33.2010.14
Benficiario PC in rendita AI. Con il compimento dei 65 anni riceve rendita AVS. Per le PC, il consumo di sostanza computabile passa quindi da 1/15 a 1/10,peggiorando la situazione.Verifica delle spese
23 novembre 2010Italiano22 min
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Numero d'incarto:
33.2010.14
Data decisione, Autorità:
23.11.2010, TCA
Titolo:
Benficiario PC in rendita AI. Con il compimento dei 65 anni riceve rendita AVS. Per le PC, il consumo di sostanza computabile passa quindi da 1/15 a 1/10,peggiorando la situazione.Verifica delle spese riconosciute e dei redditi computabili. Eccedenza di spese dà D solo al pagamento del premio LAMal
CALCOLO DELLE PRESTAZIONI COMPLEMENTARI
INVALIDO
PERSONA ANZIANA
REDDITI COMPUTATI
SPESE RICONOSCIUTE
art. 30 LAI
art. 9 LPC
art. 10 cpv. 3 let. d LPC
art. 11 cpv. 1 let. c LPC
art. 11 cpv. 1 let. d LPC
art. 61 let. d LPGA
art. 23 cpv. 1 OPC
art. 23 cpv. 3 OPC
art. 54a OPC
Raccomandata
Incarto n.
33.2010.14
TB
Lugano
23 novembre 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 28 luglio 2010 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione dell'8 luglio
2010 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Servizio
delle prestazioni complementari, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in
fatto
A. Invalido,
RI 1, nato nel 1945, dal 1° novembre 2003 (doc. 15) è al beneficio di una
prestazione complementare e dal 1° gennaio 2010 (doc. 147) la stessa ammonta a
Fr. 177.-, ciò in base a delle spese riconosciute di Fr. 37'922.- e a dei
redditi computabili di Fr. 30'641.-.
Con il compimento dei
65 anni ed il passaggio al beneficio di una rendita AVS, la Cassa cantonale di
compensazione ha rivisto il diritto dell'assicurato e dal 1° luglio 2010 (doc. B)
ha stabilito in Fr. 37'452.- le spese riconosciute ed in Fr. 32'907.- i redditi
computabili. Vista l'eccedenza di Fr. 4'545.-, ha ammesso solo il pagamento del
premio di cassa malati e non più una PC mensile.
B. Con
decisione su opposizione dell'8 luglio 2010 (doc. A) la Cassa di compensazione ha
respinto l'opposizione del 20 giugno 2010 (doc. 152), poiché la sua entrata in
età AVS ha comportato che la sostanza è stata ritenuta nella misura di 1/10
anziché di 1/15 valido per le persone invalide (art. 11 cpv. 1 lett. c LPC),
come lo era l'interessato fino al 31 giugno 2010. Di conseguenza, non v'è più
spazio per concedergli una prestazione mensile in contanti, ma solo il
pagamento del premio di cassa malati.
C. Il
28 luglio 2010 (doc. I) RI 1 si è rivolto a questo Tribunale con ricorso,
evidenziando che la Cassa di compensazione, nella sua decisione di riduzione
delle prestazioni complementari, non ha tenuto conto dell'aspetto umano, ma solo
di articoli di legge. Il ricorrente ha rilevato che egli è ancora invalido e
che quindi necessita sempre di cure mediche, che costano. Ha poi osservato che
nella sua opposizione ha dimenticato di indicare l'affitto di Fr. 1'000.-. Ad
ogni buon conto, togliergli il versamento mensile in contanti di prestazioni
complementari significa condannarlo a "morire d'inedia, esclusione
dalla società, di aggregazione a causa della mancanza di mezzi.". Ha
quindi postulato di rivedere la decisione dell'amministrazione.
D. Nella
risposta di causa del 9 agosto 2010 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione
ha chiesto di respingere il ricorso, precisando di avere già considerato, nella
tabella di calcolo, l'affitto di Fr. 11'640.- all'anno. L'amministrazione ha inoltre
osservato che il ricorrente può far capo ai suoi risparmi (Fr. 31'229.-) per
mantenersi e quando li avrà esauriti, o ridotti, potrà chiedere un riesame della
sua situazione giusta l'art. 25 cpv. 3 OPC-AVS/AI.
L'assicurato non ha
prodotto nuovi mezzi di prova (doc. IV), mentre il Tribunale ha richiamato dal
competente Ufficio di tassazione la sua notifica di tassazione IC/IFD 2009
(doc. V+bis).
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06
del 21 dicembre 2007, STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
nel merito
2. Fondandosi
sull'art. 112 cpv. 2
lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed, l'Assemblea
federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed.
specifico per le prestazioni complementari ed il nuovo art. 112c Cost.
fed. relativo all'aiuto agli anziani
ed ai disabili, fissandone l'entrata
in vigore il 1° gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale
non è coperto dall'assicurazione
vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità
delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di
Confederazione e Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni
provvedono all'aiuto e alle
cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A
questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il
1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per
far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112
cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).
Questa nozione è più
ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo
(art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le
persone anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC
1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,
"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale"
in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I
limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite
dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995
pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche
Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni
complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
3. Hanno
diritto a prestazioni complementari le persone domiciliate e dimoranti abitualmente
in Svizzera se ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS (art. 4 cpv. 1 lett. a LPC) o se hanno diritto ad una rendita
dell'assicurazione invalidità (art. 4 cpv. 1 lett. c LPC).
L'importo della prestazione complementare
annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi
computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).
Per quanto riguarda le
spese riconosciute, l'art. 10
cpv. 1 LPC prevede che:
" Per le persone che non vivono durevolmente o per un
lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le
spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo destinato alla copertura del
fabbisogno generale vitale, per anno:
1.
18 140 franchi per le
persone sole,
2.
27 210 franchi per i
coniugi,
3.
9480 franchi per gli
orfani che hanno diritto a una rendita e per figli che danno diritto a una
rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per i due primi figli si prende in
considerazione la totalità dell'importo determinante, per altri due figli due
terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un appartamento e le
relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non
si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo
annuo riconosciuto è il seguente:
1.
13 200 franchi per le
persone sole,
2.
15 000 franchi per i
coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che
danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI,
3.
3600 franchi in più se
è necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con
una carrozzella.".
Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che
vivono che per quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un
istituto o in un ospedale, sono riconosciute, fra le altre, le spese seguenti:
" (…)
b. spese di manutenzione di fabbricati e
interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali
della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo forfettario annuo per l'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario deve
corrispondere al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù
del diritto di famiglia.".
L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i
redditi computabili, fra i quali vi sono:
" (…)
b. i proventi della sostanza mobile e
immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta,
oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi
25 000 franchi per le persone sole, 40 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi
per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a
una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al
beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel
calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una
di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è
preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre
prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
(…)".
4. Oggetto
del contendere è il diritto di RI 1 di percepire delle prestazioni complementari.
Il ricorrente ha invocato difficoltà economiche senza il versamento di PC in contanti
ed ha quindi postulato un aiuto concreto per fare fronte a tutte le normali
spese quotidiane, in particolare legate ai suoi problemi di salute.
Questo Tribunale deve quindi analizzare
se gli importi relativi alle spese riconosciute (uscite) ed ai redditi
computabili (entrate) dell'assicurato considerati nella decisione impugnata
siano corretti.
5. Tra
le spese riconosciute dalla Legge evocate al considerando 3, vi è
innanzitutto il fabbisogno vitale.
Per l'anno 2009, gli importi destinati alla
copertura del fabbisogno generale vitale sono stati fissati dal Consiglio
federale in Fr. 18'720.- per persone sole, in Fr. 28'080.- per coniugi e, per
orfani che danno diritto ad una rendita e per figli che danno diritto ad una
rendita per figli dell'AVS o
dell'AI, in Fr. 9'780.- (cfr.
art. 1 dell'Ordinanza 09 sull'adeguamento delle prestazioni complementari
all'AVS/AI del 26 settembre
2008).
Questi importi sono
validi anche per l'anno 2010.
Nel Cantone Ticino i
limiti di reddito sono quelli previsti dalla LPC (art. 2 della Legge d'applicazione della LPC, del 23 ottobre
2007, LaLPC).
Infatti, con il
Decreto esecutivo del 9 dicembre 2009 concernente la LPC (pubblicato il 22 gennaio 2010 nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti
esecutivi n. 4/2010, RL 6.4.5.3.2), valido per l'anno 2010, il Cantone Ticino ha ribadito i limiti di reddito fissati
dall'Ordinanza federale.
Questa Corte non può
scostarsi dalla legislazione vigente, perciò l'importo di Fr. 18'720.- ritenuto dalla Cassa cantonale di compensazione
quale limite di reddito per persona sola è corretto.
6. Quanto
al contributo fisso dell'assicurazione malattia, che la Cassa di compensazione ha stabilito in Fr. 4'692.-, anch'esso va confermato.
L'art. 10 cpv. 3 lett. d LPC, come esposto al considerando 3, prevede
che le spese riconosciute includono un importo forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie e che questo importo forfetario deve corrispondere al premio
medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
Giusta l'art. 54a cpv. 3 OPC-AVS/AI, il Dipartimento
federale dell'interno fissa gli
importi forfetari annui per l'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo l'art. 10 cpv. 3 lett. d LPC al più tardi alla fine di ottobre dell'anno corrente per l'anno successivo.
Quindi, il DFI
determina l'importo dei premi medi cantonali o regionali per l'assicurazione di
base e con ordinanza del 28 ottobre 2009 ha fissato in Fr. 4'692.- il premio medio per l'anno 2010 per la
regione 1 del Cantone Ticino - regione a cui appartiene il Comune di domicilio del
ricorrente -, premio che viene pagato dal Cantone Ticino con finanziamenti dai
sussidi all'assicurazione sociale contro le malattie (cfr. art. 65 LAMal).
Nell'evocato Decreto
esecutivo del 9 dicembre 2009, l'autorità cantonale ha confermato in Fr. 4'692.- l'importo del contributo fisso per gli adulti domiciliati nella
regione 1 per l'anno 2010.
Stanti così le cose,
il TCA deve ritenere per il ricorrente il contributo fisso per l'assicurazione malattia di Fr. 4'692.-.
Questo Tribunale
osserva, infine, che trattandosi di un premio medio regionale per il 2010, esso
è totalmente indipendente dal premio dell'assicurazione malattia di base LAMal
(e non anche dell'eventuale assicurazione complementare) effettivamente dovuto
dall'assicurato.
7. Giusta
il citato art. 10 cpv. 1 lett. b LPC (cfr. consid. 3), sono considerate spese riconosciute
la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie (escluse le pigioni rimaste insolute).
Per le persone sole,
come visto, la legge federale riconosce per il 2010 un importo massimo annuo di
Fr. 13'200.-.
Nel noto Decreto
esecutivo del 9 dicembre 2009 (art. 1 cpv. 2 lett. a), il Cantone Ticino ha confermato
questo forfait massimo.
Nella fattispecie, ritenuto
che il ricorrente paga una pigione annua lorda (pigione netta più spese
accessorie) di Fr. 11'640.- (doc. 132), questo importo, inferiore al massimo
legale, va dunque computato come tale nelle sue spese riconosciute.
8. Dalla
sentenza di divorzio del 14 aprile 1997 agli atti, risulta che il ricorrente è
tenuto a versare alla moglie una pensione alimentare di Fr. 500.- al
mese (doc. 9).
Con la revisione delle
prestazioni complementari avvenuta nel 2008 (doc. 140), l'assicurato ha
dichiarato che versa all'ex coniuge dei contributi alimentari di Fr. 200.- al
mese. A comprova di ciò, egli ha prodotto l'estratto del 26 maggio 2008 (doc.
130) relativo al conto della ex moglie.
Considerato come questi
dati si riferiscono al 2008 e l'oggetto in discussione è il diritto dell'assicurato
alle prestazioni complementari dal 1° luglio 2010, il dato ritenuto dall'amministrazione
andrebbe verificato. In effetti, agli atti non sono consegnate ricevute
bancarie e/o postali o altro attestanti il pagamento di contributi alimentari
alla ex moglie nel 2010 ed in particolare dal mese di luglio in poi, visto che il
ricorrente è entrato in età AVS.
Si osserva, poi, che l'unico
giustificativo agli atti relativo al versamento di Fr. 200.- attesta soltanto
che il conto corrente bancario della ex moglie è stato accreditato di tale
importo nel maggio 2008 da parte - presumibilmente - del ricorrente ("Da
RI 1"), tuttavia con la dicitura "rubrica affitti", che
quindi nulla sembra avere a che fare con gli obblighi alimentari derivanti dal
divorzio del 1997.
Sia come sia,
quand'anche l'uscita di Fr. 2'400.- (Fr. 200.- x 12 mesi) non fosse comprovata,
ciò non muterebbe, come esposto al considerano 17, l'esito di questa procedura.
9. Stanti
le considerazioni che precedono, le spese riconosciute dell'assicurato assommano dunque ad almeno Fr.
35'052.- (Fr. 4'692.-
[contributo cassa malati] + Fr. 11'640.- [pigione lorda] + Fr. 18'720.- [fabbisogno vitale per persona
sola]), a cui andrebbero aggiunti, se comprovati, Fr. 2'400.- di alimenti
versati.
10. Per
quanto concerne i redditi computabili, va dapprima conteggiato
il consumo della sostanza (art. 11 cpv. 1 lett. c LPC).
Per stabilire ciò, occorre innanzitutto
determinare l'ammontare della sostanza lorda appartenente all'assicurato. In
seguito, vanno dedotti gli eventuali debiti e poi la franchigia per le persone
sole stabilita in Fr. 25'000.- (art. 11 cpv. 1 lett. c LPC).
Riguardo alla sostanza lorda, in specie
vanno considerati sia il deposito a risparmio (sostanza mobiliare) sia gli
immobili di proprietà del ricorrente (sostanza immobiliare).
11. Quanto
al deposito a risparmio, contanti e titoli, la Cassa di compensazione si
è basata sulla notifica di tassazione IC 2007 (doc. 136), computando Fr.
31'229.- nella tabella di calcolo PC.
L'art. 23 cpv. 1
OPC-AVS/AI prevede che, di regola, per il calcolo della PC annua va considerato
lo stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno in cui è assegnata la prestazione.
Per gli assicurati la
cui sostanza e i cui redditi da considerare possono essere stabiliti servendosi
di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a
ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale,
se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica
dell'assicurato.
In virtù di quanto
precede, ritenuto che oggetto del contendere è il diritto del ricorrente alle
prestazioni complementari dal 1° luglio 2010 e che la notifica di tassazione su
cui si è basata l'amministrazione porta invece sui redditi e sulla sostanza
conseguiti nel 2007, questo TCA ha richiamato dal competente Ufficio di tassazione
di __________ l'ultima tassazione fiscale disponibile (doc. V).
Dalla IC/IFD 2009 pervenuta
al Tribunale il 10 novembre 2010 (doc. VIbis), cresciuta in giudicato, risultano
dei titoli e capitali ammontanti a Fr. 99'982.-, somma che va quindi
inserita alla voce deposito a risparmio nella tabella di calcolo PC.
12. In
merito alla determinazione della sostanza immobiliare, il TCA osserva
che, come scaturisce dalla documentazione prodotta dalla Cassa di compensazione,
l'assicurato è (era) (com)proprietario di diversi fondi essenzialmente di
carattere prativo e/o boschivo, su cui nel 2003 (doc. 60) l'amministrazione ha
fatto esperire dall'Ufficio stima una perizia valutandoli al valore venale giusta
l'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, visto che questa sostanza immobiliare non serve da
abitazione al richiedente (docc. 61-99).
L'Ufficio stima ha determinato il
valore corrente per ogni immobile e, tenendo conto delle quote di proprietà
appartenenti all'assicurato, la Cassa di compensazione ha fissato la sostanza
immobiliare in Fr. 67'642.- (Fr. 1'392.- [Fr. 2'400.- x 29/50] + Fr. 8'700.- +
Fr. 7'500.- [Fr. 15'000.- x ½] + Fr. 3'500.- + Fr. 360.- + Fr. 500.- [Fr.
1'000.- x ½] + Fr. 190.- + Fr. 3'900.- Fr. 40'000.- + Fr. 500.- + Fr. 800.- +
Fr. 300.-).
Tuttavia, dalla recente notifica di
tassazione IC 2009 richiamata dal Tribunale, emerge che la sostanza immobiliare
del ricorrente è stata accertata in Fr. 4'888.- (doc. Vbis) e quindi è
tale cifra che deve essergli conteggiata.
13. Quanto
ai debiti dell'assicurato, considerati dalla Cassa di compensazione nella
misura di Fr. 5'894.-, ora gli stessi non risultano più presenti nella
decisione di tassazione riferita all'anno 2009, perciò non vanno considerati
nel calcolo della sua sostanza.
Sulla scorta dei
summenzionati dati, la sostanza netta del ricorrente ammonta dunque a Fr. 104'870.-
(Fr. 99'982.- [deposito a risparmio] + Fr. 4'888.- [sostanza immobiliare]).
14. Come
detto, poi, al totale della sostanza netta va dedotta la franchigia di Fr.
25'000.- per persone sole (art. 11 cpv. 1 lett. c LPC).
Si ottiene così una
sostanza computabile di Fr. 79'870.-.
A sua volta, anche il
consumo di sostanza di 1/10 ascrivibile al reddito dell'assicurato deve essere
modificato in Fr. 7'987.-.
Ora, la lamentela del
ricorrente concerne essenzialmente il conteggio dell'importo ottenuto quale
sostanza computabile, visto che in precedenza, ovvero fino al compimento dei 65
anni, la Cassa di compensazione considerava, a titolo di reddito, 1/15 di
questa sostanza, mentre dal 1° luglio 2010 questa quota parte è diventata di
1/10, ciò che va a suo discapito.
L'agire
dell'amministrazione è tuttavia corretto, poiché essa si è semplicemente basata
sull'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC, che prevede che quale reddito computabile per
Fatti
i beneficiari di rendite di vecchiaia va considerato un decimo della sostanza
netta.
Un quindicesimo della
sostanza netta va invece ritenuto per gli altri assicurati, quali i beneficiari
di rendite o assegni per grandi invalidi dell'assicurazione invalidità (art. 4
cpv. 1 lett. d LPC).
In sostanza, dunque,
il passaggio (naturale) dell'assicurato dallo statuto giuridico di invalido a
quello di beneficiario di rendita di vecchiaia (art. 30 LAI), ha effettivamente
comportato per lui un aumento del consumo di sostanza, che forzatamente si ripercuote
sull'ammontare dei suoi redditi computabili, aumentandoli.
Infatti, con la
decisione formale del 2 giugno 2010, la Cassa ha fissato in Fr. 6'797.- (1/10
di Fr. 67'977.-) il consumo della sostanza ascrivibile ai redditi
dell'interessato, mentre fino ad allora (cfr. tabella di calcolo dal 1° gennaio
2010, doc. 147) il consumo di sostanza ammontava a Fr. 4'531.- (1/15 di Fr.
67'977.-).
Di conseguenza, se
prima ai redditi dell'assicurato computava l'importo di Fr. 4'531.-, con la
decisione impugnata l'amministrazione ha invece aggiunto l'ammontare di Fr.
6'797.-, peggiorando così la situazione del ricorrente.
Questo Tribunale
evidenzia che, indipendentemente dalle cifre concernenti la sostanza, che vanno
peraltro corrette, come indicato, in funzione dei nuovi valori dedotti
dall'ultima tassazione fiscale, il principio adottato dalla Cassa cantonale di
compensazione riguardante il computo del consumo di sostanza nella misura di
1/10 (beneficiario AVS) anziché di 1/15 (beneficiario AI) è giusto e deve
quindi essere tutelato, anche se ciò peggiora la situazione dell'interessato.
Il TCA, pur
comprendendo la particolare situazione finanziaria e personale in cui versa l'assicurato, non può applicare un principio
diverso da quello adottato dalla Cassa di compensazione. Il giudice è infatti obbligato
ad applicare i rigorosi dettami della legislazione vigente e non può scostarsi
dalla prassi, anche a fronte di un caso particolare come quello del ricorrente.
15. Da
ultimo, nei redditi computabili vanno inoltre considerate le rendite e
le pensioni (art. 11 cpv. 1 lett. d LPC) correnti (art. 23 cpv. 3 OPC-AVS/AI)
dell'assicurato, ossia Fr. 26'052.- all'anno.
16. Infine,
vista la succitata modifica dell'importo da deposito a risparmio, anche il
relativo interesse, maturato nel 2009, deve essere di conseguenza
riportato nei redditi computabili.
La summenzionata notifica
Considerandi
di tassazione IC 2009 indica l'importo di Fr. 70.-, che va quindi sostituito al
precedente ammontare di Fr. 58.- stabilito dall'amministrazione in base alla
notifica di tassazione IC 2007.
17.
Da
quanto esposto discende dunque che i redditi computabili assommano a Fr. 34'109.-
(Fr. 7'987.- [1/10 di consumo di sostanza] + Fr. 26'052.- [rendita AVS] + Fr.
70.
- [reddito titoli]) e quindi sono superiori all'importo di Fr. 32'907.-
determinato dalla Cassa cantonale di compensazione.
Quand'anche si volesse
considerare, come ha fatto l'amministrazione, che il ricorrente versa alla
moglie dei contributi alimentari ammontanti a Fr. 2'400.- all'anno (cfr.
consid. 9), le sue spese riconosciute ammonterebbero sempre a Fr. 37'452.-.
Come visto in
ingresso, la prestazione complementare annua a cui il ricorrente ha diritto è
pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art.
9.
cpv. 1 LPC).
In concreto, considerati
i nuovi importi ritenuti nelle motivazioni che precedono, le spese riconosciute
(Fr. 37'452.-) superano sempre i
redditi computabili del ricorrente (Fr. 34'109.-), seppure in misura minore rispetto a prima.
Si ha infatti un'eccedenza di spese riconosciute di Fr. 3'343.-,
contro i Fr. 4'545.- stabiliti dalla Cassa di compensazione.
Ritenuto che i Cantoni
non sono autorizzati ad inserire nel conteggio delle prestazioni complementari
gli importi forfetari annui per l'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie di cui all'art. 10 cpv. 3 lett. d LPC, il forfait, in
concreto, di Fr. 4'692.-, deve essere dedotto soltanto dalla differenza fra le
entrate e le uscite dell'assicurato, quindi dalla cifra di Fr. 3'343.-.
Alla luce del fatto
che la quota del premio LAMal copre tutta la differenza fra le entrate e le
uscite e non vi sono quindi
spese riconosciute che non sono coperte dai redditi computabili, ne consegue che
v'è spazio per (continuare a) concedere al ricorrente soltanto la presa
a carico del suo premio di cassa malati, ma non anche una prestazione
complementare annua. Il fatto che, visti gli importi ritenuti in precedenza, il
reddito computabile sia maggiore rispetto a quello ritenuto
dall’amministrazione potrebbe comportare una reformatio in pejus. In
merito si rammenta come il TCA possa, in linea di principio, riformare
una decisione a svantaggio del ricorrente, dopo avergli dato la possibilità di
prendere posizione in merito e averlo reso attento sulla possibilità di ritirare
il ricorso (art. 61 cpv. 1 lett. d LPGA; art. 20 cpv. 2 LPTCA; DTF 122 V 166; Kieser,
ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 61, n. 7 segg.). Questo Tribunale,
tuttavia, nell'evenienza concreta, considerate tutte le circostanze del caso, prescinde
da tale facoltà (STFA U 192/02 del 23 giugno 2003; STFA H 313/01 del 17 giugno
2003; STFA C 119/02 del 2 giugno 2003; STFA U 334/02 del 22 aprile 2003; DTF
119.
V 249; STCA del 4 marzo 2009, 33.2008.6; STCA del 23 aprile 2008, 33.2008.3
consid. 2.9; STCA del 23 novembre 2007, 30.2007.32 consid. 13; STCA del 16 agosto 2007, 36.2007.69 consid. 9) ritenuto come l’esito dell’impugnativa non muta.
La decisione impugnata
va confermata, di conseguenza, dal 1° luglio 2010, la Cassa cantonale di compensazione deve riconoscere al ricorrente soltanto il pagamento del
premio di Cassa malati.
Il ricorso é respinto nel senso delle
considerazioni esposte.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare
quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve
motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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