33.2010.24
Rimborso costi di cure dentarie. Indipendenza dei periti.Commissione medico dentistica funge da perito. Ricusa dei periti: tardiva e fuori luogo.Periti hanno previsto cure semplici,economiche e adegua
25 agosto 2011Italiano78 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
33.2010.24
Data decisione, Autorità:
25.08.2011, TCA
Titolo:
Rimborso costi di cure dentarie. Indipendenza dei periti.Commissione medico dentistica funge da perito. Ricusa dei periti: tardiva e fuori luogo.Periti hanno previsto cure semplici,economiche e adeguate. Rimborso dei costi delle cure previste dai periti, no a quelle preventivate dal dentista curante
DIRITTO ALLE PRESTAZIONI COMPLEMENTARI
PERITO
RICUSA
RIMBORSO SPESE
SPESE DENTARIE
art. 13 cpv. 1 LAPC
art. 14 cpv. 1 let. a LPC
art. 14 LPGA
art. 36 LPGA
art. 49 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
33.2010.24
TB
Lugano
25 agosto
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 dicembre 2010
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 26
novembre 2010 emanata da
Cassa cantonale di compensazione -
Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in
fatto
1.1. Beneficiario
di prestazioni complementari da alcuni anni RI 1, nato nel 1940, l'8 settembre 2008 (doc. 52) ha chiesto alla Cassa cantonale di compensazione un contributo
finanziario vista la necessità di dovere subire degli interventi dentari
urgenti alla mascella superiore, per un costo preventivato ammontante a circa
Fr. 12'000.-.
1.1.2. Ricevuto il preventivo
del 25 luglio 2008 (doc. 51) del dr. med. dent. __________ di __________, il 12
settembre 2008 (doc. 50) la Cassa ha informato l'assicurato della necessità di
verificare che il trattamento previsto fosse semplice ed adeguato e che il suo
rimborso avvenisse in base alle tariffe SUVA. Ha quindi chiesto di far
compilare al medico dentista curante un formulario per un preventivo
dettagliato e di ritornarlo allegando tutte le radiografie.
1.1.3. Il 12
febbraio 2010 (docc. 5-7) il medico dentista dell'assicurato ha trasmesso
all'amministrazione l'apposito formulario con il preventivo del trattamento
dentario prospettato, che prevedeva un onorario di Fr. 5'882.- per le sue
prestazioni, oltre ad un importo non precisato per il costo del lavoro
dell'odontotecnico.
1.1.4. L'assicurato
ha sollecitato la Cassa di compensazione con lo scritto del 2 marzo 2010 (doc.
4), affinché versasse direttamente al medico dentista curante (doc. 2)
l'importo di sua spettanza dato che, a causa del suo precario stato di salute,
da un paio di mesi si è visto costretto a sottoporsi comunque ad una parte dei
trattamenti dentari indispensabili del costo di circa Fr. 9'000.- (Fr. 5'882.-
[onorario dentista] + Fr. 3'000.- [onorario odontotecnico]).
1.1.5. Il 26 marzo
2010 (doc. 10) la Cassa ha comunicato al medico dentista curante che, sentita
la Commissione medico dentistica, ritenuto lo stato precario della dentatura
residua dell'assicurato si sarebbe potuto procedere con una soluzione più
drastica, quale l'estrazione di tutti i denti e la confezione di due protesi
totali oppure, nel caso in cui egli avesse optato comunque per la cura proposta
dal suo curante, la Cassa avrebbe partecipato alle spese con un contributo
unico di Fr. 5'000.- (onorario del medico + costi di laboratorio), ma per i
prossimi cinque anni essa non avrebbe più assunto costi per le cure dentarie
dell'interessato.
1.1.6. RI 1 ha
contestato il 1° aprile 2010 (doc. 11) la presa di posizione della Cassa,
lamentando l'esistenza di una palese disparità di trattamento ed un'ingiustizia
fra gli assicurati - anche stranieri - che hanno ricevuto un contributo
superiore per le cure dentarie e gli assicurati, come lui, che ricevono pochi
franchi.
Inoltre, ha preteso di sapere i nomi dei periti
della Commissione.
1.1.7. Il 27 aprile
2010 (docc. 25-34) il dr. med. dent. __________ ha prodotto alla Cassa di
compensazione dei preventivi dettagliati sia per le proprie prestazioni sia per
prestazioni di laboratori odontotecnici, per una spesa di complessivi Fr.
17'958,60 (Fr. 3'167,05 + Fr. 2'660,90 + Fr. 8'399.- + Fr. 3'731,65).
Il 7 maggio 2010 (doc. 18) l'amministrazione ha
quindi convocato l'assicurato per una visita da parte dei periti della
Commissione dentistica, cui però l'assicurato non si è presentato (doc. 21).
1.1.8. Come da sua
richiesta, il 12 luglio 2010 (doc. 24) la Cassa ha comunicato all'assicurato i
nomi dei periti, i quali il 19 agosto 2010 (doc. 35) l'hanno visitato e hanno
redatto un rapporto alla luce anche della nuova documentazione prodotta dal curante.
1.2. Sulla scorta
del parere della Commissione medico dentistica della Cassa cantonale di
compensazione, il 27 settembre 2010 (doc. A3) quest'ultima ha emesso una
decisione formale che annulla e sostituisce la comunicazione del 26 marzo 2010.
L'amministrazione ha quindi ritenuto che la cura
proposta dal medico dentista curante non adempia ai requisiti di semplicità ed
economicità previsti dalle prestazioni complementari. In caso di esecuzione di
questo trattamento, la Cassa parteciperà dunque alle spese con un unico
contributo di Fr. 5'000.-, comprensivo dell'onorario del dentista e
dell'odontotecnico; ciò corrisponde ad una soluzione semplice e economica per
risanare tutta la bocca.
1.3. Il 26
novembre 2010 (doc. A1) la Cassa di compensazione ha emesso una decisione su
opposizione con cui ha respinto l'opposizione del 13 ottobre 2010 (doc. A4)
dell'assicurato.
L'amministrazione ha evidenziato che, per l'art.
14 cpv. 2 LPC, i Cantoni possono limitare il rimborso alle spese necessarie
nell'ambito di una fornitura di prestazioni economica ed appropriata e che
l'art. 13 LaLPC permette infatti il rimborso di trattamenti dentari semplici,
economici ed adeguati in funzione della tariffa AINF/AM/AI. L'assicurato è
stato personalmente valutato da una Commissione medico dentistica che, sulla
scorta, inoltre, della documentazione radiografica prodotta dal dentista
curante, ha ritenuto che la soluzione più consona atta al risanamento della
situazione orale molto compromessa fosse l'estrazione di tutti i denti residui
e la confezione di due protesi totali. I periti hanno stimato in Fr. 3'273,60
(1'056 punti x Fr. 3,10 valore del punto) i costi delle prestazioni del
dentista ed in Fr. 1'700.- i costi del laboratorio. Il totale è stato
arrotondato alla somma di Fr. 5'000.-, che è stata riconosciuta
all'interessato.
Essi hanno infine precisato che qualora
l'assicurato avesse optato per una soluzione più complessa atta a salvare
ancora per qualche tempo la dentatura residua, visto l'elevato rischio
d'insuccesso a breve-medio termine, la differenza dei costi rispetto al
contributo accordato sarebbe rimasta a carico dell'assicurato.
1.4. Con ricorso
del 22 dicembre 2010 (doc. I) RI 1 ha chiesto l'intero riconoscimento del costo
del trattamento dentario preventivato dal dr. med. dent. __________ in Fr.
17'958,60, ritenuto "l'inammissibile comportamento della disparità di
trattamento".
Il ricorrente ha fatto inizialmente valere che
con la decisione formale del 27 settembre precedente la Cassa si è scostata da
quanto precedentemente concessogli in data 26 marzo 2010. Peraltro, visto il
tempo trascorso e la necessità di procedere ai trattamenti suggeriti dal suo
dentista, egli si è già sottoposto alle cure non più rimandabili ed
indispensabili.
Lamentando poi che la Cassa di compensazione,
malgrado la sua richiesta con l'opposizione, non abbia prodotto "una
distinta dettagliata di tutti i contributi concessi ad altri cittadini
svizzeri, stranieri e pure extra comunitari degli ultimi 10 anni, richiedenti detti
contributi in "primis" ai pazienti dei vs. periti",
l'insorgente ha ribadito i propri dubbi "sul loro operato di grave e
inaccettabile disparità di trattamento, che rasenta la corruzione! Sia loro che
dai periti incaricati! ho constatato che tutti i bei articoli citati nella
decisione impugnata sono, in casi numerosi, non rispettati e nei maggiori dei
casi i medici dentisti incaricati erano i periti di oggi!!!".
Il ricorrente ha così sostanzialmente evidenziato
una disparità di trattamento e per provare questa sua tesi ha chiesto il
richiamo di "tutti i documenti dettagliati e precisi dei nomi, cognomi,
event. periti e cifre degli ultimi 10 anni per i sussidi e contributi speciali
versati, per cure dentarie, a cittadini svizzeri, stranieri residenti e extra
comunitari".
L'assicurato ha infine contestato i punti 3 e 4
della decisione su opposizione e ha chiesto che sia prodotto il giudizio
dell'apposita Commissione medico dentistica con i nomi dei relativi periti,
così che il suo medico dentista possa pronunciarsi al riguardo.
Da ultimo, vista l'urgenza di alcune cure
dentarie che sono quindi già state eseguite, il ricorrente ha postulato il
versamento al suo curante dell'importo che la Cassa ha deciso di riconoscergli.
1.5. Nella
risposta del 18 gennaio 2011 (doc. III) la Cassa ha precisato di non avere mai
rivisto la sua decisione, avendo sin da subito concesso all'assicurato il
riconoscimento di Fr. 5'000.-.
L'amministrazione ha evidenziato che il
ricorrente si è limitato a citare in modo generico delle pretese disparità di
trattamento, lagnanze che in virtù dell'obbligo del segreto e del trattamento
di dati personali non possono tuttavia dare luogo alla richiesta né di
conoscere i nomi dei beneficiari dei sussidi né le cifre erogate negli ultimi
10 anni, informazioni, peraltro, che non sono per nulla pertinenti con
l'oggetto del contendere.
Per contro, la valutazione dei periti non è stata
censurata nel merito e quindi non si deve entrare nel merito del ricorso
stesso, mentre la decisione impugnata deve essere confermata.
1.6. Il 28
gennaio 2011 (doc. V) il ricorrente ha osservato che la risposta della Cassa è
tardiva, che prima del 26 marzo 2010 l'amministrazione gli ha confermato un
contributo di Fr. 12'500.- e che non è vero che lo stato della sua dentatura
residua e la pessima igiene non permettono la soluzione prevista dal dentista
curante. Anzi. "Dopo aver fatto tutte le precise analisi e visto che
l'osso gengivale superiore si era sensibilmente ridotto, mi ha consigliato un
urgente intervento di ripristino di detto osso e la susseguente estrazione dei
denti con la costruzione di un ponte inizialmente semifisso e di seguito poi
fisso, in quanto nella situazione che mi trovavo non potevo nemmeno nutrirmi
regolarmente, il tutto a discapito della mia salute generale già precaria.
Viste le lungaggini degli esami e decisioni da parte dei responsabili delle
assicurazioni sociali, dopo aver trasmesso quanto richiesto sul preventivo… i
quali poi si sono limitati a chiederne altri… per semplice e esclusive perdite
di tempo mettendo in pericolo la salute delle persone…, il mio dentista ha
deciso di iniziare ugualmente gli interventi più urgenti (rinforzo osseo e
ponte centrale superiore provvisorio).".
L'insorgente ha inoltre lamentato una parzialità
di uno dei periti e ha precisato che la sua richiesta di produzione di
documenti si riferisce a tutti i dati dei contributi concessi negli ultimi 10
anni e non anche "dei dati personali di altri loro protetti e favoriti.".
Infine, l'assicurato si è chiesto come mai gli
articoli di legge citati dalla Cassa per il suo caso (interventi semplici ed
economici) non siano stati applicati anche in altri casi di rimborsi spese.
1.7. La Cassa
cantonale di compensazione si è riconfermata il 10 febbraio 2011 (doc. VII)
nella risposta di causa e, sulla scorta di nuova documentazione (docc. 48-52) attestante
lo scambio di corrispondenza intercorsa con il ricorrente nel 2008, ha precisato di non avere mai emesso una decisione antecedente il 26 marzo 2010 sul
riconoscimento, all'interessato, di un contributo per le sue spese di cure
dentarie.
1.8. L'assicurato
ha osservato il 23 febbraio 2011 (doc. IX) che la Cassa non ha preso posizione
sulla censura della tardività della risposta e quindi ha ribadito di non
doverla considerare ai fini della sentenza. Inoltre, l'amministrazione non si è
nemmeno pronunciata sulla richiesta di trasmettere "i documenti
relativi a pagamenti di cure dentarie con ignobile disparità di trattamento."
e neppure sull'obiezione di collisione di interessi di un perito.
