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33.2009.3

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 giugno 2009Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

i quali vi sono:

"

(…)

c. un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i

beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 25 000 franchi per le persone

sole, 40 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani che hanno

diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli

dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni

complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione

complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone,

soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in

considerazione quale sostanza;

d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,

comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da una

convenzione analoga;

f. gli assegni familiari;

g. i proventi e i beni a cui l'assicurato ha rinunciato;

h. le pensioni alimentari previste dal diritto di famiglia.".

2.4. Con il

contratto di divisione ereditaria parziale del 27 febbraio 1984 (doc. B), la

comunione ereditaria fu __________ ha convenuto di assegnare al coerede __________

in proprietà individuale il fondo n. 93 RFP di __________ (attuale part. n. 264

RFD di __________, Sezione __________).

Inoltre, __________ ha costituito a carico di

questa particella una servitù personale di abitazione vita natural durante a

favore della sorella qui ricorrente, consistente "nella facoltà di

usare a scopo abitativo personale l'appartamento al piano terreno della casa d'abitazione al mappale gravato." (punto 2 del contratto).

Oltre a ciò, sempre il coerede __________ si è

impegnato "a garantire alla sorella RI 1, un tenore di vita decoroso,

qualora si dovesse verificare la necessità, ed a dare alla stessa tutta l'assistenza personale e finanziaria dettata

dalle circostanze." (punto 3 del contratto).

In un successivo contratto di divisione

ereditaria concluso il 6 maggio 1991 (doc. 11) tra i coeredi fu __________ e __________,

al punto 7 è specificato che "La signora RI 1 dichiara con il presente

atto di aver ceduto al fratello signor __________ la propria parte già nel 1984

e di aver ricevuto la relativa contropartita in base a separati accordi. Con il

presente atto si dichiara quindi tacitata da ogni pretesa nei confronti dei

fratelli coeredi." (doc. 11D).

2.5. Di

principio, per il calcolo della prestazione complementare vengono presi in

considerazione solo quegli attivi che l'assicurato ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza

restrizioni (AHI Praxis 1995 pag. 166 consid. 2a; RDAT I 1992 pag. 154; RCC

1984 pag. 189). Di conseguenza, è rilevante la circostanza che l'interessato non dispone dei mezzi necessari

per fare fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a

questa situazione (DTF 115 V 355).

Tale principio è tuttavia sottoposto a dei

limiti. Segnatamente, non è applicabile nell'ipotesi in cui l'assicurato

ha rinunciato in tutto o in parte a dei beni (a dei redditi o a parti di

sostanza) senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione

adeguata, oppure quando dispone di un diritto a determinate entrate o a una

determinata sostanza, ma non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese

(DTF 123 V 37 consid. 1; DTF 121 V 205 consid. 4a; DTF 117 V 289 = RCC 1992

pag. 349; SVR 2007 EL Nr. 6; SVR 2003 EL Nr. 4 consid. 2; SVR 2003 EL Nr. 1

consid. 1a = Pratique VSI 2003 pag. 223; SVR 2001 EL Nr. 5 consid. 1b; RCC 1989 pag. 350 consid. 3b; RCC 1988 pag. 275 consid. 2b) o

se, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo

parziale, un'attività lucrativa

ammissibile (DTF 122 V 397 consid. 2; DTF 115 V 353

consid. 5c; Pratique VSI 1997 pag. 264 consid. 2; Pratique VSI 1994 pag. 225

consid. 3a).

In questi casi, la giurisprudenza (RDAT I 1994

pag. 189 consid. 3a) considera che vi è una rinuncia (di sostanza e/o di

reddito) ai sensi dell'art.

3c cpv. 1 lett. g vLPC (dal 1° gennaio 2008: art. 11 cpv. 1 lett. g LPC).

Lo scopo dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC consiste innanzitutto nell'evitare che un assicurato si spogli di

tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi, senza obbligo giuridico

ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto alle prestazioni. Nel

caso in cui, tuttavia, l'assicurato

spende la sua sostanza per acquistare dei beni di consumo o per migliorare il

livello di vita, egli dispone della sua libertà personale e, conseguentemente, non

cade sotto l'egida della predetta disposizione (DTF 115 V 353 consid. 5c).

La giurisprudenza si è dunque limitata a

riconoscere l'applicabilità dell'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC se la rinuncia è

avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata. Ha infatti ribadito

più volte che il sistema delle prestazioni complementari non offre la

possibilità di procedere ad un controllo dello stile di vita dell'assicurato e

di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra

della normalità (AHI Praxis 1995, pag. 167 consid. 2b; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag.

100).

Con STFA del 17 agosto 2005 (P 19/04) pubblicata

in DTF 131 V 329 e ribadita in SVR 2007 EL Nr. 6 (P 55/05), l'allora Tribunale federale delle

assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che

occorre che la rinuncia sia avvenuta senza obbligo giuridico, rispettivamente

senza controprestazione adeguata, ma queste due condizioni non sono da

intendere cumulativamente, bensì alternativamente (SVR 2006 EL Nr. 2).

2.6. Quale

rinuncia di reddito ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g nLPC, la dottrina (Carigiet/Koch, op.

cit., pag. 102) menziona la rinuncia a prestazioni sotto forma di rendita o di

altre pretese quali i contributi di mantenimento. Se l'assicurato rinuncia a delle entrate di questo genere, il calcolo

delle prestazioni complementari deve prendere in considerazione la somma a cui

egli ha rinunciato. La rinuncia corrisponde quindi all'importanza del reddito effettivamente realizzabile. Il fatto di conservare

in modo durevole al proprio domicilio importanti somme di denaro costituisce ugualmente

una rinuncia, poiché in questo caso si rinuncia alla percezione di un

interesse. La rinuncia di reddito corrisponde quindi ad un interesse teorico.

Il principio alla base di questa soluzione è che

ogni assicurato che rinuncia, a dei redditi o a della sostanza, deve essere

trattato allo stesso modo di colui che non ha rinunciato ad alcunché, quindi i

redditi a cui si è rinunciato sono computati nello stesso modo dei redditi a

cui non si è rinunciato (N. 2064 DPC, Direttive sulle prestazioni complementari

all'AVS/AI edite dall'UFAS).

Con sentenza del 10 dicembre 2002 pubblicata in

SVR 2003 EL Nr. 4, il Tribunale amministrativo di Neuchâtel ha considerato

quale rinuncia ad entrate ed a parti di sostanza il fatto di non fare uso della

possibilità di beneficiare di prestazioni della previdenza professionale (II

pilastro) tramite il versamento del capitale di un conto di libero passaggio

che permette, per esempio, di costituire una rendita vitalizia immediata e di

percepire così un reddito mensile che esclude, nel caso esaminato, il diritto

alle prestazioni complementari.

Con STFA dell'11 febbraio 2004 (P 68/02) pubblicata in SVR 2004 EL Nr. 5, il

Tribunale federale delle assicurazioni ha confermato la validità della

giurisprudenza sviluppata vigente il vecchio diritto anche sotto l'imperio dell'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC (ora art. 11 cpv. 1 lett. g LPC), secondo

la quale il carattere irrecuperabile di contributi alimentari è dato soltanto

quando sono state esaurite tutte le possibilità giuridiche per recuperarle o

quando l'incapacità del

debitore di adempiere il suo obbligo contributivo è chiaramente stabilito. Secondo

la giurisprudenza sviluppata sull'art. 3c cpv. 1 lett. f vigente fino al 31 dicembre 1997, il reddito

che determina il diritto alle PC di una donna separata o divorziata comprende i

contributi alimentari stabiliti con convenzione sulle conseguenze accessorie

del divorzio o che sono stati fissati dal giudice, indipendentemente dal fatto

che questi contributi sono stati o no effettivamente versati dal marito o dall'ex coniuge. È solo nei casi in cui è stato

stabilito il carattere irrecuperabile del credito per il pagamento dei

contributi alimentari che questi contributi non sono presi in considerazione

nel reddito determinante. Di regola, si considera che un credito per il

pagamento di contributi alimentari è irrecuperabile unicamente quando il suo

titolare ha esaurito tutti i mezzi di diritto utili al suo recupero.

Nel giudizio del 9 febbraio 2005 (P 40/03)

pubblicato in SVR 2007 EL Nr. 1, l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo secondo il quale la moglie è tenuta ad esercitare un'attività lucrativa si impone, in

particolare quando il coniuge non è in grado di farlo a causa della sua

invalidità, perché incombe a ognuno dei coniugi di contribuire al mantenimento

della famiglia. Se la moglie vi rinuncia, si prenderà in considerazione un

reddito ipotetico dopo un periodo detto d'adattamento. Infatti, l'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC è direttamente applicabile quando il

coniuge di un assicurato si astiene dal mettere in atto la sua capacità di

guadagno, mentre ella potrebbe essere obbligata ad esercitare un'attività lucrativa in virtù dell'art. 163 CC. Appartiene alla Cassa di compensazione

o al TCA, in caso di ricorso,

esaminare se si può esigere dall'assicurata che eserciti un'attività lucrativa e, se del caso, fissare il salario che potrebbe

conseguire facendo prova di buona volontà (giurisprudenza confermata in DTF 134

V 53).

La nostra Massima istanza si è pronunciata a

proposito della rinuncia di sostanza con STF del 26 gennaio 2007 (P 55/05) pubblicata

in SVR 2007 EL Nr. 6, in cui ha giudicato che la perdita di un importo di Fr.

120'000.- nell'ambito di un investimento a rischio (legato

ad una truffa) costituisce una sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato.

In quell'occasione, il TF ha inoltre specificato che, a differenza delle

donazioni o dei giochi di soldi (P 35/99 in Pratique VSI 1994 pag. 222), un

investimento finanziario non costituisce in sé una rinuncia ad una

sostanza. La giurisprudenza ha tuttavia considerato che esistono delle

eccezioni, per esempio nei casi dove l'investimento comporta un rischio tale che può essere assimilato ad

una situazione dove si gioca il tutto per tutto ("va banque-Spiel").

Inoltre, nella sentenza del 30 novembre 1998 (P

17/97), il TFA ha giudicato che il prestito della somma di Fr. 240'000.- concesso dall'assicurato senza obbligo giuridico, senza alcuna garanzia e senza

controprestazione concreta appariva, per le circostanze del caso concreto, a

tutti gli effetti come un "va banque-Spiel" in cui si gioca il

tutto per tutto.

In un altro giudizio del 26 aprile 2006 (P

16/05), l'Alta Corte ha

confermato che il prestito concesso ad una società a garanzia limitata doveva

essere assimilato ad una rinuncia di sostanza nella misura in cui, sapendo che

le possibilità di essere rimborsato erano minime vista la situazione

finanziaria della società che ha chiesto il prestito, il creditore si è

accollato un rischio assimilabile a quello che si assume un appassionato del

gioco d'azzardo. È quindi più l'importanza del rischio preso dall'investitore al momento di effettuare un

investimento, piuttosto che la circostanza che sia stato fatto senza obbligo

giuridico e senza controprestazione, che determina se un investimento deve essere

o no assimilato ad una rinuncia.

2.7. Con il

ricorso l'assicurata contesta

che l'ammortamento annuo della

sostanza alienata calcolato dalla Cassa di compensazione non sia stato

determinato partendo dal momento dell'alienazione (1984), ma soltanto dal 1990 in poi. In questo modo, l'avrebbe privata della percezione delle

prestazioni complementari sin dal 1997.

Ora, per la determinazione del valore del fondo

alienato, fa stato l'art. 17

cpv. 5 OPC-AVS/AI. Detto disposto prevede che in caso di alienazione di un

immobile, a titolo oneroso o gratuito, per sapere se ci si trova in presenza di

una rinuncia a elementi patrimoniali ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC è determinante il valore venale.

È quindi necessario verificare l'eventuale presenza di una controprestazione

adeguata. In tal senso, si deve calcolare il valore di reddito della sostanza

al momento in cui vi è stata l'alienazione; questo valore deve successivamente

essere capitalizzato secondo le tavole edite dall'amministrazione federale

delle contribuzioni (SVR 2000 EL Nr. 1; DTF 120 V 186 consid. 4e).

Conformemente alla lettera g del menzionato art.

11 cpv. 1 LPC, per stabilire la prestazione complementare della ricorrente la

Cassa cantonale di compensazione ha tenuto conto da un lato dell'alienazione di sostanza

immobiliare operata dall'assicurata nel 1984; d'altro lato, dell'ammontare della sostanza residua derivante dalla capitalizzazione

del diritto d'abitazione di cui

l'insorgente beneficiava a

seguito dell'alienazione dei

suoi immobili.

Si evidenzia, in proposito, come il rinunciare

alla propria sostanza comporti contestualmente per il richiedente di una

prestazione complementare una riduzione di Fr. 10'000.- annui del valore dei

propri beni alienati (art. 17a cpv. 1 OPC-AVS/AI entrato in vigore il 1°

gennaio 1990). Il valore della sostanza al momento della rinuncia deve essere

riportato invariato al 1° gennaio dell'anno che segue la rinuncia e successivamente

ammortizzato di Fr. 10'000.- ogni anno (cpv. 2) fino al 1° gennaio dell'anno

per cui è assegnata la PC (cpv. 3).

Le parti di sostanza alle quali si è rinunciato

prima dell'entrata in vigore dell'art. 17a OPC-AVS/AI sono sottoposte a

riduzione solo a partire dal 1° gennaio 1990 (cfr. Disp. Trans. alla modifica

del 12 giugno 1989).

Questa regolamentazione è stata dichiarata

conforme alla legge ed alla Costituzione federale da parte del TFA (Pratique

VSI 1994 pag. 162; RCC 1992 pag. 436).

La giurisprudenza ha precisato che la sostanza

deve essere ripresa integralmente il 1° gennaio 1990 e ridotta in seguito annualmente,

la prima volta il 1° gennaio 1991 (DTF 119 V 487; STFA non pubblicata del 21

dicembre 1990 nella causa V.A.).

In specie, dunque, considerato che l'alienazione è avvenuta nel 1984 e che la PC

è chiesta per l'anno 2008, l'ammortamento deve essere fatto su diciotto

anni (dal 1990 al 2008, partendo dal 1991). Esperiti i necessari accertamenti,

la Cassa cantonale di compensazione ha concluso che non si faceva luogo di

computare della sostanza residua alla ricorrente a dipendenza dell'avvenuta alienazione di immobili al

fratello nel 1984.

Ritenuto un ammortamento complessivo di Fr. 180'000.- ed una deduzione forfetaria di Fr. 25'000.- per persone sole (art. 11 cpv. 1

lett. c LPC), d'avviso del TCA, la soluzione adottata dalla Cassa cantonale va confermata, nel senso

che nessun elemento di sostanza va iscritto nella tabella di calcolo PC della

ricorrente.

2.8. Nel 1984,

come visto, la ricorrente ha ceduto la propria parte di eredità al fratello __________

ed ha ricevuto in contropartita sia il diritto d'abitazione sull'attuale

mappale n. 262 RFD di __________, sezione __________, sia l'impegno di costui di provvedere al suo

sostentamento con assistenza personale ed economica.

Per quanto concerne la costituzione del diritto d'abitazione vita natural durante sulla part.

n. 262, va osservato che si tratta di una servitù personale che è stata

iscritta a registro fondiario il 20 marzo 1984 (docc. 12 e 12C), ma che è stata

cancellata a RF l'11 febbraio

2002 (docc. 2 e 2A).

La ricorrente, quindi, ha rinunciato, senza

giuridicamente esserne obbligata e senza controprestazione adeguata ai sensi

della succitata giurisprudenza, alla servitù personale d'abitazione di cui beneficiava sul fondo di

proprietà del fratello.

Al riguardo, il TCA evidenzia che, di principio, la rinuncia al diritto di abitazione è

irrilevante ai fini del calcolo della PC della persona che ne beneficiava. Ciò

vale nell'evenienza in cui l'assicurato vi rinuncia perché ricoverato definitivamente

in casa per anziani e quindi non farà più ritorno alla sua abitazione. In

questo caso, il diritto di abitazione di cui beneficiava è divenuto privo di

valore economico. Trattandosi infatti di un diritto personale non trasferibile

(art. 776 cpv. 2 CC), l'assicurato non avrebbe potuto in alcun modo trarne

vantaggio, ad esempio cedendo in locazione l'appartamento. Dall'istante del

trasferimento in casa per anziani il valore del diritto di abitazione è quindi

nullo, così come il controvalore del diritto a cui l'assicurato ha in

precedenza rinunciato.

Diverso è invece il discorso per quanto concerne

il diritto di usufrutto, che non è personale e che quindi l'assicurato potrebbe

riutilizzare per esempio tramite la conclusione di un contratto di locazione o

tramite la sua cessione (art. 758 CC).

A titolo di reddito a cui l'assicurato ha

rinunciato andrebbe quindi computato il controvalore dell'usufrutto (art. 12

OPC-AVS/AI).

Ora, nella fattispecie, è vero che la ricorrente

ha rinunciato nel febbraio 2002 al diritto d'abitazione vita natural durante sulla part. n. 262 RFD di __________.

Tuttavia, contrariamente al caso (classico) sopra descritto di non (ri)computo

nei redditi del relativo valore di questo diritto, anche dopo la sua cancellazione

a RF l'assicurata è comunque rimasta

a vivere nel medesimo appartamento nel quale aveva abitato per quasi vent'anni grazie ad un diritto reale limitato

concessole dal fratello.

Pertanto, la situazione odierna, in realtà, è

rimasta praticamente la stessa anche dopo la cancellazione del diritto d'abitazione.

Date queste circostanze, quindi, d'avviso di questo Tribunale, la

ricorrente ha ora diritto d'utilizzare l'appartamento al piano terra dell'abitazione

di proprietà del fratello __________ sita sul fondo n. 262 RFD di __________ in

virtù, piuttosto, di un contratto (orale) che le ha conferito

la titolarità di un diritto personale e non più di una servitù personale.

2.9. A tal

proposito, l'art. 305 CO enuncia:

"

Il comodato è un contratto per cui il comodante

si obbliga a concedere al comodatario l'uso gratuito di una cosa, e questi a

restituirgli la cosa stessa dopo essersene servito.".

I capoversi 1 e 2 dell'art. 306 CO prevedono:

"

1 Il comodatario può servirsi della cosa

prestata soltanto per l'uso determinato dal contratto, in difetto di

stipulazioni relative, dalla natura della cosa o dallo scopo cui essa è

destinata.

Considerandi

2.

Il comodatario non può concederne l'uso ad

altri.".

Inoltre, giusta l'art. 309 CO,

"

1.

Ove non sia stipulato un termine fisso, il

comodato cessa tosto che il comodatario abbia fatto della cosa l'uso

determinato dal contratto o sia spirato il tempo entro il quale quest'uso

avrebbe potuto farsi.

2.

Il comodante può richiedere anche prima la restituzione

della cosa, qualora il comodatario ne faccia un uso diverso dal convenuto, o la

deteriori, o ne conceda l'uso ad un terzo, ovvero quando per casi impreveduti

lo stesso comodante ne abbia urgente bisogno.".

Infine, l'art. 311 CO

sancisce che

"

Il comodato cessa con la morte del

comodatario.".

Dalle disposizioni legali citate emerge che il

contratto di comodato, il quale può vertere sia su mobili, sia su immobili, su

cose produttive o non produttive (Tercier, Les contrats spéciaux, Zurigo 2003,

n. 2686), non si distingue, relativamente ai suoi effetti, in modo marcato

dall'usufrutto (Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, Zurigo 1999, ad

art. 745-778, n. 52 segg.), salvo chiaramente per la circostanza che, non

trattandosi di un diritto reale, bensì di un diritto personale, non è

opponibile a tutti (Tercier, op. cit., n. 1762 e n. 2692).

Per inciso, va osservato che il comodato si

differenzia dal contratto di locazione, in quanto quest'ultimo è a titolo

oneroso (art. 253 CO). In effetti, il locatore si obbliga a concedere in uso

una cosa al conduttore e questi a pagargli un corrispettivo, definito pigione

per gli immobili e nolo per i mobili (Tercier, op. cit., n. 2690).

Al riguardo va richiamato il principio secondo

cui ogni rapporto giuridico, che può avere il contenuto di una servitù, ovvero

di un diritto reale limitato, può essere costituito anche come semplice

rapporto giuridico personale secondo il diritto delle obbligazioni (Schmid,

Sachenrecht, Zurigo 1997, pag. 244-245).

Da quanto precede discende che l'uso da parte della ricorrente dell'appartamento al piano terra non

comporta il computo nei suoi redditi, ex art. 11 cpv. 1 lett. g LPC, del valore

del diritto d'abitazione cancellato

nel 2002, poiché tale rinuncia è stata sostituita da un comodato che, per

definizione, comporta l'uso

gratuito di una cosa.

Conseguentemente, nelle spese riconosciute all'insorgente va eliminata la voce della

pigione annua lorda che la Cassa di compensazione ha determinato in Fr. 1'680.- in funzione dell'art. 16a cpv. 1 OPC-AVS/AI.

Infatti, questo disposto accorda, nei confronti

di persone che abitano un immobile di loro proprietà rispettivamente che

beneficiano di un usufrutto o sono titolari di un diritto d'abitazione sull'immobile che abitano (art. 16a cpv. 2 OPC-AVS/AI), un forfait annuo

di Fr. 1'680.- per le spese

accessorie (art. 16a cpv. 3 OPC-AVS/AI), che va ad aggiungersi all'importo della pigione netta.

Nella fattispecie, non sussistendo dunque più il

summenzionato diritto reale limitato, la ricorrente non ha più diritto al

computo del forfait di Fr. 1'680.-

a titolo di spese accessorie.

Oltre alle spese accessorie usuali, l'art. 16b OPC-AVS/AI contempla un forfait

annuo di Fr. 840.- per le spese di riscaldamento. Detto importo viene concesso

alle persone che vivono in locazione in un appartamento da esse stesse

riscaldato e non devono pagare al locatore alcuna spesa di riscaldamento ai

sensi dell'art. 257b cpv. 1 CO.

In concreto, ritenuto che il fratello, debitore

della prestazione, "non ha mai preteso una pigione, considerato che la

sorella ricorrente non avrebbe comunque potuto pagarla."(doc. I pag.

4), non è possibile accordare all'assicurata nemmeno questo forfait.

In conclusione, le spese riconosciute alla

ricorrente vanno dunque computate in Fr. 22'340.- (Fr. 18'140.- [fabbisogno vitale] + Fr. 4'200.- [cassa malati]).

2.10

Resta ancora

da esaminare la natura dell'impegno

che __________ si è assunto nel 1984 nei confronti della sorella, in virtù del

quale la Cassa di compensazione ha computato a quest'ultima un importo di Fr. 18'140.- a titolo di "altri redditi".

In proposito, questo Tribunale rileva che già con

sentenza del 14 dicembre 2001 (inc. n. 33.2000.76) concernente la medesima

ricorrente, cresciuta incontestata in giudicato, era stata affrontata questa

tematica, nei termini seguenti:

" (…)

2.7

A norma dell’art. 13 OPC gli assicurati che

beneficiano di un contratto vitalizio che conferisce loro il diritto di essere

completamente sostentati e curati, non possono pretendere una prestazione complementare;

sono riservati i casi ove è provato che il debitore del contratto di vitalizio

non è in grado di fornire le prestazioni dovute o che il sostentamento

accordato deve, secondo le condizioni locali, essere qualificato come

particolarmente modesto. È riservato il capoverso 2, a norma del quale, se le

prestazioni fornite dal debitore del contratto di vitalizio sono evidentemente

sproporzionate in rapporto a quelle che gli sono state accordate dal creditore

di questo contratto, le controprestazioni corrispondenti alla sostanza ceduta

devono essere messe a conto del creditore.

Le prescrizioni dei capoversi 1 e 2 valgono anche

per le convenzioni analoghe ai contratti di vitalizio.

Ora, la rendita vitalizia ed il contratto

vitalizio sono previsti agli art. 516 e seg. rispettivamente art. 521 e seg.

CO.

Il contratto vitalizio è quello con cui

una parte si obbliga a trasferire all’altra una sostanza o determinati beni e

questa a procacciarle il mantenimento e l’assistenza vita sua durante (art. 521

cpv. 1 CO). Esso richiede, per la sua validità, la forma prescritta per il

contratto successorio, ossia la forma pubblica (art. 522 cpv. 1 CO).

Secondo l’art. 524 CO inoltre

"chi ha costituito

il vitalizio entra a far parte della comunione domestica del debitore, il quale

è tenuto alle prestazioni che quegli può equamente attendersi secondo il valore

di quanto egli ha dato e le condizioni nelle quali ha sino allora vissuto.

Il debitore è tenuto a

fornirgli vitto e alloggio in modo conveniente ed in caso di malattia gli deve

la necessaria assistenza e cura medica."

La rendita vitalizia, di contro, può

essere costituita sulla vita del creditore, del debitore o di un terzo (art.

516.

cpv. 1 CO). Per la validità si richiede l’atto scritto (art. 517 CO). Essa

viene pagata per semestri o anticipatamente (art. 518 cpv. 1 CO).

Le due prestazioni hanno in comune il fatto che

il creditore riceve una prestazione a vita. Esse differiscono, tuttavia, nella

tipologia della prestazione medesima: nel caso della rendita vitalizia questa

avviene in denaro, nell’ambito di un contratto vitalizio in natura (S. Werlen,

der Anspruch auf Ergänzungsleistungen und deren Berechnung, Baden 1995, p.

149).

Le convenzioni analoghe al contratto

vitalizio, invece, riguardano accordi che nella sostanza vanno qualificati come

contratti di vitalizio o rendita vitalizia, ma nella forma non corrispondono a

quanto previsto dalla legge (Werlen, op. cit. p. 152). Secondo costante

giurisprudenza, per la qualifica giuridica della prestazione è rilevante

soltanto il contenuto e non la designazione contrattuale (ZAK 1967 p. 502ss).

Secondo la prassi federale, ad esempio, se soci

di comunità religiose o di beneficenza ricevono prestazioni per il loro

mantenimento in base a contratto, statuto o ordinamenti, esse sono considerate

e computate come analoghe a prestazioni derivanti da contratto vitalizio

(Werlen, op. cit. p. 152).

Ora, in una sentenza del 30 gennaio 1974 nella

causa B.B. riassunta in RCC 1974 a pag. 281, il TFA ha stabilito che:

"Se una persona

pensionata è completamente mantenuta dalla comunità che si occupa di

assistenza, di cui era membro e alla quale ha consacrato tutta la sua

attività, allora le premesse economiche che danno diritto a una PC non sono

adempite. (Conferma della pratica)."

In altri termini, se la comunità fa fronte

interamente al mantenimento del membro non vi è - di principio - alcun diritto

a prestazioni complementari (ZAK 1974 p. 305; 1969 p. 188).

Tale giurisprudenza è poi stata concretizzata

dall’amministrazione nelle Direttive sulle prestazioni complementari all’AVS e

AI (DPC). La cifra 2122 recita infatti:

" Le

prestazioni di mantenimento concesse a membri di comunità religiose o

assistenziali in virtù di contratto, statuti o regole dell’ordine quale

contropartita del lavoro prestato a favore della comunità o dei beni portati

sono considerate prestazioni provenienti da una convenzione analoga al

vitalizio e conteggiate come tali (RCC 1967 p. 169; RCC 1974 p. 281).”

Infine, per quanto attiene alla valutazione dell'importo

da computare il TFA ha stabilito che se esiste un diritto al mantenimento

completo, è corretto prendere in considerazione l'importo necessario per la

copertura del fabbisogno vitale (cfr. DTFA 1967 pag. 50; DTFA 1968 pag. 122 e

consid. 2.3, cfr. pure: Rumo-Jungo, Bundesgesetz über

Ergänzungsleistungen zur Alters-Hinterlassenen und Invalidenversicherung;

Serie: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo

1994, p. 30).

A questo va aggiunto, di regola, l'importo della

rendita AVS. Se però è stato concluso un accordo secondo cui l’avente diritto

al mantenimento fa fronte lui stesso, nell’ambito delle sue possibilità

finanziarie, al proprio mantenimento, la rendita di vecchiaia va dedotta dal

valore delle prestazioni erogate e solo la differenza computata quale prestazione

analoga (DTFA 1967 pag. 50; DTFA 1968 pag. 122; Rumo-Jungo, op. cit., p. 32,

cfr. pure STCA del 7 febbraio

2001.

in re F. C. cresciuta in giudicato).

2.8

Giusta l’art. 3c cpv. 2 lett. a LPC non sono

invece computabili come reddito le prestazioni dei parenti ai sensi degli art.

328.

e seg. CCS (cfr. consid. 2.6), secondo cui i parenti in linea ascendente e

discendente sono tenuti a soccorsi vicendevolmente allorquando, senza di ciò,

essi cadessero nel bisogno. Al proposito, il TFA ha già avuto modo di ritenere

che tali prestazioni, le quali - contrariamente alle prestazioni complementari

- non configurano delle prestazioni assicurative, sono sussidiarie alla PC e

quindi irrilevanti nell’ambito della sua fissazione (DTF 116 V 328).

In quella sentenza, l’alta Corte ha rilevato, in

particolare, che per stabilire se ci si trova confrontati con una prestazione

ai sensi degli art. 328 e seg. CCS occorre sapere se essa si fonda, da un lato,

sul bisogno del creditore e dall’altro sull’obbligo di mantenimento del debitore

in ragione del suo legame di parentela con il creditore stesso (DTF 116 V 331

consid. 1c, cfr pure: Rumo-Jungo, op. cit., p. 48). La prestazione di

mantenimento deve quantomeno consentire, in aggiunta ad altre eventuali risorse

del creditore, di coprire le spese di vitto ed alloggio, vestiario come pure

quelle mediche e farmaceutiche nonché le altre spese necessarie (DTF 106 II 292

consid. 3a).

Il TFA ha ad esempio statuito che una rendita

vitalizia istituita dal padre a favore della figlia dev’essere considerata

assistenza tra parenti se essa è necessaria per soddisfare i bisogni vitali

(RCC 1986, p. 71 e Rumo-Jungo, op. cit., p.48). E ancora, nel caso di una

rendita vitalizia tra fratelli, di cui uno già beneficiario di una prestazione

complementare, la massima Corte ha ritenuto adempiuto l’obbligo assistenziale

tra parenti ex art. 329 CCS, ritenuto che senza di ciò il beneficiario non

sarebbe stato in grado di far fronte ai costi necessari per il suo sostentamento

e ciò, neppure volendo considerare la prestazione complementare (RCC 1992 p.

224, Rumo- Jungo, op. cit., p. 48; cfr. pure STCA del

2.9

Dagli atti dell’incarto emerge che, mediante

contratto di divisione ereditaria parziale del 15 marzo 1984 (cfr. doc. A2), a

favore dell’assicurata ed a carico della particella no. 93 RFP di __________ di

esclusiva proprietà del fratello __________ è stato istituito un diritto

d’abitazione vita natural durante, consistente nella facoltà di usare a scopo

abitativo personale l’appartamento al pian terreno della casa di abitazione al

mappale succitato.

Con il medesimo atto, rogitato dal notaio __________,

il fratello __________, in aggiunta alla servitù personale testé citata, si è

impegnato a garantire alla sorella ricorrente

" un tenore

di vita decoroso, qualora si dovesse verificare la necessità, ed a dare alla

stessa tutta l’assistenza personale e finanziaria dettata dalle circostanze.” (Doc. A2)

Ai fini del calcolo della PC, l’amministrazione

ha computato un importo pari a fr. 16'460.-- corrispondente al limite di

fabbisogno minimo vitale (cfr. Pos. 30 della tabella di calcolo della decisione

amministrativa impugnata, doc. A).

L’assicurata, per il tramite del suo

rappresentante legale, censura il calcolo effettuato dalla Cassa, sostenendo

che il diritto d’abitazione su un appartamento del genere può essere definito

in fr. 250.— mensili, ossia fr. 3'000.— annui (doc. I).

La ricorrente non dice invece nulla a proposito

dell’impegno d’assistenza assunto dal fratello __________, se non ch’esso sia

da intendere come un eventuale aiuto complementare a rendite sociali e non

sostitutivo al diritto alla prestazione complementare (doc. VII).

Ebbene, a mente della scrivente Corte, l'impegno

di __________ a favore della ricorrente deve essere qualificato quale vitalizio

ai sensi delle disposizioni legali e della giurisprudenza federale succitata

(cfr. consid. 2.7.). Infatti, dagli atti si evince con chiarezza ch'egli ha

concesso alla sorella RI 1 "una servitù personale di abitazione vita

natural durante, consistente nella facoltà di usare a scopo abitativo personale

l'appartamento a pian terreno della casa d'abitazione" di cui al mappale

no. 93 RFD di __________ e si è impegnato, in aggiunta, a garantirle un tenore

di vita decoroso ed a prestarle, qualora ve ne fosse necessità, tutta

l'assistenza personale e finanziaria (cfr. doc. A2). Quale contropartita

l'assicurata ha sostanzialmente rinunciato ai suoi diritti sulla casa in

disanima, favorendo il passaggio della proprietà individuale al fratello __________

(doc. A2). A fronte di questa cessione, le parti hanno concluso il vitalizio

che ci occupa. Al proposito, del resto, il tenore del settimo paragrafo del

contratto ereditario datato 6 maggio 1991 è sufficientemente esplicito.

Alla luce di quanto precede, vista la dottrina e

richiamata la giurisprudenza federale citata (cfr. consid. 2.7), questo TCA conclude che l'impegno assunto da __________

oggetto della divisione ereditaria parziale del 15 marzo 1984 (doc. A2), va inteso

come un vitalizio ai sensi dell'art. 521 e seg. CO.

In simili condizioni, poiché il mantenimento è da

considerarsi completo (cfr. consid. 2.7), l'importo di fr. 16'460.--,

equivalente al limite di fabbisogno vitale, deve essere computato ai fini del calcolo

della PC dell'assicurata, come peraltro correttamente ammesso dalla Cassa (cfr.

doc. A). (…)".

Sulla scorta di quanto precede, dunque, l'importo ritenuto dalla Cassa di

compensazione quale "Altri redditi" (Fr. 18'140.-)

è in sé corretto; rispetto a quello considerato nel

2001, la somma si riferisce ai

valori in vigore nel 2008 (cfr. il fabbisogno vitale).

2.11

Il TCA evidenzia, tuttavia, che la sentenza

appena evocata si riferiva alla domanda di prestazioni complementari inoltrata nel

2000, mentre il caso ora in esame porta su una nuova domanda di PC formulata

nell'agosto 2008.

La differenza fra le due fattispecie risiede nel

contratto di vitalizio: allora esisteva ed era in vigore, mentre il 19 febbraio

2008.

(doc. D) è stato cancellato con convenzione fra le parti.

In questo secondo caso, e quindi nell'evenienza concreta, si tratta a tutti gli

effetti di una rinuncia di reddito ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC, dato che la ricorrente ha rinunciato ad

essere sostentata dal fratello. Ciò comporta che i redditi di cui non

beneficerà più in virtù del contratto di vitalizio, quantificati, come ha stabilito

il Tribunale federale, nell'importo

del limite di reddito – fissato per il 2008 in Fr. 18'140.- -, andrebbero di conseguenza ripresi nei redditi della

ricorrente, come effettuato dalla Cassa di compensazione.

Al riguardo, però, ci si può domandare – e la

ricorrente avanza proprio questa argomentazione – se è ragionevolmente

esigibile che il fratello continui a mantenere l'assicurata alla luce delle sue (di lui) condizioni finanziarie.

D'avviso dello scrivente Tribunale, questa argomentazione trova un'applicazione per analogia con la

giurisprudenza secondo cui il reddito che determina il diritto alle PC di una

donna separata o divorziata comprende i contributi alimentari stabiliti con

convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio o che sono stati fissati

dal giudice, indipendentemente dal fatto che questi contributi sono stati o no

effettivamente versati dal marito o dall'ex coniuge. È solo nei casi in cui è stato stabilito il carattere

irrecuperabile del credito per il pagamento dei contributi alimentari che

questi contributi non sono presi in considerazione nel reddito

determinante. Di regola, si considera che un credito per il pagamento di

contributi alimentari è irrecuperabile unicamente quando il suo titolare ha

esaurito tutti i mezzi di diritto utili al suo recupero (DTF 120 V 443 consid.

2; SVR 2004 EL Nr. 5; Pratique VSI 1995 pag. 52; RCC 1991 pag. 145 consid. 2c,

RCC 1988 pag. 275-276; STCA del

23.

luglio 2003, inc. n. 39.2002.89/90).

Questo è in particolare il caso quando la moglie

ha intrapreso infruttuosamente procedure civili o penali oppure procedimenti

esecutivi (SVR 1996 EL Nr. 20, consid. 4; SVR 1994 EL Nr. 1, consid. 3b; RCC

1992.

pag. 272).

Trasponendo questa giurisprudenza all'evenienza in esame, si potrebbe ritenere

che il mantenimento a cui __________ era tenuto nei confronti dell'assicurata in virtù del noto contratto di

vitalizio vada interamente computato a quest'ultima poiché ella vi ha rinunciato, fatta però salva l'ipotesi in cui l'importo dovuto non fosse più recuperabile.

Ora, si tratta di verificare se i lamentati

problemi finanziari del fratello possono essere qui ritenuti tali.

Dagli atti risulta che la notifica di tassazione

IC 2007 (doc. E) ha stabilito in Fr. 45'600.- il reddito imponibile ed in Fr. 176'000.- la sostanza imponibile di __________ e del suo coniuge.

Per sapere se questi importi possono portare a

ritenere che il (ex) debitore della ricorrente sia persona indigente e che

quindi il contributo che deve (doveva) versare all'assicurata (Fr. 18'140.-)

diventi per lei irrecuperabile, occorre calcolare il fabbisogno del fratello e

della sua famiglia e compararlo con le loro entrate.

Se risulterà che il fratello dell'insorgente è indigente, allora il credito

che ella ha nei suoi confronti sarà irrecuperabile e perciò nessun reddito –

nel senso di limite di reddito per mantenimento completo in virtù di un

contratto di vitalizio – potrà esserle computato a seguito della sua rinuncia a

tale entrata.

Se, per contro, la Cassa di compensazione

determinerà che il reddito a disposizione di __________ sarà sufficiente per

continuare a mantenere la sorella, il credito di quest'ultima non sarà dunque irrecuperabile. Di conseguenza, nei suoi

redditi dovrà essere computato l'importo di Fr. 18'140.-

per il 2008 a dipendenza della rinuncia di cui all'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC.

Il TCA, non disponendo degli elementi sufficienti e per non privare la

ricorrente di un eventuale doppio grado di giudizio, al fine di procedere,

sulla scorta della documentazione agli atti, al calcolo esposto, ritiene

opportuno che sia la Cassa di compensazione ad effettuare i necessari

accertamenti nei confronti del debitore del contratto di vitalizio costituito a

favore della ricorrente.

Quando sarà in possesso delle indispensabili

informazioni, alla luce di quanto qui esposto si pronuncerà mediante una nuova

decisione sul diritto alle prestazioni complementari.

Il ricorso va dunque accolto ai sensi dei

considerandi.

2.12

La ricorrente

ha chiesto infine di essere posta al beneficio dell'assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. II).

Visto

l'esito favorevole del ricorso, l'insorgente, patrocinata da un legale, ha

diritto al versamento da parte dell'Amministrazione delle ripetibili (art. 61 lett. g

LPGA).

Secondo la costante

giurisprudenza dell'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale

federale), l'assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto

l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309

consid. 6, STF I 748/06 del 2 novembre 2007; STFA U

164/02 del 9 aprile 2003).

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

1.1

La decisione

impugnata è annullata.

1.2

Gli atti

vanno rinviati alla Cassa cantonale di compensazione, affinché effettui i

necessari accertamenti di cui al considerando 2.11 ed emetta in seguito una

nuova decisione conforme alle conclusioni ivi esposte.

2.

Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa cantonale di compensazione verserà alla ricorrente Fr. 1'000.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare

quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve

motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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