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Decisione

33.2010.24

Rimborso costi di cure dentarie. Indipendenza dei periti.Commissione medico dentistica funge da perito. Ricusa dei periti: tardiva e fuori luogo.Periti hanno previsto cure semplici,economiche e adegua

25 agosto 2011Italiano78 min

Source ti.ch

Fatti

I Cantoni possono rimborsare direttamente ai

fornitori i costi fatturati non ancora pagati (art. 14 cpv. 7 LPC).

L'art. 15 LPC fissa il termine per esercitare il

diritto al rimborso e prevede che le spese di malattia e d'invalidità sono

rimborsate se il rimborso è fatto valere entro 15 mesi dalla fatturazione

(lett. a) e le spese sono insorte in un periodo in cui il richiedente adempiva

le condizioni di cui agli artt. 4-6 LPC (lett. b).

A differenza di quanto regolato fino al 31

dicembre 2007, dal 1° gennaio 2008 sono i Cantoni - e non più la Confederazione

- a finanziare le prestazioni di cui all'art. 14 LPC (art. 16 LPC).

Così, gli artt. 5-24 LaLPC (Legge di applicazione

della LPC del 23 ottobre 2007, in vigore dal 1° gennaio 2008) definiscono il

rimborso delle spese su rinvio del citato art. 14 cpv. 2 LPC.

Giusta l'art. 5 LaLPC, le spese di malattia e

d'invalidità e gli importi massimi sono quelle riconosciute dalla LPC.

Secondo l'art. 6 cpv. 1 LaPC, le spese di

malattia, d'invalidità e per i mezzi ausiliari debitamente comprovate sono

rimborsate soltanto per l'anno civile in cui ha avuto luogo la cura o è stato

fatto l'acquisto.

L'art. 7 LaLPC riprende l'art. 15 LPC e prevede

che le spese sono rimborsate se la domanda di rimborso è presentata entro

quindici mesi dalla fatturazione (lett. a), le spese sono insorte in un periodo

in cui il richiedente adempiva una delle condizioni menzionate nell'art. 4 LPC

(lett. b) e il termine di carenza previsto nell'art. 5 LPC è adempiuto (lett.

c).

Un diritto al rimborso delle spese può essere

fatto valere nella misura in cui tali spese non siano già prese a carico da

altre assicurazioni (art. 8 cpv. 1 LaLPC).

Le spese di malattia, d'invalidità e per i mezzi

ausiliari insorte in Svizzera sono rimborsate (art. 10 cpv. 1 LaLPC).

Per quanto attiene al caso in esame, occorre

illustrare l'art. 13 cpv. 1

LaLPC, che prevede che le spese per trattamenti dentari semplici, economici ed

adeguati sono rimborsate.

Per il rimborso è determinante la tariffa dell'assicurazione infortuni, dell'assicurazione militare e dell'assicurazione invalidità (tariffa

AINF/AM/AI) per gli onorari delle prestazioni dentarie e la tariffa AINF/AM/AI

per i lavori di tecnica dentaria (art. 13 cpv. 2 LaLPC).

Infine, i preventivi e le fatture devono

rispettare le posizioni tariffali della tariffa AINF/AM/AI (art. 13 cpv. 3

LaLPC).

L'art. 4 cpv. 1 RLaLPC (Regolamento della LaLPC

del 19 dicembre 2007, in vigore dal 1° gennaio 2008) prevede che sono

rimborsate solo le spese fatturate da dentisti in possesso di un diploma

federale o da dentisti che sono in possesso di un'autorizzazione cantonale per

esercitare la professione.

Secondo l'art. 4 cpv. 2 RLaLPC, le spese

fatturate da dentisti in possesso di un diploma conseguito all'estero sono

rimborsate solo se essi sono in possesso di un'autorizzazione cantonale ad

esercitare la professione.

2.5. Come visto,

la nuova LPC (art. 14 LPC) ha delegato ai Cantoni la competenza (anche) in

ambito di spese di dentista.

Su questa tematica il Cantone Ticino, nel suo

art. 13 LaLPC, ha essenzialmente ripreso il tenore dell'art. 8 OMPC (Ordinanza

sul rimborso delle spese di malattia e delle spese dovute all'invalidità in

materia di prestazioni complementari) in vigore fino al 31 dicembre 2007 che,

come l'intera OMPC, è stato abrogato dal 1° gennaio 2008 con l'entrata in

vigore della nuova LPC, adottata con la riforma della perequazione finanziaria

e della ripartizione dei compiti tra la Confederazione ed i Cantoni.

A questa stregua, eccetto per il capoverso 3 che

non è più stato ripreso, visto l'uguale tenore della nuova norma cantonale al citato

art. 8 OMPC, d'avviso di questo Tribunale la prassi amministrativa, fondata sulle

(abrogate) Direttive sulle prestazioni complementari (DPC) edite dall'UFAS in

ambito di spese per trattamenti dentari (valide dal 1° gennaio 2002, stato 1°

gennaio 2007), deve essere considerata per l'interpretazione della nuova norma

cantonale.

Secondo il N. 5038 DPC, per principio, le spese

per trattamenti dentari (spese per il dentista, per lavori odontotecnici, per

materiale e medicamenti) sono prese in considerazione nell'ambito delle PC solo se corrispondono a

trattamenti ed esecuzioni semplici, economici ed adeguati.

Si può tenere conto delle spese di sostituzioni

dentarie (corone, ponti, protesi) a condizione che siano state inserite da un

dentista o da un odontotecnico autorizzato all'esercizio indipendente della

professione (da quest'ultimo tuttavia solamente protesi complete o parziali e

non corone e ponti).

Giusta il N. 5038.1 DPC, per valutare se si è in

presenza di un trattamento e di un'esecuzione semplici, economici e adeguati sono determinanti le

direttive dell'UFAS concernenti

il rimborso di spese per trattamenti dentari nell'ambito delle PC (cfr. Allegato IV DPC).

Per il rimborso di spese per trattamenti dentari

è determinante la tariffa dell'assicurazione contro gli infortuni,

dell'assicurazione militare e dell'assicurazione per l'invalidità (tariffa

AINF/AM/AI) relativa agli onorari per prestazioni dentarie e la tariffa

AINF/AM/AI per lavori odontotecnici (N. 5038.2 DPC).

La fattura del dentista e quella del laboratorio

odontotecnico vanno inoltrate conformemente alle posizioni tariffarie della

tariffa AINF/AM/AI. Devono figurarvi il numero del dente, il numero tariffario,

la quantità, il genere di trattamento, la quantità di punti e il valore del

punto. In caso di divergenze da un preventivo dei costi approvato, le modifiche

al piano di trattamento devono essere desumibili nel dettaglio dalla fattura

(N. 5038.3 DPC).

Giusta il N. 5038.5 DPC, i documenti inoltrati

devono essere conformi alla LAINF. Devono essere desumibili la situazione prima

del trattamento (prospetto e condizioni dei denti) e il trattamento previsto. I

documenti devono descrivere il trattamento previsto in modo tale che il

dentista consulente possa valutarlo dettagliatamente. Il preventivo dei costi

deve ragguagliare circa il numero dei denti, il numero tariffario, la quantità,

il genere di trattamento (testo esplicito relativo al numero tariffario), la

quantità di punti e il valore del punto. Il preventivo dei costi deve essere

corredato delle radiografie necessarie alla sua valutazione. In caso di

sostituzione mediante protesi, i modelli di studio e, se disponibile, lo stato

parodontale vanno inoltrati su richiesta del dentista consulente.

Secondo il N. 5038.7 DPC, un preventivo dei costi

approvato dall'ufficio PC non è

da considerare come una garanzia dei costi. La persona assicurata può tuttavia

partire dal presupposto che non vi saranno obiezioni di natura tecnica a

qualsiasi trattamento corrispondente al preventivo dei costi approvato. Un

rimborso integrale è possibile unicamente se l'importo disponibile per il

rimborso delle spese di malattia e d'invalidità lo permette, se non vi sono

eccedenze negli introiti e se per principio esiste un diritto alle PC. Riguardo

alla decisione in merito al preventivo dei costi va indicato che l'approvazione

non significa una garanzia dei costi.

Le spese per il preventivo dei costi vanno

addebitate all'importo per il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità

(N. 5038.8 DPC).

Giusta il N. 5038.10 DPC, l'ufficio PC rammenta regolarmente ai

beneficiari di PC che prima di un trattamento dentario di una certa importanza

devono informare il loro dentista in merito alle PC e che occorre inoltrare un

preventivo dei costi.

2.6. Dal profilo formale,

quindi, la fattura del dentista e quella del laboratorio odontotecnico vanno

inoltrate conformemente alle posizioni tariffarie della tariffa AINF/AM/AI.

Inoltre, dai documenti trasmessi devono essere desumibili sia la situazione

prima del trattamento sia il trattamento previsto, che deve essere descritto

cosicché il dentista consulente possa valutarlo dettagliatamente.

Dal lato sostanziale, i trattamenti dentari

devono essere semplici, economici ed adeguati affinché la Cassa di

compensazione possa procedere al rimborso delle relative spese.

Prima di verificare gli elementi sostanziali,

occorre però ancora esaminare se le condizioni di forma siano state rispettate.

2.7. Le citate

Direttive prevedono, come visto, che l'assicurato chiedente l'aiuto

dell'Ufficio delle prestazioni complementari per il pagamento delle spese

dentarie inoltri alla Cassa cantonale di compensazione un dettagliato

preventivo dei costi, stilato in base alla tariffa AINF/AM/AI.

Inoltre, per valutare la situazione prima del trattamento

ed il trattamento stesso previsto, l'amministrazione può avvalersi di un

consulente (N. 5038.5 DPC).

In concreto, l'assicurato ha inviato alla Cassa

di compensazione l'apposito preventivo allestito il 10 febbraio 2010 (docc.

5-7) dal dr. med. dent. __________ di __________ ed il trattamento dentario

previsto è stato sottoposto alla Commissione medico dentistica a cui fa capo la

Cassa per valutare la semplicità, l'economicità e l'adeguatezza delle cure

dentarie proposte dai curanti.

Come risulta dagli atti di causa, la Commissione di

dentisti si è riunita il 22 marzo 2010 (doc. 8) ed a seguito del suo parere la

Cassa di compensazione, con decisione del 26 marzo 2010 (doc. 10), ha concesso

all'interessato un importo di Fr. 5'000.- sul primo preventivo di cura di Fr.

5'882.- riferito alle sole prestazioni del medico dentista.

Il successivo 1° aprile (doc. 11) l'assicurato ha

espressamente chiesto all'amministrazione di "indicarmi i nomi e

cognomi e residenze con rispettive capacità operative (titoli) dei

periti che citate nella vs. decisione in quanto non accetto la loro

affermazione che "si dovrebbe prevedere una soluzione più drastica

(estrazione di tutti i denti…) e se del caso mi riservo ogni azione nei loro

confronti.".

Riunitasi l'8 aprile 2010 (doc. 12), la predetta Commissione

ha domandato al dentista curante l'invio di ulteriore documentazione

radiografica e dei modelli di studio (doc. 13).

Con lo scritto del 16 aprile 2010 (doc. 15)

l'assicurato ha ribadito la propria richiesta di conoscere i dati personali dei

periti interpellati dalla Cassa, "che se è come penso dovrò agire sia

per collisione di interessi (…)".

Al riguardo, l'amministrazione ha risposto di

essere "a disposizione per un eventuale colloquio personale con i

periti della Commissione medico dentistica della cassa cantonale di

compensazione AVS. Osserviamo che tali periti sono designati dalla nostra Cassa

e fungono da consulenti esterni." (doc. 16).

Il 27 aprile 2010 (docc. 25-34) il medico

dentista curante ha prodotto degli altri preventivi concernenti sia il proprio

onorario sia quello dei laboratori odontotecnici a cui egli si è rivolto.

Sulla scorta di questa nuova documentazione, il 6

maggio 2010 (doc. 17) la Commissione ha deciso di convocare il beneficiario di

prestazioni complementari per una visita personale, che la Cassa di

compensazione ha fissato per il 20 maggio 2010 (doc. 18), ma a cui

l'interessato non si è invece presentato (doc. 21) non avendo ottenuto risposta

alle sue richieste (docc. 19 e 20) di conoscere i nomi dei periti, visto che

"per forza di cose questi "periti" sono medici dentisti

magari con un loro studio privato… con i quali "magari" ho già avuto

a che fare!!!" (doc. 19).

Con decisione del 12 luglio 2010 (doc. 24)

l'amministrazione ha comunicato all'assicurato i nomi dei due periti medici

dentisti, informandolo inoltre della necessità di essere sottoposto ad una

visita personale da parte loro e quindi di voler prendere contatto per fissare

una nuova data. Questo scritto l'avvisava infine del diritto di ricusare i

periti, per fondati motivi, entro dieci giorni.

Non avendo fatto uso della possibilità di

ricusare i dr. med. dent. __________ e __________, il 19 agosto 2010 (doc. 35)

la Commissione medico dentistica ha quindi visitato personalmente il beneficiario

di PC e sulla scorta delle sue osservazioni il 27 settembre 2010 (doc. A3) la

Cassa cantonale di compensazione ha emesso la propria decisione formale di

concessione del rimborso della somma di Fr. 5'000.- sul (secondo) preventivo di

Fr. 17'958,60.

Nelle sue osservazioni del 28 gennaio 2011 (doc.

V pag. 2), ribadite da ultimo il 27 giugno 2011 (doc. XX), il ricorrente ha affermato

Considerandi

che "uno dei "loro" periti che, nemmeno mi ha esaminato la

bocca ma si è limitato a guardare la documentazione fotografica, trasmessa dal

mio dentista!!! È stato il dentista della mia ex moglie e suo __________ il

legale della stessa che alle loro pretese di causa sono usciti con le ossa

rotte e con un "pugno di mosche"!!! (1981) Definite voi sotto quale

reato penale cade questo comportamento!".

2.8

Giusta

l'art. 43 cpv. 1 LPGA, l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio

i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le

informazioni date oralmente devono essere messe per scritto.

Per l'art. 43 cpv. 2 LPGA, se sono necessari e

ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici per la valutazione del

caso, l'assicurato deve sottoporvisi.

Se l'assicurato o altre persone che pretendono

prestazioni, nonostante un'ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di

compiere il loro dovere d'informare o di collaborare, l'assicuratore può, dopo

diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver

impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere

l'inchiesta e decidere di non entrare in materia (art. 43 cpv. 3 LPGA).

Inoltre, secondo l'art. 44 LPGA se per chiarire i

fatti l'assicuratore deve far ricorso ai servizi di un perito indipendente, ne

comunica il nome alla parte. Essa può ricusare il perito per motivi fondati e

presentare controproposte.

Per l'art. 36 LPGA relativo alla ricusazione, le

persone che devono prendere o preparare decisioni su diritti o obblighi devono

ricusarsi se hanno un interesse personale nella questione o se, per altri

motivi, potrebbero avere una prevenzione (cpv. 1).

Per l'art. 36 cpv. 2 LPGA, se la ricusazione è

contestata, decide l'autorità di vigilanza. Se si tratta della ricusazione del

membro di un collegio, decide il collegio in assenza dell'interessato.

Sull'indipendenza degli esperti nella procedura

amministrativa si è di recente pronunciato il Tribunale federale nella sentenza

9C_243/2010 del 28 giugno 2011, destinata alla pubblicazione, confermando che

all'assicurato non deve derivare nessuno svantaggio, nella procedura

amministrativa, dal fatto che la controparte processuale è lo Stato. Dal

momento che le perizie, vista la loro funzione di supporto, sono spesso un

elemento caratteristico della conoscenza giuridica, i periti medici devono

principalmente essere allo stesso modo indipendenti ed imparziali come lo sono

i giudici.

Questo elementare requisito costituzionale si

applica anche alle perizie amministrative di carattere medico, non appena

formano la base per una decisione su un diritto fatto valere e più che mai

quando nel successivo procedimento di ricorso saranno utilizzate come base per

la valutazione giudiziaria. La natura formale della violazione del diritto ad

avere un esperto indipendente ha per conseguenza che la perizia, che non

presenta le necessarie caratteristiche, è da escludere come mezzo di prova,

indipendentemente dall'esito della fondatezza delle eccezioni materiali (cfr.

consid. 2.1.3).

"

(…)

2.1.3

Im Verwaltungsverfahren

müssen Personen, die Entscheidungen über Rechte und Pflichten zu treffen

oder vorzubereiten haben, darunter auch Sachverständige, in den Ausstand

treten, wenn sie in der Sache ein persönliches Interesse haben oder aus anderen

Gründen in der Sache befangen sein könnten (Art. 29 Abs. 1 BV, Art. 36 Abs. 1 ATSG,

vgl. auch Art. 10 Abs. 1 VwVG und Art. 34 BGG in Verbindung mit Art. 19 VwVG

und Art. 58 Abs. 1 BZP; BGE 120 V 357 E. 3a S. 364). Im gerichtlichen

Verfahren hat nach Art. 30 Abs. 1 BV jede Person unter anderem Anspruch auf

ein unabhängiges und unparteiisches Gericht. Die durch Verfassung und

Konvention gewährleistete Unabhängigkeit des Gerichts als Staatsorgan stellt

sicher, dass der privaten Partei im Verwaltungsprozess kein Nachteil erwächst,

wenn der Staat (gegebenenfalls in Form der dezentralisierten mittelbaren Staatsverwaltung)

prozessual Gegenpartei ist. Das Gericht zieht Sachverständige bei, soweit zur

Aufklärung des Sachverhaltes besondere Fachkenntnisse erforderlich sind (vgl.

Art. 57 Abs. 1 Satz 1 BZP). Da Gutachten wegen dieser Hilfsfunktion oft ein

bestimmendes Element des rechtlichen Erkenntnisses bilden, müssen medizinische

Sachverständige grundsätzlich gleichermassen unabhängig und unparteilich sein

wie die Richterinnen und Richter (vgl. BGE 132 V 93 E. 7.1 S. 109; 120 V 357 E.

3b in fine S. 367; LEUZINGER-NAEF, a.a.O., S. 422).

Sichergestellt werden soll dadurch, dass ein

Gutachten nicht durch sachfremde, ausserhalb des Verfahrens liegende Umstände

beeinflusst wird (vgl. BGE 134 I 238 E. 2.1 S. 240). Diese elementare rechtsstaatliche

Anforderung gilt auch für medizinische Administrativgutachten, sobald

sie die Grundlage für die verfügungsweise Entscheidung über einen geltend

gemachten Rechtsanspruch bilden und erst recht, wenn sie im anschliessenden

Beschwerdeverfahren als Basis gerichtlicher Beurteilung verwendet werden. Die

formelle Natur der Verletzung des Anspruchs auf einen unabhängigen Experten

führt dazu, dass ein Gutachten, das die erforderlichen Attribute nicht

aufweist, als Beweismittel auszuschliessen ist, unabhängig davon, wie es sich

mit den materiellen Einwendungen tatsächlich verhält (BGE 125 II 541 E. 4d S.

546; 120 V 357 E. 3b in fine S. 367). (…)".

Nella recente sentenza 9C_243/2010 il Tribunale

federale ha anche analizzato la natura dell'art. 44 LPGA e le conseguenze

(giuridiche e pratiche) da essa derivanti (cfr. consid. 3.4):

"

(…)

3.4

(…) Im ATSG

(oder den versicherungszweigspezifischen Gesetzen) nicht abschliessend

geregelte Verfahrensbereiche bestimmen sich nach dem VwVG (Art. 55 Abs. 1

ATSG). Art. 19 VwVG verweist für das Beweisverfahren,

soweit hier interessierend, auf die Art. 57 ff. BZP weiter. Nach Art. 57 Abs. 2

BZP gibt der Richter den Parteien Gelegenheit, sich zu den Fragen an zur

Aufklärung des Sachverhalts beigezogene Sachverständige (vgl. Art. 57 Abs. 1)

zu äussern und Abänderungs- und Ergänzungsanträge zu stellen. Für die Experten gelten

die Ausstandsgründe nach Art. 34 BGG sinngemäss; die Parteien erhalten

Gelegenheit, vor der Ernennung von Sachverständigen Einwendungen gegen die in

Aussicht Genommenen vorzubringen (Art. 58 Abs. 1 und 2 BZP). Der

Sachverständige hat nach bestem Wissen und Gewissen zu amten und sich der

strengsten Unparteilichkeit zu befleissigen; auf diese Pflicht ist er bei der

Ernennung aufmerksam zu machen (Art. 59 Abs. 1 BZP). Nach Erstattung des Gutachtens

erhalten die Parteien Gelegenheit, Erläuterung und Ergänzung und eine neue

Begutachtung zu beantragen (Art. 60 Abs. 1 zweiter Satz BZP).

3.4.1

Was die

Frage einer Verstärkung der Gehörs- und Partizipationsrechte anbelangt,

rechtfertigt sich zunächst eine Darstellung der geltenden

gesetzlichen Bestimmungen und der Praxis.

3.4.1.1

Nach

der bisherigen Rechtsprechung entspricht die Anordnung einer Begutachtung durch

den Sozialversicherer einem Realakt und nicht einer Anordnung, welche nach Art.

49.

Abs. 1 ATSG in Form einer Verfügung zu

erlassen ist (BGE 132 V 93 E. 5 S. 100). Denn die Anordnung

eines Gutachtens fällt nicht unter die selbständig anfechtbaren Zwischenverfügungen

gemäss dem in Verbindung mit Art. 55 Abs. 1 ATSG anwendbaren Art. 45 Abs. 2 VwVG.

Zudem scheitert die in der Lehre geforderte Gleichstellung mit dem allgemeinen

Verfügungsbegriff nach Art. 5 Abs. 1 lit. a VwVG daran, dass bei der Anordnung

einer Expertise nicht über Rechte und Pflichten einer versicherten Person

befunden wird, kann doch die Teilnahme an einer Begutachtung nicht erzwungen

werden. Vielmehr handelt es sich (gleich wie bei der Pflicht der

versicherten Person, sich einer angeordneten Eingliederungsmassnahme zu

unterziehen oder das ihr Zumutbare zur Verbesserung der Erwerbsfähigkeit

beizutragen) um eine sozialversicherungsrechtliche Last, deren Erfüllung

Voraussetzung der Entstehung oder des Fortbestandes des Rentenanspruchs ist

(E. 5.2.6 und 5.2.7 S. 104). Hinzu kommt, dass die Verwaltung aufgrund des Untersuchungsprinzips

von sich aus bestimmt, wie der Beweis zu führen ist. Aus der zentralen

Bedeutung des Gutachtens für die materielle Anspruchsprüfung im

Abklärungsverfahren der Sozialversicherer kann nicht auf den

Verfügungscharakter einer Gutachtenanordnung geschlossen werden. Die in der

Lehre geäusserte Auffassung, der Verfügungscharakter einer Gutachtenanordnung

rechtfertige sich dadurch, dass das Gutachten ein Beweismittel darstelle, von

dessen Ergebnissen der Richter nur zurückhaltend abweiche, steht in Widerspruch

zur freien Beweiswürdigung; danach haben Versicherungsträger und Gericht die

Beweise ohne Bindung an förmliche Beweisregeln und unabhängig von ihrer

Herkunft zu würdigen (E. 5.2.8 S. 105). Die Einordnung der

Gutachtenanordnung bei Art. 49 Abs. 1 und Art. 51 ATSG würde das

Abklärungsverfahren unnötig formalisieren, verkomplizieren und verlängern.

In Anbetracht der Vielzahl von verfahrensrechtlichen Anordnungen, die bis zur

materiellen Erledigung in der Regel notwendig seien, wäre eine geordnete und

beförderliche Behandlung der Leistungsgesuche nicht mehr gewährleistet, wenn

jedes Mal eine Verfügung erlassen werden müsste. Aus diesen Gründen wurde

der Anordnung einer Begutachtung auch unter der Herrschaft des ATSG der

Verfügungscharakter abgesprochen (E. 5.2.9 S. 109 und 5.2.10 S. 110). Die

Begutachtung ist also nur in Form einer einfachen Mitteilung an die versicherte

Person anzuordnen.

3.4.1.2

Ist

hingegen die Ausstandspflicht eines Sachverständigen streitig, so muss diese

Frage aus Gründen der Einheitlichkeit des funktionellen Instanzenzuges durch eine selbständig anfechtbare Zwischenverfügung entschieden

werden (Art. 45 Abs. 2 lit. b VwVG in Verbindung

mit Art. 10 VwVG, Art. 36 Abs. 1 ATSG). Art. 44 ATSG geht über die

gesetzlichen Ausstandsgründe gemäss Art. 10 VwVG und Art. 36 Abs. 1 ATSG

hinaus, indem die versicherte Person den Gutachter "aus triftigen

Gründen" ablehnen kann. Zu unterscheiden ist zwischen Einwendungen

formeller und materieller Natur. Die gesetzlichen Ausstandsgründe zählen zu

den Einwendungen formeller Natur, weil sie geeignet sind, Misstrauen in die

Unparteilichkeit des Sachverständigen zu erwecken. Einwendungen materieller

Natur betreffen dagegen nicht die Unparteilichkeit der Gutachterperson; sie

sind von der Sorge getragen, das Gutachten könnte mangelhaft ausfallen oder jedenfalls

nicht im Sinne der zu begutachtenden Person. Solche Einwendungen – etwa

betreffend fehlende Sachkunde, die zutreffende medizinische Fachrichtung oder

die Notwendigkeit weiterer Abklärung – sind in der Regel mit dem Entscheid in

der Sache im Rahmen der Beweiswürdigung zu behandeln. Es besteht kein Anlass,

die Beurteilung von Rügen, welche über die gesetzlichen Ausstandsgründe hinausgehen

und Fragen betreffen, die zur Beweiswürdigung gehören, vorzuverlegen. Es

gilt insbesondere zu vermeiden, dass das Verwaltungsverfahren um ein

kontradiktorisches Element erweitert und das medizinische Abklärungsverfahren

judikalisiert wird, was vor allem in Fällen mit komplexem Sachverhalt zu einer

Verlängerung des Verfahrens führen würde, welche in ein Spannungsverhältnis zum

einfachen und raschen Verfahren träte (BGE 132 V 93 E. 6 S. 106).

3.4.1.3

Das

Bundesgericht hat den fehlenden Verfügungscharakter der Begutachtungsanordnung

unter Berücksichtigung des zwischenzeitlich (1. Januar 2007) in Kraft getretenen Art. 25a VwVG bestätigt für

Fälle, in denen bei genügender Beweislage ein weiteres Gutachten eingeholt

werden soll (second opinion). Art. 25a VwVG räumt der betroffenen

Person das Recht auf ein eigenständiges nachträgliches Verwaltungsverfahren

ein, das in eine Verfügung über einen beanstandeten Realakt mündet. Das in Art.

25a VwVG vorausgesetzte schutzwürdige Interesse ist nicht gegeben, weil der

Rechtsschutz gegenüber dem Realakt, das heisst der Begutachtungsanordnung, zu

einem späteren Zeitpunkt offensteht und mit der aufgeschobenen Beurteilung kein

unzumutbarer Nachteil verbunden ist. Es wäre inkonsequent, im Zusammenhang mit

der Anfechtung der Anordnung den nicht wieder gutzumachenden Nachteil zu

verneinen und gleichzeitig ein schutzwürdiges Interesse am Erlass einer

Verfügung im Sinne von Art. 25a VwVG zu bejahen (BGE 136 V 156 E. 4 S. 159).

3.4.1.4

Nach

BGE 132 V 376 fällt die Anordnung einer Begutachtung durch eine MEDAS – als

einer unabhängigen Institution – in den Geltungsbereich von Art. 44 ATSG (S. 380 ff. E. 6 und 7; nicht so die Anordnung von Untersuchungen der RAD: BGE 135 V 254 E. 3.4 S. 258; vgl. auch BGE 136 V 117). Im gleichen Urteil legte

das Bundesgericht das Vorgehen bei der in Art. 44 ATSG geforderten Bekanntgabe

der Namen von MEDAS-Gutachtern dar: Oft ist es nicht möglich, gleichzeitig

mit der Anordnung der IV-Stelle über die durchzuführende Begutachtung auch

bereits die Namen der mit der Begutachtung betrauten Sachverständigen zu

nennen. Sind der IV-Stelle die Namen der begutachtenden Personen aufgrund der

besonderen Situation bei den MEDAS zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt, so

teilt sie es der versicherten Person mit, dies verbunden mit dem Hinweis, dass

ihr die Namen zu einem späteren Zeitpunkt direkt von der Begutachtungsstelle genannt

werden und sie dannzumal allfällige Einwendungen der IV-Stelle gegenüber

geltend machen kann. Die MEDAS gibt zusammen mit dem konkreten Aufgebot oder

rechtzeitig, bevor sie die Begutachtung an die Hand nimmt, die Namen der

befassten Ärzte und ihre fachliche Qualifikation bekannt. Sofern es sich bei

Einwendungen um gesetzliche Ausstands- und Ablehnungsgründe (im Sinne von BGE

132.

V 93 E. 6 S. 106) handelt, befindet die IV-Stelle mittels selbständig anfechtbarer

Verfügung darüber. Im Falle von materiellen Einwendungen wird die versicherte

Person dagegen in der Regel wiederum in Form einer einfachen Mitteilung darauf

hingewiesen, dass diese im Rahmen der Beweiswürdigung in einer anfechtbaren

materiellen Verfügung beurteilt werden (BGE 132 V 376 E. 8 und 9 S. 384

ff.; für die Belange der Unfallversicherung vgl. die in BGE 132 V 418 nicht publizierte

E. 3 des Urteils U 178/04, SVR 2007 UV Nr. 5 S. 13). (…)."

(le sottolineature sono della redattrice).

Nel considerando successivo (3.4.1.5),

il Tribunale federale ha concluso che:

"

(…)

Es kann daher nicht Sinn und Zweck von Art. 44

ATSG sein, dass sich die Parteien vor oder zusammen mit der Gutachtensanordnung

über die Fragen zuhanden der medizinischen Sachverständigen zu einigen haben, geschweige denn, dass diese in einer anfechtbaren

Zwischenverfügung festzulegen wären, zumal auch die Anordnung eines Gutachtens nicht

Verfügungsgegenstand bildet. Dies spricht dafür, dass Art. 44 ATSG mit Bezug

auf die Parteirechte abschliessend ist und die Regelung von Art. 19 VwVG in

Verbindung mit Art. 57 Abs. 2 BZP keine Anwendung findet. Die Rechte der

versicherten Person bleiben insofern gewahrt, als sie sich im Rahmen des

rechtlichen Gehörs zum Beweisergebnis äussern und erhebliche Beweisanträge

vorbringen kann (BGE 133 V 446 E. 7.4 S. 449). Nicht ausgeschlossen ist,

dass die IV-Stelle die Expertenfragen der Partei auf freiwilliger Basis

vorgängig zur Stellungnahme unterbreitet (E. 7.5 S. 449)." (evidenziature

della redattrice).

E nel seguente considerando 3.4.2 il TF ha così affermato:

"

(…)

Die Auslegung von Art. 55 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 44 ATSG gemäss bisheriger Rechtsprechung führt dazu, dass die Gewährleistung

von Mitwirkungsrechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der Erhebung

des Beweismittels "medizinisches Gutachten" hinter den allgemeinen Standard

im Verwaltungsverfahren zurückfällt. (…)".

In sostanza, l'Alta Corte ha ricordato che secondo la giurisprudenza

finora in vigore, l'atto con il quale viene predisposta l'esecuzione di una

perizia da parte di un assicuratore sociale corrisponde ad un atto reale e non

ad una ingiunzione, che secondo l'art. 49 cpv. 1 LPGA deve essere emanata sotto

forma di una decisione. Il predisporre l'esecuzione di una perizia non ha il carattere

di una decisione, dato che né si decide sui diritti e sui doveri di un

assicurato ex art. 5 PA, né per il solo fatto che essa diventa un mezzo di

prova. L'ordine di una valutazione peritale secondo l'art. 49 cpv. 1 e l'art.

51.

LPGA formalizzerebbe, complicherebbe e prolungherebbe inutilmente la

procedura d'accertamento.

Dispositivo

Per questi motivi, il Tribunale federale ha concluso che il

predisporre l'esecuzione di una perizia, anche sotto l'egida della LPGA, non ha

carattere di decisione. L'atto con il quale viene predisposta l'esecuzione di

una perizia va notificato all'assicurato soltanto sotto forma di una semplice

comunicazione.

Per contro, se è controverso il dovere di astensione di un perito,

questa questione deve essere decisa mediante una decisione incidentale

impugnabile autonomamente. Per fondati motivi, l'assicurato può infatti

ricusare il perito. L'Alta Corte distingue fra eccezioni di natura formale e

materiale. I motivi di astensione previsti per legge valgono per le eccezioni

di natura formale, perché sono adatti a suscitare diffidenza nell'imparzialità

di un perito.

Le eccezioni di natura materiale non concernono invece

l'imparzialità del perito. Esse sono giustificate dalla preoccupazione che la

perizia potrebbe risultare insufficiente o almeno non avere il senso attribuito

dal perito incaricato. Queste eccezioni sono di regola da valutare con la

decisione nell'ambito dell'apprezzamento delle prove.

Di recente, il Tribunale federale, in considerazione dell'entrata

in vigore dell'art. 25a PA, ha confermato il carattere di non decisione dell'atto

con cui viene predisposta l'esecuzione di una perizia per quei casi per i

quali, in presenza di sufficienti prove, è necessario raccogliere un altro

parere.

La predisposizione dell'esecuzione di una perizia da parte del

Servizio Accertamento Medico (SAM), quale istituto indipendente, ricade sotto

la giurisdizione dell'art. 44 LPGA. Diverso è il discorso per l'organizzazione

di accertamenti eseguiti dal Servizio Medico Regionale, essendo un servizio

interno dell'amministrazione.

Il Tribunale federale, nella DTF 132 V 376, ha spiegato il procedimento per la comunicazione, giusta l'art. 44 LPGA, del nome del perito

scelto dal SAM.

Contemporaneamente all'organizzazione di una perizia da parte

dell'Ufficio AI, spesso non è possibile indicare anche i nomi degli esperti.

Se, a questo momento, a causa della particolare situazione esistente nel SAM, i

nomi dei periti non sono ancora noti all'Ufficio AI, esso comunica

all'assicurato la necessità di procedere con un accertamento, corredandolo

dell'avviso che i nomi dei periti gli saranno comunicati in un successivo

momento direttamente da chi esperirà l'accertamento peritale, e l'assicurato

potrà far valere le proprie eccezioni all'Ufficio AI.

Insieme alla comunicazione o tempestivamente il SAM, prima di

procedere con la valutazione, renderà noti i nomi dei medici coinvolti e le

loro qualifiche professionali. Nella misura in cui sono fatti valere dei motivi

di astensione e di ricusazione previsti per legge, le obiezioni sollevate nei

confronti dell'esperto devono essere trattate dall'Ufficio AI sotto forma di

decisione incidentale impugnabile autonomamente. In presenza

di contestazioni che esorbitano dai motivi di ricusazione legali (eccezioni

materiali), l'assicurato viene per contro di regola avvisato sotto forma

di una semplice comunicazione che di tali eccezioni ne sarà tenuto conto nell'ambito dell'apprezzamento delle prove per mezzo di una

decisione materiale impugnabile.

2.9. Nel caso di

specie, la Cassa di compensazione ha acquisito dal medico dentista curante del

ricorrente tutti i necessari atti medici, la documentazione radiografica e i

modelli (art. 43 cpv. 1 LPGA) e li ha sottoposti alla valutazione della

Commissione medico dentistica (art. 44 LPGA), di cui essa si avvale da alcuni

anni.

Malgrado l'ingiustificato e, come visto, illecito

rifiuto iniziale di svelare all'interessato le informazioni richieste riguardo

ai periti che compongono la summenzionata Commissione, la Cassa di

compensazione ha successivamente indicato all'assicurato, tramite semplice

comunicazione (doc. 24), i nomi dei due medici dentisti che l'avrebbero

peritato (dr. med. dent. __________ e __________).

