33.2009.10
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19 gennaio 2010Italiano13 min
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Numero d'incarto:
33.2009.10
Data decisione, Autorità:
19.01.2010, TCA
Titolo:
Opposizione ad ordine di restituzione PC dichiarata irricevibile siccome incomprensibile. Per il TCA, invece, la lettera è leggibile. La Cassa poteva convocare l'assicurata per un colloquio personale nel quale formulare oralmente opposizione. Decisione annullata ed atti rinviati alla Cassa
DIRITTO ALLE PRESTAZIONI COMPLEMENTARI
FORMALITÀ DEL PROVVEDIMENTO
OPPOSIZIONE
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
art. 52 LPGA
art. 10 cpv. 4 OPGA
Raccomandata
Incarto n.
33.2009.10
TB
Lugano
19 gennaio 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 settembre 2009
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 5 agosto
2009 emanata da
Cassa cantonale di compensazione
AVS/AI/IPG,
6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in
fatto
A. Con
decisione su opposizione del 5 agosto 2009 (doc. A1) la Cassa cantonale di
compensazione ha dichiarato irricevibile l'opposizione del 16 luglio 2009 di RI 1, poiché presentata "con
una calligrafia illeggibile" che "non permette alla Cassa di
conoscere le motivazioni rivendicate per contestare la decisione di
restituzione del 17 giugno 2009.", con cui le è stato chiesto l'importo complessivo di Fr. 105'158.- indebitamente
percepito dal 1° gennaio 2006 al 28 febbraio 2009, comprendente il rimborso
delle spese di malattia (Fr. 15'364.-) di cui ha beneficiato dal 2004 al 2009 (doc. 7).
B. Contro
questa decisione l'assicurata ha inoltrato il 4 settembre 2009 (doc. I) un tempestivo
ricorso al TCA, nel quale sottolinea in particolare quanto segue:
" (...) ho fatto opposizione e le mie considerazioni non
sono state accettate, ma ultimamente non ho un mezzo migliore per scrivere,
ultima mia vicissitudine risale a luglio dove in seguito ad un incendio ho
perso ogni cosa, non m'è rimasto nulla solo i vestiti che ho addosso, e queste
istituzioni che scrivono e pretendono senza alcune cose chiare per me.
(...)".
C. Nella
sua risposta del 23 settembre 2009 (doc. III) la Cassa di compensazione propone
di respingere il ricorso e osserva in particolare:
" (...)
3.
Ritenendo
illeggibile il reclamo presentato dall'assicurata il 16 luglio 2009, il 24
luglio 2009 la Cassa ha invitato l'assicurata a riscrivere la propria opposizione
entro un termine adeguato di 15 giorni e sotto la comminatoria che in caso
contrario la sua opposizione sarà dichiarata irricevibile.
Avendo
agito conformemente a quanto è disposto nell'art. 10 cpv. 5 OPGA ed a quanto è
ribadito nella giurisprudenza, sotto questo profilo l'agire della Cassa merita
di essere confermato. Ragion per cui, nel caso concreto è a giusta ragione che
la Cassa ha deciso irricevibile l'opposizione presentata dall'assicurata il
16 luglio 2009.
A
maggior ragione, ritenendo anche che nel caso concreto l'assicurata non ha
nemmeno dato prova della diligenza e della cura minima che le si poteva
ragionevolmente richiedere nella conduzione della propria pratica. Basti infatti
pensare che con la penna utilizzata per scrivere lo scritto del 3 agosto 2009
sul retro della propria opposizione 16 luglio 2009 l'assicurata avrebbe, ad
esempio, facilmente potuto riscrivere il resto del reclamo in stampatello.
(...)".
D. La
ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. IV).
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06
del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
nel merito
2. Per
l'art. 49 cpv. 1 LPGA, nei casi
di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l'interessato, l'assicuratore
deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e
ingiunzioni.
Le decisioni sono
accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Devono essere
motivate se non corrispondono interamente alle richieste delle parti. La
notificazione irregolare di una decisione non deve provocare pregiudizi per l'interessato (art. 49 cpv. 3 LPGA).
In virtù dell'art. 52
cpv. 1 LPGA, le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo
opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le
decisioni processuali e pregiudiziali.
Secondo l'art. 10
OPGA,
" 1 L'opposizione
deve contenere una conclusione e una motivazione.
2 L'opposizione
deve essere inoltrata per scritto contro decisioni:
a. impugnabili per opposizione ai sensi
dell'articolo 52 LPGA in merito a prestazioni ai sensi della legge federale del
25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità
per insolvenza o alla restituzione delle stesse;
b. emanate da un organo d'esecuzione
della sicurezza sul lavoro ai sensi degli articoli 47–51 dell'ordinanza del 19
dicembre 1983 sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
3 In tutti gli altri casi l'opposizione può essere fatta per scritto o
oralmente durante un colloquio personale.
4 L'opposizione scritta deve portare la firma dell'opponente o del suo
patrocinatore. L'assicuratore mette a verbale l'opposizione fatta oralmente; il
verbale deve essere firmato dall'opponente o dal suo patrocinatore.
5 Se l'opposizione non soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 o se
manca la firma, l'assicuratore assegna un congruo termine per rimediarvi, con
la comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel merito.".
Sulla forma dell'opposizione,
cfr. DTF 123 V 128 seg.; DTF 134 V 163; STF I 898/06 del 23 luglio 2007; STF
8C_428/2009 del 30 giugno 2009; STF I 25/06 del 27 marzo 2007; STCA 35.2009.64 del 10 settembre 2009.
3. Nella
presente fattispecie, nell'ultima
pagina della decisione del 17 giugno 2009 (doc. 7) con la quale la Cassa ha
intimato all'assicurata la restituzione di Fr. 105'158.-, figura la seguente
indicazione:
"
(...)
Contro
questa decisione può essere interposta opposizione presso l'istituto delle
assicurazioni sociali, Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Via C.
Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, entro 30 giorni a decorrere dalla notifica.
L'opposizione può essere presentata per iscritto o
oralmente durante un colloquio personale, che sarà messo a verbale. L'opposizione deve contenere l'indicazione della
decisione contestata, una motivazione e una conclusione nonché essere
sottoscritta dall'opponente o dal suo rappresentante o dal
suo patrocinatore. (…)".
L'opposizione contro la decisione della Cassa
può dunque essere interposta sia per iscritto, sia oralmente durante un
colloquio personale, conformemente a quanto previsto all'art. 10 cpv. 4 OPGA
(cfr. consid. 2).
4. Il
16 luglio 2009 (docc. 9-12) l'assicurata ha inviato alla Cassa di compensazione
una lettera scritta a mano, in corsivo.
Il 24 luglio 2009 (doc.
14) la Cassa ha chiesto all'assicurata di indicare, entro il termine di 15
giorni, se detto scritto va inteso come un'opposizione e, in caso di risposta positiva, di trasmettere il testo
dell'opposizione "redatto
in maniera più leggibile affinché sia possibile prendere atto delle sue
considerazioni.".
Il 3 agosto 2009 (docc.
15A-15E) l'assicurata ha indicato sull'apice della fotocopia della prima pagina (doc. 15A) della sua lettera
del 16 luglio 2009 che "confermo lo scritto", ha inoltre sottolineato
di non essere in grado di ricopiare il testo ("non sono in grado di
riscrivere il tutto poiché non ho nulla per farlo"), ha indicato il
suo numero di telefono - __________ - ed ha pure allegato un articolo di
giornale del 15 luglio 2009 intitolato "Appartamento in fiamme a __________"
(doc. 15E).
Il 5 agosto 2009 (doc.
A1) la Cassa ha emesso la decisione impugnata, con la quale ha dichiarato
irricevibile l'opposizione per
Fatti
i motivi sopra esposti (cfr. consid. C).
5. Chiamato
ora a pronunciarsi, il TCA non può approvare l'operato dell'amministrazione.
Infatti, innanzitutto,
il primo scritto dell'assicurata del 16 luglio 2009, sebbene presenti una certa
difficoltà di comprensione dovuta alla brutta scrittura, non risulta comunque
totalmente illeggibile come sostiene la Cassa di compensazione (su questo tema,
in un altro contesto, cfr. l'art. 42 cpv. 6 LTT, secondo cui gli atti
illeggibili sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua
ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi;
STF 8C_201/2009 dell'11 settembre 2009).
Il testo, di tre
pagine, è infatti stato integralmente compreso dal TCA.
Il suo tenore è il
seguente:
" __________, 16.07.2009
Buongiorno
rispondo alla vostra corrispondenza solo oggi poiché ho avuto delle
vicissitudini molto gravi, l'ultima risale al 13 luglio.
Pertanto
cosa posso dire, di fronte ad uno scritto tanto pesante ed aggressivo nei toni,
.… [con?] considerazioni e la restituzione di ingenti somme che non ho mai
percepito extra a parte il vostro conteggio.
Sono
in buona fede, sono a conoscenza tramite il Pubblico ministero ed il mio avvocato
di qualcosa di poco chiaro con nomi falsi... [emersi?] a mio carico di cui non
so niente.
L'unica
cosa che posso dire è che anni addietro feci una richiesta preventiva per una
perdita di guadagno (in seguito ad un progetto che non ha avuto esito) all'assicurazione
__________, che mi rifiutò per malattia (potete verificare) altro non so nulla.
Non
so cosa dire …[?] restituire!!! Non ho una vita sufficiente per questo. Sono in
buona fede e ho messo tutto nelle mani del mio avvocato.
Ma
la cosa veramente triste è l'accanimento e la impossibilità d'uscire da questo
brutto assieme di istituzioni che non portano aiuto per realmente sostenere l'inabilità
di una persona, difficile trovare un appartamento con attestati di carenza beni
di centomilacinquecentofranchi gli stessi palazzi di stato mi hanno risposto
negativamente. Trovare qualcosa di meno oneroso (per esempio); ne ho molte di
cose da dire ma in questo momento sono in uno stato di profondo dolore
psicofisico per quello che mi è successo oltre le vostre cose. Mio marito non è
a conoscenza di niente per questo essendo alla Stampa per cose sue e ora all'ospedale
psichiatrico per superare lo shock.
Auguro
tanta fortuna alle vostre istituzioni che esistono anche grazie a persone
sventurate come noi.
Rimango
a disposizione
Un
Cordiale saluto
RI
1
N.B.
non ho parole di tutto quello che è successo, mi sento una povera donna ed in
buona fede.".
In virtù di quanto
esposto, già solo per questo aspetto, l'opposizione dell'assicurata non poteva essere dichiarata
irricevibile con la motivazione addotta dall'amministrazione.
Inoltre, e soprattutto,
contrariamente a quanto figura nella decisione su opposizione, il 3 agosto 2009
l'assicurata ha esplicitamente confermato di volere contestare la
decisione (sulla necessità di inoltrare un'opposizione utilizzando le forme
previste dalla legge o dall'ordinanza, cfr. SVR 1998 UV Nr. 12).
La ricorrente ha
peraltro indicato il suo numero di telefono ed ha allegato un articolo di
giornale come prova di un incendio avvenuto, presumibilmente, nel suo appartamento,
volendo con ciò evidenziare la sua difficoltà a riscrivere il testo dell'opposizione.
Alla luce di queste
circostanze e vista la chiara volontà dell'assicurata di inoltrare un'opposizione, il principio della buona fede,
applicabile in materia amministrativa (DTF 123 V 132), avrebbe dovuto spingere
la Cassa a convocarla per un colloquio personale nel quale poter formulare
oralmente l'opposizione, conformemente alla possibilità alternativa prevista
dall'art. 10 cpv. 4 OPGA e come figurava nella decisione del 17 giugno 2009
(cfr. al riguardo, INSAI, "Guida SUVA all'assicurazione contro gli infortuni",
Lucerna 2003, pag. 106: "L'opposizione può essere fatta per iscritto o
a voce in un colloquio personale e va motivata. La possibilità di fare opposizione
oralmente è stata creata per gli assicurati che hanno difficoltà a scrivere.
L'opponente deve poter difendere la causa a modo suo. Le opposizioni orali sono
messe a verbale"; (sottolineatura della redattrice)).
Da notare, che questo
sarebbe peraltro "automaticamente" accaduto se l'assicurata, anziché
inviare alla Cassa di compensazione il suo scritto del 16 luglio 2009, avesse
preso contatto telefonico con l'amministrazione, manifestando la sua volontà di
contestare la decisione di restituzione. In quel caso, ella sarebbe stata
convocata per un colloquio personale nel corso del quale formalizzare la sua opposizione
(SVR 1998 UV Nr. 12; DTF 115 V 427 consid. 3b; DTF 117
V 285; Kieser, "ATSG-Kommentar", Ed. Schultess 2009, pagg. 657-658 n.
20).
La convocazione
avrebbe potuto avvenire senza particolari difficoltà, visto che l'amministrazione
era a conoscenza del numero di telefono di RI 1 da lei stesso fornito.
Al proposito, occorre
evidenziare che questa possibilità di effettuare un'opposizione verbalmente avrebbe dovuto essere indicata già nello
scritto del 24 luglio 2009 (doc. 14).
La giurisprudenza
federale permette peraltro anche in talune circostanze una forma mista di
opposizione orale e scritta (RAMI 1988 pag. 444 seg.).
Da ultimo, va
osservato che l'indicazione, da
parte dell'assicurata, che ella
faceva capo ad un avvocato per la questione penale, doveva far nascere nell'amministrazione il riflesso di chiedere all'interessata il nominativo del suo
rappresentante legale, affinché lo potesse contattare per chiedergli se la
patrocinava anche nell'ambito
della decisione di restituzione delle prestazioni complementari indebitamente
ricevute dal 2006 al 2009.
6. In
simili condizioni, la decisione su opposizione impugnata deve essere annullata.
Gli atti sono rinviati
all'amministrazione, affinché convochi l'assicurata per un colloquio personale
nel quale formulare oralmente l'opposizione ed emetta poi una nuova decisione
su opposizione.
In tale contesto va
ricordato che, secondo l'art. 10 cpv. 2 OPGA, l'opposizione deve contenere una
conclusione (e cioè, come vuole l'assicurata che la decisione venga
concretamente modi-ficata?) ed una motivazione (per quali motivi?).
Con STF I 25/06 del 27
marzo 2007 e STF K 62/06 del 21 maggio 2007, il Tribunale federale ha infatti
affermato che:
" se nel procedimento amministrativo la legge non pone
esigenze troppo severe riguardo alla forma e al contenuto dei ricorsi, né l'adempimento
di questi requisiti formali va controllato con speciale rigore, il ricorrente
deve nondimeno far prova di diligenza e condurre quindi la propria causa con un
minimo di cura, esporre le censure in modo intelligibile, precisare perché e in
quale misura la decisione impugnata è contestata e formulare infine le proprie
conclusioni (DTF 118 Ib 134 consid.
Considerandi
2.
e rinvii; RSAS 2003 pag. 363).".
All'insorgente, vincente in causa seppure per
altri motivi rispetto alle lamentele espresse, non vanno attribuite ripetibili
siccome non è patrocinata (art. 61 lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
1.1. La
decisione su opposizione del 5 agosto 2009 è annullata.
1.2. Gli
atti sono rinviati all'amministrazione, affinché proceda conformemente al considerando
6.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in
3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata
e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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