
d'utilizzazione, con lo stato di conservazione;
e) le norme pianificatorie dettate dal
Piano Regolatore, la posizione, le dimensioni, le caratteristiche fisiche, la
configurazione, la topografia, l'esposizione, lo sfruttamento, il grado
d'urbanizzazione, gli accesi, le servitù, nonché quei fattori positivi o
negativi che incidano sul valore commerciale."
Lo specialista ha specificato che le censure mosse dalla ricorrente e dall'altro comproprietario non presentavano
nuovi elementi che non fossero già stati considerati in occasione della prima
perizia, fatta salva l'introduzione
del piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti
protetti, che impedisce la ristrutturazione e la trasformazione degli edifici
situati sulle particelle nn. 472 e 561 RFD di __________.
Tenendo conto di
questi fattori, passando in rassegna ognuno dei fondi in questione, la seconda
perizia ha confermato il valore precedentemente proposto per i mappali nn. 314,
337, 339, 383, 416, 465 e 467.
Per i fondi n. 472 e
n. 561, invece, il perito ha evidenziato che il valore cubimetrico risulta
troppo elevato in considerazione dello stato degli immobili ed in confronto a
casi simili. Anche il valore dei terreni è apparso troppo elevato rispetto ai
terreni aventi le medesime caratteristiche.
Pertanto, l'esperto ha allestito due nuove perizie esponendo
Fatti
i criteri di valutazione generali, i criteri di valutazione particolari come il
valore venale dei fabbricati, dei terreni ed i costi secondari, gli
accertamenti e la ricerca effettuati per giungere alla sua valutazione.
La particella n. 472 (doc.
234) misura 22'610 mq, è situata
fuori zona edificabile, è composta di una stalla di 65 mq, un diroccato di 49
mq ed un prato di 22'496 mq. Si
tratta di un terreno prativo in leggera pendenza che ha una forma abbastanza
regolare, ha un accesso dalla strada comunale, è situata in zona tranquilla ed
è allacciata all'acqua, alla
corrente elettrica, al telefono ed alla fognatura.
La stalla (sub. A) è un'antica costruzione che presenta una struttura
portante in muratura di pietrame, una soletta in trave di legno, un tetto a
falde di legno coperto con lamiera, i serramenti in legno ed il pavimento in
selciato ed assi di legno. Sia lo stato di conservazione sia il genere delle
finiture sono normali. Non è presente nessuna installazione e la stalla è
composta di un locale al piano seminterrato e di uno al piano rialzato.
Per valutarne il
valore venale, l'ing. __________
ha applicato il metodo tradizionale, che consiste nel ponderare il valore reale
(che si compone del valore dei fabbricati principali e accessori, dei costi
secondari, della sistemazione esterna e del valore del terreno) con il valore a
reddito.
La cubatura dell'edificio è stata determinata sulla base del
piano catastale e del rilievo eseguito in loco. Il valore cubimetrico unitario
tiene conto delle caratteristiche dell'immobile, della qualità delle opere strutturali e delle finiture, degli
impianti, del carattere architettonico e della funzionalità dello stesso. La
cubatura è stata fissata in 364 mc e considerando una valutazione di Fr.
50.-/mc, il fabbricato ha un valore di Fr. 18'200.-.
Il valore del terreno
è stato determinato adottando il criterio del confronto delle compravendite,
poiché il criterio della parità del prezzo di acquisto non ha potuto essere
applicato. Tenendo in considerazione tutti i fattori influenti e basandosi
sulle proprie conoscenze ed esperienza, il perito ha fissato in Fr. 3.-/mq il valore
del terreno. Riportandolo su 22'610 mq si ottiene un valore di Fr. 67'830.- che, sommato al precedente importo, dà un valore venale dell'intera particella arrotondato a Fr. 80'000.- (doc. 227).
Il fondo n. 561 (doc.
246) è costituito di una stalla di 27 mq e di un prato di 4'497 mq, per complessivi 4'524 mq. È situato fuori zona edificabile,
confina con altre proprietà private tra cui la stessa n. 472 sulla quale si
transita (onere di passo) per potervi accedere. Anch'esso è un terreno prativo in leggera pendenza che ha forma
irregolare, è posto in zona tranquilla e dispone di tutti gli allacciamenti. La
descrizione della stalla (sub. A) è la medesima di quella presente sulla
particella n. 472, così pure il valore cubimetrico del fabbricato ed il valore al
mq del terreno. La valutazione della stalla ammonta quindi a Fr. 7'550.- (151
mc x Fr. 50.-/mc), mentre quella del sedime è di Fr. 13'572.- (4'524 mq x
Fr. 3.-/mq), per ottenere un valore venale totale arrotondato a Fr. 20'000.- (doc. 239).
9. Secondo
la giurisprudenza valida nell'ambito delle assicurazioni sociali e relativa
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STFA del 25
aprile 2007 nella causa M.J., I 462/05; STFA del 26 agosto 2004 nella causa
G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01
ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,
il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite
da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono
a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1
pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozial-versicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In
una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire
delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA del 25 aprile 2007 nella causa M.J., I 462/05; STFA del 25 febbraio 2003
Considerandi
nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993.
pag. 95).
La citata
giurisprudenza del TFA deve valere per tutte le perizie (cfr. ad esempio per la
previdenza professionale: SVR 1998 LPP n. 16), e quindi deve essere applicata
anche per quelle esperite in ambito immobiliare (STCA del 24 febbraio 1997, 33.1996.75).
10.
Nel
caso in esame, sia con l'opposizione
che con il ricorso l'assicurata
si è lamentata essenzialmente dell'eccessiva valutazione del fondo n. 314 (Fr. 240'000.-), sul quale è edificato l'edificio
che è stato la sua abitazione fino al 17 aprile 2007 (cfr. supra).
