33.2011.14
Ordine di restituzione di PC indebitamente percepite. D alle PC. Straniera in CH dal 1980,ma non ha mai versato contributi. NON ha quindi D a rendita AVS. Neppure esiste Convenzione di sicurezza socia
25 aprile 2012Italiano50 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
33.2011.14
Data decisione, Autorità:
25.04.2012, TCA
Titolo:
Ordine di restituzione di PC indebitamente percepite. D alle PC. Straniera in CH dal 1980,ma non ha mai versato contributi. NON ha quindi D a rendita AVS. Neppure esiste Convenzione di sicurezza sociale fra CH e questo Paese ExtraUE.Quindi,NON aveva D alle PC,che deve restituire. Reformatio in pejus
DIRITTO ALLE PRESTAZIONI COMPLEMENTARI
GRATUITO PATROCINIO
PERSONA ANZIANA
REFORMATIO IN PEIUS
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
STRANIERO RESIDENTE IN SVIZZERA
art. 3 LAG
art. 2 cpv. 2 LPC
art. 4 LPC
art. 5 LPC
art. 5 cpv. 4 LPC
art. 25 LPGA
art. 53 LPGA
art. 61 let. f LPGA
art. 24 OPC
Raccomandata
Incarto n.
33.2011.14
TB
Lugano
25 aprile
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso dell'11 luglio 2011
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 9 giugno
2011 emanata da
Cassa cantonale di compensazione -
Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in
fatto
1.1. RI 1,
cittadina __________ nata nel 1929, vedova, nel 1980 è arrivata nel nostro Paese
e da subito è stata al beneficio dapprima di un permesso B di dimora, poi C di
domicilio, mentre mai di uno statuto di rifugiata (doc. 19). L'assicurata ha
vissuto presso il figlio e la nuora, i quali si sono sempre occupati del suo
mantenimento (doc. 18), non avendo essa mai svolto un'attività lucrativa in
Svizzera.
1.2. Il 27 marzo
2006 (docd. 8-15) l'assicurata, tramite il figlio, ha chiesto di beneficiare di
prestazioni complementari all'AVS.
Con decisione del 14 giugno 2006 (doc. 26),
avente effetto dal 1° aprile 2006, la Cassa cantonale di compensazione le ha
concesso una prestazione complementare mensile in capitale di Fr. 1'814.-,
ritenute delle spese riconosciute di Fr. 26'153.- e dei redditi determinanti
nulli.
1.3. Dal 30
maggio 2006 (doc. 27) l'assicurata è degente in modo definitivo presso la casa
per anziani medicalizzata __________ di __________.
Pertanto, la decisione del 23 giugno 2006 (doc.
31), esplicante effetto dal 1° giugno 2006, ha ricalcolato il suo diritto alle PC e l'ha fissato in Fr. 2'472.- al mese, oltre al contributo per il premio dell'assicurazione
malattia obbligatoria (Fr. 75.-) direttamente pagato dall'Istituto delle
assicurazioni sociali alla Cassa malati.
1.4. Nell'ambito
di una revisione delle prestazioni complementari, il 12 marzo 2010 (doc. 50) la
Cassa di compensazione ha inviato all'assicurata l'apposito formulario da
compilare che il figlio, suo rappresentante, dopo il primo richiamo del 17
settembre 2010 (doc. 48) ha poi prodotto il 27 settembre 2010 (doc. 49).
Da ciò è emerso che l'interessata ha percepito
delle indennità giornaliere per cure di lunga durata (doc. 45) e quindi la
Cassa ha accertato presso l'assicuratore malattia se l'importo previsto contrattualmente
era già stato versato all'assicurata dal 23 dicembre 2008 oppure
retroattivamente o pro futuro (doc. 51).
Stante la conferma del 30 settembre 2010 (doc.
55) di __________ che ha versato ad RI 1 Fr. 70.- al giorno dal 30 maggio 2006
per cure a domicilio e di lunga durata, con decisione del 4 ottobre 2010 (doc.
54) l'amministrazione ha ricalcolato il diritto alle PC dell'assicurata,
fissandolo in Fr. 530.- al mese dall'inizio di ottobre 2010.
1.5. Di
conseguenza, l'8 ottobre 2010 (doc. 57) la Cassa cantonale di compensazione ha
chiesto all'assicurata la restituzione della somma indebitamente ricevuta tra
il 1° giugno 2006 ed il 31 ottobre 2010, determinandola in Fr. 102'926.- (Fr.
131'016.- [PC ricevute] - Fr. 28'090.- [PC di diritto]). Il 4 gennaio 2011
(doc. 59) l'amministrazione ha sollecitato il rimborso, entro 20 giorni, dell'importo
percepito in eccesso. Poi, con scritto del 4 aprile 2011 (doc. 61) la Cassa ha
chiesto alla debitrice di documentare i movimenti di tutti i suoi conti bancari
dal 2006, con particolare riguardo al conto sul quale le sono state versate
dall'assicuratore malattia le indennità giornaliere per degenze di lunga
durata.
1.6. Con
decisione di restituzione del 28 aprile 2011 (doc. 64) la Cassa di
compensazione, verificato che dal 30 maggio 2006 l'assicurata ha percepito un'indennità per cure di lunga durata di Fr. 70.- al giorno da parte
di __________ e non gliel'ha segnalato violando così gli obblighi d'informazione
dell'art. 24 OPC-AVS/AI, ha chiesto il rimborso di Fr. 102'926.- indebitamente
percepiti dal 1° giugno 2006 al 31 ottobre 2010.
1.7. L'opposizione
formulata il 13 maggio 2011 (doc. 81) dall'avv. RA 1 è stata respinta con
decisione su opposizione del 9 giugno 2011 (doc. A).
La Cassa di compensazione ha precisato di avere
saputo delle indennità giornaliere per lungo degenti percepite dall'assicurata
soltanto con la revisione periodica del diritto alle PC.
Per quanto concerne la circostanza che l'interessata
avrebbe informato le altre amministrazioni coinvolte (la casa anziani, la sua
cassa malati e l'agenzia comunale AVS) di beneficiare di tale assicurazione d'indennità
giornaliera, la Cassa cantonale di compensazione ha osservato che ciò non è
però sufficiente ad ammettere il rispetto dell'obbligo d'informazione. Se è
vero che l'amministrazione deve tenere conto degli elementi che possono
casualmente esserle comunicati da altre amministrazioni non coinvolte nella
procedura, tuttavia non è ragionevolmente possibile pretendere da un'amministrazione
di massa (la Cassa) di cerziorarsi presso altre amministrazioni, non partecipanti
all'erogazione delle PC, dell'esistenza di eventuali altri elementi influenti
sul diritto dell'assicurata. Ad ogni buon conto, la Cassa cantonale ha
accertato presso l'agenzia comunale AVS che essa non sapeva che l'assicurata
beneficiava di un'assicurazione di indennità giornaliera in caso di lunga
degenza (docc. 82 e 83).
Quanto alla domanda di condono, la Cassa si
pronuncerà solo dopo che la decisione di restituzione sarà cresciuta in
giudicato.
1.8. Con ricorso
dell'11 luglio 2011 (doc. I) RI 1, sempre patrocinata dall'avv. RA 1, ha chiesto l'annullamento della decisione su opposizione.
La ricorrente ha evidenziato di avere sempre
vissuto presso ed a carico del figlio, senza mai chiedere allo Stato di
aiutarla. In particolare, quando nel 1991 ha compiuto 62 anni, poco pratica del sistema svizzero non si è annunciata all'AVS e così neppure ha chiesto di
beneficiare di prestazioni complementari, ma si è sempre appoggiata al figlio.
È solo quando nel 2006 ha avuto un ictus che ha saputo di potere comunque
chiedere le prestazioni complementari, indicando sia nell'apposito formulario
sia per via orale all'agenzia comunale, di avere una polizza assicurativa.
Tuttavia, né il Comune, né la Cassa di
compensazione né tanto meno la casa anziani hanno mai chiesto informazioni al
riguardo.
