33.2009.3
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
22 giugno 2009Italiano39 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
33.2009.3
Data decisione, Autorità:
22.06.2009, TCA
Titolo:
Rinuncia di sostanza.Rinuncia al D d'abitazione,ma rimasta nella casa:è un comodato,perciò non si computa pigione.Impegno mantenimento completo della sorella è contratto di vitalizio:computo del fabbisogno vitale.Ma rinuncia al vitalizio.Computo? Irrecuperabilità del credito dal fratello?Esame Cassa
AMMORTAMENTO ANNUO
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
COMODATO
CONTROPRESTAZIONE ADEGUATA
DIRITTO DI ABITAZIONE
PERSONA ANZIANA
REDDITI COMPUTATI
RINUNCIA AL DIRITTO DI ABITAZIONE
RINUNCIA DI REDDITO
RINUNCIA DI SOSTANZA
RIPETIBILI
art. 328 CC
art. 776 CC
art. 305 CO
art. 516 CO
art. 521 CO
art. 10 LPC
art. 11 cpv. 1 let. g LPC
art. 61 let. g LPGA
art. 13 OPC
art. 16a OPC
art. 16b OPC
art. 17 cpv. 5 OPC
art. 17a OPC
Raccomandata
Incarto n.
33.2009.3
TB
Lugano
22 giugno
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale
delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio
Zocchetti
statuendo sul
ricorso del 18 febbraio 2009 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su
opposizione del 19 gennaio 2009 emanata da
Cassa cantonale di compensazione, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in
fatto
1.1. Il 19 agosto
2008 (doc. 6) RI 1, 1930, ha postulato la concessione di prestazioni
complementari, che le sono però state negate dalla Cassa di compensazione con
decisione del 10 dicembre 2008 (doc. 18), a motivo che i suoi redditi
computabili (Fr. 31'400.-)
superavano le spese riconosciute (Fr. 24'020.-).
1.2. La Cassa di
compensazione ha respinto l'opposizione
del 5 gennaio 2009 (doc. 20) con decisione su opposizione del 19 gennaio 2009
(doc. A), poiché in virtù della convenzione del 27 febbraio 1984 l'assicurata ha rinunciato a della sostanza
immobiliare a favore del fratello __________, il quale si è impegnato, quale
contropartita, a provvedere al suo sostentamento. Tuttavia, giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. e LPC e l'art. 13 OPC-AVS/AI, i beneficiari di un
vitalizio non possono beneficiare della prestazione complementare.
1.3. Con ricorso
del 18 febbraio 2009 (doc. I) l'assicurata, rappresentata dall'avv. RA 1, ha ricordato di dipendere dal fratello e dalla cognata
per qualsiasi necessità, i quali si fanno carico delle fatture scoperte che
eccedono il minimo vitale dato che la sua rendita AVS è di soli Fr. 1'040.- al mese e l'aiutano nella conduzione quotidiana della vita onde evitarle il
ricovero in casa anziani. Più specificatamente, la ricorrente ha contestato che
l'ammortamento annuo di Fr. 10'000.- relativo all'alienazione della sostanza immobiliare abbia avuto inizio soltanto
nel 1990 e non già dal 1984, poiché altrimenti avrebbe potuto ricevere le PC
dal maggio del 1997. Riguardo alla convenzione del 1984 con il fratello, l'assicurata ha precisato che la rinuncia non
è stata priva di contropartita, ma è stata compensata da una parte con l'impegno del fratello di garantirle un
sostentamento decoroso e dall'altra
con la costituzione di una servitù personale d'abitazione vita naturale durante sulla part. 93 RFP di __________. A
suo dire, non v'è causalità
diretta tra la rinuncia e lo stato di bisogno, tanto più che, malgrado la
cancellazione della servitù nel 2002, utilizza ancora l'appartamento al piano terra nell'abitazione del fratello. Inoltre, con convenzione del 19 aprile 2008
la ricorrente ha rinunciato al diritto di sostentamento da parte del fratello
date le ristrettezze economiche del debitore, ciò che comporta che nemmeno l'art. 328 cpv. 2 CC può venirle in aiuto. Ha
precisato che non ha mai pagato una pigione al fratello per l'utilizzo dell'appartamento che le ha messo a disposizione. In conclusione, con l'assegnazione delle prestazioni
complementari riceverà un aiuto finanziario come caso di rigore, che le
permetterà di restare a casa "propria" e di non essere ricoverata in
casa anziani.
1.4. Nella risposta
del 3 marzo 2009 (doc. IV) la Cassa ha ribadito di avere correttamente
applicato l'art. 11 cpv. 1
lett. e LPC riguardante il contratto di vitalizio, così pure l'art. 17a OPC-AVS/AI relativo all'ammortamento annuo di Fr. 10'000.-, che comunque non muta la situazione
non essendoci computo di sostanza.
Ha inoltre precisato che la ricorrente ha
dichiarato che non paga alcun affitto e che nel 2008 ha proceduto alla
cancellazione del vitalizio, ciò che costituisce una rinuncia ai redditi giusta
l'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC.
La ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di
prova (doc. V).
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. Il 1°
gennaio 2008 è entrata in vigore la nuova Legge federale sulle prestazioni
complementari all'assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) del 6 ottobre 2006, che va quindi considerata come
base legale nella presente controversia, portando infatti quest'ultima sulla richiesta di prestazioni complementari
dal 1° agosto 2008.
nel merito
2.2. Fondandosi
sull'art. 112 cpv. 2
lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed, l'Assemblea
federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed.
specifico per le prestazioni complementari ed il nuovo art. 112c Cost.
fed. relativo all'aiuto agli anziani
ed ai disabili, fissandone l'entrata
in vigore il 1° gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano
prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e
invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari
nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani
e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a
favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e
invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale sulle prestazioni
complementari all'AVS/AI (LPC)
– tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto
quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di
garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni
vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp.
Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).
