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33.2009.7

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 novembre 2009Italiano46 min

Source ti.ch

Fatti

i quali vi sono:

"

(…)

c. un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i

beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 25 000 franchi per le persone

sole, 40 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani che hanno

diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli

dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni

complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione

complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone,

soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in

considerazione quale sostanza;

d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,

comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da una

convenzione analoga;

f. gli assegni familiari;

g. i proventi e i beni a cui l'assicurato ha rinunciato;

h. le pensioni alimentari previste dal diritto di famiglia.".

2.3. Oggetto del

contendere è il diritto del ricorrente di percepire delle prestazioni

complementari. Egli ha impugnato la decisione della Cassa, poiché ritiene che i

dati su cui essa si è fondata non siano corretti. A suo dire, nel fabbisogno

vanno considerati gli interessi passivi sul debito ipotecario; dalla sostanza

va eliminato il deposito a risparmio, il valore degli immobili va ridotto trattandosi

di un fondo adibito ad abitazione primaria e gli altri debiti devono essere

aumentati a Fr. 371'000.-.

Questo Tribunale deve quindi analizzare se gli importi delle spese

riconosciute (uscite) e dei redditi computabili (entrate) dell'assicurato

considerati nella decisione impugnata siano corretti.

2.4. Con il

ricorso l'assicurato contesta

la sostanza lorda che la Cassa di compensazione ha ritenuto nella decisione su

opposizione (Fr. 325'000.- +

Fr. 21'510.-), chiedendo che

questo importo venga corretto e corrisponda da un canto al valore di stima

ufficiale delle sue proprietà, dato che abita in casa propria; d'altro canto, che il valore dell'assicurazione sulla vita sia cancellato,

essendone la figlia titolare e beneficiaria diretta.

Per la Cassa di compensazione, invece, accertata

la presenza di sostanza immobiliare non adibita ad abitazione primaria, in

applicazione dell'art. 17 cpv.

4 OPC-AVS/AI l'ha fatta valutare

al valore venale, e non al valore di stima come sancito dall'art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI. Inoltre, si è

fondata sull'ammortamento di cui all' art. 17a OPC-AVS/AI per determinare in Fr. 325'000.- il valore ascrivibile al ricorrente.

Con la risposta di causa, invece, l'amministrazione ha riportato a Fr. 435'000.- il valore della sostanza immobiliare

(come stabilito nella decisione formale), non ritenendo più che l'assicurato abbia alienato alla figlia i

propri beni immobili, ma che ne sia invece sempre rimasto proprietario.

L'importo dell'assicurazione

sulla vita è stato invece considerato in un primo tempo come deposito; in

seguito, l'amministrazione si è

limitata ad affermare che anche volendo escludere questa somma, la PC sarebbe

rifiutata (doc. VII).

2.5. Per quanto

attiene innanzitutto la modalità di calcolo della sostanza, si rileva che, ai

sensi dell'art. 9 cpv. 5 lett.

b LPC, il Consiglio federale disciplina la valutazione dei redditi computabili,

delle spese riconosciute nonché della sostanza.

Per l'art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI, la valutazione della sostanza computabile

deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di

domicilio.

Per il Cantone Ticino si applica l'art. 42 cpv. 1 LT che, nel nuovo tenore in

vigore dal 1° gennaio 2009, prevede che gli immobili e i loro accessori sono

imposti per il valore di stima ufficiale. La norma relativa agli

immobili agricoli (art. 43 LT) è stata abrogata, fermo restando comunque la

norma transitoria (art. 308a LT).

Secondo l'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, la sostanza immobiliare che non serve da

abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle PC deve

essere computata al valore corrente.

Per l'art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI, in caso di alienazione di un immobile, a

titolo oneroso o gratuito, per sapere se ci si trova in presenza di una

rinuncia a elementi patrimoniali ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC è determinante il valore venale. Questo

valore non è applicabile se, per legge, esiste un diritto di acquisire un

immobile ad un valore inferiore.

Nel caso concreto, dagli estratti del Registro Fondiario

risulta che i mappali nn. 1754, 1762 e 1791 RFD di __________ appartengono al

qui ricorrente, che li ha acquistati nel 1988. Egli non li ha dunque mai

alienati alla figlia, perciò l'art.

17 cpv. 5 OPC-AVS/ AI non può entrare in linea di conto.

Quanto all'applicazione dell'art.

17 cpv. 4 OPC-AVS/AI ritenuta dalla Cassa di compensazione, questo Tribunale

osserva che, contrariamente alla convinzione a cui è giunta l'amministrazione, l'assicurato abita a tutti gli effetti nella

casa edificata dalla figlia sul terreno di proprietà dello stesso ricorrente.

Pertanto, la masseria costituisce la sua abitazione primaria, oltre che quella

della figlia.

Di conseguenza, il valore di questa costruzione -

e solo di essa, escludendo quindi la stalla ed il resto del terreno -, deve

essere determinato secondo la stima ufficiale (art. 42 cpv. 1 LT).

L'Ufficio di tassazione, ad esplicita richiesta

della Cassa, ha già precisato che i fondi sono sempre stati tassati con il

reale valore di stima, non beneficiando di agevolazioni fiscali (doc. 45).

Dal Registro Fondiario si rileva che il mappale

n. 1762 RFD di __________ è costituito di 7'739 mq di campo/prato, di 362

mq di fabbricato (stalla) e di 81 mq di fabbricato (abitazione).

I complessivi 8'182 mq di terreno sono stimati in

Fr. 3'272.-; a ciò vanno aggiunti Fr. 47'000.- per l'edificio agricolo (sub. B:

casa) e Fr. 79'000.- per l'edificio accessorio (sub. A: stalla), per un valore

totale di stima di Fr. 129'272.-.

