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Decisione

33.2010.18

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 febbraio 2011Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi alla base del rifiuto delle prestazioni complementari e che il non

utilizzo dell'abitazione comporta una valutazione al valore venale. La Cassa le

ha suggerito i passi per giungere a una soluzione più favorevole.

Il 12 novembre 2010

(doc. X) la ricorrente ha ribadito che il valore reale della sua casa non

ammonta a Fr. 370'000.- e si è chiesta a quale prezzo dovrebbe dar seguito al

suggerimento della Cassa apportando le necessarie modifiche per renderla abitabile

e chi deciderebbe quali lavori (far) eseguire, come pure cosa si intenda per

interessi ipotecari che la Cassa si assumerebbe. Ella ha infine osservato che

da anni ha messo in vendita la sua casa.

L'amministrazione

cantonale ha osservato di non potere utilizzare il valore di stima del fondo n.

69 di __________ dato che la ricorrente non vi abita (più), che l'Ufficio stima

ha riesaminato il valore venale riducendolo da Fr. 360'000.- a Fr. 340'000.- sebbene

ciò comporti ancora il rifiuto delle PC e che per interessi ipotecari giusta l'art.

10 cpv. 3 lett. b LPC si intende che le spese di manutenzione e gli oneri ipotecari

passivi non possono superare il reddito lordo dell'immobile (doc. XII).

L'insorgente non ha più

formulato osservazioni (doc. XIII).

considerato in

diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06

del 21 dicembre 2007, STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

nel merito

Considerandi

2.

Fondandosi

sull'art. 112 cpv. 2

lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed, l'Assemblea

federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed.

specifico per le prestazioni complementari ed il nuovo art. 112c Cost.

fed. relativo all'aiuto agli anziani

ed ai disabili, fissandone l'entrata

in vigore il 1° gennaio 2008.

Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale

non è coperto dall'assicurazione

vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità

delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di

Confederazione e Cantoni (cpv. 2).

In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni

provvedono all'aiuto e alle

cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A

questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).

In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il

1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per

far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112

cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).

Questa nozione è più

ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo

(art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le

persone anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC

1991.

pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,

"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale"

in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I

limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite

dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995

pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche

Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni

complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

3.

Hanno

diritto a prestazioni complementari le persone domiciliate e dimoranti abitualmente

in Svizzera se ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS (art. 4 cpv. 1 lett. a LPC).

L'importo della prestazione complementare

annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi

computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).

Per quanto riguarda le

spese riconosciute, l'art. 10

cpv. 1 LPC prevede che:

" Per le persone che non vivono durevolmente o per un

lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le

spese riconosciute sono le seguenti:

a. importo destinato alla copertura del

fabbisogno generale vitale, per anno:

1.

18.

140 franchi per le

persone sole,

2.

27.

210 franchi per i

coniugi,

3.

9480.

franchi per gli

orfani che hanno diritto a una rendita e per figli che danno diritto a una

rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per i due primi figli si prende in

considerazione la totalità dell'importo determinante, per altri due figli due

terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;

b. la pigione di un appartamento e le

relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non

si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo

annuo riconosciuto è il seguente:

1.

13.

200 franchi per le

persone sole,

2.

15.

000 franchi per i

coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che

danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI,

3.

3600.

franchi in più se

è necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con

una carrozzella.".

Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che

vivono che per quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un

istituto o in un ospedale, sono riconosciute, fra le altre, le spese seguenti:

" (…)

b. spese di manutenzione di fabbricati e

interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

c. premi versati alle assicurazioni

sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;

d. importo forfettario annuo per l'assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario deve

corrispondere al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria

delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni); (…)".

L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i

redditi computabili, fra i quali vi sono:

" (…)

b. i proventi della sostanza mobile e

immobile;

c. un quindicesimo della sostanza netta,

oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi

25.

000 franchi per le persone sole, 40 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi

per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a

una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al

beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel

calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una

di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è

preso in considerazione quale sostanza;

d. le rendite, le pensioni e le altre

prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

(…)".

4.

Oggetto

del contendere è il diritto di RI 1 di continuare a percepire delle prestazioni

complementari.

La ricorrente ha

principalmente invocato un'errata valutazione della sostanza immobiliare ed in

particolare dell'immobile che, fino all'ottobre 2009, ha costituito la sua abitazione primaria, ma che ha dovuto abbandonare a causa delle troppe

scale presenti.

Visto, però, che la ricorrente ha

espressamente chiesto al TCA di verificare tutte le voci alla base della

decisione di rifiuto, questo Tribunale deve quindi analizzare se gli importi

relativi alle spese riconosciute (uscite) ed ai redditi computabili (entrate)

dell'assicurata considerati nella decisione impugnata siano corretti.

5.

Tra

le spese riconosciute dalla Legge evocate al considerando 3, v'è

il fabbisogno vitale.

L'art. 1 dell'Ordinanza 09 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 26 settembre 2008, valida anche

per l'anno 2010, prevede

l'importo di Fr. 18'720.- per le persone sole.

