33.2010.1
Decisione di restituzione di prestazioni complementari indebitamente percepite.Crescita in giudicato.Domanda di condono respinta (assenza di buona fede).Ricorso.Con la risposta la Cassa ammette invece
15 luglio 2010Italiano10 min
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Numero d'incarto:
33.2010.1
Data decisione, Autorità:
15.07.2010, TCA
Titolo:
Decisione di restituzione di prestazioni complementari indebitamente percepite.Crescita in giudicato.Domanda di condono respinta (assenza di buona fede).Ricorso.Con la risposta la Cassa ammette invece la buona fede e chiede rinvio atti per statuire sull'altra condizione.Decisione annullata e rinvio
BUONA FEDE
CONDONO
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 25 LPGA
art. 53 cpv. 3 LPGA
art. 4 OPGA
art. 5 OPGA
Raccomandata
Incarto n.
33.2010.1
TB
Lugano
15 luglio
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 gennaio 2010
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 3
dicembre 2009 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio
delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto che
RI 1, nato nel 1989, nel
maggio 2007 ha chiesto (doc. 1) ed ottenuto (doc. 21) delle prestazioni
complementari alla rendita completiva per figli dell'AI;
in occasione della
procedura d'ufficio di riesame
del suo diritto alle PC, il 30 giugno 2009 (doc. 26) la Cassa cantonale di compensazione
ha chiesto all'assicurato di
produrre della documentazione attestante il suo statuto professionale, ovvero se
lavorava o se era in disoccupazione, avvertendo inoltre l'interessato che dal 1° agosto 2009 avrebbe
sospeso la prestazione complementare fino alla ricezione di quanto chiesto;
il 14 luglio 2009
(doc. 29) la Cassa cantonale di compensazione, Servizio rendite e indennità, ha
chiesto in restituzione all'assicurato
la somma di Fr. 3'876.-,
corrispondente a sei mesi di rendita completiva per figli versatagli a torto da
febbraio a luglio 2009, non avendo egli avvisato l'autorità competente che il 2 gennaio 2009 aveva sciolto il contratto
di tirocinio (doc. 30) e che quindi non aveva più diritto alla rendita;
il 16 luglio 2009
(doc. 27) la mamma dell'assicurato
ha chiesto un incontro per potere spiegare la situazione del figlio, incontro
che è stato effettuato il 29 luglio seguente (doc. 34A);
il 25 agosto 2009
(doc. 32) la Cassa cantonale di compensazione, Ufficio delle prestazioni, ha
emanato una decisione di restituzione delle prestazioni complementari indebitamente
percepite dal 1° febbraio 2009 al 31 luglio 2009 (Fr. 998.- x 6 = Fr. 5'998.-), poiché con lo scioglimento del
contratto di tirocinio si è estinto il diritto alle PC;
cresciuto in giudicato
l'ordine di restituzione, il 2
ottobre 2009 (doc. 33) l'assicurato
ha chiesto il condono delle prestazioni complementari da restituire, facendo
valere sia la sua buona fede avendo tempestivamente comunicato al suo medico
curante ed all'Ufficio
assicurazione invalidità la cessazione del tirocinio, sia che la restituzione
della somma richiesta lo metterebbe in gravissime difficoltà, non possedendo alcun
bene patrimoniale e sopravvivendo soltanto grazie all'assistenza sociale;
con decisione del 22
ottobre 2009 (doc. 35) la Cassa cantonale di compensazione, Ufficio delle
prestazioni, Servizio delle PC, ha respinto la domanda di condono, a motivo che
l'assicurato non aveva dato
seguito al suo obbligo di informarlo subito circa qualsiasi cambiamento
importante delle sue condizioni personali e quindi anche dell'interruzione del tirocinio, dal quale
dipendeva la continuazione del versamento della rendita completiva per figli
dell'AI e, di riflesso, anche le prestazioni
complementari, mentre detta comunicazione è avvenuta solo il 16 luglio 2009;
in tali circostanze,
la violazione dell'obbligo di informare comporta il mancato riconoscimento
