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Decisione

33.2009.8

Informazioni date all'UAI non vanno automaticamente alla Cassa PC. Reddito netto da lavoro = reddito lordo - spese per il conseguimento del reddito. LPC non rinvia direttamente a LT. Spese deducibili:

23 novembre 2009Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

i quali vi sono:

"

(…)

a. i due terzi dei proventi in denaro o in natura dall'esercizio

di un'attività lucrativa per quanto superino annualmente 1000 franchi per le

persone sole e 1500 franchi per i coniugi e le persone con orfani che hanno

diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS

o dell'AI; per gli invalidi aventi diritto a un'indennità giornaliera dell'AI,

il reddito dell'attività lucrativa è computato interamente;

b. I proventi della sostanza mobile e immobile;

(…)

d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,

comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

(…).".

2.3. La

ricorrente lamenta una diminuzione del suo diritto alle prestazioni

complementari dal 1° giugno 2009, derivante dal fatto che svolge un'attività lucrativa. L'assicurata sostiene che è dal 1° gennaio

2007 che lavora e che l'Ufficio

assicurazione invalidità ne è stato a suo tempo debitamente informato, mentre è

solo nell'aprile 2009 che anche

la Cassa di compensazione ne è venuta a conoscenza nell'ambito di una revisione ed ha conseguentemente modificato il suo

diritto alle PC. L'insorgente

si ritiene quindi non responsabile degli errori di calcolo che sono stati effettuati

negli anni precedenti, ma osserva che questi sbagli hanno comportato che lei ha

predisposto delle spese a cui ora non riesce più a far fronte.

2.4. Chiamato ora

a pronunciarsi, questo Tribunale ricorda innanzitutto che occorre distinguere

tra la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Servizio delle prestazioni

complementari, e l'Ufficio

assicurazione invalidità.

È vero che entrambi questi Uffici appartengono

all'Istituto delle

assicurazioni sociali, come pure la Cassa cantonale per gli assegni familiari,

la Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione e l'Ufficio dell'assicurazione malattia (cfr. carta intestata della Cassa cantonale

di compensazione AVS/AI/IPG).

Tuttavia, ognuno di questi Uffici ha delle

competenze specifiche e ben definite, che si differenziano l'una dall'altra a dipendenza del settore in cui ciascuno opera.

Questa chiara distinzione è ben riscontrabile

anche nel caso che interessa la ricorrente.

In concreto, è l'Ufficio assicurazione invalidità che oltre 10 anni fa ha deciso di

attribuire alla ricorrente una rendita intera d'invalidità (doc. 1). È poi lo stesso Ufficio che sia nel maggio 2007

(doc. A6) sia nel febbraio 2008 (doc. A7) ha sottoposto all'interessata un questionario per la

revisione della rendita d'invalidità.

È invece la Cassa cantonale di compensazione

AVS/AI/IPG, Servizio PC, che ha il compito di pronunciarsi sulle richieste di

una prestazione complementare alla rendita AVS o AI, che la stessa assicurata

ha compilato ed inoltrato nel 1996 (docc. 11-18) e nel 2005 (docc. 38-45).

Si tratta, dunque, di due distinte autorità

amministrative, che hanno e svolgono compiti differenti in settori diversi.

Di conseguenza, tutte le discussioni che l'assicurata ha avuto con i funzionari dell'Ufficio assicurazione invalidità e tutte le

informazioni che ha dato loro, non sono automaticamente pervenute anche

alla Cassa cantonale di compensazione, Servizio prestazioni complementari.

Ne discende che la censura secondo cui la

ricorrente ha adempiuto ai suoi obblighi informando tempestivamente l'amministrazione della sua attività

lucrativa non può essere qui tutelata, poiché, come ella stessa afferma, ha

fornito questi ragguagli unicamente ai preposti funzionari dell'Ufficio assicurazione invalidità, e non

anche ai colleghi della Cassa di compensazione (STFA del 20 ottobre 1989 nella

causa A.B.; STFA del 24 luglio 1990 nella causa A.B.).

