33.2010.13
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10 gennaio 2011Italiano41 min
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Numero d'incarto:
33.2010.13
Data decisione, Autorità:
10.01.2011, TCA
Titolo:
Rinuncia di sostanza. Marito,proprietario,dona i fondi ai figli.Marito muore e la moglie non rivendica la sua quota ereditaria con un'azione di riduzione delle liberalità tra vivi. Ipotesi senza/con testamento: moglie rinuncia alla sua quota ereditaria di 1/2 risp. 1/4 se non fa azione di collazione
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
CONTROPRESTAZIONE ADEGUATA
DIRITTO ALLE PRESTAZIONI COMPLEMENTARI
DIRITTO DI ABITAZIONE
PERIZIA DELL'UFFICIO STIMA
PERSONA ANZIANA
RINUNCIA DI SOSTANZA
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
SUPERSTITE
VALORE VENALE
art. 181 CC
art. 462 cf. 1 CC
art. 471 cf. 3 CC
art. 522 CC
art. 527 CC
art. 537 CC
art. 626 CC
art. 11 cpv. 1 let. g LPC
art. 17 cpv. 5 OPC
Raccomandata
Incarto n.
33.2010.13
TB
Lugano
10 gennaio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 luglio 2010 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 25 giugno
2010 emanata da
Cassa cantonale di compensazione -
Servizio delle prestazioni complementari, 6501
Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in
fatto
1.1. Il 1° aprile
2009 (docc. 18-25) RI 1, 1942, vedova dal 2006, ha fatto richiesta di una prestazione complementare alla rendita AVS, che la Cassa cantonale di
compensazione ha negato con decisione del 24 settembre 2009 (doc. D), a motivo
che i redditi computabili ammontavano a Fr. 85'824.- e le spese riconosciute a Fr. 31'960.-, quindi v'era un'eccedenza di entrate di Fr. 53'864.-.
1.2. A seguito
dell'opposizione del 21 ottobre
2009 (doc. 127), con cui l'assicurata
ha chiesto lo stralcio sia della posta della sostanza alienata (Fr. 591'170.-) non essendo mai stata proprietaria
di immobili e, conseguentemente, anche del consumo di sostanza (Fr. 57'226.-),
sia delle voci dell'ipotetico
rendimento della sostanza alienata (Fr. 3'550.-) oltreché del valore locativo
dell'abitazione coniugale su cui ha un diritto d'abitazione ma da febbraio 2009
non vi abita più (Fr. 1'312.-), la Cassa di compensazione ha chiesto
all'Ufficio cantonale di stima di verificare i valori venali dei fondi già peritati
il 14 settembre 2009 (docc. 70-97).
1.3. Il 25 giugno
2010 (doc. B) la Cassa cantonale di compensazione ha emanato la decisione su
opposizione con cui, sulla base dei nuovi valori venali di alcuni immobili
stabiliti dall'Ufficio stima, ha esposto un nuovo calcolo delle prestazioni
complementari a cui avrebbe diritto l'assicurata, giungendo a dei redditi
computabili pari a Fr. 78'825.- e a delle spese riconosciute di Fr. 31'960.-,
cosicché il diritto alle PC era sempre rifiutato. L'amministrazione ha ricordato
che i fondi alienati nel 2000 dall'assicurata e da suo marito sono stati
computati al valore venale in virtù dell'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, mentre
l'immobile donato sul quale è stato iscritto quale controprestazione un diritto
d'abitazione a favore dei donanti è stato oggetto dell'apposito calcolo per
verificare la controprestazione della donazione, a seguito del quale non è stata
computata all'interessata della sostanza residua. La Cassa di compensazione ha
dunque ritenuto una sostanza alienata pari a Fr. 525'170.- contro i precedenti
Fr. 591'170.-, considerando, sempre, che l'assicurata poteva vantare la
proprietà di metà di tale sostanza in virtù del diritto successorio.
1.4. Con ricorso
del 27 luglio 2010 (doc. I) RI 1, sempre rappresentata dall'avv. RA 1, ha contestato che le siano stati
imputati sia il valore locativo della quota di comproprietà di ½ sulle particelle
donate sia la sostanza immobiliare alienata, sostenendo che il computo di
queste due poste è errato, non essendo mai stata proprietaria di immobili e
quindi non potendo avere rinunciato ad alcunché.
In realtà, è suo marito, unico proprietario, che nel
2000 ha donato ai loro quattro figli diversi fondi e che ha costituito un diritto
d'abitazione vita natural durante per sé e per la moglie qui ricorrente sull'abitazione
coniugale. A suo dire, dunque, eliminando la sostanza alienata, l'ipotetico
rendimento della sostanza alienata, il valore locativo dell'abitazione
coniugale e le relative spese di manutenzione, si ottiene un fabbisogno di Fr.
31'632.- e delle entrate di Fr. 27'736.-, per ottenere una PC di Fr. 7'896.-.
In via subordinata, la ricorrente chiede si tenga
conto di una sostanza computabile di Fr. 2'284,30, pari ad 1/10 del deposito a
risparmio sommato alla metà del valore del diritto d'abitazione sulla part. n.
2447 RFD di __________, dedotta la franchigia (1/10 x [Fr. 6'091.- + Fr.
41'572.- - Fr. 25'000.-]). Ritenute, poi, delle spese di manutenzione di Fr.
571,10, la stessa avrà diritto a una PC annua di Fr. 4'870,80.
1.5. La Cassa cantonale
si è riconfermata nella sua decisione (doc. III) e la ricorrente non ha prodotto
nuovi mezzi di prova (doc. IV).
considerato in
diritto
2.1. Fondandosi
sull'art. 112 cpv. 2
lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed, l'Assemblea
federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed.
specifico per le prestazioni complementari ed il nuovo art. 112c Cost.
fed. relativo all'aiuto agli anziani
ed ai disabili, fissandone l'entrata
in vigore il 1° gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano
prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e
invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari
nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli
anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello
nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare
fondi dell'assicurazione
vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale sulle prestazioni
complementari all'AVS/AI (LPC)
– tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto
quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di
garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni
vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp.
Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).
Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo
vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene
dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su
queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989
pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza
sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.
