33.2010.4
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3 agosto 2010Italiano17 min
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Numero d'incarto:
33.2010.4
Data decisione, Autorità:
03.08.2010, TCA
Titolo:
Richiesta di prestazioni complementari su cui la Cassa non è entrata nel merito in mancanza di situazione patrimoniale chiara, poiché i beni del ricorrente sono stati sequestrati nell'ambito di procedimento penale.Ricorso per denegata giustizia accolto. Cassa doveva accertare e decidere nel merito
DENEGATA GIUSTIZIA
DIRITTO ALLE PRESTAZIONI COMPLEMENTARI
art. 43 cpv. 1 LPGA
art. 49 LPGA
art. 56 cpv. 2 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
33.2010.4
TB
Lugano
3 agosto 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 9 febbraio 2010
di
RI 1
contro
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio
delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto come:
il 24 luglio 2009
(doc. 3) RI 1, nato nel 1948 e beneficiario di una rendita d'invalidità ammontante attualmente a Fr. 1'140.- al mese (doc. A3), ha postulato la
concessione di prestazioni complementari, allegando all'apposito formulario uno scritto che spiega come la sua precaria situazione
economica sia conseguente al sequestro di tutti i suoi averi mobili ed immobili
avvenuto nell'ambito di laborioso
procedimento penale ancora in corso (doc. A4);
a seguito della richiesta,
il 13 agosto 2009 (doc. 44), la Cassa di compensazione ha svolto accertamenti,
chiedendo in particolare all'assicurato
di produrre specifici documenti, necessari per potere definire la sua
situazione economica;
il 12 ottobre 2009
(doc. 45) la Cassa ha sollecitato l'interessato;
l'assicurato ha risposto il 28 ottobre 2009
(doc. 47) producendo quanto richiesto (doc. 48-64), ovvero non appena ottenuto dal
Procuratore Pubblico competente per il procedimento penale a suo carico (doc. A8)
una parte della documentazione richiesta dalla Cassa cantonale di compensazione;
con scritto del 7
novembre 2009 (doc. A5) l'amministrazione
ha confermato all'assicurato di
avere esaminato la documentazione trasmessa ma che, "alfine di poter
permetterci di emanare una decisione corretta ed adeguata alla sua situazione patrimoniale
e finanziaria è necessario che il Ministero Pubblico concluda prima gli
accertamenti in corso e liberi, se del caso, la sostanza attualmente sotto sequestro.".
Per tale motivo la Cassa ha ritenuto che "una nostra presa di posizione
non è attualmente possibile. Qualora vi fossero dei cambiamenti voglia
cortesemente darcene subito comunicazione.";
il 18 novembre 2009
(doc. A6) l'assicurato ha fatto
presente all’amministrazione come le indagini del Ministero Pubblico siano
iniziate nel 2004, e quindi da anni, e come non sarebbe possibile conoscerne la
durata prevedibile ed i tempi necessari alla loro conclusione. Il qui
ricorrente ha indicato che tale incertezza lo pregiudicherebbe alla luce di una
rendita AI esigua e dell’impossibilità di ottenere prestazioni PC a
complemento. RI 1 ha significato di non comprendere il mancato versamento di prestazioni
da parte dello Stato (prestazioni complementari alla rendita d'invalidità) per potere vivere con più
serenità, importi che potrebbero semmai successivamente essere compensati con i
valori di sua proprietà in caso di liberazione degli stessi dal sequestro
ordinato dalla magistratura penale. Sostanzialmente l’assicurato postula
l’anticipo delle prestazioni complementari da parte della Cassa Cantonale di
Compensazione e ciò in vista del dissequestro dei suoi beni;
in data 2 dicembre
2009 (doc. A1) la Cassa di compensazione ha informato l'interessato che l’attribuzione di prestazioni complementari dipende dalla
situazione economica del richiedente e nel suo caso, "in mancanza di
una situazione patrimoniale/finanziaria consolidata e in ossequio all'art. 43 LPGA, non possiamo far altro che
confermarle la nostra lettera del 7 novembre 2009.";
con scritto del 7
gennaio 2010 (doc. A7) l'assicurato
ha segnalato l’anomalia della sua dichiarazione fiscale dove risultano beni in
realtà oggetto di sequestro. Egli possiede un patrimonio di cui non può tuttavia
