33.2010.10
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2 settembre 2010Italiano10 min
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Numero d'incarto:
33.2010.10
Data decisione, Autorità:
02.09.2010, TCA
Titolo:
Contro la decisione che annulla e sostituisce la precedente, l'assicurato ha chiesto spiegazioni alla Cassa. Questo atto va considerato come un'opposizione.La risposta della Cassa non è decisione su opposizione. Manca decisione su opposizione.Ricorso irricevibile.Trasmissione atti a Cassa.AG negata
CALCOLO DELLE PRESTAZIONI COMPLEMENTARI
DECISIONE SU OPPOSIZIONE
EMANAZIONE DELLA NUOVA DECISIONE PRIMA DELLA RISPOSTA
IRRICEVIBILITÀ
TRASMISSIONE ATTI
art. 3 LAG
art. 49 LPGA
art. 52 LPGA
art. 56 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
33.2010.10
TB
Lugano
2 settembre 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 giugno 2010 di
RI 1
rappr. da: RA 1
rappr. da: RA 2
contro
la decisione del 6 aprile 2010 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio
delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto che
il ricorrente è da
anni beneficiario di prestazioni complementari. Nel 2009 il diritto a
prestazioni di RI 1 è stato sottoposto a revisione periodica. L'11 febbraio
2010 (doc. M) la Cassa cantonale di compensazione ha emanato una decisione
formale con cui gli ha concesso una PC mensile di Fr. 154.-;
il 5 marzo 2010 (doc.
N) RA 1, tutore del beneficiario delle PC, ha riscontrato delle inesattezze nella
tabella di calcolo PC e ne ha chiesto la correzione;
il 6 aprile 2010 (doc.
D) la Cassa cantonale di compensazione ha emesso una nuova decisione che
annulla e sostituisce quella dell'11 febbraio precedente ed a seguito della modifica,
come richiesto, della sostanza mobiliare, ha stabilito in Fr. 178.- la prestazione
mensile a favore dell'assicurato;
il 27 aprile 2010
(doc. E) il tutore dell'interessato ha scritto alla Cassa di compensazione
chiedendo dei chiarimenti in merito al computo di sostanza immobiliare;
l'amministrazione ha risposto
al tutore il 3 maggio 2010 (doc. F);
nello scritto del 25
maggio 2010 (doc. G) l'assicurato, sempre tramite il suo tutore, ha
espressamente chiesto la revisione del calcolo del 6 aprile 2010 viste le discrepanze
esistenti, a livello di sostanza (im)mobiliare, con le dichiarazioni fiscali;
il 28 maggio seguente
(doc. C) la Cassa cantonale di compensazione ha chiarito la questione
dell'usufrutto sui fondi dell'assicurato ed ha confermato la decisione del 6
aprile 2010;
assistito dall'avv. RA
2, il 24 giugno 2010 (doc. I) RI 1 ha formulato ricorso contro la
"decisione" del 28 maggio 2010, chiedendo la concessione di una
prestazione complementare mensile di Fr. 877,90 dal 1° febbraio 2010;
il ricorrente ha fatto
valere di avere la spettanza di una quota parte ideale di 1/6 della sostanza
appartenente alla comunione ereditaria fu __________, suo padre, a cui
appartiene dal 1992;
l'insorgente ha
inoltre rilevato che, in precedenza, la sostanza immobile detenuta in comunione
ereditaria era tutta gravata da usufrutto a favore della mamma, vedova __________,
e quindi era computata fiscalmente soltanto a quest'ultima, cosicché le
prestazioni complementari non gli calcolavano alcun importo quale sostanza immobile;
con la revisione,
invece, l'amministrazione ha ritenuto il valore di Fr. 75'291.- quale quota parte
della proprietà fondiaria, ossia ha considerato che solo sulla part. n. 264 RFD
di __________ vi sia un diritto d'usufrutto a favore della vedova e che
pertanto solo tale fondo non vada computato al ricorrente. Il ricorrente ha tuttavia
osservato che sia questo fondo gravato da usufrutto sia gli altri sono sempre
stati dichiarati fiscalmente unicamente dalla mamma, usufruttuaria, e che la
stessa ha pagato le relative imposte;
l'assicurato ha
evidenziato di non essere mai stato imposto fiscalmente per questi immobili e pertanto,
onde evitare situazioni paradossali, ha chiesto di applicare gli stessi
parametri a livello di prestazioni complementari eliminando la sostanza immobile;
contestualmente al
ricorso, l'assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza
giudiziaria;
nella risposta di
causa dell'8 luglio 2010 (doc. III), la Cassa cantonale di compensazione ha specificato che la nuova decisione del 6 aprile 2010 annulla e sostituisce la
precedente dell'11 febbraio 2010, contro cui l'assicurato ha formulato
opposizione;
tuttavia,
l'amministrazione non ha ritenuto lo scritto del 27 aprile 2010 del tutore dell'interessato
come un'esplicita opposizione contro questa seconda decisione formale ed ha
quindi proposto di dichiarare il ricorso irricevibile in violazione dell'art.
52 LPGA;
riguardo al suo
scritto del 28 maggio 2010, la Cassa cantonale ha evidenziato che non si tratta
di una decisione su opposizione, proprio perché l'assicurato non ha mai
presentato tempestivamente un'opposizione contro la decisione del 6 aprile
2010;
a suo dire, è soltanto
il 25 maggio 2010 che l'assicurato ha espresso inequivocabilmente la volontà di
non accettare la decisione impugnata, ma i termini per l'opposizione erano scaduti;
l'amministrazione ha
rilevato che, tutt'al più, la lettera del 25 maggio 2010 può essere considerata
come una domanda di revisione alla quale la Cassa avrebbe dovuto dare seguito con l'emissione di una decisione formale impugnabile con opposizione;
semmai, quindi, il
ricorso del 24 giugno 2010 dovrebbe essere considerato come un'opposizione alla
decisione con cui la Cassa ha negato i presupposti per potere procedere con la revisione
della sua decisione del 6 aprile 2010. In tal caso, non avendo ancora emanato una decisione su opposizione sulla domanda di riesame, il TCA dovrebbe
considerare irricevibile il ricorso;
di conseguenza, il
Tribunale dovrebbe rinviarle gli atti affinché essa si pronunci mediante
decisione su opposizione, considerando infatti il ricorso alla stregua di un'opposizione;
Fatti
il ricorrente non ha
prodotto nuovi mezzi di prova (doc. IV);
considerato in diritto che
la presente vertenza
non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell'istruttoria
o della valutazione delle prove), perciò il TCA può decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I
707/00 del 21 luglio 2003);
la LPGA regola, fra le altre questioni,
anche il tema della decisione e dei relativi mezzi di diritto per impugnarla;
l'art.
49 cpv. 1 LPGA prevede che, nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo
con l'interessato, l'assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in
materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni;
queste decisioni
formali possono essere impugnate dall'assicurato presso l'autorità
stessa che le ha emanate mediante un'opposizione formulata entro trenta
giorni dalla loro notifica (art. 52 LPGA);
le decisioni su
opposizione emanate dall'assicuratore
possono poi essere impugnate mediante ricorso (art. 56 cpv. 1 LPGA)
presso il Tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l'assicurato è domiciliato nel momento in cui
interpone ricorso (art. 58 cpv. 1 LPGA);
nel
caso di specie occorre partire dalla nuova decisione del 6 aprile 2010, che ha
annullato la precedente dell'11 febbraio 2010 ed è stata sostituita alla stessa;
a
questa seconda decisione formale è seguito lo scritto del 27 aprile 2010 del
tutore dell'assicurato che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Cassa di
compensazione, indubbiamente si è opposto alla decisione formale del 6 aprile
2010, seppure non abbia usato espressamente il termine di opposizione,
il
tutore ha infatti ben evidenziato che nel computo delle entrate del pupillo è
stata ritenuta la somma di Fr. 75'291.-, che corrisponde ad 1/12 (recte:
1/15) del valore commerciale dei terreni di __________, ma che queste proprietà
fondiarie, peraltro senza reddito - quando invece la Cassa ha considerato l'importo di Fr. 605.- -, sono sempre state indicate dalla madre nella
di lei dichiarazione d'imposta;
Considerandi
al
riguardo, il tutore ha pure indicato che gli è stato precisato dalla Cassa
stessa che "siccome questa disponibilità alla madre non è iscritta a
registro fondiario, non è possibile evitare di tenerne conto nel calcolo della
PC per il mio tutelato.";
in
queste circostanze, non v'è quindi alcun dubbio che il contenuto del citato
scritto esprima delle perplessità e sostanziale contrarietà in merito all'operato
della Cassa, come d'altronde figura a chiare lettere, peraltro messe in
evidenza perfino da una sottolineatura: "A questo proposito mi permetto
di chiedere se questa procedura è oggetto di una sentenza del TF, o altre autorità,
oppure si tratta dell'applicazione di una direttiva interna ai vostri uffici."
(doc. E);
è
pertanto chiaro che l'assicurato si è voluto opporre ex art. 49 LPGA alla
decisione del 6 aprile 2010 ed ha quindi chiesto alla Cassa di rivedere la sua
situazione dal profilo della sostanza e dei redditi ad essa legati;
ogni
altra interpretazione data dalla Cassa al riguardo non deve essere tutelata. In
caso di dubbio la Cassa avrebbe comunque dovuto interpellare l'assicurato circa
la sua volontà di opporsi o meno al provvedimento ed eventualmente concedere i
termini di cui all'art. 10 cpv. 5 OPGA per porre rimedio alle carenze formali;
da
quanto precede discende che l'amministrazione, in presenza di un'opposizione da
parte dell'interessato, era tenuta ad emanare una decisione su opposizione che
si esprimesse sul computo della sostanza dell'assicurato;
indubbiamente,
lo scritto del 28 maggio 2010 della Cassa non può però essere
considerato quale decisione su opposizione, non adempiendo le condizioni poste
dall'art. 52 LPGA;
di
conseguenza, siccome la decisione della Cassa di compensazione del 6 aprile 2010,
cui ha fatto seguito l'opposizione del 27 aprile 2010, non ha ancora fatto oggetto
della conseguente emanazione da parte dell'amministrazione di una decisione su
opposizione impugnabile presso questo Tribunale mediante un ricorso (art. 56
LPGA), l'atto del 24 giugno 2010
dell'assicurato deve pertanto
essere dichiarato formalmente irricevibile in questa sede;
da quanto precede
discende che il Tribunale cantonale delle assicurazioni trasmetterà immediatamente,
per competenza, alla Cassa cantonale di compensazione l'intero incarto, affinché la stessa emani nei termini più contenuti
una decisione su opposizione riguardo alle questioni sollevate dall'assicurato
nei suoi scritti del 27 aprile 2010, 25 maggio 2010 e 24 giugno 2010;
il "ricorso"
formulato da RI 1 il 24 giugno 2010 va ritenuto come manifestamente sprovvisto
di esito favorevole e l'inadempienza anche di una sola delle tre condizioni
cumulative previste dagli artt. 3 e 4 Lag fa sì che il TCA non possa concedere l'assistenza
giudiziaria.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è irricevibile.
§ Gli atti vanno trasmessi
alla Cassa cantonale di compensazio-ne per i suoi incombenti.
2. La domanda
di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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