33.2010.17
Sospensione del D alla rendita AI e quindi anche delle PC. Intervento dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento che anticipa le prestazioni. Ripristino rendita AI e PC.La compensazione di p
9 febbraio 2011Italiano20 min
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Numero d'incarto:
33.2010.17
Data decisione, Autorità:
09.02.2011, TCA
Titolo:
Sospensione del D alla rendita AI e quindi anche delle PC. Intervento dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento che anticipa le prestazioni. Ripristino rendita AI e PC.La compensazione di prestazioni complementari con gli anticipi effettuati dall'USSI è corretta,altrimenti sovraindennizzo
COMPENSAZIONE
COORDINAMENTO DELLE PRESTAZIONI
DIRITTO ALLE PRESTAZIONI COMPLEMENTARI
INVALIDO
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
SOVRAINDENNIZZO
VERSAMENTO DI PRESTAZIONI PECUNIARIE
art. 32 LAPS
art. 33 let. a LAS
art. 41 cpv. 1 LCAMAL
art. 14 LPC
art. 22 LPGA
art. 26 LPGA
art. 22 cpv. 4 OPC
Raccomandata
Incarto n.
33.2010.17
TB
Lugano
9 febbraio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 settembre 2010
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 17 agosto
2010 emanata da
Cassa cantonale di compensazione, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in
fatto
Aa. A
seguito della sospensione del suo diritto ad una mezza rendita AI con effetto retroattivo
dal 1° gennaio 2004 stabilito con la decisione su opposizione dell'11 maggio 2007
dell'Ufficio assicurazione invalidità, anche il diritto alle prestazioni complementari
di RI 1, 1941, è stato sospeso.
Ab. Vista
la sentenza di questo Tribunale del 9 giugno 2008 (32.2007.190) che ha accolto
il ricorso dell'assicurato e rinviato gli atti all'Ufficio AI affinché
accertasse l'esatta capacità lavorativa (cfr. consid. 2.11), con progetto di
decisione dell'8 gennaio 2010 l'amministrazione ha ripristinato con effetto
retroattivo dal 1° gennaio 2004 il diritto alla mezza rendita AI dell'assicurato.
Ac. Con
decisione del 10 giugno 2010 (doc. D7) l'Ufficio AI ha assegnato
all'interessato una rendita mensile d'invalidità di Fr. 1'737.- dal 1° marzo
2006 al 30 settembre 2006, per un pagamento retroattivo totale di Fr. 12'159.-,
a cui però ha dedotto l'importo di Fr. 5'028.- posto in compensazione con l'Ufficio
del sostegno sociale e dell'inserimento che ha anticipato le prestazioni
sociali.
Contro questa
decisione l'assicurato ha formulato ricorso al TCA (32.2010.188) tutt'ora
pendente.
B. Il
2 luglio 2010 la Cassa cantonale di compensazione ha emesso tre distinte decisioni
di concessione di prestazioni complementari all'assicurato.
La prima verteva sul
periodo dal 1° novembre 2005 al 31 dicembre 2005 (doc. B3), periodo in cui
l'amministrazione ha fissato in Fr. 1'429.- il diritto mensile alle PC, ma del
pagamento totale di Fr. 2'858.- una parte (Fr. 1'701.-) è stata trattenuta
siccome prestazioni già versate dalla Cassa per il mese di novembre 2005,
mentre la restante parte (Fr. 1'157.-) è stata girata all'USSI.
Con la seconda
decisione (doc. C3) la Cassa ha fissato il diritto alle prestazioni
complementari in Fr. 877.- per i mesi di gennaio e febbraio 2006, ma non ha
versato all'assicurato la somma di Fr. 1'754.-, giacché l'ha girata direttamente
all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento a titolo di compensazione.
Infine, la terza
decisione (doc. D3) relativa ai mesi di marzo-settembre 2006 ha stabilito in Fr. 10.- il diritto alle PC, quindi in complessivi Fr. 70.- dovuti per quel periodo,
ma anche in tale evenienza l'importo è stato girato all'USSI quale compensazione.
C. Con
tre distinte opposizioni, tutte datate 30 luglio 2010, l'assicurato ha contestato le compensazioni a cui ha proceduto la Cassa ritenendole arbitrarie,
dato che il 19 maggio 2010 l'USSI ha notificato un credito di Fr. 5'028.- per
il periodo dal 1° gennaio 2004 al 30 settembre 2006 e questa somma è già stata
compensata dall'Ufficio AI con la decisione AI del 10 giugno 2010.
Pertanto, l'opponente
ha osservato che girare all'USSI gli importi di Fr. 1'157.- (doc. B1), di Fr.
1'754.- (doc. C1) e di Fr. 70.- (doc. D1) comporta che esso incassa in realtà la
somma di Fr. 8'009.- a fronte di un credito di (soli) Fr. 5'028.-, ciò che lo penalizza.
Inoltre, la
sospensione delle prestazioni complementari ha comportato che l'assicurato ha
dovuto far fronte al pagamento dei premi di Cassa malati e delle relative partecipazioni.
Egli ha quindi postulato anche il riconoscimento degli importi che si è assunto
personalmente (Fr. 777,20 per novembre e dicembre 2005, Fr. 277,10 per gennaio
e febbraio 2006, Fr. 3'636,50 per marzo-settembre 2006).
D. Con
decisione su opposizione del 17 agosto 2010 (doc. A) la Cassa cantonale di
compensazione ha respinto le citate opposizioni, evidenziando di essere
legittimata, giusta l'art. 22 cpv. 4 OPC-AVS/AI, a compensare con l'Ufficio del
sostegno sociale e dell'inserimento gli importi che esso ha anticipato quando
il diritto alle prestazioni complementari era sospeso e di non conoscere in
dettaglio i singoli importi anticipati né lo scopo al quale erano destinati.
Per quanto attiene i
premi LAMal già pagati dall'assicurato, la Cassa ha osservato che gli saranno
sicuramente rifusi o bonificati da parte della sua Cassa malati, mentre il
riconoscimento delle partecipazioni alle spese di cura, se documentate, può essere
richiesto all'amministrazione stessa (art. 5 LALPC).
E. Il
10 settembre 2010 (doc. I) RI 1 ha formulato ricorso al Tribunale riproponendo
le argomentazioni esposte con le tre opposizioni e quindi concludendo al riconoscimento
a suo favore degli importi di Fr. 3'635,20 (Fr. 2'858.- + Fr. 777,20) per i
mesi di novembre e dicembre 2005, di Fr. 2'031,10 (Fr. 1'754.- + Fr. 277,10)
per gennaio e febbraio 2006 e di Fr. 9'117,50 (Fr. 783.- x 7 mesi + Fr.
3'636,50) per i mesi da marzo a settembre 2006. Per ogni pretesa il ricorrente
ha chiesto gli interessi del 5%.
F. Nella
risposta di causa del 23 settembre 2010 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione
ha proposto il parziale accoglimento del ricorso. Evidenziando che sulla somma
totale di Fr. 9'427.- da rifondere all'USSI sono già stati recuperati Fr.
5'028.- sugli arretrati di rendita AI versati dall'Ufficio AI al ricorrente, la
Cassa di compensazione era tenuta a rifondere all'USSI la differenza ancora
compensabile, che in realtà ammonta a Fr. 4'400.- e non a Fr. 4'682.-.
Pertanto, l'importo di Fr. 282.- sarebbe stato poi rimborsato all'insorgente.
Le altre censure sollevate dall'assicurato sono
state integralmente respinte, in particolare la pretesa di percepire interessi.
G. Il
ricorrente ha osservato che l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento
ha chiesto di compensare solo la somma di Fr. 5'028.-, perciò la Cassa di
compensazione non può "d'ufficio e in modo manifestamente temerario ed
arbitrario" versare di più di quanto richiesto. Egli ha inoltre
ritenuto che l'amministrazione non è entrata nel merito delle sue censure (doc.
V).
L'8 ottobre 2010 (doc.
VII) la Cassa ha comprovato che l'assicurato doveva rifondere all'USSI la cifra
di Fr. 9'427.-, che ha recuperato presso l'UAI (Fr. 5'028.-) e la Cassa stessa
(Fr. 4'400.-).
Il ricorrente ha
rilevato di non avere mai ricevuto dall'Ufficio AI la decisione concernente la
compensazione dei Fr. 4'400.- (doc. VII/2) e si è chiesto come mai. Ha comunque
concluso che l'unica decisione valida e cresciuta in giudicato è quella del 19
maggio 2010, che prevede la compensazione di Fr. 5'028.- (doc. IX).
La Cassa di
compensazione ha infine chiarito che il recupero dei Fr. 4'400.- non concerne
l'assicurazione invalidità, bensì le prestazioni complementari, decisioni che
il ricorrente ha appunto contestato e che hanno dato luogo al presente ricorso.
Inoltre, l'USSI ha confermato alla Cassa la richiesta di compensazione dopo
avere saputo dell'esistenza di arretrati di prestazioni complementari e quindi
della possibilità, data dall'art. 22 cpv. 4 OPC-AVS/AI, di recuperare gli
anticipi fatti all'assicurato (doc. XI).
Invitato, il
ricorrente non ha più formulato osservazioni (doc. XII).
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06
del 21 dicembre 2007, STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
nel merito
2. Fondandosi
sull'art. 112 cpv. 2
lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed, l'Assemblea
federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed.
specifico per le prestazioni complementari ed il nuovo art. 112c Cost.
fed. relativo all'aiuto agli anziani
ed ai disabili, fissandone l'entrata
in vigore il 1° gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale
non è coperto dall'assicurazione
vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità
delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di
Confederazione e Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni
provvedono all'aiuto e alle
cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A
questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il
1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per
far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112
cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).
Questa nozione è più
ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo
(art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le
persone anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC
1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,
"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale"
in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I
limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite
dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995
pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio
concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni
complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
3. Hanno
diritto a prestazioni complementari le persone domiciliate e dimoranti abitualmente
in Svizzera se ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS (art. 4 cpv. 1 lett. a LPC) o se hanno diritto ad una rendita
dell'assicurazione invalidità (art. 4 cpv. 1 lett. c LPC).
L'importo della prestazione complementare
annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili
(art. 9 cpv. 1 LPC).
Beneficiario dall'ottobre
2006 di una rendita AVS, il ricorrente ha contestato che la Cassa cantonale di
compensazione abbia compensato il suo diritto alle prestazioni complementari per
il periodo dal 1° novembre 2005 al 30 settembre 2006 con degli anticipi versati
dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento. Egli ritiene, infatti,
che detto Ufficio abbia già provveduto con una trattenuta sul versamento della
rendita d'invalidità (Fr. 5'028.-) e quindi non vi sarebbe un ulteriore diritto,
da parte anche della Cassa di compensazione, di procedere in tal senso (Fr.
4'682.-), altrimenti l'USSI si sarebbe arricchito dell'importo compensato.
Occorre dunque
verificare se il procedere dell'amministrazione mediante compensazioni sia
corretto.
4. Come
visto, a dipendenza del suo diritto ad una mezza rendita d'invalidità, il ricorrente
beneficiava anche di prestazioni complementari e ciò fino al 31 dicembre 2003, quando
il versamento della rendita AI - e quindi anche delle PC - è stato sospeso nell'attesa
dell'esito degli accertamenti effettuati dall'Ufficio AI.
Dal 1° gennaio 2004 l'assicurato non percepiva dunque più né la rendita AI né le prestazioni complementari, motivo
per cui è intervenuto l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, che ha
anticipato al ricorrente gli importi necessari al sostentamento.
Terminati gli
accertamenti l'Ufficio AI, a cui l'incarto era stato rinviato con sentenza del
9 giugno 2008 (32.2007.190) di questo stesso Tribunale, il 10 giugno 2010 (doc.
D7) ha emesso una decisione formale con cui ha concesso all'assicurato una rendita
ordinaria semplice d'invalidità di Fr. 1'737.- al mese dal 1° marzo 2006 al 30
settembre 2006. Tuttavia, la somma di Fr. 12'159.- dovuta retroattivamente è
stata versata al ricorrente soltanto nella misura di Fr. 7'131.-, giacché la
differenza di Fr. 5'028.- è stata compensata con l'Ufficio del sostegno sociale
e dell'inserimento.
In effetti, con
decisione del 19 maggio 2010 (doc. F) l'USSI ha informato l'insorgente che, in
virtù dell'art. 32 Laps, era legittimato ad esigere che gli si versasse direttamente
l'arretrato, fino a concorrenza dei suoi anticipi e per il periodo nel quale
sono stati concessi. Pertanto, visto che nel 2010 era risorto dal 1° gennaio
2004 il diritto dell'assicurato ad una rendita d'invalidità, così detto Ufficio
ha proceduto a richiedere in compensazione l'importo di Fr. 5'028.- per il
periodo dal 1° gennaio 2004 al 30 settembre 2006, durante il quale ha
beneficiato di prestazioni assistenziali.
Il reclamo
dell'assicurato contro questa decisione è sfociato nella decisione su reclamo
del 27 agosto 2010 (doc. D9) con cui l'USSI, rifacendosi agli artt. 32 Laps e 33
Las, ha confermato che le prestazioni anticipate devono essergli rimborsate attraverso
Fatti
i versamenti retroattivi della rendita AI, che possono essere ceduti a chi fornisce
anticipi.
Ora, in questa stessa
decisione è chiaramente indicato che dal febbraio al settembre 2006 l'assicurato ha ricevuto dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento prestazioni pari a
Fr. 9'427.- che dall'Ufficio AI ha preteso la compensazione di Fr. 5'028.-.
La differenza di Fr.
4'400.- è stata poi chiesta dall'USSI nel maggio 2010, a seguito di una specifica richiesta in tal senso della Cassa di compensazione. Infatti, il 20
maggio 2010 (doc. VII/2) la Cassa cantonale di compensazione ha informato l'Ufficio
del sostegno sociale e dell'inserimento che con decisione che sarebbe stata emanata
nel corso del mese di giugno 2010 l'assicurato sarebbe stato posto retroattivamente
al beneficio di una prestazione complementare dal 1° novembre 2005 al 30 settembre
2006. Pertanto, avendo già ottenuto la dichiarazione di cessione degli
arretrati firmata dall'assicurato, per potere quantificare l'ammontare dovutogli,
la Cassa ha chiesto all'USSI di precisare i versamenti effettuati nel citato
periodo.
L'Ufficio del sostegno
sociale e dell'inserimento ha risposto quantificando in Fr. 4'400.- le
prestazioni versate all'assicurato.
È, dunque, sulla
scorta di questa informazione, che la Cassa cantonale di compensazione ha
emesso il 2 luglio 2010 tre decisioni di fissazione delle prestazioni complementari
riferite, distintamente, a tre periodi diversi, in cui ha però compensato gli importi
dovuti girandoli direttamente all'USSI fino al raggiungimento dei Fr. 4'400.-.
Tuttavia, come ammesso
con la risposta, la Cassa ha invece erroneamente effettuato una compensazione
totale di Fr. 4'682.- (Fr. 1'701.- + Fr. 1'157.- + Fr. 1'754.- + Fr. 70.-),
motivo per cui ha provveduto a restituire al ricorrente la differenza di Fr.
282.- trattenuta sul suo diritto alle PC e riversata in eccesso all'USSI.
Al riguardo, il TCA
rileva, inoltre, che la somma di Fr. 1'701.- non pare essere stata girata
all'USSI, ma trattenuta dalla Cassa di compensazione stessa, "in quanto
prestazioni già versate dalla PC per il mese di novembre 2005 (…)"
(doc. B3).
Una verifica in tal
senso non gioverebbe al ricorrente, che sarebbe altrimenti costretto a vedersi sottratto
un'altra volta l'importo di Fr. 1'701.-, ma questa volta a favore dell'USSI,
così da raggiungere l'ammontare anticipatogli di Fr. 4'400.-.
5. Giusta
l'art. 22 cpv. 1 LPGA, il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né
costituito in pegno. Qualsiasi cessione o costituzione in pegno è nulla.
Per l'art. 22 cpv. 2
LPGA, i versamenti retroattivi di prestazioni dell'assicuratore sociale possono
tuttavia essere ceduti:
a. al datore di
lavoro o all'assistenza pubblica o privata, se questi versano anticipi;
b. a
un'assicurazione che fornisce prestazioni anticipate.
L'art. 22 OPC-AVS/AI
tratta del pagamento di arretrati.
L'art. 22 cpv. 4
OPC-AVS/AI prevede che se, in attesa dell'assegnazione di prestazioni
complementari, un ente assistenziale pubblico o privato ha concesso a una
persona anticipi destinati al suo sostentamento durante un periodo per il quale
sono versate retroattivamente prestazioni complementari, l'anticipo può essere
rimborsato direttamente all'ente in questione al momento del pagamento
posticipato.
Secondo l'art. 33 lett.
a Las (Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971), le prestazioni
assistenziali corrisposte ai maggiorenni vanno rimborsate quando vengono
effettuati dei versamenti a titolo di anticipo su prestazioni assicurative non
ancora corrisposte, al momento in cui tali prestazioni saranno esigibili. L'autorità
può parimenti esigere che le si versino direttamente gli arretrati (art. 32 Laps).
L'art. 32 cpv. 1 Laps
(Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5
giugno 2000) prevede che l'organismo pubblico che, in vista della concessione
di un'altra prestazione sociale ai sensi della Laps, di un sussidio per la riduzione
dei premi per l'assicurazione di base contro le malattie o di una prestazione
delle assicurazioni sociali, ha effettuato anticipi di prestazioni sociali ai
sensi della presente legge, può esigere che gli si versi direttamente
l'arretrato, fino a concorrenza dei suoi anticipi e per il periodo nel quale
essi sono stati concessi.
Alla procedura sono
applicabili le disposizioni emanate dall'Ufficio federale delle assicurazioni
sociali in materia di prestazioni AVS e AI (art. 32 cpv. 2 Laps).
Considerandi
Applicando le norme
esposte al caso concreto, è quindi a giusta ragione che la Cassa cantonale di
compensazione ha provveduto a riversare direttamente all'Ufficio del sostegno
sociale e dell'inserimento gli anticipi di prestazioni effettuati al ricorrente
"in sostituzione" delle prestazioni complementari che, dal 1° gennaio
2004.
al 30 settembre 2006, sono state sospese, come visto, a seguito della
sospensione del diritto dell'assicurato alla rendita d'invalidità.
In effetti, non appena
il diritto alle prestazioni complementari è divenuto esigibile (maggio 2010)
grazie alla riattivazione, nel giugno 2010, del diritto alla rendita AI retroattivamente
dal 1° gennaio 2004 e, di conseguenza, pure il diritto alle PC è risorto, i
versamenti effettuati dall'USSI a titolo di anticipo dovevano essergli rimborsati,
trattandosi di un ente assistenziale pubblico.
Nella fattispecie, la
somma di Fr. 5'028.- concerne gli anticipi che l'USSI ha erogato all'assicurato
sulla rendita d'invalidità, mentre l'importo di Fr. 4'400.- si riferisce ad
anticipi sul diritto alle prestazioni complementari, per un totale anticipato
di Fr. 9'428.-.
Ecco perché
l'interessato non ha ricevuto nessuna comunicazione da parte dell'Ufficio AI riguardante
la compensazione della somma di Fr. 4'400.-. Infatti, questo importo era di
competenza della Cassa cantonale di compensazione, motivo per cui è toccato al
Servizio delle prestazioni complementari procedere in tal senso emanando le
citate tre decisioni del 2 luglio 2010.
Questo Tribunale
rileva, inoltre, che la compensazione di questi importi non è andata a
sfavore dell'insorgente, poiché egli ha già ricevuto queste somme a titolo di anticipi
di prestazioni sociali direttamente dall'Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento.
Non procedere ad una
tale compensazione comporterebbe invece un arricchimento dell'assicurato,
ovvero si avrebbe una situazione di sovraindennizzo. Infatti il ricorrente, dopo
avere già incassato gli anticipi dell'USSI, beneficerebbe ora pure delle prestazioni
complementari. Ciò è espressamente escluso dall'art. 69 LPGA, secondo cui il
concorso di prestazioni delle varie assicurazioni sociali non deve provocare un
sovraindennizzo dell'avente diritto (cpv. 1).
Stante quanto precede,
la decisione su opposizione deve essere confermata nella misura in cui ha
stabilito il principio della compensazione del diritto alle prestazioni
complementari del ricorrente con l'anticipo di prestazioni sociali da parte
dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento per il periodo dal 1° novembre
2005.
al 30 settembre 2006.
La somma da compensare
va però stabilita in Fr. 4'400.- come proposto dalla Cassa stessa e non in Fr.
4'682.-.
6.
Per
quanto concerne la richiesta di rimborso dei premi LAMal e delle partecipazioni
ai costi versati dall'assicurato alla sua Cassa malati durante il periodo di
sospensione delle prestazioni complementari, il TCA evidenzia che la Cassa malati
è beneficiaria diretta, da parte del Cantone, del versamento dell'importo del
premio lordo dell'assicurazione obbligatoria, trattandosi di beneficiari di
prestazioni complementari (art. 41 cpv. 1 LCAMal).
Di conseguenza, come
ha giustamente osservato la Cassa di compensazione, gli importi già corrisposti
dall'assicurato saranno restituiti o eventualmente compensati dalla Cassa
malati stessa.
7.
Riguardo
alle partecipazioni ai costi di malattia che il ricorrente ha, anch'esse, già
versato alla sua Cassa malati durante la sospensione del suo diritto alle PC,
va rilevato che l'art. 14 cpv. 1 LPC contempla che i Cantoni rimborsano ai
beneficiari di prestazioni complementari le spese comprovate dell'anno civile
in corso previste in un elenco esaustivo, fra le quali vi sono le spese di
partecipazione ai costi secondo l'art. 64 LAMal (lett. g).
L'art. 15 stabilisce
il termine per esercitare il diritto al rimborso, prevedendo che le spese di
malattia e d'invalidità sono rimborsate se il rimborso è fatto valere entro
quindici mesi dalla fatturazione e se le spese sono insorte in un periodo in
cui il richiedente adempiva le condizioni di cui agli artt. 4-6 LPC.
Spetta dunque al
ricorrente inviare alla Cassa di compensazione le fatture di cui pretende il
rimborso e toccherà poi all'amministrazione esaminarle sulla scorta degli artt.
14.
e 15 LPC, nonché degli artt. 5 segg. LALPC.
8.
Stanti
le considerazioni che precedono, le pretese di rimborso di Fr. 3'635,20 oltre
interessi al 5% dal 1° dicembre 2005 per il periodo dal 1° novembre 2005 al 31
dicembre 2005, di Fr. 2'031,10 oltre interessi del 5% dal 1° febbraio 2006 per
il periodo dal 1° gennaio 2006 al 28 febbraio 2006 e di Fr. 9'117,50 oltre
interessi del 5% dal 15 maggio 2006 per il periodo dal 1° marzo 2006 al 30
settembre 2006, devono essere accolte limitatamente al rimborso dell'importo di
Fr. 282.-, che la stessa Cassa cantonale di compensazione ha riconosciuto di dovere
restituire al ricorrente.
Come visto, essa ha
infatti erroneamente compensato il suo diritto alle prestazioni complementari
con gli anticipi dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento nella
misura di Fr. 4'682.- anziché limitatamente a Fr. 4'400.-.
La pretesa di
percepire degli interessi di mora sugli importi che la Cassa di compensazione è
tenuta a restituire all'assicurato - in specie, (solo) Fr. 282.- - deve essere
respinta, non essendo adempiuti i presupposti dell'art. 26 LPGA.
Malgrado sia
parzialmente vincente in causa, siccome non è patrocinato, al ricorrente non
vanno attribuite ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
1.1. La
Cassa cantonale di compensazione deve rimborsare al ricorrente l'importo di Fr.
282.-, siccome la somma da compensare con l'Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento ammonta a Fr. 4'400.- e non a Fr. 4'682.-.
1.2. Per
il resto, la decisione su opposizione deve essere integralmente confermata.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in
3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata
e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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