33.2009.7
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
18 novembre 2009Italiano46 min
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Numero d'incarto:
33.2009.7
Data decisione, Autorità:
18.11.2009, TCA
Titolo:
L'abitazione primaria su fondo agricolo è valutata al valore di stima,mentre la stalla e il resto del terreno al valore venale.Fondi di proprietà del ricorrente,ma casa costruita coi soldi della figlia,verso cui l'ass. diventa debitore. Rinuncia di reddito per la stalla usata ora gratis dalla figlia
CALCOLO DELLE PRESTAZIONI COMPLEMENTARI
PERIZIA DELL'UFFICIO STIMA
REDDITI COMPUTATI
REDDITO DELLA SOSTANZA IMMOBILIARE
RINUNCIA DI REDDITO
SPESE PER LA MANUTENZIONE
SPESE RICONOSCIUTE
SUDDIVISIONE DELLA PIGIONE FRA PIÙ INQUILINI
VALORE DI STIMA
VALORE LOCATIVO
VALORE VENALE
art. 667 cpv. 2 CC
art. 671 CC
art. 671 cpv. 1 CC
art. 10 cpv. 3 let. b LPC
art. 11 cpv. 1 let. b LPC
art. 11 cpv. 1 let. g LPC
art. 12 OPC
art. 16a OPC
art. 16c OPC
art. 17 cpv. 4 OPC
Raccomandata
Incarto n.
33.2009.7
TB
Lugano
18 novembre
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 luglio 2009 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 10 giugno
2009 emanata da
Cassa cant. di compensazione
AVS/AI/IPG, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in
fatto
1.1. Il
20 dicembre 2007 (docc. 11-18) RI 1, 1934, ha chiesto una prestazione
complementare alla rendita AVS.
Con due distinte decisioni del 14 gennaio 2008 la
Cassa di compensazione ha respinto la domanda sia per il mese di dicembre 2007
(doc. 22) sia per l'anno 2008
(doc. 20), a motivo che i redditi superavano le spese riconosciute.
L'opposizione che ne è seguita (doc. 25) ha comportato l'emanazione di due nuove decisioni il 25
marzo 2008, con cui la Cassa ha concesso il pagamento del premio dell'assicurazione malattia per dicembre 2007 (doc.
33) e per il 2008 (doc. 36).
1.2. Alla luce
della perizia fatta eseguire dall'Ufficio cantonale di stima sugli immobili di proprietà dell'assicurato (docc. 30, 40-43), con decisione
del 19 febbraio 2009 (doc. 47) la Cassa di compensazione ha ricalcolato il suo
diritto alla PC, fissando le entrate in Fr. 68'477.- e le uscite in Fr. 26'184.-, con conseguente rifiuto delle prestazioni complementari.
Rispetto alle precedenti decisioni, l'amministrazione ha aggiunto il valore venale dei fondi dell'assicurato (Fr. 435'000.-) ed il valore di riscatto dell'assicurazione sulla vita (Fr. 21'510.-).
1.3. L'opposizione del 9 marzo 2009 (doc. 50) ha
comportato il riesame della perizia immobiliare (docc. A8-A9) sulla cui base la
Cassa ha emanato la decisione su opposizione del 10 giugno 2009 (doc. A1), che
ha modificato in Fr. 56'817.-
le entrate, negando comunque le PC all'assicurato.
La sostanza immobiliare alienata è stata ridotta
a Fr. 325'000.- e l'ipotetico rendimento della sostanza
alienata a Fr. 1'950.-.
1.4. Con ricorso
del 6 luglio 2009 (doc. I) RI 1 ha chiesto la concessione delle prestazioni
complementari. Egli ha rilevato che la sostanza
immobiliare costituisce l'abitazione primaria per sé e per la figlia, la quale
ha ripreso la sua attività agricola. Per la costruzione dell'azienda agricola
su terreni agricoli, che sono stati erroneamente valutati a Fr. 60.-/mq anziché
a Fr. 8.-/mq, sono stati impiegati soltanto i soldi della figlia, giacché egli
è beneficiario della sola rendita AVS. Il ricorrente ha poi osservato che non
sono stati considerati gli interessi passivi ipotecari - che si assume in ragione
del 50% -, mentre è stata esposta la cifra di Fr. 21'510.- a titolo di deposito
a risparmio, quando invece si tratta dell'assicurazione sulla vita la cui
titolare è la figlia. Non v'è stata inoltre alcuna alienazione di sostanza,
poiché i fondi sono a suo nome, ma è la figlia che ha pagato la costruzione
della casa. Ha infine contestato il valore di reddito della sostanza calcolato
in Fr. 32'151.- dalla Cassa di compensazione, considerandolo
"fantasioso/irreale", dato che affittando a terzi l'azienda agricola
potrebbe al massimo pretendere Fr. 5'500.-/Fr. 6'500.- all'anno quale reddito
agricolo dell'azienda, che dal 2006 è esercitata dalla figlia, avendo cessato l'attività
di contadino nel 2005.
1.5. Nella
risposta del 10 agosto 2009 (doc. III) l'amministrazione ha evidenziato che a livello fiscale la sostanza
immobiliare non è più imposta al ricorrente, ma alla figlia. Tuttavia, egli si
è dichiarato ancora proprietario degli immobili, circostanza che non consente
di beneficiare dell'ammortamento
annuo dell'art. 17a OPC. Così,
le PC sarebbero rifiutate per una maggiore differenza di reddito.
Basandosi su una dichiarazione dell'autorità fiscale, la Cassa di compensazione
ha confermato che i tre fondi siti a __________ non sono adibiti ad abitazione
primaria. Essa ha inoltre considerato che le spese assunte dalla figlia per la
ristrutturazione della sua azienda
agricola, debitamente comprovate, sono state ritenute quali altri debiti dell'insorgente nei di lei confronti. Dal
calcolo emerge un reddito di Fr. 49'802.-, determinato tenendo conto del deposito a risparmio (Fr. 21'510.-), della sostanza immobiliare alienata
(Fr. 435'000.-), dei debiti
ipotecari (Fr. 68'000.-) e di
altri debiti (Fr. 113'345.-.).
Il fabbisogno è immutato a Fr. 26'184.-.
1.6. Il 22 agosto
2009 (doc. V) il ricorrente ha ribadito che i tre fondi sono di sua proprietà e
su essi grava un'ipoteca, perciò
occorre considerare anche gli interessi passivi (doc. B1). Per contro, tutte le
fatture inerenti la costruzione dell'azienda agricola sono state solute dalla figlia, la quale è la titolare
dell'assicurazione sulla vita
(doc. B2) e pertanto l'importo di
Fr. 21'510.- non può essergli
imputato. Per quanto concerne gli altri debiti, le fatture allegate (docc. B4-B26)
attestano di una somma di gran lunga superiore a quella ritenuta dall'amministrazione (Fr. 371'000.-).