della buona fede e quindi non è necessario verificare la condizione cumulativa
della grave difficoltà;
nell'opposizione del 23 novembre 2009 (doc. C) l'assicurato ha spiegato d'avere avvisato dell'interruzione degli studi il suo medico e l'UAI, perciò il Servizio PC doveva esserne a conoscenza;
con decisione su
opposizione del 3 dicembre 2009 (doc. A) la Cassa cantonale di compensazione ha
confermato la decisione di restituzione, osservando che tra le diverse
amministrazioni cantonali non esiste un automatismo di comunicare le informazioni
ricevute da un assicurato, perciò il ricorrente non può ritenersi esentato dal
notificare all'ente erogante le
prestazioni dei fatti che ne modificano l'entità o ne sopprimono il diritto;
in questo senso, visto
che percepiva delle prestazioni complementari alla rendita completiva per
figli, l'interessato doveva avvisare
anche il Servizio PC che aveva rescisso il contratto di tirocinio e non solo il
suo medico e l'Ufficio
assicurazione invalidità, poiché le rendite completive per figli maggiorenni
possono essere versate solo se gli stessi continuano gli studi o la formazione;
nel suo ricorso del 13
gennaio 2010 (doc. I) RI 1 ha chiesto di riconoscere la sua buona fede,
ritenuto che egli ha notificato il cambiamento professionale non "presso
qualsiasi altra amministrazione cantonale, ma presso l'ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, che è parte dell'istituto delle assicurazioni sociali come
pure la cassa cantonale di compensazione e che ha erogato delle prestazioni
simili a quelle della cassa di compensazione (…). Vale pertanto quanto è stato
precisato nella sentenza del TFA citata, che nel caso concreto la cassa cantonale
di compensazione avrebbe dovuto tener conto delle comunicazioni avvenute all'istituto delle assicurazioni sociali della
quale essa fa parte.";
il ricorrente ha
inoltre evidenziato che l'Ufficio
AI ha riconosciuto i fatti così come da egli esposti ed ha ammesso il
presupposto della buona fede, quindi chiede che identica soluzione sia adottata
dalla Cassa cantonale per le prestazioni complementari;
con la risposta di
causa del 29 gennaio 2010 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha
proposto l'accoglimento del ricorso,
reputando che, come risulta dagli atti presenti nell'incarto dell'UAI, il
presupposto della buona fede sia stato realizzato, avendo l'assicurato tempestivamente informato l'Ufficio AI dello scioglimento del contratto
di tirocinio;
l'amministrazione ha quindi chiesto al TCA di
rinviare gli atti per la valutazione della seconda condizione necessaria per l'ottenimento del condono, ossia la grave
difficoltà economica;
l'insorgente non ha prodotto nuovi mezzi di
prova (doc. IV);
considerato in diritto che
la presente vertenza
non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell'istruttoria
o della valutazione delle prove), perciò il TCA può decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007, STFA
Fatti
I 707/00 del 21 luglio 2003);
ai sensi dell'art. 25
cpv. 1 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse non devono essere restituite
se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà;
per l'art. 4 cpv. 1 OPGA, se il beneficiario era
in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione
delle prestazioni indebitamente concesse;
determinante per il
riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di
restituzione passa in giudicato (art. 4 cpv. 2 OPGA);
il condono è concesso
su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari
giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la
decisione (di restituzione) è passata in giudicato (art. 4 cpv. 4 OPGA);
giusta l'art. 4 cpv. 5 OPGA, sul condono è pronunciata una decisione;
secondo le norme
appena citate, affinché sia concesso il condono è necessario che siano
cumulativamente adempiuti i seguenti presupposti (SVR 1996 AHV Nr. 102 pag.
313; SVR 1995 AVS Nr. 61 pag. 182 consid. 4):
- l'interessato
o il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in
buona fede, e
- la restituzione lo metterebbe
in gravi difficoltà economiche, nel senso che costituirebbe un onere troppo
grave (DTF 122 V 140 consid. 3b);
quindi, se una sola
delle due condizioni appena elencate non è adempiuta il condono non può essere
concesso;
nel caso in cui l'istanza di condono abbia fatto oggetto di
ricorso, il Tribunale delle assicurazioni può prendere in considerazione come
la situazione finanziaria della persona tenuta a restituzione si sia modificata
dopo l'emanazione della
decisione su opposizione (Kieser, op. cit., n. 25 all'art. 25);
il Giudice, dunque,
non è tenuto ad esaminare direttamente ed in modo definitivo se e in quale
misura la situazione economica del debitore si è modificata dopo la notifica
Considerandi
della decisione impugnata. Tuttavia, ciò non gli impedisce di fondare il suo giudizio,
per ragioni di economia procedurale, in ossequio del diritto di essere sentito,
sulla nuova situazione (DTF 116 V 293 consid. 2c; DTF
107.
V 80 consid. 3b; Meyer-Blaser,
Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, pag. 488);
giusta l'art. 5 cpv. 1 OPGA, la grave difficoltà
dell'art. 25 cpv. 1 LPGA è data
quando le spese riconosciute in virtù della LPC e le spese supplementari dell'art. 5 cpv. 4 OPGA superano i redditi
determinanti secondo la LPC;
l'art. 5 cpv. 2 OPGA specifica quali fattori debbano essere computati
per il calcolo delle spese riconosciute: il fabbisogno vitale, la pigione di un
appartamento, le spese personali e l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dà le indicazioni
sulla determinazione dell'importo
massimo ascrivibile ad ognuna di queste voci;
il capoverso 3 dell'art. 5 OPGA
definisce i criteri di computo della sostanza;
la norma dell'art. 5 cpv. 4 OPGA
quantifica le spese supplementari da computare in virtù del capoverso 1,
indicando Fr. 8'000.- per le persone sole, Fr. 12'000.- per i coniugi e Fr. 4'000.-
per gli orfani ed i figli che danno diritto ad una rendita per figli dell'AVS e
dell'AI;
in specie, la
condizione della buona fede è stata ammessa dall'amministrazione con la risposta di causa conformemente all'art. 53 cpv. 3 LPGA, secondo cui l'assicuratore può riconsiderare una
decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato
ricorso, fino all'invio del suo
preavviso all'autorità di ricorso;
di conseguenza, resta
soltanto da esaminare l'altra
condizione cumulativa delle gravi difficoltà;
a questo proposito, vista
anche l'espressa richiesta dell'amministrazione affinché essa stessa possa
procedere in tal senso e quindi si ripronunci sul diritto del ricorrente al
condono dell'obbligo di
restituire la somma di Fr. 5'998.-
per prestazioni complementari indebitamente percepite dal febbraio al luglio
2009, il rinvio degli atti alla Cassa cantonale di compensazione, Servizio PC, appare
giustificato anche per non pregiudicare, alla luce delle necessità
d’accertamento fattuale, un doppio grado di giudizio al ricorrente. Il servizio
interessato opererà gli accertamenti necessari con la collaborazione del
ricorrente ed emanerà una nuova decisione;
stanti così le cose, il ricorso deve
essere parzialmente accolto, mentre la decisione su opposizione che rifiuta il
condono va annullata, con conseguente rinvio degli atti alla Cassa cantonale di
compensazione per dar seguito ai suoi incombenti;
vincente in causa, ma non patrocinato
da un legale, il ricorrente non ha diritto a ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ La
decisione impugnata è annullata e gli atti vanno rinviati alla Cassa di compensazione,
affinché proceda con l'esame
della condizione delle gravi difficoltà per restituire quanto indebitamente
ricevuto e si ripronunci sulla domanda di condono.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Non si attribuiscono ripetibili.
3.Comunicazione agli interessati i quali
possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione
è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o
del
suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e
la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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