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Decisione

33.2009.1

Denegata/ritardata giustizia.Ricorrente non ha partecipato alle visite mediche ordinate dalla Cassa.Solo pendente causa la Cassa ha ricevuto un certificato medico che conferma le sue difficili condizi

20 febbraio 2009Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

33.2009.1

Data decisione, Autorità:

20.02.2009, TCA

Titolo:

Denegata/ritardata giustizia.Ricorrente non ha partecipato alle visite mediche ordinate dalla Cassa.Solo pendente causa la Cassa ha ricevuto un certificato medico che conferma le sue difficili condizioni di salute. Ora che ne è in possesso può emanare decisione su opposizione. No ritardata giustizia

DENEGATA GIUSTIZIA

EMANAZIONE DELLA NUOVA DECISIONE PRIMA DELLA RISPOSTA

RITARDATA GIUSTIZIA

SPESE PER LA DIETA

art. 56 cpv. 2 LPGA

Raccomandata

Incarto n.

33.2009.1

TB

Lugano

20 febbraio

2009

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 12 dicembre 2008

di

RI 1

contro

Cassa cantonale di compensazione, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenuto in fatto che

RI 1 si è già rivolta

a questo Tribunale il 24 ottobre 2006 (inc. n. 33.2006.14) chiedendo il

ripristino della concessione del forfait per il regime dietetico di cui

riteneva di avere bisogno per la sua alimentazione, a base di prodotti

biologici,

con sentenza del 5

aprile 2007 questo Tribunale ha accolto il ricorso, nel senso che ha annullato

la decisione su opposizione del 19 ottobre 2006 della Cassa cantonale di

compensazione ed ha rinviato ad essa gli atti affinché emanasse una nuova decisione,

previo esame dello stato di salute dell'assicurata a mezzo di una perizia medico specialistica,

il giudizio cantonale

è stato impugnato al Tribunale federale, che, il 14 aprile 2008 (8C_148/2007), ha

respinto il ricorso presentato dall'assicurata. L'Alta

Corte ha condiviso le valutazioni effettuate dal TCA, che aveva reputato necessario far procedere ad indagini

complementari per chiarire con esattezza le malattie di cui soffre l'insorgente, con precisa verifica della loro

incidenza sul suo regime alimentare,

lo stesso TF ha quindi

disposto che, siccome le certificazioni mediche agli atti prodotte dalla

ricorrente non apparivano sufficientemente chiare per concludere con la

necessaria certezza che la ricorrente deve nutrirsi esclusivamente con prodotti

biologici, si imponeva un approfondimento medico da affidare ad uno specialista

in gastroenterologia o ad un allergologo,

sulla scorta di queste

considerazioni la Cassa __________ di compensazione ha disposto un accertamento

medico presso il dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna e gastroenterologia

(doc. 182 della Cassa PC), accertamento che l'assicurata ha rifiutato per motivi di salute (doc. 186 PC),

anche il secondo

appuntamento dal perito (doc. 189 PC) è stato disatteso per i medesimi motivi (doc.

191 PC),

il 2 settembre 2008

(doc. 194 PC) la Cassa cantonale di compensazione ha concesso 10 giorni di

tempo all'assicurata per

confermare se intendeva collaborare all'accertamento medico disposto dal TF, in caso contrario avrebbe

deciso la non entrata in materia in mancanza della necessaria documentazione

medica,

l'interessata ha disdetto l'appuntamento per la prevista perizia del 16

ottobre 2008 (doc. 195 PC) fissata dall'Amministrazione,

di conseguenza, il 24

settembre 2008 (doc. 201 PC) la Cassa cantonale di compensazione ha deciso la

non entrata in materia ex art. 43 LPGA ed ha quindi chiuso l'inchiesta, poiché nonostante più

ingiunzioni, la diffida e gli avvertimenti sulle conseguenze giuridiche, senza

valide giustificazioni l'assicurata

si è contrapposta al suo obbligo d'informare e di collaborare,

il TCA ha considerato lo scritto del 26

settembre 2008 (doc. 208 PC) ricevuto direttamente dall'assicurata come un'opposizione

alla decisione di non entrata in materia della Cassa (inc. n. 33.2008.7),

con sentenza del 7

ottobre 2008 (doc. 213 PC) questo Tribunale ha così dichiarato irricevibile il

ricorso ed ha trasmesso gli atti alla Cassa affinché rendesse una decisione su

opposizione,

la Cassa cantonale di

compensazione ha così disposto dei nuovi accertamenti contattando un medico

specialista FMH in medicina interna e gastroenterologia (doc. 217 PC), il

quale, dopo avere studiato il caso, ha suggerito di rivolgersi ad un ospedale

universitario della Svizzera interna per una valutazione più approfondita (doc.

218 PC),

interpellata in

proposito, il 26 novembre 2008 (doc. 26 PC) l'assicurata ha ribadito le sue difficoltà di salute ed ha comunicato

alla Cassa di avere chiesto al dr. med. __________ ed al dr. med. __________ di

certificare l'inopportunità dal

(suo) profilo medico, fisico e psichico di recarsi fino a Zurigo per sottoporsi

a degli esami medici (doc. 224 PC),

il 2 gennaio 2009

(doc. I) questo Tribunale ha ricevuto uno scritto dell'assicurata datato 18 dicembre 2008, in cui ella ha evidenziato i

problemi che le causa la malattia di Chron di cui è affetta, quali anche l'allergia alimentare e l'intolleranza a diversi prodotti,

soprattutto chimici, ed alle normali situazioni che si creano nel quotidiano,

che le comportano gravi problemi di salute,

appurato che la Cassa

di compensazione non aveva ancora emanato una decisione su opposizione sulla

questione del regime alimentare (doc. II), come disposto con sentenza 7 ottobre

2008, il TCA considerato il

gravame quale ricorso per denegata giustizia (doc. III),

nel frattempo, la

Cassa ha sollecitato l'interessata

riguardo all'invio dei

preannunciati certificati medici, in assenza dei quali avrebbe deciso in base

agli atti a sua disposizione (doc. IV/1),

il 13 gennaio 2009

(doc. V) la ricorrente ha fatto nuovamente presente i suoi problemi di salute e

quindi l'impossibilità di sottoporsi

né a __________ né a __________ a degli esami clinici che peggiorerebbero soltanto

le sue condizioni di salute,

nella risposta di causa

del 27 gennaio 2009 (doc. VII) la Cassa ha riassunto l'intera fattispecie dal 2006 in poi ed ha concluso che "dalla

ricezione del ricorso/opposizione il 26 settembre/10 ottobre 2008 fino al 15

dicembre 2008 la Cassa ha eseguito ulteriori accertamenti per sincerarsi sul

fatto che non fosse effettivamente possibile eseguire gli accertamenti ordinati

dal TCA e dal TF

a __________ con il risultato che per ottenere un riscontro maggiormente

attendibile si rende necessario consultare un ospedale universitario della

Svizzera interna. Dal 15 dicembre 2008, la Cassa risulta poi in attesa della

documentazione medica che l'assicurata ha inteso presentare per giustificare la sua tesi secondo

cui la stessa non potrebbe spostarsi troppo lontano e per troppo tempo dal proprio

domicilio. Documentazione quest'ultima, che la Cassa risulta aver sollecitato con lo scritto del 12

gennaio 2009 nel quale risulta anche aver indicato che se tale documentazione

non le fosse pervenuta entro un termine preciso avrebbe deciso in base agli

atti in suo possesso. In tal senso, l'atteggiamento della Cassa non merita di essere criticato e a maggior

ragione tenuto conto del fatto che i pregiudizi dell'assicurata nei confronti dei medici e della

Cassa non semplificano certamente la procedura in corso che di per sé, sotto

taluni punti di vista, può anche apparire di una certa complessità.",

nei suoi successivi

scritti (docc. IX e X) la ricorrente ha esposto i numerosi problemi di salute presenti

a causa delle allergie e delle intolleranze (non solo alimentari) e le

conseguenze a cui va incontro se esce di casa per molto tempo (nel senso di

sottoporsi a perizia medica fuori domicilio o addirittura fuori Cantone),

il 9 febbraio 2009

(doc. XII) la Cassa di compensazione ha trasmesso al TCA copia del certificato del dr. med. __________, specialista FMH in

psichiatria e psicoterapia, che attendeva per potere emettere la propria

decisione su opposizione,

considerato in diritto che

la presente vertenza

non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad

esempio per la difficoltà dell'istruttoria

o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi

dell'articolo 49 cpv. 2 della

Legge sull'organizzazione

giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio

2003),

la LPGA regola il tema

della decisione all'art. 49, con il rilievo che secondo l'art. 52 cpv. 1 LPGA,

le decisioni emanate in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro

trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate,

tutte le decisioni

emanate dopo il 1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione. La

procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali,

ad eccezione della previdenza professionale e, per quanto concerne la materia

che qui interessa, l'art. 1 LPC

dispone che le norme della LPGA si applicano alle prestazioni complementari all'AVS e AI, sempre che la legge non preveda espressamente

una deroga (Philippe

Gerber: L'interaction entre la LPGA et les lois

Considerandi

spéciales d'assurances sociales, in Pratique VSI 6/2002 pag. 205 - 207),

nel caso concreto, il 24 settembre 2008

la Cassa di compensazione ha emanato una decisione di non entrata in materia ai

sensi dell'art. 43 LPGA, non avendo potuto pronunciarsi sulla questione di

merito relativa alla necessità di un regime dietetico a causa della mancata

collaborazione dell'assicurata a sottoporsi a degli accertamenti medici, così

come indicato dal TF stesso,

a questa

decisione non ha fatto seguito una decisione su opposizione da parte dell'Amministrazione,

giusta l'art. 56 cpv. 1 LPGA, le decisioni su

opposizione e quelle contro cui un'opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso.

Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se

l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione

o una decisione su opposizione,

tale disposizione

include sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata giustizia (Kieser,

ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 56 nota 10 pag. 560),

con l'entrata in vigore della LPGA, secondo il

già citato suo art. 56 cpv. 2, spetta al competente Tribunale cantonale delle

assicurazioni statuire in merito ad un ricorso per denegata/ritardata giustizia

(Kieser, op. cit., art. 56 nota 11 pag. 560; STFA inedita I 387/03, del 23

ottobre 2003, consid. 3),

va inoltre rammentato

come ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art.

49.

LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione

all'istanza che le ha notificate.

Questa norma di

procedura entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360

consid. 4a; RAMI 1998 KV n. 37 pag. 316 consid. 3b).

L'art. 52 cpv. 2 LPGA

stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine

adeguato, sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi

giuridici. Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è

gratuita e di regola non sono accordate ripetibili,

il legislatore non ha

quindi voluto inserire un termine entro il quale l'amministrazione deve emanare la decisione su opposizione,

secondo l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale

federale), vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa

non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (DTF 114

V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; Kieser, op. cit., art.

56.

nota 10 pag. 560),

sempre secondo la

giurisprudenza, vi è diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità competente

si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un

termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché

dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti).

Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia.

Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia

agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V 20

consid. 4c, 103 V 195 consid. 3c),

nel giudicare

l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una valutazione

delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze

che hanno condotto ad un prolungamento della procedura non appaiono oggettivamente

giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine). Criteri rilevanti sono,

segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della materia ed il

comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ

1983.

p. 483).

il principio secondo

cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere

semplice e spedita (art. 61 lett. a LPGA) è espressione di un principio

generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche

nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999,

p. 243 n. 509),

dottrina e

giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa

soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa

prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari,

qualora l'autorità si

sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della

costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono

stati presi abusivamente (Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p.

78.

e riferimenti giurisprudenziali),

in una sentenza del 25

giugno 2003, I 841/02, pubblicata in DTF 129 V pag. 411, il TFA ha ammesso

l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della

Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una

procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata

la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata),

nella DTF 125 V 188,

il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi

di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui

l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare

la decisione di sua competenza,

in RAMI 1997 U 286 pag.

339, la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un

tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una

causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia

a partire dall'evasione di un atto di ricusa).

In questa stessa

pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato chiamato a

decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:

" Das

Eidgenössische Versicherungsgericht hat in ähnlichen Fällen, bei denen keine

besonderen Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern von 20 Monaten

(unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten

(unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I 421/89) als Grenzfälle

betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete es eine Erledigungszeit

von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine

unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits

hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrens- dauer von 40

Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92).",

in dottrina viene

menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella causa A.L. del Tribunale

delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è stata riconosciuta una

ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva atteso più di 9 mesi

prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia (Kieser, Das Verwaltungsverfahren

in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri, Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92)

oppure quella datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo del Canton

Nidwaldo, in cui l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver

lasciato trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo

ricezione di una perizia (Plädoyer 6/1998, p. 67),

Il TFA ha stabilito, in una

sentenza pubblicata in SVR 2001 KV

38, p. 109, che l'oggetto di un ricorso per denegata o ritardata giustizia è

soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso ritardo: il tribunale

non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le prestazioni

assicurative materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto litigioso di

questa procedura,

questa

giurisprudenza è valida anche sotto l'imperio dell'art. 56 cpv. 2 LPGA (Kieser, op. cit., art. 56 nota 12 pag. 56),

da

ultimo va rilevato che, in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o

denegata giustizia, il Tribunale ordina all'assicuratore sociale di

concludere entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar

seguito alla chiesta misura (Kieser, Verwaltungsverfahren,

op. cit., nota 507 pag. 240; cfr. anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110),

nella fattispecie, come visto, occorre

osservare che sia da quando il Tribunale federale ha statuito nell'aprile 2008

sia da quando questo Tribunale si è occupato (per la seconda volta) della questione

nell'ottobre 2008, la Cassa cantonale di compensazione ha diligentemente messo

in atto una procedura d'accertamento delle condizioni di salute dell'assicurata,

conformandosi così al giudizio dell'Alta Corte (citata STF 8C_148/2007, consid.

3),

l'Amministrazione non ha ancora potuto

pronunciarsi sulla questione di merito come disposto dal TF, poiché essa non è

ancora riuscita ad accertare "che l'insorgente deve

nutrirsi esclusivamente con prodotti biologici" (citata STF 8C_148/2007,

consid. 3),

infatti, l'assicurata non si è

sottoposta alle perizie mediche che la Cassa di compensazione, in (ben) tre

occasioni, ha correttamente predisposto per la stessa,

inoltre, solo pendente causa, ovvero il

9.

febbraio 2009 (doc. XIIbis), l'Amministrazione è riuscita ad ottenere dallo

psichiatra curante, dr. med. __________, il certificato medico che conferma la

problematicità, per la ricorrente, di effettuare una trasferta fino a __________

per procedere ad un esame peritale,

questo certificato menziona la

complessità della situazione clinica, dove fattori psichici e somatici sono

strettamente legati, per cui, per potere chiarire gli aspetti medici necessari

per decidere sulla questione di merito (diritto al forfait per le spese per la

dieta), il curante ha suggerito di fare capo ad un altro specialista presso la

Clinica __________ di __________,

in possesso di questo attestato, la

Cassa ha comunicato al TCA che emetterà la propria decisione su opposizione

(doc. XII),

in queste circostanze, va evidenziato

che l'Amministrazione sta ancora accertando le condizioni di salute dell'assicurata

proprio come disposto dal Tribunale federale e che se v'è un ritardo nell'emanazione

della decisione su opposizione riguardante il diritto ai Fr. 2'100.-, la

responsabilità va attribuita all'insorgente stessa,

infatti, ella avrebbe potuto esibire

già durante la precedente procedura – sfociata nel ricorso del 26 settembre

2008.

(inc. n. 33.2008.7) – il certificato medico d'indisponibilità prodotto tuttavia

soltanto ora, evitando così, peraltro, l'emanazione della decisione di non

entrata in materia che ha dato luogo sia al citato ricorso del 26 settembre

2008.

sia a quello attuale del 18 dicembre 2008/2 gennaio 2009 (inc. n.

33.2009

),

un atteggiamento – già a suo tempo -

più partecipativo da parte dell'assicurata avrebbe sicuramente ridotto i tempi

procedurali,

di conseguenza, non può

essere in concreto ammesso un ingiustificato ritardo da parte dell'Amministrazione nel pronunciarsi sull'oggetto principale della lite fra le parti,

dato che sin dall'emanazione

della sentenza del Tribunale federale la Cassa di compensazione sta cercando,

in maniera puntuale e conforme alla legge, di determinare se le condizioni di

salute dell'assicurata le diano

diritto o no al forfait annuo di Fr. 2'100.- per la dieta,

alla luce degli atti la lamentela della

ricorrente riguardo ad una ritardata e/o denegata giustizia da parte della

Cassa di compensazione nel decidere sul diritto al forfait per la dieta è indubbiamente

prematura,

la Cassa è invitata ad emanare, entro

breve termine, una decisione su opposizione rispettivamente ad ordinare gli

accertamenti medici che possono essere svolti sulla ricorrente. In altri

termini, se la Cassa di compensazione accetterà le motivazioni esposte nel

citato certificato medico del 7 febbraio 2009, revocherà la non entrata in

materia e potrà disporre i necessari accertamenti medici, che la porteranno

conseguentemente a decidere sul diritto al forfait di Fr. 2'100.-, la cui

decisione potrà essere, semmai, impugnata mediante opposizione (art. 52 LPGA) e

la successiva decisione su opposizione con ricorso al TCA (art. 56 LPGA). Se,

invece, l'Amministrazione riterrà che le giustificazioni addotte per non

sottoporsi ad una visita peritale fuori domicilio non siano sufficienti, potrà

riconfermare la non entrata in materia sulla questione delle spese per la

dieta, a motivo che la mancata collaborazione dell'assicurata non ha reso

possibile accertare compiutamente la situazione concreta, oltretutto in virtù

del giudizio del Tribunale federale. Anche in quest'ultima circostanza

l'assicurata potrà far capo ai mezzi di diritto per impugnare, eventualmente,

la decisione della Cassa di compensazione.

Visto quanto precede, il ricorso,

infondato, va dunque integralmente respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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