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Decisione

33.2010.6

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

3 marzo 2011Italiano55 min

Source ti.ch

Fatti

i figli vivono con i genitori, viene calcolata una prestazione complementare

globale;

b. se

i figli vivono con un solo genitore che ha diritto a una rendita o può far

valere il diritto a una rendita completiva dell'AVS, la prestazione

complementare è fissata congiuntamente alla rendita del genitore;

c. se

il figlio non vive con i genitori oppure vive con un genitore che non ha

diritto alla rendita né può far valere alcun diritto ad una rendita completiva,

la prestazione complementare è calcolata separatamente.

Per l'art. 7 cpv. 2 OPC-AVS/AI, nel caso di

computo conformemente al capoverso 1 lettere b e c, il reddito dei genitori è

considerato se supera l'importo necessario al sostentamento degli stessi e

degli altri membri della famiglia a loro carico.

Giusta l'art. 9 OPC-AVS/AI, per la somma delle

spese riconosciute e dei redditi determinanti non si tiene conto dei membri

della famiglia aventi un diritto proprio a una rendita e domiciliati in un

altro Cantone.

Per il calcolo della prestazione complementare,

non si tiene conto del coniuge o di un altro membro della famiglia che

soggiorna all'estero per un lungo periodo di tempo o il cui luogo di soggiorno

è sconosciuto (art. 10 OPC-AVS/AI).

Per quanto riguarda le spese riconosciute, l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede che:

"

Per le persone che non vivono durevolmente o per

un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa),

le spese riconosciute sono le seguenti:

a. importo

destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, per anno:

1. 18 140 franchi per le persone sole,

Considerandi

2.

27 210 franchi per i coniugi,

3.

9480 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per

figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per i due

primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante,

per altri due figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;

b. la

pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di

conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né

di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto è il seguente:

1.

13 200 franchi per le persone sole,

2.

15 000 franchi per i coniugi e le persone con orfani che hanno

diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS

o dell'AI,

3.

3600 franchi in più se è necessaria la locazione di un appartamento

in cui è possibile spostarsi con una carrozzella."

Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che vivono che per quelle che

non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale,

sono riconosciute, fra le altre, le spese seguenti:

"

(…)

b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino

a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

(…)

d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria

delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario deve corrispondere al premio

medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);

e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di

famiglia.".

L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili, fra

i quali vi sono:

"

(…)

b. i proventi della sostanza mobile e immobile;

c. un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari

di rendite di vecchiaia, per quanto superi 25 000 franchi per le persone sole,

40.

000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto

a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o

dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni

complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione

complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone,

soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in

considerazione quale sostanza;

d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,

comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da una

convenzione analoga;

(…)

g. i proventi e i beni a cui l'assicurato ha rinunciato;

h. le pensioni alimentari previste dal diritto di famiglia.".

2.3

Oggetto del

contendere è il diritto di RI 1 e della sua famiglia di percepire delle

prestazioni complementari. Il ricorrente ha invocato difficoltà economiche

vivendo con la sola rendita AVS di Fr. 1'520.- al mese per sé ed il figlio e ha

quindi postulato un aiuto concreto di almeno Fr. 950.- mensili.

L'assicurato, sposatosi nel 1970, dall'ottobre 1987 (doc. 15) - o dal

1988.

(doc. 158) - è separato di fatto dalla moglie, dalla quale ha avuto due

figli.

Nel giugno 2008 (doc. 180) dall'unione con la sua

nuova compagna __________ __________ è nato un figlio, __________, il quale

beneficia quindi di una rendita completiva all'AVS del padre, mentre la

compagna ne è esclusa.

Dall'agosto 2008 (doc. 15) l'assicurato è

domiciliato a __________, ora appartenente al Comune di __________. Egli

sostiene viverci con la famiglia, ma non esistono documenti ufficiali che

comprovino questa situazione, dato che il figlio non è mai stato iscritto nell'apposito

registro del movimento della popolazione tenuto obbligatoriamente da ogni

Comune ticinese, mentre la compagna vi figura iscritta, ma con l'avvertenza che

dal 1° luglio 2009 risulta partita da __________ per __________, nel Canton __________.

Il TCA ha quindi proceduto a verificare presso

l'Ufficio della migrazione il domicilio dei familiari del ricorrente. Il 24

novembre 2010 (doc. XXI) detto Ufficio ha risposto che la compagna di RI 1 è

entrata in Svizzera il 14 maggio 2008 e che dal 14 agosto 2008 al 12 febbraio

2009.

essa ha soggiornato illegalmente nel nostro Paese. Dopodiché ha ottenuto

un permesso B di soggiorno per __________ ed il 9 giugno 2009 __________ è

partita per il Canton __________. Infine, il 30 settembre 2010 l'interessata ha presentato al Servizio regionale degli stranieri di __________ una domanda

intesa ad ottenere un permesso di dimora nel nostro Cantone, istanza tutt'ora

pendente presso l'Ufficio della migrazione (doc. XXI).

Quanto a __________, detto Ufficio cantonale ha

precisato che visto che il bambino ha acquisito la nazionalità svizzera del

padre, non figura nei suoi registri.

Il 14 dicembre 2010 (doc. XXVII) il TCA ha quindi

interpellato il Comune di __________ su questa questione, ottenendo quale risposta

che, a differenza dell'assicurato stesso, suo figlio non è mai stato

domiciliato né nel precedente Comune di __________ né nell'attuale Comune di __________

(doc. XXVIII).

In tali circostanze, questo Tribunale deve quindi innanzitutto analizzare

se correttamente la Cassa cantonale di compensazione ha proceduto ad un calcolo

congiunto delle spese riconosciute del ricorrente e di suo figlio nonché dei

loro redditi computabili e quindi verificare se gli importi relativi alle

uscite ed alle entrate considerati nella decisione impugnata siano corretti.

2.4

Tra le spese

riconosciute dalla legge evocate al considerando 2.2, vi è innanzitutto il

fabbisogno vitale.

Per principio, l'importo applicabile per il fabbisogno vitale non è determinato

secondo il tipo di rendita dell'AVS o dell'AI del richiedente

le prestazioni, ma in base alle sue condizioni personali.

Le Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (DPC), edite dall'UFAS, nella versione valida dal 1° gennaio 2010 illustrano ai NN.

2022-2028 le tre situazioni regolate dalla legge: persone sole, coniugi, orfani.

Per quanto

concerne il fabbisogno vitale per le persone sole, il relativo

importo è applicato alle persone maggiorenni celibi, vedove o divorziate (N.

2022.

DPC). Tale importo è inoltre applicabile ai figli minorenni o maggiorenni

che vivono fuori dalla comunità familiare (quindi non con i genitori o il

genitore superstite), cui spetta una rendita d'orfano o che danno diritto a una

rendita per figli (N. 2023 DPC), ai coniugi che vivono separati, alle persone

coniugate il cui coniuge soggiorna per un lungo periodo all'estero o il cui luogo di soggiorno è

sconosciuto, nonché alle persone che vivono in concubinato (N. 2024 DPC).

Giusta il N.

2025.

DPC, l'importo per il

fabbisogno vitale per coniugi è applicato a tutte le persone

coniugate – compresi gli orfani coniugati che beneficiano di una rendita per

orfani e i figli coniugati che danno diritto a una rendita per figli -, ad

eccezione di quelle che vivono separate.

L'importo per il fabbisogno vitale per coniugi

è determinante anche se solo uno dei coniugi ha diritto ad una rendita (N. 2026

DPC).

Per il N. 2027

DPC, l'importo per il fabbisogno vitale per orfani è applicato a

tutti i figli minorenni e maggiorenni che hanno diritto a una rendita per

orfani o a favore dei quali è versata una rendita per figli, purché essi

convivano con i genitori o con il genitore superstite e non siano coniugati. A

costoro sono parificati i figli che, pur vivendo fuori dalla comunità

familiare, abitano con fratelli o sorelle, presso parenti o genitori affilianti

e le cui spese di mantenimento non superano, o superano di poco, l'importo per

il fabbisogno vitale previsto per gli orfani (cfr. N. 2023).

Secondo il N.

2029.

DPC, le PC annue a favore di coniugi e di persone con figli nonché di

orfani conviventi sono per principio calcolate globalmente. A questo

scopo si devono sommare le spese riconosciute (compresi gli importi per

il fabbisogno vitale) ed i redditi determinanti dei beneficiari o dei familiari

che partecipano al beneficio della prestazione.

Il calcolo separato

deve essere eseguito soltanto se uno dei coniugi o un altro membro della

famiglia soggiorna lungamente all'estero o il cui luogo di dimora è sconosciuto (N. 2031 DPC), oppure

se i coniugi che hanno diritto ad una propria rendita dell'AVS o dell'AI sono separati legalmente (N. 2033 DPC).

2.5

In concreto,

il Tribunale ha esperito alcuni accertamenti finalizzati a determinare il

domicilio di __________, figlio del ricorrente nato a __________ il 7 giugno

2008.

dall'unione con __________, cittadina __________ (docc. 180 e 181).

Interpellato al riguardo (doc. XXVII), l'Ufficio

controllo abitanti del Comune di __________ ha trasmesso al TCA un certificato

di riconoscimento secondo cui al 18 novembre 2008 (doc. XXIX/4), quando il

ricorrente ha riconosciuto ufficialmente il figlio, quest'ultimo aveva il

domicilio in __________, insieme alla mamma.

Dagli atti raccolti presso il citato nuovo Comune

è inoltre emersa una dichiarazione datata 10 marzo 2009 (doc. XXIX/1)

rilasciata su carta bianca dal responsabile dell'Ufficio controllo abitanti

dell'allora Comune di __________, che ha certificato che l'assicurato è domiciliato

in detto Comune insieme al figlio __________.

L'impiegato comunale ha specificato di non essere

in grado di dichiarare che l'insorgente abiti "sotto lo stesso tetto

con il figlio e la madre del figlio", ritenuto che queste tre persone

"vivono attualmente a __________ e non a __________.".

Sulla scorta di questa attestazione, il 4 maggio

2009.

(doc. XXIX/2) il medesimo impiegato, __________, ha rilasciato una

dichiarazione di domicilio su carta intestata del Comune di __________ con cui

l'Ufficio controllo abitanti dichiara che il ricorrente - ed espone poi le sue

generalità e lo stato civile - "è domiciliato nel nostro Comune dal

12.08

, unitamente al figlio __________ nato il 07.06.2008 e alla signora __________

nata il 06.09.1971.".

Malgrado le summenzionate dichiarazioni, la

responsabile del nuovo Comune di __________ ha specificato al TCA il 15

dicembre 2010 (doc. XXIX) che "Da un controllo effettuato nella banca

dati dell'Ufficio controllo abitanti del Comune di __________ (nuovo Comune a

seguito dell'aggregazione del __________) non abbiamo trovato registrazioni

relative al domicilio del bambino __________ nella frazione di __________.

Nell'incarto cartaceo figurano invece due dichiarazioni rilasciate dalla

vecchia amministrazione (Comune di __________) che alleghiamo. Purtroppo non ci

è dato sapere l'esattezza di queste attestazioni. (…)".

In questo stesso scritto l'impiegata ha inoltre

osservato che per l'anno 2009 l'autorità fiscale non ha concesso all'assicurato

la deduzione per figli a carico. A comprova della sua affermazione ha allegato

la notifica di tassazione IC 2009 (doc. XXIX/3).

Il TCA ha pure interpellato il ricorrente

medesimo riguardo al domicilio del figlio (doc. XXVIII) e il 20 dicembre 2010

(doc. XXX) l'assicurato ha affermato che dal momento della sua nascita in poi __________

è stato subito integrato nel Comune di __________ e lì ha sempre vissuto con

lui.

A seguito di una discussione riguardante la di

lei figlia __________ (non del ricorrente) nata in __________ il 10 maggio 2006,

la compagna __________ è scappata da __________, dove peraltro viveva senza

permesso, ed è andata a __________, dove però nemmeno lì le è stato concesso il

permesso di dimora.

Il ricorrente ha riferito che ora suo figlio vive

con lui metà del mese a __________ e ha inoltre specificato che il figlio è

cittadino svizzero e dal 2008 ad oggi è sempre stato domiciliato a __________.

Nel successivo scritto del 5 gennaio 2011 (doc.

XXXV), l'assicurato ha precisato di avere vissuto a __________ soltanto nel

freddo inverno 2008-2009. Egli ha poi confermato la correttezza della

dichiarazione di domicilio del 4 maggio 2009 (doc. XXIX/2) e ha smentito le

recenti affermazioni del (nuovo) Ufficio controllo abitanti, ribadendo a più

riprese che il figlio è cittadino svizzero e che quindi l'estratto dello stato

civile del 18 novembre 2008 "è annullato". Infine, il

ricorrente ha chiarito che il figlio ha sempre vissuto con lui a __________ per

15-20 giorni al mese, eccetto il mese di giugno 2009 (e, par di capire, forse anche

luglio) quando era via con la mamma.

Ora, dalla documentazione raccolta pendente causa

risultano prese di posizioni contrastanti delle persone interpellate.

Da una parte, l'allora Comune di __________ ha

dichiarato che il ricorrente e suo figlio sono sempre stati domiciliati nel

Comune, ossia dal 2008 fino al momento di tale attestazione, quindi il 4 maggio

2009.

Di uguale parere è l'assicurato stesso, che a più

riprese ha affermato che il bambino ha sempre vissuto con lui a __________ sin

dalla nascita, tranne il mese di giugno 2009 quando gli è stato portato via

dalla compagna dopo un litigio. Dopodiché, per quanto concerne l'ultimo periodo

oggetto del contendere, il figlio ha abitato con lui se non altro almeno per 15-20

giorni al mese.

D'altra parte, invece, il nuovo Comune di __________

ha affermato che solo l'assicurato è ivi domiciliato dal 12 agosto 2008, mentre

il figlio __________ non è mai stato registrato come domiciliato nella frazione

di __________. Inoltre, l'autorità comunale ha osservato che la comunicazione

di riconoscimento dopo la nascita, datata 18 novembre 2008, indica che il citato

bambino era domiciliato in __________ presso la mamma.

Per quanto concerne l'anno 2009, si sa che

l'autorità fiscale non ha ritenuto che il ricorrente contribuisse al

sostentamento del figlio sul quale non ha l'autorità parentale, essendo

affidato alla madre, e quindi non ha ammesso la deduzione per figli a carico.

Sulla scorta di tali elementi, da un attento

esame questa Corte ritiene di potere affermare, con il grado della

verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali (DTF 129 V 56 consid. 2.4; DTF 126 V 353 consid. 5b; DTF 125 V 195

consid. 2), che il bambino abbia abitato insieme all'assicurato a __________ semmai

dopo il 18 novembre 2008 e fino al 9 giugno 2009,

allorquando la madre del bambino è scappata in Svizzera __________ (doc. XXII)

- dapprima da un'amica a __________, poi a __________ dalla sorella gravemente

malata, per aiutarla anche con la figlia undicenne (doc. XXVI).

