33.2011.12
Ricorso tardivo. Irricevibile
22 agosto 2011Italiano4 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
Fatti
33.2011.12
Data decisione, Autorità:
22.08.2011, TCA
Titolo:
Ricorso tardivo. Irricevibile
IRRICEVIBILITÀ
RICORSO
TEMPESTIVITÀ
art. 56 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
33.2011.12
IR/sc
Lugano
22 agosto 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 1° giugno 2011 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 22 aprile
2011 emanata da
Cassa cantonale di compensazione
Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
considerato, in fatto
ed in diritto
· che RI 1 si è
aggravata al Tribunale cantonale delle Assicurazioni contro decisione resa su
opposizione dalla Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG in materia di
riconoscimento di rimborso delle spese per l’aiuto domiciliare;
· che la
decisione su opposizione è stata resa il 22 aprile 2011 mentre il ricorso data
del 1° giugno 2011 ed è stato consegnato alla posta il successivo 3 giugno 2011
pervenendo al Tribunale cantonale delle Assicurazioni il 6 giugno successivo;
· che il 6
giugno 2011 l’atto è stato intimato all'amministrazione interessata con
l’invito a presentare una risposta di causa previo esame della tempestività dell’impugnativa
con la necessaria ricerca postale (doc. III);
· che con la
risposta di causa 20 giugno 2011 la Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG
propone di dichiarare l’atto irricevibile siccome intempestivo;
· che, su
invito del TCA (doc. V lettera 22 giugno 2011) la Cassa ha prodotto il 28 giugno
ed il successivo 3 agosto 2011 (doc. VI e VII) la documentazione postale dalla
quale si desume la data di intimazione della decisione impugnata;
· che dagli
atti emerge che l’invio della decisione su opposizione è stato impostato il 22
aprile 2011 e l’avviso di ritiro consegnato il 26 aprile 2011 con effettivo
recapito il successivo 28 aprile 2011 allo sportello;
· che il
termine, ritenute le ferie pasquali, iniziava a decorrere il 2 maggio 2011 e scadeva
l’ultimo giorno del medesimo mese;
· che l’invio
del ricorso il 3 giugno 2011 (consegna alla Posta) risulta quindi intempestivo;
· che alla luce
di tale situazione il giudice delegato ha concesso (scritto 9 agosto 2011 doc.
VIII) alla ricorrente un termine adeguato per esprimersi in merito e formulare
eventuali giustificazioni o richieste;
· che con
scritto 18 agosto 2011 la ricorrente ha ammesso il ritardo, indicando errore
nel calcolo del termine siccome la ricorrente e l‘assistente sociale che
l’aiuta avrebbero considerato la scadenza ultima possibile il 1° giugno 2011;
· che la
consegna alla posta del ricorso è avvenuta in ritardo persino rispetto al termine
del 1° giugno siccome intervenuta con l’ausilio di terzi;
· che la
motivazione alla base dell’inoltro all’ultimo momento possibile è da ricercare
nella volontà della ricorrente di far capo a certificazioni mediche utili a
comprovare le sue argomentazioni, attestazioni che hanno tardato;
· che il
ricorso poteva comunque essere prodotto e la documentazione medica richiesta
per il tramite del Tribunale o prodotta ulteriormente;
· che
l’argomentazione sollevata per il ritardo non permette di giustificare lo
stesso ed il ricorso va, purtroppo, dichiarato irricevibile siccome
intempestivo. Non si fa carico di tassa di giustizia e spese e non si attribuiscono
ripetibili.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è irricevibile siccome intempestivo.
Considerandi
2.
Non
si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster