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Decisione

33.2010.13

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

10 gennaio 2011Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

i quali vi sono:

"

(…)

b. i proventi della sostanza mobile e immobile;

c. un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari

di rendite di vecchiaia, per quanto superi 25 000 franchi per le persone sole,

40 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto

a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o

dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni

complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione

complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone,

soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione

quale sostanza;

d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,

comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

(…)

g. i proventi e i beni a cui l'assicurato ha rinunciato; (…)".

2.3. Oggetto del

contendere è il diritto di RI 1 di percepire delle prestazioni complementari.

La ricorrente ha contestato il computo della sostanza immobiliare, anche se in

ragione di metà, giacché alienata soltanto dal marito, unico proprietario.

Questo Tribunale deve quindi analizzare se gli importi relativi

alla sostanza e alle altre voci da essa dipendenti (quali il consumo di

sostanza, l'ipotetico rendimento della sostanza alienata, il valore locativo)

considerati nella decisione impugnata siano corretti.

2.4. Con atto

notarile del 4 ottobre 2000 (doc. 65) __________, nato nel 1925 e morto nel

2006, marito della ricorrente, ha donato ai quattro figli, in proprietà

assoluta, i suoi 25 fondi, come pure ha donato a due figlie, in comproprietà,

altri due mappali.

Contestualmente al trapasso immobiliare per

donazione, sulla part. n. 2447 RFD di __________, ceduta alla figlia __________,

il donante ha costituito un diritto d'abitazione vita natural durante a suo

favore ed a favore della moglie qui ricorrente (doc. 59).

Prima di potere decidere compiutamente sul

diritto alle prestazioni complementari, la Cassa cantonale di compensazione ha

disposto la perizia tecnica dei beni immobili donati nel 2000 dal marito

dell'interessata ai loro figli.

Il 2 giugno 2009 (doc. 35) l'amministrazione ha quindi invitato l'Ufficio cantonale di stima a valutare al

valore commerciale, stato nel 2000, le diverse particelle alienate da __________,

mentre la parte di sostanza ad uso primario doveva essere valutata al valore di

stima ufficiale.

Il 14 settembre 2009 (doc. 70-97) l'arch. __________ dell'Ufficio stima ha stimato il valore

commerciale complessivo della sostanza alienata dal marito della ricorrente ai

figli (26 immobili) in Fr. 1'504'420.-; egli ha poi fissato in Fr. 83'144,95 (doc. 78) il valore di stima

del mappale n. 2447 RFD di __________.

Partendo da questi dati la Cassa, ritenendo l'esistenza

di una rinuncia della sostanza da parte della ricorrente avvenuta a seguito del

decesso del marito nel 2006 (cfr. note della Cassa in alto al doc. 97) visto

che l'assicurata non ha preteso l'attribuzione della sua quota parte ereditaria

di un mezzo, ha applicato l'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI e ha quindi considerato a

titolo di sostanza della ricorrente metà della sostanza secondaria e metà della

sostanza primaria individuate dall'Ufficio stima, donate dal marito ai figli.

L'amministrazione ha poi applicato l'art. 17a OPC-AVS/AI per tenere conto

dell'ammortamento annuo della sostanza donata, ossia dal momento dell'alienazione

a quando sono state chieste le prestazioni complementari.

Inoltre, visto che sul fondo n. 2447 è stato costituito

un diritto d'abitazione vita

natural durante in favore dell'assicurata,

quale controprestazione della donazione delle proprietà immobiliari l'amministrazione ha capitalizzato questo

diritto, portando il risultato in deduzione del valore della sostanza medesima

e giungendo a non computare alcun valore per questo immobile (doc. 100). La Cassa ha infine dedotto i debiti ipotecari gravanti i fondi.

In conclusione, partendo da una sostanza

immobiliare al valore venale di Fr. 1'504'420.-, da dividere tra i due coniugi,

la Cassa cantonale di compensazione ha dedotto l'ammortamento annuo di Fr. 80'000.- (per gli anni dal 2000 al 2009) e il debito ipotecario di Fr.

80'500.-, per ottenere una sostanza di Fr. 591'171.- (recte: Fr. 591'710.-).

Per la part. n. 2447 RFD, come indicato, non è

invece stato ritenuto alcun importo. Infatti, il valore di stima di Fr. 41'572.-, ossia Fr. 83'144,95 diviso due, è stato capitalizzato ritenendo un valore di reddito di Fr. 1'312.-. Dal valore (di stima) della sostanza l'amministrazione

ha dedotto la sostanza capitalizzata e poi l'ammortamento di Fr. 70'000.- per

gli anni dal 2000 al 2008 (doc. 100).

La Cassa ha quindi ottenuto un valore negativo di

Fr. - 56'931,15 (Fr. 41'572.- - Fr. 28'503,15 - Fr. 70'000.-), che dunque non

ha ripreso nella sostanza dell'assicurata, considerando invece nella tabella di

calcolo delle prestazioni complementari soltanto il valore della sostanza alienata

di Fr. 591'170.-.

Questa conclusione non può tuttavia essere

tutelata.

2.5. Di

principio, per il calcolo della prestazione complementare vengono presi in considerazione

solo quegli attivi che l'assicurato

ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (AHI Praxis

1995 pag. 166 consid. 2a; RDAT I 1992 pag. 154; RCC 1984 pag. 189). Di

conseguenza, è rilevante la circostanza che l'interessato non dispone dei mezzi necessari per fare fronte ai suoi

bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF

115 V 355).

Tale principio è tuttavia sottoposto a dei

limiti. Segnatamente, non è applicabile nell'ipotesi in cui l'assicurato

ha rinunciato in tutto o in parte a dei beni (a dei redditi o a parti di

sostanza) senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione

adeguata, oppure quando dispone di un diritto a determinate entrate o a una

determinata sostanza, ma non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese

(DTF 123 V 37 consid. 1; DTF 121 V 205 consid. 4a; DTF 117 V 289 = RCC 1992

pag. 349; SVR 2007 EL Nr. 6; SVR 2003 EL Nr. 4 consid. 2; SVR 2003 EL Nr. 1

consid. 1a = Pratique VSI 2003 pag. 223; SVR 2001 EL Nr. 5 consid. 1b; RCC 1989 pag. 350 consid. 3b; RCC 1988 pag. 275 consid. 2b) o

se, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo

parziale, un'attività lucrativa

ammissibile (DTF 122 V 397 consid. 2; DTF 115 V 353

consid. 5c; Pratique VSI 1997 pag. 264 consid. 2; Pratique VSI 1994 pag. 225

consid. 3a).

In questi casi, la giurisprudenza (RDAT I 1994

pag. 189 consid. 3a) considera che vi è una rinuncia (di sostanza e/o di

reddito) ai sensi dell'art.

3c cpv. 1 lett. g vLPC (dal 1° gennaio 2008: art. 11 cpv. 1 lett. g LPC).

Lo scopo dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC consiste innanzitutto nell'evitare che un assicurato si spogli di

tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi, senza obbligo giuridico

ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto alle prestazioni.

Nel caso in cui, tuttavia, l'assicurato

spende la sua sostanza per acquistare dei beni di consumo o per migliorare il

livello di vita, egli dispone della sua libertà personale e, conseguentemente, non

cade sotto l'egida della predetta disposizione (DTF 115 V 353 consid. 5c).

La giurisprudenza si è dunque limitata a

riconoscere l'applicabilità dell'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC se la rinuncia è

avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata. Ha infatti ribadito

più volte che il sistema delle prestazioni complementari non offre la

possibilità di procedere ad un controllo dello stile di vita dell'assicurato e

di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra

della normalità (AHI Praxis 1995, pag. 167 consid. 2b; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag.

100).

Con STFA del 17 agosto 2005 (P 19/04) pubblicata

in DTF 131 V 329 e ribadita in SVR 2007 EL Nr. 6 (P 55/05), l'allora Tribunale federale delle

assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che

occorre che la rinuncia sia avvenuta senza obbligo giuridico, rispettivamente

senza controprestazione adeguata, ma queste due condizioni non sono da

intendere cumulativamente, bensì alternativamente (SVR 2006 EL Nr. 2).

2.6. Quale

rinuncia di reddito ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g nLPC, la dottrina (Carigiet/Koch, op.

cit., pag. 102) menziona la rinuncia a prestazioni sotto forma di rendita o di

altre pretese quali i contributi di mantenimento. Se l'assicurato rinuncia a delle entrate di questo genere, il calcolo

delle prestazioni complementari deve prendere in considerazione la somma a cui

egli ha rinunciato. La rinuncia corrisponde quindi all'importanza del reddito effettivamente realizzabile. Il fatto di

conservare in modo durevole al proprio domicilio importanti somme di denaro

costituisce ugualmente una rinuncia, poiché in questo caso si rinuncia alla

percezione di un interesse. La rinuncia di reddito corrisponde quindi ad un

interesse teorico.

Il principio alla base di questa soluzione è che

ogni assicurato che rinuncia, a dei redditi o a della sostanza, deve essere

trattato allo stesso modo di colui che non ha rinunciato ad alcunché, quindi i

redditi a cui si è rinunciato sono computati nello stesso modo dei redditi a

cui non si è rinunciato (N. 2064 DPC, Direttive sulle prestazioni complementari

all'AVS/AI edite dall'UFAS).

Con sentenza del 10 dicembre 2002 pubblicata in

SVR 2003 EL Nr. 4, il Tribunale amministrativo di Neuchâtel ha considerato

quale rinuncia ad entrate ed a parti di sostanza il fatto di non fare uso della

possibilità di beneficiare di prestazioni della previdenza professionale (II

pilastro) tramite il versamento del capitale di un conto di libero passaggio

che permette, per esempio, di costituire una rendita vitalizia immediata e di

percepire così un reddito mensile che esclude, nel caso esaminato, il diritto

alle prestazioni complementari.

Con STFA dell'11 febbraio 2004 (P 68/02) pubblicata in SVR 2004 EL Nr. 5, il

Tribunale federale delle assicurazioni ha confermato la validità della

giurisprudenza sviluppata vigente il vecchio diritto anche sotto l'imperio dell'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC (ora art. 11 cpv. 1 lett. g LPC), secondo

la quale il carattere irrecuperabile di contributi alimentari è dato soltanto

quando sono state esaurite tutte le possibilità giuridiche per recuperarle o

quando l'incapacità del

debitore di adempiere il suo obbligo contributivo è chiaramente stabilito.

Secondo la giurisprudenza sviluppata sull'art. 3c cpv. 1 lett. f vigente fino al 31 dicembre 1997, il reddito

che determina il diritto alle PC di una donna separata o divorziata comprende i

contributi alimentari stabiliti con convenzione sulle conseguenze accessorie

del divorzio o che sono stati fissati dal giudice, indipendentemente dal fatto

che questi contributi sono stati o no effettivamente versati dal marito o dall'ex coniuge. È solo nei casi in cui è stato

stabilito il carattere irrecuperabile del credito per il pagamento dei

contributi alimentari che questi contributi non sono presi in considerazione

nel reddito determinante. Di regola, si considera che un credito per il

pagamento di contributi alimentari è irrecuperabile unicamente quando il suo

titolare ha esaurito tutti i mezzi di diritto utili al suo recupero.

Nel giudizio del 9 febbraio 2005 (P 40/03)

pubblicato in SVR 2007 EL Nr. 1, l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo secondo il quale la moglie è tenuta ad esercitare un'attività lucrativa si impone, in

particolare quando il coniuge non è in grado di farlo a causa della sua

invalidità, perché incombe a ognuno dei coniugi di contribuire al mantenimento

della famiglia. Se la moglie vi rinuncia, si prenderà in considerazione un

reddito ipotetico dopo un periodo detto d'adattamento. Infatti, l'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC è direttamente applicabile quando il

coniuge di un assicurato si astiene dal mettere in atto la sua capacità di

guadagno, mentre ella potrebbe essere obbligata ad esercitare un'attività lucrativa in virtù dell'art. 163 CC. Appartiene alla Cassa di compensazione

o al TCA, in caso di ricorso, esaminare se si può esigere dall'assicurata che eserciti un'attività lucrativa e, se del caso, fissare

il salario che potrebbe conseguire facendo prova di buona volontà

(giurisprudenza confermata in DTF 134 V 53).

La nostra Massima istanza si è pronunciata a

proposito della rinuncia di sostanza con STF del 26 gennaio 2007 (P 55/05) pubblicata

in SVR 2007 EL Nr. 6, in cui ha giudicato che la perdita di un importo di Fr.

120'000.- nell'ambito di un investimento a rischio (legato

ad una truffa) costituisce una sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato.

In quell'occasione, il TF ha inoltre specificato che, a differenza delle

donazioni o dei giochi di soldi (P 35/99 in Pratique VSI 1994 pag. 222), un

investimento finanziario non costituisce in sé una rinuncia ad una

sostanza. La giurisprudenza ha tuttavia considerato che esistono delle

eccezioni, per esempio nei casi dove l'investimento comporta un rischio tale che può essere assimilato ad

una situazione dove si gioca il tutto per tutto ("va banque-Spiel").

Inoltre, nella sentenza del 30 novembre 1998 (P

17/97), il TFA ha giudicato che il prestito della somma di Fr. 240'000.- concesso dall'assicurato senza obbligo giuridico, senza alcuna garanzia e senza

controprestazione concreta appariva, per le circostanze del caso concreto, a

tutti gli effetti come un "va banque-Spiel" in cui si gioca il

tutto per tutto.

In un altro giudizio del 26 aprile 2006 (P

16/05), l'Alta Corte ha

confermato che il prestito concesso ad una società a garanzia limitata doveva

essere assimilato ad una rinuncia di sostanza nella misura in cui, sapendo che

le possibilità di essere rimborsato erano minime vista la situazione

finanziaria della società che ha chiesto il prestito, il creditore si è

accollato un rischio assimilabile a quello che si assume un appassionato del

gioco d'azzardo. È quindi più l'importanza del rischio preso dall'investitore al momento di effettuare un

investimento, piuttosto che la circostanza che sia stato fatto senza obbligo

giuridico e senza controprestazione, che determina se un investimento deve essere

o no assimilato ad una rinuncia.

2.7. Con il

ricorso l'assicurata lamenta il

computo della sostanza alienata di Fr. 591'170.-, dato che è stato suo marito,

proprietario di tutti i fondi in questione, a donarli ai loro figli. Di

conseguenza, non essendo proprietaria di nessuno di questi beni, non è possibile

imputarle della sostanza alienata. Inoltre, nemmeno v'è una rinuncia ad

aspettative ereditarie, dato che le donazioni ai figli sono avvenute nel 2000,

mentre il marito è morto nel 2006.

Per quanto attiene alla modalità di calcolo della

sostanza, si rileva che, ai sensi dell'art. 9 cpv. 5 lett. b LPC, il Consiglio federale disciplina la

valutazione dei redditi computabili, delle spese riconosciute nonché della

sostanza.

Ora, per la determinazione del valore dei fondi

alienati fa stato l'art. 17

cpv. 5 OPC-AVS/AI, e non l'art.

17 cpv. 4 OPC-AVS/AI - che prevede comunque la valutazione al valore venale -

come ritenuto erroneamente dalla Cassa di compensazione (nella STCA del 4 marzo

2009, 33.2008.6, nella STCA del 23 aprile 2008, 33.2008.3 e nella recente STCA

del 23 agosto 2010, 33.2010.5, la Cassa è stata già avvertita dell'applicazione errata del capoverso 4 se c'è alienazione di sostanza immobiliare. Per

questi casi è infatti stato appositamente introdotto dal 1° gennaio 1999 il

capoverso 5 dell'art. 17

OPC-AVS/AI).

L'art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI prevede che in caso di alienazione di un

immobile, a titolo oneroso o gratuito, per sapere se ci si trova in presenza di

una rinuncia a elementi patrimoniali ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC è determinante il valore venale.

È poi necessario verificare l'eventuale presenza di una controprestazione

adeguata. In tal senso, si deve calcolare il valore di reddito della sostanza

al momento in cui vi è stata l'alienazione; questo valore deve successivamente

essere capitalizzato secondo le tavole edite dall'amministrazione federale

delle contribuzioni (DTF 120 V 182 consid. 4e; SVR 2000 EL Nr. 1).

2.8. Secondo la

prassi dell'allora TFA (dal 1°

gennaio 2007: Tribunale federale), per determinare il valore commerciale l'amministrazione deve far esperire una

perizia da un ufficio competente. Il TCA ha infatti dichiarato illegale la

precedente prassi della Cassa, che consisteva nell'aumentare sistematicamente

del 30% il valore di stima ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di

nuove stime poteva risultare un valore superiore a quello corrente (RDAT

II-1995 pagg. 203 segg.).

L'Alta Corte ritiene che per la determinazione del valore corrente

degli immobili, l'ufficio

cantonale deve sempre far capo allo stesso servizio (STFA P 9/04 del 7 aprile

2004; SVR 1998 EL Nr. 5). Secondo l'Alta corte, sarebbe infatti inammissibile calcolare l'importo delle prestazioni complementari in

base a stime elaborate da autorità differenti (Pratique VSI 1993 pag. 137).

Nel Cantone Ticino, la Cassa cantonale di

compensazione affida detto compito all'Ufficio cantonale di stima.

In merito a ciò si osserva ancora che in un caso

riguardante il nostro Cantone in cui il ricorrente aveva contestato la valutazione

immobiliare operata dall'Ufficio cantonale di stima, il TFA ha confermato

l'operato dei periti (STFA P 10/06 del 13 aprile 2007; STFA P 38/96 del 27

febbraio 1998).

2.9. In specie,

seguendo la prassi del TFA, secondo cui per determinare il valore commerciale l'amministrazione deve far esperire una

perizia da un ufficio competente, il 2 giugno 2009 (doc. 35), come visto, la

Cassa di compensazione ha così chiesto all'Ufficio cantonale di stima di valutare i fondi che il coniuge

dell'assicurata ha alienato ai loro quattro figli nel 2000.

Nella decisione formale del 24 settembre 2009 gli

immobili sono stati valutati al valore venale trattandosi di alienazione di

immobili a titolo gratuito (art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI) e sono stati fatti

rientrare nella sostanza dell'assicurata

(art. 11 cpv. 1 lett. g LPC) con il beneficio dell'art. 17a OPC-AVS/AI.

Con la decisione su opposizione, poi, sulla

scorta di una nuova valutazione effettuata dal medesimo Ufficio stima su alcuni

dei fondi donati nel 2000 dal marito della ricorrente, la Cassa ha mutato in

Fr. 525'170.- (recte: Fr. 525'710.-) il valore venale della sostanza

alienata e l'ha riportato nella tabella di calcolo PC.

2.10. L'esame del

computo della sostanza nella decisione su opposizione del 25 giugno 2010 dà

luogo alle seguenti considerazioni.

Innanzitutto va subito precisato che

l'amministrazione ha applicato correttamente il principio di computare nella

sostanza della ricorrente la sostanza alienata, anche se non è stata

l'assicurata medesima a donare la sostanza in questione ai propri figli, non

essendone giuridicamente (com)proprietaria.

Come visto, infatti, v'è rinuncia di sostanza quando

un assicurato che ha diritto a determinati beni e a determinati redditi non ne

fa uso o non fa valere le sue pretese (DTF 123 V 37 consid. 1; RCC 1991 pag.

145). V'è quindi una rinuncia di sostanza anche quando una persona rinuncia ad

una sua legittima pretesa su valori di sostanza, di cui ella non ha mai fatto un

effettivo uso rispettivamente non ha mai fatto valere il suo diritto. Ciò avviene,

per esempio, quando una persona accetta che la sua porzione legittima sia lesa (Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur

AHV/IV, 2a ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, pag. 173, n. 530).

Questo è ciò che è capitato nel caso concreto.

Il marito della ricorrente ha donato nel 2000 ai

suoi figli 25 fondi in proprietà assoluta, mentre altri due fondi in

comproprietà fra due figli. In qualità di proprietario assoluto, __________ era

perfettamente legittimato ad agire in tal senso, senza dovere rendere conto

alla moglie delle sue intenzioni, eccetto chiederle il consenso per

l'alienazione dell'abitazione coniugale (art. 169 cpv. 1 CC), cosa che ha

puntualmente fatto come risulta dal rogito di donazione agli atti.

Ma con il suo decesso la situazione è cambiata.

Con la morte del marito dell'assicurata, nel

2006, si ha in primo luogo che il regime dei beni scelto dai coniugi si scioglie

(art. 204 cpv. 1 CC, art. 236 cpv. 1 CC).

Secondo l'art. 181 CC, i coniugi sono sottoposti

al regime della partecipazione agli acquisti in quanto non abbiano altrimenti disposto

per convenzione matrimoniale o non sia loro applicato il regime straordinario.

Dal rogito n. 1952 del notaio __________ concernente

la donazione in questione con costituzione di diritto d'abitazione (doc. 65),

non risulta che la ricorrente abbia optato per un altro regime dei beni diverso

da quello ordinario della partecipazione agli acquisti che è subentrato per

legge, in assenza di un contratto matrimoniale, di una dichiarazione di

mantenimento del regime matrimoniale e di una liquidazione sotto il vecchio

regime per il periodo antecedente il 1988 (art. 9a, 9d e 9f, 10 del Titolo Finale).

Pertanto, in caso di morte, si devono seguire le

norme attinenti al regime della partecipazione agli acquisti, laddove ciascun

coniuge riprende i suoi beni che si trovano in possesso dell'altro. Se un bene è

in comproprietà, il coniuge che provi di avere un interesse preponderante può,

oltre alle altre misure legali, chiedere che tale bene gli sia attribuito per

intero contro compenso all'altro coniuge. I coniugi regolano i loro debiti

reciproci (art. 205 CC).

Se un coniuge ha contribuito senza corrispettivo

all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altro e, al momento

della liquidazione, ne risulta un plusvalore, il suo credito è proporzionale al

contributo prestato ed è calcolato secondo il valore attuale dei beni; se ne

risulta un deprezzamento, il credito equivale al contributo prestato (art. 206

cpv. 1 CC). Se uno di questi beni è stato precedentemente alienato, il credito

è calcolato secondo il ricavo ottenuto al momento dell'alienazione ed è

immediatamente esigibile (art. 206 cpv. 2 CC). I coniugi possono escludere o

modificare per convenzione scritta la partecipazione al plusvalore (art. 206

cpv. 3 CC).

Per l'art. 207 relativo al calcolo degli aumenti,

gli acquisti e i beni propri di ogni coniuge sono disgiunti secondo il loro

stato al momento dello scioglimento del regime dei beni (cpv. 1 CC).

Il capitale ricevuto da un coniuge da

un'istituzione di previdenza o per impedimento al lavoro è ascritto ai beni

propri fino a concorrenza del valore capitalizzato della rendita che gli

sarebbe spettata allo scioglimento del regime dei beni (cpv. 2 CC).

Giusta l'art. 208 cpv. 1 CC, sono reintegrate

negli acquisti:

1. le liberalità fatte da un coniuge negli ultimi

cinque anni prima dello scioglimento del regime dei beni senza il consenso dell'altro,

eccettuati i regali d'uso;

Considerandi

2.

le alienazioni fatte da un coniuge durante il

regime dei beni con l'intenzione di sminuire la partecipazione dell'altro.

Secondo l'art. 209 cpv. 1 CC, in caso di

liquidazione, vi è diritto al compenso tra acquisti e beni propri di uno stesso

coniuge qualora debiti gravanti gli uni siano stati pagati con gli altri.

Per l'art. 209 cpv. 2 CC, un debito grava la

massa patrimoniale cui è materialmente connesso, ma nel dubbio gli acquisti.

Giusta il capoverso 3, se una massa patrimoniale

ha contribuito all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni

dell'altra e ne è derivato un plusvalore o un deprezzamento, il diritto al

compenso è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il

valore dei beni al momento della liquidazione o dell'alienazione.

In caso di liquidazione, i beni sono stimati

secondo il valore venale (art. 211 CC).

Per il valore degli acquisti esistenti allo

scioglimento del regime dei beni, è determinante il momento della liquidazione.

Per i beni reintegrati negli acquisti, è determinante il momento in cui furono

alienati (art. 214 CC).

Per l'art. 215 CC concernente la partecipazione

all'aumento, a ciascun coniuge o ai suoi eredi spetta la metà dell'aumento conseguito

dall'altro (cpv. 1). I crediti sono compensati (cpv. 2).

Nella fattispecie, dopo avere effettuato la

liquidazione del regime matrimoniale dei coniugi RI 1 seguendo le suesposte norme,

si può - e solo a questo momento - procedere all'apertura della successione del

marito della ricorrente, che avviene con la morte di chi lascia l'eredità (art.

537.

cpv. 1 CC).

Per quanto è dato di sapere - ma la Cassa

cantonale di compensazione, a cui l'incarto va comunque rinviato per eseguire i

necessari accertamenti in ambito di liquidazione del regime matrimoniale in

virtù delle norme esposte, dovrà ulteriormente appurare i fatti -, il marito

della ricorrente è deceduto senza redigere alcun testamento, avendo apparentemente

già disposto dei (tutti) suoi beni quando ancora era in vita, donando ai figli nel

2000.

i suoi beni immobili ed addirittura anche l'abitazione coniugale.

In tal caso, senza testamento la

successione viene divisa fra gli eredi legittimi (artt. 457-459 CC) e quindi il

coniuge superstite (l'insorgente) riceve in concorso con i discendenti (i

quattro figli) la metà della successione (art. 462 cifra 1 CC).

Più specificatamente, va rilevato che le

liberalità fra vivi, come le donazioni effettuate da __________ ai figli nel

2000.

o a terzi, sono computate nella sostanza in quanto sono soggette all'azione

di riduzione (art. 475 CC).

Occorre dunque esaminare se ed in quale misura

queste liberalità tra vivi possano essere computate nell'asse

ereditario del de cujus e quindi determinare la parte attribuibile alla

ricorrente quale coniuge superstite.

Secondo l'art. 522 cpv. 1 CC relativo all'azione

di riduzione, gli eredi che non ottengono l'importo della loro legittima

possono pretendere che le disposizioni eccedenti la porzione disponibile siano

ridotte alla giusta misura.

Quali effetti, l'art. 525 cpv. 1 CC prevede che

la riduzione è sopportata nella medesima proporzione da tutti gli eredi e

legatari istituiti, eccetto ché una diversa intenzione non risulti dalla disposizione.

L'art. 527 CC concerne le disposizioni fra vivi e

prevede che soggiacciono alla riduzione come le disposizioni a causa di morte:

1.

le liberalità fatte in acconto della quota

ereditaria per causa di nozze, corredo o cessione di beni, in quanto non siano

soggette a collazione;

2.

i contratti di fine e rinuncia d'eredità;

3.

le donazioni liberamente revocabili e quelle

fatte dal disponente negli ultimi cinque anni precedenti alla di lui morte,

eccettuati i regali d'uso;

4.

le alienazioni fatte dal disponente con la

manifesta intenzione di eludere le disposizioni sulla legittima.

L'art. 530 CC tratta degli usufrutti e delle

rendite, contemplando che ove il disponente abbia gravato la sua successione di

usufrutti o di rendite in modo che il loro valore capitalizzato, secondo la

durata presumibile, eccede la porzione disponibile, gli eredi possono chiedere

una proporzionale riduzione delle disposizioni o di esserne liberati

abbandonando la porzione disponibile ai beneficati.

Giusta l'art. 532 CC, soggiacciono alla riduzione

anzitutto le disposizioni a causa di morte, poi le liberalità tra i vivi,

procedendo dalla più recente alla più remota, finché sia reintegrata la legittima.

L'azione di riduzione si prescrive col decorso di

un anno dal momento in cui gli eredi hanno conosciuto la lesione dei loro diritti,

ed in ogni caso col decorso di dieci anni computati, per le disposizioni testamentarie,

dal momento della loro pubblicazione e per le altre liberalità dalla morte del

disponente (art. 533 cpv. 1 CC). Il diritto alla riduzione può sempre essere

opposto in via di eccezione (art. 533 cpv. 3 CC).

In concreto, occorre distinguere le diverse situazioni

realizzabili.

La prima è l'ipotesi in cui le donazioni tra vivi

effettuate dal marito della ricorrente nel 2000 ai quattro figli siano delle

liberalità fatte in acconto delle loro quote ereditarie per causa di nozze,

corredo o cessione di beni, e che esse siano avvenute con espressa menzione di non

essere soggette a collazione (art. 527 cifra 1 CC).

In tale evenienza, non potendo procedere con la

collazione prevista dall'art. 626 CC, dato che l'art. 626 cpv. 2 CC la esclude

in questi casi, la legge prevede che l'erede che non ottiene l'importo della

sua legittima può pretendere, mediante l'azione di riduzione, che le

disposizioni eccedenti la porzione disponibile siano ridotte alla giusta

misura.

Per ciò che concerne la fattispecie in

discussione, la porzione legittima è della metà della quota ereditaria per il

coniuge superstite o il partner registrato superstite (art. 471 cifra 3 CC),

quindi di un quarto (1/2 x 1/2).

Nel caso in cui, invece, queste liberalità fra

vivi fatte in acconto della quota ereditaria siano soggette a collazione (art.

527.

cifra 1 CC a contrario), l'azione di riduzione è chiaramente esclusa.

Non avendo qui il disponente espressamente

previsto nel rogito che i fondi donati ai figli non andavano in acconto

della loro quota ereditaria, i beni sono quindi soggetti a collazione al

momento della morte del marito della ricorrente, loro padre (art. 626 CC).

La terza ipotesi prevede che le donazioni in

esame concernono dei contratti di fine e rinuncia di eredita (art. 527 cifra 2

CC), ciò che non è qui il caso.

Un'altra eventualità è il caso in cui __________

ha effettuato -nei confronti degli eredi legittimi e/o di terzi - delle

donazioni liberamente revocabili ed altre fatte negli ultimi cinque anni prima

della sua morte (art. 527 cifra 3 CC).

In specie, l'azione di riduzione non è data

all'assicurata sulle liberalità fra vivi che suo marito ha eseguito nei

confronti dei figli nel 2000, poiché egli ha donato i suoi fondi sei anni prima

della sua morte, quindi il termine legale di cinque anni è già decorso.

Qualora il disponente avesse effettuato altre

liberalità tra vivi a terzi, occorre verificare quando esse sono state eseguite

ed a dipendenza del momento possono essere fatte rientrare nel suo asse

ereditario con un'azione di riduzione.

Infine, va valutata (da parte della Cassa) l'ipotesi

che il disponente abbia alienato nel 2000 i suoi fondi ai figli con la

manifesta intenzione di ledere le legittime dei suoi eredi (art. 527 cifra 4 CC).

Infatti, qualora non fosse più dato il rimedio

dell'azione di riduzione essendo trascorsi oltre cinque anni dalla morte del

disponente, rimane sempre possibile la via di dimostrare che l'alienazione

fatta anni prima ai figli o a terzi sia stata fatta con la manifesta intenzione

di eludere le disposizioni sulla legittima.

L'azione di riduzione sarà possibile nel rispetto

dei termini di prescrizione previsti dall'art. 533 CC.

Rimanendo sempre nell'ipotesi secondo cui il

de cujus sia morto senza redigere testamento, per determinare dunque l'asse

ereditario del defunto e sapere come questa sostanza debba essere divisa fra

gli eredi legittimi, non resta che applicare i principi enunciati agli artt.

602.

segg. CC, non senza ricordare che la successione si apre con la morte di

chi lascia l'eredità (art. 537 cpv. 1 CC).

Inoltre, le liberalità e le divisioni effettuate

in vita del defunto, in quanto interessano il diritto di successione, sono

considerate secondo lo stato in cui l'eredità si trova al momento della morte

(art. 537 cpv. 2 CC).

L'art. 626 CC concerne il summenzionato obbligo

di collazione.

Per l'art. 626 cpv. 1 CC, gli eredi legittimi

sono reciprocamente obbligati a conferire tutto ciò che il defunto ha loro dato

per atto tra vivi in acconto della loro quota.

Secondo l'art. 626 cpv. 2 CC, è soggetto a

collazione, salvo espressa disposizione contraria del defunto, tutto ciò che il

medesimo ha dato ai suoi discendenti per causa di nozze, corredo, cessione di

beni, condono di debiti o simili liberalità.

Gli eredi hanno la scelta di conferire in natura

la cosa ricevuta o d'imputarne il valore, ancorché le liberalità eccedano l'importo

della loro quota (art. 628 cpv. 1 CC).

Giusta l'art. 629 cpv. 1 CC, se le liberalità

eccedono l'importo di una quota ereditaria, ma è provato che con ciò il disponente

ha voluto favorire l'erede di cui si tratta, l'eccedenza non è soggetta a

collazione, riservata ai coeredi l'azione di riduzione.

Il computo della collazione è regolato dall'art.

630.

CC.

La collazione si fa a norma del valore della

liberalità al momento dell'aperta successione o, per le cose precedentemente

alienate, secondo il loro prezzo di vendita (art. 630 cpv. 1 CC).

Le spese fatte, le deteriorazioni ed i frutti

percepiti sono computati fra gli eredi secondo le regole del possesso (art. 630

cpv. 2 CC).

Applicando le norme esposte al caso di specie,

dunque, gli eredi legittimi, ossia i quattro figli della ricorrente - mentre l'assicurata

sarebbe esclusa, non avendo apparentemente ricevuto delle liberalità tra vivi

da suo marito - sono tenuti a riportare nell'asse ereditario del defunto le

donazioni che il padre ha fatto loro (sicuramente nel 2000, ma la Cassa

verificherà se magari anche prima o dopo tale data) in acconto della loro quota

ereditaria.

Più specificatamente, i 27 fondi che il marito

dell'assicurata ha donato per certo ai figli nel 2000 devono essere (teoricamente)

reintegrati nell'asse ereditario, o imputandone il prezzo di vendita,

trattandosi di alienazione avvenuta antecedentemente la sua morte (art. 630

cpv. 1 CC) oppure apportando in natura la cosa ricevuta (art. 628 cpv. 1 CC).

La ricorrente, va ribadito, in tali circostanze

ha diritto alla metà dei beni collazionati dagli eredi legittimi (art.

462.

cifra 1 CC). E per ottenere la sua quota ereditaria, RI 1 dispone(va) dell'azione

di collazione per ripristinare l'asse ereditario del marito defunto e

determinare quindi il suo diritto (RtiD I-2007 n. 25c pag. 752 consid. 4a).

Ritenuto che dagli atti non risulta che

l'assicurata abbia proceduto in tal senso per fare valere i propri diritti ereditari,

va considerato, per ciò che concerne l'ambito delle prestazioni complementari

qui in esame, che la ricorrente ha rinunciato alla sua quota ereditaria di un

mezzo. Pertanto, in virtù dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC, deve esserle dunque

computato a titolo di rinuncia il valore corrispondente a titolo di sostanza

alienata.

La Cassa di compensazione verificherà

ulteriormente l'esistenza di uno o più testamenti redatti dal marito

dell'insorgente.

In tale evenienza, deve essere presa in

considerazione la norma secondo cui chi muore lasciando discendenti, genitori,

il coniuge o il partner registrato può disporre per causa di morte della parte

dei suoi beni eccedente la loro porzione legittima (art. 470 cpv. 1 CC).

Per ciò che concerne la fattispecie in discussione,

la porzione legittima è della metà della quota ereditaria per il coniuge superstite

o il partner registrato superstite (art. 471 cifra 3 CC), quindi di un

quarto (1/2 x 1/2).

La porzione disponibile si determina secondo lo

stato del patrimonio al momento della morte del disponente (art. 474 cpv. 1

CC).

Qualora il defunto abbia disposto, mediante

testamento, di suoi altri beni nei confronti dei suoi eredi legittimi

oppure di terzi, la ricorrente possiede sempre un'azione di riduzione ex art.

522.

CC nei confronti di questi eredi istituiti. In effetti, nell'eventualità in

cui non ottenga l'importo della sua legittima di un quarto (art. 471

cifra 3 CC), l'assicurata può quindi pretendere che le disposizioni eccedenti

la porzione disponibile siano ridotte alla giusta misura per ovviare a questo

pregiudizio.

In queste circostanze, non vi sono limitazioni di

tempo come previsto dall'art. 527 cifra 3 CC, trattandosi qui di disposizioni a

causa di morte e non di liberalità fra vivi. Fanno soltanto stato i termini di

prescrizione dell'art. 533 CC.

Nel caso in cui la ricorrente non abbia fatto

valere l'azione di riduzione per recuperare la sua porzione legittima di

eredità, alla stessa stregua che per il caso trattato in precedenza in cui si è

ammessa l'assenza di un testamento, bisogna considerare che l'assicurata ha

rinunciato a fare valere il suo quarto di successione (mentre nel caso

in cui la successione segue la suddivisione legale, come visto, la rinuncia

ereditaria portava sulla sua quota di un mezzo) e quindi tale quota

ereditaria deve esserle imputata nella sostanza quale rinuncia giusta l'art. 11

cpv. 1 lett. g LPC.

Non va comunque dimenticato che i beni che il

defunto ha disposto tra vivi sono sempre soggetti alla collazione. Pertanto, visto

che essi sottostanno al regime legale e non rientrano, invece, nelle

disposizioni testamentarie a causa di morte del de cujus, gli eredi legittimi

sono nuovamente tenuti a conferire quanto ricevuto nel 2000 (o in altri momenti

antecedenti la morte del 2006) per formare l'asse ereditario.

Di conseguenza, il coniuge superstite avrà sempre

diritto ad un mezzo dell'asse ereditario del marito (art. 462 cifra 1

CC).

2.11

In

conclusione, a dipendenza se il de cujus è morto nel 2006 lasciando o no un

testamento, deve essere ritenuto che la ricorrente ha rinunciato ad una quota

ereditaria di un mezzo (se non c'era testamento) oppure di un quarto (se c'era

testamento).

Ad ogni modo, visto che prima di morire __________

ha effettuato delle liberalità tra vivi nei confronti dei suoi eredi legittimi (nel

2000, per certo, ha donato dei beni immobili ai figli), questi beni vanno comunque

collazionati al momento della sua morte, indipendentemente dal fatto che ci sia

o non ci sia un testamento. E su questi beni la pretesa (rispettivamente

rinuncia) ereditaria della ricorrente, coniuge superstite, rimane di un

mezzo.

In caso di testamento, dunque, sui beni

collazionati l'insorgente ha rinunciato ad un mezzo dell'asse

ereditario, mentre sui beni per i quali il de cujus ha disposto per causa di

morte l'interessata ha rinunciato ad una quota di un quarto dell'asse

ereditario.

Spetta ora alla Cassa cantonale di compensazione,

a cui gli atti vanno retrocessi, determinare l'ammontare della/e quota/e ereditaria/e

a cui RI 1 ha rinunciato.

Quale ausilio per individuare la sostanza

alienata dall'assicurata, l'amministrazione potrà rivolgersi all'Ufficio

imposte di successione e di donazione per ottenere l'apposito formulario di

dichiarazione dei beni del defunto ed individuare la quota ereditaria a cui

l'interessata ha rinunciato.

Anche le notifiche di tassazione dei coniugi

possono tornare utili per quantificare questa quota, in particolare le

decisioni di tassazione relative all'anno prima, durante e dopo le donazioni rispettivamente

del decesso del 2006.

La Cassa di compensazione potrà inoltre fare capo

al patrocinatore dell'insorgente per recuperare ogni informazione riguardante le

modalità di liquidazione del regime matrimoniale e di divisione ereditaria

(esistenza o no di un testamento, azioni di collazione o di riduzione, ecc.).

Una volta determinato l'importo della sostanza a

cui la ricorrente ha rinunciato ex art. 11 cpv. 1 lett. g LPC, in possesso poi di

tutti i dati necessari aggiornati all'anno per il quale ella chiede l'aiuto

dello Stato, la Cassa cantonale di compensazione emetterà una nuova decisione

vertente sulla concessione o no di prestazioni complementari.

Infine, va qui evidenziato che la soluzione adottata

da questa Corte nella STCA del 23 aprile 2008 (33.2008.3, consid. 2.7), controversia

cresciuta incontestata in giudicato che l'insorgente ha citato ponendola alla

base della propria tesi ricorsuale per chiedere che nessun valore le sia

computato a titolo di sostanza alienata, non può essere posta quale fondamento

del presente giudizio, dato che le premesse fattuali di quella sentenza sono

differenti da quelle qui in questione, esposte ed analizzate.

2.12

Seppure per

altri motivi diversi da quelli presentati dall'assicurata, il ricorso deve

dunque essere accolto e gli atti rinviati all'amministrazione per i suoi

incombenti conformemente a quanto qui esposto.

Visto

l'esito favorevole del ricorso, l'insorgente, patrocinata da un legale, ha

diritto al versamento di ripetibili da parte dell'amministrazione (art. 61 lett.

g LPGA).

2.13

Contestualmente al ricorso,

l'assicurata ha chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio

(doc. I).

Secondo la costante

giurisprudenza dell'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale

federale), l'assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto

l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309

consid. 6, STF I 748/06 del 2 novembre 2007; STFA U

164/02 del 9 aprile 2003; STCA del 5 giugno 2009, 32.2008.179; STCA del 26 marzo

2009, 32.2008.115).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata e gli atti vanno rinviati alla Cassa cantonale

di compensazione affinché, esperiti i necessari accertamenti, calcoli

nuovamente il diritto alle prestazioni complementari della ricorrente sulla

scorta delle motivazioni esposte.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa cantonale di compensazione verserà alla ricorrente Fr. 1'500.- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili,

ciò che rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria e gratuito

patrocinio.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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