La questione della violazione dell'obbligo di informare sancita dall'art. 24 OPC-AVS/AI, che è stata pure

riprodotta sul retro del foglio di calcolo della prestazione complementare, non

è comunque oggetto specifico del presente ricorso. Sarà, semmai, trattata in un'eventuale decisione di restituzione che la

Cassa potrà eventualmente emettere nei confronti dell'assicurata.

2.5. Dalla

documentazione prodotta dalla Cassa cantonale di compensazione, Servizio PC, si

rileva che il reddito che l'assicurata

ha conseguito con l'attività

lucrativa le è stato computato nel 2005 (doc. 19) e nel 2006 (doc. 52).

In seguito, alla luce della lettera del 18

gennaio 2006 (doc. 54) con cui la ricorrente ha avvisato – correttamente – la

Cassa cantonale di compensazione che dopo avere lavorato per oltre 10 anni

presso la Sezione delle risorse umane di __________ la sua collaborazione con

la Scuola cantonale __________ di __________ era terminata il 31 dicembre 2005

(doc. 53), l'amministrazione ha

ricalcolato il diritto alle PC per il 2006, computando un reddito privilegiato

nullo e quindi l'assicurata ha

beneficiato di maggiori prestazioni complementari (doc. 57).

Dopodiché, più nessuna comunicazione è giunta

alla Cassa di compensazione riguardo ad un'attività lucrativa da parte dell'interessata. Infatti, tanto per l'anno 2007 (doc. 65) quanto per l'anno 2008 (doc. 67), la Cassa di compensazione ha calcolato il

diritto alle prestazioni complementari senza computare un reddito privilegiato

da attività lucrativa, non avendone avuto – a quel momento - notizia. Lo stesso

dicasi anche per il 2009 (doc. 71).

Solo in occasione della revisione periodica delle

PC per l'anno 2009 (doc. 84) l'amministrazione ha saputo che durante l'anno precedente rispettivamente nello

stesso 2009 l'assicurata ha esercitato

un'attività lucrativa.

A giustificazione dell'omessa notifica del

lavoro, la ricorrente ha evidenziato come la Cassa cantonale di compensazione,

al pari dell'Ufficio

assicurazione invalidità, disporrebbe delle sue notifiche di tassazione da cui

risulta il suo reddito da attività lucrativa e quindi avrebbe dovuto già a suo

tempo calcolare correttamente il diritto alle PC.

In effetti, il Servizio prestazioni complementari

può accedere, in forma elettronica, alle decisioni fiscali concernenti gli

assicurati. Comunque, una tale verifica viene messa in atto soltanto in presenza

di indizi riguardanti discrepanze fra quanto annunciato dall'assicurato e quanto risulta dalla

documentazione in possesso dell'amministrazione. Infatti, un sistematico e periodico controllo a

tappeto delle notifiche di tassazione di ogni persona che richiede od ottiene

già le prestazioni complementari comporterebbe un lavoro sproporzionato, la cui

efficacia ed utilità sarebbe comunque limitata.

Per ovviare ad una dispendiosa - in fatto di

tempo, di collaboratori e dunque di costi - minuziosa verifica dei dati di ogni

assicurato, il legislatore ha optato per una responsabilizzazione del singolo

assicurato. In questo senso, all'art. 24 OPC-AVS/AI ha espressamente previsto un obbligo generale d'informazione da parte di ogni persona che

ha diritto alle prestazioni complementari, rispettivamente del suo rappresentante

legale o del terzo o dell'autorità

a cui viene versata la prestazione complementare. Questo obbligo non

caratterizza solo il settore giuridico qui in esame, ma anche altre

assicurazioni sociali, quali, per ciò che è qui attinente, l'assicurazione invalidità (art. 77 OAI).

Visto quanto precede, secondo questo Tribunale, non

si può imputare alla Cassa cantonale di compensazione una negligenza od un

errore per non essersi accorta in precedenza che dal 1° gennaio 2007 la

ricorrente esercitava un'attività

lucrativa.

2.6. Ciò che è

determinante, per il ricorso in esame, è che il 9 aprile 2009 (doc. 83) l'insorgente ha dichiarato di avere svolto un'attività lucrativa durante l'anno 2008, conseguendo un reddito netto di

Fr. 14'812,15 (doc. 82).

