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Decisione

33.2010.12

STF 9C_795/2009 di rinvio al TCA. Calcolo delle prestazioni complementari che l'assicurata deve restituire per gli anni 2006 e 2007. Gli importi calcolati sono gli stessi fissati dalla Cassa,quindi la

11 ottobre 2010Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I redditi determinanti

nel 2006 ammontano così a Fr. 38'736.-, come calcolato dall'amministrazione nel suo ultimo scritto del

26 maggio 2009 (doc. XII).

In queste circostanze,

tenuto conto delle spese riconosciute pari a Fr. 31'898.-, si ha

un'eccedenza di reddito di Fr. 6'838.-, ciò che non permetteva effettivamente

all'assicurata di avere diritto alle prestazioni complementari.

È quindi a buon

diritto che la Cassa cantonale di compensazione le ha chiesto in restituzione le

prestazioni complementari che le ha versato dal 1° aprile 2006 al 31 dicembre

2006 ammontanti a Fr. 1'878.- al mese, per un totale di Fr. 16'902.-

(Fr. 1'878.- x 9).

6. Nel

giudizio del 21 giugno 2010, al considerando 5 il Tribunale federale ha inoltre

osservato che "Tenuto conto del fatto che per i primi giudici i calcoli

effettuati dall'amministrazione (per il 2007) non apparivano a prima vista

esatti e che il Tribunale federale è comunque un giudice del diritto e non dei

fatti (cfr.1C_58/2009 del 24 novembre 2009 consid. 2.1; Bernard Corboz, in Commentaire de la LTF, 2009, n. 17 all'art. 107), si impone il rinvio della causa alla precedente istanza affinché

istruisca questo aspetto e si pronunci nuovamente.".

In effetti, il TCA ha

affermato al considerando 2.11 che "Quanto ai calcoli effettuati dalla

Cassa di compensazione volti alla determinazione degli importi indebitamente

riscossi dalla ricorrente, occorre verificarli, non apparendo a prima vista

esatti.".

Tuttavia, il

considerando 2.12 che segue, ma anche lo stesso considerando 2.11, sono

incentrati proprio sulla determinazione degli importi indebitamente percepiti

dall'interessata nel 2007.

7. Per

quanto concerne il periodo dal 1° gennaio al 31 luglio 2007, con la

decisione dell'11 ottobre 2007 la Cassa di compensazione ha ritenuto delle

spese riconosciute di Fr. 32'036.- e dei redditi determinanti di Fr. 25'844.-,

cosicché ha concesso all'assicurata una prestazione complementare di Fr. 144.-

al mese, oltre al contributo all'UAM di Fr. 349.- per il premio di cassa malati.

L'amministrazione ha

emesso l'8 ottobre 2008 un ordine di restituzione di Fr. 1'008.-, a motivo che

il reddito non privilegiato era in realtà composto della rendita d'invalidità

di Fr. 5'124.- percepita nel 2007, della prestazione d'invalidità di Fr.

20'720.- versatale da __________ e dalla prestazione d'invalidità pari a

Fr. 23'460.- riconosciutale da __________.

Sommando questi

importi, mai comunicati dall'assicurata, la Cassa ha quindi ottenuto dei redditi determinanti di Fr. 49'304.-, mentre il fabbisogno rimaneva fissato a Fr.

32'036.-.

In queste circostanze,

poiché le entrate superavano le uscite, non v'era spazio per concedere

all'insorgente delle PC.

A seguito degli accertamenti

esperiti dal TCA, la Cassa cantonale di compensazione ha ricalcolato il diritto

dell'interessata alle prestazioni complementari, suddividendo il periodo di

restituzione in due momenti a dipendenza dei differenti redditi percepiti: dal

1° gennaio al 31 marzo 2007 e dal 1° aprile al 31 luglio 2007.

Nel primo periodo

l'amministrazione ha incluso questa volta, il 26 maggio 2009 (doc. XII), il

reddito da attività dipendente (Fr. 51'634.-) nella misura di 2/3 ([Fr. 51'634.- - Fr. 1'000.-] x 2/3 = Fr. 33'756.-) della

cifra che risulta dalla notifica di tassazione IC 2006, anziché la rendita d'invalidità della previdenza professionale

(Fr. 20'720.-), siccome

riconosciuta dall'11 aprile

2007 dalla Fondazione __________ (doc. 134).

I suoi redditi determinanti

sono quindi stati calcolati in Fr. 38'880.- (Fr. 33'756.- [salario] + Fr. 5'124.- [rendita AI]) e sono superiori alle spese riconosciute fissate

in Fr. 32'490.- a seguito del pagamento del contributo minimo AVS/AI/IPG.

Per il periodo dal 1°

aprile 2007 al 31 luglio 2007, la Cassa ha nuovamente ritenuto la rendita d'invalidità di Fr. 5'124.- annui ed

ha sostituito la rendita d'invalidità

della previdenza professionale di Fr. 20'720.- con il nuovo importo di Fr. 11'305.- corretto

dalla Fondazione stessa. Oltre a ciò, la Cassa di compensazione ha aggiunto l'indennità giornaliera annua

per infortuni di Fr. 43'324.- (Fr. 118,45 x 365 giorni) versata

da __________, anziché il reddito da lavoro, poiché il contratto di lavoro ha

preso termine il 31 marzo 2007.

Anche in questo caso,

l'amministrazione ha concluso

che i redditi determinanti (Fr. 59'660.-) superavano di gran lunga le

spese riconosciute (Fr. 32'490.-), con conseguente rifiuto del diritto

alle prestazioni complementari.

Ora, sia nel primo che

nel secondo periodo considerato, le eccedenze di reddito non permettevano di

beneficiare di prestazioni complementari. Pertanto, la Cassa ha preteso la restituzione delle sette mensilità di Fr. 144.- ciascuna versate all'insorgente.

8. Dall'esito degli accertamenti effettuati dal TCA

nell'ambito del precedente ricorso, è corretto che il diritto alle prestazioni

complementari richiesto dall'assicurata

sia esaminato in due momenti diversi, ossia a dipendenza degli introiti che

ella ha conseguito, visto che gli stessi sono variati nel corso del 2007.

Pertanto, la

suddivisione temporale eseguita dalla Cassa di compensazione si rivela

appropriata e va qui mantenuta.

Per il primo periodo, dal

1° gennaio 2007 al 31 marzo 2007, va ritenuto il reddito da attività dipendente

dato che, come il Tribunale ha accertato, malgrado la ricorrente fosse da tempo

inabile al lavoro, ha continuato a percepire il suo salario al 100% (docc.

X/2-X4) fino al 31 marzo 2007, quando è terminato il suo contratto di lavoro

(doc. X/1). Pertanto, l'assicuratore

infortuni ha versato al datore di lavoro dell'assicurata, e non a quest'ultima, le indennità giornaliere

assicurate all'80% di Fr.

118,45 (doc. VII).

Come visto (cfr.

consid. 5), dovendo fondarsi, di regola, sui redditi determinanti ottenuti nel

Considerandi

corso dell'anno civile precedente l'anno in cui è assegnata la prestazione

(art. 23 cpv. 1 OPC-AVS/AI), per la determinazione delle prestazioni

complementari nel 2007 fa stato il reddito annuo da attività dipendente della ricorrente

conseguito nel 2006. Ritenuto che la citata notifica di tassazione IC 2006 indica

in Fr. 51'634.- tale reddito,

ai fini delle PC esso va quindi computato nella misura di Fr. 33'756.- ([Fr.

51'634.- - Fr. 1'000.-] x 2/3) in virtù dell'art. 3c cpv. 1 lett. a LPC.

A ciò si aggiunge la

rendita d'invalidità di Fr.

5'124.- annui (doc. 136), mentre le indennità giornaliere di Fr. 118,45

riconosciute da __________ non vanno computate, poiché sono state versate al

datore di lavoro e non alla ricorrente e sono state sostituite dal reddito da

lavoro, pagato all'interessata.

Per quanto concerne le

prestazioni corrisposte dalla previdenza professionale, va rilevato che la

Fondazione __________ ha riconosciuto all'assicurata un diritto soltanto dall'11 aprile 2007 (doc. VIII/4), perciò non vanno qui ritenute.

Di conseguenza, i

redditi determinanti della ricorrente dal 1° gennaio 2007 al 31 marzo 2007

ammontano a Fr. 38'880.- (Fr. 33'756.-

[reddito da attività lucrativa] + Fr. 5'124.- [rendita AI]), come determinato dalla Cassa pendente causa

(doc. XII).

Ritenuto che le spese

riconosciute restano fissate a Fr. 32'490.- e quindi sono inferiori al redditi

computabili, non si fa luogo al riconoscimento di prestazioni complementari

(art. 3a cpv. 1 LPC).

