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33.2010.2

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

19 agosto 2010Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

i quali vi sono:

"

(…)

d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,

comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

(…)".

2.4. Oggetto del

contendere è il diritto di RI 1 di percepire delle prestazioni complementari. La

ricorrente ha impugnato la decisione della Cassa, poiché ritiene che i dati su

cui quest'ultima si è fondata non siano corretti. Ella ha postulato un aiuto

concreto per fare fronte a tutte le normali spese quotidiane, accresciute dal

doversi prendere cura del nipote, invalido dalla nascita. A suo dire le spese reali

sarebbero infatti di gran lunga superiori agli importi ritenuti dall'amministrazione, che le ha concesso una PC di

Fr. 785.- al mese.

Questo Tribunale deve quindi analizzare se gli importi relativi

alle spese riconosciute (uscite) ed ai redditi computabili (entrate) dell'assicurata

considerati nella decisione impugnata siano corretti.

2.5. Tra le spese

riconosciute dalla Legge evocate al considerando 2.3, vi è innazitutto il

fabbisogno vitale. La ricorrente ha indicato il suo fabbisogno in Fr. 19'894.- (Fr. 18'720.- + Fr. 704.- di minor costo della cassa malati + Fr. 470.- di

contributo AVS/AI/IPG).

Fino al 31 dicembre 2007 il diritto federale

stabiliva un importo minimo ed uno massimo (art. 3b cpv. 1 lett. a vLPC) entro

i quali i Cantoni, in virtù della delega di cui all'art. 3a cpv. 7 lett. b vLPC, fissavano il fabbisogno vitale,

chiamato anche nelle tabelle di calcolo "limite di reddito".

Con l'entrata in vigore del nuovo diritto che regola le prestazioni

complementari all'AVS e AI, dal

1° gennaio 2008 il diritto federale ha stabilito un importo unico.

Per l'anno 2009, gli importi destinati alla

copertura del fabbisogno generale vitale sono stati fissati dal Consiglio

federale in Fr. 18'720.- per persone sole, in Fr. 28'080.- per coniugi e, per

orfani che danno diritto ad una rendita e per figli che danno diritto ad una

rendita per figli dell'AVS o

dell'AI, in Fr. 9'780.- (cfr.

art. 1 dell'Ordinanza 09 sull'adeguamento delle prestazioni complementari

all'AVS/AI del 26 settembre

2008).

Nel Cantone Ticino i limiti di reddito sono

quelli previsti dalla LPC (art. 2 della Legge d'applicazione della LPC, del 23 ottobre 2007, LaLPC).

Infatti, con

il Decreto esecutivo del 4 febbraio 2009 concernente la LPC (pubblicato il 26

maggio 2009 nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi n.

26/2009, RL 6.4.5.3.2), valido per l'anno 2009, il Cantone Ticino ha ribadito i limiti di reddito fissati

dall'Ordinanza federale.

Questa Corte non può scostarsi dalla legislazione

vigente, perciò l'importo di Fr.

18'720.- ritenuto dalla Cassa cantonale di compensazione quale limite di

reddito per persona sola, quale è la ricorrente siccome separata di fatto dal

marito, è corretto.

2.6. La

ricorrente si è inoltre lamentata per il fatto di sopportare personalmente

anche altre spese, soprattutto legate alla cura del nipote invalido (abbigliamento,

materiale igienico, costi per la pulizia dell'appartamento, bucato e stiratura dei suoi vestiti, tasse sui

rifiuti, energia elettrica, spese per le trasferte dal dentista, dal tutore,

ecc.).

Ella chiede dunque che queste spese siano

riconosciute ed aggiunte implicitamente nella tabella di calcolo PC quale suo

fabbisogno, poiché la somma di Fr. 1'300.- al mese che le versa il tutore del nipote per prendersi cura

di quest'ultimo non basta,

visto che annualmente i costi ad esso legati ammontano a Fr. 31'200.- mentre egli percepisce una rendita AI

ed una PC assommanti in totale (solo) a Fr. 24'936.-.

In proposito, va rilevato che la lista dei costi

computabili (spese riconosciute) ai fini del calcolo della PC, elencati

all'art. 10 LPC (cfr. consid. 2.3), è esaustiva e che quest'ultima disposizione è di diritto federale

imperativo (Carigiet,

Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995, pag. 135; Carigiet/Koch,

Ergänzungs-leistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 83; N. 3001

DPC), perciò non è possibile derogarvi.

Di conseguenza, tutte le spese che non risultano

nell'elenco di cui al citato art. 10 LPC non possono essere ammesse in

deduzione a favore dell'assicurata.

A tutto quanto non è possibile far fronte tramite

i costi speciali previsti dalla legge (in particolare: vestiti, vitto,

telefono, acqua, luce, rifiuti, automobile, ecc.; cfr. Carigiet, Ergänzungsleistungen

zur AHV/IV, pag. 23 N. 74, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR),

Basilea 1998), si deve dunque sopperire tramite il fabbisogno vitale (limite di

reddito) per le persone non collocate in istituti, che è appositamente

destinato a coprire il fabbisogno minimo degli assicurati.

Per l'anno 2009 questo importo ammonta, come visto, a Fr. 18'720.- (cfr. Decreto cantonale esecutivo del

4 febbraio 2009 concernente la LPC) e rappresenta l'importo a cui l'assicurata

ha diritto per fare fronte alle altre personali spese menzionate nel

ricorso.

Ciò significa che oltre al fabbisogno vitale,

alla pigione, al contributo AVS/AI/IPG ed all'importo forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, non è

possibile riconoscere espressamente all'assicurata altre spese che esulino dalla lista contemplata

dall'art. 10 LPC. La legge ha

infatti fissato un tetto massimo di copertura delle spese riconosciute, al fine

di evitare di creare disuguaglianze di trattamento fra i beneficiari, per

esempio con assicurati che potrebbero pretendere il riconoscimento ed il

rimborso di ogni tipo di spesa di carattere personale con la conseguenza di magari

andare oltre all'obiettivo delle

PC, che è quello di garantire un reddito minimo per far fronte ai propri fabbisogni

vitali (cfr. consid. 2.2).

Ne consegue che i costi indicati dalla ricorrente

relativi alla cura personale, all'energia elettrica, all'acquisto dei giornali, alle trasferte, ecc., non possono essere

computati, come non lo possono essere i costi esposti e riferiti al nipote __________,

che risulta essere titolare di un proprio diritto alle prestazioni

complementari e non rientra dunque nel calcolo delle PC della zia qui unica

insorgente. Gli importi esposti non possono essere computati quali spese

specifiche a carico delle PC dell'assicurata.

La sua richiesta non può così essere accolta, nel

senso che il suo fabbisogno vitale resta fissato per il 2009 in Fr. 18'720.-.

2.7. Quanto al contributo fisso dell'assicurazione malattia, che la Cassa di compensazione ha stabilito in Fr. 4'224.-

mentre l'assicurata ha ritenuto

che debba essere preso in considerazione l'importo di Fr. 3'520.-,

corrispondente al premio LAMal che paga nel 2010, va anche in tal caso

confermato l'operato della

Cassa.

Al riguardo, questo Tribunale osserva che nella

precedente sentenza emessa il 28 marzo 2006 (inc. n. 33.2005.10) concernente la

ricorrente stessa, la questione del contributo fisso per i premi LAMal era già

stata ampiamente spiegata all'interessata.

In questa sede si può pertanto rinviare a quella sentenza.

Va qui soltanto evidenziato ancora che in virtù

dell'art. 65 cpv. 1 LAMal i

Cantoni accordano riduzioni dei premi agli assicurati di condizione economica

modesta.

A norma dell'art. 66 cpv. 1 LAMal, la Confederazione accorda annualmente ai

Cantoni sussidi per la riduzione dei premi a tenore degli artt. 65 e 65a.

Per il capoverso 2, il Consiglio federale

stabilisce la quota che spetta a ciascun Cantone in base alla sua popolazione

residente, alla sua capacità finanziaria e al numero di assicurati secondo l'art. 65a lett. a.

Per quanto concerne le prestazioni complementari,

l'art. 10 cpv. 3 lett. d LPC,

come esposto al considerando 2.3, prevede che le spese riconosciute includono

un importo forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e che questo

importo forfetario deve corrispondere al premio medio cantonale o regionale per

l'assicurazione obbligatoria

delle cure medico-sanitarie.

Giusta l'art. 54a cpv. 3 dell'OPC-AVS/AI, il Dipartimento federale dell'interno fissa gli importi forfetari annui per l'assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie secondo l'art.

10 cpv. 3 lett. d LPC al più tardi alla fine di ottobre dell'anno corrente per l'anno successivo.

Per l'art. 54a cpv. 4 OPC-AVS/AI, nel caso di cambiamento di domicilio del

beneficiario di PC, la prestazione complementare, compreso l'ammontare forfetario per l'assicurazione obbligatoria malattie, è

versata: a) dal precedente Cantone di domicilio, fino all'estinzione del diritto alla prestazione

complementare da versare mensilmente; b) dal nuovo Cantone di domicilio, dall'inizio del diritto alla prestazione

complementare da versare mensilmente.

Quindi, il DFI determina l'importo dei premi medi

cantonali o regionali per l'assicurazione di base e con ordinanza del 31

ottobre 2008 ha fissato in Fr. 4'224.- il premio medio per l'anno 2009 per la regione 2 del Cantone

Ticino - regione a cui appartiene il Comune di domicilio della ricorrente -,

premio che viene pagato dal Cantone Ticino con finanziamenti dai sussidi

all'assicurazione sociale contro le malattie (cfr. art. 65 LAMal).

Nell'evocato Decreto esecutivo del 4 febbraio 2009 l'autorità cantonale ha confermato in Fr. 4'224.-

l'importo del contributo fisso

per gli adulti domiciliati nella regione 2.

Secondo gli artt. 3 e 29 cpv. 2 LaLPC, il premio

lordo dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie degli

assicurati beneficiari di PC è corrisposto direttamente dal Cantone agli assicuratori.

Il tenore di questa norma è ripreso pure dall'art. 41 cpv. 1 LCAMal, mentre il suo

capoverso 2 specifica che l'ammontare

dell'importo del premio lordo

degli assicurati beneficiari di prestazione complementare AVS/AI a carico della

riduzione dei premi nell'assicurazione

malattie è determinato in applicazione dell'Ordinanza federale sulle PC.

Stanti così le cose, il TCA deve ritenere per la

ricorrente il contributo fisso per l'assicurazione malattia di Fr. 4'224.-. Trattandosi di un premio medio

regionale per il 2009 (il contributo per il 2010 è di Fr. 4'380.-), esso è dunque totalmente

indipendente dal premio LAMal effettivamente dovuto dall'assicurata.

Va comunque rilevato che il premio di Fr. 3'520.- indicato dalla stessa si riferisce

all'anno 2010, mentre qui in

discussione è il suo diritto alle PC dal 1° ottobre 2009.

Inoltre, contrariamente a quanto inteso dall'interessata, questo importo medio, maggiore

a quello concretamente da ella pagato, va a vantaggio della beneficiaria di prestazioni

complementari, poiché in tal modo viene aumentato il suo fabbisogno e quindi la

differenza con i suoi redditi computabili.

2.8. L'insorgente ha chiesto di eliminare dalle

sue spese riconosciute l'importo

di Fr. 470.- relativo al contributo AVS, affermando di non essere (ancora)

pensionata, bensì invalida.

Al riguardo, questo Tribunale rileva innanzitutto

che il contributo annuo di Fr. 470.- si riferisce non solo all'AVS, ma anche all'AI e all'IPG, come

ben indicato sul foglio di calcolo della prestazione complementare e quindi

concerne anche l'assicurata,

beneficiaria di una rendita d'invalidità.

In secondo luogo, occorre evidenziare che, in

virtù dell'art. 10 cpv. 3 lett.

c LPC, per tutte le persone sono riconosciuti quali spese i premi versati alle

assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie.

In merito a ciò va dunque ritenuto che sono

assicurate obbligatoriamente in conformità alla Legge federale sull'assicurazione

per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro

domicilio civile in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati

sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività

lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo

inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e

dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni, se sono di sesso

femminile o 65 anni, se di sesso maschile.

Tuttavia, l'età di pensionamento della donna è fissata a 63 anni a partire dal

2001 (quattro anni dall’entrata in vigore della revisione legislativa), a 64

anni dal 2005 (otto anni; cfr. lett. d cpv. 1 delle disposizioni transitorie

relative alla 10a revisione della LAVS).

Giusta l'art. 10 cpv. 1 LAVS, le persone che non

esercitano un'attività

lucrativa pagano, secondo le loro condizioni sociali, un contributo da Fr.

324.- (nel 2009 e 2010: Fr. 382.-) a Fr. 8'400.-. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano, incluso il

contributo di un eventuale datore di lavoro, contributi inferiori a Fr. 324.-

(Fr. 382.-), sono considerati non esercitanti un'attività lucrativa.

Per l'art. 10 cpv. 2 LAVS, gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa, se mantenuti o

assistiti da enti pubblici o da terzi, pagano il contributo minimo.

Nel caso di specie è applicabile l'art. 10 cpv. 2 LAVS e quindi l'assicurata deve pagare il contributo

minimo.

Queste disposizioni legali sono applicabili anche alla ricorrente,

beneficiaria di una rendita AI, in virtù della legislazione che regola l'assicurazione

sull'invalidità.

Infatti, l'art. 2 concernente l'obbligo contributivo recita che

" Sono

tenuti a pagare i contributi gli assicurati e i datori di lavoro indicati negli

articoli 3 e 12 della LAVS."

E per l'art. 3 sul calcolo e riscossione dei contributi,

" 1

La LAVS è applicabile, per analogia, al calcolo dei contributi dell'assicurazione

per l’invalidità. Il contributo sul reddito di un’attività lucrativa è dell’1,4

per cento. I contributi delle persone assicurate obbligatoriamente, calcolati

secondo la tavola scalare, sono graduati nello stesso modo dei contributi

dell’assicurazione vecchiaia e superstiti. In tale ambito, è mantenuto il rapporto

tra la percentuale summenzionata e il tasso non ridotto di contribuzione

secondo l’articolo 8 capoverso 1 della LAVS.

L’articolo 9bis della LAVS è applicabile per analogia.

1bis Le persone senza

attività lucrativa pagano, secondo le loro condizioni sociali, un contributo da

64 a 1400 franchi l’anno, se sono assicurate obbligatoriamente, da 128 a 1400

franchi l’anno, se sono assicurate facoltativamente in virtù dell’articolo 2

della LAVS.

2 I contributi sono riscossi come supplemento ai

contributi dell’AVS. Gli articoli 11 e 14–16 LAVS sono applicabili per analogia

con le rispettive deroghe alla LPGA21.".

Inoltre, per quanto concerne la legge sulle

indennità per perdita di guadagno (LIPG), l'art. 27 prevede che

"

1 Sono tenuti a pagare i contributi gli assicurati e i datori di lavoro

indicati negli articoli 3 e 12 della legge sull’AVS, eccettuati gli assicurati

facoltativi.

Considerandi

2.

Per il calcolo dei contributi sono applicabili per analogia le disposizioni

della legge sull’AVS. Il Consiglio federale stabilisce l’ammontare dei

contributi tenendo conto dell’articolo 28. Il contributo sul reddito di

un’attività lucrativa non può tuttavia eccedere lo 0,5 per cento. Gli assicurati

che non esercitano un’attività lucrativa pagano un contributo da 14 a 500

franchi l’anno, secondo le loro condizioni sociali. I contributi di questi

assicurati e i contributi calcolati secondo la tavola scalare sono digradati

nello stesso modo dei contributi dell’assicurazione per la vecchiaia e i

superstiti. In tal ambito è mantenuto il rapporto tra la percentuale

summenzionata e il tasso non ridotto di contribuzione giusta l’articolo 8

capoverso 1 della legge sull’AVS. L’articolo 9bis della legge sull’AVS è

applicabile per analogia.

3.

I contributi sono prelevati quali supplementi a quelli dell’assicurazione

per la vecchiaia e per i superstiti. Gli articoli 11 e 14–16 della legge

sull’AVS sono applicabili per analogia, comprese le deroghe alla LPGA che vi

figurano.".

Ora, secondo la già citata Ordinanza federale 09

sugli adeguamenti all'evoluzione

dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG,

per l'anno 2009 il contributo

minimo per le persone senza attività lucrativa è di Fr. 382.- all'anno per l'AVS, di Fr. 64.- per l'AI e di Fr. 14.- per l'IPG, ossia un contributo annuo totale di Fr. 470.-.

Questo importo, dunque, è a carico delle persone

senza attività lucrativa fino al raggiungimento dell'età pensionabile e quindi è dovuto anche dalla ricorrente fino al compimento

dei 64 anni.

In luogo e vece di lasciare l'onere all'interessata stessa di provvedere a versare quanto dovuto alla Cassa

cantonale di compensazione al fine di far fronte al suo obbligo contributivo

annuo e quindi di non avere buchi contributivi che potrebbero poi intaccare il

suo diritto alla rendita AVS, l'amministrazione, come da essa stessa ben rilevato, per prassi garantisce

il contributo AVS/AI/IPG ai beneficiari di prestazioni complementari e provvede

direttamente a riversarlo alla Cassa di compensazione competente, analogamente

a quanto accade con il premio LAMal, che il Cantone paga direttamente agli

assicuratori (art. 29 cpv. 2 LaLPC).

In queste circostanze, è a giusta ragione che, in

virtù dell'art. 10 cpv. 3 lett.

c LPC, nelle spese riconosciute della ricorrente deve essere aggiunto l'importo di Fr. 470.- fino a quando

andrà in pensione.

2.9

Resta ancora

da determinare la pigione lorda ascrivibile all'assicurata, che la Cassa di compensazione ha fissato in Fr. 9'000.-, mentre la ricorrente chiede sia

stabilita nell'importo massimo

di Fr. 13'200.-, sebbene il

canone da lei pagato nell'anno

2009.

sia di Fr. 18'860.- (Fr. 1'580.- x 12 mesi).

Giusta il citato art. 10 cpv. 1 lett. b LPC (cfr.

consid. 2.3), sono considerate spese riconosciute la pigione di un appartamento

e le relative spese accessorie (escluse le pigioni

rimaste insolute).

Per le persone sole, come visto, la legge

federale riconosce per il 2009 un importo massimo annuo di Fr. 13'200.-.

Nel noto Decreto esecutivo del 4 febbraio 2009

(RL 6.4.5.3.2), il Cantone Ticino ha confermato questo forfait massimo.

Secondo l'art. 16c OPC-AVS/AI, quando appartamenti o case unifamiliari sono

occupati anche da persone escluse dal calcolo della PC, la pigione computabile

deve essere ripartita fra le singole persone. Le parti di pigione delle persone

escluse dal calcolo della PC non sono prese in considerazione nel calcolo della

prestazione complementare annua (cpv. 1). Di massima, l'ammontare della pigione è ripartito in parti uguali (cpv. 2).

La già citata STCA del 28 marzo 2006 (inc.

33.2005

), che ha coinvolto (anche) la ricorrente, ai considerandi 2.7-2.9 ha

già trattato la questione della condivisione della pigione fra l'assicurata e suo nipote. A quel riguardo, il

TCA aveva così concluso:

"

(…)

2.9

Occorre ancora esaminare se gli assicurati

non siano obbligati giuridicamente o moralmente ad ospitare il nipote e la

madre.

In primo luogo va osservato che non si è di

fronte ad una questione in cui la vita in comune è

riconducibile ad un obbligo di mantenimento di diritto civile fondato sugli

art. 276 e 277 CC, poiché non si tratta dell'obbligo dei genitori di mantenere

i figli.

Inoltre, nemmeno l'art.

328.

CC (cfr. consid. 2.7), che prevede l'assistenza tra parenti in linea

ascendente e discendente soltanto per chi vive in condizioni agiate (Basler

Kommentar, 2002, ad art. 328 ZGB n. 15), può essere applicato.

In proposito va rilevato che siccome il concetto

del dovere di assistenza tra parenti è in sé problematico e non si adatta più

ai tempi attuali, la nozione di "condizioni agiate" deve essere interpretata

in senso stretto.

La Conferenza svizzera per l'aiuto sociale 2000,

nelle sue direttive in vigore dal 1° gennaio 2001, ha proposto agli organi

dell'aiuto sociale di considerare che le persone sono in grado di contribuire

al mantenimento dei loro parenti a partire da un reddito imponibile di Fr.

60'000.- per le persone sole e di Fr. 80'000.- per le coppie, a cui si deve

aggiungere l'ammontare di Fr. 10'000.- per ogni figlio minorenne o in

formazione (Basler Kommentar, ad art. 328 ZGB n. 15b e 17).

Nel caso in esame i ricorrenti hanno richiesto

l'erogazione di una prestazione complementare, poiché beneficiano di un reddito

composto, in sostanza, delle sole rendite AVS, che sono senza dubbio

notevolmente inferiori dell'importo suindicato valido per le coppie.

Di conseguenza, i ricorrenti non si trovano

manifestamente in condizioni economiche agiate, circostanza che comporta che

essi non sono quindi tenuti a

soccorrere economicamente la madre/suocera (citata STFA del 9 gennaio 2003, P

76/01; STCA del 30 gennaio 2003 nella causa C.S-G., Inc. n. 39.2002.8).

Visto lo stato precario di salute della

mamma/suocera (doc. VII: risposta c) ad 17), il fatto di ospitarla senza potere

ovviamente beneficiare di suoi servizi, nemmeno configura un obbligo morale

degli assicurati nei confronti della stessa, quale eventuale controprestazione

per una sua ipotetica collaborazione (citata STFA del 9 gennaio 2003, P 76/01;

a contrario DTF 105 V 274).

Inoltre, né nel ricorso né nelle risposte date al

TCA con scritto del 14 dicembre 2005 gli insorgenti hanno addotto che il

nipote e la mamma/suocera occuperebbero la maggior parte della casa (citata STFA del 9 gennaio 2003, P

76/01, consid. 1.2 e 1.5).

Anzi, gli accertamenti eseguiti dal TCA hanno permesso di confermare che l'occupazione

della casa fra i coabitanti avviene in modo assolutamente equo (doc. VII). Non

v'è infatti chi – nel senso dei

richiedenti delle prestazioni complementari che vengono presi in considerazione

per il calcolo delle PC (art. 16c OPC-AVS/AI) – utilizza una parte maggiore

della casa (doc. VII) e che potrebbe dunque fare un'eccezione al citato principio della ripartizione in parti uguali

(art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI).

Da quanto precede discende che tali circostanze

permettono di ritenere che l'occupazione dell'abitazione da parte dei quattro

conviventi sia paritaria e che pertanto la pigione lorda vada regolarmente

suddivisa in parti uguali, come ha correttamente effettuato la Cassa.

Ritenuto quindi come l'abitazione in questione sia occupata da quattro persone, ma solo due

rientrano nel calcolo della PC, a giusta ragione la Cassa ha computato agli

assicurati a titolo di pigione lorda la metà dell'intera pigione lorda, quindi l'importo di Fr. 11'280.- annui ([Fr. 1800.- x 12 mesi + Fr.

80.

- x 12 mesi] : 4 coinquilini x 2 sole persone incluse nel calcolo delle PC).

Infine, il TCA osserva che anche se si

considerasse una terza persona nel calcolo della pigione, l'importo massimo che può essere considerato

ai fini del calcolo della PC ammonta a Fr. 15'000.- all'anno (cfr.

menzionato DE del 1° dicembre 2004).".

In concreto, anche il nipote, invalido dalla

nascita, non può evidentemente prestare alcun aiuto domestico o simile alla

ricorrente. Visto il suo stato precario di salute, che abbisogna di cure ed

aiuto continuo da parte dell'assicurata,

il fatto di ospitarlo senza potere ovviamente beneficiare di suoi servizi,

nemmeno configura un obbligo morale dell'insorgente nei di lui confronti, quale eventuale controprestazione

per una sua ipotetica collaborazione (STFA del 9 gennaio 2003, P 76/01; a

contrario DTF 105 V 274).

In qualità di nipote, poi, va esclusa l'applicazione degli artt. 276 e 277 CC relativa

al rapporto fra genitori e figli e degli artt. 328 e 329 CC concernente i

parenti in linea ascendente e discendente.

In queste circostanze, va ritenuto che la ricorrente

condivide l'abitazione familiare con __________, che però non è incluso

nel calcolo delle PC dell'assicurata,

essendo egli personalmente beneficiario di prestazioni versate dall'AI ed a sua volta di PC in virtù, va

ribadito, di un diritto proprio ex art. 4 cpv. 1 lett. c LPC, e non perché

beneficiario di PC tramite l'assicurata,

sua zia, come potrebbe essere invece un figlio o un coniuge che rientrerebbero

nel calcolo delle prestazioni complementari dell'interessata.

Come detto, infatti, l'insorgente va considerata persona sola e quindi il calcolo non va

eseguito come famiglia solo perché due persone, in specie parenti, convivono. Pertanto,

la pigione annua lorda deve essere computata all'assicurata soltanto in ragione di metà.

Dalla

documentazione agli atti risulta che la pigione lorda mensile ammontava nel

2009.

a Fr. 1'580.-, ossia Fr. 1'200.- di locazione netta (doc. 37), Fr. 300.-

d'acconto spese accessorie (doc.

37) e Fr. 80.- per il parcheggio (doc. 36).

La Cassa di

compensazione ha riconosciuto all'assicurata una pigione annua di Fr. 9'000.-, pari alla metà (art. 16c OPC-AVS/AI) della somma (Fr. 18'000.-) della pigione (Fr. 1'200.- x 12 mesi) e delle spese accessorie

(Fr. 300.- x 12 mesi), escluso quindi il costo per il parcheggio.

La ricorrente

ha poi indicato che dal 1° gennaio 2010 la pigione è aumentata di Fr. 30.- al

mese (doc. 34).

In queste circostanze, dal 1° ottobre 2009 e fino

alla modifica del canone di locazione va computata all'assicurata

una pigione lorda di Fr. 9'000.-. Tale importo

corrisponde alla metà, come già esposto, del canone di locazione annuo lordo per

il 2009 senza garage (N. 3026 delle Direttive sulle prestazioni complementari

all'AVS/AI (DPC) edite dall'UFAS), cifrato in Fr. 18'000.- ([Fr. 1'200.- + Fr. 300.-] x 12 mesi).

Questo stesso

importo va ritenuto anche per il 2010 poiché, a ben vedere, l'aumento di

pigione per l'anno corrente segnalato dall'interessata si riferisce in realtà ai

"posteggi" (doc. 34) e quindi questa voce non può essere presa in

considerazione non essendo una spesa strettamente necessaria.

Non va invece

tutelata la richiesta dell'insorgente di considerare il limite di Fr. 15'000.-

di cui all'art. 10 cpv. 1 lett. b LPC.

Infatti,

questa norma si riferisce chiaramente alle persone con orfani che hanno diritto

ad una rendita o con figli che danno diritto ad una rendita per figli dell'AVS

o dell'AI. Come già rilevato, in concreto non si è di fronte né all'una né all'altra

ipotesi. La ricorrente è la zia di __________ ed egli non ha diritto ad una

rendita per orfani né ad una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, ma ha un

diritto proprio ad una rendita d'invalidità come persona adulta, essendo nato

nel 1973. La norma citata dall'assicurata non può dunque essere qui applicata.

Si evidenzia,

infine, che il diritto del nipote alle PC non è oggetto della decisione

impugnata e quindi non può essere esaminato.

2.10

Stanti le

considerazioni che precedono, le spese riconosciute dell'assicurata assommano dunque a Fr. 32'414.-

(Fr. 18'720.- [fabbisogno vitale per persona sola] + Fr. 4'224.- [contributo cassa malati] + Fr. 470.-

[contributi AVS/AI/IPG] + Fr. 9'000.- [pigione lorda]).

L'importo individuato dalla Cassa cantonale di compensazione deve quindi

essere confermato.

2.11

Per quanto

concerne i redditi computabili, va conteggiata la rendita AI (art.

11.

cpv. 1 lett. d LPC) di Fr. 18'300.- percepita dall'assicurata

nel 2009 (art. 23 cpv. 3 OPC-AVS/AI), come correttamente effettuato dalla Cassa

di compensazione.

L'insorgente ha tuttavia più volte menzionato di ricevere dal tutore

del nipote la cifra di Fr. 1'300.- al mese per il mantenimento del pupillo.

Al riguardo, il 21 dicembre 2009 (doc. 32) il tutore ufficiale ha

dichiarato che dall'indennità mensile di Fr. 2'078.- che il pupillo invalido

dalla nascita riceve mensilmente, egli versa all'insorgente la somma di Fr. 1'300.-

"che serve quale:

" a)

partecipazione al canone di affitto e spese annesse;

b) vitto;

c) spese per abbigliamento (vestiti, scarpe,

maglie, calze, ecc.);

d) spese per acquisti igienici di necessità

giornaliera;

e) cura dello stesso;

f) spese di trasferte, ecc. ecc."

Si tratta, come ritenuto dalla Cassa, di versamenti che non vanno

conteggiati quali versamenti periodici ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. d LPC.

2.12

Come visto in

ingresso, la prestazione complementare annua a cui il ricorrente ha diritto è

pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art.

9.

cpv. 1 LPC).

In concreto, deducendo dai redditi computabili di

Fr. 18'300.- le spese

riconosciute ammontanti a Fr. 32'414.-, si ottiene un'eccedenza di Fr. 14'114.-, alla quale va però ancora dedotto il contributo fisso di Fr. 4'224.- per l'assicurazione malattia.

L'insorgente ha così diritto ad una prestazione complementare annua di

Fr. 9'420.-, corrispondente a Fr. 785.- mensili.

Il calcolo dell'amministrazione è quindi corretto

e va confermato, ovvero dal 1° ottobre 2009 la Cassa di compensazione verserà

all'assicurata delle PC di Fr.

785.

- al mese.

Il ricorso deve dunque essere respinto.

2.13

Quanto alla

lamentela della diminuzione del suo diritto alle PC, che la ricorrente afferma

essere stato di Fr. 909.- ed ora di soli Fr. 785.-, la ragione d'essere di tale differenza per l'anno 2009 è insita nel cambiamento del suo domicilio.

In effetti, prima di trasferirsi a __________, l'assicurata era domiciliata nel Cantone __________

e quindi il parametro del contributo fisso per il pagamento del premio dell'assicurazione malattia era quello medio

stabilito per quel Cantone.

Secondo la già citata Ordinanza del DFI del 31

ottobre 2008, il premio medio per gli adulti nella regione 1 in cui era

domiciliata la ricorrente ammontava a Fr. 3'408.-.

Inoltre, l'insorgente ha cambiato abitazione e di riflesso anche il costo della

pigione è mutato passando da Fr. 6'900.- riconosciuti dalla Cassa cantonale

del Cantone __________ a Fr. 9'000.-

ammessi dalla Cassa cantonale di compensazione del Cantone Ticino e qui

confermati dal TCA.

Il limite di reddito, identico in tutti i Cantoni

siccome fissato dalla LPC, resta immutato a Fr. 18'720.- per

persona sola nel 2009.

In queste circostanze, se fino al 30 settembre

2009.

le spese riconosciute dell'assicurata ammontavano a Fr. 29'028.-, dal momento del cambiamento del

Cantone di domicilio ora esse assommano, come visto, a Fr. 32'414.-, mentre i redditi computabili sono

rimasti immutati a Fr. 18'300.-.

Di conseguenza, se quando l'assicurata era domiciliata nel Cantone __________

la differenza fra i redditi computabili e le spese riconosciute era di Fr.

10'728.- (doc. 2) - già dedotto il contributo fisso per i premi LAMal poiché,

in virtù dell'art. 54a cpv. 1

OPC-AVS/AI, tale forfait non deve essere inserito dai Cantoni nel conteggio

delle prestazioni complementari -, da quando è domiciliata nel nostro Cantone

la differenza risultante dal suo diritto alle PC per l'anno 2009 è invece, come visto, di Fr. 9'420.-.

Giocoforza, quindi, riducendosi la differenza fra

le entrate e le uscite, anche il diritto alle prestazioni complementari della

ricorrente è diminuito a Fr. 785.-.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare

quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione,

e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà

essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha

ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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