33.2009.8
Informazioni date all'UAI non vanno automaticamente alla Cassa PC. Reddito netto da lavoro = reddito lordo - spese per il conseguimento del reddito. LPC non rinvia direttamente a LT. Spese deducibili:
23 novembre 2009Italiano31 min
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Numero d'incarto:
33.2009.8
Data decisione, Autorità:
23.11.2009, TCA
Titolo:
Informazioni date all'UAI non vanno automaticamente alla Cassa PC. Reddito netto da lavoro = reddito lordo - spese per il conseguimento del reddito. LPC non rinvia direttamente a LT. Spese deducibili: OK veicolo e pasti. Altre spese professionali non ammesse (abiti/strumenti)
CALCOLO DELLE PRESTAZIONI COMPLEMENTARI
INVALIDO
REDDITI COMPUTATI
SPESE RICONOSCIUTE
art. 11 cpv. 1 let. a LPC
art. 24 LT
art. 25 LT
art. 11a OPC
art. 23 OPC
art. 24 OPC
Raccomandata
Incarto n.
33.2009.8
TB
Lugano
23 novembre
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 agosto 2009 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 28 luglio
2009 emanata da
Cassa cant. di compensazione
AVS/AI/IPG, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in
fatto
1.1. RI 1, nata
nel 1975, da tempo riceve una rendita d'invalidità intera (doc. A9: dall'ottobre 2007 il grado d'invalidità è del 70%) ed è posta al beneficio di prestazioni
complementari (docc. 19 e 45). Il suo diritto alle PC era di Fr. 1'137.- al mese (doc. 67) nel 2008 e di Fr. 1'138.- dal 1° gennaio 2009 (doc. 71).
1.2. Nel marzo
2009 (docc. 83 e 84) la Cassa cantonale di compensazione ha effettuato una
revisione delle prestazioni complementari dell'assicurata per l'anno
2009. Analizzate le risposte che ella ha fornito, il 25 maggio 2009 (docc.
85-87) ha emanato una nuova decisione con effetto dal 1° giugno 2009, con cui
il suo diritto mensile è stato fissato a Fr. 373.-.
1.3. L'assicurata ha contestato la decurtazione di
quasi Fr. 800.- al mese delle prestazioni complementari (doc. A2), ma con decisione
su opposizione del 28 luglio 2009 (doc. A1) la Cassa di compensazione ha confermato
il suo provvedimento, ricordando che ogni modifica di reddito deve esserle
segnalata e che l'art. 10 LPC
specifica in via esaustiva le spese riconosciute.
1.4. Con ricorso
del 20 agosto 2009 (doc. I) RI 1 ha fermamente contestato l'asserzione secondo cui ella non avrebbe
annunciato l'esercizio dell'attività lucrativa. Ha fatto inoltre
presente di avere assunto alcune spese, quali il leasing dell'automobile e l'assicurazione per la previdenza vincolata, in base alle sue iniziali
disponibilità finanziarie, che però ora sono mutate e quindi senza Fr. 765.- al
mese si trova in difficoltà con i relativi pagamenti. Ha pertanto chiesto di
rivedere la sua situazione.
1.5. Nella
risposta di causa del 1° settembre 2009 (doc. III) la Cassa ha ribadito l'obbligo di informazione circa ogni
cambiamento dello statuto personale ed economico, ricordando inoltre che la circostanza
di avere informato l'Ufficio
assicurazione invalidità della sua attività lucrativa non vuol ancora dire che
anche il Servizio delle prestazioni complementari ne sia venuto a conoscenza.
Ha poi sottolineato che malgrado certe spese sostenute siano indispensabili per
la ricorrente, tuttavia esse non rientrano nella lista
delle spese prese a carico dallo Stato quale fabbisogno.
La ricorrente ritiene che l'Ufficio assicurazione invalidità e la Cassa
cantonale di compensazione siano in stretta collaborazione, tanto che il loro
versamento mensile avviene congiuntamente. Inoltre, dato che ha sempre
dichiarato i suoi redditi all'autorità
fiscale, entrambi i citati Uffici ne dovevano ricevere una copia. Si chiede
dunque come mai nessuno si sia accorto prima d'ora che i calcoli delle rendite erano errati. Eppure, ella ha sempre
mantenuto i contatti con un funzionario dell'assicurazione invalidità, informandolo di ogni cambiamento della sua
situazione (doc. V).
L'amministrazione ha osservato di non avere chiesto la restituzione
degli importi percepiti, ma solo di avere rilevato la mancata informazione. Ha
poi ricordato la possibilità di chiedere il rimborso dei costi di
partecipazione alle spese LAMal (doc. VII).
