33.2010.2
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19 agosto 2010Italiano33 min
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Numero d'incarto:
33.2010.2
Data decisione, Autorità:
19.08.2010, TCA
Titolo:
Cambiamento di Cantone di domicilio ha comportato la diminuzione PC. Invio x posta semplice:opposizione non è tardiva. Nozione e origine contributo premio LAMal e contributo minimo AVS/AI/IPG nel fabbisogno. Suddivisione pigione su più teste. Pigione senza computo parcheggio. Lista spese esaustiva
CALCOLO DELLE PRESTAZIONI COMPLEMENTARI
CONIUGE SEPARATO
INVALIDO
REDDITI COMPUTATI
SPESE RICONOSCIUTE
SUDDIVISIONE DELLA PIGIONE FRA PIÙ INQUILINI
art. 276 CC
art. 328 CC
art. 65 LAMAL
art. 10 LAVS
art. 10 LPC
art. 16c OPC
art. 54a cpv. 3 OPC
Raccomandata
Incarto n.
33.2010.2
TB
Lugano
19 agosto
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 gennaio 2010
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 5 gennaio
2010 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio
delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in
fatto
1.1. Già
beneficiaria di Fr. 894.- al mese di prestazioni complementari da parte della
Cassa di compensazione del Cantone __________ (doc. 2), trasferendo dal 1°
luglio 2009 il proprio domicilio nel nostro Cantone RI 1 ha dovuto ripostulare
la concessione di prestazioni complementari (docc. 10-17).
1.2. Con
decisione dell'8 ottobre 2009
(doc. A4) la Cassa cantonale di compensazione del Cantone Ticino ha concesso
all'assicurata, beneficiaria di
una rendita AI e separata di fatto dal marito dal 1° luglio 2007, una
prestazione complementare di Fr. 785.- al mese a far data dal 1° ottobre 2009
(doc. A3).
1.3. Il 14 dicembre
2009 (doc. 26) l'assicurata ha
scritto alla Cassa di compensazione di essersi accorta – con ritardo, visto la
polmonite che l'aveva colpita –
che dal profilo contabile le era stata versata una prestazione complementare,
senza tuttavia che ricevesse una decisione in proposito. Il giorno successivo
(doc. 27) la Cassa le ha quindi trasmesso copia della citata decisione.
1.4. Il 22
dicembre 2009 (doc. A5) l'interessata
ha formulato un'opposizione,
pretendendo il riconoscimento di una PC mensile di Fr. 2'027,85, date, a suo dire, delle spese
riconosciute ammontanti a Fr. 42'634.- e dei redditi computabili a Fr. 18'300.-.
L'opponente ha evidenziato che dal 1° gennaio 2010 ha cambiato cassa
malati, per cui il premio LAMal è inferiore al precedente e quindi non capisce
come mai il contributo fisso per l'assicurazione malattia sia sempre di Fr. 4'224.- che corrisponde al premio presso il precedente assicuratore,
mentre paga Fr. 3'520.-, "il
che comporta un beneficio a mio favore di ben fr. 704.- annui".
L'assicurata ha contestato
inoltre la posta del contributo AVS di Fr. 470.-, che ritiene illegale in
quanto è invalida al 100% e non svolge nessuna attività lucrativa e chiede
dunque di eliminarla.
RI 1 si è lamentata inoltre dell'importo di Fr. 9'000.- ritenuto quale pigione, quando invece il suo canone di locazione
annuo ammonta a Fr. 18'860.-
(Fr. 1'580.- mensili), con un
aumento di Fr. 30.- al mese dal 1° gennaio 2010, oltre al conguaglio per gli
anni 2009 e 2010 ancora non definiti.
L'assicurata ha poi rilevato che vive insieme al nipote, invalido al
100% dalla nascita, e per la cui cura riceve dal di lui tutore la somma di Fr.
1'300.- al mese per vitto,
alloggio, vestiario, ecc., cifra che però non le basta, visto il fabbisogno del
nipote calcolato in Fr. 1'400.-
al mese.
Ha infine osservato di non avere dei depositi a
risparmio ed ha quindi proposto il calcolo delle sue entrate e delle sue uscite.
1.5. Con decisione
su opposizione del 5 gennaio 2010 (doc. A1) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto la succitata opposizione, prendendo posizione su ognuna delle censure
sollevate dall'interessata ed
evidenziando che anche il nipote beneficia di PC e che il limite vitale
riconosciutogli serve proprio per fare fronte alle diverse spese elencate dall'assicurata.
1.6. Il 17
gennaio 2010 (doc. I) RI 1 si è rivolta a questo Tribunale mediante ricorso, riproponendo
essenzialmente le medesime censure esposte con l'opposizione. In aggiunta, la ricorrente ha affermato che in
precedenza percepiva una rendita AI e PC più elevata dell'attuale e ritiene ciò incomprensibile.
1.7. Con la
risposta di causa del 28 gennaio 2010 (doc. III) la Cassa di compensazione ha confermato la decisione su opposizione, osservando di "aver
risposto in sequenza e convenientemente a tutte le contestazioni sollevate, ad
ogni appunto sollevato dalla ricorrente corrisponde una specifica disposizione
legale che giustifica il suo agire". Ha poi precisato che non tutte le
spese a cui l'assicurata deve
fare fronte devono essere assunte dalle prestazioni complementari, che invece
si occupano di garantire un reddito minimo.
Il 4 febbraio 2010 (doc. V) l'insorgente ha osservato che la Cassa non ha
spiegato perché la sua PC è stata ridotta da Fr. 909.- a Fr. 785.- e chiede
spiegazioni riguardo a come far fronte ai costi legati al nipote __________,
elencati nel ricorso, se il tutore del giovane le versa mensilmente soltanto
Fr. 1'300.-.
L'amministrazione si è riconfermata nelle sue precedenti conclusioni
(doc. VII), così pure la ricorrente (doc. IX).
considerato in
diritto
2.1. Riguardo
alla tempestività dell'opposizione
dell'assicurata formulata il 22
dicembre 2009, va osservato che la decisione formale impugnata è stata emanata
l'8 ottobre 2009, ma giustamente
l'amministrazione non ne ha
sollevato la tardività, poiché la predetta decisione è stata intimata per posta
semplice e quindi il mittente è impossibilitato a determinarne l'effettiva ricezione da parte del
destinatario.
Pertanto,
va ritenuto che l'interessata
ha preso conoscenza del contenuto della decisione dell'8 ottobre 2009 soltanto quando la Cassa di compensazione gliel'ha nuovamente inviata il 15 dicembre
2009. Di conseguenza, è dal giorno successivo alla sua ricezione che decorre il
termine di 30 giorni per interporre opposizione ed in concreto questo lasso di
tempo è stato abbondantemente rispettato con l'invio raccomandato del 22 dicembre 2009 (doc. A5).
2.2. Fondandosi
sull'art. 112 cpv. 2
lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed, l'Assemblea
federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed.
specifico per le prestazioni complementari ed il nuovo art. 112c Cost.
fed. relativo all'aiuto agli anziani
ed ai disabili, fissandone l'entrata
in vigore il 1° gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano
prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e
invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari
nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli
anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello
nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare
fondi dell'assicurazione
vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale sulle prestazioni
complementari all'AVS/AI (LPC)
– tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto
quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di
garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni
vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp.
Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).
Questa nozione è più ampia rispetto al
"minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La
LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e
invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143
(145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,
"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale"
in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I
limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite
dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995
pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche
Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni
complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.3. In virtù
dell'art. 4 cpv. 1 lett. c LPC, hanno diritto a prestazioni complementari le
persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera se hanno diritto ad
una rendita o ad un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione invalidità.
L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota
delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).
Per quanto riguarda le spese riconosciute, l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede che:
"
Per le persone che non vivono durevolmente o per
un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa),
le spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo
destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, per anno:
1. 18 140 franchi per le persone sole,
2. 27 210 franchi per i coniugi,
3. 9480 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per
figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per i due
primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante,
per altri due figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;
b. la
pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di
conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né
di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto è il seguente:
1. 13 200 franchi per le persone sole,
2. 15 000 franchi per i coniugi e le persone con orfani che hanno
diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS
o dell'AI,
3. 3600 franchi in più se è necessaria la locazione di un appartamento
in cui è possibile spostarsi con una carrozzella.".
Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che vivono che per quelle che
non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale,
sono riconosciute, fra le altre, le spese seguenti:
"
(…)
c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione,
eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario deve corrispondere al premio
medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
(…)".
L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili, fra
Fatti
i quali vi sono:
"
(…)
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,
comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
(…)".
2.4. Oggetto del
contendere è il diritto di RI 1 di percepire delle prestazioni complementari. La
ricorrente ha impugnato la decisione della Cassa, poiché ritiene che i dati su
cui quest'ultima si è fondata non siano corretti. Ella ha postulato un aiuto
concreto per fare fronte a tutte le normali spese quotidiane, accresciute dal
doversi prendere cura del nipote, invalido dalla nascita. A suo dire le spese reali
sarebbero infatti di gran lunga superiori agli importi ritenuti dall'amministrazione, che le ha concesso una PC di
Fr. 785.- al mese.
Questo Tribunale deve quindi analizzare se gli importi relativi
alle spese riconosciute (uscite) ed ai redditi computabili (entrate) dell'assicurata
considerati nella decisione impugnata siano corretti.
2.5. Tra le spese
riconosciute dalla Legge evocate al considerando 2.3, vi è innazitutto il
fabbisogno vitale. La ricorrente ha indicato il suo fabbisogno in Fr. 19'894.- (Fr. 18'720.- + Fr. 704.- di minor costo della cassa malati + Fr. 470.- di
contributo AVS/AI/IPG).
Fino al 31 dicembre 2007 il diritto federale
stabiliva un importo minimo ed uno massimo (art. 3b cpv. 1 lett. a vLPC) entro
i quali i Cantoni, in virtù della delega di cui all'art. 3a cpv. 7 lett. b vLPC, fissavano il fabbisogno vitale,
chiamato anche nelle tabelle di calcolo "limite di reddito".
Con l'entrata in vigore del nuovo diritto che regola le prestazioni
complementari all'AVS e AI, dal
1° gennaio 2008 il diritto federale ha stabilito un importo unico.
Per l'anno 2009, gli importi destinati alla
copertura del fabbisogno generale vitale sono stati fissati dal Consiglio
federale in Fr. 18'720.- per persone sole, in Fr. 28'080.- per coniugi e, per
orfani che danno diritto ad una rendita e per figli che danno diritto ad una
rendita per figli dell'AVS o
dell'AI, in Fr. 9'780.- (cfr.
art. 1 dell'Ordinanza 09 sull'adeguamento delle prestazioni complementari
all'AVS/AI del 26 settembre
2008).
Nel Cantone Ticino i limiti di reddito sono
quelli previsti dalla LPC (art. 2 della Legge d'applicazione della LPC, del 23 ottobre 2007, LaLPC).
Infatti, con
il Decreto esecutivo del 4 febbraio 2009 concernente la LPC (pubblicato il 26
maggio 2009 nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi n.
26/2009, RL 6.4.5.3.2), valido per l'anno 2009, il Cantone Ticino ha ribadito i limiti di reddito fissati
dall'Ordinanza federale.
Questa Corte non può scostarsi dalla legislazione
vigente, perciò l'importo di Fr.
18'720.- ritenuto dalla Cassa cantonale di compensazione quale limite di
reddito per persona sola, quale è la ricorrente siccome separata di fatto dal
marito, è corretto.
2.6. La
ricorrente si è inoltre lamentata per il fatto di sopportare personalmente
anche altre spese, soprattutto legate alla cura del nipote invalido (abbigliamento,
materiale igienico, costi per la pulizia dell'appartamento, bucato e stiratura dei suoi vestiti, tasse sui
rifiuti, energia elettrica, spese per le trasferte dal dentista, dal tutore,
ecc.).
Ella chiede dunque che queste spese siano
riconosciute ed aggiunte implicitamente nella tabella di calcolo PC quale suo
fabbisogno, poiché la somma di Fr. 1'300.- al mese che le versa il tutore del nipote per prendersi cura
di quest'ultimo non basta,
visto che annualmente i costi ad esso legati ammontano a Fr. 31'200.- mentre egli percepisce una rendita AI
ed una PC assommanti in totale (solo) a Fr. 24'936.-.
In proposito, va rilevato che la lista dei costi
computabili (spese riconosciute) ai fini del calcolo della PC, elencati
all'art. 10 LPC (cfr. consid. 2.3), è esaustiva e che quest'ultima disposizione è di diritto federale
imperativo (Carigiet,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995, pag. 135; Carigiet/Koch,
Ergänzungs-leistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 83; N. 3001
DPC), perciò non è possibile derogarvi.
Di conseguenza, tutte le spese che non risultano
nell'elenco di cui al citato art. 10 LPC non possono essere ammesse in
deduzione a favore dell'assicurata.
A tutto quanto non è possibile far fronte tramite
i costi speciali previsti dalla legge (in particolare: vestiti, vitto,
telefono, acqua, luce, rifiuti, automobile, ecc.; cfr. Carigiet, Ergänzungsleistungen
zur AHV/IV, pag. 23 N. 74, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR),
Basilea 1998), si deve dunque sopperire tramite il fabbisogno vitale (limite di
reddito) per le persone non collocate in istituti, che è appositamente
destinato a coprire il fabbisogno minimo degli assicurati.
Per l'anno 2009 questo importo ammonta, come visto, a Fr. 18'720.- (cfr. Decreto cantonale esecutivo del
4 febbraio 2009 concernente la LPC) e rappresenta l'importo a cui l'assicurata
ha diritto per fare fronte alle altre personali spese menzionate nel
ricorso.
Ciò significa che oltre al fabbisogno vitale,
alla pigione, al contributo AVS/AI/IPG ed all'importo forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, non è
possibile riconoscere espressamente all'assicurata altre spese che esulino dalla lista contemplata
dall'art. 10 LPC. La legge ha
infatti fissato un tetto massimo di copertura delle spese riconosciute, al fine
di evitare di creare disuguaglianze di trattamento fra i beneficiari, per
esempio con assicurati che potrebbero pretendere il riconoscimento ed il
rimborso di ogni tipo di spesa di carattere personale con la conseguenza di magari
andare oltre all'obiettivo delle
PC, che è quello di garantire un reddito minimo per far fronte ai propri fabbisogni
vitali (cfr. consid. 2.2).
Ne consegue che i costi indicati dalla ricorrente
relativi alla cura personale, all'energia elettrica, all'acquisto dei giornali, alle trasferte, ecc., non possono essere
computati, come non lo possono essere i costi esposti e riferiti al nipote __________,
che risulta essere titolare di un proprio diritto alle prestazioni
complementari e non rientra dunque nel calcolo delle PC della zia qui unica
insorgente. Gli importi esposti non possono essere computati quali spese
specifiche a carico delle PC dell'assicurata.
La sua richiesta non può così essere accolta, nel
senso che il suo fabbisogno vitale resta fissato per il 2009 in Fr. 18'720.-.
2.7. Quanto al contributo fisso dell'assicurazione malattia, che la Cassa di compensazione ha stabilito in Fr. 4'224.-
mentre l'assicurata ha ritenuto
che debba essere preso in considerazione l'importo di Fr. 3'520.-,
corrispondente al premio LAMal che paga nel 2010, va anche in tal caso
confermato l'operato della
Cassa.
Al riguardo, questo Tribunale osserva che nella
precedente sentenza emessa il 28 marzo 2006 (inc. n. 33.2005.10) concernente la
ricorrente stessa, la questione del contributo fisso per i premi LAMal era già
stata ampiamente spiegata all'interessata.
In questa sede si può pertanto rinviare a quella sentenza.
Va qui soltanto evidenziato ancora che in virtù
dell'art. 65 cpv. 1 LAMal i
Cantoni accordano riduzioni dei premi agli assicurati di condizione economica
modesta.
A norma dell'art. 66 cpv. 1 LAMal, la Confederazione accorda annualmente ai
Cantoni sussidi per la riduzione dei premi a tenore degli artt. 65 e 65a.
Per il capoverso 2, il Consiglio federale
stabilisce la quota che spetta a ciascun Cantone in base alla sua popolazione
residente, alla sua capacità finanziaria e al numero di assicurati secondo l'art. 65a lett. a.
Per quanto concerne le prestazioni complementari,
l'art. 10 cpv. 3 lett. d LPC,
come esposto al considerando 2.3, prevede che le spese riconosciute includono
un importo forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e che questo
importo forfetario deve corrispondere al premio medio cantonale o regionale per
l'assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie.
Giusta l'art. 54a cpv. 3 dell'OPC-AVS/AI, il Dipartimento federale dell'interno fissa gli importi forfetari annui per l'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie secondo l'art.
10 cpv. 3 lett. d LPC al più tardi alla fine di ottobre dell'anno corrente per l'anno successivo.
Per l'art. 54a cpv. 4 OPC-AVS/AI, nel caso di cambiamento di domicilio del
beneficiario di PC, la prestazione complementare, compreso l'ammontare forfetario per l'assicurazione obbligatoria malattie, è
versata: a) dal precedente Cantone di domicilio, fino all'estinzione del diritto alla prestazione
complementare da versare mensilmente; b) dal nuovo Cantone di domicilio, dall'inizio del diritto alla prestazione
complementare da versare mensilmente.
Quindi, il DFI determina l'importo dei premi medi
cantonali o regionali per l'assicurazione di base e con ordinanza del 31
ottobre 2008 ha fissato in Fr. 4'224.- il premio medio per l'anno 2009 per la regione 2 del Cantone
Ticino - regione a cui appartiene il Comune di domicilio della ricorrente -,
premio che viene pagato dal Cantone Ticino con finanziamenti dai sussidi
all'assicurazione sociale contro le malattie (cfr. art. 65 LAMal).
Nell'evocato Decreto esecutivo del 4 febbraio 2009 l'autorità cantonale ha confermato in Fr. 4'224.-
l'importo del contributo fisso
per gli adulti domiciliati nella regione 2.
Secondo gli artt. 3 e 29 cpv. 2 LaLPC, il premio
lordo dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie degli
assicurati beneficiari di PC è corrisposto direttamente dal Cantone agli assicuratori.
Il tenore di questa norma è ripreso pure dall'art. 41 cpv. 1 LCAMal, mentre il suo
capoverso 2 specifica che l'ammontare
dell'importo del premio lordo
degli assicurati beneficiari di prestazione complementare AVS/AI a carico della
riduzione dei premi nell'assicurazione
malattie è determinato in applicazione dell'Ordinanza federale sulle PC.
Stanti così le cose, il TCA deve ritenere per la
ricorrente il contributo fisso per l'assicurazione malattia di Fr. 4'224.-. Trattandosi di un premio medio
regionale per il 2009 (il contributo per il 2010 è di Fr. 4'380.-), esso è dunque totalmente
indipendente dal premio LAMal effettivamente dovuto dall'assicurata.
Va comunque rilevato che il premio di Fr. 3'520.- indicato dalla stessa si riferisce
all'anno 2010, mentre qui in
discussione è il suo diritto alle PC dal 1° ottobre 2009.
Inoltre, contrariamente a quanto inteso dall'interessata, questo importo medio, maggiore
a quello concretamente da ella pagato, va a vantaggio della beneficiaria di prestazioni
complementari, poiché in tal modo viene aumentato il suo fabbisogno e quindi la
differenza con i suoi redditi computabili.
2.8. L'insorgente ha chiesto di eliminare dalle
sue spese riconosciute l'importo
di Fr. 470.- relativo al contributo AVS, affermando di non essere (ancora)
pensionata, bensì invalida.
Al riguardo, questo Tribunale rileva innanzitutto
che il contributo annuo di Fr. 470.- si riferisce non solo all'AVS, ma anche all'AI e all'IPG, come
ben indicato sul foglio di calcolo della prestazione complementare e quindi
concerne anche l'assicurata,
beneficiaria di una rendita d'invalidità.
In secondo luogo, occorre evidenziare che, in
virtù dell'art. 10 cpv. 3 lett.
c LPC, per tutte le persone sono riconosciuti quali spese i premi versati alle
assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie.
In merito a ciò va dunque ritenuto che sono
assicurate obbligatoriamente in conformità alla Legge federale sull'assicurazione
per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro
domicilio civile in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati
sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività
lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo
inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e
dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni, se sono di sesso
femminile o 65 anni, se di sesso maschile.
Tuttavia, l'età di pensionamento della donna è fissata a 63 anni a partire dal
2001 (quattro anni dall’entrata in vigore della revisione legislativa), a 64
anni dal 2005 (otto anni; cfr. lett. d cpv. 1 delle disposizioni transitorie
relative alla 10a revisione della LAVS).
Giusta l'art. 10 cpv. 1 LAVS, le persone che non
esercitano un'attività
lucrativa pagano, secondo le loro condizioni sociali, un contributo da Fr.
324.- (nel 2009 e 2010: Fr. 382.-) a Fr. 8'400.-. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano, incluso il
contributo di un eventuale datore di lavoro, contributi inferiori a Fr. 324.-
(Fr. 382.-), sono considerati non esercitanti un'attività lucrativa.
Per l'art. 10 cpv. 2 LAVS, gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa, se mantenuti o
assistiti da enti pubblici o da terzi, pagano il contributo minimo.
Nel caso di specie è applicabile l'art. 10 cpv. 2 LAVS e quindi l'assicurata deve pagare il contributo
minimo.
Queste disposizioni legali sono applicabili anche alla ricorrente,
beneficiaria di una rendita AI, in virtù della legislazione che regola l'assicurazione
sull'invalidità.
Infatti, l'art. 2 concernente l'obbligo contributivo recita che
" Sono
tenuti a pagare i contributi gli assicurati e i datori di lavoro indicati negli
articoli 3 e 12 della LAVS."
E per l'art. 3 sul calcolo e riscossione dei contributi,
" 1
La LAVS è applicabile, per analogia, al calcolo dei contributi dell'assicurazione
per l’invalidità. Il contributo sul reddito di un’attività lucrativa è dell’1,4
per cento. I contributi delle persone assicurate obbligatoriamente, calcolati
secondo la tavola scalare, sono graduati nello stesso modo dei contributi
dell’assicurazione vecchiaia e superstiti. In tale ambito, è mantenuto il rapporto
tra la percentuale summenzionata e il tasso non ridotto di contribuzione
secondo l’articolo 8 capoverso 1 della LAVS.
L’articolo 9bis della LAVS è applicabile per analogia.
1bis Le persone senza
attività lucrativa pagano, secondo le loro condizioni sociali, un contributo da
64 a 1400 franchi l’anno, se sono assicurate obbligatoriamente, da 128 a 1400
franchi l’anno, se sono assicurate facoltativamente in virtù dell’articolo 2
della LAVS.
2 I contributi sono riscossi come supplemento ai
contributi dell’AVS. Gli articoli 11 e 14–16 LAVS sono applicabili per analogia
con le rispettive deroghe alla LPGA21.".
Inoltre, per quanto concerne la legge sulle
indennità per perdita di guadagno (LIPG), l'art. 27 prevede che
"
1 Sono tenuti a pagare i contributi gli assicurati e i datori di lavoro
indicati negli articoli 3 e 12 della legge sull’AVS, eccettuati gli assicurati
facoltativi.
Considerandi
2.
Per il calcolo dei contributi sono applicabili per analogia le disposizioni
della legge sull’AVS. Il Consiglio federale stabilisce l’ammontare dei
contributi tenendo conto dell’articolo 28. Il contributo sul reddito di
un’attività lucrativa non può tuttavia eccedere lo 0,5 per cento. Gli assicurati
che non esercitano un’attività lucrativa pagano un contributo da 14 a 500
franchi l’anno, secondo le loro condizioni sociali. I contributi di questi
assicurati e i contributi calcolati secondo la tavola scalare sono digradati
nello stesso modo dei contributi dell’assicurazione per la vecchiaia e i
superstiti. In tal ambito è mantenuto il rapporto tra la percentuale
summenzionata e il tasso non ridotto di contribuzione giusta l’articolo 8
capoverso 1 della legge sull’AVS. L’articolo 9bis della legge sull’AVS è
applicabile per analogia.
3.
I contributi sono prelevati quali supplementi a quelli dell’assicurazione
per la vecchiaia e per i superstiti. Gli articoli 11 e 14–16 della legge
sull’AVS sono applicabili per analogia, comprese le deroghe alla LPGA che vi
figurano.".
Ora, secondo la già citata Ordinanza federale 09
sugli adeguamenti all'evoluzione
dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG,
per l'anno 2009 il contributo
minimo per le persone senza attività lucrativa è di Fr. 382.- all'anno per l'AVS, di Fr. 64.- per l'AI e di Fr. 14.- per l'IPG, ossia un contributo annuo totale di Fr. 470.-.
Questo importo, dunque, è a carico delle persone
senza attività lucrativa fino al raggiungimento dell'età pensionabile e quindi è dovuto anche dalla ricorrente fino al compimento
dei 64 anni.
In luogo e vece di lasciare l'onere all'interessata stessa di provvedere a versare quanto dovuto alla Cassa
cantonale di compensazione al fine di far fronte al suo obbligo contributivo
annuo e quindi di non avere buchi contributivi che potrebbero poi intaccare il
suo diritto alla rendita AVS, l'amministrazione, come da essa stessa ben rilevato, per prassi garantisce
il contributo AVS/AI/IPG ai beneficiari di prestazioni complementari e provvede
direttamente a riversarlo alla Cassa di compensazione competente, analogamente
a quanto accade con il premio LAMal, che il Cantone paga direttamente agli
assicuratori (art. 29 cpv. 2 LaLPC).
In queste circostanze, è a giusta ragione che, in
virtù dell'art. 10 cpv. 3 lett.
c LPC, nelle spese riconosciute della ricorrente deve essere aggiunto l'importo di Fr. 470.- fino a quando
andrà in pensione.
2.9
Resta ancora
da determinare la pigione lorda ascrivibile all'assicurata, che la Cassa di compensazione ha fissato in Fr. 9'000.-, mentre la ricorrente chiede sia
stabilita nell'importo massimo
di Fr. 13'200.-, sebbene il
canone da lei pagato nell'anno
2009.
sia di Fr. 18'860.- (Fr. 1'580.- x 12 mesi).
Giusta il citato art. 10 cpv. 1 lett. b LPC (cfr.
consid. 2.3), sono considerate spese riconosciute la pigione di un appartamento
e le relative spese accessorie (escluse le pigioni
rimaste insolute).
Per le persone sole, come visto, la legge
federale riconosce per il 2009 un importo massimo annuo di Fr. 13'200.-.
Nel noto Decreto esecutivo del 4 febbraio 2009
(RL 6.4.5.3.2), il Cantone Ticino ha confermato questo forfait massimo.
Secondo l'art. 16c OPC-AVS/AI, quando appartamenti o case unifamiliari sono
occupati anche da persone escluse dal calcolo della PC, la pigione computabile
deve essere ripartita fra le singole persone. Le parti di pigione delle persone
escluse dal calcolo della PC non sono prese in considerazione nel calcolo della
prestazione complementare annua (cpv. 1). Di massima, l'ammontare della pigione è ripartito in parti uguali (cpv. 2).
La già citata STCA del 28 marzo 2006 (inc.
33.2005
), che ha coinvolto (anche) la ricorrente, ai considerandi 2.7-2.9 ha
già trattato la questione della condivisione della pigione fra l'assicurata e suo nipote. A quel riguardo, il
TCA aveva così concluso:
"
(…)
2.9
Occorre ancora esaminare se gli assicurati
non siano obbligati giuridicamente o moralmente ad ospitare il nipote e la
madre.
In primo luogo va osservato che non si è di
fronte ad una questione in cui la vita in comune è
riconducibile ad un obbligo di mantenimento di diritto civile fondato sugli
art. 276 e 277 CC, poiché non si tratta dell'obbligo dei genitori di mantenere
i figli.
Inoltre, nemmeno l'art.
328.
CC (cfr. consid. 2.7), che prevede l'assistenza tra parenti in linea
ascendente e discendente soltanto per chi vive in condizioni agiate (Basler
Kommentar, 2002, ad art. 328 ZGB n. 15), può essere applicato.
In proposito va rilevato che siccome il concetto
del dovere di assistenza tra parenti è in sé problematico e non si adatta più
ai tempi attuali, la nozione di "condizioni agiate" deve essere interpretata
in senso stretto.
La Conferenza svizzera per l'aiuto sociale 2000,
nelle sue direttive in vigore dal 1° gennaio 2001, ha proposto agli organi
dell'aiuto sociale di considerare che le persone sono in grado di contribuire
al mantenimento dei loro parenti a partire da un reddito imponibile di Fr.
60'000.- per le persone sole e di Fr. 80'000.- per le coppie, a cui si deve
aggiungere l'ammontare di Fr. 10'000.- per ogni figlio minorenne o in
formazione (Basler Kommentar, ad art. 328 ZGB n. 15b e 17).
Nel caso in esame i ricorrenti hanno richiesto
l'erogazione di una prestazione complementare, poiché beneficiano di un reddito
composto, in sostanza, delle sole rendite AVS, che sono senza dubbio
notevolmente inferiori dell'importo suindicato valido per le coppie.
Di conseguenza, i ricorrenti non si trovano
manifestamente in condizioni economiche agiate, circostanza che comporta che
essi non sono quindi tenuti a
soccorrere economicamente la madre/suocera (citata STFA del 9 gennaio 2003, P
76/01; STCA del 30 gennaio 2003 nella causa C.S-G., Inc. n. 39.2002.8).
Visto lo stato precario di salute della
mamma/suocera (doc. VII: risposta c) ad 17), il fatto di ospitarla senza potere
ovviamente beneficiare di suoi servizi, nemmeno configura un obbligo morale
degli assicurati nei confronti della stessa, quale eventuale controprestazione
per una sua ipotetica collaborazione (citata STFA del 9 gennaio 2003, P 76/01;
a contrario DTF 105 V 274).
Inoltre, né nel ricorso né nelle risposte date al
TCA con scritto del 14 dicembre 2005 gli insorgenti hanno addotto che il
nipote e la mamma/suocera occuperebbero la maggior parte della casa (citata STFA del 9 gennaio 2003, P
76/01, consid. 1.2 e 1.5).
Anzi, gli accertamenti eseguiti dal TCA hanno permesso di confermare che l'occupazione
della casa fra i coabitanti avviene in modo assolutamente equo (doc. VII). Non
v'è infatti chi – nel senso dei
richiedenti delle prestazioni complementari che vengono presi in considerazione
per il calcolo delle PC (art. 16c OPC-AVS/AI) – utilizza una parte maggiore
della casa (doc. VII) e che potrebbe dunque fare un'eccezione al citato principio della ripartizione in parti uguali
(art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI).
Da quanto precede discende che tali circostanze
permettono di ritenere che l'occupazione dell'abitazione da parte dei quattro
conviventi sia paritaria e che pertanto la pigione lorda vada regolarmente
suddivisa in parti uguali, come ha correttamente effettuato la Cassa.
Ritenuto quindi come l'abitazione in questione sia occupata da quattro persone, ma solo due
rientrano nel calcolo della PC, a giusta ragione la Cassa ha computato agli
assicurati a titolo di pigione lorda la metà dell'intera pigione lorda, quindi l'importo di Fr. 11'280.- annui ([Fr. 1800.- x 12 mesi + Fr.
80.
- x 12 mesi] : 4 coinquilini x 2 sole persone incluse nel calcolo delle PC).
Infine, il TCA osserva che anche se si
considerasse una terza persona nel calcolo della pigione, l'importo massimo che può essere considerato
ai fini del calcolo della PC ammonta a Fr. 15'000.- all'anno (cfr.
menzionato DE del 1° dicembre 2004).".
In concreto, anche il nipote, invalido dalla
nascita, non può evidentemente prestare alcun aiuto domestico o simile alla
ricorrente. Visto il suo stato precario di salute, che abbisogna di cure ed
aiuto continuo da parte dell'assicurata,
il fatto di ospitarlo senza potere ovviamente beneficiare di suoi servizi,
nemmeno configura un obbligo morale dell'insorgente nei di lui confronti, quale eventuale controprestazione
per una sua ipotetica collaborazione (STFA del 9 gennaio 2003, P 76/01; a
contrario DTF 105 V 274).
In qualità di nipote, poi, va esclusa l'applicazione degli artt. 276 e 277 CC relativa
al rapporto fra genitori e figli e degli artt. 328 e 329 CC concernente i
parenti in linea ascendente e discendente.
In queste circostanze, va ritenuto che la ricorrente
condivide l'abitazione familiare con __________, che però non è incluso
nel calcolo delle PC dell'assicurata,
essendo egli personalmente beneficiario di prestazioni versate dall'AI ed a sua volta di PC in virtù, va
ribadito, di un diritto proprio ex art. 4 cpv. 1 lett. c LPC, e non perché
beneficiario di PC tramite l'assicurata,
sua zia, come potrebbe essere invece un figlio o un coniuge che rientrerebbero
nel calcolo delle prestazioni complementari dell'interessata.
Come detto, infatti, l'insorgente va considerata persona sola e quindi il calcolo non va
eseguito come famiglia solo perché due persone, in specie parenti, convivono. Pertanto,
la pigione annua lorda deve essere computata all'assicurata soltanto in ragione di metà.
Dalla
documentazione agli atti risulta che la pigione lorda mensile ammontava nel
2009.
a Fr. 1'580.-, ossia Fr. 1'200.- di locazione netta (doc. 37), Fr. 300.-
d'acconto spese accessorie (doc.
37) e Fr. 80.- per il parcheggio (doc. 36).
La Cassa di
compensazione ha riconosciuto all'assicurata una pigione annua di Fr. 9'000.-, pari alla metà (art. 16c OPC-AVS/AI) della somma (Fr. 18'000.-) della pigione (Fr. 1'200.- x 12 mesi) e delle spese accessorie
(Fr. 300.- x 12 mesi), escluso quindi il costo per il parcheggio.
La ricorrente
ha poi indicato che dal 1° gennaio 2010 la pigione è aumentata di Fr. 30.- al
mese (doc. 34).
In queste circostanze, dal 1° ottobre 2009 e fino
alla modifica del canone di locazione va computata all'assicurata
una pigione lorda di Fr. 9'000.-. Tale importo
corrisponde alla metà, come già esposto, del canone di locazione annuo lordo per
il 2009 senza garage (N. 3026 delle Direttive sulle prestazioni complementari
all'AVS/AI (DPC) edite dall'UFAS), cifrato in Fr. 18'000.- ([Fr. 1'200.- + Fr. 300.-] x 12 mesi).
Questo stesso
importo va ritenuto anche per il 2010 poiché, a ben vedere, l'aumento di
pigione per l'anno corrente segnalato dall'interessata si riferisce in realtà ai
"posteggi" (doc. 34) e quindi questa voce non può essere presa in
considerazione non essendo una spesa strettamente necessaria.
Non va invece
tutelata la richiesta dell'insorgente di considerare il limite di Fr. 15'000.-
di cui all'art. 10 cpv. 1 lett. b LPC.
Infatti,
questa norma si riferisce chiaramente alle persone con orfani che hanno diritto
ad una rendita o con figli che danno diritto ad una rendita per figli dell'AVS
o dell'AI. Come già rilevato, in concreto non si è di fronte né all'una né all'altra
ipotesi. La ricorrente è la zia di __________ ed egli non ha diritto ad una
rendita per orfani né ad una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, ma ha un
diritto proprio ad una rendita d'invalidità come persona adulta, essendo nato
nel 1973. La norma citata dall'assicurata non può dunque essere qui applicata.
Si evidenzia,
infine, che il diritto del nipote alle PC non è oggetto della decisione
impugnata e quindi non può essere esaminato.
2.10
Stanti le
considerazioni che precedono, le spese riconosciute dell'assicurata assommano dunque a Fr. 32'414.-
(Fr. 18'720.- [fabbisogno vitale per persona sola] + Fr. 4'224.- [contributo cassa malati] + Fr. 470.-
[contributi AVS/AI/IPG] + Fr. 9'000.- [pigione lorda]).
L'importo individuato dalla Cassa cantonale di compensazione deve quindi
essere confermato.
2.11
Per quanto
concerne i redditi computabili, va conteggiata la rendita AI (art.
11.
cpv. 1 lett. d LPC) di Fr. 18'300.- percepita dall'assicurata
nel 2009 (art. 23 cpv. 3 OPC-AVS/AI), come correttamente effettuato dalla Cassa
di compensazione.
L'insorgente ha tuttavia più volte menzionato di ricevere dal tutore
del nipote la cifra di Fr. 1'300.- al mese per il mantenimento del pupillo.
Al riguardo, il 21 dicembre 2009 (doc. 32) il tutore ufficiale ha
dichiarato che dall'indennità mensile di Fr. 2'078.- che il pupillo invalido
dalla nascita riceve mensilmente, egli versa all'insorgente la somma di Fr. 1'300.-
"che serve quale:
" a)
partecipazione al canone di affitto e spese annesse;
b) vitto;
c) spese per abbigliamento (vestiti, scarpe,
maglie, calze, ecc.);
d) spese per acquisti igienici di necessità
giornaliera;
e) cura dello stesso;
f) spese di trasferte, ecc. ecc."
Si tratta, come ritenuto dalla Cassa, di versamenti che non vanno
conteggiati quali versamenti periodici ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. d LPC.
2.12
Come visto in
ingresso, la prestazione complementare annua a cui il ricorrente ha diritto è
pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art.
9.
cpv. 1 LPC).
In concreto, deducendo dai redditi computabili di
Fr. 18'300.- le spese
riconosciute ammontanti a Fr. 32'414.-, si ottiene un'eccedenza di Fr. 14'114.-, alla quale va però ancora dedotto il contributo fisso di Fr. 4'224.- per l'assicurazione malattia.
L'insorgente ha così diritto ad una prestazione complementare annua di
Fr. 9'420.-, corrispondente a Fr. 785.- mensili.
Il calcolo dell'amministrazione è quindi corretto
e va confermato, ovvero dal 1° ottobre 2009 la Cassa di compensazione verserà
all'assicurata delle PC di Fr.
785.
- al mese.
Il ricorso deve dunque essere respinto.
2.13
Quanto alla
lamentela della diminuzione del suo diritto alle PC, che la ricorrente afferma
essere stato di Fr. 909.- ed ora di soli Fr. 785.-, la ragione d'essere di tale differenza per l'anno 2009 è insita nel cambiamento del suo domicilio.
In effetti, prima di trasferirsi a __________, l'assicurata era domiciliata nel Cantone __________
e quindi il parametro del contributo fisso per il pagamento del premio dell'assicurazione malattia era quello medio
stabilito per quel Cantone.
Secondo la già citata Ordinanza del DFI del 31
ottobre 2008, il premio medio per gli adulti nella regione 1 in cui era
domiciliata la ricorrente ammontava a Fr. 3'408.-.
Inoltre, l'insorgente ha cambiato abitazione e di riflesso anche il costo della
pigione è mutato passando da Fr. 6'900.- riconosciuti dalla Cassa cantonale
del Cantone __________ a Fr. 9'000.-
ammessi dalla Cassa cantonale di compensazione del Cantone Ticino e qui
confermati dal TCA.
Il limite di reddito, identico in tutti i Cantoni
siccome fissato dalla LPC, resta immutato a Fr. 18'720.- per
persona sola nel 2009.
In queste circostanze, se fino al 30 settembre
2009.
le spese riconosciute dell'assicurata ammontavano a Fr. 29'028.-, dal momento del cambiamento del
Cantone di domicilio ora esse assommano, come visto, a Fr. 32'414.-, mentre i redditi computabili sono
rimasti immutati a Fr. 18'300.-.
Di conseguenza, se quando l'assicurata era domiciliata nel Cantone __________
la differenza fra i redditi computabili e le spese riconosciute era di Fr.
10'728.- (doc. 2) - già dedotto il contributo fisso per i premi LAMal poiché,
in virtù dell'art. 54a cpv. 1
OPC-AVS/AI, tale forfait non deve essere inserito dai Cantoni nel conteggio
delle prestazioni complementari -, da quando è domiciliata nel nostro Cantone
la differenza risultante dal suo diritto alle PC per l'anno 2009 è invece, come visto, di Fr. 9'420.-.
Giocoforza, quindi, riducendosi la differenza fra
le entrate e le uscite, anche il diritto alle prestazioni complementari della
ricorrente è diminuito a Fr. 785.-.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare
quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione,
e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà
essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha
ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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