460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e
meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V
204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992
pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale
sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.2. In virtù
dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, hanno diritto a prestazioni complementari le
persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera se ricevono una
rendita di vecchiaia dell'AVS.
L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota
delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).
Per quanto riguarda le spese riconosciute, l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede che:
"
Per le persone che non vivono durevolmente o per
un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa),
le spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo
destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, per anno:
1. 18 140 franchi per le persone sole,
2. 27 210 franchi per i coniugi,
3. 9480 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per
figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per i due
primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante,
per altri due figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;
b. la
pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di
conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né
di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto è il seguente:
1. 13 200 franchi per le persone sole,
2. 15 000 franchi per i coniugi e le persone con orfani che hanno
diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS
o dell'AI,
3. 3600 franchi in più se è necessaria la locazione di un appartamento
in cui è possibile spostarsi con una carrozzella.".
Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che vivono che per quelle che
non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale,
sono riconosciute, fra le altre, le spese seguenti:
"
(…)
d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario deve corrispondere al premio
medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);".
L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili, fra
Fatti
i quali vi sono:
"
(…)
b. i proventi della sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari
di rendite di vecchiaia, per quanto superi 25 000 franchi per le persone sole,
40 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto
a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o
dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni
complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione
complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone,
soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione
quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,
comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
(…)
g. i proventi e i beni a cui l'assicurato ha rinunciato; (…)".
2.3. Oggetto del
contendere è il diritto di RI 1 di percepire delle prestazioni complementari.
La ricorrente ha contestato il computo della sostanza immobiliare, anche se in
ragione di metà, giacché alienata soltanto dal marito, unico proprietario.
Questo Tribunale deve quindi analizzare se gli importi relativi
alla sostanza e alle altre voci da essa dipendenti (quali il consumo di
sostanza, l'ipotetico rendimento della sostanza alienata, il valore locativo)
considerati nella decisione impugnata siano corretti.
2.4. Con atto
notarile del 4 ottobre 2000 (doc. 65) __________, nato nel 1925 e morto nel
2006, marito della ricorrente, ha donato ai quattro figli, in proprietà
assoluta, i suoi 25 fondi, come pure ha donato a due figlie, in comproprietà,
altri due mappali.
Contestualmente al trapasso immobiliare per
donazione, sulla part. n. 2447 RFD di __________, ceduta alla figlia __________,
il donante ha costituito un diritto d'abitazione vita natural durante a suo
favore ed a favore della moglie qui ricorrente (doc. 59).
Prima di potere decidere compiutamente sul
diritto alle prestazioni complementari, la Cassa cantonale di compensazione ha
disposto la perizia tecnica dei beni immobili donati nel 2000 dal marito
dell'interessata ai loro figli.
Il 2 giugno 2009 (doc. 35) l'amministrazione ha quindi invitato l'Ufficio cantonale di stima a valutare al
valore commerciale, stato nel 2000, le diverse particelle alienate da __________,
mentre la parte di sostanza ad uso primario doveva essere valutata al valore di
stima ufficiale.
Il 14 settembre 2009 (doc. 70-97) l'arch. __________ dell'Ufficio stima ha stimato il valore
commerciale complessivo della sostanza alienata dal marito della ricorrente ai
figli (26 immobili) in Fr. 1'504'420.-; egli ha poi fissato in Fr. 83'144,95 (doc. 78) il valore di stima
del mappale n. 2447 RFD di __________.
Partendo da questi dati la Cassa, ritenendo l'esistenza
di una rinuncia della sostanza da parte della ricorrente avvenuta a seguito del
decesso del marito nel 2006 (cfr. note della Cassa in alto al doc. 97) visto
che l'assicurata non ha preteso l'attribuzione della sua quota parte ereditaria
di un mezzo, ha applicato l'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI e ha quindi considerato a
titolo di sostanza della ricorrente metà della sostanza secondaria e metà della
sostanza primaria individuate dall'Ufficio stima, donate dal marito ai figli.
L'amministrazione ha poi applicato l'art. 17a OPC-AVS/AI per tenere conto
dell'ammortamento annuo della sostanza donata, ossia dal momento dell'alienazione
a quando sono state chieste le prestazioni complementari.
Inoltre, visto che sul fondo n. 2447 è stato costituito
un diritto d'abitazione vita
natural durante in favore dell'assicurata,
quale controprestazione della donazione delle proprietà immobiliari l'amministrazione ha capitalizzato questo
diritto, portando il risultato in deduzione del valore della sostanza medesima
e giungendo a non computare alcun valore per questo immobile (doc. 100). La Cassa ha infine dedotto i debiti ipotecari gravanti i fondi.
In conclusione, partendo da una sostanza
immobiliare al valore venale di Fr. 1'504'420.-, da dividere tra i due coniugi,
la Cassa cantonale di compensazione ha dedotto l'ammortamento annuo di Fr. 80'000.- (per gli anni dal 2000 al 2009) e il debito ipotecario di Fr.
80'500.-, per ottenere una sostanza di Fr. 591'171.- (recte: Fr. 591'710.-).
Per la part. n. 2447 RFD, come indicato, non è
invece stato ritenuto alcun importo. Infatti, il valore di stima di Fr. 41'572.-, ossia Fr. 83'144,95 diviso due, è stato capitalizzato ritenendo un valore di reddito di Fr. 1'312.-. Dal valore (di stima) della sostanza l'amministrazione
ha dedotto la sostanza capitalizzata e poi l'ammortamento di Fr. 70'000.- per
gli anni dal 2000 al 2008 (doc. 100).
La Cassa ha quindi ottenuto un valore negativo di
Fr. - 56'931,15 (Fr. 41'572.- - Fr. 28'503,15 - Fr. 70'000.-), che dunque non
ha ripreso nella sostanza dell'assicurata, considerando invece nella tabella di
calcolo delle prestazioni complementari soltanto il valore della sostanza alienata
di Fr. 591'170.-.
Questa conclusione non può tuttavia essere
tutelata.
2.5. Di
principio, per il calcolo della prestazione complementare vengono presi in considerazione
solo quegli attivi che l'assicurato
ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (AHI Praxis
1995 pag. 166 consid. 2a; RDAT I 1992 pag. 154; RCC 1984 pag. 189). Di
conseguenza, è rilevante la circostanza che l'interessato non dispone dei mezzi necessari per fare fronte ai suoi
bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF
115 V 355).
Tale principio è tuttavia sottoposto a dei
limiti. Segnatamente, non è applicabile nell'ipotesi in cui l'assicurato
ha rinunciato in tutto o in parte a dei beni (a dei redditi o a parti di
sostanza) senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione
adeguata, oppure quando dispone di un diritto a determinate entrate o a una
determinata sostanza, ma non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese
(DTF 123 V 37 consid. 1; DTF 121 V 205 consid. 4a; DTF 117 V 289 = RCC 1992
pag. 349; SVR 2007 EL Nr. 6; SVR 2003 EL Nr. 4 consid. 2; SVR 2003 EL Nr. 1
consid. 1a = Pratique VSI 2003 pag. 223; SVR 2001 EL Nr. 5 consid. 1b; RCC 1989 pag. 350 consid. 3b; RCC 1988 pag. 275 consid. 2b) o
se, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo
parziale, un'attività lucrativa
ammissibile (DTF 122 V 397 consid. 2; DTF 115 V 353
consid. 5c; Pratique VSI 1997 pag. 264 consid. 2; Pratique VSI 1994 pag. 225
consid. 3a).
In questi casi, la giurisprudenza (RDAT I 1994
pag. 189 consid. 3a) considera che vi è una rinuncia (di sostanza e/o di
reddito) ai sensi dell'art.
3c cpv. 1 lett. g vLPC (dal 1° gennaio 2008: art. 11 cpv. 1 lett. g LPC).
Lo scopo dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC consiste innanzitutto nell'evitare che un assicurato si spogli di
tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi, senza obbligo giuridico
ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto alle prestazioni.
Nel caso in cui, tuttavia, l'assicurato
spende la sua sostanza per acquistare dei beni di consumo o per migliorare il
livello di vita, egli dispone della sua libertà personale e, conseguentemente, non
cade sotto l'egida della predetta disposizione (DTF 115 V 353 consid. 5c).
La giurisprudenza si è dunque limitata a
riconoscere l'applicabilità dell'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC se la rinuncia è
avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata. Ha infatti ribadito
più volte che il sistema delle prestazioni complementari non offre la
possibilità di procedere ad un controllo dello stile di vita dell'assicurato e
di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra
della normalità (AHI Praxis 1995, pag. 167 consid. 2b; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag.
100).
Con STFA del 17 agosto 2005 (P 19/04) pubblicata
in DTF 131 V 329 e ribadita in SVR 2007 EL Nr. 6 (P 55/05), l'allora Tribunale federale delle
assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che
occorre che la rinuncia sia avvenuta senza obbligo giuridico, rispettivamente
senza controprestazione adeguata, ma queste due condizioni non sono da
intendere cumulativamente, bensì alternativamente (SVR 2006 EL Nr. 2).
2.6. Quale
rinuncia di reddito ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g nLPC, la dottrina (Carigiet/Koch, op.
cit., pag. 102) menziona la rinuncia a prestazioni sotto forma di rendita o di
altre pretese quali i contributi di mantenimento. Se l'assicurato rinuncia a delle entrate di questo genere, il calcolo
delle prestazioni complementari deve prendere in considerazione la somma a cui
egli ha rinunciato. La rinuncia corrisponde quindi all'importanza del reddito effettivamente realizzabile. Il fatto di
conservare in modo durevole al proprio domicilio importanti somme di denaro
costituisce ugualmente una rinuncia, poiché in questo caso si rinuncia alla
percezione di un interesse. La rinuncia di reddito corrisponde quindi ad un
interesse teorico.
Il principio alla base di questa soluzione è che
ogni assicurato che rinuncia, a dei redditi o a della sostanza, deve essere
trattato allo stesso modo di colui che non ha rinunciato ad alcunché, quindi i
redditi a cui si è rinunciato sono computati nello stesso modo dei redditi a
cui non si è rinunciato (N. 2064 DPC, Direttive sulle prestazioni complementari
all'AVS/AI edite dall'UFAS).
Con sentenza del 10 dicembre 2002 pubblicata in
SVR 2003 EL Nr. 4, il Tribunale amministrativo di Neuchâtel ha considerato
quale rinuncia ad entrate ed a parti di sostanza il fatto di non fare uso della
possibilità di beneficiare di prestazioni della previdenza professionale (II
pilastro) tramite il versamento del capitale di un conto di libero passaggio
che permette, per esempio, di costituire una rendita vitalizia immediata e di
percepire così un reddito mensile che esclude, nel caso esaminato, il diritto
alle prestazioni complementari.
Con STFA dell'11 febbraio 2004 (P 68/02) pubblicata in SVR 2004 EL Nr. 5, il
Tribunale federale delle assicurazioni ha confermato la validità della
giurisprudenza sviluppata vigente il vecchio diritto anche sotto l'imperio dell'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC (ora art. 11 cpv. 1 lett. g LPC), secondo
la quale il carattere irrecuperabile di contributi alimentari è dato soltanto
quando sono state esaurite tutte le possibilità giuridiche per recuperarle o
quando l'incapacità del
debitore di adempiere il suo obbligo contributivo è chiaramente stabilito.
Secondo la giurisprudenza sviluppata sull'art. 3c cpv. 1 lett. f vigente fino al 31 dicembre 1997, il reddito
che determina il diritto alle PC di una donna separata o divorziata comprende i
contributi alimentari stabiliti con convenzione sulle conseguenze accessorie
del divorzio o che sono stati fissati dal giudice, indipendentemente dal fatto
che questi contributi sono stati o no effettivamente versati dal marito o dall'ex coniuge. È solo nei casi in cui è stato
stabilito il carattere irrecuperabile del credito per il pagamento dei
contributi alimentari che questi contributi non sono presi in considerazione
nel reddito determinante. Di regola, si considera che un credito per il
pagamento di contributi alimentari è irrecuperabile unicamente quando il suo
titolare ha esaurito tutti i mezzi di diritto utili al suo recupero.
Nel giudizio del 9 febbraio 2005 (P 40/03)
pubblicato in SVR 2007 EL Nr. 1, l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo secondo il quale la moglie è tenuta ad esercitare un'attività lucrativa si impone, in
particolare quando il coniuge non è in grado di farlo a causa della sua
invalidità, perché incombe a ognuno dei coniugi di contribuire al mantenimento
della famiglia. Se la moglie vi rinuncia, si prenderà in considerazione un
reddito ipotetico dopo un periodo detto d'adattamento. Infatti, l'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC è direttamente applicabile quando il
coniuge di un assicurato si astiene dal mettere in atto la sua capacità di
guadagno, mentre ella potrebbe essere obbligata ad esercitare un'attività lucrativa in virtù dell'art. 163 CC. Appartiene alla Cassa di compensazione
o al TCA, in caso di ricorso, esaminare se si può esigere dall'assicurata che eserciti un'attività lucrativa e, se del caso, fissare
il salario che potrebbe conseguire facendo prova di buona volontà
(giurisprudenza confermata in DTF 134 V 53).
La nostra Massima istanza si è pronunciata a
proposito della rinuncia di sostanza con STF del 26 gennaio 2007 (P 55/05) pubblicata
in SVR 2007 EL Nr. 6, in cui ha giudicato che la perdita di un importo di Fr.
120'000.- nell'ambito di un investimento a rischio (legato
ad una truffa) costituisce una sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato.
In quell'occasione, il TF ha inoltre specificato che, a differenza delle
donazioni o dei giochi di soldi (P 35/99 in Pratique VSI 1994 pag. 222), un
investimento finanziario non costituisce in sé una rinuncia ad una
sostanza. La giurisprudenza ha tuttavia considerato che esistono delle
eccezioni, per esempio nei casi dove l'investimento comporta un rischio tale che può essere assimilato ad
una situazione dove si gioca il tutto per tutto ("va banque-Spiel").
Inoltre, nella sentenza del 30 novembre 1998 (P
17/97), il TFA ha giudicato che il prestito della somma di Fr. 240'000.- concesso dall'assicurato senza obbligo giuridico, senza alcuna garanzia e senza
controprestazione concreta appariva, per le circostanze del caso concreto, a
tutti gli effetti come un "va banque-Spiel" in cui si gioca il
tutto per tutto.
In un altro giudizio del 26 aprile 2006 (P
16/05), l'Alta Corte ha
confermato che il prestito concesso ad una società a garanzia limitata doveva
essere assimilato ad una rinuncia di sostanza nella misura in cui, sapendo che
le possibilità di essere rimborsato erano minime vista la situazione
finanziaria della società che ha chiesto il prestito, il creditore si è
accollato un rischio assimilabile a quello che si assume un appassionato del
gioco d'azzardo. È quindi più l'importanza del rischio preso dall'investitore al momento di effettuare un
investimento, piuttosto che la circostanza che sia stato fatto senza obbligo
giuridico e senza controprestazione, che determina se un investimento deve essere
o no assimilato ad una rinuncia.
2.7. Con il
ricorso l'assicurata lamenta il
computo della sostanza alienata di Fr. 591'170.-, dato che è stato suo marito,
proprietario di tutti i fondi in questione, a donarli ai loro figli. Di
conseguenza, non essendo proprietaria di nessuno di questi beni, non è possibile
imputarle della sostanza alienata. Inoltre, nemmeno v'è una rinuncia ad
aspettative ereditarie, dato che le donazioni ai figli sono avvenute nel 2000,
mentre il marito è morto nel 2006.
Per quanto attiene alla modalità di calcolo della
sostanza, si rileva che, ai sensi dell'art. 9 cpv. 5 lett. b LPC, il Consiglio federale disciplina la
valutazione dei redditi computabili, delle spese riconosciute nonché della
sostanza.
Ora, per la determinazione del valore dei fondi
alienati fa stato l'art. 17
cpv. 5 OPC-AVS/AI, e non l'art.
17 cpv. 4 OPC-AVS/AI - che prevede comunque la valutazione al valore venale -
come ritenuto erroneamente dalla Cassa di compensazione (nella STCA del 4 marzo
2009, 33.2008.6, nella STCA del 23 aprile 2008, 33.2008.3 e nella recente STCA
del 23 agosto 2010, 33.2010.5, la Cassa è stata già avvertita dell'applicazione errata del capoverso 4 se c'è alienazione di sostanza immobiliare. Per
questi casi è infatti stato appositamente introdotto dal 1° gennaio 1999 il
capoverso 5 dell'art. 17
OPC-AVS/AI).
L'art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI prevede che in caso di alienazione di un
immobile, a titolo oneroso o gratuito, per sapere se ci si trova in presenza di
una rinuncia a elementi patrimoniali ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC è determinante il valore venale.
È poi necessario verificare l'eventuale presenza di una controprestazione
adeguata. In tal senso, si deve calcolare il valore di reddito della sostanza
al momento in cui vi è stata l'alienazione; questo valore deve successivamente
essere capitalizzato secondo le tavole edite dall'amministrazione federale
delle contribuzioni (DTF 120 V 182 consid. 4e; SVR 2000 EL Nr. 1).
2.8. Secondo la
prassi dell'allora TFA (dal 1°
gennaio 2007: Tribunale federale), per determinare il valore commerciale l'amministrazione deve far esperire una
perizia da un ufficio competente. Il TCA ha infatti dichiarato illegale la
precedente prassi della Cassa, che consisteva nell'aumentare sistematicamente
del 30% il valore di stima ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di
nuove stime poteva risultare un valore superiore a quello corrente (RDAT
II-1995 pagg. 203 segg.).
L'Alta Corte ritiene che per la determinazione del valore corrente
degli immobili, l'ufficio
cantonale deve sempre far capo allo stesso servizio (STFA P 9/04 del 7 aprile
2004; SVR 1998 EL Nr. 5). Secondo l'Alta corte, sarebbe infatti inammissibile calcolare l'importo delle prestazioni complementari in
base a stime elaborate da autorità differenti (Pratique VSI 1993 pag. 137).
Nel Cantone Ticino, la Cassa cantonale di
compensazione affida detto compito all'Ufficio cantonale di stima.
In merito a ciò si osserva ancora che in un caso
riguardante il nostro Cantone in cui il ricorrente aveva contestato la valutazione
immobiliare operata dall'Ufficio cantonale di stima, il TFA ha confermato
l'operato dei periti (STFA P 10/06 del 13 aprile 2007; STFA P 38/96 del 27
febbraio 1998).
2.9. In specie,
seguendo la prassi del TFA, secondo cui per determinare il valore commerciale l'amministrazione deve far esperire una
perizia da un ufficio competente, il 2 giugno 2009 (doc. 35), come visto, la
Cassa di compensazione ha così chiesto all'Ufficio cantonale di stima di valutare i fondi che il coniuge
dell'assicurata ha alienato ai loro quattro figli nel 2000.
Nella decisione formale del 24 settembre 2009 gli
immobili sono stati valutati al valore venale trattandosi di alienazione di
immobili a titolo gratuito (art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI) e sono stati fatti
rientrare nella sostanza dell'assicurata
(art. 11 cpv. 1 lett. g LPC) con il beneficio dell'art. 17a OPC-AVS/AI.
Con la decisione su opposizione, poi, sulla
scorta di una nuova valutazione effettuata dal medesimo Ufficio stima su alcuni
dei fondi donati nel 2000 dal marito della ricorrente, la Cassa ha mutato in
Fr. 525'170.- (recte: Fr. 525'710.-) il valore venale della sostanza
alienata e l'ha riportato nella tabella di calcolo PC.
2.10. L'esame del
computo della sostanza nella decisione su opposizione del 25 giugno 2010 dà
luogo alle seguenti considerazioni.
Innanzitutto va subito precisato che
l'amministrazione ha applicato correttamente il principio di computare nella
sostanza della ricorrente la sostanza alienata, anche se non è stata
l'assicurata medesima a donare la sostanza in questione ai propri figli, non
essendone giuridicamente (com)proprietaria.
Come visto, infatti, v'è rinuncia di sostanza quando
un assicurato che ha diritto a determinati beni e a determinati redditi non ne
fa uso o non fa valere le sue pretese (DTF 123 V 37 consid. 1; RCC 1991 pag.
145). V'è quindi una rinuncia di sostanza anche quando una persona rinuncia ad
una sua legittima pretesa su valori di sostanza, di cui ella non ha mai fatto un
effettivo uso rispettivamente non ha mai fatto valere il suo diritto. Ciò avviene,
per esempio, quando una persona accetta che la sua porzione legittima sia lesa (Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur
AHV/IV, 2a ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, pag. 173, n. 530).
Questo è ciò che è capitato nel caso concreto.
Il marito della ricorrente ha donato nel 2000 ai
suoi figli 25 fondi in proprietà assoluta, mentre altri due fondi in
comproprietà fra due figli. In qualità di proprietario assoluto, __________ era
perfettamente legittimato ad agire in tal senso, senza dovere rendere conto
alla moglie delle sue intenzioni, eccetto chiederle il consenso per
l'alienazione dell'abitazione coniugale (art. 169 cpv. 1 CC), cosa che ha
puntualmente fatto come risulta dal rogito di donazione agli atti.
Ma con il suo decesso la situazione è cambiata.
Con la morte del marito dell'assicurata, nel
2006, si ha in primo luogo che il regime dei beni scelto dai coniugi si scioglie
(art. 204 cpv. 1 CC, art. 236 cpv. 1 CC).
Secondo l'art. 181 CC, i coniugi sono sottoposti
al regime della partecipazione agli acquisti in quanto non abbiano altrimenti disposto
per convenzione matrimoniale o non sia loro applicato il regime straordinario.
Dal rogito n. 1952 del notaio __________ concernente
la donazione in questione con costituzione di diritto d'abitazione (doc. 65),
non risulta che la ricorrente abbia optato per un altro regime dei beni diverso
da quello ordinario della partecipazione agli acquisti che è subentrato per
legge, in assenza di un contratto matrimoniale, di una dichiarazione di
mantenimento del regime matrimoniale e di una liquidazione sotto il vecchio
regime per il periodo antecedente il 1988 (art. 9a, 9d e 9f, 10 del Titolo Finale).
Pertanto, in caso di morte, si devono seguire le
norme attinenti al regime della partecipazione agli acquisti, laddove ciascun
coniuge riprende i suoi beni che si trovano in possesso dell'altro. Se un bene è
in comproprietà, il coniuge che provi di avere un interesse preponderante può,
oltre alle altre misure legali, chiedere che tale bene gli sia attribuito per
intero contro compenso all'altro coniuge. I coniugi regolano i loro debiti
reciproci (art. 205 CC).
Se un coniuge ha contribuito senza corrispettivo
all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altro e, al momento
della liquidazione, ne risulta un plusvalore, il suo credito è proporzionale al
contributo prestato ed è calcolato secondo il valore attuale dei beni; se ne
risulta un deprezzamento, il credito equivale al contributo prestato (art. 206
cpv. 1 CC). Se uno di questi beni è stato precedentemente alienato, il credito
è calcolato secondo il ricavo ottenuto al momento dell'alienazione ed è
immediatamente esigibile (art. 206 cpv. 2 CC). I coniugi possono escludere o
modificare per convenzione scritta la partecipazione al plusvalore (art. 206
cpv. 3 CC).
Per l'art. 207 relativo al calcolo degli aumenti,
gli acquisti e i beni propri di ogni coniuge sono disgiunti secondo il loro
stato al momento dello scioglimento del regime dei beni (cpv. 1 CC).
Il capitale ricevuto da un coniuge da
un'istituzione di previdenza o per impedimento al lavoro è ascritto ai beni
propri fino a concorrenza del valore capitalizzato della rendita che gli
sarebbe spettata allo scioglimento del regime dei beni (cpv. 2 CC).
Giusta l'art. 208 cpv. 1 CC, sono reintegrate
negli acquisti:
1. le liberalità fatte da un coniuge negli ultimi
cinque anni prima dello scioglimento del regime dei beni senza il consenso dell'altro,
eccettuati i regali d'uso;
Considerandi
2.
le alienazioni fatte da un coniuge durante il
regime dei beni con l'intenzione di sminuire la partecipazione dell'altro.
Secondo l'art. 209 cpv. 1 CC, in caso di
liquidazione, vi è diritto al compenso tra acquisti e beni propri di uno stesso
coniuge qualora debiti gravanti gli uni siano stati pagati con gli altri.
Per l'art. 209 cpv. 2 CC, un debito grava la
massa patrimoniale cui è materialmente connesso, ma nel dubbio gli acquisti.
Giusta il capoverso 3, se una massa patrimoniale
ha contribuito all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni
dell'altra e ne è derivato un plusvalore o un deprezzamento, il diritto al
compenso è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il
valore dei beni al momento della liquidazione o dell'alienazione.
In caso di liquidazione, i beni sono stimati
secondo il valore venale (art. 211 CC).
Per il valore degli acquisti esistenti allo
scioglimento del regime dei beni, è determinante il momento della liquidazione.
Per i beni reintegrati negli acquisti, è determinante il momento in cui furono
alienati (art. 214 CC).
Per l'art. 215 CC concernente la partecipazione
all'aumento, a ciascun coniuge o ai suoi eredi spetta la metà dell'aumento conseguito
dall'altro (cpv. 1). I crediti sono compensati (cpv. 2).
Nella fattispecie, dopo avere effettuato la
liquidazione del regime matrimoniale dei coniugi RI 1 seguendo le suesposte norme,
si può - e solo a questo momento - procedere all'apertura della successione del
marito della ricorrente, che avviene con la morte di chi lascia l'eredità (art.
537.
cpv. 1 CC).
Per quanto è dato di sapere - ma la Cassa
cantonale di compensazione, a cui l'incarto va comunque rinviato per eseguire i
necessari accertamenti in ambito di liquidazione del regime matrimoniale in
virtù delle norme esposte, dovrà ulteriormente appurare i fatti -, il marito
della ricorrente è deceduto senza redigere alcun testamento, avendo apparentemente
già disposto dei (tutti) suoi beni quando ancora era in vita, donando ai figli nel
2000.
i suoi beni immobili ed addirittura anche l'abitazione coniugale.
In tal caso, senza testamento la
successione viene divisa fra gli eredi legittimi (artt. 457-459 CC) e quindi il
coniuge superstite (l'insorgente) riceve in concorso con i discendenti (i
quattro figli) la metà della successione (art. 462 cifra 1 CC).
Più specificatamente, va rilevato che le
liberalità fra vivi, come le donazioni effettuate da __________ ai figli nel
2000.
o a terzi, sono computate nella sostanza in quanto sono soggette all'azione
di riduzione (art. 475 CC).
Occorre dunque esaminare se ed in quale misura
queste liberalità tra vivi possano essere computate nell'asse
ereditario del de cujus e quindi determinare la parte attribuibile alla
ricorrente quale coniuge superstite.
Secondo l'art. 522 cpv. 1 CC relativo all'azione
di riduzione, gli eredi che non ottengono l'importo della loro legittima
possono pretendere che le disposizioni eccedenti la porzione disponibile siano
ridotte alla giusta misura.
Quali effetti, l'art. 525 cpv. 1 CC prevede che
la riduzione è sopportata nella medesima proporzione da tutti gli eredi e
legatari istituiti, eccetto ché una diversa intenzione non risulti dalla disposizione.
L'art. 527 CC concerne le disposizioni fra vivi e
prevede che soggiacciono alla riduzione come le disposizioni a causa di morte:
1.
le liberalità fatte in acconto della quota
ereditaria per causa di nozze, corredo o cessione di beni, in quanto non siano
soggette a collazione;
2.
i contratti di fine e rinuncia d'eredità;
3.
le donazioni liberamente revocabili e quelle
fatte dal disponente negli ultimi cinque anni precedenti alla di lui morte,
eccettuati i regali d'uso;
4.
le alienazioni fatte dal disponente con la
manifesta intenzione di eludere le disposizioni sulla legittima.
L'art. 530 CC tratta degli usufrutti e delle
rendite, contemplando che ove il disponente abbia gravato la sua successione di
usufrutti o di rendite in modo che il loro valore capitalizzato, secondo la
durata presumibile, eccede la porzione disponibile, gli eredi possono chiedere
una proporzionale riduzione delle disposizioni o di esserne liberati
abbandonando la porzione disponibile ai beneficati.
Giusta l'art. 532 CC, soggiacciono alla riduzione
anzitutto le disposizioni a causa di morte, poi le liberalità tra i vivi,
procedendo dalla più recente alla più remota, finché sia reintegrata la legittima.
L'azione di riduzione si prescrive col decorso di
un anno dal momento in cui gli eredi hanno conosciuto la lesione dei loro diritti,
ed in ogni caso col decorso di dieci anni computati, per le disposizioni testamentarie,
dal momento della loro pubblicazione e per le altre liberalità dalla morte del
disponente (art. 533 cpv. 1 CC). Il diritto alla riduzione può sempre essere
opposto in via di eccezione (art. 533 cpv. 3 CC).
In concreto, occorre distinguere le diverse situazioni
realizzabili.
La prima è l'ipotesi in cui le donazioni tra vivi
effettuate dal marito della ricorrente nel 2000 ai quattro figli siano delle
liberalità fatte in acconto delle loro quote ereditarie per causa di nozze,
corredo o cessione di beni, e che esse siano avvenute con espressa menzione di non
essere soggette a collazione (art. 527 cifra 1 CC).
In tale evenienza, non potendo procedere con la
collazione prevista dall'art. 626 CC, dato che l'art. 626 cpv. 2 CC la esclude
in questi casi, la legge prevede che l'erede che non ottiene l'importo della
sua legittima può pretendere, mediante l'azione di riduzione, che le
disposizioni eccedenti la porzione disponibile siano ridotte alla giusta
misura.
Per ciò che concerne la fattispecie in
discussione, la porzione legittima è della metà della quota ereditaria per il
coniuge superstite o il partner registrato superstite (art. 471 cifra 3 CC),
quindi di un quarto (1/2 x 1/2).
Nel caso in cui, invece, queste liberalità fra
vivi fatte in acconto della quota ereditaria siano soggette a collazione (art.
527.
cifra 1 CC a contrario), l'azione di riduzione è chiaramente esclusa.
Non avendo qui il disponente espressamente
previsto nel rogito che i fondi donati ai figli non andavano in acconto
della loro quota ereditaria, i beni sono quindi soggetti a collazione al
momento della morte del marito della ricorrente, loro padre (art. 626 CC).
La terza ipotesi prevede che le donazioni in
esame concernono dei contratti di fine e rinuncia di eredita (art. 527 cifra 2
CC), ciò che non è qui il caso.
Un'altra eventualità è il caso in cui __________
ha effettuato -nei confronti degli eredi legittimi e/o di terzi - delle
donazioni liberamente revocabili ed altre fatte negli ultimi cinque anni prima
della sua morte (art. 527 cifra 3 CC).
In specie, l'azione di riduzione non è data
all'assicurata sulle liberalità fra vivi che suo marito ha eseguito nei
confronti dei figli nel 2000, poiché egli ha donato i suoi fondi sei anni prima
della sua morte, quindi il termine legale di cinque anni è già decorso.
Qualora il disponente avesse effettuato altre
liberalità tra vivi a terzi, occorre verificare quando esse sono state eseguite
ed a dipendenza del momento possono essere fatte rientrare nel suo asse
ereditario con un'azione di riduzione.
Infine, va valutata (da parte della Cassa) l'ipotesi
che il disponente abbia alienato nel 2000 i suoi fondi ai figli con la
manifesta intenzione di ledere le legittime dei suoi eredi (art. 527 cifra 4 CC).
Infatti, qualora non fosse più dato il rimedio
dell'azione di riduzione essendo trascorsi oltre cinque anni dalla morte del
disponente, rimane sempre possibile la via di dimostrare che l'alienazione
fatta anni prima ai figli o a terzi sia stata fatta con la manifesta intenzione
di eludere le disposizioni sulla legittima.
L'azione di riduzione sarà possibile nel rispetto
dei termini di prescrizione previsti dall'art. 533 CC.
Rimanendo sempre nell'ipotesi secondo cui il
de cujus sia morto senza redigere testamento, per determinare dunque l'asse
ereditario del defunto e sapere come questa sostanza debba essere divisa fra
gli eredi legittimi, non resta che applicare i principi enunciati agli artt.
602.
segg. CC, non senza ricordare che la successione si apre con la morte di
chi lascia l'eredità (art. 537 cpv. 1 CC).
Inoltre, le liberalità e le divisioni effettuate
in vita del defunto, in quanto interessano il diritto di successione, sono
considerate secondo lo stato in cui l'eredità si trova al momento della morte
(art. 537 cpv. 2 CC).
L'art. 626 CC concerne il summenzionato obbligo
di collazione.
Per l'art. 626 cpv. 1 CC, gli eredi legittimi
sono reciprocamente obbligati a conferire tutto ciò che il defunto ha loro dato
per atto tra vivi in acconto della loro quota.
Secondo l'art. 626 cpv. 2 CC, è soggetto a
collazione, salvo espressa disposizione contraria del defunto, tutto ciò che il
medesimo ha dato ai suoi discendenti per causa di nozze, corredo, cessione di
beni, condono di debiti o simili liberalità.
Gli eredi hanno la scelta di conferire in natura
la cosa ricevuta o d'imputarne il valore, ancorché le liberalità eccedano l'importo
della loro quota (art. 628 cpv. 1 CC).
Giusta l'art. 629 cpv. 1 CC, se le liberalità
eccedono l'importo di una quota ereditaria, ma è provato che con ciò il disponente
ha voluto favorire l'erede di cui si tratta, l'eccedenza non è soggetta a
collazione, riservata ai coeredi l'azione di riduzione.
Il computo della collazione è regolato dall'art.
630.
CC.
La collazione si fa a norma del valore della
liberalità al momento dell'aperta successione o, per le cose precedentemente
alienate, secondo il loro prezzo di vendita (art. 630 cpv. 1 CC).
Le spese fatte, le deteriorazioni ed i frutti
percepiti sono computati fra gli eredi secondo le regole del possesso (art. 630
cpv. 2 CC).
Applicando le norme esposte al caso di specie,
dunque, gli eredi legittimi, ossia i quattro figli della ricorrente - mentre l'assicurata
sarebbe esclusa, non avendo apparentemente ricevuto delle liberalità tra vivi
da suo marito - sono tenuti a riportare nell'asse ereditario del defunto le
donazioni che il padre ha fatto loro (sicuramente nel 2000, ma la Cassa
verificherà se magari anche prima o dopo tale data) in acconto della loro quota
ereditaria.
Più specificatamente, i 27 fondi che il marito
dell'assicurata ha donato per certo ai figli nel 2000 devono essere (teoricamente)
reintegrati nell'asse ereditario, o imputandone il prezzo di vendita,
trattandosi di alienazione avvenuta antecedentemente la sua morte (art. 630
cpv. 1 CC) oppure apportando in natura la cosa ricevuta (art. 628 cpv. 1 CC).
La ricorrente, va ribadito, in tali circostanze
ha diritto alla metà dei beni collazionati dagli eredi legittimi (art.
462.
cifra 1 CC). E per ottenere la sua quota ereditaria, RI 1 dispone(va) dell'azione
di collazione per ripristinare l'asse ereditario del marito defunto e
determinare quindi il suo diritto (RtiD I-2007 n. 25c pag. 752 consid. 4a).
Ritenuto che dagli atti non risulta che
l'assicurata abbia proceduto in tal senso per fare valere i propri diritti ereditari,
va considerato, per ciò che concerne l'ambito delle prestazioni complementari
qui in esame, che la ricorrente ha rinunciato alla sua quota ereditaria di un
mezzo. Pertanto, in virtù dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC, deve esserle dunque
computato a titolo di rinuncia il valore corrispondente a titolo di sostanza
alienata.
La Cassa di compensazione verificherà
ulteriormente l'esistenza di uno o più testamenti redatti dal marito
dell'insorgente.
In tale evenienza, deve essere presa in
considerazione la norma secondo cui chi muore lasciando discendenti, genitori,
il coniuge o il partner registrato può disporre per causa di morte della parte
dei suoi beni eccedente la loro porzione legittima (art. 470 cpv. 1 CC).
Per ciò che concerne la fattispecie in discussione,
la porzione legittima è della metà della quota ereditaria per il coniuge superstite
o il partner registrato superstite (art. 471 cifra 3 CC), quindi di un
quarto (1/2 x 1/2).
La porzione disponibile si determina secondo lo
stato del patrimonio al momento della morte del disponente (art. 474 cpv. 1
CC).
Qualora il defunto abbia disposto, mediante
testamento, di suoi altri beni nei confronti dei suoi eredi legittimi
oppure di terzi, la ricorrente possiede sempre un'azione di riduzione ex art.
522.
CC nei confronti di questi eredi istituiti. In effetti, nell'eventualità in
cui non ottenga l'importo della sua legittima di un quarto (art. 471
cifra 3 CC), l'assicurata può quindi pretendere che le disposizioni eccedenti
la porzione disponibile siano ridotte alla giusta misura per ovviare a questo
pregiudizio.
In queste circostanze, non vi sono limitazioni di
tempo come previsto dall'art. 527 cifra 3 CC, trattandosi qui di disposizioni a
causa di morte e non di liberalità fra vivi. Fanno soltanto stato i termini di
prescrizione dell'art. 533 CC.
Nel caso in cui la ricorrente non abbia fatto
valere l'azione di riduzione per recuperare la sua porzione legittima di
eredità, alla stessa stregua che per il caso trattato in precedenza in cui si è
ammessa l'assenza di un testamento, bisogna considerare che l'assicurata ha
rinunciato a fare valere il suo quarto di successione (mentre nel caso
in cui la successione segue la suddivisione legale, come visto, la rinuncia
ereditaria portava sulla sua quota di un mezzo) e quindi tale quota
ereditaria deve esserle imputata nella sostanza quale rinuncia giusta l'art. 11
cpv. 1 lett. g LPC.
Non va comunque dimenticato che i beni che il
defunto ha disposto tra vivi sono sempre soggetti alla collazione. Pertanto, visto
che essi sottostanno al regime legale e non rientrano, invece, nelle
disposizioni testamentarie a causa di morte del de cujus, gli eredi legittimi
sono nuovamente tenuti a conferire quanto ricevuto nel 2000 (o in altri momenti
antecedenti la morte del 2006) per formare l'asse ereditario.
Di conseguenza, il coniuge superstite avrà sempre
diritto ad un mezzo dell'asse ereditario del marito (art. 462 cifra 1
CC).
2.11
In
conclusione, a dipendenza se il de cujus è morto nel 2006 lasciando o no un
testamento, deve essere ritenuto che la ricorrente ha rinunciato ad una quota
ereditaria di un mezzo (se non c'era testamento) oppure di un quarto (se c'era
testamento).
Ad ogni modo, visto che prima di morire __________
ha effettuato delle liberalità tra vivi nei confronti dei suoi eredi legittimi (nel
2000, per certo, ha donato dei beni immobili ai figli), questi beni vanno comunque
collazionati al momento della sua morte, indipendentemente dal fatto che ci sia
o non ci sia un testamento. E su questi beni la pretesa (rispettivamente
rinuncia) ereditaria della ricorrente, coniuge superstite, rimane di un
mezzo.
In caso di testamento, dunque, sui beni
collazionati l'insorgente ha rinunciato ad un mezzo dell'asse
ereditario, mentre sui beni per i quali il de cujus ha disposto per causa di
morte l'interessata ha rinunciato ad una quota di un quarto dell'asse
ereditario.
Spetta ora alla Cassa cantonale di compensazione,
a cui gli atti vanno retrocessi, determinare l'ammontare della/e quota/e ereditaria/e
a cui RI 1 ha rinunciato.
Quale ausilio per individuare la sostanza
alienata dall'assicurata, l'amministrazione potrà rivolgersi all'Ufficio
imposte di successione e di donazione per ottenere l'apposito formulario di
dichiarazione dei beni del defunto ed individuare la quota ereditaria a cui
l'interessata ha rinunciato.
Anche le notifiche di tassazione dei coniugi
possono tornare utili per quantificare questa quota, in particolare le
decisioni di tassazione relative all'anno prima, durante e dopo le donazioni rispettivamente
del decesso del 2006.
La Cassa di compensazione potrà inoltre fare capo
al patrocinatore dell'insorgente per recuperare ogni informazione riguardante le
modalità di liquidazione del regime matrimoniale e di divisione ereditaria
(esistenza o no di un testamento, azioni di collazione o di riduzione, ecc.).
Una volta determinato l'importo della sostanza a
cui la ricorrente ha rinunciato ex art. 11 cpv. 1 lett. g LPC, in possesso poi di
tutti i dati necessari aggiornati all'anno per il quale ella chiede l'aiuto
dello Stato, la Cassa cantonale di compensazione emetterà una nuova decisione
vertente sulla concessione o no di prestazioni complementari.
Infine, va qui evidenziato che la soluzione adottata
da questa Corte nella STCA del 23 aprile 2008 (33.2008.3, consid. 2.7), controversia
cresciuta incontestata in giudicato che l'insorgente ha citato ponendola alla
base della propria tesi ricorsuale per chiedere che nessun valore le sia
computato a titolo di sostanza alienata, non può essere posta quale fondamento
del presente giudizio, dato che le premesse fattuali di quella sentenza sono
differenti da quelle qui in questione, esposte ed analizzate.
2.12
Seppure per
altri motivi diversi da quelli presentati dall'assicurata, il ricorso deve
dunque essere accolto e gli atti rinviati all'amministrazione per i suoi
incombenti conformemente a quanto qui esposto.
Visto
l'esito favorevole del ricorso, l'insorgente, patrocinata da un legale, ha
diritto al versamento di ripetibili da parte dell'amministrazione (art. 61 lett.
g LPGA).
2.13
Contestualmente al ricorso,
l'assicurata ha chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio
(doc. I).
Secondo la costante
giurisprudenza dell'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale
federale), l'assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto
l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309
consid. 6, STF I 748/06 del 2 novembre 2007; STFA U
164/02 del 9 aprile 2003; STCA del 5 giugno 2009, 32.2008.179; STCA del 26 marzo
2009, 32.2008.115).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione impugnata è annullata e gli atti vanno rinviati alla Cassa cantonale
di compensazione affinché, esperiti i necessari accertamenti, calcoli
nuovamente il diritto alle prestazioni complementari della ricorrente sulla
scorta delle motivazioni esposte.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa cantonale di compensazione verserà alla ricorrente Fr. 1'500.- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili,
ciò che rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria e gratuito
patrocinio.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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