Questa nozione è più ampia rispetto al
"minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La
LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e
invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143
(145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,
"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale"
in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I
limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite
dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995
pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche
Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.3. In virtù
dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, hanno diritto a prestazioni complementari le
persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera se ricevono una
rendita di vecchiaia dell'AVS.
L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota
delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).
Per quanto riguarda le spese riconosciute, l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede che:
"
Per le persone che non vivono durevolmente o per
un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa),
le spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo
destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, per anno:
1. 18 140 franchi per le persone sole,
2. 27 210 franchi per i coniugi,
3. 9480 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per
figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per i due
primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante,
per altri due figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;
b. la
pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di
conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né
di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto è il seguente:
1. 13 200 franchi per le persone sole,
2. 15 000 franchi per i coniugi e le persone con orfani che hanno
diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS
o dell'AI,
3. 3600 franchi in più se è necessaria la locazione di un appartamento
in cui è possibile spostarsi con una carrozzella.
Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che vivono che per quelle che
non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale,
sono riconosciute, fra le altre, le spese seguenti:
" (…)
d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario deve corrispondere al premio
medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù del
diritto di famiglia.".
L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili, fra
Fatti
i quali vi sono:
"
(…)
c. un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i
beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 25 000 franchi per le persone
sole, 40 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani che hanno
diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli
dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni
complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione
complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone,
soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in
considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,
comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da una
convenzione analoga;
f. gli assegni familiari;
g. i proventi e i beni a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni alimentari previste dal diritto di famiglia.".
2.4. Con il
contratto di divisione ereditaria parziale del 27 febbraio 1984 (doc. B), la
comunione ereditaria fu __________ ha convenuto di assegnare al coerede __________
in proprietà individuale il fondo n. 93 RFP di __________ (attuale part. n. 264
RFD di __________, Sezione __________).
Inoltre, __________ ha costituito a carico di
questa particella una servitù personale di abitazione vita natural durante a
favore della sorella qui ricorrente, consistente "nella facoltà di
usare a scopo abitativo personale l'appartamento al piano terreno della casa d'abitazione al mappale gravato." (punto 2 del contratto).
Oltre a ciò, sempre il coerede __________ si è
impegnato "a garantire alla sorella RI 1, un tenore di vita decoroso,
qualora si dovesse verificare la necessità, ed a dare alla stessa tutta l'assistenza personale e finanziaria dettata
dalle circostanze." (punto 3 del contratto).
In un successivo contratto di divisione
ereditaria concluso il 6 maggio 1991 (doc. 11) tra i coeredi fu __________ e __________,
al punto 7 è specificato che "La signora RI 1 dichiara con il presente
atto di aver ceduto al fratello signor __________ la propria parte già nel 1984
e di aver ricevuto la relativa contropartita in base a separati accordi. Con il
presente atto si dichiara quindi tacitata da ogni pretesa nei confronti dei
fratelli coeredi." (doc. 11D).
2.5. Di
principio, per il calcolo della prestazione complementare vengono presi in
considerazione solo quegli attivi che l'assicurato ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza
restrizioni (AHI Praxis 1995 pag. 166 consid. 2a; RDAT I 1992 pag. 154; RCC
1984 pag. 189). Di conseguenza, è rilevante la circostanza che l'interessato non dispone dei mezzi necessari
per fare fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a
questa situazione (DTF 115 V 355).
Tale principio è tuttavia sottoposto a dei
limiti. Segnatamente, non è applicabile nell'ipotesi in cui l'assicurato
ha rinunciato in tutto o in parte a dei beni (a dei redditi o a parti di
sostanza) senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione
adeguata, oppure quando dispone di un diritto a determinate entrate o a una
determinata sostanza, ma non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese
(DTF 123 V 37 consid. 1; DTF 121 V 205 consid. 4a; DTF 117 V 289 = RCC 1992
pag. 349; SVR 2007 EL Nr. 6; SVR 2003 EL Nr. 4 consid. 2; SVR 2003 EL Nr. 1
consid. 1a = Pratique VSI 2003 pag. 223; SVR 2001 EL Nr. 5 consid. 1b; RCC 1989 pag. 350 consid. 3b; RCC 1988 pag. 275 consid. 2b) o
se, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo
parziale, un'attività lucrativa
ammissibile (DTF 122 V 397 consid. 2; DTF 115 V 353
consid. 5c; Pratique VSI 1997 pag. 264 consid. 2; Pratique VSI 1994 pag. 225
consid. 3a).
In questi casi, la giurisprudenza (RDAT I 1994
pag. 189 consid. 3a) considera che vi è una rinuncia (di sostanza e/o di
reddito) ai sensi dell'art.
3c cpv. 1 lett. g vLPC (dal 1° gennaio 2008: art. 11 cpv. 1 lett. g LPC).
Lo scopo dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC consiste innanzitutto nell'evitare che un assicurato si spogli di
tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi, senza obbligo giuridico
ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto alle prestazioni. Nel
caso in cui, tuttavia, l'assicurato
spende la sua sostanza per acquistare dei beni di consumo o per migliorare il
livello di vita, egli dispone della sua libertà personale e, conseguentemente, non
cade sotto l'egida della predetta disposizione (DTF 115 V 353 consid. 5c).
La giurisprudenza si è dunque limitata a
riconoscere l'applicabilità dell'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC se la rinuncia è
avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata. Ha infatti ribadito
più volte che il sistema delle prestazioni complementari non offre la
possibilità di procedere ad un controllo dello stile di vita dell'assicurato e
di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra
della normalità (AHI Praxis 1995, pag. 167 consid. 2b; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag.
100).
Con STFA del 17 agosto 2005 (P 19/04) pubblicata
in DTF 131 V 329 e ribadita in SVR 2007 EL Nr. 6 (P 55/05), l'allora Tribunale federale delle
assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che
occorre che la rinuncia sia avvenuta senza obbligo giuridico, rispettivamente
senza controprestazione adeguata, ma queste due condizioni non sono da
intendere cumulativamente, bensì alternativamente (SVR 2006 EL Nr. 2).