Inoltre, tanto dall'opposizione del 10 giugno 2009 (doc. A2) quanto dallo scritto del 4

agosto 2009 (doc. A3) del datore di lavoro dell'assicurata, emerge che anche durante il 2009 l'interessata ha continuato a svolgere al 30% un'attività lucrativa presso la Clinica __________

(doc. A8).

Secondo il citato art. 11 cpv. 1 lett. a LPC, due

terzi dei proventi in denaro o in natura dall'esercizio di un'attività

lucrativa, per quanto superino annualmente Fr. 1'000.-, sono computati come reddito del richiedente le prestazioni

complementari.

Il N. 2081 delle Direttive sulle prestazioni

complementari all'AVS e AI

(DPC), edite dall'UFAS, nel

tenore in vigore dal 1° gennaio 2008 recita quanto segue:

"

Per il calcolo della PC, il reddito realizzato

da persone invalide che lavorano in laboratori ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. a LIPIn (Legge federale

sulle istituzioni che promuovono l'integrazione degli invalidi) è conteggiato quale reddito di un'attività lucrativa. Ciò è pure applicabile

alla retribuzione versata ad assicurati con capacità di lavoro ridotta per il

lavoro da essi eseguito."

Inoltre, per l'art. 23 cpv. 1 OPC-AVS/AI, di regola, per il calcolo della

prestazione complementare annua sono considerati i redditi determinanti

ottenuti nel corso dell'anno

civile precedente.

Ciò stante, nei redditi computabili della

ricorrente andrebbe considerato il reddito netto da attività lucrativa

conseguito nell'anno 2008, pari

a Fr. 14'812,15.

2.7. In virtù

dell'art. 10 cpv. 3 lett. a

LPC, vanno però dedotte le spese necessarie per il conseguimento del reddito,

che dovrebbero essere inserite nelle spese riconosciute dell'assicurata, ovvero nel suo fabbisogno e

quindi nelle uscite.

Tuttavia, l'art. 11a OPC-AVS/AI prevede espressamente che il reddito annuo di un'attività lucrativa è calcolato deducendo

dal reddito lordo le spese per il conseguimento del reddito, debitamente

comprovate, ed i contributi dovuti alle assicurazioni sociali obbligatorie

prelevati sul reddito.

Di conseguenza, le spese per il conseguimento del

reddito sono deducibili direttamente dal reddito conseguito e non considerate

come spese autonome, come la sistematica della legge lascerebbe supporre (Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed, Schulthess 2009, pag.

140).

Il foglio di calcolo allestito dalla Cassa

cantonale di compensazione conteggia dunque correttamente le spese per il

conseguimento del reddito, laddove le pone nella categoria delle entrate e

meglio deducendole direttamente dal reddito lordo.

Nell'ambito delle prestazioni complementari, per il N. 2072 DPC,

"

Dal reddito lordo dell'attività lucrativa sono dedotte le spese di conseguimento del

reddito e i contributi, proporzionati al reddito, alle assicurazioni sociali

della Confederazione (AVS, AI, IPG, AD AINF, PP; art. 11a OPC). Se queste spese

sono più elevate del reddito lordo di un'attività lucrativa, il reddito dell'attività lucrativa non è computato. (…)"

Inoltre, secondo l'art. 2083 DPC,

"

Le persone che esercitano un'attività dipendente possono dedurre dal

reddito lordo, quali spese di conseguimento del reddito (N. 2072), in

particolare le spese supplementari dovute al fatto di dover consumare i pasti

fuori casa, le spese di viaggio e a quelle per gli abiti professionali (RCC

1968 p. 113)."

Infine, giusta l'art. 2084 DPC,

"

Le spese di un veicolo a motore privato possono

essere considerate spese di conseguimento del reddito solo se sono in relazione

diretta con il lavoro dell'assicurato

e non vi sono a disposizione mezzi di trasporto pubblici oppure se non si può

esigerne l'uso a causa d'infermità (RCC 1980 p. 125)."

La LPC, contrariamente a quanto previsto per la

valutazione della sostanza (art. 17 OPC-AVS/AI), non rinvia espressamente al

diritto tributario. Ciò nonostante, le Casse di compensazione devono attenersi

ai principi del diritto tributario e possono derogarvi quando ciò è

giustificato dalla particolare natura delle prestazioni complementari. In

particolare, le Casse non possono adottare ciecamente i forfait fiscali. D'altra parte, l'accertamento delle spese professionali effettive per ogni singolo

caso diventa molto dispendiosa, motivo per il quale le Casse di compensazione non

possono fare a meno di procedere con determinati forfait. Questi forfait

dovrebbero però essere calcolati in modo tale che la maggior parte dei casi concreti

sia così coperta. Qualora la persona beneficiaria di PC dimostri dei costi

effettivi maggiori, che sono strettamente necessari per il conseguimento del

reddito professionale, la Cassa di compensazione non può rifiutare queste spese

rinviando ai forfait. Le Casse di compensazione non devono però anche accettare

tutte le spese professionali giustificate dal richiedente le PC. Per le

prestazioni complementari all'AVS/AI

si tratta di prestazioni che devono assicurare un adeguato sostentamento e vengono erogate solo sussidiariamente. La

persona che ha diritto alle PC è vincolata all'obbligo di ridurre il danno e quindi deve sfruttare la propria

capacità di guadagno e mantenere il più basso possibile i costi da coprire con le

PC.

(Carigiet/Koch, op. cit., pag. 140).

Riferendosi alla regolamentazione a livello

federale (art. 26 LIFD), la dottrina (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 141) ha stilato

l'elenco dei costi

professionali che sono deducibili: le spese di trasporto necessarie dal

domicilio al luogo di lavoro, le spese supplementari necessarie per pasti fuori

domicilio o in caso di lavoro a turni, le altre spese necessarie per l'esercizio della professione (come i vestiti da lavoro e gli strumenti di lavoro) e le spese inerenti

al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale, che sono però solo eccezionalmente ammesse,

per esempio quando una non partecipazione potrebbe portare a perdere il posto

di lavoro. Non è comunque compito delle PC finanziare questi perfezionamenti.

Le spese per l'assistenza dei figli non sono espressamente previste come deducibili

né dalla LIFD né dalla giurisprudenza, poiché non sono in connessione con una determinata

attività professionale, ma costituiscono soltanto la condizione affinché soprattutto

un'attività lucrativa possa essere

esercitata fuori casa. A livello cantonale, questa tematica è regolata in

maniera non univoca. Per le PC, i costi per la cura dei figli sono considerati

come spese per il conseguimento del reddito.

2.8. Sia secondo

l'art. 24 LT, sia secondo l'art. 25 LIFD, il reddito netto corrisponde

ai proventi lordi meno le spese di acquisizione e le deduzioni generali.

La tendenza è oggi quella di prediligere una

concezione delle spese generali non finalizzata al conseguimento del reddito,

ma piuttosto una concezione causale, secondo cui sono deducibili non soltanto

le spese che il contribuente sostiene per conseguire un reddito, ma tutte

quelle che vengono occasionate dalla sua realizzazione (Locher, Kommentar zum DGB, Therwil/Basel 2001, ad art. 25, n.

13 seg., pag. 631; Reich, in: Zweifel/Athanas

[a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/1, Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der

Kantone und Gemeinden, Basilea/Ginevra/Monaco 2002, ad art. 9 LAID, n. 8, p.

163).

In una sentenza del 26 ottobre 2004, anche il

Tribunale federale ha espressamente rinviato a tale concezione, sottolineando

che devono essere considerate spese per il conseguimento del reddito quelle che il contribuente non può ragionevolmente evitare e che trovano

sostanziale origine nel conseguimento del medesimo (ASA 75 pag. 253).

In caso di attività lucrativa dipendente, le

deduzioni sono esaurientemente disciplinate dagli artt. 25 LT e 26 LIFD. Esse

riguardano le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro

(lett. a), le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in

caso di lavoro a turni (lett. b), le altre spese necessarie per l'esercizio della professione (lett. c)

nonché le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connesse

con l'esercizio dell'attività professionale (lett. d). Altri

costi e spese non sono ammessi.

Sono in particolare considerate “altre spese

professionali” quelle necessarie all'esercizio della professione che sono

sopportate dal contribuente per l'acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro

(compresi hard- e software), di riviste e libri specializzati, per l'uso di una

camera privata a scopi professionali, per abiti di lavoro, per l'usura particolare

delle scarpe e degli abiti di lavoro, per lavori pesanti, ecc. (art. 8 cpv. 1

DE del 20 dicembre 2007 concernente l'imposizione delle persone fisiche, valido

per il periodo fiscale 2008). La relativa deduzione è ammessa nella misura complessiva

di Fr. 2'400.– l'anno oppure delle spese effettive. In

quest'ultimo caso devono essere giustificate la totalità delle spese e la loro

necessità professionale (art. 8 cpv. 2 DE del 20 dicembre 2007). La deduzione

complessiva è infine dimezzata se l'attività lucrativa dipendente è esercitata per

meno di sei mesi all'anno o con un grado di occupazione inferiore al 50% (art. 8

cpv. 3 DE del 20 dicembre 2007).

In materia di imposta federale diretta, analoghe deduzioni

sono previste dall'Ordinanza del

DFF sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente del 10 febbraio 1993 (cfr. art. 7). Fatta salva la giustificazione di spese più elevate (art. 4), la deduzione

è pari al 3% del salario netto, ritenuto un minimo di Fr. 1'900.– l'anno e un massimo di Fr. 3'800.– (cfr. appendice dell'Ordinanza del

10 febbraio 1993, aggiornata di periodo in periodo).

Nella sentenza 2C_260/2008 del 6 agosto 2008, il

Tribunale federale ha ribadito questi concetti (cfr. consid. 2.1) ed ha evidenziato

(cfr. consid. 2.2) che secondo la giurisprudenza, il concetto di necessità

professionale di una spesa deve essere interpretato in senso relativamente

ampio. Non occorre infatti dimostrare che il contribuente non potrebbe

assolutamente realizzare il proprio reddito senza la spesa in questione né è

richiesto che quest'ultima sia effettuata in virtù di un obbligo legale. La

necessità va per contro ammessa già se, in base ad una valutazione economica,

si può ritenere che la spesa favorisce l'acquisizione del reddito e se non è

ragionevolmente esigibile che il contribuente vi rinunci (DTF 124 II 29 consid.

3a; sentenza 2A.60/1998 del 27 maggio 1999, in: ASA 69 pag. 872, consid. 2b).

Da ciò non può comunque venir concluso che tutti i costi in qualche modo in

relazione con l'acquisizione del reddito siano, dal profilo fiscale, illimitatamente

deducibili (sentenza 2P.254/2002 del 12 maggio 2003, in: StE 2003 B 22.3 n. 76,

consid. 3.2). Non possono in particolare venir dedotte le spese prese a carico

dal datore di lavoro o da terzi, le spese per il mantenimento del contribuente

e della sua famiglia nonché le spese private causate dalla posizione professionale

del contribuente, i cosiddetti costi per il tenore di vita (art. 34 lett. a

LIFD, art. 1 cpv. 2 dell'ordinanza sulle spese professionali; DTF 124 II 29 consid.

3d).

2.9. Visto quanto

precede, secondo questo Tribunale, alle condizioni espresse è dunque possibile

considerare senza ombra di dubbio quali deduzioni dal reddito lordo da attività

lucrativa sia le spese relative al veicolo che la ricorrente utilizza per

recarsi al lavoro date le sue difficoltà motorie che l'impediscono di utilizzare

i mezzi pubblici (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 141), sia le spese derivanti dal dovere consumare i

pasti fuori casa.

In merito alle spese necessarie per l'esercizio dell'attività professionale, va ricordato che la dottrina in ambito di

prestazioni complementari ha indicato comprendere gli abiti e gli strumenti da

lavoro e che a livello fiscale queste poste sono ormai integrate nel concetto

moderno di altre spese professionali e sono concesse sotto forma di forfait,

che per l'IC 2007 la ricorrente

ha esposto in Fr. 1'200.-

lavorando al 30% e che l'autorità

fiscale ha accertato in questo importo (doc. 78).

Tuttavia, non va dimenticato il principio secondo

cui all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno e che non tutte

le spese devono essere assunte dalle Casse di compensazione, le quali non

possono adottare semplicemente i forfait fiscali senza adeguarli al caso concreto.

In questo senso, poiché dagli atti non si evidenzia un'effettiva necessità per la ricorrente di assumersi dei costi legati

all'acquisto di specifici abiti

e/o strumenti da lavoro, non è possibile porre in deduzione del reddito lordo,

a titolo di spese per il conseguimento di questo reddito, il forfait fiscale di

Fr. 1'200.- per le spese professionali.

2.10. Ora, per

determinare i redditi dell'assicurata,

l'art. 23 cpv. 2 OPC-AVS/AI

stabilisce la possibilità di servirsi dell'ultima tassazione fiscale.

Pertanto, per stabilire il reddito netto da

attività dipendente della ricorrente, occorre fare riferimento alla notifica di

tassazione IC 2007 disponibile agli atti della Cassa (doc. 78), che ha accertato

delle deduzioni per veicolo privato pari a Fr. 2'574.- e delle spese per pasto principale fuori casa di Fr. 1'600.- (corrispondenti alla metà del forfait

concesso nel 2007).

La somma di Fr. 4'174.- va dunque posta in deduzione del reddito lordo da lavoro,

insieme alle deduzioni degli oneri sociali.

Riassumendo, al reddito netto di Fr. 14'812.- (doc. 82) conseguito dall'assicurata va innanzitutto sottratto l'importo di Fr. 4'174.-. Al totale di Fr. 10'638.- (Fr. 14'812.- -

Fr. 4'174.-) va poi dedotta la

franchigia di Fr. 1'000.- ed il

risultato va ritenuto nella misura di due terzi, per ottenere un reddito

computabile determinante di Fr. 6'425.- ([Fr. 10'638.- - Fr. 1'000.-]

x 2/3).

Stanti così le cose, questa cifra sostituisce

quella di Fr. 9'208.- stabilita

dalla Cassa di compensazione (cfr. il foglio di calcolo).

2.11. Infine, per

quanto attiene alle spese riconosciute, l'assicurata ha osservato di dovere fare fronte a diverse spese

mensili sia relative al suo sostentamento (pranzi, cene, spese per la casa e personali,

tassa sui rifiuti, elettricità, assicurazione responsabilità civile, imposte),

sia conseguenti al suo handicap (donna delle pulizie, parrucchiere,

assicurazione malattia privata, assicurazione per la previdenza vincolata,

leasing dell'automobile,

assicurazione e manutenzione dell'automobile, targhe, benzina).

In proposito, va rilevato che la lista dei costi

computabili (spese riconosciute) ai fini del calcolo della PC, elencati

all'art. 10 LPC (cfr. consid. 3), è esaustiva e che quest'ultima disposizione è di diritto federale

imperativo (Carigiet,

Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995, pag. 135; Carigiet/Koch,

Ergänzungs-leistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 83; N. 3001

DPC), perciò non è possibile derogarvi.

Di conseguenza, tutte le spese che non risultano

nell'elenco di cui al citato art. 10 LPC non possono essere ammesse in

deduzione a favore dell'assicurato.

A tutto quanto non è possibile far fronte tramite

i costi speciali previsti dalla legge (in particolare: vestiti, vitto,

telefono, acqua, luce, rifiuti, automobile, ecc.; cfr. Carigiet, Ergänzungsleistungen

zur AHV/IV, pag. 23 N. 74, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR),

Basilea 1998), si deve dunque sopperire tramite il fabbisogno vitale (limite di

reddito) per le persone non collocate in istituti, che è appositamente

destinato a coprire il fabbisogno minimo degli assicurati.

Per l'anno 2009 questo ammontare assomma a Fr. 18'720.- (cfr. Decreto cantonale esecutivo del 4 febbraio 2009

concernente la LPC, in vigore dal 1° gennaio 2009, pubblicato il 26 maggio 2009

nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi n. 26/2009, RL

6.4.5.3.2) e rappresenta l'importo

a cui l'assicurato ha diritto

per fronteggiare le altre spese menzionate nel ricorso.

Ciò significa che oltre al fabbisogno vitale,

alla pigione, all'importo

forfetario annuo per l'assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie e, per quanto di pertinenza con il

caso di specie, le spese necessarie per il conseguimento del reddito, non

è possibile riconoscere espressamente all'assicurata altre spese che esulino dalla lista contemplata

dall'art. 10 LPC. La legge ha

infatti dovuto fissare un tetto massimo di copertura delle spese riconosciute,

altrimenti si sarebbero potute creare iniquità fra i beneficiari, per esempio

con assicurati che potrebbero pretendere il riconoscimento ed il rimborso di

ogni tipo di spesa di carattere personale che, addirittura, potrebbe andare

oltre al principio delle PC di garantire un reddito minimo per far fronte ai

propri fabbisogni vitali.

Ne consegue che i costi relativi alla cura

personale, al telefono, alla via cavo, all'energia elettrica, ai rifiuti, alle trasferte e ad altro ancora

(così come all'elenco di cui al

doc. 100), non possono essere computati quali spese specifiche a carico

delle PC.

La richiesta dell'assicurata non può così essere accolta.

2.12. Per quanto

concerne, invece, le spese di malattia e d'invalidità, si attira l'attenzione della ricorrente sulle seguenti

norme che il Cantone Ticino, in virtù della delega legislativa di cui all'art. 14 LPC, ha emanato con la Legge d'applicazione della LPC del 23 ottobre 2007 [LaLPC], RL 6.4.5.3, in

vigore dal 1° gennaio 2008:

"

Art. 11 Partecipazione ai costi

La partecipazione ai costi ai sensi dell’articolo 64 della legge

federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie (LAMal) è rimborsata per

le prestazioni assunte dall’assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie secondo l’articolo 24 LAMal.

Art. 12 Assicurazione con

franchigie opzionali

Se una persona opta per un’assicurazione con una franchigia più elevata

ai sensi dell’articolo 93 dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sull’assicurazione

malattia (OAMal), il rimborso della partecipazione ai costi ammonta 1’000.--

franchi al massimo all’anno.

Art. 18 Spese di

aiuto, cura e assistenza a domicilio

1Le spese di aiuto, cura e assistenza rese necessarie dalla vecchiaia,

dall’invalidità, da un infortunio o da malattia e prestate da servizi pubblici

di utilità pubblica sono rimborsate.

2Nel caso di una tariffa scalare secondo il reddito o la sostanza, si

tiene conto solo della tariffa più bassa.

3Le spese di cura e assistenza insorte in un istituto diurno, in un ospedale

giornaliero o in un ambulatorio, pubblici o di utilità pubblica, sono anch’esse

rimborsate.

4Le spese di cura prestate da istituti privati sono rimborsate in

quanto corrispondono a quelle insorte in istituti pubblici o di utilità

pubblica.

5Le spese debitamente comprovate di aiuto e assistenza necessari

nell’economia domestica sono rimborsate fino a 4’800 franchi al massimo per

anno civile se tali prestazioni sono fornite da una persona che:

a) non vive nella stessa economia domestica o

b) non lavora per un’organizzazione Spitex

riconosciuta.

6In caso di rimborso ai sensi del capoverso 5, le spese prese in considerazione

sono limitate a un massimo di 25 franchi l’ora.

Art. 19 Spese per il personale di

cura assunto direttamente

1Le spese per il

personale di cura assunto direttamente sono rimborsate ai beneficiari di un

assegno per grandi invalidi di grado medio o elevato che vivono a domicilio

fino a concorrenza delle spese di cura e di assistenza che non possono essere

prese a carico da un’organizzazione Spitex riconosciuta ai sensi dell’articolo

51 OAMal.

2Il Servizio di

assistenza e cura a domicilio del Mendrisiotto e Basso Ceresio determina per

l’intero territorio cantonale sia la parte delle cure e dell’assistenza che non

può, in un caso concreto, essere presa a carico da un’organizzazione Spitex

riconosciuta, sia il profilo della persona da impiegare.

Art. 20 Spese per le cure e l’assistenza prestate

dai membri della famiglia

1Le spese per le

cure e l’assistenza prestate dai membri della famiglia sono rimborsate se

questi ultimi:

a) non sono considerati nel calcolo della PC e

b) se essi hanno

subito, a causa delle cure prestate, una considerevole perdita di guadagno per

un periodo prolungato.

2Le spese

possono essere rimborsate al massimo fino a concorrenza della perdita di

guadagno.

Art. 21 Spese di aiuto, cura e assistenza a

persone invalide in strutture diurne

1Le spese di

aiuto, cura e assistenza a persone invalide in strutture diurne, in centri occupazionali

e in istituti diurni analoghi sono rimborsate se:

a) la persona invalida vi ha soggiornato per più di cinque ore al

giorno e;

b) la struttura

diurna è gestita da un servizio pubblico o privato di utilità pubblica.

2Le spese

conteggiate sono limitate a un massimo di 45 franchi per ogni giorno che la

persona invalida ha trascorso nella struttura diurna.

3Nessuna spesa è

rimborsata:

a) in caso di

attività con retribuzione in denaro di oltre 50 franchi al mese;

b) in caso di

soggiorno in un istituto con calcolo della PC ai sensi dell’articolo 10 capoverso

2 LPC.

Art. 22 Spese di trasporto

1Le spese di

trasporto comprovate sono rimborsate se il trasporto è avvenuto in Svizzera e

se sono state provocate da un’urgenza o da uno spostamento indispensabile.

2Sono rimborsate

anche le spese comprovate di trasporto fino al luogo del trattamento medico più

vicino.

3Si assumono le

spese corrispondenti alle tariffe dei trasporti pubblici per il percorso più

diretto.

4Se

l’impedimento obbliga la persona assicurata a ricorrere a un altro mezzo di

trasporto, le spese relative sono rimborsate.

5Le strutture

diurne ai sensi dell’art. 19 sono parificati ai luoghi di trattamento medico ai

sensi del cpv. 2."

In assenza di una decisione su opposizione

impugnabile davanti a questo Tribunale mediante ricorso in forza dell'art. 56 LPGA, il TCA non può ora

pronunciarsi su un eventuale diritto dell'assicurata riguardante questa specifica tematica (spese di malattia

e/o di invalidità).

2.13. Viste le

considerazioni esposte, le spese riconosciute della ricorrente vanno dunque

confermate in Fr. 36'432.- (Fr. 18'720.- [fabbisogno vitale] + Fr. 4'512.- [contributo assicurazione malattia] + Fr. 13'200.- [importo massimo pigione]), come

definite dalla Cassa cantonale di compensazione.

I redditi computabili sono invece fissati in Fr.

24'665.- (Fr. 6'425.-

[reddito netto dell'attività

lucrativa] + Fr. 18'240.-

[rendita AI]).

Dalla differenza fra le entrate e le uscite della

ricorrente risulta dunque un'eccedenza

di Fr. 11'767.-, a cui va

dedotto il contributo fisso di Fr. 4'512.- per l'assicurazione

malattia.

Di conseguenza, l'assicurata ha diritto ad una prestazione complementare annua pari a Fr.

7'255.- (Fr. 36'432.- - Fr.

24'665.- - Fr. 4'512.-), rispettivamente di Fr. 605.- al

mese.

Alla luce di quanto precede, il ricorso deve

essere parzialmente accolto e la decisione impugnata annullata. Gli atti sono

rinviati alla Cassa cantonale di compensazione per l'emanazione di una nuova decisione conforme alle argomentazioni espresse.

All'insorgente, non patrocinata, non vanno attribuite ripetibili anche

se parzialmente vincente in causa (art. 61 lett. g LPGA).

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ La

decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati alla Cassa cantonale di compensazione,

affinché proceda, sulla base delle considerazioni esposte, all'emanazione di una nuova decisione.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non si attribuiscono ripetibili.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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