Ora, come la prima,
anche la seconda perizia dell'Ufficio
stima è giunta a questo valore venale, non avendo rilevato nuovi elementi che
potessero modificare la valutazione del 6 maggio 2008.
È solo relativamente alle
particelle n. 472 e 561 RFD di __________ che l'ing. __________, dopo avere esperito un sopralluogo, ha modificato
alcuni parametri stabiliti in precedenza dalla collega, ossia ha ridotto il
valore al mc dei fabbricati edificati su questi due fondi ed il valore al mq
dei sedimi circostanti.
Poi, una volta che l'Amministrazione si è rideterminata sulla questione
emanando la decisione su opposizione, l'insorgente non ha più concretamente contestato la valutazione
tecnica oggetto della nuova perizia immobiliare del 22 settembre 2008, ossia si
è limitata a riproporre le medesime critiche espresse con l'opposizione.
Dette critiche,
peraltro, sono di carattere generale, vertendo unicamente sulla vetustà e sull'inutilizzabilità dell'abitazione.
Per contro, l'Ufficio stima si è pronunciato sulle
censure della ricorrente sia verbalmente, in loco, con __________, sia per
iscritto nella sua seconda perizia, dove ha motivato dettagliatamente gli
elementi che ha preso in considerazione per giungere alle sue conclusioni.
Ritenuto come nelle proprie
valutazioni i periti abbiano considerato gli immobili al loro stato (nel 2008)
tenendo conto di tutte le peculiarità rilevanti quali gli accessi ai fondi, l'insolazione, la vista e l'orientamento, la sistemazione, le condizioni
di manutenzione, gli elementi costruttivi, le diverse installazioni e gli
arredamenti, occorre dunque concludere che gli elementi di dissenso sollevati
dall'assicurata non sono tali
da mettere in discussione la correttezza delle citate perizie, in particolare
della seconda.
Del resto, queste si
fondano su accertamenti approfonditi, esperiti da specialisti del ramo che si sono
basati su criteri generalmente applicabili in questo ambito, ponderando inoltre
tutti gli usuali parametri. I referti peritali giungono peraltro a conclusioni
logiche, conformemente a quanto stabilito dai succitati criteri giurisprudenziali.
Per queste ragioni, il
TCA non ha motivo per scostarsi
dalle conclusioni peritali del 6 maggio 2008 e del 22 settembre 2008, che
risultano pienamente affidabili e ben motivate (STFA del 27 febbraio 1998 nella
causa S.S., consid. 2b). Di conseguenza, il valore commerciale della particella
della ricorrente va mantenuto in Fr. 130'000.-, come correttamente stabilito dalla Cassa nella decisione impugnata,
la quale deve quindi essere confermata, mentre il ricorso deve pertanto essere
respinto.
11.
Alla
luce delle nuove valutazioni peritali, la Cassa di compensazione ha quindi ricalcolato
la sostanza immobiliare appartenente all'assicurata e con la decisione su opposizione l'ha stabilita in Fr. 324'865.-.
D'avviso di questo Tribunale, invece, la situazione si presenta come
segue:
fondo perizia
22.
settembre quota ricorrente
n. 314 Fr. 240'000.-
x 3/4 Fr. 180'000.-
n. 337 Fr. 60'000.- Fr. 60'000.-
n. 339 Fr. 1'300.- Fr. 1'300.-
n. 383 Fr. 1'500.- Fr. 1'500.-
n. 416 Fr. 24'000.- Fr. 24'000.-
n. 465 Fr. 30'000.- x 1/3 Fr. 10'000.-
n. 467 Fr. 8'000.- x 1/3 Fr. 2'667.-
n. 472 Fr. 80'000.-
x 1/3 Fr. 26'667.-
n. 561 Fr. 20'000.- x 1/3 Fr. 6'667.-
Fr. 464'800.- Fr. 312'801.-
12.
Stabilita
la quota parte spettante all'insorgente, resta da esaminare se ha diritto alle prestazioni
complementari.
Ora, per pura ipotesi
di lavoro, anche volendo considerare gli altri importi che la Cassa di
compensazione ha ritenuto nella decisione su opposizione, somme peraltro non
contestate dalla ricorrente, si ottiene innanzitutto una sostanza computabile ammontante
a Fr. 241'401.- (Fr. 312'801.-
[proprietà fondiaria lorda al valore commerciale] – Fr. 46'400.- [debiti ipotecari] – Fr. 25'000.- [quota fissa di sostanza non
computabile]).
In seguito, nei
redditi non computabili va aggiunto 1/10 di questa sostanza computabile, ossia Fr.
24'140.-.
Le spese riconosciute all'insorgente vanno quindi confermate in Fr.
37'394.- (Fr. 4'200.-
[contributo fisso assicurazione malattia] + Fr. 2'243.- [interessi ipotecari] + Fr. 1'296.- [spese di manutenzione dei fabbricati] + Fr. 27'375.- [retta per degenti in istituto] +Fr.
2'280.- [spese personali per beneficiari
AVS degenti in casa anziani]).
Infine, i redditi
computabili sono pari a Fr. 40'470.- (Fr. 24'140.- [1/10 della sostanza computabile] + Fr. 11'148.- [rendita AVS] + Fr. 5'182.- [valore locativo delle proprietà
fondiarie]).
In queste circostanze,
anche dopo avere ridotto la sostanza immobiliare appartenente alla ricorrente, le
sue entrate superano ancora le sue uscite, perciò non v'è spazio per poterle concedere di beneficiare di prestazioni
complementari.
13.
Visto quanto
precede, il ricorso deve essere respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare
quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve
motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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