2.6. Quale
rinuncia di reddito ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g nLPC, la dottrina (Carigiet/Koch, op.
cit., pag. 102) menziona la rinuncia a prestazioni sotto forma di rendita o di
altre pretese quali i contributi di mantenimento. Se l'assicurato rinuncia a delle entrate di questo genere, il calcolo
delle prestazioni complementari deve prendere in considerazione la somma a cui
egli ha rinunciato. La rinuncia corrisponde quindi all'importanza del reddito effettivamente realizzabile. Il fatto di conservare
in modo durevole al proprio domicilio importanti somme di denaro costituisce ugualmente
una rinuncia, poiché in questo caso si rinuncia alla percezione di un
interesse. La rinuncia di reddito corrisponde quindi ad un interesse teorico.
Il principio alla base di questa soluzione è che
ogni assicurato che rinuncia, a dei redditi o a della sostanza, deve essere
trattato allo stesso modo di colui che non ha rinunciato ad alcunché, quindi i
redditi a cui si è rinunciato sono computati nello stesso modo dei redditi a
cui non si è rinunciato (N. 2064 DPC, Direttive sulle prestazioni complementari
all'AVS/AI edite dall'UFAS).
Con sentenza del 10 dicembre 2002 pubblicata in
SVR 2003 EL Nr. 4, il Tribunale amministrativo di Neuchâtel ha considerato
quale rinuncia ad entrate ed a parti di sostanza il fatto di non fare uso della
possibilità di beneficiare di prestazioni della previdenza professionale (II
pilastro) tramite il versamento del capitale di un conto di libero passaggio
che permette, per esempio, di costituire una rendita vitalizia immediata e di
percepire così un reddito mensile che esclude, nel caso esaminato, il diritto
alle prestazioni complementari.
Con STFA dell'11 febbraio 2004 (P 68/02) pubblicata in SVR 2004 EL Nr. 5, il
Tribunale federale delle assicurazioni ha confermato la validità della
giurisprudenza sviluppata vigente il vecchio diritto anche sotto l'imperio dell'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC (ora art. 11 cpv. 1 lett. g LPC), secondo
la quale il carattere irrecuperabile di contributi alimentari è dato soltanto
quando sono state esaurite tutte le possibilità giuridiche per recuperarle o
quando l'incapacità del
debitore di adempiere il suo obbligo contributivo è chiaramente stabilito. Secondo
la giurisprudenza sviluppata sull'art. 3c cpv. 1 lett. f vigente fino al 31 dicembre 1997, il reddito
che determina il diritto alle PC di una donna separata o divorziata comprende i
contributi alimentari stabiliti con convenzione sulle conseguenze accessorie
del divorzio o che sono stati fissati dal giudice, indipendentemente dal fatto
che questi contributi sono stati o no effettivamente versati dal marito o dall'ex coniuge. È solo nei casi in cui è stato
stabilito il carattere irrecuperabile del credito per il pagamento dei
contributi alimentari che questi contributi non sono presi in considerazione
nel reddito determinante. Di regola, si considera che un credito per il
pagamento di contributi alimentari è irrecuperabile unicamente quando il suo
titolare ha esaurito tutti i mezzi di diritto utili al suo recupero.
Nel giudizio del 9 febbraio 2005 (P 40/03)
pubblicato in SVR 2007 EL Nr. 1, l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo secondo il quale la moglie è tenuta ad esercitare un'attività lucrativa si impone, in
particolare quando il coniuge non è in grado di farlo a causa della sua
invalidità, perché incombe a ognuno dei coniugi di contribuire al mantenimento
della famiglia. Se la moglie vi rinuncia, si prenderà in considerazione un
reddito ipotetico dopo un periodo detto d'adattamento. Infatti, l'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC è direttamente applicabile quando il
coniuge di un assicurato si astiene dal mettere in atto la sua capacità di
guadagno, mentre ella potrebbe essere obbligata ad esercitare un'attività lucrativa in virtù dell'art. 163 CC. Appartiene alla Cassa di compensazione
o al TCA, in caso di ricorso,
esaminare se si può esigere dall'assicurata che eserciti un'attività lucrativa e, se del caso, fissare il salario che potrebbe
conseguire facendo prova di buona volontà (giurisprudenza confermata in DTF 134
V 53).
La nostra Massima istanza si è pronunciata a
proposito della rinuncia di sostanza con STF del 26 gennaio 2007 (P 55/05) pubblicata
in SVR 2007 EL Nr. 6, in cui ha giudicato che la perdita di un importo di Fr.
120'000.- nell'ambito di un investimento a rischio (legato
ad una truffa) costituisce una sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato.
In quell'occasione, il TF ha inoltre specificato che, a differenza delle
donazioni o dei giochi di soldi (P 35/99 in Pratique VSI 1994 pag. 222), un
investimento finanziario non costituisce in sé una rinuncia ad una
sostanza. La giurisprudenza ha tuttavia considerato che esistono delle
eccezioni, per esempio nei casi dove l'investimento comporta un rischio tale che può essere assimilato ad
una situazione dove si gioca il tutto per tutto ("va banque-Spiel").
Inoltre, nella sentenza del 30 novembre 1998 (P
17/97), il TFA ha giudicato che il prestito della somma di Fr. 240'000.- concesso dall'assicurato senza obbligo giuridico, senza alcuna garanzia e senza
controprestazione concreta appariva, per le circostanze del caso concreto, a
tutti gli effetti come un "va banque-Spiel" in cui si gioca il
tutto per tutto.
In un altro giudizio del 26 aprile 2006 (P
16/05), l'Alta Corte ha
confermato che il prestito concesso ad una società a garanzia limitata doveva
essere assimilato ad una rinuncia di sostanza nella misura in cui, sapendo che
le possibilità di essere rimborsato erano minime vista la situazione
finanziaria della società che ha chiesto il prestito, il creditore si è
accollato un rischio assimilabile a quello che si assume un appassionato del
gioco d'azzardo. È quindi più l'importanza del rischio preso dall'investitore al momento di effettuare un
investimento, piuttosto che la circostanza che sia stato fatto senza obbligo
giuridico e senza controprestazione, che determina se un investimento deve essere
o no assimilato ad una rinuncia.
2.7. Con il
ricorso l'assicurata contesta
che l'ammortamento annuo della
sostanza alienata calcolato dalla Cassa di compensazione non sia stato
determinato partendo dal momento dell'alienazione (1984), ma soltanto dal 1990 in poi. In questo modo, l'avrebbe privata della percezione delle
prestazioni complementari sin dal 1997.
Ora, per la determinazione del valore del fondo
alienato, fa stato l'art. 17
cpv. 5 OPC-AVS/AI. Detto disposto prevede che in caso di alienazione di un
immobile, a titolo oneroso o gratuito, per sapere se ci si trova in presenza di
una rinuncia a elementi patrimoniali ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC è determinante il valore venale.
È quindi necessario verificare l'eventuale presenza di una controprestazione
adeguata. In tal senso, si deve calcolare il valore di reddito della sostanza
al momento in cui vi è stata l'alienazione; questo valore deve successivamente
essere capitalizzato secondo le tavole edite dall'amministrazione federale
delle contribuzioni (SVR 2000 EL Nr. 1; DTF 120 V 186 consid. 4e).
Conformemente alla lettera g del menzionato art.
11 cpv. 1 LPC, per stabilire la prestazione complementare della ricorrente la
Cassa cantonale di compensazione ha tenuto conto da un lato dell'alienazione di sostanza
immobiliare operata dall'assicurata nel 1984; d'altro lato, dell'ammontare della sostanza residua derivante dalla capitalizzazione
del diritto d'abitazione di cui
l'insorgente beneficiava a
seguito dell'alienazione dei
suoi immobili.
Si evidenzia, in proposito, come il rinunciare
alla propria sostanza comporti contestualmente per il richiedente di una
prestazione complementare una riduzione di Fr. 10'000.- annui del valore dei
propri beni alienati (art. 17a cpv. 1 OPC-AVS/AI entrato in vigore il 1°
gennaio 1990). Il valore della sostanza al momento della rinuncia deve essere
riportato invariato al 1° gennaio dell'anno che segue la rinuncia e successivamente
ammortizzato di Fr. 10'000.- ogni anno (cpv. 2) fino al 1° gennaio dell'anno
per cui è assegnata la PC (cpv. 3).
Le parti di sostanza alle quali si è rinunciato
prima dell'entrata in vigore dell'art. 17a OPC-AVS/AI sono sottoposte a
riduzione solo a partire dal 1° gennaio 1990 (cfr. Disp. Trans. alla modifica
del 12 giugno 1989).
Questa regolamentazione è stata dichiarata
conforme alla legge ed alla Costituzione federale da parte del TFA (Pratique
VSI 1994 pag. 162; RCC 1992 pag. 436).
La giurisprudenza ha precisato che la sostanza
deve essere ripresa integralmente il 1° gennaio 1990 e ridotta in seguito annualmente,
la prima volta il 1° gennaio 1991 (DTF 119 V 487; STFA non pubblicata del 21
dicembre 1990 nella causa V.A.).
In specie, dunque, considerato che l'alienazione è avvenuta nel 1984 e che la PC
è chiesta per l'anno 2008, l'ammortamento deve essere fatto su diciotto
anni (dal 1990 al 2008, partendo dal 1991). Esperiti i necessari accertamenti,
la Cassa cantonale di compensazione ha concluso che non si faceva luogo di
computare della sostanza residua alla ricorrente a dipendenza dell'avvenuta alienazione di immobili al
fratello nel 1984.
Ritenuto un ammortamento complessivo di Fr. 180'000.- ed una deduzione forfetaria di Fr. 25'000.- per persone sole (art. 11 cpv. 1
lett. c LPC), d'avviso del TCA, la soluzione adottata dalla Cassa cantonale va confermata, nel senso
che nessun elemento di sostanza va iscritto nella tabella di calcolo PC della
ricorrente.
2.8. Nel 1984,
come visto, la ricorrente ha ceduto la propria parte di eredità al fratello __________
ed ha ricevuto in contropartita sia il diritto d'abitazione sull'attuale
mappale n. 262 RFD di __________, sezione __________, sia l'impegno di costui di provvedere al suo
sostentamento con assistenza personale ed economica.
Per quanto concerne la costituzione del diritto d'abitazione vita natural durante sulla part.
n. 262, va osservato che si tratta di una servitù personale che è stata
iscritta a registro fondiario il 20 marzo 1984 (docc. 12 e 12C), ma che è stata
cancellata a RF l'11 febbraio
2002 (docc. 2 e 2A).
La ricorrente, quindi, ha rinunciato, senza
giuridicamente esserne obbligata e senza controprestazione adeguata ai sensi
della succitata giurisprudenza, alla servitù personale d'abitazione di cui beneficiava sul fondo di
proprietà del fratello.
Al riguardo, il TCA evidenzia che, di principio, la rinuncia al diritto di abitazione è
irrilevante ai fini del calcolo della PC della persona che ne beneficiava. Ciò
vale nell'evenienza in cui l'assicurato vi rinuncia perché ricoverato definitivamente
in casa per anziani e quindi non farà più ritorno alla sua abitazione. In
questo caso, il diritto di abitazione di cui beneficiava è divenuto privo di
valore economico. Trattandosi infatti di un diritto personale non trasferibile
(art. 776 cpv. 2 CC), l'assicurato non avrebbe potuto in alcun modo trarne
vantaggio, ad esempio cedendo in locazione l'appartamento. Dall'istante del
trasferimento in casa per anziani il valore del diritto di abitazione è quindi
nullo, così come il controvalore del diritto a cui l'assicurato ha in
precedenza rinunciato.
Diverso è invece il discorso per quanto concerne
il diritto di usufrutto, che non è personale e che quindi l'assicurato potrebbe
riutilizzare per esempio tramite la conclusione di un contratto di locazione o
tramite la sua cessione (art. 758 CC).
A titolo di reddito a cui l'assicurato ha
rinunciato andrebbe quindi computato il controvalore dell'usufrutto (art. 12
OPC-AVS/AI).
Ora, nella fattispecie, è vero che la ricorrente
ha rinunciato nel febbraio 2002 al diritto d'abitazione vita natural durante sulla part. n. 262 RFD di __________.
Tuttavia, contrariamente al caso (classico) sopra descritto di non (ri)computo
nei redditi del relativo valore di questo diritto, anche dopo la sua cancellazione
a RF l'assicurata è comunque rimasta
a vivere nel medesimo appartamento nel quale aveva abitato per quasi vent'anni grazie ad un diritto reale limitato
concessole dal fratello.
Pertanto, la situazione odierna, in realtà, è
rimasta praticamente la stessa anche dopo la cancellazione del diritto d'abitazione.
Date queste circostanze, quindi, d'avviso di questo Tribunale, la
ricorrente ha ora diritto d'utilizzare l'appartamento al piano terra dell'abitazione
di proprietà del fratello __________ sita sul fondo n. 262 RFD di __________ in
virtù, piuttosto, di un contratto (orale) che le ha conferito
la titolarità di un diritto personale e non più di una servitù personale.
2.9. A tal
proposito, l'art. 305 CO enuncia:
"
Il comodato è un contratto per cui il comodante
si obbliga a concedere al comodatario l'uso gratuito di una cosa, e questi a
restituirgli la cosa stessa dopo essersene servito.".
I capoversi 1 e 2 dell'art. 306 CO prevedono:
"
1 Il comodatario può servirsi della cosa
prestata soltanto per l'uso determinato dal contratto, in difetto di
stipulazioni relative, dalla natura della cosa o dallo scopo cui essa è
destinata.
Considerandi
2.
Il comodatario non può concederne l'uso ad
altri.".
Inoltre, giusta l'art. 309 CO,
"
1.
Ove non sia stipulato un termine fisso, il
comodato cessa tosto che il comodatario abbia fatto della cosa l'uso
determinato dal contratto o sia spirato il tempo entro il quale quest'uso
avrebbe potuto farsi.
2.
Il comodante può richiedere anche prima la restituzione
della cosa, qualora il comodatario ne faccia un uso diverso dal convenuto, o la
deteriori, o ne conceda l'uso ad un terzo, ovvero quando per casi impreveduti
lo stesso comodante ne abbia urgente bisogno.".
Infine, l'art. 311 CO
sancisce che
"
Il comodato cessa con la morte del
comodatario.".
Dalle disposizioni legali citate emerge che il
contratto di comodato, il quale può vertere sia su mobili, sia su immobili, su
cose produttive o non produttive (Tercier, Les contrats spéciaux, Zurigo 2003,
n. 2686), non si distingue, relativamente ai suoi effetti, in modo marcato
dall'usufrutto (Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, Zurigo 1999, ad
art. 745-778, n. 52 segg.), salvo chiaramente per la circostanza che, non
trattandosi di un diritto reale, bensì di un diritto personale, non è
opponibile a tutti (Tercier, op. cit., n. 1762 e n. 2692).
Per inciso, va osservato che il comodato si
differenzia dal contratto di locazione, in quanto quest'ultimo è a titolo
oneroso (art. 253 CO). In effetti, il locatore si obbliga a concedere in uso
una cosa al conduttore e questi a pagargli un corrispettivo, definito pigione
per gli immobili e nolo per i mobili (Tercier, op. cit., n. 2690).
Al riguardo va richiamato il principio secondo
cui ogni rapporto giuridico, che può avere il contenuto di una servitù, ovvero
di un diritto reale limitato, può essere costituito anche come semplice
rapporto giuridico personale secondo il diritto delle obbligazioni (Schmid,
Sachenrecht, Zurigo 1997, pag. 244-245).
Da quanto precede discende che l'uso da parte della ricorrente dell'appartamento al piano terra non
comporta il computo nei suoi redditi, ex art. 11 cpv. 1 lett. g LPC, del valore
del diritto d'abitazione cancellato
nel 2002, poiché tale rinuncia è stata sostituita da un comodato che, per
definizione, comporta l'uso
gratuito di una cosa.
Conseguentemente, nelle spese riconosciute all'insorgente va eliminata la voce della
pigione annua lorda che la Cassa di compensazione ha determinato in Fr. 1'680.- in funzione dell'art. 16a cpv. 1 OPC-AVS/AI.
Infatti, questo disposto accorda, nei confronti
di persone che abitano un immobile di loro proprietà rispettivamente che
beneficiano di un usufrutto o sono titolari di un diritto d'abitazione sull'immobile che abitano (art. 16a cpv. 2 OPC-AVS/AI), un forfait annuo
di Fr. 1'680.- per le spese
accessorie (art. 16a cpv. 3 OPC-AVS/AI), che va ad aggiungersi all'importo della pigione netta.
Nella fattispecie, non sussistendo dunque più il
summenzionato diritto reale limitato, la ricorrente non ha più diritto al
computo del forfait di Fr. 1'680.-
a titolo di spese accessorie.
Oltre alle spese accessorie usuali, l'art. 16b OPC-AVS/AI contempla un forfait
annuo di Fr. 840.- per le spese di riscaldamento. Detto importo viene concesso
alle persone che vivono in locazione in un appartamento da esse stesse
riscaldato e non devono pagare al locatore alcuna spesa di riscaldamento ai
sensi dell'art. 257b cpv. 1 CO.
In concreto, ritenuto che il fratello, debitore
della prestazione, "non ha mai preteso una pigione, considerato che la
sorella ricorrente non avrebbe comunque potuto pagarla."(doc. I pag.
4), non è possibile accordare all'assicurata nemmeno questo forfait.
In conclusione, le spese riconosciute alla
ricorrente vanno dunque computate in Fr. 22'340.- (Fr. 18'140.- [fabbisogno vitale] + Fr. 4'200.- [cassa malati]).
2.10
Resta ancora
da esaminare la natura dell'impegno
che __________ si è assunto nel 1984 nei confronti della sorella, in virtù del
quale la Cassa di compensazione ha computato a quest'ultima un importo di Fr. 18'140.- a titolo di "altri redditi".
In proposito, questo Tribunale rileva che già con
sentenza del 14 dicembre 2001 (inc. n. 33.2000.76) concernente la medesima
ricorrente, cresciuta incontestata in giudicato, era stata affrontata questa
tematica, nei termini seguenti:
" (…)
2.7
A norma dell’art. 13 OPC gli assicurati che
beneficiano di un contratto vitalizio che conferisce loro il diritto di essere
completamente sostentati e curati, non possono pretendere una prestazione complementare;
sono riservati i casi ove è provato che il debitore del contratto di vitalizio
non è in grado di fornire le prestazioni dovute o che il sostentamento
accordato deve, secondo le condizioni locali, essere qualificato come
particolarmente modesto. È riservato il capoverso 2, a norma del quale, se le
prestazioni fornite dal debitore del contratto di vitalizio sono evidentemente
sproporzionate in rapporto a quelle che gli sono state accordate dal creditore
di questo contratto, le controprestazioni corrispondenti alla sostanza ceduta
devono essere messe a conto del creditore.
Le prescrizioni dei capoversi 1 e 2 valgono anche
per le convenzioni analoghe ai contratti di vitalizio.
Ora, la rendita vitalizia ed il contratto
vitalizio sono previsti agli art. 516 e seg. rispettivamente art. 521 e seg.
CO.
Il contratto vitalizio è quello con cui
una parte si obbliga a trasferire all’altra una sostanza o determinati beni e
questa a procacciarle il mantenimento e l’assistenza vita sua durante (art. 521
cpv. 1 CO). Esso richiede, per la sua validità, la forma prescritta per il
contratto successorio, ossia la forma pubblica (art. 522 cpv. 1 CO).
Secondo l’art. 524 CO inoltre
"chi ha costituito
il vitalizio entra a far parte della comunione domestica del debitore, il quale
è tenuto alle prestazioni che quegli può equamente attendersi secondo il valore
di quanto egli ha dato e le condizioni nelle quali ha sino allora vissuto.
Il debitore è tenuto a
fornirgli vitto e alloggio in modo conveniente ed in caso di malattia gli deve
la necessaria assistenza e cura medica."
La rendita vitalizia, di contro, può
essere costituita sulla vita del creditore, del debitore o di un terzo (art.
516.
cpv. 1 CO). Per la validità si richiede l’atto scritto (art. 517 CO). Essa
viene pagata per semestri o anticipatamente (art. 518 cpv. 1 CO).
Le due prestazioni hanno in comune il fatto che
il creditore riceve una prestazione a vita. Esse differiscono, tuttavia, nella
tipologia della prestazione medesima: nel caso della rendita vitalizia questa
avviene in denaro, nell’ambito di un contratto vitalizio in natura (S. Werlen,
der Anspruch auf Ergänzungsleistungen und deren Berechnung, Baden 1995, p.
149).
Le convenzioni analoghe al contratto
vitalizio, invece, riguardano accordi che nella sostanza vanno qualificati come
contratti di vitalizio o rendita vitalizia, ma nella forma non corrispondono a
quanto previsto dalla legge (Werlen, op. cit. p. 152). Secondo costante
giurisprudenza, per la qualifica giuridica della prestazione è rilevante
soltanto il contenuto e non la designazione contrattuale (ZAK 1967 p. 502ss).
Secondo la prassi federale, ad esempio, se soci
di comunità religiose o di beneficenza ricevono prestazioni per il loro
mantenimento in base a contratto, statuto o ordinamenti, esse sono considerate
e computate come analoghe a prestazioni derivanti da contratto vitalizio
(Werlen, op. cit. p. 152).
Ora, in una sentenza del 30 gennaio 1974 nella
causa B.B. riassunta in RCC 1974 a pag. 281, il TFA ha stabilito che:
"Se una persona
pensionata è completamente mantenuta dalla comunità che si occupa di
assistenza, di cui era membro e alla quale ha consacrato tutta la sua
attività, allora le premesse economiche che danno diritto a una PC non sono
adempite. (Conferma della pratica)."
In altri termini, se la comunità fa fronte
interamente al mantenimento del membro non vi è - di principio - alcun diritto
a prestazioni complementari (ZAK 1974 p. 305; 1969 p. 188).
Tale giurisprudenza è poi stata concretizzata
dall’amministrazione nelle Direttive sulle prestazioni complementari all’AVS e
AI (DPC). La cifra 2122 recita infatti:
" Le
prestazioni di mantenimento concesse a membri di comunità religiose o
assistenziali in virtù di contratto, statuti o regole dell’ordine quale
contropartita del lavoro prestato a favore della comunità o dei beni portati
sono considerate prestazioni provenienti da una convenzione analoga al
vitalizio e conteggiate come tali (RCC 1967 p. 169; RCC 1974 p. 281).”
Infine, per quanto attiene alla valutazione dell'importo
da computare il TFA ha stabilito che se esiste un diritto al mantenimento
completo, è corretto prendere in considerazione l'importo necessario per la
copertura del fabbisogno vitale (cfr. DTFA 1967 pag. 50; DTFA 1968 pag. 122 e
consid. 2.3, cfr. pure: Rumo-Jungo, Bundesgesetz über
Ergänzungsleistungen zur Alters-Hinterlassenen und Invalidenversicherung;
Serie: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo
1994, p. 30).
A questo va aggiunto, di regola, l'importo della
rendita AVS. Se però è stato concluso un accordo secondo cui l’avente diritto
al mantenimento fa fronte lui stesso, nell’ambito delle sue possibilità
finanziarie, al proprio mantenimento, la rendita di vecchiaia va dedotta dal
valore delle prestazioni erogate e solo la differenza computata quale prestazione
analoga (DTFA 1967 pag. 50; DTFA 1968 pag. 122; Rumo-Jungo, op. cit., p. 32,
cfr. pure STCA del 7 febbraio
2001.
in re F. C. cresciuta in giudicato).
2.8
Giusta l’art. 3c cpv. 2 lett. a LPC non sono
invece computabili come reddito le prestazioni dei parenti ai sensi degli art.
328.
e seg. CCS (cfr. consid. 2.6), secondo cui i parenti in linea ascendente e
discendente sono tenuti a soccorsi vicendevolmente allorquando, senza di ciò,
essi cadessero nel bisogno. Al proposito, il TFA ha già avuto modo di ritenere
che tali prestazioni, le quali - contrariamente alle prestazioni complementari
- non configurano delle prestazioni assicurative, sono sussidiarie alla PC e
quindi irrilevanti nell’ambito della sua fissazione (DTF 116 V 328).
In quella sentenza, l’alta Corte ha rilevato, in
particolare, che per stabilire se ci si trova confrontati con una prestazione
ai sensi degli art. 328 e seg. CCS occorre sapere se essa si fonda, da un lato,
sul bisogno del creditore e dall’altro sull’obbligo di mantenimento del debitore
in ragione del suo legame di parentela con il creditore stesso (DTF 116 V 331
consid. 1c, cfr pure: Rumo-Jungo, op. cit., p. 48). La prestazione di
mantenimento deve quantomeno consentire, in aggiunta ad altre eventuali risorse
del creditore, di coprire le spese di vitto ed alloggio, vestiario come pure
quelle mediche e farmaceutiche nonché le altre spese necessarie (DTF 106 II 292
consid. 3a).
Il TFA ha ad esempio statuito che una rendita
vitalizia istituita dal padre a favore della figlia dev’essere considerata
assistenza tra parenti se essa è necessaria per soddisfare i bisogni vitali
(RCC 1986, p. 71 e Rumo-Jungo, op. cit., p.48). E ancora, nel caso di una
rendita vitalizia tra fratelli, di cui uno già beneficiario di una prestazione
complementare, la massima Corte ha ritenuto adempiuto l’obbligo assistenziale
tra parenti ex art. 329 CCS, ritenuto che senza di ciò il beneficiario non
sarebbe stato in grado di far fronte ai costi necessari per il suo sostentamento
e ciò, neppure volendo considerare la prestazione complementare (RCC 1992 p.
224, Rumo- Jungo, op. cit., p. 48; cfr. pure STCA del
2.9
Dagli atti dell’incarto emerge che, mediante
contratto di divisione ereditaria parziale del 15 marzo 1984 (cfr. doc. A2), a
favore dell’assicurata ed a carico della particella no. 93 RFP di __________ di
esclusiva proprietà del fratello __________ è stato istituito un diritto
d’abitazione vita natural durante, consistente nella facoltà di usare a scopo
abitativo personale l’appartamento al pian terreno della casa di abitazione al
mappale succitato.
Con il medesimo atto, rogitato dal notaio __________,
il fratello __________, in aggiunta alla servitù personale testé citata, si è
impegnato a garantire alla sorella ricorrente
" un tenore
di vita decoroso, qualora si dovesse verificare la necessità, ed a dare alla
stessa tutta l’assistenza personale e finanziaria dettata dalle circostanze.” (Doc. A2)
Ai fini del calcolo della PC, l’amministrazione
ha computato un importo pari a fr. 16'460.-- corrispondente al limite di
fabbisogno minimo vitale (cfr. Pos. 30 della tabella di calcolo della decisione
amministrativa impugnata, doc. A).
L’assicurata, per il tramite del suo
rappresentante legale, censura il calcolo effettuato dalla Cassa, sostenendo
che il diritto d’abitazione su un appartamento del genere può essere definito
in fr. 250.— mensili, ossia fr. 3'000.— annui (doc. I).
La ricorrente non dice invece nulla a proposito
dell’impegno d’assistenza assunto dal fratello __________, se non ch’esso sia
da intendere come un eventuale aiuto complementare a rendite sociali e non
sostitutivo al diritto alla prestazione complementare (doc. VII).
Ebbene, a mente della scrivente Corte, l'impegno
di __________ a favore della ricorrente deve essere qualificato quale vitalizio
ai sensi delle disposizioni legali e della giurisprudenza federale succitata
(cfr. consid. 2.7.). Infatti, dagli atti si evince con chiarezza ch'egli ha
concesso alla sorella RI 1 "una servitù personale di abitazione vita
natural durante, consistente nella facoltà di usare a scopo abitativo personale
l'appartamento a pian terreno della casa d'abitazione" di cui al mappale
no. 93 RFD di __________ e si è impegnato, in aggiunta, a garantirle un tenore
di vita decoroso ed a prestarle, qualora ve ne fosse necessità, tutta
l'assistenza personale e finanziaria (cfr. doc. A2). Quale contropartita
l'assicurata ha sostanzialmente rinunciato ai suoi diritti sulla casa in
disanima, favorendo il passaggio della proprietà individuale al fratello __________
(doc. A2). A fronte di questa cessione, le parti hanno concluso il vitalizio
che ci occupa. Al proposito, del resto, il tenore del settimo paragrafo del
contratto ereditario datato 6 maggio 1991 è sufficientemente esplicito.
Alla luce di quanto precede, vista la dottrina e
richiamata la giurisprudenza federale citata (cfr. consid. 2.7), questo TCA conclude che l'impegno assunto da __________
oggetto della divisione ereditaria parziale del 15 marzo 1984 (doc. A2), va inteso
come un vitalizio ai sensi dell'art. 521 e seg. CO.
In simili condizioni, poiché il mantenimento è da
considerarsi completo (cfr. consid. 2.7), l'importo di fr. 16'460.--,
equivalente al limite di fabbisogno vitale, deve essere computato ai fini del calcolo
della PC dell'assicurata, come peraltro correttamente ammesso dalla Cassa (cfr.
doc. A). (…)".
Sulla scorta di quanto precede, dunque, l'importo ritenuto dalla Cassa di
compensazione quale "Altri redditi" (Fr. 18'140.-)
è in sé corretto; rispetto a quello considerato nel
2001, la somma si riferisce ai
valori in vigore nel 2008 (cfr. il fabbisogno vitale).
2.11
Il TCA evidenzia, tuttavia, che la sentenza
appena evocata si riferiva alla domanda di prestazioni complementari inoltrata nel
2000, mentre il caso ora in esame porta su una nuova domanda di PC formulata
nell'agosto 2008.
La differenza fra le due fattispecie risiede nel
contratto di vitalizio: allora esisteva ed era in vigore, mentre il 19 febbraio
2008.
(doc. D) è stato cancellato con convenzione fra le parti.
In questo secondo caso, e quindi nell'evenienza concreta, si tratta a tutti gli
effetti di una rinuncia di reddito ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC, dato che la ricorrente ha rinunciato ad
essere sostentata dal fratello. Ciò comporta che i redditi di cui non
beneficerà più in virtù del contratto di vitalizio, quantificati, come ha stabilito
il Tribunale federale, nell'importo
del limite di reddito – fissato per il 2008 in Fr. 18'140.- -, andrebbero di conseguenza ripresi nei redditi della
ricorrente, come effettuato dalla Cassa di compensazione.
Al riguardo, però, ci si può domandare – e la
ricorrente avanza proprio questa argomentazione – se è ragionevolmente
esigibile che il fratello continui a mantenere l'assicurata alla luce delle sue (di lui) condizioni finanziarie.
D'avviso dello scrivente Tribunale, questa argomentazione trova un'applicazione per analogia con la
giurisprudenza secondo cui il reddito che determina il diritto alle PC di una
donna separata o divorziata comprende i contributi alimentari stabiliti con
convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio o che sono stati fissati
dal giudice, indipendentemente dal fatto che questi contributi sono stati o no
effettivamente versati dal marito o dall'ex coniuge. È solo nei casi in cui è stato stabilito il carattere
irrecuperabile del credito per il pagamento dei contributi alimentari che
questi contributi non sono presi in considerazione nel reddito
determinante. Di regola, si considera che un credito per il pagamento di
contributi alimentari è irrecuperabile unicamente quando il suo titolare ha
esaurito tutti i mezzi di diritto utili al suo recupero (DTF 120 V 443 consid.
2; SVR 2004 EL Nr. 5; Pratique VSI 1995 pag. 52; RCC 1991 pag. 145 consid. 2c,
RCC 1988 pag. 275-276; STCA del
23.
luglio 2003, inc. n. 39.2002.89/90).
Questo è in particolare il caso quando la moglie
ha intrapreso infruttuosamente procedure civili o penali oppure procedimenti
esecutivi (SVR 1996 EL Nr. 20, consid. 4; SVR 1994 EL Nr. 1, consid. 3b; RCC
1992.
pag. 272).
Trasponendo questa giurisprudenza all'evenienza in esame, si potrebbe ritenere
che il mantenimento a cui __________ era tenuto nei confronti dell'assicurata in virtù del noto contratto di
vitalizio vada interamente computato a quest'ultima poiché ella vi ha rinunciato, fatta però salva l'ipotesi in cui l'importo dovuto non fosse più recuperabile.
Ora, si tratta di verificare se i lamentati
problemi finanziari del fratello possono essere qui ritenuti tali.
Dagli atti risulta che la notifica di tassazione
IC 2007 (doc. E) ha stabilito in Fr. 45'600.- il reddito imponibile ed in Fr. 176'000.- la sostanza imponibile di __________ e del suo coniuge.
Per sapere se questi importi possono portare a
ritenere che il (ex) debitore della ricorrente sia persona indigente e che
quindi il contributo che deve (doveva) versare all'assicurata (Fr. 18'140.-)
diventi per lei irrecuperabile, occorre calcolare il fabbisogno del fratello e
della sua famiglia e compararlo con le loro entrate.
Se risulterà che il fratello dell'insorgente è indigente, allora il credito
che ella ha nei suoi confronti sarà irrecuperabile e perciò nessun reddito –
nel senso di limite di reddito per mantenimento completo in virtù di un
contratto di vitalizio – potrà esserle computato a seguito della sua rinuncia a
tale entrata.
Se, per contro, la Cassa di compensazione
determinerà che il reddito a disposizione di __________ sarà sufficiente per
continuare a mantenere la sorella, il credito di quest'ultima non sarà dunque irrecuperabile. Di conseguenza, nei suoi
redditi dovrà essere computato l'importo di Fr. 18'140.-
per il 2008 a dipendenza della rinuncia di cui all'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC.
Il TCA, non disponendo degli elementi sufficienti e per non privare la
ricorrente di un eventuale doppio grado di giudizio, al fine di procedere,
sulla scorta della documentazione agli atti, al calcolo esposto, ritiene
opportuno che sia la Cassa di compensazione ad effettuare i necessari
accertamenti nei confronti del debitore del contratto di vitalizio costituito a
favore della ricorrente.
Quando sarà in possesso delle indispensabili
informazioni, alla luce di quanto qui esposto si pronuncerà mediante una nuova
decisione sul diritto alle prestazioni complementari.
Il ricorso va dunque accolto ai sensi dei
considerandi.
2.12
La ricorrente
ha chiesto infine di essere posta al beneficio dell'assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. II).
Visto
l'esito favorevole del ricorso, l'insorgente, patrocinata da un legale, ha
diritto al versamento da parte dell'Amministrazione delle ripetibili (art. 61 lett. g
LPGA).
Secondo la costante
giurisprudenza dell'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale
federale), l'assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto
l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309
consid. 6, STF I 748/06 del 2 novembre 2007; STFA U
164/02 del 9 aprile 2003).
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.
Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
1.1
La decisione
impugnata è annullata.
1.2
Gli atti
vanno rinviati alla Cassa cantonale di compensazione, affinché effettui i
necessari accertamenti di cui al considerando 2.11 ed emetta in seguito una
nuova decisione conforme alle conclusioni ivi esposte.
2.
Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa cantonale di compensazione verserà alla ricorrente Fr. 1'000.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare
quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve
motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster