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Decisione

33.2011.11

Rimborso spese di aiuto domiciliare:costi non coperti interamente da LAMal.Cura,aiuto,assistenza.Prestazioni fornite da organizzazioni (private) riconosciute Spitex sono rimborsate illimitatamente,men

17 luglio 2012Italiano75 min

Source ti.ch

Fatti

I Cantoni possono rimborsare direttamente ai fornitori i costi fatturati

non ancora pagati (art. 14 cpv. 7 LPC).

Riguardo alle spese di aiuto, di cure e di assistenza

a domicilio qui in esame, la Legge di applicazione della LPC del 23 ottobre

2007 (LALPC), in vigore dal 1° gennaio 2008, prevede all'art. 18 cpv. 1 che le

spese di aiuto, cura e assistenza rese necessarie dalla vecchiaia, dall'invalidità,

da un infortunio o da malattia e prestate da servizi pubblici di utilità

pubblica sono rimborsate.

A norma dell'art. 18 cpv. 2 LALPC, nel caso di

una tariffa scalare secondo il reddito o la sostanza, si tiene conto solo della

tariffa più bassa.

Le spese di cura e assistenza insorte in un

istituto diurno, in un ospedale giornaliero o in un ambulatorio, pubblici o di

utilità pubblica, sono anch'esse rimborsate (art. 18 cpv. 3 LALPC).

Secondo l'art. 18 cpv. 4 LALPC, le spese di cura

prestate da istituti privati sono rimborsate in quanto corrispondono a quelle insorte

in istituti pubblici o di utilità pubblica.

Per l'art. 18 cpv. 5 LALPC, le spese debitamente

comprovate di aiuto e assistenza necessari nell'economia domestica sono rimborsate

fino a Fr. 4'800.- al massimo per anno civile se tali prestazioni sono fornite

da una persona che:

a) non vive nella stessa economia domestica o

b) non lavora per un'organizzazione Spitex

riconosciuta.

In caso di rimborso ai sensi del capoverso 5, le

spese prese in considerazione sono limitate a un massimo di Fr. 25.- all'ora

(art. 18 cpv. 6 LALPC).

2.3. Con la Legge

federale che emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione

finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC),

del 6 ottobre 2006 ed in vigore dal 1° gennaio 2008, la Legge sulle prestazioni

complementari all'AVS/AI è stata interamente rivista.

Questa riforma ha richiesto una revisione

completa della legge d'applicazione cantonale, che da legge sui sussidi ha assunto

le connotazioni di una legge sulle prestazioni (cfr. Messaggio del 2 maggio

2007 n. 5924 del Consiglio di Stato, capitolo 8).

Al capitolo "8.1.5 Spese di malattia e di invalidità (art.

14-16 della legge federale)", il Consiglio di

Stato si è così pronunciato:

" Con

la NPC le spese di malattia e di invalidità sono esclusivamente a carico dei

Cantoni, ai quali spetta, in linea di principio, di determinare quali siano le

spese rimborsabili, purché ciò non comporti però un peggioramento della situazione

attuale per gli assicurati.

Allo scopo di garantire una prassi uniforme a livello nazionale,

la LPC definisce per quali prestazioni i Cantoni possono prevedere un rimborso

delle spese e ne fissa i termini di richiesta. La soluzione proposta tiene

conto della sovranità dei Cantoni in questo settore, senza provocare un

peggioramento della situazione delle persone assicurate. La competenza di

stabilire l'importo massimo del rimborso annuo delle spese di malattia e d'invalidità,

il quale non dovrà essere inferiore agli importi massimi attuali, è conferita

ai Cantoni.".

Riguardo ai contenuti della nuova legge di applicazione della LPC,

al capitolo 8.2 del citato Messaggio n. 5924 il Consiglio di Stato ha

osservato:

" Il

nuovo assetto della legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e

all'AI rende necessario un adeguamento della relativa legge cantonale di

applicazione. Considerato che con la NPC si propone l'introduzione di una nuova

LPC, il Consiglio di Stato propone l'abrogazione dell'attuale legge cantonale,

sostituendola con una nuova normativa, che consideri le innovazioni proposte

con la NPC in materia di prestazioni complementari. La modifica più sostanziale

riguarda l'introduzione di un nuovo capitolo relativo al rimborso delle spese

(art. da 5 a 25): per il resto, sono da segnalare solo leggeri modifiche

rispetto alla Legge d'applicazione attuale.".

L'Esecutivo cantonale si è pronunciato più specificatamente sulle

spese di malattia e di invalidità (art. 34 LPC) al capitolo 8.2.4:

" Con

la NPC, le spese di malattia e di invalidità sono esclusivamente a carico dei

Cantoni, ai quali spetta di determinare quali siano le spese rimborsabili, nei

limiti dell'art. 14 della legge federale.

Il contenuto dell'Ordinanza federale sul rimborso delle spese di

malattia e delle spese dovute all'invalidità in materia di prestazioni complementari

(OMPC) viene quindi ripreso nella legislazione cantonale sulle prestazioni

complementari (legge di applicazione e regolamento), ritenuto che il nostro

Cantone limita il rimborso alle spese necessarie nell'ambito di una fornitura

di prestazioni economica ed appropriata (art. 14 cpv. 2 della legge federale).

Gli importi massimi dei rimborsi corrispondono a quelli previsti dall'art. 14

cpv. 3-6 della legge federale.

Con la nuova legge cantonale di applicazione viene conferita una delega

al Consiglio di Stato di determinare a quali attori (fornitori di prestazioni o

assicuratori) possono essere direttamente rimborsati i costi fatturati e non

ancora pagati (art. 14 cpv. 7 della nuova legge federale).".

Il tenore dell'attuale art. 18 LALPC è identico

all'art. 13 OMPC, ad eccezione dell'art. 13 cpv. 5 OMPC (dal 2004 art. 13b

OMPC) che è stato poi ripreso nell'art. 20 LALPC.

L'OMPC (Ordinanza sul rimborso delle spese di

malattia e delle spese dovute all'invalidità in materia di prestazioni

complementari, RS 831.301.1) è stata abrogata con l'entrata in vigore della

nLPC il 1°gennaio 2008, dato che la competenza per legiferare in materia di

rimborsi di spese di malattia e d'invalidità - entro il termine di 3 anni

previsto dall'art. 34 LPC - è stata trasferita ai Cantoni e quindi, per il

nostro Cantone, la materia è stata tempestivamente regolata dal 2008 dalla

LALPC.

2.4. Nella

sentenza P 16/03 del 30 novembre 2004, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni ha riconosciuto al considerando 5. 2 che la cura dei piedi

(pedicure) può essere considerata quale aiuto per altri bisogni fisici

indispensabili ai sensi del N. 5062 DPC. Nel caso esaminato, però, siccome la

ricorrente non aveva bisogno di una tale cura, il TFA ha concluso che la

speciale cura dei piedi praticata da una professionista del ramo non ricadesse

sotto l'art. 13 OMPC ("Die Fusspflege kann

dabei durchaus als Hilfe bei einer anderen erforderlichen körperlichen

Verrichtung betrachtet werden. Soweit sie im Rahmen der Pflege und Betreuung zu

Hause (durch die Spitex oder eine vergleichbare Organisation; Art. 13 Abs. 1

und 4 ELKV) oder in einem Tagesheim (Art. 13 Abs. 3 ELKV) erfolgt, ist sie als

Bestandteil der umfassenden Pflegeleistung grundsätzlich ebenfalls zu übernehmen.

Solch umfassender Pflege bedarf die Beschwerdeführerin indessen nicht. Die

durch eine Fachperson erbrachte spezielle Fusspflege fällt daher nicht in den

Anwendungsbereich von Art. 13 ELKV.").

L'Alta Corte ha esaminato a fondo l'art. 13 OMPC nella STFA P 19/03 del 20 dicembre 2004, pubblicata in SVR 2005 EL Nr. 2, interpretando in particolare i termini dell'art. 13 cpv. 6

OMPC, al fine di determinare se i costi dell'accompagnamento familiare di

carattere sociopedagogico di un bambino, proposto da Pro Juventute, possano

essere assunti dalle prestazioni complementari quale aiuto e assistenza

necessari nell'economia domestica.

L'allora Tribunale federale delle assicurazioni ha innanzitutto evidenziato

la differente formulazione dell'art. 13 cpv. 6 OMPC nelle tre lingue nazionali,

ciò che non rende chiara tale norma, da cui la necessità di interpretarla,

anche perché l'art. 3d cpv. 1 lett. b vLPC non dà una definizione di aiuto,

cure e assistenza a domicilio e in strutture diurne e neppure l'art. 3d cpv. 4

vLPC che delega al Consiglio federale il compito di stabilire le spese che possono

essere rimborsate è d'aiuto, essendo molto generico.

La nostra Massima istanza ha osservato che l'art. 3d vLPC, ai

capoversi 2 e 3, distingue le situazioni delle persone che vivono a casa da

quelle che vivono in un istituto. Pertanto, conformemente al titolo dell'art. 13

OMPC ("spese… a domicilio"), per le persone che vivono a casa oltre ai

costi per le cure vengono rimborsate eventualmente le spese per l'aiuto per i lavori

di casa, che si rendono necessari a causa dell'età, dell'invalidità, dell'infortunio

o della malattia.

L'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i

costi delle prestazioni atte a diagnosticare o a curare una malattia e i

relativi postumi, quali gli esami, le terapie e le cure dispensate ambulatorialmente,

al domicilio del paziente, in ospedale, parzialmente in ospedale o in una casa

di cura dal medico, dal chiropratico, da persone che effettuano prestazioni

previa prescrizione o indicazione medica (art. 25 cpv. 2 lett. b LAMal, nel

tenore in vigore fino al 31 dicembre 2010; dal 1° gennaio 2011, sono state

eliminate dal testo le cure dispensate al domicilio del paziente e quelle

parzialmente in ospedale). Esse possono essere utili per l'esecuzione di

trattamenti acuti o concernere pazienti cronici a casa o in case di cura; quale

cura medica extra-ospedaliera viene indicata la cura, che è dispensata a casa,

ambulatorialmente o in una casa di cura.

Secondo l'art. 7 cpv. 1 lett. b in connessione con il cpv. 2 OPre,

sono riconosciute dall'assicurazione malattia gli esami, le terapie e le cure di base effettuati da organizzazioni di cure e d'aiuto a

domicilio (art. 51 OAMal). Per le cure (prestazioni) giusta l'art. 7

cpv. 2 lett. b OPre, si tratta di prestazioni di aiuto medico con finalità diagnostica

o terapeutica, come per esempio l'introduzione di sonde o cateteri come pure le

cure corrispettive (art. 7 cpv. 2 lett. b n. 5 OPre). Per le cure di base si

intendono i provvedimenti di cura di natura non medica (art. 7 cpv. 2 lett. c OPre).

Le cure mediche a domicilio vanno distinte dalla conduzione dell'economia

domestica (aiuto per l'economia domestica), che non ricade nel catalogo delle

prestazioni rimborsate dalla LAMal. L'aiuto domestico comprende le attività

necessarie per l'alimentazione dell'ammalato, fare il bucato ed altre attività

simili, che concernono l'aspetto economico ed il modo di vivere dell'ammalato. Per

quanto riguarda l'aiuto per l'economia domestica appena descritto, è esclusa

una partecipazione alle spese giusta l'art. 64 LAMal, come prevede l'art. 3d

cpv. 1 lett. f vLPC. Manca il requisito dell'obbligo di prestazione secondo

LAMal. L'art. 3d cpv. 1 lett. b vLPC in connessione con l'art. 19 cpv. 1 lett.

b OPC-AVS/AI e l'art. 13 OMPC, ha quindi per oggetto tutti i costi per l'aiuto,

la cura e l'assistenza a domicilio, che non sono coperti interamente

dall'assicurazione malattia obbligatoria o dalla partecipazione ai costi ex

art. 3d cpv. 1 lett. f vLPC. Ciò è il caso, quando le prestazioni sono esaurite

dalla LAMal o non esiste nessun diritto, per esempio quando le cure mediche e l'aiuto

a domicilio non sono prestati da un'organizzazione ai sensi dell'art. 51 OAMal,

l'aiuto viene apportato da persone private (non come un fornitore di

prestazioni riconosciuto), tra cui i membri della famiglia, oppure, invece, non

si tratta di prestazioni di economia domestica che la cassa malati si deve

assumere. Ciò suggerisce che solo la conduzione dell'economia domestica (cucinare,

pulire, fare il bucato, ecc. ) è rimborsabile nell'ambito dell'art. 13 cpv. 6

OMPC.

"

(…)

4.

Zu prüfen ist zunächst im Wege der Auslegung, ob

sozialpädagogische Familienbegleitung, wie sie hier zur Anwendung gelangte

(Erw. 3), unter den Tatbestand der notwendigen Hilfe und Betreuung im Haushalt

gemäss Art. 13 Abs. 6 ELKV fällt. Nebst den allgemeinen Auslegungsmethoden (BGE 125 II 196 Erw. 3a, 244 Erw. 5a, 125 V 130 Erw.

5, 180 Erw. 2a, je mit Hinweisen) ist zu beachten, dass Verordnungsrecht

gesetzeskonform auszulegen ist, d.h. es sind die gesetzgeberischen Anordnungen,

Wertungen und der in der Delegationsnorm eröffnete Gestaltungsspielraum mit

seinen Grenzen zu berücksichtigen. Im Rahmen verfassungskonformer oder

verfassungsbezogener Auslegung ist sodann rechtsprechungsgemäss der

Gleichbehandlungsgrundsatz zu berücksichtigen, wobei der klare Sinn einer

Gesetzesnorm nicht durch eine verfassungskonforme Auslegung beiseite geschoben

werden darf (BGE 126 V 97 Erw. 4b mit Hinweisen).

4.1 Aus dem Wortlaut des Art. 13 Abs. 6 ELKV -

"...notwendige Hilfe und Betreuung im Haushalt...", "les

frais...inhérents à l'aide nécessaire ainsi qu'aux tâches d'assistance

apportées dans la tenue du ménage..." sowie "le spese...di aiuto e

assistenza necessari nell'economia domestica..." - kann nicht eindeutig

darauf geschlossen werden, welche Verrichtungen tatbeständlich sind. Während

die deutschsprachige Fassung den weiter gespannten Begriff "Betreuung im

Haushalt" verwendet, weisen die italienische wie die französische Fassung

indes übereinstimmend in die Richtung, dass hauswirtschaftliche Arbeiten wie

Kochen, Reinigen etc. vergütet werden sollen.

4.2 In systematischer

Hinsicht ist davon auszugehen, dass in Art. 3d Abs. 1 lit. b ELG (in Kraft seit

1. Januar 1998, AS 1997 2952 2960) ohne nähere Umschreibung von Hilfe, Pflege

und Betreuung zu Hause sowie in Tagesstrukturen die Rede ist und die in Art. 3d

Abs. 4 ELG enthaltene Gesetzesdelegation ihrerseits offen formuliert ist.

4.2.1 Laut Art. 3a Abs. 1 ELG (in der seit 1.

Januar 1998 geltenden Fassung, AS 1997 2952 2960) entspricht die jährliche

Ergänzungsleistung dem Betrag, um den die anerkannten Ausgaben die anrechenbaren

Einnahmen übersteigen. Bei der Ermittlung der anerkannten Ausgaben ist gemäss Art.

3b ELG (in der seit 1. Januar 1998 gültigen Fassung, AS 1997 2952 2960)

unterschiedlich zu verfahren, je nachdem, ob eine Person dauernd oder längere

Zeit in einem Heim oder Spital lebt, oder aber ob sie zu Hause wohnt. Nach Art.

3d Abs. 2 und 3 ELG wird im Rahmen der jährlich maximal zu vergütenden Kosten

danach differenziert, ob die betreffende Person zu Hause (Abs. 2) oder in einem

Heim (Abs. 3) wohnt. Dies spricht dafür, dass, entsprechend dem Titel von Art. 13 ELKV - "Kosten für...zu Hause",

"frais...à domicile", "a domicilio" - bei zu Hause

wohnenden Personen nebst Pflegekosten gegebenenfalls - nur, aber immerhin - die

Ausgaben für die Hilfe bei Haushaltsarbeiten vergütet werden, die bedingt durch

Alter, Invalidität, Unfall oder Krankheit notwendig ist.

4.2.2 Die obligatorische

Krankenpflegeversicherung umfasst gemäss Art. 25 Abs. 2 lit. a KVG - nebst

Untersuchungen und Behandlungen - die Kosten für Massnahmen der Pflege, die

ambulant, bei Hausbesuchen, stationär, teilstationär oder in einem Pflegeheim

durchgeführt werden. Diese können für die Durchführung von Akutbehandlungen

notwendig sein oder die Pflege von Langzeitpatienten zu Hause oder in

Pflegeheimen betreffen; als spitalexterne Krankenpflege wird die Pflege

bezeichnet, wenn sie zu Hause, ambulant oder im Pflegeheim erbracht wird

(Eugster, Krankenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht

[SBVR]/Soziale Sicherheit, S. 58 Rz. 113). Gemäss Art. 7 Abs. 1 lit. b in

Verbindung mit Abs. 2 KLV sind - im Rahmen der spitalexternen Krankenpflege -

von Organisationen der Krankenpflege und Hilfe zu Hause (gemäss Art. 51 KVV)

erbrachte Leistungen der Grund- und Behandlungspflege von der Versicherung zu

übernehmen. Bei der Behandlungspflege (Art. 7 Abs. 2 lit. b KLV) geht es um

medizinische Hilfeleistungen mit diagnostischer oder therapeutischer

Zielsetzung, wie z.B. das Einführen von Sonden oder Kathetern und die damit

verbundenen pflegerischen Massnahmen (Art. 7 Abs. 2 lit. b Ziff. 5 KLV). Zur

Grundpflege zählen pflegerische Massnahmen nichtmedizinischer Art (Art. 7 Abs.

Considerandi

2.

lit. c KLV).

Häusliche Krankenpflege ist abzugrenzen von

der hauswirtschaftlichen Versorgung (Haushalthilfe), welche nicht unter den

gesetzlichen Leistungskatalog fällt. Diese umfasst

die notwendigen Arbeiten für die Ernährung der kranken Person, die Versorgung

mit Wäsche und ähnliche Tätigkeiten, welche die Wirtschafts- und Lebensführung

der kranken Person betreffen (RKUV 1997 KV Nr. 9 S. 251 Erw. 4.1 mit Hinweisen;

Eugster, a.a.O., S. 58 Rz. 114). Hinsichtlich der soeben umschriebenen

Haushalthilfe scheidet eine Kostenbeteiligung nach Art. 64 KVG aus, wie sie

Art. 3d Abs. 1 lit. f ELG vorsieht. Es mangelt am (Grund-)Erfordernis der

Leistungspflicht nach KVG. Art. 3d Abs. 1 lit. b ELG in Verbindung mit

Art. 19 Abs. 1 lit. b ELV und 13 ELKV hat demnach jene Kosten für Hilfe, Pflege

und Betreuung zu Hause zum Gegenstand, die nicht durch die obligatorische

Krankenpflegeversicherung oder die Kostenbeteiligung gemäss Art. 3d Abs. 1 lit.

f ELG (vollumfänglich) gedeckt sind. Dies ist der Fall, wenn die Leistungen

aus KVG erschöpft sind oder aber kein Anspruch besteht, etwa wenn die

"Krankenpflege und Hilfe zu Hause leistende Organisation" nicht im

Sinne von Art. 51 KVV zugelassen ist, die Hilfe durch (nicht als

Leistungserbringer zugelassene) Privatpersonen, namentlich Familienangehörige (BGE

126.

V 330), erbracht wird, oder aber, wie dargelegt, nicht

krankenkassenpflichtige hauswirtschaftliche Leistungen in Frage stehen.

Letzteres legt nahe, dass, mit der Beschwerde führenden Verwaltung, einzig

die hauswirtschaftliche Versorgung im Rahmen von Art. 13 Abs. 6 ELKV

vergütungsfähig ist.

4.2.3

Art. 27 Abs. 2 IVV (in der bis 31. Dezember

2002.

gültig gewesenen Fassung) nennt als Aufgabenbereich der im Haushalt

tätigen versicherten Person nebst der üblichen Tätigkeit im Haushalt ausdrücklich

auch die Erziehung der Kinder. Dies würde, für sich allein besehen, einen

Vergütungsanspruch gemäss Art. 13 Abs. 6 ELKV über die hauswirtschaftlichen Leistungen

hinaus indizieren.

4.2.4

Zusammenfassend spricht das systematische

Auslegungselement deutlich überwiegend dafür, dass mit Kosten für Hilfe und

Betreuung im Haushalt einzig die hauswirtschaftlichen Leistungen erfasst sein

sollen.

4.3

Die auf den 1. Januar 1998 in Kraft getretene 3. EL-Revision bezweckte laut bundesrätlicher Botschaft (vom 20. November

1997, BBl 1997 I 1197 1201) u.a. eine Neuregelung der Krankheitskosten. Der

Abzug für behinderungsbedingte Mehrkosten gemäss Art. 17 ELKV (in der vom 1.

Januar 1987 bis 31. Dezember 1997 gültig gewesenen Fassung) wurde gestrichen,

dies aber ohne dass beabsichtigt gewesen wäre, die bisher berücksichtigten Kosten

nicht mehr zu vergüten: Die Kosten für die notwendige Hilfe einer Drittperson

im Haushalt gemäss Art. 17 Abs. 1 a aELKV sollten nunmehr im Rahmen des neuen

Artikels 3d ELG (insbesondere Hilfe, Pflege und Betreuung zu Hause) vergütet

werden (so BBl 1997 I 1206). Anhaltspunkte dafür, dass der Gesetzgeber, der im

Bereich der Neuregelung der Krankenkosten zwar grundsätzlich keinen

Leistungsausbau beabsichtigte (Amtl. Bull. 1997 N 479), andererseits über die

hauswirtschaftlichen Hilfestellungen hinaus auch Leistungen sozialpädagogischen

Charakters wie Erziehungshilfe als vergütungsfähig erfassen wollte, finden sich

jedoch in den Materialien nicht.

4.4

Hinsichtlich des teleologischen

Auslegungselements (Sinn und Zweck) ist davon auszugehen, dass laut AHI 2002 S.

72.

ff. (74) die Aufzählung der vergütungsfähigen Krankheits- und

Behinderungskosten gemäss Art. 3d Abs. 1 ELG abschliessend ist. Die in Art.

3d Abs. 1 lit. a und d bis f ELG genannten Kosten (für Zahnarzt, Transporte zur

nächstgelegenen Behandlungsstelle, Hilfsmittel und Kostenbeteiligung nach Art.

64.

KVG) fallen dabei unabhängig davon an, ob eine Person zu Hause oder in einem

Heim lebt. Anders verhält es sich mit der in Art. 3d Abs. 1 lit. b ELG

normierten, hier interessierenden Hilfe, Pflege und Betreuung zu Hause sowie in

Tagesstrukturen. Diese kommt - wie die Vergütung der Diätkosten (Art. 3d

Abs. 1 lit. c ELG, Art. 9 ELKV) - einzig in Betracht, wenn eine Person zu

Hause wohnt. Entsprechend besteht der Sinn und Zweck des Art. 13 ELKV

darin, die vergütungsfähigen Kosten für Pflege sowie Hilfe und Betreuung zu

Hause zu umschreiben, damit verhindert wird, dass EL-beziehende Personen, deren

Krankheits- und Behinderungskosten durch die jährliche Ergänzungsleistung nicht

gedeckt sind, sich für einen Heimaufenthalt entschliessen, obwohl sie bei der

entsprechenden Unterstützung weiterhin in ihrer gewohnten Umgebung zu Hause

bleiben möchten (vgl. BBl 1997 I 1197, 1209 oben; Werlen, Der Anspruch auf

Ergänzungsleistungen und deren Berechnung, Diss. Freiburg 1995, S. 215 oben).