Per il periodo seguente, malgrado l'assicurato

abbia inizialmente affermato che il figlio ha sempre vissuto con lui a __________,

egli stesso ha però specificato che nel giugno 2009 la compagna è scappata con

il loro figlio. Tuttavia, successivamente i genitori sono riusciti ad

accordarsi affinché il bambino vivesse metà mese (15-20 giorni) con il padre a __________

e gli altri giorni del mese con la madre - verosimilmente nel Canton __________.

D'avviso di questo Tribunale, malgrado i numerosi

accertamenti effettuati, gli elementi raccolti non sono tuttavia

sufficienti per concludere con la necessaria verosimiglianza preponderante, che

anche per il periodo successivo al 9 giugno 2009 il figlio del

ricorrente sia rimasto con lui a __________.

Non va infatti dimenticato che nella notifica di

tassazione IC 2009 (doc. XXIX/3) prodotta dal Comune di __________, a

differenza della decisione di tassazione per il 2008 (doc. M2), non è stata

accettata la deduzione per figli a carico (art. 34 cpv. 1 lett. a LT) che il

ricorrente ha esposto. Vero è, però, che la decisione di tassazione dopo

reclamo del 19 gennaio 2011 (doc. S3) prodotta in parte dal ricorrente fissa un

imponibile inferiore, forse perché l'autorità fiscale ha in seguito accettato tale

deduzione.

Inoltre, la dichiarazione dell'allora Comune di __________

che ha certificato la domiciliazione del ricorrente e di suo figlio è datata 4

maggio 2009, quindi essa può semmai - viste le inesattezze che il nuovo Comune

ha poi evidenziato - fare stato soltanto fino a quel momento, ma non certo pure

per l'anno 2010.

Anche la risposta fornita dalla Sezione della

popolazione attesta unicamente la situazione di __________ sino al 9 giugno

2009.

Infine, le affermazioni del ricorrente secondo

cui, dopo il mese di giugno 2009 (e luglio 2009, doc. XXXV), il bambino, di un

anno appena, vivesse con lui per 15-20 giorni al mese all'alpe di __________,

non sono suffragate da alcuna prova.

In queste circostanze, in assenza di elementi che

comprovino, con il necessario grado della verosimiglianza preponderante, dove __________

ha vissuto dal giugno 2009 in poi, compreso l'anno 2010 che è oggetto,

anch'esso, della decisione impugnata, la scrivente Corte rinvia gli atti alla

Cassa cantonale di compensazione affinché essa stessa accerti la reale

situazione del ricorrente e di suo figlio dopo il 9 giugno 2009.

2.6

Quindi, per

l'anno 2008, gli importi

destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale sono stati fissati dalla

nuova LPC in Fr. 18'140.- per persone sole, in Fr. 27'210.- per coniugi e, per

orfani che danno diritto ad una rendita e per figli che danno diritto ad una

rendita per figli dell'AVS o

dell'AI, in Fr. 9'480.-.

Nel Cantone Ticino i limiti di reddito sono

quelli previsti dalla LPC (art. 2 della Legge d'applicazione della LPC, del 23 ottobre 2007, LaLPC).

Infatti, con

il Decreto esecutivo dell'8 gennaio 2008 concernente la LPC (pubblicato l'8 febbraio 2008 nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

n. 5/2008, RL 6.4.5.3.2), valido per l'anno 2008, il Cantone Ticino ha ribadito i limiti di reddito fissati

dall'Ordinanza federale.

Quanto all'anno 2009, il Consiglio

federale ha fissato questi limiti di reddito in Fr. 18'720.-, rispettivamente

in Fr. 28'080.- ed in Fr. 9'780.-. (cfr. art. 1 dell'Ordinanza 09 sull'adeguamento

delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 26 settembre 2008).

Con il Decreto

esecutivo del 4 febbraio 2009 concernente la LPC (pubblicato il 26 maggio 2009 nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi n. 26/2009, RL

6.4.5.3

), valido per l'anno

2009, il Cantone Ticino ha ribadito i limiti di reddito fissati dalla citata Ordinanza

federale.

Questa Corte non può scostarsi dalla legislazione

vigente perciò, per quanto concerne il periodo dal 1° novembre 2008 al 31

maggio 2009 per il quale il TCA ha stabilito che __________ viveva con il

ricorrente a __________, in applicazione del citato art. 7 cpv. 1 lett. b OPC-AVS/AI

deve essere quindi considerato sia il fabbisogno dell'assicurato come persona

sola sia il fabbisogno del figlio. La prestazione complementare deve pertanto

essere fissata congiuntamente.

Il limite di reddito determinante nel periodo in

oggetto deve così essere stabilito come deciso dalla Cassa di compensazione, ovvero

in Fr. 27'620.- (Fr. 18'140.- + Fr. 9'480.-) per i mesi di novembre e

dicembre 2008, mentre in Fr. 28'500.- (Fr. 18'720.- + Fr. 9'780.-) dal

1° gennaio 2009 al 31 maggio 2009.

Per la restante parte dell'anno 2009 e per

il 2010, spetterà alla Cassa di compensazione determinarsi al riguardo

in base alle risultanze degli accertamenti che effettuerà (cfr. consid. 2.5).

2.7

Quanto al contributo fisso dell'assicurazione malattia, che la Cassa di compensazione ha stabilito in Fr. 5'556.- per l'anno 2008 ed in Fr. 5'580.- per l'anno 2009, anch'essi vanno verificati sulla base della

convivenza del figlio con il ricorrente, ma solo, come visto, dal 1°

novembre 2008 al 31 maggio 2009. Dal 1° giugno 2009 al 2010 compreso si

dovrà pronunciare la Cassa.

L'art. 10 cpv. 3 lett. d

LPC, come esposto al considerando 2.2, prevede che le spese riconosciute

includono un importo forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e che questo

importo forfetario deve corrispondere al premio medio cantonale o regionale per

l'assicurazione obbligatoria

delle cure medico-sanitarie.

Giusta l'art. 54a cpv. 3 OPC-AVS/AI, il Dipartimento federale dell'interno fissa gli importi forfetari annui

per l'assicurazione obbligatoria

delle cure medico-sanitarie secondo l'art. 10 cpv. 3 lett. d LPC al più tardi alla fine di ottobre dell'anno corrente per l'anno successivo.

Quindi, il DFI determina l'importo dei premi medi

cantonali o regionali per l'assicurazione di base e con ordinanze del 24

ottobre 2007 e del 31 ottobre 2008 ha fissato in Fr. 4'488.- rispettivamente in

Fr. 4'512.- i premi medi per gli adulti per l'anno 2008 e per il 2009 per la regione 1 del Cantone Ticino -

regione a cui appartiene il Comune di domicilio del ricorrente -, premio che è

pagato dal Cantone Ticino con finanziamenti dai sussidi all'assicurazione

sociale contro le malattie (cfr. art. 65 LAMal).

Per i bambini, questo premio medio ammontava a

Fr. 1'068.- sia nel 2008 sia nel 2009.

Negli evocati Decreti esecutivi, l'autorità

cantonale ha ratificato gli importi di Fr. 4'488.- e di Fr. 4'512.- quale

contributo fisso per gli adulti domiciliati nella regione 1 per il 2008 e il 2009,

e per i figli minorenni ha confermato tale contributo in Fr. 1'068.-.

Stanti così le cose, il TCA deve ritenere per il

ricorrente e suo figlio un contributo fisso per l'assicurazione malattia di Fr. 5'556.- per il 2008 e di Fr.

5'580.- limitatamente al 31 maggio 2009.

Questo Tribunale osserva, infine, che trattandosi

di premi medi regionali, essi sono totalmente indipendenti dal premio

dell'assicurazione malattia di base LAMal (e non anche dell'eventuale

assicurazione complementare) effettivamente dovuto dall'assicurato e dal figlio.

2.8

Resta ancora

da determinare la pigione lorda ascrivibile all'assicurato, che la Cassa di compensazione ha fissato nella somma di

Fr. 5'120.- per gli anni 2008,

2009.

e 2010.

Giusta il citato art. 10 cpv. 1 lett. b LPC (cfr.

consid. 2.2), sono considerate spese riconosciute la pigione di un appartamento

e le relative spese accessorie (escluse le pigioni

rimaste insolute).

Per le persone sole la legge federale riconosce

per il 2008 ed il 2009 un importo massimo annuo di Fr. 13'200.-, mentre per i

coniugi e le persone con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS

o dell'AI l'importo è di Fr. 15'000.-.

Nei noti Decreti esecutivi del 2008 e del 2009

(art. 1 cpv. 2), il Cantone Ticino ha confermato questi forfait massimi.

Secondo l'art. 16c OPC-AVS/AI, quando appartamenti o case unifamiliari sono

occupati anche da persone escluse dal calcolo della PC, la pigione computabile

deve essere ripartita fra le singole persone. Le parti di pigione delle persone

escluse dal calcolo della PC non sono prese in considerazione nel calcolo della

prestazione complementare annua (cpv. 1). Di massima, l'ammontare della pigione è ripartito in parti uguali (cpv. 2).

L'art. 16c OPC-AVS/AI ha in pratica codificato quanto stabilito in

precedenza dalla giurisprudenza federale.

In una sentenza del 3 gennaio 2001 pubblicata in

DTF 127 V 10, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha

stabilito che il nuovo art. 16c OPC (in vigore dal 1° gennaio 1998) è conforme

alla legge e persegue lo scopo di evitare il finanziamento indiretto di persone

che non beneficiano delle prestazioni complementari. Va dunque confermata la

regola generale per cui, di norma, la pigione complessiva deve essere ripartita

per le persone che abitano nella stessa economia domestica (RCC 1977 pag. 567,

RCC 1974 pag. 512 consid. 2; STCA dell'11 novembre 1991 nella causa A.T., STCA del 21 febbraio 1992 nella causa A.T.), anche nel caso in cui il contratto di locazione è

intestato ad una sola persona (ZAK 1974 pag. 556). Lo stesso vale per i figli a

beneficio di una prestazione complementare che vivono con i genitori (ZAK 1977

pag. 245). Secondo l'Alta Corte, infatti, ai fini della ripartizione del canone

locativo è determinante l'occupazione comune dei locali e non tanto la

questione di sapere chi ha versato la pigione o ha sottoscritto il contratto

(cfr. DTF 105 V 272 consid. 1).

Questa giurisprudenza è stata ribadita dal TFA in

una sentenza non pubblicata del 30 marzo 2001 (P 2/01).

La regola generale soffre tuttavia di eccezioni,

che vanno però concesse solo entro certi limiti e devono

essere ammesse con prudenza, ad esempio se uno degli inquilini occupa da solo

gran parte dell'abitazione oppure quando una persona accoglie gratuitamente nell'abitazione un'altra, poiché

vi è obbligata moralmente o giuridicamente (DTF 105 V 272).

2.9

Nel caso di

specie, ritenuto che la Sezione della popolazione ha indicato al TCA che fino a

metà anno 2009 __________ soggiornava a __________ e che il Tribunale ha

stabilito che il figlio dell'assicurato ha vissuto con lui dal 1° novembre 2008

al 31 maggio 2009, le persone che si dividevano quindi l'abitazione di

proprietà del ricorrente in quella stessa località erano tre (padre, madre e

bambino). Considerato, però, che gli aventi diritto alle PC erano due (il

ricorrente e il figlio), la pigione deve dunque essere divisa per tre persone e

riportata solo su due teste nel periodo dal 1° novembre 2008 al 31 maggio

2009.

Per il resto dell'anno 2009 e per il 2010, spetterà alla Cassa di compensazione, a cui gli atti vanno già trasmessi

per i suoi incombenti (cfr. consid. 2.5), stabilire anche se la compagna __________

del ricorrente convivesse effettivamente con lui - e, se del caso, anche con il

figlio - a __________ oppure se essa sia rimasta in Svizzera __________ anche

oltre al mese di giugno 2009.

2.10

Occorre

ancora stabilire l'ammontare della pigione computabile.

Per quanto concerne la pigione, quando un

assicurato è proprietario di un bene immobile va ritenuto il relativo valore

locativo.

Il reddito della sostanza immobiliare comprende

pigioni e canoni d'affitto, usufrutto, diritti d'abitazione nonché il valore

locativo della propria abitazione (N. 2092 delle Direttive sulle prestazioni

complementari all'AVS/AI (DPC);

Carigiet/Koch, Ergänzungs-leistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag.

99).

Secondo l'art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI, il valore

locativo dell'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario come

pure il reddito proveniente dal subaffitto, sono valutati secondo i criteri

validi in materia d'imposta cantonale diretta del cantone di domicilio (Carigiet/Koch, op. cit., Supplemento, pag. 100).

A norma degli artt. 20 lett. b LT e 21 lett. b

LIFD, l'uso da parte del proprietario (o dell'usufruttuario) del suo immobile o

di parte di esso è fiscalmente imponibile quale reddito della sostanza

immobiliare; ad esso viene attribuito un valore locativo. La legge non indica

tuttavia come debba essere valutato ai fini dell'imposizione il vantaggio

economico derivante dall'uso personale della proprietà fondiaria.

Di regola, il valore locativo deve corrispondere

alla pigione che il contribuente dovrebbe pagare per avere l'uso di un bene

equivalente (RDAT N. 5t/II-1996; RDAT 1993-II pag. 389). Il Tribunale federale

ha precisato che il valore locativo deve corrispondere al canone che si

potrebbe esigere equamente da un locatario desideroso di assicurarsi il

godimento di un oggetto del genere - tenendo conto in modo adeguato delle

particolarità della costruzione e delle sue installazioni, in quanto esse

rispondano ai bisogni normali di un utente di condizioni economiche e sociali analoghe

a quelle del proprietario (ASA 15, 361; 438 consid. 1; DTF 69 I 24/25; Rusconi,

L'imposition de la valeur locative, Losanna 1988, pag. 98).

Secondo la vecchia circolare del 30 giugno 1999

(n. 15/1999), il valore locativo corrispondeva, di regola, ad una percentuale

del valore di stima dell'immobile. Il tasso veniva regolarmente adeguato dalla

Divisione delle contribuzioni e variava a dipendenza dell'anno di costruzione

dell'immobile. Quando questo metodo portava a dei risultati in contrasto con il

principio secondo cui il valore locativo doveva corrispondere a quello

reperibile sul mercato, si poteva ricorrere, senza ledere il principio della

parità di trattamento, a valutazioni individualizzate (canoni locatizi della

zona, stato di manutenzione dell'immobile, ecc.).

Per ragioni di praticità e di praticabilità del

diritto, il valore locativo di abitazioni unifamiliari è stato stabilito, di

massima, applicando al valore di stima ufficiale dell'immobile il tasso del 5%, se la stima era entrata in vigore dopo il

1° gennaio 1990, del 6,5% se la stima risaliva a un periodo compreso tra il 1°

gennaio 1986 e il 1° gennaio 1989 e del 7,25% se la stima risaliva al 1° gennaio

1985.

o era anteriore a tale data. Si applicava pure il tasso del 6,25% del

valore di stima ufficiale ridotto del 30% nei Comuni con revisione generale

delle stime, entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 1991 (cfr. Istruzioni

per la compilazione della dichiarazione d'imposta 1999-2000; Allegato alla circolare del 30 giugno 1999 (n.

15)). Tale modo di procedere non era, in linea di principio, contrario al

principio dell'uguaglianza di

trattamento (CDT n. 24 del 13 febbraio 1996 in re R.C.).

Va però aggiunto che fra i diversi metodi di

fissazione del valore locativo, nel caso di assicurati la cui sostanza ed i cui

redditi da considerare ai sensi della legge federale possono essere stabiliti

servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono

autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima

tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della

situazione economica dell'assicurato (art. 23 cpv. 2 OPC-AVS/AI).

Pertanto, dalla notifica di tassazione fiscale IC

2009.

dell'assicurato del 6

ottobre 2010 prodotta dal Comune di __________ (doc. XXIX/3) - di cui la Cassa

di compensazione non era a conoscenza quando ha emanato la decisione formale,

datata 23 marzo 2010 - emerge che il valore locativo stabilito è di Fr.

6'000.-.

In virtù di quanto esposto, dal 1° novembre

2008.

al 31 maggio 2009 va ritenuta una pigione netta di Fr.

4'000.- (Fr. 6'000.- x 2/3).

Per i restanti mesi in discussione la Cassa calcolerà l'importo computabile in funzione

della situazione familiare che accerterà.

Non va poi dimenticato che, conformemente al

succitato art. 10 cpv. 1 lett. b LPC, le spese riconosciute per le persone che

vivono a casa comprendono, oltre alla pigione di un appartamento, le relative

spese accessorie.

L'art. 16a OPC-AVS/AI accorda, nei confronti di persone che abitano un

immobile di loro proprietà rispettivamente che beneficiano di un usufrutto o

sono titolari di un diritto d'abitazione

sull'immobile che abitano (art.

16a cpv. 2 OPC-AVS/AI), un forfait annuo di Fr. 1'680.- per le spese accessorie (art. 16a cpv. 3 OPC-AVS/AI), che va

ad aggiungersi all'importo

della pigione netta.

Nel caso in esame, dunque, al ricorrente andrebbe

computato nella pigione anche l'importo forfetario di Fr. 1'680.- per spese accessorie.

Tuttavia, alla stessa stregua che per la pigione

netta, tale importo deve essere suddiviso per due terzi vista la coabitazione

dell'assicurato con il figlio e la sua compagna dal 1° novembre 2008 al 31

maggio 2009; le spese accessorie devono quindi aggiunte nella misura di Fr.

1'120.-.

Per gli altri mesi del 2009 e per il 2010, invece, qualora la Cassa di compensazione stabilisse che __________

non viveva più con i suoi familiari in Ticino, allora anche le spese accessorie

- così come il valore locativo - dovranno essere conteggiate per intero

all'assicurato (Fr. 1'680.-), ma soltanto se l'amministrazione accerterà che

anche il figlio, avente diritto alle PC, viveva insieme al padre.

2.11

Quando un

assicurato è proprietario di un bene immobile, nelle sue spese riconosciute

vanno ancora aggiunte le spese di manutenzione del fabbricato (art. 10

cpv. 3 lett. b LPC), mentre i redditi computabili sono completati con il

reddito della sostanza immobile (art. 11 cpv. 1 lett. b LPC).

Per quanto attiene al valore massimo delle spese

per la manutenzione di fabbricati previste dall'art. 10 cpv. 3 lett. b LPC, le

stesse sono strettamente legate al valore locativo.

Infatti, l'art. 16 cpv. 1 OPC-AVS/AI prevede che le spese di manutenzione sono

dedotte in base al tasso forfetario dell'imposta cantonale diretta fissato dal Cantone di domicilio. Per il

Cantone Ticino, l'art. 31 cpv.

4.

LT, ripreso dalla circolare n. 7/2005 della Divisione delle contribuzioni del

gennaio 2006 e recepita dalla giurisprudenza della Camera di Diritto

Tributario, evidenzia che la deduzione forfetaria è del 15% del reddito lordo

(valore locativo più pigioni) se l'immobile è stato costruito fino a dieci anni

prima dell'inizio del periodo fiscale, mentre è del 25% se la costruzione

risale a oltre dieci anni il periodo fiscale di computo.

In specie, ne consegue che l'importo computabile

all'assicurato a questo titolo

è pari al 25% del valore locativo di Fr. 6'000.-, ossia a Fr. 1'500.- e

come tale va incluso nelle sue spese riconosciute.

2.12

Infine, il

ricorrente lamenta che la Cassa di compensazione ha ritenuto, a titolo di

interessi esposti nelle sue spese riconosciute, un importo troppo basso (Fr.

28'000.-) rispetto al suo effettivo debito verso terzi (Fr. 136'000.-).

L'art. 10 cpv. 3 lett. b LPC prevede che sia per

le persone che vivono a casa sia per le persone che vivono in un istituto o in

un ospedale, a titolo di spese sono riconosciuti anche gli interessi

ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile.

In merito a questa norma, il TCA evidenzia che essa

corrisponde al testo legale dell'art. 3b cpv. 3 lett. b LPC vigente fino al 31

dicembre 2007.

Quest'ultimo disposto legale, invece, con

l'entrata in vigore, il 1° gennaio 1998, della terza revisione della LPC, è

stato modificato sostanzialmente. Infatti, il legislatore ha eliminato dal

previgente art. 3b LPC concernente le spese riconosciute gli interessi

debitori, i premi dell'assicurazione sulla vita, i premi contro gli infortuni e

per l'invalidità, come pure la deduzione delle spese supplementari dovute all'invalidità

(Carigiet/Koch, op. cit.,

Supplemento, Zurigo 2000, pag. 83).

Come risulta, infatti, dal Messaggio concernente

la 3a revisione della legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e

all'AI (3a revisione delle PC) del 20 novembre 1996, al capitolo 212.3 sulle

deduzioni, e meglio al capitolo 212.31 concernente gli interessi debitori, a

pagina 1'094 il Consiglio Federale ha proposto di eliminare le deduzioni per

debiti ed interessi debitori, così motivando la modifica legislativa:

"

In base alla regolamentazione in vigore, gli

interessi debitori possono essere dedotti dal reddito; ne consegue una

diminuzione del reddito da prendere in considerazione e un aumento dell'importo

della prestazione complementare. Allo 0,9 per cento circa di tutti i

beneficiari di PC è attualmente dedotto un interesse debitore nell'ambito del

calcolo del reddito determinante per le prestazioni complementari. Gli organi

delle PC ignorano per quali motivi vi sia stato un indebitamento o se l'importo

preso in prestito sia effettivamente pervenuto alla persona beneficiaria di PC.

La regolamentazione attuale implica di

conseguenza un certo potenziale di abusi e dovrebbe essere soppressa. Inoltre,

riteniamo necessaria l'abolizione della deduzione degli interessi debitori per

poter delimitare le eccedenze delle spese (cfr. n. 212) che dovranno essere

prese in considerazione. Essa serve anche a semplificare in modo generale la

legge (cfr. anche il n. 215). In caso di indebitamento esiste la possibilità di

rivolgersi ai servizi di consulenza di Pro Infirmis o Pro Senectute che

dispongono delle competenze necessarie per aiutare o consigliare.".

La dottrina (Carigiet/Koch,

op. cit., Supplemento, pag. 90), al riguardo, rileva che per gli interessi

ipotecari è soltanto l'effettivo onere che deve essere posto in deduzione delle

spese. Invece, gli ammortamenti di ipoteche non possono essere dedotti.

Nella DTF 126 V 252, al considerando 2b il

Tribunale federale si è così espresso sulle modifiche apportate all'art. 3

cpv. 3 lett. b LPC:

"

(…) Certes, les

premiers juges relèvent, à juste titre, qu'en limitant le montant des intérêts

hypothécaires comme dépenses reconnues, le législateur entendait éviter les

abus qui pourraient résulter d'une prise en charge par le régime des

prestations complémentaires d'un endettement excessif du propriétaire (cf. le

message concernant la troisième révision de la loi fédérale sur les prestations

complémentaires à l'AVS/AI [3e révision PC] du 20 novembre 1996, FF 1997 I 1145

sv.). Mais il n'existe aucun risque réel d'abus à

s'écarter de la valeur locative retenue par le fisc quand celle-ci est

sensiblement plus faible que le rendement brut. (…)"

In virtù di quanto precede, occorre dunque

distinguere la nozione di debito personale (Schuld) e dei

relativi interessi debitori (Schuldzinsen) dalla nozione di debito

ipotecario (Hypothek) e dei relativi interessi ipotecari (Hypothekarzinsen).

Inoltre, conformemente a quanto voluto dal

Consiglio Federale e a quanto concretizzato dal legislatore, unicamente gli

interessi ipotecari possono essere considerati nel calcolo delle

prestazioni complementari di un assicurato siccome sono esplicitamente contemplati,

ed essi soltanto, dall'art. 10 cpv. 3 lett. b LPC.

D'altra parte rispondendo al TCA la Cassa il 14

febbraio 2011 ha sottolineato che il debito per il quale l'assicurato ha

comprovato l'esistenza è chiaramente inteso ad ottenere i fondi necessari per

interventi nel proprio stabile (rustico). Lo scopo e la ragione sociale della __________

di __________ è finalizzato al prestito per la iattazione dell'immobile e

dunque ritenuto sufficiente per riconoscere il debito ipotecario.

Inoltre l'amministrazione ha rilevato che la

direttiva sulle prestazioni complementari al marg. 2107 (DPC) non precisa che

la concessione di un prestito, in ambito immobiliare, debba essere di

competenza esclusiva di un istituto di credito titolato così come pure non vi

accenna la direttiva N. 3005 DPC:

La Cassa ha così concluso che non sembra infatti

di trovarsi in presenza di interessi per crediti al consumo in quanto gli stessi

non sono più riconosciuti da tempo nel fabbisogno dei beneficiari o richiedenti

la prestazione complementare (cfr. Doc. XLIV).

2.13

In concreto,

dalla documentazione agli atti risulta che la società __________ di __________

ha concesso al ricorrente il 12 novembre 2007 (doc. N4) un prestito (Darlehensgewährung)

di Fr. 28'000.-, con interessi annui dell'8,75% per dodici anni, allo scopo di

risolvere i problemi dell'acqua nel suo rustico di __________ e all'acquisto di

serbatoi supplementari.

Gli altri documenti attestano soltanto a quanto

ammontavano gli interessi passivi al 30 giugno 2004 (doc. N6) rispettivamente

al 31 dicembre 2004 (doc. N5) e gli ammortamenti pagati fino a quelle date sui

prestiti concessi nel 2000 (doc. N6) e nel 2001 (doc. N5).

Pertanto, come afferma lo stesso assicurato (doc.

I pag. 2 in fondo), egli ha contratto con la summenzionata società del __________

dei debiti ammontanti, per quanto è dato qui a sapere, a Fr. 28'000.-, e su cui

egli deve pagare degli interessi debitori (Schuldzinsen).

Non si tratta, dunque, di debiti ipotecari

nel senso stretto del termine.

Questo Tribunale alla luce dell'esito della

procedura, non deve qui valutare l'esatta natura del mutuo concesso il 12

novembre 2007 (doc. N4) – destinato a pagare lavori all'abitazione – e la sua

sussunzione all'art. 10 cpv. 3 lett. b LPC.

Le stesse conclusioni vanno tratte per il preteso

prestito di

Fr. 136'000.-.

Va comunque osservato che malgrado l'assicurato

abbia chiesto innumerevoli proroghe alfine di apportare la prova di suo debito personale

ammontante a Fr. 136'000.- nei confronti del creditore __________, direttore

della __________ di __________ (doc. I pag. 2 in fondo), ad oggi egli non è riuscito nel suo intento (cfr. ancora da ultimo il doc. XXXVIII).

Di conseguenza, poiché l'onere della prova spetta

a chi intende far valere un diritto (art. 8 CC), ritenuto che il ricorrente non

ha saputo apportare né un contratto di prestito, né una semplice dichiarazione

che attesti questo debito né tanto meno la prova di avere pagato degli

interessi passivi relativi a questo debito, non è possibile ritenere

l'esistenza del debito di Fr. 136'000.- a carico dell'assicurato nei confronti

della summenzionata società.

2.14

Viste le

considerazioni che precedono, le spese riconosciute dell'assicurato dal 1° novembre 2008 al 31

dicembre 2008 sono pari a Fr. 39'796.- (Fr. 18'140.- [fabbisogno

vitale per persona sola] + Fr. 9'480.- [fabbisogno vitale per figlio] + Fr. 4'488.- [contributo cassa malati padre] + Fr.

1'068.- [contributo cassa malati figlio] + Fr. 5'120.- [pigione netta + spese

accessorie] + Fr. 1'500.-

[spese di manutenzione]).

Dal 1° gennaio 2009 al 31 maggio 2009, tali spese assommano invece a Fr. 40'700.- (Fr. 18'720.-

[fabbisogno vitale per persona sola] + Fr. 9'780.- [fabbisogno vitale per

figlio] + Fr. 4'512.-

[contributo cassa malati padre] + Fr. 1'068.- [contributo cassa malati figlio]

+ Fr. 5'120.- [pigione netta + spese accessorie] + Fr. 1'500.- [spese di manutenzione]).

Spetterà alla Cassa di compensazione determinare

le spese riconosciute dell'assicurato per il periodo dal 1° giugno 2009 al

2010.

compreso a dipendenza della sua situazione familiare.

2.15

Per quanto

concerne i redditi computabili, vanno innanzitutto

conteggiate le rendite e le pensioni percepite dal ricorrente (art. 11

cpv. 1 lett. d LPC) e dal figlio nel periodo in cui convivevano (art. 7 cpv. 1

lett. b OPC-AVS/AI).

Nel 2008 l'importo della rendita AVS ricevuta dal

ricorrente, comprensiva della rendita completiva per il figlio, assommava a Fr.

24'744.-, mentre nel 2009 a Fr. 25'536.-.

2.16

Nei redditi dell'assicurato va

inoltre computato il valore locativo dei suoi fondi (art. 11 cpv. 1

lett. b LPC) che, come detto, in virtù dell'art. 12 OPC-AVS/AI è valutato

secondo quanto stabilito dall'autorità fiscale e quindi esso ammonta, secondo

la citata notifica di tassazione IC 2009, a Fr. 6'000.- (cfr. consid. 2.10).

2.17

Resta infine da determinare la

sostanza computabile giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC.

Infatti, con il ricorso l'assicurato ha contestato da un lato il valore della sostanza

immobiliare ritenuto dalla Cassa cantonale di compensazione (Fr. 170'000.-),

sostenendo che dalla primavera 2009 entrambi i suoi beni immobili devono essere

considerati come proprietà fondiaria primaria e che quindi, al massimo, essi

hanno complessivamente un valore di Fr. 124'000.-.

Il ricorrente ha affermato che l'ing. __________

ha peritato i suoi immobili (rustico e terreno) nella seconda metà degli anni

'90, valutandoli in Fr. 113'000.- (doc. I pag. 2 in alto). Allora, essi erano in un buono stato, mentre ora sono in pessime condizioni ("Zu

dieser Zeit war der Zustand der Rustici, noch solide und makellos!!! Heute haben sich starke Schäden-intern-eingenistet, wie Schimmel,

Putz-Brüche, Risse-Mauerwerk ect. Küche-muss kompl. Renoviert werden! Haus II.

immer wieder Regen-intern! Schatzer, hat ALLES gesehen, volle

Wasser-Kübel-drei! Von Ihm ignoriert!!! Zudem, die Bezeichnung-Haus II.

ein Kommerz. Objekt! Das ist vollkommen aus Realität gerissen-weit entfernt!!!

Unter grosszügiger Bewertung/WERT-Vermehrung ist eine Gesamt-Schatzung heute

bei maximal CHF 124.000.- ein zu stufen! Inzwischen haben wir einen vöölig

NEUTRALEN Experten-Deutsch-Schweiz beauftragt-RA.".).

Inoltre, dalla primavera 2009 questi fondi costituiscono la sua abitazione

primaria. Il ricorrente ha quindi chiesto implicitamente che

l'importo fissato dalla Cassa di compensazione sia corretto e corrisponda al valore

di stima ufficiale delle sue proprietà, come risulta dalla sua notifica di

tassazione IC 2008 (doc. M2: sostanza immobiliare: Fr. 103'420.-) e dalle

decisioni sulle revisioni delle stime (doc. M4: Fr. 46'551.- e doc. M5: Fr.

53'927.-), atti prodotti con il ricorso tradotto in italiano (doc. V).

Per la Cassa di compensazione, invece, accertata

la presenza di sostanza immobiliare non adibita ad abitazione primaria (part.

n. 1826 di __________), in applicazione dell'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI l'ha fatta valutare dall'Ufficio stima al valore venale, e non

al valore di stima come sancito dall'art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI.

2.18

Per quanto

attiene innanzitutto la modalità di calcolo della sostanza, si rileva che, ai

sensi dell'art. 9 cpv. 5 lett.

b LPC, il Consiglio federale disciplina la valutazione dei redditi computabili,

delle spese riconosciute nonché della sostanza.

Per l'art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI, la valutazione della sostanza computabile

deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di

domicilio.

Per il Cantone Ticino si applica l'art. 42 cpv. 1 LT che, nel nuovo tenore in

vigore dal 1° gennaio 2009, prevede che gli immobili e i loro accessori sono

imposti per il valore di stima ufficiale.

Secondo l'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, la sostanza immobiliare che non serve da

abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle PC deve

essere computata al valore corrente.

Nel caso concreto, dal catastrino fiscale agli

atti, aggiornato al 2006 (doc. 25), risulta che i mappali nn. 788, 1826 e 1827

VM di __________ appartengono al qui ricorrente.

Quanto all'applicazione dell'art.

17.

cpv. 4 OPC-AVS/AI ritenuta dalla Cassa di compensazione, questo Tribunale

osserva che la stessa è corretta se applicata agli immobili in cui l'assicurato non abita a tutti gli effetti;

in tal caso fa quindi stato il valore venale.

Per l'immobile, invece, che costituisce la sua abitazione primaria, il valore di questa

costruzione - e solo di essa -, deve essere determinato secondo la stima

ufficiale (art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI che rinvia all'art. 42 cpv. 1 LT).

Dal catastrino fiscale si rileva che il fondo n.

788.

è costituito da un terreno eccedente di 9'809 mq, stimati in Fr. 2'942.-.

Il mappale n. 1826 è costituito di 125 mq

di terreno complementare, di 713 mq di terreno eccedente, di 9 mq di tettoia/sostra

quale edificio accessorio e di 60 mq di edificio principale quale casa

monofamiliare o bifamiliare, per complessivi 838 mq stimati in Fr. 53'927.-.

Il fondo n. 1827, di simile struttura al

precedente, è composto di 200 mq di terreno complementare, 1'039 mq di terreno

eccedente, 10 mq di edificio accessorio e di 45 mq di edificio principale, per

una superficie totale di 1'289 mq ed un valore di stima di Fr. 46'551.-.

2.19

Secondo la

prassi dell'allora TFA (dal 1°

gennaio 2007: Tribunale federale), per determinare il valore commerciale l'amministrazione deve far esperire una

perizia da un ufficio competente. Il TCA ha infatti dichiarato illegale la

precedente prassi della Cassa, che consisteva nell'aumentare sistematicamente

del 30% il valore di stima ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di

nuove stime poteva risultare un valore superiore a quello corrente (RDAT

II-1995 pagg. 203 segg.).

L'Alta Corte ritiene che per la determinazione del valore corrente

degli immobili, l'ufficio

cantonale deve sempre far capo allo stesso servizio (STFA P 9/04 del 7 aprile

2004; SVR 1998 EL Nr. 5). Secondo l'Alta corte, sarebbe infatti inammissibile calcolare l'importo delle prestazioni complementari in

base a stime elaborate da autorità differenti (Pratique VSI 1993 pag. 137).

Nel Cantone Ticino, la Cassa cantonale di

compensazione affida detto compito all'Ufficio cantonale di stima.

In merito a ciò si osserva ancora che in un caso

riguardante il nostro Cantone in cui il ricorrente aveva contestato la valutazione

immobiliare operata dall'Ufficio cantonale di stima, il TFA ha confermato

l'operato dei periti (STFA P 10/06 del 13 aprile 2007; STFA P 38/96 del 27

febbraio 1998).

2.20

In specie,

l'11 febbraio 2009 (doc. 58) la Cassa di compensazione ha così chiesto all'Ufficio cantonale di stima di valutare al valore

venale i fondi n. 788, n. 1826 e n. 1827 di __________, stato 2009, di

proprietà dell'assicurato.

Il 4 novembre 2009 (doc. 175) l'arch. __________

ha reso le proprie valutazioni, peritando in Fr. 150'000.- il valore della particella

n. 1826 VM (doc. 174), in Fr. 140'000.- il mappale n. 1827 VM (doc. 173) ed in

Fr. 20'000.- il fondo n. 788 VM (doc. 172).

La Cassa di compensazione ha però ritenuto

soltanto il valore venale delle particelle n. 788 e n. 1826, mentre ha

considerato che l'abitazione primaria del ricorrente è sita sul fondo n. 1827 e

quindi ha conteggiato solo il valore di stima (Fr. 46'551.-) giusta l'art. 17

cpv. 1 OPC-AVS/AI.

Riguardo alle summenzionate valutazioni peritali,

questa Corte evidenzia che l'assicurato ha criticato sia la persona del perito

che ha stimato i suoi immobili, sia l'importo stesso della sostanza conteggiato

dalla Cassa di compensazione nella tabella di calcolo PC (Fr. 170'000.-).

Ciò nonostante, l'amministrazione non ha

proceduto né a trasmettere all'assicurato la copia delle perizie - nella forma

breve - contemplante soltanto il valore venale (docc. 172-175) affinché

prendesse posizione, né a chiedere all'Ufficio stima di rivedere e di dettagliare

le sue considerazioni.

Va qui citata l'opposizione dell'8 febbraio 2010

(doc. 103), in cui l'assicurato ha criticato da un canto l'imparzialità del

perito, alle dipendenze del Cantone Ticino e quindi anche dell'Istituto delle

assicurazioni sociali. D'altro canto, in questa stessa lettera l'opponente ha

menzionato che una perizia delle sue proprietà era già stata fatta da un esperto

nominato dalla Pretura di __________, il quale aveva stimato i suoi fondi in

Fr. 113'000.-perciò trova impossibile che in pochi anni detta valutazione sia

lievitata a Fr. 170'000.-.

Anche nel successivo scritto del 5 marzo 2010

(doc. 207) l'assicurato ha indicato che un certo __________ aveva stabilito il

valore dei suoi fondi in Fr. 113'000.- e che il perito incaricato dalla Cassa

tramite l'Ufficio stima non era imparziale.

Stante quanto precede, secondo questo Tribunale, la

Cassa cantonale di compensazione avrebbe dovuto innanzitutto dare la

possibilità all'opponente di pronunciarsi sui valori venali dei suoi tre fondi

stabiliti dall'Ufficio stima, visto che egli sapeva unicamente che la sua sostanza

valeva in totale Fr. 170'000.-, mentre in realtà questa cifra corrisponde al

valore venale della particella n. 1826 (Fr. 150'000.-) sommato al valore venale

del fondo n. 788 (Fr. 20'000.-), siccome entrambi detti mappali non sono adibiti

ad abitazione primaria dell'assicurato.

Il valore del mappale n. 1827, computato invece al

valore di stima fiscale di Fr. 46'551.- (doc. M4), non è stato conteggiato

nella sua sostanza, giacché è stato reso nullo dalla deduzione del forfait di

Fr. 112'500.- prevista dall'art. 11 cpv. 1 lett. c 2a frase LPC per i

beneficiari di PC se l'immobile che gli appartiene gli serve quale abitazione

(doc. 184).

L'amministrazione avrebbe poi dovuto interpellare nuovamente sulla

questione l'Ufficio stima, che avrebbe dovuto confrontarsi con la censura relativa

al valore degli immobili di Fr. 113'000.- e con le lamentele dell'assicurato, espresse

poi nel dettaglio, come visto, con il ricorso, laddove ha evidenziato lo stato

precario della sua sostanza immobiliare.

In queste circostanze, dopo che il competente

Ufficio stima avrà riesaminato, previo sopralluogo, i valori peritali dei fondi

di proprietà del ricorrente, la Cassa di compensazione dovrà dunque ripronunciarsi

sulla questione del computo della sostanza del ricorrente a dipendenza

dell'utilizzo che egli ne fa.

L'amministrazione terrà quindi presente, da un

lato, che è a giusta ragione che gli immobili non adibiti ad abitazione

primaria debbano essere computati al valore venale in virtù dell'art. 17 cpv. 4

OPC-AVS/AI; d'altro lato, si ricorderà che i fondi che servono all'interessato quale

abitazione devono essere valutati al valore di stima ex art. 17 cpv. 1

OPC-AVS/AI ed essere poi conteggiati nella sua sostanza solo nella misura

eccedente la franchigia legale di Fr. 112'500.- (art. 11 cpv. 1 lett. c LPC).

Su questa questione, infatti, il ricorrente è a

torto che ritiene che la sostanza debba essere valutata al massimo a Fr.

124'000.-.

Egli confonde il valore venale (commerciale, Verkehrswert)

da applicare agli immobili che non servono da abitazione primaria, con il

valore di stima (fiscale, Steuerwert) da utilizzare quando l'immobile

appartenente al beneficiario di prestazioni complementari o a un'altra persona

compresa nel calcolo della prestazione serve quale abitazione ad almeno una di

queste persone.

A sostegno della sua tesi, l'assicurato ha

menzionato le decisioni del 1° febbraio 2004 emesse dall'Ufficio cantonale di

stima nell'ambito della revisione generale delle stime. Esse indicano un valore

globale di stima di Fr. 53'927.- per la particella n. 1826 (doc. M5) e

di Fr. 46'551.- per il mappale n. 1827 (doc. M4), entrambi di __________.

A ciò va aggiunto il valore di stima del

fondo n. 788 sempre di __________, che il catastrino fiscale agli atti (doc.

25) indica essere di Fr. 2'942.-.

Complessivamente, quindi, le tre proprietà

immobiliari del ricorrente hanno un valore di stima di Fr. 103'420.-,

importo che corrisponde alla cifra ritenuta dall'autorità fiscale nelle

decisioni di tassazione IC 2008 (doc. M2) e IC 2009 (doc. XXIX/3).

Il ragionamento dell'insorgente stride però con la volontà del legislatore, il quale ha

inteso regolamentare le situazioni in cui - come nella fattispecie - l'assicurato è proprietario di uno o più

immobili, ma egli non li utilizza (tutti) come abitazione primaria.

Come visto, infatti, la LPC persegue lo scopo di

garantire un reddito minimo per far fronte ai fabbisogni vitali delle persone

il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità. Con l'emanazione degli artt. 112 Cost. fed. lo

Stato ha voluto intervenire solo a favore di chi è veramente bisognoso.

Se non si tenesse conto della sostanza

immobiliare, un richiedente che dispone di valori di sostanza elevati sarebbe

di gran lunga favorito rispetto a colui che non è proprietario di alcunché o

che è proprietario di un bene immobile di poco valore. Ogni beneficiario

sarebbe sì trattato allo stesso modo, ma partendo da basi economiche differenti

si provocherebbe di conseguenza un'arbitrarietà fra i beneficiari.

Il senso dell'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI è dunque quello che solo le persone che ne

hanno effettivamente necessità possono beneficiare delle PC, perciò la sostanza

immobiliare che non serve da abitazione al richiedente viene valutata al valore

commerciale, proprio perché egli può anche venderla per potere far fronte al

suo fabbisogno vitale. Se il richiedente intende invece rimanere proprietario

di un fondo che non utilizza comunque più come abitazione primaria, allora è

giusto che si veda imputato il valore che ne potrebbe ricavare se lo vendesse,

quindi il valore venale, e che ne sopporti le conseguenze.

Pertanto, come visto, solo gli immobili che

l'assicurato usa come abitazione primaria possono essere conteggiati al valore

di stima nel calcolo per le prestazioni complementari.

Gli altri beni vanno invece computati al valore venale

e quindi è corretto che l'Ufficio cantonale di stima, su invito della Cassa di

compensazione, si sia determinato in proposito mediante una perizia neutra.

Ritenuto che il ricorrente sembri sostenere che

entrambe le abitazioni siano primarie, e quindi ne ha postulato il

riconoscimento del valore di stima, spetterà alla Cassa di compensazione, con

l'aiuto dell'Ufficio cantonale di stima, verificare quale dei due fondi (n.

1826.

o n. 1827) debba essere considerato come abitazione primaria e quindi

valutato al valore di stima, mentre l'altro immobile sarà considerato al valore

venale.

In queste circostanze, la censura dell'assicurato

riguardo alla valutazione delle sue proprietà deve essere respinta per quanto

concerne il principio del computo al valore venale di taluni fondi.

Per la determinazione dell'importo esatto da

conteggiare come sostanza, invece, spetterà alla Cassa di compensazione fissarlo

sulla scorta delle considerazioni che precedono.

Stante quanto precede, gli atti vanno pertanto

trasmessi all'amministrazione affinché proceda in tal senso.

Al riguardo, va qui ancora ribadito che la Cassa

cantonale di compensazione affida detto compito all'Ufficio cantonale di stima e che il Tribunale federale (delle

assicurazioni) ha confermato l'operato dei periti e la loro indipendenza (STFA

P 10/06 del 13 aprile 2007; STFA P 38/96 del 27 febbraio 1998).

2.21

Viste le considerazioni

esposte, il ricorso deve essere accolto ai sensi dei considerandi e la

decisione impugnata annullata.

Gli atti vanno quindi rinviati all'amministrazione, affinché

proceda con gli accertamenti indicati ed emetta di conseguenza una nuova

decisione formale.

Malgrado sia parzialmente vincente in causa, al ricorrente, non

patrocinato, non vanno assegnate ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei

considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata e gli atti vanno rinviati alla

Cassa cantonale di compensazione per i suoi incombenti conformemente alle

considerazioni esposte.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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