33.2010.18
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
21 febbraio 2011Italiano39 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
33.2010.18
Data decisione, Autorità:
21.02.2011, TCA
Titolo:
Esame di tutte le poste alla base del D alle PC.Pigione suddivisa fra più inquilini.Spese di manutenzione e valore locativo.Determinazione del valore venale di fondi mediante perizie dell'Ufficio Stima.Esame delle perizie,che sono chiare ed affidabili.TF l'ha confermato.Eccedenza di reddito: no D PC
CALCOLO DELLE PRESTAZIONI COMPLEMENTARI
ECCEDENZA DI REDDITO
PERIZIA DELL'UFFICIO STIMA
PERSONA ANZIANA
REDDITI COMPUTATI
SPESE PER LA MANUTENZIONE
SPESE RICONOSCIUTE
SUDDIVISIONE DELLA PIGIONE FRA PIÙ INQUILINI
VALORE LOCATIVO
VALORE VENALE
art. 10 cpv. 3 LPC
art. 11 cpv. 1 let. c LPC
art. 12 OPC
art. 16 OPC
art. 16c OPC
art. 17 cpv. 4 OPC
Raccomandata
Incarto n.
33.2010.18
TB
Lugano
21 febbraio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 ottobre 2010
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 1°
ottobre 2010 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Servizio
delle prestazioni complementari, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in
fatto
A. RI
1, nata nel 1938, è al beneficio di una prestazione complementare che dal 1°
gennaio 2010 (doc. 77) ammonta a Fr. 393.- al mese, e ciò in base a delle spese
riconosciute pari a Fr. 30'780.- e a dei redditi computabili di Fr. 21'684.-.
Con la revisione del
2010 (doc. 88), la Cassa cantonale di compensazione ha fatto valutare
dall'Ufficio stima la sostanza immobiliare dell'assicurata a __________ (docc.
90-95) ed il 10 giugno 2010 (doc. A1) ha rivisto il suo diritto alle PC,
stabilendo in Fr. 29'100.- le spese riconosciute ed in Fr. 56'189.- i redditi
computabili.
Vista l'eccedenza di
entrate, l'amministrazione ha deciso di sopprimere il diritto alle prestazioni
complementari dell'interessata dal 1° luglio 2010.
B. Con
decisione su opposizione del 1° ottobre 2010 (doc. A3) la Cassa di compensazione
ha respinto l'opposizione del 30 giugno 2010 (doc. A2), poiché malgrado l'Ufficio
stima abbia rivalutato i beni immobili dell'assicurata riducendo il valore venale
dell'abitazione (primaria) da Fr. 360'000.- a Fr. 340'000.-, i redditi computabili
(Fr. 54'189.-) erano ancora superiori alle spese riconosciute, rimaste
invariate (Fr. 29'100.-) e quindi non v'erano elementi per cambiare la
decisione di rifiuto delle PC.
C. Il
14 ottobre 2010 (doc. I) il Tribunale ha ricevuto dalla Cassa di compensazione
uno scritto a mano dell'assicurata, nonché la decisione formale e la decisione
su opposizione. Il TCA, che ha considerato tale scritto come un ricorso, il 18
ottobre 2010 (doc. III) ha interpellato RI 1 chiedendole di completarlo.
Il 22 ottobre 2010
(doc. IV) l'assicurata ha spiegato di essere al beneficio delle prestazioni
complementari dal suo pensionamento, quindi dal 2001, e di avere vissuto nella
vecchia casa di famiglia a __________, sprovvista di riscaldamento, fino all'ottobre
2009, quando è andata a vivere ad __________ in un appartamento di 3 locali,
lasciando così vuota l'abitazione primaria.
La ricorrente ha
contestato il valore venale della casa paterna che, a suo dire, non vale certo
oltre Fr. 370'000.-, essendo lo stabile vecchio di oltre 500 anni, pieno di
scale, senza riscaldamento centrale, con locali piccoli, le finestre sono piccole
e vecchie, i pavimenti hanno più di cento anni, i servizi igienici li ha installati
lei riducendoli all'essenziale e la casa è poco soleggiata.
L'insorgente ha quindi
chiesto al Tribunale di fare "allestire da un perito neutro di sua
fiducia una perizia immobiliare seria che sicuramente determinerà un valore
venale molto ma molto inferiore a quello indicato dalla Cassa.". Il
TCA dovrà inoltre verificare tutte le altre voci del calcolo della PC, poiché
qualora dovesse perdere questo diritto, rischierebbe di perdere anche il
diritto al sussidio di Cassa malati, con gravi conseguenze finanziarie.
D. Nella
risposta del 3 novembre 2010 (doc. VI) la Cassa cantonale di compensazione ha
chiesto di respingere il ricorso, osservando che le motivazioni addotte
dall'assicurata non apportano nuovi elementi, di averle già spiegato due volte
Fatti
i motivi alla base del rifiuto delle prestazioni complementari e che il non
utilizzo dell'abitazione comporta una valutazione al valore venale. La Cassa le
ha suggerito i passi per giungere a una soluzione più favorevole.
Il 12 novembre 2010
(doc. X) la ricorrente ha ribadito che il valore reale della sua casa non
ammonta a Fr. 370'000.- e si è chiesta a quale prezzo dovrebbe dar seguito al
suggerimento della Cassa apportando le necessarie modifiche per renderla abitabile
e chi deciderebbe quali lavori (far) eseguire, come pure cosa si intenda per
interessi ipotecari che la Cassa si assumerebbe. Ella ha infine osservato che
da anni ha messo in vendita la sua casa.
L'amministrazione
cantonale ha osservato di non potere utilizzare il valore di stima del fondo n.
69 di __________ dato che la ricorrente non vi abita (più), che l'Ufficio stima
ha riesaminato il valore venale riducendolo da Fr. 360'000.- a Fr. 340'000.- sebbene
ciò comporti ancora il rifiuto delle PC e che per interessi ipotecari giusta l'art.
10 cpv. 3 lett. b LPC si intende che le spese di manutenzione e gli oneri ipotecari
passivi non possono superare il reddito lordo dell'immobile (doc. XII).
L'insorgente non ha più
formulato osservazioni (doc. XIII).
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06
del 21 dicembre 2007, STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
nel merito
Considerandi
2.
Fondandosi
sull'art. 112 cpv. 2
lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed, l'Assemblea
federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed.
specifico per le prestazioni complementari ed il nuovo art. 112c Cost.
fed. relativo all'aiuto agli anziani
ed ai disabili, fissandone l'entrata
in vigore il 1° gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale
non è coperto dall'assicurazione
vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità
delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di
Confederazione e Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni
provvedono all'aiuto e alle
cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A
questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il
1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per
far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112
cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).
Questa nozione è più
ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo
(art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le
persone anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC
1991.
pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,
"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale"
in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I
limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite
dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995
pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche
Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni
complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
3.
Hanno
diritto a prestazioni complementari le persone domiciliate e dimoranti abitualmente
in Svizzera se ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS (art. 4 cpv. 1 lett. a LPC).
L'importo della prestazione complementare
annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi
computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).
Per quanto riguarda le
spese riconosciute, l'art. 10
cpv. 1 LPC prevede che:
" Per le persone che non vivono durevolmente o per un
lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le
spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo destinato alla copertura del
fabbisogno generale vitale, per anno:
1.
18.
140 franchi per le
persone sole,
2.
27.
210 franchi per i
coniugi,
3.
9480.
franchi per gli
orfani che hanno diritto a una rendita e per figli che danno diritto a una
rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per i due primi figli si prende in
considerazione la totalità dell'importo determinante, per altri due figli due
terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un appartamento e le
relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non
si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo
annuo riconosciuto è il seguente:
1.
13.
200 franchi per le
persone sole,
2.
15.
000 franchi per i
coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che
danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI,
3.
3600.
franchi in più se
è necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con
una carrozzella.".
Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che
vivono che per quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un
istituto o in un ospedale, sono riconosciute, fra le altre, le spese seguenti:
" (…)
b. spese di manutenzione di fabbricati e
interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni
sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo forfettario annuo per l'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario deve
corrispondere al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni); (…)".
L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i
redditi computabili, fra i quali vi sono:
" (…)
b. i proventi della sostanza mobile e
immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta,
oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi
25.
000 franchi per le persone sole, 40 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi
per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a
una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al
beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel
calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una
di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è
preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre
prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
(…)".
4.
Oggetto
del contendere è il diritto di RI 1 di continuare a percepire delle prestazioni
complementari.
La ricorrente ha
principalmente invocato un'errata valutazione della sostanza immobiliare ed in
particolare dell'immobile che, fino all'ottobre 2009, ha costituito la sua abitazione primaria, ma che ha dovuto abbandonare a causa delle troppe
scale presenti.
Visto, però, che la ricorrente ha
espressamente chiesto al TCA di verificare tutte le voci alla base della
decisione di rifiuto, questo Tribunale deve quindi analizzare se gli importi
relativi alle spese riconosciute (uscite) ed ai redditi computabili (entrate)
dell'assicurata considerati nella decisione impugnata siano corretti.
5.
Tra
le spese riconosciute dalla Legge evocate al considerando 3, v'è
il fabbisogno vitale.
L'art. 1 dell'Ordinanza 09 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 26 settembre 2008, valida anche
per l'anno 2010, prevede
l'importo di Fr. 18'720.- per le persone sole.
Con il Decreto
esecutivo del 9 dicembre 2009 concernente la LPC (pubblicato il 22 gennaio 2010 nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi n. 4/2010, RL
6.4.5.3
), valido per l'anno
2010, il Cantone Ticino ha ribadito i limiti di reddito fissati dall'Ordinanza federale.
Pertanto, va confermata
la somma di Fr. 18'720.-.
6.
Quanto
al contributo fisso dell'assicurazione malattia, che la Cassa di compensazione ha stabilito in Fr. 4'380.-, anch'esso va confermato. Infatti, nell'evocato Decreto esecutivo del 9
dicembre 2009, l'autorità cantonale ha mantenuto in Fr. 4'380.- l'importo del contributo fisso per gli adulti
domiciliati nella regione 2 per l'anno 2010 fissato dal Dipartimento federale
degli Interni.
7.
Resta
ancora da determinare la pigione lorda ascrivibile all'assicurata, che la Cassa di compensazione ha fissato in Fr. 4'800.-.
Giusta il citato art.
10.
cpv. 1 lett. b LPC (cfr. consid. 3), sono considerate spese riconosciute la
pigione di un appartamento e le relative spese accessorie (escluse le pigioni rimaste insolute).
Per le persone sole,
come visto, la legge federale riconosce per il 2010 un importo massimo annuo di
Fr. 13'200.-.
Nel noto Decreto
esecutivo del 9 dicembre 2009 (art. 1 cpv. 2 lett. a), il Cantone Ticino ha confermato
questo forfait massimo.
Secondo l'art. 16c OPC-AVS/AI, quando appartamenti o
case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dal calcolo della PC,
la pigione computabile deve essere ripartita fra le singole persone. Le parti
di pigione delle persone escluse dal calcolo della PC non sono prese in
considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua (cpv. 1). Di
massima, l'ammontare della
pigione è ripartito in parti uguali (cpv. 2).
L'art. 16c OPC-AVS/AI ha in pratica
codificato quanto stabilito in precedenza dalla giurisprudenza federale.
In una sentenza del 3
gennaio 2001 pubblicata in DTF 127 V 10, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che il nuovo art. 16c OPC (in vigore dal 1°
gennaio 1998) è conforme alla legge e persegue lo scopo di evitare il finanziamento
indiretto di persone che non beneficiano delle prestazioni complementari. Va
dunque confermata la regola generale per cui, di norma, la pigione complessiva
deve essere ripartita per le persone che abitano nella stessa economia
domestica (RCC 1977 pag. 567, RCC 1974 pag. 512 consid. 2; STCA dell'11 novembre 1991 nella causa A.T., STCA del 21 febbraio 1992 nella causa A.T.), anche
nel caso in cui il contratto di locazione è intestato ad una sola persona (ZAK
1974.
pag. 556). Lo stesso vale per i figli a beneficio di una prestazione
complementare che vivono con i genitori (ZAK 1977 pag. 245). Secondo l'Alta Corte,
infatti, ai fini della ripartizione del canone locativo è determinante l'occupazione
comune dei locali e non tanto la questione di sapere chi ha versato la pigione
o ha sottoscritto il contratto (cfr. DTF 105 V 272 consid. 1).
Questa giurisprudenza
è stata ribadita dal TFA in una sentenza non pubblicata del 30 marzo 2001 (P
2/01).
La regola generale
soffre tuttavia di eccezioni, che vanno però concesse
solo entro certi limiti e devono essere ammesse con prudenza, ad esempio se uno
degli inquilini occupa da solo gran parte dell'abitazione oppure quando una persona accoglie gratuitamente
nell'abitazione un'altra, poiché vi è obbligata moralmente o giuridicamente
(DTF 105 V 272).
Nella fattispecie, dal
formulario sulla revisione delle prestazioni complementari del 2010 (doc. 88) risulta
che l'assicurata abita in un'economia propria e la divide con un'altra persona.
Il contratto di locazione
agli atti della Cassa di compensazione (doc. 86) indica la ricorrente come
conduttrice di un'abitazione di cinque locali a __________ adibita a due
persone, locazione iniziata il 1° giugno 2009 con una pigione annua di Fr.
9'600.-.
La ricorrente condivide
dunque l'abitazione familiare con un terzo che non è incluso nel suo calcolo
delle PC.
Pertanto, la pigione
annua lorda deve essere computata all'assicurata solo in ragione di metà, quindi nella misura di Fr.
4'800.-.
8.
Quando
un assicurato è proprietario di un bene immobile, nelle sue spese riconosciute
vanno ancora aggiunte le spese di manutenzione del fabbricato (art. 10
cpv. 3 lett. b LPC), che sono strettamente legate al valore locativo.
Infatti, l'art. 16 cpv. 1 OPC-AVS/AI prevede che le
spese di manutenzione sono dedotte in base al tasso forfetario dell'imposta cantonale diretta fissato dal
Cantone di domicilio.
Per il Cantone Ticino,
l'art. 31 cpv. 4 LT, ripreso
dalla circolare n. 7/2005 della Divisione delle contribuzioni del gennaio 2006
e recepita dalla giurisprudenza della Camera di Diritto Tributario, evidenzia
che la deduzione forfetaria è del 15% del reddito lordo (valore locativo più
pigioni) se l'immobile è stato costruito fino a dieci anni prima dell'inizio
del periodo fiscale, mentre è del 25% se la costruzione risale a oltre dieci
anni il periodo fiscale di computo.
Secondo l'art. 12 cpv.
1.
OPC-AVS/AI, il valore locativo dell'abitazione occupata dal proprietario o
dall'usufruttuario come pure il reddito proveniente dal subaffitto, sono
valutati secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale diretta del
cantone di domicilio (Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000,
Supplemento, pag. 100).
A norma degli artt. 20
lett. b LT e 21 lett. b LIFD, l'uso da parte del proprietario (o
dell'usufruttuario) del suo immobile o di parte di esso è fiscalmente
imponibile quale reddito della sostanza immobiliare; ad esso viene attribuito
un valore locativo. La legge non indica tuttavia come debba essere valutato ai
fini dell'imposizione il vantaggio economico derivante dall'uso personale della
proprietà fondiaria.
Di regola, il valore
locativo deve corrispondere alla pigione che il contribuente dovrebbe pagare
per avere l'uso di un bene equivalente (RDAT N. 5t/II-1996; RDAT 1993-II pag.
389). Il Tribunale federale ha precisato che il valore locativo deve corrispondere
al canone che si potrebbe esigere equamente da un locatario desideroso di
assicurarsi il godimento di un oggetto del genere - tenendo conto in modo adeguato
delle particolarità della costruzione e delle sue installazioni, in quanto esse
rispondano ai bisogni normali di un utente di condizioni economiche e sociali analoghe
a quelle del proprietario (ASA 15, 361; 438 consid. 1; DTF 69 I 24/25; Rusconi,
L'imposition de la valeur locative, Losanna 1988, pag. 98).
Secondo la vecchia
circolare del 30 giugno 1999 (n. 15/1999), il valore locativo corrispondeva, di
regola, ad una percentuale del valore di stima dell'immobile. Il tasso veniva
regolarmente adeguato dalla Divisione delle contribuzioni e variava a dipendenza
dell'anno di costruzione dell'immobile. Quando questo metodo portava a dei
risultati in contrasto con il principio secondo cui il valore locativo doveva
corrispondere a quello reperibile sul mercato, si poteva ricorrere, senza
ledere il principio della parità di trattamento, a valutazioni individualizzate
(canoni locatizi della zona, stato di manutenzione dell'immobile, ecc.).
Per ragioni di
praticità e di praticabilità del diritto, il valore locativo di abitazioni unifamiliari
è stato stabilito, di massima, applicando al valore di stima ufficiale dell'immobile il tasso del 5%, se la stima era
entrata in vigore dopo il 1° gennaio 1990, del 6,5% se la stima risaliva a un
periodo compreso tra il 1° gennaio 1986 e il 1° gennaio 1989 e del 7,25% se la
stima risaliva al 1° gennaio 1985 o era anteriore a tale data. Si applicava
pure il tasso del 6,25% del valore di stima ufficiale ridotto del 30% nei
Comuni con revisione generale delle stime, entrata in vigore a partire dal 1°
gennaio 1991 (cfr. Istruzioni per la compilazione della dichiarazione d'imposta 1999-2000; Allegato alla circolare
del 30 giugno 1999 (n. 15)). Tale modo di procedere non era, in linea di
principio, contrario al principio dell'uguaglianza di trattamento (CDT n. 24 del 13 febbraio 1996 in re R.C.).
Va però aggiunto che
fra i diversi metodi di fissazione del valore locativo, nel caso di assicurati
la cui sostanza ed i cui redditi da considerare ai sensi della legge federale
possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi
esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo,
quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è
subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato (art. 23
cpv. 2 OPC-AVS/AI).
In specie, dalla
notifica di tassazione fiscale IC 2008 del 4 giugno 2009 (doc. 81) dell'assicurata risulta un valore locativo pari
a Fr. 4'800.-.
Ne consegue che
l'importo computabile alla ricorrente a titolo di spese di manutenzione
è pari al 25% di questo valore locativo e si ha quindi un importo di Fr. 1'200.-,
che come tale va incluso nelle spese riconosciute della ricorrente così come
risulta dalla decisione impugnata.
9.
Stanti
le considerazioni che precedono, le spese riconosciute dell'assicurata assommano dunque a Fr. 29'100.-
(Fr. 4'380.- [contributo cassa
malati] + Fr. 1'200.- [spese di
manutenzione] + Fr. 4'800.- [½ pigione]) + Fr. 18'720.- [fabbisogno vitale per
persona sola]), come determinato dalla Cassa di compensazione.
10.
Per
quanto concerne i redditi computabili, vanno innanzitutto
conteggiate le rendite e le pensioni percepite dalla ricorrente (art. 11
cpv. 1 lett. d LPC).
Nel 2010 l'importo della rendita AVS ricevuta dall'assicurata ammontava a Fr. 16'884.-.
11.
Nei
redditi dell'interessata va inoltre computato il reddito
della sostanza immobile (art. 11 cpv. 1 lett. b
LPC).
Il reddito della
sostanza immobiliare comprende pigioni e canoni d'affitto, usufrutto, diritti
d'abitazione nonché il valore locativo della propria abitazione (N. 2092 delle
Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (DPC); Carigiet/Koch, op. cit., Supplemento, pag. 99).
In virtù del citato art. 12 OPC-AVS/AI,
esso è valutato secondo quanto stabilito dall'autorità fiscale e quindi ammonta
in concreto, come già evidenziato nell'esame delle spese di manutenzione dei fabbricati,
a Fr. 4'800.-.
12.
Da
ultimo, occorre tenere conto della sostanza della ricorrente ed in
particolare del consumo di sostanza che va inserito, nella misura di 1/10, nei suoi
redditi (art. 11 cpv. 1 lett. c LPC).
Dagli atti risulta che
nell'ambito della revisione del diritto dell'assicurata alle prestazioni
complementari nell'anno 2010, la Cassa di compensazione ha disposto la perizia
tecnica dei beni immobili di (com)proprietà della ricorrente. Il 13 aprile 2010
(doc. 90) l'amministrazione ha
infatti invitato l'Ufficio
cantonale di stima a valutare al valore commerciale, stato nel 2010, i mappali
n. 69, n. 70, n. 287 e n. 289 RFD di __________, sezione __________.
Il 26 maggio 2010
(doc. 95) l'ing. __________ dell'Ufficio cantonale di stima ha valutato, in virtù dell'art. 17 cpv. 4
OPC-AVS/AI, in Fr. 360'000.- il valore commerciale del fondo n. 69 (doc. 94),
in Fr. 1'750.- il valore venale
del mappale n. 70 RFD (doc. 93), in Fr. 5'600.- il valore commerciale della
particella n. 287 (doc. 92) ed in Fr. 11'000.- quello del fondo n. 289 (doc.
91), tutti RFD di __________, sezione __________.
Partendo da questi
dati l'amministrazione, ritenute le cifre stabilite dall'Ufficio stima, con la
decisione formale del 10 giugno 2010 ha considerato a titolo di sostanza dell'assicurata
le particelle n. 69 e n. 70 al valore venale totale peritato. I fondi n. 287 e
n. 289, valutati anch'essi al valore venale, sono invece stati imputati all'interessata
per metà, poiché da essa detenuti in comproprietà in ragione di un mezzo. La Cassa
cantonale di compensazione ha quindi computato alla ricorrente una sostanza
immobiliare complessiva di Fr. 370'050.- (Fr. 360'000.- + Fr. 1'750.- + [Fr.
5'600.- : 2] + [Fr. 11'000.- : 2]).
13.
Per
quanto attiene innanzitutto la modalità di calcolo della sostanza, si rileva
che, ai sensi dell'art. 9 cpv.
5.
lett. b LPC, il Consiglio federale disciplina la valutazione dei redditi
computabili, delle spese riconosciute nonché della sostanza.
Per l'art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI, la valutazione
della sostanza computabile deve essere effettuata secondo le regole stabilite
dalla legislazione sull'imposta
cantonale diretta del Cantone di domicilio.
Per il Cantone Ticino
si applica l'art. 42 cpv. 1 LT
che, nel nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2009, prevede che gli immobili e
i loro accessori sono imposti per il valore di stima ufficiale.
Secondo l'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, la sostanza
immobiliare che non serve da abitazione al richiedente o a una persona compresa
nel calcolo delle PC deve essere computata al valore corrente.
L'assicurata è
proprietaria assoluta della particella n. 69 RFD di __________, sezione __________,
mentre possiede ¼ della comproprietà coattiva del fondo n. 70 RFD al citato
mappale n. 69.
L'insorgente detiene
invece in comproprietà di un mezzo i fondi n. 287 e n. 289 RFD di __________,
sezione __________.
Dal catastrino fiscale
agli atti (doc. 83) si rileva che il fondo n. 69 RFD è composto di un terreno
complementare di 485 mq stimati Fr. 7'783.-, su cui sono edificati un'abitazione
di 89 mq stimata Fr. 100'000.-, un portico di 17 mq valutato al valore di stima
di Fr. 2'000.- e una legnaia di 11 mq senza valore. Il valore di stima totale del
fondo ammonta dunque a Fr. 109'783.-.
Il mappale n. 70 RDF,
di cui l'assicurata ha una quota di ¼ trattandosi di una coattiva al fondo n.
69, è un terreno eccedente di 50 mq, stimati in Fr. 218,75.
La particella n. 287
RFD, di cui l'assicurata possiede ½, è registrata come terreno eccedente di
22'424 mq, valutati Fr. 1'121.-.
Il fondo n. 289 RFD,
anch'esso di proprietà della ricorrente in ragione di un mezzo, è costituito di
1'845 mq di terreno eccedente, stimati Fr. 276,50.
Risulta, inoltre, dagli
atti, come visto, che l'assicurata non abita (più) nell'edificio esistente sulla
particella n. 69, bensì altrove, in un appartamento in locazione ad __________ (doc.
86).
È quindi a giusta
ragione che la Cassa ha computato questi fondi al valore venale in virtù
dell'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI.
14.
Secondo
la prassi dell'allora TFA (dal
1° gennaio 2007: Tribunale federale), per determinare il valore commerciale l'amministrazione deve far esperire una
perizia da un ufficio competente. Il TCA ha infatti dichiarato illegale la
precedente prassi della Cassa, che consisteva nell'aumentare sistematicamente
del 30% il valore di stima ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di
nuove stime poteva risultare un valore superiore a quello corrente (RDAT
II-1995 pagg. 203 segg.).
L'Alta Corte ritiene che per la
determinazione del valore corrente degli immobili, l'ufficio cantonale deve sempre far capo allo stesso servizio (STFA P
9/04 del 7 aprile 2004; SVR 1998 EL Nr. 5). Secondo la Massima Istanza, sarebbe
infatti inammissibile calcolare l'importo delle prestazioni complementari in base a stime elaborate da
autorità differenti (Pratique VSI 1993 pag. 137).
Nel Cantone Ticino, la
Cassa cantonale di compensazione affida detto compito all'Ufficio cantonale di stima.
In merito a ciò si
osserva ancora che in un caso riguardante il nostro Cantone in cui il
ricorrente aveva contestato la valutazione immobiliare operata dall'Ufficio
cantonale di stima, il TF(A) ha confermato l'operato dei periti (STFA P 10/06
del 13 aprile 2007; STFA P 38/96 del 27 febbraio 1998).
15.
In
specie, il 13 aprile 2010 (doc. 90) la Cassa di compensazione ha così chiesto all'Ufficio cantonale di stima di valutare al
valore venale i fondi n. 69, n. 70, n. 287 e n. 289 RFD di __________,
sezione __________, di (com)proprietà della ricorrente.
Il 26 maggio 2010
(doc. 95) l'ing. __________, come visto, ha reso le proprie valutazioni,
peritando in Fr. 360'000.- il fondo su cui è edificata l'(ex) abitazione primaria
della ricorrente, in Fr. 1'750.- la coattiva, in Fr. 5'600.- il fondo n. 287 e
in Fr. 11'000.- il n. 289.
L'Ufficio stima ha
prodotto soltanto l'importo finale del valore commerciale, senza dettagliare le
loro caratteristiche.
Dal registro fondiario
risulta comunque che il fondo n. 69 è costituito da una scala di 12 mq, da una
corte di 356 mq, da un'abitazione di 89 mq, da un portico di 17 mq e da un
porcile di 11 mq. La coattiva sulla part. n. 70 è costituita da 50 mq di passo
ed è stata valutata dall'Ufficio stima in Fr. 1'750.-.
Il fondo n. 287 è
composto di 2'804 mq di prato, di 17'924 mq di bosco e di 1'696 di cava,
valutati ad un valore venale di Fr. 5'600.-.
Infine, il mappale n.
289, ossia 1'845 mq di prato, è stato valutato dall'Ufficio stima in Fr.
11'000.-.
Nell'ambito della
procedura d'opposizione, l'assicurata si è lamentata della valutazione
eccessiva (Fr. 360'000.-) del valore venale della part. 69 RFD di __________,
sezione __________ (doc. A2).
Il 2 luglio 2010 (doc.
99) l'amministrazione ha quindi interpellato l'Ufficio stima, chiedendogli di
prendere posizione su questa censura.
Pertanto, come d'uso, il 16 settembre 2010 l'ing. __________ dell'Ufficio stima ha esperito un sopralluogo insieme alla ricorrente. In
quell'occasione l'esperto ha fornito spiegazioni sulla metodologia adottata,
osservando che in occasione del sopralluogo ha analizzato le valutazioni
eseguite dal precedente perito, si è confrontato con le lamentele espresse in
loco dall'assicurata e con l'opposizione del 30 giugno 2010. Ha inoltre spiegato la differenza tra le valutazioni al valore di stima e quelle al valore venale,
fornendo le necessarie informazioni.
Nel suo referto del 22 settembre 2010
(doc. 114) il perito ha poi precisato quanto segue:
"(…)
Il
valore venale è stato determinato tenendo in considerazione vari fattori che
influiscono sull'oggetto da valutare e in particolare:
a) l'importanza della località in cui
giace la proprietà da valutare, in rapporto con la situazione geografica, con
lo sviluppo residenziale, industriale e commerciale della regione e d'ogni
singola parte o quartiere o frazione o zona dove si trovano i fondi;
b) i prezzi pagati nelle contrattazioni
di compravendita, pubbliche e private, avvenute nella località negli ultimi
anni;
c) il valore di reddito accertato, sulla
scorta dei contratti di locazione esistenti in quanto corrispondenti alle
pigioni in uso nelle località o nel quartiere per oggetti paragonabili;
d) il valore dei fabbricati in rapporto
con le dimensioni, con il genere di costruzione e sua maggiore o minore
solidità e ricercatezza, con i comodi e con gli incomodi d'abitabilità o
d'utilizzazione, con lo stato di conservazione;
e) le norme pianificatorie dettate dal
Piano Regolatore, la posizione, le dimensioni, le caratteristiche fisiche, la
configurazione, la topografia, l'esposizione, lo sfruttamento, il grado
d'urbanizzazione, gli accesi, le servitù, nonché quei fattori positivi o
negativi che incidano sul valore commerciale.".
Lo specialista ha concluso che le osservazioni formulate dalla ricorrente non presentavano
nuovi elementi che non fossero già stati considerati dal perito incaricato di allestire
le valutazioni. In sostanza ha quindi confermato i valori venali individuati
dal collega, ma ha modificato alcuni parametri per meglio adattarli alla
situazione reale: il valore cubimetrico ed il reddito della particella n. 69
sono risultati troppo elevati in considerazione dello stato dell'immobile e in
confronto con casi simili.
Dalla nuova perizia si
rileva dunque che il fondo n. 69 RFD di __________, sezione __________, di 485
mq, è costituito da un'abitazione di 89 mq, da un portico di 17 mq, da una
scala di 12 mq, da una corte di 17 mq e da un porcile di 11 mq. I 781 mc
dell'abitazione sono stati valutati Fr. 390.-/mc, ossia in Fr. 304'590; la
cubatura del portico, di 63 mc, a Fr. 20.-/mc, per un totale di Fr. 1'260.-; la
tettoia, di 39 mc, è stata valutata a Fr. 80.-/mc, ovvero in Fr. 3'120.-,
mentre i 28 mc del porcile in Fr. 1'680.-, dato un valore di Fr. 60.-/mc. Il
terreno di 485 mq è stato valutato in Fr. 58'200.- (Fr. 120.-/mq). Il valore
venale totale assomma a Fr. 340'000.-.
Riguardo alle
summenzionate valutazioni peritali, questa Corte evidenzia che la ricorrente ha
criticato le modalità con cui detti fondi sono stati peritati come pure il valore
determinato (doc. IV).
Per la particella n.
69.
RFD di __________, sezione __________, l'insorgente ha contestato il valore
di Fr. 370'000.- (in realtà, di Fr. 360'000.-) ritenuto dalla Cassa,
giudicandolo manifestamente eccessivo viste le condizioni strutturali
dell'immobile. Infatti, esso è disposto su diversi livelli con tanti scalini da
percorrere per andare da un locale all'altro. L'assicurata descrive così la
casa paterna: "si entra dalla porta principale salendo 10 scalini
esterni (le cantine sono situate al piano terreno) e si accede nel corridoio di
entrata. Da questo svoltando a sinistra si entra in salotto il quale si situa
sullo stesso piano. Se invece si svolta a destra vado su in cucina salendo 4
scalini. Se dalla cucina devo recarmi in camera e nel bagno devo scendere
questi 4 scalini e salirne altri tre. Per salire poi alle altre due camere
dell'ultimo piano, dal pianerottolo del bagno (e della prima camera) devo
salire ben 10 scalini per raggiungere una camera sulla destra e ancora salire
altri 4 scalini per raggiungere l'ultima camera in alto. In poche parole è
tutto un dentro e fuori e salire e scendere." (doc. IV pag. 1).
La ricorrente ha poi
descritto la semplicità delle installazioni presenti: "Lo stabile
vecchio di 500 anni (dicono) è fisicamente attaccato ad un altro stabile il
quale non ha muro maestro ma si appoggia a casa mia. Come detto vi sono scale a
non finire, non vi è riscaldamento centrale, i locali sono piccoli (veri e
propri "buchi") i servizi li avevo fatti istallare io e sono ridotti
al minimo essenziale (il relativo locale viene riscaldato con una stufetta elettrica
appesa a un gancio che viene spenta quando corre l'acqua.). I 2 vani corridoio,
i 3 vani pianerottoli e le scale non sono riscaldati e sono pieni di gelidi
spifferi. Le finestre sono piccole e vecchie e non trattengono il calore come
nelle case nuove di oggi. I pavimenti sono quelli di cento anni fa. L'unico
locale riscaldato è il salotto dove ho installato una stufa a "pellet".
Lo stabile è situato nel centro del paese, gode di poco soleggiamento e confina
con una valletta buia e umida." (doc. IV pag. 2).
Viste le lamentele
ricorsuali sopra esposte, nella risposta di causa la Cassa di compensazione ha suggerito
all'assicurata di ristrutturare l'abitazione sul mappale n. 69 per renderla più
abitabile e poterci così tornare a vivere per evitare che venga considerata al
valore venale (doc. VI). L'amministrazione ha poi rilevato che l'Ufficio stima
si è già pronunciato riducendo a Fr. 340'000.- il valore venale di detto fondo e
confermando gli altri valori venali individuati con le perizie del 26 maggio
2010.
(doc. XII).
L'insorgente, alla
luce di questa risposta, non ha più contestato l'esito delle perizie in
questione (doc. XIII).
16.
Questo
Tribunale evidenzia comunque che nella sua valutazione del 22 settembre 2010
(docc. 100-112) il perito ha esposto per la particella n. 69 i criteri di
valutazione generali e particolari, la situazione catastale, le servitù e oneri
fondiari, le menzioni, il piano regolatore comunale, la descrizione del fondo,
le caratteristiche dei fabbricati descrivendoli indicando gli elementi
costruttivi, le installazioni e gli arredamenti nonché la suddivisione interna.
Tenuto conto di queste
caratteristiche, l'ingegnere ha poi calcolato il valore reale dei fabbricati e
dei terreni, i costi secondari e di sistemazione esterna, il reddito annuale ed
il valore di reddito, tutti elementi che hanno contribuito a definire il valore
venale dei fabbricati e dei terreni, quindi il valore venale totale della
particella edificata.
Gli altri fondi,
consistendo essenzialmente in prati e/o boschi, non sono stati descritti per
iscritto così minuziosamente dall'esperto.
Più dettagliatamente,
come visto, per valutare il valore venale l'ingegner __________ ha applicato il
metodo tradizionale, che consiste nel ponderare il valore reale (che si compone
del valore dei fabbricati principali e accessori, dei costi secondari, della sistemazione
esterna e del valore del terreno) con il valore di reddito.
La cubatura degli
edifici è stata determinata sulla base del piano catastale e del rilievo
eseguito in loco. I valori cubimetrici unitari tengono conto delle
caratteristiche dell'immobile,
della qualità delle opere strutturali e delle finiture, degli impianti, del
carattere architettonico e della funzionalità dello stesso.
Il valore del terreno
su cui sono edificati i subalterni A-F (abitazione, portico, tettoia, porcile)
è stato determinato adottando il criterio del confronto delle compravendite,
poiché il criterio della parità del prezzo di acquisto non ha potuto essere
applicato. Esaminando le compravendite nelle zone limitrofe, tenendo in
considerazione tutti i fattori influenti e basandosi sulle proprie conoscenze
ed esperienze, il perito ha fissato in Fr. 120.-/mq il valore del terreno del
fondo n. 69.
Vanno inoltre aggiunti
i costi secondari e di sistemazione esterna, ossia tutti quei costi che non
sono compresi nei fabbricati tra i quali i lavori preparatori, i permessi, le
tasse, i costi di finanziamento, le opere esterne (allacciamenti, muri di
sostegno, accessi, piazzali, giardino).
Il reddito è di regola
determinato sulla parità del reddito percepito e sulla scorta dei contratti di
locazione esistenti, siccome corrispondenti alle pigioni in uso nelle località
o nel quartiere per oggetti paragonabili. Il perito ha esaminato la situazione
e dei tre criteri adottabili ha optato per il criterio del confronto dei
contratti d'affitto esistenti
per oggetti paragonabili.
Ritenuto un tasso di
capitalizzazione del 5% (tasso ipotecario aumentato dei tassi aggiuntivi a
seconda del genere di costruzione), lo specialista ha determinato il valore di
reddito (come detto, solo per la part. n. 69 RFD di __________, sezione __________).
Tenuto quindi conto
del valore reale e del valore di reddito, l'Ufficio stima ha ottenuto il valore venale dell'intera particella, arrotondandolo in Fr. 340'000.- per il mappale n. 69, in Fr. 1'750.- per il fondo n. 70, in Fr. 5'600.- per la part. n. 287 ed in Fr. 11'000.- per il
mappale n. 289, tutti RFD di __________, sezione __________.
17.
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la
denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23
aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01del 25
febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989.
pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,
il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite
da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono
a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1
pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In
una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire
delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993.
pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
La citata
giurisprudenza del TFA deve valere per tutte le perizie (cfr. ad esempio per la
previdenza professionale: SVR 1998 LPP n. 16), e quindi deve essere applicata
anche a quelle esperite in ambito immobiliare (STCA del 7 febbraio 2011,
33.2010
; STCA del 4 marzo 2009, 33.2008.6; STCA del 24 febbraio 1997,
33.1996
).
18.
A
mente della scrivente Corte, chiamata ora a pronunciarsi, i summenzionati
referti peritali del 26 maggio 2010 e del 22 settembre 2010 dell'Ufficio cantonale di stima hanno tenuto in
considerazione tutti i fattori, le caratteristiche e le peculiarità della
concreta fattispecie, quali l'importanza
della località in cui giacciono le proprietà, la situazione geografica e morfologica,
i prezzi pagati nelle contrattazioni di compravendita come pure il valore dei
fabbricati e le norme pianificatorie dettate dal PR.
Queste perizie
appaiono chiare, complete ed esaurienti sia nell'esame generale dei fondi sia nella descrizione dei fabbricati, come
pure nella calcolazione aritmetica dei valori determinanti.
A questo proposito, il
Tribunale rileva che le argomentazioni sollevate dall'assicurata non sono in grado di contrastare i dati forniti
dall'Ufficio stima con la seconda perizia, in cui l'esperto ha fornito minuziose spiegazioni. Soprattutto, non va
dimenticato che il contenuto del referto del 26 maggio 2010 è stato leggermente
modificato il 22 settembre 2010 dall'Ufficio stima, nuovamente interpellato dalla Cassa di compensazione
sulla citata part. n. 69.
Inoltre, va
evidenziato che l'Ufficio stima
si è comunque pronunciato sulle censure della ricorrente spiegando - anche
personalmente - nel dettaglio i calcoli e le metodologie adottate.
D'avviso del TCA, le motivazioni addotte dall'insorgente sono insufficienti, non sono infatti atte a
contrastare con certezza le chiare, dettagliate e soprattutto concrete
spiegazioni fornite dall'ing. __________
che, va ricordato, si è personalmente recato sul posto per valutare l'immobile sia esternamente che internamente.
Il suo apprezzamento si è quindi basato su circostanze reali.
Ritenuto, inoltre,
come nelle sue valutazioni il perito abbia tenuto conto di tutte le peculiarità
rilevanti quali gli accessi al fondo, l'insolazione, la vista e l'orientamento, la sistemazione, le condizioni di manutenzione, gli
elementi costruttivi, le diverse installazioni e gli arredamenti, occorre
dunque concludere che le perizie dell'Ufficio stima – in specie la seconda - sono corrette.
Oltre a ciò, dagli
atti formanti l'incarto non si
evincono elementi tali da mettere in discussione la correttezza delle predette
perizie, che si basano su accertamenti approfonditi, esperiti da specialisti
nel ramo, i quali si sono fondati su criteri generalmente applicabili in questo
ambito, ponderando tutti gli usuali parametri. I referti peritali giungono
inoltre a conclusioni logiche, conformemente a quanto stabilito dai succitati
criteri giurisprudenziali.
Per queste ragioni, il
TCA non ha motivo per scostarsi da queste conclusioni peritali, che risultano
pienamente affidabili dato che, va qui ancora ribadito, la Cassa cantonale di
compensazione affida detto compito all'Ufficio cantonale di stima e quindi a persone competenti ed il
Tribunale federale (delle assicurazioni) ha confermato l'operato dei periti e
la loro indipendenza (STFA P 10/06 del 13 aprile 2007; STFA P 38/96 del 27
febbraio 1998).
Questo Tribunale può
pertanto considerare affidabile la perizia del 22 settembre 2010 allestita dall'ing. __________ dell'Ufficio stima il
quale, come visto, ha confermato i referti approntati dal collega ing. __________
il 26 maggio 2010 per quanto concerne le particelle n. 70, n. 287 e n. 289 RFD
di __________, sezione __________.
Ne discende che la
richiesta dell'interessata al TCA di fare esperire un'altra perizia sui suoi
immobili deve quindi essere respinta.
Visto quanto precede,
il valore venale della sostanza immobiliare di proprietà dell'assicurata deve
essere fissato nell'importo di Fr. 358'350.- (Fr. 340'000.- + Fr.
1'750.- + Fr. 5'600.- + Fr. 11'000.-).
19.
Resta ora da determinare la
sostanza ascrivibile alla ricorrente.
In qualità di
proprietaria assoluta del fondo n. 69, l'ammontare di Fr. 340'000.- deve esserle attribuito interamente.
Per contro, il valore
della comproprietà coattiva del fondo n. 70 va computato in ragione di ¼, dato
che essa è suddivisa fra quattro fondi, fra cui il mappale n. 69, di proprietà
dell'assicurata. Il valore di Fr. 1'750.- determinato dall'Ufficio stima va dunque
conteggiato alla ricorrente in ragione di ¼, ossia in Fr. 437.-.
Per gli altri due mappali,
detenuti dall'interessata in comproprietà con una quota di ½, vanno ritenute a
suo carico rispettivamente le somme di Fr. 2'800.- e di Fr. 5'500.-.
In totale, dunque, nel
foglio di calcolo delle PC va considerata una sostanza lorda di Fr.
348'737.- (Fr. 340'000.- + Fr. 437.- + Fr. 2'800.- + Fr. 5'500.-).
Dedotta la franchigia
di Fr. 25'000.- (art. 11 cpv. 1 lett. c LPC), la sostanza netta ammonta
a Fr. 323'737.-.
Di conseguenza, il consumo
della sostanza di 1/10 ascrivibile nei redditi computabili dell'interessata
(art. 11 cpv. 1 lett. c LPC) è pari a Fr. 32'374.-.
20.
In
virtù di quanto precede, i redditi computabili di RI 1 sono pari
a Fr. 54'058.- (Fr. 32'374.- [1/10 consumo di sostanza] + Fr. 16'884.-
[rendita AVS] + Fr. 4'800.- [valore locativo]).
21.
In
esito a quanto precede, ritenuta un'eccedenza di reddito (art. 9 cpv. 1 LPC a
contrario) dato che i redditi computabili (Fr. 54'058.-) superano le spese
riconosciute (Fr. 29'100.-), l'assicurata non ha diritto a prestazioni
complementari.
Il ricorso deve essere pertanto respinto senza
tasse né spese.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare
quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve
motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster