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Decisione

33.2010.17

Sospensione del D alla rendita AI e quindi anche delle PC. Intervento dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento che anticipa le prestazioni. Ripristino rendita AI e PC.La compensazione di p

9 febbraio 2011Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i versamenti retroattivi della rendita AI, che possono essere ceduti a chi fornisce

anticipi.

Ora, in questa stessa

decisione è chiaramente indicato che dal febbraio al settembre 2006 l'assicurato ha ricevuto dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento prestazioni pari a

Fr. 9'427.- che dall'Ufficio AI ha preteso la compensazione di Fr. 5'028.-.

La differenza di Fr.

4'400.- è stata poi chiesta dall'USSI nel maggio 2010, a seguito di una specifica richiesta in tal senso della Cassa di compensazione. Infatti, il 20

maggio 2010 (doc. VII/2) la Cassa cantonale di compensazione ha informato l'Ufficio

del sostegno sociale e dell'inserimento che con decisione che sarebbe stata emanata

nel corso del mese di giugno 2010 l'assicurato sarebbe stato posto retroattivamente

al beneficio di una prestazione complementare dal 1° novembre 2005 al 30 settembre

2006. Pertanto, avendo già ottenuto la dichiarazione di cessione degli

arretrati firmata dall'assicurato, per potere quantificare l'ammontare dovutogli,

la Cassa ha chiesto all'USSI di precisare i versamenti effettuati nel citato

periodo.

L'Ufficio del sostegno

sociale e dell'inserimento ha risposto quantificando in Fr. 4'400.- le

prestazioni versate all'assicurato.

È, dunque, sulla

scorta di questa informazione, che la Cassa cantonale di compensazione ha

emesso il 2 luglio 2010 tre decisioni di fissazione delle prestazioni complementari

riferite, distintamente, a tre periodi diversi, in cui ha però compensato gli importi

dovuti girandoli direttamente all'USSI fino al raggiungimento dei Fr. 4'400.-.

Tuttavia, come ammesso

con la risposta, la Cassa ha invece erroneamente effettuato una compensazione

totale di Fr. 4'682.- (Fr. 1'701.- + Fr. 1'157.- + Fr. 1'754.- + Fr. 70.-),

motivo per cui ha provveduto a restituire al ricorrente la differenza di Fr.

282.- trattenuta sul suo diritto alle PC e riversata in eccesso all'USSI.

Al riguardo, il TCA

rileva, inoltre, che la somma di Fr. 1'701.- non pare essere stata girata

all'USSI, ma trattenuta dalla Cassa di compensazione stessa, "in quanto

prestazioni già versate dalla PC per il mese di novembre 2005 (…)"

(doc. B3).

Una verifica in tal

senso non gioverebbe al ricorrente, che sarebbe altrimenti costretto a vedersi sottratto

un'altra volta l'importo di Fr. 1'701.-, ma questa volta a favore dell'USSI,

così da raggiungere l'ammontare anticipatogli di Fr. 4'400.-.

5. Giusta

l'art. 22 cpv. 1 LPGA, il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né

costituito in pegno. Qualsiasi cessione o costituzione in pegno è nulla.

Per l'art. 22 cpv. 2

LPGA, i versamenti retroattivi di prestazioni dell'assicuratore sociale possono

tuttavia essere ceduti:

a. al datore di

lavoro o all'assistenza pubblica o privata, se questi versano anticipi;

b. a

un'assicurazione che fornisce prestazioni anticipate.

L'art. 22 OPC-AVS/AI

tratta del pagamento di arretrati.

L'art. 22 cpv. 4

OPC-AVS/AI prevede che se, in attesa dell'assegnazione di prestazioni

complementari, un ente assistenziale pubblico o privato ha concesso a una

persona anticipi destinati al suo sostentamento durante un periodo per il quale

sono versate retroattivamente prestazioni complementari, l'anticipo può essere

rimborsato direttamente all'ente in questione al momento del pagamento

posticipato.

Secondo l'art. 33 lett.

a Las (Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971), le prestazioni

assistenziali corrisposte ai maggiorenni vanno rimborsate quando vengono

effettuati dei versamenti a titolo di anticipo su prestazioni assicurative non

ancora corrisposte, al momento in cui tali prestazioni saranno esigibili. L'autorità

può parimenti esigere che le si versino direttamente gli arretrati (art. 32 Laps).

L'art. 32 cpv. 1 Laps

(Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5

giugno 2000) prevede che l'organismo pubblico che, in vista della concessione

di un'altra prestazione sociale ai sensi della Laps, di un sussidio per la riduzione

dei premi per l'assicurazione di base contro le malattie o di una prestazione

delle assicurazioni sociali, ha effettuato anticipi di prestazioni sociali ai

sensi della presente legge, può esigere che gli si versi direttamente

l'arretrato, fino a concorrenza dei suoi anticipi e per il periodo nel quale

essi sono stati concessi.

Alla procedura sono

applicabili le disposizioni emanate dall'Ufficio federale delle assicurazioni

sociali in materia di prestazioni AVS e AI (art. 32 cpv. 2 Laps).

Considerandi

Applicando le norme

esposte al caso concreto, è quindi a giusta ragione che la Cassa cantonale di

compensazione ha provveduto a riversare direttamente all'Ufficio del sostegno

sociale e dell'inserimento gli anticipi di prestazioni effettuati al ricorrente

"in sostituzione" delle prestazioni complementari che, dal 1° gennaio

2004.

al 30 settembre 2006, sono state sospese, come visto, a seguito della

sospensione del diritto dell'assicurato alla rendita d'invalidità.

In effetti, non appena

il diritto alle prestazioni complementari è divenuto esigibile (maggio 2010)

grazie alla riattivazione, nel giugno 2010, del diritto alla rendita AI retroattivamente

dal 1° gennaio 2004 e, di conseguenza, pure il diritto alle PC è risorto, i

versamenti effettuati dall'USSI a titolo di anticipo dovevano essergli rimborsati,

trattandosi di un ente assistenziale pubblico.

Nella fattispecie, la

somma di Fr. 5'028.- concerne gli anticipi che l'USSI ha erogato all'assicurato

sulla rendita d'invalidità, mentre l'importo di Fr. 4'400.- si riferisce ad

anticipi sul diritto alle prestazioni complementari, per un totale anticipato

di Fr. 9'428.-.

Ecco perché

l'interessato non ha ricevuto nessuna comunicazione da parte dell'Ufficio AI riguardante

la compensazione della somma di Fr. 4'400.-. Infatti, questo importo era di

competenza della Cassa cantonale di compensazione, motivo per cui è toccato al

Servizio delle prestazioni complementari procedere in tal senso emanando le

citate tre decisioni del 2 luglio 2010.

Questo Tribunale

rileva, inoltre, che la compensazione di questi importi non è andata a

sfavore dell'insorgente, poiché egli ha già ricevuto queste somme a titolo di anticipi

di prestazioni sociali direttamente dall'Ufficio del sostegno sociale e

dell'inserimento.

Non procedere ad una

tale compensazione comporterebbe invece un arricchimento dell'assicurato,

ovvero si avrebbe una situazione di sovraindennizzo. Infatti il ricorrente, dopo

avere già incassato gli anticipi dell'USSI, beneficerebbe ora pure delle prestazioni

complementari. Ciò è espressamente escluso dall'art. 69 LPGA, secondo cui il

concorso di prestazioni delle varie assicurazioni sociali non deve provocare un

sovraindennizzo dell'avente diritto (cpv. 1).

Stante quanto precede,

la decisione su opposizione deve essere confermata nella misura in cui ha

stabilito il principio della compensazione del diritto alle prestazioni

complementari del ricorrente con l'anticipo di prestazioni sociali da parte

dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento per il periodo dal 1° novembre

2005.

al 30 settembre 2006.

La somma da compensare

va però stabilita in Fr. 4'400.- come proposto dalla Cassa stessa e non in Fr.

4'682.-.

6.

Per

quanto concerne la richiesta di rimborso dei premi LAMal e delle partecipazioni

ai costi versati dall'assicurato alla sua Cassa malati durante il periodo di

sospensione delle prestazioni complementari, il TCA evidenzia che la Cassa malati

è beneficiaria diretta, da parte del Cantone, del versamento dell'importo del

premio lordo dell'assicurazione obbligatoria, trattandosi di beneficiari di

prestazioni complementari (art. 41 cpv. 1 LCAMal).

Di conseguenza, come

ha giustamente osservato la Cassa di compensazione, gli importi già corrisposti

dall'assicurato saranno restituiti o eventualmente compensati dalla Cassa

malati stessa.

7.

Riguardo

alle partecipazioni ai costi di malattia che il ricorrente ha, anch'esse, già

versato alla sua Cassa malati durante la sospensione del suo diritto alle PC,

va rilevato che l'art. 14 cpv. 1 LPC contempla che i Cantoni rimborsano ai

beneficiari di prestazioni complementari le spese comprovate dell'anno civile

in corso previste in un elenco esaustivo, fra le quali vi sono le spese di

partecipazione ai costi secondo l'art. 64 LAMal (lett. g).

L'art. 15 stabilisce

il termine per esercitare il diritto al rimborso, prevedendo che le spese di

malattia e d'invalidità sono rimborsate se il rimborso è fatto valere entro

quindici mesi dalla fatturazione e se le spese sono insorte in un periodo in

cui il richiedente adempiva le condizioni di cui agli artt. 4-6 LPC.

Spetta dunque al

ricorrente inviare alla Cassa di compensazione le fatture di cui pretende il

rimborso e toccherà poi all'amministrazione esaminarle sulla scorta degli artt.

14.

e 15 LPC, nonché degli artt. 5 segg. LALPC.

8.

Stanti

le considerazioni che precedono, le pretese di rimborso di Fr. 3'635,20 oltre

interessi al 5% dal 1° dicembre 2005 per il periodo dal 1° novembre 2005 al 31

dicembre 2005, di Fr. 2'031,10 oltre interessi del 5% dal 1° febbraio 2006 per

il periodo dal 1° gennaio 2006 al 28 febbraio 2006 e di Fr. 9'117,50 oltre

interessi del 5% dal 15 maggio 2006 per il periodo dal 1° marzo 2006 al 30

settembre 2006, devono essere accolte limitatamente al rimborso dell'importo di

Fr. 282.-, che la stessa Cassa cantonale di compensazione ha riconosciuto di dovere

restituire al ricorrente.

Come visto, essa ha

infatti erroneamente compensato il suo diritto alle prestazioni complementari

con gli anticipi dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento nella

misura di Fr. 4'682.- anziché limitatamente a Fr. 4'400.-.

La pretesa di

percepire degli interessi di mora sugli importi che la Cassa di compensazione è

tenuta a restituire all'assicurato - in specie, (solo) Fr. 282.- - deve essere

respinta, non essendo adempiuti i presupposti dell'art. 26 LPGA.

Malgrado sia

parzialmente vincente in causa, siccome non è patrocinato, al ricorrente non

vanno attribuite ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

1.1. La

Cassa cantonale di compensazione deve rimborsare al ricorrente l'importo di Fr.

282.-, siccome la somma da compensare con l'Ufficio del sostegno sociale e

dell'inserimento ammonta a Fr. 4'400.- e non a Fr. 4'682.-.

1.2. Per

il resto, la decisione su opposizione deve essere integralmente confermata.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in

3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella

impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o

del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata

e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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