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Decisione

33.2010.23

Ricorrente ha in comunione ereditaria 8 fondi.Su uno ha costituito e iscritto a RF D d'usufrutto per la madre che fiscalmente dichiara tutti 8 i fondi. Nozione d'usufrutto fiscale piu ampia del D civi

30 marzo 2011Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

i suddetti fondi.

Partendo da questi

dati l'amministrazione, ritenute le cifre stabilite a suo tempo dall'Ufficio

stima, eccetto il valore venale del fondo n. 264 (Fr. 360'000.-) siccome gravato

da usufrutto, con la decisione formale del 6 aprile 2010 ha considerato a titolo di sostanza dell'assicurato un dodicesimo della sostanza valutata

dalla competente autorità, per un valore totale ascritto all'interessato di Fr.

75'291.- ([Fr. 150'000.- + Fr. 150'000.- + Fr. 220'000.-

+ Fr. 300'000.- + Fr. 11'000.- + Fr. 2'500.- + Fr. 70'000.-] : 12).

La Cassa di

compensazione gli ha dunque imputato un dodicesimo del valore venale di questi

sette fondi, siccome sia detenuti dall'assicurato in qualità di coerede della

comunione ereditaria a cui appartengono anche la madre e le due sorelle, sia

non adibiti a sua abitazione primaria (art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI). In altre

parole, la massa successoria è stata divisa dapprima in due tra la vedova e i

tre figli nell'ambito della liquidazione del regime matrimoniale. Poi, la metà

andata ai figli è stata nuovamente divisa in due fra la mamma e i figli quale

divisione ereditaria (1/2 x 1/2) e sul quarto andato ai figli al ricorrente è spettata

una quota di 1/3, perciò egli ha diritto ad 1/12 (1/4 x 1/3).

L'importo spettante al

ricorrente quale deposito a risparmio e titoli detenuti da __________ in

comunione ereditaria con i figli risulta invece dalla somma di questi beni al

31 dicembre 2009 diviso sei. La Cassa di compensazione si è attenuta all'accordo

del 10 novembre 2007 fra la CE, con cui è stato stabilito che dopo la liquidazione

del regime matrimoniale ad ogni figlio spetta un terzo della loro parte di eredità

(1/2 x 1/3), perciò l'amministrazione ha conteggiato al ricorrente un sesto

del totale dei beni mobiliari (doc. N), ottenendo la cifra di Fr. 22'068.-.

7. Per

quanto attiene innanzitutto la modalità di calcolo della sostanza, si rileva

che, ai sensi dell'art. 9 cpv.

5 lett. b LPC, il Consiglio federale disciplina la valutazione dei redditi

computabili, delle spese riconosciute nonché della sostanza.

Giusta l'art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI, la valutazione

della sostanza computabile deve essere effettuata secondo le regole stabilite

dalla legislazione sull'imposta

cantonale diretta del Cantone di domicilio.

Per il Cantone Ticino

si applica l'art. 42 cpv. 1 LT

che, nel nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2009, prevede che gli immobili e

i loro accessori sono imposti per il valore di stima ufficiale.

Secondo l'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, la sostanza

immobiliare che non serve da abitazione al richiedente o a una persona compresa

nel calcolo delle PC deve essere computata al valore corrente.

Nel caso concreto, dal

registro fondiario risulta che i mappali nn. 262, 264, 312, 319, 339, 421, 446

e 460 RFD di __________, Sezione __________, appartengono alla comunione

ereditaria composta del qui ricorrente, delle sue due sorelle e della mamma.

Risulta, inoltre, che

l'assicurato non abita negli edifici esistenti su alcune di queste particelle,

bensì altrove, in un appartamento in locazione a __________ (doc. VIbis).

È quindi a giusta

ragione che la Cassa gli ha computato questi fondi al valore venale in

virtù dell'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI.

Come visto, con la morte del padre, nel 1992, fra il ricorrente, le sue

due sorelle e la loro madre è sorta una comunione di tutti i diritti e di tutte

le obbligazioni che dura dall'apertura dell'eredità fino alla divisione (art.

602 cpv. 1 CC). I coeredi sono diventati proprietari in comune di tutti i beni

della successione e dispongono in comune dei diritti inerenti alla medesima,

sotto riserva delle facoltà di rappresentanza o d'amministrazione particolarmente

conferite per legge o per contratto (art. 602 cpv. 2 CC).

Inoltre, per l'art. 652 CC concernente la proprietà comune, se più

persone, vincolate ad una comunione per disposizione di legge o per contratto,

hanno in comune la proprietà di una cosa, il diritto di ciascuna si estende a

tutta la cosa.

Nel caso concreto, dunque, il ricorrente, le sue sorelle e la loro mamma,

che hanno formato una comunione ereditaria alla morte del papà, hanno in comune

la proprietà delle otto citate particelle e quindi il loro diritto si estende

su tutti questi fondi e non solo su una parte di essi intesi come comunione

ereditaria.

La divisione dell'eredità può essere domandata in ogni tempo da ciascun

coerede, in quanto non sia tenuto per contratto o per legge a rimanere in

comunione (art. 604 cpv. 1 CC).

Giusta l'art. 607 cpv. 1 CC, gli eredi legittimi fra loro, o in concorso

con gli eredi istituiti, dividono secondo le medesime norme. Per l'art. 607

cpv. 2 CC, salvo disposizione contraria, possono liberamente accordarsi circa

il modo della divisione.

Inoltre, chi lascia l'eredità può, mediante disposizione a causa di

morte, prescrivere determinate norme di divisione o di formazione dei lotti

(art. 608 cpv. 1 CC), prescrizioni che sono vincolanti per gli eredi, sotto

riserva del conguaglio per il caso di una disparità delle quote che non fosse

nell'intenzione del disponente (art. 608 cpv. 2 CC).

Ove non debbano essere applicate altre disposizioni, tutti gli eredi

hanno uguali diritti sui beni della successione (art. 610 cpv. 1 CC). Essi

devono comunicarsi vicendevolmente ogni loro rapporto con il defunto che debba

essere considerato per l'uguale e giusta divisione dell'eredità (art. 610 cpv.

2 CC).

In queste circostanze, per monetizzare il proprio diritto sulla comunione

ereditaria a cui appartiene, l'assicurato ha il diritto di chiederne la

divisione al giudice. Tale operazione non è però ancora qui stata fatta, dato

che a registro fondiario, come visto, proprietaria degli otto mappali in questione risulta essere ancora la comunione ereditaria

composta del qui ricorrente, delle due sorelle e della loro madre.

Pertanto, in assenza

di norme testamentarie contrarie, dopo lo scioglimento del regime matrimoniale,

a seguito della morte del marito (art. 204 CC), fra i coniugi __________ ed __________,

dove metà della massa successoria va attribuita alla vedova (art. 215 CC) e

l'altra metà alla comunione ereditaria composta dei quattro coeredi, quest'ultima

metà deve a sua volta essere divisa a metà nell'ambito della divisione

ereditaria (1/2 x 1/2), dato che il coniuge superstite riceve, in concorso con

i discendenti ed in assenza di un testamento che preveda altro, la metà della

successione (art. 462 cifra 1 CC).

Essendo in concorso

con le due sorelle, siccome i figli del defunto succedono in parti uguali (art.

457 cpv. 2 CC), il ricorrente ha quindi diritto ad una quota legale di eredità

di un dodicesimo (1/2 x 1/2 x 1/3).

La conclusione a cui è

giunta la Cassa è dunque corretta.

8. Per

quanto concerne la determinazione dei beni mobili imputabili all'assicurato, dovrebbe

valere lo stesso ragionamento.

Tuttavia, dalla

documentazione prodotta dal ricorrente nell'ambito della precedente causa, e

meglio dallo scritto del 7 febbraio 2010 (doc. N) allestito dal tutore dell'assicurato

intitolato "Allegato al rendiconto finanziario 2009", risulta quanto

segue:

" (…)

Osservazioni

1.

La liquidità (fr.

3'846,80) è a disposizione, in accordo con tutti i membri della CE, della signora

__________, madre di RI 1.

Considerandi

2.

Dopo la liquidazione

del regime matrimoniale limitatamente alla relazione bancaria (vedi accordo tra

i membri della CE del 10 novembre 2007) la quota parte spettante a RI 1 corrisponde

a 1/6 del saldo della relazione bancaria.

(…)".

In queste circostanze

- stante, cioè, la liquidazione del regime matrimoniale -, è a buon diritto che

il totale dei titoli e dei depositi a risparmio intestati alla comunione

ereditaria fu __________ debba essere computato all'assicurato nella misura di un

sesto - e non di un dodicesimo - come correttamente operato dall'amministrazione.

9.

Stanti

così le cose, rifacendosi quindi alle cifre determinate dall'amministrazione

nel foglio di calcolo PC, il diritto dell'insorgente a ricevere prestazioni

complementari deve essere confermato nella misura già individuata dalla Cassa

di compensazione.

Di conseguenza, la

decisione impugnata deve essere confermata ed il ricorso respinto.

Questo Tribunale

osserva che potrebbe comportare un peggioramento (reformatio in pejus) della

situazione del ricorrente la questione a sapere se la concessione alla vedova del

diritto d'usufrutto sulla particella n. 264 RFD di __________, Sezione di __________

da parte della comunione ereditaria, a cui appartiene anche l'assicurato, costituisca

per quest'ultimo una rinuncia di sostanza che debba essergli imputata in virtù

dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC.

In effetti, dal

relativo atto notarile di costituzione del 2006 (doc. L) non risulta essere

stata prevista per il ricorrente, concedente questo diritto personale, una

controprestazione adeguata.

Alla stessa stregua,

non occorre qui nemmeno verificare se, a giusta ragione, la Cassa di

compensazione non ha considerato il reddito della proprietà fondiaria (art. 11

cpv. 1 lett. b LPC) non occupata dal proprietario, ritenuto che sebbene sei

fondi della CE siano costituiti da prati e boschi e dunque non diano reddito, sul

fondo n. 460 RFD di __________, Sezione di __________, v'è un'abitazione, il

cui eventuale valore (locativo) di mercato andrebbe computato, nella misura

della sua quota parte ideale, al ricorrente.

In tale evenienza, i

redditi computabili dell'assicurato aumenterebbero del corrispondente valore di

mercato, ossia dell'affitto che l'interessato avrebbe potuto ottenere dalla sua proprietà (in comune) se ne

avesse ceduto l'esercizio a terzi, concludendo per esempio un contratto di

locazione (STCA del 23 agosto 2010, 33.2010.5; STCA del 20 agosto 2008, 33.2008.4).

Ciò potrebbe peggiorare

il suo diritto alle prestazioni complementari, malgrado che in contropartita si

terrebbe comunque conto, nell'ambito delle spese riconosciute, siccome l'assicurato

è proprietario di immobili, delle spese di manutenzione dei fabbricati (art. 10

cpv. 3 lett. b LPC) calcolate in funzione del valore locativo.

Va al riguardo evidenziato che il TCA può, in linea di principio, riformare una decisione a svantaggio del ricorrente, dopo

avergli dato la possibilità di prendere posizione in merito e averlo reso

attento sulla possibilità di ritirare il ricorso (art. 61 cpv. 1 lett. d LPGA;

art. 20 cpv. 2 LPTCA; DTF 122 V 166; Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo

2003, ad art. 61, n. 7 segg.).

Questo Tribunale, tuttavia,

nell'evenienza concreta, considerate tutte le circostanze del caso, rinuncia ad

effettuare una reformatio in pejus, visto che comunque si tratta

unicamente di una facoltà data all'autorità giudicante (STFA U 192/02 del 23

giugno 2003; STFA H 313/01 del 17 giugno 2003; STFA C 119/02 del 2 giugno 2003;

STFA U 334/02 del 22 aprile 2003; DTF 119 V 249; STCA del 13 gennaio 2011,

33.2010

; STCA del 23 novembre 2010, 33.2010.14; STCA del 4 marzo 2009,

33.2008

; STCA del 23 aprile 2008, 33.2008.3 consid. 2.9; STCA del 23 novembre 2007, 30.2007.32 consid. 13; STCA del 16 agosto 2007, 36.2007.69 consid. 9).

10.

Infine,

l'assicurato ha contestato che dal suo calcolo delle PC siano dedotti i "contributi

PSAL pagati alla CCC/AVS" (doc. I punto 6) e ha osservato che non v'è

una base legale per procedere in tal senso.

Giusta l'art. 10 cpv.

3.

lett. c LPC, fra le spese riconosciute ad un assicurato vi sono anche i premi

versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata

l'assicurazione malattia.

In virtù di questo

disposto, nelle spese riconosciute dell'insorgente va computato anche il

contributo minimo AVS/AI/IPG che egli è tenuto a pagare ogni anno alla Cassa

cantonale di compensazione in qualità di persona senza attività lucrativa

(PSAL).

A livello federale, a

differenza di quanto concerne il pagamento del premio dell'assicurazione malattia

obbligatoria, che è regolamentato dall'art. 54a OPC-AVS/AI, il pagamento del

contributo minimo AVS/AI/IPG non è stato disciplinato dal legislatore.

La stessa soluzione si

riflette nella legislazione cantonale. Infatti, il Cantone Ticino ha regolato

soltanto l'aspetto del premio LAMal.

L'art. 29 cpv. 1 LALPC

prevede che la prestazione complementare è pagata, di regola, all'avente

diritto dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG. Il versamento

avviene, di regola, ogni mese.

Per l'art. 29 cpv. 2

LALPC, il premio lordo dell'assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie dei beneficiari di prestazioni complementari è pagato

direttamente dal Cantone agli assicuratori.

La singola prestazione

complementare nei confronti dell'avente diritto è, di conseguenza, ridotta

nella misura necessaria al pagamento del premio assicurativo, tenuto conto

della parte di premio a carico del sussidio nell'assicurazione sociale contro

le malattie (art. 29 cpv. 3 LALPC).

Giusta l'art. 29 cpv.

4.

LALPC, sono applicabili, per analogia, le norme della legislazione federale

sull'AVS concernenti la garanzia dell'uso della rendita conforme al suo scopo.

D'avviso di questo

Tribunale, applicando per analogia sia l'art. 29 cpv. 2 sia l'art. 29 cpv. 4

LALPC alla questione del pagamento del contributo minimo AVS/AI/IPG, si può

quindi concludere che la soluzione adottata dalla Cassa cantonale di compensazione

di computare il contributo minimo nelle spese riconosciute dell'assicurato e

poi di dedurlo, alla stessa stregua del contributo per l'assicurazione

malattia, dalla differenza fra le spese riconosciute ed i redditi computabili

per individuare il diritto "netto" alle prestazioni complementari,

serve unicamente a vegliare a che il pagamento di questo importo sia conforme

al suo scopo.

In altre parole, effettuando

il pagamento del contributo minimo direttamente all'Ufficio dei contributi

della Cassa cantonale di compensazione, il Servizio delle prestazioni

complementari fa sì che il beneficiario di prestazioni complementari non

presenti lacune contributive in ambito AVS/AI/IPG.

Questo scopo non

sarebbe invece raggiunto per certo se nella somma versata mensilmente

all'assicurato quale prestazione complementare vi fosse anche la quota parte

del contributo minimo. Un aumento del diritto alle PC non assicura, infatti,

che l'assicurato medesimo provveda, con i soldi ricevuti in più dalla Cassa, a

pagare proprio l'importo del contributo minimo e non li spenda, invece, per

altri bisogni. Qualora quest'ultima ipotesi si dovesse realizzare, essa porterebbe

all'interessato unicamente delle conseguenze a suo sfavore nell'ottica della percezione

di una futura rendita.

Ad ogni modo, sia

ritenendo la soluzione adottata per prassi dal Servizio delle PC, sia

ipotizzando il versamento di una prestazione complementare mensile più elevata

che inglobi quindi l'ammontare del contributo poi comunque dovuto, la somma

totale che l'assicurato percepisce a titolo di prestazioni complementari, nella

sostanza, non muta.

11.

Da

ultimo, il ricorrente ha chiesto di richiamare il proprio incarto fiscale (doc.

I).

Conformemente alla

costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione

o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a

ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469

consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c

e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del

diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (e in

precedenza dall'art. 4 vCost. fed.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid.

1d, 119 V 344 consid. 3c).

Questo Tribunale ritiene

che la documentazione agli atti sia chiara e sufficiente per l'evasione della

presente fattispecie, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di

ulteriori accertamenti, segnatamente il richiamo dell'incarto fiscale dell'assicurato,

ritenuta comunque la presenza agli atti della dichiarazione d'imposta IC/IFD

2008.

e della relativa notifica di tassazione.

12.

Contestualmente

al ricorso, l'assicurato ha

formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

Di principio, anche se

un assicurato è soccombente, può essere posto al beneficio dell'assistenza

giudiziaria sempre che adempia alle relative condizioni (DTF 124 V 301 consid.

6).

Il diritto

all'assistenza giudiziaria deriva direttamente dall'art. 29 cpv. 3 Cost. fed. e

garantisce ad ogni cittadino, senza riguardo ai suoi mezzi finanziari, le

stesse possibilità di stare in giudizio (DTF 125 V 36; DTF 124 I 304 consid. 2;

DTF 115 Ia 193; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad

art. 30 LPamm, pag. 151; Cocchi/Trezzini,

Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad

art. 155, pag. 471, nota 552). Tale diritto è pure sancito espressamente dall'art.

6.

cpv. 3 CEDU.

A livello cantonale,

la Costituzione prevede all'art. 10 cpv. 3 che ognuno ha diritto all'assistenza

giudiziaria, gratuita per i meno abbienti.

Ai sensi dell'art. 61 lett. f LPGA, nella procedura

giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se

le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito

patrocinio.

Tale disposto mantiene

il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base

del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta

al diritto cantonale (DTF 110 V 362, consid. 1b; Kieser, ATSG-Kommentar, 2009, n. 102 ad art. 61, pag. 788).

Per quanto concerne la

procedura per le cause davanti al TCA, l'art. 28 cpv. 2 LPTCA sancisce espressamente che la disciplina della

difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge cantonale sul

patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag).

I tre presupposti

cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto

(SVR 2004 AHV Nr. 5; STFA U 102/04 del 20 settembre 2004, consid. 4.1.1; STFA

del 3 luglio 2003, U 114/03, consid. 2.1; Kieser,

op. cit., n. 104 segg. ad art. 61, pag. 788) – sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno (cfr. anche

art. 3 Lag), se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato

(cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se le sue conclusioni non sembrano dover

avere esito sfavorevole (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; STF I 134/06 del 7

maggio 2007; STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 125 V 202 consid. 4a e 372

consid. 5b con riferimenti; DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2; DTF 121 I 323

consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a).

I criteri posti nella

legge cantonale sono quindi identici a quelli fissati dalla giurisprudenza

federale elaborata interpretando le norme di diritto federale relative alle assicurazioni

sociali (cfr. art. 85 cpv. 2 lett. f vLAVS; DTF 125 V 202; STFA I 396/99 del 28

novembre 2000).

Come ha ribadito di recente il Tribunale federale (sentenza 8C_790/2010

del 15 febbraio 2011, consid. 9), una parte è indigente quando non è in grado

di assumere le spese del processo senza intaccare i mezzi necessari al suo

sostentamento personale e a quello della famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5.1

pag. 223 seg.; 128 I 225 consid. 2.5.1 pag. 232; 127 I 202 consid. 3b pag.

205). Per accertarne lo stato di bisogno va preso in considerazione l'insieme

della sua situazione finanziaria. Vanno quindi considerati gli elementi di

reddito - come pure quelli della sostanza (DTF 124 I 97 consid. 3b pag. 98 con

riferimenti) - di entrambi i coniugi (DTF 119 Ia 11 consid. 3a pag. 12; 115 Ia

193.

consid. 3a pag. 195; 108 Ia 9 consid. 3 pag. 10; cfr. pure sentenza

8C_446/2009 del 7 gennaio 2010 consid. 7).

L'obbligo dello Stato

di accordare l'assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di

mantenimento dei coniugi derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia 12

consid. 3a; STF I 129/06 dell'8 maggio 2006, consid. 3.2; STF I 491/02

del 10 febbraio 2003, consid. 3.2.1; STF U 278/00 del 5 marzo

2001, consid. 4). Non entrano invece in linea di conto

le risorse finanziarie di parenti cui l'interessato potrebbe far capo a norma

dell'art. 328 e 329 CCS (Cocchi/Trezzini,

op. cit., n. 20 ad art. 155, pag. 479 e giurisprudenza ivi citata).

Si può invece

pretendere dal proprietario di un fondo che accenda un credito sulla sua proprietà

immobiliare, fintanto che la stessa può ancora essere gravata (STF H

176/06 del 16 gennaio 2007, consid. 4.2; STF I 617/06 del 12 gennaio 2007, consid.

7.

; STF U 356/02 del 7 luglio 2003,

consid. 3.2, con riferimento alla DTF 119 Ia 12 consid. 5

e al consid. 7 non pubblicato della SVR 2002 EL Nr. 9; STF U

29/01 del 4 luglio 2001, consid. 1b).

Nella commisurazione

della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche l'eventuale sostanza e non unicamente i

redditi conseguiti (STF U 29/01 del 4 luglio 2001, consid. 1b; SVR 1998 UV Nr.

11.

consid. 7a). La sostanza deve tuttavia essere disponibile al momento della

litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento in cui è

presentata l'istanza e non solo

alla fine della procedura (DTF 119 Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369; STF I

713/01 del 22 aprile 2002, consid. 2c; STF H 41/01 del 26

aprile 2001, consid. 4c).

Dal punto di vista

temporale, il presupposto del bisogno dell'istante deve essere determinato al momento in cui si statuisce sulla

richiesta di assistenza giudiziaria (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 108 V

265), in particolare quando il lasso di tempo trascorso tra domanda e decisione

è importante (cfr. anche Cocchi/Trezzini,

op. cit., ad art. 155, pag. 485, n. 39. In senso contrario, cfr. DTF 108 Ia 108; DTF 120 Ia 179 consid. 3a; RDAT 1998-II n. 36; per un commento cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., pag. 485-486,

nn. 39, 40 e 41 con relative note).

Il limite per

ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull'assistenza giudiziaria è superiore al

minimo di esistenza determinato ai fini del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr.

13.

consid. 7b, consid. 7c). All'importo base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e

il 25% (STFA del 20 settembre 2004, U 102/04). L'indigenza processuale è data ove il richiedente non disponga di più

mezzi di quelli necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia

(RAMI 1996 pag. 209 consid. 2; STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa

H., pag. 3). In una sentenza pubblicata in DTF 124 I 1, il TF ha precisato che

una richiesta di assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente

sostenendo che l'istante non è

indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione di un'automobile. Secondo l'Alta Corte, il richiedente deve piuttosto -

indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere

considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in

grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono

essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno esistenziale.

L'attestato municipale sullo stato di indigenza

ha per il Giudice soltanto valore indicativo (Cocchi/Trezzini,

op. cit., ad art. 156, n. 10 pag. 490).

Nel caso concreto, dalla

documentazione agli atti risulta che il ricorrente percepiva nel 2010 una

rendita AI di Fr. 1'436.-

mensili ed un'altra rendita professionale di Fr. 460.- al mese, mentre le sue

spese certe ammontavano a Fr. 950.- al mese di pigione.

Quanto al suo

fabbisogno mensile, esso deve essere calcolato sulla scorta dei minimi di

esistenza agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF). Si hanno così Fr.

1'200.- di minimo esistenziale per una persona sola (cfr.

circolare n. 35/2009 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d'appello, in vigore dal 1° settembre 2009).

In queste circostanze,

aggiungendo alle spese della pigione l'importo base mensile del

minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo LEF,

si ottiene nel complesso che il fabbisogno minimo mensile del richiedente

risulta essere pari ad (almeno) Fr. 2'150.- (Fr. 950.- + Fr. 1'200.-).

Pertanto, viste le sue

entrate mensili di Fr. 1'896.-, l'istante non dispone di alcuna eccedenza per

fare fronte ad altre spese, come in specie l'onorario del suo patrocinatore.

L'assicurato va dunque qualificato come

indigente.

Il TCA evidenzia che la

quota (ideale) di sostanza (mobile ed immobile) del ricorrente (quasi Fr.

100'000.-) non può infine essere qui considerata per fare fronte alle sue spese

di patrocinio. Essa non è infatti disponibile come tale, giacché l'assicurato non

ne può disporre liberamente dato che, come visto, la detiene in comunione ereditaria

e quindi ne ha la proprietà in comune con altri coeredi.

Su questa tematica si

è espresso chiaramente il Tribunale federale nella citata sentenza I

713/01 del 22 aprile 2002, consid. 2c:

" c) Die aus der Unterhalts- und Beistandspflicht (Art.

159.

Abs. 3 und Art. 163 Abs. 1 ZGB) der Ehegatten fliessende

Prozesskostenvorschusspflicht geht dem Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege

vor (BGE 119 Ia 12 Erw. 3a; Alfred Bühler, Die Prozessarmut, in: Schöbi [Hrsg],

Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung,

Bern 2001, S. 143 f., mit Hinweisen).

Unberücksichtigt

bleiben müssen allerdings Einkommen und Vermögensanteile, deren Wert und

Verfügbarkeit im Ungewissen liegen (vgl. BGE 118 Ia 371) oder bezüglich welchen keine Möglichkeit besteht,

sie zeitgerecht verfügbar zu machen (vgl. BGE 108 Ia 109; Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum bernischen

VRPG, Bern 1997, N 8 zu Art. 111; Kley-Struller, Der Anspruch auf unentgeltliche

Rechtspflege, AJP 2/1995 S. 181).".

Inoltre, il ricorrente non possiede le

necessarie conoscenze giuridiche, perciò l'intervento di un legale per la

tutela dei suoi interessi è del tutto giustificato.

Da ultimo, di primo acchito il ricorso non

pareva essere sin dall'inizio privo di fondamento, dato che portava sulla

contestazione dell'aggiunta del valore della sostanza detenuta in comunione

ereditaria dall'assicurato quando invece, fiscalmente, essa non gli è stata computata.

Si è trattato, quindi, di una questione giuridica di non facile lettura.

Alla luce di quanto appena esposto, tutte e tre le condizioni per l'ottenimento dell'assistenza

giudiziaria sono date.

L'assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio va quindi concessa, riservato comunque l'eventuale

obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse

più tardi migliorare (art. 61 lett. f LPGA; Kieser,

op. cit., n. 110 ad art. 61, pag. 790; cfr. art. 9 Lag; STFA I 569/ 02 del 15

luglio 2003, consid. 5; STFA U 234/00 del 23 maggio 2002, consid. 5a = DTF 128

V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio

è accolta.

3. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in

3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella

impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o

del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata

e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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