L'insorgente e sua madre hanno formulato delle riflessioni personali
(doc. IX).
considerato in
diritto
2.1. Fondandosi
sull'art. 112 cpv. 2
lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea
federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed.
specifico per le prestazioni complementari ed il nuovo art. 112c Cost.
fed. relativo all'aiuto agli anziani
ed ai disabili, fissandone l'entrata
in vigore il 1° gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano
prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e
invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari
nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli
anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello
nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare
fondi dell'assicurazione
vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale sulle prestazioni
complementari all'AVS/AI (LPC)
– tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto
quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di
garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni
vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp.
Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).
Questa nozione è più ampia rispetto al
"minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La
LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e
invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143
(145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,
"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale"
in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I
limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite
dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995
pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche
Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.2. In virtù
dell'art. 4 cpv. 1 lett. c LPC, hanno diritto a prestazioni complementari le persone
domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera se hanno diritto ad una
rendita dell'assicurazione invalidità.
L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota
delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).
Per quanto riguarda le spese riconosciute, l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede che:
"
Per le persone che non vivono durevolmente o per
un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa),
le spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo
destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, per anno:
1. 18 140 franchi per le persone sole,
2. 27 210 franchi per i coniugi,
3. 9480 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per
figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per i due
primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante,
per altri due figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;
b. la
pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di
conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né
di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto è il seguente:
1. 13 200 franchi per le persone sole,
2. 15 000 franchi per i coniugi e le persone con orfani che hanno
diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS
o dell'AI,
3. 3600 franchi in più se è necessaria la locazione di un appartamento
in cui è possibile spostarsi con una carrozzella.".
Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che vivono che per quelle che
non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale,
sono riconosciute, fra le altre, le spese seguenti:
"
(…)
a. le spese di conseguimento del reddito, fino a concorrenza del
reddito lordo dell'attività lucrativa;
(…)
d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario deve corrispondere al premio
medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
(…)".
L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili, fra
Fatti
i quali vi sono:
"
(…)
a. i due terzi dei proventi in denaro o in natura dall'esercizio
di un'attività lucrativa per quanto superino annualmente 1000 franchi per le
persone sole e 1500 franchi per i coniugi e le persone con orfani che hanno
diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS
o dell'AI; per gli invalidi aventi diritto a un'indennità giornaliera dell'AI,
il reddito dell'attività lucrativa è computato interamente;
b. I proventi della sostanza mobile e immobile;
(…)
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,
comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
(…).".
2.3. La
ricorrente lamenta una diminuzione del suo diritto alle prestazioni
complementari dal 1° giugno 2009, derivante dal fatto che svolge un'attività lucrativa. L'assicurata sostiene che è dal 1° gennaio
2007 che lavora e che l'Ufficio
assicurazione invalidità ne è stato a suo tempo debitamente informato, mentre è
solo nell'aprile 2009 che anche
la Cassa di compensazione ne è venuta a conoscenza nell'ambito di una revisione ed ha conseguentemente modificato il suo
diritto alle PC. L'insorgente
si ritiene quindi non responsabile degli errori di calcolo che sono stati effettuati
negli anni precedenti, ma osserva che questi sbagli hanno comportato che lei ha
predisposto delle spese a cui ora non riesce più a far fronte.
2.4. Chiamato ora
a pronunciarsi, questo Tribunale ricorda innanzitutto che occorre distinguere
tra la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Servizio delle prestazioni
complementari, e l'Ufficio
assicurazione invalidità.
È vero che entrambi questi Uffici appartengono
all'Istituto delle
assicurazioni sociali, come pure la Cassa cantonale per gli assegni familiari,
la Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione e l'Ufficio dell'assicurazione malattia (cfr. carta intestata della Cassa cantonale
di compensazione AVS/AI/IPG).
Tuttavia, ognuno di questi Uffici ha delle
competenze specifiche e ben definite, che si differenziano l'una dall'altra a dipendenza del settore in cui ciascuno opera.
Questa chiara distinzione è ben riscontrabile
anche nel caso che interessa la ricorrente.
In concreto, è l'Ufficio assicurazione invalidità che oltre 10 anni fa ha deciso di
attribuire alla ricorrente una rendita intera d'invalidità (doc. 1). È poi lo stesso Ufficio che sia nel maggio 2007
(doc. A6) sia nel febbraio 2008 (doc. A7) ha sottoposto all'interessata un questionario per la
revisione della rendita d'invalidità.
È invece la Cassa cantonale di compensazione
AVS/AI/IPG, Servizio PC, che ha il compito di pronunciarsi sulle richieste di
una prestazione complementare alla rendita AVS o AI, che la stessa assicurata
ha compilato ed inoltrato nel 1996 (docc. 11-18) e nel 2005 (docc. 38-45).
Si tratta, dunque, di due distinte autorità
amministrative, che hanno e svolgono compiti differenti in settori diversi.
Di conseguenza, tutte le discussioni che l'assicurata ha avuto con i funzionari dell'Ufficio assicurazione invalidità e tutte le
informazioni che ha dato loro, non sono automaticamente pervenute anche
alla Cassa cantonale di compensazione, Servizio prestazioni complementari.
Ne discende che la censura secondo cui la
ricorrente ha adempiuto ai suoi obblighi informando tempestivamente l'amministrazione della sua attività
lucrativa non può essere qui tutelata, poiché, come ella stessa afferma, ha
fornito questi ragguagli unicamente ai preposti funzionari dell'Ufficio assicurazione invalidità, e non
anche ai colleghi della Cassa di compensazione (STFA del 20 ottobre 1989 nella
causa A.B.; STFA del 24 luglio 1990 nella causa A.B.).
La questione della violazione dell'obbligo di informare sancita dall'art. 24 OPC-AVS/AI, che è stata pure
riprodotta sul retro del foglio di calcolo della prestazione complementare, non
è comunque oggetto specifico del presente ricorso. Sarà, semmai, trattata in un'eventuale decisione di restituzione che la
Cassa potrà eventualmente emettere nei confronti dell'assicurata.
2.5. Dalla
documentazione prodotta dalla Cassa cantonale di compensazione, Servizio PC, si
rileva che il reddito che l'assicurata
ha conseguito con l'attività
lucrativa le è stato computato nel 2005 (doc. 19) e nel 2006 (doc. 52).
In seguito, alla luce della lettera del 18
gennaio 2006 (doc. 54) con cui la ricorrente ha avvisato – correttamente – la
Cassa cantonale di compensazione che dopo avere lavorato per oltre 10 anni
presso la Sezione delle risorse umane di __________ la sua collaborazione con
la Scuola cantonale __________ di __________ era terminata il 31 dicembre 2005
(doc. 53), l'amministrazione ha
ricalcolato il diritto alle PC per il 2006, computando un reddito privilegiato
nullo e quindi l'assicurata ha
beneficiato di maggiori prestazioni complementari (doc. 57).
Dopodiché, più nessuna comunicazione è giunta
alla Cassa di compensazione riguardo ad un'attività lucrativa da parte dell'interessata. Infatti, tanto per l'anno 2007 (doc. 65) quanto per l'anno 2008 (doc. 67), la Cassa di compensazione ha calcolato il
diritto alle prestazioni complementari senza computare un reddito privilegiato
da attività lucrativa, non avendone avuto – a quel momento - notizia. Lo stesso
dicasi anche per il 2009 (doc. 71).
Solo in occasione della revisione periodica delle
PC per l'anno 2009 (doc. 84) l'amministrazione ha saputo che durante l'anno precedente rispettivamente nello
stesso 2009 l'assicurata ha esercitato
un'attività lucrativa.
A giustificazione dell'omessa notifica del
lavoro, la ricorrente ha evidenziato come la Cassa cantonale di compensazione,
al pari dell'Ufficio
assicurazione invalidità, disporrebbe delle sue notifiche di tassazione da cui
risulta il suo reddito da attività lucrativa e quindi avrebbe dovuto già a suo
tempo calcolare correttamente il diritto alle PC.
In effetti, il Servizio prestazioni complementari
può accedere, in forma elettronica, alle decisioni fiscali concernenti gli
assicurati. Comunque, una tale verifica viene messa in atto soltanto in presenza
di indizi riguardanti discrepanze fra quanto annunciato dall'assicurato e quanto risulta dalla
documentazione in possesso dell'amministrazione. Infatti, un sistematico e periodico controllo a
tappeto delle notifiche di tassazione di ogni persona che richiede od ottiene
già le prestazioni complementari comporterebbe un lavoro sproporzionato, la cui
efficacia ed utilità sarebbe comunque limitata.
Per ovviare ad una dispendiosa - in fatto di
tempo, di collaboratori e dunque di costi - minuziosa verifica dei dati di ogni
assicurato, il legislatore ha optato per una responsabilizzazione del singolo
assicurato. In questo senso, all'art. 24 OPC-AVS/AI ha espressamente previsto un obbligo generale d'informazione da parte di ogni persona che
ha diritto alle prestazioni complementari, rispettivamente del suo rappresentante
legale o del terzo o dell'autorità
a cui viene versata la prestazione complementare. Questo obbligo non
caratterizza solo il settore giuridico qui in esame, ma anche altre
assicurazioni sociali, quali, per ciò che è qui attinente, l'assicurazione invalidità (art. 77 OAI).
Visto quanto precede, secondo questo Tribunale, non
si può imputare alla Cassa cantonale di compensazione una negligenza od un
errore per non essersi accorta in precedenza che dal 1° gennaio 2007 la
ricorrente esercitava un'attività
lucrativa.
2.6. Ciò che è
determinante, per il ricorso in esame, è che il 9 aprile 2009 (doc. 83) l'insorgente ha dichiarato di avere svolto un'attività lucrativa durante l'anno 2008, conseguendo un reddito netto di
Fr. 14'812,15 (doc. 82).
Inoltre, tanto dall'opposizione del 10 giugno 2009 (doc. A2) quanto dallo scritto del 4
agosto 2009 (doc. A3) del datore di lavoro dell'assicurata, emerge che anche durante il 2009 l'interessata ha continuato a svolgere al 30% un'attività lucrativa presso la Clinica __________
(doc. A8).
Secondo il citato art. 11 cpv. 1 lett. a LPC, due
terzi dei proventi in denaro o in natura dall'esercizio di un'attività
lucrativa, per quanto superino annualmente Fr. 1'000.-, sono computati come reddito del richiedente le prestazioni
complementari.
Il N. 2081 delle Direttive sulle prestazioni
complementari all'AVS e AI
(DPC), edite dall'UFAS, nel
tenore in vigore dal 1° gennaio 2008 recita quanto segue:
"
Per il calcolo della PC, il reddito realizzato
da persone invalide che lavorano in laboratori ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. a LIPIn (Legge federale
sulle istituzioni che promuovono l'integrazione degli invalidi) è conteggiato quale reddito di un'attività lucrativa. Ciò è pure applicabile
alla retribuzione versata ad assicurati con capacità di lavoro ridotta per il
lavoro da essi eseguito."
Inoltre, per l'art. 23 cpv. 1 OPC-AVS/AI, di regola, per il calcolo della
prestazione complementare annua sono considerati i redditi determinanti
ottenuti nel corso dell'anno
civile precedente.
Ciò stante, nei redditi computabili della
ricorrente andrebbe considerato il reddito netto da attività lucrativa
conseguito nell'anno 2008, pari
a Fr. 14'812,15.
2.7. In virtù
dell'art. 10 cpv. 3 lett. a
LPC, vanno però dedotte le spese necessarie per il conseguimento del reddito,
che dovrebbero essere inserite nelle spese riconosciute dell'assicurata, ovvero nel suo fabbisogno e
quindi nelle uscite.
Tuttavia, l'art. 11a OPC-AVS/AI prevede espressamente che il reddito annuo di un'attività lucrativa è calcolato deducendo
dal reddito lordo le spese per il conseguimento del reddito, debitamente
comprovate, ed i contributi dovuti alle assicurazioni sociali obbligatorie
prelevati sul reddito.
Di conseguenza, le spese per il conseguimento del
reddito sono deducibili direttamente dal reddito conseguito e non considerate
come spese autonome, come la sistematica della legge lascerebbe supporre (Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed, Schulthess 2009, pag.
140).
Il foglio di calcolo allestito dalla Cassa
cantonale di compensazione conteggia dunque correttamente le spese per il
conseguimento del reddito, laddove le pone nella categoria delle entrate e
meglio deducendole direttamente dal reddito lordo.
Nell'ambito delle prestazioni complementari, per il N. 2072 DPC,
"
Dal reddito lordo dell'attività lucrativa sono dedotte le spese di conseguimento del
reddito e i contributi, proporzionati al reddito, alle assicurazioni sociali
della Confederazione (AVS, AI, IPG, AD AINF, PP; art. 11a OPC). Se queste spese
sono più elevate del reddito lordo di un'attività lucrativa, il reddito dell'attività lucrativa non è computato. (…)"
Inoltre, secondo l'art. 2083 DPC,
"
Le persone che esercitano un'attività dipendente possono dedurre dal
reddito lordo, quali spese di conseguimento del reddito (N. 2072), in
particolare le spese supplementari dovute al fatto di dover consumare i pasti
fuori casa, le spese di viaggio e a quelle per gli abiti professionali (RCC
1968 p. 113)."
Infine, giusta l'art. 2084 DPC,
"
Le spese di un veicolo a motore privato possono
essere considerate spese di conseguimento del reddito solo se sono in relazione
diretta con il lavoro dell'assicurato
e non vi sono a disposizione mezzi di trasporto pubblici oppure se non si può
esigerne l'uso a causa d'infermità (RCC 1980 p. 125)."
La LPC, contrariamente a quanto previsto per la
valutazione della sostanza (art. 17 OPC-AVS/AI), non rinvia espressamente al
diritto tributario. Ciò nonostante, le Casse di compensazione devono attenersi
ai principi del diritto tributario e possono derogarvi quando ciò è
giustificato dalla particolare natura delle prestazioni complementari. In
particolare, le Casse non possono adottare ciecamente i forfait fiscali. D'altra parte, l'accertamento delle spese professionali effettive per ogni singolo
caso diventa molto dispendiosa, motivo per il quale le Casse di compensazione non
possono fare a meno di procedere con determinati forfait. Questi forfait
dovrebbero però essere calcolati in modo tale che la maggior parte dei casi concreti
sia così coperta. Qualora la persona beneficiaria di PC dimostri dei costi
effettivi maggiori, che sono strettamente necessari per il conseguimento del
reddito professionale, la Cassa di compensazione non può rifiutare queste spese
rinviando ai forfait. Le Casse di compensazione non devono però anche accettare
tutte le spese professionali giustificate dal richiedente le PC. Per le
prestazioni complementari all'AVS/AI
si tratta di prestazioni che devono assicurare un adeguato sostentamento e vengono erogate solo sussidiariamente. La
persona che ha diritto alle PC è vincolata all'obbligo di ridurre il danno e quindi deve sfruttare la propria
capacità di guadagno e mantenere il più basso possibile i costi da coprire con le
PC.
(Carigiet/Koch, op. cit., pag. 140).
Riferendosi alla regolamentazione a livello
federale (art. 26 LIFD), la dottrina (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 141) ha stilato
l'elenco dei costi
professionali che sono deducibili: le spese di trasporto necessarie dal
domicilio al luogo di lavoro, le spese supplementari necessarie per pasti fuori
domicilio o in caso di lavoro a turni, le altre spese necessarie per l'esercizio della professione (come i vestiti da lavoro e gli strumenti di lavoro) e le spese inerenti
al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale, che sono però solo eccezionalmente ammesse,
per esempio quando una non partecipazione potrebbe portare a perdere il posto
di lavoro. Non è comunque compito delle PC finanziare questi perfezionamenti.
Le spese per l'assistenza dei figli non sono espressamente previste come deducibili
né dalla LIFD né dalla giurisprudenza, poiché non sono in connessione con una determinata
attività professionale, ma costituiscono soltanto la condizione affinché soprattutto
un'attività lucrativa possa essere
esercitata fuori casa. A livello cantonale, questa tematica è regolata in
maniera non univoca. Per le PC, i costi per la cura dei figli sono considerati
come spese per il conseguimento del reddito.
2.8. Sia secondo
l'art. 24 LT, sia secondo l'art. 25 LIFD, il reddito netto corrisponde
ai proventi lordi meno le spese di acquisizione e le deduzioni generali.
La tendenza è oggi quella di prediligere una
concezione delle spese generali non finalizzata al conseguimento del reddito,
ma piuttosto una concezione causale, secondo cui sono deducibili non soltanto
le spese che il contribuente sostiene per conseguire un reddito, ma tutte
quelle che vengono occasionate dalla sua realizzazione (Locher, Kommentar zum DGB, Therwil/Basel 2001, ad art. 25, n.
13 seg., pag. 631; Reich, in: Zweifel/Athanas
[a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/1, Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der
Kantone und Gemeinden, Basilea/Ginevra/Monaco 2002, ad art. 9 LAID, n. 8, p.
163).
In una sentenza del 26 ottobre 2004, anche il
Tribunale federale ha espressamente rinviato a tale concezione, sottolineando
che devono essere considerate spese per il conseguimento del reddito quelle che il contribuente non può ragionevolmente evitare e che trovano
sostanziale origine nel conseguimento del medesimo (ASA 75 pag. 253).
In caso di attività lucrativa dipendente, le
deduzioni sono esaurientemente disciplinate dagli artt. 25 LT e 26 LIFD. Esse
riguardano le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro
(lett. a), le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in
caso di lavoro a turni (lett. b), le altre spese necessarie per l'esercizio della professione (lett. c)
nonché le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connesse
con l'esercizio dell'attività professionale (lett. d). Altri
costi e spese non sono ammessi.
Sono in particolare considerate “altre spese
professionali” quelle necessarie all'esercizio della professione che sono
sopportate dal contribuente per l'acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro
(compresi hard- e software), di riviste e libri specializzati, per l'uso di una
camera privata a scopi professionali, per abiti di lavoro, per l'usura particolare
delle scarpe e degli abiti di lavoro, per lavori pesanti, ecc. (art. 8 cpv. 1
DE del 20 dicembre 2007 concernente l'imposizione delle persone fisiche, valido
per il periodo fiscale 2008). La relativa deduzione è ammessa nella misura complessiva
di Fr. 2'400.– l'anno oppure delle spese effettive. In
quest'ultimo caso devono essere giustificate la totalità delle spese e la loro
necessità professionale (art. 8 cpv. 2 DE del 20 dicembre 2007). La deduzione
complessiva è infine dimezzata se l'attività lucrativa dipendente è esercitata per
meno di sei mesi all'anno o con un grado di occupazione inferiore al 50% (art. 8
cpv. 3 DE del 20 dicembre 2007).
In materia di imposta federale diretta, analoghe deduzioni
sono previste dall'Ordinanza del
DFF sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente del 10 febbraio 1993 (cfr. art. 7). Fatta salva la giustificazione di spese più elevate (art. 4), la deduzione
è pari al 3% del salario netto, ritenuto un minimo di Fr. 1'900.– l'anno e un massimo di Fr. 3'800.– (cfr. appendice dell'Ordinanza del
10 febbraio 1993, aggiornata di periodo in periodo).
Nella sentenza 2C_260/2008 del 6 agosto 2008, il
Tribunale federale ha ribadito questi concetti (cfr. consid. 2.1) ed ha evidenziato
(cfr. consid. 2.2) che secondo la giurisprudenza, il concetto di necessità
professionale di una spesa deve essere interpretato in senso relativamente
ampio. Non occorre infatti dimostrare che il contribuente non potrebbe
assolutamente realizzare il proprio reddito senza la spesa in questione né è
richiesto che quest'ultima sia effettuata in virtù di un obbligo legale. La
necessità va per contro ammessa già se, in base ad una valutazione economica,
si può ritenere che la spesa favorisce l'acquisizione del reddito e se non è
ragionevolmente esigibile che il contribuente vi rinunci (DTF 124 II 29 consid.
3a; sentenza 2A.60/1998 del 27 maggio 1999, in: ASA 69 pag. 872, consid. 2b).
Da ciò non può comunque venir concluso che tutti i costi in qualche modo in
relazione con l'acquisizione del reddito siano, dal profilo fiscale, illimitatamente
deducibili (sentenza 2P.254/2002 del 12 maggio 2003, in: StE 2003 B 22.3 n. 76,
consid. 3.2). Non possono in particolare venir dedotte le spese prese a carico
dal datore di lavoro o da terzi, le spese per il mantenimento del contribuente
e della sua famiglia nonché le spese private causate dalla posizione professionale
del contribuente, i cosiddetti costi per il tenore di vita (art. 34 lett. a
LIFD, art. 1 cpv. 2 dell'ordinanza sulle spese professionali; DTF 124 II 29 consid.
3d).
2.9. Visto quanto
precede, secondo questo Tribunale, alle condizioni espresse è dunque possibile
considerare senza ombra di dubbio quali deduzioni dal reddito lordo da attività
lucrativa sia le spese relative al veicolo che la ricorrente utilizza per
recarsi al lavoro date le sue difficoltà motorie che l'impediscono di utilizzare
i mezzi pubblici (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 141), sia le spese derivanti dal dovere consumare i
pasti fuori casa.
In merito alle spese necessarie per l'esercizio dell'attività professionale, va ricordato che la dottrina in ambito di
prestazioni complementari ha indicato comprendere gli abiti e gli strumenti da
lavoro e che a livello fiscale queste poste sono ormai integrate nel concetto
moderno di altre spese professionali e sono concesse sotto forma di forfait,
che per l'IC 2007 la ricorrente
ha esposto in Fr. 1'200.-
lavorando al 30% e che l'autorità
fiscale ha accertato in questo importo (doc. 78).
Tuttavia, non va dimenticato il principio secondo
cui all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno e che non tutte
le spese devono essere assunte dalle Casse di compensazione, le quali non
possono adottare semplicemente i forfait fiscali senza adeguarli al caso concreto.
In questo senso, poiché dagli atti non si evidenzia un'effettiva necessità per la ricorrente di assumersi dei costi legati
all'acquisto di specifici abiti
e/o strumenti da lavoro, non è possibile porre in deduzione del reddito lordo,
a titolo di spese per il conseguimento di questo reddito, il forfait fiscale di
Fr. 1'200.- per le spese professionali.
2.10. Ora, per
determinare i redditi dell'assicurata,
l'art. 23 cpv. 2 OPC-AVS/AI
stabilisce la possibilità di servirsi dell'ultima tassazione fiscale.
Pertanto, per stabilire il reddito netto da
attività dipendente della ricorrente, occorre fare riferimento alla notifica di
tassazione IC 2007 disponibile agli atti della Cassa (doc. 78), che ha accertato
delle deduzioni per veicolo privato pari a Fr. 2'574.- e delle spese per pasto principale fuori casa di Fr. 1'600.- (corrispondenti alla metà del forfait
concesso nel 2007).
La somma di Fr. 4'174.- va dunque posta in deduzione del reddito lordo da lavoro,
insieme alle deduzioni degli oneri sociali.
Riassumendo, al reddito netto di Fr. 14'812.- (doc. 82) conseguito dall'assicurata va innanzitutto sottratto l'importo di Fr. 4'174.-. Al totale di Fr. 10'638.- (Fr. 14'812.- -
Fr. 4'174.-) va poi dedotta la
franchigia di Fr. 1'000.- ed il
risultato va ritenuto nella misura di due terzi, per ottenere un reddito
computabile determinante di Fr. 6'425.- ([Fr. 10'638.- - Fr. 1'000.-]
x 2/3).
Stanti così le cose, questa cifra sostituisce
quella di Fr. 9'208.- stabilita
dalla Cassa di compensazione (cfr. il foglio di calcolo).
2.11. Infine, per
quanto attiene alle spese riconosciute, l'assicurata ha osservato di dovere fare fronte a diverse spese
mensili sia relative al suo sostentamento (pranzi, cene, spese per la casa e personali,
tassa sui rifiuti, elettricità, assicurazione responsabilità civile, imposte),
sia conseguenti al suo handicap (donna delle pulizie, parrucchiere,
assicurazione malattia privata, assicurazione per la previdenza vincolata,
leasing dell'automobile,
assicurazione e manutenzione dell'automobile, targhe, benzina).
In proposito, va rilevato che la lista dei costi
computabili (spese riconosciute) ai fini del calcolo della PC, elencati
all'art. 10 LPC (cfr. consid. 3), è esaustiva e che quest'ultima disposizione è di diritto federale
imperativo (Carigiet,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995, pag. 135; Carigiet/Koch,
Ergänzungs-leistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 83; N. 3001
DPC), perciò non è possibile derogarvi.
Di conseguenza, tutte le spese che non risultano
nell'elenco di cui al citato art. 10 LPC non possono essere ammesse in
deduzione a favore dell'assicurato.
A tutto quanto non è possibile far fronte tramite
i costi speciali previsti dalla legge (in particolare: vestiti, vitto,
telefono, acqua, luce, rifiuti, automobile, ecc.; cfr. Carigiet, Ergänzungsleistungen
zur AHV/IV, pag. 23 N. 74, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR),
Basilea 1998), si deve dunque sopperire tramite il fabbisogno vitale (limite di
reddito) per le persone non collocate in istituti, che è appositamente
destinato a coprire il fabbisogno minimo degli assicurati.
Per l'anno 2009 questo ammontare assomma a Fr. 18'720.- (cfr. Decreto cantonale esecutivo del 4 febbraio 2009
concernente la LPC, in vigore dal 1° gennaio 2009, pubblicato il 26 maggio 2009
nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi n. 26/2009, RL
6.4.5.3.2) e rappresenta l'importo
a cui l'assicurato ha diritto
per fronteggiare le altre spese menzionate nel ricorso.
Ciò significa che oltre al fabbisogno vitale,
alla pigione, all'importo
forfetario annuo per l'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie e, per quanto di pertinenza con il
caso di specie, le spese necessarie per il conseguimento del reddito, non
è possibile riconoscere espressamente all'assicurata altre spese che esulino dalla lista contemplata
dall'art. 10 LPC. La legge ha
infatti dovuto fissare un tetto massimo di copertura delle spese riconosciute,
altrimenti si sarebbero potute creare iniquità fra i beneficiari, per esempio
con assicurati che potrebbero pretendere il riconoscimento ed il rimborso di
ogni tipo di spesa di carattere personale che, addirittura, potrebbe andare
oltre al principio delle PC di garantire un reddito minimo per far fronte ai
propri fabbisogni vitali.
Ne consegue che i costi relativi alla cura
personale, al telefono, alla via cavo, all'energia elettrica, ai rifiuti, alle trasferte e ad altro ancora
(così come all'elenco di cui al
doc. 100), non possono essere computati quali spese specifiche a carico
delle PC.
La richiesta dell'assicurata non può così essere accolta.
2.12. Per quanto
concerne, invece, le spese di malattia e d'invalidità, si attira l'attenzione della ricorrente sulle seguenti
norme che il Cantone Ticino, in virtù della delega legislativa di cui all'art. 14 LPC, ha emanato con la Legge d'applicazione della LPC del 23 ottobre 2007 [LaLPC], RL 6.4.5.3, in
vigore dal 1° gennaio 2008:
"
Art. 11 Partecipazione ai costi
La partecipazione ai costi ai sensi dell’articolo 64 della legge
federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie (LAMal) è rimborsata per
le prestazioni assunte dall’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie secondo l’articolo 24 LAMal.
Art. 12 Assicurazione con
franchigie opzionali
Se una persona opta per un’assicurazione con una franchigia più elevata
ai sensi dell’articolo 93 dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sull’assicurazione
malattia (OAMal), il rimborso della partecipazione ai costi ammonta 1’000.--
franchi al massimo all’anno.
Art. 18 Spese di
aiuto, cura e assistenza a domicilio
1Le spese di aiuto, cura e assistenza rese necessarie dalla vecchiaia,
dall’invalidità, da un infortunio o da malattia e prestate da servizi pubblici
di utilità pubblica sono rimborsate.
2Nel caso di una tariffa scalare secondo il reddito o la sostanza, si
tiene conto solo della tariffa più bassa.
3Le spese di cura e assistenza insorte in un istituto diurno, in un ospedale
giornaliero o in un ambulatorio, pubblici o di utilità pubblica, sono anch’esse
rimborsate.
4Le spese di cura prestate da istituti privati sono rimborsate in
quanto corrispondono a quelle insorte in istituti pubblici o di utilità
pubblica.
5Le spese debitamente comprovate di aiuto e assistenza necessari
nell’economia domestica sono rimborsate fino a 4’800 franchi al massimo per
anno civile se tali prestazioni sono fornite da una persona che:
a) non vive nella stessa economia domestica o
b) non lavora per un’organizzazione Spitex
riconosciuta.
6In caso di rimborso ai sensi del capoverso 5, le spese prese in considerazione
sono limitate a un massimo di 25 franchi l’ora.
Art. 19 Spese per il personale di
cura assunto direttamente
1Le spese per il
personale di cura assunto direttamente sono rimborsate ai beneficiari di un
assegno per grandi invalidi di grado medio o elevato che vivono a domicilio
fino a concorrenza delle spese di cura e di assistenza che non possono essere
prese a carico da un’organizzazione Spitex riconosciuta ai sensi dell’articolo
51 OAMal.
2Il Servizio di
assistenza e cura a domicilio del Mendrisiotto e Basso Ceresio determina per
l’intero territorio cantonale sia la parte delle cure e dell’assistenza che non
può, in un caso concreto, essere presa a carico da un’organizzazione Spitex
riconosciuta, sia il profilo della persona da impiegare.
Art. 20 Spese per le cure e l’assistenza prestate
dai membri della famiglia
1Le spese per le
cure e l’assistenza prestate dai membri della famiglia sono rimborsate se
questi ultimi:
a) non sono considerati nel calcolo della PC e
b) se essi hanno
subito, a causa delle cure prestate, una considerevole perdita di guadagno per
un periodo prolungato.
2Le spese
possono essere rimborsate al massimo fino a concorrenza della perdita di
guadagno.
Art. 21 Spese di aiuto, cura e assistenza a
persone invalide in strutture diurne
1Le spese di
aiuto, cura e assistenza a persone invalide in strutture diurne, in centri occupazionali
e in istituti diurni analoghi sono rimborsate se:
a) la persona invalida vi ha soggiornato per più di cinque ore al
giorno e;
b) la struttura
diurna è gestita da un servizio pubblico o privato di utilità pubblica.
2Le spese
conteggiate sono limitate a un massimo di 45 franchi per ogni giorno che la
persona invalida ha trascorso nella struttura diurna.
3Nessuna spesa è
rimborsata:
a) in caso di
attività con retribuzione in denaro di oltre 50 franchi al mese;
b) in caso di
soggiorno in un istituto con calcolo della PC ai sensi dell’articolo 10 capoverso
2 LPC.
Art. 22 Spese di trasporto
1Le spese di
trasporto comprovate sono rimborsate se il trasporto è avvenuto in Svizzera e
se sono state provocate da un’urgenza o da uno spostamento indispensabile.
2Sono rimborsate
anche le spese comprovate di trasporto fino al luogo del trattamento medico più
vicino.
3Si assumono le
spese corrispondenti alle tariffe dei trasporti pubblici per il percorso più
diretto.
4Se
l’impedimento obbliga la persona assicurata a ricorrere a un altro mezzo di
trasporto, le spese relative sono rimborsate.
5Le strutture
diurne ai sensi dell’art. 19 sono parificati ai luoghi di trattamento medico ai
sensi del cpv. 2."
In assenza di una decisione su opposizione
impugnabile davanti a questo Tribunale mediante ricorso in forza dell'art. 56 LPGA, il TCA non può ora
pronunciarsi su un eventuale diritto dell'assicurata riguardante questa specifica tematica (spese di malattia
e/o di invalidità).
2.13. Viste le
considerazioni esposte, le spese riconosciute della ricorrente vanno dunque
confermate in Fr. 36'432.- (Fr. 18'720.- [fabbisogno vitale] + Fr. 4'512.- [contributo assicurazione malattia] + Fr. 13'200.- [importo massimo pigione]), come
definite dalla Cassa cantonale di compensazione.
I redditi computabili sono invece fissati in Fr.
24'665.- (Fr. 6'425.-
[reddito netto dell'attività
lucrativa] + Fr. 18'240.-
[rendita AI]).
Dalla differenza fra le entrate e le uscite della
ricorrente risulta dunque un'eccedenza
di Fr. 11'767.-, a cui va
dedotto il contributo fisso di Fr. 4'512.- per l'assicurazione
malattia.
Di conseguenza, l'assicurata ha diritto ad una prestazione complementare annua pari a Fr.
7'255.- (Fr. 36'432.- - Fr.
24'665.- - Fr. 4'512.-), rispettivamente di Fr. 605.- al
mese.
Alla luce di quanto precede, il ricorso deve
essere parzialmente accolto e la decisione impugnata annullata. Gli atti sono
rinviati alla Cassa cantonale di compensazione per l'emanazione di una nuova decisione conforme alle argomentazioni espresse.
All'insorgente, non patrocinata, non vanno attribuite ripetibili anche
se parzialmente vincente in causa (art. 61 lett. g LPGA).
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ La
decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati alla Cassa cantonale di compensazione,
affinché proceda, sulla base delle considerazioni esposte, all'emanazione di una nuova decisione.
Considerandi
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Non si attribuiscono ripetibili.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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