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Decisione

33.2009.10

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

19 gennaio 2010Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi sopra esposti (cfr. consid. C).

5. Chiamato

ora a pronunciarsi, il TCA non può approvare l'operato dell'amministrazione.

Infatti, innanzitutto,

il primo scritto dell'assicurata del 16 luglio 2009, sebbene presenti una certa

difficoltà di comprensione dovuta alla brutta scrittura, non risulta comunque

totalmente illeggibile come sostiene la Cassa di compensazione (su questo tema,

in un altro contesto, cfr. l'art. 42 cpv. 6 LTT, secondo cui gli atti

illeggibili sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua

ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi;

STF 8C_201/2009 dell'11 settembre 2009).

Il testo, di tre

pagine, è infatti stato integralmente compreso dal TCA.

Il suo tenore è il

seguente:

" __________, 16.07.2009

Buongiorno

rispondo alla vostra corrispondenza solo oggi poiché ho avuto delle

vicissitudini molto gravi, l'ultima risale al 13 luglio.

Pertanto

cosa posso dire, di fronte ad uno scritto tanto pesante ed aggressivo nei toni,

.… [con?] considerazioni e la restituzione di ingenti somme che non ho mai

percepito extra a parte il vostro conteggio.

Sono

in buona fede, sono a conoscenza tramite il Pubblico ministero ed il mio avvocato

di qualcosa di poco chiaro con nomi falsi... [emersi?] a mio carico di cui non

so niente.

L'unica

cosa che posso dire è che anni addietro feci una richiesta preventiva per una

perdita di guadagno (in seguito ad un progetto che non ha avuto esito) all'assicurazione

__________, che mi rifiutò per malattia (potete verificare) altro non so nulla.

Non

so cosa dire …[?] restituire!!! Non ho una vita sufficiente per questo. Sono in

buona fede e ho messo tutto nelle mani del mio avvocato.

Ma

la cosa veramente triste è l'accanimento e la impossibilità d'uscire da questo

brutto assieme di istituzioni che non portano aiuto per realmente sostenere l'inabilità

di una persona, difficile trovare un appartamento con attestati di carenza beni

di centomilacinquecentofranchi gli stessi palazzi di stato mi hanno risposto

negativamente. Trovare qualcosa di meno oneroso (per esempio); ne ho molte di

cose da dire ma in questo momento sono in uno stato di profondo dolore

psicofisico per quello che mi è successo oltre le vostre cose. Mio marito non è

a conoscenza di niente per questo essendo alla Stampa per cose sue e ora all'ospedale

psichiatrico per superare lo shock.

Auguro

tanta fortuna alle vostre istituzioni che esistono anche grazie a persone

sventurate come noi.

Rimango

a disposizione

Un

Cordiale saluto

RI

1

N.B.

non ho parole di tutto quello che è successo, mi sento una povera donna ed in

buona fede.".

In virtù di quanto

esposto, già solo per questo aspetto, l'opposizione dell'assicurata non poteva essere dichiarata

irricevibile con la motivazione addotta dall'amministrazione.

Inoltre, e soprattutto,

contrariamente a quanto figura nella decisione su opposizione, il 3 agosto 2009

l'assicurata ha esplicitamente confermato di volere contestare la

decisione (sulla necessità di inoltrare un'opposizione utilizzando le forme

previste dalla legge o dall'ordinanza, cfr. SVR 1998 UV Nr. 12).

La ricorrente ha

peraltro indicato il suo numero di telefono ed ha allegato un articolo di

giornale come prova di un incendio avvenuto, presumibilmente, nel suo appartamento,

volendo con ciò evidenziare la sua difficoltà a riscrivere il testo dell'opposizione.

Alla luce di queste

circostanze e vista la chiara volontà dell'assicurata di inoltrare un'opposizione, il principio della buona fede,

applicabile in materia amministrativa (DTF 123 V 132), avrebbe dovuto spingere

la Cassa a convocarla per un colloquio personale nel quale poter formulare

oralmente l'opposizione, conformemente alla possibilità alternativa prevista

dall'art. 10 cpv. 4 OPGA e come figurava nella decisione del 17 giugno 2009

(cfr. al riguardo, INSAI, "Guida SUVA all'assicurazione contro gli infortuni",

Lucerna 2003, pag. 106: "L'opposizione può essere fatta per iscritto o

a voce in un colloquio personale e va motivata. La possibilità di fare opposizione

oralmente è stata creata per gli assicurati che hanno difficoltà a scrivere.

L'opponente deve poter difendere la causa a modo suo. Le opposizioni orali sono

messe a verbale"; (sottolineatura della redattrice)).

Da notare, che questo

sarebbe peraltro "automaticamente" accaduto se l'assicurata, anziché

inviare alla Cassa di compensazione il suo scritto del 16 luglio 2009, avesse

preso contatto telefonico con l'amministrazione, manifestando la sua volontà di

contestare la decisione di restituzione. In quel caso, ella sarebbe stata

convocata per un colloquio personale nel corso del quale formalizzare la sua opposizione

(SVR 1998 UV Nr. 12; DTF 115 V 427 consid. 3b; DTF 117

V 285; Kieser, "ATSG-Kommentar", Ed. Schultess 2009, pagg. 657-658 n.

20).

La convocazione

avrebbe potuto avvenire senza particolari difficoltà, visto che l'amministrazione

era a conoscenza del numero di telefono di RI 1 da lei stesso fornito.

Al proposito, occorre

evidenziare che questa possibilità di effettuare un'opposizione verbalmente avrebbe dovuto essere indicata già nello

scritto del 24 luglio 2009 (doc. 14).

La giurisprudenza

federale permette peraltro anche in talune circostanze una forma mista di

opposizione orale e scritta (RAMI 1988 pag. 444 seg.).

Da ultimo, va

osservato che l'indicazione, da

parte dell'assicurata, che ella

faceva capo ad un avvocato per la questione penale, doveva far nascere nell'amministrazione il riflesso di chiedere all'interessata il nominativo del suo

rappresentante legale, affinché lo potesse contattare per chiedergli se la

patrocinava anche nell'ambito

della decisione di restituzione delle prestazioni complementari indebitamente

ricevute dal 2006 al 2009.

6. In

simili condizioni, la decisione su opposizione impugnata deve essere annullata.

Gli atti sono rinviati

all'amministrazione, affinché convochi l'assicurata per un colloquio personale

nel quale formulare oralmente l'opposizione ed emetta poi una nuova decisione

su opposizione.

In tale contesto va

ricordato che, secondo l'art. 10 cpv. 2 OPGA, l'opposizione deve contenere una

conclusione (e cioè, come vuole l'assicurata che la decisione venga

concretamente modi-ficata?) ed una motivazione (per quali motivi?).

Con STF I 25/06 del 27

marzo 2007 e STF K 62/06 del 21 maggio 2007, il Tribunale federale ha infatti

affermato che:

" se nel procedimento amministrativo la legge non pone

esigenze troppo severe riguardo alla forma e al contenuto dei ricorsi, né l'adempimento

di questi requisiti formali va controllato con speciale rigore, il ricorrente

deve nondimeno far prova di diligenza e condurre quindi la propria causa con un

minimo di cura, esporre le censure in modo intelligibile, precisare perché e in

quale misura la decisione impugnata è contestata e formulare infine le proprie

conclusioni (DTF 118 Ib 134 consid.

Considerandi

2.

e rinvii; RSAS 2003 pag. 363).".

All'insorgente, vincente in causa seppure per

altri motivi rispetto alle lamentele espresse, non vanno attribuite ripetibili

siccome non è patrocinata (art. 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

1.1. La

decisione su opposizione del 5 agosto 2009 è annullata.

1.2. Gli

atti sono rinviati all'amministrazione, affinché proceda conformemente al considerando

6.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in

3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella

impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o

del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata

e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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