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33.2009.11

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

10 marzo 2010Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

i quali vi sono:

"

(…)

d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,

comprese le rendite dell'AVS e dell'AI; (…)".

2.3. Oggetto del

contendere è il diritto di RI 1 alla percezione di prestazioni complementari. La

ricorrente impugna la decisione della Cassa, poiché ritiene che i dati su cui

essa si è fondata non siano corretti. A suo dire, le spese reali legate

alla sua degenza in casa anziani sarebbero infatti di gran lunga superiori alle

somme ritenute dall'amministrazione.

Questo Tribunale deve quindi analizzare se gli importi relativi alle

spese riconosciute (uscite) ed ai redditi computabili (entrate) dell'assicurata

considerati nella decisione impugnata siano corretti.

2.4. Quanto alle

spese riconosciute di cui al considerando 2.2, vi è in primis da

considerare il fabbisogno vitale della ricorrente.

Come visto, sono i Cantoni, in virtù dell'art. 10 cpv. 2 LPC, che stabiliscono e

limitano le spese (tassa giornaliera e spese personali) prese in considerazione

a causa del soggiorno in un istituto o in un ospedale.

A questo riguardo occorre considerare che secondo l'art. 7 cpv. 1

LIPIn, il finanziamento di un soggiorno in un'istituzione riconosciuta deve

essere tale che nessun invalido debba ricorrere all'assistenza sociale a causa

del soggiorno.

In specie, il Comune di __________, a cui l'assicurata si è rivolta per ottenere delle

prestazioni complementari dopo essersi trasferita nella casa anziani comunale,

si è dichiarato incompetente in materia, rinviando l'interessata al Cantone del suo ultimo domicilio e quindi al Cantone

Ticino.

A sua volta, la Cassa di compensazione di

Bellinzona si è ritenuta competente e si è pronunciata in proposito, entrando

nel merito della questione e respingendo la richiesta della ricorrente, a

motivo che le sue entrate superano le sue uscite.

Occorre quindi determinare quale Cantone - __________

a dipendenza della sua degenza in casa anziani, oppure Ticino, poiché vi era

domiciliata fino a prima del suo trasferimento a __________ – sia competente

per decidere sul diritto alle PC dell'insorgente.

2.5. Fino al 31

dicembre 2007, ovvero prima dell'entrata in vigore della nuova LPC del 6 ottobre 2006, la competenza

cantonale era regolata dall'art.

1a cpv. 3 vLPC, secondo cui:

"

Al Cantone di domicilio del beneficiario spetta

la competenza di stabilire e versare la prestazione complementare.".

Il 19 giugno 2007 il Tribunale federale si è

pronunciato su una fattispecie concernente il domicilio di un beneficiario di

prestazioni complementari che soggiorna in un istituto.

Nella DTF 133 V 309 un assicurato domiciliato nel

Canton Argovia si è ricoverato in un istituto di cura per invalidi nel Canton Zurigo.

Il Canton Argovia ha respinto la domanda di PC dell'invalido, a motivo che il Canton Zurigo era ora competente. Con ricorso

di diritto amministrativo il Canton Zurigo ha chiesto al TF di accertare che l'assicurato, ora come allora, era sempre

domiciliato nel Comune del Canton Argovia, che quindi era competente per

determinarsi sulla richiesta di prestazioni complementari.

Fondandosi sull'art. 1a cpv. 3 vLPC e sull'art. 13 LPGA, unitamente all'art. 23 cpv. 1 CC ed all'art. 26 CC tutti inerenti la definizione di domicilio, l'Alta corte ha stabilito che se una persona

maggiorenne, capace di discernimento, ha deciso di propria iniziativa, vale a

dire volontariamente e autonomamente, di soggiornare a tempo indeterminato in

un istituto, scegliendo liberamente stabilimento e luogo dello stesso, in

simili circostanze, essa ha assunto un nuovo domicilio nel luogo dello

stabilimento, nella misura in cui entrandovi ha trasferito nello stesso il

centro delle sue relazioni personali (cfr. consid. 3.1).

La circostanza che l'assicurato avesse soltanto un permesso di soggiorno per vivere nell'istituto di cura non è importante, poiché

per il domicilio civile non è determinante dove una persona si è annunciata e

dove ha depositato i propri documenti (DTF 127 V 237 consid. 2c p. 241).

Neppure fondata è la critica secondo cui, in

questo modo, la legislazione attuale sfavorisce i Comuni in cui hanno sede le

strutture di cura per invalidi. Già la DTF 127 V 237 ha rinviato infatti al

legislatore il compito di distanziarsi dal concetto di domicilio secondo il

diritto civile per le prestazioni complementari (cfr. consid. 3.3).

Al proposito, nel 2001 (DTF 127 V 237 pag.

242), l'allora

TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha infatti affermato:

"

(…)

d) Das BSV vertrat demgegenüber in seiner

Stellungnahme die Auffassung, Art. 1 Abs. 3 ELG sei in enger Anlehnung an den zivilrechtlichen Wohnsitzbegriff dahin gehend auszulegen, dass

- gleichsam in Vorwegnahme einer im Rahmen der nächsten ELG-Revision zu

treffenden Lösung - der Kanton, in welchem der Heimbewohner oder die

Heimbewohnerin vor dem Heimeintritt gewohnt hat, für zuständig für die

Ausrichtung von Ergänzungsleistungen zu erklären sei (vgl. auch den Vorschlag

von CARIGIET, a.a.O., Rz 188). Es trifft zu, dass die heutige gesetzliche

Regelung insofern unbefriedigend ist, als die zunehmende Mobilität und die

neuen Wohn- und Pflegeformen die Bestimmung des (für die interkantonale

Zuständigkeit massgebenden) zivilrechtlichen Wohnsitzes erschweren. Das kann,

wie hier der Fall, zu Abklärungen und Verzögerungen in der Zusprechung von

Ergänzungsleistungen führen, wenn sich zwei Kantone, die für die Ausrichtung in

Frage kämen, als unzuständig betrachten (CARIGIET, a.a.O., Rz 187). Dennoch

bleibt es Sache des Gesetzgebers, Abhilfe zu schaffen und gegebenenfalls

ergänzungsleistungsrechtlich eine vom zivilrechtlichen Wohnsitz abweichende

Lösung vorzusehen.".

Pertanto, nella DTF 133 V 309, al consid. 3.4, il

TF ha concluso che spetta alle autorità del Comune zurighese in cui è ubicata

la casa anziani stabilire e versare all'assicurato le PC dal momento in cui egli le ha postulate (art. 21

cpv. 1 vOPC-AVS/AI).

Questi principi sono stati ribaditi nella DTF 134

V 236 consid. 2.1, laddove il Tribunale federale ha affermato quanto segue:

"

(…)

Aux termes de l'art. 26 CC, le séjour dans une

localité en vue d'y fréquenter les écoles, ou le fait d'être placé dans un

établissement d'éducation, un hospice, un hôpital, une maison de détention, ne

constituent pas le domicile. Cette disposition contient une présomption

réfragable que le séjour dans une localité en vue d'y faire des études ou dans

l'un des établissements mentionnés n'entraîne pas le transfert à cet endroit du

centre des intérêts. Lors du placement dans un établissement par des tiers,

on devra donc exclure régulièrement la création d'un domicile à cet endroit,

l'installation dans l'établissement relevant de la volonté de tiers et non de

celle de l'intéressé. Il en va en revanche autrement lorsqu'une

personne majeure et capable de discernement décide de son plein gré, c'est-à-dire

librement et volontairement, d'entrer dans un établissement

pour une durée illimitée et choisit par ailleurs librement l'établissement

ainsi que le lieu de séjour. Dans la mesure où, lors de l'entrée dans un

établissement qui survient dans ces circonstances, le centre de l'existence

est déplacé en ce lieu, un nouveau domicile y est constitué. L'entrée dans

un établissement doit aussi être considérée comme le résultat d'une décision

volontaire et libre lorsqu'elle est dictée par "la force des choses (Zwang

der Umstände)", tel le fait de dépendre d'une assistance ou d'avoir

des difficultés financières (ATF 133 V 309 consid. 3.1 p. 312 et les

arrêts cités). (…)" (sottolineature della redattrice).

2.6. Con la

riforma della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra la

Confederazione ed i Cantoni, il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la nuova

LPC.

Il Messaggio del 7 settembre 2005 del

Consiglio federale concernente la legislazione esecutiva della nuova

impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti

tra Confederazione e Cantoni (NPC), tratta anche delle

prestazioni complementari. Al capitolo 2.9.8.2.2 relativo all'attuazione a livello legislativo (FF 2005

5544), il Consiglio federale ha affermato:

" La

dissociazione dei compiti tra Confederazione e Cantoni e la trasformazione

della legge sui sussidi in una legge sulle prestazioni rendono necessaria una

nuova concezione della legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni

complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

(LPC). Per quanto concerne le PC annue di competenza della Confederazione, le

disposizioni sulla determinazione dell'importo contenute nel disegno di legge

concedono ai Cantoni un margine disciplinatorio esiguo, poiché il calcolo delle

PC per le persone che vivono negli istituti viene effettuato in base agli

stessi principi applicati alle persone che vivono a casa. L'esecuzione delle PC

resterà comunque di competenza dei Cantoni. Occorre rilevare che nella nuova

concezione delle PC annue si rinuncerà alla determinazione di un limite

massimo. Già oggi questo limite massimo non ha alcuna importanza per le persone

che non vivono negli istituti, in quanto è raggiunto solo in casi molto rari

(ossia casi di AI in famiglie con più figli). Rinunciando a questo limite

massimo si evita di mescolare le PC con l'assistenza sociale.

La situazione è leggermente diversa per gli ospiti degli istituti:

il cofinanziamento della Confederazione è limitato alla copertura del fabbisogno

esistenziale. Quando il fabbisogno esistenziale viene superato, le PC annue

sono interamente a carico dei Cantoni. Questi ultimi stabiliscono autonomamente

l'ammontare della tassa giornaliera dell'istituto e influenzano in tal modo

anche la parte di PC a loro carico. Un effettivo margine disciplinatorio nell'ambito

della LPC sussiste tuttavia solo nella definizione di un importo per le spese

personali e nella considerazione dell'erosione della sostanza nel caso degli

ospiti di istituti. Ulteriori disciplinamenti nell'ambito delle PC annue sono ammesse

soltanto se necessarie a livello di esecuzione. Pertanto la definizione di un

limite massimo per le PC annue non ha alcun senso nemmeno per gli ospiti degli

istituti. Per quanto riguarda la necessità di disciplinare le spese di malattia

e d'invalidità, la situazione è diversa perché queste sono esclusivamente a

carico dei Cantoni. In linea di principio spetta dunque ai Cantoni stabilire in

questo ambito quali siano i costi da rimborsare ai beneficiari di PC.".

La nuova legge ha però modificato, completandolo

con l'aggiunta della seconda

frase, il summenzionato art. 1a cpv. 3 vLPC.

Ora, l'art. 21 cpv. 1 LPC prevede che la determinazione ed il versamento

della prestazione complementare competono al Cantone di domicilio del

beneficiario. Il soggiorno in un istituto, in un ospedale o in un altro

stabilimento ed il collocamento in una famiglia, a fini assistenziali, di una

persona maggiorenne o interdetta disposto dall'autorità o deciso in ambito tutorio, non fondano una nuova

competenza.

Nella versione francese, questo disposto recita così:

"

Le canton de domicile du bénéficiaire est compétent

pour fixer et verser les prestations complémentaires. Le séjour dans un home,

un hôpital ou tout autre établissement ne fonde aucune nouvelle compétence; il

en va de même du placement dans une famille d'une personne, interdite ou non,

décidé par une autorité ou un organe de tutelle.".

In tedesco, l'art. 21 cpv. 1 LPC prevede:

"

Zuständig für die Festsetzung und die Auszahlung

der Ergänzungsleistung ist der Kanton, in dem die Bezügerin oder der Bezüger

Wohnsitz hat. Der Aufenthalt in einem Heim, einem Spital oder einer andern

Anstalt und die behördliche oder vormundschaftliche Versorgung einer mündigen

oder entmündigten Person in Familienpflege begründen keine neue Zuständigkeit.".

Con l'introduzione della seconda frase dell'art. 21 cpv. 1 LPC, il

legislatore ha regolato la competenza dei Cantoni riguardo al soggiorno di un

assicurato in istituto, struttura di cura o famiglia.

A seguito di ciò, sono stati espressamente emanati i nuovi NN.

1026.1-1026.8 delle Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI

(DPC), in vigore dal 1° gennaio 2008.

Secondo il N. 1026.1 DPC (tradotto dal francese), il soggiorno in

un istituto, in un ospedale o in un altro stabilimento non fondano una nuova

competenza; lo stesso vale per il collocamento in una famiglia di una persona,

interdetta o no, disposto da un'autorità o da un organo in ambito tutorio (art.

21 cpv. 1 2a frase LPC).

In virtù del N. 1026.2 DPC, il Cantone dove la persona era domiciliata

prima del suo ricovero in un istituto, in un ospedale o in altro stabilimento,

così come prima del suo collocamento in una famiglia, continua a restare

competente. Lo stesso vale se la persona si costituisce un nuovo domicilio nel

luogo dell'istituto, dell'ospedale, ecc.

In tedesco, queste DPC hanno il seguente tenore:

"

1026.1 Der Aufenthalt in einem Heim, einem

Spital oder einer andern Anstalt und die behördliche oder vormundschaftliche

Versorgung einer mündigen oder entmündigten Person in Familienpflege begründen

keine neue Zuständigkeit (Art. 21 Abs. 1 Satz 2 ELG). Für nicht getrennt

lebende (vgl. Rz 2034) Ehegatten vgl. Rz 1026.7–8.

1026.2 Der Kanton, in dem die Person ihren

Wohnsitz vor dem Ein- tritt in das Heim, Spital oder die andere Anstalt sowie

vor der Versorgung hatte, bleibt weiterhin zuständig. Dies gilt auch dann, wenn

die Person am Ort des Heimes, Spitals usw. einen neuen Wohnsitz begründet.".

In merito a questa questione, va rilevato che nel citato Messaggio

concernente la NPC, il Consiglio federale aveva elaborato, quale seconda frase

del nuovo art. 21 cpv. 1 LPC, una soluzione differente, precisando che “a

proposito delle persone che vivono in un istituto, tra i Cantoni sono sorte

controversie riguardo alla competenza in quanto la questione del domicilio

spesso era difficilmente risolvibile. Pertanto il Consiglio federale ha ora la

possibilità, sentiti i Cantoni, di emanare particolari disposizioni in materia”

(FF 2005 pag. 5553).

È stata la Commissione degli affari giuridici del

Consiglio agli Stati a proporre la modifica che è poi stata accettata sia dal

Consiglio agli Stati in occasione della sessione primaverile del 2006 (cfr. BU

CS del 21 marzo 2006), sia dal Consiglio nazionale durante la sessione

autunnale del 2006 (cfr. BU CN del 20 settembre 2006) e che è quindi divenuta

legge vigente (art. 21 cpv. 1 2a frase nLPC).

Dai verbali dei dibattiti parlamentari del

Consiglio agli Stati relativi alla seduta del 21 marzo 2006 (cfr. BU CS

2006 pag. 313 e http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/s/4711/218324/f_s_4711_218324_218325.htm), riguardo all'art.

21 nLPC risulta infatti quanto segue:

" (…)

Schiesser Fritz (RL, GL), für die Kommission:

Absatz 1 von Artikel 21 ist wohl diejenige Bestimmung, die zu den

ausführlichsten Beratungen in der Kommission Anlass gegeben hat. Worum geht es?

Nach dem ersten Satz ist wie im geltenden Recht

der Wohnsitz der Person, welche Ergänzungsleistungen bezieht, massgebend. Beim

Wohnsitz handelt es sich um den zivilrechtlichen Wohnsitz, dies ergibt sich aus

Artikel 21 Absatz 1 des Gesetzentwurfes in Verbindung mit Artikel 13 Absatz 1 des

Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechtes (ATSG).

In letzterer Bestimmung ist festgelegt, dass sich der Wohnsitz einer Person

nach den Artikeln 23 bis 26 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches bestimmt. Der

zweite Satz räumt dem Bundesrat die Kompetenz ein, in Heim-Fällen einen anderen

Kanton als den Wohnsitzkanton als zuständig zu erklären.

Die Frage der Anknüpfung bezüglich der

Leistungspflicht nach ELG ist von besonderer Bedeutung, weil der

zivilrechtliche Wohnsitz und der Aufenthaltsort auseinander fallen können. In

solchen Fällen ist nicht der Kanton des Aufenthaltsortes, sondern der Kanton

des Wohnsitzes für die Ausrichtung der Ergänzungsleistungen zuständig. Ihre

Kommission beantragt Ihnen, die Kompetenz des Bundesrates zu streichen und eine

Regelung aufzunehmen, die mit der Regelung im Bundesgesetz über die

Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger - das ist das ZUG - praktisch

wortwörtlich übereinstimmt. Der einzige Unterschied besteht darin, dass im ZUG

von "Unterstützungswohnsitz" die Rede ist, während hier im ELG davon

gesprochen wird, dass keine neue Zuständigkeit begründet wird. Der Sinn des

Antrages der Kommission besteht darin, im Ergänzungsleistungsgesetz die

gleichen Regeln in Bezug auf den hier erfassten Personenkreis zu haben wie im

ZUG. Die zum ZUG entwickelte Praxis für Heim- und Anstaltsinsassen sowie

Familienpfleglinge soll auch im ELG grundsätzlich Anwendung finden, soweit

nicht neuerdings das ATSG Anpassungen verlangt.

In der Kommission haben anderslautende Anträge zu

längeren Diskussionen Anlass gegeben. Unklar war dabei der Begriff des

Wohnsitzes. Es ist hier mit aller Deutlichkeit zuhanden der Materialien

festzuhalten, dass die vorliegende Bestimmung keine Auswirkungen auf die

Festlegung des zivilrechtlichen Wohnsitzes hat. Dieser bestimmt sich einzig und

allein nach dem Schweizerischen Zivilgesetzbuch. Diese Feststellung wird

durch den zu Beginn meiner Ausführungen angebrachten Hinweis auf das ATSG

unmissverständlich bestätigt. Ich erlaube mir, an dieser Stelle die

einschlägige Regelung des Zivilgesetzbuches zu zitieren, es ist Artikel 26:

"Der Aufenthalt an einem Orte zum Zweck des Besuches einer Lehranstalt und

die Unterbringung einer Person in einer Erziehungs-, Versorgungs-, Heil- oder Strafanstalt

begründen keinen Wohnsitz."

Hervorzuheben ist, dass das ZGB von

"Unterbringung" spricht, was nach der herrschenden Lehre einen

freiwilligen Eintritt ausschliesst. So schreibt Eugen Bucher im Berner

Kommentar: "Die Unterbringung stellt eine Aufenthaltszuweisung durch

Dritte dar, die nicht aus eigenem Willen erfolgte." Und weiter: "Von

Unterbringung im Sinne des Gesetzes kann nicht mehr gesprochen werden, wenn der

Betroffene aus freien Stücken sich für einen Anstaltsaufenthalt entschliesst, ohne

auf einen solchen angewiesen zu sein, und überdies die Anstalt und damit den

Ort des Aufenthalts frei wählt. Das gilt vor allem für den Eintritt in

Altersheime, welcher in der Regel wohnsitzbegründend sein dürfte."

Und im Basler Kommentar schreibt Daniel Staehelin

neben Ausführungen, die sich mit denjenigen Buchers decken: "Wird

dadurch" - gemeint ist der freiwillige, selbstbestimmte Eintritt einer

urteilsfähigen, mündigen Person in eine Anstalt - "der Lebensmittelpunkt

in die Anstalt verlegt, wie z. B. bei einem Pflegeheim, so begründet dies einen

Wohnsitz."

Es wird der Praxis obliegen, diese gesetzliche

Regelung anhand von Einzelfällen zu präzisieren und weiterzuentwickeln. Der

Zweitrat wird die anstelle des bundesrätlichen Entwurfes neu eingefügte

Bestimmung ebenfalls noch einmal überprüfen können.

Ich bitte Sie, der Kommission zuzustimmen.” (sottolineature

della redattrice)

2.7. In merito al rinvio di Fritz Schiesser

alla Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza

ad assistere le persone nel bisogno, (Legge federale sull'assistenza, LAS), ed in particolare

alla nozione di domicilio, occorre qui esporre le norme topiche.

L'art. 4 sancisce che:

" 1 La persona nel bisogno è domiciliata giusta la

presente legge (domicilio assistenziale) nel Cantone in cui dimora con l'intenzione

di stabilirvisi. Questo è denominato Cantone di domicilio.

2 L'annuncio alla polizia

degli abitanti, per gli stranieri il rilascio di un permesso di presenza, si ha

per costituzione di domicilio salva la prova che la dimora è cominciata già

prima o soltanto più tardi o è di natura provvisoria.".

L'art. 5 LAS, per quanto attiene al ricovero in

case di cura o istituti, nonché al collocamento in una famiglia, enuncia:

" La dimora in

un ospizio, in un ospedale o in un altro istituto e, se si tratta di un

maggiorenne o di un interdetto, il collocamento in una famiglia deciso da un'autorità

o da un organo tutelare non

costituiscono domicilio assistenziale.".

Secondo l'art. 9 LAS,

"

1 Il domicilio assistenziale termina con la partenza del Cantone.

Considerandi

2.

In caso di dubbio, la

partenza si reputa avvenuta il giorno in cui fu annunciata alla polizia degli

abitanti.

3.

L'entrata in un ospizio, in

un ospedale o in un altro istituto e, se si tratta di un maggiorenne o di un

interdetto, il collocamento in una famiglia deciso da un'autorità o da un

organo tutelare non pongono termine al domicilio assistenziale.".

L'art. 11 LAS definisce la dimora, e meglio:

" 1 Dimora giusta la presente legge significa

effettiva presenza in un Cantone; questo è denominato Cantone di dimora.

2.

Se una persona

manifestamente bisognosa d'aiuto, segnatamente a seguito di malattia o

infortunio, è stata trasportata in un altro Cantone su ordine del medico o dell'autorità,

il Cantone da cui è stato dato l'ordine di trasporto è considerato Cantone di

dimora.".

Relativamente all'assistenza di cittadini svizzeri, l'art. 12 LAS

prevede, quale principio, che:

" 1 L'assistenza dei cittadini svizzeri incombe al

Cantone di domicilio.

2.

Se la persona nel bisogno

non ha domicilio assistenziale, l'assistenza incombe al Cantone di dimora.

3.

Il Cantone designa l'ente

pubblico tenuto all'assistenza e la competente autorità assistenziale.".

Questo Tribunale rileva di avere già trattato approfonditamente la

questione del domicilio nell'ambito dell'assistenza pubblica.

Nella STCA del 20 novembre 2008 (inc. n. 42.2008.10), cresciuta

incontestata in giudicato, al considerando 2.6 il TCA si è così espresso:

" (…)

Dal Messaggio per una legge sulla competenza ad assistere le persone

nel bisogno del 17 novembre 1976 del Consiglio federale, in FF 1976 III 1197

segg. emerge che:

"

(…)

Questo

capitolo del disegno di legge determina dove la persona nel bisogno ha il

proprio domicilio assistenziale. (…) La nozione di domicilio accolta nel

disegno concorda ampiamente con quella concordataria la quale, dal canto suo,

corrisponde di norma a quella del Codice civile (art. 23). (…) Giusta l'art. 4

capoverso 2 del disegno, “l'annuncio alla polizia degli abitanti” o, per gli

stranieri – cui la legge deve parimenti applicarsi – il rilascio di un'autorizzazione

di presenza, fonda la presunzione che il titolare dell'autorizzazione ha

costruito un domicilio assistenziale. La presunzione può essere infirmata non

solo con la prova che la dimora è cominciata già prima o successivamente, ma

anche che la dimora non è, secondo la legge, idonea alla costituzione del

domicilio, sia per la mancanza dell'intenzione di stabilirvisi (art. 4 cpv. 1)

sia perché escluso secondo gli articoli 5 a 8.

Analogamente

alla disposizione del concordato concernete l'assistenza nel luogo di

domicilio, l'articolo 5 del disegno dispone che l'entrata in una casa di cura o

in un istituto, volontaria o no, esclude la costituzione o il cambiamento del

domicilio assistenziale. (…)” (FF

1976.

III 1207)

Inoltre in dottrina Thomet

(cfr. W. Thomet, “Commentaire concernant la Loi fédérale sur la compétence en

matière d'assistance des personnes dans le besoin, Zurich 1994 n. 9) in merito

all'art. 5 LAS sottolinea che:

" L'art. 5 LAS – combiné avec l'art. 9 al. 3 – règle le

domicile d'assistance des pensionnaires de homes et d'établissements, de patients

d'hôpitaux et de cliniques ainsi que des personnes majeures placées dans des

familles nourricières. Il correspond à l'art. 6 al. 3 du Concordat de 1960 dont

il reprend le principe selon lequel un séjour dans un home ou un établissement,

qu'il soit volontaire ou involontaire, ne constitue pas un domicile à l'endroit

où ceux-ci sont situés. En ce qui concerne précisément le séjour involontaire

dans un home ou un établissement, l'art. 5 LAS correspond également à l'art. 26

CC en vertu duquel le fait d'être placé dans un établissement d'éducation, un

hospice, un hôpital ou une maison de détention n'est pas constitutif de domicile

(au sens de droit civil). A la différence de ce que préconisent la doctrine et

la pratique et la pratique récentes relatives à l'art. 26 CC, la LAS exclut

également la constitution d'un domicile lorsqu'une personne entre volontairement

dans un home, notamment dans un home pour personnes âgées, en vue d'y demeurer

pour une durée indéterminée. C'est en toute connaissance de cause que le

législateur a prévu que celui qui entre volontairement dans un home et qui

constitue à cet endroit un domicile civil, voire d'autres domiciles, maintient

son domicile d'assistance, en cas de besoin, là où il avait antérieurement son

centre de vie. Il voulait ainsi éviter que les communes s'opposent à certains

projets de construction de homes par crainte de se voir attribuer de la sorte

une responsabilité en matière d'assistance. A relever que cette réglementation

n'est pas inéquitable: les pensionnaires qui sont entrés volontairement dans un

home et qui ont, à cet endroit, constitué non seulement leur domicile civil

mais également leurs domiciles politiques et fiscal et y paient leurs impôts,

ne tombent généralement pas dans le besoin. Aussi leur ancienne commune de

domicile, qui constitue leur domicile d'assistance au sens de l'art. 9 al. 3

LAS, ne sera-t-elle que rarement appelée à verser des prestations. D'ailleurs,

les pensionnaires de home ont généralement aussi payé des impôts dans leur ancienne

commune de domicile.”

Ne discende che, a differenza dell'art. 26 CC, l'art.

5.

LAS non permette deroghe al principio secondo cui la permanenza in un

istituto non costituisce un nuovo domicilio. Risulta, dunque, irrilevante ai

fini assistenziali che il collocamento avvenga in modo volontario o involontario

a seguito di un provvedimento emanato da terzi.".

2.8

Ritornando all'ambito delle

prestazioni complementari, questo TCA evidenzia che la dottrina ritiene che dato

che il ricovero in un istituto non fonda una nuova competenza, la

determinazione ed il versamento delle prestazioni complementari avviene tramite

il Cantone in cui l'assicurato aveva il suo domicilio civile prima del

ricovero (Carigiet/Koch,

Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, pag. 190).

Per il calcolo del diritto alle PC, vengono computati nelle spese

riconosciute per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale la tassa

giornaliera di base, i costi di cura, d'assistenza, la biancheria, il regime

alimentare, ecc. Per contro, non figurano quali costi periodici per i degenti

in istituti le spese individuali per i medicamenti ed il materiale di cura, che

devono essere assunti dall'assicurazione malattia (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 192).

Quanto alla determinazione della tassa giornaliera per l'istituto

o l'ospedale, essa varia considerevolmente da istituto ad istituto. In

particolare, le case di cura rispettivamente gli ospedali privati con elevati

standard richiedono delle tasse giornaliere che non possono essere finanziate

tramite le prestazioni complementari. Il legislatore federale ha quindi

delegato ai Cantoni, mediante l'art. 10 cpv. 2 lett. a LPC, di limitare i costi

che vanno considerati per un soggiorno in un istituto o in un ospedale. I

Cantoni hanno utilizzato questa possibilità trovando soluzioni differenti l'uno

dall'altro. Il loro compito è di evitare che un soggiorno in un istituto con

elevati comfort rispettivamente di lusso sia finanziato dalle prestazioni

complementari. Il limite della tassa giornaliera deve essere determinato in

modo tale che il soggiorno in una casa di cura non porti gli assicurati ad

essere dipendenti dall'assistenza sociale. Ciò non è riuscito subito a tutti i

Cantoni (per esempio, il Canton Turgovia ha inizialmente fissato per la tassa

giornaliera riconosciuta dalle prestazioni complementari un importo basso e di

conseguenza gli assicurati degenti dovevano rivolgersi all'assistenza sociale

per potere fare fronte ai costi degli istituti). Comunque, la maggior parte dei

Cantoni, o in maniera generale per tutti gli istituti o secondo specifici

criteri (come il tipo di istituto, l'intensità delle cure o la combinazione di

diversi criteri), ha limitato verso l'alto la tassa giornaliera per gli

istituti e gli ospedali da poter considerare (Carigiet/Koch,

op. cit., pag. 192).

I Cantoni possono determinare autonomamente l'importo delle spese

personali a disposizione dei beneficiari di PC degenti in istituto. Esse

comprendono il denaro per piccole spese, per gli articoli per l'igiene, per i

vestiti, per i giornali, ecc. (RCC 1986 pag. 452) e pure per le imposte (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 193).

Al proposito, il Bollettino n. 251 edito dall'UFAS il 10 giugno

2009.

all'intenzione delle Casse di compensazione AVS e degli organi di

esecuzione delle prestazioni complementari (http://www.bsv.admin.ch/vollzug/documents/index/page:2/lang:fre/category:62),

espone le regolamentazioni cantonali in materia di prestazioni complementari

per l'anno 2009, indicando sia i limiti dei costi di pensione per un soggiorno

in istituto da prendere in considerazione sia gli importi per le spese

personali.

2.9

In forza della delega dell'art.

9.

cpv. 5 lett. h LPC, il Consiglio federale ha emanato l'art. 25a OPC-AVS/AI,

che definisce l'istituto:

" 1 È considerata istituto qualsiasi struttura

riconosciuta tale da un Cantone o che dispone di un'autorizzazione d'esercizio

cantonale.

2.

Un assicurato che l'ufficio

AI, nel contesto della concessione di un assegno per grandi invalidi, ha

ritenuto persona soggiornante in un istituto ai sensi dell'articolo 42ter capoverso 2 LAI è considerato tale anche in

relazione al diritto a prestazioni complementari.".

Il commento all'ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni

complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

(OPC-AVS/AI), pubblicato sul sito internet dell'UFAS al capitolo PC –

Legislazione, riguardo a questa novità si è espresso come segue:

" Premessa

all'art. 25a

Contesto

Nell'attuale legislazione concernente le PC né la legge né l'ordinanza

definiscono cosa sia un istituto. Solo le direttive sulle prestazioni

complementari (DPC) prevedono una disposizione in merito. Secondo il numero

marginale 5051 DPC sono considerate istituti le strutture che, nel quadro dell'ordinamento

cantonale, accolgono provvisoriamente malati, anziani e invalidi ed offrono

loro l'assistenza necessaria.

Il tema della definizione di soggiorno in un istituto è stato

affrontato dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA). Nel riassunto (regesto)

di una sua decisione del 28 agosto 1992 (DTF 118 V 142 = RCC 1992 p. 471) si

legge:

Può essere considerato come un soggiorno in case o ricoveri ai sensi

del diritto sulle PC un soggiorno in un istituto simile a una casa o un

ricovero ma non riconosciuto dal diritto cantonale sull'accoglienza o l'assistenza

(ad esempio famiglia affidataria, «grande famiglia» di pedagogia terapeutica

oppure comunità d'invalidi), a condizione che il soggiorno sia necessario e che

l'istituto in questione garantisca di poter soddisfare questo bisogno in modo

adeguato, in particolar modo sotto il profilo dell'organizzazione, dell'infrastruttura

e del personale (consid. 2).

Gli uffici di esecuzione PC devono dunque accertare se la

struttura in questione risponda ai requisiti organizzativi, infrastrutturali e

di personale e se il bisogno sia soddisfatto in maniera adeguata.

Problema

Gli uffici di esecuzione PC non sono adatti a svolgere gli

accertamenti richiesti dal TFA. Accertamenti in un altro Cantone sono

praticamente impossibili. Orbene, in virtù della disposizione relativa alla

competenza in caso di soggiorno in un istituto o ospedale (art. 21 cpv. 1 LPC)

saranno proprio gli accertamenti extracantonali ad aumentare.

Norma di delega

L'articolo 9 capoverso 5 lettera h LPC conferisce al Consiglio

federale la competenza di definire la nozione d'istituto, cioè quali strutture

possano essere considerate tali.

Art. 25a Definizione di istituto

Capoverso 1: la normativa è riferita al riconoscimento quale

istituto da parte di organi diversi dagli uffici di esecuzione PC, ovvero il

riconoscimento da parte del Cantone. Un istituto è ugualmente considerato come

tale se dispone di un'autorizzazione d'esercizio cantonale.

Se un Cantone riconosce un istituto in virtù dell'articolo 3

capoverso 1 lettera b LIPIn, il riconoscimento è valido anche per le

prestazioni complementari. Si concretizza così il coordinamento con l'assicurazione

invalidità, come già esposto nel commento all'articolo 9 capoverso 5 del

disegno di LPC nel messaggio concernente la legislazione esecutiva della nuova

impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti

tra Confederazione e Cantoni (NPC).

Per le prestazioni complementari sono inoltre considerate istituti

anche tutte le strutture che figurano sull'elenco delle case di cura riconosciute

ai sensi dell'articolo 39 capoverso 3 del legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione

malattie (LAMal).

Capoverso 2: secondo l'articolo 42ter

capoverso 2 LAI, in caso di soggiorno in un istituto l'assegno per

grandi invalidi è inferiore a quello concesso in caso di soggiorno a domicilio.

Le strutture riconosciute quali istituti dall'ufficio AI vanno considerate tali

anche per le prestazioni complementari.

Strutture analoghe agli istituti sono equiparate ai medesimi se

riconosciute tali da un Cantone, se dispongono di un'autorizzazione d'esercizio

cantonale o se tali le considera l'ufficio AI in relazione alla concessione

degli assegni per grandi invalidi.".

Per il Canton Ticino, è il Consiglio di Stato che

disciplina le competenze che la legislazione federale (LPC) conferisce ai

Cantoni (art. 4 della Legge d'applicazione

della LPC [LaLPC] del 23 ottobre 2007, in vigore dal 1° gennaio 2008, RL

6.4.5

).

L'art. 1 del Regolamento della legge d'applicazione concernente la LPC [RLaLPC] del 19 dicembre 2007, in

vigore dal 1° gennaio 2008 (RL 6.4.5.3.1), prevede che il Consiglio di Stato

stabilisce mediante decreto esecutivo sia la tassa giornaliera presa in considerazione

a causa di un soggiorno in un istituto o in un ospedale, sia l'importo per le spese professionali

riconosciute agli assicurati che soggiornano in istituto o in ospedale

(spillatico).

Il Decreto cantonale esecutivo del 4 febbraio

2009.

concernente la LPC, in vigore dal 1° gennaio 2009 (pubblicato il 26 maggio

2009.

nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi n. 26/2009, RL

6.4.5.3

), ha stabilito in proposito quanto segue:

"

Art. 1 La retta

giornaliera massima computabile per il calcolo della prestazione complementare

degli assicurati che sono ospiti permanenti o per periodi di lunga durata in

case per anziani o case di cura è di 75 franchi.

Art. 2 La retta

giornaliera massima computabile per il calcolo della prestazione complementare

degli assicurati, ospiti di un istituto per invalidi sussidiato dall'assicurazione

invalidità, è di 100 franchi.

Art. 3 Le spese

personali per gli assicurati ospiti di case per anziani, di case di cura o di istituti

per invalidi ammontano a:

a)

fr. 190.- mensili per i beneficiari di rendite degenti in casa per anziani, o

istituti di cura;

b)

fr. 300.- mensili per i beneficiari di rendita degenti in istituti per invalidi.".

2.10

Nella

fattispecie, la ricorrente era domiciliata a __________ ed il 3 febbraio 2009

ha trasferito il suo domicilio nel Canton __________, ricoverandosi volontariamente

definitivamente in una casa anziani e di cura a __________, comune in cui vive

anche il figlio.

Dall'analisi dei suesposti lavori preparatori – ed in particolare del

rapporto di Fritz Schiesser della Commissione degli affari giuridici del

Consiglio agli Stati (cfr. consid. 2.6) -, del Messaggio del Consiglio federale

sulla NPC e del parere di Thomet concernente la Legge federale sull'assistenza (cfr. consid. 2.7), la scrivente

Corte giunge alla conclusione che il legislatore ha voluto inserire nell'art. 21 cpv. 1 LPC il (vecchio) concetto di

domicilio civile dell'art. 26

CC, indipendentemente dal fatto che il soggiorno in un istituto, in una casa di

cura o presso una famiglia sia volontario o avvenga per volere di terzi.

Con l'introduzione della seconda frase del capoverso 1 dell'art. 21 LPC, il legislatore ha infatti

voluto allinearsi al concetto di domicilio definito dall'art. 5 LAS, secondo cui il ricovero in una

casa di cura o in un istituto o il collocamento in una famiglia non costituiscono

domicilio assistenziale, nemmeno se l'assicurato vi costituisce volontariamente il proprio domicilio.

Anche la soluzione scelta per le prestazioni complementari

dal legislatore si distanzia, quindi, come ha specificato il citato Thomet,

dalla dottrina e dalla giurisprudenza recenti. Invero, come giudicato nella

citata DTF 133 V 309 al considerando 3.1, dando una diversa interpretazione

dell'art. 26 CC, il Tribunale

federale ha invece ammesso che se una persona maggiorenne, capace di

discernimento, ha deciso di propria iniziativa, vale a dire volontariamente e

autonomamente, di soggiornare a tempo indeterminato in un istituto, scegliendo

liberamente stabilimento e luogo dello stesso, in simili circostanze, essa ha

assunto un nuovo domicilio nel luogo dello stabilimento, nella misura in cui

entrandovi ha trasferito nello stesso il centro delle sue relazioni personali.

Questa sentenza, va ricordato, è stata emessa

sotto l'egida della vecchia LPC.

Con il 1° gennaio 2008, invece, la nuova Legge ha voluto allinearsi al classico

concetto di domicilio civile dell'art. 26 CC, peraltro ripreso dall'art. 13 LPGA e già presente dal 1979 all'art. 5 LAS, sgombrando così (definitivamente) il campo da ogni

possibilità di fraintendimento (in ambito sociale) riguardo alle conseguenze di

una degenza, volontaria o no, di un assicurato presso un istituto, un ospedale

o presso una famiglia ai fini assistenziali, circa la determinazione del suo domicilio.

In questo senso, il TCA conclude che, in virtù

dell'art. 21 cpv. 1 2a frase

LPC, competente per decidere nel caso di specie sul diritto alle prestazioni

complementari della ricorrente resta il Cantone di domicilio prima che l'interessata entrasse in casa anziani,

quindi il Cantone Ticino.

Pertanto, fa stato la legislazione ticinese e non

quella __________.

2.11

Questa Corte

non può dunque scostarsi dalle norme vigenti nel nostro Cantone.

Di conseguenza, alla ricorrente, che è ospite

permanente di una casa per anziani e non di un istituto per invalidi sussidiato

dall'assicurazione invalidità,

va computata una retta giornaliera di Fr. 75.- (art. 1 del citato Decreto

esecutivo), per un totale annuo di Fr. 27'375.-.

La circostanza che la Casa anziani di __________

fatturi all'assicurata una

tassa giornaliera di Fr. 156.- non può tuttavia essere presa in considerazione

dalla Cassa cantonale di compensazione di Bellinzona, dovendo essa attenersi

agli importi fissati dal Cantone competente e quindi dal Consiglio di Stato ticinese

(cfr. Bollettino n. 211 edito dall'UFAS il 5 novembre

2007.

all'intenzione delle Casse di compensazione AVS e degli organi di

esecuzione delle PC).

Alla stessa stregua, il suo diritto alle spese

personali (spillatico) ammonta a Fr. 190.- al mese, rispettivamente a Fr. 2'280.- all'anno.

In tale evenienza, l'assicurata non può dunque pretendere per il 2009 il riconoscimento

dell'importo massimo di Fr. 520.-

al mese (Fr. 504.- era nel 2008), poiché tale somma è attribuita soltanto a

coloro che erano domiciliati nel Canton __________ prima di ricoverarsi

in un istituto, ciò che, come visto, non è il suo caso.

Stante quanto precede, le prestazioni

complementari non possono aiutare l'assicurata nella misura da essa pretesa.

Ne discende che vanno confermati gli importi

computati dalla Cassa di compensazione relativi alla tassa giornaliera ed alle

spese personali calcolati secondo il tariffario in essere nel Cantone Ticino.

Su questo punto, il ricorso va quindi respinto.

2.12

La ricorrente

si è inoltre lamentata che sopporta personalmente anche altre spese (telefono,

canone TV, drogheria, assicurazioni, spese di gestione del conto corrente,

giornali, vestiti, parrucchiere, pedicure, consumazioni, bevande e trasporti,

per un totale di Fr. 590.- al mese), che le PC non si prendono però a carico. Chiede dunque che queste spese siano

riconosciute ed aggiunte nella tabella di calcolo PC quale suo fabbisogno

almeno nella misura di Fr. 504.-, corrispondente all'importo massimo riconosciuto dal Cantone __________ per le spese

personali (nel 2008, mentre nel 2009 esso ammonta a Fr. 520.-).

In proposito, va rilevato che la lista dei costi

computabili (spese riconosciute) ai fini del calcolo della PC, elencati all'art.

10.

LPC (cfr. consid. 2.2), è esaustiva e che quest'ultima disposizione è di diritto federale

imperativo (Carigiet/Koch,

op. cit., pag. 134; N. 3001 DPC), perciò non è possibile derogarvi.

Di conseguenza, tutte le spese che non risultano

nell'elenco di cui al citato art. 10 LPC non possono essere ammesse in

deduzione a favore dell'assicurato.

Con il fabbisogno vitale (limite di reddito) per

le persone non collocate in istituti (Fr. 18'720.- nel 2009) si deve dunque sopperire a tutto quanto non è

possibile far fronte tramite i costi speciali previsti dalla legge (quali il vitto,

i vestiti, il mobilio, il telefono, il canone radio-TV, la responsabilità

civile, ecc.; cfr. Carigiet,

Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, pag. 23 N. 74, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Basilea 1998).

Per coloro che sono degenti in ospedale o in

istituto, invece, vanno utilizzate le spese personali. L'importo della tassa giornaliera (Fr. 75.-

rispettivamente Fr. 100.-) è infatti destinato al pagamento della pura retta

giornaliera degli istituti o ospedali, corrispondendo nella maggior parte dei

casi proprio al costo effettivo della degenza e quindi non lasciando margine

per far fronte ad altre spese supplementari.

Nel caso concreto, come visto, l'ammontare di Fr. 190.- al mese,

rispettivamente di Fr. 2'280.-

all'anno, rappresenta l'importo a cui l'assicurata ha diritto per fronteggiare le altre spese

menzionate nel ricorso.

Ciò significa che oltre alla retta per degenti in

istituto, alle spese personali ed all'importo forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, non è

possibile riconoscerle espressamente altre spese che esulino dalla lista

contemplata dall'art. 10 LPC.

La legge ha infatti dovuto fissare un tetto massimo di copertura delle spese

riconosciute, altrimenti si sarebbero potute creare iniquità fra i beneficiari,

per esempio con assicurati che potrebbero pretendere il riconoscimento ed il

rimborso di ogni tipo di spesa di carattere personale che, addirittura, potrebbe

andare oltre al principio delle PC di garantire un reddito minimo per far

fronte ai propri fabbisogni vitali.

Inoltre, la circostanza che il Cantone in

cui l'assicurata aveva il suo domicilio civile prima del ricovero è competente per decidere sul suo diritto alle PC, come esposto, vincola

questo TCA agli importi validi nel Cantone Ticino.

Ne consegue che i costi relativi alla cura

personale e non, indicati dalla ricorrente, non possono esserle

computati quali spese specifiche a carico delle PC né nella loro integralità

(Fr. 590.-), né nella misura richiesta dall'assicurata (Fr. 504.- ) e tanto meno nell'ammontare massimo ammesso dal Cantone __________ nel 2009 (Fr.

520.

-).

La pretesa dell'assicurata non può così essere accolta.

2.13

Infine,

questo Tribunale evidenzia a titolo abbondanziale che la nuova LPC ha introdotto

una norma riguardante l'inizio

e la fine del diritto alle prestazioni complementari per gli assicurati che vengono

ricoverati in istituto o in ospedale.

L'art. 12 cpv. 2 LPC precisa infatti che se la domanda è presentata

entro sei mesi dall'ammissione

in un istituto o in ospedale, il diritto sorge il primo giorno del mese in cui

è avvenuta l'ammissione in

istituto o in ospedale, purché tutte le condizioni legali siano adempiute.

Nel citato Messaggio del 7 settembre 2005, il Consiglio

federale si è così espresso riguardo al nuovo art. 12 concernente

l'inizio e la fine del diritto

ad una PC annua (FF 2005 pag. 5549):

" (…)

Capoverso 2: attualmente

questa disposizione è inclusa nelle istruzioni dell'Ufficio federale delle

assicurazioni sociali (n. marg. 4021a delle Direttive sulle prestazioni

complementari). L'importanza di tale disposizione per le persone interessate

risiede nel fatto che spesso i familiari si occupano delle persone anziane che

devono entrare in un istituto. L'entrata in istituto implica un onere

considerevole, tra l'altro per la disdetta e lo sgombero dell'appartamento. Se

un anziano non ha mai percepito prestazioni complementari, al momento dell'entrata

in istituto i familiari non pensano certo alle PC e alle formalità legate alla

domanda. Dato che nella LPC non si distingue tra le persone che vivono in un

istituto in modo permanente o per un periodo prolungato e le persone che vivono

in ospedale in modo permanente o per un periodo prolungato, la disposizione

delle Direttive sulle PC viene ora estesa all'ospedale." (…).

Con riferimento alla fattispecie in questione, ritenuto che il ricovero

della ricorrente è avvenuto il 3 febbraio 2009 e la domanda di prestazioni

complementari è stata introdotta alla Cassa cantonale di compensazione di

Bellinzona il 19 maggio 2009 rispettivamente il 28 luglio 2009, quindi nel

termine di sei mesi, il diritto dell'assicurata alle PC va rifiutato con

effetto dal 1° febbraio 2009 – e non dal 1° maggio 2009 come ritenuto dall'amministrazione

-, ovvero con effetto al primo giorno del mese in cui l'assicurata si è

trasferita nella casa anziani di __________.

2.14

Stante quanto

precede, il ricorso deve essere integralmente respinto, quindi sia in merito alla

richiesta di beneficiare della tassa giornaliera ammessa dal Canton __________,

sia anche delle spese personali massime riconosciute da questo stesso Cantone,

dovendosi applicare i parametri vigenti nel Cantone Ticino.

La decisione impugnata va dunque confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare

quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve

motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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