La stima della particella su cui sorge l'abitazione

primaria è confermata anche dall'aggiornamento particolare del 16 maggio 2007

(doc. 10), che ha stabilito in Fr. 129'272.- il valore globale di stima (valore

di reddito agricolo ex art. 11 Lst) dell'edificio agricolo, dell'edificio

accessorio e degli 8'182 mq di terreno.

Tuttavia, come accennato, è soltanto il valore di

stima della casa d'abitazione primaria che va qui ritenuto, mentre la stalla ed

il resto del terreno che costituiscono il fondo n. 1762 sottostanno ad un altro

tipo di valutazione (cfr. consid. 2.6).

Visto quanto precede, non è quindi

corretto basarsi sul valore venale dell'intera particella su cui è edificata l'abitazione

in cui il ricorrente abita. Ne discende che né il valore di Fr. 520'000.- determinato

il 23 gennaio 2009 (doc. 41) dall'Ufficio stima su invito della Cassa di

compensazione, né il successivo valore di Fr. 410'000.- (doc. A9) che ha stabilito

il 29 maggio 2009 (doc. A9) a seguito dell'opposizione dell'assicurato, possono

essere ritenuti per determinare il diritto alle prestazioni complementari.

2.6. Diverso è invece

il discorso per la valutazione degli altri due fondi agricoli del ricorrente (n.

1754: 4'017 mq di prato/campo stimati a Fr. 1'606,80 e n. 1791: 875 mq di prato/campo stimati a

Fr. 350.-), come pure del terzo terreno agricolo (n.

1762) e della stalla che vi è stata edificata. Infatti, trattandosi di sostanza

immobiliare che egli non utilizza come abitazione primaria, deve essere quindi

applicato l'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, che impone il loro computo al valore

venale (detto valore commerciale).

Secondo la prassi dell'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), per

determinare il valore commerciale l'amministrazione deve far esperire una perizia da un ufficio

competente. Il TCA ha infatti dichiarato illegale la precedente prassi della Cassa,

che consisteva nell’aumentare sistematica-mente del 30% il valore di stima

ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di nuove stime poteva risultare

un valore superiore a quello corrente (RDAT II-1995 pagg. 203 segg.).

L'Alta Corte ritiene che per la determinazione del valore corrente

degli immobili, l'ufficio

cantonale deve sempre far capo allo stesso servizio (SVR 1998 LPC Nr. 5).

A mente della Massima istanza federale, sarebbe

infatti inammissibile calcolare l'importo delle prestazioni complementari in base a stime elaborate da

autorità differenti (Pratique VSI 1993 pag. 137).

Nel Cantone Ticino, la Cassa cantonale di

compensazione affida detto compito all'Ufficio cantonale di stima.

In merito a ciò si osserva ancora che il Tribunale

federale delle assicurazioni, in un caso riguardante il nostro Cantone in cui

il ricorrente aveva contestato la valutazione immobiliare operata dall'Ufficio cantonale di stima, ha confermato l'operato dei periti (STFA P 38/96 del 27

febbraio 1998).

2.7. Con perizie

immobiliari del 23 gennaio 2009 l'Ufficio cantonale di stima (arch. __________)

ha stabilito il valore venale dei fondi n. 1754 e n. 1791 RFD di __________,

fissandolo in Fr. 32'000.- (doc.

42) rispettivamente in Fr. 7'000.-

(doc. 40).

A seguito delle contestazioni mosse dall'assicurato

- a dire il vero riferite unicamente alla particella n. 1762 RFD di __________

su cui sorgono la stalla e l'abitazione,

che sono poste in zona agricola e non in zona edificabile, motivo per il quale a

suo parere il valore commerciale calcolato dall'Ufficio stima appare irreale (doc. 50) - l'11

maggio 2009 l'ing. __________ dell'Ufficio stima ha esperito un sopralluogo dei

succitati mappali insieme al proprietario.

Nella perizia del 29 maggio 2009 (doc. A8) l'esperto

ha fornito delle spiegazioni sulla metodologia adottata, osservando che in

occasione del sopralluogo ha analizzato le valutazioni eseguite dal precedente

perito, si è confrontato con le lamentele espresse dal proprietario ed ha

spiegato la differenza tra le valutazioni al valore di stima e quelle al valore

venale a cui fanno capo le prestazioni complementari, fornendo le necessarie

informazioni.

Nel suo referto ha poi precisato quanto

segue:

"(…)

Il valore venale è stato determinato tenendo in

considerazione vari fattori che influiscono sull'oggetto da valutare e in

particolare:

a) l'importanza della località in cui giace la proprietà da

valutare, in rapporto con la situazione geografica, con lo sviluppo residenziale,

industriale e commerciale della regione e d'ogni singola parte o quartiere o

frazione o zona dove si trovano i fondi;

b) i prezzi pagati nelle contrattazioni di compravendita,

pubbliche e private, avvenute nella località negli ultimi anni;

c) il valore di reddito accertato, sulla scorta dei contratti di

locazione esistenti in quanto corrispondenti alle pigioni in uso nelle località

o nel quartiere per oggetti paragonabili;

d) il valore dei fabbricati in rapporto con le dimensioni, con il

genere di costruzione e sua maggiore o minore solidità e ricercatezza, con i

comodi e con gli incomodi d'abitabilità o d'utilizzazione, con lo stato di

conservazione;

e) le norme pianificatorie dettate dal Piano Regolatore, la posizione,

le dimensioni, le caratteristiche fisiche, la configurazione, la topografia,

l'esposizione, lo sfruttamento, il grado d'urbanizzazione, gli accesi, le

servitù, nonché quei fattori positivi o negativi che incidano sul valore commerciale."

(…).

Lo specialista ha

specificato che le censure mosse dal ricorrente non presentavano nuovi elementi

che non fossero già stati considerati in occasione della prima perizia.

Pertanto, ha ritenuto che i valori proposti il 23 gennaio 2009 fossero

giustificati.

