Lexipedia

Decisione

33.2010.8

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

10 novembre 2010Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

i quali vi sono:

" (…)

d. le rendite, le pensioni e le altre

prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

(…)".

2.3. Oggetto del

contendere è il diritto di RI 1 e di sua moglie di percepire delle prestazioni

complementari. Il ricorrente ha invocato difficoltà economiche ed ha quindi postulato

un aiuto concreto per fare fronte a tutte le normali spese quotidiane, in particolare

il pagamento del premio di cassa malati.

Questo Tribunale deve quindi analizzare se gli importi relativi

alle spese riconosciute (uscite) ed ai redditi computabili (entrate) dell'assicurato

considerati nella decisione impugnata siano corretti.

2.4. Tra le spese

riconosciute dalla Legge evocate al considerando 2.2, vi è innanzitutto il

fabbisogno vitale.

Per l'anno 2009, gli importi destinati alla copertura del fabbisogno

generale vitale sono stati fissati dal Consiglio federale in Fr. 18'720.- per

persone sole, in Fr. 28'080.- per coniugi e, per orfani che danno diritto ad

una rendita e per figli che danno diritto ad una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, in Fr. 9'780.- (cfr. art. 1 dell'Ordinanza 09 sull'adeguamento

delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 26 settembre 2008).

Questi importi sono validi anche per l'anno 2010.

Nel Cantone Ticino i limiti di reddito sono

quelli previsti dalla LPC (art. 2 della Legge d'applicazione della LPC, del 23 ottobre 2007, LaLPC).

Infatti, con il Decreto esecutivo del 9 dicembre

2009 concernente la LPC (pubblicato il 22 gennaio 2010 nel Bollettino ufficiale

delle leggi e degli atti esecutivi n. 4/2010, RL 6.4.5.3.2), valido per l'anno 2010, il Cantone Ticino ha ribadito i

limiti di reddito fissati dall'Ordinanza

federale.

Questa Corte non può scostarsi dalla legislazione

vigente, perciò l'importo di Fr.

28'080.- ritenuto dalla Cassa cantonale di compensazione quale limite di

reddito per coniugi, quale è il ricorrente coniugato con __________, è

corretto.

2.5. Quanto al contributo fisso dell'assicurazione malattia, che la Cassa di compensazione ha stabilito in Fr. 9'384.-, anch'esso va

confermato.

L'art. 10 cpv. 3 lett. d

LPC, come esposto al considerando 2.2, prevede che le spese riconosciute

includono un importo forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e che questo

importo forfetario deve corrispondere al premio medio cantonale o regionale per

l'assicurazione obbligatoria

delle cure medico-sanitarie.

Giusta l'art. 54a cpv. 3 OPC-AVS/AI, il Dipartimento federale dell'interno fissa gli importi forfetari annui

per l'assicurazione obbligatoria

delle cure medico-sanitarie secondo l'art. 10 cpv. 3 lett. d LPC al più tardi alla fine di ottobre dell'anno corrente per l'anno successivo.

Quindi, il DFI determina l'importo dei premi medi

cantonali o regionali per l'assicurazione di base e con ordinanza del 28

ottobre 2009 ha fissato in Fr. 4'692.- il premio medio per l'anno 2010 per la regione 1 del Cantone

Ticino - regione a cui appartiene il Comune di domicilio del ricorrente -,

premio che viene pagato dal Cantone Ticino con finanziamenti dai sussidi all'assicurazione

sociale contro le malattie (cfr. art. 65 LAMal).

Nell'evocato Decreto esecutivo del 9 dicembre 2009, l'autorità cantonale ha confermato in Fr. 4'692.-

l'importo del contributo fisso

per gli adulti domiciliati nella regione 1 per l'anno 2010.

Stanti così le cose, il TCA deve ritenere per il

ricorrente il contributo fisso per l'assicurazione malattia di Fr. 4'692.-. Visto però che il calcolo della PC

viene eseguito sui coniugi RI 1, va riconosciuto l'importo totale di Fr. 9'384.- (Fr. 4'692.- x 2).

Questo Tribunale osserva, infine, che trattandosi

di un premio medio regionale per il 2010, esso è totalmente indipendente dal

premio dell'assicurazione malattia di base LAMal (e non anche dell'eventuale

assicurazione complementare) effettivamente dovuto dall'assicurato e dalla moglie.

2.6. Resta ancora

da determinare la pigione lorda ascrivibile all'assicurato, che la Cassa di compensazione ha fissato in Fr. 7'120.-.

Giusta il citato art. 10 cpv. 1 lett. b LPC (cfr.

consid. 2.2), sono considerate spese riconosciute la pigione di un appartamento

e le relative spese accessorie (escluse le pigioni

rimaste insolute).

Per i coniugi, come visto, la legge federale

riconosce per il 2010 un importo massimo annuo di Fr. 15'000.-.

Nel noto Decreto esecutivo del 9 dicembre 2009 (art.

1 cpv. 2 lett. b), il Cantone Ticino ha confermato questo forfait massimo.

Secondo l'art. 16c OPC-AVS/AI, quando appartamenti o case unifamiliari sono occupati

anche da persone escluse dal calcolo della PC, la pigione computabile deve essere

ripartita fra le singole persone. Le parti di pigione delle persone escluse dal

calcolo della PC non sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione

complementare annua (cpv. 1). Di massima, l'ammontare della pigione è ripartito in parti uguali (cpv. 2).

L'art. 16c OPC-AVS/AI ha in pratica codificato quanto stabilito in

precedenza dalla giurisprudenza federale.

In una sentenza del 3 gennaio 2001 pubblicata in

DTF 127 V 10, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha

stabilito che il nuovo art. 16c OPC (in vigore dal 1° gennaio 1998) è conforme

alla legge e persegue lo scopo di evitare il finanziamento indiretto di persone

che non beneficiano delle prestazioni complementari. Va dunque confermata la

regola generale per cui, di norma, la pigione complessiva deve essere ripartita

per le persone che abitano nella stessa economia domestica (RCC 1977 pag. 567,

RCC 1974 pag. 512 consid. 2; STCA dell'11 novembre 1991 nella causa A.T., STCA del 21 febbraio 1992 nella causa A.T.), anche nel caso in cui il contratto di locazione è

intestato ad una sola persona (ZAK 1974 pag. 556). Lo stesso vale per i figli a

beneficio di una prestazione complementare che vivono con i genitori (ZAK 1977

pag. 245). Secondo l'Alta Corte, infatti, ai fini della ripartizione del canone

locativo è determinante l'occupazione comune dei locali e non tanto la

questione di sapere chi ha versato la pigione o ha sottoscritto il contratto

(cfr. DTF 105 V 272 consid. 1).

Questa giurisprudenza è stata ribadita dal TFA in

una sentenza non pubblicata del 30 marzo 2001 (P 2/01).

La regola generale soffre tuttavia di eccezioni,

che vanno però concesse solo entro certi limiti e devono

essere ammesse con prudenza, ad esempio se uno degli inquilini occupa da solo

gran parte dell'abitazione oppure quando una persona accoglie gratuitamente nell'abitazione un'altra, poiché

vi è obbligata moralmente o giuridicamente (DTF 105 V 272).

In quest'ultimo caso l'allora TFA ha ammesso l'eccezione

alla suddivisione in parti uguali del canone di locazione, in quanto la

titolare del contratto di locazione, affetta da disturbi fisici e psichici,

necessitava forzatamente delle cure erogatele dalla persona che divideva con

lei l'appartamento; in caso contrario avrebbe dovuto essere ricoverata in

istituto. Tali cure risultavano quindi di grande importanza per l'assicurata,

che aveva un grosso debito di riconoscenza nei confronti dell'amico (DTF 105 V

272; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen

zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 86; Rumo-Jungo,

Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassen- und

Invalidenversicherung in: e. Murer

und h-u.

Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Socialversicherungsrecht,

Zurigo 1994, pag. 80).

Nella sentenza del 9 gennaio 2003 (P 76/01), in

un caso ticinese, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito

quanto segue:

" (…)

1.2 (…) La disposizione

è stata dichiarata conforme alla legge nella sentenza pubblicata in DTF 127 V 10, in quanto impedisce il finanziamento indiretto di persone che non fanno parte del calcolo della prestazione

complementare.

1.3 Dal testo di legge

emerge che la ripartizione della pigione non presuppone che l'abitazione rispettivamente

l'immobile siano stati locati insieme. È infatti sufficiente che le persone

interessate vivano insieme (VSI 2001 pag. 236 consid. 2a). La convivenza non

comporta tuttavia in ogni caso una ripartizione della pigione tra i

coabitanti. Da un lato essa viene effettuata solo quando le persone che

vivono nella medesima economia domestica non sono incluse nel calcolo della PC.

