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Decisione

33.2010.1

Decisione di restituzione di prestazioni complementari indebitamente percepite.Crescita in giudicato.Domanda di condono respinta (assenza di buona fede).Ricorso.Con la risposta la Cassa ammette invece

15 luglio 2010Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

I 707/00 del 21 luglio 2003);

ai sensi dell'art. 25

cpv. 1 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse non devono essere restituite

se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà;

per l'art. 4 cpv. 1 OPGA, se il beneficiario era

in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione

delle prestazioni indebitamente concesse;

determinante per il

riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di

restituzione passa in giudicato (art. 4 cpv. 2 OPGA);

il condono è concesso

su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari

giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la

decisione (di restituzione) è passata in giudicato (art. 4 cpv. 4 OPGA);

giusta l'art. 4 cpv. 5 OPGA, sul condono è pronunciata una decisione;

secondo le norme

appena citate, affinché sia concesso il condono è necessario che siano

cumulativamente adempiuti i seguenti presupposti (SVR 1996 AHV Nr. 102 pag.

313; SVR 1995 AVS Nr. 61 pag. 182 consid. 4):

- l'interessato

o il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in

buona fede, e

- la restituzione lo metterebbe

in gravi difficoltà economiche, nel senso che costituirebbe un onere troppo

grave (DTF 122 V 140 consid. 3b);

quindi, se una sola

delle due condizioni appena elencate non è adempiuta il condono non può essere

concesso;

nel caso in cui l'istanza di condono abbia fatto oggetto di

ricorso, il Tribunale delle assicurazioni può prendere in considerazione come

la situazione finanziaria della persona tenuta a restituzione si sia modificata

dopo l'emanazione della

decisione su opposizione (Kieser, op. cit., n. 25 all'art. 25);

il Giudice, dunque,

non è tenuto ad esaminare direttamente ed in modo definitivo se e in quale

misura la situazione economica del debitore si è modificata dopo la notifica

Considerandi

della decisione impugnata. Tuttavia, ciò non gli impedisce di fondare il suo giudizio,

per ragioni di economia procedurale, in ossequio del diritto di essere sentito,

sulla nuova situazione (DTF 116 V 293 consid. 2c; DTF

107.

V 80 consid. 3b; Meyer-Blaser,

Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, pag. 488);

giusta l'art. 5 cpv. 1 OPGA, la grave difficoltà

dell'art. 25 cpv. 1 LPGA è data

quando le spese riconosciute in virtù della LPC e le spese supplementari dell'art. 5 cpv. 4 OPGA superano i redditi

determinanti secondo la LPC;

l'art. 5 cpv. 2 OPGA specifica quali fattori debbano essere computati

per il calcolo delle spese riconosciute: il fabbisogno vitale, la pigione di un

appartamento, le spese personali e l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dà le indicazioni

sulla determinazione dell'importo

massimo ascrivibile ad ognuna di queste voci;

il capoverso 3 dell'art. 5 OPGA

definisce i criteri di computo della sostanza;

la norma dell'art. 5 cpv. 4 OPGA

quantifica le spese supplementari da computare in virtù del capoverso 1,

indicando Fr. 8'000.- per le persone sole, Fr. 12'000.- per i coniugi e Fr. 4'000.-

per gli orfani ed i figli che danno diritto ad una rendita per figli dell'AVS e

dell'AI;

in specie, la

condizione della buona fede è stata ammessa dall'amministrazione con la risposta di causa conformemente all'art. 53 cpv. 3 LPGA, secondo cui l'assicuratore può riconsiderare una

decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato

ricorso, fino all'invio del suo

preavviso all'autorità di ricorso;

di conseguenza, resta

soltanto da esaminare l'altra

condizione cumulativa delle gravi difficoltà;

a questo proposito, vista

anche l'espressa richiesta dell'amministrazione affinché essa stessa possa

procedere in tal senso e quindi si ripronunci sul diritto del ricorrente al

condono dell'obbligo di

restituire la somma di Fr. 5'998.-

per prestazioni complementari indebitamente percepite dal febbraio al luglio

2009, il rinvio degli atti alla Cassa cantonale di compensazione, Servizio PC, appare

giustificato anche per non pregiudicare, alla luce delle necessità

d’accertamento fattuale, un doppio grado di giudizio al ricorrente. Il servizio

interessato opererà gli accertamenti necessari con la collaborazione del

ricorrente ed emanerà una nuova decisione;

stanti così le cose, il ricorso deve

essere parzialmente accolto, mentre la decisione su opposizione che rifiuta il

condono va annullata, con conseguente rinvio degli atti alla Cassa cantonale di

compensazione per dar seguito ai suoi incombenti;

vincente in causa, ma non patrocinato

da un legale, il ricorrente non ha diritto a ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ La

decisione impugnata è annullata e gli atti vanno rinviati alla Cassa di compensazione,

affinché proceda con l'esame

della condizione delle gravi difficoltà per restituire quanto indebitamente

ricevuto e si ripronunci sulla domanda di condono.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non si attribuiscono ripetibili.

3.Comunicazione agli interessati i quali

possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o

del

suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e

la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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