Ha quindi confermato i valori venali di Fr. 32'000.- per il fondo n. 1754 RFD di __________

(doc. 42) e di Fr. 7'000.- per

la particella n. 1791 RFD di __________ (doc. 40).

2.8. Quanto alla

valenza probante di un rapporto di natura peritale in ambito medico, la

giurisprudenza federale ha ritenuto determinante che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,

ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01del 25 febbraio 2003; DTF

125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 1997

pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in

fine con rinvii).

Sempre a proposito delle

perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, l'allora

TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversi-cherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., l'allora TFA ha però ritenuto

conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle

direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In

particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito

che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli

esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le

loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

La summenzionata giurisprudenza del Tribunale

federale delle assicurazioni deve valere per tutte le perizie (cfr. ad esempio

per la previdenza professionale: SVR 1998 LPP n. 16), e quindi deve essere

applicata anche per quelle esperite in ambito immobiliare (STCA del 24 febbraio 1997, 33.1996.75).

2.9. Nel caso in

esame, sia con l'opposizione

che con il ricorso l'assicurato

si è lamentato essenzialmente dell'eccessiva valutazione del mappale n. 1762 RFD di __________ (Fr. 325'000.-), sul quale è costruito l'edificio

adibito ad abitazione primaria.

Come visto, però, la questione relativa alla

valutazione della casa ivi costruita è già stata risolta (cfr. consid. 2.5), ritenendo

il relativo valore di stima (art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI).

Resta quindi ancora da chiarire il valore commerciale

della stalla e del terreno agricolo stesso poiché, palesemente, questa sostanza

immobiliare non serve al ricorrente quale abitazione primaria (art. 17

cpv. 4 OPC-AVS/AI).

Pendente causa, questo Tribunale ha interpellato

l'Ufficio stima, chiedendo una

perizia sulla stalla e sul restante terreno agricolo tesa a stabilire il valore

venale di questa sostanza immobiliare, mentre la casa restava quotata al valore

di stima (doc. X).

Il 14 ottobre 2009

(doc. XIbis) l'ing. __________ del predetto Ufficio ha quindi riesaminato il mappale n. 1762 ponendosi nel 2008

e valutando separatamente il fabbricato sub. A e quello sub. B.

Adottando i medesimi criteri di valutazione

generali già enunciati (cfr. consid. 2.7), per la valutazione della parte dell'abitazione non primaria (doc. XIbis pag. 12) l'esperto ha calcolato in 2'045 mc la cubatura del fabbricato sub. A ed in Fr. 100.-/mc la sua

valutazione. Ha poi stabilito in Fr. 10'000.- i costi secondari e la sistemazione esterna, mentre i 1'200.- mq di terreno circostanti la stalla sono

stati valutati in Fr. 30.-/mq.

Il terreno non considerato nel calcolo ponderato,

ossia 6'806 mq, è stato valutato

in Fr. 8.-/mq ed il totale di Fr. 54'448.- è stato sommato al valore ponderato di Fr. 85'261.- (doc. XIbis pag. 13), per ottenere un

valore venale della stalla e del restante terreno – eccetto la parte di

superficie su cui è edificata la casa primaria e 300 mq di terreno eccedente e

rimanente attorno ad essa – pari a Fr. 140'000.-.

Con il ricorso l'assicurato si era lamentato del prezzo del terreno agricolo su cui

sorgono la masseria e la stalla, che i periti hanno inizialmente valutato in

Fr. 60.-/mq e che ora hanno corretto in Fr. 8.-/mq rispettivamente in Fr.

30.-/mq, mentre la parte della abitazione primaria è stata valutata a Fr.

180.-/mq.

Indipendentemente dalle osservazioni formulate in

proposito da entrambe le parti (docc. XIII e XIV), questo scorporo fra parte

adibita ad abitazione primaria (sub. B: masseria) e parte adibita ad abitazione

non primaria (sub. A: stalla e terreno puramente agricolo) è senz'altro corretta e più confacente alla

situazione concreta.

Questo terzo parere dell'esperto è peraltro chiaro e dettagliato e va pertanto posto alla

base del presente giudizio.

Deve così essere ritenuto il valore venale totale

di Fr. 140'000.- per la stalla comprensiva del terreno circostante (Fr. 85'261.-) e per i restanti 6'806 mq di terreno agricolo (Fr. 54'448.-).

L'assicurato non ha criticato le valutazioni che l'Ufficio cantonale di stima ha eseguito a

suo tempo sulle particelle n. 1754 e n. 1791. Infatti, il perito ha calcolato

un valore venale al mq che rispecchia quello che il ricorrente ha chiesto di ritenere

riguardo al fondo edificato: Fr. 8.-/mq e non Fr. 60.-/mq, ovvero i valori

venali di Fr. 32'000.- (Fr. 8.- x 875 mq) rispettivamente di Fr. 7'000.- (Fr. 8.-

x 4'017 mq).

In effetti, come la prima, anche la seconda

perizia dell'Ufficio stima è

giunta a questi valori venali, non avendo rilevato nuovi elementi che potessero

modificare la precedente valutazione.

Per queste ragioni, il TCA non ha motivo per

scostarsi dalle conclusioni peritali del 23 gennaio 2009 e del 29 maggio 2009,

che risultano pienamente affidabili e ben motivate (STFA del 27 febbraio 1998

nella causa S.S., consid. 2b).

Di conseguenza, il valore commerciale delle

particelle agricole del ricorrente va mantenuto in Fr. 39'000.-, come correttamente stabilito dalla

Cassa nella decisione impugnata, la quale deve quindi essere confermata

limitatamente a questo elemento.

Tutto ben considerato, dunque, la sostanza

immobiliare che va ascritta nel calcolo delle prestazioni complementari del

ricorrente comprende l'abitazione

primaria al valore di stima, determinata in Fr. 47'120.- dall'Ufficio stima (doc. XIbis pag. 13: Fr. 47'000.- [per la casa in virtù dell'estratto RF] + Fr. 120.- [per 300 mq di

terreno eccedenti a Fr. 0,20/mq]), ed il valore venale sia della stalla e del

terreno agricolo, sia delle altre due particelle agricole. Si ottiene così una

sostanza lorda immobiliare di Fr. 226'120.- (Fr. 47'120.-

+ Fr. 140'000.- + Fr. 32'000.- + Fr. 7'000.-).

2.10. Quale

sostanza lorda del ricorrente non va invece computato il valore dell'assicurazione sulla vita, poiché come

dimostrato con il ricorso, contraente ed assicurata della polizza n. __________

del 14 ottobre 2008 (doc. A7) è __________ e non il ricorrente.

Infatti, se è vero che la polizza del 21 novembre

1984 (doc. A6) contempla il nome dell'insorgente quale contraente, va tuttavia evidenziato che la persona

assicurata era ed è la figlia. Al proposito, occorre rilevare che nel 1984 __________,

nata nel 1967, era minorenne e quindi non poteva agevolmente concludere a

proprio nome e per proprio conto un contratto

assicurativo. Per tale motivo, il ricorrente ha sottoscritto questa

assicurazione a suo nome figurando come contraente nella polizza del 1984. Successivamente,

la polizza (del 2008) è stata rettificata e conformata alla volontà delle parti

con la modifica dell'indicazione del contraente, identico alla persona assicurata.

Sebbene sia nella IC 2005 (doc. 8) sia nella IC

2007 (doc. IX) del ricorrente sia esposta la voce dell'assicurazione privata a

titolo di sostanza al valore di riscatto alla fine di quegli anni, ci si può ancora

domandare se il passaggio della polizza da padre a figlia non debba essere

considerato alla stregua di una donazione e quindi di una rinuncia di sostanza

che, ai fini della concessione delle prestazioni complementari, giusta l'art. 11

cpv. 1 lett. g LPC comporterebbe il computo del valore di riscatto (Fr. 24'338.-)

dell'assicurazione sulla vita nella sua sostanza per l'anno 2009.

Orbene, questa questione può qui rimanere

irrisolta alla luce della somma della sostanza computabile dell'insorgente, scaturente

dalle considerazioni che seguono.

2.11. Ritenuta dunque, nell'ipotesi

più favorevole, una sostanza lorda di Fr. 226'120.-, resta da determinare

la sostanza netta.

Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del

debito ipotecario che grava sui suoi tre fondi agricoli, osservando di avere

esposto la cifra di Fr. 64'000.-

già nella domanda stessa delle PC (doc. 14) e che al 31 dicembre 2008 questo

importo era di Fr. 52'000.-

(doc. 50).

In effetti, l'attestazione bancaria del 5 dicembre 2008 (doc. A5) indica che l'ipoteca a tasso variabile presso il __________

legata al cliente n. __________, intestato ad RI 1, presentava al 31 dicembre

2008 un saldo del capitale dopo ammortamento di Fr. 52'000.-. Debitore dell'ipoteca è lo stesso ricorrente.

Ne discende, dunque, che l'ipoteca accesa dall'assicurato deve essere considerata nella sua sostanza e quindi

dedotta dalla sostanza lorda. Nella tabella vanno quindi inseriti Fr. 52'000.-.

Oltre a questo debito ipotecario, l'insorgente ha fatto valere un debito nei

confronti della figlia, la quale ha pagato tutte le fatture relative alla

costruzione dell'abitazione e

della stalla edificate sul suo (di lui) terreno. La Cassa di compensazione ha

riconosciuto a questo titolo l'importo

di Fr. 113'345.-, mentre l'assicurato ha chiesto che sia conteggiata

la somma di Fr. 371'000.-.

Innanzitutto occorre evidenziare che per l'art. 667 CC relativo agli elementi della

proprietà fondiaria,

"

1 La proprietà del fondo si estende superiormente nello spazio ed

inferiormente nella terra fin dove esiste per il proprietario un interesse ad

esercitarla.

Considerandi

2.

Essa comprende, salvo le restrizioni legali, tutto ciò che è

piantato o costrutto sul terreno ed anche le sorgenti.".

Il principio dell'accessione enunciato all'art. 667 cpv. 2 CC porta il ricorrente ad essere proprietario non

solo del fondo n. 1762 RFD di __________, ma anche della casa e della stalla

che la figlia ha costruito sul di lui fondo, data l'assenza di un diritto di superficie.

L'art. 671 cpv. 1 CC relativo alle costruzioni sul fondo indica però gli

effetti in rapporto al materiale e sulla proprietà del medesimo:

"

Ove taluno adoperi materiale altrui per costruire sul proprio

fondo, o materiale proprio per costruire sul fondo altrui, il materiale diventa

parte costitutiva del fondo.".

Nel caso in cui il proprietario del fondo adoperi

dei materiali che non sono di sua proprietà, il proprietario dei materiali che

furono adoperati senza il suo consenso può rivendicarli (art. 671 cpv. 2 CC)

oppure può pretendere un risarcimento (art. 672 CC).

Un'altra soluzione è l'attribuzione

del fondo stesso (art. 673 CC).

In specie, dall'esame della documentazione agli atti (docc. B6-B26) questo Tribunale ritiene di poter affermare, con il grado della

verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali (DTF 129 V 56 consid. 2.4; DTF 126 V 353 consid. 5b; DTF 125 V 195

consid. 2), che la figlia dell'insorgente

ha adoperato materiale proprio, nel senso di materiale che ella stessa ha

pagato - le ricevute di pagamento relative alle spese per la costruzione della

casa e della stalla dimostrano questa circostanza –, per costruire sul fondo di

proprietà del papà.

A suffragio di questa conclusione v'è la notifica di tassazione IC 2005 dell'assicurato (doc. 8), che rivela una

sostanza mobiliare nulla al 31 dicembre 2005.

Visto che le ricevute di pagamento agli atti

indicano che pagamenti di una certa consistenza sono ancora stati effettuati

nel 2006 (docc. B9, B19 e B21), è quindi più che verosimile che non sia stato

il ricorrente stesso a saldarle, giacché nullatenente.

Inoltre, degli accordi di compravendita sono

stati sottoscritti da __________ (docc. B10 e B14) e dalla stessa onorati a

mezzo di bonifico bancario (docc. B11-B13 e B15-B17).

Ora, seppure dalle ricevute di pagamento presentate

non sia possibile con certezza sapere chi fosse il proprietario dei mezzi con

cui sono state saldate le fatture del materiale di costruzione, in virtù del

citato principio della verosimiglianza preponderante, gli elementi a

disposizione del TCA sono sufficienti per potere concludere che sia stata la

figlia a finanziare la costruzione della masseria e della stalla sul fondo del

padre.

Di conseguenza, il materiale che è stato utilizzato

è diventato parte costitutiva del mappale n. 1762 RFD di __________ (art. 671

cpv. 1 CC).

In tale evenienza, il proprietario del fondo è

diventato anche proprietario delle costruzioni ivi edificate (art. 667 cpv. 2

CC) e quindi debitore nei confronti di chi ha finanziato entrambi i fabbricati.

In altre parole, il ricorrente è debitore della

figlia per un importo pari al costo della costruzione

della masseria e della stalla.

Ora, già sommando le spese giustificate per la

costruzione della stalla (docc. B10-B26) si raggiunge la cifra di Fr. 160'861.-.

Gli ulteriori costi relativi alla casa (docc. B6-B9),

comprovati in Fr. 233'267.-, aumentano ulteriormente l'ammontare del debito

dell'assicurato nei confronti della proprietaria dei mezzi impiegati per l'edificazione

di entrambi gli immobili, che si fissa dunque in Fr. 394'128.-.

Per ottenere la sostanza netta occorre dapprima

defalcare questa somma dalla sostanza lorda, così pure il debito ipotecario,

quindi dedurre la franchigia di Fr. 25'000.-.

In concreto si ottiene quindi una sostanza computabile di Fr. 0.- (Fr. 226'120.- [proprietà fondiaria lorda] - Fr. 52'000.- [debiti ipotecari] – Fr. 394'128.- [altri debiti] – {Fr. 24'338.- [riscatto polizza sulla vita]} - Fr.

25'000.- [quota fissa di sostanza

non computabile]).

Ne discende che la somma di Fr. 32'151.- calcolata dalla Cassa cantonale di compensazione

nella decisione impugnata deve essere stralciata, non essendovi alcuna sostanza

computabile ai sensi dell'art.

11.

cpv. 1 lett. c LPC – e non a titolo di "presunto reddito della sostanza",

come erroneamente sostenuto dal ricorrente (doc. I pag. 2) – da computare nei suoi

redditi.

2.12

Quanto alle spese

riconosciute di cui al considerando 2.2, vi è in primis da

considerare il fabbisogno vitale del ricorrente, che per il 2009 va

indubbiamente fissato nel forfait di Fr. 18'720.-, essendo egli persona sola.

Poi va ritenuto il contributo fisso per l'assicurazione malattia, pari a Fr. 4'224.- per il 2009, dato che l'insorgente è domiciliato nella regione 2

del Cantone Ticino.

Giusta il citato art. 10 cpv. 1 lett. b LPC (cfr.

consid. 2.2), sono considerate spese riconosciute la pigione di un appartamento

e le relative spese accessorie (escluse le pigioni

rimaste insolute).

Per le persone sole, come visto, la legge

federale riconosce per il 2009 un importo massimo annuo di Fr. 13'200.-.

Nel Decreto esecutivo del 4 febbraio 2009 (RL

6.4.5.3

) il Cantone Ticino ha confermato questo forfait massimo.

Secondo l'art. 16c OPC-AVS/AI, quando appartamenti o case unifamiliari sono

occupati anche da persone escluse dal calcolo della PC, la pigione computabile

deve essere ripartita fra le singole persone. Le parti di pigione delle persone

escluse dal calcolo della PC non sono prese in considerazione nel calcolo della

prestazione complementare annua (cpv. 1). Di massima, l'ammontare della pigione è ripartito in parti uguali (cpv. 2).

Nella fattispecie, come più volte menzionato, il

ricorrente condivide l'abitazione familiare con la figlia, che non è inclusa

nel calcolo delle PC, non essendo beneficiaria di prestazioni di AVS e neppure

versate dall'AI. Pertanto, la pigione

annua lorda deve essere computata all'assicurato solo in ragione di metà.

2.13

Quando un

assicurato è proprietario di un bene immobile, nelle sue spese riconosciute

vanno ancora aggiunte le spese di manutenzione del fabbricato (art. 10 cpv. 3

lett. b LPC), mentre il reddito non privilegiato è completato con il reddito

della sostanza immobile (art. 11 cpv. 1 lett. b LPC).

Il reddito della sostanza immobiliare comprende

pigioni e canoni d'affitto, usufrutto, diritti d'abitazione nonché il valore

locativo della propria abitazione (N. 2092 delle Direttive sulle prestazioni

complementari all'AVS/AI (DPC);

Carigiet/Koch, Ergänzungs-leistungen zur AHV/IV, 2a ed., Zurigo-Basilea-Ginevra

2009, pag. 167).

A norma dell'art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI, il valore

locativo dell'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario come

pure il reddito proveniente dal subaffitto, sono valutati secondo i criteri

validi in materia d'imposta cantonale diretta del cantone di domicilio (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 167).

