33.2010.9
Ricorso carente nelle motivazioni e conclusioni. Decesso del ricorrente. Diffida agli eredi. Anno non ricevibile
26 ottobre 2010Italiano6 min
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RICERCA
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Numero d'incarto:
33.2010.9
Data decisione, Autorità:
26.10.2010, TCA
Titolo:
Ricorso carente nelle motivazioni e conclusioni. Decesso del ricorrente. Diffida agli eredi. Anno non ricevibile
EMENDAMENTO
IRRICEVIBILITÀ
RICORSO
art. 560 CC
art. 567 CC
art. 3 LPTCA
art. 4 cpv. 3 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
33.2010.9
IR/lb
Lugano
26 ottobre 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso del 27 maggio 2010 interposto
da
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 30 aprile
2010 emanata da
Cassa cantonale di compensazione
Ufficio delle prestazioni,
6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
Considerato
in
fatto ed in diritto
• che il 27 maggio 2010 RI
1, purtroppo venuto a mancare il 10 luglio 2010 come il Tribunale ha potuto accertare,
ha inoltrato al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni un ricorso formulato
avverso la decisione su opposizione del 30 aprile 2010 resa dalla Cassa
Cantonale di Compensazione AVS/AI/IPG in materia di prestazioni complementari;
• che, più dettagliatamente, il signor RI 1 ha
inoltrato un "ricorso cautelativo" di poche righe indicando
suo contatto, allora, con il funzionario della Cassa preposto all’esame delle
sue richieste e specificando di non condividere le cifre esposte nella tabella
di calcolo dell'amministrazione nella decisione (doc. I);
• che, in difetto di produzione della decisione su
opposizione impugnata il 31 maggio 2010, la Cancelleria del Tribunale ha chiesto all'assicurato di trasmettere copia del provvedimento
avversato.
• che il 10 giugno 2010 RA 1, per conto del padre
ricorrente, ha fatto pervenire quanto richiesto ed il giorno stesso il giudice
delegato ha imposto, ai fini della ricevibilità del ricorso, suo completamento
secondo i dettami della procedura. A tal scopo alla parte ricorrente é stato
fissato un termine di 15 giorni;
• che il 30 giugno 2010 RA 1, sulla scorta di un
certificato medico e di una procura rilasciata dal padre, ha postulato
restituzione del termine. L’istanza è stata accolta e nuovo termine è stato
concesso con scadenza al 30 luglio 2010;
• che, come indicato nei rilievi precedenti, il
Tribunale cantonale delle Assicurazioni ha preso conoscenza, nelle more della
procedura che il ricorrente è venuto a mancare il 10 luglio 2010;
• che con scritto 9 settembre 2010 il giudice
delegato ha segnalato alla procuratrice come:
" Alla luce della pendenza della
procedura, nonostante la procura rilasciata in favore della figlia RA 1, mi corre
l'obbligo di informarvi del fatto che in caso di decesso di una parte pendente
lite, i suoi eredi le subentrano ipso jure nel processo (art. 560 CC). Tuttavia
gli eredi acquistano tale loro qualità definitiva a condizione che accettino la
successione.
Per
cui, di principio, la procedura resta sospesa sino allo scadere del termine per
la rinuncia ex art. 567 CC o sino ad eventuale dichiarazione d'accettazione della
successione (sentenza del 18.10.2000 nella causa I 704/99)"
• che il termine per l’accettazione della
successione è di 3 mesi dall’apertura della stessa;
• che gli eredi di RI 1 sono quindi stati invitati
a volere comunicare al TCA la:
" loro intenzione per quanto concerne
la continuazione della procedura. In altri termini chiedo se sia intenzione
degli eredi di mantenere il ricorso. A tale scopo chiedo che venga trasmessa al
Tribunale una dichiarazione scritta degli eredi che attesti tale volontà unitamente
al certificato ereditario."
• che, constatato come allo scritto 9 settembre
2010 non sia seguita reazione alcuna, neppure interlocutoria, il giudice
delegato ha concesso, con decreto del 9 settembre 2010 (doc. IX) un termine di
15 giorni per procedere alla completazione del ricorso ritenuta l’esistenza di
una rappresentante e ciò comunque alla luce del tenore dell’art. 560 CCS. Nel
decreto 9 settembre 2010 il giudice delegato ha evidenziato quali esigenze
formali minime debba avere un atto di ricorso (concisa esposizione dei fatti,
una motivazione adeguata e le conclusioni del ricorrente) ed il dettame della
procedura che impone al giudice delegato, se non adempiute le condizioni minime
Fatti
di procedura, di ritornare l’atto per il necessario emendamento concedendo a
tal fine un termine di 15 giorni ed avvertendo nel contempo la parte ricorrente
dell’irricevibilità in caso di mancato ossequio del termine imposto;
• che, a seguito della morte di RI 1, il termine
per il completamento e la rettifica del gravame imposti con il primo decreto
del 10 giugno 2010 (oggetto di successiva domanda di restituzione dei termini)
non ha potuto essere ossequiato motivo per cui il giudice delegato ha rinnovato
l'imposizione il 29 settembre 2010;
• che anche il termine fissato con il decreto del
29 settembre 2010 (nelle more del quale è venuto a scadere il termine
trimestrale di cui all’art. 567 CCS riservata l’applica-zione del cpv. 2 della
medesima norma), non è stato impiegato dagli eredi, ed in particolare dalla
rappresentante del ricorrente ed è scaduto infruttuoso;
• che, ancora prima dell’accettazione o meno della
successione da parte degli eredi, sarebbe stato comunque agevole per gli eredi
fu RI 1, e per essi la figlia RA 1, completare l’esposto, indicare le motivazioni
Considerandi
di contrarietà al provvedimento impugnato, motivando le proprie ragioni e
formulando conclusioni di causa;
• che, alla luce del disinteresse dimostrato dagli
eredi del ricorrente che non hanno reagito allo scritto 9 settembre 2010 – che
già faceva seguito al primo decreto di completazione ed alla concessione del
nuovo termine (secondo i tempi sugggeriti dallo stesso ricorrente tramite la
figlia RA 1) – e non hanno dato nessun seguito rispettivamente non hanno
contattato in alcun modo il Tribunale (segnalando ad esempio difficoltà a
raggiungere tutti gli eredi o contestazioni in merito alla successione) neppure
dopo l’intimazione del decreto che imponeva la completazione del ricorso,
decreto datato 29 settembre 2010, ritenuto come l’atto presentato il 27 maggio
2010.
non appare conforme ai dettami minimi procedurali per essere ammesso ed
esaminato nel merito (limitandosi a manifestare la contrarietà al calcolo
eseguito dalla Cassa senza motivazione, senza argomentazione e senza conclusioni),
il ricorso va dichiarato irricevibile ed allo stesso non va dato seguito
procedurale;
• che la valutazione ed il giudizio in merito alla
ricevibilità del gravame compete al giudice delegato (art. 4 cpv. 3 LPrTCA). La
presente procedura non comporta, fatto salvo il caso di temerarietà o
negligenza non dati in concreto, il carico di tasse di giustizia e spese che
vengono poste a carico dello Stato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è irricevibile.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni
dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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