33.2009.1
Denegata/ritardata giustizia.Ricorrente non ha partecipato alle visite mediche ordinate dalla Cassa.Solo pendente causa la Cassa ha ricevuto un certificato medico che conferma le sue difficili condizi
20 febbraio 2009Italiano17 min
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Numero d'incarto:
Fatti
33.2009.1
Data decisione, Autorità:
20.02.2009, TCA
Titolo:
Denegata/ritardata giustizia.Ricorrente non ha partecipato alle visite mediche ordinate dalla Cassa.Solo pendente causa la Cassa ha ricevuto un certificato medico che conferma le sue difficili condizioni di salute. Ora che ne è in possesso può emanare decisione su opposizione. No ritardata giustizia
DENEGATA GIUSTIZIA
EMANAZIONE DELLA NUOVA DECISIONE PRIMA DELLA RISPOSTA
RITARDATA GIUSTIZIA
SPESE PER LA DIETA
art. 56 cpv. 2 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
33.2009.1
TB
Lugano
20 febbraio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 dicembre 2008
di
RI 1
contro
Cassa cantonale di compensazione, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto che
RI 1 si è già rivolta
a questo Tribunale il 24 ottobre 2006 (inc. n. 33.2006.14) chiedendo il
ripristino della concessione del forfait per il regime dietetico di cui
riteneva di avere bisogno per la sua alimentazione, a base di prodotti
biologici,
con sentenza del 5
aprile 2007 questo Tribunale ha accolto il ricorso, nel senso che ha annullato
la decisione su opposizione del 19 ottobre 2006 della Cassa cantonale di
compensazione ed ha rinviato ad essa gli atti affinché emanasse una nuova decisione,
previo esame dello stato di salute dell'assicurata a mezzo di una perizia medico specialistica,
il giudizio cantonale
è stato impugnato al Tribunale federale, che, il 14 aprile 2008 (8C_148/2007), ha
respinto il ricorso presentato dall'assicurata. L'Alta
Corte ha condiviso le valutazioni effettuate dal TCA, che aveva reputato necessario far procedere ad indagini
complementari per chiarire con esattezza le malattie di cui soffre l'insorgente, con precisa verifica della loro
incidenza sul suo regime alimentare,
lo stesso TF ha quindi
disposto che, siccome le certificazioni mediche agli atti prodotte dalla
ricorrente non apparivano sufficientemente chiare per concludere con la
necessaria certezza che la ricorrente deve nutrirsi esclusivamente con prodotti
biologici, si imponeva un approfondimento medico da affidare ad uno specialista
in gastroenterologia o ad un allergologo,
sulla scorta di queste
considerazioni la Cassa __________ di compensazione ha disposto un accertamento
medico presso il dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna e gastroenterologia
(doc. 182 della Cassa PC), accertamento che l'assicurata ha rifiutato per motivi di salute (doc. 186 PC),
anche il secondo
appuntamento dal perito (doc. 189 PC) è stato disatteso per i medesimi motivi (doc.
191 PC),
il 2 settembre 2008
(doc. 194 PC) la Cassa cantonale di compensazione ha concesso 10 giorni di
tempo all'assicurata per
confermare se intendeva collaborare all'accertamento medico disposto dal TF, in caso contrario avrebbe
deciso la non entrata in materia in mancanza della necessaria documentazione
medica,
l'interessata ha disdetto l'appuntamento per la prevista perizia del 16
ottobre 2008 (doc. 195 PC) fissata dall'Amministrazione,
di conseguenza, il 24
settembre 2008 (doc. 201 PC) la Cassa cantonale di compensazione ha deciso la
non entrata in materia ex art. 43 LPGA ed ha quindi chiuso l'inchiesta, poiché nonostante più
ingiunzioni, la diffida e gli avvertimenti sulle conseguenze giuridiche, senza
valide giustificazioni l'assicurata
si è contrapposta al suo obbligo d'informare e di collaborare,
il TCA ha considerato lo scritto del 26
settembre 2008 (doc. 208 PC) ricevuto direttamente dall'assicurata come un'opposizione
alla decisione di non entrata in materia della Cassa (inc. n. 33.2008.7),
con sentenza del 7
ottobre 2008 (doc. 213 PC) questo Tribunale ha così dichiarato irricevibile il
ricorso ed ha trasmesso gli atti alla Cassa affinché rendesse una decisione su
opposizione,
la Cassa cantonale di
compensazione ha così disposto dei nuovi accertamenti contattando un medico
specialista FMH in medicina interna e gastroenterologia (doc. 217 PC), il
quale, dopo avere studiato il caso, ha suggerito di rivolgersi ad un ospedale
universitario della Svizzera interna per una valutazione più approfondita (doc.