In virtù dell'art. 20 cpv. 1 lett. b LT, è imponibile il reddito da sostanza

immobiliare, segnatamente il valore locativo di immobili o di parti di essi,

che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto

di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito. La legge non indica

tuttavia come debba essere valutato ai fini dell'imposizione il vantaggio

economico derivante dall'uso personale della proprietà fondiaria.

Secondo la giurisprudenza, il valore locativo

deve corrispondere alla pigione che il contribuente dovrebbe pagare per avere

l’uso di un bene equivalente. Il valore locativo deve dunque corrispondere

di massima alla mercede che, secondo le condizioni di mercato, il proprietario

potrebbe richiedere locando lo stesso immobile ad un terzo. Il Tribunale

federale ha in particolare precisato che il valore locativo deve equivalere al

canone che si potrebbe esigere equamente da un locatario desideroso di assicurarsi

il godimento di un oggetto simile, tenendo conto in modo adeguato delle

particolarità della costruzione e delle sue installazioni, nella misura in cui

esse rispondano ai bisogni normali di un utente di condizioni economiche e

sociali analoghe a quelle del proprietario (ASA 15 pag. 361; 438 consid. 1; DTF

69.

I 24/25; RDAT II-1996 n. 5t).

Fra i diversi metodi di fissazione del valore

locativo, nel caso di assicurati la cui sostanza ed i cui redditi da

considerare ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi

di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a

ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione

fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione

economica dell'assicurato (art. 23 cpv. 2 OPC-AVS/AI).

In concreto, per determinare il valore locativo

dell'abitazione si fa capo alla più recente notifica di tassazione del ricorrente.

Agli atti della Cassa v'è la

notifica di tassazione IC 2007 emessa dal competente Ufficio di tassazione il

26.

agosto 2009 (doc. IX), che contempla un valore locativo di Fr. 4'800.- riferito alle

particelle n. 1754, n. 1762 e n. 1791 RFD di __________, di cui l'assicurato è proprietario (cfr. consid.

2.

).

Giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. b LPC, questa somma deve quindi aggiungersi al reddito

computabile dell'assicurato quale

provento della sostanza immobile.

In merito, invece, al costo della pigione, si

parte sempre dal valore locativo di Fr. 4'800.-. Non va poi dimenticato che, conformemente al succitato art. 10

cpv. 1 lett. b LPC, le spese riconosciute per le persone che vivono a casa

comprendono, oltre alla pigione di un appartamento, le relative spese accessorie.

L'art. 16a OPC-AVS/AI contempla un forfait annuo di Fr. 1'680.- per le spese accessorie valido per le

persone che abitano un immobile di loro proprietà rispettivamente che

beneficiano di un usufrutto o sono titolari di un diritto d'abitazione sull'immobile che abitano, che va ad aggiungersi all'importo della pigione netta.

Pertanto, al ricorrente va computato nella pigione

anche l'importo

forfetario di Fr. 1'680.- per

spese accessorie.

Come visto (cfr. consid. 2.12), però, ai fini del

calcolo delle PC deve essere ritenuta soltanto la metà della somma della pigione netta e degli

accessori, per un totale di Fr. 3'240.- ([Fr. 4'800.- + Fr. 1'680.-]

: 2), come correttamente riportato dalla Cassa di compensazione nella tabella

di calcolo.

2.14

Per quanto

attiene al valore massimo delle spese per la manutenzione di fabbricati

previste dall'art. 10 cpv. 3 lett. b LPC, le stesse sono strettamente legate al

valore locativo. Infatti, la circolare n. 33/1 ACC del 15 gennaio 1985,

recepita dalla giurisprudenza della Camera di Diritto Tributario, evidenzia che

la deduzione forfetaria è del 15% del valore locativo se l'immobile è stato costruito

fino a dieci anni prima dell'inizio del periodo fiscale, mentre è del 25% se la

costruzione risale a oltre dieci anni il periodo fiscale di computo.

Ne consegue che in specie l'importo computabile

all'assicurato a questo titolo

è pari a Fr. 1'200.- (25% di Fr. 4'800.-)

e come tale va incluso nelle spese riconosciute.

2.15

Non va infine

dimenticato che sul debito ipotecario di Fr. 52'000.- (cfr. consid. 2.11) sono maturati degli interessi passivi, che

per l'anno 2008 ammontavano a Fr.

2'584,60 (doc. B1). Questo

importo va dunque ritenuto nel fabbisogno del ricorrente, tuttavia in ragione

di metà, poiché per propria ammissione egli ne ha sopportato solo il 50% (doc.

I). Vanno considerati Fr. 1'292.-.

2.16

Stanti le

considerazioni che precedono, le spese riconosciute (fabbisogno) vanno

quindi stabilite in Fr. 28'676.- (Fr. 18'720.- [fabbisogno vitale] + Fr.

4'224.- [contributo fisso

assicurazione malattia] + Fr. 1'292.- [interessi ipotecari] + Fr. 1'200.- [spese di manutenzione dei fabbricati] + Fr. 3'240.- [pigione lorda]).

2.17

Nei redditi

computabili vanno considerati la rendita AVS pari a Fr. 22'716.- ed il valore locativo dell'abitazione di Fr. 4'800.-, mentre, come già esaminato (cfr. consid. 2.11), l'importo relativo alla sostanza computabile

(Fr. 32'151.-) deve essere

stralciato.

Lo stesso dicasi dell'ipotetico rendimento della sostanza alienata (Fr. 1'950.-), poiché il ricorrente non ha

alienato alcunché (art. 11 cpv. 1 lett. g LPC), ma è sempre rimasto

proprietario dei fondi.

Va invece tenuto conto del reddito ipotetico derivante

dalla stalla, poiché l'assicurato

avrebbe potuto affittarla a terzi per ricavarne un'entrata quale controprestazione, ma vi ha rinunciato.

2.18

Di principio,

per il calcolo della prestazione complementare vengono presi in considerazione

solo quegli attivi che l'assicurato

ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (AHI Praxis

1995.

pag. 166 consid. 2a; RDAT I 1992 pag. 154; RCC 1984 pag. 189). Di

conseguenza, è rilevante la circostanza che l'interessato non dispone dei mezzi necessari per fare fronte ai suoi

bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF

115.

V 355).

Tale principio è tuttavia sottoposto a dei

limiti. Segnatamente, non è applicabile nell'ipotesi in cui l'assicurato

ha rinunciato in tutto o in parte a dei beni (a dei redditi o a parti di

sostanza) senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione

adeguata, oppure quando dispone di un diritto a determinate entrate o a una

determinata sostanza, ma non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese

(DTF 123 V 37 consid. 1; DTF 121 V 205 consid. 4a; DTF 117 V 289 = RCC 1992

pag. 349; SVR 2007 EL Nr. 6; SVR 2003 EL Nr. 4 consid. 2; SVR 2003 EL Nr. 1

consid. 1a = Pratique VSI 2003 pag. 223; SVR 2001 EL Nr. 5 consid. 1b; RCC 1989 pag. 350 consid. 3b; RCC 1988 pag. 275 consid. 2b) o

se, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo

parziale, un'attività lucrativa

ammissibile (DTF 122 V 397 consid. 2; DTF 115 V 353

consid. 5c; Pratique VSI 1997 pag. 264 consid. 2; Pratique VSI 1994 pag. 225

consid. 3a).

In questi casi, la giurisprudenza (RDAT I 1994

pag. 189 consid. 3a) considera che vi è una rinuncia (di sostanza e/o di

reddito) ai sensi dell'art.

3c cpv. 1 lett. g vLPC (dal 1° gennaio 2008: art. 11 cpv. 1 lett. g LPC).

Lo scopo dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC consiste innanzitutto nell'evitare che un assicurato si spogli di

tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi, senza obbligo giuridico

ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto alle prestazioni.

Nel caso in cui, tuttavia, l'assicurato

spende la sua sostanza per acquistare dei beni di consumo o per migliorare il

livello di vita, egli dispone della sua libertà personale e, conseguentemente, non

cade sotto l'egida della predetta disposizione (DTF 115 V 353 consid. 5c).

La giurisprudenza si è dunque limitata a

riconoscere l'applicabilità dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC se la rinuncia è

avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata. Ha infatti ribadito

più volte che il sistema delle prestazioni complementari non offre la

possibilità di procedere ad un controllo dello stile di vita dell'assicurato e

di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra

della normalità (AHI Praxis 1995, pag. 167 consid. 2b; Carigiet/Koch, op. cit., pag. 151).

Con STFA del 17 agosto 2005 (P 19/04) pubblicata

in DTF 131 V 329 e ribadita in SVR 2007 EL Nr. 6 (P 55/05), l'allora Tribunale federale delle

assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che

occorre che la rinuncia sia avvenuta senza obbligo giuridico, rispettivamente

senza controprestazione adeguata, ma queste due condizioni non sono da

intendere cumulativamente, bensì alternativamente (SVR 2006 EL Nr. 2).

2.19

Quale

rinuncia di reddito ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC, la dottrina (Carigiet/Koch, op.

cit., pag. 184) menziona la rinuncia a prestazioni sotto forma di rendita o di

altre pretese quali i contributi di mantenimento. Se l'assicurato rinuncia a delle entrate di questo genere, il calcolo

delle prestazioni complementari deve prendere in considerazione la somma a cui

egli ha rinunciato. La rinuncia corrisponde quindi all'importanza del reddito effettivamente realizzabile. Il fatto di

conservare in modo durevole al proprio domicilio importanti somme di denaro

costituisce ugualmente una rinuncia, poiché in questo caso si rinuncia alla

percezione di un interesse. La rinuncia di reddito corrisponde quindi ad un interesse

teorico.

Il principio alla base di questa soluzione è che

ogni assicurato che rinuncia, a dei redditi o a della sostanza, deve essere

trattato allo stesso modo di colui che non ha rinunciato ad alcunché, quindi i

redditi a cui si è rinunciato sono computati nello stesso modo dei redditi a

cui non si è rinunciato (N. 2064 DPC, Direttive sulle prestazioni complementari

all'AVS/AI edite dall'UFAS).

Con sentenza del 10 dicembre 2002 pubblicata in

SVR 2003 EL Nr. 4, il Tribunale amministrativo di Neuchâtel ha considerato

quale rinuncia ad entrate ed a parti di sostanza il fatto di non fare uso della

possibilità di beneficiare di prestazioni della previdenza professionale (II

pilastro) tramite il versamento del capitale di un conto di libero passaggio

che permette, per esempio, di costituire una rendita vitalizia immediata e di

percepire così un reddito mensile che esclude, nel caso esaminato, il diritto

alle prestazioni complementari.

Con STFA dell'11 febbraio 2004 (P 68/02) pubblicata in SVR 2004 EL Nr. 5, il Tribunale

federale delle assicurazioni ha confermato la validità della giurisprudenza

sviluppata vigente il vecchio diritto anche sotto l'imperio dell'art. 3c

cpv. 1 lett. g LPC (ora art. 11 cpv. 1 lett. g LPC), secondo la quale il

carattere irrecuperabile di contributi alimentari è dato soltanto quando sono state

esaurite tutte le possibilità giuridiche per recuperarle o quando l'incapacità del debitore di adempiere il suo

obbligo contributivo è chiaramente stabilito. Secondo la giurisprudenza

sviluppata sull'art. 3c cpv. 1

lett. f vigente fino al 31 dicembre 1997, il reddito che determina il diritto

alle PC di una donna separata o divorziata comprende i contributi alimentari

stabiliti con convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio o che sono

stati fissati dal giudice, indipendentemente dal fatto che questi contributi

sono stati o no effettivamente versati dal marito o dall'ex coniuge. È solo nei casi in cui è stato

stabilito il carattere irrecuperabile del credito per il pagamento dei

contributi alimentari che questi contributi non sono presi in considerazione

nel reddito determinante. Di regola, si considera che un credito per il

pagamento di contributi alimentari è irrecuperabile unicamente quando il suo

titolare ha esaurito tutti i mezzi di diritto utili al suo recupero.

