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Decisione

33.2011.12

Ricorso tardivo. Irricevibile

22 agosto 2011Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

33.2011.12

Data decisione, Autorità:

22.08.2011, TCA

Titolo:

Ricorso tardivo. Irricevibile

IRRICEVIBILITÀ

RICORSO

TEMPESTIVITÀ

art. 56 LPGA

Raccomandata

Incarto n.

33.2011.12

IR/sc

Lugano

22 agosto 2011

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 1° giugno 2011 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 22 aprile

2011 emanata da

Cassa cantonale di compensazione

Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

considerato, in fatto

ed in diritto

· che RI 1 si è

aggravata al Tribunale cantonale delle Assicurazioni contro decisione resa su

opposizione dalla Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG in materia di

riconoscimento di rimborso delle spese per l’aiuto domiciliare;

· che la

decisione su opposizione è stata resa il 22 aprile 2011 mentre il ricorso data

del 1° giugno 2011 ed è stato consegnato alla posta il successivo 3 giugno 2011

pervenendo al Tribunale cantonale delle Assicurazioni il 6 giugno successivo;

· che il 6

giugno 2011 l’atto è stato intimato all'amministrazione interessata con

l’invito a presentare una risposta di causa previo esame della tempestività dell’impugnativa

con la necessaria ricerca postale (doc. III);

· che con la

risposta di causa 20 giugno 2011 la Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG

propone di dichiarare l’atto irricevibile siccome intempestivo;

· che, su

invito del TCA (doc. V lettera 22 giugno 2011) la Cassa ha prodotto il 28 giugno

ed il successivo 3 agosto 2011 (doc. VI e VII) la documentazione postale dalla

quale si desume la data di intimazione della decisione impugnata;

· che dagli

atti emerge che l’invio della decisione su opposizione è stato impostato il 22

aprile 2011 e l’avviso di ritiro consegnato il 26 aprile 2011 con effettivo

recapito il successivo 28 aprile 2011 allo sportello;

· che il

termine, ritenute le ferie pasquali, iniziava a decorrere il 2 maggio 2011 e scadeva

l’ultimo giorno del medesimo mese;

· che l’invio

del ricorso il 3 giugno 2011 (consegna alla Posta) risulta quindi intempestivo;

· che alla luce

di tale situazione il giudice delegato ha concesso (scritto 9 agosto 2011 doc.

VIII) alla ricorrente un termine adeguato per esprimersi in merito e formulare

eventuali giustificazioni o richieste;

· che con

scritto 18 agosto 2011 la ricorrente ha ammesso il ritardo, indicando errore

nel calcolo del termine siccome la ricorrente e l‘assistente sociale che

l’aiuta avrebbero considerato la scadenza ultima possibile il 1° giugno 2011;

· che la

consegna alla posta del ricorso è avvenuta in ritardo persino rispetto al termine

del 1° giugno siccome intervenuta con l’ausilio di terzi;

· che la

motivazione alla base dell’inoltro all’ultimo momento possibile è da ricercare

nella volontà della ricorrente di far capo a certificazioni mediche utili a

comprovare le sue argomentazioni, attestazioni che hanno tardato;

· che il

ricorso poteva comunque essere prodotto e la documentazione medica richiesta

per il tramite del Tribunale o prodotta ulteriormente;

· che

l’argomentazione sollevata per il ritardo non permette di giustificare lo

stesso ed il ricorso va, purtroppo, dichiarato irricevibile siccome

intempestivo. Non si fa carico di tassa di giustizia e spese e non si attribuiscono

ripetibili.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è irricevibile siccome intempestivo.

Considerandi

2.

Non

si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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