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Decisione

33.2010.14

Benficiario PC in rendita AI. Con il compimento dei 65 anni riceve rendita AVS. Per le PC, il consumo di sostanza computabile passa quindi da 1/15 a 1/10,peggiorando la situazione.Verifica delle spese

23 novembre 2010Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i beneficiari di rendite di vecchiaia va considerato un decimo della sostanza

netta.

Un quindicesimo della

sostanza netta va invece ritenuto per gli altri assicurati, quali i beneficiari

di rendite o assegni per grandi invalidi dell'assicurazione invalidità (art. 4

cpv. 1 lett. d LPC).

In sostanza, dunque,

il passaggio (naturale) dell'assicurato dallo statuto giuridico di invalido a

quello di beneficiario di rendita di vecchiaia (art. 30 LAI), ha effettivamente

comportato per lui un aumento del consumo di sostanza, che forzatamente si ripercuote

sull'ammontare dei suoi redditi computabili, aumentandoli.

Infatti, con la

decisione formale del 2 giugno 2010, la Cassa ha fissato in Fr. 6'797.- (1/10

di Fr. 67'977.-) il consumo della sostanza ascrivibile ai redditi

dell'interessato, mentre fino ad allora (cfr. tabella di calcolo dal 1° gennaio

2010, doc. 147) il consumo di sostanza ammontava a Fr. 4'531.- (1/15 di Fr.

67'977.-).

Di conseguenza, se

prima ai redditi dell'assicurato computava l'importo di Fr. 4'531.-, con la

decisione impugnata l'amministrazione ha invece aggiunto l'ammontare di Fr.

6'797.-, peggiorando così la situazione del ricorrente.

Questo Tribunale

evidenzia che, indipendentemente dalle cifre concernenti la sostanza, che vanno

peraltro corrette, come indicato, in funzione dei nuovi valori dedotti

dall'ultima tassazione fiscale, il principio adottato dalla Cassa cantonale di

compensazione riguardante il computo del consumo di sostanza nella misura di

1/10 (beneficiario AVS) anziché di 1/15 (beneficiario AI) è giusto e deve

quindi essere tutelato, anche se ciò peggiora la situazione dell'interessato.

Il TCA, pur

comprendendo la particolare situazione finanziaria e personale in cui versa l'assicurato, non può applicare un principio

diverso da quello adottato dalla Cassa di compensazione. Il giudice è infatti obbligato

ad applicare i rigorosi dettami della legislazione vigente e non può scostarsi

dalla prassi, anche a fronte di un caso particolare come quello del ricorrente.

15. Da

ultimo, nei redditi computabili vanno inoltre considerate le rendite e

le pensioni (art. 11 cpv. 1 lett. d LPC) correnti (art. 23 cpv. 3 OPC-AVS/AI)

dell'assicurato, ossia Fr. 26'052.- all'anno.

16. Infine,

vista la succitata modifica dell'importo da deposito a risparmio, anche il

relativo interesse, maturato nel 2009, deve essere di conseguenza

riportato nei redditi computabili.

La summenzionata notifica

Considerandi

di tassazione IC 2009 indica l'importo di Fr. 70.-, che va quindi sostituito al

precedente ammontare di Fr. 58.- stabilito dall'amministrazione in base alla

notifica di tassazione IC 2007.

17.

Da

quanto esposto discende dunque che i redditi computabili assommano a Fr. 34'109.-

(Fr. 7'987.- [1/10 di consumo di sostanza] + Fr. 26'052.- [rendita AVS] + Fr.

70.

- [reddito titoli]) e quindi sono superiori all'importo di Fr. 32'907.-

determinato dalla Cassa cantonale di compensazione.

Quand'anche si volesse

considerare, come ha fatto l'amministrazione, che il ricorrente versa alla

moglie dei contributi alimentari ammontanti a Fr. 2'400.- all'anno (cfr.

consid. 9), le sue spese riconosciute ammonterebbero sempre a Fr. 37'452.-.

Come visto in

ingresso, la prestazione complementare annua a cui il ricorrente ha diritto è

pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art.

9.

cpv. 1 LPC).

In concreto, considerati

i nuovi importi ritenuti nelle motivazioni che precedono, le spese riconosciute

(Fr. 37'452.-) superano sempre i

redditi computabili del ricorrente (Fr. 34'109.-), seppure in misura minore rispetto a prima.

Si ha infatti un'eccedenza di spese riconosciute di Fr. 3'343.-,

contro i Fr. 4'545.- stabiliti dalla Cassa di compensazione.

Ritenuto che i Cantoni

non sono autorizzati ad inserire nel conteggio delle prestazioni complementari

gli importi forfetari annui per l'assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie di cui all'art. 10 cpv. 3 lett. d LPC, il forfait, in

concreto, di Fr. 4'692.-, deve essere dedotto soltanto dalla differenza fra le

entrate e le uscite dell'assicurato, quindi dalla cifra di Fr. 3'343.-.

Alla luce del fatto

che la quota del premio LAMal copre tutta la differenza fra le entrate e le

uscite e non vi sono quindi

spese riconosciute che non sono coperte dai redditi computabili, ne consegue che

v'è spazio per (continuare a) concedere al ricorrente soltanto la presa

a carico del suo premio di cassa malati, ma non anche una prestazione

complementare annua. Il fatto che, visti gli importi ritenuti in precedenza, il

reddito computabile sia maggiore rispetto a quello ritenuto

dall’amministrazione potrebbe comportare una reformatio in pejus. In

merito si rammenta come il TCA possa, in linea di principio, riformare

una decisione a svantaggio del ricorrente, dopo avergli dato la possibilità di

prendere posizione in merito e averlo reso attento sulla possibilità di ritirare

il ricorso (art. 61 cpv. 1 lett. d LPGA; art. 20 cpv. 2 LPTCA; DTF 122 V 166; Kieser,

ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 61, n. 7 segg.). Questo Tribunale,

tuttavia, nell'evenienza concreta, considerate tutte le circostanze del caso, prescinde

da tale facoltà (STFA U 192/02 del 23 giugno 2003; STFA H 313/01 del 17 giugno

2003; STFA C 119/02 del 2 giugno 2003; STFA U 334/02 del 22 aprile 2003; DTF

119.

V 249; STCA del 4 marzo 2009, 33.2008.6; STCA del 23 aprile 2008, 33.2008.3

consid. 2.9; STCA del 23 novembre 2007, 30.2007.32 consid. 13; STCA del 16 agosto 2007, 36.2007.69 consid. 9) ritenuto come l’esito dell’impugnativa non muta.

La decisione impugnata

va confermata, di conseguenza, dal 1° luglio 2010, la Cassa cantonale di compensazione deve riconoscere al ricorrente soltanto il pagamento del

premio di Cassa malati.

Il ricorso é respinto nel senso delle

considerazioni esposte.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare

quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve

motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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