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Decisione

33.2011.14

Ordine di restituzione di PC indebitamente percepite. D alle PC. Straniera in CH dal 1980,ma non ha mai versato contributi. NON ha quindi D a rendita AVS. Neppure esiste Convenzione di sicurezza socia

25 aprile 2012Italiano50 min

Source ti.ch

Fatti

i nipoti che vivono e studiano negli USA.

È quindi soltanto al momento della revisione che

l'interessata ha capito che queste indennità dovevano servire per diminuire la

prestazione complementare.

In conclusione, tenuto conto che per oltre 15

anni non ha chiesto le PC e che nessuno l'ha mai informata su come funzionano

le indennità giornaliere malgrado la sua ignoranza in materia, la decisione

della Cassa di restituzione di Fr. 102'926.- "si scontra palesemente

con la buona fede della ricorrente." (doc. I punto 18), oltretutto

poiché ella è nullatenente. Di conseguenza, anche se sono state ricevute

indebitamente, dette PC non devono essere restituite.

1.9. Nella

risposta del 21 luglio 2011 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha

proposto di respingere il ricorso e ha rilevato che la ricorrente stessa ha

ammesso che era a conoscenza di percepire, e quindi di potere disporre, di

entrate superiori al suo effettivo fabbisogno, tanto che ha elargito soldi ai

nipoti.

Quanto al riferimento dell'insorgente alla sua

buona fede ed alle sue condizioni economiche, l'amministrazione ha ribadito che

questi argomenti saranno trattati con la domanda di condono appena la questione

della restituzione crescerà in giudicato.

1.10. Il TCA ha

interpellato la Cassa di compensazione (doc. VII), che ha sollevato la

possibilità di una reformatio in pejus (doc. VIII). Il Tribunale l'ha comunicata

alla ricorrente (doc. IX), la quale non ha però ritirato il ricorso (docc. XI e

XV) nemmeno dopo l'esito (doc. XIII) dell'accertamento eseguito presso l'UFAS

(doc. XII).

considerato in

diritto

2.1. Oggetto del

contendere è sapere se è a giusta ragione che la ricorrente debba restituire

alla Cassa di compensazione la somma di Fr. 102'926.-, pari alla differenza fra

le prestazioni complementari a cui avrebbe avuto diritto dal 1° giugno 2006 al

31 ottobre 2010 (Fr. 28'090.-) e l'importo delle PC effettivamente ricevuto per

quei cinquantatre mesi (Fr. 131'016.-).

2.2. Per l'art.

24 OPC-AVS/AI, la persona che ha diritto o il suo rappresentante legale o, nel

caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la prestazione complementare, deve

comunicare senza ritardo all'organo cantonale competente per le prestazioni

complementari ogni mutamento delle condizioni personali ed ogni variazione

importante della situazione materiale del beneficiario delle prestazioni.

Questo obbligo di informare vale anche per le modifiche che riguardano i membri

della famiglia dell'avente diritto.

L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le

prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione

non deve essere chiesta se l'interessato

era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

Il diritto di esigere la restituzione si estingue

dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più

tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da

un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di

prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante (art. 25 cpv. 2 LPGA).

L'art. 3 cpv. 1 OPGA

prevede che l'ammontare della

restituzione è stabilito mediante decisione.

Per giurisprudenza costante, nell'ambito delle

assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni presuppone, di regola,

che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione

processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state

versate (DTF 126 V 42 cons. 2b).

2.3. Per l'art.

53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate

in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore

scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano

essere prodotti in precedenza.

Per il cpv. 2, l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è

provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole

importanza.

L'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito

che, in ambito di restituzione delle prestazioni, i principi applicabili al

diritto precedentemente in vigore sono ancora attuali (STFA K 147/03 del 12

marzo 2004 = DTF 130 V 318).

In questo senso, l'amministrazione può riconsiderare una decisione passata formalmente

in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel

merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole. Questi principi sono

pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza

essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque

validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid.

4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11

febbraio 2004). Una decisione è stata ad esempio considerata senza dubbio

errata a seguito di calcolo illegale di una rendita, in conseguenza ad una

valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione errata di principi fondamentali

(DTF 110 V 179; ZAK 1991 pag. 137, DTF 119 V 483).

Dalla riconsiderazione (o riesame) va distinta la

revisione processuale delle decisioni amministrative.

Per analogia con la revisione processuale delle

decisioni emanate dalle autorità giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a

procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato

quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una

conclusione giuridica differente (DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con

rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).

Kieser, in ATSG-Kommentar, 2a ed., Zurigo 2009, a pag. 682, n. 47 ad art. 53, a proposito dell'art. 53 cpv. 3 LPGA, precisa:

" b) Die in art. 53 Abs. 3 ATSG kodifizierte Regelung

galt bereits nach der bisherigen Rechtsprechung (einlässliche

Darstellung derselben Schlauri,

176 ff.; vgl. zudem SVR 2005 EL Nr. 3, P 7/02, E. 3.2), welche ihre Gültigkeit

auch unter Berücksichtigung von Art 53 Abs. 3 ATSG beibehält. Insbesondere

steht es dem Versicherungsträger frei, während des laufenden Beschwerdeverfahrens

ohne Beachtung der besonderen Wiedererwägungsvoraussetzungen (insbesondere ohne

Annahme einer zweifellosen Unrichtigkeit) auf den Entscheid zurückzukommen

(vgl. BGE 107 V 192). Beinhaltet eine solche lite pendente erlassene Verfügung

eine Schlechterstellung, stellt die entsprechende Verfügung lediglich einen

Antrag an das Gericht dar, und es bleibt der Partei die Möglichkeit offen (auf

welche sie hinzuweisen ist), das Rechtsmittel zurückzuziehen (vgl. BGE 127 V

234; zur Kritik von Schlauri,

173 ff.; an diesem Entscheid vgl. SVR 2005 EL Nr. 3, P 7/02, E. 3.3). Entspricht

die Wiedererwägung sonst nicht dem im Beschwerdeverfahren gestellten Antrag,

kommt sie bloss einem Antrag an das Gericht gleich (vgl. ZAK 1992 117). Im

Übrigen wird bei einer entsprechenden Wiedererwägung das Beschwerdeverfahren

gegenstandlos (vgl. ATSG-Kommentar, Art. 61 N 87). Allerdings ist es nach der

Rechtsprechung dem Versicherungsträger nicht benommen, eine im

Gerichtsverfahren vorgenommene Wiedererwägung zu widerrufen (vgl. SVR 2001 IV

Nr. 20).”.

L'irregolarità deve

essere manifesta. Al riguardo il Tribunale federale (STF 8C_883/2008 del

31 marzo 2009, consid. 4.1.2) ha precisato quanto segue:

" In particolare, non si può parlare di un'inesattezza

manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di

condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento

riguardo a certi loro aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare

ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono

ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, le condizioni

per procedere a una riconsiderazione non sono date (cfr. sentenza 9C_439/2007

del 28 febbraio 2008, consid. 3.1 con riferimenti).".

2.4. In concreto,

con decisione formale del 28 aprile 2011 (doc. 64) la Cassa di compensazione,

evidenziando l'obbligo di informazione spettante all'assicurata in virtù dell'art.

24 OPC-AVS/AI, ha osservato che a seguito della revisione periodica del suo

diritto alle prestazioni complementari, in cui è emerso che da tempo ella riceve

delle indennità giornaliere per malattia di lunga degenza, il suo diritto

mensile alle prestazioni complementari (Fr. 2'472.-) si era modificato dal 1°

novembre 2010 (Fr. 530.-).

L'amministrazione ha quindi ricalcolato il

diritto alle prestazioni complementari dell'interessata nel periodo dal 1°

giugno 2006 al 31 ottobre 2010 (Fr. 530.-).

Constatato un indebito versamento giusta l'art. 25 LPGA, l'amministrazione ha chiesto

all'assicurata la restituzione della somma di Fr. 102'926.-, corrispondente

alla differenza fra le PC incassate dal 1° giugno 2006 al 31 ottobre 2010 (Fr.

2'472.- x 53 mesi = Fr. 131'016.-) e le prestazioni complementari di diritto

nel medesimo lasso di tempo (Fr. 530.- x 53 mesi = Fr. 28'090.-).

Nel proprio ricorso l'assicurata ha riconosciuto di avere indebitamente ricevuto tali

prestazioni complementari, ma di essersi accorta della loro

"illegittimità" soltanto al momento della revisione periodica del suo

diritto. Prima di allora, nessuno l'ha mai informata sugli effetti della

copertura assicurativa per perdita di guadagno di cui dispone(va) e né la casa

anziani, né la Cassa e neppure il Comune le hanno chiesto informazioni al

riguardo.

2.5. Va

innanzitutto rammentato che la Cassa di compensazione, avendo rilevato un caso

di indebita percezione di prestazioni da parte della ricorrente, era tenuta ad

emanare una decisione di restituzione, essendo adempiuti entrambi i presupposti

dell'art. 53 LPGA per il riesame delle precedenti decisioni formali di concessione

delle prestazioni complementari.

Da un lato, infatti, le decisioni formali del 23

giugno 2006 (doc. 31) e del 14 giugno 2007 (doc. 35) di concessione di una

prestazione complementare dal 1° giugno 2006 rispettivamente dal 1° giugno

2007, entrambe fissanti un importo di Fr. 2'472.- al mese - oltre alle

comunicazioni del 1° gennaio 2008 (doc. 36), del 1° gennaio 2009 (doc. 37) e

del 1° gennaio 2010 (doc. 38) che hanno stabilito il medesimo importo mensile

-, erano (diventate) manifestamente errate per il periodo dal 1° giugno 2006 al

31 ottobre 2010.

Esse erano infatti contrarie alla legislazione in

materia, che impone che l'importo della prestazione complementare annua è pari

alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9

cpv. 1 LPC). Fra i redditi computabili vi sono le rendite, le pensioni e le

altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI (art. 11

cpv. 1 lett. d LPC). Ora, poiché dal 2006 - ma le ha incassate (soltanto) nel

2008 - l'assicurata riceveva dal suo assicuratore malattia privato delle

prestazioni periodiche sotto forma di indennità giornaliere per degenza di

lunga durata (soggiornando in via definitiva presso la casa per anziani __________

di __________), in virtù dell'art. 24 OPC-AVS/AI la stessa era tenuta ad

informare la Cassa cantonale di compensazione di questi suoi (nuovi) redditi

computabili, essendo determinanti per stabilire, insieme alle spese

riconosciute, il suo diritto alle PC. Ne discende che la Cassa di compensazione

ha indebitamente versato all'assicurata delle prestazioni complementari

maggiori durante i mesi da giugno 2006 ad ottobre 2010 che, per contro, non

dovevano esserle riconosciute in tale misura.

D'altro lato, il riesame delle decisioni del 23

giugno 2006 e del 14 giugno 2007 riveste un'importanza notevole, poiché hanno per oggetto una prestazione

periodica (DTF 119 V 475 consid. 1c; STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010,

consid. 2.3).

La riduzione e la restituzione delle prestazioni

complementari versate all'insorgente erano quindi formalmente giustificate.

Occorre dunque ora verificare la lamentela della

ricorrente circa la correttezza, dal profilo giuridico, del principio della

restituzione preteso dalla Cassa.

2.6. Questo

Tribunale evidenzia innanzitutto che attualmente vigono le norme legali adottate

con la LPC del 6 ottobre 2006, in essere dal 1° gennaio 2008.

Per contro, quando l'assicurata ha richiesto le prestazioni

complementari, nel marzo 2006 era in vigore la LPC del 19 marzo 1965, valida

dal 1° gennaio 1966.

In caso di modifica delle basi legali e salvo regolamentazione

transitoria contraria, il giudice delle assicurazioni sociali applica le

disposizioni in vigore al momento della realizzazione di fatto che deve essere

valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 129 V 1 consid.

1.2; DTF 129 V 398 consid. 1.1; STF 8C_729/2007 consid. 3).

Nel caso concreto, l'ordine di restituzione porta sia su un

periodo antecedente l'introduzione della nuova LPC, sia successivo. Ora, dato

che il TCA è chiamato a verificare la correttezza di detta decisione, occorre in

primo luogo determinare se l'assicurata ha diritto alle prestazioni

complementari e se sì, da quando e fino a quando. In seguito bisogna

quantificare tale diritto e paragonarlo con le prestazioni (indebitamente) già

ricevute, per stabilire così l'importo percepito in eccesso.

Per determinare dunque il momento in cui è sorto in specie il diritto

alle PC dell'assicurata, vanno applicate le norme in vigore nel 2006; in

seguito, dal 1° gennaio 2008 il diritto alle prestazioni complementari va esaminato

sulla scorta della nuova LPC.

2.7. L'art. 2 cpv. 1 vLPC

concerneva il diritto alle prestazioni complementari dei cittadini svizzeri

domiciliati in Svizzera.

Per contro, l'art. 2 cpv. 2 vLPC era specifico agli stranieri

domiciliati e dimoranti abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), i quali

avevano diritto a prestazioni complementari alle stesse condizioni dei cittadini

svizzeri:

a. se,

immediatamente prima della data alla quale chiedono la prestazione

complementare, hanno dimorato ininterrottamente in Svizzera durante dieci anni

e hanno diritto a una rendita, a un assegno per grandi invalidi o a un'indennità

giornaliera dell'AI oppure adempiono le condizioni per la concessione ai sensi

dell'art. 2b lett. b. Le persone che hanno diritto a un assegno per grandi

invalidi devono inoltre avere compiuto 18 anni; o

b. per i rifugiati

e gli apolidi se, immediatamente prima della data dalla quale chiedono la

prestazione complementare, hanno dimorato ininterrottamente in Svizzera durante

cinque anni; o

c. se, in virtù di

una convenzione di sicurezza sociale, hanno diritto a una rendita straordinaria

dell'AVS o dell'AI. Finché le condizioni relative alla durata di dimora

prevista alle lettere a e b non sono adempiute, essi hanno diritto al massimo a

una prestazione complementare pari all'importo minimo della rendita ordinaria

completa corrispondente.

Al riguardo, le Direttive sulle prestazioni complementari in

vigore dal 1° gennaio 2007 prevedevano quanto segue.

In virtù del N. 2001 DPC, il diritto alle PC può essere accordato

soltanto alle persone che

- hanno diritto

ad una rendita AVS o a una rendita AI, o ad un assegno per grandi invalidi dell'AI

dopo il compimento dei 18 anni (art. 2a lett. a, 2b lett. a, 2c lett. a e c vLPC),

o beneficiano, ininterrottamente per almeno sei mesi, di un'indennità

giornaliera dell'AI (art. 2c lett. d vLPC);

- abitano in

Svizzera e vi dimorano abitualmente;

- sono di

nazionalità svizzera o sono stranieri, apolidi o rifugiati che hanno

soggiornato durante un certo periodo di tempo ininterrottamente nel nostro

paese. I cittadini di uno Stato UE o AELS che sono sottoposti al regolamento

1408/71 sono assimilati ai cittadini svizzeri.

Anche se nessuna prestazione è versata in virtù della prima condizione,

il diritto alle PC può comunque essere dato.

Infatti, giusta il N. 2016.6 DPC, le persone che non hanno diritto

a una rendita dell'AVS o dell'AI in quanto non raggiungono la durata minima di

contribuzione prevista dall'art. 29 cpv. 1 LAVS hanno ciò nonostante diritto a

una PC se, oltre alle condizioni generali (domicilio e dimora, nazionalità e

periodo d'attesa, condizioni economiche), adempiono pure i presupposti seguenti:

-

hanno raggiunto l'età ordinaria di pensionamento (art. 2a lett. b vLPC);

o

-

sono superstiti e avrebbero diritto ad una rendita di vedova,

vedovo o per orfano dell'AVS se la persona deceduta avesse compiuto il periodo

minimo di contribuzione (art. 2b lett. b vLPC); o

-

sono invalidi almeno al 40% (art. 2c lett. b vLPC).

Per il N. 2016.7 DPC, queste condizioni sono pure valide

- per le persone

di nazionalità straniera che non sono sottoposte al regolamento 1408/71 ma che,

in virtù di una convenzione sulla sicurezza sociale, potrebbero pretendere la

concessione di una rendita straordinaria dell'AVS o dell'AI.

- per gli altri

cittadini di Stati esteri con i quali la Svizzera non ha concluso una

convenzione sulla sicurezza sociale, se queste persone sono vedove, vedovi o

orfani e potrebbero pretendere l'attribuzione di una rendita di vedova, di

vedovo o per orfano se la persona deceduta avesse compiuto il periodo di

contributo minimo (art. 2b lett. b vLPC in correlazione con l'art. 2 cpv. 2 lett.

a vLPC).

Dei periodi d'attesa sono previsti per i cittadini stranieri, i

rifugiati e gli apolidi. Per potere pretendere una PC, i cittadini stranieri

devono avere dimorato effettivamente durante 10 anni in Svizzera - ma non nel

cantone - ininterrottamente e immediatamente prima dell'inizio del diritto alla

PC. Per i rifugiati riconosciuti e gli apolidi, il periodo d'attesa è di 5

anni. Il periodo d'attesa non è applicabile alle persone assoggettate al

regolamento 1408/71 (N. 2013 DPC).

Fra gli autori, Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento,

2000, pag. 72 e seg., ritengono che le persone che non hanno adempiuto alla

durata di contribuzione minima secondo l'art. 29 cpv. 1 LAVS e quindi non hanno

diritto ad ottenere una rendita dell'AVS o dell'AI, dal 1° gennaio 1998 sono

comunque legittimate a ricevere le PC, quando o raggiungono l'età della

pensione ordinaria (art. 2a lett. b vLPC) oppure quando avrebbero diritto ad

una mezza rendita o a una rendita intera dell'AI e se adempissero alle

condizioni assicurative previste dall'art. 6 cpv. 1 LAI (art. 2c lett. b vLPC).

I superstiti hanno diritto alle PC, quando avrebbero diritto ad

una rendita vedovile o per orfani dell'AVS se la persona deceduta avesse raggiunto

la durata di contributo minimo.

Queste regole sono valide anche per gli stranieri che possono fare

valere un diritto ad una rendita straordinaria dell'AVS o dell'AI in virtù di

una convenzione di sicurezza sociale.

Il Tribunale evidenzia che con la quarta revisione dell'AI, dal 1°

gennaio 2004 l'art. 2c lett. a vLPC è stato modificato, nel senso che ora chi

ha diritto ad una rendita AI ha diritto alle prestazioni complementari, senza

più limitazione alla mezza/intera rendita.

Di uguale parere Carigiet,

Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in: Koller/Müller/Rhinow/Zimmerli,

Schweizerisches Bundes-verwaltungsrecht (SBVR), 1998, NN. 66-72, in cui l'autore, oltre ad esporre quanto poi riportato nel citato Supplemento del 2000, precisa che

per gli altri cittadini stranieri, ovvero per coloro per i quali non v'è una

convenzione sulla sicurezza sociale o per i quali esiste una tale convenzione, che

non prevede però l'erogazione di rendite straordinarie dell'AVS o dell'AI, in

virtù dell'art. 2 cpv. 2 vLPC le citate regole valgono soltanto se sono

adempiute le condizioni dell'art. 2b lett. b vLPC.

Come noto, con l'entrata in vigore degli Accordi bilaterali, dal

2002 i cittadini di Stati membri della Comunità europea sono equiparati ai

cittadini svizzeri e ciò anche nel diritto alle PC (art. 16a vLPC).

Ralph Jöhl, Ergänzungsleistungen

zur AHV/IV, nel successivo commentario SBVR del 2007, nel capitolo sui titolari

del diritto alle prestazioni complementari (pag. 1659 segg.), si sofferma anche

sugli assicurati che non hanno un diritto proprio ad una rendita dell'AVS o

dell'AI (N. 36 pag. 1664 segg.), ma che hanno comunque diritto alle PC. Ciò è

espressamente previsto dalle lettere b degli artt. 2a a 2c vLPC, in cui le

persone che non hanno diritto ad una rendita AVS o AI possono comunque

pretendere una PC, benché il rischio corrispondente - età, morte, invalidità -

si sia già realizzato. L'autore chiarisce inoltre che con la 10a revisione dell'AVS,

le rendite straordinarie sono state eliminate. Il loro posto è stato assunto da

prestazioni complementari senza rendita di base (AVS o AI), indipendenti.

In tale evenienza, quali condizioni da rispettare per avere

diritto alle prestazioni complementari, Jöhl indica che i cittadini svizzeri

possono fondare un diritto a prestazioni complementari senza rendita: se hanno

raggiunto l'età della pensione, ma non hanno contribuito per almeno un anno

intero conformemente all'art. 29 cpv. 1 LAVS; quando avrebbero diritto ad una

rendita vedovile o per orfani dell'AVS, se la persona deceduta avesse raggiunto

la durata di contributo minima di un anno; quando avrebbero diritto ad una

rendita d'invalidità se avessero contribuito per almeno un anno intero (N. 37

pag. 1666).

Inoltre, per il predetto autore (N. 38 pag. 1666), i cittadini di

uno Stato membro della Comunità europea o di uno Stato membro dell'AELS, senza

avere diritto ad una rendita, possono fondare un diritto ad una prestazione

complementare alle medesime condizioni dei cittadini svizzeri.

Ciò vale principalmente anche per i rifugiati o gli apolidi. Essi

devono tuttavia avere adempiuto al termine d'attesa, ossia immediatamente prima

del momento a partire dal quale chiedono le prestazioni complementari devono

aver soggiornato ininterrottamente in Svizzera per cinque anni.

Questa stessa soluzione è prevista dalla maggior parte delle

convenzioni sulla sicurezza sociale per le rendite straordinarie - attualmente,

quindi, per le prestazioni complementari senza aver una rendita -, in cui la

durata del periodo d'attesa varia. Qualora una convenzione sulla sicurezza

sociale non conceda ai cittadini di un determinato Stato il diritto ad una

rendita straordinaria oppure non esista una convenzione sulla sicurezza sociale

con lo Stato di provenienza, in tal caso il cittadino di uno stato estero non

può fondare un diritto per delle prestazioni complementari senza avere una rendita.

Ciò vale anche per i superstiti, poiché i cittadini di Stati con i

quali la Svizzera non ha concluso una convenzione sulla sicurezza sociale non

possono fondare alcun diritto ad una rendita straordinaria per superstiti.

2.8. Nel caso di specie l'assicurata,

di cittadinanza __________, è vedova dal 1970 e nel 1980 è arrivata nel nostro

Paese per raggiungere il figlio. Per dieci anni ha beneficiato del permesso B

di dimora annuale e dal 1990 possiede il permesso C di domicilio.

Del suo mantenimento si sono occupati il figlio e la nuora, dato

che l'assicurata non svolgeva alcuna attività lucrativa e, ciò nonostante, non

si è mai annunciata alla Cassa cantonale di compensazione quale persona senza

attività lucrativa.

Nel 1991 è sorto il diritto alla rendita di vecchiaia, ma l'assicurata

non ne ha fatto richiesta.

È solo nel 2006, con la domanda di prestazioni complementari, che

la Cassa di compensazione si è accorta che l'interessata non beneficiava di una

rendita AVS e l'ha invitata a richiederla. Tuttavia, poiché l'assicurata non

aveva adempiuto al periodo minimo di contribuzione previsto dall'art. 29 cpv. 1

LAVS (un anno), essa non aveva alcun diritto ad una rendita di vecchiaia.

La ricorrente, nel 2006, adempiva alla condizione della dimora ininterrotta

in Svizzera durante 10 anni immediatamente prima della data della richiesta

delle prestazioni complementari (art. 2 cpv. 2 lett. a vLPC).

Per contro, la stessa non aveva diritto ad una rendita, ad un assegno

per grandi invalidi o ad un'indennità giornaliera dell'AI, né tanto meno

adempiva le condizioni previste dall'art. 2b lett. b vLPC a cui rinvia l'art. 2

cpv. 2 lett. a vLPC, non essendo una vedova che avrebbe avuto diritto ad una

rendita vedovile se il marito avesse raggiunto la durata di contributo minimo

richiesto dall'art. 29 cpv. 1 LAVS, dato che il coniuge è deceduto in __________

e non ha mai vissuto - e quindi contribuito - nel nostro Paese.

Inoltre, in qualità di cittadina di uno Stato extra UE e AELS e non

avendo la Svizzera stipulato una convenzione sulla sicurezza sociale con __________,

l'interessata non può pretendere un diritto alle PC senza avere una rendita dell'AVS

o dell'AI (Jöhl in: SBVR, 2007, N.

38 pag. 1666).

Stanti queste circostanze, d'avviso dello scrivente Tribunale, l'insorgente

non aveva diritto a ricevere delle prestazioni complementari dal 1°

aprile 2006.

Il TCA rileva anche che il diritto alle PC non è nemmeno

sorto il 1° marzo 2007, quando la domanda del 30 aprile 2007 per un assegno per

grandi invalidi dell'AVS ha dato luogo al versamento dell'assegno a decorrere

dal 1° marzo 2007.

In effetti, la legge non contempla che i beneficiari di un assegno

per grandi invalidi dell'AVS abbiano diritto alle PC, ma soltanto che ne

sono legittimati i beneficiari di un assegno per grandi invalidi dell'AI.

Va osservato, al riguardo, che giusta l'art. 43bis cpv. 1 LAVS

nella versione in vigore nel 2007, hanno diritto ad un assegno per grandi

invalidi (dell'AVS) i beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni

complementari con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, che

presentano un'invalidità (art. 9 LPGA) di grado elevato o medio. La rendita di

vecchiaia anticipata è parificata al godimento di una rendita di vecchiaia

In concreto, come visto, la ricorrente non ha diritto a una

rendita di vecchiaia e neppure ad una prestazione complementare anche se è

domiciliata in Svizzera. Malgrado queste circostanze, secondo questo TCA non

occorre qui tuttavia verificare ulteriormente la legittimità della prestazione

accordatale nel 2007 dalla Cassa di compensazione, essendo infatti ininfluente

per l'esame della decisione di restituzione di PC in oggetto.

Tutto ben considerato, ne discende che, d'avviso del Tribunale, è

a torto che la Cassa cantonale di compensazione ha versato alla ricorrente

delle prestazioni complementari dal 1° aprile 2006.

2.9. Stabilita dunque sulla scorta

del diritto allora vigente l'errata concessione di prestazioni complementari all'assicurata

a decorrere dal 1° aprile 2006, occorre ora verificare se, con l'entrata in

vigore delle nuove norme legali, il diritto della ricorrente alle prestazioni

complementari sia mutato ed eventualmente sorto dal 1° gennaio 2008.

Giusta l'art. 4 cpv. 1 LPC, le persone

domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA) hanno diritto a

prestazioni complementari se:

a. ricevono

una rendita di vecchiaia e superstiti o hanno diritto a una rendita vedovile o

per orfani dell'AVS;

b. avrebbero

diritto ad una rendita dell'AVS, se:

1. avessero

compiuto il periodo di contributo minimo previsto dall'art. 29 cpv. 1 LAVS,

oppure

Considerandi

2.

la

persona deceduta l'avesse compiuto;

c. hanno

diritto a una rendita o a un assegno per grandi invalidi dell'AI o hanno

beneficiato di un'indennità giornaliera dell'AI ininterrottamente per almeno

sei mesi; oppure

d. avrebbero

diritto a una rendita dell'AI se avessero compiuto il periodo di contributo

minimo previsto dall'art. 36 cpv. 1 LAI.

Per il capoverso 2, hanno diritto a prestazioni

complementari anche i coniugi separati e le persone divorziate con domicilio e

dimora abituale in Svizzera (art. 13 LPGA) se ricevono una rendita completiva

dell'AVS o dell'AI.

Per gli stranieri ai quali non si applica

né l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità

europea (Accordi bilaterali) né la Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'AELS

(art. 32 LPC), vi sono delle condizioni supplementari da rispettare, regolamentate

dall'art. 5 LPC.

Giusta l'art. 5 cpv. 1 LPC, gli stranieri devono

aver dimorato ininterrottamente in Svizzera durante dieci anni immediatamente

prima della data a partire dalla quale è chiesta la prestazione complementare

(termine d'attesa).

Per i rifugiati e gli apolidi il termine d'attesa

è di cinque anni (art. 5 cpv. 2 LPC).

Secondo l'art. 5 cpv. 3 LPC, finché non adempiono

il termine d'attesa di cui al capoverso 1, gli stranieri che, in virtù di una

convenzione di sicurezza sociale, avrebbero diritto a una rendita straordinaria

dell'AVS o dell'AI hanno diritto a una prestazione complementare pari al

massimo all'importo minimo della rendita ordinaria completa corrispondente.

Per l'art. 5 cpv. 4 LPC, gli stranieri che non

sono rifugiati o apolidi e non sono contemplati dal capoverso 3 hanno diritto a

prestazioni complementari soltanto se oltre al termine d'attesa di cui al

capoverso 1 adempiono una delle condizioni di cui all'articolo 4 capoverso 1

lettere a, b numero 2 o c oppure le condizioni di cui all'articolo 4 capoverso

2.

Dal 1° gennaio 2012 l'art. 4 cpv. 1 LPC è stato parzialmente modificato, in particolare con l'aggiunta delle lettere

abis e

ater.

Questo capoverso prevede quindi che le persone

domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA) hanno diritto a

prestazioni complementari se:

a. ricevono

una rendita di vecchiaia dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS);

abis. hanno

diritto a una rendita vedovile dell'AVS, finché non hanno ancora raggiunto l'età

di pensionamento prevista dall'articolo 21 della legge federale del 20 dicembre

19469.

sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), o hanno

diritto a una rendita per orfani dell'AVS;

ater. in virtù dell'articolo 24b LAVS, ricevono una

rendita vedovile in luogo di una rendita di vecchiaia;

b. avrebbero

diritto a una rendita dell'AVS se:

1.

avessero

compiuto il periodo di contributo minimo previsto dall'articolo 29 capoverso 1

LAVS, o

2.

la persona

deceduta l'avesse compiuto, purché le persone vedove od orfane non abbiano

ancora raggiunto l'età di pensionamento prevista dall'articolo 21 LAVS.

A seguito di questa modifica, anche l'art. 5 cpv.

4.

LPC è stato emendato (FF 2011 pag. 519 segg.). Il suo tenore è il seguente:

Gli stranieri che non sono rifugiati o apolidi e non sono

contemplati dal capoverso 3 hanno diritto a prestazioni complementari soltanto

se oltre al termine d'attesa di cui al capoverso 1 adempiono una delle condizioni

di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettere a, abis,

ater, b numero 2 o c oppure le condizioni

di cui all'articolo 4 capoverso 2.

Queste precisazioni apportate dai citati nuovi disposti

sono un correttivo dovuto al fatto che il legislatore non si era accorto che

con l'entrata in vigore della 10a revisione dell'AVS e la possibilità di

versare in questo contesto una rendita per superstiti anche una volta raggiunta

l'età del pensionamento nell'ipotesi in cui la rendita per superstiti sia più

elevata che la rendita di vecchiaia (art. 24b LAVS), sarebbe stato

comunque necessario modificare le norme sulle PC (cfr. N. 2230.02 DPC).

Sul diritto alle prestazioni complementari per

stranieri si sono pronunciate anche le Direttive sulle prestazioni complementari

all'AVS e AI (DPC), edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011.

Secondo il N. 2110.01 DPC, hanno diritto alle PC

le persone che

-

hanno diritto ad una prestazione di base dell'AVS

o dell'AI o ne avrebbero diritto se avessero adempiuto alla durata minima di

contribuzione richiesta dall'assicurazione in questione e

-

hanno il loro domicilio e la loro residenza

abituale in Svizzera; e

-

sono di nazionalità svizzera o, in qualità di

stranieri, apolidi o rifugiati, hanno soggiornato durante un certo tempo ininterrottamente

in Svizzera (va precisato che i cittadini di uno Stato dell'UE o dell'AELS che

sono sottoposti al Regolamento 1408/71 sono assimilati ai cittadini svizzeri) e

-

le cui spese riconosciute sono superiori ai loro

redditi determinanti.

Al capitolo 2.2.3, le Direttive trattano del

diritto alla PC malgrado l'assenza del diritto ad una prestazione di base.

Per il N. 2230.01 DPC i cittadini svizzeri, i

cittadini di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS, che sono assoggettati al

Regolamento (CE) n. 1408/71, i rifugiati e gli apolidi, così pure i cittadini

di Stati esteri con i quali la Svizzera ha concluso una convenzione di sicurezza

sociale che prevede la concessione di rendite straordinarie, possono ugualmente

avere diritto ad una PC anche se non raggiungono la durata minima di

contribuzione richiesta di un anno per l'ottenimento di una rendita AVS o di

tre anni per l'ottenimento di una rendita AI se adempiono cumulativamente le

condizioni generali di concessione (domicilio e soggiorno, periodo d'attesa,

condizioni economiche), così pure una o l'altra delle condizioni seguenti:

-

hanno raggiunto l'età di pensionamento ordinaria

(art. 4 cpv. 1 lett. b cifra 1 LPC) o

-

sono superstiti e avrebbero diritto ad una

rendita vedovile, di vedovo o per orfano dell'AVS se la persona deceduta avesse

compiuto la durata di contribuzione minima (art. 4 cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC)

o

-

sono invalidi almeno al 40% (art. 4 cpv. 1 lett.

d LPC).

Secondo il N. 2230.02 DPC, per tutti gli altri

cittadini (art. 5 cpv. 4 LPC) che, non avendo compiuto il periodo di

contribuzione minimo, non hanno diritto ad una rendita dell'AVS o dell'AI, il

diritto alle PC può esistere soltanto se, oltre al fatto di soddisfare le

condizioni generali di concessione (domicilio e soggiorno, periodo d'attesa,

condizioni economiche), sono

-

vedove, vedovi o orfani, e

-

avrebbero diritto ad una rendita di vedova,

vedovo o per orfano dell'AVS se la persona deceduta avesse compiuto il periodo

di contributo minimo previsto e,

-

al momento a partire dal quale dovrebbe sorgere

il diritto alle PC, non hanno ancora raggiunto l'età di pensionamento ordinaria

dell'AVS.

Quanto al termine d'attesa, giusta il N. 2410.01 DPC, per i cittadini

svizzeri, così pure per i cittadini di uno Stato UE o AELS, che sono sottoposti

al regolamento 1408/71, le PC sono concesse indipendentemente da una

determinata durata del domicilio o della dimora in Svizzera.

Per il N. 2410.02 DPC, dei periodi di attesa sono previsti per

tutti gli altri cittadini stranieri, rifugiati e apolidi. Per potere pretendere

una prestazione complementare, gli interessati devono avere avuto il loro

domicilio e la loro residenza abituale in Svizzera ininterrottamente e immediatamente

prima del diritto alla PC durante un determinato periodo.

In merito alla durata del periodo d'attesa, il N. 2420.01 DPC prevede

che per i cittadini stranieri che non sono assoggettati al regolamento 1408/71,

ma che possono comunque pretendere, in virtù di una convenzione di sicurezza

sociale, all'ottenimento di una rendita straordinaria dell'AVS/AI, il periodo d'attesa

è di:

-

5.

anni nel caso di una rendita per superstiti o di una rendita di

vecchiaia che si sostituisce ad una tale rendita (o alla rendita AI),

-

5.

anni nel caso di una rendita AI, e

-

10.

anni nel caso di una rendita di vecchiaia che non si sostituisce né a

una rendita AI né ad una rendita per superstiti.

Secondo il N. 2420.03 DPC, per i cittadini stranieri che non sono

sottoposti al regolamento 1408/71 e che non potrebbero pretendere la

concessione di una rendita straordinaria dell'AVS/AI in virtù di una

convenzione sulla sicurezza sociale, il periodo d'attesa è di 10 anni.

Nel loro nuovo commentario, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a

ed., 2009, erwin carigiet/uwe koch

affermano che i cittadini stranieri di una nazione con la quale la Svizzera non

ha concluso una convenzione sulla sicurezza sociale, di fronte al fatto di non

avere una rendita dell'AVS o dell'AI non possono pretendere delle

prestazioni complementari. Ciò è il caso anche quando essi soggiornano in

Svizzera da 10 o più anni (pag. 116).

In altre parole, solo le persone di uno Stato con il quale non

v'è una convenzione di sicurezza sociale, ma che hanno una rendita dell'AVS/AI,

se hanno dimorato ininterrottamente in Svizzera durante 10 anni sono equiparati

ai cittadini svizzeri e possono quindi pretendere le PC giusta l'art. 5 cpv. 1

LPC (Carigiet/Koch op. cit.,

schema a pag. 119 e nota n. 381 a pag. 121).

Gi autori fanno l'esempio di un cittadino indiano 25enne arrivato

in Svizzera, che vi ha lavorato due anni come informatico. A causa di un

infortunio diventa inabile al lavoro al 70%. Egli non può però pretendere una

rendita AI, poiché non ha adempiuto al periodo minimo di contribuzione di 3

anni (art. 36 cpv. 1 LAI).

Inoltre, l'assicurato non può nemmeno percepire le prestazioni

complementari, poiché con l'India non v'è alcuna convenzione sulla sicurezza

sociale (Carigiet/Koch, op. cit.,

pag. 117).

Questo TCA evidenzia che il Tribunale federale si è finora chinato

una sola volta sull'applicazione dell'art. 5 LPC, nella STF 9C_339/2010 del 30

novembre 2010 (SVR 2011 EL Nr. 5).

In quell'occasione, la questione concerneva un cittadino africano

residente in Svizzera dal 1997, al quale nel 2006 era stata respinta la domanda

di prestazioni depositata nel 2005, poiché non adempiva le condizioni d'assicurazione

al momento del sopraggiungere dell'invalidità, dato che non aveva compiuto il periodo

di contributo minimo di un anno per avere diritto alle rendite. Nel 2007 l'assicurato ha depositato una nuova domanda, sulla quale l'attuale Servizio delle prestazioni

complementari della Repubblica e cantone di Ginevra non è entrato in materia, a

motivo che l'assicurato non era al beneficio di un'assicurazione invalidità.

Nel 2009 lo stesso Ufficio non è entrato in materia su una domanda di

riconsiderazione, ciò che ha portato al ricorso al Tribunale cantonale delle

assicurazioni sociali, che l'ha ammesso e ha annullato il rifiuto di entrare in

materia. Il SPC si è quindi rivolto al Tribunale federale, il quale ha accolto

il ricorso dato che il cittadino straniero non realizzava nessuna delle ipotesi

previste dall'art. 5 cpv. 4 LPC e quindi non aveva diritto alle prestazioni

complementari.

In effetti, il cittadino africano non percepiva una rendita dell'assicurazione

vecchiaia e superstiti (art. 4 cpv. 1 lett. a LPC); non era nemmeno vedovo o

orfano (art. 4 cpv. 1 lett. b c. 2 LPC); allo stesso modo, non aveva diritto ad

una rendita o ad un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione invalidità

né percepiva delle indennità giornaliere dell'AI (art. 4 cpv. 1 lett. c LPC);

infine, non era al beneficio di una rendita complementare del coniuge separato

o divorziato (art. 4 cpv. 2 LPC). Contrariamente a quanto ha sostenuto il TCA,

l'art. 4 cpv. 1 lett. d LPC non era applicabile all'assicurato, siccome l'art.

5.

cpv. 4 LPC non rinvia a questa disposizione. Pertanto, l'assicurato non

poteva pretendere la concessione di prestazioni complementari.

2.10

Più concretamente, rapportando

le precedenti considerazioni al caso in esame, dall'esame dell'art. 5 LPC lo

scrivente Tribunale osserva in primo luogo che la Svizzera non ha concluso una

convenzione sulla sicurezza sociale con __________ e quindi che la ricorrente

non beneficia di una rendita straordinaria.

Inoltre, malgrado sia dato il rispetto del termine di 10 anni di

dimora nel nostro Paese (art. 5 cpv. 1 LPC), tuttavia non sono adempiute le

altre condizioni di cui all'art. 4 cpv. 1 lett. a, lett. b cifra 2 o lett. c

LPC, né tanto meno le condizioni previste dall'art. 4 cpv. 2 LPC (art. 5 cpv. 4

LPC).

Come noto, l'assicurata non ha una rendita di vecchiaia, una

rendita vedovile o per orfani dell'AVS né, seppure sia vedova, avrebbe avuto

diritto ad una rendita dell'AVS se il suo coniuge avesse compiuto il periodo di

contributo minimo dell'art. 29 cpv. 1 LAVS, essendo sempre vissuto all'estero -

e deceduto - prima ancora che l'interessata arrivasse nel nostro Paese.

Nemmeno, poi, la ricorrente ha diritto ad una rendita o ad un assegno per

grandi invalidi dell'assicurazione invalidità o ha beneficiato di indennità

giornaliere dell'AI ininterrottamente per almeno sei mesi. Men che meno, infine,

l'interessata è persona separata o divorziata e quindi non riceve una rendita

completiva dell'AVS/AI.

In conclusione, sulla scorta delle considerazioni esposte ed in

particolare dell'applicazione dell'art. 5 LPC, in qualità di cittadina di un

Paese extra UE/AELS, con cui la Svizzera non ha sottoscritto una convenzione

sulla sicurezza sociale (art. 5 cpv. 3 LPC), senza avere diritto ad una rendita

la ricorrente non aveva diritto a ricevere delle prestazioni

complementari dal 1° gennaio 2008.

2.11

Da quanto precede discende pertanto

che né dal 1° aprile 2006 né tanto meno dal 1° gennaio 2008, l'insorgente aveva diritto a percepire delle prestazioni complementari.

Conseguentemente, tutto quanto ella ha ricevuto da allora

fino al 31 ottobre 2010 deve essere restituito all'amministrazione.

Questo Tribunale osserva, però, che la pretesa di restituzione

della Cassa di compensazione porta (soltanto) sul periodo dal 1° giugno 2006 al

31.

ottobre 2010, ovvero da quando l'assicurata è stata definitivamente

ricoverata in una casa per anziani fino a quando si è accorta che l'interessata

percepiva delle indennità giornaliere senza averle però dichiarate e quindi ha

ricalcolato il suo diritto alle prestazioni complementari.

Infatti, la decisione di restituzione del 28 aprile 2011,

confermata dalla decisione su opposizione del 9 giugno 2011, rifatti i calcoli

tenendo conto delle indennità giornaliere versate all'assicurata dalla sua

Cassa malati, prevede di attribuirle comunque un diritto alle PC, quantificato

in Fr. 530.- mensili contro Fr. 2'472.- versati in precedenza ogni mese, per i

53.

mesi dal 1° giugno 2006 al 31 ottobre 2010.

Il TCA deve quindi verificare se i calcoli effettuati

dalla Cassa per determinare la cifra da restituire (Fr. 102'926.-) siano corretti.

2.12

La Cassa cantonale

di compensazione ha chiesto la restituzione della differenza risultante fra l'ammontare

che ha versato alla ricorrente dal 1° giugno 2006 al 31 ottobre 2010 (Fr. 2'472.-

x 53 mesi = Fr. 131'016.-) ed il suo diritto effettivo alle PC (Fr. 530.- x 53

mesi = Fr. 28'090.-).

Stante quanto esposto deriva che, in applicazione

dell'art. 9 cpv. 1 LPC, la differenza fra questi due importi (Fr. 102'926.-) è

stata indebitamente percepita dall'insorgente.

Come visto, però, adottando la soluzione giuridica suesposta, il TCA

rileva che l'insorgente dovrebbe di conseguenza restituire non solo la cifra di

Fr. 102'926.- (Fr. 2'472.- x 53 mesi - Fr. 530.- x 53 mesi) fissata dalla Cassa

cantonale di compensazione, ma anche le (nuove) prestazioni complementari pari

a Fr. 28'090.- (Fr. 530.- x 53 mesi), per un importo totale di Fr. 131'016.-,

contro i Fr. 102'926.- pretesi dall'amministrazione nella decisione impugnata, giacché

la ricorrente non ha alcun diritto a ricevere delle prestazioni

complementari.

Ne discenderebbe così un peggioramento del suo diritto

alle prestazioni complementari.

Questo Tribunale, conformemente alla giurisprudenza (STF 9C_1061/2010

del 7 luglio 2011; DTF 131 V 414; DTF 122 V 166) ed

alla dottrina (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 61, n. 7

segg.), il 16 gennaio 2012 (doc. IX) ha quindi dato la possibilità alla

ricorrente di prendere posizione in merito al prospettato peggioramento e l'ha

resa attenta della possibilità di ritirare il ricorso giusta l'art. 61 cpv. 1

lett. d LPGA e l'art. 20 cpv. 2 LPTCA per evitare una reformatio in pejus.

Malgrado le dettagliate spiegazioni giuridiche fornite, con lo

scritto del 29 febbraio 2012 (doc. XI) l'assicurata non ha ritirato il ricorso

dell'11 luglio 2011, ma ha ribadito che visto il suo arrivo in Svizzera nel

1980, "A quel tempo non esisteva nessuna legge sull'asilo, ma è

pacifico che la ricorrente doveva essere considerata una rifugiata ai sensi

della Convenzione sullo statuto dei rifugiati conclusa a Ginevra il 28 luglio

1951.

e entrata in vigore per la Svizzera il 21 aprile 1955. Ne consegue che la

ricorrente può beneficiare delle prestazioni previste tanto dalla LPC, che

dalla vLPC.".

Stante questa argomentazione, il Tribunale ha sottoposto l'intera

questione all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (doc. XII), che il

13.

marzo 2012 (doc. XIII) ha confermato che l'interessata, visto il suo statuto

personale, non ha diritto alle PC non avendo diritto ad una rendita di

vecchiaia.

Il TCA ha inoltre domandato all'UFAS come erano trattate le

persone "rifugiate" accolte dalla Svizzera prima che entrasse in

vigore, il 1° gennaio 1981, la Legge sull'asilo, e quindi se tale statuto di

"rifugiato" possa comportare il diritto dell'assicurata a ricevere le

PC dal 2006 quale "rifugiata" sebbene la stessa benefici dal 1980 di

un permesso B di dimora. L'UFAS ha risposto che in un caso del 26 maggio 2000

(P 18/00) il TFA ha stabilito che un rifugiato che aveva diritto alle PC non

poteva più averne diritto dal momento in cui ha perduto il suo statuto di

rifugiato e che pertanto egli doveva soddisfare un termine di attesa più lungo.

Chiamata a formulare osservazioni in merito al parere dell'UFAS,

il 22 marzo 2012 (doc. XV) la ricorrente ha rilevato che la citata sentenza

federale "non è rilevante perché trova applicazione nel caso il

rifugiato acquisisca un altro permesso, per esempio per ricongiungimento

famigliare a seguito di matrimonio o forse anche un permesso di lavoro. Il

permesso della ricorrente invece non è mai cambiato, se non per "anzianità

di servizio". Avrebbe potuto perfino diventare svizzera senza perdere,

almeno per il tema che ci interessa, i benefici dello statuto di rifugiata.".

Alla luce degli accertamenti esperiti, tutto ben considerato, questo

Tribunale ritiene che quand'anche l'assicurata avesse ottenuto nel 1980 lo

statuto di "rifugiata" preteso dal suo patrocinatore legale, ad ogni

modo, dopo 26 anni, quando ha chiesto le prestazioni complementari, tale

statuto non era comunque più in essere.

Pertanto, fa stato il fatto che nel 2006 la ricorrente beneficia(va)

di un permesso C di domicilio (in realtà, come rilevato, sin dal suo arrivo in

Svizzera l'interessata ha ottenuto un permesso B di dimora, dal 1990

trasformato in permesso C di domicilio: doc. 19 e doc. VIII/1). Di conseguenza,

le condizioni da adempiere per ottenere delle prestazioni complementari sono quelle

previste dall'art. 4 LPC, mentre il termine d'attesa di 10 anni dell'art. 5

cpv. 1 LPC (per tutti gli stranieri) rispettivamente di 5 anni dell'art. 5 cpv.

2.

LPC (per i rifugiati e gli apolidi) non entra più in linea di conto, essendo gli

stessi ampiamente trascorsi.

Tutto ben considerato, l'importo da restituire ammonta dunque a Fr.

131'016.- che, come visto, è superiore alla somma chiesta

in restituzione dalla Cassa cantonale di compensazione.

Tuttavia, come esposto, questo peggioramento è reso possibile dal fatto che la

ricorrente non ha ritirato il ricorso malgrado gliene sia stata data la

possibilità.

2.13

A questo

proposito, il Tribunale osserva però che la Cassa di compensazione ha basato la

sua decisione di chiedere alla ricorrente la restituzione di tale importo per

altri motivi, ovvero per il fatto di non avere dichiarato di avere percepito delle

indennità giornaliere per malattia da quando è degente in casa anziani.

In effetti, dagli atti risulta che dal 30 maggio

2006.

la ricorrente ha diritto al versamento di Fr. 70.- al giorno dall'assicurazione

complementare per cure a domicilio e di lunga durata (doc. 55).

L'assicurata ha però affermato che tali indennità

le sono state versate soltanto due anni dopo, ovvero il 2 maggio 2008, come

comprovato dall'estratto del conto bancario del figlio (doc. 75).

Innanzitutto il Tribunale evidenzia che l'assicurata

doveva comunicare senza ritardo alla Cassa di compensazione ogni variazione

importante della situazione materiale, ciò che ha fatto soltanto nel settembre

2010.

(doc. 49), violando così chiaramente l'art. 24 OPC-AVS/AI, peraltro riportato

sul retro delle decisioni e quindi noto.

Tuttavia, stanti le considerazioni suesposte sul

diritto stesso alle prestazioni complementari e visto l'esito del ricorso, il

TCA non ritiene necessario approfondire la questione della percezione di nuovi

redditi. Può quindi rimanere indeciso sapere da quando le indennità giornaliere

versate dall'assicuratore malattia alla ricorrente debbano essere ritenute

quali redditi computabili ex art. 11 cpv. 1 lett. d LPC (DTF 123 V 184, SVR

2008.

EL Nr. 4).

Da un lato v'è infatti l'ipotesi sostenuta dalla

Cassa cantonale di compensazione di computare la percezione di indennità in

caso di cure a domicilio e di lunga durata dal giorno in cui è sorto il diritto

alle medesime (30 maggio 2006). D'altro lato, si potrebbe ritenere che l'obbligo

di informare l'amministrazione sui nuovi redditi decorra solo dal giorno in cui

la ricorrente ha incassato effettivamente la somma di sua spettanza (2 maggio

2008).

Ciò che è certo, è che in ogni caso la ricorrente

ha ricevuto delle prestazioni complementari indebitamente, avendo sottaciuto di

percepire delle indennità giornaliere per malattia almeno dal 2 maggio 2008.

Semmai, dunque, vi sarebbe da disquisire sulla somma effettiva da restituire,

argomento, questo, che tuttavia non è stato nemmeno sollevato dall'insorgente e

che può quindi rimanere indeciso.

2.14

Infine,

questo Tribunale evidenzia che anche la condizione del termine di prescrizione

di un anno (art. 25 cpv. 2 LPGA) per pretendere la restituzione di prestazioni

indebitamente percepite è stato pienamente adempiuto.

Infatti, la Cassa ha saputo che l'assicurata percepiva delle

indennità giornaliere solo quando ha ricevuto il formulario della revisione

delle prestazioni complementari AVS/AI dell'anno 2010 (doc. 50), firmato il 27

settembre 2010 dal figlio e vidimato in pari data dall'agenzia comunale AVS. Dato

che la decisione formale di restituzione è stata emanata l'8 ottobre 2010 (doc.

57), è quindi evidente che l'anno di perenzione è stato rispettato.

2.15

Stanti così

le cose, la decisione su opposizione del 9 giugno 2011, che ha ribadito la

decisione dell'8 ottobre 2010, deve essere modificata ai sensi del considerando

2.12

ed il ricorso va quindi respinto.

2.16

Contestualmente

al ricorso, l'assicurata ha chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio

(doc. I punto 21).

Di principio, anche se un assicurato è

soccombente, può essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre

che adempia alle relative condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).

Il diritto all'assistenza giudiziaria deriva

direttamente dall'art. 29 cpv. 3 Cost. fed. e garantisce ad ogni cittadino,

senza riguardo ai suoi mezzi finanziari, le stesse possibilità di stare in giudizio

(DTF 125 V 36; DTF 124 I 304 consid. 2; DTF 115 Ia 193; Borghi/Corti,

Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 30 LPamm,

pag. 151; Cocchi/Trezzini, Codice

di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 155,

pag. 471, nota 552). Tale diritto è pure sancito espressamente dall'art. 6 cpv.

3.

CEDU.

A livello cantonale, la Costituzione prevede all'art. 10 cpv. 3 che ognuno ha diritto all'assistenza giudiziaria,

gratuita per i meno abbienti.

Ai sensi dell'art. 61 lett. f LPGA, nella procedura giudiziaria cantonale deve

essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio.

Tale disposto mantiene il principio che i presupposti

del diritto alla concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,

mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale

(DTF 110 V 362, consid. 1b; Kieser,

ATSG-Kommentar, 2009, n. 102 ad art. 61, pag. 788).

Per quanto concerne la procedura per le cause

davanti al TCA, l'art. 28 cpv.

2.

LPTCA sancisce espressamente che la disciplina della difesa d'ufficio e del

gratuito patrocinio è retta dalla Legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza

giudiziaria (ora Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio

(LAG) del 15 marzo 2011, in vigore retroattivamente dal 1° gennaio 2011).

L'art. 2 LAG definisce il principio secondo cui

l'assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi

gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i

suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.

L'estensione di questo diritto è regolato

dall'art. 3 LAG, che prevede che:

" 1 L'assistenza giudiziaria si estende:

- all'esenzione dagli

anticipi e dalle cauzioni;

- all'esenzione dalle

tasse e spese processuali;

- all'ammissione al

gratuito patrocinio.

2.

L'assistenza giudiziaria è concessa, su istanza, integralmente o in parte;

se ne sono dati i presupposti, l'autorità è tenuta ad accordarla in modo

parziale.

3.

Essa

è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l'istante.".

In particolare, il requisito della probabilità di

esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così

esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione,

rinuncerebbe ad avviare una causa o a continuarla in considerazione delle spese

cui si esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 129 I 135, consid.

2.3

, DTF 128 I 236 consid. 2.5.3; DTF 125 II 275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251;

Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art.

157, pag. 492, n. 1).

A tal proposito, si osserva che per valutare la

probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio

particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame

non presenti notevolmente meno possibilità di essere ammesso che di essere

respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non

lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304,

consid. 2c). Inoltre, quando le prospettive di successo ed i rischi di perdere

il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori

rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito

favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b;

Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art.

157, pag. 491, nota 591).

Nel caso concreto, alla luce delle considerazioni

esposte, a mente del Tribunale cantonale delle Assicurazioni, il ricorso era

sin dall'inizio sprovvisto di

esito favorevole, non va infatti dimenticato che l'oggetto della procedura era

esclusivamente la restituzione di prestazioni non dovute e non certo l’analisi

del tema della buona fede che sarà semmai esaminato in altra sede. L'interessata

ha ammesso indebito incasso delle prestazioni complementari da parte

dell’assicuratore malattia a titolo di indennità giornaliera di cura, "e

questo nonostante l'opponente non fosse bene in chiaro su che cosa fosse."

(doc. 79 punto 24).

Il fatto che "Nessuno, né il comune, né

la casa per anziani, né la PC, le chiese maggiori spiegazioni." (doc.

79.

punto 25) non può costituire utile elemento per prevedere un esito

favorevole come d’altronde il preteso obbligo attribuito a "(…) Comune,

(…) Casa per anziani, la PC, la __________” che avrebbero potuto “avvertirla

del problema e dare indicazioni ma nessuno lo ha mai fatto." (doc 78

punto 38).

In queste circostanze, si deve negare che la ricorrente

avesse sin da subito chance di successo con il suo ricorso avverso l'ordine di

restituzione del 9 giugno 2011, l’istanza va pertanto respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

§

La ricorrente deve restituire l’importo di Fr. 131'016.--.

2. La domanda

volta all'ottenimento dell'assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare

quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve

motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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