La Cassa di compensazione, invece, per

questo periodo – e fino al 31 luglio 2007 – aveva stabilito in Fr. 144.- al

mese il diritto alle PC da parte dell'assicurata. È quindi a buon diritto che l'ammontare (parziale) di Fr.

432.

- (Fr. 144.- x 3 mesi) deve essere restituito all'amministrazione cantonale.

Per quanto concerne il

periodo dal 1° aprile 2007 al 31 luglio 2007, oltre alla rendita AI di Fr.

5'124.-, vanno computate le indennità giornaliere che sono state - questa

volta – riconosciute all'assicurata

stessa – e non più al suo datore di lavoro -, come emerge dal resoconto del 28

aprile 2009 (doc. VII).

Per questi quattro

mesi, __________ ha versato all'assicurata delle indennità giornaliere pari a Fr. 14'450,90 (doc. VII/2).

Ora, malgrado questo

diritto sia stato concesso alla ricorrente dal mese di aprile 2007, l'art. 23 cpv. 4 OPC-AVS/AI, parlando di "redditi

probabili determinanti, convertiti in redditi annui", ha stabilito il

principio del calcolo della PC annuale, quindi riferito sempre su un intero

anno civile. Occorre dunque commutare la citata prestazione giornaliera in

reddito annuo, per ottenere la somma di Fr. 43'234.- (Fr.

118,45 x 365 giorni), cifra che corrisponde all'importo che la Cassa ha computato nel suo nuovo calcolo.

Riguardo alle

prestazioni della previdenza professionale, dalla documentazione acquisita

nelle more istruttorie risulta che con la richiesta di prestazioni

complementari l'assicurata ha

prodotto il conteggio delle prestazioni datato 14 marzo 2007 (doc. VIII/7), dal

quale emerge che la Fondazione __________, trascorso il periodo d'attesa di 24 mesi dal momento dell'evento assicurato, le ha riconosciuto un

grado di invalidità del 100% dall'11 aprile 2007, con conseguente diritto ad una prestazione di Fr. 1'726,70 al mese rispettivamente ad una

prestazione annua di Fr. 20'720.-

a dipendenza dell'infortunio.

In un secondo momento,

il 2 ottobre 2007 (doc. VIII/6), venuta a sapere che anche l'assicuratore infortuni aveva erogato una rendita

d'invalidità, la Fondazione di previdenza professionale ha rivisto il diritto dell'assicurata ad una rendita al fine di evitare una situazione di

sovraindennizzo. Pertanto, coordinandosi con le prestazioni riconosciute da __________

e dall'Ufficio assicurazione

invalidità, il diritto dell'interessata

di beneficiare di una rendita d'invalidità dalla LPP è stato rivisto, tenendo conto del 1° agosto

2007.

come punto di coordinazione. Da quel giorno, la nuova prestazione annua

ammonta a Fr. 11'305.-, sempre

per un grado d'invalidità del

100% e non più a Fr. 20'720.- come era stato

inizialmente riconosciuto dalla stessa previdenza professionale e,

conseguentemente, anche dalla Cassa di compensazione che disponeva, allora,

solo di quegli atti.

Le prestazioni già

versate fino al momento della coordinazione, ossia dall'11 aprile 2007 al 31 luglio 2007 (Fr. 6'331,10), sono state quindi poste in compensazione con il nuovo

diritto dal 1° agosto 2007 (fino al 31 dicembre 2007: diritto a Fr. 4'710,40).

Considerate le

prestazioni versate di troppo dall'11 aprile 2007 al 31 luglio 2007 (doc. VIII/5), come il TCA ha potuto accertare presso la Fondazione stessa (doc. V), le prestazioni da essa versate

effettivamente alla ricorrente per l'anno 2007, e meglio dall'11 aprile 2007 al 31 dicembre 2007, sono pari a Fr. 4'710,50 (doc. VIII/4).

Tuttavia, come noto,

le PC esigono che i redditi siano convertiti in redditi annui (art. 23 cpv. 4

OPC-AVS/AI). Pertanto, la cifra incassata nel 2007 per nove mesi di diritto

alle prestazioni, deve essere riportata sull'arco di un anno. Si ottiene così l'importo di Fr. 6'280, 65 (Fr. 4'710,50 : 9 mesi x 12 mesi) e non Fr. 11'305.- ritenuto dalla Cassa cantonale di compensazione, che peraltro

peggiorerebbe ancora di più la situazione dell'assicurata.

Ora, anche

considerando degli importi inferiori a quelli ritenuti dall'amministrazione per il 2007, ciò ha

indubbiamente comportato che i redditi dell'insorgente sono aumentati e quindi la differenza fra entrate

(redditi non privilegiati) ed uscite (fabbisogno) è diminuita. A maggior

ragione, quindi, non v'era

diritto ad una prestazione complementare, dato che le cifre qui ritenute danno

sempre luogo ad un superamento delle spese riconosciute da parte dei redditi

computabili.

Riassumendo, nei

redditi non privilegiati dell'insorgente

vanno computati Fr. 5'124.- di rendita AI, Fr. 43'234.- quali prestazioni versate dall'assicuratore infortuni e Fr. 6'280,65 dalla previdenza professionale,

per un totale di Fr. 54'638,65.

A fronte di spese

annue quantificate in Fr. 32'490.-, è evidente che il diritto alle prestazioni

complementari deve essere negato.

Di conseguenza, anche

le PC di Fr. 144.- al mese riconosciute dalla Cassa di compensazione alla

ricorrente per aprile 2007, maggio 2007, giugno 2007 e luglio 2007, per un

totale di Fr. 576.-, le sono state versate indebitamente e vanno restituite.

Riassumendo, l'amministrazione

ha quindi correttamente calcolato le prestazioni mensili che l'assicurata ha percepito senza diritto dal

1° gennaio 2007 al 31 luglio 2007, fissandole in un totale di Fr. 1'008.- (Fr.

144.

- x 7 mesi).

9.

In

simili condizioni, tutto ben considerato, la decisione impugnata del 22

dicembre 2008 che ha calcolato in Fr. 17'910.- le prestazioni complementari

indebitamente ricevute dalla ricorrente dal 1° aprile 2006 al 31 luglio 2007, e

che si rifà alla decisione di restituzione dell'8 ottobre 2008, è corretta e va confermata. Ne discende che il

ricorso deve invece essere respinto.

10.

Con

la summenzionata sentenza 9C_795/2009 del 21 giugno 2010, il Tribunale federale

ha statuito al dispositivo n. 4 che "La causa viene pure rinviata al

Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino per nuova ripartizione delle

indennità di parte per la procedura giudiziaria cantonale.".

Alla

luce dell'esito della causa, con cui si respinge il ricorso, non vengono

percepite tasse e spese e non vengono attribuite ripetibili.

Per

il resto la precedente sentenza cantonale che, con le motivazioni note alle

parti cui si rimanda, è stata confermata dal TF in particolare quo alla

assistenza giudiziaria concessa in sede amministrativa e giudiziaria.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella

misura in cui è rivolto contro la decisione di restituzione delle prestazioni

complementari versate all'assicurata

nell'anno 2006 dalla Cassa

cantonale di compensazione, corrispondenti a Fr. 16'902.- (oggetto della sentenza di rinvio 21 giugno 2010 9C_795/2009

del Tribunale Federale), il ricorso dell’assicurata RI 1, , è respinto.

2. Conformemente

alla decisione (dispositivo punto 1) della sentenza di rinvio 21 giugno 2010

9C_795/2009 del Tribunale Federale, é annullato il dispositivo 3 della sentenza

17 agosto 2009 del Tribunale cantonale delle Assicurazioni nella misura in cui

attribuisce alla ricorrente ripetibili. Alla luce del presente giudizio non si

percepiscono tassa di giustizia e spese e non si attribuiscono ripetibili.

3. Per il

resto è confermata la sentenza 17 agosto 2009 (inc. 33.2009.2) del Tribunale

cantonale delle Assicurazioni relativa alla decisione di restituzione

riguardante la somma di Fr. 1'008.-

che la Cassa di compensazione ha versato all'assicurata a titolo di diritto alle prestazioni complementari dal 1°

gennaio 2007 al 31 luglio 2007, nonché relativa al riconoscimento, in favore

della ricorrente, del beneficio dell’assistenza giudiziaria in sede amministrativa

ed in sede giudiziaria. Come disposto nella sentenza cantonale 17 agosto 2009

gli atti sono rinviati all’autorità amministrativa affinché si pronunci

concretamente sull'importo spettante all'assicurata.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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