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Decisione

33.2010.9

Ricorso carente nelle motivazioni e conclusioni. Decesso del ricorrente. Diffida agli eredi. Anno non ricevibile

26 ottobre 2010Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

di procedura, di ritornare l’atto per il necessario emendamento concedendo a

tal fine un termine di 15 giorni ed avvertendo nel contempo la parte ricorrente

dell’irricevibilità in caso di mancato ossequio del termine imposto;

• che, a seguito della morte di RI 1, il termine

per il completamento e la rettifica del gravame imposti con il primo decreto

del 10 giugno 2010 (oggetto di successiva domanda di restituzione dei termini)

non ha potuto essere ossequiato motivo per cui il giudice delegato ha rinnovato

l'imposizione il 29 settembre 2010;

• che anche il termine fissato con il decreto del

29 settembre 2010 (nelle more del quale è venuto a scadere il termine

trimestrale di cui all’art. 567 CCS riservata l’applica-zione del cpv. 2 della

medesima norma), non è stato impiegato dagli eredi, ed in particolare dalla

rappresentante del ricorrente ed è scaduto infruttuoso;

• che, ancora prima dell’accettazione o meno della

successione da parte degli eredi, sarebbe stato comunque agevole per gli eredi

fu RI 1, e per essi la figlia RA 1, completare l’esposto, indicare le motivazioni

Considerandi

di contrarietà al provvedimento impugnato, motivando le proprie ragioni e

formulando conclusioni di causa;

• che, alla luce del disinteresse dimostrato dagli

eredi del ricorrente che non hanno reagito allo scritto 9 settembre 2010 – che

già faceva seguito al primo decreto di completazione ed alla concessione del

nuovo termine (secondo i tempi sugggeriti dallo stesso ricorrente tramite la

figlia RA 1) – e non hanno dato nessun seguito rispettivamente non hanno

contattato in alcun modo il Tribunale (segnalando ad esempio difficoltà a

raggiungere tutti gli eredi o contestazioni in merito alla successione) neppure

dopo l’intimazione del decreto che imponeva la completazione del ricorso,

decreto datato 29 settembre 2010, ritenuto come l’atto presentato il 27 maggio

2010.

non appare conforme ai dettami minimi procedurali per essere ammesso ed

esaminato nel merito (limitandosi a manifestare la contrarietà al calcolo

eseguito dalla Cassa senza motivazione, senza argomentazione e senza conclusioni),

il ricorso va dichiarato irricevibile ed allo stesso non va dato seguito

procedurale;

• che la valutazione ed il giudizio in merito alla

ricevibilità del gravame compete al giudice delegato (art. 4 cpv. 3 LPrTCA). La

presente procedura non comporta, fatto salvo il caso di temerarietà o

negligenza non dati in concreto, il carico di tasse di giustizia e spese che

vengono poste a carico dello Stato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è irricevibile.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni

dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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