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Decisione

33.2010.10

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

2 settembre 2010Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

il ricorrente non ha

prodotto nuovi mezzi di prova (doc. IV);

considerato in diritto che

la presente vertenza

non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad

esempio per la difficoltà dell'istruttoria

o della valutazione delle prove), perciò il TCA può decidere nella composizione

di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I

707/00 del 21 luglio 2003);

la LPGA regola, fra le altre questioni,

anche il tema della decisione e dei relativi mezzi di diritto per impugnarla;

l'art.

49 cpv. 1 LPGA prevede che, nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo

con l'interessato, l'assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in

materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni;

queste decisioni

formali possono essere impugnate dall'assicurato presso l'autorità

stessa che le ha emanate mediante un'opposizione formulata entro trenta

giorni dalla loro notifica (art. 52 LPGA);

le decisioni su

opposizione emanate dall'assicuratore

possono poi essere impugnate mediante ricorso (art. 56 cpv. 1 LPGA)

presso il Tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l'assicurato è domiciliato nel momento in cui

interpone ricorso (art. 58 cpv. 1 LPGA);

nel

caso di specie occorre partire dalla nuova decisione del 6 aprile 2010, che ha

annullato la precedente dell'11 febbraio 2010 ed è stata sostituita alla stessa;

a

questa seconda decisione formale è seguito lo scritto del 27 aprile 2010 del

tutore dell'assicurato che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Cassa di

compensazione, indubbiamente si è opposto alla decisione formale del 6 aprile

2010, seppure non abbia usato espressamente il termine di opposizione,

il

tutore ha infatti ben evidenziato che nel computo delle entrate del pupillo è

stata ritenuta la somma di Fr. 75'291.-, che corrisponde ad 1/12 (recte:

1/15) del valore commerciale dei terreni di __________, ma che queste proprietà

fondiarie, peraltro senza reddito - quando invece la Cassa ha considerato l'importo di Fr. 605.- -, sono sempre state indicate dalla madre nella

di lei dichiarazione d'imposta;

Considerandi

al

riguardo, il tutore ha pure indicato che gli è stato precisato dalla Cassa

stessa che "siccome questa disponibilità alla madre non è iscritta a

registro fondiario, non è possibile evitare di tenerne conto nel calcolo della

PC per il mio tutelato.";

in

queste circostanze, non v'è quindi alcun dubbio che il contenuto del citato

scritto esprima delle perplessità e sostanziale contrarietà in merito all'operato

della Cassa, come d'altronde figura a chiare lettere, peraltro messe in

evidenza perfino da una sottolineatura: "A questo proposito mi permetto

di chiedere se questa procedura è oggetto di una sentenza del TF, o altre autorità,

oppure si tratta dell'applicazione di una direttiva interna ai vostri uffici."

(doc. E);

è

pertanto chiaro che l'assicurato si è voluto opporre ex art. 49 LPGA alla

decisione del 6 aprile 2010 ed ha quindi chiesto alla Cassa di rivedere la sua

situazione dal profilo della sostanza e dei redditi ad essa legati;

ogni

altra interpretazione data dalla Cassa al riguardo non deve essere tutelata. In

caso di dubbio la Cassa avrebbe comunque dovuto interpellare l'assicurato circa

la sua volontà di opporsi o meno al provvedimento ed eventualmente concedere i

termini di cui all'art. 10 cpv. 5 OPGA per porre rimedio alle carenze formali;

da

quanto precede discende che l'amministrazione, in presenza di un'opposizione da

parte dell'interessato, era tenuta ad emanare una decisione su opposizione che

si esprimesse sul computo della sostanza dell'assicurato;

indubbiamente,

lo scritto del 28 maggio 2010 della Cassa non può però essere

considerato quale decisione su opposizione, non adempiendo le condizioni poste

dall'art. 52 LPGA;

di

conseguenza, siccome la decisione della Cassa di compensazione del 6 aprile 2010,

cui ha fatto seguito l'opposizione del 27 aprile 2010, non ha ancora fatto oggetto

della conseguente emanazione da parte dell'amministrazione di una decisione su

opposizione impugnabile presso questo Tribunale mediante un ricorso (art. 56

LPGA), l'atto del 24 giugno 2010

dell'assicurato deve pertanto

essere dichiarato formalmente irricevibile in questa sede;

da quanto precede

discende che il Tribunale cantonale delle assicurazioni trasmetterà immediatamente,

per competenza, alla Cassa cantonale di compensazione l'intero incarto, affinché la stessa emani nei termini più contenuti

una decisione su opposizione riguardo alle questioni sollevate dall'assicurato

nei suoi scritti del 27 aprile 2010, 25 maggio 2010 e 24 giugno 2010;

il "ricorso"

formulato da RI 1 il 24 giugno 2010 va ritenuto come manifestamente sprovvisto

di esito favorevole e l'inadempienza anche di una sola delle tre condizioni

cumulative previste dagli artt. 3 e 4 Lag fa sì che il TCA non possa concedere l'assistenza

giudiziaria.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è irricevibile.

§ Gli atti vanno trasmessi

alla Cassa cantonale di compensazio-ne per i suoi incombenti.

2. La domanda

di assistenza giudiziaria è respinta.

3. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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