33.2009.5
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
22 giugno 2009Italiano16 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
33.2009.5
Data decisione, Autorità:
22.06.2009, TCA
Titolo:
Persona degente in casa anziani.Anche se si ritiene invalido,poiché degente in casa anziani si applicano i valori per casa anziani stabiliti dal Cantone.Lista delle spese è esaustiva;altre spese non previste non vanno ammesse.Dopo 64/65,si è in AVS anche se "ci si sente" invalidi.PC minima Fr.10/mes
CALCOLO DELLE PRESTAZIONI COMPLEMENTARI
DEGENZA IN CASA DI CURA
ECCEDENZA DI REDDITO
PERSONA ANZIANA
REDDITI COMPUTATI
SPESE RICONOSCIUTE
art. 30 LAI
art. 21 LAVS
art. 9 cpv. 1 LPC
art. 10 cpv. 2 LPC
art. 26b OPC
Raccomandata
Incarto n.
33.2009.5
TB
Lugano
22 giugno
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 30 aprile 2009 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 30 marzo
2009 emanata da
Cassa cantonale di compensazione, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in
fatto
A. RI
1, nato nel 1933, già beneficiario di prestazioni complementari, dal 1°
novembre 2007 percepiva una prestazione mensile di Fr. 75.- (docc. 149-156
della Cassa).
A seguito del suo
ricovero definitivo in casa anziani, il suo diritto è stato rivisto e l'appartamento in proprietà è stato
conteggiato al valore venale e non più al valore di stima. Dal 1° gennaio 2009 gli
è stata quindi attribuita una PC di Fr. 23.- al mese (doc. 158).
Con la vendita dell'immobile, il 5 marzo 2009 (doc. A3) la sua
situazione è stata nuovamente rivista ed il diritto alla prestazione
complementare è stato fissato in Fr. 10.- al mese.
B. Il
1° marzo 2009 (doc. 184) l'assicurato
si è opposto a questa decisione, lamentando il diritto ad una retta giornaliera
di Fr. 100.- ed a spese personali di Fr. 300.- al mese, essendo persona
anziana, ma anche, e soprattutto, invalida.
C. Con
decisione su opposizione del 30 marzo 2009 (doc. A1) la Cassa cantonale di
compensazione ha respinto la citata opposizione, a motivo che per l'istituto presso il quale l'assicurato è degente in modo definitivo è
applicabile una retta di Fr. 75.- al giorno ed essendo beneficiario di una
rendita di vecchiaia, il forfait per le spese personali è di Fr. 190.- e non
Fr. 300.- al mese.
D. Il
30 aprile 2009 (doc. I) l'assicurato,
rappresentato dal figlio RA 1, si è rivolto al TCA chiedendo che gli sia "riconosciuto lo statuto di invalido
(attraverso una nuova analisi della sua cartella clinica) e che quindi la sua
rendita complementare venga rivalutata affinché possa essere almeno sufficiente
per coprire le spese primarie", che ammontano a Fr. 2'957.-, mentre le entrate sono pari a Fr. 2'446,40 al mese.
E. Nella
risposta del 7 maggio 2009 (doc. V) la Cassa di compensazione ha proposto di
respingere il ricorso, osservando di non essere competente per riconoscere le
spese di cura che sono invece a carico della Cassa malati. Inoltre, le altre
spese elencate (assicurazione RC, barbiere, vestiario) non sono prese a carico
dalle PC, mentre riconosce le partecipazioni ai costi e le franchigie fatturate
dalla Cassa malati.
L'11 maggio 2009 (doc. VII) il ricorrente ha
osservato che le sue condizioni di salute sono drasticamente mutate, con la
conseguenza che per tante attività quotidiane deve ora fare capo a terzi, pagando,
e che ha anche dovuto cambiare il suo vestiario, ciò che ha cagionato ulteriori
spese. Tutte queste spese supplementari non gli sono state riconosciute. Chiede
quindi che "il caso venga valutato a sé, per quello che è. (…) Noi
chiediamo che il signor RI 1 venga considerato non come un anziano comune in
una casa di riposo, bensì come un anziano e invalido, al quale
vengano riconosciute determinate esigenze e determinate spese". L'assegno per grandi invalidi, suggerito
dalla Cassa, non tornerebbe utile.
La Cassa ha ribadito
di doversi attenere alle spese riconosciute dall'art. 10 cpv. 2 LPC previste per le persone ospiti di una struttura
per persone anziane (doc. IX).
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I
707/00 del 21 luglio 2003).
2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la nuova Legge federale sulle prestazioni
complementari all'assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) del 6 ottobre 2006, che va quindi considerata come
base legale nella presente controversia, portando infatti quest'ultima sulla richiesta di prestazioni complementari
dal 1° marzo 2009.
nel merito
3. Fondandosi
sull'art. 112 cpv. 2
lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed, l'Assemblea
federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed.
specifico per le prestazioni complementari ed il nuovo art. 112c Cost.
fed. relativo all'aiuto agli anziani
ed ai disabili, fissandone l'entrata
in vigore il 1° gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost. fed., la
Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui
fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge
stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le
competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono
all'aiuto e alle cure a
domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene
sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo
scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge
federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il
1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008
- persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte
ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett.
b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992
pag. 346).
Questa nozione è più
ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo
(art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le
persone anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC
1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,
"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale"
in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I
limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite
dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995
pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche
Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
4. In
virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, hanno diritto a prestazioni complementari
le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera se ricevono una
rendita di vecchiaia dell'AVS.
L'importo della prestazione complementare
annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi
computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).
Per quanto riguarda le
spese riconosciute, l'art. 10
cpv. 2 LPC prevede che:
" Per
le persone che vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in
un ospedale (persone che vivono in un istituto o in un ospedale), le spese
riconosciute sono le seguenti:
a. la tassa giornaliera; i Cantoni possono limitare le spese prese
in considerazione a causa del soggiorno in un istituto o in un ospedale;
b. un importo per le spese personali, stabilito dal Cantone.".
Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che
vivono che per quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un
istituto o in un ospedale, sono riconosciute, fra le altre, le spese seguenti:
" (…)
d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario deve corrispondere al premio
medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
(…)".
L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i
redditi computabili, fra i quali vi sono:
"
(…)
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,
comprese le rendite dell'AVS e dell'AI; (…)".
5. Oggetto
del contendere è il diritto di RI 1 alla percezione di prestazioni complementari.
Il ricorrente impugna la decisione della Cassa, poiché ritiene che i dati su
cui essa si è fondata non siano corretti. A suo dire, le spese reali
sarebbero infatti di gran lunga superiori agli importi ritenuti dall'Amministrazione.
Questo Tribunale deve quindi analizzare
se gli importi relativi alle spese riconosciute (uscite) ed ai redditi
computabili (entrate) dell'assicurato considerati nella decisione impugnata
siano corretti.
6. Quanto
alle spese riconosciute di cui al considerando 4, vi è in primis da
considerare il fabbisogno vitale del ricorrente.
Come visto, sono i
Cantoni, in virtù dell'art. 10
cpv. 2 OPC-AVS/AI, che stabiliscono e limitano le spese (tassa giornaliera e
spese personali) prese in considerazione a causa del soggiorno in un istituto o
in un ospedale.
Per il Canton Ticino,
è il Consiglio di Stato che disciplina le competenze che la legislazione
federale (LPC) conferisce ai Cantoni (art. 4 della Legge d'applicazione della LPC [LaLPC] del 23 ottobre
2007, in vigore dal 1° gennaio 2008, RL 6.4.5.3).
L'art. 1 del Regolamento della legge d'applicazione concernente la LPC [RLaLPC]
del 19 dicembre 2007, in vigore dal 1° gennaio 2008 (RL 6.4.5.3.1), prevede che
il Consiglio di Stato stabilisce mediante decreto esecutivo sia la tassa
giornaliera presa in considerazione a causa di un soggiorno in un istituto o in
un ospedale, sia l'importo per
le spese professionali riconosciute agli assicurati che soggiornano in istituto
o in ospedale (spillatico).
Il Decreto cantonale
esecutivo del 4 febbraio 2009 concernente la LPC, in vigore dal 1° gennaio 2009
(pubblicato il 26 maggio 2009 nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti
esecutivi n. 26/2009, RL 6.4.5.3.2), ha stabilito in proposito quanto segue:
" Art.
1 La retta giornaliera massima computabile per il
calcolo della prestazione complementare degli assicurati che sono ospiti permanenti
o per periodi di lunga durata in case per anziani o case di cura è di 75
franchi.
Art. 2 La retta giornaliera massima computabile per il calcolo della
prestazione complementare degli assicurati, ospiti di un istituto per invalidi
sussidiato dall’assicurazione invalidità, è di 100 franchi.
Art. 3 Le spese personali per gli assicurati ospiti di case per anziani,
di case di cura o di istituti per invalidi ammontano a:
a) fr. 190.- mensili
per i beneficiari di rendite degenti in casa per anziani, o istituti di cura;
b) fr. 300.- mensili
per i beneficiari di rendita degenti in istituti per invalidi.".
Questa Corte non può
scostarsi dalla legislazione vigente.
Di conseguenza, al
ricorrente, che è ospite permanente di una casa per anziani e non di un
istituto per invalidi sussidiato dall'assicurazione invalidità, va computata una retta giornaliera di Fr.
75.- (art. 1 del citato Decreto esecutivo), per un totale annuo di Fr. 27'375.-.
Peraltro, questa è la
cifra che la stessa Casa anziani __________ di __________ fattura all'assicurato (doc. A2).
Alla stessa stregua,
il suo diritto alle spese personali (spillatico) ammonta a Fr. 190.- al mese,
rispettivamente a Fr. 2'280.-.
L'assicurato non può dunque pretendere il
riconoscimento del forfait di Fr. 300.- al mese, poiché tale somma è attribuita
soltanto a coloro che sono degenti in istituti per invalidi, ciò che non è, come
visto, il suo caso.
Stante quanto precede,
gli importi computati dalla Cassa di compensazione relativi alla tassa
giornaliera ed alle spese personali vanno confermati. Su questo punto, il
ricorso va respinto.
7. Il
ricorrente si è inoltre lamentato che sopporta personalmente anche altre
spese (barbiere, estetista, vestiario, assicurazione RC, ecc.) che l'assicurazione malattia non si prende a
carico. Egli chiede dunque che queste spese siano riconosciute ed aggiunte
nella tabella di calcolo PC quale suo fabbisogno.
In proposito, va
rilevato che la lista dei costi computabili (spese riconosciute) ai fini del
calcolo della PC, elencati all'art. 10 LPC (cfr. consid. 3), è esaustiva
e che quest'ultima disposizione
è di diritto federale imperativo (Carigiet, Ergänzungsleistungen
zur AHV/IV, Zurigo 1995, pag. 135; Carigiet/Koch,
Ergänzungs-leistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 83; N. 3001
DPC), perciò non è possibile derogarvi.
Di conseguenza, tutte
le spese che non risultano nell'elenco di cui al citato art. 10 LPC non
possono essere ammesse in deduzione a favore dell'assicurato.
A tutto quanto non è
possibile far fronte tramite i costi speciali previsti dalla legge (in
particolare: vestiti, vitto, telefono, acqua, luce, rifiuti, automobile, ecc.;
cfr. Carigiet,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, pag. 23 N. 74, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
(SBVR), Basilea 1998), si deve dunque sopperire tramite il fabbisogno vitale (limite
di reddito) per le persone non collocate in istituti (Fr. 18'720.- nel 2009), mentre tramite le spese
personali per coloro che sono degenti in ospedale o in istituto. L'importo della tassa giornaliera (Fr. 75.-
rispettivamente Fr. 100.-) è invece destinato al pagamento della pura retta
giornaliera degli istituti o ospedali, corrispondendo nella maggior parte dei
casi proprio al costo effettivo della degenza e quindi non lasciando margine
per far fronte ad altre spese supplementari.
Nel caso concreto,
come visto, l'ammontare di Fr.
190.- al mese, rispettivamente di Fr. 2'280.- all'anno, rappresenta
l'importo a cui l'assicurato ha diritto per fronteggiare le altre
spese menzionate nel ricorso.
Ciò significa che
oltre alla retta per degenti in istituto, alle spese personali ed all'importo forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie, non è possibile riconoscergli espressamente altre
spese che esulino dalla lista contemplata dall'art. 10 LPC. La legge ha infatti dovuto fissare un tetto massimo di
copertura delle spese riconosciute, altrimenti si sarebbero potute creare
iniquità fra i beneficiari, per esempio con assicurati che potrebbero
pretendere il riconoscimento ed il rimborso di ogni tipo di spesa di carattere
personale che, addirittura, potrebbe andare oltre al principio delle PC di
garantire un reddito minimo per far fronte ai propri fabbisogni vitali.
Ne consegue che i
costi relativi alla cura personale e non, indicati dal ricorrente, non
possono essere computati quali spese specifiche a carico delle PC.
La pretesa dell'assicurato non può così essere accolta.
8. Riguardo
alla richiesta di essere "considerato non come un anziano comune in una
casa di riposo, bensì come un anziano e invalido, al quale
vengano riconosciute determinate esigenze e determinate spese", la
stessa deve essere qui respinta.
In effetti, avendo
raggiunto l'età del
pensionamento nel 1998, ai sensi del diritto svizzero (art. 21 LAVS) l'assicurato va considerato come persona
beneficiaria di una rendita di vecchiaia e ciò anche se, purtroppo, il suo
stato di salute lo rende invalido.
Anche l'art. 30 LAI specifica, in proposito, che il
diritto alla rendita d'invalidità
si estingue con l'inizio del
diritto ad una rendita di vecchiaia dell'AVS o con la morte dell'avente diritto.
Pertanto, malgrado le sofferenze
fisiche che affliggono il ricorrente e che lo impediscono fortemente nella vita
quotidiana, dal profilo giuridico non è possibile considerarlo persona
invalida, ma (solo) come persona beneficiaria di una rendita di vecchiaia.
Va inoltre rilevato
che questi due statuti giuridici (beneficiario di AI/beneficiario di AVS) non
possono coesistere, ma sono alternativi proprio in virtù dei due citati disposti
legali.
Alla luce di quanto
precede, anche questa censura va dunque respinta.
9. Viste
le considerazioni esposte, le spese riconosciute del ricorrente vanno dunque
confermate in Fr. 34'167.-, come definite dalla Cassa cantonale di compensazione.
Fatti
I redditi computabili vanno invece definiti in Fr.
29'630.-.
Da un lato v'è infatti la rendita AVS di Fr. 1'710.- al mese, corrispondente a Fr. 20'520.- all'anno.
D'altro lato, va conteggiata la rendita
pensionistica estera di cui l'assicurato
è beneficiario. Essa ammontava nel 2008 – dato più recente a disposizione - a €
5'891,22, pari a Fr. 9'110.- secondo
il cambio medio per il 2008 stabilito dall'UFAS.
Dalla differenza fra
le entrate e le uscite del ricorrente risulta dunque un'eccedenza di Fr. 4'537.-,
a cui va dedotto il contributo fisso di Fr. 4'512.- per l'assicurazione
malattia.
Il diritto dell'assicurato alle prestazioni complementari
ammonterebbe quindi a Fr. 25.- all'anno.
Non va però
dimenticato che l'art. 26b
Considerandi
OPC-AVS/AI prevede che gli ammontari mensili della prestazione complementare
annua devono essere arrotondati al franco superiore ed a Fr. 10.- se sono
inferiori a quest'ultima somma.
Di conseguenza, l'assicurato ha diritto ad una prestazione mensile
di Fr. 10.- rispettivamente di Fr. 120.- all'anno.
Ora, lo stesso
ricorrente ha affermato che "Le prestazioni complementari all'AVS e all'AI sono d'ausilio
quando le rendite e gli altri redditi non riescono a coprire il fabbisogno
vitale dell'assicurato.
Sono un diritto e non un intervento assistenziale. Assieme all'AVS e all'AI le prestazioni complementari (PC) fanno parte della sicurezza
sociale del nostro Stato.".
Quanto egli ha
riportato nelle sue osservazioni (doc. VII) è corretto e va applicato anche al
caso concreto.
Siccome, come visto,
la differenza fra le sue entrate e le uscite è positiva essendo pari a Fr.
25.
-, ciò significa che il ricorrente riesce da solo a coprirsi il fabbisogno e
non ha quindi diritto ad un aiuto da parte dello Stato.
Visto quanto precede,
il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster