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Decisione

33.2009.5

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 giugno 2009Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I redditi computabili vanno invece definiti in Fr.

29'630.-.

Da un lato v'è infatti la rendita AVS di Fr. 1'710.- al mese, corrispondente a Fr. 20'520.- all'anno.

D'altro lato, va conteggiata la rendita

pensionistica estera di cui l'assicurato

è beneficiario. Essa ammontava nel 2008 – dato più recente a disposizione - a €

5'891,22, pari a Fr. 9'110.- secondo

il cambio medio per il 2008 stabilito dall'UFAS.

Dalla differenza fra

le entrate e le uscite del ricorrente risulta dunque un'eccedenza di Fr. 4'537.-,

a cui va dedotto il contributo fisso di Fr. 4'512.- per l'assicurazione

malattia.

Il diritto dell'assicurato alle prestazioni complementari

ammonterebbe quindi a Fr. 25.- all'anno.

Non va però

dimenticato che l'art. 26b

Considerandi

OPC-AVS/AI prevede che gli ammontari mensili della prestazione complementare

annua devono essere arrotondati al franco superiore ed a Fr. 10.- se sono

inferiori a quest'ultima somma.

Di conseguenza, l'assicurato ha diritto ad una prestazione mensile

di Fr. 10.- rispettivamente di Fr. 120.- all'anno.

Ora, lo stesso

ricorrente ha affermato che "Le prestazioni complementari all'AVS e all'AI sono d'ausilio

quando le rendite e gli altri redditi non riescono a coprire il fabbisogno

vitale dell'assicurato.

Sono un diritto e non un intervento assistenziale. Assieme all'AVS e all'AI le prestazioni complementari (PC) fanno parte della sicurezza

sociale del nostro Stato.".

Quanto egli ha

riportato nelle sue osservazioni (doc. VII) è corretto e va applicato anche al

caso concreto.

Siccome, come visto,

la differenza fra le sue entrate e le uscite è positiva essendo pari a Fr.

25.

-, ciò significa che il ricorrente riesce da solo a coprirsi il fabbisogno e

non ha quindi diritto ad un aiuto da parte dello Stato.

Visto quanto precede,

il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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