Dopo il ricovero del 2006, malgrado la continua
sua insistenza, è solamente il 2 maggio 2008 che la ricorrente ha ricevuto dal
suo assicuratore malattia la somma di Fr. 44'000.- "con l'indicazione
che i soldi erano per lei e che non riguardavano quindi né la casa anziani, né
la PC." (doc. I punto 15). Con questi soldi, la ricorrente ha aiutato
Fatti
i nipoti che vivono e studiano negli USA.
È quindi soltanto al momento della revisione che
l'interessata ha capito che queste indennità dovevano servire per diminuire la
prestazione complementare.
In conclusione, tenuto conto che per oltre 15
anni non ha chiesto le PC e che nessuno l'ha mai informata su come funzionano
le indennità giornaliere malgrado la sua ignoranza in materia, la decisione
della Cassa di restituzione di Fr. 102'926.- "si scontra palesemente
con la buona fede della ricorrente." (doc. I punto 18), oltretutto
poiché ella è nullatenente. Di conseguenza, anche se sono state ricevute
indebitamente, dette PC non devono essere restituite.
1.9. Nella
risposta del 21 luglio 2011 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha
proposto di respingere il ricorso e ha rilevato che la ricorrente stessa ha
ammesso che era a conoscenza di percepire, e quindi di potere disporre, di
entrate superiori al suo effettivo fabbisogno, tanto che ha elargito soldi ai
nipoti.
Quanto al riferimento dell'insorgente alla sua
buona fede ed alle sue condizioni economiche, l'amministrazione ha ribadito che
questi argomenti saranno trattati con la domanda di condono appena la questione
della restituzione crescerà in giudicato.
1.10. Il TCA ha
interpellato la Cassa di compensazione (doc. VII), che ha sollevato la
possibilità di una reformatio in pejus (doc. VIII). Il Tribunale l'ha comunicata
alla ricorrente (doc. IX), la quale non ha però ritirato il ricorso (docc. XI e
XV) nemmeno dopo l'esito (doc. XIII) dell'accertamento eseguito presso l'UFAS
(doc. XII).
considerato in
diritto
2.1. Oggetto del
contendere è sapere se è a giusta ragione che la ricorrente debba restituire
alla Cassa di compensazione la somma di Fr. 102'926.-, pari alla differenza fra
le prestazioni complementari a cui avrebbe avuto diritto dal 1° giugno 2006 al
31 ottobre 2010 (Fr. 28'090.-) e l'importo delle PC effettivamente ricevuto per
quei cinquantatre mesi (Fr. 131'016.-).
2.2. Per l'art.
24 OPC-AVS/AI, la persona che ha diritto o il suo rappresentante legale o, nel
caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la prestazione complementare, deve
comunicare senza ritardo all'organo cantonale competente per le prestazioni
complementari ogni mutamento delle condizioni personali ed ogni variazione
importante della situazione materiale del beneficiario delle prestazioni.
Questo obbligo di informare vale anche per le modifiche che riguardano i membri
della famiglia dell'avente diritto.
L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le
prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione
non deve essere chiesta se l'interessato
era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Il diritto di esigere la restituzione si estingue
dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più
tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da
un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di
prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante (art. 25 cpv. 2 LPGA).
L'art. 3 cpv. 1 OPGA
prevede che l'ammontare della
restituzione è stabilito mediante decisione.
Per giurisprudenza costante, nell'ambito delle
assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni presuppone, di regola,
che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione
processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state
versate (DTF 126 V 42 cons. 2b).
2.3. Per l'art.
53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate
in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore
scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano
essere prodotti in precedenza.
Per il cpv. 2, l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è
provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole
importanza.
L'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito
che, in ambito di restituzione delle prestazioni, i principi applicabili al
diritto precedentemente in vigore sono ancora attuali (STFA K 147/03 del 12
marzo 2004 = DTF 130 V 318).
In questo senso, l'amministrazione può riconsiderare una decisione passata formalmente
in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel
merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole. Questi principi sono
pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza
essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque
validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid.
4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11
febbraio 2004). Una decisione è stata ad esempio considerata senza dubbio
errata a seguito di calcolo illegale di una rendita, in conseguenza ad una
valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione errata di principi fondamentali
(DTF 110 V 179; ZAK 1991 pag. 137, DTF 119 V 483).
Dalla riconsiderazione (o riesame) va distinta la
revisione processuale delle decisioni amministrative.
Per analogia con la revisione processuale delle
decisioni emanate dalle autorità giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a
procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato
quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una
conclusione giuridica differente (DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con
rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).
Kieser, in ATSG-Kommentar, 2a ed., Zurigo 2009, a pag. 682, n. 47 ad art. 53, a proposito dell'art. 53 cpv. 3 LPGA, precisa:
" b) Die in art. 53 Abs. 3 ATSG kodifizierte Regelung
galt bereits nach der bisherigen Rechtsprechung (einlässliche
Darstellung derselben Schlauri,
176 ff.; vgl. zudem SVR 2005 EL Nr. 3, P 7/02, E. 3.2), welche ihre Gültigkeit
auch unter Berücksichtigung von Art 53 Abs. 3 ATSG beibehält. Insbesondere
steht es dem Versicherungsträger frei, während des laufenden Beschwerdeverfahrens
ohne Beachtung der besonderen Wiedererwägungsvoraussetzungen (insbesondere ohne
Annahme einer zweifellosen Unrichtigkeit) auf den Entscheid zurückzukommen
(vgl. BGE 107 V 192). Beinhaltet eine solche lite pendente erlassene Verfügung
eine Schlechterstellung, stellt die entsprechende Verfügung lediglich einen
Antrag an das Gericht dar, und es bleibt der Partei die Möglichkeit offen (auf
welche sie hinzuweisen ist), das Rechtsmittel zurückzuziehen (vgl. BGE 127 V
234; zur Kritik von Schlauri,
173 ff.; an diesem Entscheid vgl. SVR 2005 EL Nr. 3, P 7/02, E. 3.3). Entspricht
die Wiedererwägung sonst nicht dem im Beschwerdeverfahren gestellten Antrag,
kommt sie bloss einem Antrag an das Gericht gleich (vgl. ZAK 1992 117). Im
Übrigen wird bei einer entsprechenden Wiedererwägung das Beschwerdeverfahren
gegenstandlos (vgl. ATSG-Kommentar, Art. 61 N 87). Allerdings ist es nach der
Rechtsprechung dem Versicherungsträger nicht benommen, eine im
Gerichtsverfahren vorgenommene Wiedererwägung zu widerrufen (vgl. SVR 2001 IV
Nr. 20).”.
L'irregolarità deve
essere manifesta. Al riguardo il Tribunale federale (STF 8C_883/2008 del
31 marzo 2009, consid. 4.1.2) ha precisato quanto segue:
" In particolare, non si può parlare di un'inesattezza
manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di
condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento
riguardo a certi loro aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare
ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono
ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, le condizioni
per procedere a una riconsiderazione non sono date (cfr. sentenza 9C_439/2007
del 28 febbraio 2008, consid. 3.1 con riferimenti).".
2.4. In concreto,
con decisione formale del 28 aprile 2011 (doc. 64) la Cassa di compensazione,
evidenziando l'obbligo di informazione spettante all'assicurata in virtù dell'art.
24 OPC-AVS/AI, ha osservato che a seguito della revisione periodica del suo
diritto alle prestazioni complementari, in cui è emerso che da tempo ella riceve
delle indennità giornaliere per malattia di lunga degenza, il suo diritto
mensile alle prestazioni complementari (Fr. 2'472.-) si era modificato dal 1°
novembre 2010 (Fr. 530.-).
L'amministrazione ha quindi ricalcolato il
diritto alle prestazioni complementari dell'interessata nel periodo dal 1°
giugno 2006 al 31 ottobre 2010 (Fr. 530.-).
Constatato un indebito versamento giusta l'art. 25 LPGA, l'amministrazione ha chiesto
all'assicurata la restituzione della somma di Fr. 102'926.-, corrispondente
alla differenza fra le PC incassate dal 1° giugno 2006 al 31 ottobre 2010 (Fr.
2'472.- x 53 mesi = Fr. 131'016.-) e le prestazioni complementari di diritto
nel medesimo lasso di tempo (Fr. 530.- x 53 mesi = Fr. 28'090.-).