Stanti queste circostanze, conformemente al

citato art. 44 LPGA, l'amministrazione, considerata la Commissione medico

dentistica alla stregua di un perito (esterno, come il SAM e non l'SMR) ex art.

44 LPGA, ha rettamente dato la possibilità all'interessato di ricusare i periti

indicati, per motivi fondati, per iscritto entro 10 giorni, e l'ha pure avvertito

che oltre tale termine eventuali obiezioni non sarebbero più state prese in

considerazione.

È vero che l'amministrazione non ha tuttavia informato

l'assicurato del diritto di presentare controproposte così come previsto

dall'art. 44 LPGA.

Decisivo è tuttavia il fatto che, come visto, il

ricorrente non si è avvalso del diritto di ricusare i periti ed il 19 agosto

2010 si è regolarmente comunque sottoposto ad una visita peritale da parte dei due

medici dentisti esterni incaricati dalla Cassa di compensazione, scelti quali

consulenti in virtù degli artt. 43 e 44 LPGA.

Il TCA ritiene tardiva l'istanza di ricusazione

nei confronti di uno dei periti (dr. med. dent. __________), fatta valere dall'assicurato,

pendente causa e a distanza di sei mesi (da luglio 2010 a gennaio 2011) dai fatti rilevanti, dopo essersi comunque presentato alla visita

peritale e, soprattutto, dopo avere omesso, malgrado ne abbia avuto

espressamente la pos-sibilità, di ricusarne la nomina (si faccia riferimento

alla sentenza pubblicata in RtiD 2010 II 208 [209] dove

il TF ha considerato contrario al principio di buona fede non far valere "motivi

di ricusazione non appena conosciuti". Si veda inoltre STFA

I 193/05 del 7 settembre 2006, in RSAS 2007 pag. 61 c. 3.5).

Va peraltro sottolineato che secondo

giurisprudenza (STFA I 429/04 del 13 aprile 2006,

consid. 2.4), per i periti valgono di principio gli stessi motivi di astensione

e di ricusazione previsti per i giudici (DTF 120 V 364 consid. 3a). Di

conseguenza, un perito deve essere considerato parziale in presenza di

circostanze atte a fare diffidare della sua imparzialità. La parzialità è uno

stato interiore difficilmente dimostrabile. Per ricusare un perito non è

pertanto necessario provare che egli sia effettivamente parziale. È sufficiente

l'esistenza di elementi che permettano di motivare l'apparente parzialità e il

rischio di prevenzione. Nel valutare l'apparenza di parzialità e l'importanza

di tali circostanze non ci si può tuttavia basare sulle sensazioni di una parte.

La sfiducia nel perito deve piuttosto apparire fondata da un profilo oggettivo

(DTF 125 V 353 seg. consid. 3b/ee, 123 V 176 consid. 3d; VSI 2001 p. 109 seg.

consid. 3b/ee; RAMI 1999 no. U 332 pag. 193 consid. 2a/bb con riferimenti).

Poco importa dunque che certi atteggiamenti di un magistrato o di un perito

possano essere avvertiti dal ricusante come espressioni di parzialità. Decisivo

è chiarire se tali impressioni soggettive appaiano anche oggettivamente fondate

(DTF 116 Ia 137 consid. 2a e 2b). Considerata la rilevanza che rivestono i

rapporti medici nel diritto delle assicurazioni sociali, l'imparzialità del

perito deve essere valutata con rigore (DTF 123 V 176 consid. 3d, 120 V 364

consid. 3).

Sempre secondo l'allora Tribunale federale delle assicurazioni

(dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) (citata STFA I

429/04, consid. 2.5), semplici dissapori tra il giudice, rispettivamente

il perito, e una parte non giustificano una ricusa del magistrato,

rispettivamente del perito, a meno che denotino una riconoscibile prevenzione

(RDAT 1976 pag. 62). Per legittimare una ricusa non basta nemmeno un'antipatia,

ancorché dichiarata, ma occorre un'avversione marcata, grave e profonda (Poudret, Commentaire de la loi fédérale

d'organisation judiciaire, vol. I, n. 4.2 all'art. 23 OG). L'avversione non può

inoltre risalire troppo in là nel tempo (Alfred

Bühler, Erwartungen des Richters an den Sachverständigen, in: PJA 1999

pag. 570).

In concreto, far valere che il dr. __________

avrebbe avuto in cura la moglie del ricorrente e che nel 1981 il __________ del

dr. __________ è stato l'avvocato della ex moglie del ricorrente nella

procedura di divorzio ed ancora che da tale pratica sia il legale sia il

coniuge "sono usciti con le ossa rotte e con un "pugno di

mosche"!!!", non può certo scalfire, fino a prova (anche se

attenuata, cfr. citata STFA I 429/04, consid. 2.4) del contrario, la

presunzione di imparzialità e di obiettività del perito, medico dentista non certo

interessato personalmente a quella vicenda giudiziaria essendo stata di natura

civile tra terze persone (STFA I 429/04 consid. 2.7; STFA I 14/04 del 14 marzo

2006, consid. 3.2.2).

Da un lato, infatti, questo episodio rappresenta

un evento isolato risalente addirittura a trent'anni fa. D'altro lato, il

ricorrente se la prende con il medico dentista per fatti relativi al di lui __________

e non al perito stesso quale membro della predetta Commissione che, va

ricordato, ha operato nell'ambito di una valutazione medico dentistica.

Stanti queste circostanze, quindi, non sussiste(va)

una collisione d'interessi tra il ricorrente ed i citati membri della

Commissione medico dentistica. Le vicende descritte non sono tali da

giustificare un'apparente prevenzione od un rischio di parzialità del dr. med.

dent. __________ nell'espletamento dell'incarico peritale assegnatogli dalla

Cassa di compensazione.

Oltre a ciò, la circostanza che uno dei due

periti si sia limitato ad esaminare la documentazione fotografica trasmessa dal

dentista curante e non abbia invece, anch'egli, provveduto a verificare concretamente

(di persona) lo stato dei denti del ricorrente, non è elemento che potrebbe

giustificare una ricusazione dello stesso.

Tale atteggiamento non inficia neppure

l'oggettività dell'opinione di questo perito, che comunque si è basato su prove

materiali prodotte agli atti dall'assicurato medesimo e che, unitamente

all'esito della visita personale eseguita dal collega, ha portato alla

conclusione ripresa nella decisione della Cassa cantonale.

Questa Corte ricorda da ultimo che la Commissione

medico dentistica in questione viene chiamata indistintamente a valutare tanti

altri assicurati beneficiari di PC e non è stata quindi appositamente creata

per valutare il solo caso dell'insorgente.

Stanti le suesposte considerazioni, il TCA ritiene

la ricusazione degli esperti tardiva ed infondata.

La Cassa ha quindi correttamente e validamente

affidato a periti esterni, in virtù degli artt. 36 e 44 LPGA, la valutazione

dello stato dei denti del ricorrente.

Si tratta di esperti della cui neutralità,

indipendenza e capacità professionale non v'è motivo di dubitare per le

motivazioni che precedono.

Di conseguenza, dal profilo formale, la

Commissione medico dentistica che ha esaminato di persona l'assicurato

nell'agosto 2010 può, come tale, e nelle persone dei dr. med. dent. __________

e __________ che la compongono, essere considerata come convocata regolarmente

e quindi legittimata ad esprimere il proprio parere sul trattamento proposto

dal dentista curante del ricorrente.

2.10. Resta ora da

verificare se nella sostanza il parere della Commissione, posto a fondamento

della decisione della Cassa, debba essere confermato.

Esperita il 19 agosto 2010 la visita personale

dell'assicurato ed esaminata tutta la documentazione medica in loro possesso, i

due periti hanno "ritenuto che la cura proposta non aderisce ai

requisiti di semplicità ed economicità previsti in ambito PC.".

Pertanto, "Gli stessi riconfermano c. u.

5'000.- corrispondente a soluzione semplice ed economica per risanare l'intera

bocca. Se eseguito come proposto differenza a carico paziente." (doc.

35).

La decisione del 27 settembre 2010 (doc. A3) ha

ripreso queste considerazioni ed a seguito dell'opposizione del 13 ottobre 2010

(doc. A4) dell'interessato, la Commissione si è nuovamente riunita il 19

novembre 2010 (doc. 39) e dopo consultazione delle radiografie, delle foto e

dei modelli essa si è così espressa:

"

I periti, in considerazione dei principi di

semplicità, adeguatezza ed economicità e dopo visione delle radiografie e fotografie,

ritengono che la soluzione più consona atta al risanamento della situazione

orale molto compromessa, sia l'estrazione di tutti i denti residui e la

confezione di due protesi totali.

Per questa ragione gli stessi hanno accordato un

contributo pari a fr. 5'000.- (onorario medico + laboratorio), nel dettaglio:

posizioni 4000x1, 4040x1, 4050x7, 4200x15,

4201x2, 4065x5, 4291x2, 4295x17, 4600x2, 4630x2, 4076x1 e 4080x1; per un totale

di fr. 3'273,60 (1'056 punti x 3.10 valore del punto);

Prestazioni del dentista: 3'273.60

Costi stimati di laboratorio: 1'700.00

Importo rimborsabile: 4'973,60

L'importo è stato in seguito approssimato

all'eccesso, a fr. 5'000.-

Se si optasse per una soluzione più complessa,

atta a salvare ancora per qualche tempo la dentatura residua, considerato

l'elevato rischio d'insuccesso a breve medio-termine, la differenza dei costi

sarà a carico dell'assicurato.

Contributo di fr. 5'000.- confermato."

Questo parere è stato poi ripreso integralmente dalla

Cassa cantonale di compensazione nella sua decisione su opposizione del 26

novembre 2010 (doc. A1).

Il 13 gennaio 2011 (doc. 44) la Commissione medico

dentistica ha evidenziato e ribadito le sue valutazioni considerando anche "…

lo stato della dentatura residua, la pessima igiene e il grave stato parodontale".

La risposta di causa della Cassa integra nella

sua prima parte queste affermazioni (doc. III).

L'insorgente ha contestato lo stato della

dentatura residua a cui alludono i periti e che la sua igiene sia pessima,

osservando di avere 71 anni e che la dentatura inferiore è sempre la sua ed è

sana (doc. V pag. 1 ad 2). Egli ha inoltre precisato che "dal 1940 e

almeno fino al ca. 1960, le abitazioni di allora non disponevano dei confort

delle attuali abitazioni e non esistevano quindi le possibilità attuali, (…) La

riduzione della situazione ossea, gengivale (vedi denti sul doc. allegato) non

ha nulla a che vedere con l'igiene dentale!!" (doc. IX punto B lett.

d).

Il ricorrente si è lamentato anche che la cura

prevista dai due periti della Commissione, consistente in una protesi totale

per entrambi i mascellari, sia adeguata alla sua situazione ossea.

In concreto occorre determinare, conformemente ai

principi legali stabiliti dall'art. 13 LaLPC, quale fra le due cure proposte dai

medici dentisti intervenuti sia semplice, economica ed appropriata per

l'assicurato al fine di verificare se il rimborso di Fr. 5'000.- sia corretto.

2.11. Ritenuto sia che

le posizioni fra le parti riguardanti il trattamento dentario più indicato per il

ricorrente sono contrapposte viste le sue condizioni di salute, sia che

soltanto le spese per trattamenti dentari semplici, economici ed adeguati sono

rimborsate dalla Cassa cantonale di compensazione, al fine di ottenere maggiori

informazioni il 5 maggio 2011 (doc. XIII) questo Tribunale ha interpellato la

Commissione medico dentistica a cui la Cassa di compensazione ha fatto capo.

Nel suo scritto, il TCA ha dapprima esposto il

parere del medico dentista curante del 27 aprile 2010 (doc. 34) inviato alla

Cassa, poi ha sottoposto alla predetta Commissione alcuni quesiti:

"

(…)

Il TCA osserva che la Commissione medico

dentistica, nella persona dei dr. med. dent. __________ e __________, ha sin da

subito ritenuto, confermandolo ulteriormente nella sua presa di posizione del

19 novembre 2010 (doc. 39), che dopo visione delle radiografie e fotografie la

soluzione più consona atta al risanamento della situazione orale molto

compromessa fosse l'estrazione di tutti i denti residui e la confezione di due

protesi totali. Per questo motivo, ha accordato un contributo di Fr. 5'000.-

comprensivo dell'onorario del medico dentista e del laboratorio, specificando

le posizioni degli interventi necessari.

In proposito, faccio però notare che il curante,

dr. med. dent. __________, nel suo parere del 27 aprile 2010 (doc. 34), ha

descritto le cure già eseguite sull'assicurato negli anni passati ed ha ben

spiegato i trattamenti futuri sia sul mascellare superiore sia sul mascellare

inferiore.

In un primo tempo, egli ha individuato la

soluzione di una protesi totale per il mascellare superiore. Tuttavia,

dopo avere estratto i molari/premolari e l'avvenuta rimarginazione della

ferita, ha notato che in quelle zone non c'era praticamente più la cresta

alveolare.

Il medico dentista curante ha così dovuto

cambiare la pianificazione del trattamento, sostituendolo momentaneamente con

una protesi provvisoria in resina tenendo i denti 13, 14 e 23 come ancoraggio.

Dopo un adeguato tempo di attesa avrebbe eseguito una protesi ibrida con elementi

ritentivi "RZ Gerber". Le cure canalari ben riuscite dei denti 13, 14

e 23 avrebbero assicurato, in un caso normale, una buona prognosi.

Per il mascellare inferiore, la situazione

era più difficile e sarebbe anche dipesa dalla collaborazione dell'assicurato

stesso. Secondo il dr. med. dent. __________, una protesi parziale, realizzata

tramite un fissaggio parodontale dei denti 31, 41 e 42, l'estrazione dei denti 32 e 33 ed una cura parodontale per l'ottenimento di un nuovo sostegno con

Bioss sui denti 34 e 43, sempreché la cura avesse avuto successo, sarebbe

durata almeno 5 anni. In sostanza, le corone ceramo-metalliche esistenti non

sarebbero state toccate ed avrebbero incorporato solamente delle nuove matrici.

In virtù di quanto precede, chiedo ai due periti

della Commissione medico dentistica se:

1. Avete tenuto conto, concludendo per la realizzazione di una protesi

totale su ambedue i mascellari, che il medico dentista curante ha ritenuto che,

dopo avere estratto i molari ed i premolari, ha notato che non c'era più

praticamente la cresta alveolare e che quindi la confezione di una protesi

totale diventava difficoltosa se non addirittura avrebbe avuto un esito quasi

impossibile?

2. Dal profilo tecnico, data l'inesistente cresta alveolare come

avreste proceduto per confezionare la protesi totale sul mascellare superiore?

3. Vista la situazione dentaria dell'assicurato ed in particolare della

cresta alveolare così come descritta dal medico dentista curante, l'intervento

da voi prospettato si può ancora definire come semplice (viste le supposte

difficoltà di realizzazione), economico (il trattamento richiederà più tempo di

realizzazione e l'impiego di più mezzi) ed adeguato (visto lo stato orale

dell'assicurato)? Vogliate per cortesia motivare la vostra risposta.

4. Alla luce delle considerazioni esposte al quesito precedente,

ritenete che la somma di Fr. 5'000.- da voi inizialmente concessa quale

rimborso spese debba essere confermata? Se sì, perché? Se no, per quale motivo?

5. Stanti le condizioni dei mascellari superiore ed inferiore così come

descritti dal dr. med. dent. __________ e sopra riportati, a vostro dire, in

queste circostanze i trattamenti proposti dal collega possono comunque essere

definiti come semplici, economici ed adeguati? Motivate la vostra risposta.

6. Qualora la soluzione proposta dal medico dentista curante adempisse

i citati criteri legali, in quale misura concedereste un rimborso spese?

Dettagliate per favore la vostra motivazione.".

Il 19 maggio 2011 (doc. XIVbis) i medici dentisti

__________ e __________ si sono così espressi:

"

Risposta dei periti alle domande del Tribunale:

1. Sì. La presenza di una cresta alveolare ridotta potrebbe essere una

condizione negativa per la stabilità di una protesi ma è impossibile valutarne

a priori la sua valenza. Facciamo notare che il dr. __________ nel suo scritto

del 27.04.2010 affermava che la prima scelta terapeutica sarebbe stata la

confezione della protesi totale.

2. Tenuto conto della situazione orale del paziente (pessima igiene e

situazione parodontale compromessa dei denti residui) ed in ossequio ai

principi della Cassa, riteniamo che l'estrazione di tutti i denti e la

confezione di due protesi totali sarebbe la soluzione più consona al caso. A

guarigione avvenuta sarebbe prospettabile, se necessario (quindi se la tenuta

dovesse risultare insufficiente), l'inserimento di impianti ossei sia nel

mascellare superiore che in quello inferiore. Si reputa infatti che

l'esecuzione di impianti ossei sia, a lungo termine, una soluzione più duratura

e più sicura rispetto all'esecuzione di elementi ritentivi su cappe radicolari

che presentano nel tempo un costo superiore di mantenimento e dipendono

maggiormente da fattori individuali quali l'igiene orale, la resistenza

parodontale, ecc.

3. Riteniamo di poter rispondere affermativamente, malgrado le

possibili difficoltà di inserimento delle protesi. Per principio la Cassa deve

considerare prioritarie soluzioni che possano essere considerate più durature e

meno costose. Nel caso in cui, per la descritta situazione della cresta alveolare,

dovesse risultare un'insufficiente tenuta della protesi, si potrà passare alla

stabilizzazione della stessa mediante l'inserimento di due impianti, senza

dover ricorrere alla confezione di nuovi manufatti protesici.

4. La somma proposta include le terapie da noi proposte e non

rappresenta una cifra assolutamente definitiva. Nel caso in cui dovesse

rendersi necessario l'inserimento di impianti ossei, la Cassa è sicuramente

disposta a valutare un'eventuale ulteriore partecipazione alle spese (naturalmente

se la sua necessità sarà chiaramente dimostrata). In molti casi si procede a

tappe, a dipendenza dell'evolversi delle situazioni che sono a volte

imprevedibili. In generale va detto che la Cassa non dovrebbe assumersi costi

per terapie ad alto rischio d'insuccesso e di durata limitata come ad esempio

quelle proposte dal dr. __________. Di principio la Cassa non può decidere la

terapia ma solo il rimborso di quanto ritiene consono ai principi di

semplicità, adeguatezza ed economicità. La somma di fr. 5'000.-- deve quindi

essere riconfermata.

5. No. In base alle osservazioni precedenti riteniamo di non poter

definire semplici ed economici gli interventi proposti dal dr. __________.

Spetta comunque in ultima istanza al paziente decidere la terapia che vorrà scegliere

secondo le sue priorità. In generale, l'adeguatezza della cura è

difficilmente definibile in quanto dipende da valutazioni del medico-dentista

curante e dai desideri del paziente. Lo stato di salute generale, l'età,

l'igiene orale e la situazione dentaria, ecc… sono fra i molti fattori di cui

dobbiamo tener conto nelle nostre decisioni. Nel caso specifico l'igiene, la

situazione parodontale e conservativa della dentatura residua, sono così

compromesse (siamo in possesso di radiografie e fotografie) che a nostro avviso

la soluzione proposta non può essere definita adeguata. Infatti un risanamento

anche parziale della dentatura residua non porterebbe a medio termine ad un

confort masticatorio migliore e potrebbe risultare di corta durata.

6. La soluzione proposta dal medico-dentista curante non adempie ai

requisiti della Cassa come già ampiamente spiegato nei punti precedenti.".

Il ricorrente non ha formulato osservazioni di

carattere medico-tecnico su questo parere, ma si è limitato ad osservare che lo

stesso non deve essere tenuto in considerazione visto che è stato redatto dal

dr. med. dent. __________, che egli ha più volte ricusato (doc. XVI: al

riguardo cfr. consid. 2.9).

2.12. Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la

denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23

aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01del 25

febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie

mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha già

avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da

medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto

pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti,

compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non

devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità.

Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza

con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività

e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa,

a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le

proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati

concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano

indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag.

109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una

decisione del 24 agosto 2006 concernente

un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità,

sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR

non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell'occasione

l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation

médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et

l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF

123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne

signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et

médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre

une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.13. Come esposto,

le opinioni degli odontoiatri intervenuti a valutare la situazione orale del

ricorrente sono discordanti.

Per decidere sulla questione della

rimborsabilità, ed in quale misura, di uno o dell'altro intervento proposto

dagli specialisti, è opportuno ricordare innanzitutto il principio legale in

materia, ossia che sono rimborsate (solo) le spese per trattamenti dentari semplici,

economici ed adeguati (art. 13 cpv. 1 LaLPC).

In merito al parere del medico dentista curante

dell'assicurato, questo Tribunale osserva in primo luogo che il dottor __________

aveva previsto due diversi trattamenti dentari, distinguendo fra il mascellare

superiore ed il mascellare inferiore.

Per il mascellare superiore, anch'egli, alla

stessa stregua dei periti della Commissione medico dentistica, aveva previsto

quale prima scelta la protesi totale. Tuttavia, dopo l'estrazione dei molari e

premolari e la rimarginazione delle ferite, il curante ha notato che non c'era praticamente

più cresta alveolare, ciò che l'ha portato ad adottare un nuovo piano di cura,

che prevedeva dapprima una protesi provvisoria in resina, poi una protesi

ibrida con elementi ritentivi "RZ Gerber".

Interrogati espressamente sull'inesistenza della

cresta alveolare e quindi sulla (non) fattibilità della posa di una protesi

totale, i periti della Commissione medico dentistica hanno risposto di avere sì

considerato la presenza di una cresta alveolare ridotta, che potrebbe rendere

instabile la protesi, ma essi hanno anche affermato che, a priori, è

impossibile valutarne la valenza.

Gli esperti hanno però anche precisato che in

caso di insuccesso, ovvero se la tenuta della protesi fissa dovesse risultare

insufficiente, sarebbe prospettabile l'inserimento degli impianti ossei ciò che,

a lungo termine, rappresenta la soluzione più duratura.

Inoltre, secondo la summenzionata Commissione,

tale procedere costituisce comunque una soluzione semplice, economica ed

adeguata, non dovendo più ricorrere alla confezione di nuovi manufatti

protesici ma, semmai, all'inserimento di due impianti.

Per quanto concerne il mascellare inferiore, lo

stesso dentista dell'assicurato ha affermato che la valutazione era difficile e

che gli "sembra" che tramite un fissaggio parodontale su

alcuni denti, l'estrazione di altri e una cura parodonale, una protesi parziale

"dovrebbe" durare un minimo di 5 anni. Le corone

ceramo-metalliche esistenti sarebbero rimaste in loco (doc. 33).

D'avviso dei due esperti, anche per il mascellare

inferiore, vista la pessima igiene e la situazione parodontale compromessa dei

denti residui, l'estrazione di tutti i denti e la confezione di una protesi

totale sarebbe stata più adeguata. Qualora, poi, a causa della ridotta cresta

alveolare, la tenuta della protesi totale non fosse sufficiente, si potrebbe

procedere con l'inserimento di impianti ossei. Questa soluzione sarebbe inoltre

più duratura e più sicura rispetto all'esecuzione di elementi ritentivi su cappe

radicolari che presentano nel tempo un costo superiore di mantenimento e

dipendono maggiormente da fattori individuali, quali l'igiene orale e la

resistenza parodontale.

Alla luce delle considerazioni espresse sia dal

medico dentista curante del ricorrente, sia dai periti dell'apposita

Commissione, tenuto conto della summenzionata norma secondo cui soltanto le

spese per trattamenti dentari semplici, economici ed adeguati sono rimborsate, secondo

la scrivente Corte si deve concludere che le cure dentarie preventivate dal

dottor __________ non rispettino detto principio.

La descrizione del trattamento previsto, così

come indicata dal dentista curante, già lascia dei dubbi riguardo alla semplicità.

Le fasi di cura essendo molteplici, così pure gli interventi da eseguire sul

mascellare superiore (protesi provvisoria in resina, protesi ibrida, cure

canalari) e su quello inferiore (fissaggio parodontale, estrazione, cura

parodontale, protesi parziale, nuove matrici sulle corone esistenti). Lo stesso

medico ha affermato, per il mascellare inferiore, che "Qui la

valutazione è più difficile e dipende anche dalla collaborazione del paziente.".

Per i due periti, invece, la soluzione più

indicata per l'assicurato prevede l'estrazione dei denti residui e la

confezione di protesi totali su entrambi i mascellari.

Anche l'economicità della misura suggerita

dall'odontoiatra del ricorrente non è certo data. Da una parte v'è l'elevato

costo che il dottor __________ ha preventivato per le sue prestazioni (Fr.

17'958.-), contro i Fr. 5'000.- calcolati dalla Commissione medico dentistica

per la confezione e la posa di due protesi totali. D'altra parte, i dr. med.

dent. __________ e __________ hanno chiaramente affermato che la proposta delle

protesi totali, semmai aiutate da impianti ossei, permette inoltre di non dovere

più ricorrere alla confezione di nuovi manufatti protesici come previsto dal

dentista curante. Per di più, gli interventi suggeriti dai periti sono di

carattere durevole, mentre la protesi parziale sul mascellare inferiore

dovrebbe durare un minimo di cinque anni.

Quanto al criterio dell'adeguatezza, sebbene

tutti i dentisti si siano pronunciati evidenziando una ridotta cresta

alveolare, ciò che potrebbe rendere instabile una protesi totale, i due esperti

hanno rilevato come sia impossibile valutare a priori tale incidenza. Tutt'al

più, qualora vi fosse la necessità, sarebbe prospettabile l'inserimento di

impianti ossei in entrambe le arcate mascellari, elementi che stabilizzerebbero

le protesi. La protesi permetterebbe poi il ripristino ottimale della funzione

masticatoria.

Considerato inoltre che l'igiene, la situazione

parodontale e conservativa della dentatura residua dell'assicurato, malgrado le

rimostranze di quest'ultimo, sono particolarmente compromesse, i dentisti

interpellati dalla Cassa hanno concluso che "la soluzione proposta [dal

dentista curante] non può essere definita adeguata. Infatti un risanamento

anche parziale della dentatura residua non porterebbe a medio termine ad un

confort masticatorio migliore e potrebbe risultare di corta durata."

(doc. XIVbis risposta n. 5).

Valutati tutti i pareri medici agli atti, in

particolare lo scritto del 27 aprile 2010 del medico dentista curante e le

risposte date dalla Commissione medico dentistica in data 19 maggio 2011, tutto

ben considerato, a mente di questo Tribunale, si deve ritenere che il

trattamento dentario proposto dal dr. __________, del costo totale di quasi Fr.

18'000.-, non può essere assunto dalle PC.

Infatti, come esposto nelle considerazioni che

precedono, tenuto conto soprattutto dello stato orale dell'assicurato, la

soluzione proposta dal suo medico dentista non soddisfa i criteri di

semplicità, economicità ed appropriatezza esatti dalla legislazione in materia.

Il parere della suddetta Commissione, che peraltro

risponde in maniera soddisfacente, chiara e completa ai quesiti sottopostile

dal TCA, deve dunque essere posto alla base del presente giudizio.

In tal senso, si deve concludere che solo la

proposta di cura con il confezionamento di due protesi totali su entrambi i

mascellari, previa estrazione dei denti residui, è la soluzione più consona

atta al risanamento della situazione orale molto compromessa dell'assicurato, adempiendo

ai summenzionati requisiti. Pertanto, essa, ed essa soltanto, può essere

rimborsata dalla Cassa cantonale di compensazione ex art. 14 cpv. 1 lett. a

LPC.

La Commissione medico dentistica ha

dettagliatamente esposto, nel suo parere del 19 novembre 2010 (doc. 39), il

costo di tale trattamento, fissandolo in Fr. 3'273,60 per le prestazioni del

dentista ed in Fr. 1'700.- per i costi, stimati, dell'odontotecnico. Visto il

costo totale di Fr. 4'973,60, la Cassa di compensazione ha concesso

all'insorgente il rimborso di Fr. 5'000.- per eseguire questo determinato tipo

di intervento, mentre qualora egli avesse voluto adottare la soluzione più

complessa proposta dal suo dentista, la differenza dei costi sarebbe stata a

suo carico.

In queste circostanze, la scrivente Corte tutela

questa soluzione e conferma pertanto che il rimborso per spese dentarie che la

Cassa di compensazione può adottare nei confronti di RI 1 ammonta a Fr.

5'000.-.

2.14. Il ricorrente

ha chiesto la produzione di documenti riferiti ai contributi concessi negli

ultimi 10 anni da parte della Cassa ad esclusione "dei dati personali

di altri loro protetti e favoriti" (doc. V).

Come ricordato più volte nel corso della

procedura sia davanti alla Cassa di compensazione sia a questo Tribunale (docc.

I, V, IX, XVI e XX) il ricorrente ha chiesto che "siano trasmessi al

vs. lod.le Tribunale tutta la documentazione relativa a, precedenti versamenti

di contributi per spese/cure dentarie per dimostrare la disparità di

trattamento e i favoritismi effettuati in modo speciale a favore di pazienti

dei due periti." (doc. XVI punto 1 lett. c).

A questa richiesta il Tribunale non può dare

seguito. Infatti, non va dimenticato che il riconoscimento o meno e, se del

caso, in quale misura, di un trattamento dentario, dipendente unicamente dalla

situazione orale dell'assicurato beneficiario di prestazioni complementari. La

Cassa cantonale di compensazione, tramite la Commissione medico dentistica,

valuta infatti, unicamente nel rispetto dei criteri di semplicità, di economicità

e di adeguatezza di determinati trattamenti dentari proposti dai medici

dentisti curanti degli interessati, se le relative spese siano rimborsabili.

Ogni situazione presentata alla Cassa per

l'ottenimento di un riconoscimento di spesa è diversa dall'altra, perché

evidentemente ogni assicurato presenta uno stato dentario differente che può

indurre a soluzioni, anche in casi simili, diverse fra loro. I rimborsi dei

trattamenti dentari possono quindi variare da assicurato ad assicurato, sia

esso straniero sia esso svizzero. Ciò nonostante, l'unico criterio di giudizio per

sapere se e come rimborsare i costi presentati dai beneficiari, è contenuto,

come più volte ripetuto, soltanto nell'art. 13 cpv. 1 LaLPC, adottato dal

legislatore ticinese su espresso rinvio dell'art. 14 cpv. 2 LPC.

Dai dati e dalle informazioni richieste il ricorrente

non potrebbe comunque trarre elementi utili al suo caso, né eventuali

illegalità possono essere invocate per una parità di trattamento.

Al riguardo il TCA rileva

che, per principio, non vi è uguaglianza di trattamento fra assicurati in caso

di applicazione illegale di norme giuridiche, a meno che l'amministrazione

abbia introdotto una prassi illegale che non è stata applicata soltanto nel

caso concreto (cfr. STCA 38.2009.18 del 18 giugno 2009 e 38.1999.25 del 2

agosto 1999).

In una sentenza pubblicata

in DLA 1998 pag. 254 l'Alta Corte ha sviluppato su questo tema le seguenti

considerazioni:

"

Nach der Rechtsprechung geht der Grundsatz der

Gesetzmässigkeit der Verwaltung

in der Regel der Rücksicht auf die gleichmässige Rechtsanwendung vor. Der

Umstand, dass das Gesetz in andern Fäl­len nicht oder nicht richtig angewendet

worden ist, gibt dem Bürger grundsätzlich keinen Anspruch darauf, ebenfalls

abweichend vom Gesetz behandelt zu werden. Das gilt jedoch nur, wenn lediglich

in einem einzigen oder in einigen wenigen Fällen eine abweichende Behandlung

dargetan ist. Wenn dagegen die Behörden die Aufgabe der in andern Fällen

geübten, gesetzwidrigen Praxis ablehnen, kann der Bürger verlangen, dass die

gesetzwidrige Begünstigung, die dem Dritten zuteil wird, auch ihm gewährt

werde. Die Anwendung der Gleichbehandlung im Unrecht setzt als Vorbedingung

voraus, dass die zu beurteilenden Sachverhalte identisch oder zumindest ähnlich

sind (BGE 122 II 451 Erw. 4a,

115 Ia 83 Erw. 2, 115 V 238/239, je mit Hinweisen; Auer,

L'égalité dans l'illégalité, ZB1 79/1978 S. 297; Häfliger, Alle Schweizer sind

vor dem Gesetze gleich, S. 73 f.; Meyer-Blaser, Die Bedeutung von Art. 4 BV für

das Sozialversicherungsrecht, ZSR NF 111 (1992) II/3, S. 417; Jörg-Paul Müller, Die Grundrechte der schweizerischen Bundesverfassung,

Bern 1991, S. 223 f.).

Die Beschwerdeführerin hat ihre diesbezüglichen

Vorbringen nicht weiter belegt und insbesondere nicht schlüssig dargetan, dass

die Situation der erwähnten Ausländerinnen tatsächlich mit der ihrigen

vergleichbar ist. Die Frage, ob die zu vergleichenden Sachverhalte identisch

oder zumindest ähnlich sind, bzw. ob das Gleichbehandlungsgebot tatsächlich

verletzt worden ist, muss indessen nicht geklärt werden, da die

Beschwerdeführerin daraus gegebenenfalls keinen Anspruch auf Gleichbehandlung

im Unrecht ableiten könnte. Es besteht nämlich kein Grund zur Annahme, das KIGA

gewähre anderen Leistungsansprecherinnen unter denselben Vor­aussetzungen in

ständiger Praxis die Arbeitslosenentschädigung, es verhalte sich mit anderen Worten

konstant gesetzwidrig, und es sei nicht gewillt, in Zukunft anders zu

entscheiden. Die Beschwer­deführerin kann somit aus der Berufung auf die

Gleichbehandlung im Unrecht nichts zu ihren Gunsten ableiten."

In

una sentenza K 31/03 del 4 giugno 2003 il Tribunale federale delle

assicurazioni ha ricordato la propria costante giurisprudenza:

"

D'une façon générale, un administré ne peut pas

invoquer le principe de l'égalité de traitement pour bénéficier d'une faveur

analogue à celle accordée illégalement à des tiers. En d'autres termes, il n'y

a pas d'égalité dans l'illégalité, à moins que l'autorité ne refuse de revenir

sur sa pratique contraire à la législation (cf. p. ex. ATF 127 I 3 consid. 3a, 125 II 166 consid. 5 et 122 II 451 consid. 4a et les

références)."

Il diritto ad ottenere un'uguaglianza di trattamento in caso di

applicazione illegale di norme giuridiche (uguaglianza nell'illegalità; cfr.

STCA 38.2005.64 del 17 novembre 2005; DTF 131 V 20 consid. 3.7; DTF 126 V 392

consid. 6; STFA C 304/05 del 20 gennaio 2006) viene dunque riconosciuto

soltanto in circostanze del tutto eccezionali.

Va poi evidenziato come una lista quale quella

richiesta non potrebbe permettere di accertare pretesi favoritismi o disparità

di trattamento come invocato dal ricorrente. I "versamenti … per cure

dentarie" non possono soddisfare l'esigenza probatoria senza il

parallelo richiamo, con identificazione di tutti i pazienti e dei medici

curanti, delle singole diagnosi, delle proposte di cura dei curanti e delle

decisioni assunte dalla Cassa.

A fronte di semplici allegazioni non rese

verosimili la prova, decisamente sproporzionata per la sua ampiezza, non può

essere ammessa.

Da quanto precede discende che la lista dei

rimborsi di spese dentarie concessi negli ultimi 10 anni ai beneficiari di PC

da parte della Cassa cantonale di compensazione non apporterebbe nulla al caso

dell'assicurato. Essa è pertanto ininfluente per la soluzione del suo ricorso e

quindi non ha motivo, non essendo in alcun modo utile per dirimere questa

fattispecie, di essere richiamata agli atti.

2.15. Stanti le

considerazioni esposte, il ricorso deve essere respinto integralmente e la

decisione impugnata confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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