disporre siccome bloccato da un provvedimento coercitivo pendente procedura
ordinato dal Ministero Pubblico. In assenza di tale disponibilità il ricorrente
ha indicato di vivere con soli CHF 1'424,10 al mese (Fr. 1'100.- [rendita AI] + Fr. 324,10 [prestazione assistenziale]). Con
questa somma egli non riesce a far fronte alle spese quotidiane ed agli
interessi ipotecari, ciò che mette seriamente a rischio la possibilità di
continuare a vivere nella sua casa, comunque sequestrata. RI 1 ha chiesto all’amministrazione la rivalutazione del suo caso;
con ricorso del 9
febbraio 2010 (doc. I) l’assicurato ha esposto la sua situazione economica,
precaria, ed ha chiesto al Tribunale di verificare il suo diritto alle PC. Il ricorrente
ha ricordato di vivere, unitamente alla moglie, grazie all’ importo della rendita
AI ed una prestazione assistenziale, non sufficienti, soprattutto in vista della
messa all'asta della sua
abitazione e della necessità di trasloco in un appartamento adeguato alle sue
finanze. RI 1 indica di potere contare soltanto su un eventuale sussidio totale
di Fr. 1'250.- da parte dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento. Ritenuto come pure i suoi
averi del II pilastro siano stati bloccati dal Procuratore pubblico, egli
ribadisce assenza di mezzi per il sostentamento rinnovando la richiesta di PC;
con risposta del 25
febbraio 2010 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione evidenzia come il
ricorrente non invochi formalmente un diniego od un ritardo da parte dell'amministrazione, ma semplicemente esponga sue
difficoltà economiche e chieda un aiuto per fronteggiare le sue spese correnti.
La Cassa, volendo considerare l’impugnativa, che reputa comunque non sufficientemente
motivata, quale ricorso per denegata giustizia, ne chiede la reiezione
considerando giustificato il prolungamento della procedura a fronte della
particolarità del caso, dell’esistenza di un sequestro penale e dell’assenza di
elementi per potersi determinare con sufficiente certezza sul diritto
dell’assicurato a prestazioni complementari. Secondo la Cassa essa non è tenuta
ad anticipare prestazioni in simili situazioni di incertezza. L’amministrazione
segnala come potrà pronunciarsi sul diritto dell'insorgente soltanto quando la situazione patrimoniale dello stesso sarà
definita (mediante la liberazione dei beni o la confisca degli stessi), ciò che
il permanere del sequestro rende impossibile;
il 16 marzo 2010 (doc.
V) il giudice delegato ha postulato alla Camera dei ricorsi penali l’accesso
agli atti della procedura penale che coinvolge – tra gli altri – anche il qui
ricorrente, ciò poiché "Ai fini del giudizio di competenza di questo
Tribunale è di rilievo potere esaminare gli atti dell'istruttoria penale … per accertare da un
lato l'estensione del
patrimonio del ricorrente, comprendere l'entità dell'eventuale
confisca che egli potrebbe subire, verificare quanti e quali importi gli sono
stati dissequestrati se vi sono stati dissequestri, a chi sono stati destinati
gli importi dissequestrati, e valutare la possibile durata della procedura
ancora pendente nonostante l'inizio dell'incarto
sia del 2004 (e quindi si approssimino i 6 anni di vita)";
la richiesta, fondata
sull’art. 27 CPP, è stata accolta dalla CRP il 29 aprile 2010 (doc. VIII), il
12 maggio seguente (doc. IX) il giudice delegato ha chiesto al Procuratore pubblico
incaricato del procedimento penale copia di tutti gli atti relativi agli ordini
di sequestro e di dissequestro dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'assicurato, citando a titolo non esaustivo
determinati atti desunti dall'elenco
atti provvisorio ricevuto dalla Camera dei ricorsi penali;
previa consultazione
degli stessi, il 1° giugno 2010 (doc. X) il Procuratore pubblico ha trasmesso
al TCA gli atti richiesti;
gli atti acquisiti in
uno con tutti gli atti della causa sono stati messi a disposizione delle parti
per il periodo corrente dal 1 luglio sino al 14 luglio 2010. Il ricorrente ne
ha preso visione senza formulare richieste di alcun genere a livello probatorio
e senza presentare osservazioni come avrebbe potuto. L’amministrazione ha rinunciato
all’esame del dossier.
considerato in
diritto:
la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove), perciò il TCA può decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007, STFA
Fatti
I 707/00 del 21 luglio 2003);
per
l'art. 49 cpv. 1 LPGA, nei casi di ragguardevole entità o quando vi è
disaccordo con l'interessato l'assicuratore deve emanare per scritto le
decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni;
in
virtù dell'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni possono essere impugnate entro
trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate;
fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali;
a
norma dell'art. 56 cpv. 1 LPGA, le decisioni su opposizione e quelle contro cui
un'opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso;
nel
caso di specie l'assicurato non ha prodotto nessuna decisione impugnabile emessa
dalla Cassa di compensazione, ma ha chiesto al TCA di "voler analizzare
questa situazione in modo equo e comprensivo" (doc. I). In queste
condizioni, nella misura in cui il ricorrente si limita ad esporre la sua
situazione chiedendo al Tribunale di intervenire in assenza di una decisione
formale e per di più di una decisione su opposizione impugnabile, il ricorso si
rivela inammissibile;
l'atto di ricorso del 9 febbraio 2010 va invece
considerato quale ricorso per denegata e ritardata giustizia;
giusta
l'art. 56 cpv. 2 LPGA, un ricorso può essere interposto se l'assicuratore, nonostante
la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su
opposizione. Tale disposizione include sia i ricorsi per ritardata giustizia
che per denegata giustizia;
con
l'entrata in vigore della LPGA, secondo il già citato suo art. 56 cpv. 2,
spetta al competente Tribunale cantonale delle assicurazioni statuire in merito
a ricorsi di tale natura;
secondo
prassi costante del Tribunale federale vi è diniego di giustizia qualora un'autorità
giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione
essa è competente (DTF 114 V 147 consid. 3a) od ancora nel caso in cui l'autorità
competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non
avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura della
procedura nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 consid.
3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego
di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità
non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF
108 V 20 consid. 4c, 103 V 195 consid. 3c). Nel valutare l'esistenza di una ritardata
giustizia, si deve procedere ad una analisi delle circostanze oggettive. Vi è,
quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un
prolungamento della procedura non appaiano oggettivamente giustificate (DTF 103
V 195 consid. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura
della procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento
dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483). Il
principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni
deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è espressione di
un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò,
anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag.
243 n. 509). Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito
che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la
competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non
è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei
provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di
una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della costituzione può
essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente
(Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Berna 1985, pag. 78);
in caso di accoglimento di un ricorso per
ritardata o denegata giustizia, il Tribunale ordina all'assicuratore sociale di
concludere entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar
seguito alla chiesta misura (Kieser,
Verwaltungsverfahren, op. cit., nota 507 pag. 240; cfr. anche SVR 2001 KV Nr.
38 consid. 2b pag. 110);
in concreto, il 7 novembre 2009 (doc. A5) l'amministrazione
ha comunicato all'assicurato di non potere emanare una decisione
formale a fronte della richiesta di prestazioni complementari, poiché era prima
necessario che il Procuratore pubblico espletasse i suoi incombenti nell’ambito
del procedimento penale aperto nei confronti del qui ricorrente e, se del caso,
liberasse la sostanza dell'interessato posta sotto sequestro. La mancanza di
possibilità di avere una chiara situazione patrimoniale e finanziaria dell'assicurato
è alla base della mancata emanazione di un provvedimento;
l’assicurato ha dapprima chiesto il 18 novembre
2009 (doc. A6) alla medesima Cassa "una vostra presa di posizione alla
mia richiesta e di volermi spiegare in modo equo e comprensibile il motivo
della vostra decisione.";
poi, ottenuta il 2 dicembre 2009 (doc. A1) una
risposta simile derivante dalla "mancanza di una situazione patrimoniale
/finanziaria consolidata e in ossequio all'art. 43 LPGA", il 7 gennaio 2010 (doc. A7) l'interessato
si è nuovamente rivolto all'amministrazione, ma non ottenendo risposta ha
infine interpellato il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni il 9 febbraio
2010 (doc. I) chiedendo di "voler valutare il contenuto" della
presa di posizione della Cassa cantonale;
l'amministrazione non ha dunque emanato né
una decisione formale né tanto meno una decisione su opposizione portante sulla
richiesta dell'interessato di
potere beneficiare di prestazioni complementari all'AI;
riguardo
Considerandi
all'art. 49 cpv. 1 LPGA ed alla condizione che quando
v'è disaccordo con l'interessato l'assicuratore deve emanare per iscritto una
decisione, Kieser,
ATSG-Kommentar, 2a ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, N. 18 e N 19 pag. 614 e
seg., afferma:
" a) Dass bei Entscheiden zu einem nicht erheblichen
Gegenstand erst bei einem fehlenden Einverständnis der betroffenen Person eine
schriftliche Verfügung zu erlassen ist, entspricht einem bereits im bisherigen
Recht festgelegten Grundsatz (vg. Art. 74quater IVV, altArt. 80 Abs. 1 KVG,
altArt. 96 Abs. 1 MVG), welcher insbesondere aus verwaltungsökonomischen Überlegungen
eingeführt wurde (vgl. Maeschi,
Kommentar, N 2 zu Art. 96 MVG). Falls die Versicherungsträger prinzipiell ein
formloses Verfahren durchführen kann (was in verschiedenen Versicherungszweigen
aufgrund einer entsprechenden ausdrücklichen einzelgesetzlichen Anordnung
möglich ist), ist dennoch umgehend eine formelle Verfügung zu erlassen, wenn
ein fehlendes Einverständnis der betroffenen Person besteht (vgl. dazu BGE 133
V 190).
Der
Wortlaut von Art. 49 Abs. 1 ATSG lässt offen, ob der Erlass der schriftlichen
Verfügung erst auf besonderes Verlangen dieser Person oder bereits dann
erfolgt, wenn der Versicherungsträger das fehlende Einverständnis erkennt.
Jedenfalls muss der Versicherungsträger in jenen Fällen eine Verfügung
erlassen, in denen das fehlende Einverständnis der versicherten Person von
vornherein feststeht (so auch Eugster,
Krankenversicherung, N 1194). Es kann aber in Übrigen – auch bei einer
Leistungsablehnung – selbstverständlich zunächst ein Entscheid im formlosen
Verfahren getroffen werden, da der Versicherungsträger annehmen kann, die
versicherte Person lasse sich von der Richtigkeit der Entscheidung überzeugen
(zur Besonderheit von Art. 100 Abs. 1 AVIG vgl. N 74).
b)
Gestützt auf die in Art. 27 Abs. 2 ATSG festgelegte Beratungspflicht ist die
betroffene Person über die Befugnis zu informieren, bei Nichteinverständnis
eine schriftliche Verfügung zu verlangen (vgl. BGE 132 V 416; dazu auch Maeschi, Kommentar, N 7 zu Art. 96
MVG). Innert welcher Frist dies gegebenenfalls zu erfolgen hat, legt Art. 49
Abs. 1 ATSG nicht fest und ist in Analogie zur Frist zu bestimmen, innert
welcher im Anwendungsbereich von Art. 51 Abs. 1 ATSG zu handeln ist (vgl. dazu
ATSG-Kommentar, Art. 51 N 13 ff.). Als rechtzeitig gestellt gilt insoweit das
Begehren jedenfalls dann, wenn es innerhalb eines Zeitraums erfolgt, der als
vernünftig erscheint und den Prinzipien des Vertrauensschutzes und der
Rechtssicherheit Rechnung trägt (vgl. BGE 122 V 369; Locher, Grundriss, 433, nennt eine Frist von mehreren
Monaten). Ist die vorgenannte Beratung erfolgt, ist diese Zeitspanne wesentlich
kürzer als der Zeitraum, der bei fehlender Information massgebend ist (ungefähr
sechs bis 14 Monate; vgl. Maeschi,
Kommentar, N 10 zu Art. 96 MVG, sowie RKUV 1986 391). Wird das Begehren nach dieser
Zeitspanne gestellt, kann der Versicherungsträger darauf nicht eintreten
(anders Eugster,
Krankenversicherungsrecht, N 1197, wonach ein entsprechendes Gesuch prinzipiell
jederzeit gestellt werden kann; dazu auch Grünig,
Verfahrensfragen, 179, die eine maximale Frist von fünf Jahren annimmt).";
è vero che la
situazione patrimoniale ed economica del ricorrente non era allora e nemmeno è
tuttora chiara, visto l'avvenuto
sequestro di tutti i suoi beni patrimoniali ordinato dal Ministero pubblico nell'ambito del procedimento penale avviato nei
suoi confronti;
tuttavia, l'amministrazione non può limitarsi a non
decidere, poiché così facendo viola il diritto dell’assicurato a vedersi
intimare un provvedimento impugnabile da porre semmai al vaglio dell’autorità
superiore in merito ad una questione controversa. Quindi quando vi è disaccordo
con l'interessato, l'assicuratore deve emanare per iscritto le
decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni (art. 49 cpv. 1
LPGA);
in
queste condizioni, accertato che la Cassa cantonale di compensazione si è rifiutata
- in due occasioni - di emanare una decisione formale sulla richiesta di PC dell'assicurato,
appaiono realizzati i presupposti per una denegata giustizia;
come
evidenziato da Kieser, l'amministrazione era infatti tenuta ad esprimersi
riguardo al diritto del ricorrente di percepire o meno delle prestazioni
complementari. La circostanza che tutti i suoi beni siano oggetto di sequestro
non impediva infatti alla Cassa di pronunciarsi formalmente su questo diritto,
ma doveva comunque comportare che individuasse una soluzione a questo problema,
se possibile aiutandosi con la giurisprudenza e con la dottrina in materia,
semmai dopo espletamento di tutte le possibilità di indagine a disposizione tra
cui la domanda di esame degli atti alla Camera dei Ricorsi Penali del Tribunale
d’Appello per verificare lo stato della procedura penale, l’entità dei beni
oggetto del sequestro, l’esistenza o meno di debiti e le loro garanzie;
la
Cassa di compensazione ha omesso di decidere, e ciò malgrado avesse già disposto
degli accertamenti economici riguardo alla vendita dell'abitazione
di vacanza, alle assicurazioni sulla vita dell'assicurato ed al suo II
pilastro (doc. 44);
come
indicato l’amministrazione avrebbe dovuto completare le sue verifiche di natura
patrimoniale e, prima, avrebbe dovuto verificare se i beni in questione,
ancorché sequestrati, dovessero essere computati o meno nella sostanza del
ricorrente dal profilo della LPC;
nel
caso in cui la Cassa di compensazione avesse risposto affermativamente alla
questione del computo nella sostanza degli averi sequestrati, con deduzione di eventuali
debiti, per completare il quadro patrimoniale dell'interessato
essa avrebbe potuto e dovuto, nell'ambito dell'obbligo di cui è investita, intraprendere
d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le informazioni di cui aveva
bisogno (art. 43 cpv. 1 LPGA), ad esempio mediante istanza di accesso agli atti
penali o con un contatto con il magistrato inquirente. Ciò non è stato fatto a
fronte comunque dell’incertezza data da una procedura penale di particolare complessità,
coinvolgente più persone e periodi di tempo relativamente lunghi, circostanze
queste che depongono comunque a favore dell’amministrazione confrontata con un
caso decisamente particolare ed inusuale;
alla luce di quanto
precede il ricorso va accolto e l’amministrazione invitata a volere svolgere nei
tempi più contenuti le verifiche ancora necessarie con esame, in diritto, della
questione a sapere se beni oggetto di provvedimenti cautelativi emanati in
ambito di procedura penale, e che non tolgano la proprietà all’assicurato ma
unicamente la disponibilità di quanto in sequestro, debbano o meno essere
computati per la determinazione del diritto a prestazioni complementari. L’amministra-
zione provvederà, di seguito, ad emanare la decisione di sua competenza che il
qui ricorrente potrà, se del caso, impugnare;
malgrado sia vincente
in causa (art. 61 lett. g LPGA), il ricorrente non ha diritto a ripetibili siccome
non è patrocinato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è accolto nel
senso delle considerazioni esposte.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione
impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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