33.2010.19
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4 marzo 2011Italiano15 min
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Numero d'incarto:
33.2010.19
Data decisione, Autorità:
04.03.2011, TCA
Titolo:
Inizio del diritto alle prestazioni complementari. Ciò che conta è quando la domanda SCRITTA è stata depositata presso la competente Agenzia comunale AVS e non quando l'assicurato si è semplicemente informato presso il Comune su come ottenere le PC. In specie questo D non può retroagire di 6 mesi
DIRITTO ALLE PRESTAZIONI COMPLEMENTARI
INVALIDO
art. 28 cpv. 2 LAPC
art. 29 cpv. 1 LAPC
art. 12 cpv. 1 LPC
art. 20 cpv. 1 OPC
art. 22 cpv. 1 OPC
Raccomandata
Incarto n.
33.2010.19
TB
Lugano
4 marzo 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 ottobre 2010
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 17
settembre 2010 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Servizio
delle prestazioni complementari, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in
fatto
Fatti
A. Beneficiario
dal 1° agosto 2008 di una rendita d'invalidità e di prestazioni complementari ammontanti
a Fr. 1'272.- nel 2008 (doc. 29) ed a Fr. 1'292.- nel 2009 (doc. 28) versate
dalla Cassa cantonale di compensazione del Cantone __________, dal 2 maggio
2010 (doc. A6) RI 1 è domiciliato in Ticino, dapprima a __________, poi a __________
(doc. A6).
B. Il
5 luglio 2010 (doc. B2) l'assicurato ha compilato e firmato l'apposito
formulario per la richiesta di una prestazione complementare alla rendita AVS o
AI fornitogli dal suo Comune di domicilio.
Con decisione formale
del 19 agosto 2010 (doc. A4) la Cassa cantonale di compensazione di Bellinzona
ha stabilito in Fr. 1'278.- la prestazione complementare mensile a cui ha
diritto l'assicurato dal 1° luglio 2010 (doc. A5).
Il 1°/2 settembre 2010
(doc. 50 e doc. A2) l'assicurato ha formulato opposizione contro questa
decisione, chiedendo che il suo diritto alla prestazione complementare decorra invece
già dal 7 maggio 2010, ossia da quando è rientrato in Svizzera ed è stato
iscritto nel catalogo civico con diritto di voto in materia cantonale.
C. Con
decisione su opposizione del 17 settembre 2010 (doc. A1) la Cassa cantonale di
compensazione, Servizio PC, ha respinto l'opposizione dell'assicurato, poiché
in virtù dell'art. 12 cpv. 1 LPC il diritto alle prestazioni complementari
sorge il primo giorno del mese in cui è stata presentata la domanda scritta.
Tuttavia, il riconoscimento di arretrati avviene se la domanda di prestazione
complementare è presentata entro sei mesi dalla notifica di una decisione di
rendita AVS o AI (art. 22 cpv. 1 OPC-AVS/AI). Siccome, in specie, la domanda di
PC è del 5 luglio 2010 e quindi è stata formulata oltre sette mesi dopo la
decisione di rendita AI del 26 novembre 2009, non è possibile riconoscere
all'opponente una prestazione complementare dal maggio 2010. Tale sarebbe stato
il suo diritto alle PC se la domanda fosse stata presentata nel maggio 2010.
D. Il
18 ottobre 2010 (doc. I) RI 1 ha formulato ricorso al Tribunale chiedendo che
il diritto alle prestazioni complementari gli sia riconosciuto anche per i mesi
di maggio e di giugno 2010. Egli ha esposto la sua difficile situazione
personale ed economica, indicando di essere rientrato in Svizzera dal __________
per motivi personali il 2 maggio 2010 ed in quella data, al momento del suo
annuncio al Comune di __________, avrebbe richiesto le prestazioni complementari.
Tuttavia, la raccolta della necessaria documentazione ha fatto sì che soltanto
nel luglio 2010 compilasse e sottoscrivesse l'apposito formulario PC.
E. Dopo
avere esperito un accertamento presso l'Agenzia comunale AVS che ha confermato
che la richiesta di prestazioni complementari è stata depositata il 5 luglio
2010 (doc. IIIbis), con la risposta del 5 novembre 2010 (doc. III) la Cassa di
compensazione ha osservato che il ricorrente non ha apportato nuovi elementi e
quindi ha ribadito la reiezione del ricorso.
F. Il
ricorrente ha spiegato di avere immediatamente postulato la richiesta di
prestazioni complementari al suo arrivo nel Comune di __________ già nel maggio
2010, ma di avere potuto consegnare tutta la necessaria documentazione soltanto
il 5 luglio 2010. L'assicurato ha inoltre evidenziato che la segretaria del responsabile
degli Istituti e Servizi sociali e socioeducativi della Città di __________ gli
avrebbe confermato oralmente che egli avrebbe fatto richiesta di prestazioni
complementari già nel maggio 2010. Infine, il ricorrente ha evidenziato che
visto che nessuno l'ha aiutato a pagare il deposito di garanzia per il nuovo
appartamento a __________, ora rischia di perderlo (doc. V).
La Cassa di
compensazione ha comunicato al TCA di non avere osservazioni da presentare al
riguardo (doc. VII).
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06
del 21 dicembre 2007, STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
nel merito
Considerandi
2.
Fondandosi
sull'art. 112 cpv. 2
lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed, l'Assemblea
federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed.
specifico per le prestazioni complementari ed il nuovo art. 112c Cost.
fed. relativo all'aiuto agli anziani
ed ai disabili, fissandone l'entrata
in vigore il 1° gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale
non è coperto dall'assicurazione
vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità
delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di
Confederazione e Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni
provvedono all'aiuto e alle
cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A
questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il
1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per
far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112
cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).
Questa nozione è più
ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo
(art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le
persone anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC
1991.
pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,
"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale"
in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I
limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite
dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995
pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche
Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni
complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
3.
Hanno
diritto a prestazioni complementari le persone domiciliate e dimoranti abitualmente
in Svizzera se hanno diritto a una rendita dell'assicurazione invalidità (art.
4.
cpv. 1 lett. c LPC).
L'importo della prestazione complementare
annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi
computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).
L'art. 12 LPC regola
l'inizio e la fine del diritto ad una prestazione complementare annua.
Per l'art. 12 cpv. 1
LPC, il diritto a una prestazione complementare annua sorge il primo giorno
del mese in cui è stata presentata la domanda, purché tutte le condizioni
legali siano adempiute.
Se la domanda è
presentata entro sei mesi dall'ammissione in un istituto o in ospedale, il
diritto sorge il primo giorno del mese in cui è avvenuta l'ammissione in
istituto o in ospedale, purché tutte le condizioni legali siano adempiute (art.
12.
cpv. 2 LPC).
Giusta l'art. 12 cpv.
3.
LPC, il diritto si estingue alla fine del mese in cui una delle condizioni
non è più adempiuta.
Il Consiglio federale
disciplina il pagamento di prestazioni arretrate; può abbreviare la durata
fissata dall'art. 24 cpv. 1 LPGA (art. 12 cpv. 4 LPC).
A norma dell'art. 20
cpv. 1 OPC-AVS/AI, la persona che vuol far valere il diritto a una prestazione
complementare annua deve depositare una domanda scritta. L'art. 67 cpv.
1.
OAVS è applicabile per analogia.
Per l'art. 20 cpv. 2
OPC-AVS/AI, il formulario di domanda deve dare indicazioni sulle generalità e
sulle condizioni di reddito e di sostanza di tutte le persone incluse nel
calcolo della prestazione complementare annua.
Se la domanda di una
prestazione complementare annua è presentata entro i 6 mesi a partire dalla
notifica di una decisione di rendita dell'AVS o dell'AI, il diritto sorge il
mese in cui è stata presentata la domanda di rendita, ma al più presto
all'inizio del diritto alla rendita (art. 22 cpv. 1 OPC-AVS/AI).
Giusta l'art. 22 cpv.
2.
OPC-AVS/AI, il capoverso 1 si applica per analogia nel caso in cui una
rendita in corso dell'AVS o dell'AI sia modificata mediante decisione.
Per l'art. 28 cpv. 1
LaLPC (Legge cantonale di applicazione della LPC), la richiesta di prestazioni
è presentata alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG tramite la
competente Agenzia AVS.
L'Agenzia AVS accerta
lo stato di famiglia e le condizioni di reddito e di sostanza del richiedente.
Essa trasmette la richiesta di prestazioni alla Cassa cantonale di
compensazione (art. 28 cpv. 2 LaLPC).
La prestazione
complementare è pagata, di regola, all'avente diritto dalla Cassa cantonale di
compensazione AVS/AI/IPG. Il versamento avviene, di regola, ogni mese (art. 29
cpv. 1 LaLPC).
Giusta l'art. 11 cpv.
1.
RLaLPC, l'Agenzia AVS competente assiste nella compilazione del formulario le
persone che, per sé o per terzi, intendono presentare richiesta di prestazioni
complementari.
Per l'art. 11 cpv. 2
RLaLPC, l'Agenzia collabora con la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG
nell'accertamento di tutti i fatti rilevanti ai fini della decisione, in
particolare le condizioni personali e economiche e le comunica le sue osservazioni.
4.
Dal
1° agosto 2008 al 30 novembre 2009 (doc. 27) la Cassa cantonale di compensazione
del Cantone __________ ha versato al ricorrente, domiciliato a __________, delle
prestazioni complementari.
In seguito,
l'assicurato è partito per il __________ ed è tornato in Svizzera il 2 maggio
2010.
(doc. A6), domiciliandosi a __________ da quello stesso giorno (doc. A6).
Come risulta
dall'apposito formulario per la richiesta di prestazioni complementari alla
rendita AVS o AI prodotto dal ricorrente stesso, la sua sottoscrizione è del 5
luglio 2010 (doc. B2 pag. 8).
Anche l'Agenzia
comunale AVS di __________ ha corretto, compilato, timbrato e firmato detto
formulario il 5 luglio 2010 e l'ha poi spedito alla Cassa cantonale di
compensazione per la diretta evasione (art. 28 cpv. 2 LaLPC).
In virtù del citato art.
20.
cpv. 1 OPC-AVS/AI, i richiedenti le prestazioni complementari devono
depositare una domanda scritta all'Agenzia comunale AVS ed in concreto l'assicurato
l'ha depositata il 5 luglio 2010 all'Agenzia comunale AVS di __________. Pertanto,
è questa data, ed essa soltanto, che fa stato per la determinazione del suo
diritto alle prestazioni complementari che, giusta l'art. 12 cpv. 1 LPC, sorge
il primo giorno del mese in cui è stata presentata la domanda, quindi il 1°
luglio 2010.
In effetti, la
decisione formale del 19 agosto 2010 fa decorrere proprio dal 1° luglio 2010 il
diritto alle PC del ricorrente e tale agire della Cassa cantonale di compensazione
va qui confermato.
A nulla valgono poi le
argomentazioni dell'assicurato secondo cui egli avrebbe già postulato le
prestazioni complementari lo stesso giorno in cui si è annunciato al Comune di __________
o comunque il 7 maggio 2010. Ciò che conta, come visto, è quando la domanda scritta
è stata depositata presso la competente Agenzia comunale AVS. Pertanto, anche
ammettendo che l'assicurato abbia ricevuto il 7 maggio 2010 alle ore 10.15 -
come scritto a mano - il promemoria sui "Documenti da presentare per
l'inoltro di una nuova domanda di prestazione complementare" stilato
dall'Agenzia comunale AVS di __________ (doc. A3), tuttavia la domanda scritta
di PC è stata consegnata all'organo competente soltanto il 5 luglio 2010. Poco
importa, dunque, che la difficoltà nella raccolta dei necessari documenti per potere
presentare tale domanda abbia comportato la protrazione di due mesi dell'effettivo
inoltro dell'istanza scritta alla sua Agenzia comunale.
Alla stessa stregua,
nemmeno può tornare utile la circostanza che un'impiegata dell'Istituto e
servizi sociali del Comune di __________ avrebbe (oralmente) affermato che
"la mia richiesta di prestazione complementare fu fatta nel mese di
maggio." (doc. V).
Questo Tribunale
osserva che questa affermazione non deve essere verificata ulteriormente,
giacché essa va unicamente intesa nel senso che l'assicurato si è subito
informato, presso il suo Comune di domicilio, sui passi da intraprendere per
ottenere le prestazioni complementari. Ed infatti, gli è stato consegnato il
promemoria sui documenti da presentare per richiedere le prestazioni complementari.
L'ottenimento di questo prospetto informativo, però, non comporta ancora che
l'assicurato abbia realmente domandato le prestazioni complementari tramite la
sua Agenzia comunale AVS. Infatti, occorre nuovamente sottolinearlo, affinché
la richiesta di PC diventi effettiva e quindi la Cassa cantonale di
compensazione esamini tale istanza, occorre che la domanda sia fatta in forma scritta
(art. 20 cpv. 1 OPC-AVS/AI) per mezzo dell'apposito formulario, eventualmente
con l'aiuto dell'Agenzia comunale AVS (art. 11 cpv. 1 RLaLPC). E, in concreto,
questa domanda scritta è stata consegnata all'Agenzia comunale AVS di __________
soltanto il 5 luglio 2010, come attestato dalle date apposte sia
dall'assicurato stesso sia dall'Agenzia.
Non va infine
dimenticato che, vista la discrepanza tra le sue affermazioni e la data
riportata sul formulario stesso della richiesta, ad esplicita domanda della
Cassa cantonale di compensazione all'Agenzia comunale AVS di __________ su
quando, a tutti gli effetti, l'assicurato ha presentato la propria domanda di
prestazioni complementari, il 27 ottobre 2010 (doc. IIIbis) l'autorità comunale
interpellata ha risposto quanto segue:
" Confermiamo che la richiesta di prestazione
complementare del signor RI 1 è stata presentata presso i nostri uffici in data
5.
luglio 2010.".
In conclusione,
indipendentemente sia dalla testimonianza orale fornita all'assicurato da una
funzionaria comunale sia dalle argomentazioni sollevate dal ricorrente (doc.
B4: egli ha corretto a mano la suesposta risposta, sostenendo che ha "portato
tutta la documentazione completa 05.07.2010", alludendo al fatto che
la domanda l'aveva però già implicitamente formulata il 7 maggio 2010), ciò
che conta è quando è stata de facto depositata la richiesta scritta
per l'ottenimento delle prestazioni complementari.
È quindi dall'inizio
di quel mese, e da quel momento soltanto, che decorre, semmai, il diritto
dell'assicurato a percepire delle prestazioni complementari.
In virtù di quanto
precede, non v'è dubbio che il diritto del ricorrente di percepire delle prestazioni
complementari è sorto il 1° luglio 2010, visto che la sua richiesta formale scritta
è datata 5 luglio 2010 ed è stata immediatamente trasmessa alla Cassa.
5.
L'unica
eccezione a questo principio si ha quando la domanda di prestazioni complementari
è presentata entro i 6 mesi a partire dalla notifica di una decisione di
rendita dell'AVS o dell'AI. In tale evenienza, il diritto sorge il mese in cui
è stata presentata la domanda di rendita, ma al più presto all'inizio del
diritto alla rendita (art. 22 cpv. 1 OPC-AVS/AI).
Nella fattispecie,
l'assicurato sostiene di essere beneficiario di una rendita d'invalidità dal 1°
agosto 2008 e ciò risulta plausibile, visto che da allora e fino al 30 novembre
2009.
ha percepito delle prestazioni complementari all'AI dalla Cassa cantonale
di compensazione __________.
Agli atti v'è pero un'altra
decisione, resa dalla Cassa svizzera di compensazione quando il ricorrente era
in __________. Il 26 novembre 2009 (doc. 13) detta Cassa ha stabilito in Fr.
1'252.- il diritto dell'assicurato ad una rendita d'invalidità ordinaria piena con
grado d'invalidità del 100% a decorrere dal 1° dicembre 2009.
In queste circostanze,
poiché, come stabilito nel considerando precedente, l'assicurato ha presentato
la propria domanda di prestazioni complementari il 5 luglio 2010 e la notifica
della decisione di rendita AI è del 26 novembre 2009, tra questi due eventi
sono trascorsi più dei sei mesi previsti legalmente. Pertanto, non è possibile far
beneficiare il ricorrente dell'eccezione dell'art. 22 cpv. 1 OPC-AVS/AI e far
così retroagire l'inizio del suo diritto alle prestazioni complementari a prima
del 1° luglio 2010.
6.
Stanti
le considerazioni esposte, la decisione impugnata deve essere confermata ed il
ricorso respinto, senza prelievo di tasse di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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