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Decisione

33.2010.20

Calcolo del diritto alle PC. I forfait riconosciuti a persona anziana per la degenza in casa anziani e per le spese personali sono fissati dal Cantone e servono per far fronte a spese extra.Rifiuto PC

29 marzo 2011Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI

1, nata nel 1926, a seguito del decesso del marito è stata ricoverata definitivamente

in casa anziani ed il 16 settembre 2010 (docc. 28-35) ha (ri)formulato domanda

di prestazione complementare all'AVS. La domanda è stata (nuovamente) respinta

visto che i redditi computabili ammontano a Fr. 35'544.- e le spese riconosciute

a Fr. 34'347.- con conseguente eccedenza di redditi.

B. Con

decisione su opposizione del 15 ottobre 2010 (doc. A) la Cassa cantonale di

compensazione ha respinto l'opposizione del 1° ottobre 2010 (doc. 43)

dell'assicurata, a motivo che la retta applicabile per l'istituto presso il quale è degente in modo

definitivo è di Fr. 75.- al giorno. Inoltre, essendo beneficiaria di una

rendita di vecchiaia, il forfait per le spese personali è di Fr. 190.- al mese.

Ritenuto che le sue entrate sono superiori alle sue uscite, non v'è modo di

concederle le prestazioni complementari.

C. Il

21 ottobre 2010 (doc. I) l'assicurata

si è rivolta al TCA chiedendo di verificare le cifre esposte dalla Cassa di

compensazione alla base del suo rifiuto e di concederle quindi delle prestazioni

complementari. La ricorrente ha osservato di dovere fare fronte a determinate

spese e quindi, una volta pagata la retta dell'istituto, si ritrova con una

disponibilità mensile di soli Fr. 40.- o Fr. 50.- o addirittura con niente quando

deve pagare le cure mediche. Ha quindi chiesto un aiuto economico.

D. Nella

risposta del 28 ottobre 2010 (doc. III) la Cassa di compensazione ha proposto

di respingere il ricorso, osservando che tutte le spese elencate dall'art. 10

LPC sono state riconosciute alla ricorrente. Pertanto, l'amministrazione ha

ribadito che visto che i redditi dell'assicurata superano le spese, non può

concederle le prestazioni complementari.

La ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di

prova (doc. IV).

considerato in

diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della LOG (STF H 180/06

del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

nel merito

Considerandi

2.

Fondandosi

sull'art. 112 cpv. 2

lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed, l'Assemblea

federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed.

specifico per le prestazioni complementari ed il nuovo art. 112c Cost.

fed. relativo all'aiuto agli anziani

ed ai disabili, fissandone l'entrata

in vigore il 1° gennaio 2008.

Giusta l'art. 112a Cost. fed., la

Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui

fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge

stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le

competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).

In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni

provvedono all'aiuto e alle

cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione

sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A

questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).

In effetti, la Legge

federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il

1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per

far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112

cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).

Questa nozione è più

ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo

(art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le

persone anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC

1991.

pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,

"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale"

in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I

limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite

dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995

pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche

Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni

complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

3.

In

virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, hanno diritto a prestazioni complementari

le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera se ricevono una

rendita di vecchiaia dell'AVS.

L'importo della prestazione complementare

annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi

computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).

Per quanto riguarda le

spese riconosciute, l'art. 10

cpv. 2 LPC prevede che:

" Per le persone che vivono durevolmente o per un lungo

periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono in un istituto o in

un ospedale), le spese riconosciute sono le seguenti:

a. la tassa giornaliera; i Cantoni possono

limitare le spese prese in considerazione a causa del soggiorno in un istituto

o in un ospedale;

b. un importo per le spese personali,

stabilito dal Cantone.".

Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che

vivono che per quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un

istituto o in un ospedale, sono riconosciute le spese seguenti:

" a. spese per il conseguimento del reddito, fino a

concorrenza del reddito

lordo dell'attività lucrativa;

b. spese di manutenzione di fabbricati e

interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

c. premi versati alle assicurazioni

sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;

d. importo forfettario annuo per l'assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario deve

corrispondere al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria

delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);

e. pensioni alimentari versate in virtù

del diritto di famiglia.".

L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i

redditi computabili, fra i quali vi sono:

" (…)

d. le rendite, le pensioni e le altre

prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

(…)".

4.

Oggetto

del contendere è il diritto di RI 1 alla percezione di prestazioni complementari.

La ricorrente ha impugnato la decisione della Cassa, poiché ritiene che essa non

abbia tenuto in considerazione tutte le spese a cui deve fare fronte.

Questo Tribunale deve quindi analizzare

se gli importi relativi alle spese riconosciute (uscite) ed ai redditi

computabili (entrate) dell'assicurata considerati nella decisione impugnata

siano corretti.

5.

Quanto

alle spese riconosciute di cui al considerando 3, v'è innanzitutto

da considerare il contributo fisso dell'assicurazione malattia.

Infatti, l'art. 10 cpv. 3 lett. d LPC, come esposto al considerando 3, prevede

che le spese riconosciute includono un importo forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie e che questo importo forfetario deve corrispondere al premio

medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

Giusta l'art. 54a cpv. 3 OPC-AVS/AI, il Dipartimento

federale dell'interno fissa gli

importi forfetari annui per l'assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo l'art. 10 cpv. 3 lett. d LPC al più tardi alla fine di ottobre dell'anno corrente per l'anno successivo.

Quindi, il DFI

determina l'importo dei premi medi cantonali o regionali per l'assicurazione di

base e con ordinanza del 28 ottobre 2009 ha fissato in Fr. 4'692.- il premio medio per l'anno 2010 per la

regione 1 del Cantone Ticino - regione a cui appartiene il Comune di domicilio

della ricorrente -, premio che viene pagato dal Cantone Ticino con

finanziamenti dai sussidi all'assicurazione sociale contro le malattie (cfr.

art. 65 LAMal).

Nell'evocato Decreto

esecutivo del 9 dicembre 2009, l'autorità cantonale ha confermato in Fr. 4'692.- l'importo del contributo fisso per gli adulti domiciliati nella

regione 1 per l'anno 2010 (art. 1 cpv. 3 lett. a cifra 1).

Stando così le cose,

il TCA deve ritenere per la ricorrente il contributo fisso per l'assicurazione malattia di Fr. 4'692.-.

Trattandosi di un

premio medio regionale per il 2010, esso è totalmente indipendente dal premio

dell'assicurazione malattia di base LAMal (e non anche dell'eventuale

assicurazione complementare) effettivamente dovuto dall'assicurata.

Al riguardo, il TCA

rileva che praticamente il premio dell'assicurata nel 2010 corrisponde

all'effettiva spesa da essa sostenuta (Fr. 394,20 x 12 mesi = Fr. 4'730,40).

Pertanto, questo costo è sì riconosciuto dalle prestazioni complementari, ma

limitatamente ad un forfait annuo stabilito di anno in anno a livello federale

specificatamente per ogni Cantone.

6.

V'è

inoltre da considerare il fabbisogno vitale della ricorrente.

Come visto, sono i

Cantoni, in virtù dell'art. 10

cpv. 2 OPC-AVS/AI, che stabiliscono e limitano le spese (tassa giornaliera e

spese personali) prese in considerazione a causa del soggiorno in un istituto o

in un ospedale.

Per il Canton Ticino,

è il Consiglio di Stato che disciplina le competenze che la legislazione

federale (LPC) conferisce ai Cantoni (art. 4 della Legge d'applicazione della LPC [LaLPC] del 23 ottobre

2007, in vigore dal 1° gennaio 2008, RL 6.4.5.3).

L'art. 1 del Regolamento della legge d'applicazione concernente la LPC [RLaLPC]

del 19 dicembre 2007, in vigore dal 1° gennaio 2008 (RL 6.4.5.3.1), prevede che

il Consiglio di Stato stabilisce mediante decreto esecutivo sia la tassa

giornaliera presa in considerazione a causa di un soggiorno in un istituto o in

un ospedale, sia l'importo per

le spese professionali riconosciute agli assicurati che soggiornano in istituto

o in ospedale (spillatico).

Il Decreto cantonale

esecutivo del 9 dicembre 2009 concernente la LPC, in vigore dal 1° gennaio 2010

(pubblicato il 22 gennaio 2010 nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli

atti esecutivi n. 4/2010, RL 6.4.5.3.2), ha stabilito in proposito quanto segue:

" Art. 2 La retta giornaliera massima computabile per il calcolo della prestazione

complementare degli assicurati che sono ospiti permanenti o per periodi di

lunga durata in case per anziani o case di cura è di CHF 75.-.

Art. 4 Le spese

personali degli assicurati ospiti di case per anziani, di case di cura o di istituti

per invalidi ammontano a:

a)

CHF 190.- mensili per i beneficiari di rendita, degenti in casa per anziani o

istituti di cura;

b)

CHF 300.- mensili per i beneficiari di rendita, degenti in istituti per invalidi.".

Questa Corte non può

scostarsi dalla legislazione vigente.

Di conseguenza alla

ricorrente, che dal 14 agosto 2007 (doc. 24) è ospite permanente di una casa

per anziani, va computata una retta giornaliera di Fr. 75.- (art. 2 del citato

Decreto esecutivo), per un totale annuo di Fr. 27'375.-.

Peraltro, questa è la

cifra che la stessa Casa __________ di __________ fattura all'assicurata (doc. 24).

Alla stessa stregua,

il suo diritto alle spese personali (spillatico) ammonta a Fr. 190.- al mese,

rispettivamente a Fr. 2'280.- annui.

Stante quanto precede,

gli importi computati dalla Cassa cantonale di compensazione relativi alla

tassa giornaliera ed alle spese personali vanno confermati.

7.

La

ricorrente si è inoltre lamentata che sopporta personalmente anche altre

spese, quali le fatture periodiche del medico per controlli generali del suo

stato di salute che ha cifrato in Fr. 60.- mensili, oltre a delle piccole spese

di Fr. 100.- al mese. Tenuto poi conto del premio mensile di Cassa malati ammontante

a Fr. 394,20, le restano ogni mese a disposizione soltanto Fr. 80.-. L'assicurata

ha quindi chiesto che queste spese siano riconosciute ed aggiunte nella tabella

di calcolo PC quale fabbisogno.

In proposito, va

rilevato che la lista dei costi computabili (spese riconosciute) ai fini del

calcolo della PC, elencati all'art. 10 LPC (cfr. consid. 3), è esaustiva

e che quest'ultima disposizione

è di diritto federale imperativo (Carigiet, Ergänzungsleistungen

zur AHV/IV, Zurigo 1995, pag. 135; Carigiet/Koch,

Ergänzungs-leistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 83; N. 3001

DPC), perciò non è possibile derogarvi.

Di conseguenza, tutte

le spese che non risultano nell'elenco di cui al citato art. 10 LPC non

possono essere ammesse in deduzione a favore dell'assicurata.

A tutto quanto (in

particolare: vestiti, vitto, telefono, acqua, luce, rifiuti, automobile, ecc.;

cfr. Carigiet,

Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, pag. 23 N. 74, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungs-recht (SBVR), Basilea 1998) non è possibile far fronte

tramite i costi speciali previsti dalla legge, si deve dunque sopperire tramite

il fabbisogno vitale (limite di reddito) per le persone non collocate in

istituti (Fr. 18'720.- nel 2010),

mentre tramite le spese personali per coloro che sono degenti in ospedale o in

istituto. L'importo della tassa

giornaliera (Fr. 75.- o Fr. 100.- rispettivamente Fr. 27'375.- o Fr. 36'500.-)

è invece destinato al pagamento della pura retta giornaliera degli istituti o

ospedali, corrispondendo nella maggior parte dei casi proprio al costo

effettivo della degenza e quindi non lasciando margine per far fronte ad altre

spese supplementari.

Nel caso concreto,

come visto, l'ammontare di Fr.

190.

- al mese per le spese personali, rispettivamente di Fr. 2'280.- all'anno, rappresenta proprio l'importo a cui l'assicurata,

degente in casa anziani, ha diritto per fronteggiare le altre spese

menzionate nel ricorso, eccettuato il pagamento dei premi di Cassa malati che è

già (parzialmente) coperto dal contributo statale giusta l'art. 10 cpv. 3 lett.

d LPC (cfr. consid. 5).

Ciò significa che

oltre alla retta per degenti in istituto, alle spese personali ed all'importo forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie, non è possibile riconoscerle espressamente altre

spese che esulino dalla lista contemplata dall'art. 10 LPC. La legge ha infatti dovuto fissare un tetto massimo di

copertura delle spese riconosciute, altrimenti si sarebbero potute creare

iniquità fra i beneficiari, per esempio con assicurati che potrebbero

pretendere il riconoscimento ed il rimborso di ogni tipo di spesa di carattere

personale che, addirittura, potrebbe andare oltre al principio delle PC di

garantire un reddito minimo per far fronte ai propri fabbisogni vitali.

Ne consegue che nessun

altra spesa può essere ritenuta nel fabbisogno della ricorrente e quindi

computata a carico delle PC.

La pretesa dell'assicurata non può così essere accolta.

8.

Viste

le considerazioni esposte, le spese riconosciute della ricorrente

vanno dunque confermate in Fr. 34'347.- (Fr. 4'692.- [contributo Cassa

malati] + Fr. 27'375.- [retta giornaliera annua] + Fr. 2'280.- spese

personali]), come definite dalla Cassa cantonale di compensazione.

9.

Per

quanto concerne i redditi computabili, vanno considerate le rendite e le pensioni (art. 11

cpv. 1 lett. d LPC) correnti (art. 23 cpv. 3 OPC-AVS/AI) dell'assicurata.

Dagli atti risulta che nel 2010 la

rendita AVS ricevuta dall'assicurata ammontava a Fr. 1'902.- al mese (doc. 22),

mentre la pensione della previdenza professionale era di Fr. 1'060.- (doc. 21).

In totale, quindi, i redditi

computabili annui della ricorrente sono pari a Fr. 22'824.- per la

rendita AVS ed a Fr. 12'720.- per la rendita pensionistica del II

pilastro.

Complessivamente,

dunque, i redditi computabili vanno stabiliti in Fr. 35'544.- (Fr.

22'824.- + Fr. 12'720.-).

10.

Come

visto in ingresso, la prestazione complementare annua a cui la ricorrente ha

diritto è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi

computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).

In specie, i redditi

computabili della ricorrente (Fr. 35'544.-) superano le spese riconosciute (Fr. 34'347.-) e si ha quindi un'eccedenza di entrate (e non di spese come previsto dal citato art. 9

cpv. 1 LPC) di Fr. 1'197.-, ciò che non permette pertanto all'assicurata

di avere diritto alle prestazioni complementari.

11.

Ciò

nonostante, questo Tribunale evidenzia che le prestazioni complementari comprendono

la prestazione complementare annua, versata ogni mese, ed il rimborso delle

spese di malattia e d'invalidità

(art. 3 cpv. 1 lett. a e lett. b LPC).

L'art. 14 cpv. 1 LPC tratta proprio di questo

particolare rimborso, prevedendo che i Cantoni rimborsano ai beneficiari di una

prestazione complementare annua le spese comprovate dell'anno civile in corso di dentista (lett. a),

di aiuto, di cure e di assistenza a domicilio e in strutture diurne (lett. b),

di cure balneari e rigeneratrici ordinate dal medico (lett. c), per diete

(lett. d), di trasporto al più vicino luogo di cura (lett. e), di mezzi

ausiliari (lett. f) e di partecipazione ai costi secondo l'art. 64 LAMal (lett. g).

Per l'art. 14 cpv. 2 LPC, i Cantoni designano le

spese che possono essere rimborsate secondo il capoverso 1. Possono limitare il

rimborso alle spese necessarie nell'ambito di una fornitura di prestazioni economica e appropriata.

Per l'art. 5 LaLPC, le spese di

malattia e d'invalidità e gli importi massimi sono quelle riconosciute dalla

LPC.

Le spese di malattia, d'invalidità e

per i mezzi ausiliari debitamente comprovate sono rimborsate soltanto per

l'anno civile in cui ha avuto luogo la cura o è stato fatto l'acquisto (art. 6

cpv. 1 LaLPC).

Giusta l'art. 7 LaLPC, le spese sono

rimborsate se: a) la domanda di rimborso è presentata entro quindici mesi dalla

fatturazione; b) le spese sono insorte in un periodo in cui il richiedente adempiva

una delle condizioni menzionate nell'art. 4 LPC; c) il termine di carenza

previsto nell'art. 5 LPC è adempiuto.

Per le "Spese per il medico, il

dentista, i medicamenti, le cure e l'assistenza. Partecipazione ai costi",

l'art. 11 LaLPC prevede che la partecipazione ai costi ai sensi dell'art. 64

LAMal è rimborsata per le prestazioni assunte dall'assicurazione obbligatoria

delle cure medico-sanitarie secondo l'art. 24 LAMal.

L'art. 12 LaLPC precisa poi che se una

persona opta per un'assicurazione con una franchigia più elevata ai sensi dell'art.

93.

OAMal, il rimborso della partecipazione ai costi ammonta al massimo a Fr.

1'000.- all'anno.

Nella fattispecie,

la ricorrente ha inteso ricevere un aiuto per far fronte alle spese di cure

mediche di cui ogni tanto necessita.

Ora, il rimborso delle

spese di malattia e d'invalidità,

come visto, rientra nella sfera delle prestazioni complementari in virtù

dell'art. 3 cpv. 1 lett. b LPC.

Tuttavia, la lettera

del predetto art. 14 LPC sul rimborso delle spese di malattia e d'invalidità è a tal riguardo molto chiara:

unicamente "i beneficiari di una prestazione complementare annua"

si vedono rimborsate dai Cantoni "le spese comprovate dell'anno civile

in corso".

Pertanto, la richiesta

della ricorrente tendente all'ottenimento del rimborso delle spese per le cure mediche

e per gli eventuali farmaci a dipendenza delle sue condizioni di salute deve

essere respinta, giacché l'assicurata

non ha diritto ad una prestazione complementare (cfr. consid. 10).

12.

All'insorgente

viene però in aiuto l'art. 14 cpv. 6 LPC, che prevede

che le persone che in seguito ad un'eccedenza dei redditi non hanno diritto a una prestazione complementare

annua hanno diritto al rimborso delle spese di malattia e d'invalidità che superano l'eccedenza dei redditi.

In questo modo, le

persone con un'eccedenza di

redditi, ovvero i cui redditi computabili sono superiori alle spese

riconosciute, possono così beneficiare ugualmente del rimborso delle spese di

malattia. Tale rimborso corrisponde alla parte delle spese comprovate che

supera la parte eccedentaria dei redditi.

Il N. 5019 DPC

(Direttive sulle prestazioni complementari edite dall'UFAS, edizione del 1° gennaio 2009) illustra con un chiaro esempio

questo concetto:

" Se, a causa di un'eccedenza di reddito (reddito

computabile maggiore delle spese riconosciute), la PC annua non viene versata,

allora il rimborso avviene secondo la seguente formula:

Spese

di malattia e d'invalidità riconosciute

meno

l'eccedenza di reddito

Esempio: eccedenza

di reddito = 12'000 franchi

spese

di spitex = 20'000 franchi

rimborso

= 8'000 franchi

L'importo

massimo per il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità (cfr. N. 5017)

non può essere superato.”.

Nel caso concreto, l'assicurata quantifica in Fr. 60.- al mese l'ammontare delle spese per malattia a cui

deve fare fronte.

Per ottenerne il

riconoscimento in virtù dell'art. 14 cpv. 6 LPC, la ricorrente deve dunque

trasmettere all'amministrazione le spese di malattia (prestazioni di medici

rispettivamente di farmacie) debitamente comprovate (art. 6 cpv. 1 LaLPC). La

Cassa di compensazione potrà poi semmai rimborsargliele nella misura in cui supereranno

l'importo dell'eccedenza di reddito qui stabilita in Fr. 1'197.-, sempreché siano

date le altre condizioni previste dalla LaLPC, in particolare dagli artt. 5-12

LaLPC.

Alle stesse condizioni,

come visto anche le partecipazioni ai costi ai sensi dell'art. 64 LAMal potranno

essere rimborsate all'assicurata (artt. 11 e 12 LaLPC).

13.

Tutto

ben considerato, dunque, il ricorso deve essere integralmente respinto e la

decisione impugnata confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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