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Decisione

33.2010.19

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

4 marzo 2011Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. Beneficiario

dal 1° agosto 2008 di una rendita d'invalidità e di prestazioni complementari ammontanti

a Fr. 1'272.- nel 2008 (doc. 29) ed a Fr. 1'292.- nel 2009 (doc. 28) versate

dalla Cassa cantonale di compensazione del Cantone __________, dal 2 maggio

2010 (doc. A6) RI 1 è domiciliato in Ticino, dapprima a __________, poi a __________

(doc. A6).

B. Il

5 luglio 2010 (doc. B2) l'assicurato ha compilato e firmato l'apposito

formulario per la richiesta di una prestazione complementare alla rendita AVS o

AI fornitogli dal suo Comune di domicilio.

Con decisione formale

del 19 agosto 2010 (doc. A4) la Cassa cantonale di compensazione di Bellinzona

ha stabilito in Fr. 1'278.- la prestazione complementare mensile a cui ha

diritto l'assicurato dal 1° luglio 2010 (doc. A5).

Il 1°/2 settembre 2010

(doc. 50 e doc. A2) l'assicurato ha formulato opposizione contro questa

decisione, chiedendo che il suo diritto alla prestazione complementare decorra invece

già dal 7 maggio 2010, ossia da quando è rientrato in Svizzera ed è stato

iscritto nel catalogo civico con diritto di voto in materia cantonale.

C. Con

decisione su opposizione del 17 settembre 2010 (doc. A1) la Cassa cantonale di

compensazione, Servizio PC, ha respinto l'opposizione dell'assicurato, poiché

in virtù dell'art. 12 cpv. 1 LPC il diritto alle prestazioni complementari

sorge il primo giorno del mese in cui è stata presentata la domanda scritta.

Tuttavia, il riconoscimento di arretrati avviene se la domanda di prestazione

complementare è presentata entro sei mesi dalla notifica di una decisione di

rendita AVS o AI (art. 22 cpv. 1 OPC-AVS/AI). Siccome, in specie, la domanda di

PC è del 5 luglio 2010 e quindi è stata formulata oltre sette mesi dopo la

decisione di rendita AI del 26 novembre 2009, non è possibile riconoscere

all'opponente una prestazione complementare dal maggio 2010. Tale sarebbe stato

il suo diritto alle PC se la domanda fosse stata presentata nel maggio 2010.

D. Il

18 ottobre 2010 (doc. I) RI 1 ha formulato ricorso al Tribunale chiedendo che

il diritto alle prestazioni complementari gli sia riconosciuto anche per i mesi

di maggio e di giugno 2010. Egli ha esposto la sua difficile situazione

personale ed economica, indicando di essere rientrato in Svizzera dal __________

per motivi personali il 2 maggio 2010 ed in quella data, al momento del suo

annuncio al Comune di __________, avrebbe richiesto le prestazioni complementari.

Tuttavia, la raccolta della necessaria documentazione ha fatto sì che soltanto

nel luglio 2010 compilasse e sottoscrivesse l'apposito formulario PC.

E. Dopo

avere esperito un accertamento presso l'Agenzia comunale AVS che ha confermato

che la richiesta di prestazioni complementari è stata depositata il 5 luglio

2010 (doc. IIIbis), con la risposta del 5 novembre 2010 (doc. III) la Cassa di

compensazione ha osservato che il ricorrente non ha apportato nuovi elementi e

quindi ha ribadito la reiezione del ricorso.

F. Il

ricorrente ha spiegato di avere immediatamente postulato la richiesta di

prestazioni complementari al suo arrivo nel Comune di __________ già nel maggio

2010, ma di avere potuto consegnare tutta la necessaria documentazione soltanto

il 5 luglio 2010. L'assicurato ha inoltre evidenziato che la segretaria del responsabile

degli Istituti e Servizi sociali e socioeducativi della Città di __________ gli

avrebbe confermato oralmente che egli avrebbe fatto richiesta di prestazioni

complementari già nel maggio 2010. Infine, il ricorrente ha evidenziato che

visto che nessuno l'ha aiutato a pagare il deposito di garanzia per il nuovo

appartamento a __________, ora rischia di perderlo (doc. V).

La Cassa di

compensazione ha comunicato al TCA di non avere osservazioni da presentare al

riguardo (doc. VII).

considerato in

diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06

del 21 dicembre 2007, STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

nel merito

Considerandi

2.

Fondandosi

sull'art. 112 cpv. 2

lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed, l'Assemblea

federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed.

specifico per le prestazioni complementari ed il nuovo art. 112c Cost.

fed. relativo all'aiuto agli anziani

ed ai disabili, fissandone l'entrata

in vigore il 1° gennaio 2008.

Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale

non è coperto dall'assicurazione

vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità

delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di

Confederazione e Cantoni (cpv. 2).

In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni

provvedono all'aiuto e alle

cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A

questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).

In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il

1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per

far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112

cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).

Questa nozione è più

ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo

(art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le

persone anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC

1991.

pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,

"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale"

in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I

limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite

dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995

pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche

Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni

complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

3.

Hanno

diritto a prestazioni complementari le persone domiciliate e dimoranti abitualmente

in Svizzera se hanno diritto a una rendita dell'assicurazione invalidità (art.

4.

cpv. 1 lett. c LPC).

L'importo della prestazione complementare

annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi

computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).

L'art. 12 LPC regola

l'inizio e la fine del diritto ad una prestazione complementare annua.

Per l'art. 12 cpv. 1

LPC, il diritto a una prestazione complementare annua sorge il primo giorno

del mese in cui è stata presentata la domanda, purché tutte le condizioni

legali siano adempiute.

Se la domanda è

presentata entro sei mesi dall'ammissione in un istituto o in ospedale, il

diritto sorge il primo giorno del mese in cui è avvenuta l'ammissione in

istituto o in ospedale, purché tutte le condizioni legali siano adempiute (art.

12.

cpv. 2 LPC).

Giusta l'art. 12 cpv.

3.

LPC, il diritto si estingue alla fine del mese in cui una delle condizioni

non è più adempiuta.

Il Consiglio federale

disciplina il pagamento di prestazioni arretrate; può abbreviare la durata

fissata dall'art. 24 cpv. 1 LPGA (art. 12 cpv. 4 LPC).

A norma dell'art. 20

cpv. 1 OPC-AVS/AI, la persona che vuol far valere il diritto a una prestazione

complementare annua deve depositare una domanda scritta. L'art. 67 cpv.

1.

OAVS è applicabile per analogia.

Per l'art. 20 cpv. 2

OPC-AVS/AI, il formulario di domanda deve dare indicazioni sulle generalità e

sulle condizioni di reddito e di sostanza di tutte le persone incluse nel

calcolo della prestazione complementare annua.

Se la domanda di una

prestazione complementare annua è presentata entro i 6 mesi a partire dalla

notifica di una decisione di rendita dell'AVS o dell'AI, il diritto sorge il

mese in cui è stata presentata la domanda di rendita, ma al più presto

all'inizio del diritto alla rendita (art. 22 cpv. 1 OPC-AVS/AI).

Giusta l'art. 22 cpv.

2.

OPC-AVS/AI, il capoverso 1 si applica per analogia nel caso in cui una

rendita in corso dell'AVS o dell'AI sia modificata mediante decisione.

Per l'art. 28 cpv. 1

LaLPC (Legge cantonale di applicazione della LPC), la richiesta di prestazioni

è presentata alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG tramite la

competente Agenzia AVS.

L'Agenzia AVS accerta

lo stato di famiglia e le condizioni di reddito e di sostanza del richiedente.

Essa trasmette la richiesta di prestazioni alla Cassa cantonale di

compensazione (art. 28 cpv. 2 LaLPC).

La prestazione

complementare è pagata, di regola, all'avente diritto dalla Cassa cantonale di

compensazione AVS/AI/IPG. Il versamento avviene, di regola, ogni mese (art. 29

cpv. 1 LaLPC).

Giusta l'art. 11 cpv.

1.

RLaLPC, l'Agenzia AVS competente assiste nella compilazione del formulario le

persone che, per sé o per terzi, intendono presentare richiesta di prestazioni

complementari.

Per l'art. 11 cpv. 2

RLaLPC, l'Agenzia collabora con la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG

nell'accertamento di tutti i fatti rilevanti ai fini della decisione, in

particolare le condizioni personali e economiche e le comunica le sue osservazioni.

4.

Dal

1° agosto 2008 al 30 novembre 2009 (doc. 27) la Cassa cantonale di compensazione

del Cantone __________ ha versato al ricorrente, domiciliato a __________, delle

prestazioni complementari.

In seguito,

l'assicurato è partito per il __________ ed è tornato in Svizzera il 2 maggio

2010.

(doc. A6), domiciliandosi a __________ da quello stesso giorno (doc. A6).

Come risulta

dall'apposito formulario per la richiesta di prestazioni complementari alla

rendita AVS o AI prodotto dal ricorrente stesso, la sua sottoscrizione è del 5

luglio 2010 (doc. B2 pag. 8).

Anche l'Agenzia

comunale AVS di __________ ha corretto, compilato, timbrato e firmato detto

formulario il 5 luglio 2010 e l'ha poi spedito alla Cassa cantonale di

compensazione per la diretta evasione (art. 28 cpv. 2 LaLPC).

In virtù del citato art.

20.

cpv. 1 OPC-AVS/AI, i richiedenti le prestazioni complementari devono

depositare una domanda scritta all'Agenzia comunale AVS ed in concreto l'assicurato

l'ha depositata il 5 luglio 2010 all'Agenzia comunale AVS di __________. Pertanto,

è questa data, ed essa soltanto, che fa stato per la determinazione del suo

diritto alle prestazioni complementari che, giusta l'art. 12 cpv. 1 LPC, sorge

il primo giorno del mese in cui è stata presentata la domanda, quindi il 1°

luglio 2010.

In effetti, la

decisione formale del 19 agosto 2010 fa decorrere proprio dal 1° luglio 2010 il

diritto alle PC del ricorrente e tale agire della Cassa cantonale di compensazione

va qui confermato.

A nulla valgono poi le

argomentazioni dell'assicurato secondo cui egli avrebbe già postulato le

prestazioni complementari lo stesso giorno in cui si è annunciato al Comune di __________

o comunque il 7 maggio 2010. Ciò che conta, come visto, è quando la domanda scritta

è stata depositata presso la competente Agenzia comunale AVS. Pertanto, anche

ammettendo che l'assicurato abbia ricevuto il 7 maggio 2010 alle ore 10.15 -

come scritto a mano - il promemoria sui "Documenti da presentare per

l'inoltro di una nuova domanda di prestazione complementare" stilato

dall'Agenzia comunale AVS di __________ (doc. A3), tuttavia la domanda scritta

di PC è stata consegnata all'organo competente soltanto il 5 luglio 2010. Poco

importa, dunque, che la difficoltà nella raccolta dei necessari documenti per potere

presentare tale domanda abbia comportato la protrazione di due mesi dell'effettivo

inoltro dell'istanza scritta alla sua Agenzia comunale.

Alla stessa stregua,

nemmeno può tornare utile la circostanza che un'impiegata dell'Istituto e

servizi sociali del Comune di __________ avrebbe (oralmente) affermato che

"la mia richiesta di prestazione complementare fu fatta nel mese di

maggio." (doc. V).

Questo Tribunale

osserva che questa affermazione non deve essere verificata ulteriormente,

giacché essa va unicamente intesa nel senso che l'assicurato si è subito

informato, presso il suo Comune di domicilio, sui passi da intraprendere per

ottenere le prestazioni complementari. Ed infatti, gli è stato consegnato il

promemoria sui documenti da presentare per richiedere le prestazioni complementari.

L'ottenimento di questo prospetto informativo, però, non comporta ancora che

l'assicurato abbia realmente domandato le prestazioni complementari tramite la

sua Agenzia comunale AVS. Infatti, occorre nuovamente sottolinearlo, affinché

la richiesta di PC diventi effettiva e quindi la Cassa cantonale di

compensazione esamini tale istanza, occorre che la domanda sia fatta in forma scritta

(art. 20 cpv. 1 OPC-AVS/AI) per mezzo dell'apposito formulario, eventualmente

con l'aiuto dell'Agenzia comunale AVS (art. 11 cpv. 1 RLaLPC). E, in concreto,

questa domanda scritta è stata consegnata all'Agenzia comunale AVS di __________

soltanto il 5 luglio 2010, come attestato dalle date apposte sia

dall'assicurato stesso sia dall'Agenzia.

Non va infine

dimenticato che, vista la discrepanza tra le sue affermazioni e la data

riportata sul formulario stesso della richiesta, ad esplicita domanda della

Cassa cantonale di compensazione all'Agenzia comunale AVS di __________ su

quando, a tutti gli effetti, l'assicurato ha presentato la propria domanda di

prestazioni complementari, il 27 ottobre 2010 (doc. IIIbis) l'autorità comunale

interpellata ha risposto quanto segue:

" Confermiamo che la richiesta di prestazione

complementare del signor RI 1 è stata presentata presso i nostri uffici in data

5.

luglio 2010.".

In conclusione,

indipendentemente sia dalla testimonianza orale fornita all'assicurato da una

funzionaria comunale sia dalle argomentazioni sollevate dal ricorrente (doc.

B4: egli ha corretto a mano la suesposta risposta, sostenendo che ha "portato

tutta la documentazione completa 05.07.2010", alludendo al fatto che

la domanda l'aveva però già implicitamente formulata il 7 maggio 2010), ciò

che conta è quando è stata de facto depositata la richiesta scritta

per l'ottenimento delle prestazioni complementari.

È quindi dall'inizio

di quel mese, e da quel momento soltanto, che decorre, semmai, il diritto

dell'assicurato a percepire delle prestazioni complementari.

In virtù di quanto

precede, non v'è dubbio che il diritto del ricorrente di percepire delle prestazioni

complementari è sorto il 1° luglio 2010, visto che la sua richiesta formale scritta

è datata 5 luglio 2010 ed è stata immediatamente trasmessa alla Cassa.

5.

L'unica

eccezione a questo principio si ha quando la domanda di prestazioni complementari

è presentata entro i 6 mesi a partire dalla notifica di una decisione di

rendita dell'AVS o dell'AI. In tale evenienza, il diritto sorge il mese in cui

è stata presentata la domanda di rendita, ma al più presto all'inizio del

diritto alla rendita (art. 22 cpv. 1 OPC-AVS/AI).

Nella fattispecie,

l'assicurato sostiene di essere beneficiario di una rendita d'invalidità dal 1°

agosto 2008 e ciò risulta plausibile, visto che da allora e fino al 30 novembre

2009.

ha percepito delle prestazioni complementari all'AI dalla Cassa cantonale

di compensazione __________.

Agli atti v'è pero un'altra

decisione, resa dalla Cassa svizzera di compensazione quando il ricorrente era

in __________. Il 26 novembre 2009 (doc. 13) detta Cassa ha stabilito in Fr.

1'252.- il diritto dell'assicurato ad una rendita d'invalidità ordinaria piena con

grado d'invalidità del 100% a decorrere dal 1° dicembre 2009.

In queste circostanze,

poiché, come stabilito nel considerando precedente, l'assicurato ha presentato

la propria domanda di prestazioni complementari il 5 luglio 2010 e la notifica

della decisione di rendita AI è del 26 novembre 2009, tra questi due eventi

sono trascorsi più dei sei mesi previsti legalmente. Pertanto, non è possibile far

beneficiare il ricorrente dell'eccezione dell'art. 22 cpv. 1 OPC-AVS/AI e far

così retroagire l'inizio del suo diritto alle prestazioni complementari a prima

del 1° luglio 2010.

6.

Stanti

le considerazioni esposte, la decisione impugnata deve essere confermata ed il

ricorso respinto, senza prelievo di tasse di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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