Con il Decreto

esecutivo del 9 dicembre 2009 concernente la LPC (pubblicato il 22 gennaio 2010 nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi n. 4/2010, RL

6.4.5.3

), valido per l'anno

2010, il Cantone Ticino ha ribadito i limiti di reddito fissati dall'Ordinanza federale.

Pertanto, va confermata

la somma di Fr. 18'720.-.

6.

Quanto

al contributo fisso dell'assicurazione malattia, che la Cassa di compensazione ha stabilito in Fr. 4'380.-, anch'esso va confermato. Infatti, nell'evocato Decreto esecutivo del 9

dicembre 2009, l'autorità cantonale ha mantenuto in Fr. 4'380.- l'importo del contributo fisso per gli adulti

domiciliati nella regione 2 per l'anno 2010 fissato dal Dipartimento federale

degli Interni.

7.

Resta

ancora da determinare la pigione lorda ascrivibile all'assicurata, che la Cassa di compensazione ha fissato in Fr. 4'800.-.

Giusta il citato art.

10.

cpv. 1 lett. b LPC (cfr. consid. 3), sono considerate spese riconosciute la

pigione di un appartamento e le relative spese accessorie (escluse le pigioni rimaste insolute).

Per le persone sole,

come visto, la legge federale riconosce per il 2010 un importo massimo annuo di

Fr. 13'200.-.

Nel noto Decreto

esecutivo del 9 dicembre 2009 (art. 1 cpv. 2 lett. a), il Cantone Ticino ha confermato

questo forfait massimo.

Secondo l'art. 16c OPC-AVS/AI, quando appartamenti o

case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dal calcolo della PC,

la pigione computabile deve essere ripartita fra le singole persone. Le parti

di pigione delle persone escluse dal calcolo della PC non sono prese in

considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua (cpv. 1). Di

massima, l'ammontare della

pigione è ripartito in parti uguali (cpv. 2).

L'art. 16c OPC-AVS/AI ha in pratica

codificato quanto stabilito in precedenza dalla giurisprudenza federale.

In una sentenza del 3

gennaio 2001 pubblicata in DTF 127 V 10, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che il nuovo art. 16c OPC (in vigore dal 1°

gennaio 1998) è conforme alla legge e persegue lo scopo di evitare il finanziamento

indiretto di persone che non beneficiano delle prestazioni complementari. Va

dunque confermata la regola generale per cui, di norma, la pigione complessiva

deve essere ripartita per le persone che abitano nella stessa economia

domestica (RCC 1977 pag. 567, RCC 1974 pag. 512 consid. 2; STCA dell'11 novembre 1991 nella causa A.T., STCA del 21 febbraio 1992 nella causa A.T.), anche

nel caso in cui il contratto di locazione è intestato ad una sola persona (ZAK

1974.

pag. 556). Lo stesso vale per i figli a beneficio di una prestazione

complementare che vivono con i genitori (ZAK 1977 pag. 245). Secondo l'Alta Corte,

infatti, ai fini della ripartizione del canone locativo è determinante l'occupazione

comune dei locali e non tanto la questione di sapere chi ha versato la pigione

o ha sottoscritto il contratto (cfr. DTF 105 V 272 consid. 1).

Questa giurisprudenza

è stata ribadita dal TFA in una sentenza non pubblicata del 30 marzo 2001 (P

2/01).

La regola generale

soffre tuttavia di eccezioni, che vanno però concesse

solo entro certi limiti e devono essere ammesse con prudenza, ad esempio se uno

degli inquilini occupa da solo gran parte dell'abitazione oppure quando una persona accoglie gratuitamente

nell'abitazione un'altra, poiché vi è obbligata moralmente o giuridicamente

(DTF 105 V 272).

Nella fattispecie, dal

formulario sulla revisione delle prestazioni complementari del 2010 (doc. 88) risulta

che l'assicurata abita in un'economia propria e la divide con un'altra persona.

Il contratto di locazione

agli atti della Cassa di compensazione (doc. 86) indica la ricorrente come

conduttrice di un'abitazione di cinque locali a __________ adibita a due

persone, locazione iniziata il 1° giugno 2009 con una pigione annua di Fr.

9'600.-.

La ricorrente condivide

dunque l'abitazione familiare con un terzo che non è incluso nel suo calcolo

delle PC.

Pertanto, la pigione

annua lorda deve essere computata all'assicurata solo in ragione di metà, quindi nella misura di Fr.

4'800.-.

8.

Quando

un assicurato è proprietario di un bene immobile, nelle sue spese riconosciute

vanno ancora aggiunte le spese di manutenzione del fabbricato (art. 10

cpv. 3 lett. b LPC), che sono strettamente legate al valore locativo.

Infatti, l'art. 16 cpv. 1 OPC-AVS/AI prevede che le

spese di manutenzione sono dedotte in base al tasso forfetario dell'imposta cantonale diretta fissato dal

Cantone di domicilio.

Per il Cantone Ticino,

l'art. 31 cpv. 4 LT, ripreso

dalla circolare n. 7/2005 della Divisione delle contribuzioni del gennaio 2006

e recepita dalla giurisprudenza della Camera di Diritto Tributario, evidenzia

che la deduzione forfetaria è del 15% del reddito lordo (valore locativo più

pigioni) se l'immobile è stato costruito fino a dieci anni prima dell'inizio

del periodo fiscale, mentre è del 25% se la costruzione risale a oltre dieci

anni il periodo fiscale di computo.

Secondo l'art. 12 cpv.

1.

OPC-AVS/AI, il valore locativo dell'abitazione occupata dal proprietario o

dall'usufruttuario come pure il reddito proveniente dal subaffitto, sono

valutati secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale diretta del

cantone di domicilio (Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000,

Supplemento, pag. 100).

A norma degli artt. 20

lett. b LT e 21 lett. b LIFD, l'uso da parte del proprietario (o

dell'usufruttuario) del suo immobile o di parte di esso è fiscalmente

imponibile quale reddito della sostanza immobiliare; ad esso viene attribuito

un valore locativo. La legge non indica tuttavia come debba essere valutato ai

fini dell'imposizione il vantaggio economico derivante dall'uso personale della

proprietà fondiaria.

Di regola, il valore

locativo deve corrispondere alla pigione che il contribuente dovrebbe pagare

per avere l'uso di un bene equivalente (RDAT N. 5t/II-1996; RDAT 1993-II pag.

389). Il Tribunale federale ha precisato che il valore locativo deve corrispondere

al canone che si potrebbe esigere equamente da un locatario desideroso di

assicurarsi il godimento di un oggetto del genere - tenendo conto in modo adeguato

delle particolarità della costruzione e delle sue installazioni, in quanto esse

rispondano ai bisogni normali di un utente di condizioni economiche e sociali analoghe

a quelle del proprietario (ASA 15, 361; 438 consid. 1; DTF 69 I 24/25; Rusconi,

L'imposition de la valeur locative, Losanna 1988, pag. 98).

Secondo la vecchia

circolare del 30 giugno 1999 (n. 15/1999), il valore locativo corrispondeva, di

regola, ad una percentuale del valore di stima dell'immobile. Il tasso veniva

regolarmente adeguato dalla Divisione delle contribuzioni e variava a dipendenza

dell'anno di costruzione dell'immobile. Quando questo metodo portava a dei

risultati in contrasto con il principio secondo cui il valore locativo doveva

corrispondere a quello reperibile sul mercato, si poteva ricorrere, senza

ledere il principio della parità di trattamento, a valutazioni individualizzate

(canoni locatizi della zona, stato di manutenzione dell'immobile, ecc.).

Per ragioni di

praticità e di praticabilità del diritto, il valore locativo di abitazioni unifamiliari

è stato stabilito, di massima, applicando al valore di stima ufficiale dell'immobile il tasso del 5%, se la stima era

entrata in vigore dopo il 1° gennaio 1990, del 6,5% se la stima risaliva a un

periodo compreso tra il 1° gennaio 1986 e il 1° gennaio 1989 e del 7,25% se la

stima risaliva al 1° gennaio 1985 o era anteriore a tale data. Si applicava

pure il tasso del 6,25% del valore di stima ufficiale ridotto del 30% nei

Comuni con revisione generale delle stime, entrata in vigore a partire dal 1°

gennaio 1991 (cfr. Istruzioni per la compilazione della dichiarazione d'imposta 1999-2000; Allegato alla circolare

del 30 giugno 1999 (n. 15)). Tale modo di procedere non era, in linea di

principio, contrario al principio dell'uguaglianza di trattamento (CDT n. 24 del 13 febbraio 1996 in re R.C.).

Va però aggiunto che

fra i diversi metodi di fissazione del valore locativo, nel caso di assicurati

la cui sostanza ed i cui redditi da considerare ai sensi della legge federale

possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi

esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo,

quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è

subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato (art. 23

cpv. 2 OPC-AVS/AI).

In specie, dalla

notifica di tassazione fiscale IC 2008 del 4 giugno 2009 (doc. 81) dell'assicurata risulta un valore locativo pari

a Fr. 4'800.-.

Ne consegue che

l'importo computabile alla ricorrente a titolo di spese di manutenzione

è pari al 25% di questo valore locativo e si ha quindi un importo di Fr. 1'200.-,

che come tale va incluso nelle spese riconosciute della ricorrente così come

risulta dalla decisione impugnata.

9.

Stanti

le considerazioni che precedono, le spese riconosciute dell'assicurata assommano dunque a Fr. 29'100.-

(Fr. 4'380.- [contributo cassa

malati] + Fr. 1'200.- [spese di

manutenzione] + Fr. 4'800.- [½ pigione]) + Fr. 18'720.- [fabbisogno vitale per

persona sola]), come determinato dalla Cassa di compensazione.

10.

Per

quanto concerne i redditi computabili, vanno innanzitutto

conteggiate le rendite e le pensioni percepite dalla ricorrente (art. 11

cpv. 1 lett. d LPC).

Nel 2010 l'importo della rendita AVS ricevuta dall'assicurata ammontava a Fr. 16'884.-.

11.

Nei

redditi dell'interessata va inoltre computato il reddito

della sostanza immobile (art. 11 cpv. 1 lett. b

LPC).

Il reddito della

sostanza immobiliare comprende pigioni e canoni d'affitto, usufrutto, diritti

d'abitazione nonché il valore locativo della propria abitazione (N. 2092 delle

Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (DPC); Carigiet/Koch, op. cit., Supplemento, pag. 99).

In virtù del citato art. 12 OPC-AVS/AI,

esso è valutato secondo quanto stabilito dall'autorità fiscale e quindi ammonta

in concreto, come già evidenziato nell'esame delle spese di manutenzione dei fabbricati,

a Fr. 4'800.-.

12.

Da

ultimo, occorre tenere conto della sostanza della ricorrente ed in

particolare del consumo di sostanza che va inserito, nella misura di 1/10, nei suoi

redditi (art. 11 cpv. 1 lett. c LPC).

Dagli atti risulta che

nell'ambito della revisione del diritto dell'assicurata alle prestazioni

complementari nell'anno 2010, la Cassa di compensazione ha disposto la perizia

tecnica dei beni immobili di (com)proprietà della ricorrente. Il 13 aprile 2010

(doc. 90) l'amministrazione ha

infatti invitato l'Ufficio

cantonale di stima a valutare al valore commerciale, stato nel 2010, i mappali

n. 69, n. 70, n. 287 e n. 289 RFD di __________, sezione __________.

Il 26 maggio 2010

(doc. 95) l'ing. __________ dell'Ufficio cantonale di stima ha valutato, in virtù dell'art. 17 cpv. 4

OPC-AVS/AI, in Fr. 360'000.- il valore commerciale del fondo n. 69 (doc. 94),

in Fr. 1'750.- il valore venale

del mappale n. 70 RFD (doc. 93), in Fr. 5'600.- il valore commerciale della

particella n. 287 (doc. 92) ed in Fr. 11'000.- quello del fondo n. 289 (doc.

91), tutti RFD di __________, sezione __________.

Partendo da questi

dati l'amministrazione, ritenute le cifre stabilite dall'Ufficio stima, con la

decisione formale del 10 giugno 2010 ha considerato a titolo di sostanza dell'assicurata

le particelle n. 69 e n. 70 al valore venale totale peritato. I fondi n. 287 e

n. 289, valutati anch'essi al valore venale, sono invece stati imputati all'interessata

per metà, poiché da essa detenuti in comproprietà in ragione di un mezzo. La Cassa

cantonale di compensazione ha quindi computato alla ricorrente una sostanza

immobiliare complessiva di Fr. 370'050.- (Fr. 360'000.- + Fr. 1'750.- + [Fr.

5'600.- : 2] + [Fr. 11'000.- : 2]).

13.

Per

quanto attiene innanzitutto la modalità di calcolo della sostanza, si rileva

che, ai sensi dell'art. 9 cpv.

5.

lett. b LPC, il Consiglio federale disciplina la valutazione dei redditi

computabili, delle spese riconosciute nonché della sostanza.

Per l'art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI, la valutazione

della sostanza computabile deve essere effettuata secondo le regole stabilite

dalla legislazione sull'imposta

cantonale diretta del Cantone di domicilio.

Per il Cantone Ticino

si applica l'art. 42 cpv. 1 LT

che, nel nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2009, prevede che gli immobili e

i loro accessori sono imposti per il valore di stima ufficiale.

Secondo l'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, la sostanza

immobiliare che non serve da abitazione al richiedente o a una persona compresa

nel calcolo delle PC deve essere computata al valore corrente.

L'assicurata è

proprietaria assoluta della particella n. 69 RFD di __________, sezione __________,

mentre possiede ¼ della comproprietà coattiva del fondo n. 70 RFD al citato

mappale n. 69.

L'insorgente detiene

invece in comproprietà di un mezzo i fondi n. 287 e n. 289 RFD di __________,

sezione __________.

Dal catastrino fiscale

agli atti (doc. 83) si rileva che il fondo n. 69 RFD è composto di un terreno

complementare di 485 mq stimati Fr. 7'783.-, su cui sono edificati un'abitazione

di 89 mq stimata Fr. 100'000.-, un portico di 17 mq valutato al valore di stima

di Fr. 2'000.- e una legnaia di 11 mq senza valore. Il valore di stima totale del

fondo ammonta dunque a Fr. 109'783.-.

Il mappale n. 70 RDF,

di cui l'assicurata ha una quota di ¼ trattandosi di una coattiva al fondo n.

69, è un terreno eccedente di 50 mq, stimati in Fr. 218,75.

La particella n. 287

RFD, di cui l'assicurata possiede ½, è registrata come terreno eccedente di

22'424 mq, valutati Fr. 1'121.-.

Il fondo n. 289 RFD,

anch'esso di proprietà della ricorrente in ragione di un mezzo, è costituito di

1'845 mq di terreno eccedente, stimati Fr. 276,50.

Risulta, inoltre, dagli

atti, come visto, che l'assicurata non abita (più) nell'edificio esistente sulla

particella n. 69, bensì altrove, in un appartamento in locazione ad __________ (doc.

86).

È quindi a giusta

ragione che la Cassa ha computato questi fondi al valore venale in virtù

dell'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI.

14.

Secondo

la prassi dell'allora TFA (dal

1° gennaio 2007: Tribunale federale), per determinare il valore commerciale l'amministrazione deve far esperire una

perizia da un ufficio competente. Il TCA ha infatti dichiarato illegale la

precedente prassi della Cassa, che consisteva nell'aumentare sistematicamente

del 30% il valore di stima ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di

nuove stime poteva risultare un valore superiore a quello corrente (RDAT

II-1995 pagg. 203 segg.).

L'Alta Corte ritiene che per la

determinazione del valore corrente degli immobili, l'ufficio cantonale deve sempre far capo allo stesso servizio (STFA P

9/04 del 7 aprile 2004; SVR 1998 EL Nr. 5). Secondo la Massima Istanza, sarebbe

infatti inammissibile calcolare l'importo delle prestazioni complementari in base a stime elaborate da

autorità differenti (Pratique VSI 1993 pag. 137).

Nel Cantone Ticino, la

Cassa cantonale di compensazione affida detto compito all'Ufficio cantonale di stima.

In merito a ciò si

osserva ancora che in un caso riguardante il nostro Cantone in cui il

ricorrente aveva contestato la valutazione immobiliare operata dall'Ufficio

cantonale di stima, il TF(A) ha confermato l'operato dei periti (STFA P 10/06

del 13 aprile 2007; STFA P 38/96 del 27 febbraio 1998).

15.

In

specie, il 13 aprile 2010 (doc. 90) la Cassa di compensazione ha così chiesto all'Ufficio cantonale di stima di valutare al

valore venale i fondi n. 69, n. 70, n. 287 e n. 289 RFD di __________,

sezione __________, di (com)proprietà della ricorrente.

Il 26 maggio 2010

(doc. 95) l'ing. __________, come visto, ha reso le proprie valutazioni,

peritando in Fr. 360'000.- il fondo su cui è edificata l'(ex) abitazione primaria

della ricorrente, in Fr. 1'750.- la coattiva, in Fr. 5'600.- il fondo n. 287 e

in Fr. 11'000.- il n. 289.

L'Ufficio stima ha

prodotto soltanto l'importo finale del valore commerciale, senza dettagliare le

loro caratteristiche.

Dal registro fondiario

risulta comunque che il fondo n. 69 è costituito da una scala di 12 mq, da una

corte di 356 mq, da un'abitazione di 89 mq, da un portico di 17 mq e da un

porcile di 11 mq. La coattiva sulla part. n. 70 è costituita da 50 mq di passo

ed è stata valutata dall'Ufficio stima in Fr. 1'750.-.

Il fondo n. 287 è

composto di 2'804 mq di prato, di 17'924 mq di bosco e di 1'696 di cava,

valutati ad un valore venale di Fr. 5'600.-.

Infine, il mappale n.

289, ossia 1'845 mq di prato, è stato valutato dall'Ufficio stima in Fr.

11'000.-.

Nell'ambito della

procedura d'opposizione, l'assicurata si è lamentata della valutazione

eccessiva (Fr. 360'000.-) del valore venale della part. 69 RFD di __________,

sezione __________ (doc. A2).

Il 2 luglio 2010 (doc.

99) l'amministrazione ha quindi interpellato l'Ufficio stima, chiedendogli di

prendere posizione su questa censura.

Pertanto, come d'uso, il 16 settembre 2010 l'ing. __________ dell'Ufficio stima ha esperito un sopralluogo insieme alla ricorrente. In

quell'occasione l'esperto ha fornito spiegazioni sulla metodologia adottata,

osservando che in occasione del sopralluogo ha analizzato le valutazioni

eseguite dal precedente perito, si è confrontato con le lamentele espresse in

loco dall'assicurata e con l'opposizione del 30 giugno 2010. Ha inoltre spiegato la differenza tra le valutazioni al valore di stima e quelle al valore venale,

fornendo le necessarie informazioni.

Nel suo referto del 22 settembre 2010

(doc. 114) il perito ha poi precisato quanto segue:

"(…)

Il

valore venale è stato determinato tenendo in considerazione vari fattori che

influiscono sull'oggetto da valutare e in particolare:

a) l'importanza della località in cui

giace la proprietà da valutare, in rapporto con la situazione geografica, con

lo sviluppo residenziale, industriale e commerciale della regione e d'ogni

singola parte o quartiere o frazione o zona dove si trovano i fondi;

b) i prezzi pagati nelle contrattazioni

di compravendita, pubbliche e private, avvenute nella località negli ultimi

anni;

c) il valore di reddito accertato, sulla

scorta dei contratti di locazione esistenti in quanto corrispondenti alle

pigioni in uso nelle località o nel quartiere per oggetti paragonabili;

d) il valore dei fabbricati in rapporto

con le dimensioni, con il genere di costruzione e sua maggiore o minore

solidità e ricercatezza, con i comodi e con gli incomodi d'abitabilità o

d'utilizzazione, con lo stato di conservazione;

e) le norme pianificatorie dettate dal

Piano Regolatore, la posizione, le dimensioni, le caratteristiche fisiche, la

configurazione, la topografia, l'esposizione, lo sfruttamento, il grado

d'urbanizzazione, gli accesi, le servitù, nonché quei fattori positivi o

negativi che incidano sul valore commerciale.".

Lo specialista ha concluso che le osservazioni formulate dalla ricorrente non presentavano

nuovi elementi che non fossero già stati considerati dal perito incaricato di allestire

le valutazioni. In sostanza ha quindi confermato i valori venali individuati

dal collega, ma ha modificato alcuni parametri per meglio adattarli alla

situazione reale: il valore cubimetrico ed il reddito della particella n. 69

sono risultati troppo elevati in considerazione dello stato dell'immobile e in

confronto con casi simili.

Dalla nuova perizia si

rileva dunque che il fondo n. 69 RFD di __________, sezione __________, di 485

mq, è costituito da un'abitazione di 89 mq, da un portico di 17 mq, da una

scala di 12 mq, da una corte di 17 mq e da un porcile di 11 mq. I 781 mc

dell'abitazione sono stati valutati Fr. 390.-/mc, ossia in Fr. 304'590; la

cubatura del portico, di 63 mc, a Fr. 20.-/mc, per un totale di Fr. 1'260.-; la

tettoia, di 39 mc, è stata valutata a Fr. 80.-/mc, ovvero in Fr. 3'120.-,

mentre i 28 mc del porcile in Fr. 1'680.-, dato un valore di Fr. 60.-/mc. Il

terreno di 485 mq è stato valutato in Fr. 58'200.- (Fr. 120.-/mq). Il valore

venale totale assomma a Fr. 340'000.-.

Riguardo alle

summenzionate valutazioni peritali, questa Corte evidenzia che la ricorrente ha

criticato le modalità con cui detti fondi sono stati peritati come pure il valore

determinato (doc. IV).

Per la particella n.

69.

RFD di __________, sezione __________, l'insorgente ha contestato il valore

di Fr. 370'000.- (in realtà, di Fr. 360'000.-) ritenuto dalla Cassa,

giudicandolo manifestamente eccessivo viste le condizioni strutturali

dell'immobile. Infatti, esso è disposto su diversi livelli con tanti scalini da

percorrere per andare da un locale all'altro. L'assicurata descrive così la

casa paterna: "si entra dalla porta principale salendo 10 scalini

esterni (le cantine sono situate al piano terreno) e si accede nel corridoio di

entrata. Da questo svoltando a sinistra si entra in salotto il quale si situa

sullo stesso piano. Se invece si svolta a destra vado su in cucina salendo 4

scalini. Se dalla cucina devo recarmi in camera e nel bagno devo scendere

questi 4 scalini e salirne altri tre. Per salire poi alle altre due camere

dell'ultimo piano, dal pianerottolo del bagno (e della prima camera) devo

salire ben 10 scalini per raggiungere una camera sulla destra e ancora salire

altri 4 scalini per raggiungere l'ultima camera in alto. In poche parole è

tutto un dentro e fuori e salire e scendere." (doc. IV pag. 1).

La ricorrente ha poi

descritto la semplicità delle installazioni presenti: "Lo stabile

vecchio di 500 anni (dicono) è fisicamente attaccato ad un altro stabile il

quale non ha muro maestro ma si appoggia a casa mia. Come detto vi sono scale a

non finire, non vi è riscaldamento centrale, i locali sono piccoli (veri e

propri "buchi") i servizi li avevo fatti istallare io e sono ridotti

al minimo essenziale (il relativo locale viene riscaldato con una stufetta elettrica

appesa a un gancio che viene spenta quando corre l'acqua.). I 2 vani corridoio,

i 3 vani pianerottoli e le scale non sono riscaldati e sono pieni di gelidi

spifferi. Le finestre sono piccole e vecchie e non trattengono il calore come

nelle case nuove di oggi. I pavimenti sono quelli di cento anni fa. L'unico

locale riscaldato è il salotto dove ho installato una stufa a "pellet".

Lo stabile è situato nel centro del paese, gode di poco soleggiamento e confina

con una valletta buia e umida." (doc. IV pag. 2).

Viste le lamentele

ricorsuali sopra esposte, nella risposta di causa la Cassa di compensazione ha suggerito

all'assicurata di ristrutturare l'abitazione sul mappale n. 69 per renderla più

abitabile e poterci così tornare a vivere per evitare che venga considerata al

valore venale (doc. VI). L'amministrazione ha poi rilevato che l'Ufficio stima

si è già pronunciato riducendo a Fr. 340'000.- il valore venale di detto fondo e

confermando gli altri valori venali individuati con le perizie del 26 maggio

2010.

(doc. XII).

L'insorgente, alla

luce di questa risposta, non ha più contestato l'esito delle perizie in

questione (doc. XIII).

16.

Questo

Tribunale evidenzia comunque che nella sua valutazione del 22 settembre 2010

(docc. 100-112) il perito ha esposto per la particella n. 69 i criteri di

valutazione generali e particolari, la situazione catastale, le servitù e oneri

fondiari, le menzioni, il piano regolatore comunale, la descrizione del fondo,

le caratteristiche dei fabbricati descrivendoli indicando gli elementi

costruttivi, le installazioni e gli arredamenti nonché la suddivisione interna.

Tenuto conto di queste

caratteristiche, l'ingegnere ha poi calcolato il valore reale dei fabbricati e

dei terreni, i costi secondari e di sistemazione esterna, il reddito annuale ed

il valore di reddito, tutti elementi che hanno contribuito a definire il valore

venale dei fabbricati e dei terreni, quindi il valore venale totale della

particella edificata.

Gli altri fondi,

consistendo essenzialmente in prati e/o boschi, non sono stati descritti per

iscritto così minuziosamente dall'esperto.

Più dettagliatamente,

come visto, per valutare il valore venale l'ingegner __________ ha applicato il

metodo tradizionale, che consiste nel ponderare il valore reale (che si compone

del valore dei fabbricati principali e accessori, dei costi secondari, della sistemazione

esterna e del valore del terreno) con il valore di reddito.

La cubatura degli

edifici è stata determinata sulla base del piano catastale e del rilievo

eseguito in loco. I valori cubimetrici unitari tengono conto delle

caratteristiche dell'immobile,

della qualità delle opere strutturali e delle finiture, degli impianti, del

carattere architettonico e della funzionalità dello stesso.

Il valore del terreno

su cui sono edificati i subalterni A-F (abitazione, portico, tettoia, porcile)

è stato determinato adottando il criterio del confronto delle compravendite,

poiché il criterio della parità del prezzo di acquisto non ha potuto essere

applicato. Esaminando le compravendite nelle zone limitrofe, tenendo in

considerazione tutti i fattori influenti e basandosi sulle proprie conoscenze

ed esperienze, il perito ha fissato in Fr. 120.-/mq il valore del terreno del

fondo n. 69.

Vanno inoltre aggiunti

i costi secondari e di sistemazione esterna, ossia tutti quei costi che non

sono compresi nei fabbricati tra i quali i lavori preparatori, i permessi, le

tasse, i costi di finanziamento, le opere esterne (allacciamenti, muri di

sostegno, accessi, piazzali, giardino).

Il reddito è di regola

determinato sulla parità del reddito percepito e sulla scorta dei contratti di

locazione esistenti, siccome corrispondenti alle pigioni in uso nelle località

o nel quartiere per oggetti paragonabili. Il perito ha esaminato la situazione

e dei tre criteri adottabili ha optato per il criterio del confronto dei

contratti d'affitto esistenti

per oggetti paragonabili.

Ritenuto un tasso di

capitalizzazione del 5% (tasso ipotecario aumentato dei tassi aggiuntivi a

seconda del genere di costruzione), lo specialista ha determinato il valore di

reddito (come detto, solo per la part. n. 69 RFD di __________, sezione __________).

Tenuto quindi conto

del valore reale e del valore di reddito, l'Ufficio stima ha ottenuto il valore venale dell'intera particella, arrotondandolo in Fr. 340'000.- per il mappale n. 69, in Fr. 1'750.- per il fondo n. 70, in Fr. 5'600.- per la part. n. 287 ed in Fr. 11'000.- per il

mappale n. 289, tutti RFD di __________, sezione __________.

17.

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la

denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23

aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01del 25

febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però

ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire

delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

La citata

giurisprudenza del TFA deve valere per tutte le perizie (cfr. ad esempio per la

previdenza professionale: SVR 1998 LPP n. 16), e quindi deve essere applicata

anche a quelle esperite in ambito immobiliare (STCA del 7 febbraio 2011,

33.2010

; STCA del 4 marzo 2009, 33.2008.6; STCA del 24 febbraio 1997,

33.1996

).

18.

A

mente della scrivente Corte, chiamata ora a pronunciarsi, i summenzionati

referti peritali del 26 maggio 2010 e del 22 settembre 2010 dell'Ufficio cantonale di stima hanno tenuto in

considerazione tutti i fattori, le caratteristiche e le peculiarità della

concreta fattispecie, quali l'importanza

della località in cui giacciono le proprietà, la situazione geografica e morfologica,

i prezzi pagati nelle contrattazioni di compravendita come pure il valore dei

fabbricati e le norme pianificatorie dettate dal PR.

Queste perizie

appaiono chiare, complete ed esaurienti sia nell'esame generale dei fondi sia nella descrizione dei fabbricati, come

pure nella calcolazione aritmetica dei valori determinanti.

A questo proposito, il

Tribunale rileva che le argomentazioni sollevate dall'assicurata non sono in grado di contrastare i dati forniti

dall'Ufficio stima con la seconda perizia, in cui l'esperto ha fornito minuziose spiegazioni. Soprattutto, non va

dimenticato che il contenuto del referto del 26 maggio 2010 è stato leggermente

modificato il 22 settembre 2010 dall'Ufficio stima, nuovamente interpellato dalla Cassa di compensazione

sulla citata part. n. 69.

Inoltre, va

evidenziato che l'Ufficio stima

si è comunque pronunciato sulle censure della ricorrente spiegando - anche

personalmente - nel dettaglio i calcoli e le metodologie adottate.

D'avviso del TCA, le motivazioni addotte dall'insorgente sono insufficienti, non sono infatti atte a

contrastare con certezza le chiare, dettagliate e soprattutto concrete

spiegazioni fornite dall'ing. __________

che, va ricordato, si è personalmente recato sul posto per valutare l'immobile sia esternamente che internamente.

Il suo apprezzamento si è quindi basato su circostanze reali.

Ritenuto, inoltre,

come nelle sue valutazioni il perito abbia tenuto conto di tutte le peculiarità

rilevanti quali gli accessi al fondo, l'insolazione, la vista e l'orientamento, la sistemazione, le condizioni di manutenzione, gli

elementi costruttivi, le diverse installazioni e gli arredamenti, occorre

dunque concludere che le perizie dell'Ufficio stima – in specie la seconda - sono corrette.

Oltre a ciò, dagli

atti formanti l'incarto non si

evincono elementi tali da mettere in discussione la correttezza delle predette

perizie, che si basano su accertamenti approfonditi, esperiti da specialisti

nel ramo, i quali si sono fondati su criteri generalmente applicabili in questo

ambito, ponderando tutti gli usuali parametri. I referti peritali giungono

inoltre a conclusioni logiche, conformemente a quanto stabilito dai succitati

criteri giurisprudenziali.

Per queste ragioni, il

TCA non ha motivo per scostarsi da queste conclusioni peritali, che risultano

pienamente affidabili dato che, va qui ancora ribadito, la Cassa cantonale di

compensazione affida detto compito all'Ufficio cantonale di stima e quindi a persone competenti ed il

Tribunale federale (delle assicurazioni) ha confermato l'operato dei periti e

la loro indipendenza (STFA P 10/06 del 13 aprile 2007; STFA P 38/96 del 27

febbraio 1998).

Questo Tribunale può

pertanto considerare affidabile la perizia del 22 settembre 2010 allestita dall'ing. __________ dell'Ufficio stima il

quale, come visto, ha confermato i referti approntati dal collega ing. __________

il 26 maggio 2010 per quanto concerne le particelle n. 70, n. 287 e n. 289 RFD

di __________, sezione __________.

Ne discende che la

richiesta dell'interessata al TCA di fare esperire un'altra perizia sui suoi

immobili deve quindi essere respinta.

Visto quanto precede,

il valore venale della sostanza immobiliare di proprietà dell'assicurata deve

essere fissato nell'importo di Fr. 358'350.- (Fr. 340'000.- + Fr.

1'750.- + Fr. 5'600.- + Fr. 11'000.-).

19.

Resta ora da determinare la

sostanza ascrivibile alla ricorrente.

In qualità di

proprietaria assoluta del fondo n. 69, l'ammontare di Fr. 340'000.- deve esserle attribuito interamente.

Per contro, il valore

della comproprietà coattiva del fondo n. 70 va computato in ragione di ¼, dato

che essa è suddivisa fra quattro fondi, fra cui il mappale n. 69, di proprietà

dell'assicurata. Il valore di Fr. 1'750.- determinato dall'Ufficio stima va dunque

conteggiato alla ricorrente in ragione di ¼, ossia in Fr. 437.-.

Per gli altri due mappali,

detenuti dall'interessata in comproprietà con una quota di ½, vanno ritenute a

suo carico rispettivamente le somme di Fr. 2'800.- e di Fr. 5'500.-.

In totale, dunque, nel

foglio di calcolo delle PC va considerata una sostanza lorda di Fr.

348'737.- (Fr. 340'000.- + Fr. 437.- + Fr. 2'800.- + Fr. 5'500.-).

Dedotta la franchigia

di Fr. 25'000.- (art. 11 cpv. 1 lett. c LPC), la sostanza netta ammonta

a Fr. 323'737.-.

Di conseguenza, il consumo

della sostanza di 1/10 ascrivibile nei redditi computabili dell'interessata

(art. 11 cpv. 1 lett. c LPC) è pari a Fr. 32'374.-.

20.

In

virtù di quanto precede, i redditi computabili di RI 1 sono pari

a Fr. 54'058.- (Fr. 32'374.- [1/10 consumo di sostanza] + Fr. 16'884.-

[rendita AVS] + Fr. 4'800.- [valore locativo]).

21.

In

esito a quanto precede, ritenuta un'eccedenza di reddito (art. 9 cpv. 1 LPC a

contrario) dato che i redditi computabili (Fr. 54'058.-) superano le spese

riconosciute (Fr. 29'100.-), l'assicurata non ha diritto a prestazioni

complementari.

Il ricorso deve essere pertanto respinto senza

tasse né spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare

quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve

motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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