Nel proprio ricorso l'assicurata ha riconosciuto di avere indebitamente ricevuto tali
prestazioni complementari, ma di essersi accorta della loro
"illegittimità" soltanto al momento della revisione periodica del suo
diritto. Prima di allora, nessuno l'ha mai informata sugli effetti della
copertura assicurativa per perdita di guadagno di cui dispone(va) e né la casa
anziani, né la Cassa e neppure il Comune le hanno chiesto informazioni al
riguardo.
2.5. Va
innanzitutto rammentato che la Cassa di compensazione, avendo rilevato un caso
di indebita percezione di prestazioni da parte della ricorrente, era tenuta ad
emanare una decisione di restituzione, essendo adempiuti entrambi i presupposti
dell'art. 53 LPGA per il riesame delle precedenti decisioni formali di concessione
delle prestazioni complementari.
Da un lato, infatti, le decisioni formali del 23
giugno 2006 (doc. 31) e del 14 giugno 2007 (doc. 35) di concessione di una
prestazione complementare dal 1° giugno 2006 rispettivamente dal 1° giugno
2007, entrambe fissanti un importo di Fr. 2'472.- al mese - oltre alle
comunicazioni del 1° gennaio 2008 (doc. 36), del 1° gennaio 2009 (doc. 37) e
del 1° gennaio 2010 (doc. 38) che hanno stabilito il medesimo importo mensile
-, erano (diventate) manifestamente errate per il periodo dal 1° giugno 2006 al
31 ottobre 2010.
Esse erano infatti contrarie alla legislazione in
materia, che impone che l'importo della prestazione complementare annua è pari
alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9
cpv. 1 LPC). Fra i redditi computabili vi sono le rendite, le pensioni e le
altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI (art. 11
cpv. 1 lett. d LPC). Ora, poiché dal 2006 - ma le ha incassate (soltanto) nel
2008 - l'assicurata riceveva dal suo assicuratore malattia privato delle
prestazioni periodiche sotto forma di indennità giornaliere per degenza di
lunga durata (soggiornando in via definitiva presso la casa per anziani __________
di __________), in virtù dell'art. 24 OPC-AVS/AI la stessa era tenuta ad
informare la Cassa cantonale di compensazione di questi suoi (nuovi) redditi
computabili, essendo determinanti per stabilire, insieme alle spese
riconosciute, il suo diritto alle PC. Ne discende che la Cassa di compensazione
ha indebitamente versato all'assicurata delle prestazioni complementari
maggiori durante i mesi da giugno 2006 ad ottobre 2010 che, per contro, non
dovevano esserle riconosciute in tale misura.
D'altro lato, il riesame delle decisioni del 23
giugno 2006 e del 14 giugno 2007 riveste un'importanza notevole, poiché hanno per oggetto una prestazione
periodica (DTF 119 V 475 consid. 1c; STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010,
consid. 2.3).
La riduzione e la restituzione delle prestazioni
complementari versate all'insorgente erano quindi formalmente giustificate.
Occorre dunque ora verificare la lamentela della
ricorrente circa la correttezza, dal profilo giuridico, del principio della
restituzione preteso dalla Cassa.
2.6. Questo
Tribunale evidenzia innanzitutto che attualmente vigono le norme legali adottate
con la LPC del 6 ottobre 2006, in essere dal 1° gennaio 2008.
Per contro, quando l'assicurata ha richiesto le prestazioni
complementari, nel marzo 2006 era in vigore la LPC del 19 marzo 1965, valida
dal 1° gennaio 1966.
In caso di modifica delle basi legali e salvo regolamentazione
transitoria contraria, il giudice delle assicurazioni sociali applica le
disposizioni in vigore al momento della realizzazione di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 129 V 1 consid.
1.2; DTF 129 V 398 consid. 1.1; STF 8C_729/2007 consid. 3).
Nel caso concreto, l'ordine di restituzione porta sia su un
periodo antecedente l'introduzione della nuova LPC, sia successivo. Ora, dato
che il TCA è chiamato a verificare la correttezza di detta decisione, occorre in
primo luogo determinare se l'assicurata ha diritto alle prestazioni
complementari e se sì, da quando e fino a quando. In seguito bisogna
quantificare tale diritto e paragonarlo con le prestazioni (indebitamente) già
ricevute, per stabilire così l'importo percepito in eccesso.
Per determinare dunque il momento in cui è sorto in specie il diritto
alle PC dell'assicurata, vanno applicate le norme in vigore nel 2006; in
seguito, dal 1° gennaio 2008 il diritto alle prestazioni complementari va esaminato
sulla scorta della nuova LPC.
2.7. L'art. 2 cpv. 1 vLPC
concerneva il diritto alle prestazioni complementari dei cittadini svizzeri
domiciliati in Svizzera.
Per contro, l'art. 2 cpv. 2 vLPC era specifico agli stranieri
domiciliati e dimoranti abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), i quali
avevano diritto a prestazioni complementari alle stesse condizioni dei cittadini
svizzeri:
a. se,
immediatamente prima della data alla quale chiedono la prestazione
complementare, hanno dimorato ininterrottamente in Svizzera durante dieci anni
e hanno diritto a una rendita, a un assegno per grandi invalidi o a un'indennità
giornaliera dell'AI oppure adempiono le condizioni per la concessione ai sensi
dell'art. 2b lett. b. Le persone che hanno diritto a un assegno per grandi
invalidi devono inoltre avere compiuto 18 anni; o
b. per i rifugiati
e gli apolidi se, immediatamente prima della data dalla quale chiedono la
prestazione complementare, hanno dimorato ininterrottamente in Svizzera durante
cinque anni; o
c. se, in virtù di
una convenzione di sicurezza sociale, hanno diritto a una rendita straordinaria
dell'AVS o dell'AI. Finché le condizioni relative alla durata di dimora
prevista alle lettere a e b non sono adempiute, essi hanno diritto al massimo a
una prestazione complementare pari all'importo minimo della rendita ordinaria
completa corrispondente.
Al riguardo, le Direttive sulle prestazioni complementari in
vigore dal 1° gennaio 2007 prevedevano quanto segue.
In virtù del N. 2001 DPC, il diritto alle PC può essere accordato
soltanto alle persone che
- hanno diritto
ad una rendita AVS o a una rendita AI, o ad un assegno per grandi invalidi dell'AI
dopo il compimento dei 18 anni (art. 2a lett. a, 2b lett. a, 2c lett. a e c vLPC),
o beneficiano, ininterrottamente per almeno sei mesi, di un'indennità
giornaliera dell'AI (art. 2c lett. d vLPC);
- abitano in
Svizzera e vi dimorano abitualmente;
- sono di
nazionalità svizzera o sono stranieri, apolidi o rifugiati che hanno
soggiornato durante un certo periodo di tempo ininterrottamente nel nostro
paese. I cittadini di uno Stato UE o AELS che sono sottoposti al regolamento
1408/71 sono assimilati ai cittadini svizzeri.
Anche se nessuna prestazione è versata in virtù della prima condizione,
il diritto alle PC può comunque essere dato.
Infatti, giusta il N. 2016.6 DPC, le persone che non hanno diritto
a una rendita dell'AVS o dell'AI in quanto non raggiungono la durata minima di
contribuzione prevista dall'art. 29 cpv. 1 LAVS hanno ciò nonostante diritto a
una PC se, oltre alle condizioni generali (domicilio e dimora, nazionalità e
periodo d'attesa, condizioni economiche), adempiono pure i presupposti seguenti:
-
hanno raggiunto l'età ordinaria di pensionamento (art. 2a lett. b vLPC);
o
-
sono superstiti e avrebbero diritto ad una rendita di vedova,
vedovo o per orfano dell'AVS se la persona deceduta avesse compiuto il periodo
minimo di contribuzione (art. 2b lett. b vLPC); o
-
sono invalidi almeno al 40% (art. 2c lett. b vLPC).
Per il N. 2016.7 DPC, queste condizioni sono pure valide
- per le persone
di nazionalità straniera che non sono sottoposte al regolamento 1408/71 ma che,
in virtù di una convenzione sulla sicurezza sociale, potrebbero pretendere la
concessione di una rendita straordinaria dell'AVS o dell'AI.