L'insorgente ha poi ritenuto falsa l'affermazione
della Cassa che ha evidenziato di non avere emesso una decisione antecedente il
26 marzo 2010, dato che il 17 ottobre 2010 il dentista curante le ha trasmesso i
dettagli richiesti, senza poi essere contestati.
Quanto alla questione della pessima igiene
dentale, l'assicurato ha tenuto a precisare che la riduzione ossea e gengivale non
ha nulla a che vedere con la sua igiene dentale.
La Cassa di compensazione si è riconfermata nella
risposta di causa e ha puntualizzato che la stessa è tempestiva (doc. XI).
1.9. Il 5 maggio
2011 (doc. XIII) Tribunale ha interpellato la Commissione medico dentistica per
il tramite della Cassa cantonale di compensazione, sottoponendo alcuni quesiti
tecnici.
La Cassa di compensazione ha riprodotto il 27
maggio 2011 (doc. XIV) le risposte date dalla citata Commissione, allegate
(doc. XIVbis).
1.10. Il ricorrente
si è pronunciato il 9 giugno 2011 (doc. XVI) sulla presa di posizione dei
periti e ha chiesto di non tenere conto delle affermazioni del medico dentista __________,
siccome l'ha già più volte ricusato. Egli ha inoltre osservato che più volte ha
richiesto la documentazione sui rimborsi di spese e cure dentarie di terzi, ma
ancora non è stata prodotta al TCA. L'assicurato ha quindi invitato il
Tribunale a richiederla e, in caso negativo, di esprimersi mediante una
decisione.
1.11. La Cassa di
compensazione ha respinto da un lato la censura di ricusa, osservando come non
vi siano circostanze che possano oggettivamente dare adito a dubbi in merito
all'imparzialità di nessuno dei due medici dentisti designati. D'altro lato, la
Cassa ha ribadito come l'obbligo del segreto e del trattamento di dati
personali impedisce la consegna di informazioni riguardanti terze persone,
oltretutto trattandosi di dati non attinenti alla fattispecie, il cui oggetto è
la valutazione di un determinato accertamento medico. Peraltro, tutti i suoi
accertamenti sono effettuati secondo i principi di semplicità, economicità e
adeguatezza (doc. XVIII).
1.12. Infine, il 27
giugno 2011 (doc. XX) l'insorgente ha ricordato i suoi motivi di ricusa nei
confronti di un perito e ha evidenziato come la posizione della Cassa sia
"solo parole e paure di possibili susseguenti procedimenti sia di
codesto lod.le Tribunale sia del sottoscritto per quanto detto in epigrafe!!".
Ha quindi rinnovato la sua richiesta di trasmissione di detti atti per un
confronto, pena l'avvio di una procedura presso le istituzioni penali.
La Cassa non ha prodotto ulteriori osservazioni
(doc. XXI).
considerato in
diritto
in ordine
2.1. Il
ricorrente ha sollevato l'intempestività della risposta di causa della Cassa,
datata 18 gennaio 2011 (doc. III) e giunta a questo Tribunale il 19 gennaio
2011.
A suo dire, il termine di 20 giorni fissato il 27
dicembre 2010 dal TCA sarebbe scaduto il 17 gennaio 2011, perciò la risposta
della Cassa di compensazione, inviata il 18 gennaio 2011, sarebbe tardiva e
quindi non potrebbe essere presa in considerazione ai fini del giudizio (doc.
V).
La lamentela del ricorrente è manifestamente
infondata.
Va infatti rilevato che i termini stabiliti dalla
legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal 18 dicembre al 2
gennaio incluso (art. 38 cpv. 4 lett. c LPGA).
Di uguale tenore è l'art. 11 lett. c LPTCA.
Visto quanto precede, il computo dei 20 giorni di
tempo per produrre la risposta di causa decorre quindi dal 3 gennaio 2011 e
viene a cadere venerdì 22 gennaio 2011.
L'invio del 18 gennaio 2011 è pertanto tempestivo
e deve così essere ritenuto dal Tribunale quale valido atto di causa.
2.2. Questo TCA
osserva, inoltre, che la risposta negativa del 26 marzo 2010 (doc. 10) della
Cassa di compensazione riguardante il suo rifiuto di rimborsare rispettivamente
partecipare alle spese di cura dentaria ammontanti (inizialmente) a Fr.
5'882.-, è stata comunicata non all'assicurato stesso, bensì al medico dentista
curante, e per di più a mezzo di un semplice atto scritto.
Prima di entrare nel merito dell'esame della decisione su opposizione del 26
novembre 2010 (doc. A1), occorre verificare la portata e la validità della
prima comunicazione negativa della Cassa, che è stata annullata e sostituita
dalla decisione formale del 27 settembre 2010 (doc. A3).
Per l'art. 49 cpv. 1 LPGA, nei casi di ragguardevole entità o quando vi è
disaccordo con l'interessato, l'assicuratore deve emanare per scritto le
decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni.
Giusta l'art. 49 cpv. 2 LPGA, una domanda relativa a una decisione d'accertamento deve essere soddisfatta se il
richiedente fa valere un interesse degno di protezione. Le decisioni sono
accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.
Devono essere motivate se non corrispondono interamente
alle richieste delle parti. La notificazione irregolare di una decisione non
deve provocare pregiudizi per l'interessato (art. 49 cpv. 3 LPGA).
Kieser, in ATSG-Kommentar, 2a Ed., Zurigo 2009, pag. 617, a proposito dell'art. 49 LPGA, ricorda come:
" c) Feststellungsverfügungen setzen ein schützenswertes
Interesse voraus. Art. 49 Abs. 2 ATSG verwendet nicht den etwa in Art.
59 ATSG oder in Art. 25 Abs. 2 VwVG (oder noch im Bericht Und Entwurf, 75) enthaltenen Begriff des
<<schutzwürdigen>> Interesses. Aus welchen Gründen der Begriffwechsel
erfolgte, ist nicht ersichtlich (vgl. dazu auch BBl 1991 II 262, wo im
erläuternden Bericht von <<schutzwürdig>> die Rede ist, während im
Gesetzestext bereits von <<schützenswert>> die Rede ist).
Offensichtlich kommt der entsprechenden Wortwahl nicht die Bedeutung zu, dass
eine Abweichung von der bisherigen Gesetzgebung bzw. Rechtsprechung angestrebt
wird (vgl. im übrigen zur analogen Korrektur in Art. 59 ATSG BBl 1999 4622; zur
Frage auch BGE 132 V 259).
Deshalb besteht zwischen
dem schutzwürdigen Interesse gemäss Art. 59 ATSG, welches bei der Legitimation
zur Beschwerde massgebend ist (gl. Dazu ATSG- Kommentar, Art. 59 N 4 ff.), und
demjenigen, um eine Feststellungsverfügung zu verlangen, eine Parallelität
(vgl. dazu Kölz/Bosshart/Röhl, N
60 zu Art. 19 VRG).
Zu verneinen ist das
schutzwürdige Interesse
(allgemein dazu BGE 130 V 391 f.) dann, wenn eine Gestaltungsverfügung
erwirt werden kann (vgl. BGE 121 V 318, 125 V 24); insoweit hat
die Feststellungsverfügung gegenüber der Gestaltungsverfügung eine subsidiäre
Bedeutung. Ergeht eine Feststellungsverfügung, ohne dass ein schutzwürdiges
Interesse besteht, hat di kantonale Gerichtsinstanz dieselbe auf Beschwerde hin
aufzuheben (vgl. BGE 129 V 289)." (sottolineatura
della redattrice).
Con STFA del 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 388, l'Alta Corte ha stabilito che anche sotto l'egida della LPGA, l'emanazione di una decisione
costituisce, nell'ambito della giurisdizione amministrativa contenziosa, un
presupposto indispensabile per il giudizio di merito nella susseguente
procedura di ricorso amministrativo e di ricorso di diritto amministrativo. In
assenza di una concretizzazione più precisa all'art. 49 cpv. 1 LPGA, la nozione
di decisione coincide con quella dell'art. 5 cpv. 1 PA.
Per costante giurisprudenza, le decisioni scritte devono essere
designate come tali ed indicare le vie di ricorso, anche se esse sono
notificate sotto forma di lettera (RCC 1989 pag. 192 consid. 2a; Maurer,
Bundessozialversicherungsrecht, pag. 127).
Decisioni formali sono quelle che regolano una situazione giuridica
concreta ed individuale del diritto amministrativo in maniera imperativa
attraverso un atto unilaterale di un'autorità (Knapp, Précis de droit administratif, n.
936 segg. pag. 214 segg.; Gossweiler,
Die Verfügung im Schweizerischen Sozial-versicherungsrecht, pag. 13 segg.; Bois, La décision dans le
domaine de l'assurance sociale, in: Etudes de droit social, vol. 3, pag. 199; Gygi, Verwaltungsrechtpflege
und Verwaltungs-verfahren im Bund, 2a edizione, pag. 27; DTF 122 V 189 consid.
1; DTF 118 V 17 consid. 1; DTF 116 V 319 consid. 1a; DTF 98 Ib 463).
Pertanto, quelle situazioni giuridiche che permettono, in un determinato
caso, più soluzioni possibili o che non decidono dei diritti e dei doveri
dell'assicurato non sono da considerare come decisioni (RCC 1977 pag.
162).
Un ricorso basato su un atto amministrativo privo
del carattere di decisione formale deve essere dichiarato irricevibile dal
giudice (RCC 1968 pag. 589).
Nel caso concreto, pur mancando l'indicazione dei
rimedi di diritto, la comunicazione del 26 marzo 2010 va trattata come una
decisione formale (cfr. STCA del 26 novembre 2007, 33.2007.6; STCA del 18
agosto 2003, 30.2002.249; STCA del 18 ottobre 2002, 30.2002.16).
Infatti all'insorgente è stato negato, in maniera
vincolante, (parte) del rimborso delle spese dentarie preventivate nel febbraio
2010. Con lo scritto del 26 marzo 2010 la Cassa di compensazione si è
pronunciata sui diritti dell'assicurato,
rifiutandosi di partecipare al costo di Fr. 5'882.- previsto dal suo medico dentista curante per il trattamento dentario
pianificato.
Questo scritto, che peraltro è stato indirizzato
principalmente al dr. med. dent. __________ e soltanto in copia per conoscenza
al diretto interessato, costituisce implicitamente una decisione condannatoria
che stabilisce i diritti ed i doveri dell'assicurato, sebbene non sia provvista dei rimedi di diritto e non indichi
entro quale termine, in che forma ed a quale istanza può essere presentata opposizione. Questa comunicazione non rispecchia quindi,
formalmente, la succitata normativa della LPGA.
Come già osservato da questo Tribunale nella STCA
del 26 novembre 2007 (33.2007.6), l'amministrazione è invitata a miglior chiarezza nelle sue decisioni di
analogo contenuto, dovendo pertanto ogni volta emanare una decisione formale
munita dei rimedi di diritto conformemente alle esigenze poste dalla LPGA e non
limitarsi a semplici comunicazioni scritte agli assicurati.
Per l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emesse in
virtù dell'art. 49 LPGA dall'assicuratore
malattia possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione presso
il servizio che le ha notificate.
L'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni
su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato, sono motivate e
contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.
Secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione
è gratuita e di regola non sono accordate ripetibili.
Contro le decisioni su opposizione pronunciate
dall'amministrazione, l'assicurato ha ancora la possibilità di aggravarsi
mediante ricorso (art. 56 cpv. 1 LPGA) al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni
competente (art. 57 LPGA) entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o
della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa (art. 60 cpv. 1 LPGA); il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore,
nonostante domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su
opposizione (art. 56 cpv. 2 LPGA).
Nella fattispecie, l'assicurato è stato in grado di capire i motivi per i quali la Cassa
cantonale di compensazione ha respinto la sua richiesta di rimborso dei costi
delle cure dentarie e quindi di determinarsi di conseguenza mediante lo scritto
del 1° aprile 2010 (doc. 11), che va dunque ritenuto quale opposizione giusta
l'art. 52 cpv. 1 LPGA. L'assicurato
ha potuto comprendere la portata della decisione della Cassa, impugnarla e
confrontarsi con il suo contenuto.
In questo senso, nell'esercizio dei suoi diritti l'insorgente non è stato ostacolato dallo stringato contenuto della
semplice comunicazione della Cassa.
In seguito, anziché emettere una decisione su
opposizione ex art. 52 cpv. 2 LPGA, l'amministrazione ha emanato la decisione
formale del 27 settembre 2010, che ha annullato e sostituito - ora a tutti gli
effetti - la decisione del 26 marzo 2010.
La Cassa di compensazione ha quindi optato per
l'emanazione di una nuova decisione formale, considerato che durante la
procedura amministrativa l'oggetto del contendere è mutato parzialmente a
seguito degli accertamenti svolti, che hanno fatto emergere dei nuovi elementi
di valutazione.