218 PC),
interpellata in
proposito, il 26 novembre 2008 (doc. 26 PC) l'assicurata ha ribadito le sue difficoltà di salute ed ha comunicato
alla Cassa di avere chiesto al dr. med. __________ ed al dr. med. __________ di
certificare l'inopportunità dal
(suo) profilo medico, fisico e psichico di recarsi fino a Zurigo per sottoporsi
a degli esami medici (doc. 224 PC),
il 2 gennaio 2009
(doc. I) questo Tribunale ha ricevuto uno scritto dell'assicurata datato 18 dicembre 2008, in cui ella ha evidenziato i
problemi che le causa la malattia di Chron di cui è affetta, quali anche l'allergia alimentare e l'intolleranza a diversi prodotti,
soprattutto chimici, ed alle normali situazioni che si creano nel quotidiano,
che le comportano gravi problemi di salute,
appurato che la Cassa
di compensazione non aveva ancora emanato una decisione su opposizione sulla
questione del regime alimentare (doc. II), come disposto con sentenza 7 ottobre
2008, il TCA considerato il
gravame quale ricorso per denegata giustizia (doc. III),
nel frattempo, la
Cassa ha sollecitato l'interessata
riguardo all'invio dei
preannunciati certificati medici, in assenza dei quali avrebbe deciso in base
agli atti a sua disposizione (doc. IV/1),
il 13 gennaio 2009
(doc. V) la ricorrente ha fatto nuovamente presente i suoi problemi di salute e
quindi l'impossibilità di sottoporsi
né a __________ né a __________ a degli esami clinici che peggiorerebbero soltanto
le sue condizioni di salute,
nella risposta di causa
del 27 gennaio 2009 (doc. VII) la Cassa ha riassunto l'intera fattispecie dal 2006 in poi ed ha concluso che "dalla
ricezione del ricorso/opposizione il 26 settembre/10 ottobre 2008 fino al 15
dicembre 2008 la Cassa ha eseguito ulteriori accertamenti per sincerarsi sul
fatto che non fosse effettivamente possibile eseguire gli accertamenti ordinati
dal TCA e dal TF
a __________ con il risultato che per ottenere un riscontro maggiormente
attendibile si rende necessario consultare un ospedale universitario della
Svizzera interna. Dal 15 dicembre 2008, la Cassa risulta poi in attesa della
documentazione medica che l'assicurata ha inteso presentare per giustificare la sua tesi secondo
cui la stessa non potrebbe spostarsi troppo lontano e per troppo tempo dal proprio
domicilio. Documentazione quest'ultima, che la Cassa risulta aver sollecitato con lo scritto del 12
gennaio 2009 nel quale risulta anche aver indicato che se tale documentazione
non le fosse pervenuta entro un termine preciso avrebbe deciso in base agli
atti in suo possesso. In tal senso, l'atteggiamento della Cassa non merita di essere criticato e a maggior
ragione tenuto conto del fatto che i pregiudizi dell'assicurata nei confronti dei medici e della
Cassa non semplificano certamente la procedura in corso che di per sé, sotto
taluni punti di vista, può anche apparire di una certa complessità.",
nei suoi successivi
scritti (docc. IX e X) la ricorrente ha esposto i numerosi problemi di salute presenti
a causa delle allergie e delle intolleranze (non solo alimentari) e le
conseguenze a cui va incontro se esce di casa per molto tempo (nel senso di
sottoporsi a perizia medica fuori domicilio o addirittura fuori Cantone),
il 9 febbraio 2009
(doc. XII) la Cassa di compensazione ha trasmesso al TCA copia del certificato del dr. med. __________, specialista FMH in
psichiatria e psicoterapia, che attendeva per potere emettere la propria
decisione su opposizione,
considerato in diritto che
la presente vertenza
non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell'istruttoria
o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 della
Legge sull'organizzazione
giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003),
la LPGA regola il tema
della decisione all'art. 49, con il rilievo che secondo l'art. 52 cpv. 1 LPGA,
le decisioni emanate in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro
trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate,
tutte le decisioni
emanate dopo il 1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione. La
procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali,
ad eccezione della previdenza professionale e, per quanto concerne la materia
che qui interessa, l'art. 1 LPC
dispone che le norme della LPGA si applicano alle prestazioni complementari all'AVS e AI, sempre che la legge non preveda espressamente
una deroga (Philippe
Gerber: L'interaction entre la LPGA et les lois
Considerandi
spéciales d'assurances sociales, in Pratique VSI 6/2002 pag. 205 - 207),
nel caso concreto, il 24 settembre 2008
la Cassa di compensazione ha emanato una decisione di non entrata in materia ai
sensi dell'art. 43 LPGA, non avendo potuto pronunciarsi sulla questione di
merito relativa alla necessità di un regime dietetico a causa della mancata
collaborazione dell'assicurata a sottoporsi a degli accertamenti medici, così
come indicato dal TF stesso,
a questa
decisione non ha fatto seguito una decisione su opposizione da parte dell'Amministrazione,
giusta l'art. 56 cpv. 1 LPGA, le decisioni su
opposizione e quelle contro cui un'opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso.
Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se
l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione
o una decisione su opposizione,
tale disposizione
include sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata giustizia (Kieser,
ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 56 nota 10 pag. 560),
con l'entrata in vigore della LPGA, secondo il
già citato suo art. 56 cpv. 2, spetta al competente Tribunale cantonale delle
assicurazioni statuire in merito ad un ricorso per denegata/ritardata giustizia
(Kieser, op. cit., art. 56 nota 11 pag. 560; STFA inedita I 387/03, del 23
ottobre 2003, consid. 3),
va inoltre rammentato
come ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art.
49.
LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione
all'istanza che le ha notificate.
Questa norma di
procedura entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360
consid. 4a; RAMI 1998 KV n. 37 pag. 316 consid. 3b).
L'art. 52 cpv. 2 LPGA
stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine
adeguato, sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi
giuridici. Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è
gratuita e di regola non sono accordate ripetibili,
il legislatore non ha
quindi voluto inserire un termine entro il quale l'amministrazione deve emanare la decisione su opposizione,
secondo l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale
federale), vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa
non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (DTF 114
V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; Kieser, op. cit., art.
56.
nota 10 pag. 560),
sempre secondo la
giurisprudenza, vi è diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità competente
si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un
termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché
dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti).
Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia.
Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia
agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V 20
consid. 4c, 103 V 195 consid. 3c),
nel giudicare
l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una valutazione
delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze
che hanno condotto ad un prolungamento della procedura non appaiono oggettivamente
giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine). Criteri rilevanti sono,
segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della materia ed il
comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ
1983.
p. 483).
il principio secondo
cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere
semplice e spedita (art. 61 lett. a LPGA) è espressione di un principio
generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche
nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999,
p. 243 n. 509),
dottrina e
giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa
soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa
prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari,
qualora l'autorità si
sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della
costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono
stati presi abusivamente (Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p.
78.
e riferimenti giurisprudenziali),
in una sentenza del 25
giugno 2003, I 841/02, pubblicata in DTF 129 V pag. 411, il TFA ha ammesso
l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della
Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una
procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata
la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata),
nella DTF 125 V 188,
il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi
di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui
l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare
la decisione di sua competenza,
in RAMI 1997 U 286 pag.
339, la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un
tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una
causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia
a partire dall'evasione di un atto di ricusa).
In questa stessa
pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato chiamato a
decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:
" Das
Eidgenössische Versicherungsgericht hat in ähnlichen Fällen, bei denen keine
besonderen Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern von 20 Monaten
(unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten
(unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I 421/89) als Grenzfälle
betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete es eine Erledigungszeit
von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine
unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits
hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrens- dauer von 40
Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92).",
in dottrina viene
menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella causa A.L. del Tribunale
delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è stata riconosciuta una
ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva atteso più di 9 mesi
prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia (Kieser, Das Verwaltungsverfahren
in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri, Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92)
oppure quella datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo del Canton
Nidwaldo, in cui l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver
lasciato trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo
ricezione di una perizia (Plädoyer 6/1998, p. 67),
Il TFA ha stabilito, in una
sentenza pubblicata in SVR 2001 KV
38, p. 109, che l'oggetto di un ricorso per denegata o ritardata giustizia è
soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso ritardo: il tribunale
non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le prestazioni
assicurative materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto litigioso di
questa procedura,
questa
giurisprudenza è valida anche sotto l'imperio dell'art. 56 cpv. 2 LPGA (Kieser, op. cit., art. 56 nota 12 pag. 56),
da
ultimo va rilevato che, in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o
denegata giustizia, il Tribunale ordina all'assicuratore sociale di
concludere entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar
seguito alla chiesta misura (Kieser, Verwaltungsverfahren,
op. cit., nota 507 pag. 240; cfr. anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110),
nella fattispecie, come visto, occorre
osservare che sia da quando il Tribunale federale ha statuito nell'aprile 2008
sia da quando questo Tribunale si è occupato (per la seconda volta) della questione
nell'ottobre 2008, la Cassa cantonale di compensazione ha diligentemente messo
in atto una procedura d'accertamento delle condizioni di salute dell'assicurata,
conformandosi così al giudizio dell'Alta Corte (citata STF 8C_148/2007, consid.
3),
l'Amministrazione non ha ancora potuto
pronunciarsi sulla questione di merito come disposto dal TF, poiché essa non è
ancora riuscita ad accertare "che l'insorgente deve
nutrirsi esclusivamente con prodotti biologici" (citata STF 8C_148/2007,
consid. 3),
infatti, l'assicurata non si è
sottoposta alle perizie mediche che la Cassa di compensazione, in (ben) tre
occasioni, ha correttamente predisposto per la stessa,
inoltre, solo pendente causa, ovvero il
9.
febbraio 2009 (doc. XIIbis), l'Amministrazione è riuscita ad ottenere dallo
psichiatra curante, dr. med. __________, il certificato medico che conferma la
problematicità, per la ricorrente, di effettuare una trasferta fino a __________
per procedere ad un esame peritale,
questo certificato menziona la
complessità della situazione clinica, dove fattori psichici e somatici sono
strettamente legati, per cui, per potere chiarire gli aspetti medici necessari
per decidere sulla questione di merito (diritto al forfait per le spese per la
dieta), il curante ha suggerito di fare capo ad un altro specialista presso la
Clinica __________ di __________,
in possesso di questo attestato, la
Cassa ha comunicato al TCA che emetterà la propria decisione su opposizione
(doc. XII),
in queste circostanze, va evidenziato
che l'Amministrazione sta ancora accertando le condizioni di salute dell'assicurata
proprio come disposto dal Tribunale federale e che se v'è un ritardo nell'emanazione
della decisione su opposizione riguardante il diritto ai Fr. 2'100.-, la
responsabilità va attribuita all'insorgente stessa,
infatti, ella avrebbe potuto esibire
già durante la precedente procedura – sfociata nel ricorso del 26 settembre
2008.
(inc. n. 33.2008.7) – il certificato medico d'indisponibilità prodotto tuttavia
soltanto ora, evitando così, peraltro, l'emanazione della decisione di non
entrata in materia che ha dato luogo sia al citato ricorso del 26 settembre
2008.
sia a quello attuale del 18 dicembre 2008/2 gennaio 2009 (inc. n.
33.2009
),
un atteggiamento – già a suo tempo -
più partecipativo da parte dell'assicurata avrebbe sicuramente ridotto i tempi
procedurali,
di conseguenza, non può
essere in concreto ammesso un ingiustificato ritardo da parte dell'Amministrazione nel pronunciarsi sull'oggetto principale della lite fra le parti,
dato che sin dall'emanazione
della sentenza del Tribunale federale la Cassa di compensazione sta cercando,
in maniera puntuale e conforme alla legge, di determinare se le condizioni di
salute dell'assicurata le diano
diritto o no al forfait annuo di Fr. 2'100.- per la dieta,
alla luce degli atti la lamentela della
ricorrente riguardo ad una ritardata e/o denegata giustizia da parte della
Cassa di compensazione nel decidere sul diritto al forfait per la dieta è indubbiamente
prematura,
la Cassa è invitata ad emanare, entro
breve termine, una decisione su opposizione rispettivamente ad ordinare gli
accertamenti medici che possono essere svolti sulla ricorrente. In altri
termini, se la Cassa di compensazione accetterà le motivazioni esposte nel
citato certificato medico del 7 febbraio 2009, revocherà la non entrata in
materia e potrà disporre i necessari accertamenti medici, che la porteranno
conseguentemente a decidere sul diritto al forfait di Fr. 2'100.-, la cui
decisione potrà essere, semmai, impugnata mediante opposizione (art. 52 LPGA) e
la successiva decisione su opposizione con ricorso al TCA (art. 56 LPGA). Se,
invece, l'Amministrazione riterrà che le giustificazioni addotte per non
sottoporsi ad una visita peritale fuori domicilio non siano sufficienti, potrà
riconfermare la non entrata in materia sulla questione delle spese per la
dieta, a motivo che la mancata collaborazione dell'assicurata non ha reso
possibile accertare compiutamente la situazione concreta, oltretutto in virtù
del giudizio del Tribunale federale. Anche in quest'ultima circostanza
l'assicurata potrà far capo ai mezzi di diritto per impugnare, eventualmente,
la decisione della Cassa di compensazione.
Visto quanto precede, il ricorso,
infondato, va dunque integralmente respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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