Dies deutet darauf hin, dass Hilfe und Betreuung im Haushalt gemäss Art. 13

Abs. 6 ELKV einzig die hauswirtschaftliche Versorgung betrifft.

4.5

Nach dem Gesagten kommen unter

Berücksichtigung der normunmittelbaren Auslegungselemente sowie unter Einbezug

der Gesetzeslage hauswirtschaftliche Leistungen wie Kochen, Reinigen etc.

als Hilfe und Betreuung im Haushalt gemäss Art. 13 Abs. 6 ELKV in Betracht. Im

Rahmen sozialpädagogischer Familienbetreuung geleistete Erziehungshilfe fällt

nicht darunter. Dies deckt sich mit Rz. 5067, insbesondere Ziff. 1 und 4,

der vom BSV herausgegebenen Wegleitung über die Ergänzungsleistungen zur AHV

und IV (WEL) in der ab Januar 1998 geltenden Fassung, wonach Hilfe und

Betreuung im Haushalt die notwendigen Haushaltsarbeiten wie Kochen, Putzen,

Waschen umfasst (ebenso: Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV,

Supplement, Zürich 2000, S. 128 ff. (130); ähnlich Landolt, Schweizerisches

Pflegerecht, Band II, Bern 2002, S. 674 Rz. 1272 f., laut dem für die Hilfe und Betreuung im Haushalt unter dem Titel Haushaltsführungsentschädigung

eine Vergütung der Kosten für hauswirtschaftliche Leistungen tatbeständlich

ist)." (…) (le evidenziature sono della redattrice)

Nel considerando 5 l'Alta Corte ha analizzato se l'art. 13 OMPC

diritto al rimborso dei costi richiesti.

Partendo dall'analisi dell'art. 3d cpv. 1 lett. b vLPC, secondo

cui sono rimborsate le spese di aiuto, di cure e di assistenza a domicilio e in

strutture diurne, il TFA ha spiegato la differenza fra il diritto al rimborso

delle spese di cui beneficiano le persone che vivono a casa (art. 3d cpv. 2

vLPC) e le persone che vivono in un istituto (art. 3d cpv. 3 vLPC), chiarendo

che l'intenzione del legislatore era di porre sullo stesso piano gli assicurati

quanto alle loro situazioni di vita diverse (assicurati che vivono in casa o in

un istituto).

La nostra Massima Istanza ricorda al considerando 5.3 che l'art. 3d

cpv. 1 lett. b vLPC, in connessione con l'art. 13 OMPC, contempla i costi di

aiuto, di cure e di assistenza a domicilio che non sono assunti dall'assicurazione

malattia obbligatoria o dalla partecipazione alle spese di cui all'art. 3d cpv.

1.

lett. f vLPC.

Secondo la struttura dell'art. 13 OMPC - l'utilizzo del termine

"anche" al cpv. 3 indica che anche i costi per la cura e l'assistenza

che sorgono a casa sono rimborsati - sono riconoscibili tre diverse situazioni

che danno luogo a prestazioni: 1) cura e assistenza a casa, in un istituto diurno,

in un ospedale giornaliero o in un ambulatorio, pubblico o di utilità pubblica

(prestati da organismi pubblici, di utilità pubblica o privati) secondo l'art.

13.

cpv. 1 a 4 OMPC, 2) indennizzo ai membri della famiglia (per la cura a casa)

secondo l'art. 13 cpv. 5 OMPC e 3) aiuto e assistenza necessari nell'economia

domestica (nel senso della conduzione dell'economia domestica) giusta l'art. 13

cpv. 6 e 7 OMPC.

Il Tribunale federale (delle assicurazioni) conclude dunque il suo

giudizio escludendo che l'art. 13 OMPC possa comprendere altri diritti,

ritenuto che la LPC regola in maniera esaustiva i redditi computabili e le

spese riconosciute. Pertanto, i costi per l'accompagnamento familiare di

carattere sociopedagogico (che non rientra nella conduzione dell'economia

domestica, cfr. consid. 4.3) non sono inclusi fra quelli rimborsabili

dall'art. 13 OMPC. L'Alta Corte ha così concluso il suo giudizio:

"

(…)

5.4

Ob bei dieser Gesetzeslage Art. 13 Abs. 1

ELKV gleichsam als subsidiäre Auffangnorm zu verstehen und gestützt darauf über

die drei erwähnten Vergütungstatbestände hinaus weitere Ansprüche in Betracht

kommen, scheint fraglich, weil das EL-Recht regelmässig und naheliegenderweise

die anrechenbaren Einnahmen und Auslagen ausdrücklich normiert. Trifft dies -

wie für die sozialpädagogische Familienbegleitung - unbestrittenerweise nicht

zu, schlägt im Rahmen gesetzeskonformer Verordnungsauslegung (Erw. 4) die ratio

legis des formellen Gesetzes durch. Diese ist im Bereich des Art. 3d Abs. 1

lit. b ELG dadurch charakterisiert, dass bei einer zu Hause lebenden Person die

- im Vergleich zum Heimbewohner - durch die Wohnsituation bedingten höheren

Kosten für Hilfe, Pflege und Betreuung entschädigt werden. Das trifft, wie

dargetan (Erw. 5.2), auf die sozialpädagogische Familienbegleitung nicht zu.".

Nella DTF 132 V 121 (SVR 2006 EL Nr. 6), l'allora

Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale)

ha stabilito il 14 febbraio 2006 che l'art. 13 cpv. 6 lett. a OMPC si riferisce

alle persone fisiche quali i conoscenti, i vicini, gli amici e gli aiuti assunti

con un contratto. L'art. 13 cpv. 6 lett. b OMPC concerne invece le persone che

sono incaricate da organizzazioni che offrono l'aiuto per l'economia domestica,

ma che non adempiono alle condizioni delle organizzazioni Spitex riconosciute.

L'art. 13 OMPC ha fissato quindi una differenza fra le persone che offrono i

loro servizi nell'economia domestica, ma che non appartengono ad un'organizzazione

Spitex riconosciuta e quelle che eseguono i medesimi lavori per conto di un'organizzazione

Spitex riconosciuta dall'art. 51 OAMal (cfr. consid. 4.2).

Inoltre, l'art. 13 cpv. 6 OMPC limita alle

categorie di persone ivi menzionate il rimborso dei costi a Fr. 4'800.- per

anno civile e in virtù dell'art. 13 cpv. 7 OMPC il rimborso orario è di Fr.

25.

-. In questo senso c'è quindi una differenza con l'art. 13 cpv. 1 e cpv. 3

OMPC, dove i costi sono rimborsati se sono prestati da servizi pubblici o di

utilità pubblica. Lo stesso vale secondo l'art. 13 cpv. 4 OMPC per le prestazioni

fornite da istituti privati, nella misura in cui corrispondono a quelle insorte

in istituti pubblici o di utilità pubblica (cfr. consid. 4.3).

Se si tiene presente che l'art. 13 cpv. 6 OMPC - il

quale a differenza dell'art. 13 cpv. 1-4 OMPC - ha per oggetto l'aiuto e l'assistenza,

ma non la cura, ne consegue che per l'art. 13 cpv. 6 OMPC si tratta di un aiuto

prestato non da professionisti, per il quale l'ordinanza fissa un importo massimo

e nei capoversi da 1 a 4 si tratta di servizi di fornitori professionisti. Poiché

le organizzazioni Spitex riconosciute non espressamente menzionate nell'ordinanza

sono da conteggiare come fornitori professionisti di prestazioni, per quanto

riguarda la regolamentazione dei rimborsi esse ricadono sotto l'art. 13 cpv. 1

OMPC in connessione con l'art. 13 cpv. 4 OMPC (cfr. consid. 4.3).

Dispositivo

Per questi motivi, nella misura in cui stabilisce

un limite generale di Fr. 25.- (quindi anche per le organizzazioni Spitex

riconosciute), il N. 5063.3 delle Direttive dell'Ufficio federale delle assicurazioni

sociali sulle prestazioni complementari all'AVS e AI (DPC) non è conforme all'ordinanza

(cfr. consid. 4.4).

Il Tribunale federale, nell'esame dell'art. 25 cpv. 2 lett. a n. 3

LAMal e dell'art. 7 cpv. 2 lett. b e c OPre, nella DTF 136 V 172 ha trattato le prestazioni per terapie e cure dispensate da organizzazioni di cure e di aiuto a

domicilio e ha esposto le nozioni di esami e cure ai sensi dell'art. 7 cpv. 2

lett. b OPre (consid. 4.3), in particolare "somministrazione di medicamenti"

di cui al n. 7, e di cure di base ai sensi dell'art. 7 cpv. 2 lett. c n. 1 OPre

(consid. 5.3), in particolare l'aiuto "a nutrirlo" (il paziente) e a

fargli fare "esercizi di mobilizzazione" (consid. 2-5).

Per quanto concerne le prestazioni complementari, l'Alta Corte si

è così espressa:

"

5.3.1 Les soins de

base au sens de l'art. 7 al. 2 let. c ch. 1 OPAS, qui

ne font pas l'objet d'une liste exhaustive (ATF 131 V 178 consid. 2.2.3 p. 185;

décision du Conseil fédéral du 9 mars 1998 consid. 3, in RAMA 1998 p. 184), constituent des mesures de soins qui visent à compenser les conséquences de

l'incapacité d'effectuer soi-même certains actes élémentaires de la vie

quotidienne en raison d'une maladie ou de dépendance ("patients dépendants";

voir aussi BÉATRICE DESPLAND, Soins de longue durée, soins de dépendance.

Contribution aux débats relatifs à la révision de la LAMal, Rapport IDS

[Institut de droit de la santé, Neuchâtel] n° 8, 2004, p. 6). Ces mesures ne

sont pas de nature médicale (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 19/03

du 20 décembre 2004 consid. 4.2.2, in SVR 2005 EL n° 2 p. 5; Message du 16

février 2005, relatif à la loi fédérale sur le nouveau régime des soins, FF

2004 1911 ch. 1.1.3.2.1), même si leur énumération comporte certaines

prestations de cet ordre (notamment prévenir les escarres ou prévenir et

soigner les lésions de la peau consécutives à un traitement; cf. GUY LONGCHAMP,

Conditions et étendue du droit aux prestations de l'assurance-maladie

sociale, 2004, p. 167). Ne font pas partie des soins de base des actes qui

touchent principalement à l'accompagnement, à l'aspect pédagogique, au

développement des capacités personnelles et aux relations sociales (décision du

Conseil fédéral du 28 janvier 1998 consid. 8.2, in RAMA 1998 p. 172).

5.3.2 Portant sur une assistance à la personne

(Personenhilfe), les soins de base doivent être distingués de l'aide

matérielle (Sachhilfe) ou aide à domicile (cf. ATF 131 V 178 consid.

2.2.3 in fine p. 187). Celle-ci inclut les activités liées à l'économie et

la tenue du ménage - tels les achats, la préparation de la nourriture, y

compris le service de repas (décision du Conseil fédéral du 9 mars 1998

consid. II, in RAMA 1998 p. 183 s.), laver le linge et d'autres actes

semblables -, qui n'entrent pas dans le catalogue des prestations remboursées

par l'assurance obligatoire des soins (arrêt P 19/03 cité consid. 4.2; Message

du 6 novembre 1991 concernant la révision de l'assurance-maladie, FF 1992 I 77;

GEBHARD EUGSTER, Krankenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV,

2007, p. 505 n. 329; LONG-CHAMP, op. cit., p. 485; voir aussi BRIGITTE PFIFFNER

RAUBER, Das Recht auf Krankheitsbehandlung und Pflege, 2003, p. 243).

5.3.3 En ce qui concerne tout d'abord l'aide à l'alimentation, on ne

saurait considérer que l'accompagnement d'un assuré à l'extérieur de sa chambre

pour se rendre à la salle à manger puisse être assimilé à cet acte. En tant que

soins de base, l'acte consistant à aider le patient à s'alimenter

("Hilfe beim Essen", "aiuto a nutrirlo" [il paziente]) vise

la situation dans laquelle la personne ne peut pas elle-même se nourrir, parce

qu'elle n'est pas en mesure, par exemple, de couper ses aliments ou de les

porter à sa bouche. En revanche, l'assistance dont elle a besoin pour

que les aliments lui soient servis et lui parviennent - préparation et

cuisson des aliments, mais aussi présentation et service des plats - ne fait

pas partie des soins de base au sens de la règle en cause, mais relève de l'aide

à domicile (consid. 5.3.2 supra) même si cette assistance lui est tout

aussi nécessaire que l'aide pour se nourrir. Comme le service des repas (à

savoir le fait d'apporter les aliments vers la personne concernée), que ce soit

au chevet d'une personne alitée, à la table dans une chambre ou dans une salle

à manger commune, ne fait pas partie des soins de base relatifs à l'alimentation,

l'aide nécessitée par l'intéressé pour se rendre à l'extérieur de sa chambre

"vers son repas" ne peut pas non plus être considérée comme de tels

soins (cf. en ce qui concerne l'acte "manger" en relation

avec l'allocation pour impotent dans l'assurance-invalidité, arrêt du Tribunal

fédéral des assurances H 128/03 du 4 février 2004 consid. 3). La dimension

sociale qu'implique la possibilité de manger en compagnie d'autres personnes

pour les intéressés qui vivent dans une résidence commune - aussi positive et

utile qu'elle soit - n'est pas du ressort de l'assurance-maladie obligatoire

(consid. 5.3.1 supra ; cf. HARDY LANDOLT, Das soziale

Pflegesicherungssystem, 2002, p. 85)."(…) (le sottolineature sono della

redattrice)

2.5. Per quanto concerne il

principio del rimborso dei costi, ed in particolare il rimborso dei costi di

aiuto, cura e assistenza in esame, la dottrina ha precisato che rimborsabili dalle

prestazioni complementari sono principalmente soltanto i costi di malattia e di

invalidità che non sono coperti, ossia i costi che vanno a carico dell'assicurato

e quindi che intaccano i suoi redditi. Per contro, i costi per i quali in virtù

della legge o a motivo di un accordo contrattuale vi è un dovere prestativo da

parte di un altro fornitore di prestazioni (come per esempio di una cassa

malati, di una persona che ha il dovere di mantenimento, ecc.), non possono essere

presi in considerazione (Carigiet,

Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995, pag. 154).

L'autore ha precisato che gli assicurati che a causa di un impedimento

devono fare capo all'aiuto di terzi per la conduzione della casa (per esempio

per cucinare, pulire, lavare, ecc.), possono fare valere i costi fatturati da

terze persone come costi supplementari (pag. 167).

Carigiet/Koch,

Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 121, ribadiscono

che rimborsabili sono solo i costi non coperti di malattia e invalidità che

vanno a carico degli assicurati. I costi che, per legge o per altri accordi, si

devono assumere altri fornitori di prestazioni (cassa malati, assicuratore infortuni),

non possono essere rimborsati agli assicurati (RCC 1984 pag. 245).

Gli autori indicano inoltre, riprendendo il tenore dell'art. 3

OMPC (corrispondente all'art. 8 LALPC), che la concessione di un assegno per

grandi invalidi dell'AVS, dell'AI, dell'assicurazione infortuni o dell'assicurazione

militare non è equiparata a un rimborso delle spese da parte di altre assicurazioni.

Il rimborso delle spese di malattia e di invalidità concerne in particolare i

costi per l'aiuto, la cura e l'assistenza a domicilio.

Per quanto concerne più specificatamente i costi per la cura a

domicilio, gli autori hanno spiegato che per spese di cura si intendono

i costi per cure ambulatoriali rese necessarie dalla vecchiaia, dall'invalidità,

da un infortunio o da una malattia. Secondo le Direttive dell'UFAS sulle

prestazioni complementari (N. 5062 DPC), ciò comprende l'aiuto necessario per

alzarsi, vestirsi, lavarsi, mangiare e altri bisogni fisici necessari (pag.

129).

Infine, per definire l'aiuto e l'assistenza a

domicilio necessari nell'economia domestica, la letteratura - questa definizione

è stata anche ripresa nella citata sentenza P 19/03 del 20 dicembre 2004 al

considerando 4.5 - si riferisce alle attività di cucinare, pulire, fare il bucato,

ecc. (pag. 130).

Nel più recente commentario (Carigiet/Koch,

Ergänzungs-leistungen zur AHV/IV, 2a ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, pagg.

197 segg.) portante sulla nuova legge in vigore dal 2008 e quindi, per ciò che

qui interessa, sull'art. 14 nLPC e dunque sul rimborso delle spese di malattia

e d'invalidità da parte dei Cantoni, gli autori hanno evidenziato il principio

secondo cui le prestazioni complementari sono sussidiarie alle altre

assicurazioni sociali nel rimborso delle spese di malattia. Per questo motivo,

prima di procedere al riconoscimento di questi costi, la Cassa di compensazione

deve verificare se un altro assicuratore sia chiamato a rispondere. Di regola

vi sono gli assicuratori malattia secondo LAMal e secondo LCA, ma anche gli

assicuratori militari, infortuni e per perdita di guadagno. L'art. 64 cpv. 1

LPGA definisce l'ordine di rimborso (pag. 201 e seg.).

Nel capitolo sui costi per l'aiuto a domicilio, Carigiet/Koch osservano (pag. 218) che i

beneficiari di prestazioni complementari, che devono fare capo a degli aiuti

per la conduzione dell'economia domestica, possono farsi rimborsare dalla Cassa

di compensazione i costi che ne derivano.

La nozione di aiuto per l'economia domestica comprende i lavori

necessari per l'alimentazione (cucinare, fare la spesa), l'aiuto con il bucato

e altre attività simili (lavori di pulizia). Le prestazioni di carattere

sociopedagogico non rientrano in questa nozione (cfr. citata STFA P 19/03,

consid. 4.2.2 e 4.3).

Per un pensionato è importante che il rimborso di prestazioni di

aiuto per l'economia domestica non sia vincolato a severe condizioni di

ottenimento. È più semplice prendere in considerazione l'aiuto regolare della

vicina per fare la spesa, se questa attività può essere indennizzata. I

presupposti per il rimborso sono che il beneficiario di PC abbia bisogno di un

aiuto (se vi sono dubbi sulla necessità e sull'estensione dell'aiuto e dell'assistenza

a domicilio, le Casse di compensazione intraprendono accertamenti, per esempio

richiedono certificati medici) e che questo aiuto viene prestato da una persona

che non vive nella stessa economia domestica (pag. 219).

Sulla nozione di aiuto, cura e assistenza si è espresso Jöhl, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht (SBVR) Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea

2007, pagg. 1875 segg.

Per la nozione di cura (N. 336), la LAMal contiene una

definizione che può essere ripresa dalle prestazioni complementari. Giusta l'art.

7 cpv. 2 OPre, sono prestazioni (cure) i consigli e le istruzioni, gli esami e

le cure e le cure di base, a meno che l'assicurato sia in grado di effettuarle

da solo (per esempio, bendare le gambe, indossare le calze di contenimento,

andare a letto, profilassi contro il decubito, aiuto per l'igiene della bocca e

del corpo, (s)vestirsi, mangiare, ma anche le cure psichiatriche o psicogeriatriche

di base).

La nozione di aiuto (N. 337) non viene invece definita

nella LAMal, poiché la presa a carico dei relativi costi non rientra nel catalogo

delle prestazioni di questo ramo delle assicurazioni sociali. Nel linguaggio

comune sono da intendere come aiuto nell'economia domestica tutti quei lavori che

appartengono alla conduzione di un'economia domestica. Non vi sono indicazioni

secondo cui il legislatore intendesse distanziarsi per questa nozione dal

linguaggio comune.

Sono pertanto rimborsabili i costi di quella parte di lavori di economia

domestica - assolutamente necessari (non invece assolutamente necessari e

quindi non rimborsabili sono i costi per ogni prestazione di aiuto nell'economia

domestica, che ragionevolmente potrebbero essere assunti da una persona inclusa

nel calcolo del diritto, in particolare da un coniuge) -, che non possono più

essere eseguiti personalmente da una persona impedita a causa dell'età, dell'invalidità,

di un infortunio o da una malattia (quali per esempio fare la spesa, cucinare,

pulire la casa e occuparsi del bucato).

Per la nozione di assistenza (N. 338) il linguaggio comune

non offre un significato sufficientemente preciso. Il resto del diritto delle

assicurazioni sociali non dà una definizione che potrebbe essere applicata per

analogia. Il diritto sull'assicurazione invalidità contiene una nozione simile,

ossia l'assegno per grandi invalidi nel senso di avere bisogno di un accompagnamento

nell'organizzazione della realtà quotidiana. Ha bisogno di un tale sostegno pratico

chi senza l'accompagnamento di un'altra persona non può vivere autonomamente,

chi non può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti

fuori casa senza l'accompagnamento di una terza persona o chi rischia

seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno (art. 38 OAI). Non si

intende rispettivamente, non si intende soltanto un accompagnamento

fisico, bensì un accompagnamento duraturo nel consigliare, nell'assistere e nel

vigilare nella vita quotidiana.

L'assistenza secondo l'art. 3d cpv. 1 lett. b vLPC non presuppone

- a differenza dell'accompagnamento nella realtà quotidiana - l'assegno per

grandi invalidi. È sufficiente che sia necessario un accompagnamento della

persona assicurata dovuto all'età, all'invalidità, all'infortunio o ad una

malattia e che non sia ragionevole per la persona assicurata rinunciare ad un accompagnamento

per evitare i corrispettivi costi. La soglia di rilevanza è quindi più bassa e la

grandezza dell'assistenza è più estesa rispetto all'accompagnamento nella

realtà quotidiana, poiché essa non si riferisce all'evitare un

abbandono/bisogno di una casa, ma all'esigenza di rinunciare a determinate

prestazioni per motivi di costi.

L'assistenza presenta una particolarità nella misura in cui, in

combinazione con l'aiuto di cui all'art. 13 cpv. 6 OMPC, condivide il limite

del rimborso di Fr. 4'800.-. Per contro, in combinazione con la cura, l'assistenza

sottostà al limite generale di rimborso, cosicché in caso di necessità di

aiuto, cura e assistenza i costi dell'aiuto sottostanno da soli al limite

particolare di rimborso di Fr. 4'800.-.

2.6. Le Direttive

sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (DPC), valide dal 1° gennaio 2002,

stato 1° gennaio 2007, ai NN. 5062-5068 (abrogati dal 2008) spiega(va)no l'art.

13 OMPC.

Per il N. 5062 DPC, le cure ai sensi dello

Spitex comprendono sia i trattamenti che le cure di base che devono essere

fornite a causa dell'età, di una malattia, di un infortunio o dell'invalidità.

Fa parte delle cure di base l'aiuto necessario affinché la persona si alzi, si

vesta, faccia il bagno, mangi ed espleti gli altri bisogni fisici

indispensabili.

Secondo le circostanze locali, per il N. 5063 DPC

è l'assistenza sanitaria comunale, un'assistenza familiare o un'organizzazione

di aiuto domiciliare ad assumersi le cure nonché il relativo aiuto e l'assistenza

a domicilio. Le spese fatturate da queste istituzioni pubbliche o di pubblica

utilità possono essere rimborsate.

Giusta il N. 5063.2, alle spese fatturate da un'organizzazione

Spitex per i trattamenti e le cure di base è applicabile la tariffa concordata

tra gli assicuratori e i fornitori di prestazioni (cfr. art. 43 cpv. 4 LAMal).

Se viene fatturata una tariffa superiore, le spese eccedenti non possono essere

assunte dalle PC. Se un'organizzazione Spitex non è riconosciuta come fornitore

di prestazioni ai sensi dell'art. 51 OAMal, le spese per i trattamenti e le

cure di base non possono essere assunte.

Le spese di organizzazioni Spitex per prestazioni

di economia domestica (aiuto domiciliare) possono essere rimborsate (DTF 132 V

121). Se l'organizzazione Spitex non è riconosciuta ai sensi dell'art. 51

OAMal, le spese di economia domestica possono essere rimborsate soltanto fino a

Fr. 25.-/ora. Inoltre, sommate alle spese da considerare secondo il N. 5066.1

DPC, le spese che possono essere rimborsate ammontano a Fr. 4'800.- al massimo

per anno civile (N. 5063.3 DPC).

Per il N. 5066 DPC, se esistono dubbi sulla

necessità e sull'estensione dell'aiuto, delle cure e dell'assistenza a

domicilio, l'Ufficio PC deve procedere agli accertamenti che riterrà opportuni

e ridurre, eventualmente, le spese da assumere.

Se, a causa di un'invalidità, il beneficiario di

PC incontra delle difficoltà nello svolgere i lavori domestici necessari

(cucinare, pulire, lavare, ecc.) può fare valere le spese comprovate che sono

state fatturate per l'aiuto fornito da una terza persona fino ad un massimo di

Fr. 4'800.- per anno civile (N. 5066.1 DPC).

Giusta il N. 5066.2 DPC, se l'aiuto è stato

fornito da una persona che vive nella stessa economia domestica o nella stessa

fattoria, non si può procedere a nessun rimborso.

Si possono rimborsare al massimo Fr. 25.-/ ora (N.

5066.3 DPC).

Secondo il N. 5066.4 DPC, per l'aiuto e l'assistenza

necessari a domicilio, insieme alle spese di cui al N. 5063.3 2° paragrafo DPC,

possono essere rimborsati al massimo Fr. 4'800.- per anno civile.

Il N. 5066.5 DPC recita che se in una coppia

entrambi i coniugi sono invalidi, possono essere rimborsati al massimo Fr. 9'600.-.

Per il N. 5066.6 DPC, le spese per l'aiuto e l'assistenza

necessari a domicilio possono essere rimborsate in aggiunta alle spese di cui

ai N. 5067 e N. 5067.1 [spese per il personale di cura assunto direttamente].

Tuttavia, non si può eccedere l'importo massimo previsto per il rimborso delle

spese di malattia e d'invalidità (cfr. N. 5017).

2.7. Nella presente

fattispecie, come risulta dalle fatture inviate dalla ricorrente alla Cassa cantonale

di compensazione per i mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2011 (docc.

1-8), l'aiuto domiciliare le è stato prestato sia dal __________, sia da __________,

poi diventata __________ di __________.

Questo Tribunale rileva che parte delle

prestazioni dispensate all'assicurata da __________, quali i consigli e le

istruzioni forniti dall'operatore, sono state fatturate alla Cassa malati per

il rimborso in virtù dell'assicurazione malattia obbligatoria LAMal, mentre altre

prestazioni, quali l'economia domestica e la cura della persona, sono state

poste direttamente a carico dell'assicurata, non essendo rimborsabili dalla LAMal.

Le fatture di __________ sono invece tutte esclusivamente

relative all'aiuto domestico e sono state quindi conteggiate per intero all'assicurata

con la dicitura "fattura privata", siccome tale prestazione non viene

assunta dall'assicurazione malattia obbligatoria.

Per ciò che concerne l'attività di economia

domestica, __________ ha fatturato all'assicurata 7 ore 30 minuti nel mese di

gennaio 2011 (doc. 1c), 7h58 minuti in febbraio 2011 (doc. 3c), 8h05 in marzo

(doc. 6c) e 9h04 nel mese di aprile 2011 (doc. 7c), calcolando il costo di Fr.

20.- all'ora.

La cura personale è stata invece prestata all'assicurata

dal __________ nella misura di 1h46 nel gennaio 2011 (doc. 1c), un'ora e 1

minuto nel mese di febbraio 2011 (doc. 3c) e un'ora nel marzo 2011 (doc. 6c),

fatturando Fr. 20.-/ora.

Per gli stessi periodi, __________ ha conteggiato

e fatturato alla ricorrente un aiuto domiciliare di 10h50 minuti per gennaio

2011 (doc. 2), rispettivamente 8 ore 40 minuti (doc. 4), 10h50 nel marzo (doc.

5) e 8 ore 40 min. in aprile 2011 (doc. 8), a Fr. 25.- all'ora.

La ricorrente ha chiesto il riconoscimento di 4

ore alla settimana, quindi di 16 ore al mese per l'aiuto domestico ricevuto,

mentre la Cassa di compensazione gliene riconosce (solo) dieci al mese.

2.8. Questo

Tribunale osserva innanzitutto che due sono le organizzazioni che sono intervenute

ad aiutare l'assicurata al suo domicilio.

Per sapere, stanti le considerazioni esposte sull'art.

13 OMPC, quale capoverso dell'art. 18 LALPC sia applicabile al caso in esame, occorre

determinare lo statuto di ciascuna associazione.

__________, è un'associazione di diritto privato ed è riconosciuta

quale Ente di pubblica utilità ed in quanto tale, sovvenzionata da Comuni e

Cantone (http://www.__________.ch/index.cfm/ 5AEAE5FE-9DDC-BD3C-205B3BDDEAD020D7/).

Essendo un servizio di utilità pubblica

interamente finanziato da Enti pubblici, __________

figura nella lista dei Servizi per l'assistenza e cura

a domicilio (SACD) approntata dal Cantone Ticino (http://www4.ti.ch/dss/dasf/uacd/assistenza-e-cure-a-domicilio/servizi-lacd-operanti-sul-territorio/servizi-per-lassistenza-e-cura-a-domicilio-sacd/).

Inoltre, questa associazione è presente nell'albo

delle strutture e servizi sanitari (http://www4.ti.ch/dss/dsp/us/cosa-facciamo/autorizzazione-desercizio-strutture-e-servizi-sanitari/albo-strutture-sanitarie/) ed in particolare nello specifico albo delle "Organizzazione

di cure a domicilio - Spitex" allestito dal Dipartimento della sanità e

della socialità - Ufficio sanità (http://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DSP/US/PDF/StruttureServizi/ spitex.pdf,

dove tale lista è aggiornata al 12 ottobre 2010).

Il TCA evidenzia che questo particolare albo

raggruppa tutti i fornitori di prestazioni (una ventina) che sono autorizzati e

riconosciuti dal Cantone Ticino giusta l'art. 51 OAMal - e dalla Legge sulla

promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) - a dispensare

cure e aiuto a domicilio. Questo albo raggruppa quindi tutte le organizzazione

di cure a domicilio, indipendentemente se esse siano dei servizi pubblici o di

utilità pubblica oppure degli istituti privati.

Ora, in questa lista figura anche l'altra

associazione che si occupava dell'assicurata, __________ (http://www.__________.ch/it/ ass_ spitex2. asp), sebbene essa non sia (interamente) finanziata dall'Ente pubblico.

Come tale, questa associazione può dunque essere definita come un'organizzazione

privata, ma comunque riconosciuta Spitex risultando in questo specifico albo

(DTF 132 V 125-127).

In queste circostanze, d'avviso dello scrivente

Tribunale, tutte e due le associazioni che si sono occupate della ricorrente

fornendole aiuto, cura e assistenza a domicilio nel 2011, sono quindi delle organizzazioni

(private) Spitex riconosciute ai sensi dell'art. 51 OAMal.

Nella citata DTF 132 V 121 del 14 febbraio 2006,

la nostra Massima Istanza ha evidenziato che le prestazioni di aiuto

domiciliare fornite da organizzazioni private e riconosciute Spitex devono essere

rimborsate ai sensi dell'art. 13 cpv. 4 OMPC (equivalente all'art. 18 cpv. 4

LALPC).

In tal caso, non si deve quindi tenere conto del limite di

Fr. 25.- all'ora fissato dall'art. 13 cpv. 7 OMPC (art. 18 cpv. 6 LALPC) e

neppure del limite massimo di Fr. 4'800.- per anno civile. Questi limiti sono

infatti applicabili, giusta l'art. 13 cpv. 6 OMPC (art. 18 cpv. 5 LALPC) a cui

rinvia espressamente l'art. 13 cpv. 7 OMPC, unicamente alle

spese di aiuto e assistenza - e non quindi anche alle spese di cura - prestate

da persone che non lavorano per un'organizzazione Spitex riconosciuta ("4.3 Weiter fällt auf, dass mit Bezug

auf die in Art. 13 Abs. 6 ELKV genannte Personen-kategorie die Höhe der

zu berücksichtigenden Vergütung auf Fr. 4800.- im

Kalenderjahr und in Abs. 7 auf bis zu Fr. 25.- pro Stunde festgesetzt wurde. In

dieser Hinsicht besteht ein Unterschied zu Art. 13 Abs. 1 und Abs. 3 ELKV,

wonach die tatsächlich entstandenen Kosten vergütet werden, sofern die betreffende

Leistung von öffentlichen oder gemeinnützigen Trägern erbracht wird. Gleiches

gilt gemäss Art. 13 Abs. 4 ELKV für Leistungen privater Träger, soweit

sie den Kosten öffentlicher oder gemeinnütziger Träger entsprechen. (...)

Berücksichtigt man zudem, dass Art. 13 Abs. 6 ELKV - im Unterschied zu

Art. 13 Abs. 1 bis 4 ELKV - die Hilfe und Betreuung, nicht aber die Pflege zum

Gegenstand hat, ergibt sich, dass es in Art. 13 Abs. 6 ELKV um nicht

professionell angebotene Hilfe geht, für welche die Verordnung einen

Höchstbetrag festsetzt, und in den Abs. 1 bis 4 um Dienste professioneller Träger.

Die Unterscheidung zwischen professionellen und anderen Leistungserbringern mit

Bezug auf die Vergütungsregelung macht denn auch durchaus Sinn. Da die in der

Verordnungsbestimmung nicht namentlich erwähnten anerkannten

Spitex-Organisationen zu den professionellen Leistungserbringern zu zählen

sind, fallen sie bezüglich der Kostenregelung unter die Bestimmung von Art. 13

Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 4 ELKV.". E nel considerando 4.4, il TFA

ha così concluso la sua analisi: "Soweit Rz 5063.3 WEL die Kostenübernahme

von Spitex-Organisationen für haus-wirtschaftliche Leistungen auf Fr. 25.- pro

Stunde begrenzt, stellt sie keine genügende Grundlage für eine

betragsmässige Einschränkung von Leistungen anerkannter Spitex-Organisationen

dar, da sich eine solche Regelung nach dem Gesagten nicht auf die Verordnung

stützen kann. Aus diesem Grund muss der obigen Weisung die Anwendung mit Bezug

auf anerkannte Träger versagt bleiben".).

Jöhl, SBVR XIV, pag. 1877, n. 1141, ha analizzato il termine "Träger" (nel testo legale italiano tradotto in "servizi"

all'art. 13 cpv. 1 OMPC ed in "istituti" all'art. 13 cpv. 4

OMPC), osservando che al capoverso 6 dell'art. 13 OMPC il legislatore ha

utilizzato il termine di "organizzazione Spitex riconosciuta".

Secondo l'autore, la nozione di "Träger"

comprende sia le organizzazioni Spitex riconosciute giusta l'art. 51 OAMAl, sia

anche i fornitori di prestazioni non riconosciuti. La garanzia della libertà di

scelta dell'assicurato riguardante il fornitore di prestazioni subisce tuttavia

una limitazione, dove si tratta di prestazioni che danno luogo al diritto al

rimborso secondo l'art. 25 cpv. 2 lett. a LAMal nei confronti dell'assicurazione

malattia obbligatoria, a condizione che esse siano prestate da un'organizzazione

Spitex riconosciuta secondo l'art. 51 OAMal. Per tali prestazioni la persona

assicurata deve scegliere un'organizzazione Spitex riconosciuta (a condizione

che sia disponibile), poiché altrimenti rinuncia alle prestazioni dell'assicurazione

malattia obbligatoria, ossia ha diritto solo al rimborso dei costi dedotta l'ipotetica

prestazione dell'assicurazione malattia obbligatoria.

Lo stesso Jöhl,

op. cit., pag. 1879, N. 343, si è pronunciato anche sul limite di rimborso fissato

dall'art. 13 cpv. 6 OMPC analizzato dal TFA nella predetta sentenza del 14

febbraio 2006.

Al riguardo, egli chiarisce che la limitazione al

rimborso dell'importo di Fr. 4'800.- per anno civile prevista dall'art. 13 cpv.

6 OMPC si riferisce alle prestazioni fornite da un'organizzazione Spitex non

riconosciuta. Le prestazioni di aiuto e d'assistenza nell'economia domestica,

che sono fornite da un'organizzazione Spitex riconosciuta, non sono

quindi limitate a Fr. 4'800.- per anno civile. Tutte le prestazioni fornite da

altri servizi/istituti sottostanno a questa limitazione.

La nota 1149 a pag. 1879 concernente questa conclusione si riferisce ai NN. 5063.3 2° paragrafo DPC, 5066.1 DPC e 5066.3 DPC. Secondo

l'autore, il perché proprio le organizzazioni Spitex riconosciute non dovrebbero

dipendere da questa limitazione e non in generale i servizi pubblici o di

pubblica utilità, non va cercata nella motivazione di diminuire gli eccessivi o

non necessari, nel senso di non comprovati costi (istituti privati orientati al

guadagno), poiché la legittimazione giusta l'art. 51 OAMal non ha a priori niente

a che vedere con le prestazioni di aiuto nell'economia domestica, giacché esse

non appartengono al catalogo delle prestazioni dell'assicurazione malattia

obbligatoria. Inoltre, la limitazione del costo orario secondo l'art. 13 cpv. 7

OMPC costituisce un altro limite per evitare di far lievitare i costi.

Tuttavia, sempre a pag. 1879, N. 343, l'autore ritiene che questa limitazione dei costi rimborsabili sia in contrasto con lo scopo del

rimborso dei costi di aiuto, cura e assistenza a domicilio secondo l'art. 3d

cpv. 1 lett. b vLPC, che consiste nel permettere alla persona assicurata di

continuare a vivere nella propria abitazione e di non dovere ricoverarsi in una

casa di cura. Infatti, chi, a causa dell'età, dell'invalidità, di un infortunio

o di una malattia è impedito totalmente o parzialmente di occuparsi della

propria economia domestica, con Fr. 4'800.- all'anno non è in grado di

finanziare gli aiuti necessari. Se nel luogo di domicilio della persona assicurata

non v'è un'organizzazione Spitex riconosciuta disposta o che non è in grado di

prestare tutto l'aiuto necessario nell'economia domestica, la persona

assicurata è quindi costretta a ricoverarsi in una casa di cura, sebbene grazie

al rimborsi dei costi di cura potrebbe rimanere nella propria abitazione. Ne

consegue, prosegue l'autore, che per quanto concerne il limite di Fr. 4'800.-

all'anno si tratta di una disposizione dell'ordinanza che non coincide con lo

scopo dell'art. 3d cpv. 1 lett. b vLPC - e quindi necessariamente anche dell'art.

3d cpv. 4 1a frase vLPC - e dunque è contraria alla legge. Indipendentemente

dalla limitazione dell'art. 13 cpv. 6 OMPC, sono da rimborsare perciò in ogni

caso i costi derivanti dall'aiuto e dall'assistenza necessari nell'economia domestica

a causa dell'età, dell'invalidità, dell'infortunio o della malattia.

Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento 2000, a pagina 129 e a pagina 130 traggono le medesime conclusioni quanto ai soggetti a cui sono

applicabili gli art. 13 cpv. 1 e cpv. 4 OMPC, rispettivamente l'art. 13 cpv. 6

OMPC e, pertanto, anche quanto ai limiti di rimborso (non) applicabili a dipendenza

se si tratti di un'organizzazione Spitex (non) riconosciuta che fornisce

prestazioni di aiuto, cura e assistenza o solo di aiuto e assistenza agli

assicurati.

Da quanto precede consegue che le due

associazioni che hanno fornito all'assicurata le loro prestazioni debbono

vedersi riconoscere i costi in virtù dell'art. 18 cpv. 1 LALPC per __________,

essendo un servizio pubblico di utilità pubblica, mentre in virtù dell'art. 18

cpv. 4 LALPC per __________, trattandosi di un servizio privato Spitex riconosciuto

- che rinvia comunque al cpv. 1 della stessa norma (DTF 132 V 121 consid. 4.3) -,

e non quindi secondo l'art. 18 cpv. 5 lett. b LALPC, applicabile

unicamente alle persone che non lavorano per un'organizzazione Spitex

riconosciuta.

Ne discende che la ricorrente, facendosi dunque

aiutare da delle organizzazioni Spitex riconosciute, ha diritto per il 2011 ad

un rimborso annuo illimitato per le spese di aiuto, cura e assistenza a

domicilio in virtù dei citati art. 18 cpv. 1 e cpv. 4 LALPC, fermi restando i

limiti posti dall'art. 14 cpv. 3 LPC e dalla tariffazione prevista dallo stesso

cpv. 4 dell'art. 14 LALPC e dal suo cpv. 2.

Alla controversia in oggetto non va dunque

applicato il limite per anno civile di Fr. 4'800.- di cui all'art. 18 cpv. 5

LALPC ritenuto dalla Cassa cantonale di compensazione, né tanto meno il costo massimo

orario di Fr. 25.-, valido soltanto per le organizzazioni non

riconosciute Spitex (DTF 132 V 121 consid. 4.4).

A proposito della tariffa di cui all'art. 18 cpv.

6 LALPC per le cure prestate da un servizio privato e riconosciuto Spitex,

nella citata DTF 132 V 121, al considerando 5 la nostra Massima istanza si è

chinata sulla verifica di una fattura di Fr. 720.- per 24 ore di aiuto domestico

a Fr. 30.-/ora per il mese di gennaio 2004.

Una parte, Fr. 400.-, è stata assunta dall'assicurazione

malattia complementare di cui beneficiava l'assicurata, la quale ha quindi

chiesto alla Cassa di compensazione del Canton San Gallo il versamento dei

restanti Fr. 320.- a titolo di rimborso di spese di malattia e di invalidità da

parte delle prestazioni complementari (art. 3 lett. b e 3d vLPC, attuali art. 3

cpv. 1 lett. b e art. 14 LPC).

L'amministrazione cantonale ha rimborsato i costi

sostenuti per l'aiuto domiciliare nella misura di Fr. 200.-, ritenendo che i

costi di malattia ammontassero a Fr. 600.- (24 ore a Fr. 25.-/ora), dedotti i

Fr. 400.- riconosciuti dall'assicuratore malattia.

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha

quindi esaminato se il costo di Fr. 30.- all'ora fatturato da questa organizzazione

privata e riconosciuta Spitex, che sottostava ad un contratto tariffale tra

questa organizzazione e santésuisse sulle prestazioni Spitex secondo la LAMal, approvato

dal Cantone ed entrato in vigore il 1° gennaio 2004, corrispondeva ai costi per

delle prestazioni equivalenti insorti in istituti pubblici o di utilità

pubblica (art. 13 cpv. 4 OMPC). L'Alta Corte ha così effettuato dei paragoni

con le tariffe di altri fornitori di servizi che offrono l'aiuto domiciliare

Spitex nel Canton San Gallo. Dal quadro che ne è uscito risulta che le tariffe

praticate nel 2004 variavano dai Fr. 25.- all'ora, ai Fr. 27.-, ai Fr. 28.- o

Fr. 30.-/ora.

Pertanto, il TFA ha concluso che la tariffa di

Fr. 30.-/ora praticata dall'organizzazione privata in esame si situa invero all'interno

delle tariffe applicate dai servizi di utilità pubblica nel Canton San Gallo, comunque

non le supera. Di conseguenza, i costi fatturati devono essere interamente rimborsati

alla ricorrente sulla base dell'art. 13 cpv. 4 OMPC (attuale art. 18 cpv. 6

LALPC). Ne discende che le prestazioni versate dall'assicuratore privato devono

essere dedotte dai costi effettivi di Fr. 720.- e che l'importo non coperto

deve essere rimborsato dalle prestazioni complementari giusta l'art. 13 cpv. 4

OMPC. La Cassa di compensazione deve quindi versare all'assicurata per il mese

gennaio 2004 delle prestazioni complementari di Fr. 320.-.

2.9. Questo TCA

deve ora stabilire se l'aiuto domestico richiesto dall'assicurata a causa sia delle

serie difficoltà fisiche che le impediscono di occuparsi autonomamente della

propria economia domestica, sia delle problematiche psichiche che rendono necessario

un maggiore sostegno, sia rimborsabile.

Va quindi esaminato se la ricorrente adempie i

presupposti per vedersi riconoscere le prestazioni reclamate.

I certificati medici prodotti dalla ricorrente

attestano la presenza di alcune patologie e la necessità di un aiuto domestico

di 4 ore alla settimana, "poiché altrimenti la paziente oltre ad avere

serie difficoltà quotidiane potrebbe presentare una grave destabilizzazione

della sua situazione psicologica." (doc. A2).

Un altro certificato osserva che "togliere

ore di aiuto prezioso del quale beneficia da anni, non farebbe che peggiorare

le sue condizioni sia sul piano psichico che a livello fisico." (doc.

A3).

Il medico curante, dr. med. __________, FMH in

medicina generale ed esperto in omeopatia classica, nel suo referto del 4 aprile

2011 (doc. A2) ha rilevato che con il passare degli anni (la ricorrente è

settantaduenne) la situazione clinica della paziente non è migliorata, anzi, e

se l'aiuto domestico di quattro ore le era necessario già prima, ora lo è

ancora di più. L'assicurata vive da sola e non ha aiuti da nessuno. Soffre di

problematiche fisiche che si sono ulteriormente aggravate, quali dorsalgie e

lombalgie croniche su discopatie multiple C5/C6, L4/L5, L5/S1, spondilosi

C5/C6, spondilosi toracale, L4/L5.

Ella presenta inoltre una podalgia bilaterale da

deformazione del I metatarsale e dell'articolazione tarso-metatarsale I;

incipiente gonartrosi bilaterale; fibromialgia con dolori muscolo-scheletrici

ubiquitari; importante obesità; cardiopatia ipertensiva.

Il medico ha evidenziato che la ricorrente

presenta anche gravi disturbi della personalità di tipo ansioso-depressivi con

tratti persecutori.

Per tutti questi motivi, a suo dire, l'assicurata

necessita del sostegno di 4 ore settimanali di cui ha beneficiato sino a fine

2010, non essendo in grado fisicamente di adempiere ai lavori domestici di

routine, ma soprattutto per stabilizzarla nell'umore e darle un appoggio ed una

sensazione di non essere sola ed abbandonata ad affrontare i disagi che la sua

malattia le impone.

Dal canto suo, invece, la Cassa cantonale di

compensazione, per il tramite dell'apposita Commissione aiuto domestico, oltre

a determinare se v'era effettivamente necessità o meno di aiuto e assistenza

nell'economia domestica, ha determinato in 10 al mese le ore rimborsabili alla

ricorrente.

Quanto al sostegno di carattere psico-sociale di

cui abbisogna la ricorrente, l'amministrazione ha di nuovo interpellato la

speciale Commissione, secondo cui "Questo compito esula evidentemente

dagli obiettivi e dagli scopi della prestazione complementare, non si può confondere

l'aiuto domestico come un supporto pratico con una terapia di sostegno

psicosociale." (doc. 17d). Con la risposta di causa (doc. VII/1), la predetta

Commissione ha inoltre affermato che "eventuali prestazioni di questo

genere (sostegno psico-fisico) non sono a carico della Cassa bensì

eventualmente dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie OPRE

(vedi art. 7 lettera c cpv. 2)".

Stanti queste conclusioni, la Cassa di

compensazione ha affermato che la richiesta di rimborso di un sostegno a

carattere psico-sociale come quello preteso dalla ricorrente rientri nei provvedimenti

di cui all' "art. 7 lettera c cpv. 2" OPre, perciò che una richiesta

di rimborso di tali prestazioni debba essere inoltrata alla sua assicurazione

malattia obbligatoria.

Occorre dunque verificare se la prestazione di

carattere psico-sociale di cui abbisogna l'assicurata rientri nell'art. 7 cpv.

2 lett. c OPre, come sostenuto dall'amministrazione, o se possa essere presa a

carico dalle prestazioni complementari.

L'art. 7 cpv. 2 OPre prevede che le cure di base (lett.

c) sono delle prestazioni ai sensi del capoverso 1 dell'art. 7 OPre. In

particolare, l'art. 7 cpv. 2 lett. c OPre considera quali cure di base i provvedimenti

volti a sorvegliare e assistere persone malate psichicamente nel quadro delle

attività fondamentali quotidiane, quali: l'elaborazione e l'attuazione

di un ritmo di vita strutturato adeguato, una pratica mirata alla creazione e

all'incoraggiamento di contatti sociali e l'assistenza nell'ambito dell'aiuto

all'orientamento e dell'applicazione di misure di sicurezza.

Queste prestazioni, unitamente a quelle designate dal capoverso 2

lettera a e b, possono essere fornite ambulatoriamente o in una casa di cura.

Possono altresì essere fornite esclusivamente durante il giorno o durante la

notte (art. 7 cpv. 2ter OPre).

Se queste prestazioni sono fornite da infermieri

(art. 49 OAMal) o da organizzazioni di cure e d'aiuto a domicilio (art. 51

OAMal), per le prestazioni di cui all'art. 7 cpv. 2 lett. c OPre l'assicuratore

versa Fr. 54,60 all'ora (art. 7a cpv. 1 lett. c OPre). Il rimborso dei

contributi di cui al capoverso 1 è calcolato per unità di tempo di 5 minuti. Il

rimborso minimo è di 10 minuti (art. 7a cpv. 2 OPre).

Secondo questo Tribunale, la summenzionata definizione

di provvedimenti volti a sorvegliare e assistere persone malate psichicamente, richiama

la nozione di assistenza data da Jöhl

(riportata al considerando 2.5).

Come visto, infatti, nell'assistere una persona

che è limitata a causa dell'età, dell'invalidità, di un infortunio o di una malattia,

non si intende soltanto l'accompagnamento fisico, ma anche un durevole

accompagnamento nel consigliare questa persona, nell'assisterla e nel

vigilarla nella vita quotidiana.

Questo tipo di assistenza, derivante dalla nozione di accompagnamento

nella vita quotidiana presente nel diritto dell'assicurazione invalidità, comprende

anche, d'avviso del TCA, un sostegno nel senso di sorvegliare ed assistere

persone malate psichicamente. D'altronde, come esposto, la nozione di

assistenza ex art. 14 cpv. 1 lett. b LPC (corrispondente all'art. 3d cpv. 1

lett. b vLPC) è più ampia rispetto a quella per gli assegni per grandi invalidi

della LAI e quindi vi rientrano tutte quelle prestazioni semplicemente

necessarie alla persona assicurata dovute alla vecchiaia, all'invalidità, all'infortunio

o alla malattia e alle quali ella non può rinunciare solo per evitare di assumersi

i relativi costi e rischiare così di essere ricoverata in casa anziani.

Da quanto precede discende che anche gli eventuali costi insorti (nel

2011) per l'assistenza, nel senso delle PC (cfr. infra pag. 19), che

la ricorrente ha ricevuto a domicilio a causa dei suoi certificati

problemi psichici da parte di un'organizzazione (privata) Spitex riconosciuta, devono

esserle rimborsati illimitatamente in virtù dell'art. 18 cpv. 1 LALPC rispettivamente

dell'art. 18 cpv. 4 LALPC e nella misura in cui, stante l'art.

8 LALPC (art. 3 OMPC), non siano già coperti dall'assicurazione malattia.

Da ciò deriva che nel caso in cui, invece, l'assicurata

si riferisca, nel ricorso, ad una terapia di sostegno psicosociale necessaria, dal

profilo medico, per vivere dignitosamente a causa delle sue problematiche

psichiche, la stessa è una prestazione totalmente indipendente e differente

dalla summenzionata assistenza a domicilio riconosciuta nell'ambito delle

prestazioni complementari (art. 14 cpv. 1 lett. b LPC). Come tale, essa rientra

quindi nel catalogo delle prestazioni assunte dall'assicurazione malattia

obbligatoria (art. 7 cpv. 2 lett. c cifra 2 OPre), a cui la ricorrente si deve pertanto

rivolgere per ottenere il relativo rimborso dei costi.

2.10. Resta infine da

determinare quante ore possono essere rimborsate alla ricorrente per le spese

di aiuto, di cura e di assistenza a domicilio.

Entrambe le parti concordano sulla necessità dell'assicurata

di un aiuto domestico (per le sue problematiche fisiche, mentre sul piano

psicosociale la questione è stata risolta al considerando 2.9). Come detto,

però, dalle 4 ore settimanali rimborsate inizialmente, pari a 16 ore al mese,

la Cassa di compensazione ha ridotto a 10 ore mensili dal 1° gennaio 2011 il

diritto al rimborso delle spese di aiuto domestico sopportate dalla ricorrente.

Nel caso di specie, la Cassa di compensazione ha

acquisito le necessarie indicazioni mediche a mezzo dell'apposito formulario

per l' "Accertamento medico per il rimborso delle spese AI aiuto domestico

nell'ambito delle prestazioni complementari" (doc. 9a), compilato dal

medico curante della ricorrente il 10 gennaio 2011 e l'ha sottoposto alla

valutazione della Commissione aiuto domestico (doc. 10c), di cui essa si avvale

da alcuni anni.

Anche i successivi certificati della

psicologa-psicoterapeuta che ha in cura l'assicurata, __________ (doc. 11) e

del medico curante, __________ (doc. 14), unitamente alle prese di posizione

della ricorrente, sono stati valutati dalla predetta Commissione, i cui pareri

sono prodotti agli atti (docc. 13c, 17d, VII/1, XI/1 e XXI/1).

Per un coscienzioso esame dei casi problematici

relativi a richieste di rimborso quali quella in discussione, la Cassa

cantonale di compensazione ha istituito la Commissione aiuto domestico, presieduta

dal dr. med. __________, affinché, mediante l'avviso di un medico esperto, essa

possa giudicare le fattispecie concernenti - per quanto qui di interesse - le

richieste di spese di aiuto, di cure e di assistenza necessari nell'economia

domestica degli assicurati beneficiari di prestazioni complementari.

2.11. Giusta l'art.

43 cpv. 1 LPGA, l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i

necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le

informazioni date oralmente devono essere messe per scritto.

Per l'art. 43 cpv. 2 LPGA, se sono necessari e

ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici per la valutazione del

caso, l'assicurato deve sottoporvisi.

Se l'assicurato o altre persone che pretendono

prestazioni, nonostante un'ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere

il loro dovere d'informare o di collaborare, l'assicuratore può, dopo diffida

scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un

adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l'inchiesta

e decidere di non entrare in materia (art. 43 cpv. 3 LPGA).

Inoltre, secondo l'art. 44 LPGA se per chiarire i

fatti l'assicuratore deve far ricorso ai servizi di un perito indipendente, ne

comunica il nome alla parte. Essa può ricusare il perito per motivi fondati e

presentare controproposte.

Per l'art. 36 LPGA relativo alla ricusazione, le

persone che devono prendere o preparare decisioni su diritti o obblighi devono

ricusarsi se hanno un interesse personale nella questione o se, per altri

motivi, potrebbero avere una prevenzione (cpv. 1).

Per l'art. 36 cpv. 2 LPGA, se la ricusazione è

contestata, decide l'autorità di vigilanza. Se si tratta della ricusazione del

membro di un collegio, decide il collegio in assenza dell'interessato.

Sull'indipendenza degli esperti nella procedura

amministrativa si è di recente pronunciato il Tribunale federale nella sentenza

9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, confermando che

all'assicurato non deve derivare nessuno svantaggio, nella procedura

amministrativa, dal fatto che la controparte processuale è lo Stato. Dal

momento che le perizie, vista la loro funzione di supporto, sono spesso un

elemento caratteristico della conoscenza giuridica, i periti medici devono

principalmente essere allo stesso modo indipendenti ed imparziali come lo sono

i giudici.

Questo elementare requisito costituzionale si

applica anche alle perizie amministrative di carattere medico, non appena

formano la base per una decisione su un diritto fatto valere e più che mai

quando nel successivo procedimento di ricorso saranno utilizzate come base per

la valutazione giudiziaria. La natura formale della violazione del diritto ad

avere un esperto indipendente ha per conseguenza che la perizia, che non

presenta le necessarie caratteristiche, è da escludere come mezzo di prova,

indipendentemente dall'esito della fondatezza delle eccezioni materiali (cfr.

consid. 2.1.3).

Nella recente sentenza il Tribunale federale ha anche

analizzato la natura dell'art. 44 LPGA e le conseguenze (giuridiche e pratiche)

da essa derivanti, imponendo un rafforzamento dei diritti di partecipazione

(cfr. consid. 3.4).

2.12. In concreto, con

lo scritto del 21 febbraio 2011 (doc. 10a), facente seguito alla ricezione dell'apposito

formulario per l'accertamento medico per il rimborso delle spese di aiuto

domestico, l'amministrazione ha comunicato all'assicurata che, per determinare

la necessità e l'estensione dell'aiuto, delle cure e dell'assistenza a domicilio,

ha proceduto a degli accertamenti, e meglio ha sottoposto l'intera

documentazione medica in suo possesso al giudizio del medico fiduciario della

Cassa (dr. med. __________), che compone questa Commissione aiuto domestico.

D'avviso di questo Tribunale, seppure l'istituzione

di una tale Commissione aiuto domestico non sia stata specificatamente prevista

dal Legislatore né federale (LPC) né tanto meno cantonale (LALPC), essa non può

che portare competenza, chiarezza ed elementi di valutazione alla Cassa

cantonale di compensazione. Non va infatti dimenticato che, quale organo

amministrativo, forzatamente la Cassa di compensazione non dispone delle

necessarie conoscenze per valutare, dal profilo medico, se siano dati i presupposti

medici per ammettere la necessità di aiuto, cure e assistenza a domicilio e

quindi per concedere ai beneficiari di prestazioni complementari il rimborso di

spese per l'economia domestica.

Il ricorso a questa Commissione è quindi opportuno.

Infine, in merito alla sua natura, secondo il

TCA, la Commissione aiuto domestico va considerata alla stregua di un perito interno

come il Servizio Medico Regionale (art. 69 LAI e art. 69 OAI) e non come un

perito esterno quale è invece il SAM (Servizio Accertamento Medico), a cui si

affida l'Ufficio AI. Pertanto, l'art. 44 LPGA - e la giurisprudenza su di esso promulgata

dal Tribunale federale (DTF 137 V 210) - non è qui applicabile.

2.13. Questa Corte

ritiene in concreto, alla luce delle contestazioni mosse con il ricorso, che per

potere valutare adeguatamente le conseguenze sull'aiuto domestico richiesto, e

quindi per valutare l'eventuale numero di ore necessarie, alla luce dei

certificati medici agli atti e le valutazioni del dr. med. __________, sia necessario

che, parallelamente alla Commissione aiuto domestico, un'altra istituzione qualificata

si pronunci sulla quantificazione dell'effettivo bisogno della persona

assicurata (art. 14 LPC).

Secondo questo Tribunale, infatti, la valutazione

della predetta Commissione aiuto domiciliare è riferita all'aspetto medico

della questione, ovvero il perito deve pronunciarsi sullo stato di salute della

persona assicurata sulle sue limitazioni e difficoltà fisiche o psichiche e, su

tale base, decidere se sia indicato un aiuto a domicilio (nel senso ampio di

aiuto, cura e assistenza), affinché essa possa continuare a vivere nella

propria abitazione e non sia così costretta a ricoverarsi in una casa di cura.

La Commissione può senz'altro procedere ad una

valutazione quantitativa delle ore necessarie.

Inoltre, in caso di insanabile controversia sugli

aspetti medici fra il parere del medico curante ed il parere della

Commissione aiuto domestico, laddove il caso imponesse un approfondimento

maggiore, la Cassa cantonale di compensazione potrà rivolgersi eventualmente al

Servizio Accertamento Medico dell'Ufficio assicurazione invalidità, istituto

indipendente preposto all'allestimento di perizie, o, semmai, ad un altro

perito esterno indipendente, per gli accertamenti necessari, fermi restando i summenzionati

presupposti derivanti dall'art. 44 LPGA.

La Commissione, ed eventualmente i periti esterni

incaricati, determineranno la necessità per gli assicurati di fare capo all'aiuto

a domicilio per continuare a vivere in casa propria conformemente a tale principio

insito nell'art. 14 LPC.

Per contro, laddove la controversia fra le parti portasse

- come in specie - sulla quantificazione dell'aiuto domiciliare di cui

abbisogna la persona assicurata, a mente del TCA, dovrebbe essere eseguita una valutazione

specifica della situazione da parte di un'altra figura, più vicina, sul campo, all'interessato

e quindi più adatta: l'assistente sociale. Ciò avviene infatti già per

la valutazione dell'assegno per grandi invalidi e della capacità delle

casalinghe nell'ambito dell'assicurazione invalidità.

2.14. Secondo questo

Tribunale, infatti, la situazione di una persona assicurata che a causa della

vecchiaia, dell'invalidità, di un infortunio o di una malattia necessita di

terzi che le prestino aiuto, cure e assistenza domiciliare affinché possa

continuare a vivere nella propria abitazione, è raffrontabile (mutatis

mutandis) alla situazione di un assicurato grande invalido.

È considerato grande invalido ai sensi dell'art.

9 LPGA colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente

dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti

ordinari della vita.

È considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla

salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell'organizzazione

della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente di un

danno alla salute psichica ha diritto almeno a un quarto di rendita.

Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo

permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande

invalido di grado lieve (art. 42 cpv. 3 LAI).

Fra i compiti dell'Ufficio AI, l'art. 57 cpv. 1

lett. f LAI prevede, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012, anche quello di valutare

l'invalidità, la grande invalidità e le prestazioni d'aiuto di cui l'assicurato

ha bisogno.

Giusta l'art. 59 cpv. 1 LAI, gli Uffici AI si organizzano in modo

da garantire che i compiti elencati nell'art. 57 siano eseguiti con professionalità

ed efficienza nel rispetto delle prescrizioni legali e delle istruzioni della

Confederazione.

Gli Uffici AI possono far capo a specialisti dell'aiuto privato

agli invalidi, ad esperti, a centri d'osservazione medica e professionale,

nonché a servizi di altre istituzioni preposte alle assicurazioni sociali (art.

59 cpv. 3 LAI).

Gli Uffici AI possono concludere con altri assicuratori e con gli

organi dell'aiuto sociale pubblico convenzioni relative alla possibilità di far

capo ai servizi medici regionali (art. 59 cpv. 4 LAI).

Per l'art. 69 cpv. 2 OAI, se le condizioni assicurative

che l'Ufficio AI deve esaminare (cpv. 1) sono adempiute, esso procura

gli atti necessari, in particolare circa lo stato di salute, l'attività, la capacità

di lavoro e l'idoneità all'integrazione. A tale scopo possono essere domandati

rapporti e informazioni, ordinate perizie, eseguiti sopralluoghi e consultati

specialisti dell'aiuto pubblico o privato agli invalidi.

La Circolare sull'invalidità e la grande

invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), edita dall'UFAS, valida

dal 1° gennaio 2012, chiarisce la procedura per l'assegnazione di un AGI.

Secondo il N. 8129 CIGI, di regola l'Ufficio AI

sottopone al medico curante il modulo compilato. Quest'ultimo verifica se i

dati riportati sul modulo corrispondano al suo referto (formulario 5420). In

base a questi dati si può chiedere il parere del SMR. Quest'ultimo invia all'Ufficio

AI un rapporto scritto con i risultati dell'esame medico e una raccomandazione

circa l'ulteriore trattamento della domanda di prestazioni dal punto di vista medico.

Sulla base di tali indicazioni, l'Ufficio AI ordina eventuali accertamenti

medici supplementari (per esempio un rapporto medico complementare).

Per il N. 8131 CIGI, in linea di principio, l'Ufficio

AI procede ad un accertamento sul posto. Vanno accertati la grande invalidità,

un eventuale onere d'assistenza supplementare (per i minorenni) e il luogo di

soggiorno (a domicilio o in un istituto, cfr. N. 8003 segg.).

Le indicazioni fornite dalla persona assicurata,

dai genitori o dal rappresentante legale vanno valutate criticamente.

Nei casi di cui al N. 8130 (fra i quali: alla

prima domanda per l'ottenimento di un assegno per grandi invalidi; in caso di domande

di aumento dell'assegno per grandi invalidi in seguito al peggioramento della

grande invalidità; in caso di revisioni d'ufficio, se cambia il grado della

grande invalidità o l'entità dell'onere d'assistenza) occorre sempre eseguire

un accertamento sul posto.

Negli altri casi l'Ufficio AI decide se si possa

rinunciare a un accertamento sul posto.

In caso di divergenze sostanziali tra il medico

curante e il rapporto d'accertamento, l'Ufficio AI deve chiarire la situazione

svolgendo una verifica mediante domande mirate e coinvolgendo il SMR. Per il

resto si applica la CPAI (N. 8133 CIGI).

Per quanto concerne l'accertamento sul posto, il

N. 2114 della Circolare sulla procedura nell'assicurazione per l'invalidità

(CPAI), valida dal 1° gennaio 2010, stato al 1° aprile 2011, stabilisce che un

mandato di accertamento sul posto deve essere conferito nei casi menzionati

(fra i quali, assegni per grandi invalidi dell'AI o dell'AVS). Se le condizioni

personali degli assicurati sono già sufficientemente note e attestate da atti,

si può rinunciare al conferimento del mandato. Per le prime richieste, tuttavia,

va sempre effettuato un accertamento sul posto. Gli accertamenti devono essere

eseguiti da personale qualificato.

Secondo il N. 5001 CPAI, ai sensi dell'AI sono

considerati servizi specializzati dell'aiuto pubblico e privato di utilità

pubblica agli invalidi i servizi di consulenza e d'assistenza istituiti da

organizzazioni pubbliche o private d'utilità pubblica che operano a favore

degli invalidi.

I servizi specializzati e gli specialisti non

sono organi dell'AI. I servizi specializzati e gli specialisti non vincolati

all'AI da una convenzione sono liberi di accettare o rifiutare mandati dell'AI

(N. 5002 CPAI).

Per gli assegni per grandi invalidi della LAVS e della

LAI, quindi, gli specialisti dell'aiuto pubblico o privato di utilità pubblica agli invalidi, quali i servizi d'assistenza

istituiti da organizzazioni pubbliche o private d'utilità

pubblica che operano a favore degli invalidi, si recano sul posto e valutano

le condizioni personali degli assicurati e quindi il grado della grande invalidità.

Questi specialisti vedono e verificano di persona, nel caso concreto,

i reali impedimenti della persona assicurata per compiere gli atti ordinari

della vita e se chi, vivendo a casa, necessita in modo permanente di essere

accompagnato nell'organizzazione della realtà quotidiana.

Per questi motivi, per un'analogia con l'istituto

degli assegni per grandi invalidi, il Tribunale ritiene che i servizi di

consulenza e d'assistenza istituiti da organizzazioni pubbliche o private d'utilità

pubblica che operano a favore degli invalidi a cui normalmente fanno capo gli

Ufficio AI, siano certamente (maggiormente) qualificati

ed appropriati, e quindi adatti, per quantificare, concretamente per ogni

assicurato beneficiario di prestazioni complementari, il numero di ore di cui ognuno

necessita settimanalmente o mensilmente per l'aiuto, le cure e l'assistenza a

domicilio a dipendenza dello stato di salute certificato medicalmente, affinché

egli possa continuare a vivere al proprio domicilio e non essere invece ricoverato

in una casa di cura.

Le stesse Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS/AI,

nella versione valida dal 1° gennaio 2002, stato fino al 31 dicembre 2003,

prevedevano al N. 5067 DPC (attuale

N. 5066 DPC) che la Cassa cantonale di compensazione, in caso

di dubbi sulla necessità e sull'estensione dell'aiuto, delle cure e dell'assistenza

a domicilio, doveva procedere agli accertamenti opportuni, quali ad esempio

richiedere un certificato medico o il rapporto di un ufficio di assistenza

sociale, oppure effettuare accertamenti propri e ridurre, eventualmente, le

spese da assumere.

2.15. Tutto ben

considerato, occorre pertanto che per il rimborso delle spese di malattia e di invalidità

in ambito di prestazioni complementari, un servizio d'assistenza si pronunci sulla

quantificazione della necessità concreta per la ricorrente di fare capo a terzi

per l'aiuto, le cure e l'assistenza a domicilio, tenuto conto delle sue

patologie psicofisiche che la limitano nelle attività della realtà quotidiana.

L'assistente sociale si recherà, come per gli

assegni per grandi invalidi, al domicilio dell'assicurata (come d'altronde

richiesto espressamente da quest'ultima, doc. I) e verificherà sul posto in che

misura (quante ore) dal 1° gennaio 2011 essa abbisogna(va) di aiuto, cure e

assistenza a causa della vecchiaia, dell'invalidità, di un infortunio o di una

malattia.

Sulla scorta del numero di ore necessario stabilito

dall'assistente sociale, la Cassa cantonale di compensazione dovrà rimborsare

alla ricorrente, in virtù dell'art. 18 cpv. 1 LALPC e dell'art. 18 cpv. 4 LALPC

(cfr. consid. 2.8), le spese che sono insorte e che l'assicurata si è assunta

nel corso del 2011.

2.16. Da quanto

precede discende che la decisione su opposizione del 4 maggio 2011 che fissa in

10 ore mensili il diritto dell'assicurata al rimborso delle spese di aiuto,

cura e assistenza a domicilio dal 1° gennaio 2011 deve essere annullata.

Di conseguenza, il ricorso va accolto e gli atti

rinviati alla Cassa cantonale di compensazione affinché proceda come esposto

nei considerandi e si determini quindi nuovamente, esperiti i necessari

accertamenti, sul numero di ore necessarie all'assicurata e pertanto sul diritto

al rimborso delle spese giusta l'art. 18 LALPC.

Il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha

già avuto modo di riconoscere il diritto all'indennità di assicurati

rappresentati segnatamente dall'Associazione svizzera degli invalidi (ora: Procap),

dal servizio giuridico della Federazione svizzera per l'integrazione delle

persone portatrici di handicap, dalla Pro infirmis, da un Sindacato, da un

Patronato, dalla Caritas, ecc. (STF K 63/06 del 5 settembre 2007, consid. 5.4.1;

DTF 126 V 11 consid. 2).

In concreto, siccome è vincente in causa ed è rappresentata

da un'organizzazione di utilità pubblica, la ricorrente ha diritto all'assegnazione

di ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata e gli atti vanno rinviati alla Cassa cantonale

di compensazione, affinché esegua gli accertamenti indicati e si pronunci

nuovamente sul diritto dell'assicurata al rimborso delle spese di malattia e di

invalidità in virtù dell'art. 14 cpv. 1 lett. b LPC, e meglio conformemente all'art.

18 cpv. 1 LALPC ed all'art. 18 cpv. 4 LALPC.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa di compensazione verserà all'assicurata

Fr. 1'000.- a titolo di indennità per ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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