- per gli altri
cittadini di Stati esteri con i quali la Svizzera non ha concluso una
convenzione sulla sicurezza sociale, se queste persone sono vedove, vedovi o
orfani e potrebbero pretendere l'attribuzione di una rendita di vedova, di
vedovo o per orfano se la persona deceduta avesse compiuto il periodo di
contributo minimo (art. 2b lett. b vLPC in correlazione con l'art. 2 cpv. 2 lett.
a vLPC).
Dei periodi d'attesa sono previsti per i cittadini stranieri, i
rifugiati e gli apolidi. Per potere pretendere una PC, i cittadini stranieri
devono avere dimorato effettivamente durante 10 anni in Svizzera - ma non nel
cantone - ininterrottamente e immediatamente prima dell'inizio del diritto alla
PC. Per i rifugiati riconosciuti e gli apolidi, il periodo d'attesa è di 5
anni. Il periodo d'attesa non è applicabile alle persone assoggettate al
regolamento 1408/71 (N. 2013 DPC).
Fra gli autori, Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento,
2000, pag. 72 e seg., ritengono che le persone che non hanno adempiuto alla
durata di contribuzione minima secondo l'art. 29 cpv. 1 LAVS e quindi non hanno
diritto ad ottenere una rendita dell'AVS o dell'AI, dal 1° gennaio 1998 sono
comunque legittimate a ricevere le PC, quando o raggiungono l'età della
pensione ordinaria (art. 2a lett. b vLPC) oppure quando avrebbero diritto ad
una mezza rendita o a una rendita intera dell'AI e se adempissero alle
condizioni assicurative previste dall'art. 6 cpv. 1 LAI (art. 2c lett. b vLPC).
I superstiti hanno diritto alle PC, quando avrebbero diritto ad
una rendita vedovile o per orfani dell'AVS se la persona deceduta avesse raggiunto
la durata di contributo minimo.
Queste regole sono valide anche per gli stranieri che possono fare
valere un diritto ad una rendita straordinaria dell'AVS o dell'AI in virtù di
una convenzione di sicurezza sociale.
Il Tribunale evidenzia che con la quarta revisione dell'AI, dal 1°
gennaio 2004 l'art. 2c lett. a vLPC è stato modificato, nel senso che ora chi
ha diritto ad una rendita AI ha diritto alle prestazioni complementari, senza
più limitazione alla mezza/intera rendita.
Di uguale parere Carigiet,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in: Koller/Müller/Rhinow/Zimmerli,
Schweizerisches Bundes-verwaltungsrecht (SBVR), 1998, NN. 66-72, in cui l'autore, oltre ad esporre quanto poi riportato nel citato Supplemento del 2000, precisa che
per gli altri cittadini stranieri, ovvero per coloro per i quali non v'è una
convenzione sulla sicurezza sociale o per i quali esiste una tale convenzione, che
non prevede però l'erogazione di rendite straordinarie dell'AVS o dell'AI, in
virtù dell'art. 2 cpv. 2 vLPC le citate regole valgono soltanto se sono
adempiute le condizioni dell'art. 2b lett. b vLPC.
Come noto, con l'entrata in vigore degli Accordi bilaterali, dal
2002 i cittadini di Stati membri della Comunità europea sono equiparati ai
cittadini svizzeri e ciò anche nel diritto alle PC (art. 16a vLPC).
Ralph Jöhl, Ergänzungsleistungen
zur AHV/IV, nel successivo commentario SBVR del 2007, nel capitolo sui titolari
del diritto alle prestazioni complementari (pag. 1659 segg.), si sofferma anche
sugli assicurati che non hanno un diritto proprio ad una rendita dell'AVS o
dell'AI (N. 36 pag. 1664 segg.), ma che hanno comunque diritto alle PC. Ciò è
espressamente previsto dalle lettere b degli artt. 2a a 2c vLPC, in cui le
persone che non hanno diritto ad una rendita AVS o AI possono comunque
pretendere una PC, benché il rischio corrispondente - età, morte, invalidità -
si sia già realizzato. L'autore chiarisce inoltre che con la 10a revisione dell'AVS,
le rendite straordinarie sono state eliminate. Il loro posto è stato assunto da
prestazioni complementari senza rendita di base (AVS o AI), indipendenti.
In tale evenienza, quali condizioni da rispettare per avere
diritto alle prestazioni complementari, Jöhl indica che i cittadini svizzeri
possono fondare un diritto a prestazioni complementari senza rendita: se hanno
raggiunto l'età della pensione, ma non hanno contribuito per almeno un anno
intero conformemente all'art. 29 cpv. 1 LAVS; quando avrebbero diritto ad una
rendita vedovile o per orfani dell'AVS, se la persona deceduta avesse raggiunto
la durata di contributo minima di un anno; quando avrebbero diritto ad una
rendita d'invalidità se avessero contribuito per almeno un anno intero (N. 37
pag. 1666).
Inoltre, per il predetto autore (N. 38 pag. 1666), i cittadini di
uno Stato membro della Comunità europea o di uno Stato membro dell'AELS, senza
avere diritto ad una rendita, possono fondare un diritto ad una prestazione
complementare alle medesime condizioni dei cittadini svizzeri.
Ciò vale principalmente anche per i rifugiati o gli apolidi. Essi
devono tuttavia avere adempiuto al termine d'attesa, ossia immediatamente prima
del momento a partire dal quale chiedono le prestazioni complementari devono
aver soggiornato ininterrottamente in Svizzera per cinque anni.
Questa stessa soluzione è prevista dalla maggior parte delle
convenzioni sulla sicurezza sociale per le rendite straordinarie - attualmente,
quindi, per le prestazioni complementari senza aver una rendita -, in cui la
durata del periodo d'attesa varia. Qualora una convenzione sulla sicurezza
sociale non conceda ai cittadini di un determinato Stato il diritto ad una
rendita straordinaria oppure non esista una convenzione sulla sicurezza sociale
con lo Stato di provenienza, in tal caso il cittadino di uno stato estero non
può fondare un diritto per delle prestazioni complementari senza avere una rendita.
Ciò vale anche per i superstiti, poiché i cittadini di Stati con i
quali la Svizzera non ha concluso una convenzione sulla sicurezza sociale non
possono fondare alcun diritto ad una rendita straordinaria per superstiti.
2.8. Nel caso di specie l'assicurata,
di cittadinanza __________, è vedova dal 1970 e nel 1980 è arrivata nel nostro
Paese per raggiungere il figlio. Per dieci anni ha beneficiato del permesso B
di dimora annuale e dal 1990 possiede il permesso C di domicilio.
Del suo mantenimento si sono occupati il figlio e la nuora, dato
che l'assicurata non svolgeva alcuna attività lucrativa e, ciò nonostante, non
si è mai annunciata alla Cassa cantonale di compensazione quale persona senza
attività lucrativa.
Nel 1991 è sorto il diritto alla rendita di vecchiaia, ma l'assicurata
non ne ha fatto richiesta.
È solo nel 2006, con la domanda di prestazioni complementari, che
la Cassa di compensazione si è accorta che l'interessata non beneficiava di una
rendita AVS e l'ha invitata a richiederla. Tuttavia, poiché l'assicurata non
aveva adempiuto al periodo minimo di contribuzione previsto dall'art. 29 cpv. 1
LAVS (un anno), essa non aveva alcun diritto ad una rendita di vecchiaia.
La ricorrente, nel 2006, adempiva alla condizione della dimora ininterrotta
in Svizzera durante 10 anni immediatamente prima della data della richiesta
delle prestazioni complementari (art. 2 cpv. 2 lett. a vLPC).
Per contro, la stessa non aveva diritto ad una rendita, ad un assegno
per grandi invalidi o ad un'indennità giornaliera dell'AI, né tanto meno
adempiva le condizioni previste dall'art. 2b lett. b vLPC a cui rinvia l'art. 2
cpv. 2 lett. a vLPC, non essendo una vedova che avrebbe avuto diritto ad una
rendita vedovile se il marito avesse raggiunto la durata di contributo minimo
richiesto dall'art. 29 cpv. 1 LAVS, dato che il coniuge è deceduto in __________
e non ha mai vissuto - e quindi contribuito - nel nostro Paese.
Inoltre, in qualità di cittadina di uno Stato extra UE e AELS e non
avendo la Svizzera stipulato una convenzione sulla sicurezza sociale con __________,
l'interessata non può pretendere un diritto alle PC senza avere una rendita dell'AVS
o dell'AI (Jöhl in: SBVR, 2007, N.
38 pag. 1666).
Stanti queste circostanze, d'avviso dello scrivente Tribunale, l'insorgente
non aveva diritto a ricevere delle prestazioni complementari dal 1°
aprile 2006.
Il TCA rileva anche che il diritto alle PC non è nemmeno
sorto il 1° marzo 2007, quando la domanda del 30 aprile 2007 per un assegno per
grandi invalidi dell'AVS ha dato luogo al versamento dell'assegno a decorrere
dal 1° marzo 2007.
In effetti, la legge non contempla che i beneficiari di un assegno
per grandi invalidi dell'AVS abbiano diritto alle PC, ma soltanto che ne
sono legittimati i beneficiari di un assegno per grandi invalidi dell'AI.
Va osservato, al riguardo, che giusta l'art. 43bis cpv. 1 LAVS
nella versione in vigore nel 2007, hanno diritto ad un assegno per grandi
invalidi (dell'AVS) i beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni
complementari con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, che
presentano un'invalidità (art. 9 LPGA) di grado elevato o medio. La rendita di
vecchiaia anticipata è parificata al godimento di una rendita di vecchiaia
In concreto, come visto, la ricorrente non ha diritto a una
rendita di vecchiaia e neppure ad una prestazione complementare anche se è
domiciliata in Svizzera. Malgrado queste circostanze, secondo questo TCA non
occorre qui tuttavia verificare ulteriormente la legittimità della prestazione
accordatale nel 2007 dalla Cassa di compensazione, essendo infatti ininfluente
per l'esame della decisione di restituzione di PC in oggetto.
Tutto ben considerato, ne discende che, d'avviso del Tribunale, è
a torto che la Cassa cantonale di compensazione ha versato alla ricorrente
delle prestazioni complementari dal 1° aprile 2006.
2.9. Stabilita dunque sulla scorta
del diritto allora vigente l'errata concessione di prestazioni complementari all'assicurata
a decorrere dal 1° aprile 2006, occorre ora verificare se, con l'entrata in
vigore delle nuove norme legali, il diritto della ricorrente alle prestazioni
complementari sia mutato ed eventualmente sorto dal 1° gennaio 2008.
Giusta l'art. 4 cpv. 1 LPC, le persone
domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA) hanno diritto a
prestazioni complementari se:
a. ricevono
una rendita di vecchiaia e superstiti o hanno diritto a una rendita vedovile o
per orfani dell'AVS;
b. avrebbero
diritto ad una rendita dell'AVS, se:
1. avessero
compiuto il periodo di contributo minimo previsto dall'art. 29 cpv. 1 LAVS,
oppure
Considerandi
2.
la
persona deceduta l'avesse compiuto;
c. hanno
diritto a una rendita o a un assegno per grandi invalidi dell'AI o hanno
beneficiato di un'indennità giornaliera dell'AI ininterrottamente per almeno
sei mesi; oppure
d. avrebbero
diritto a una rendita dell'AI se avessero compiuto il periodo di contributo
minimo previsto dall'art. 36 cpv. 1 LAI.
Per il capoverso 2, hanno diritto a prestazioni
complementari anche i coniugi separati e le persone divorziate con domicilio e
dimora abituale in Svizzera (art. 13 LPGA) se ricevono una rendita completiva
dell'AVS o dell'AI.
Per gli stranieri ai quali non si applica
né l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità
europea (Accordi bilaterali) né la Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'AELS
(art. 32 LPC), vi sono delle condizioni supplementari da rispettare, regolamentate
dall'art. 5 LPC.
Giusta l'art. 5 cpv. 1 LPC, gli stranieri devono
aver dimorato ininterrottamente in Svizzera durante dieci anni immediatamente
prima della data a partire dalla quale è chiesta la prestazione complementare
(termine d'attesa).
Per i rifugiati e gli apolidi il termine d'attesa
è di cinque anni (art. 5 cpv. 2 LPC).
Secondo l'art. 5 cpv. 3 LPC, finché non adempiono
il termine d'attesa di cui al capoverso 1, gli stranieri che, in virtù di una
convenzione di sicurezza sociale, avrebbero diritto a una rendita straordinaria
dell'AVS o dell'AI hanno diritto a una prestazione complementare pari al
massimo all'importo minimo della rendita ordinaria completa corrispondente.
Per l'art. 5 cpv. 4 LPC, gli stranieri che non
sono rifugiati o apolidi e non sono contemplati dal capoverso 3 hanno diritto a
prestazioni complementari soltanto se oltre al termine d'attesa di cui al
capoverso 1 adempiono una delle condizioni di cui all'articolo 4 capoverso 1
lettere a, b numero 2 o c oppure le condizioni di cui all'articolo 4 capoverso
2.
Dal 1° gennaio 2012 l'art. 4 cpv. 1 LPC è stato parzialmente modificato, in particolare con l'aggiunta delle lettere
abis e
ater.
Questo capoverso prevede quindi che le persone
domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA) hanno diritto a
prestazioni complementari se:
a. ricevono
una rendita di vecchiaia dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS);
abis. hanno
diritto a una rendita vedovile dell'AVS, finché non hanno ancora raggiunto l'età
di pensionamento prevista dall'articolo 21 della legge federale del 20 dicembre
19469.
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), o hanno
diritto a una rendita per orfani dell'AVS;
ater. in virtù dell'articolo 24b LAVS, ricevono una
rendita vedovile in luogo di una rendita di vecchiaia;
b. avrebbero
diritto a una rendita dell'AVS se:
1.
avessero
compiuto il periodo di contributo minimo previsto dall'articolo 29 capoverso 1
LAVS, o
2.
la persona
deceduta l'avesse compiuto, purché le persone vedove od orfane non abbiano
ancora raggiunto l'età di pensionamento prevista dall'articolo 21 LAVS.
A seguito di questa modifica, anche l'art. 5 cpv.
4.
LPC è stato emendato (FF 2011 pag. 519 segg.). Il suo tenore è il seguente:
Gli stranieri che non sono rifugiati o apolidi e non sono
contemplati dal capoverso 3 hanno diritto a prestazioni complementari soltanto
se oltre al termine d'attesa di cui al capoverso 1 adempiono una delle condizioni
di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettere a, abis,
ater, b numero 2 o c oppure le condizioni
di cui all'articolo 4 capoverso 2.
Queste precisazioni apportate dai citati nuovi disposti
sono un correttivo dovuto al fatto che il legislatore non si era accorto che
con l'entrata in vigore della 10a revisione dell'AVS e la possibilità di
versare in questo contesto una rendita per superstiti anche una volta raggiunta
l'età del pensionamento nell'ipotesi in cui la rendita per superstiti sia più
elevata che la rendita di vecchiaia (art. 24b LAVS), sarebbe stato
comunque necessario modificare le norme sulle PC (cfr. N. 2230.02 DPC).
Sul diritto alle prestazioni complementari per
stranieri si sono pronunciate anche le Direttive sulle prestazioni complementari
all'AVS e AI (DPC), edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011.
Secondo il N. 2110.01 DPC, hanno diritto alle PC
le persone che
-
hanno diritto ad una prestazione di base dell'AVS
o dell'AI o ne avrebbero diritto se avessero adempiuto alla durata minima di
contribuzione richiesta dall'assicurazione in questione e
-
hanno il loro domicilio e la loro residenza
abituale in Svizzera; e
-
sono di nazionalità svizzera o, in qualità di
stranieri, apolidi o rifugiati, hanno soggiornato durante un certo tempo ininterrottamente
in Svizzera (va precisato che i cittadini di uno Stato dell'UE o dell'AELS che
sono sottoposti al Regolamento 1408/71 sono assimilati ai cittadini svizzeri) e
-
le cui spese riconosciute sono superiori ai loro
redditi determinanti.
Al capitolo 2.2.3, le Direttive trattano del
diritto alla PC malgrado l'assenza del diritto ad una prestazione di base.
Per il N. 2230.01 DPC i cittadini svizzeri, i
cittadini di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS, che sono assoggettati al
Regolamento (CE) n. 1408/71, i rifugiati e gli apolidi, così pure i cittadini
di Stati esteri con i quali la Svizzera ha concluso una convenzione di sicurezza
sociale che prevede la concessione di rendite straordinarie, possono ugualmente
avere diritto ad una PC anche se non raggiungono la durata minima di
contribuzione richiesta di un anno per l'ottenimento di una rendita AVS o di
tre anni per l'ottenimento di una rendita AI se adempiono cumulativamente le
condizioni generali di concessione (domicilio e soggiorno, periodo d'attesa,
condizioni economiche), così pure una o l'altra delle condizioni seguenti:
-
hanno raggiunto l'età di pensionamento ordinaria
(art. 4 cpv. 1 lett. b cifra 1 LPC) o
-
sono superstiti e avrebbero diritto ad una
rendita vedovile, di vedovo o per orfano dell'AVS se la persona deceduta avesse
compiuto la durata di contribuzione minima (art. 4 cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC)
o
-
sono invalidi almeno al 40% (art. 4 cpv. 1 lett.
d LPC).
Secondo il N. 2230.02 DPC, per tutti gli altri
cittadini (art. 5 cpv. 4 LPC) che, non avendo compiuto il periodo di
contribuzione minimo, non hanno diritto ad una rendita dell'AVS o dell'AI, il
diritto alle PC può esistere soltanto se, oltre al fatto di soddisfare le
condizioni generali di concessione (domicilio e soggiorno, periodo d'attesa,
condizioni economiche), sono
-
vedove, vedovi o orfani, e
-
avrebbero diritto ad una rendita di vedova,
vedovo o per orfano dell'AVS se la persona deceduta avesse compiuto il periodo
di contributo minimo previsto e,
-
al momento a partire dal quale dovrebbe sorgere
il diritto alle PC, non hanno ancora raggiunto l'età di pensionamento ordinaria
dell'AVS.
Quanto al termine d'attesa, giusta il N. 2410.01 DPC, per i cittadini
svizzeri, così pure per i cittadini di uno Stato UE o AELS, che sono sottoposti
al regolamento 1408/71, le PC sono concesse indipendentemente da una
determinata durata del domicilio o della dimora in Svizzera.
Per il N. 2410.02 DPC, dei periodi di attesa sono previsti per
tutti gli altri cittadini stranieri, rifugiati e apolidi. Per potere pretendere
una prestazione complementare, gli interessati devono avere avuto il loro
domicilio e la loro residenza abituale in Svizzera ininterrottamente e immediatamente
prima del diritto alla PC durante un determinato periodo.
In merito alla durata del periodo d'attesa, il N. 2420.01 DPC prevede
che per i cittadini stranieri che non sono assoggettati al regolamento 1408/71,
ma che possono comunque pretendere, in virtù di una convenzione di sicurezza
sociale, all'ottenimento di una rendita straordinaria dell'AVS/AI, il periodo d'attesa
è di:
-
5.
anni nel caso di una rendita per superstiti o di una rendita di
vecchiaia che si sostituisce ad una tale rendita (o alla rendita AI),
-
5.
anni nel caso di una rendita AI, e
-
10.
anni nel caso di una rendita di vecchiaia che non si sostituisce né a
una rendita AI né ad una rendita per superstiti.
Secondo il N. 2420.03 DPC, per i cittadini stranieri che non sono
sottoposti al regolamento 1408/71 e che non potrebbero pretendere la
concessione di una rendita straordinaria dell'AVS/AI in virtù di una
convenzione sulla sicurezza sociale, il periodo d'attesa è di 10 anni.
Nel loro nuovo commentario, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a
ed., 2009, erwin carigiet/uwe koch
affermano che i cittadini stranieri di una nazione con la quale la Svizzera non
ha concluso una convenzione sulla sicurezza sociale, di fronte al fatto di non
avere una rendita dell'AVS o dell'AI non possono pretendere delle
prestazioni complementari. Ciò è il caso anche quando essi soggiornano in
Svizzera da 10 o più anni (pag. 116).
In altre parole, solo le persone di uno Stato con il quale non
v'è una convenzione di sicurezza sociale, ma che hanno una rendita dell'AVS/AI,
se hanno dimorato ininterrottamente in Svizzera durante 10 anni sono equiparati
ai cittadini svizzeri e possono quindi pretendere le PC giusta l'art. 5 cpv. 1
LPC (Carigiet/Koch op. cit.,
schema a pag. 119 e nota n. 381 a pag. 121).
Gi autori fanno l'esempio di un cittadino indiano 25enne arrivato
in Svizzera, che vi ha lavorato due anni come informatico. A causa di un
infortunio diventa inabile al lavoro al 70%. Egli non può però pretendere una
rendita AI, poiché non ha adempiuto al periodo minimo di contribuzione di 3
anni (art. 36 cpv. 1 LAI).
Inoltre, l'assicurato non può nemmeno percepire le prestazioni
complementari, poiché con l'India non v'è alcuna convenzione sulla sicurezza
sociale (Carigiet/Koch, op. cit.,
pag. 117).
Questo TCA evidenzia che il Tribunale federale si è finora chinato
una sola volta sull'applicazione dell'art. 5 LPC, nella STF 9C_339/2010 del 30
novembre 2010 (SVR 2011 EL Nr. 5).
In quell'occasione, la questione concerneva un cittadino africano
residente in Svizzera dal 1997, al quale nel 2006 era stata respinta la domanda
di prestazioni depositata nel 2005, poiché non adempiva le condizioni d'assicurazione
al momento del sopraggiungere dell'invalidità, dato che non aveva compiuto il periodo
di contributo minimo di un anno per avere diritto alle rendite. Nel 2007 l'assicurato ha depositato una nuova domanda, sulla quale l'attuale Servizio delle prestazioni
complementari della Repubblica e cantone di Ginevra non è entrato in materia, a
motivo che l'assicurato non era al beneficio di un'assicurazione invalidità.
Nel 2009 lo stesso Ufficio non è entrato in materia su una domanda di
riconsiderazione, ciò che ha portato al ricorso al Tribunale cantonale delle
assicurazioni sociali, che l'ha ammesso e ha annullato il rifiuto di entrare in
materia. Il SPC si è quindi rivolto al Tribunale federale, il quale ha accolto
il ricorso dato che il cittadino straniero non realizzava nessuna delle ipotesi
previste dall'art. 5 cpv. 4 LPC e quindi non aveva diritto alle prestazioni
complementari.
In effetti, il cittadino africano non percepiva una rendita dell'assicurazione
vecchiaia e superstiti (art. 4 cpv. 1 lett. a LPC); non era nemmeno vedovo o
orfano (art. 4 cpv. 1 lett. b c. 2 LPC); allo stesso modo, non aveva diritto ad
una rendita o ad un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione invalidità
né percepiva delle indennità giornaliere dell'AI (art. 4 cpv. 1 lett. c LPC);
infine, non era al beneficio di una rendita complementare del coniuge separato
o divorziato (art. 4 cpv. 2 LPC). Contrariamente a quanto ha sostenuto il TCA,
l'art. 4 cpv. 1 lett. d LPC non era applicabile all'assicurato, siccome l'art.
5.
cpv. 4 LPC non rinvia a questa disposizione. Pertanto, l'assicurato non
poteva pretendere la concessione di prestazioni complementari.
2.10
Più concretamente, rapportando
le precedenti considerazioni al caso in esame, dall'esame dell'art. 5 LPC lo
scrivente Tribunale osserva in primo luogo che la Svizzera non ha concluso una
convenzione sulla sicurezza sociale con __________ e quindi che la ricorrente
non beneficia di una rendita straordinaria.
Inoltre, malgrado sia dato il rispetto del termine di 10 anni di
dimora nel nostro Paese (art. 5 cpv. 1 LPC), tuttavia non sono adempiute le
altre condizioni di cui all'art. 4 cpv. 1 lett. a, lett. b cifra 2 o lett. c
LPC, né tanto meno le condizioni previste dall'art. 4 cpv. 2 LPC (art. 5 cpv. 4
LPC).
Come noto, l'assicurata non ha una rendita di vecchiaia, una
rendita vedovile o per orfani dell'AVS né, seppure sia vedova, avrebbe avuto
diritto ad una rendita dell'AVS se il suo coniuge avesse compiuto il periodo di
contributo minimo dell'art. 29 cpv. 1 LAVS, essendo sempre vissuto all'estero -
e deceduto - prima ancora che l'interessata arrivasse nel nostro Paese.
Nemmeno, poi, la ricorrente ha diritto ad una rendita o ad un assegno per
grandi invalidi dell'assicurazione invalidità o ha beneficiato di indennità
giornaliere dell'AI ininterrottamente per almeno sei mesi. Men che meno, infine,
l'interessata è persona separata o divorziata e quindi non riceve una rendita
completiva dell'AVS/AI.
In conclusione, sulla scorta delle considerazioni esposte ed in
particolare dell'applicazione dell'art. 5 LPC, in qualità di cittadina di un
Paese extra UE/AELS, con cui la Svizzera non ha sottoscritto una convenzione
sulla sicurezza sociale (art. 5 cpv. 3 LPC), senza avere diritto ad una rendita
la ricorrente non aveva diritto a ricevere delle prestazioni
complementari dal 1° gennaio 2008.
2.11
Da quanto precede discende pertanto
che né dal 1° aprile 2006 né tanto meno dal 1° gennaio 2008, l'insorgente aveva diritto a percepire delle prestazioni complementari.
Conseguentemente, tutto quanto ella ha ricevuto da allora
fino al 31 ottobre 2010 deve essere restituito all'amministrazione.
Questo Tribunale osserva, però, che la pretesa di restituzione
della Cassa di compensazione porta (soltanto) sul periodo dal 1° giugno 2006 al
31.
ottobre 2010, ovvero da quando l'assicurata è stata definitivamente
ricoverata in una casa per anziani fino a quando si è accorta che l'interessata
percepiva delle indennità giornaliere senza averle però dichiarate e quindi ha
ricalcolato il suo diritto alle prestazioni complementari.
Infatti, la decisione di restituzione del 28 aprile 2011,
confermata dalla decisione su opposizione del 9 giugno 2011, rifatti i calcoli
tenendo conto delle indennità giornaliere versate all'assicurata dalla sua
Cassa malati, prevede di attribuirle comunque un diritto alle PC, quantificato
in Fr. 530.- mensili contro Fr. 2'472.- versati in precedenza ogni mese, per i
53.
mesi dal 1° giugno 2006 al 31 ottobre 2010.
Il TCA deve quindi verificare se i calcoli effettuati
dalla Cassa per determinare la cifra da restituire (Fr. 102'926.-) siano corretti.
2.12
La Cassa cantonale
di compensazione ha chiesto la restituzione della differenza risultante fra l'ammontare
che ha versato alla ricorrente dal 1° giugno 2006 al 31 ottobre 2010 (Fr. 2'472.-
x 53 mesi = Fr. 131'016.-) ed il suo diritto effettivo alle PC (Fr. 530.- x 53
mesi = Fr. 28'090.-).
Stante quanto esposto deriva che, in applicazione
dell'art. 9 cpv. 1 LPC, la differenza fra questi due importi (Fr. 102'926.-) è
stata indebitamente percepita dall'insorgente.
Come visto, però, adottando la soluzione giuridica suesposta, il TCA
rileva che l'insorgente dovrebbe di conseguenza restituire non solo la cifra di
Fr. 102'926.- (Fr. 2'472.- x 53 mesi - Fr. 530.- x 53 mesi) fissata dalla Cassa
cantonale di compensazione, ma anche le (nuove) prestazioni complementari pari
a Fr. 28'090.- (Fr. 530.- x 53 mesi), per un importo totale di Fr. 131'016.-,
contro i Fr. 102'926.- pretesi dall'amministrazione nella decisione impugnata, giacché
la ricorrente non ha alcun diritto a ricevere delle prestazioni
complementari.
Ne discenderebbe così un peggioramento del suo diritto
alle prestazioni complementari.
Questo Tribunale, conformemente alla giurisprudenza (STF 9C_1061/2010
del 7 luglio 2011; DTF 131 V 414; DTF 122 V 166) ed
alla dottrina (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 61, n. 7
segg.), il 16 gennaio 2012 (doc. IX) ha quindi dato la possibilità alla
ricorrente di prendere posizione in merito al prospettato peggioramento e l'ha
resa attenta della possibilità di ritirare il ricorso giusta l'art. 61 cpv. 1
lett. d LPGA e l'art. 20 cpv. 2 LPTCA per evitare una reformatio in pejus.
Malgrado le dettagliate spiegazioni giuridiche fornite, con lo
scritto del 29 febbraio 2012 (doc. XI) l'assicurata non ha ritirato il ricorso
dell'11 luglio 2011, ma ha ribadito che visto il suo arrivo in Svizzera nel
1980, "A quel tempo non esisteva nessuna legge sull'asilo, ma è
pacifico che la ricorrente doveva essere considerata una rifugiata ai sensi
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati conclusa a Ginevra il 28 luglio
1951.
e entrata in vigore per la Svizzera il 21 aprile 1955. Ne consegue che la
ricorrente può beneficiare delle prestazioni previste tanto dalla LPC, che
dalla vLPC.".
Stante questa argomentazione, il Tribunale ha sottoposto l'intera
questione all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (doc. XII), che il
13.
marzo 2012 (doc. XIII) ha confermato che l'interessata, visto il suo statuto
personale, non ha diritto alle PC non avendo diritto ad una rendita di
vecchiaia.
Il TCA ha inoltre domandato all'UFAS come erano trattate le
persone "rifugiate" accolte dalla Svizzera prima che entrasse in
vigore, il 1° gennaio 1981, la Legge sull'asilo, e quindi se tale statuto di
"rifugiato" possa comportare il diritto dell'assicurata a ricevere le
PC dal 2006 quale "rifugiata" sebbene la stessa benefici dal 1980 di
un permesso B di dimora. L'UFAS ha risposto che in un caso del 26 maggio 2000
(P 18/00) il TFA ha stabilito che un rifugiato che aveva diritto alle PC non
poteva più averne diritto dal momento in cui ha perduto il suo statuto di
rifugiato e che pertanto egli doveva soddisfare un termine di attesa più lungo.
Chiamata a formulare osservazioni in merito al parere dell'UFAS,
il 22 marzo 2012 (doc. XV) la ricorrente ha rilevato che la citata sentenza
federale "non è rilevante perché trova applicazione nel caso il
rifugiato acquisisca un altro permesso, per esempio per ricongiungimento
famigliare a seguito di matrimonio o forse anche un permesso di lavoro. Il
permesso della ricorrente invece non è mai cambiato, se non per "anzianità
di servizio". Avrebbe potuto perfino diventare svizzera senza perdere,
almeno per il tema che ci interessa, i benefici dello statuto di rifugiata.".
Alla luce degli accertamenti esperiti, tutto ben considerato, questo
Tribunale ritiene che quand'anche l'assicurata avesse ottenuto nel 1980 lo
statuto di "rifugiata" preteso dal suo patrocinatore legale, ad ogni
modo, dopo 26 anni, quando ha chiesto le prestazioni complementari, tale
statuto non era comunque più in essere.
Pertanto, fa stato il fatto che nel 2006 la ricorrente beneficia(va)
di un permesso C di domicilio (in realtà, come rilevato, sin dal suo arrivo in
Svizzera l'interessata ha ottenuto un permesso B di dimora, dal 1990
trasformato in permesso C di domicilio: doc. 19 e doc. VIII/1). Di conseguenza,
le condizioni da adempiere per ottenere delle prestazioni complementari sono quelle
previste dall'art. 4 LPC, mentre il termine d'attesa di 10 anni dell'art. 5
cpv. 1 LPC (per tutti gli stranieri) rispettivamente di 5 anni dell'art. 5 cpv.
2.
LPC (per i rifugiati e gli apolidi) non entra più in linea di conto, essendo gli
stessi ampiamente trascorsi.
Tutto ben considerato, l'importo da restituire ammonta dunque a Fr.
131'016.- che, come visto, è superiore alla somma chiesta
in restituzione dalla Cassa cantonale di compensazione.
Tuttavia, come esposto, questo peggioramento è reso possibile dal fatto che la
ricorrente non ha ritirato il ricorso malgrado gliene sia stata data la
possibilità.
2.13
A questo
proposito, il Tribunale osserva però che la Cassa di compensazione ha basato la
sua decisione di chiedere alla ricorrente la restituzione di tale importo per
altri motivi, ovvero per il fatto di non avere dichiarato di avere percepito delle
indennità giornaliere per malattia da quando è degente in casa anziani.
In effetti, dagli atti risulta che dal 30 maggio
2006.
la ricorrente ha diritto al versamento di Fr. 70.- al giorno dall'assicurazione
complementare per cure a domicilio e di lunga durata (doc. 55).
L'assicurata ha però affermato che tali indennità
le sono state versate soltanto due anni dopo, ovvero il 2 maggio 2008, come
comprovato dall'estratto del conto bancario del figlio (doc. 75).
Innanzitutto il Tribunale evidenzia che l'assicurata
doveva comunicare senza ritardo alla Cassa di compensazione ogni variazione
importante della situazione materiale, ciò che ha fatto soltanto nel settembre
2010.
(doc. 49), violando così chiaramente l'art. 24 OPC-AVS/AI, peraltro riportato
sul retro delle decisioni e quindi noto.
Tuttavia, stanti le considerazioni suesposte sul
diritto stesso alle prestazioni complementari e visto l'esito del ricorso, il
TCA non ritiene necessario approfondire la questione della percezione di nuovi
redditi. Può quindi rimanere indeciso sapere da quando le indennità giornaliere
versate dall'assicuratore malattia alla ricorrente debbano essere ritenute
quali redditi computabili ex art. 11 cpv. 1 lett. d LPC (DTF 123 V 184, SVR
2008.
EL Nr. 4).
Da un lato v'è infatti l'ipotesi sostenuta dalla
Cassa cantonale di compensazione di computare la percezione di indennità in
caso di cure a domicilio e di lunga durata dal giorno in cui è sorto il diritto
alle medesime (30 maggio 2006). D'altro lato, si potrebbe ritenere che l'obbligo
di informare l'amministrazione sui nuovi redditi decorra solo dal giorno in cui
la ricorrente ha incassato effettivamente la somma di sua spettanza (2 maggio
2008).
Ciò che è certo, è che in ogni caso la ricorrente
ha ricevuto delle prestazioni complementari indebitamente, avendo sottaciuto di
percepire delle indennità giornaliere per malattia almeno dal 2 maggio 2008.
Semmai, dunque, vi sarebbe da disquisire sulla somma effettiva da restituire,
argomento, questo, che tuttavia non è stato nemmeno sollevato dall'insorgente e
che può quindi rimanere indeciso.
2.14
Infine,
questo Tribunale evidenzia che anche la condizione del termine di prescrizione
di un anno (art. 25 cpv. 2 LPGA) per pretendere la restituzione di prestazioni
indebitamente percepite è stato pienamente adempiuto.
Infatti, la Cassa ha saputo che l'assicurata percepiva delle
indennità giornaliere solo quando ha ricevuto il formulario della revisione
delle prestazioni complementari AVS/AI dell'anno 2010 (doc. 50), firmato il 27
settembre 2010 dal figlio e vidimato in pari data dall'agenzia comunale AVS. Dato
che la decisione formale di restituzione è stata emanata l'8 ottobre 2010 (doc.
57), è quindi evidente che l'anno di perenzione è stato rispettato.
2.15
Stanti così
le cose, la decisione su opposizione del 9 giugno 2011, che ha ribadito la
decisione dell'8 ottobre 2010, deve essere modificata ai sensi del considerando
2.12
ed il ricorso va quindi respinto.
2.16
Contestualmente
al ricorso, l'assicurata ha chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio
(doc. I punto 21).
Di principio, anche se un assicurato è
soccombente, può essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre
che adempia alle relative condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).
Il diritto all'assistenza giudiziaria deriva
direttamente dall'art. 29 cpv. 3 Cost. fed. e garantisce ad ogni cittadino,
senza riguardo ai suoi mezzi finanziari, le stesse possibilità di stare in giudizio
(DTF 125 V 36; DTF 124 I 304 consid. 2; DTF 115 Ia 193; Borghi/Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 30 LPamm,
pag. 151; Cocchi/Trezzini, Codice
di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 155,
pag. 471, nota 552). Tale diritto è pure sancito espressamente dall'art. 6 cpv.
3.
CEDU.
A livello cantonale, la Costituzione prevede all'art. 10 cpv. 3 che ognuno ha diritto all'assistenza giudiziaria,
gratuita per i meno abbienti.
Ai sensi dell'art. 61 lett. f LPGA, nella procedura giudiziaria cantonale deve
essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo
giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio.
Tale disposto mantiene il principio che i presupposti
del diritto alla concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,
mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale
(DTF 110 V 362, consid. 1b; Kieser,
ATSG-Kommentar, 2009, n. 102 ad art. 61, pag. 788).
Per quanto concerne la procedura per le cause
davanti al TCA, l'art. 28 cpv.
2.
LPTCA sancisce espressamente che la disciplina della difesa d'ufficio e del
gratuito patrocinio è retta dalla Legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza
giudiziaria (ora Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio
(LAG) del 15 marzo 2011, in vigore retroattivamente dal 1° gennaio 2011).
L'art. 2 LAG definisce il principio secondo cui
l'assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi
gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i
suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.
L'estensione di questo diritto è regolato
dall'art. 3 LAG, che prevede che:
" 1 L'assistenza giudiziaria si estende:
- all'esenzione dagli
anticipi e dalle cauzioni;
- all'esenzione dalle
tasse e spese processuali;
- all'ammissione al
gratuito patrocinio.
2.
L'assistenza giudiziaria è concessa, su istanza, integralmente o in parte;
se ne sono dati i presupposti, l'autorità è tenuta ad accordarla in modo
parziale.
3.
Essa
è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l'istante.".
In particolare, il requisito della probabilità di
esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così
esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione,
rinuncerebbe ad avviare una causa o a continuarla in considerazione delle spese
cui si esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 129 I 135, consid.
2.3
, DTF 128 I 236 consid. 2.5.3; DTF 125 II 275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251;
Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art.
157, pag. 492, n. 1).
A tal proposito, si osserva che per valutare la
probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio
particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame
non presenti notevolmente meno possibilità di essere ammesso che di essere
respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non
lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304,
consid. 2c). Inoltre, quando le prospettive di successo ed i rischi di perdere
il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori
rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito
favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b;
Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art.
157, pag. 491, nota 591).
Nel caso concreto, alla luce delle considerazioni
esposte, a mente del Tribunale cantonale delle Assicurazioni, il ricorso era
sin dall'inizio sprovvisto di
esito favorevole, non va infatti dimenticato che l'oggetto della procedura era
esclusivamente la restituzione di prestazioni non dovute e non certo l’analisi
del tema della buona fede che sarà semmai esaminato in altra sede. L'interessata
ha ammesso indebito incasso delle prestazioni complementari da parte
dell’assicuratore malattia a titolo di indennità giornaliera di cura, "e
questo nonostante l'opponente non fosse bene in chiaro su che cosa fosse."
(doc. 79 punto 24).
Il fatto che "Nessuno, né il comune, né
la casa per anziani, né la PC, le chiese maggiori spiegazioni." (doc.
79.
punto 25) non può costituire utile elemento per prevedere un esito
favorevole come d’altronde il preteso obbligo attribuito a "(…) Comune,
(…) Casa per anziani, la PC, la __________” che avrebbero potuto “avvertirla
del problema e dare indicazioni ma nessuno lo ha mai fatto." (doc 78
punto 38).
In queste circostanze, si deve negare che la ricorrente
avesse sin da subito chance di successo con il suo ricorso avverso l'ordine di
restituzione del 9 giugno 2011, l’istanza va pertanto respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
§
La ricorrente deve restituire l’importo di Fr. 131'016.--.
2. La domanda
volta all'ottenimento dell'assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare
quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve
motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster