33.2010.20
Calcolo del diritto alle PC. I forfait riconosciuti a persona anziana per la degenza in casa anziani e per le spese personali sono fissati dal Cantone e servono per far fronte a spese extra.Rifiuto PC
29 marzo 2011Italiano19 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
33.2010.20
Data decisione, Autorità:
29.03.2011, TCA
Titolo:
Calcolo del diritto alle PC. I forfait riconosciuti a persona anziana per la degenza in casa anziani e per le spese personali sono fissati dal Cantone e servono per far fronte a spese extra.Rifiuto PC. Il rimborso spese di malattia può avvenire per la parte di spese che supera l'eccedenza di redditi
CALCOLO DELLE PRESTAZIONI COMPLEMENTARI
DEGENZA IN CASA DI CURA
ECCEDENZA DI REDDITO
PERSONA ANZIANA
REDDITI COMPUTATI
SPESE RICONOSCIUTE
art. 3 cpv. 1 let. a LPC
art. 9 cpv. 1 LPC
art. 10 cpv. 3 let. d LPC
art. 14 cpv. 6 LPC
art. 54a OPC
Raccomandata
Incarto n.
33.2010.20
TB
Lugano
29 marzo 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 ottobre 2010
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 15
ottobre 2010 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Servizio
delle prestazioni complementari, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in
fatto
Fatti
A. RI
1, nata nel 1926, a seguito del decesso del marito è stata ricoverata definitivamente
in casa anziani ed il 16 settembre 2010 (docc. 28-35) ha (ri)formulato domanda
di prestazione complementare all'AVS. La domanda è stata (nuovamente) respinta
visto che i redditi computabili ammontano a Fr. 35'544.- e le spese riconosciute
a Fr. 34'347.- con conseguente eccedenza di redditi.
B. Con
decisione su opposizione del 15 ottobre 2010 (doc. A) la Cassa cantonale di
compensazione ha respinto l'opposizione del 1° ottobre 2010 (doc. 43)
dell'assicurata, a motivo che la retta applicabile per l'istituto presso il quale è degente in modo
definitivo è di Fr. 75.- al giorno. Inoltre, essendo beneficiaria di una
rendita di vecchiaia, il forfait per le spese personali è di Fr. 190.- al mese.
Ritenuto che le sue entrate sono superiori alle sue uscite, non v'è modo di
concederle le prestazioni complementari.
C. Il
21 ottobre 2010 (doc. I) l'assicurata
si è rivolta al TCA chiedendo di verificare le cifre esposte dalla Cassa di
compensazione alla base del suo rifiuto e di concederle quindi delle prestazioni
complementari. La ricorrente ha osservato di dovere fare fronte a determinate
spese e quindi, una volta pagata la retta dell'istituto, si ritrova con una
disponibilità mensile di soli Fr. 40.- o Fr. 50.- o addirittura con niente quando
deve pagare le cure mediche. Ha quindi chiesto un aiuto economico.
D. Nella
risposta del 28 ottobre 2010 (doc. III) la Cassa di compensazione ha proposto
di respingere il ricorso, osservando che tutte le spese elencate dall'art. 10
LPC sono state riconosciute alla ricorrente. Pertanto, l'amministrazione ha
ribadito che visto che i redditi dell'assicurata superano le spese, non può
concederle le prestazioni complementari.
La ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di
prova (doc. IV).
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della LOG (STF H 180/06
del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
nel merito
Considerandi
2.
Fondandosi
sull'art. 112 cpv. 2
lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed, l'Assemblea
federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed.
specifico per le prestazioni complementari ed il nuovo art. 112c Cost.
fed. relativo all'aiuto agli anziani
ed ai disabili, fissandone l'entrata
in vigore il 1° gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost. fed., la
Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui
fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge
stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le
competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni
provvedono all'aiuto e alle
cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione
sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A
questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge
federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il
1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per
far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112
cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).
Questa nozione è più
ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo
(art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le
persone anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC
1991.
pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,
"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale"
in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I
limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite
dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995
pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche
Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
3.
In
virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, hanno diritto a prestazioni complementari
le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera se ricevono una
rendita di vecchiaia dell'AVS.
L'importo della prestazione complementare
annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi
computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).
Per quanto riguarda le
spese riconosciute, l'art. 10
cpv. 2 LPC prevede che:
" Per le persone che vivono durevolmente o per un lungo
periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono in un istituto o in
un ospedale), le spese riconosciute sono le seguenti:
a. la tassa giornaliera; i Cantoni possono
limitare le spese prese in considerazione a causa del soggiorno in un istituto
o in un ospedale;
b. un importo per le spese personali,
stabilito dal Cantone.".
Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che
vivono che per quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un
istituto o in un ospedale, sono riconosciute le spese seguenti:
" a. spese per il conseguimento del reddito, fino a
concorrenza del reddito
lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e
interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni
sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo forfettario annuo per l'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario deve
corrispondere al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù
del diritto di famiglia.".
L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i
redditi computabili, fra i quali vi sono:
" (…)
d. le rendite, le pensioni e le altre
prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
(…)".
4.
Oggetto
del contendere è il diritto di RI 1 alla percezione di prestazioni complementari.
La ricorrente ha impugnato la decisione della Cassa, poiché ritiene che essa non
abbia tenuto in considerazione tutte le spese a cui deve fare fronte.
Questo Tribunale deve quindi analizzare
se gli importi relativi alle spese riconosciute (uscite) ed ai redditi
computabili (entrate) dell'assicurata considerati nella decisione impugnata
siano corretti.
5.
Quanto
alle spese riconosciute di cui al considerando 3, v'è innanzitutto
da considerare il contributo fisso dell'assicurazione malattia.
Infatti, l'art. 10 cpv. 3 lett. d LPC, come esposto al considerando 3, prevede
che le spese riconosciute includono un importo forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie e che questo importo forfetario deve corrispondere al premio
medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
Giusta l'art. 54a cpv. 3 OPC-AVS/AI, il Dipartimento
federale dell'interno fissa gli
importi forfetari annui per l'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo l'art. 10 cpv. 3 lett. d LPC al più tardi alla fine di ottobre dell'anno corrente per l'anno successivo.
Quindi, il DFI
determina l'importo dei premi medi cantonali o regionali per l'assicurazione di
base e con ordinanza del 28 ottobre 2009 ha fissato in Fr. 4'692.- il premio medio per l'anno 2010 per la
regione 1 del Cantone Ticino - regione a cui appartiene il Comune di domicilio
della ricorrente -, premio che viene pagato dal Cantone Ticino con
finanziamenti dai sussidi all'assicurazione sociale contro le malattie (cfr.
art. 65 LAMal).
Nell'evocato Decreto
esecutivo del 9 dicembre 2009, l'autorità cantonale ha confermato in Fr. 4'692.- l'importo del contributo fisso per gli adulti domiciliati nella
regione 1 per l'anno 2010 (art. 1 cpv. 3 lett. a cifra 1).
Stando così le cose,
il TCA deve ritenere per la ricorrente il contributo fisso per l'assicurazione malattia di Fr. 4'692.-.
Trattandosi di un
premio medio regionale per il 2010, esso è totalmente indipendente dal premio
dell'assicurazione malattia di base LAMal (e non anche dell'eventuale
assicurazione complementare) effettivamente dovuto dall'assicurata.
Al riguardo, il TCA
rileva che praticamente il premio dell'assicurata nel 2010 corrisponde
all'effettiva spesa da essa sostenuta (Fr. 394,20 x 12 mesi = Fr. 4'730,40).
Pertanto, questo costo è sì riconosciuto dalle prestazioni complementari, ma
limitatamente ad un forfait annuo stabilito di anno in anno a livello federale
specificatamente per ogni Cantone.
6.
V'è
inoltre da considerare il fabbisogno vitale della ricorrente.
Come visto, sono i
Cantoni, in virtù dell'art. 10
cpv. 2 OPC-AVS/AI, che stabiliscono e limitano le spese (tassa giornaliera e
spese personali) prese in considerazione a causa del soggiorno in un istituto o
in un ospedale.
Per il Canton Ticino,
è il Consiglio di Stato che disciplina le competenze che la legislazione
federale (LPC) conferisce ai Cantoni (art. 4 della Legge d'applicazione della LPC [LaLPC] del 23 ottobre
2007, in vigore dal 1° gennaio 2008, RL 6.4.5.3).
L'art. 1 del Regolamento della legge d'applicazione concernente la LPC [RLaLPC]
del 19 dicembre 2007, in vigore dal 1° gennaio 2008 (RL 6.4.5.3.1), prevede che
il Consiglio di Stato stabilisce mediante decreto esecutivo sia la tassa
giornaliera presa in considerazione a causa di un soggiorno in un istituto o in
un ospedale, sia l'importo per
le spese professionali riconosciute agli assicurati che soggiornano in istituto
o in ospedale (spillatico).
Il Decreto cantonale
esecutivo del 9 dicembre 2009 concernente la LPC, in vigore dal 1° gennaio 2010
(pubblicato il 22 gennaio 2010 nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli
atti esecutivi n. 4/2010, RL 6.4.5.3.2), ha stabilito in proposito quanto segue:
" Art. 2 La retta giornaliera massima computabile per il calcolo della prestazione
complementare degli assicurati che sono ospiti permanenti o per periodi di
lunga durata in case per anziani o case di cura è di CHF 75.-.
Art. 4 Le spese
personali degli assicurati ospiti di case per anziani, di case di cura o di istituti
per invalidi ammontano a:
a)
CHF 190.- mensili per i beneficiari di rendita, degenti in casa per anziani o
istituti di cura;
b)
CHF 300.- mensili per i beneficiari di rendita, degenti in istituti per invalidi.".
Questa Corte non può
scostarsi dalla legislazione vigente.
Di conseguenza alla
ricorrente, che dal 14 agosto 2007 (doc. 24) è ospite permanente di una casa
per anziani, va computata una retta giornaliera di Fr. 75.- (art. 2 del citato
Decreto esecutivo), per un totale annuo di Fr. 27'375.-.
Peraltro, questa è la
cifra che la stessa Casa __________ di __________ fattura all'assicurata (doc. 24).
Alla stessa stregua,
il suo diritto alle spese personali (spillatico) ammonta a Fr. 190.- al mese,
rispettivamente a Fr. 2'280.- annui.
Stante quanto precede,
gli importi computati dalla Cassa cantonale di compensazione relativi alla
tassa giornaliera ed alle spese personali vanno confermati.
7.
La
ricorrente si è inoltre lamentata che sopporta personalmente anche altre
spese, quali le fatture periodiche del medico per controlli generali del suo
stato di salute che ha cifrato in Fr. 60.- mensili, oltre a delle piccole spese
di Fr. 100.- al mese. Tenuto poi conto del premio mensile di Cassa malati ammontante
a Fr. 394,20, le restano ogni mese a disposizione soltanto Fr. 80.-. L'assicurata
ha quindi chiesto che queste spese siano riconosciute ed aggiunte nella tabella
di calcolo PC quale fabbisogno.
In proposito, va
rilevato che la lista dei costi computabili (spese riconosciute) ai fini del
calcolo della PC, elencati all'art. 10 LPC (cfr. consid. 3), è esaustiva
e che quest'ultima disposizione
è di diritto federale imperativo (Carigiet, Ergänzungsleistungen
zur AHV/IV, Zurigo 1995, pag. 135; Carigiet/Koch,
Ergänzungs-leistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 83; N. 3001
DPC), perciò non è possibile derogarvi.
Di conseguenza, tutte
le spese che non risultano nell'elenco di cui al citato art. 10 LPC non
possono essere ammesse in deduzione a favore dell'assicurata.
A tutto quanto (in
particolare: vestiti, vitto, telefono, acqua, luce, rifiuti, automobile, ecc.;
cfr. Carigiet,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, pag. 23 N. 74, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungs-recht (SBVR), Basilea 1998) non è possibile far fronte
tramite i costi speciali previsti dalla legge, si deve dunque sopperire tramite
il fabbisogno vitale (limite di reddito) per le persone non collocate in
istituti (Fr. 18'720.- nel 2010),
mentre tramite le spese personali per coloro che sono degenti in ospedale o in
istituto. L'importo della tassa
giornaliera (Fr. 75.- o Fr. 100.- rispettivamente Fr. 27'375.- o Fr. 36'500.-)
è invece destinato al pagamento della pura retta giornaliera degli istituti o
ospedali, corrispondendo nella maggior parte dei casi proprio al costo
effettivo della degenza e quindi non lasciando margine per far fronte ad altre
spese supplementari.
Nel caso concreto,
come visto, l'ammontare di Fr.
190.
- al mese per le spese personali, rispettivamente di Fr. 2'280.- all'anno, rappresenta proprio l'importo a cui l'assicurata,
degente in casa anziani, ha diritto per fronteggiare le altre spese
menzionate nel ricorso, eccettuato il pagamento dei premi di Cassa malati che è
già (parzialmente) coperto dal contributo statale giusta l'art. 10 cpv. 3 lett.
d LPC (cfr. consid. 5).
Ciò significa che
oltre alla retta per degenti in istituto, alle spese personali ed all'importo forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie, non è possibile riconoscerle espressamente altre
spese che esulino dalla lista contemplata dall'art. 10 LPC. La legge ha infatti dovuto fissare un tetto massimo di
copertura delle spese riconosciute, altrimenti si sarebbero potute creare
iniquità fra i beneficiari, per esempio con assicurati che potrebbero
pretendere il riconoscimento ed il rimborso di ogni tipo di spesa di carattere
personale che, addirittura, potrebbe andare oltre al principio delle PC di
garantire un reddito minimo per far fronte ai propri fabbisogni vitali.
Ne consegue che nessun
altra spesa può essere ritenuta nel fabbisogno della ricorrente e quindi
computata a carico delle PC.
La pretesa dell'assicurata non può così essere accolta.
8.
Viste
le considerazioni esposte, le spese riconosciute della ricorrente
vanno dunque confermate in Fr. 34'347.- (Fr. 4'692.- [contributo Cassa
malati] + Fr. 27'375.- [retta giornaliera annua] + Fr. 2'280.- spese
personali]), come definite dalla Cassa cantonale di compensazione.
9.
Per
quanto concerne i redditi computabili, vanno considerate le rendite e le pensioni (art. 11
cpv. 1 lett. d LPC) correnti (art. 23 cpv. 3 OPC-AVS/AI) dell'assicurata.
Dagli atti risulta che nel 2010 la
rendita AVS ricevuta dall'assicurata ammontava a Fr. 1'902.- al mese (doc. 22),
mentre la pensione della previdenza professionale era di Fr. 1'060.- (doc. 21).
In totale, quindi, i redditi
computabili annui della ricorrente sono pari a Fr. 22'824.- per la
rendita AVS ed a Fr. 12'720.- per la rendita pensionistica del II
pilastro.
Complessivamente,
dunque, i redditi computabili vanno stabiliti in Fr. 35'544.- (Fr.
22'824.- + Fr. 12'720.-).
10.
Come
visto in ingresso, la prestazione complementare annua a cui la ricorrente ha
diritto è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi
computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).
In specie, i redditi
computabili della ricorrente (Fr. 35'544.-) superano le spese riconosciute (Fr. 34'347.-) e si ha quindi un'eccedenza di entrate (e non di spese come previsto dal citato art. 9
cpv. 1 LPC) di Fr. 1'197.-, ciò che non permette pertanto all'assicurata
di avere diritto alle prestazioni complementari.
11.
Ciò
nonostante, questo Tribunale evidenzia che le prestazioni complementari comprendono
la prestazione complementare annua, versata ogni mese, ed il rimborso delle
spese di malattia e d'invalidità
(art. 3 cpv. 1 lett. a e lett. b LPC).
L'art. 14 cpv. 1 LPC tratta proprio di questo
particolare rimborso, prevedendo che i Cantoni rimborsano ai beneficiari di una
prestazione complementare annua le spese comprovate dell'anno civile in corso di dentista (lett. a),
di aiuto, di cure e di assistenza a domicilio e in strutture diurne (lett. b),
di cure balneari e rigeneratrici ordinate dal medico (lett. c), per diete
(lett. d), di trasporto al più vicino luogo di cura (lett. e), di mezzi
ausiliari (lett. f) e di partecipazione ai costi secondo l'art. 64 LAMal (lett. g).
Per l'art. 14 cpv. 2 LPC, i Cantoni designano le
spese che possono essere rimborsate secondo il capoverso 1. Possono limitare il
rimborso alle spese necessarie nell'ambito di una fornitura di prestazioni economica e appropriata.
Per l'art. 5 LaLPC, le spese di
malattia e d'invalidità e gli importi massimi sono quelle riconosciute dalla
LPC.
Le spese di malattia, d'invalidità e
per i mezzi ausiliari debitamente comprovate sono rimborsate soltanto per
l'anno civile in cui ha avuto luogo la cura o è stato fatto l'acquisto (art. 6
cpv. 1 LaLPC).
Giusta l'art. 7 LaLPC, le spese sono
rimborsate se: a) la domanda di rimborso è presentata entro quindici mesi dalla
fatturazione; b) le spese sono insorte in un periodo in cui il richiedente adempiva
una delle condizioni menzionate nell'art. 4 LPC; c) il termine di carenza
previsto nell'art. 5 LPC è adempiuto.
Per le "Spese per il medico, il
dentista, i medicamenti, le cure e l'assistenza. Partecipazione ai costi",
l'art. 11 LaLPC prevede che la partecipazione ai costi ai sensi dell'art. 64
LAMal è rimborsata per le prestazioni assunte dall'assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie secondo l'art. 24 LAMal.
L'art. 12 LaLPC precisa poi che se una
persona opta per un'assicurazione con una franchigia più elevata ai sensi dell'art.
93.
OAMal, il rimborso della partecipazione ai costi ammonta al massimo a Fr.
1'000.- all'anno.
Nella fattispecie,
la ricorrente ha inteso ricevere un aiuto per far fronte alle spese di cure
mediche di cui ogni tanto necessita.
Ora, il rimborso delle
spese di malattia e d'invalidità,
come visto, rientra nella sfera delle prestazioni complementari in virtù
dell'art. 3 cpv. 1 lett. b LPC.
Tuttavia, la lettera
del predetto art. 14 LPC sul rimborso delle spese di malattia e d'invalidità è a tal riguardo molto chiara:
unicamente "i beneficiari di una prestazione complementare annua"
si vedono rimborsate dai Cantoni "le spese comprovate dell'anno civile
in corso".
Pertanto, la richiesta
della ricorrente tendente all'ottenimento del rimborso delle spese per le cure mediche
e per gli eventuali farmaci a dipendenza delle sue condizioni di salute deve
essere respinta, giacché l'assicurata
non ha diritto ad una prestazione complementare (cfr. consid. 10).
12.
All'insorgente
viene però in aiuto l'art. 14 cpv. 6 LPC, che prevede
che le persone che in seguito ad un'eccedenza dei redditi non hanno diritto a una prestazione complementare
annua hanno diritto al rimborso delle spese di malattia e d'invalidità che superano l'eccedenza dei redditi.
In questo modo, le
persone con un'eccedenza di
redditi, ovvero i cui redditi computabili sono superiori alle spese
riconosciute, possono così beneficiare ugualmente del rimborso delle spese di
malattia. Tale rimborso corrisponde alla parte delle spese comprovate che
supera la parte eccedentaria dei redditi.
Il N. 5019 DPC
(Direttive sulle prestazioni complementari edite dall'UFAS, edizione del 1° gennaio 2009) illustra con un chiaro esempio
questo concetto:
" Se, a causa di un'eccedenza di reddito (reddito
computabile maggiore delle spese riconosciute), la PC annua non viene versata,
allora il rimborso avviene secondo la seguente formula:
Spese
di malattia e d'invalidità riconosciute
meno
l'eccedenza di reddito
Esempio: eccedenza
di reddito = 12'000 franchi
spese
di spitex = 20'000 franchi
rimborso
= 8'000 franchi
L'importo
massimo per il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità (cfr. N. 5017)
non può essere superato.”.
Nel caso concreto, l'assicurata quantifica in Fr. 60.- al mese l'ammontare delle spese per malattia a cui
deve fare fronte.
Per ottenerne il
riconoscimento in virtù dell'art. 14 cpv. 6 LPC, la ricorrente deve dunque
trasmettere all'amministrazione le spese di malattia (prestazioni di medici
rispettivamente di farmacie) debitamente comprovate (art. 6 cpv. 1 LaLPC). La
Cassa di compensazione potrà poi semmai rimborsargliele nella misura in cui supereranno
l'importo dell'eccedenza di reddito qui stabilita in Fr. 1'197.-, sempreché siano
date le altre condizioni previste dalla LaLPC, in particolare dagli artt. 5-12
LaLPC.
Alle stesse condizioni,
come visto anche le partecipazioni ai costi ai sensi dell'art. 64 LAMal potranno
essere rimborsate all'assicurata (artt. 11 e 12 LaLPC).
13.
Tutto
ben considerato, dunque, il ricorso deve essere integralmente respinto e la
decisione impugnata confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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