Infatti, da un canto, il 27 aprile 2010 (doc. 34)
il medico dentista curante ha trasmesso all'amministrazione una dettagliata
lista con le spiegazioni dei trattamenti dentari già eseguiti e ancora da
effettuare ed ha allegato diversi preventivi di intervento, per un importo
complessivo di Fr. 17'958,60, comprensivo dei costi del laboratorio
odontotecnico.
D'altro canto, l'assicurato è stato sottoposto il
19 agosto 2010 ad una visita peritale da parte della Commissione medico
dentistica della Cassa di compensazione stessa dopo che, come da sua richiesta,
gli sono stati comunicati i nomi dei periti con il diritto di ricusarli (doc.
24), possibilità a cui l'assicurato non ha fatto capo.
Sulla scorta delle nuove informazioni raccolte e
vista la pretesa di riconoscimento di un importo di gran lunga maggiore
rispetto al precedente, la Cassa di compensazione si è determinata emanando una
nuova decisione formale in sostituzione della prima decisione anche se,
parzialmente, su un oggetto differente, dato che la somma chiesta a titolo di
riconoscimento del costo del trattamento dentario rappresenta ora oltre il
triplo (Fr. 17'958,60) del primo preventivo (Fr. 5'882.-).
Questo Tribunale rileva che la circostanza che
sia con la prima sia con la seconda decisione la Cassa cantonale abbia concesso
all'assicurato il rimborso di Fr. 5'000.-, non è un elemento significativo.
Occorre comunque rilevare che con la prima
decisione, oltre al rimborso di questa somma, l'amministrazione ha indicato che
"per i prossimi 5 anni la Cassa non si assumerà ulteriori costi per
cure dentarie", mentre nella decisione del 27 settembre 2010
questa restrizione non compare.
2.3. Va ancora
annotato come la decisione del 26 marzo 2010 è la prima che la Cassa cantonale
di compensazione ha emesso nei confronti dell'assicurato sulla questione del
riconoscimento positivo di un importo per le spese dentarie.
Infatti, come risulta dagli atti prodotti
dall'amministrazione, prima di allora non v'è stato un altro atto formale con
cui essa ha riconosciuto all'assicurato dei rimborsi di cure dentarie.
Pertanto, l'affermazione del ricorrente secondo
cui la Cassa gli avrebbe (in passato) riconosciuto la somma di Fr. 12'500.-
(doc. V ad 2) è del tutto infondata.
Al riguardo, dai documenti prodotti risulta che
sì l'8 settembre 2008 (doc. 52 punto 6 pag. 3) l'assicurato ha chiesto un
contributo per questo intervento di circa Fr. 12'000.-, ma il 12 settembre 2008
(doc. 50) la Cassa di compensazione gli ha risposto che per valutare in quale
misura poteva partecipare a queste spese necessitava che il suo medico dentista
compilasse il formulario allegato e glielo ritornasse con tutte le radiografie.
Con lo scritto del 23 settembre 2008 (doc. 49)
l'interessato ha risposto che avrebbe parlato con il suo dentista ed in seguito
avrebbe fatto pervenire quanto richiesto.
Il 1° ottobre 2008 (doc. 48) l'amministrazione si
è pronunciata sul riconoscimento (mancato) di alcune fatture mediche - senza
tuttavia, anche questa volta, emanare una decisione formale - ed in merito al
preventivo di cura di Fr. 12'000.- in allestimento ha inviato al ricorrente un
opuscolo informativo relativo al rimborso delle cure dentarie nell'ambito delle
prestazioni complementari.
Dai citati scambi di corrispondenza non è pertanto
possibile concludere, come ritenuto erroneamente dall'insorgente, che la Cassa
di compensazione gli abbia riconosciuto un contributo di Fr. 12'500.-.
Stante quanto precede, questo Tribunale può dunque
entrare nel merito della questione del rimborso, preteso con il ricorso del 22
dicembre 2010, di Fr. 17'958,60 per dei trattamenti dentari in parte già
realizzati, richiesta che la Cassa di compensazione ha riconosciuto il 26
novembre 2010 nella misura di Fr. 5'000.-.
nel merito
2.4. In virtù
dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, hanno diritto alle prestazioni complementari le
persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera che ricevono una
rendita di vecchiaia dell'AVS.
Le prestazioni complementari comprendono la
prestazione complementare annua (art. 3 cpv. 1 lett. a LPC), che è una
prestazione pecuniaria (art. 3 cpv. 2 LPC), ed il rimborso delle spese di
malattia e d'invalidità (art. 3
cpv. 1 lett. b LPC).
L'art. 14 cpv. 1 LPC tratta proprio di questo particolare rimborso,
prevedendo che i beneficiari di una prestazione complementare annua hanno
diritto al rimborso delle spese dell'anno civile in corso, debitamente comprovate, di dentista (lett. a),
di aiuto, di cure e di assistenza a domicilio e in strutture diurne (lett. b),
di cure balneari e rigeneratrici ordinate dal medico (lett. c), per diete
(lett. d), di trasporto al più vicino luogo di cura (lett. e), di mezzi
ausiliari (lett. f) e di partecipazione ai costi secondo l'art. 64 LAMal (lett. g).
Giusta l'art. 14 cpv. 2 LPC, i Cantoni designano
le spese che possono essere rimborsate secondo il capoverso 1. Possono limitare
il rimborso alle spese necessarie nell'ambito di una fornitura di prestazioni
economica e appropriata.
Per le spese di malattia e d'invalidità
rimborsate in aggiunta alla prestazione complementare annua, i Cantoni possono
fissare importi massimi. Questi ultimi non possono tuttavia essere inferiori
agli importi annui definiti all'art. 14 cpv. 3 lett. a e b LPC.
Fatti
I Cantoni possono rimborsare direttamente ai
fornitori i costi fatturati non ancora pagati (art. 14 cpv. 7 LPC).
L'art. 15 LPC fissa il termine per esercitare il
diritto al rimborso e prevede che le spese di malattia e d'invalidità sono
rimborsate se il rimborso è fatto valere entro 15 mesi dalla fatturazione
(lett. a) e le spese sono insorte in un periodo in cui il richiedente adempiva
le condizioni di cui agli artt. 4-6 LPC (lett. b).
A differenza di quanto regolato fino al 31
dicembre 2007, dal 1° gennaio 2008 sono i Cantoni - e non più la Confederazione
- a finanziare le prestazioni di cui all'art. 14 LPC (art. 16 LPC).
Così, gli artt. 5-24 LaLPC (Legge di applicazione
della LPC del 23 ottobre 2007, in vigore dal 1° gennaio 2008) definiscono il
rimborso delle spese su rinvio del citato art. 14 cpv. 2 LPC.
Giusta l'art. 5 LaLPC, le spese di malattia e
d'invalidità e gli importi massimi sono quelle riconosciute dalla LPC.
Secondo l'art. 6 cpv. 1 LaPC, le spese di
malattia, d'invalidità e per i mezzi ausiliari debitamente comprovate sono
rimborsate soltanto per l'anno civile in cui ha avuto luogo la cura o è stato
fatto l'acquisto.
L'art. 7 LaLPC riprende l'art. 15 LPC e prevede
che le spese sono rimborsate se la domanda di rimborso è presentata entro
quindici mesi dalla fatturazione (lett. a), le spese sono insorte in un periodo
in cui il richiedente adempiva una delle condizioni menzionate nell'art. 4 LPC
(lett. b) e il termine di carenza previsto nell'art. 5 LPC è adempiuto (lett.
c).
Un diritto al rimborso delle spese può essere
fatto valere nella misura in cui tali spese non siano già prese a carico da
altre assicurazioni (art. 8 cpv. 1 LaLPC).
Le spese di malattia, d'invalidità e per i mezzi
ausiliari insorte in Svizzera sono rimborsate (art. 10 cpv. 1 LaLPC).
Per quanto attiene al caso in esame, occorre
illustrare l'art. 13 cpv. 1
LaLPC, che prevede che le spese per trattamenti dentari semplici, economici ed
adeguati sono rimborsate.
Per il rimborso è determinante la tariffa dell'assicurazione infortuni, dell'assicurazione militare e dell'assicurazione invalidità (tariffa
AINF/AM/AI) per gli onorari delle prestazioni dentarie e la tariffa AINF/AM/AI
per i lavori di tecnica dentaria (art. 13 cpv. 2 LaLPC).
Infine, i preventivi e le fatture devono
rispettare le posizioni tariffali della tariffa AINF/AM/AI (art. 13 cpv. 3
LaLPC).
L'art. 4 cpv. 1 RLaLPC (Regolamento della LaLPC
del 19 dicembre 2007, in vigore dal 1° gennaio 2008) prevede che sono
rimborsate solo le spese fatturate da dentisti in possesso di un diploma
federale o da dentisti che sono in possesso di un'autorizzazione cantonale per
esercitare la professione.
Secondo l'art. 4 cpv. 2 RLaLPC, le spese
fatturate da dentisti in possesso di un diploma conseguito all'estero sono
rimborsate solo se essi sono in possesso di un'autorizzazione cantonale ad
esercitare la professione.
2.5. Come visto,
la nuova LPC (art. 14 LPC) ha delegato ai Cantoni la competenza (anche) in
ambito di spese di dentista.
Su questa tematica il Cantone Ticino, nel suo
art. 13 LaLPC, ha essenzialmente ripreso il tenore dell'art. 8 OMPC (Ordinanza
sul rimborso delle spese di malattia e delle spese dovute all'invalidità in
materia di prestazioni complementari) in vigore fino al 31 dicembre 2007 che,
come l'intera OMPC, è stato abrogato dal 1° gennaio 2008 con l'entrata in
vigore della nuova LPC, adottata con la riforma della perequazione finanziaria
e della ripartizione dei compiti tra la Confederazione ed i Cantoni.
A questa stregua, eccetto per il capoverso 3 che
non è più stato ripreso, visto l'uguale tenore della nuova norma cantonale al citato
art. 8 OMPC, d'avviso di questo Tribunale la prassi amministrativa, fondata sulle
(abrogate) Direttive sulle prestazioni complementari (DPC) edite dall'UFAS in
ambito di spese per trattamenti dentari (valide dal 1° gennaio 2002, stato 1°
gennaio 2007), deve essere considerata per l'interpretazione della nuova norma
cantonale.
Secondo il N. 5038 DPC, per principio, le spese
per trattamenti dentari (spese per il dentista, per lavori odontotecnici, per
materiale e medicamenti) sono prese in considerazione nell'ambito delle PC solo se corrispondono a
trattamenti ed esecuzioni semplici, economici ed adeguati.
Si può tenere conto delle spese di sostituzioni
dentarie (corone, ponti, protesi) a condizione che siano state inserite da un
dentista o da un odontotecnico autorizzato all'esercizio indipendente della
professione (da quest'ultimo tuttavia solamente protesi complete o parziali e
non corone e ponti).
Giusta il N. 5038.1 DPC, per valutare se si è in
presenza di un trattamento e di un'esecuzione semplici, economici e adeguati sono determinanti le
direttive dell'UFAS concernenti
il rimborso di spese per trattamenti dentari nell'ambito delle PC (cfr. Allegato IV DPC).
Per il rimborso di spese per trattamenti dentari
è determinante la tariffa dell'assicurazione contro gli infortuni,
dell'assicurazione militare e dell'assicurazione per l'invalidità (tariffa
AINF/AM/AI) relativa agli onorari per prestazioni dentarie e la tariffa
AINF/AM/AI per lavori odontotecnici (N. 5038.2 DPC).
La fattura del dentista e quella del laboratorio
odontotecnico vanno inoltrate conformemente alle posizioni tariffarie della
tariffa AINF/AM/AI. Devono figurarvi il numero del dente, il numero tariffario,
la quantità, il genere di trattamento, la quantità di punti e il valore del
punto. In caso di divergenze da un preventivo dei costi approvato, le modifiche
al piano di trattamento devono essere desumibili nel dettaglio dalla fattura
(N. 5038.3 DPC).
Giusta il N. 5038.5 DPC, i documenti inoltrati
devono essere conformi alla LAINF. Devono essere desumibili la situazione prima
del trattamento (prospetto e condizioni dei denti) e il trattamento previsto. I
documenti devono descrivere il trattamento previsto in modo tale che il
dentista consulente possa valutarlo dettagliatamente. Il preventivo dei costi
deve ragguagliare circa il numero dei denti, il numero tariffario, la quantità,
il genere di trattamento (testo esplicito relativo al numero tariffario), la
quantità di punti e il valore del punto. Il preventivo dei costi deve essere
corredato delle radiografie necessarie alla sua valutazione. In caso di
sostituzione mediante protesi, i modelli di studio e, se disponibile, lo stato
parodontale vanno inoltrati su richiesta del dentista consulente.
Secondo il N. 5038.7 DPC, un preventivo dei costi
approvato dall'ufficio PC non è
da considerare come una garanzia dei costi. La persona assicurata può tuttavia
partire dal presupposto che non vi saranno obiezioni di natura tecnica a
qualsiasi trattamento corrispondente al preventivo dei costi approvato. Un
rimborso integrale è possibile unicamente se l'importo disponibile per il
rimborso delle spese di malattia e d'invalidità lo permette, se non vi sono
eccedenze negli introiti e se per principio esiste un diritto alle PC. Riguardo
alla decisione in merito al preventivo dei costi va indicato che l'approvazione
non significa una garanzia dei costi.
Le spese per il preventivo dei costi vanno
addebitate all'importo per il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità
(N. 5038.8 DPC).
Giusta il N. 5038.10 DPC, l'ufficio PC rammenta regolarmente ai
beneficiari di PC che prima di un trattamento dentario di una certa importanza
devono informare il loro dentista in merito alle PC e che occorre inoltrare un
preventivo dei costi.
2.6. Dal profilo formale,
quindi, la fattura del dentista e quella del laboratorio odontotecnico vanno
inoltrate conformemente alle posizioni tariffarie della tariffa AINF/AM/AI.
Inoltre, dai documenti trasmessi devono essere desumibili sia la situazione
prima del trattamento sia il trattamento previsto, che deve essere descritto
cosicché il dentista consulente possa valutarlo dettagliatamente.
Dal lato sostanziale, i trattamenti dentari
devono essere semplici, economici ed adeguati affinché la Cassa di
compensazione possa procedere al rimborso delle relative spese.
Prima di verificare gli elementi sostanziali,
occorre però ancora esaminare se le condizioni di forma siano state rispettate.
2.7. Le citate
Direttive prevedono, come visto, che l'assicurato chiedente l'aiuto
dell'Ufficio delle prestazioni complementari per il pagamento delle spese
dentarie inoltri alla Cassa cantonale di compensazione un dettagliato
preventivo dei costi, stilato in base alla tariffa AINF/AM/AI.
Inoltre, per valutare la situazione prima del trattamento
ed il trattamento stesso previsto, l'amministrazione può avvalersi di un
consulente (N. 5038.5 DPC).
In concreto, l'assicurato ha inviato alla Cassa
di compensazione l'apposito preventivo allestito il 10 febbraio 2010 (docc.
5-7) dal dr. med. dent. __________ di __________ ed il trattamento dentario
previsto è stato sottoposto alla Commissione medico dentistica a cui fa capo la
Cassa per valutare la semplicità, l'economicità e l'adeguatezza delle cure
dentarie proposte dai curanti.
Come risulta dagli atti di causa, la Commissione di
dentisti si è riunita il 22 marzo 2010 (doc. 8) ed a seguito del suo parere la
Cassa di compensazione, con decisione del 26 marzo 2010 (doc. 10), ha concesso
all'interessato un importo di Fr. 5'000.- sul primo preventivo di cura di Fr.
5'882.- riferito alle sole prestazioni del medico dentista.
Il successivo 1° aprile (doc. 11) l'assicurato ha
espressamente chiesto all'amministrazione di "indicarmi i nomi e
cognomi e residenze con rispettive capacità operative (titoli) dei
periti che citate nella vs. decisione in quanto non accetto la loro
affermazione che "si dovrebbe prevedere una soluzione più drastica
(estrazione di tutti i denti…) e se del caso mi riservo ogni azione nei loro
confronti.".
Riunitasi l'8 aprile 2010 (doc. 12), la predetta Commissione
ha domandato al dentista curante l'invio di ulteriore documentazione
radiografica e dei modelli di studio (doc. 13).
Con lo scritto del 16 aprile 2010 (doc. 15)
l'assicurato ha ribadito la propria richiesta di conoscere i dati personali dei
periti interpellati dalla Cassa, "che se è come penso dovrò agire sia
per collisione di interessi (…)".
Al riguardo, l'amministrazione ha risposto di
essere "a disposizione per un eventuale colloquio personale con i
periti della Commissione medico dentistica della cassa cantonale di
compensazione AVS. Osserviamo che tali periti sono designati dalla nostra Cassa
e fungono da consulenti esterni." (doc. 16).
Il 27 aprile 2010 (docc. 25-34) il medico
dentista curante ha prodotto degli altri preventivi concernenti sia il proprio
onorario sia quello dei laboratori odontotecnici a cui egli si è rivolto.
Sulla scorta di questa nuova documentazione, il 6
maggio 2010 (doc. 17) la Commissione ha deciso di convocare il beneficiario di
prestazioni complementari per una visita personale, che la Cassa di
compensazione ha fissato per il 20 maggio 2010 (doc. 18), ma a cui
l'interessato non si è invece presentato (doc. 21) non avendo ottenuto risposta
alle sue richieste (docc. 19 e 20) di conoscere i nomi dei periti, visto che
"per forza di cose questi "periti" sono medici dentisti
magari con un loro studio privato… con i quali "magari" ho già avuto
a che fare!!!" (doc. 19).
Con decisione del 12 luglio 2010 (doc. 24)
l'amministrazione ha comunicato all'assicurato i nomi dei due periti medici
dentisti, informandolo inoltre della necessità di essere sottoposto ad una
visita personale da parte loro e quindi di voler prendere contatto per fissare
una nuova data. Questo scritto l'avvisava infine del diritto di ricusare i
periti, per fondati motivi, entro dieci giorni.
Non avendo fatto uso della possibilità di
ricusare i dr. med. dent. __________ e __________, il 19 agosto 2010 (doc. 35)
la Commissione medico dentistica ha quindi visitato personalmente il beneficiario
di PC e sulla scorta delle sue osservazioni il 27 settembre 2010 (doc. A3) la
Cassa cantonale di compensazione ha emesso la propria decisione formale di
concessione del rimborso della somma di Fr. 5'000.- sul (secondo) preventivo di
Fr. 17'958,60.
Nelle sue osservazioni del 28 gennaio 2011 (doc.
V pag. 2), ribadite da ultimo il 27 giugno 2011 (doc. XX), il ricorrente ha affermato
Considerandi
che "uno dei "loro" periti che, nemmeno mi ha esaminato la
bocca ma si è limitato a guardare la documentazione fotografica, trasmessa dal
mio dentista!!! È stato il dentista della mia ex moglie e suo __________ il
legale della stessa che alle loro pretese di causa sono usciti con le ossa
rotte e con un "pugno di mosche"!!! (1981) Definite voi sotto quale
reato penale cade questo comportamento!".
2.8
Giusta
l'art. 43 cpv. 1 LPGA, l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio
i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le
informazioni date oralmente devono essere messe per scritto.
Per l'art. 43 cpv. 2 LPGA, se sono necessari e
ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici per la valutazione del
caso, l'assicurato deve sottoporvisi.
Se l'assicurato o altre persone che pretendono
prestazioni, nonostante un'ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di
compiere il loro dovere d'informare o di collaborare, l'assicuratore può, dopo
diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver
impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere
l'inchiesta e decidere di non entrare in materia (art. 43 cpv. 3 LPGA).
Inoltre, secondo l'art. 44 LPGA se per chiarire i
fatti l'assicuratore deve far ricorso ai servizi di un perito indipendente, ne
comunica il nome alla parte. Essa può ricusare il perito per motivi fondati e
presentare controproposte.
Per l'art. 36 LPGA relativo alla ricusazione, le
persone che devono prendere o preparare decisioni su diritti o obblighi devono
ricusarsi se hanno un interesse personale nella questione o se, per altri
motivi, potrebbero avere una prevenzione (cpv. 1).
Per l'art. 36 cpv. 2 LPGA, se la ricusazione è
contestata, decide l'autorità di vigilanza. Se si tratta della ricusazione del
membro di un collegio, decide il collegio in assenza dell'interessato.
Sull'indipendenza degli esperti nella procedura
amministrativa si è di recente pronunciato il Tribunale federale nella sentenza
9C_243/2010 del 28 giugno 2011, destinata alla pubblicazione, confermando che
all'assicurato non deve derivare nessuno svantaggio, nella procedura
amministrativa, dal fatto che la controparte processuale è lo Stato. Dal
momento che le perizie, vista la loro funzione di supporto, sono spesso un
elemento caratteristico della conoscenza giuridica, i periti medici devono
principalmente essere allo stesso modo indipendenti ed imparziali come lo sono
i giudici.
Questo elementare requisito costituzionale si
applica anche alle perizie amministrative di carattere medico, non appena
formano la base per una decisione su un diritto fatto valere e più che mai
quando nel successivo procedimento di ricorso saranno utilizzate come base per
la valutazione giudiziaria. La natura formale della violazione del diritto ad
avere un esperto indipendente ha per conseguenza che la perizia, che non
presenta le necessarie caratteristiche, è da escludere come mezzo di prova,
indipendentemente dall'esito della fondatezza delle eccezioni materiali (cfr.
consid. 2.1.3).
"
(…)
2.1.3
Im Verwaltungsverfahren
müssen Personen, die Entscheidungen über Rechte und Pflichten zu treffen
oder vorzubereiten haben, darunter auch Sachverständige, in den Ausstand
treten, wenn sie in der Sache ein persönliches Interesse haben oder aus anderen
Gründen in der Sache befangen sein könnten (Art. 29 Abs. 1 BV, Art. 36 Abs. 1 ATSG,
vgl. auch Art. 10 Abs. 1 VwVG und Art. 34 BGG in Verbindung mit Art. 19 VwVG
und Art. 58 Abs. 1 BZP; BGE 120 V 357 E. 3a S. 364). Im gerichtlichen
Verfahren hat nach Art. 30 Abs. 1 BV jede Person unter anderem Anspruch auf
ein unabhängiges und unparteiisches Gericht. Die durch Verfassung und
Konvention gewährleistete Unabhängigkeit des Gerichts als Staatsorgan stellt
sicher, dass der privaten Partei im Verwaltungsprozess kein Nachteil erwächst,
wenn der Staat (gegebenenfalls in Form der dezentralisierten mittelbaren Staatsverwaltung)
prozessual Gegenpartei ist. Das Gericht zieht Sachverständige bei, soweit zur
Aufklärung des Sachverhaltes besondere Fachkenntnisse erforderlich sind (vgl.
Art. 57 Abs. 1 Satz 1 BZP). Da Gutachten wegen dieser Hilfsfunktion oft ein
bestimmendes Element des rechtlichen Erkenntnisses bilden, müssen medizinische
Sachverständige grundsätzlich gleichermassen unabhängig und unparteilich sein
wie die Richterinnen und Richter (vgl. BGE 132 V 93 E. 7.1 S. 109; 120 V 357 E.
3b in fine S. 367; LEUZINGER-NAEF, a.a.O., S. 422).
Sichergestellt werden soll dadurch, dass ein
Gutachten nicht durch sachfremde, ausserhalb des Verfahrens liegende Umstände
beeinflusst wird (vgl. BGE 134 I 238 E. 2.1 S. 240). Diese elementare rechtsstaatliche
Anforderung gilt auch für medizinische Administrativgutachten, sobald
sie die Grundlage für die verfügungsweise Entscheidung über einen geltend
gemachten Rechtsanspruch bilden und erst recht, wenn sie im anschliessenden
Beschwerdeverfahren als Basis gerichtlicher Beurteilung verwendet werden. Die
formelle Natur der Verletzung des Anspruchs auf einen unabhängigen Experten
führt dazu, dass ein Gutachten, das die erforderlichen Attribute nicht
aufweist, als Beweismittel auszuschliessen ist, unabhängig davon, wie es sich
mit den materiellen Einwendungen tatsächlich verhält (BGE 125 II 541 E. 4d S.
546; 120 V 357 E. 3b in fine S. 367). (…)".
Nella recente sentenza 9C_243/2010 il Tribunale
federale ha anche analizzato la natura dell'art. 44 LPGA e le conseguenze
(giuridiche e pratiche) da essa derivanti (cfr. consid. 3.4):
"
(…)
3.4
(…) Im ATSG
(oder den versicherungszweigspezifischen Gesetzen) nicht abschliessend
geregelte Verfahrensbereiche bestimmen sich nach dem VwVG (Art. 55 Abs. 1
ATSG). Art. 19 VwVG verweist für das Beweisverfahren,
soweit hier interessierend, auf die Art. 57 ff. BZP weiter. Nach Art. 57 Abs. 2
BZP gibt der Richter den Parteien Gelegenheit, sich zu den Fragen an zur
Aufklärung des Sachverhalts beigezogene Sachverständige (vgl. Art. 57 Abs. 1)
zu äussern und Abänderungs- und Ergänzungsanträge zu stellen. Für die Experten gelten
die Ausstandsgründe nach Art. 34 BGG sinngemäss; die Parteien erhalten
Gelegenheit, vor der Ernennung von Sachverständigen Einwendungen gegen die in
Aussicht Genommenen vorzubringen (Art. 58 Abs. 1 und 2 BZP). Der
Sachverständige hat nach bestem Wissen und Gewissen zu amten und sich der
strengsten Unparteilichkeit zu befleissigen; auf diese Pflicht ist er bei der
Ernennung aufmerksam zu machen (Art. 59 Abs. 1 BZP). Nach Erstattung des Gutachtens
erhalten die Parteien Gelegenheit, Erläuterung und Ergänzung und eine neue
Begutachtung zu beantragen (Art. 60 Abs. 1 zweiter Satz BZP).
3.4.1
Was die
Frage einer Verstärkung der Gehörs- und Partizipationsrechte anbelangt,
rechtfertigt sich zunächst eine Darstellung der geltenden
gesetzlichen Bestimmungen und der Praxis.
3.4.1.1
Nach
der bisherigen Rechtsprechung entspricht die Anordnung einer Begutachtung durch
den Sozialversicherer einem Realakt und nicht einer Anordnung, welche nach Art.
49.
Abs. 1 ATSG in Form einer Verfügung zu
erlassen ist (BGE 132 V 93 E. 5 S. 100). Denn die Anordnung
eines Gutachtens fällt nicht unter die selbständig anfechtbaren Zwischenverfügungen
gemäss dem in Verbindung mit Art. 55 Abs. 1 ATSG anwendbaren Art. 45 Abs. 2 VwVG.
Zudem scheitert die in der Lehre geforderte Gleichstellung mit dem allgemeinen
Verfügungsbegriff nach Art. 5 Abs. 1 lit. a VwVG daran, dass bei der Anordnung
einer Expertise nicht über Rechte und Pflichten einer versicherten Person
befunden wird, kann doch die Teilnahme an einer Begutachtung nicht erzwungen
werden. Vielmehr handelt es sich (gleich wie bei der Pflicht der
versicherten Person, sich einer angeordneten Eingliederungsmassnahme zu
unterziehen oder das ihr Zumutbare zur Verbesserung der Erwerbsfähigkeit
beizutragen) um eine sozialversicherungsrechtliche Last, deren Erfüllung
Voraussetzung der Entstehung oder des Fortbestandes des Rentenanspruchs ist
(E. 5.2.6 und 5.2.7 S. 104). Hinzu kommt, dass die Verwaltung aufgrund des Untersuchungsprinzips
von sich aus bestimmt, wie der Beweis zu führen ist. Aus der zentralen
Bedeutung des Gutachtens für die materielle Anspruchsprüfung im
Abklärungsverfahren der Sozialversicherer kann nicht auf den
Verfügungscharakter einer Gutachtenanordnung geschlossen werden. Die in der
Lehre geäusserte Auffassung, der Verfügungscharakter einer Gutachtenanordnung
rechtfertige sich dadurch, dass das Gutachten ein Beweismittel darstelle, von
dessen Ergebnissen der Richter nur zurückhaltend abweiche, steht in Widerspruch
zur freien Beweiswürdigung; danach haben Versicherungsträger und Gericht die
Beweise ohne Bindung an förmliche Beweisregeln und unabhängig von ihrer
Herkunft zu würdigen (E. 5.2.8 S. 105). Die Einordnung der
Gutachtenanordnung bei Art. 49 Abs. 1 und Art. 51 ATSG würde das
Abklärungsverfahren unnötig formalisieren, verkomplizieren und verlängern.
In Anbetracht der Vielzahl von verfahrensrechtlichen Anordnungen, die bis zur
materiellen Erledigung in der Regel notwendig seien, wäre eine geordnete und
beförderliche Behandlung der Leistungsgesuche nicht mehr gewährleistet, wenn
jedes Mal eine Verfügung erlassen werden müsste. Aus diesen Gründen wurde
der Anordnung einer Begutachtung auch unter der Herrschaft des ATSG der
Verfügungscharakter abgesprochen (E. 5.2.9 S. 109 und 5.2.10 S. 110). Die
Begutachtung ist also nur in Form einer einfachen Mitteilung an die versicherte
Person anzuordnen.
3.4.1.2
Ist
hingegen die Ausstandspflicht eines Sachverständigen streitig, so muss diese
Frage aus Gründen der Einheitlichkeit des funktionellen Instanzenzuges durch eine selbständig anfechtbare Zwischenverfügung entschieden
werden (Art. 45 Abs. 2 lit. b VwVG in Verbindung
mit Art. 10 VwVG, Art. 36 Abs. 1 ATSG). Art. 44 ATSG geht über die
gesetzlichen Ausstandsgründe gemäss Art. 10 VwVG und Art. 36 Abs. 1 ATSG
hinaus, indem die versicherte Person den Gutachter "aus triftigen
Gründen" ablehnen kann. Zu unterscheiden ist zwischen Einwendungen
formeller und materieller Natur. Die gesetzlichen Ausstandsgründe zählen zu
den Einwendungen formeller Natur, weil sie geeignet sind, Misstrauen in die
Unparteilichkeit des Sachverständigen zu erwecken. Einwendungen materieller
Natur betreffen dagegen nicht die Unparteilichkeit der Gutachterperson; sie
sind von der Sorge getragen, das Gutachten könnte mangelhaft ausfallen oder jedenfalls
nicht im Sinne der zu begutachtenden Person. Solche Einwendungen – etwa
betreffend fehlende Sachkunde, die zutreffende medizinische Fachrichtung oder
die Notwendigkeit weiterer Abklärung – sind in der Regel mit dem Entscheid in
der Sache im Rahmen der Beweiswürdigung zu behandeln. Es besteht kein Anlass,
die Beurteilung von Rügen, welche über die gesetzlichen Ausstandsgründe hinausgehen
und Fragen betreffen, die zur Beweiswürdigung gehören, vorzuverlegen. Es
gilt insbesondere zu vermeiden, dass das Verwaltungsverfahren um ein
kontradiktorisches Element erweitert und das medizinische Abklärungsverfahren
judikalisiert wird, was vor allem in Fällen mit komplexem Sachverhalt zu einer
Verlängerung des Verfahrens führen würde, welche in ein Spannungsverhältnis zum
einfachen und raschen Verfahren träte (BGE 132 V 93 E. 6 S. 106).
3.4.1.3
Das
Bundesgericht hat den fehlenden Verfügungscharakter der Begutachtungsanordnung
unter Berücksichtigung des zwischenzeitlich (1. Januar 2007) in Kraft getretenen Art. 25a VwVG bestätigt für
Fälle, in denen bei genügender Beweislage ein weiteres Gutachten eingeholt
werden soll (second opinion). Art. 25a VwVG räumt der betroffenen
Person das Recht auf ein eigenständiges nachträgliches Verwaltungsverfahren
ein, das in eine Verfügung über einen beanstandeten Realakt mündet. Das in Art.
25a VwVG vorausgesetzte schutzwürdige Interesse ist nicht gegeben, weil der
Rechtsschutz gegenüber dem Realakt, das heisst der Begutachtungsanordnung, zu
einem späteren Zeitpunkt offensteht und mit der aufgeschobenen Beurteilung kein
unzumutbarer Nachteil verbunden ist. Es wäre inkonsequent, im Zusammenhang mit
der Anfechtung der Anordnung den nicht wieder gutzumachenden Nachteil zu
verneinen und gleichzeitig ein schutzwürdiges Interesse am Erlass einer
Verfügung im Sinne von Art. 25a VwVG zu bejahen (BGE 136 V 156 E. 4 S. 159).
3.4.1.4
Nach
BGE 132 V 376 fällt die Anordnung einer Begutachtung durch eine MEDAS – als
einer unabhängigen Institution – in den Geltungsbereich von Art. 44 ATSG (S. 380 ff. E. 6 und 7; nicht so die Anordnung von Untersuchungen der RAD: BGE 135 V 254 E. 3.4 S. 258; vgl. auch BGE 136 V 117). Im gleichen Urteil legte
das Bundesgericht das Vorgehen bei der in Art. 44 ATSG geforderten Bekanntgabe
der Namen von MEDAS-Gutachtern dar: Oft ist es nicht möglich, gleichzeitig
mit der Anordnung der IV-Stelle über die durchzuführende Begutachtung auch
bereits die Namen der mit der Begutachtung betrauten Sachverständigen zu
nennen. Sind der IV-Stelle die Namen der begutachtenden Personen aufgrund der
besonderen Situation bei den MEDAS zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt, so
teilt sie es der versicherten Person mit, dies verbunden mit dem Hinweis, dass
ihr die Namen zu einem späteren Zeitpunkt direkt von der Begutachtungsstelle genannt
werden und sie dannzumal allfällige Einwendungen der IV-Stelle gegenüber
geltend machen kann. Die MEDAS gibt zusammen mit dem konkreten Aufgebot oder
rechtzeitig, bevor sie die Begutachtung an die Hand nimmt, die Namen der
befassten Ärzte und ihre fachliche Qualifikation bekannt. Sofern es sich bei
Einwendungen um gesetzliche Ausstands- und Ablehnungsgründe (im Sinne von BGE
132.
V 93 E. 6 S. 106) handelt, befindet die IV-Stelle mittels selbständig anfechtbarer
Verfügung darüber. Im Falle von materiellen Einwendungen wird die versicherte
Person dagegen in der Regel wiederum in Form einer einfachen Mitteilung darauf
hingewiesen, dass diese im Rahmen der Beweiswürdigung in einer anfechtbaren
materiellen Verfügung beurteilt werden (BGE 132 V 376 E. 8 und 9 S. 384
ff.; für die Belange der Unfallversicherung vgl. die in BGE 132 V 418 nicht publizierte
E. 3 des Urteils U 178/04, SVR 2007 UV Nr. 5 S. 13). (…)."
(le sottolineature sono della redattrice).
Nel considerando successivo (3.4.1.5),
il Tribunale federale ha concluso che:
"
(…)
Es kann daher nicht Sinn und Zweck von Art. 44
ATSG sein, dass sich die Parteien vor oder zusammen mit der Gutachtensanordnung
über die Fragen zuhanden der medizinischen Sachverständigen zu einigen haben, geschweige denn, dass diese in einer anfechtbaren
Zwischenverfügung festzulegen wären, zumal auch die Anordnung eines Gutachtens nicht
Verfügungsgegenstand bildet. Dies spricht dafür, dass Art. 44 ATSG mit Bezug
auf die Parteirechte abschliessend ist und die Regelung von Art. 19 VwVG in
Verbindung mit Art. 57 Abs. 2 BZP keine Anwendung findet. Die Rechte der
versicherten Person bleiben insofern gewahrt, als sie sich im Rahmen des
rechtlichen Gehörs zum Beweisergebnis äussern und erhebliche Beweisanträge
vorbringen kann (BGE 133 V 446 E. 7.4 S. 449). Nicht ausgeschlossen ist,
dass die IV-Stelle die Expertenfragen der Partei auf freiwilliger Basis
vorgängig zur Stellungnahme unterbreitet (E. 7.5 S. 449)." (evidenziature
della redattrice).
E nel seguente considerando 3.4.2 il TF ha così affermato:
"
(…)
Die Auslegung von Art. 55 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 44 ATSG gemäss bisheriger Rechtsprechung führt dazu, dass die Gewährleistung
von Mitwirkungsrechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der Erhebung
des Beweismittels "medizinisches Gutachten" hinter den allgemeinen Standard
im Verwaltungsverfahren zurückfällt. (…)".
In sostanza, l'Alta Corte ha ricordato che secondo la giurisprudenza
finora in vigore, l'atto con il quale viene predisposta l'esecuzione di una
perizia da parte di un assicuratore sociale corrisponde ad un atto reale e non
ad una ingiunzione, che secondo l'art. 49 cpv. 1 LPGA deve essere emanata sotto
forma di una decisione. Il predisporre l'esecuzione di una perizia non ha il carattere
di una decisione, dato che né si decide sui diritti e sui doveri di un
assicurato ex art. 5 PA, né per il solo fatto che essa diventa un mezzo di
prova. L'ordine di una valutazione peritale secondo l'art. 49 cpv. 1 e l'art.
51.
LPGA formalizzerebbe, complicherebbe e prolungherebbe inutilmente la
procedura d'accertamento.
Dispositivo
Per questi motivi, il Tribunale federale ha concluso che il
predisporre l'esecuzione di una perizia, anche sotto l'egida della LPGA, non ha
carattere di decisione. L'atto con il quale viene predisposta l'esecuzione di
una perizia va notificato all'assicurato soltanto sotto forma di una semplice
comunicazione.
Per contro, se è controverso il dovere di astensione di un perito,
questa questione deve essere decisa mediante una decisione incidentale
impugnabile autonomamente. Per fondati motivi, l'assicurato può infatti
ricusare il perito. L'Alta Corte distingue fra eccezioni di natura formale e
materiale. I motivi di astensione previsti per legge valgono per le eccezioni
di natura formale, perché sono adatti a suscitare diffidenza nell'imparzialità
di un perito.
Le eccezioni di natura materiale non concernono invece
l'imparzialità del perito. Esse sono giustificate dalla preoccupazione che la
perizia potrebbe risultare insufficiente o almeno non avere il senso attribuito
dal perito incaricato. Queste eccezioni sono di regola da valutare con la
decisione nell'ambito dell'apprezzamento delle prove.
Di recente, il Tribunale federale, in considerazione dell'entrata
in vigore dell'art. 25a PA, ha confermato il carattere di non decisione dell'atto
con cui viene predisposta l'esecuzione di una perizia per quei casi per i
quali, in presenza di sufficienti prove, è necessario raccogliere un altro
parere.
La predisposizione dell'esecuzione di una perizia da parte del
Servizio Accertamento Medico (SAM), quale istituto indipendente, ricade sotto
la giurisdizione dell'art. 44 LPGA. Diverso è il discorso per l'organizzazione
di accertamenti eseguiti dal Servizio Medico Regionale, essendo un servizio
interno dell'amministrazione.
Il Tribunale federale, nella DTF 132 V 376, ha spiegato il procedimento per la comunicazione, giusta l'art. 44 LPGA, del nome del perito
scelto dal SAM.
Contemporaneamente all'organizzazione di una perizia da parte
dell'Ufficio AI, spesso non è possibile indicare anche i nomi degli esperti.
Se, a questo momento, a causa della particolare situazione esistente nel SAM, i
nomi dei periti non sono ancora noti all'Ufficio AI, esso comunica
all'assicurato la necessità di procedere con un accertamento, corredandolo
dell'avviso che i nomi dei periti gli saranno comunicati in un successivo
momento direttamente da chi esperirà l'accertamento peritale, e l'assicurato
potrà far valere le proprie eccezioni all'Ufficio AI.
Insieme alla comunicazione o tempestivamente il SAM, prima di
procedere con la valutazione, renderà noti i nomi dei medici coinvolti e le
loro qualifiche professionali. Nella misura in cui sono fatti valere dei motivi
di astensione e di ricusazione previsti per legge, le obiezioni sollevate nei
confronti dell'esperto devono essere trattate dall'Ufficio AI sotto forma di
decisione incidentale impugnabile autonomamente. In presenza
di contestazioni che esorbitano dai motivi di ricusazione legali (eccezioni
materiali), l'assicurato viene per contro di regola avvisato sotto forma
di una semplice comunicazione che di tali eccezioni ne sarà tenuto conto nell'ambito dell'apprezzamento delle prove per mezzo di una
decisione materiale impugnabile.
2.9. Nel caso di
specie, la Cassa di compensazione ha acquisito dal medico dentista curante del
ricorrente tutti i necessari atti medici, la documentazione radiografica e i
modelli (art. 43 cpv. 1 LPGA) e li ha sottoposti alla valutazione della
Commissione medico dentistica (art. 44 LPGA), di cui essa si avvale da alcuni
anni.
Malgrado l'ingiustificato e, come visto, illecito
rifiuto iniziale di svelare all'interessato le informazioni richieste riguardo
ai periti che compongono la summenzionata Commissione, la Cassa di
compensazione ha successivamente indicato all'assicurato, tramite semplice
comunicazione (doc. 24), i nomi dei due medici dentisti che l'avrebbero
peritato (dr. med. dent. __________ e __________).
Stanti queste circostanze, conformemente al
citato art. 44 LPGA, l'amministrazione, considerata la Commissione medico
dentistica alla stregua di un perito (esterno, come il SAM e non l'SMR) ex art.
44 LPGA, ha rettamente dato la possibilità all'interessato di ricusare i periti
indicati, per motivi fondati, per iscritto entro 10 giorni, e l'ha pure avvertito
che oltre tale termine eventuali obiezioni non sarebbero più state prese in
considerazione.
È vero che l'amministrazione non ha tuttavia informato
l'assicurato del diritto di presentare controproposte così come previsto
dall'art. 44 LPGA.
Decisivo è tuttavia il fatto che, come visto, il
ricorrente non si è avvalso del diritto di ricusare i periti ed il 19 agosto
2010 si è regolarmente comunque sottoposto ad una visita peritale da parte dei due
medici dentisti esterni incaricati dalla Cassa di compensazione, scelti quali
consulenti in virtù degli artt. 43 e 44 LPGA.
Il TCA ritiene tardiva l'istanza di ricusazione
nei confronti di uno dei periti (dr. med. dent. __________), fatta valere dall'assicurato,
pendente causa e a distanza di sei mesi (da luglio 2010 a gennaio 2011) dai fatti rilevanti, dopo essersi comunque presentato alla visita
peritale e, soprattutto, dopo avere omesso, malgrado ne abbia avuto
espressamente la pos-sibilità, di ricusarne la nomina (si faccia riferimento
alla sentenza pubblicata in RtiD 2010 II 208 [209] dove
il TF ha considerato contrario al principio di buona fede non far valere "motivi
di ricusazione non appena conosciuti". Si veda inoltre STFA
I 193/05 del 7 settembre 2006, in RSAS 2007 pag. 61 c. 3.5).
Va peraltro sottolineato che secondo
giurisprudenza (STFA I 429/04 del 13 aprile 2006,
consid. 2.4), per i periti valgono di principio gli stessi motivi di astensione
e di ricusazione previsti per i giudici (DTF 120 V 364 consid. 3a). Di
conseguenza, un perito deve essere considerato parziale in presenza di
circostanze atte a fare diffidare della sua imparzialità. La parzialità è uno
stato interiore difficilmente dimostrabile. Per ricusare un perito non è
pertanto necessario provare che egli sia effettivamente parziale. È sufficiente
l'esistenza di elementi che permettano di motivare l'apparente parzialità e il
rischio di prevenzione. Nel valutare l'apparenza di parzialità e l'importanza
di tali circostanze non ci si può tuttavia basare sulle sensazioni di una parte.
La sfiducia nel perito deve piuttosto apparire fondata da un profilo oggettivo
(DTF 125 V 353 seg. consid. 3b/ee, 123 V 176 consid. 3d; VSI 2001 p. 109 seg.
consid. 3b/ee; RAMI 1999 no. U 332 pag. 193 consid. 2a/bb con riferimenti).
Poco importa dunque che certi atteggiamenti di un magistrato o di un perito
possano essere avvertiti dal ricusante come espressioni di parzialità. Decisivo
è chiarire se tali impressioni soggettive appaiano anche oggettivamente fondate
(DTF 116 Ia 137 consid. 2a e 2b). Considerata la rilevanza che rivestono i
rapporti medici nel diritto delle assicurazioni sociali, l'imparzialità del
perito deve essere valutata con rigore (DTF 123 V 176 consid. 3d, 120 V 364
consid. 3).
Sempre secondo l'allora Tribunale federale delle assicurazioni
(dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) (citata STFA I
429/04, consid. 2.5), semplici dissapori tra il giudice, rispettivamente
il perito, e una parte non giustificano una ricusa del magistrato,
rispettivamente del perito, a meno che denotino una riconoscibile prevenzione
(RDAT 1976 pag. 62). Per legittimare una ricusa non basta nemmeno un'antipatia,
ancorché dichiarata, ma occorre un'avversione marcata, grave e profonda (Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. I, n. 4.2 all'art. 23 OG). L'avversione non può
inoltre risalire troppo in là nel tempo (Alfred
Bühler, Erwartungen des Richters an den Sachverständigen, in: PJA 1999
pag. 570).
In concreto, far valere che il dr. __________
avrebbe avuto in cura la moglie del ricorrente e che nel 1981 il __________ del
dr. __________ è stato l'avvocato della ex moglie del ricorrente nella
procedura di divorzio ed ancora che da tale pratica sia il legale sia il
coniuge "sono usciti con le ossa rotte e con un "pugno di
mosche"!!!", non può certo scalfire, fino a prova (anche se
attenuata, cfr. citata STFA I 429/04, consid. 2.4) del contrario, la
presunzione di imparzialità e di obiettività del perito, medico dentista non certo
interessato personalmente a quella vicenda giudiziaria essendo stata di natura
civile tra terze persone (STFA I 429/04 consid. 2.7; STFA I 14/04 del 14 marzo
2006, consid. 3.2.2).
Da un lato, infatti, questo episodio rappresenta
un evento isolato risalente addirittura a trent'anni fa. D'altro lato, il
ricorrente se la prende con il medico dentista per fatti relativi al di lui __________
e non al perito stesso quale membro della predetta Commissione che, va
ricordato, ha operato nell'ambito di una valutazione medico dentistica.
Stanti queste circostanze, quindi, non sussiste(va)
una collisione d'interessi tra il ricorrente ed i citati membri della
Commissione medico dentistica. Le vicende descritte non sono tali da
giustificare un'apparente prevenzione od un rischio di parzialità del dr. med.
dent. __________ nell'espletamento dell'incarico peritale assegnatogli dalla
Cassa di compensazione.
Oltre a ciò, la circostanza che uno dei due
periti si sia limitato ad esaminare la documentazione fotografica trasmessa dal
dentista curante e non abbia invece, anch'egli, provveduto a verificare concretamente
(di persona) lo stato dei denti del ricorrente, non è elemento che potrebbe
giustificare una ricusazione dello stesso.
Tale atteggiamento non inficia neppure
l'oggettività dell'opinione di questo perito, che comunque si è basato su prove
materiali prodotte agli atti dall'assicurato medesimo e che, unitamente
all'esito della visita personale eseguita dal collega, ha portato alla
conclusione ripresa nella decisione della Cassa cantonale.
Questa Corte ricorda da ultimo che la Commissione
medico dentistica in questione viene chiamata indistintamente a valutare tanti
altri assicurati beneficiari di PC e non è stata quindi appositamente creata
per valutare il solo caso dell'insorgente.
Stanti le suesposte considerazioni, il TCA ritiene
la ricusazione degli esperti tardiva ed infondata.
La Cassa ha quindi correttamente e validamente
affidato a periti esterni, in virtù degli artt. 36 e 44 LPGA, la valutazione
dello stato dei denti del ricorrente.
Si tratta di esperti della cui neutralità,
indipendenza e capacità professionale non v'è motivo di dubitare per le
motivazioni che precedono.
Di conseguenza, dal profilo formale, la
Commissione medico dentistica che ha esaminato di persona l'assicurato
nell'agosto 2010 può, come tale, e nelle persone dei dr. med. dent. __________
e __________ che la compongono, essere considerata come convocata regolarmente
e quindi legittimata ad esprimere il proprio parere sul trattamento proposto
dal dentista curante del ricorrente.
2.10. Resta ora da
verificare se nella sostanza il parere della Commissione, posto a fondamento
della decisione della Cassa, debba essere confermato.
Esperita il 19 agosto 2010 la visita personale
dell'assicurato ed esaminata tutta la documentazione medica in loro possesso, i
due periti hanno "ritenuto che la cura proposta non aderisce ai
requisiti di semplicità ed economicità previsti in ambito PC.".
Pertanto, "Gli stessi riconfermano c. u.
5'000.- corrispondente a soluzione semplice ed economica per risanare l'intera
bocca. Se eseguito come proposto differenza a carico paziente." (doc.
35).
La decisione del 27 settembre 2010 (doc. A3) ha
ripreso queste considerazioni ed a seguito dell'opposizione del 13 ottobre 2010
(doc. A4) dell'interessato, la Commissione si è nuovamente riunita il 19
novembre 2010 (doc. 39) e dopo consultazione delle radiografie, delle foto e
dei modelli essa si è così espressa:
"
I periti, in considerazione dei principi di
semplicità, adeguatezza ed economicità e dopo visione delle radiografie e fotografie,
ritengono che la soluzione più consona atta al risanamento della situazione
orale molto compromessa, sia l'estrazione di tutti i denti residui e la
confezione di due protesi totali.
Per questa ragione gli stessi hanno accordato un
contributo pari a fr. 5'000.- (onorario medico + laboratorio), nel dettaglio:
posizioni 4000x1, 4040x1, 4050x7, 4200x15,
4201x2, 4065x5, 4291x2, 4295x17, 4600x2, 4630x2, 4076x1 e 4080x1; per un totale
di fr. 3'273,60 (1'056 punti x 3.10 valore del punto);
Prestazioni del dentista: 3'273.60
Costi stimati di laboratorio: 1'700.00
Importo rimborsabile: 4'973,60
L'importo è stato in seguito approssimato
all'eccesso, a fr. 5'000.-
Se si optasse per una soluzione più complessa,
atta a salvare ancora per qualche tempo la dentatura residua, considerato
l'elevato rischio d'insuccesso a breve medio-termine, la differenza dei costi
sarà a carico dell'assicurato.
Contributo di fr. 5'000.- confermato."
Questo parere è stato poi ripreso integralmente dalla
Cassa cantonale di compensazione nella sua decisione su opposizione del 26
novembre 2010 (doc. A1).
Il 13 gennaio 2011 (doc. 44) la Commissione medico
dentistica ha evidenziato e ribadito le sue valutazioni considerando anche "…
lo stato della dentatura residua, la pessima igiene e il grave stato parodontale".
La risposta di causa della Cassa integra nella
sua prima parte queste affermazioni (doc. III).
L'insorgente ha contestato lo stato della
dentatura residua a cui alludono i periti e che la sua igiene sia pessima,
osservando di avere 71 anni e che la dentatura inferiore è sempre la sua ed è
sana (doc. V pag. 1 ad 2). Egli ha inoltre precisato che "dal 1940 e
almeno fino al ca. 1960, le abitazioni di allora non disponevano dei confort
delle attuali abitazioni e non esistevano quindi le possibilità attuali, (…) La
riduzione della situazione ossea, gengivale (vedi denti sul doc. allegato) non
ha nulla a che vedere con l'igiene dentale!!" (doc. IX punto B lett.
d).
Il ricorrente si è lamentato anche che la cura
prevista dai due periti della Commissione, consistente in una protesi totale
per entrambi i mascellari, sia adeguata alla sua situazione ossea.
In concreto occorre determinare, conformemente ai
principi legali stabiliti dall'art. 13 LaLPC, quale fra le due cure proposte dai
medici dentisti intervenuti sia semplice, economica ed appropriata per
l'assicurato al fine di verificare se il rimborso di Fr. 5'000.- sia corretto.
2.11. Ritenuto sia che
le posizioni fra le parti riguardanti il trattamento dentario più indicato per il
ricorrente sono contrapposte viste le sue condizioni di salute, sia che
soltanto le spese per trattamenti dentari semplici, economici ed adeguati sono
rimborsate dalla Cassa cantonale di compensazione, al fine di ottenere maggiori
informazioni il 5 maggio 2011 (doc. XIII) questo Tribunale ha interpellato la
Commissione medico dentistica a cui la Cassa di compensazione ha fatto capo.
Nel suo scritto, il TCA ha dapprima esposto il
parere del medico dentista curante del 27 aprile 2010 (doc. 34) inviato alla
Cassa, poi ha sottoposto alla predetta Commissione alcuni quesiti:
"
(…)
Il TCA osserva che la Commissione medico
dentistica, nella persona dei dr. med. dent. __________ e __________, ha sin da
subito ritenuto, confermandolo ulteriormente nella sua presa di posizione del
19 novembre 2010 (doc. 39), che dopo visione delle radiografie e fotografie la
soluzione più consona atta al risanamento della situazione orale molto
compromessa fosse l'estrazione di tutti i denti residui e la confezione di due
protesi totali. Per questo motivo, ha accordato un contributo di Fr. 5'000.-
comprensivo dell'onorario del medico dentista e del laboratorio, specificando
le posizioni degli interventi necessari.
In proposito, faccio però notare che il curante,
dr. med. dent. __________, nel suo parere del 27 aprile 2010 (doc. 34), ha
descritto le cure già eseguite sull'assicurato negli anni passati ed ha ben
spiegato i trattamenti futuri sia sul mascellare superiore sia sul mascellare
inferiore.
In un primo tempo, egli ha individuato la
soluzione di una protesi totale per il mascellare superiore. Tuttavia,
dopo avere estratto i molari/premolari e l'avvenuta rimarginazione della
ferita, ha notato che in quelle zone non c'era praticamente più la cresta
alveolare.
Il medico dentista curante ha così dovuto
cambiare la pianificazione del trattamento, sostituendolo momentaneamente con
una protesi provvisoria in resina tenendo i denti 13, 14 e 23 come ancoraggio.
Dopo un adeguato tempo di attesa avrebbe eseguito una protesi ibrida con elementi
ritentivi "RZ Gerber". Le cure canalari ben riuscite dei denti 13, 14
e 23 avrebbero assicurato, in un caso normale, una buona prognosi.
Per il mascellare inferiore, la situazione
era più difficile e sarebbe anche dipesa dalla collaborazione dell'assicurato
stesso. Secondo il dr. med. dent. __________, una protesi parziale, realizzata
tramite un fissaggio parodontale dei denti 31, 41 e 42, l'estrazione dei denti 32 e 33 ed una cura parodontale per l'ottenimento di un nuovo sostegno con
Bioss sui denti 34 e 43, sempreché la cura avesse avuto successo, sarebbe
durata almeno 5 anni. In sostanza, le corone ceramo-metalliche esistenti non
sarebbero state toccate ed avrebbero incorporato solamente delle nuove matrici.
In virtù di quanto precede, chiedo ai due periti
della Commissione medico dentistica se:
1. Avete tenuto conto, concludendo per la realizzazione di una protesi
totale su ambedue i mascellari, che il medico dentista curante ha ritenuto che,
dopo avere estratto i molari ed i premolari, ha notato che non c'era più
praticamente la cresta alveolare e che quindi la confezione di una protesi
totale diventava difficoltosa se non addirittura avrebbe avuto un esito quasi
impossibile?
2. Dal profilo tecnico, data l'inesistente cresta alveolare come
avreste proceduto per confezionare la protesi totale sul mascellare superiore?
3. Vista la situazione dentaria dell'assicurato ed in particolare della
cresta alveolare così come descritta dal medico dentista curante, l'intervento
da voi prospettato si può ancora definire come semplice (viste le supposte
difficoltà di realizzazione), economico (il trattamento richiederà più tempo di
realizzazione e l'impiego di più mezzi) ed adeguato (visto lo stato orale
dell'assicurato)? Vogliate per cortesia motivare la vostra risposta.
4. Alla luce delle considerazioni esposte al quesito precedente,
ritenete che la somma di Fr. 5'000.- da voi inizialmente concessa quale
rimborso spese debba essere confermata? Se sì, perché? Se no, per quale motivo?
5. Stanti le condizioni dei mascellari superiore ed inferiore così come
descritti dal dr. med. dent. __________ e sopra riportati, a vostro dire, in
queste circostanze i trattamenti proposti dal collega possono comunque essere
definiti come semplici, economici ed adeguati? Motivate la vostra risposta.
6. Qualora la soluzione proposta dal medico dentista curante adempisse
i citati criteri legali, in quale misura concedereste un rimborso spese?
Dettagliate per favore la vostra motivazione.".
Il 19 maggio 2011 (doc. XIVbis) i medici dentisti
__________ e __________ si sono così espressi:
"
Risposta dei periti alle domande del Tribunale:
1. Sì. La presenza di una cresta alveolare ridotta potrebbe essere una
condizione negativa per la stabilità di una protesi ma è impossibile valutarne
a priori la sua valenza. Facciamo notare che il dr. __________ nel suo scritto
del 27.04.2010 affermava che la prima scelta terapeutica sarebbe stata la
confezione della protesi totale.
2. Tenuto conto della situazione orale del paziente (pessima igiene e
situazione parodontale compromessa dei denti residui) ed in ossequio ai
principi della Cassa, riteniamo che l'estrazione di tutti i denti e la
confezione di due protesi totali sarebbe la soluzione più consona al caso. A
guarigione avvenuta sarebbe prospettabile, se necessario (quindi se la tenuta
dovesse risultare insufficiente), l'inserimento di impianti ossei sia nel
mascellare superiore che in quello inferiore. Si reputa infatti che
l'esecuzione di impianti ossei sia, a lungo termine, una soluzione più duratura
e più sicura rispetto all'esecuzione di elementi ritentivi su cappe radicolari
che presentano nel tempo un costo superiore di mantenimento e dipendono
maggiormente da fattori individuali quali l'igiene orale, la resistenza
parodontale, ecc.
3. Riteniamo di poter rispondere affermativamente, malgrado le
possibili difficoltà di inserimento delle protesi. Per principio la Cassa deve
considerare prioritarie soluzioni che possano essere considerate più durature e
meno costose. Nel caso in cui, per la descritta situazione della cresta alveolare,
dovesse risultare un'insufficiente tenuta della protesi, si potrà passare alla
stabilizzazione della stessa mediante l'inserimento di due impianti, senza
dover ricorrere alla confezione di nuovi manufatti protesici.
4. La somma proposta include le terapie da noi proposte e non
rappresenta una cifra assolutamente definitiva. Nel caso in cui dovesse
rendersi necessario l'inserimento di impianti ossei, la Cassa è sicuramente
disposta a valutare un'eventuale ulteriore partecipazione alle spese (naturalmente
se la sua necessità sarà chiaramente dimostrata). In molti casi si procede a
tappe, a dipendenza dell'evolversi delle situazioni che sono a volte
imprevedibili. In generale va detto che la Cassa non dovrebbe assumersi costi
per terapie ad alto rischio d'insuccesso e di durata limitata come ad esempio
quelle proposte dal dr. __________. Di principio la Cassa non può decidere la
terapia ma solo il rimborso di quanto ritiene consono ai principi di
semplicità, adeguatezza ed economicità. La somma di fr. 5'000.-- deve quindi
essere riconfermata.
5. No. In base alle osservazioni precedenti riteniamo di non poter
definire semplici ed economici gli interventi proposti dal dr. __________.
Spetta comunque in ultima istanza al paziente decidere la terapia che vorrà scegliere
secondo le sue priorità. In generale, l'adeguatezza della cura è
difficilmente definibile in quanto dipende da valutazioni del medico-dentista
curante e dai desideri del paziente. Lo stato di salute generale, l'età,
l'igiene orale e la situazione dentaria, ecc… sono fra i molti fattori di cui
dobbiamo tener conto nelle nostre decisioni. Nel caso specifico l'igiene, la
situazione parodontale e conservativa della dentatura residua, sono così
compromesse (siamo in possesso di radiografie e fotografie) che a nostro avviso
la soluzione proposta non può essere definita adeguata. Infatti un risanamento
anche parziale della dentatura residua non porterebbe a medio termine ad un
confort masticatorio migliore e potrebbe risultare di corta durata.
6. La soluzione proposta dal medico-dentista curante non adempie ai
requisiti della Cassa come già ampiamente spiegato nei punti precedenti.".
Il ricorrente non ha formulato osservazioni di
carattere medico-tecnico su questo parere, ma si è limitato ad osservare che lo
stesso non deve essere tenuto in considerazione visto che è stato redatto dal
dr. med. dent. __________, che egli ha più volte ricusato (doc. XVI: al
riguardo cfr. consid. 2.9).
2.12. Quanto alla
valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la
denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23
aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01del 25
febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie
mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha già
avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da
medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1
pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR
2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto
pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti,
compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non
devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità.
Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza
con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività
e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie
fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa,
a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le
proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati
concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano
indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag.
109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una
decisione del 24 agosto 2006 concernente
un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha
evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità,
sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR
non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell'occasione
l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L'on ne saurait certes
mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation
médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et
l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF
123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne
signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et
médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre
une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
Infine, va ricordato che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.13. Come esposto,
le opinioni degli odontoiatri intervenuti a valutare la situazione orale del
ricorrente sono discordanti.
Per decidere sulla questione della
rimborsabilità, ed in quale misura, di uno o dell'altro intervento proposto
dagli specialisti, è opportuno ricordare innanzitutto il principio legale in
materia, ossia che sono rimborsate (solo) le spese per trattamenti dentari semplici,
economici ed adeguati (art. 13 cpv. 1 LaLPC).
In merito al parere del medico dentista curante
dell'assicurato, questo Tribunale osserva in primo luogo che il dottor __________
aveva previsto due diversi trattamenti dentari, distinguendo fra il mascellare
superiore ed il mascellare inferiore.
Per il mascellare superiore, anch'egli, alla
stessa stregua dei periti della Commissione medico dentistica, aveva previsto
quale prima scelta la protesi totale. Tuttavia, dopo l'estrazione dei molari e
premolari e la rimarginazione delle ferite, il curante ha notato che non c'era praticamente
più cresta alveolare, ciò che l'ha portato ad adottare un nuovo piano di cura,
che prevedeva dapprima una protesi provvisoria in resina, poi una protesi
ibrida con elementi ritentivi "RZ Gerber".
Interrogati espressamente sull'inesistenza della
cresta alveolare e quindi sulla (non) fattibilità della posa di una protesi
totale, i periti della Commissione medico dentistica hanno risposto di avere sì
considerato la presenza di una cresta alveolare ridotta, che potrebbe rendere
instabile la protesi, ma essi hanno anche affermato che, a priori, è
impossibile valutarne la valenza.
Gli esperti hanno però anche precisato che in
caso di insuccesso, ovvero se la tenuta della protesi fissa dovesse risultare
insufficiente, sarebbe prospettabile l'inserimento degli impianti ossei ciò che,
a lungo termine, rappresenta la soluzione più duratura.
Inoltre, secondo la summenzionata Commissione,
tale procedere costituisce comunque una soluzione semplice, economica ed
adeguata, non dovendo più ricorrere alla confezione di nuovi manufatti
protesici ma, semmai, all'inserimento di due impianti.
Per quanto concerne il mascellare inferiore, lo
stesso dentista dell'assicurato ha affermato che la valutazione era difficile e
che gli "sembra" che tramite un fissaggio parodontale su
alcuni denti, l'estrazione di altri e una cura parodonale, una protesi parziale
"dovrebbe" durare un minimo di 5 anni. Le corone
ceramo-metalliche esistenti sarebbero rimaste in loco (doc. 33).
D'avviso dei due esperti, anche per il mascellare
inferiore, vista la pessima igiene e la situazione parodontale compromessa dei
denti residui, l'estrazione di tutti i denti e la confezione di una protesi
totale sarebbe stata più adeguata. Qualora, poi, a causa della ridotta cresta
alveolare, la tenuta della protesi totale non fosse sufficiente, si potrebbe
procedere con l'inserimento di impianti ossei. Questa soluzione sarebbe inoltre
più duratura e più sicura rispetto all'esecuzione di elementi ritentivi su cappe
radicolari che presentano nel tempo un costo superiore di mantenimento e
dipendono maggiormente da fattori individuali, quali l'igiene orale e la
resistenza parodontale.
Alla luce delle considerazioni espresse sia dal
medico dentista curante del ricorrente, sia dai periti dell'apposita
Commissione, tenuto conto della summenzionata norma secondo cui soltanto le
spese per trattamenti dentari semplici, economici ed adeguati sono rimborsate, secondo
la scrivente Corte si deve concludere che le cure dentarie preventivate dal
dottor __________ non rispettino detto principio.
La descrizione del trattamento previsto, così
come indicata dal dentista curante, già lascia dei dubbi riguardo alla semplicità.
Le fasi di cura essendo molteplici, così pure gli interventi da eseguire sul
mascellare superiore (protesi provvisoria in resina, protesi ibrida, cure
canalari) e su quello inferiore (fissaggio parodontale, estrazione, cura
parodontale, protesi parziale, nuove matrici sulle corone esistenti). Lo stesso
medico ha affermato, per il mascellare inferiore, che "Qui la
valutazione è più difficile e dipende anche dalla collaborazione del paziente.".
Per i due periti, invece, la soluzione più
indicata per l'assicurato prevede l'estrazione dei denti residui e la
confezione di protesi totali su entrambi i mascellari.
Anche l'economicità della misura suggerita
dall'odontoiatra del ricorrente non è certo data. Da una parte v'è l'elevato
costo che il dottor __________ ha preventivato per le sue prestazioni (Fr.
17'958.-), contro i Fr. 5'000.- calcolati dalla Commissione medico dentistica
per la confezione e la posa di due protesi totali. D'altra parte, i dr. med.
dent. __________ e __________ hanno chiaramente affermato che la proposta delle
protesi totali, semmai aiutate da impianti ossei, permette inoltre di non dovere
più ricorrere alla confezione di nuovi manufatti protesici come previsto dal
dentista curante. Per di più, gli interventi suggeriti dai periti sono di
carattere durevole, mentre la protesi parziale sul mascellare inferiore
dovrebbe durare un minimo di cinque anni.
Quanto al criterio dell'adeguatezza, sebbene
tutti i dentisti si siano pronunciati evidenziando una ridotta cresta
alveolare, ciò che potrebbe rendere instabile una protesi totale, i due esperti
hanno rilevato come sia impossibile valutare a priori tale incidenza. Tutt'al
più, qualora vi fosse la necessità, sarebbe prospettabile l'inserimento di
impianti ossei in entrambe le arcate mascellari, elementi che stabilizzerebbero
le protesi. La protesi permetterebbe poi il ripristino ottimale della funzione
masticatoria.
Considerato inoltre che l'igiene, la situazione
parodontale e conservativa della dentatura residua dell'assicurato, malgrado le
rimostranze di quest'ultimo, sono particolarmente compromesse, i dentisti
interpellati dalla Cassa hanno concluso che "la soluzione proposta [dal
dentista curante] non può essere definita adeguata. Infatti un risanamento
anche parziale della dentatura residua non porterebbe a medio termine ad un
confort masticatorio migliore e potrebbe risultare di corta durata."
(doc. XIVbis risposta n. 5).
Valutati tutti i pareri medici agli atti, in
particolare lo scritto del 27 aprile 2010 del medico dentista curante e le
risposte date dalla Commissione medico dentistica in data 19 maggio 2011, tutto
ben considerato, a mente di questo Tribunale, si deve ritenere che il
trattamento dentario proposto dal dr. __________, del costo totale di quasi Fr.
18'000.-, non può essere assunto dalle PC.
Infatti, come esposto nelle considerazioni che
precedono, tenuto conto soprattutto dello stato orale dell'assicurato, la
soluzione proposta dal suo medico dentista non soddisfa i criteri di
semplicità, economicità ed appropriatezza esatti dalla legislazione in materia.
Il parere della suddetta Commissione, che peraltro
risponde in maniera soddisfacente, chiara e completa ai quesiti sottopostile
dal TCA, deve dunque essere posto alla base del presente giudizio.
In tal senso, si deve concludere che solo la
proposta di cura con il confezionamento di due protesi totali su entrambi i
mascellari, previa estrazione dei denti residui, è la soluzione più consona
atta al risanamento della situazione orale molto compromessa dell'assicurato, adempiendo
ai summenzionati requisiti. Pertanto, essa, ed essa soltanto, può essere
rimborsata dalla Cassa cantonale di compensazione ex art. 14 cpv. 1 lett. a
LPC.
La Commissione medico dentistica ha
dettagliatamente esposto, nel suo parere del 19 novembre 2010 (doc. 39), il
costo di tale trattamento, fissandolo in Fr. 3'273,60 per le prestazioni del
dentista ed in Fr. 1'700.- per i costi, stimati, dell'odontotecnico. Visto il
costo totale di Fr. 4'973,60, la Cassa di compensazione ha concesso
all'insorgente il rimborso di Fr. 5'000.- per eseguire questo determinato tipo
di intervento, mentre qualora egli avesse voluto adottare la soluzione più
complessa proposta dal suo dentista, la differenza dei costi sarebbe stata a
suo carico.
In queste circostanze, la scrivente Corte tutela
questa soluzione e conferma pertanto che il rimborso per spese dentarie che la
Cassa di compensazione può adottare nei confronti di RI 1 ammonta a Fr.
5'000.-.
2.14. Il ricorrente
ha chiesto la produzione di documenti riferiti ai contributi concessi negli
ultimi 10 anni da parte della Cassa ad esclusione "dei dati personali
di altri loro protetti e favoriti" (doc. V).
Come ricordato più volte nel corso della
procedura sia davanti alla Cassa di compensazione sia a questo Tribunale (docc.
I, V, IX, XVI e XX) il ricorrente ha chiesto che "siano trasmessi al
vs. lod.le Tribunale tutta la documentazione relativa a, precedenti versamenti
di contributi per spese/cure dentarie per dimostrare la disparità di
trattamento e i favoritismi effettuati in modo speciale a favore di pazienti
dei due periti." (doc. XVI punto 1 lett. c).
A questa richiesta il Tribunale non può dare
seguito. Infatti, non va dimenticato che il riconoscimento o meno e, se del
caso, in quale misura, di un trattamento dentario, dipendente unicamente dalla
situazione orale dell'assicurato beneficiario di prestazioni complementari. La
Cassa cantonale di compensazione, tramite la Commissione medico dentistica,
valuta infatti, unicamente nel rispetto dei criteri di semplicità, di economicità
e di adeguatezza di determinati trattamenti dentari proposti dai medici
dentisti curanti degli interessati, se le relative spese siano rimborsabili.
Ogni situazione presentata alla Cassa per
l'ottenimento di un riconoscimento di spesa è diversa dall'altra, perché
evidentemente ogni assicurato presenta uno stato dentario differente che può
indurre a soluzioni, anche in casi simili, diverse fra loro. I rimborsi dei
trattamenti dentari possono quindi variare da assicurato ad assicurato, sia
esso straniero sia esso svizzero. Ciò nonostante, l'unico criterio di giudizio per
sapere se e come rimborsare i costi presentati dai beneficiari, è contenuto,
come più volte ripetuto, soltanto nell'art. 13 cpv. 1 LaLPC, adottato dal
legislatore ticinese su espresso rinvio dell'art. 14 cpv. 2 LPC.
Dai dati e dalle informazioni richieste il ricorrente
non potrebbe comunque trarre elementi utili al suo caso, né eventuali
illegalità possono essere invocate per una parità di trattamento.
Al riguardo il TCA rileva
che, per principio, non vi è uguaglianza di trattamento fra assicurati in caso
di applicazione illegale di norme giuridiche, a meno che l'amministrazione
abbia introdotto una prassi illegale che non è stata applicata soltanto nel
caso concreto (cfr. STCA 38.2009.18 del 18 giugno 2009 e 38.1999.25 del 2
agosto 1999).
In una sentenza pubblicata
in DLA 1998 pag. 254 l'Alta Corte ha sviluppato su questo tema le seguenti
considerazioni:
"
Nach der Rechtsprechung geht der Grundsatz der
Gesetzmässigkeit der Verwaltung
in der Regel der Rücksicht auf die gleichmässige Rechtsanwendung vor. Der
Umstand, dass das Gesetz in andern Fällen nicht oder nicht richtig angewendet
worden ist, gibt dem Bürger grundsätzlich keinen Anspruch darauf, ebenfalls
abweichend vom Gesetz behandelt zu werden. Das gilt jedoch nur, wenn lediglich
in einem einzigen oder in einigen wenigen Fällen eine abweichende Behandlung
dargetan ist. Wenn dagegen die Behörden die Aufgabe der in andern Fällen
geübten, gesetzwidrigen Praxis ablehnen, kann der Bürger verlangen, dass die
gesetzwidrige Begünstigung, die dem Dritten zuteil wird, auch ihm gewährt
werde. Die Anwendung der Gleichbehandlung im Unrecht setzt als Vorbedingung
voraus, dass die zu beurteilenden Sachverhalte identisch oder zumindest ähnlich
sind (BGE 122 II 451 Erw. 4a,
115 Ia 83 Erw. 2, 115 V 238/239, je mit Hinweisen; Auer,
L'égalité dans l'illégalité, ZB1 79/1978 S. 297; Häfliger, Alle Schweizer sind
vor dem Gesetze gleich, S. 73 f.; Meyer-Blaser, Die Bedeutung von Art. 4 BV für
das Sozialversicherungsrecht, ZSR NF 111 (1992) II/3, S. 417; Jörg-Paul Müller, Die Grundrechte der schweizerischen Bundesverfassung,
Bern 1991, S. 223 f.).
Die Beschwerdeführerin hat ihre diesbezüglichen
Vorbringen nicht weiter belegt und insbesondere nicht schlüssig dargetan, dass
die Situation der erwähnten Ausländerinnen tatsächlich mit der ihrigen
vergleichbar ist. Die Frage, ob die zu vergleichenden Sachverhalte identisch
oder zumindest ähnlich sind, bzw. ob das Gleichbehandlungsgebot tatsächlich
verletzt worden ist, muss indessen nicht geklärt werden, da die
Beschwerdeführerin daraus gegebenenfalls keinen Anspruch auf Gleichbehandlung
im Unrecht ableiten könnte. Es besteht nämlich kein Grund zur Annahme, das KIGA
gewähre anderen Leistungsansprecherinnen unter denselben Voraussetzungen in
ständiger Praxis die Arbeitslosenentschädigung, es verhalte sich mit anderen Worten
konstant gesetzwidrig, und es sei nicht gewillt, in Zukunft anders zu
entscheiden. Die Beschwerdeführerin kann somit aus der Berufung auf die
Gleichbehandlung im Unrecht nichts zu ihren Gunsten ableiten."
In
una sentenza K 31/03 del 4 giugno 2003 il Tribunale federale delle
assicurazioni ha ricordato la propria costante giurisprudenza:
"
D'une façon générale, un administré ne peut pas
invoquer le principe de l'égalité de traitement pour bénéficier d'une faveur
analogue à celle accordée illégalement à des tiers. En d'autres termes, il n'y
a pas d'égalité dans l'illégalité, à moins que l'autorité ne refuse de revenir
sur sa pratique contraire à la législation (cf. p. ex. ATF 127 I 3 consid. 3a, 125 II 166 consid. 5 et 122 II 451 consid. 4a et les
références)."
Il diritto ad ottenere un'uguaglianza di trattamento in caso di
applicazione illegale di norme giuridiche (uguaglianza nell'illegalità; cfr.
STCA 38.2005.64 del 17 novembre 2005; DTF 131 V 20 consid. 3.7; DTF 126 V 392
consid. 6; STFA C 304/05 del 20 gennaio 2006) viene dunque riconosciuto
soltanto in circostanze del tutto eccezionali.
Va poi evidenziato come una lista quale quella
richiesta non potrebbe permettere di accertare pretesi favoritismi o disparità
di trattamento come invocato dal ricorrente. I "versamenti … per cure
dentarie" non possono soddisfare l'esigenza probatoria senza il
parallelo richiamo, con identificazione di tutti i pazienti e dei medici
curanti, delle singole diagnosi, delle proposte di cura dei curanti e delle
decisioni assunte dalla Cassa.
A fronte di semplici allegazioni non rese
verosimili la prova, decisamente sproporzionata per la sua ampiezza, non può
essere ammessa.
Da quanto precede discende che la lista dei
rimborsi di spese dentarie concessi negli ultimi 10 anni ai beneficiari di PC
da parte della Cassa cantonale di compensazione non apporterebbe nulla al caso
dell'assicurato. Essa è pertanto ininfluente per la soluzione del suo ricorso e
quindi non ha motivo, non essendo in alcun modo utile per dirimere questa
fattispecie, di essere richiamata agli atti.
2.15. Stanti le
considerazioni esposte, il ricorso deve essere respinto integralmente e la
decisione impugnata confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster