33.2009.11
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
10 marzo 2010Italiano42 min
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Numero d'incarto:
33.2009.11
Data decisione, Autorità:
10.03.2010, TCA
Titolo:
Trasferimento in casa di cura in altro Cantone e lì domiciliazione. nLPC 21 cpv.1 2afrase: Cantone di domicilio PRIMA del ricovero è competente. Nozione di domicilio, indipentemente se ricovero è volontario o no. Qui TI è competente: tariffe Ticinesi
DEGENZA IN CASA DI CURA
DIRITTO ALLE PRESTAZIONI COMPLEMENTARI
DOMICILIO
NOZIONE O DEFINIZIONE DI DIMORA ABITUALE
PERSONA ANZIANA
SPESE RICONOSCIUTE
art. 23 CC
art. 26 CC
art. 5 LAS
art. 1a cpv. 3 LPC
art. 10 LPC
art. 12 cpv. 2 LPC
art. 21 cpv. 1 LPC
art. 25a OPC
Raccomandata
Incarto n.
33.2009.11
TB
Lugano
10 marzo 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 1° ottobre 2009
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 15
settembre 2009 emanata da
Cassa cantonale di compensazione Ufficio
delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in
fatto
1.1. Degente dal
3 febbraio 2009 presso la Cassa anziani e di cura "__________" a __________
(doc. 5) in provenienza dal suo domicilio di __________, il 27 febbraio 2009
(doc. 20) RI 1 ha postulato al Comune di __________ la concessione di
prestazioni complementari.
Con decisione del 27 febbraio 2009 (doc. 22) detto
Comune ha respinto la richiesta dell'assicurata, poiché competente rimane il Cantone di domicilio prima
del ricovero in casa anziani.
1.2. Il 19 maggio
2009 (doc. 27) ed il 28 luglio 2009 (docc. A6-A13) RI 1 ha chiesto al Canton
Ticino di beneficiare di PC.
1.3. Con
decisione del 13 agosto 2009 (doc. A21) la Cassa cantonale di compensazione
AVS/AI/IPG ha respinto la domanda dell'assicurata, a motivo che v'è un'eccedenza dei
redditi computabili.
1.4. Il 15
settembre 2009 (doc. A1) la Cassa di compensazione ha emanato una decisione su
opposizione, con cui ha respinto l'opposizione del 10 settembre 2009 (doc. A2), confermando integralmente
la propria decisione. Infatti, essa ha applicato i parametri vigenti nel
Cantone Ticino (N. 1026 DPC), sebbene abbia considerato l'assicurata come degente in modo durevole
presso una casa anziani medicalizzata fuori Cantone. Di conseguenza, in virtù
del Decreto esecutivo del Consiglio di Stato ticinese, ha ritenuto la retta
massima giornaliera di Fr. 75.- rispettivamente le spese personali di Fr. 190.-
al mese. Pertanto, non può riconoscere né il costo giornaliero di Fr. 156.- per
la casa anziani né l'importo di
Fr. 633.- per le altre spese sopportate. La Cassa ha tolto l'effetto sospensivo ad un'eventuale impugnazione al TCA.
1.5. Il 1°
ottobre 2009 (doc. I) l'assicurata,
per il tramite di RA 1, ha contestato con ricorso a questo Tribunale i
parametri ammessi dalla Cassa. La ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'intera retta giornaliera di Fr. 156.- (Fr.
126.- + Fr. 30.- per persone provenienti da fuori Cantone) e di almeno Fr.
504.- mensili per le spese personali – pari alla spesa concessa dal Cantone __________,
anche se in specie esse ammontano a Fr. 590.-. L'assicurata ha quindi osservato che gli importi ritenuti dall'amministrazione non sono sufficienti per
coprire il suo fabbisogno, calcolato in funzione dei costi derivanti dall'abitare ora nel Canton __________ sia per
ragioni di salute (non poteva più abitare da sola a __________) che sociali (anche
il figlio vive a __________).
1.6. Con risposta
dell'8 ottobre 2009 (doc. III)
la Cassa di compensazione ha evidenziato che la ricorrente non ha apportato
nuovi elementi tali da modificare la sua decisione, che quindi ha confermato.
Ha poi ricordato che sono le Direttive edite dall'UFAS che impongono all'ultimo Cantone di domicilio la competenza per il pagamento delle
prestazioni complementari per le persone degenti in istituti di cura o per
anziani fuori dal proprio Cantone. Pertanto, vanno applicate le norme vigenti
nel Cantone Ticino.
1.7. La
ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. IV).
considerato in
diritto
2.1. Fondandosi
sull'art. 112 cpv. 2
lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea
federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed.
specifico per le prestazioni complementari ed il nuovo art. 112c Cost.
fed. relativo all'aiuto agli anziani
ed ai disabili, fissandone l'entrata
in vigore il 1° gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano
prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e
invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari
nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli
anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello
nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare
fondi dell'assicurazione
vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale sulle prestazioni
complementari all'AVS/AI (LPC)
– tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto
quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di
garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni
vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp.
Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).
Questa nozione è più ampia rispetto al
"minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La
LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e
invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143
(145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito
minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT
1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti
di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei
bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg.
52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio
concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari
all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.2. In virtù
dell'art. 4 cpv. 1 lett. c LPC, hanno diritto a prestazioni complementari le
persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera se ricevono una rendita
di vecchiaia e superstiti o hanno diritto ad una rendita vedovile o per orfani
dell'AVS.
L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota
delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).
Per quanto riguarda le spese riconosciute, l'art. 10 cpv. 2 LPC prevede che:
"
Per le persone che vivono durevolmente o per un
lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono in un
istituto o in un ospedale), le spese riconosciute sono le seguenti:
a. la
tassa giornaliera; i Cantoni possono limitare le spese prese in considerazione
a causa del soggiorno in un istituto o in un ospedale;
b. un
importo per le spese personali, stabilito dal Cantone.".
Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che vivono che per quelle che
non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale,
sono riconosciute, fra le altre, le spese seguenti:
"
(…)
d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario deve corrispondere al premio
medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
(…)".
L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili, fra
Fatti
i quali vi sono:
"
(…)
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,
comprese le rendite dell'AVS e dell'AI; (…)".
2.3. Oggetto del
contendere è il diritto di RI 1 alla percezione di prestazioni complementari. La
ricorrente impugna la decisione della Cassa, poiché ritiene che i dati su cui
essa si è fondata non siano corretti. A suo dire, le spese reali legate
alla sua degenza in casa anziani sarebbero infatti di gran lunga superiori alle
somme ritenute dall'amministrazione.
Questo Tribunale deve quindi analizzare se gli importi relativi alle
spese riconosciute (uscite) ed ai redditi computabili (entrate) dell'assicurata
considerati nella decisione impugnata siano corretti.
2.4. Quanto alle
spese riconosciute di cui al considerando 2.2, vi è in primis da
considerare il fabbisogno vitale della ricorrente.
Come visto, sono i Cantoni, in virtù dell'art. 10 cpv. 2 LPC, che stabiliscono e
limitano le spese (tassa giornaliera e spese personali) prese in considerazione
a causa del soggiorno in un istituto o in un ospedale.
A questo riguardo occorre considerare che secondo l'art. 7 cpv. 1
LIPIn, il finanziamento di un soggiorno in un'istituzione riconosciuta deve
essere tale che nessun invalido debba ricorrere all'assistenza sociale a causa
del soggiorno.
In specie, il Comune di __________, a cui l'assicurata si è rivolta per ottenere delle
prestazioni complementari dopo essersi trasferita nella casa anziani comunale,
si è dichiarato incompetente in materia, rinviando l'interessata al Cantone del suo ultimo domicilio e quindi al Cantone
Ticino.
A sua volta, la Cassa di compensazione di
Bellinzona si è ritenuta competente e si è pronunciata in proposito, entrando
nel merito della questione e respingendo la richiesta della ricorrente, a
motivo che le sue entrate superano le sue uscite.
Occorre quindi determinare quale Cantone - __________
a dipendenza della sua degenza in casa anziani, oppure Ticino, poiché vi era
domiciliata fino a prima del suo trasferimento a __________ – sia competente
per decidere sul diritto alle PC dell'insorgente.
2.5. Fino al 31
dicembre 2007, ovvero prima dell'entrata in vigore della nuova LPC del 6 ottobre 2006, la competenza
cantonale era regolata dall'art.
1a cpv. 3 vLPC, secondo cui:
"
Al Cantone di domicilio del beneficiario spetta
la competenza di stabilire e versare la prestazione complementare.".
Il 19 giugno 2007 il Tribunale federale si è
pronunciato su una fattispecie concernente il domicilio di un beneficiario di
prestazioni complementari che soggiorna in un istituto.
Nella DTF 133 V 309 un assicurato domiciliato nel
Canton Argovia si è ricoverato in un istituto di cura per invalidi nel Canton Zurigo.
Il Canton Argovia ha respinto la domanda di PC dell'invalido, a motivo che il Canton Zurigo era ora competente. Con ricorso
di diritto amministrativo il Canton Zurigo ha chiesto al TF di accertare che l'assicurato, ora come allora, era sempre
domiciliato nel Comune del Canton Argovia, che quindi era competente per
determinarsi sulla richiesta di prestazioni complementari.
Fondandosi sull'art. 1a cpv. 3 vLPC e sull'art. 13 LPGA, unitamente all'art. 23 cpv. 1 CC ed all'art. 26 CC tutti inerenti la definizione di domicilio, l'Alta corte ha stabilito che se una persona
maggiorenne, capace di discernimento, ha deciso di propria iniziativa, vale a
dire volontariamente e autonomamente, di soggiornare a tempo indeterminato in
un istituto, scegliendo liberamente stabilimento e luogo dello stesso, in
simili circostanze, essa ha assunto un nuovo domicilio nel luogo dello
stabilimento, nella misura in cui entrandovi ha trasferito nello stesso il
centro delle sue relazioni personali (cfr. consid. 3.1).
La circostanza che l'assicurato avesse soltanto un permesso di soggiorno per vivere nell'istituto di cura non è importante, poiché
per il domicilio civile non è determinante dove una persona si è annunciata e
dove ha depositato i propri documenti (DTF 127 V 237 consid. 2c p. 241).
Neppure fondata è la critica secondo cui, in
questo modo, la legislazione attuale sfavorisce i Comuni in cui hanno sede le
strutture di cura per invalidi. Già la DTF 127 V 237 ha rinviato infatti al
legislatore il compito di distanziarsi dal concetto di domicilio secondo il
diritto civile per le prestazioni complementari (cfr. consid. 3.3).
Al proposito, nel 2001 (DTF 127 V 237 pag.
242), l'allora
TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha infatti affermato:
"
(…)
d) Das BSV vertrat demgegenüber in seiner
Stellungnahme die Auffassung, Art. 1 Abs. 3 ELG sei in enger Anlehnung an den zivilrechtlichen Wohnsitzbegriff dahin gehend auszulegen, dass
- gleichsam in Vorwegnahme einer im Rahmen der nächsten ELG-Revision zu
treffenden Lösung - der Kanton, in welchem der Heimbewohner oder die
Heimbewohnerin vor dem Heimeintritt gewohnt hat, für zuständig für die
Ausrichtung von Ergänzungsleistungen zu erklären sei (vgl. auch den Vorschlag
von CARIGIET, a.a.O., Rz 188). Es trifft zu, dass die heutige gesetzliche
Regelung insofern unbefriedigend ist, als die zunehmende Mobilität und die
neuen Wohn- und Pflegeformen die Bestimmung des (für die interkantonale
Zuständigkeit massgebenden) zivilrechtlichen Wohnsitzes erschweren. Das kann,
wie hier der Fall, zu Abklärungen und Verzögerungen in der Zusprechung von
Ergänzungsleistungen führen, wenn sich zwei Kantone, die für die Ausrichtung in
Frage kämen, als unzuständig betrachten (CARIGIET, a.a.O., Rz 187). Dennoch
bleibt es Sache des Gesetzgebers, Abhilfe zu schaffen und gegebenenfalls
ergänzungsleistungsrechtlich eine vom zivilrechtlichen Wohnsitz abweichende
Lösung vorzusehen.".
Pertanto, nella DTF 133 V 309, al consid. 3.4, il
TF ha concluso che spetta alle autorità del Comune zurighese in cui è ubicata
la casa anziani stabilire e versare all'assicurato le PC dal momento in cui egli le ha postulate (art. 21
cpv. 1 vOPC-AVS/AI).
Questi principi sono stati ribaditi nella DTF 134
V 236 consid. 2.1, laddove il Tribunale federale ha affermato quanto segue:
"
(…)
Aux termes de l'art. 26 CC, le séjour dans une
localité en vue d'y fréquenter les écoles, ou le fait d'être placé dans un
établissement d'éducation, un hospice, un hôpital, une maison de détention, ne
constituent pas le domicile. Cette disposition contient une présomption
réfragable que le séjour dans une localité en vue d'y faire des études ou dans
l'un des établissements mentionnés n'entraîne pas le transfert à cet endroit du
centre des intérêts. Lors du placement dans un établissement par des tiers,
on devra donc exclure régulièrement la création d'un domicile à cet endroit,
l'installation dans l'établissement relevant de la volonté de tiers et non de
celle de l'intéressé. Il en va en revanche autrement lorsqu'une
personne majeure et capable de discernement décide de son plein gré, c'est-à-dire
librement et volontairement, d'entrer dans un établissement
pour une durée illimitée et choisit par ailleurs librement l'établissement
ainsi que le lieu de séjour. Dans la mesure où, lors de l'entrée dans un
établissement qui survient dans ces circonstances, le centre de l'existence
est déplacé en ce lieu, un nouveau domicile y est constitué. L'entrée dans
un établissement doit aussi être considérée comme le résultat d'une décision
volontaire et libre lorsqu'elle est dictée par "la force des choses (Zwang
der Umstände)", tel le fait de dépendre d'une assistance ou d'avoir
des difficultés financières (ATF 133 V 309 consid. 3.1 p. 312 et les
arrêts cités). (…)" (sottolineature della redattrice).
2.6. Con la
riforma della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra la
Confederazione ed i Cantoni, il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la nuova
LPC.
Il Messaggio del 7 settembre 2005 del
Consiglio federale concernente la legislazione esecutiva della nuova
impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti
tra Confederazione e Cantoni (NPC), tratta anche delle
prestazioni complementari. Al capitolo 2.9.8.2.2 relativo all'attuazione a livello legislativo (FF 2005
5544), il Consiglio federale ha affermato:
" La
dissociazione dei compiti tra Confederazione e Cantoni e la trasformazione
della legge sui sussidi in una legge sulle prestazioni rendono necessaria una
nuova concezione della legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni
complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(LPC). Per quanto concerne le PC annue di competenza della Confederazione, le
disposizioni sulla determinazione dell'importo contenute nel disegno di legge
concedono ai Cantoni un margine disciplinatorio esiguo, poiché il calcolo delle
PC per le persone che vivono negli istituti viene effettuato in base agli
stessi principi applicati alle persone che vivono a casa. L'esecuzione delle PC
resterà comunque di competenza dei Cantoni. Occorre rilevare che nella nuova
concezione delle PC annue si rinuncerà alla determinazione di un limite
massimo. Già oggi questo limite massimo non ha alcuna importanza per le persone
che non vivono negli istituti, in quanto è raggiunto solo in casi molto rari
(ossia casi di AI in famiglie con più figli). Rinunciando a questo limite
massimo si evita di mescolare le PC con l'assistenza sociale.
La situazione è leggermente diversa per gli ospiti degli istituti:
il cofinanziamento della Confederazione è limitato alla copertura del fabbisogno
esistenziale. Quando il fabbisogno esistenziale viene superato, le PC annue
sono interamente a carico dei Cantoni. Questi ultimi stabiliscono autonomamente
l'ammontare della tassa giornaliera dell'istituto e influenzano in tal modo
anche la parte di PC a loro carico. Un effettivo margine disciplinatorio nell'ambito
della LPC sussiste tuttavia solo nella definizione di un importo per le spese
personali e nella considerazione dell'erosione della sostanza nel caso degli
ospiti di istituti. Ulteriori disciplinamenti nell'ambito delle PC annue sono ammesse
soltanto se necessarie a livello di esecuzione. Pertanto la definizione di un
limite massimo per le PC annue non ha alcun senso nemmeno per gli ospiti degli
istituti. Per quanto riguarda la necessità di disciplinare le spese di malattia
e d'invalidità, la situazione è diversa perché queste sono esclusivamente a
carico dei Cantoni. In linea di principio spetta dunque ai Cantoni stabilire in
questo ambito quali siano i costi da rimborsare ai beneficiari di PC.".
La nuova legge ha però modificato, completandolo
con l'aggiunta della seconda
frase, il summenzionato art. 1a cpv. 3 vLPC.
Ora, l'art. 21 cpv. 1 LPC prevede che la determinazione ed il versamento
della prestazione complementare competono al Cantone di domicilio del
beneficiario. Il soggiorno in un istituto, in un ospedale o in un altro
stabilimento ed il collocamento in una famiglia, a fini assistenziali, di una
persona maggiorenne o interdetta disposto dall'autorità o deciso in ambito tutorio, non fondano una nuova
competenza.
Nella versione francese, questo disposto recita così:
"
Le canton de domicile du bénéficiaire est compétent
pour fixer et verser les prestations complémentaires. Le séjour dans un home,
un hôpital ou tout autre établissement ne fonde aucune nouvelle compétence; il
en va de même du placement dans une famille d'une personne, interdite ou non,
décidé par une autorité ou un organe de tutelle.".
In tedesco, l'art. 21 cpv. 1 LPC prevede:
"
Zuständig für die Festsetzung und die Auszahlung
der Ergänzungsleistung ist der Kanton, in dem die Bezügerin oder der Bezüger
Wohnsitz hat. Der Aufenthalt in einem Heim, einem Spital oder einer andern
Anstalt und die behördliche oder vormundschaftliche Versorgung einer mündigen
oder entmündigten Person in Familienpflege begründen keine neue Zuständigkeit.".
Con l'introduzione della seconda frase dell'art. 21 cpv. 1 LPC, il
legislatore ha regolato la competenza dei Cantoni riguardo al soggiorno di un
assicurato in istituto, struttura di cura o famiglia.
A seguito di ciò, sono stati espressamente emanati i nuovi NN.
1026.1-1026.8 delle Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI
(DPC), in vigore dal 1° gennaio 2008.
Secondo il N. 1026.1 DPC (tradotto dal francese), il soggiorno in
un istituto, in un ospedale o in un altro stabilimento non fondano una nuova
competenza; lo stesso vale per il collocamento in una famiglia di una persona,
interdetta o no, disposto da un'autorità o da un organo in ambito tutorio (art.
21 cpv. 1 2a frase LPC).
In virtù del N. 1026.2 DPC, il Cantone dove la persona era domiciliata
prima del suo ricovero in un istituto, in un ospedale o in altro stabilimento,
così come prima del suo collocamento in una famiglia, continua a restare
competente. Lo stesso vale se la persona si costituisce un nuovo domicilio nel
luogo dell'istituto, dell'ospedale, ecc.
In tedesco, queste DPC hanno il seguente tenore:
"
1026.1 Der Aufenthalt in einem Heim, einem
Spital oder einer andern Anstalt und die behördliche oder vormundschaftliche
Versorgung einer mündigen oder entmündigten Person in Familienpflege begründen
keine neue Zuständigkeit (Art. 21 Abs. 1 Satz 2 ELG). Für nicht getrennt
lebende (vgl. Rz 2034) Ehegatten vgl. Rz 1026.7–8.
1026.2 Der Kanton, in dem die Person ihren
Wohnsitz vor dem Ein- tritt in das Heim, Spital oder die andere Anstalt sowie
vor der Versorgung hatte, bleibt weiterhin zuständig. Dies gilt auch dann, wenn
die Person am Ort des Heimes, Spitals usw. einen neuen Wohnsitz begründet.".
In merito a questa questione, va rilevato che nel citato Messaggio
concernente la NPC, il Consiglio federale aveva elaborato, quale seconda frase
del nuovo art. 21 cpv. 1 LPC, una soluzione differente, precisando che “a
proposito delle persone che vivono in un istituto, tra i Cantoni sono sorte
controversie riguardo alla competenza in quanto la questione del domicilio
spesso era difficilmente risolvibile. Pertanto il Consiglio federale ha ora la
possibilità, sentiti i Cantoni, di emanare particolari disposizioni in materia”
(FF 2005 pag. 5553).
È stata la Commissione degli affari giuridici del
Consiglio agli Stati a proporre la modifica che è poi stata accettata sia dal
Consiglio agli Stati in occasione della sessione primaverile del 2006 (cfr. BU
CS del 21 marzo 2006), sia dal Consiglio nazionale durante la sessione
autunnale del 2006 (cfr. BU CN del 20 settembre 2006) e che è quindi divenuta
legge vigente (art. 21 cpv. 1 2a frase nLPC).
Dai verbali dei dibattiti parlamentari del
Consiglio agli Stati relativi alla seduta del 21 marzo 2006 (cfr. BU CS
2006 pag. 313 e http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/s/4711/218324/f_s_4711_218324_218325.htm), riguardo all'art.
21 nLPC risulta infatti quanto segue:
" (…)
Schiesser Fritz (RL, GL), für die Kommission:
Absatz 1 von Artikel 21 ist wohl diejenige Bestimmung, die zu den
ausführlichsten Beratungen in der Kommission Anlass gegeben hat. Worum geht es?
Nach dem ersten Satz ist wie im geltenden Recht
der Wohnsitz der Person, welche Ergänzungsleistungen bezieht, massgebend. Beim
Wohnsitz handelt es sich um den zivilrechtlichen Wohnsitz, dies ergibt sich aus
Artikel 21 Absatz 1 des Gesetzentwurfes in Verbindung mit Artikel 13 Absatz 1 des
Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechtes (ATSG).
In letzterer Bestimmung ist festgelegt, dass sich der Wohnsitz einer Person
nach den Artikeln 23 bis 26 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches bestimmt. Der
zweite Satz räumt dem Bundesrat die Kompetenz ein, in Heim-Fällen einen anderen
Kanton als den Wohnsitzkanton als zuständig zu erklären.
Die Frage der Anknüpfung bezüglich der
Leistungspflicht nach ELG ist von besonderer Bedeutung, weil der
zivilrechtliche Wohnsitz und der Aufenthaltsort auseinander fallen können. In
solchen Fällen ist nicht der Kanton des Aufenthaltsortes, sondern der Kanton
des Wohnsitzes für die Ausrichtung der Ergänzungsleistungen zuständig. Ihre
Kommission beantragt Ihnen, die Kompetenz des Bundesrates zu streichen und eine
Regelung aufzunehmen, die mit der Regelung im Bundesgesetz über die
Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger - das ist das ZUG - praktisch
wortwörtlich übereinstimmt. Der einzige Unterschied besteht darin, dass im ZUG
von "Unterstützungswohnsitz" die Rede ist, während hier im ELG davon
gesprochen wird, dass keine neue Zuständigkeit begründet wird. Der Sinn des
Antrages der Kommission besteht darin, im Ergänzungsleistungsgesetz die
gleichen Regeln in Bezug auf den hier erfassten Personenkreis zu haben wie im
ZUG. Die zum ZUG entwickelte Praxis für Heim- und Anstaltsinsassen sowie
Familienpfleglinge soll auch im ELG grundsätzlich Anwendung finden, soweit
nicht neuerdings das ATSG Anpassungen verlangt.
In der Kommission haben anderslautende Anträge zu
längeren Diskussionen Anlass gegeben. Unklar war dabei der Begriff des
Wohnsitzes. Es ist hier mit aller Deutlichkeit zuhanden der Materialien
festzuhalten, dass die vorliegende Bestimmung keine Auswirkungen auf die
Festlegung des zivilrechtlichen Wohnsitzes hat. Dieser bestimmt sich einzig und
allein nach dem Schweizerischen Zivilgesetzbuch. Diese Feststellung wird
durch den zu Beginn meiner Ausführungen angebrachten Hinweis auf das ATSG
unmissverständlich bestätigt. Ich erlaube mir, an dieser Stelle die
einschlägige Regelung des Zivilgesetzbuches zu zitieren, es ist Artikel 26:
"Der Aufenthalt an einem Orte zum Zweck des Besuches einer Lehranstalt und
die Unterbringung einer Person in einer Erziehungs-, Versorgungs-, Heil- oder Strafanstalt
begründen keinen Wohnsitz."
Hervorzuheben ist, dass das ZGB von
"Unterbringung" spricht, was nach der herrschenden Lehre einen
freiwilligen Eintritt ausschliesst. So schreibt Eugen Bucher im Berner
Kommentar: "Die Unterbringung stellt eine Aufenthaltszuweisung durch
Dritte dar, die nicht aus eigenem Willen erfolgte." Und weiter: "Von
Unterbringung im Sinne des Gesetzes kann nicht mehr gesprochen werden, wenn der
Betroffene aus freien Stücken sich für einen Anstaltsaufenthalt entschliesst, ohne
auf einen solchen angewiesen zu sein, und überdies die Anstalt und damit den
Ort des Aufenthalts frei wählt. Das gilt vor allem für den Eintritt in
Altersheime, welcher in der Regel wohnsitzbegründend sein dürfte."
Und im Basler Kommentar schreibt Daniel Staehelin
neben Ausführungen, die sich mit denjenigen Buchers decken: "Wird
dadurch" - gemeint ist der freiwillige, selbstbestimmte Eintritt einer
urteilsfähigen, mündigen Person in eine Anstalt - "der Lebensmittelpunkt
in die Anstalt verlegt, wie z. B. bei einem Pflegeheim, so begründet dies einen
Wohnsitz."
Es wird der Praxis obliegen, diese gesetzliche
Regelung anhand von Einzelfällen zu präzisieren und weiterzuentwickeln. Der
Zweitrat wird die anstelle des bundesrätlichen Entwurfes neu eingefügte
Bestimmung ebenfalls noch einmal überprüfen können.
Ich bitte Sie, der Kommission zuzustimmen.” (sottolineature
della redattrice)
2.7. In merito al rinvio di Fritz Schiesser
alla Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza
ad assistere le persone nel bisogno, (Legge federale sull'assistenza, LAS), ed in particolare
alla nozione di domicilio, occorre qui esporre le norme topiche.
L'art. 4 sancisce che:
" 1 La persona nel bisogno è domiciliata giusta la
presente legge (domicilio assistenziale) nel Cantone in cui dimora con l'intenzione
di stabilirvisi. Questo è denominato Cantone di domicilio.
2 L'annuncio alla polizia
degli abitanti, per gli stranieri il rilascio di un permesso di presenza, si ha
per costituzione di domicilio salva la prova che la dimora è cominciata già
prima o soltanto più tardi o è di natura provvisoria.".
L'art. 5 LAS, per quanto attiene al ricovero in
case di cura o istituti, nonché al collocamento in una famiglia, enuncia:
" La dimora in
un ospizio, in un ospedale o in un altro istituto e, se si tratta di un
maggiorenne o di un interdetto, il collocamento in una famiglia deciso da un'autorità
o da un organo tutelare non
costituiscono domicilio assistenziale.".
Secondo l'art. 9 LAS,
"
1 Il domicilio assistenziale termina con la partenza del Cantone.
Considerandi
2.
In caso di dubbio, la
partenza si reputa avvenuta il giorno in cui fu annunciata alla polizia degli
abitanti.
3.
L'entrata in un ospizio, in
un ospedale o in un altro istituto e, se si tratta di un maggiorenne o di un
interdetto, il collocamento in una famiglia deciso da un'autorità o da un
organo tutelare non pongono termine al domicilio assistenziale.".
L'art. 11 LAS definisce la dimora, e meglio:
" 1 Dimora giusta la presente legge significa
effettiva presenza in un Cantone; questo è denominato Cantone di dimora.
2.
Se una persona
manifestamente bisognosa d'aiuto, segnatamente a seguito di malattia o
infortunio, è stata trasportata in un altro Cantone su ordine del medico o dell'autorità,
il Cantone da cui è stato dato l'ordine di trasporto è considerato Cantone di
dimora.".
Relativamente all'assistenza di cittadini svizzeri, l'art. 12 LAS
prevede, quale principio, che:
" 1 L'assistenza dei cittadini svizzeri incombe al
Cantone di domicilio.
2.
Se la persona nel bisogno
non ha domicilio assistenziale, l'assistenza incombe al Cantone di dimora.
3.
Il Cantone designa l'ente
pubblico tenuto all'assistenza e la competente autorità assistenziale.".
Questo Tribunale rileva di avere già trattato approfonditamente la
questione del domicilio nell'ambito dell'assistenza pubblica.
Nella STCA del 20 novembre 2008 (inc. n. 42.2008.10), cresciuta
incontestata in giudicato, al considerando 2.6 il TCA si è così espresso:
" (…)
Dal Messaggio per una legge sulla competenza ad assistere le persone
nel bisogno del 17 novembre 1976 del Consiglio federale, in FF 1976 III 1197
segg. emerge che:
"
(…)
Questo
capitolo del disegno di legge determina dove la persona nel bisogno ha il
proprio domicilio assistenziale. (…) La nozione di domicilio accolta nel
disegno concorda ampiamente con quella concordataria la quale, dal canto suo,
corrisponde di norma a quella del Codice civile (art. 23). (…) Giusta l'art. 4
capoverso 2 del disegno, “l'annuncio alla polizia degli abitanti” o, per gli
stranieri – cui la legge deve parimenti applicarsi – il rilascio di un'autorizzazione
di presenza, fonda la presunzione che il titolare dell'autorizzazione ha
costruito un domicilio assistenziale. La presunzione può essere infirmata non
solo con la prova che la dimora è cominciata già prima o successivamente, ma
anche che la dimora non è, secondo la legge, idonea alla costituzione del
domicilio, sia per la mancanza dell'intenzione di stabilirvisi (art. 4 cpv. 1)
sia perché escluso secondo gli articoli 5 a 8.
Analogamente
alla disposizione del concordato concernete l'assistenza nel luogo di
domicilio, l'articolo 5 del disegno dispone che l'entrata in una casa di cura o
in un istituto, volontaria o no, esclude la costituzione o il cambiamento del
domicilio assistenziale. (…)” (FF
1976.
III 1207)
Inoltre in dottrina Thomet
(cfr. W. Thomet, “Commentaire concernant la Loi fédérale sur la compétence en
matière d'assistance des personnes dans le besoin, Zurich 1994 n. 9) in merito
all'art. 5 LAS sottolinea che:
" L'art. 5 LAS – combiné avec l'art. 9 al. 3 – règle le
domicile d'assistance des pensionnaires de homes et d'établissements, de patients
d'hôpitaux et de cliniques ainsi que des personnes majeures placées dans des
familles nourricières. Il correspond à l'art. 6 al. 3 du Concordat de 1960 dont
il reprend le principe selon lequel un séjour dans un home ou un établissement,
qu'il soit volontaire ou involontaire, ne constitue pas un domicile à l'endroit
où ceux-ci sont situés. En ce qui concerne précisément le séjour involontaire
dans un home ou un établissement, l'art. 5 LAS correspond également à l'art. 26
CC en vertu duquel le fait d'être placé dans un établissement d'éducation, un
hospice, un hôpital ou une maison de détention n'est pas constitutif de domicile
(au sens de droit civil). A la différence de ce que préconisent la doctrine et
la pratique et la pratique récentes relatives à l'art. 26 CC, la LAS exclut
également la constitution d'un domicile lorsqu'une personne entre volontairement
dans un home, notamment dans un home pour personnes âgées, en vue d'y demeurer
pour une durée indéterminée. C'est en toute connaissance de cause que le
législateur a prévu que celui qui entre volontairement dans un home et qui
constitue à cet endroit un domicile civil, voire d'autres domiciles, maintient
son domicile d'assistance, en cas de besoin, là où il avait antérieurement son
centre de vie. Il voulait ainsi éviter que les communes s'opposent à certains
projets de construction de homes par crainte de se voir attribuer de la sorte
une responsabilité en matière d'assistance. A relever que cette réglementation
n'est pas inéquitable: les pensionnaires qui sont entrés volontairement dans un
home et qui ont, à cet endroit, constitué non seulement leur domicile civil
mais également leurs domiciles politiques et fiscal et y paient leurs impôts,
ne tombent généralement pas dans le besoin. Aussi leur ancienne commune de
domicile, qui constitue leur domicile d'assistance au sens de l'art. 9 al. 3
LAS, ne sera-t-elle que rarement appelée à verser des prestations. D'ailleurs,
les pensionnaires de home ont généralement aussi payé des impôts dans leur ancienne
commune de domicile.”
Ne discende che, a differenza dell'art. 26 CC, l'art.
5.
LAS non permette deroghe al principio secondo cui la permanenza in un
istituto non costituisce un nuovo domicilio. Risulta, dunque, irrilevante ai
fini assistenziali che il collocamento avvenga in modo volontario o involontario
a seguito di un provvedimento emanato da terzi.".
2.8
Ritornando all'ambito delle
prestazioni complementari, questo TCA evidenzia che la dottrina ritiene che dato
che il ricovero in un istituto non fonda una nuova competenza, la
determinazione ed il versamento delle prestazioni complementari avviene tramite
il Cantone in cui l'assicurato aveva il suo domicilio civile prima del
ricovero (Carigiet/Koch,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, pag. 190).
Per il calcolo del diritto alle PC, vengono computati nelle spese
riconosciute per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale la tassa
giornaliera di base, i costi di cura, d'assistenza, la biancheria, il regime
alimentare, ecc. Per contro, non figurano quali costi periodici per i degenti
in istituti le spese individuali per i medicamenti ed il materiale di cura, che
devono essere assunti dall'assicurazione malattia (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 192).
Quanto alla determinazione della tassa giornaliera per l'istituto
o l'ospedale, essa varia considerevolmente da istituto ad istituto. In
particolare, le case di cura rispettivamente gli ospedali privati con elevati
standard richiedono delle tasse giornaliere che non possono essere finanziate
tramite le prestazioni complementari. Il legislatore federale ha quindi
delegato ai Cantoni, mediante l'art. 10 cpv. 2 lett. a LPC, di limitare i costi
che vanno considerati per un soggiorno in un istituto o in un ospedale. I
Cantoni hanno utilizzato questa possibilità trovando soluzioni differenti l'uno
dall'altro. Il loro compito è di evitare che un soggiorno in un istituto con
elevati comfort rispettivamente di lusso sia finanziato dalle prestazioni
complementari. Il limite della tassa giornaliera deve essere determinato in
modo tale che il soggiorno in una casa di cura non porti gli assicurati ad
essere dipendenti dall'assistenza sociale. Ciò non è riuscito subito a tutti i
Cantoni (per esempio, il Canton Turgovia ha inizialmente fissato per la tassa
giornaliera riconosciuta dalle prestazioni complementari un importo basso e di
conseguenza gli assicurati degenti dovevano rivolgersi all'assistenza sociale
per potere fare fronte ai costi degli istituti). Comunque, la maggior parte dei
Cantoni, o in maniera generale per tutti gli istituti o secondo specifici
criteri (come il tipo di istituto, l'intensità delle cure o la combinazione di
diversi criteri), ha limitato verso l'alto la tassa giornaliera per gli
istituti e gli ospedali da poter considerare (Carigiet/Koch,
op. cit., pag. 192).
I Cantoni possono determinare autonomamente l'importo delle spese
personali a disposizione dei beneficiari di PC degenti in istituto. Esse
comprendono il denaro per piccole spese, per gli articoli per l'igiene, per i
vestiti, per i giornali, ecc. (RCC 1986 pag. 452) e pure per le imposte (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 193).
Al proposito, il Bollettino n. 251 edito dall'UFAS il 10 giugno
2009.
all'intenzione delle Casse di compensazione AVS e degli organi di
esecuzione delle prestazioni complementari (http://www.bsv.admin.ch/vollzug/documents/index/page:2/lang:fre/category:62),
espone le regolamentazioni cantonali in materia di prestazioni complementari
per l'anno 2009, indicando sia i limiti dei costi di pensione per un soggiorno
in istituto da prendere in considerazione sia gli importi per le spese
personali.
2.9
In forza della delega dell'art.
9.
cpv. 5 lett. h LPC, il Consiglio federale ha emanato l'art. 25a OPC-AVS/AI,
che definisce l'istituto:
" 1 È considerata istituto qualsiasi struttura
riconosciuta tale da un Cantone o che dispone di un'autorizzazione d'esercizio
cantonale.
2.
Un assicurato che l'ufficio
AI, nel contesto della concessione di un assegno per grandi invalidi, ha
ritenuto persona soggiornante in un istituto ai sensi dell'articolo 42ter capoverso 2 LAI è considerato tale anche in
relazione al diritto a prestazioni complementari.".
Il commento all'ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni
complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(OPC-AVS/AI), pubblicato sul sito internet dell'UFAS al capitolo PC –
Legislazione, riguardo a questa novità si è espresso come segue:
" Premessa
all'art. 25a
Contesto
Nell'attuale legislazione concernente le PC né la legge né l'ordinanza
definiscono cosa sia un istituto. Solo le direttive sulle prestazioni
complementari (DPC) prevedono una disposizione in merito. Secondo il numero
marginale 5051 DPC sono considerate istituti le strutture che, nel quadro dell'ordinamento
cantonale, accolgono provvisoriamente malati, anziani e invalidi ed offrono
loro l'assistenza necessaria.
Il tema della definizione di soggiorno in un istituto è stato
affrontato dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA). Nel riassunto (regesto)
di una sua decisione del 28 agosto 1992 (DTF 118 V 142 = RCC 1992 p. 471) si
legge:
Può essere considerato come un soggiorno in case o ricoveri ai sensi
del diritto sulle PC un soggiorno in un istituto simile a una casa o un
ricovero ma non riconosciuto dal diritto cantonale sull'accoglienza o l'assistenza
(ad esempio famiglia affidataria, «grande famiglia» di pedagogia terapeutica
oppure comunità d'invalidi), a condizione che il soggiorno sia necessario e che
l'istituto in questione garantisca di poter soddisfare questo bisogno in modo
adeguato, in particolar modo sotto il profilo dell'organizzazione, dell'infrastruttura
e del personale (consid. 2).
Gli uffici di esecuzione PC devono dunque accertare se la
struttura in questione risponda ai requisiti organizzativi, infrastrutturali e
di personale e se il bisogno sia soddisfatto in maniera adeguata.
Problema
Gli uffici di esecuzione PC non sono adatti a svolgere gli
accertamenti richiesti dal TFA. Accertamenti in un altro Cantone sono
praticamente impossibili. Orbene, in virtù della disposizione relativa alla
competenza in caso di soggiorno in un istituto o ospedale (art. 21 cpv. 1 LPC)
saranno proprio gli accertamenti extracantonali ad aumentare.
Norma di delega
L'articolo 9 capoverso 5 lettera h LPC conferisce al Consiglio
federale la competenza di definire la nozione d'istituto, cioè quali strutture
possano essere considerate tali.
Art. 25a Definizione di istituto
Capoverso 1: la normativa è riferita al riconoscimento quale
istituto da parte di organi diversi dagli uffici di esecuzione PC, ovvero il
riconoscimento da parte del Cantone. Un istituto è ugualmente considerato come
tale se dispone di un'autorizzazione d'esercizio cantonale.
Se un Cantone riconosce un istituto in virtù dell'articolo 3
capoverso 1 lettera b LIPIn, il riconoscimento è valido anche per le
prestazioni complementari. Si concretizza così il coordinamento con l'assicurazione
invalidità, come già esposto nel commento all'articolo 9 capoverso 5 del
disegno di LPC nel messaggio concernente la legislazione esecutiva della nuova
impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti
tra Confederazione e Cantoni (NPC).
Per le prestazioni complementari sono inoltre considerate istituti
anche tutte le strutture che figurano sull'elenco delle case di cura riconosciute
ai sensi dell'articolo 39 capoverso 3 del legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione
malattie (LAMal).
Capoverso 2: secondo l'articolo 42ter
capoverso 2 LAI, in caso di soggiorno in un istituto l'assegno per
grandi invalidi è inferiore a quello concesso in caso di soggiorno a domicilio.
Le strutture riconosciute quali istituti dall'ufficio AI vanno considerate tali
anche per le prestazioni complementari.
Strutture analoghe agli istituti sono equiparate ai medesimi se
riconosciute tali da un Cantone, se dispongono di un'autorizzazione d'esercizio
cantonale o se tali le considera l'ufficio AI in relazione alla concessione
degli assegni per grandi invalidi.".
Per il Canton Ticino, è il Consiglio di Stato che
disciplina le competenze che la legislazione federale (LPC) conferisce ai
Cantoni (art. 4 della Legge d'applicazione
della LPC [LaLPC] del 23 ottobre 2007, in vigore dal 1° gennaio 2008, RL
6.4.5
).
L'art. 1 del Regolamento della legge d'applicazione concernente la LPC [RLaLPC] del 19 dicembre 2007, in
vigore dal 1° gennaio 2008 (RL 6.4.5.3.1), prevede che il Consiglio di Stato
stabilisce mediante decreto esecutivo sia la tassa giornaliera presa in considerazione
a causa di un soggiorno in un istituto o in un ospedale, sia l'importo per le spese professionali
riconosciute agli assicurati che soggiornano in istituto o in ospedale
(spillatico).
Il Decreto cantonale esecutivo del 4 febbraio
2009.
concernente la LPC, in vigore dal 1° gennaio 2009 (pubblicato il 26 maggio
2009.
nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi n. 26/2009, RL
6.4.5.3
), ha stabilito in proposito quanto segue:
"
Art. 1 La retta
giornaliera massima computabile per il calcolo della prestazione complementare
degli assicurati che sono ospiti permanenti o per periodi di lunga durata in
case per anziani o case di cura è di 75 franchi.
Art. 2 La retta
giornaliera massima computabile per il calcolo della prestazione complementare
degli assicurati, ospiti di un istituto per invalidi sussidiato dall'assicurazione
invalidità, è di 100 franchi.
Art. 3 Le spese
personali per gli assicurati ospiti di case per anziani, di case di cura o di istituti
per invalidi ammontano a:
a)
fr. 190.- mensili per i beneficiari di rendite degenti in casa per anziani, o
istituti di cura;
b)
fr. 300.- mensili per i beneficiari di rendita degenti in istituti per invalidi.".
2.10
Nella
fattispecie, la ricorrente era domiciliata a __________ ed il 3 febbraio 2009
ha trasferito il suo domicilio nel Canton __________, ricoverandosi volontariamente
definitivamente in una casa anziani e di cura a __________, comune in cui vive
anche il figlio.
Dall'analisi dei suesposti lavori preparatori – ed in particolare del
rapporto di Fritz Schiesser della Commissione degli affari giuridici del
Consiglio agli Stati (cfr. consid. 2.6) -, del Messaggio del Consiglio federale
sulla NPC e del parere di Thomet concernente la Legge federale sull'assistenza (cfr. consid. 2.7), la scrivente
Corte giunge alla conclusione che il legislatore ha voluto inserire nell'art. 21 cpv. 1 LPC il (vecchio) concetto di
domicilio civile dell'art. 26
CC, indipendentemente dal fatto che il soggiorno in un istituto, in una casa di
cura o presso una famiglia sia volontario o avvenga per volere di terzi.
Con l'introduzione della seconda frase del capoverso 1 dell'art. 21 LPC, il legislatore ha infatti
voluto allinearsi al concetto di domicilio definito dall'art. 5 LAS, secondo cui il ricovero in una
casa di cura o in un istituto o il collocamento in una famiglia non costituiscono
domicilio assistenziale, nemmeno se l'assicurato vi costituisce volontariamente il proprio domicilio.
Anche la soluzione scelta per le prestazioni complementari
dal legislatore si distanzia, quindi, come ha specificato il citato Thomet,
dalla dottrina e dalla giurisprudenza recenti. Invero, come giudicato nella
citata DTF 133 V 309 al considerando 3.1, dando una diversa interpretazione
dell'art. 26 CC, il Tribunale
federale ha invece ammesso che se una persona maggiorenne, capace di
discernimento, ha deciso di propria iniziativa, vale a dire volontariamente e
autonomamente, di soggiornare a tempo indeterminato in un istituto, scegliendo
liberamente stabilimento e luogo dello stesso, in simili circostanze, essa ha
assunto un nuovo domicilio nel luogo dello stabilimento, nella misura in cui
entrandovi ha trasferito nello stesso il centro delle sue relazioni personali.
Questa sentenza, va ricordato, è stata emessa
sotto l'egida della vecchia LPC.
Con il 1° gennaio 2008, invece, la nuova Legge ha voluto allinearsi al classico
concetto di domicilio civile dell'art. 26 CC, peraltro ripreso dall'art. 13 LPGA e già presente dal 1979 all'art. 5 LAS, sgombrando così (definitivamente) il campo da ogni
possibilità di fraintendimento (in ambito sociale) riguardo alle conseguenze di
una degenza, volontaria o no, di un assicurato presso un istituto, un ospedale
o presso una famiglia ai fini assistenziali, circa la determinazione del suo domicilio.
In questo senso, il TCA conclude che, in virtù
dell'art. 21 cpv. 1 2a frase
LPC, competente per decidere nel caso di specie sul diritto alle prestazioni
complementari della ricorrente resta il Cantone di domicilio prima che l'interessata entrasse in casa anziani,
quindi il Cantone Ticino.
Pertanto, fa stato la legislazione ticinese e non
quella __________.
2.11
Questa Corte
non può dunque scostarsi dalle norme vigenti nel nostro Cantone.
Di conseguenza, alla ricorrente, che è ospite
permanente di una casa per anziani e non di un istituto per invalidi sussidiato
dall'assicurazione invalidità,
va computata una retta giornaliera di Fr. 75.- (art. 1 del citato Decreto
esecutivo), per un totale annuo di Fr. 27'375.-.
La circostanza che la Casa anziani di __________
fatturi all'assicurata una
tassa giornaliera di Fr. 156.- non può tuttavia essere presa in considerazione
dalla Cassa cantonale di compensazione di Bellinzona, dovendo essa attenersi
agli importi fissati dal Cantone competente e quindi dal Consiglio di Stato ticinese
(cfr. Bollettino n. 211 edito dall'UFAS il 5 novembre
2007.
all'intenzione delle Casse di compensazione AVS e degli organi di
esecuzione delle PC).
Alla stessa stregua, il suo diritto alle spese
personali (spillatico) ammonta a Fr. 190.- al mese, rispettivamente a Fr. 2'280.- all'anno.
In tale evenienza, l'assicurata non può dunque pretendere per il 2009 il riconoscimento
dell'importo massimo di Fr. 520.-
al mese (Fr. 504.- era nel 2008), poiché tale somma è attribuita soltanto a
coloro che erano domiciliati nel Canton __________ prima di ricoverarsi
in un istituto, ciò che, come visto, non è il suo caso.
Stante quanto precede, le prestazioni
complementari non possono aiutare l'assicurata nella misura da essa pretesa.
Ne discende che vanno confermati gli importi
computati dalla Cassa di compensazione relativi alla tassa giornaliera ed alle
spese personali calcolati secondo il tariffario in essere nel Cantone Ticino.
Su questo punto, il ricorso va quindi respinto.
2.12
La ricorrente
si è inoltre lamentata che sopporta personalmente anche altre spese (telefono,
canone TV, drogheria, assicurazioni, spese di gestione del conto corrente,
giornali, vestiti, parrucchiere, pedicure, consumazioni, bevande e trasporti,
per un totale di Fr. 590.- al mese), che le PC non si prendono però a carico. Chiede dunque che queste spese siano
riconosciute ed aggiunte nella tabella di calcolo PC quale suo fabbisogno
almeno nella misura di Fr. 504.-, corrispondente all'importo massimo riconosciuto dal Cantone __________ per le spese
personali (nel 2008, mentre nel 2009 esso ammonta a Fr. 520.-).
In proposito, va rilevato che la lista dei costi
computabili (spese riconosciute) ai fini del calcolo della PC, elencati all'art.
10.
LPC (cfr. consid. 2.2), è esaustiva e che quest'ultima disposizione è di diritto federale
imperativo (Carigiet/Koch,
op. cit., pag. 134; N. 3001 DPC), perciò non è possibile derogarvi.
Di conseguenza, tutte le spese che non risultano
nell'elenco di cui al citato art. 10 LPC non possono essere ammesse in
deduzione a favore dell'assicurato.
Con il fabbisogno vitale (limite di reddito) per
le persone non collocate in istituti (Fr. 18'720.- nel 2009) si deve dunque sopperire a tutto quanto non è
possibile far fronte tramite i costi speciali previsti dalla legge (quali il vitto,
i vestiti, il mobilio, il telefono, il canone radio-TV, la responsabilità
civile, ecc.; cfr. Carigiet,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, pag. 23 N. 74, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Basilea 1998).
Per coloro che sono degenti in ospedale o in
istituto, invece, vanno utilizzate le spese personali. L'importo della tassa giornaliera (Fr. 75.-
rispettivamente Fr. 100.-) è infatti destinato al pagamento della pura retta
giornaliera degli istituti o ospedali, corrispondendo nella maggior parte dei
casi proprio al costo effettivo della degenza e quindi non lasciando margine
per far fronte ad altre spese supplementari.
Nel caso concreto, come visto, l'ammontare di Fr. 190.- al mese,
rispettivamente di Fr. 2'280.-
all'anno, rappresenta l'importo a cui l'assicurata ha diritto per fronteggiare le altre spese
menzionate nel ricorso.
Ciò significa che oltre alla retta per degenti in
istituto, alle spese personali ed all'importo forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, non è
possibile riconoscerle espressamente altre spese che esulino dalla lista
contemplata dall'art. 10 LPC.
La legge ha infatti dovuto fissare un tetto massimo di copertura delle spese
riconosciute, altrimenti si sarebbero potute creare iniquità fra i beneficiari,
per esempio con assicurati che potrebbero pretendere il riconoscimento ed il
rimborso di ogni tipo di spesa di carattere personale che, addirittura, potrebbe
andare oltre al principio delle PC di garantire un reddito minimo per far
fronte ai propri fabbisogni vitali.
Inoltre, la circostanza che il Cantone in
cui l'assicurata aveva il suo domicilio civile prima del ricovero è competente per decidere sul suo diritto alle PC, come esposto, vincola
questo TCA agli importi validi nel Cantone Ticino.
Ne consegue che i costi relativi alla cura
personale e non, indicati dalla ricorrente, non possono esserle
computati quali spese specifiche a carico delle PC né nella loro integralità
(Fr. 590.-), né nella misura richiesta dall'assicurata (Fr. 504.- ) e tanto meno nell'ammontare massimo ammesso dal Cantone __________ nel 2009 (Fr.
520.
-).
La pretesa dell'assicurata non può così essere accolta.
2.13
Infine,
questo Tribunale evidenzia a titolo abbondanziale che la nuova LPC ha introdotto
una norma riguardante l'inizio
e la fine del diritto alle prestazioni complementari per gli assicurati che vengono
ricoverati in istituto o in ospedale.
L'art. 12 cpv. 2 LPC precisa infatti che se la domanda è presentata
entro sei mesi dall'ammissione
in un istituto o in ospedale, il diritto sorge il primo giorno del mese in cui
è avvenuta l'ammissione in
istituto o in ospedale, purché tutte le condizioni legali siano adempiute.
Nel citato Messaggio del 7 settembre 2005, il Consiglio
federale si è così espresso riguardo al nuovo art. 12 concernente
l'inizio e la fine del diritto
ad una PC annua (FF 2005 pag. 5549):
" (…)
Capoverso 2: attualmente
questa disposizione è inclusa nelle istruzioni dell'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali (n. marg. 4021a delle Direttive sulle prestazioni
complementari). L'importanza di tale disposizione per le persone interessate
risiede nel fatto che spesso i familiari si occupano delle persone anziane che
devono entrare in un istituto. L'entrata in istituto implica un onere
considerevole, tra l'altro per la disdetta e lo sgombero dell'appartamento. Se
un anziano non ha mai percepito prestazioni complementari, al momento dell'entrata
in istituto i familiari non pensano certo alle PC e alle formalità legate alla
domanda. Dato che nella LPC non si distingue tra le persone che vivono in un
istituto in modo permanente o per un periodo prolungato e le persone che vivono
in ospedale in modo permanente o per un periodo prolungato, la disposizione
delle Direttive sulle PC viene ora estesa all'ospedale." (…).
Con riferimento alla fattispecie in questione, ritenuto che il ricovero
della ricorrente è avvenuto il 3 febbraio 2009 e la domanda di prestazioni
complementari è stata introdotta alla Cassa cantonale di compensazione di
Bellinzona il 19 maggio 2009 rispettivamente il 28 luglio 2009, quindi nel
termine di sei mesi, il diritto dell'assicurata alle PC va rifiutato con
effetto dal 1° febbraio 2009 – e non dal 1° maggio 2009 come ritenuto dall'amministrazione
-, ovvero con effetto al primo giorno del mese in cui l'assicurata si è
trasferita nella casa anziani di __________.
2.14
Stante quanto
precede, il ricorso deve essere integralmente respinto, quindi sia in merito alla
richiesta di beneficiare della tassa giornaliera ammessa dal Canton __________,
sia anche delle spese personali massime riconosciute da questo stesso Cantone,
dovendosi applicare i parametri vigenti nel Cantone Ticino.
La decisione impugnata va dunque confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare
quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve
motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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