Il 27 agosto 2009 (doc. VII) la Cassa ha precisato
che ha ritenuto solo le fatture concernenti la figlia e visibilmente onorate.
Altre, andate perdute causa incendio e/o allagamento, non possono essere
considerate. Gli interessi passivi, poi, per essere assunti nel fabbisogno
devono riferirsi ad un reddito della sostanza, che in specie non è stato
conteggiato siccome inesistente. Anche eliminando il deposito a risparmio, la
PC è sempre rifiutata.
considerato in
diritto
2.1. Fondandosi
sull'art. 112 cpv. 2
lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea
federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed.
specifico per le prestazioni complementari ed il nuovo art. 112c Cost.
fed. relativo all'aiuto agli anziani
ed ai disabili, fissandone l'entrata
in vigore il 1° gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano
prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e
invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari
nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli
anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello
nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare
fondi dell'assicurazione
vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale sulle prestazioni
complementari all'AVS/AI (LPC)
– tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto
quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di
garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni
vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp.
Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).
Questa nozione è più ampia rispetto al
"minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La
LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e
invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143
(145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito
minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT
1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti
di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei
bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg.
52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio
concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.2. In virtù
dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, hanno diritto a prestazioni complementari le
persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera se ricevono una
rendita di vecchiaia dell'AVS.
L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle
spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).
Per quanto riguarda le spese riconosciute, l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede che:
"
Per le persone che non vivono durevolmente o per
un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa),
le spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo
destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, per anno:
1. 18 140 franchi per le persone sole,
2. 27 210 franchi per i coniugi,
3. 9480 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per
figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per i due
primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante,
per altri due figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;
b. la
pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di
conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né
di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto è il seguente:
1. 13 200 franchi per le persone sole,
2. 15 000 franchi per i coniugi e le persone con orfani che hanno
diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS
o dell'AI,
3. 3600 franchi in più se è necessaria la locazione di un appartamento
in cui è possibile spostarsi con una carrozzella.
Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che vivono che per quelle che
non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale,
sono riconosciute, fra le altre, le spese seguenti:
" (…)
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino
a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
(…)
d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario deve corrispondere al premio
medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
(…)".
L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili, fra
Fatti
i quali vi sono:
"
(…)
c. un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i
beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 25 000 franchi per le persone
sole, 40 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani che hanno
diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli
dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni
complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione
complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone,
soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in
considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,
comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da una
convenzione analoga;
f. gli assegni familiari;
g. i proventi e i beni a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni alimentari previste dal diritto di famiglia.".
2.3. Oggetto del
contendere è il diritto del ricorrente di percepire delle prestazioni
complementari. Egli ha impugnato la decisione della Cassa, poiché ritiene che i
dati su cui essa si è fondata non siano corretti. A suo dire, nel fabbisogno
vanno considerati gli interessi passivi sul debito ipotecario; dalla sostanza
va eliminato il deposito a risparmio, il valore degli immobili va ridotto trattandosi
di un fondo adibito ad abitazione primaria e gli altri debiti devono essere
aumentati a Fr. 371'000.-.
Questo Tribunale deve quindi analizzare se gli importi delle spese
riconosciute (uscite) e dei redditi computabili (entrate) dell'assicurato
considerati nella decisione impugnata siano corretti.
2.4. Con il
ricorso l'assicurato contesta
la sostanza lorda che la Cassa di compensazione ha ritenuto nella decisione su
opposizione (Fr. 325'000.- +
Fr. 21'510.-), chiedendo che
questo importo venga corretto e corrisponda da un canto al valore di stima
ufficiale delle sue proprietà, dato che abita in casa propria; d'altro canto, che il valore dell'assicurazione sulla vita sia cancellato,
essendone la figlia titolare e beneficiaria diretta.
Per la Cassa di compensazione, invece, accertata
la presenza di sostanza immobiliare non adibita ad abitazione primaria, in
applicazione dell'art. 17 cpv.
4 OPC-AVS/AI l'ha fatta valutare
al valore venale, e non al valore di stima come sancito dall'art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI. Inoltre, si è
fondata sull'ammortamento di cui all' art. 17a OPC-AVS/AI per determinare in Fr. 325'000.- il valore ascrivibile al ricorrente.
Con la risposta di causa, invece, l'amministrazione ha riportato a Fr. 435'000.- il valore della sostanza immobiliare
(come stabilito nella decisione formale), non ritenendo più che l'assicurato abbia alienato alla figlia i
propri beni immobili, ma che ne sia invece sempre rimasto proprietario.
L'importo dell'assicurazione
sulla vita è stato invece considerato in un primo tempo come deposito; in
seguito, l'amministrazione si è
limitata ad affermare che anche volendo escludere questa somma, la PC sarebbe
rifiutata (doc. VII).
2.5. Per quanto
attiene innanzitutto la modalità di calcolo della sostanza, si rileva che, ai
sensi dell'art. 9 cpv. 5 lett.
b LPC, il Consiglio federale disciplina la valutazione dei redditi computabili,
delle spese riconosciute nonché della sostanza.
Per l'art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI, la valutazione della sostanza computabile
deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di
domicilio.
Per il Cantone Ticino si applica l'art. 42 cpv. 1 LT che, nel nuovo tenore in
vigore dal 1° gennaio 2009, prevede che gli immobili e i loro accessori sono
imposti per il valore di stima ufficiale. La norma relativa agli
immobili agricoli (art. 43 LT) è stata abrogata, fermo restando comunque la
norma transitoria (art. 308a LT).
Secondo l'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, la sostanza immobiliare che non serve da
abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle PC deve
essere computata al valore corrente.
Per l'art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI, in caso di alienazione di un immobile, a
titolo oneroso o gratuito, per sapere se ci si trova in presenza di una
rinuncia a elementi patrimoniali ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC è determinante il valore venale. Questo
valore non è applicabile se, per legge, esiste un diritto di acquisire un
immobile ad un valore inferiore.
Nel caso concreto, dagli estratti del Registro Fondiario
risulta che i mappali nn. 1754, 1762 e 1791 RFD di __________ appartengono al
qui ricorrente, che li ha acquistati nel 1988. Egli non li ha dunque mai
alienati alla figlia, perciò l'art.
17 cpv. 5 OPC-AVS/ AI non può entrare in linea di conto.
Quanto all'applicazione dell'art.
17 cpv. 4 OPC-AVS/AI ritenuta dalla Cassa di compensazione, questo Tribunale
osserva che, contrariamente alla convinzione a cui è giunta l'amministrazione, l'assicurato abita a tutti gli effetti nella
casa edificata dalla figlia sul terreno di proprietà dello stesso ricorrente.
Pertanto, la masseria costituisce la sua abitazione primaria, oltre che quella
della figlia.
Di conseguenza, il valore di questa costruzione -
e solo di essa, escludendo quindi la stalla ed il resto del terreno -, deve
essere determinato secondo la stima ufficiale (art. 42 cpv. 1 LT).
