33.2010.12
STF 9C_795/2009 di rinvio al TCA. Calcolo delle prestazioni complementari che l'assicurata deve restituire per gli anni 2006 e 2007. Gli importi calcolati sono gli stessi fissati dalla Cassa,quindi la
11 ottobre 2010Italiano21 min
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Numero d'incarto:
33.2010.12
Data decisione, Autorità:
11.10.2010, TCA
Titolo:
STF 9C_795/2009 di rinvio al TCA. Calcolo delle prestazioni complementari che l'assicurata deve restituire per gli anni 2006 e 2007. Gli importi calcolati sono gli stessi fissati dalla Cassa,quindi la decisione su opposizione di restituzione va confermata:il dispositivo della prec.STCA va modificato
CALCOLO DELLE PRESTAZIONI COMPLEMENTARI
REDDITI COMPUTATI
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
SPESE RICONOSCIUTE
art. 3c cpv. 1 let. a LPC
art. 23 cpv. 1 OPC
art. 23 cpv. 2 OPC
art. 23 cpv. 4 OPC
Raccomandata
Incarto n.
33.2010.12
TB/lb
Lugano
11 ottobre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul
rinvio di cui alla sentenza 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 del Tribunale
federale nella causa promossa con ricorso del 27 gennaio 2009 (inc. 33.2009.2)
da
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 22
dicembre 2008 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio
delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in
fatto
Aa. Il
7 maggio 2007 RI 1 ha formulato alla Cassa cantonale di compensazione una richiesta
di prestazioni complementari, beneficiando dall'aprile 2006 di una rendita intera
d'invalidità.
Ab. Con
due distinte decisioni dell'11 ottobre 2007 la Cassa di compensazione ha stabilito in Fr. 1'953.- il diritto
mensile dell'assicurata alle
prestazioni complementari dal 1° aprile 2006 al 31 dicembre 2006, di cui Fr.
75.- da versare all'allora Ufficio
assicurazione malattia - dal 1° febbraio 2010: Cassa cantonale di compensazione,
Ufficio delle prestazioni - quale contributo per il pagamento dei premi di cassa
malati, ed in Fr. 493.- al mese, di cui Fr. 349.- versati all'UAM, dal 1° gennaio 2007 al 31 luglio 2007.
Ac. Per
il calcolo delle prestazioni complementari la Cassa non ha ritenuto le prestazioni versate dall'assicuratore infortuni negli anni 2006 e 2007, poiché le
decisioni dell'11 ottobre 2007 erano già state elaborate ed erano pronte per
essere notificate al momento in cui l'amministrazione ha ricevuto, solo il
giorno prima malgrado diversi richiami in tal senso, le comunicazioni relative
ai diritti LAINF dell'assicurata.
Ad. Alla
luce delle prestazioni dell'assicuratore infortuni, mediante decisione dell'8
ottobre 2008 la Cassa cantonale di compensazione ha formalizzato la richiesta
del 19 ottobre 2007 di restituzione delle prestazioni ricevute dal 1° aprile
2006 al 31 luglio 2007, pari a Fr. 17'910.-.
Ae. Il
17 agosto 2009 Tribunale cantonale delle assicurazioni ha parzialmente accolto
il ricorso dell'interessata del 27 gennaio 2009 (33.2009.2) e ha annullato la
decisione della Cassa nella misura in cui si riferiva alla restituzione di
prestazioni complementari versate per l'anno 2006 (Fr. 16'902.-) siccome l'ordine
di restituzione era perento, mentre l'ha confermata per quanto concerneva la
restituzione delle prestazioni complementari versate dal 1° gennaio al 31 luglio
2007 (Fr. 1'008.-).
B. Adito
dalla Cassa di compensazione, con giudizio del 21 giugno 2010 (9C_795/2009) il
Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso, annullando la citata sentenza
del TCA nella misura in cui ha dichiarato perento il diritto alla restituzione
delle prestazioni complementari versate per l'anno 2006. Ha quindi rinviato a questo Tribunale la causa, affinché sia completata l'istruttoria riguardo
all'entità esatta degli importi indebitamente riscossi dall'assicurata per
l'anno 2006 e per il 2007 e renda una nuova pronuncia in merito alla
restituzione di tali prestazioni.
Per il resto (ricorso
della Cassa contro l'assistenza giudiziaria concessa dal TCA per la procedura
amministrativa e richiesta di condono, in via subordinata, da parte
dell'opponente al ricorso federale), l'Alta Corte ha giudicato il ricorso inammissibile.
Il TF ha pure rinviato
al Tribunale cantonale la causa per nuova ripartizione delle indennità di parte
per la procedura giudiziaria cantonale.
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06
del 21 dicembre 2007, STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la nuova Legge federale sulle prestazioni
complementari all'assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) del 6 ottobre 2006, che non va quindi considerata
come base legale nella presente controversia, portando infatti quest'ultima sulla restituzione di prestazioni
complementari percepite indebitamente dalla ricorrente dal 1° aprile 2006 al 31
luglio 2007.
nel merito
3. Come
ha evidenziato il Tribunale federale nel suo giudizio del 21 giugno 2010 (cfr.
consid. 5), che sta alla base della presente decisione, il TCA non ha verificato
la correttezza degli importi chiesti in restituzione dalla Cassa con l'ordine
di restituzione riferito alle prestazioni versate nell'anno 2006, giacché
questo Tribunale ha considerato (a torto) che il diritto alla restituzione era
perento.
Visto l'esito a cui è
invece giunta l'Alta Corte, si tratta ora di completare l'istruttoria e di accertare
l'entità esatta degli importi indebitamente riscossi dall'assicurata per l'anno
2006.
4. Con
la decisione dell'11 ottobre 2007 (doc. 97 inc. 33.2009.2) avente effetto dal
1° aprile 2006 al 31 dicembre 2006, la Cassa cantonale di compensazione ha considerato un fabbisogno di Fr. 31'898.- ed un reddito non privilegiato di Fr.
4'980.- [rendite AI].
Dedotti dalla
differenza di Fr. 26'918.- (Fr. 31'898.- - Fr. 4'980.-) sia la quota parte del
premio dell'assicurazione malattia a carico delle PC, sia il sussidio cantonale
per l'assicurazione malattia, l'amministrazione ha quindi concesso all'assicurata
una prestazione complementare mensile di Fr. 1'953.-, e meglio Fr. 1'878.-
all'interessata e Fr. 75.- all'allora Ufficio assicurazione malattia.
Prima di emanare
l'ordine di restituzione dell'8 ottobre 2008 (doc. 80) e, prima ancora, la comunicazione
del 19 ottobre 2007 (doc. 95), sulla scorta della documentazione trasmessale
dall'assicurata la Cassa di compensazione ha accertato che i redditi non privilegiati
comprendevano non solo la citata rendita d'invalidità di Fr. 4'980.-, ma
anche l'indennità giornaliera versatale da __________ nella misura di Fr.
43'234.- (indennità giornaliera di Fr. 118,45 x 365 giorni), per un totale
di Fr. 48'214.-.
Stanti le spese
riconosciute (Fr. 31'898.-), i redditi determinanti eccedevano manifestamente
le medesime e dunque la Cassa ha negato all'assicurata un diritto alle PC.
Pendente causa, a
seguito di diversi accertamenti eseguiti da questo Tribunale, sono emersi nuovi
elementi di calcolo. Il 26 maggio 2009 (doc. XII) la Cassa di compensazione ha dunque rivisto un'altra volta il diritto alle prestazioni
complementari dell'insorgente ed ha così concluso la sua esposizione:
" (…)
3.1 In
particolare, quale reddito non privilegiato, nei propri calcoli la Cassa ha tenuto conto, nel periodo dal 1. aprile al 31 dicembre 2006, della rendita
d'invalidità versatagli dall'Ufficio dell'assicurazione invalidità nella misura
di fr. 4'980.- all'anno e del reddito da attività dipendente percepito dall'assicurata
nella misura di fr. 33'756.- (due terzi di fr. 51'634.- all'anno che risultano
dalla decisione fiscale). In questo calcolo l'indennità versata al datore di
lavoro dell'assicurata da parte dell'__________ non è stata computata in quanto
compensata con il versamento del salario. A titolo abbondanziale, se si volesse
considerare l'indennità giornaliera versata dall'__________ nel calcolo per la PC, nel reddito non privilegiato non bisognerebbe più tener conto del reddito da attività
dipendente (di fr. 33'756.-) bensì tener conto dell'importo di fr. 43'234.-
(indennità giornaliera di fr. 118.45 per 365 giorni). Ciò che è già stato
eseguito dalla Cassa per giustificare la propria decisione di restituzione.
Anche
volendo prendere in considerazione la situazione più favorevole all'assicurata
(reddito da attività dipendente di fr. 33'756.-) nel calcolo per la PC non emerge alcun eccedenza delle spese riconosciute e pertanto nemmeno in questo caso
l'assicurata potrebbe beneficiare di un diritto alla PC.".
5. Per
l'art. 3c cpv. 1 lett. a LPC, i
redditi determinanti comprendono le entrate in denaro o in natura provenienti
dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di Fr. 1'000.- per le persone sole e di Fr. 1'500.- per i coniugi e le persone con figli
che hanno diritto ad una rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa; il saldo è computato in ragione di due terzi.
Per gli invalidi ai sensi dell'art.
2c lett. d, il reddito dell'attività
lucrativa è interamente computato.
Di regola, per il
calcolo della prestazione complementare annua sono considerati i redditi
determinanti ottenuti nel corso dell'anno civile precedente l'anno in cui è assegnata la prestazione (art.
23 cpv. 1 OPC-AVS/AI).
Per gli assicurati la
cui sostanza e i cui redditi da considerare ai sensi della LPC possono essere
stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali
sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa
l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica
della situazione economica dell'assicurato (art. 23 cpv. 2 OPC-AVS/AI).
La notifica di
tassazione IC 2006 dell'assicurata (doc. 77) indica in Fr. 51'634.- il suo reddito annuo da attività
dipendente conseguito nel 2006.
Invece, la IC 2006 non include delle indennità giornaliere. Infatti, dall'accertamento eseguito a suo
tempo dal TCA presso l'assicuratore infortuni (doc. VI), emerge che per tutto
il 2006 quest'ultimo (doc. VII) ha versato al datore di lavoro della ricorrente
delle indennità giornaliere assicurate all'80% di Fr. 118,45, per un totale
annuo di Fr. 45'392,30 (Fr. 118,45 x 365 giorni).
È quindi corretto che queste
indennità giornaliere riconosciute da __________ non siano state computate
fiscalmente alla ricorrente, poiché sono state versate al datore di lavoro.
Da quanto precede
discende che, ai fini della determinazione delle prestazioni complementari
indebitamente ricevute, va ritenuto il reddito da attività dipendente dato che,
come il TCA ha accertato pendente causa, malgrado l'insorgente fosse da tempo
inabile al lavoro, ella ha continuato a percepire il suo salario al 100% (docc.
X/2-X4) fino al 31 marzo 2007, quando è giunto a termine il suo contratto di
lavoro (doc. X/1). In contropartita, l'assicuratore infortuni ha versato al datore di lavoro dell'assicurata le indennità giornaliere
assicurate all'80% (Fr.
118,45).
In conclusione, nel
caso concreto va dunque ritenuta nei redditi determinanti dell'insorgente la somma di Fr. 33'756.- ([Fr. 51'634.- - Fr. 1'000.-] x 2/3) quale reddito da attività lucrativa dipendente.
A ciò si aggiunge la
rendita d'invalidità di Fr. 4'980.- annui.
Fatti
I redditi determinanti
nel 2006 ammontano così a Fr. 38'736.-, come calcolato dall'amministrazione nel suo ultimo scritto del
26 maggio 2009 (doc. XII).
In queste circostanze,
tenuto conto delle spese riconosciute pari a Fr. 31'898.-, si ha
un'eccedenza di reddito di Fr. 6'838.-, ciò che non permetteva effettivamente
all'assicurata di avere diritto alle prestazioni complementari.
È quindi a buon
diritto che la Cassa cantonale di compensazione le ha chiesto in restituzione le
prestazioni complementari che le ha versato dal 1° aprile 2006 al 31 dicembre
2006 ammontanti a Fr. 1'878.- al mese, per un totale di Fr. 16'902.-
(Fr. 1'878.- x 9).
6. Nel
giudizio del 21 giugno 2010, al considerando 5 il Tribunale federale ha inoltre
osservato che "Tenuto conto del fatto che per i primi giudici i calcoli
effettuati dall'amministrazione (per il 2007) non apparivano a prima vista
esatti e che il Tribunale federale è comunque un giudice del diritto e non dei
fatti (cfr.1C_58/2009 del 24 novembre 2009 consid. 2.1; Bernard Corboz, in Commentaire de la LTF, 2009, n. 17 all'art. 107), si impone il rinvio della causa alla precedente istanza affinché
istruisca questo aspetto e si pronunci nuovamente.".
In effetti, il TCA ha
affermato al considerando 2.11 che "Quanto ai calcoli effettuati dalla
Cassa di compensazione volti alla determinazione degli importi indebitamente
riscossi dalla ricorrente, occorre verificarli, non apparendo a prima vista
esatti.".
Tuttavia, il
considerando 2.12 che segue, ma anche lo stesso considerando 2.11, sono
incentrati proprio sulla determinazione degli importi indebitamente percepiti
dall'interessata nel 2007.
7. Per
quanto concerne il periodo dal 1° gennaio al 31 luglio 2007, con la
decisione dell'11 ottobre 2007 la Cassa di compensazione ha ritenuto delle
spese riconosciute di Fr. 32'036.- e dei redditi determinanti di Fr. 25'844.-,
cosicché ha concesso all'assicurata una prestazione complementare di Fr. 144.-
al mese, oltre al contributo all'UAM di Fr. 349.- per il premio di cassa malati.
L'amministrazione ha
emesso l'8 ottobre 2008 un ordine di restituzione di Fr. 1'008.-, a motivo che
il reddito non privilegiato era in realtà composto della rendita d'invalidità
di Fr. 5'124.- percepita nel 2007, della prestazione d'invalidità di Fr.
20'720.- versatale da __________ e dalla prestazione d'invalidità pari a
Fr. 23'460.- riconosciutale da __________.
Sommando questi
importi, mai comunicati dall'assicurata, la Cassa ha quindi ottenuto dei redditi determinanti di Fr. 49'304.-, mentre il fabbisogno rimaneva fissato a Fr.
32'036.-.
In queste circostanze,
poiché le entrate superavano le uscite, non v'era spazio per concedere
all'insorgente delle PC.
A seguito degli accertamenti
esperiti dal TCA, la Cassa cantonale di compensazione ha ricalcolato il diritto
dell'interessata alle prestazioni complementari, suddividendo il periodo di
restituzione in due momenti a dipendenza dei differenti redditi percepiti: dal
1° gennaio al 31 marzo 2007 e dal 1° aprile al 31 luglio 2007.
Nel primo periodo
l'amministrazione ha incluso questa volta, il 26 maggio 2009 (doc. XII), il
reddito da attività dipendente (Fr. 51'634.-) nella misura di 2/3 ([Fr. 51'634.- - Fr. 1'000.-] x 2/3 = Fr. 33'756.-) della
cifra che risulta dalla notifica di tassazione IC 2006, anziché la rendita d'invalidità della previdenza professionale
(Fr. 20'720.-), siccome
riconosciuta dall'11 aprile
2007 dalla Fondazione __________ (doc. 134).
I suoi redditi determinanti
sono quindi stati calcolati in Fr. 38'880.- (Fr. 33'756.- [salario] + Fr. 5'124.- [rendita AI]) e sono superiori alle spese riconosciute fissate
in Fr. 32'490.- a seguito del pagamento del contributo minimo AVS/AI/IPG.
Per il periodo dal 1°
aprile 2007 al 31 luglio 2007, la Cassa ha nuovamente ritenuto la rendita d'invalidità di Fr. 5'124.- annui ed
ha sostituito la rendita d'invalidità
della previdenza professionale di Fr. 20'720.- con il nuovo importo di Fr. 11'305.- corretto
dalla Fondazione stessa. Oltre a ciò, la Cassa di compensazione ha aggiunto l'indennità giornaliera annua
per infortuni di Fr. 43'324.- (Fr. 118,45 x 365 giorni) versata
da __________, anziché il reddito da lavoro, poiché il contratto di lavoro ha
preso termine il 31 marzo 2007.
Anche in questo caso,
l'amministrazione ha concluso
che i redditi determinanti (Fr. 59'660.-) superavano di gran lunga le
spese riconosciute (Fr. 32'490.-), con conseguente rifiuto del diritto
alle prestazioni complementari.
Ora, sia nel primo che
nel secondo periodo considerato, le eccedenze di reddito non permettevano di
beneficiare di prestazioni complementari. Pertanto, la Cassa ha preteso la restituzione delle sette mensilità di Fr. 144.- ciascuna versate all'insorgente.
8. Dall'esito degli accertamenti effettuati dal TCA
nell'ambito del precedente ricorso, è corretto che il diritto alle prestazioni
complementari richiesto dall'assicurata
sia esaminato in due momenti diversi, ossia a dipendenza degli introiti che
ella ha conseguito, visto che gli stessi sono variati nel corso del 2007.
Pertanto, la
suddivisione temporale eseguita dalla Cassa di compensazione si rivela
appropriata e va qui mantenuta.
Per il primo periodo, dal
1° gennaio 2007 al 31 marzo 2007, va ritenuto il reddito da attività dipendente
dato che, come il Tribunale ha accertato, malgrado la ricorrente fosse da tempo
inabile al lavoro, ha continuato a percepire il suo salario al 100% (docc.
X/2-X4) fino al 31 marzo 2007, quando è terminato il suo contratto di lavoro
(doc. X/1). Pertanto, l'assicuratore
infortuni ha versato al datore di lavoro dell'assicurata, e non a quest'ultima, le indennità giornaliere
assicurate all'80% di Fr.
118,45 (doc. VII).
Come visto (cfr.
consid. 5), dovendo fondarsi, di regola, sui redditi determinanti ottenuti nel
Considerandi
corso dell'anno civile precedente l'anno in cui è assegnata la prestazione
(art. 23 cpv. 1 OPC-AVS/AI), per la determinazione delle prestazioni
complementari nel 2007 fa stato il reddito annuo da attività dipendente della ricorrente
conseguito nel 2006. Ritenuto che la citata notifica di tassazione IC 2006 indica
in Fr. 51'634.- tale reddito,
ai fini delle PC esso va quindi computato nella misura di Fr. 33'756.- ([Fr.
51'634.- - Fr. 1'000.-] x 2/3) in virtù dell'art. 3c cpv. 1 lett. a LPC.
A ciò si aggiunge la
rendita d'invalidità di Fr.
5'124.- annui (doc. 136), mentre le indennità giornaliere di Fr. 118,45
riconosciute da __________ non vanno computate, poiché sono state versate al
datore di lavoro e non alla ricorrente e sono state sostituite dal reddito da
lavoro, pagato all'interessata.
Per quanto concerne le
prestazioni corrisposte dalla previdenza professionale, va rilevato che la
Fondazione __________ ha riconosciuto all'assicurata un diritto soltanto dall'11 aprile 2007 (doc. VIII/4), perciò non vanno qui ritenute.
Di conseguenza, i
redditi determinanti della ricorrente dal 1° gennaio 2007 al 31 marzo 2007
ammontano a Fr. 38'880.- (Fr. 33'756.-
[reddito da attività lucrativa] + Fr. 5'124.- [rendita AI]), come determinato dalla Cassa pendente causa
(doc. XII).
Ritenuto che le spese
riconosciute restano fissate a Fr. 32'490.- e quindi sono inferiori al redditi
computabili, non si fa luogo al riconoscimento di prestazioni complementari
(art. 3a cpv. 1 LPC).
La Cassa di compensazione, invece, per
questo periodo – e fino al 31 luglio 2007 – aveva stabilito in Fr. 144.- al
mese il diritto alle PC da parte dell'assicurata. È quindi a buon diritto che l'ammontare (parziale) di Fr.
432.
- (Fr. 144.- x 3 mesi) deve essere restituito all'amministrazione cantonale.
Per quanto concerne il
periodo dal 1° aprile 2007 al 31 luglio 2007, oltre alla rendita AI di Fr.
5'124.-, vanno computate le indennità giornaliere che sono state - questa
volta – riconosciute all'assicurata
stessa – e non più al suo datore di lavoro -, come emerge dal resoconto del 28
aprile 2009 (doc. VII).
Per questi quattro
mesi, __________ ha versato all'assicurata delle indennità giornaliere pari a Fr. 14'450,90 (doc. VII/2).
Ora, malgrado questo
diritto sia stato concesso alla ricorrente dal mese di aprile 2007, l'art. 23 cpv. 4 OPC-AVS/AI, parlando di "redditi
probabili determinanti, convertiti in redditi annui", ha stabilito il
principio del calcolo della PC annuale, quindi riferito sempre su un intero
anno civile. Occorre dunque commutare la citata prestazione giornaliera in
reddito annuo, per ottenere la somma di Fr. 43'234.- (Fr.
118,45 x 365 giorni), cifra che corrisponde all'importo che la Cassa ha computato nel suo nuovo calcolo.
Riguardo alle
prestazioni della previdenza professionale, dalla documentazione acquisita
nelle more istruttorie risulta che con la richiesta di prestazioni
complementari l'assicurata ha
prodotto il conteggio delle prestazioni datato 14 marzo 2007 (doc. VIII/7), dal
quale emerge che la Fondazione __________, trascorso il periodo d'attesa di 24 mesi dal momento dell'evento assicurato, le ha riconosciuto un
grado di invalidità del 100% dall'11 aprile 2007, con conseguente diritto ad una prestazione di Fr. 1'726,70 al mese rispettivamente ad una
prestazione annua di Fr. 20'720.-
a dipendenza dell'infortunio.
In un secondo momento,
il 2 ottobre 2007 (doc. VIII/6), venuta a sapere che anche l'assicuratore infortuni aveva erogato una rendita
d'invalidità, la Fondazione di previdenza professionale ha rivisto il diritto dell'assicurata ad una rendita al fine di evitare una situazione di
sovraindennizzo. Pertanto, coordinandosi con le prestazioni riconosciute da __________
e dall'Ufficio assicurazione
invalidità, il diritto dell'interessata
di beneficiare di una rendita d'invalidità dalla LPP è stato rivisto, tenendo conto del 1° agosto
2007.
come punto di coordinazione. Da quel giorno, la nuova prestazione annua
ammonta a Fr. 11'305.-, sempre
per un grado d'invalidità del
100% e non più a Fr. 20'720.- come era stato
inizialmente riconosciuto dalla stessa previdenza professionale e,
conseguentemente, anche dalla Cassa di compensazione che disponeva, allora,
solo di quegli atti.
Le prestazioni già
versate fino al momento della coordinazione, ossia dall'11 aprile 2007 al 31 luglio 2007 (Fr. 6'331,10), sono state quindi poste in compensazione con il nuovo
diritto dal 1° agosto 2007 (fino al 31 dicembre 2007: diritto a Fr. 4'710,40).
Considerate le
prestazioni versate di troppo dall'11 aprile 2007 al 31 luglio 2007 (doc. VIII/5), come il TCA ha potuto accertare presso la Fondazione stessa (doc. V), le prestazioni da essa versate
effettivamente alla ricorrente per l'anno 2007, e meglio dall'11 aprile 2007 al 31 dicembre 2007, sono pari a Fr. 4'710,50 (doc. VIII/4).
Tuttavia, come noto,
le PC esigono che i redditi siano convertiti in redditi annui (art. 23 cpv. 4
OPC-AVS/AI). Pertanto, la cifra incassata nel 2007 per nove mesi di diritto
alle prestazioni, deve essere riportata sull'arco di un anno. Si ottiene così l'importo di Fr. 6'280, 65 (Fr. 4'710,50 : 9 mesi x 12 mesi) e non Fr. 11'305.- ritenuto dalla Cassa cantonale di compensazione, che peraltro
peggiorerebbe ancora di più la situazione dell'assicurata.
Ora, anche
considerando degli importi inferiori a quelli ritenuti dall'amministrazione per il 2007, ciò ha
indubbiamente comportato che i redditi dell'insorgente sono aumentati e quindi la differenza fra entrate
(redditi non privilegiati) ed uscite (fabbisogno) è diminuita. A maggior
ragione, quindi, non v'era
diritto ad una prestazione complementare, dato che le cifre qui ritenute danno
sempre luogo ad un superamento delle spese riconosciute da parte dei redditi
computabili.
Riassumendo, nei
redditi non privilegiati dell'insorgente
vanno computati Fr. 5'124.- di rendita AI, Fr. 43'234.- quali prestazioni versate dall'assicuratore infortuni e Fr. 6'280,65 dalla previdenza professionale,
per un totale di Fr. 54'638,65.
A fronte di spese
annue quantificate in Fr. 32'490.-, è evidente che il diritto alle prestazioni
complementari deve essere negato.
Di conseguenza, anche
le PC di Fr. 144.- al mese riconosciute dalla Cassa di compensazione alla
ricorrente per aprile 2007, maggio 2007, giugno 2007 e luglio 2007, per un
totale di Fr. 576.-, le sono state versate indebitamente e vanno restituite.
Riassumendo, l'amministrazione
ha quindi correttamente calcolato le prestazioni mensili che l'assicurata ha percepito senza diritto dal
1° gennaio 2007 al 31 luglio 2007, fissandole in un totale di Fr. 1'008.- (Fr.
144.
- x 7 mesi).
9.
In
simili condizioni, tutto ben considerato, la decisione impugnata del 22
dicembre 2008 che ha calcolato in Fr. 17'910.- le prestazioni complementari
indebitamente ricevute dalla ricorrente dal 1° aprile 2006 al 31 luglio 2007, e
che si rifà alla decisione di restituzione dell'8 ottobre 2008, è corretta e va confermata. Ne discende che il
ricorso deve invece essere respinto.
10.
Con
la summenzionata sentenza 9C_795/2009 del 21 giugno 2010, il Tribunale federale
ha statuito al dispositivo n. 4 che "La causa viene pure rinviata al
Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino per nuova ripartizione delle
indennità di parte per la procedura giudiziaria cantonale.".
Alla
luce dell'esito della causa, con cui si respinge il ricorso, non vengono
percepite tasse e spese e non vengono attribuite ripetibili.
Per
il resto la precedente sentenza cantonale che, con le motivazioni note alle
parti cui si rimanda, è stata confermata dal TF in particolare quo alla
assistenza giudiziaria concessa in sede amministrativa e giudiziaria.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Nella
misura in cui è rivolto contro la decisione di restituzione delle prestazioni
complementari versate all'assicurata
nell'anno 2006 dalla Cassa
cantonale di compensazione, corrispondenti a Fr. 16'902.- (oggetto della sentenza di rinvio 21 giugno 2010 9C_795/2009
del Tribunale Federale), il ricorso dell’assicurata RI 1, , è respinto.
2. Conformemente
alla decisione (dispositivo punto 1) della sentenza di rinvio 21 giugno 2010
9C_795/2009 del Tribunale Federale, é annullato il dispositivo 3 della sentenza
17 agosto 2009 del Tribunale cantonale delle Assicurazioni nella misura in cui
attribuisce alla ricorrente ripetibili. Alla luce del presente giudizio non si
percepiscono tassa di giustizia e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3. Per il
resto è confermata la sentenza 17 agosto 2009 (inc. 33.2009.2) del Tribunale
cantonale delle Assicurazioni relativa alla decisione di restituzione
riguardante la somma di Fr. 1'008.-
che la Cassa di compensazione ha versato all'assicurata a titolo di diritto alle prestazioni complementari dal 1°
gennaio 2007 al 31 luglio 2007, nonché relativa al riconoscimento, in favore
della ricorrente, del beneficio dell’assistenza giudiziaria in sede amministrativa
ed in sede giudiziaria. Come disposto nella sentenza cantonale 17 agosto 2009
gli atti sono rinviati all’autorità amministrativa affinché si pronunci
concretamente sull'importo spettante all'assicurata.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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