La suddivisione quindi non avviene nel caso di coniugi, di persone con figli o

orfani aventi diritto ad una rendita oppure partecipanti alla rendita, che

vivono sotto lo stesso tetto (cfr. art. 3a cpv. 4 LPC). Dall'altro la

giurisprudenza precedentemente in vigore in questo ambito non ha perso del

tutto la propria portata. Anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 16c OPC

AVS/AI quindi il fatto che una persona disponga della maggior parte dell'appartamento

rispettivamente che la vita in comune si fondi su un obbligo morale o giuridico

può provocare una diversa ripartizione della pigione rispettivamente la

rinuncia ad una suddivisione (VSI 2001 pag. 237 consid. 2b; sentenza in re

W. del 19 gennaio 2001 consid. 2b, P

26/00, DTF 105 V 273 consid. 2).

In tale contesto eccezioni devono essere senz'altro ammesse quando la

vita in comune è riconducibile ad un obbligo di mantenimento di diritto civile

fondato sugli art. 276 e 277 CC. Se così non fosse si dovrebbe procedere ad una

ripartizione della pigione anche quando l'avente diritto alla prestazione

complementare vive con figli propri non inclusi nel calcolo della rendita. In

tale ipotesi una diversa soluzione sarebbe incompatibile con lo scopo

perseguito dalla LPC consistente nella copertura in maniera adeguata dei

bisogni esistenziali in considerazione delle circostanze concrete personali ed

economiche. Una diversa soluzione sarebbe del resto inammissibile tenuto conto

del principio costituzionale dell'uguaglianza di trattamento. Infatti

assicurati con figli senza diritto alla rendita sarebbero svantaggiati non solo

rispetto ad assicurati senza figli, ma anche nei confronti di quelli con figli

con diritto alla rendita (VSI 2001 pag. 237 consid. 2b).

(…)

Considerandi

2.

In concreto dagli atti

emerge che i coniugi A. convivono con il figlio maggiorenne, in quanto a loro

dire egli non potrebbe permettersi un'economia domestica propria. Essi si

curano quindi parzialmente del suo mantenimento. Malgrado ciò essi non

possono tuttavia avvalersi delle eccezioni al principio della ripartizione del

canone di locazione su tutti i coabitanti. In effetti, da un lato, in quanto

maggiorenne, non beneficiario di una rendita, il figlio dei ricorrenti non è

compreso in alcun modo nel calcolo della prestazione complementare dei genitori

(cfr. art. 3a cpv. 7 lett. a LPC; art. 7 e 8 OPC

AVS/AI). Dall'altro per lo stesso motivo egli non può avvalersi di un obbligo

di mantenimento da parte dei genitori secondo l'art. 276 e

277.

CC. Nel ricorso, infine, non è neppure stato addotto che i

ricorrenti occuperebbero la maggior parte dell'appartamento né che il figlio si

prende cura dei genitori (sentenza in re W. del 19 gennaio 2001 consid. 2b, P

26/00).

Alla luce di questi

fatti, quindi, correttamente l'istanza inferiore ha concluso che il computo

integrale della pigione a carico dei ricorrenti configurerebbe un finanziamento

illegale di persona non facente parte del calcolo della prestazione

complementare.

Da questo punto di

vista, in quanto infondato, il ricorso dev'essere respinto.

3.

I ricorrenti si

avvalgono pure implicitamente dell'art. 328 cpv. 1 CC

secondo cui i parenti in linea ascendente e discendente e i fratelli e le

sorelle sono tenuti vicendevolmente a soccorrersi quando senza di ciò fossero

per cadere nel bisogno.

3.1

A proposito dell'obbligo di assistenza tra

parenti il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di statuire

che un eventuale obbligo d'assistenza di un figlio da parte dei genitori ai

sensi dell'art. 328 segg. CC non può costringere quest'ultimi all'indigenza,

essendo il suddetto onere a norma dell'art. 329 cpv. 1 CC

esigibile solo compatibilmente con le condizioni economiche degli obbligati.

Provvedere oltre i limiti prescritti da questa norma al sostegno di un parente

prossimo, rappresenta un obbligo morale che non costituisce donazione, ma se è

tale da comportare uno stato d'indigenza in colui che se ne fa carico è

configurabile quale rinuncia, senza idoneo motivo, a sostanza o a parte di essa

(RDAT 1994 I 77 188).

La citata giurisprudenza

federale va senz'altro applicata anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 16c cpv. 1 OPC AVS/AI. In effetti anch'essa persegue

lo scopo, come la citata norma, di non finanziare indirettamente persone non

facenti parte del calcolo della prestazione complementare.

3.2

Alla luce di quanto

sopra esposto neppure l'obbligo all'assistenza tra parenti secondo l'art. 328 CC può giustificare il computo dell'intero canone

di locazione a carico dei genitori. In tale ipotesi infatti essi cadrebbero ancora

maggiormente nell'indigenza: tenendo conto solo dei due terzi del canone di

locazione la Cassa di compensazione deve infatti versare unicamente il premio

dell'assicurazione malattia, mentre il computo completo della pigione

provocherebbe anche l'assegnazione di una prestazione complementare mensile,

ciò che è, come detto, inammissibile. (…)" (sottolineature

della redattrice).

Al proposito, in un'altra sentenza non pubblicata

del 5 luglio 2001 (P 56/00), il TFA, chiamato a statuire sulla deduzione della

pigione nel caso di una vedova a beneficio della PC che viveva insieme ad una

figlia minorenne proveniente da una relazione extraconiugale, ha rilevato

quanto segue:

" (…)

b) Dennoch führt das

gemeinsame Wohnen auch nach Inkrafttreten von Art. 16c ELV nicht in allen

Fällen zu einer Aufteilung des Mietzinses. Zum einen ist eine Aufteilung

nach dem Wortlaut der Verordnungsbestimmung nur dann vorzunehmen, wenn die im

gleichen Haushalt wohnenden Personen nicht in die EL-Berechnung eingeschlossen

sind. Damit entfällt eine Mietzinsaufteilung unter Ehegatten und bei

Personen mit rentenberechtigten oder an der Rente beteiligten Kindern sowie

Waisen, die im gleichen Haushalt leben (vgl. Art. 3a Abs. 4 ELG). Zum andern

hat die bisherige Rechtsprechung zur Mietzinsaufteilung nicht jede Bedeutung

verloren. Auch im Rahmen von Art. 16c Abs. 2 ELV, welcher

"grundsätzlich" eine Aufteilung des Mietzinses zu gleichen Teilen vorsieht,

kann der Umstand, dass eine Person den grössten Teil der Wohnung für sich in

Anspruch nimmt oder das gemeinsame Wohnen auf einer rechtlichen oder

moralischen Pflicht beruht, zu einer andern Aufteilung des Mietzinsabzuges und

- ausnahmsweise - auch zu einem Verzicht auf eine Mietzinsaufteilung Anlass

geben (BGE 105 V 273 Erw. 2). Was das Eidgenössische Versicherungsgericht

diesbezüglich zum alten Recht ausgeführt hat, gilt dem Grundsatz nach auch nach

Inkrafttreten von Art. 16c ELV, wovon auch die Verwaltungsweisungen ausgehen

(Rz 3023 WEL; vgl. auch Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement,

Zürich 2000, S. 86). Ausnahmen sind jedenfalls dann zuzulassen, wenn das

(unentgeltliche) Wohnen im gemeinsamen Haushalt auf einer zivilrechtlichen

Unterhaltspflicht beruht. Andernfalls wäre eine Mietzinsaufteilung selbst

dann vorzunehmen, wenn der EL-Ansprecher mit eigenen (nicht in die

EL-Berechnung eingeschlossenen) Kindern in der gemeinsamen Wohnung lebt, was

indessen nicht Sinn von Art. 16c ELV sein kann. Mit dieser Bestimmung soll

verhindert werden, dass die Ergänzungsleistungen auch für Mietanteile von Personen

aufzukommen haben, welche nicht in die EL-Berechnung eingeschlossen sind (AHI

1998.

S. 34). Abgesehen davon, dass von Mietanteilen in solchen Fällen kaum

gesprochen werden kann, liesse sich eine Mietzinsaufteilung mit der Zielsetzung

der Ergänzungsleistungen, nämlich einer angemessenen Deckung des

Existenzbedarfs unter Berücksichtigung der konkreten persönlichen und

wirtschaftlichen Verhältnisse, nicht vereinbaren. Sie hätte zudem eine

stossende Ungleichbehandlung zur Folge, indem Versicherte mit Kindern ohne

Rentenanspruch schlechter gestellt würden nicht nur gegenüber kinderlosen

Versicherten, sondern in der Regel auch gegenüber Versicherten mit Kindern, die

einen Rentenanspruch auslösen.

3.

- Im Zeitpunkt des

Verfügungserlasses (4. März 1999) war die am 8. Dezember 1983 geborene Tochter

der Beschwerdegegnerin fünfzehn Jahre alt und damit noch minderjährig. Einen

Anspruch auf Kinder- oder Waisenrente hat sie nicht ausgelöst. Als Inhaberin

der elterlichen Gewalt (nunmehr elterliche Sorge: Ziff. I 4 des BG über die

Änderung des ZGB vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Januar 2000; AS 1999 1118,

1144) war die Beschwerdegegnerin nach Art. 276 ZGB

verpflichtet, für den Unterhalt der Tochter aufzukommen und ihr unentgeltlich

Unterkunft zu gewähren. Im Hinblick auf diese zivilrechtliche Unterhaltspflicht

Dispositivo

hat die Vorinstanz nach dem Gesagten zu Recht entschieden, dass von einer

Mietzinsaufteilung gemäss Art. 16c ELV abzusehen

ist, woran die Vorbringen der Ausgleichskasse nichts zu ändern vermögen. Wohl

können nach Art. 323 Abs. 2 ZGB die Eltern vom Kind,

das in häuslicher Gemeinschaft mit ihnen lebt, verlangen, dass es einen angemessenen

Beitrag an seinen Unterhalt leistet. Dies setzt indessen voraus, dass das

Kind hiezu in der Lage ist und über eigenes Einkommen oder Vermögen verfügt. So

verhält es sich hier unbestrittener massen jedoch nicht. (…)" (sottolineature della redattrice).

Nella decisione del 13 gennaio 2002 (Inc. n.

33.2001.93) il TCA ha respinto la richiesta di una coppia di assicurati

convivente con un'altra coppia di persone, di considerare interamente la

pigione a carico del postulante le prestazioni complementari.

Anche nella sentenza del 7 gennaio 2003 (Inc. n.

33.2002.72) questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha respinto la richiesta

di una madre, che condivideva l'appartamento con la figlia maggiorenne, di

considerare il canone di locazione interamente a suo carico pur essendo la

figlia in attesa di prestazioni AI a seguito di un grave incidente.

Nel caso giudicato il 10 giugno 2002 (Inc. n.

33.2001.55) questo Tribunale rammentava come l'UFAS ha commentato l'art. 16c

OPC-AVS/AI (Pratique VSI 1998 pag. 35):

" (…) Le 1er alinéa indique quand il y a lieu de

procéder à une répartition du loyer. Il s'agit d'empêcher que les PC aient

également à intervenir à l'endroit de personnes qui ne sont pas prises en

compte dans le calcul PC. On ne précise pas davantage la nature du loyer qui

doit être partagé. En règle générale, lorsque l'appartement appartient à une

tierce personne, c'est le loyer prévu qui sera partagé. Si l'appartement ou la

maison occupée l'est conjointement avec le propriétaire, l'usufruitier ou le

titulaire d'un droit d'habitation, c'est le montant de la valeur locative qui

sera en règle générale réparti entre toutes les personnes. Le 2e alinéa indique

comment la répartition doit être opérée. En principe, elle se fera par têtes,

et non selon le nombre des pièces occupées ou de m2. Des dérogations sont

possibles, d'où l'utilisation de l'expression "en principe."

(…)".

Il TCA ha ammesso la divisione per due della

pigione - come indicato dall'amministrazione - in un altro caso di convivenza

tra madre e figlia (decisione del 14 giugno 2002, Inc. n. 33.2001.82).

In altra sentenza dell'11 settembre 2002 questo

Tribunale ha ritenuto che due conviventi in età che avevano congiuntamente

sottoscritto un contratto di locazione dovevano vedersi imputare la pigione in

ragione di ½ ciascuno (inc. n. 33.2002.25).

Ancora, nella STCA del 28 marzo 2006 (inc. n.

33.2005.10), ribadita nella recente STCA del 19 agosto 2010 (33.2010.2), il Tribunale

ha negato l'esistenza dell'eccezione al principio della suddivisione della

pigione per teste, a motivo che la convivenza della mamma/suocera e del nipote

con i coniugi richiedenti le PC configurava la situazione opposta a quella che

si dovrebbe presentare per poter mettere in pratica la summenzionata eccezione.

In questo caso, infatti, i richiedenti convivevano con i loro parenti per

aiutare i secondi sia dal profilo fisico che psicologico, e non invece per farsi

aiutare da loro. Da essi, non ricevevano quindi alcuna assistenza specifica

quale controprestazione per l'ospitalità loro concessa.

Nel giudizio del 6 settembre 2006 (inc. n.

33.2006.5), il TCA ha ritenuto che l'occupazione dell'abitazione da parte del

ricorrente e di una signora, che svolgeva le faccende domestiche per conto del

primo a causa dei suoi numerosi impedimenti di salute, sia paritaria e che

pertanto la pigione lorda andava regolarmente suddivisa in parti uguali fra i

due conviventi, non essendo il ricorrente neppure obbligato giuridicamente o

moralmente ad ospitare questa signora. All'assicurato è stata computata a titolo di pigione lorda la metà dell'intero costo.

Nella STCA del 12 novembre 2007 (inc. n.

33.2007.9) il ricorrente conviveva con la moglie e la figlia maggiorenne e quest'ultima,

sebbene fosse un aiuto fisico e psicologico molto importante, non prestava loro

cure "particolari" al punto da evitare un ricovero in casa anziani/di

cura. Pertanto, il Tribunale ha deciso che poiché conviveva con il ricorrente

ma non era beneficiaria di PC, la figlia era esclusa per definizione dal

calcolo PC dei genitori.

Anche nella sentenza del 18 novembre 2009 (inc.

n. 33.2009.7) il TCA ha suddiviso il costo della pigione lorda tra il padre in

età AVS e la figlia maggiorenne convivente.

2.7. Nel

caso di specie, allo scopo di determinare la suddivisione dello spazio

abitabile fra l'assicurato, la

moglie ed eventuali altre persone, pendente causa il TCA ha chiesto al

ricorrente di precisare se la figlia __________ convive nel suo appartamento (doc.

V).

RI 1 ha affermato che la figlia "tiene il

domicilio da me per via della posta da me. Nel mio appartamento di 2 ½ locali

composto da una camera un piccolo salotto e cucina, non avrei posto ospitarla

da me. Viene qualche volta a pranzo, altrimenti abita da un amico."

(doc. VI).

Pronunciatasi al riguardo, la Cassa cantonale di compensazione ha osservato di essersi basata su quanto il ricorrente ha indicato

nell'apposito formulario per la richiesta di una prestazione complementare

(doc. 33), ossia che nella propria economia domestica sono pure presenti la

moglie __________ e la figlia __________ (doc. VIII).

Vista la discrepanza fra quanto affermato

dall'assicurato al momento della richiesta delle PC e quanto risposto ora, il 1°

settembre 2010 (doc. IX) il Tribunale ha interpellato l'Ufficio controllo

abitanti del Comune di __________.

Dalle dichiarazioni di domicilio prodotte concernenti

__________ (doc. X) ed il ricorrente (doc. Xbis), risulta da un lato che la

figlia, nata nel 1966, è domiciliata in Via __________ a __________ e

dall'altro lato che il padre è domiciliato nello stesso Comune - ma l'indirizzo

non è specificato - dal 1° agosto 1988, unitamente alla moglie ed alla di lui

figlia.

Questo accertamento contraddice la presa di

posizione del ricorrente, perciò per potere stabilire con certezza il numero di

persone abitanti con il ricorrente, e determinare la pigione computabile, il

TCA ha sentito personalmente __________ (doc. XIV).

Dall'udienza del 27 settembre 2010 (doc. XV) è

emerso che:

" (…)

La figlia del ricorrente

dichiara che l'appartamentino occupato dal papà e da sua moglie __________ è un

piccolo appartamento di pochi metri quadrati dove la cucina si apre sulla sala,

c'è una camera matrimoniale, bagno, un corridoio e nella sala c'è il tavolo con

un piccolo divano e il televisore. Il divano si trasforma in divano in letto

per quando la figlia si ferma dal papà di tanto in tanto per le necessità di

quest'ultimo siccome è malato. Anche la __________ è ammalata perchè ha

avuto un tumore, il papà invece ha avuto un ictus e si sposta con un girello. I

problemi di salute sia del papà che della sig.ra __________ sono seri e questo

impone a __________ di fermarsi di tanto in tanto di dormire da loro. La

frequenta di fermarsi a dormire dipende da come stanno di salute il papà e la __________

e dalle esigenze che hanno, in genere una volta alla settimana.

La sig.ra __________

precisa che i suoi effetti personali sono nell'appartamento della mamma

dove lei dispone di una stanza, e li ci sono i suoi vestiti e le sue cose.

Il recapito presso il

papà è anche per la posta

perchè, lavorando come commessa alla __________ di __________. In effetti __________

si reca a casa del papà per il pranzo ogni giorno. Così ha a disposizione

la posta e verifica come stanno.

Anche la mamma della

sig.ra __________, ex moglie del papà, che di cognome fa __________ ha un

appartamento sempre a __________ in zona scuole, Via __________. (…)" (sottolineature della redattrice)

2.8. Dall'esame

della documentazione e dalla testimonianza raccolte, è possibile trarre le seguenti

considerazioni.

Da una parte vi sono degli elementi a favore

della conclusione che l'assicurato convive con la moglie e la figlia 44enne.

Infatti, nel formulario per richiedere le PC,

l'assicurato ha risposto "sì" alla domanda n. 53 e quindi ha

affermato di avere un'economia propria. Alla successiva domanda, la n. 54 che

recita: "Se sì, quali persone non indicate alle cifre 1-19 convivono

nella vostra economia domestica" (sottolineatura della redattrice),

l'interessato ha indicato i nomi di __________ e __________, nonché il

rispettivo anno di nascita e lo statuto familiare.

Un altro indizio è la

dichiarazione del Comune di __________, che ha attestato che la figlia è

domiciliata in via __________.

Dall'altra parte, vi sono delle circostanze che attestano

a favore di una convivenza soltanto fra l'insorgente e la moglie.

Una di esse va ricercata nella seconda

dichiarazione dell'assicurato in risposta alla domanda del TCA. Egli ha infatti

precisato che la figlia ha il domicilio al suo stesso indirizzo unicamente per via

del recapito postale e che il suo appartamento è costituito di una sola stanza

e di un soggiorno, ciò che rende impossibile la convivenza di tre persone.

Inoltre, il contratto d'affitto stipulato il 14

febbraio 2007 ed entrato in vigore il mese seguente (doc. A5) prevede che l'appartamento

locato in cui vive l'interessato è composto di 2 ½ locali ed è adibito ad abitazione

familiare per due persone.

L'udienza del 27 settembre 2010 ha infine chiarito la situazione.

Va quindi definitivamente ritenuto che __________

non abita con il padre e la di lui moglie ma, per comodità, essendo

l'abitazione del papà più vicina al suo posto di lavoro, ella va da lui tutti i

giorni a pranzo. Solo talvolta la figlia si ferma a dormire dal padre sul

divano-letto in salotto e ciò avviene quando il ricorrente e/o sua moglie, entrambi

malati, hanno bisogno di aiuto. In genere, la figlia dorme a casa dell'assicurato

una volta alla settimana, ma la frequenza dipende dalle necessità dell'anziano

coniuge e della di lui moglie.

Ciò che conta, per il calcolo delle prestazioni

complementari del ricorrente, è che __________ vive dalla madre, dove ha una

stanza in cui tiene i suoi effetti personali, mentre dal padre si reca

espressamente per pranzare e per ritirare la corrispondenza; a volte capita poi

che si fermi anche a dormire, ma non è la regola.

Visti questi elementi, tutto ben considerato,

d'avviso di questo Tribunale, si deve concludere che l'appartamento di via __________

è abitato soltanto dal ricorrente e da sua moglie, quindi da due persone, come

d'altronde il contratto di locazione stesso indica, visto che l'appartamento è

di 2 ½ locali.

Nel computo delle spese riconosciute del

ricorrente va dunque inserita la cifra di Fr. 10'680.- (doc. A5),

corrispondente all'intero costo annuo della pigione lorda, ossia spese

accessorie comprese, a cui egli deve fare fronte (Fr. 890.- x 12 mesi).

Questo importo sostituisce l'ammontare di Fr.

7'120.- ritenuto dalla Cassa cantonale di compensazione che, basandosi sui dati

forniti dallo stesso assicurato al momento della richiesta delle PC, ha

considerato che la figlia vivesse con lui e quindi ha computato solo 2/3 della

pigione (art. 16c OPC-AVS/AI).

2.9. Stanti le

considerazioni che precedono, le spese riconosciute dell'assicurato assommano dunque a Fr. 48'144.-

(Fr. 28'080.- [fabbisogno vitale per coniugi] + Fr. 9'384.- [contributo cassa malati per coniugi] + Fr. 10'680.- [pigione lorda per due persone]).

L'importo individuato dalla Cassa cantonale di compensazione deve

quindi essere modificato in questi termini.

2.10. Per quanto

concerne i redditi computabili, vanno conteggiate le rendite e le

pensioni percepite dal ricorrente e da sua moglie (art. 11 cpv. 1 lett. d LPC).

Da un lato si ha dunque la rendita AVS di Fr. 1'710.- al mese (doc.

8) percepita dall'assicurato nel 2010 (art. 23 cpv. 3 OPC-AVS/AI),

corrispondente a Fr. 20'520.- annui.

Oltre a ciò va ritenuta la rendita AVS, di pari importo, che __________

riceve nell'anno corrente (doc. 9).

Si ottiene dunque un ammontare di Fr. 41'040.-

per rendite AVS.

D'altro lato va computata la rendita della previdenza professionale

di cui beneficia l'assicurato, che per l'anno corrente (art. 23 cpv. 3

OPC-AVS/AI) è pari a Fr. 353.- al mese (doc. 8), quindi annualmente a Fr. 4'236.-

(Fr. 353.- x 12 mesi).

A questo importo va aggiunto il rincaro versato dall’assicuratore

come avvenuto nei due precedenti anni. Infatti, parallelamente alla rendita

mensile del II pilastro, le __________ versano un'indennità di rincaro quasi equivalente

alla rendita annua stessa (l'ex datore di lavoro ha riconosciuto un'indennità di

Fr. 3'880.- nel 2008, doc. 10, e di Fr. 3'876.- nel 2009, doc. B1). Il rincaro riferito

al 2010 sarà determinato solo nel corso del mese del prossimo dicembre. A mente

del TCA, nonostante la natura del rincaro riconosciuto dalla Cassa pensione,

viste le modalità di pagamento dello stesso mediante versamento unico a fine

anno civile, si deve computare l’importo ottenuto nel corso dell'anno civile precedente

(art. 23 cpv. 1 OPC-AVS/AI) anziché corrente (art. 23 cpv. 3 OPC-AVS/AI). Così

facendo, infatti, si determinano le reali capacità finanziarie dell'assicurato

per l'anno in esame.

Più concretamente, si deve considerare l'intera pensione della

previdenza professionale ricevuta dalle __________ (doc. B1), pari a Fr.

8'112.- (Fr. 353.- x 12 mesi [pensione II pilastro] + Fr. 3'876.- [indennità

di rincaro per il 2009]).

In merito all'importo da computare quale pensione, occorre osservare

che l'amministrazione ha erroneamente ritenuto una doppia entrata mensile di

Fr. 353.- a titolo di II pilastro (Fr. 353.- x 2 x 12 mesi = Fr. 8'472.-),

molto probabilmente ritenendo che il versamento di Fr. 353.- del 29 marzo 2010 (doc.

8) costituisse ulteriore pensione oltre a quella già ricevuta il 1° marzo 2010

(doc. 8), quando invece questo importo corrisponde al versamento anticipato della

rendita per il mese di aprile 2010.

2.11. I numerosi attestati

di carenza di beni (54) rilasciati ai creditori nei confronti del ricorrente

per un totale di Fr. 90'243,50 ed i due procedimenti esecutivi in corso per

oltre Fr. 4'500.- (doc. B3), vanno considerati nella sostanza a titolo di

debito. Al proposito si fa riferimento alla prassi di questo TCA (STCA del 28

marzo 2006, 33.2005.10; STCA del 22 maggio 2002, 33.2001.56; STCA del 20 febbraio 2002, 33.2001.23/26; STCA del 23 marzo 2001, 39.2000.86).

Considerata anche la franchigia di Fr. 40'000.-

per coniugi, come ha ben rilevato la Cassa di compensazione (doc. XIX) all'interessato

non va computata alcuna sostanza.

2.12. La rendita della

previdenza professionale è oggetto di parziale pignoramento ordinato il 13

luglio 2010 (doc. XVII) dall'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ che

ha imposto di riversare Fr. 65.- al mese. Il pignoramento è effettivo dal mese

di agosto 2010 (doc. B1). Da tale mese quindi le __________ pagano al

ricorrente una rendita previdenziale di Fr. 288.- (Fr. 353 - Fr. 65). Questo

Tribunale evidenzia che ai fini del presente giudizio tale pignoramento non è rilevante

per la determinazione dei redditi conseguiti dal ricorrente.

Pure ininfluente è la circostanza che ora l'UEF

ha modificato l'importo della trattenuta sulla rendita del II pilastro (doc.

XVII). Di conseguenza, per il calcolo della prestazione complementare, i debiti

contratti dall'assicurato non devono essere dedotti dai redditi computabili.

Stante quanto precede, il citato ammontare di CHF

8'112 annui, deve essere interamente posto alla base del calcolo per la determinazione

dell’eventuale diritto ad una prestazione complementare, indipendentemente di

pignoramenti ordinati dall'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ per

fronteggiare i debiti del ricorrente.

2.13. Da quanto

esposto discende dunque che le entrate computabili al ricorrente sono

pari a Fr. 49'152.- (Fr. 41'040.- [rendite AVS] + Fr. 8'112.- [II pilastro]).

2.14. Come visto in

ingresso, la prestazione complementare annua a cui il ricorrente ha diritto è

pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art.

9 cpv. 1 LPC).

In concreto, nonostante i nuovi importi ritenuti

nelle motivazioni che precedono, i redditi computabili del ricorrente pari a Fr.

49'152.-, superano le spese

riconosciute stabilite in Fr. 48'144.-.

Si ha così un'eccedenza di reddito pari a Fr. 1'008.-. Di conseguenza, non v'è spazio per concedere all'assicurato una

prestazione complementare.

Il ricorso deve essere quindi respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare

quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione,

e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà

essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha

ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster