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Decisione

33.2008.9

La degenza in casa anziani da un anno e mezzo va ritenuta definitiva.Pertanto, l'abitazione primaria va valutata al valore venale, non di stima. Scopo per ritenere la sostanza immobiliare al valore ve

4 dicembre 2008Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

i criteri di valutazione generali, i criteri di valutazione particolari come il

valore venale dei fabbricati, dei terreni ed i costi secondari, gli

accertamenti e la ricerca effettuati per giungere alla sua valutazione.

La particella n. 472 (doc.

234) misura 22'610 mq, è situata

fuori zona edificabile, è composta di una stalla di 65 mq, un diroccato di 49

mq ed un prato di 22'496 mq. Si

tratta di un terreno prativo in leggera pendenza che ha una forma abbastanza

regolare, ha un accesso dalla strada comunale, è situata in zona tranquilla ed

è allacciata all'acqua, alla

corrente elettrica, al telefono ed alla fognatura.

La stalla (sub. A) è un'antica costruzione che presenta una struttura

portante in muratura di pietrame, una soletta in trave di legno, un tetto a

falde di legno coperto con lamiera, i serramenti in legno ed il pavimento in

selciato ed assi di legno. Sia lo stato di conservazione sia il genere delle

finiture sono normali. Non è presente nessuna installazione e la stalla è

composta di un locale al piano seminterrato e di uno al piano rialzato.

Per valutarne il

valore venale, l'ing. __________

ha applicato il metodo tradizionale, che consiste nel ponderare il valore reale

(che si compone del valore dei fabbricati principali e accessori, dei costi

secondari, della sistemazione esterna e del valore del terreno) con il valore a

reddito.

La cubatura dell'edificio è stata determinata sulla base del

piano catastale e del rilievo eseguito in loco. Il valore cubimetrico unitario

tiene conto delle caratteristiche dell'immobile, della qualità delle opere strutturali e delle finiture, degli

impianti, del carattere architettonico e della funzionalità dello stesso. La

cubatura è stata fissata in 364 mc e considerando una valutazione di Fr.

50.-/mc, il fabbricato ha un valore di Fr. 18'200.-.

Il valore del terreno

è stato determinato adottando il criterio del confronto delle compravendite,

poiché il criterio della parità del prezzo di acquisto non ha potuto essere

applicato. Tenendo in considerazione tutti i fattori influenti e basandosi

sulle proprie conoscenze ed esperienza, il perito ha fissato in Fr. 3.-/mq il valore

del terreno. Riportandolo su 22'610 mq si ottiene un valore di Fr. 67'830.- che, sommato al precedente importo, dà un valore venale dell'intera particella arrotondato a Fr. 80'000.- (doc. 227).

Il fondo n. 561 (doc.

246) è costituito di una stalla di 27 mq e di un prato di 4'497 mq, per complessivi 4'524 mq. È situato fuori zona edificabile,

confina con altre proprietà private tra cui la stessa n. 472 sulla quale si

transita (onere di passo) per potervi accedere. Anch'esso è un terreno prativo in leggera pendenza che ha forma

irregolare, è posto in zona tranquilla e dispone di tutti gli allacciamenti. La

descrizione della stalla (sub. A) è la medesima di quella presente sulla

particella n. 472, così pure il valore cubimetrico del fabbricato ed il valore al

mq del terreno. La valutazione della stalla ammonta quindi a Fr. 7'550.- (151

mc x Fr. 50.-/mc), mentre quella del sedime è di Fr. 13'572.- (4'524 mq x

Fr. 3.-/mq), per ottenere un valore venale totale arrotondato a Fr. 20'000.- (doc. 239).

9. Secondo

la giurisprudenza valida nell'ambito delle assicurazioni sociali e relativa

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STFA del 25

aprile 2007 nella causa M.J., I 462/05; STFA del 26 agosto 2004 nella causa

G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01

ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozial-versicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però

ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire

delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA del 25 aprile 2007 nella causa M.J., I 462/05; STFA del 25 febbraio 2003

Considerandi

nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

La citata

giurisprudenza del TFA deve valere per tutte le perizie (cfr. ad esempio per la

previdenza professionale: SVR 1998 LPP n. 16), e quindi deve essere applicata

anche per quelle esperite in ambito immobiliare (STCA del 24 febbraio 1997, 33.1996.75).

10.

Nel

caso in esame, sia con l'opposizione

che con il ricorso l'assicurata

si è lamentata essenzialmente dell'eccessiva valutazione del fondo n. 314 (Fr. 240'000.-), sul quale è edificato l'edificio

che è stato la sua abitazione fino al 17 aprile 2007 (cfr. supra).

Ora, come la prima,

anche la seconda perizia dell'Ufficio

stima è giunta a questo valore venale, non avendo rilevato nuovi elementi che

potessero modificare la valutazione del 6 maggio 2008.

È solo relativamente alle

particelle n. 472 e 561 RFD di __________ che l'ing. __________, dopo avere esperito un sopralluogo, ha modificato

alcuni parametri stabiliti in precedenza dalla collega, ossia ha ridotto il

valore al mc dei fabbricati edificati su questi due fondi ed il valore al mq

dei sedimi circostanti.

Poi, una volta che l'Amministrazione si è rideterminata sulla questione

emanando la decisione su opposizione, l'insorgente non ha più concretamente contestato la valutazione

tecnica oggetto della nuova perizia immobiliare del 22 settembre 2008, ossia si

è limitata a riproporre le medesime critiche espresse con l'opposizione.

Dette critiche,

peraltro, sono di carattere generale, vertendo unicamente sulla vetustà e sull'inutilizzabilità dell'abitazione.

Per contro, l'Ufficio stima si è pronunciato sulle

censure della ricorrente sia verbalmente, in loco, con __________, sia per

iscritto nella sua seconda perizia, dove ha motivato dettagliatamente gli

elementi che ha preso in considerazione per giungere alle sue conclusioni.

Ritenuto come nelle proprie

valutazioni i periti abbiano considerato gli immobili al loro stato (nel 2008)

tenendo conto di tutte le peculiarità rilevanti quali gli accessi ai fondi, l'insolazione, la vista e l'orientamento, la sistemazione, le condizioni

di manutenzione, gli elementi costruttivi, le diverse installazioni e gli

arredamenti, occorre dunque concludere che gli elementi di dissenso sollevati

dall'assicurata non sono tali

da mettere in discussione la correttezza delle citate perizie, in particolare

della seconda.

Del resto, queste si

fondano su accertamenti approfonditi, esperiti da specialisti del ramo che si sono

basati su criteri generalmente applicabili in questo ambito, ponderando inoltre

tutti gli usuali parametri. I referti peritali giungono peraltro a conclusioni

logiche, conformemente a quanto stabilito dai succitati criteri giurisprudenziali.

Per queste ragioni, il

TCA non ha motivo per scostarsi

dalle conclusioni peritali del 6 maggio 2008 e del 22 settembre 2008, che

risultano pienamente affidabili e ben motivate (STFA del 27 febbraio 1998 nella

causa S.S., consid. 2b). Di conseguenza, il valore commerciale della particella

della ricorrente va mantenuto in Fr. 130'000.-, come correttamente stabilito dalla Cassa nella decisione impugnata,

la quale deve quindi essere confermata, mentre il ricorso deve pertanto essere

respinto.

11.

Alla

luce delle nuove valutazioni peritali, la Cassa di compensazione ha quindi ricalcolato

la sostanza immobiliare appartenente all'assicurata e con la decisione su opposizione l'ha stabilita in Fr. 324'865.-.

D'avviso di questo Tribunale, invece, la situazione si presenta come

segue:

fondo perizia

22.

settembre quota ricorrente

n. 314 Fr. 240'000.-

x 3/4 Fr. 180'000.-

n. 337 Fr. 60'000.- Fr. 60'000.-

n. 339 Fr. 1'300.- Fr. 1'300.-

n. 383 Fr. 1'500.- Fr. 1'500.-

n. 416 Fr. 24'000.- Fr. 24'000.-

n. 465 Fr. 30'000.- x 1/3 Fr. 10'000.-

n. 467 Fr. 8'000.- x 1/3 Fr. 2'667.-

n. 472 Fr. 80'000.-

x 1/3 Fr. 26'667.-

n. 561 Fr. 20'000.- x 1/3 Fr. 6'667.-

Fr. 464'800.- Fr. 312'801.-

12.

Stabilita

la quota parte spettante all'insorgente, resta da esaminare se ha diritto alle prestazioni

complementari.

Ora, per pura ipotesi

di lavoro, anche volendo considerare gli altri importi che la Cassa di

compensazione ha ritenuto nella decisione su opposizione, somme peraltro non

contestate dalla ricorrente, si ottiene innanzitutto una sostanza computabile ammontante

a Fr. 241'401.- (Fr. 312'801.-

[proprietà fondiaria lorda al valore commerciale] – Fr. 46'400.- [debiti ipotecari] – Fr. 25'000.- [quota fissa di sostanza non

computabile]).

In seguito, nei

redditi non computabili va aggiunto 1/10 di questa sostanza computabile, ossia Fr.

24'140.-.

Le spese riconosciute all'insorgente vanno quindi confermate in Fr.

37'394.- (Fr. 4'200.-

[contributo fisso assicurazione malattia] + Fr. 2'243.- [interessi ipotecari] + Fr. 1'296.- [spese di manutenzione dei fabbricati] + Fr. 27'375.- [retta per degenti in istituto] +Fr.

2'280.- [spese personali per beneficiari

AVS degenti in casa anziani]).

Infine, i redditi

computabili sono pari a Fr. 40'470.- (Fr. 24'140.- [1/10 della sostanza computabile] + Fr. 11'148.- [rendita AVS] + Fr. 5'182.- [valore locativo delle proprietà

fondiarie]).

In queste circostanze,

anche dopo avere ridotto la sostanza immobiliare appartenente alla ricorrente, le

sue entrate superano ancora le sue uscite, perciò non v'è spazio per poterle concedere di beneficiare di prestazioni

complementari.

13.

Visto quanto

precede, il ricorso deve essere respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare

quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve

motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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