L'Ufficio di tassazione, ad esplicita richiesta
della Cassa, ha già precisato che i fondi sono sempre stati tassati con il
reale valore di stima, non beneficiando di agevolazioni fiscali (doc. 45).
Dal Registro Fondiario si rileva che il mappale
n. 1762 RFD di __________ è costituito di 7'739 mq di campo/prato, di 362
mq di fabbricato (stalla) e di 81 mq di fabbricato (abitazione).
I complessivi 8'182 mq di terreno sono stimati in
Fr. 3'272.-; a ciò vanno aggiunti Fr. 47'000.- per l'edificio agricolo (sub. B:
casa) e Fr. 79'000.- per l'edificio accessorio (sub. A: stalla), per un valore
totale di stima di Fr. 129'272.-.
La stima della particella su cui sorge l'abitazione
primaria è confermata anche dall'aggiornamento particolare del 16 maggio 2007
(doc. 10), che ha stabilito in Fr. 129'272.- il valore globale di stima (valore
di reddito agricolo ex art. 11 Lst) dell'edificio agricolo, dell'edificio
accessorio e degli 8'182 mq di terreno.
Tuttavia, come accennato, è soltanto il valore di
stima della casa d'abitazione primaria che va qui ritenuto, mentre la stalla ed
il resto del terreno che costituiscono il fondo n. 1762 sottostanno ad un altro
tipo di valutazione (cfr. consid. 2.6).
Visto quanto precede, non è quindi
corretto basarsi sul valore venale dell'intera particella su cui è edificata l'abitazione
in cui il ricorrente abita. Ne discende che né il valore di Fr. 520'000.- determinato
il 23 gennaio 2009 (doc. 41) dall'Ufficio stima su invito della Cassa di
compensazione, né il successivo valore di Fr. 410'000.- (doc. A9) che ha stabilito
il 29 maggio 2009 (doc. A9) a seguito dell'opposizione dell'assicurato, possono
essere ritenuti per determinare il diritto alle prestazioni complementari.
2.6. Diverso è invece
il discorso per la valutazione degli altri due fondi agricoli del ricorrente (n.
1754: 4'017 mq di prato/campo stimati a Fr. 1'606,80 e n. 1791: 875 mq di prato/campo stimati a
Fr. 350.-), come pure del terzo terreno agricolo (n.
1762) e della stalla che vi è stata edificata. Infatti, trattandosi di sostanza
immobiliare che egli non utilizza come abitazione primaria, deve essere quindi
applicato l'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, che impone il loro computo al valore
venale (detto valore commerciale).
Secondo la prassi dell'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), per
determinare il valore commerciale l'amministrazione deve far esperire una perizia da un ufficio
competente. Il TCA ha infatti dichiarato illegale la precedente prassi della Cassa,
che consisteva nell’aumentare sistematica-mente del 30% il valore di stima
ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di nuove stime poteva risultare
un valore superiore a quello corrente (RDAT II-1995 pagg. 203 segg.).
L'Alta Corte ritiene che per la determinazione del valore corrente
degli immobili, l'ufficio
cantonale deve sempre far capo allo stesso servizio (SVR 1998 LPC Nr. 5).
A mente della Massima istanza federale, sarebbe
infatti inammissibile calcolare l'importo delle prestazioni complementari in base a stime elaborate da
autorità differenti (Pratique VSI 1993 pag. 137).
Nel Cantone Ticino, la Cassa cantonale di
compensazione affida detto compito all'Ufficio cantonale di stima.
In merito a ciò si osserva ancora che il Tribunale
federale delle assicurazioni, in un caso riguardante il nostro Cantone in cui
il ricorrente aveva contestato la valutazione immobiliare operata dall'Ufficio cantonale di stima, ha confermato l'operato dei periti (STFA P 38/96 del 27
febbraio 1998).
2.7. Con perizie
immobiliari del 23 gennaio 2009 l'Ufficio cantonale di stima (arch. __________)
ha stabilito il valore venale dei fondi n. 1754 e n. 1791 RFD di __________,
fissandolo in Fr. 32'000.- (doc.
42) rispettivamente in Fr. 7'000.-
(doc. 40).
A seguito delle contestazioni mosse dall'assicurato
- a dire il vero riferite unicamente alla particella n. 1762 RFD di __________
su cui sorgono la stalla e l'abitazione,
che sono poste in zona agricola e non in zona edificabile, motivo per il quale a
suo parere il valore commerciale calcolato dall'Ufficio stima appare irreale (doc. 50) - l'11
maggio 2009 l'ing. __________ dell'Ufficio stima ha esperito un sopralluogo dei
succitati mappali insieme al proprietario.
Nella perizia del 29 maggio 2009 (doc. A8) l'esperto
ha fornito delle spiegazioni sulla metodologia adottata, osservando che in
occasione del sopralluogo ha analizzato le valutazioni eseguite dal precedente
perito, si è confrontato con le lamentele espresse dal proprietario ed ha
spiegato la differenza tra le valutazioni al valore di stima e quelle al valore
venale a cui fanno capo le prestazioni complementari, fornendo le necessarie
informazioni.
Nel suo referto ha poi precisato quanto
segue:
"(…)
Il valore venale è stato determinato tenendo in
considerazione vari fattori che influiscono sull'oggetto da valutare e in
particolare:
a) l'importanza della località in cui giace la proprietà da
valutare, in rapporto con la situazione geografica, con lo sviluppo residenziale,
industriale e commerciale della regione e d'ogni singola parte o quartiere o
frazione o zona dove si trovano i fondi;
b) i prezzi pagati nelle contrattazioni di compravendita,
pubbliche e private, avvenute nella località negli ultimi anni;
c) il valore di reddito accertato, sulla scorta dei contratti di
locazione esistenti in quanto corrispondenti alle pigioni in uso nelle località
o nel quartiere per oggetti paragonabili;
d) il valore dei fabbricati in rapporto con le dimensioni, con il
genere di costruzione e sua maggiore o minore solidità e ricercatezza, con i
comodi e con gli incomodi d'abitabilità o d'utilizzazione, con lo stato di
conservazione;
e) le norme pianificatorie dettate dal Piano Regolatore, la posizione,
le dimensioni, le caratteristiche fisiche, la configurazione, la topografia,
l'esposizione, lo sfruttamento, il grado d'urbanizzazione, gli accesi, le
servitù, nonché quei fattori positivi o negativi che incidano sul valore commerciale."
(…).
Lo specialista ha
specificato che le censure mosse dal ricorrente non presentavano nuovi elementi
che non fossero già stati considerati in occasione della prima perizia.
Pertanto, ha ritenuto che i valori proposti il 23 gennaio 2009 fossero
giustificati.
Ha quindi confermato i valori venali di Fr. 32'000.- per il fondo n. 1754 RFD di __________
(doc. 42) e di Fr. 7'000.- per
la particella n. 1791 RFD di __________ (doc. 40).
2.8. Quanto alla
valenza probante di un rapporto di natura peritale in ambito medico, la
giurisprudenza federale ha ritenuto determinante che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,
ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01del 25 febbraio 2003; DTF
125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 1997
pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in
fine con rinvii).
Sempre a proposito delle
perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, l'allora
TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversi-cherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., l'allora TFA ha però ritenuto
conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle
direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In
particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito
che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli
esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le
loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Lo stesso vale per le perizie
fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
La summenzionata giurisprudenza del Tribunale
federale delle assicurazioni deve valere per tutte le perizie (cfr. ad esempio
per la previdenza professionale: SVR 1998 LPP n. 16), e quindi deve essere
applicata anche per quelle esperite in ambito immobiliare (STCA del 24 febbraio 1997, 33.1996.75).
2.9. Nel caso in
esame, sia con l'opposizione
che con il ricorso l'assicurato
si è lamentato essenzialmente dell'eccessiva valutazione del mappale n. 1762 RFD di __________ (Fr. 325'000.-), sul quale è costruito l'edificio
adibito ad abitazione primaria.
Come visto, però, la questione relativa alla
valutazione della casa ivi costruita è già stata risolta (cfr. consid. 2.5), ritenendo
il relativo valore di stima (art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI).
Resta quindi ancora da chiarire il valore commerciale
della stalla e del terreno agricolo stesso poiché, palesemente, questa sostanza
immobiliare non serve al ricorrente quale abitazione primaria (art. 17
cpv. 4 OPC-AVS/AI).
Pendente causa, questo Tribunale ha interpellato
l'Ufficio stima, chiedendo una
perizia sulla stalla e sul restante terreno agricolo tesa a stabilire il valore
venale di questa sostanza immobiliare, mentre la casa restava quotata al valore
di stima (doc. X).
Il 14 ottobre 2009
(doc. XIbis) l'ing. __________ del predetto Ufficio ha quindi riesaminato il mappale n. 1762 ponendosi nel 2008
e valutando separatamente il fabbricato sub. A e quello sub. B.
Adottando i medesimi criteri di valutazione
generali già enunciati (cfr. consid. 2.7), per la valutazione della parte dell'abitazione non primaria (doc. XIbis pag. 12) l'esperto ha calcolato in 2'045 mc la cubatura del fabbricato sub. A ed in Fr. 100.-/mc la sua
valutazione. Ha poi stabilito in Fr. 10'000.- i costi secondari e la sistemazione esterna, mentre i 1'200.- mq di terreno circostanti la stalla sono
stati valutati in Fr. 30.-/mq.
Il terreno non considerato nel calcolo ponderato,
ossia 6'806 mq, è stato valutato
in Fr. 8.-/mq ed il totale di Fr. 54'448.- è stato sommato al valore ponderato di Fr. 85'261.- (doc. XIbis pag. 13), per ottenere un
valore venale della stalla e del restante terreno – eccetto la parte di
superficie su cui è edificata la casa primaria e 300 mq di terreno eccedente e
rimanente attorno ad essa – pari a Fr. 140'000.-.
Con il ricorso l'assicurato si era lamentato del prezzo del terreno agricolo su cui
sorgono la masseria e la stalla, che i periti hanno inizialmente valutato in
Fr. 60.-/mq e che ora hanno corretto in Fr. 8.-/mq rispettivamente in Fr.
30.-/mq, mentre la parte della abitazione primaria è stata valutata a Fr.
180.-/mq.
Indipendentemente dalle osservazioni formulate in
proposito da entrambe le parti (docc. XIII e XIV), questo scorporo fra parte
adibita ad abitazione primaria (sub. B: masseria) e parte adibita ad abitazione
non primaria (sub. A: stalla e terreno puramente agricolo) è senz'altro corretta e più confacente alla
situazione concreta.
Questo terzo parere dell'esperto è peraltro chiaro e dettagliato e va pertanto posto alla
base del presente giudizio.
Deve così essere ritenuto il valore venale totale
di Fr. 140'000.- per la stalla comprensiva del terreno circostante (Fr. 85'261.-) e per i restanti 6'806 mq di terreno agricolo (Fr. 54'448.-).
L'assicurato non ha criticato le valutazioni che l'Ufficio cantonale di stima ha eseguito a
suo tempo sulle particelle n. 1754 e n. 1791. Infatti, il perito ha calcolato
un valore venale al mq che rispecchia quello che il ricorrente ha chiesto di ritenere
riguardo al fondo edificato: Fr. 8.-/mq e non Fr. 60.-/mq, ovvero i valori
venali di Fr. 32'000.- (Fr. 8.- x 875 mq) rispettivamente di Fr. 7'000.- (Fr. 8.-
x 4'017 mq).
In effetti, come la prima, anche la seconda
perizia dell'Ufficio stima è
giunta a questi valori venali, non avendo rilevato nuovi elementi che potessero
modificare la precedente valutazione.
Per queste ragioni, il TCA non ha motivo per
scostarsi dalle conclusioni peritali del 23 gennaio 2009 e del 29 maggio 2009,
che risultano pienamente affidabili e ben motivate (STFA del 27 febbraio 1998
nella causa S.S., consid. 2b).
Di conseguenza, il valore commerciale delle
particelle agricole del ricorrente va mantenuto in Fr. 39'000.-, come correttamente stabilito dalla
Cassa nella decisione impugnata, la quale deve quindi essere confermata
limitatamente a questo elemento.
Tutto ben considerato, dunque, la sostanza
immobiliare che va ascritta nel calcolo delle prestazioni complementari del
ricorrente comprende l'abitazione
primaria al valore di stima, determinata in Fr. 47'120.- dall'Ufficio stima (doc. XIbis pag. 13: Fr. 47'000.- [per la casa in virtù dell'estratto RF] + Fr. 120.- [per 300 mq di
terreno eccedenti a Fr. 0,20/mq]), ed il valore venale sia della stalla e del
terreno agricolo, sia delle altre due particelle agricole. Si ottiene così una
sostanza lorda immobiliare di Fr. 226'120.- (Fr. 47'120.-
+ Fr. 140'000.- + Fr. 32'000.- + Fr. 7'000.-).
2.10. Quale
sostanza lorda del ricorrente non va invece computato il valore dell'assicurazione sulla vita, poiché come
dimostrato con il ricorso, contraente ed assicurata della polizza n. __________
del 14 ottobre 2008 (doc. A7) è __________ e non il ricorrente.
Infatti, se è vero che la polizza del 21 novembre
1984 (doc. A6) contempla il nome dell'insorgente quale contraente, va tuttavia evidenziato che la persona
assicurata era ed è la figlia. Al proposito, occorre rilevare che nel 1984 __________,
nata nel 1967, era minorenne e quindi non poteva agevolmente concludere a
proprio nome e per proprio conto un contratto
assicurativo. Per tale motivo, il ricorrente ha sottoscritto questa
assicurazione a suo nome figurando come contraente nella polizza del 1984. Successivamente,
la polizza (del 2008) è stata rettificata e conformata alla volontà delle parti
con la modifica dell'indicazione del contraente, identico alla persona assicurata.
Sebbene sia nella IC 2005 (doc. 8) sia nella IC
2007 (doc. IX) del ricorrente sia esposta la voce dell'assicurazione privata a
titolo di sostanza al valore di riscatto alla fine di quegli anni, ci si può ancora
domandare se il passaggio della polizza da padre a figlia non debba essere
considerato alla stregua di una donazione e quindi di una rinuncia di sostanza
che, ai fini della concessione delle prestazioni complementari, giusta l'art. 11
cpv. 1 lett. g LPC comporterebbe il computo del valore di riscatto (Fr. 24'338.-)
dell'assicurazione sulla vita nella sua sostanza per l'anno 2009.
Orbene, questa questione può qui rimanere
irrisolta alla luce della somma della sostanza computabile dell'insorgente, scaturente
dalle considerazioni che seguono.
2.11. Ritenuta dunque, nell'ipotesi
più favorevole, una sostanza lorda di Fr. 226'120.-, resta da determinare
la sostanza netta.
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del
debito ipotecario che grava sui suoi tre fondi agricoli, osservando di avere
esposto la cifra di Fr. 64'000.-
già nella domanda stessa delle PC (doc. 14) e che al 31 dicembre 2008 questo
importo era di Fr. 52'000.-
(doc. 50).
In effetti, l'attestazione bancaria del 5 dicembre 2008 (doc. A5) indica che l'ipoteca a tasso variabile presso il __________
legata al cliente n. __________, intestato ad RI 1, presentava al 31 dicembre
2008 un saldo del capitale dopo ammortamento di Fr. 52'000.-. Debitore dell'ipoteca è lo stesso ricorrente.
Ne discende, dunque, che l'ipoteca accesa dall'assicurato deve essere considerata nella sua sostanza e quindi
dedotta dalla sostanza lorda. Nella tabella vanno quindi inseriti Fr. 52'000.-.
Oltre a questo debito ipotecario, l'insorgente ha fatto valere un debito nei
confronti della figlia, la quale ha pagato tutte le fatture relative alla
costruzione dell'abitazione e
della stalla edificate sul suo (di lui) terreno. La Cassa di compensazione ha
riconosciuto a questo titolo l'importo
di Fr. 113'345.-, mentre l'assicurato ha chiesto che sia conteggiata
la somma di Fr. 371'000.-.
Innanzitutto occorre evidenziare che per l'art. 667 CC relativo agli elementi della
proprietà fondiaria,
"
1 La proprietà del fondo si estende superiormente nello spazio ed
inferiormente nella terra fin dove esiste per il proprietario un interesse ad
esercitarla.
Considerandi
2.
Essa comprende, salvo le restrizioni legali, tutto ciò che è
piantato o costrutto sul terreno ed anche le sorgenti.".
Il principio dell'accessione enunciato all'art. 667 cpv. 2 CC porta il ricorrente ad essere proprietario non
solo del fondo n. 1762 RFD di __________, ma anche della casa e della stalla
che la figlia ha costruito sul di lui fondo, data l'assenza di un diritto di superficie.
L'art. 671 cpv. 1 CC relativo alle costruzioni sul fondo indica però gli
effetti in rapporto al materiale e sulla proprietà del medesimo:
"
Ove taluno adoperi materiale altrui per costruire sul proprio
fondo, o materiale proprio per costruire sul fondo altrui, il materiale diventa
parte costitutiva del fondo.".
Nel caso in cui il proprietario del fondo adoperi
dei materiali che non sono di sua proprietà, il proprietario dei materiali che
furono adoperati senza il suo consenso può rivendicarli (art. 671 cpv. 2 CC)
oppure può pretendere un risarcimento (art. 672 CC).
Un'altra soluzione è l'attribuzione
del fondo stesso (art. 673 CC).
In specie, dall'esame della documentazione agli atti (docc. B6-B26) questo Tribunale ritiene di poter affermare, con il grado della
verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali (DTF 129 V 56 consid. 2.4; DTF 126 V 353 consid. 5b; DTF 125 V 195
consid. 2), che la figlia dell'insorgente
ha adoperato materiale proprio, nel senso di materiale che ella stessa ha
pagato - le ricevute di pagamento relative alle spese per la costruzione della
casa e della stalla dimostrano questa circostanza –, per costruire sul fondo di
proprietà del papà.
A suffragio di questa conclusione v'è la notifica di tassazione IC 2005 dell'assicurato (doc. 8), che rivela una
sostanza mobiliare nulla al 31 dicembre 2005.
Visto che le ricevute di pagamento agli atti
indicano che pagamenti di una certa consistenza sono ancora stati effettuati
nel 2006 (docc. B9, B19 e B21), è quindi più che verosimile che non sia stato
il ricorrente stesso a saldarle, giacché nullatenente.
Inoltre, degli accordi di compravendita sono
stati sottoscritti da __________ (docc. B10 e B14) e dalla stessa onorati a
mezzo di bonifico bancario (docc. B11-B13 e B15-B17).
Ora, seppure dalle ricevute di pagamento presentate
non sia possibile con certezza sapere chi fosse il proprietario dei mezzi con
cui sono state saldate le fatture del materiale di costruzione, in virtù del
citato principio della verosimiglianza preponderante, gli elementi a
disposizione del TCA sono sufficienti per potere concludere che sia stata la
figlia a finanziare la costruzione della masseria e della stalla sul fondo del
padre.
Di conseguenza, il materiale che è stato utilizzato
è diventato parte costitutiva del mappale n. 1762 RFD di __________ (art. 671
cpv. 1 CC).
In tale evenienza, il proprietario del fondo è
diventato anche proprietario delle costruzioni ivi edificate (art. 667 cpv. 2
CC) e quindi debitore nei confronti di chi ha finanziato entrambi i fabbricati.
In altre parole, il ricorrente è debitore della
figlia per un importo pari al costo della costruzione
della masseria e della stalla.
Ora, già sommando le spese giustificate per la
costruzione della stalla (docc. B10-B26) si raggiunge la cifra di Fr. 160'861.-.
Gli ulteriori costi relativi alla casa (docc. B6-B9),
comprovati in Fr. 233'267.-, aumentano ulteriormente l'ammontare del debito
dell'assicurato nei confronti della proprietaria dei mezzi impiegati per l'edificazione
di entrambi gli immobili, che si fissa dunque in Fr. 394'128.-.
Per ottenere la sostanza netta occorre dapprima
defalcare questa somma dalla sostanza lorda, così pure il debito ipotecario,
quindi dedurre la franchigia di Fr. 25'000.-.
In concreto si ottiene quindi una sostanza computabile di Fr. 0.- (Fr. 226'120.- [proprietà fondiaria lorda] - Fr. 52'000.- [debiti ipotecari] – Fr. 394'128.- [altri debiti] – {Fr. 24'338.- [riscatto polizza sulla vita]} - Fr.
25'000.- [quota fissa di sostanza
non computabile]).
Ne discende che la somma di Fr. 32'151.- calcolata dalla Cassa cantonale di compensazione
nella decisione impugnata deve essere stralciata, non essendovi alcuna sostanza
computabile ai sensi dell'art.
11.
cpv. 1 lett. c LPC – e non a titolo di "presunto reddito della sostanza",
come erroneamente sostenuto dal ricorrente (doc. I pag. 2) – da computare nei suoi
redditi.
2.12
Quanto alle spese
riconosciute di cui al considerando 2.2, vi è in primis da
considerare il fabbisogno vitale del ricorrente, che per il 2009 va
indubbiamente fissato nel forfait di Fr. 18'720.-, essendo egli persona sola.
Poi va ritenuto il contributo fisso per l'assicurazione malattia, pari a Fr. 4'224.- per il 2009, dato che l'insorgente è domiciliato nella regione 2
del Cantone Ticino.
Giusta il citato art. 10 cpv. 1 lett. b LPC (cfr.
consid. 2.2), sono considerate spese riconosciute la pigione di un appartamento
e le relative spese accessorie (escluse le pigioni
rimaste insolute).
Per le persone sole, come visto, la legge
federale riconosce per il 2009 un importo massimo annuo di Fr. 13'200.-.
Nel Decreto esecutivo del 4 febbraio 2009 (RL
6.4.5.3
) il Cantone Ticino ha confermato questo forfait massimo.
Secondo l'art. 16c OPC-AVS/AI, quando appartamenti o case unifamiliari sono
occupati anche da persone escluse dal calcolo della PC, la pigione computabile
deve essere ripartita fra le singole persone. Le parti di pigione delle persone
escluse dal calcolo della PC non sono prese in considerazione nel calcolo della
prestazione complementare annua (cpv. 1). Di massima, l'ammontare della pigione è ripartito in parti uguali (cpv. 2).
Nella fattispecie, come più volte menzionato, il
ricorrente condivide l'abitazione familiare con la figlia, che non è inclusa
nel calcolo delle PC, non essendo beneficiaria di prestazioni di AVS e neppure
versate dall'AI. Pertanto, la pigione
annua lorda deve essere computata all'assicurato solo in ragione di metà.
2.13
Quando un
assicurato è proprietario di un bene immobile, nelle sue spese riconosciute
vanno ancora aggiunte le spese di manutenzione del fabbricato (art. 10 cpv. 3
lett. b LPC), mentre il reddito non privilegiato è completato con il reddito
della sostanza immobile (art. 11 cpv. 1 lett. b LPC).
Il reddito della sostanza immobiliare comprende
pigioni e canoni d'affitto, usufrutto, diritti d'abitazione nonché il valore
locativo della propria abitazione (N. 2092 delle Direttive sulle prestazioni
complementari all'AVS/AI (DPC);
Carigiet/Koch, Ergänzungs-leistungen zur AHV/IV, 2a ed., Zurigo-Basilea-Ginevra
2009, pag. 167).
A norma dell'art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI, il valore
locativo dell'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario come
pure il reddito proveniente dal subaffitto, sono valutati secondo i criteri
validi in materia d'imposta cantonale diretta del cantone di domicilio (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 167).
In virtù dell'art. 20 cpv. 1 lett. b LT, è imponibile il reddito da sostanza
immobiliare, segnatamente il valore locativo di immobili o di parti di essi,
che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto
di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito. La legge non indica
tuttavia come debba essere valutato ai fini dell'imposizione il vantaggio
economico derivante dall'uso personale della proprietà fondiaria.
Secondo la giurisprudenza, il valore locativo
deve corrispondere alla pigione che il contribuente dovrebbe pagare per avere
l’uso di un bene equivalente. Il valore locativo deve dunque corrispondere
di massima alla mercede che, secondo le condizioni di mercato, il proprietario
potrebbe richiedere locando lo stesso immobile ad un terzo. Il Tribunale
federale ha in particolare precisato che il valore locativo deve equivalere al
canone che si potrebbe esigere equamente da un locatario desideroso di assicurarsi
il godimento di un oggetto simile, tenendo conto in modo adeguato delle
particolarità della costruzione e delle sue installazioni, nella misura in cui
esse rispondano ai bisogni normali di un utente di condizioni economiche e
sociali analoghe a quelle del proprietario (ASA 15 pag. 361; 438 consid. 1; DTF
69.
I 24/25; RDAT II-1996 n. 5t).
Fra i diversi metodi di fissazione del valore
locativo, nel caso di assicurati la cui sostanza ed i cui redditi da
considerare ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi
di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a
ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione
fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione
economica dell'assicurato (art. 23 cpv. 2 OPC-AVS/AI).
In concreto, per determinare il valore locativo
dell'abitazione si fa capo alla più recente notifica di tassazione del ricorrente.
Agli atti della Cassa v'è la
notifica di tassazione IC 2007 emessa dal competente Ufficio di tassazione il
26.
agosto 2009 (doc. IX), che contempla un valore locativo di Fr. 4'800.- riferito alle
particelle n. 1754, n. 1762 e n. 1791 RFD di __________, di cui l'assicurato è proprietario (cfr. consid.
2.
).
Giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. b LPC, questa somma deve quindi aggiungersi al reddito
computabile dell'assicurato quale
provento della sostanza immobile.
In merito, invece, al costo della pigione, si
parte sempre dal valore locativo di Fr. 4'800.-. Non va poi dimenticato che, conformemente al succitato art. 10
cpv. 1 lett. b LPC, le spese riconosciute per le persone che vivono a casa
comprendono, oltre alla pigione di un appartamento, le relative spese accessorie.
L'art. 16a OPC-AVS/AI contempla un forfait annuo di Fr. 1'680.- per le spese accessorie valido per le
persone che abitano un immobile di loro proprietà rispettivamente che
beneficiano di un usufrutto o sono titolari di un diritto d'abitazione sull'immobile che abitano, che va ad aggiungersi all'importo della pigione netta.
Pertanto, al ricorrente va computato nella pigione
anche l'importo
forfetario di Fr. 1'680.- per
spese accessorie.
Come visto (cfr. consid. 2.12), però, ai fini del
calcolo delle PC deve essere ritenuta soltanto la metà della somma della pigione netta e degli
accessori, per un totale di Fr. 3'240.- ([Fr. 4'800.- + Fr. 1'680.-]
: 2), come correttamente riportato dalla Cassa di compensazione nella tabella
di calcolo.
2.14
Per quanto
attiene al valore massimo delle spese per la manutenzione di fabbricati
previste dall'art. 10 cpv. 3 lett. b LPC, le stesse sono strettamente legate al
valore locativo. Infatti, la circolare n. 33/1 ACC del 15 gennaio 1985,
recepita dalla giurisprudenza della Camera di Diritto Tributario, evidenzia che
la deduzione forfetaria è del 15% del valore locativo se l'immobile è stato costruito
fino a dieci anni prima dell'inizio del periodo fiscale, mentre è del 25% se la
costruzione risale a oltre dieci anni il periodo fiscale di computo.
Ne consegue che in specie l'importo computabile
all'assicurato a questo titolo
è pari a Fr. 1'200.- (25% di Fr. 4'800.-)
e come tale va incluso nelle spese riconosciute.
2.15
Non va infine
dimenticato che sul debito ipotecario di Fr. 52'000.- (cfr. consid. 2.11) sono maturati degli interessi passivi, che
per l'anno 2008 ammontavano a Fr.
2'584,60 (doc. B1). Questo
importo va dunque ritenuto nel fabbisogno del ricorrente, tuttavia in ragione
di metà, poiché per propria ammissione egli ne ha sopportato solo il 50% (doc.
I). Vanno considerati Fr. 1'292.-.
2.16
Stanti le
considerazioni che precedono, le spese riconosciute (fabbisogno) vanno
quindi stabilite in Fr. 28'676.- (Fr. 18'720.- [fabbisogno vitale] + Fr.
4'224.- [contributo fisso
assicurazione malattia] + Fr. 1'292.- [interessi ipotecari] + Fr. 1'200.- [spese di manutenzione dei fabbricati] + Fr. 3'240.- [pigione lorda]).
2.17
Nei redditi
computabili vanno considerati la rendita AVS pari a Fr. 22'716.- ed il valore locativo dell'abitazione di Fr. 4'800.-, mentre, come già esaminato (cfr. consid. 2.11), l'importo relativo alla sostanza computabile
(Fr. 32'151.-) deve essere
stralciato.
Lo stesso dicasi dell'ipotetico rendimento della sostanza alienata (Fr. 1'950.-), poiché il ricorrente non ha
alienato alcunché (art. 11 cpv. 1 lett. g LPC), ma è sempre rimasto
proprietario dei fondi.
Va invece tenuto conto del reddito ipotetico derivante
dalla stalla, poiché l'assicurato
avrebbe potuto affittarla a terzi per ricavarne un'entrata quale controprestazione, ma vi ha rinunciato.
2.18
Di principio,
per il calcolo della prestazione complementare vengono presi in considerazione
solo quegli attivi che l'assicurato
ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (AHI Praxis
1995.
pag. 166 consid. 2a; RDAT I 1992 pag. 154; RCC 1984 pag. 189). Di
conseguenza, è rilevante la circostanza che l'interessato non dispone dei mezzi necessari per fare fronte ai suoi
bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF
115.
V 355).
Tale principio è tuttavia sottoposto a dei
limiti. Segnatamente, non è applicabile nell'ipotesi in cui l'assicurato
ha rinunciato in tutto o in parte a dei beni (a dei redditi o a parti di
sostanza) senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione
adeguata, oppure quando dispone di un diritto a determinate entrate o a una
determinata sostanza, ma non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese
(DTF 123 V 37 consid. 1; DTF 121 V 205 consid. 4a; DTF 117 V 289 = RCC 1992
pag. 349; SVR 2007 EL Nr. 6; SVR 2003 EL Nr. 4 consid. 2; SVR 2003 EL Nr. 1
consid. 1a = Pratique VSI 2003 pag. 223; SVR 2001 EL Nr. 5 consid. 1b; RCC 1989 pag. 350 consid. 3b; RCC 1988 pag. 275 consid. 2b) o
se, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo
parziale, un'attività lucrativa
ammissibile (DTF 122 V 397 consid. 2; DTF 115 V 353
consid. 5c; Pratique VSI 1997 pag. 264 consid. 2; Pratique VSI 1994 pag. 225
consid. 3a).
In questi casi, la giurisprudenza (RDAT I 1994
pag. 189 consid. 3a) considera che vi è una rinuncia (di sostanza e/o di
reddito) ai sensi dell'art.
3c cpv. 1 lett. g vLPC (dal 1° gennaio 2008: art. 11 cpv. 1 lett. g LPC).
Lo scopo dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC consiste innanzitutto nell'evitare che un assicurato si spogli di
tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi, senza obbligo giuridico
ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto alle prestazioni.
Nel caso in cui, tuttavia, l'assicurato
spende la sua sostanza per acquistare dei beni di consumo o per migliorare il
livello di vita, egli dispone della sua libertà personale e, conseguentemente, non
cade sotto l'egida della predetta disposizione (DTF 115 V 353 consid. 5c).
La giurisprudenza si è dunque limitata a
riconoscere l'applicabilità dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC se la rinuncia è
avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata. Ha infatti ribadito
più volte che il sistema delle prestazioni complementari non offre la
possibilità di procedere ad un controllo dello stile di vita dell'assicurato e
di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra
della normalità (AHI Praxis 1995, pag. 167 consid. 2b; Carigiet/Koch, op. cit., pag. 151).
Con STFA del 17 agosto 2005 (P 19/04) pubblicata
in DTF 131 V 329 e ribadita in SVR 2007 EL Nr. 6 (P 55/05), l'allora Tribunale federale delle
assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che
occorre che la rinuncia sia avvenuta senza obbligo giuridico, rispettivamente
senza controprestazione adeguata, ma queste due condizioni non sono da
intendere cumulativamente, bensì alternativamente (SVR 2006 EL Nr. 2).
2.19
Quale
rinuncia di reddito ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC, la dottrina (Carigiet/Koch, op.
cit., pag. 184) menziona la rinuncia a prestazioni sotto forma di rendita o di
altre pretese quali i contributi di mantenimento. Se l'assicurato rinuncia a delle entrate di questo genere, il calcolo
delle prestazioni complementari deve prendere in considerazione la somma a cui
egli ha rinunciato. La rinuncia corrisponde quindi all'importanza del reddito effettivamente realizzabile. Il fatto di
conservare in modo durevole al proprio domicilio importanti somme di denaro
costituisce ugualmente una rinuncia, poiché in questo caso si rinuncia alla
percezione di un interesse. La rinuncia di reddito corrisponde quindi ad un interesse
teorico.
Il principio alla base di questa soluzione è che
ogni assicurato che rinuncia, a dei redditi o a della sostanza, deve essere
trattato allo stesso modo di colui che non ha rinunciato ad alcunché, quindi i
redditi a cui si è rinunciato sono computati nello stesso modo dei redditi a
cui non si è rinunciato (N. 2064 DPC, Direttive sulle prestazioni complementari
all'AVS/AI edite dall'UFAS).
Con sentenza del 10 dicembre 2002 pubblicata in
SVR 2003 EL Nr. 4, il Tribunale amministrativo di Neuchâtel ha considerato
quale rinuncia ad entrate ed a parti di sostanza il fatto di non fare uso della
possibilità di beneficiare di prestazioni della previdenza professionale (II
pilastro) tramite il versamento del capitale di un conto di libero passaggio
che permette, per esempio, di costituire una rendita vitalizia immediata e di
percepire così un reddito mensile che esclude, nel caso esaminato, il diritto
alle prestazioni complementari.
Con STFA dell'11 febbraio 2004 (P 68/02) pubblicata in SVR 2004 EL Nr. 5, il Tribunale
federale delle assicurazioni ha confermato la validità della giurisprudenza
sviluppata vigente il vecchio diritto anche sotto l'imperio dell'art. 3c
cpv. 1 lett. g LPC (ora art. 11 cpv. 1 lett. g LPC), secondo la quale il
carattere irrecuperabile di contributi alimentari è dato soltanto quando sono state
esaurite tutte le possibilità giuridiche per recuperarle o quando l'incapacità del debitore di adempiere il suo
obbligo contributivo è chiaramente stabilito. Secondo la giurisprudenza
sviluppata sull'art. 3c cpv. 1
lett. f vigente fino al 31 dicembre 1997, il reddito che determina il diritto
alle PC di una donna separata o divorziata comprende i contributi alimentari
stabiliti con convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio o che sono
stati fissati dal giudice, indipendentemente dal fatto che questi contributi
sono stati o no effettivamente versati dal marito o dall'ex coniuge. È solo nei casi in cui è stato
stabilito il carattere irrecuperabile del credito per il pagamento dei
contributi alimentari che questi contributi non sono presi in considerazione
nel reddito determinante. Di regola, si considera che un credito per il
pagamento di contributi alimentari è irrecuperabile unicamente quando il suo
titolare ha esaurito tutti i mezzi di diritto utili al suo recupero.
Nel giudizio del 9 febbraio 2005 (P 40/03)
pubblicato in SVR 2007 EL Nr. 1, l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo secondo il quale la moglie è tenuta ad esercitare un'attività lucrativa si impone, in
particolare quando il coniuge non è in grado di farlo a causa della sua
invalidità, perché incombe a ognuno dei coniugi di contribuire al mantenimento
della famiglia. Se la moglie vi rinuncia, si prenderà in considerazione un
reddito ipotetico dopo un periodo detto d'adattamento. Infatti, l'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC è direttamente applicabile quando il
coniuge di un assicurato si astiene dal mettere in atto la sua capacità di
guadagno, mentre ella potrebbe essere obbligata ad esercitare un'attività lucrativa in virtù dell'art. 163 CC. Appartiene alla Cassa di compensazione
o al TCA, in caso di ricorso, esaminare se si può esigere dall'assicurata che eserciti un'attività lucrativa e, se del caso, fissare
il salario che potrebbe conseguire facendo prova di buona volontà
(giurisprudenza confermata in DTF 134 V 53).
La nostra Massima istanza si è pronunciata a
proposito della rinuncia di sostanza con STF del 26 gennaio 2007 (P 55/05) pubblicata
in SVR 2007 EL Nr. 6, in cui ha giudicato che la perdita di un importo di Fr.
120'000.- nell'ambito di un investimento a rischio (legato
ad una truffa) costituisce una sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato.
In quell'occasione, il TF ha inoltre specificato che, a differenza delle
donazioni o dei giochi di soldi (P 35/99 in Pratique VSI 1994 pag. 222), un
investimento finanziario non costituisce in sé una rinuncia ad una
sostanza. La giurisprudenza ha tuttavia considerato che esistono delle
eccezioni, per esempio nei casi dove l'investimento comporta un rischio tale che può essere assimilato ad
una situazione dove si gioca il tutto per tutto ("va banque-Spiel").
Inoltre, nella sentenza del 30 novembre 1998 (P
17/97), il TFA ha giudicato che il prestito della somma di Fr. 240'000.- concesso dall'assicurato senza obbligo giuridico, senza alcuna garanzia e senza
controprestazione concreta appariva, per le circostanze del caso concreto, a
tutti gli effetti come un "va banque-Spiel" in cui si gioca il
tutto per tutto.
In un altro giudizio del 26 aprile 2006 (P
16/05), l'Alta Corte ha
confermato che il prestito concesso ad una società a garanzia limitata doveva
essere assimilato ad una rinuncia di sostanza nella misura in cui, sapendo che
le possibilità di essere rimborsato erano minime vista la situazione
finanziaria della società che ha chiesto il prestito, il creditore si è
accollato un rischio assimilabile a quello che si assume un appassionato del
gioco d'azzardo. È quindi più l'importanza del rischio preso dall'investitore al momento di effettuare un
investimento, piuttosto che la circostanza che sia stato fatto senza obbligo
giuridico e senza controprestazione, che determina se un investimento deve essere
o no assimilato ad una rinuncia.
2.20
In concreto, il
ricorrente è proprietario, come visto, del fondo agricolo n. 1762 RFD di __________
su cui sorge (anche) la stalla (sub. A), che però dal 31 dicembre 2004 (doc.
XIV) non utilizza più per svolgervi attività agricola e di contadino. Dal 1°
gennaio 2005 è la figlia __________ che ha ripreso l'attività e continua con la sua azienda agricola. In teoria, quindi, l'assicurato avrebbe potuto pretendere un
canone da chi ora utilizza la sua stalla. Pertanto, la circostanza che il
ricorrente non abbia chiesto all'affittuaria il pagamento di un affitto agricolo quale contropartita,
nell'ambito delle prestazioni
complementari comporta una rinuncia a redditi ipotetici che l'assicurato avrebbe potuto incassare per sé
stesso. In tal caso, i redditi a cui egli ha rinunciato sono computati nello
stesso modo dei redditi a cui non ha rinunciato (N. 2064 DPC).
Con la perizia del 14
ottobre 2009 (doc. XIbis) l'Ufficio stima ha determinato in Fr. 2'283.- il reddito agricolo annuo della
parte di abitazione non primaria del fondo (sub. A: stalla), importo che deve
quindi essere conteggiato nei redditi dell'assicurato.
Complessivamente, i redditi computabili del
ricorrente sono così pari a Fr. 29'799.- (Fr. 22'716.- [rendita AVS] + Fr. 4'800.- [valore locativo dell'abitazione] + Fr. 2'283.-
[rinuncia di redditi]).
2.21
Come visto in
ingresso, la prestazione complementare annua a cui il ricorrente ha diritto
discende dalla differenza fra le spese riconosciute ed i redditi computabili
(art. 9 cpv. 1 LPC).
In questo senso, i calcoli effettuati dalla Cassa
cantonale di compensazione vanno corretti in funzione delle cifre suesposte.
Di conseguenza, poiché i redditi computabili (Fr. 29'799.-) sono superiori
alle spese riconosciute (Fr. 28'676.-), non v'è spazio per concedere al
ricorrente una prestazione complementare.
Il ricorso va respinto e la decisione su
opposizione confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare
quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve
motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso
dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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