Nel giudizio del 9 febbraio 2005 (P 40/03)

pubblicato in SVR 2007 EL Nr. 1, l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo secondo il quale la moglie è tenuta ad esercitare un'attività lucrativa si impone, in

particolare quando il coniuge non è in grado di farlo a causa della sua

invalidità, perché incombe a ognuno dei coniugi di contribuire al mantenimento

della famiglia. Se la moglie vi rinuncia, si prenderà in considerazione un

reddito ipotetico dopo un periodo detto d'adattamento. Infatti, l'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC è direttamente applicabile quando il

coniuge di un assicurato si astiene dal mettere in atto la sua capacità di

guadagno, mentre ella potrebbe essere obbligata ad esercitare un'attività lucrativa in virtù dell'art. 163 CC. Appartiene alla Cassa di compensazione

o al TCA, in caso di ricorso, esaminare se si può esigere dall'assicurata che eserciti un'attività lucrativa e, se del caso, fissare

il salario che potrebbe conseguire facendo prova di buona volontà

(giurisprudenza confermata in DTF 134 V 53).

La nostra Massima istanza si è pronunciata a

proposito della rinuncia di sostanza con STF del 26 gennaio 2007 (P 55/05) pubblicata

in SVR 2007 EL Nr. 6, in cui ha giudicato che la perdita di un importo di Fr.

120'000.- nell'ambito di un investimento a rischio (legato

ad una truffa) costituisce una sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato.

In quell'occasione, il TF ha inoltre specificato che, a differenza delle

donazioni o dei giochi di soldi (P 35/99 in Pratique VSI 1994 pag. 222), un

investimento finanziario non costituisce in sé una rinuncia ad una

sostanza. La giurisprudenza ha tuttavia considerato che esistono delle

eccezioni, per esempio nei casi dove l'investimento comporta un rischio tale che può essere assimilato ad

una situazione dove si gioca il tutto per tutto ("va banque-Spiel").

Inoltre, nella sentenza del 30 novembre 1998 (P

17/97), il TFA ha giudicato che il prestito della somma di Fr. 240'000.- concesso dall'assicurato senza obbligo giuridico, senza alcuna garanzia e senza

controprestazione concreta appariva, per le circostanze del caso concreto, a

tutti gli effetti come un "va banque-Spiel" in cui si gioca il

tutto per tutto.

In un altro giudizio del 26 aprile 2006 (P

16/05), l'Alta Corte ha

confermato che il prestito concesso ad una società a garanzia limitata doveva

essere assimilato ad una rinuncia di sostanza nella misura in cui, sapendo che

le possibilità di essere rimborsato erano minime vista la situazione

finanziaria della società che ha chiesto il prestito, il creditore si è

accollato un rischio assimilabile a quello che si assume un appassionato del

gioco d'azzardo. È quindi più l'importanza del rischio preso dall'investitore al momento di effettuare un

investimento, piuttosto che la circostanza che sia stato fatto senza obbligo

giuridico e senza controprestazione, che determina se un investimento deve essere

o no assimilato ad una rinuncia.

2.20

In concreto, il

ricorrente è proprietario, come visto, del fondo agricolo n. 1762 RFD di __________

su cui sorge (anche) la stalla (sub. A), che però dal 31 dicembre 2004 (doc.

XIV) non utilizza più per svolgervi attività agricola e di contadino. Dal 1°

gennaio 2005 è la figlia __________ che ha ripreso l'attività e continua con la sua azienda agricola. In teoria, quindi, l'assicurato avrebbe potuto pretendere un

canone da chi ora utilizza la sua stalla. Pertanto, la circostanza che il

ricorrente non abbia chiesto all'affittuaria il pagamento di un affitto agricolo quale contropartita,

nell'ambito delle prestazioni

complementari comporta una rinuncia a redditi ipotetici che l'assicurato avrebbe potuto incassare per sé

stesso. In tal caso, i redditi a cui egli ha rinunciato sono computati nello

stesso modo dei redditi a cui non ha rinunciato (N. 2064 DPC).

Con la perizia del 14

ottobre 2009 (doc. XIbis) l'Ufficio stima ha determinato in Fr. 2'283.- il reddito agricolo annuo della

parte di abitazione non primaria del fondo (sub. A: stalla), importo che deve

quindi essere conteggiato nei redditi dell'assicurato.

Complessivamente, i redditi computabili del

ricorrente sono così pari a Fr. 29'799.- (Fr. 22'716.- [rendita AVS] + Fr. 4'800.- [valore locativo dell'abitazione] + Fr. 2'283.-

[rinuncia di redditi]).

2.21

Come visto in

ingresso, la prestazione complementare annua a cui il ricorrente ha diritto

discende dalla differenza fra le spese riconosciute ed i redditi computabili

(art. 9 cpv. 1 LPC).

In questo senso, i calcoli effettuati dalla Cassa

cantonale di compensazione vanno corretti in funzione delle cifre suesposte.

Di conseguenza, poiché i redditi computabili (Fr. 29'799.-) sono superiori

alle spese riconosciute (Fr. 28'676.-), non v'è spazio per concedere al

ricorrente una prestazione complementare.

Il ricorso va respinto e la decisione su

opposizione confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare

quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve

motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso

dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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