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Decisione

33.2011.15

Denegata giustizia dopo rinvio degli atti all'amministrazione per nuovi accertamenti e nuova decisione. Non sono adempiuti gli estremi. La Cassa è stata attiva e sta raccogliendo utili elementi

28 settembre 2011Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

i limiti di reddito fissati dalla citata Ordinanza federale.

Questa Corte non può scostarsi dalla legislazione vigente perciò, per

quanto concerne il periodo dal 1° novembre 2008 al 31 maggio 2009 per il quale

il TCA ha stabilito che __________ viveva con il ricorrente a __________, in

applicazione del citato art. 7 cpv. 1 lett. b OPC-AVS/AI deve essere quindi

considerato sia il fabbisogno dell'assicurato come persona sola sia il fabbisogno

del figlio. La prestazione complementare deve pertanto essere fissata

congiuntamente.

Il limite di reddito determinante nel periodo in oggetto deve così

essere stabilito come deciso dalla Cassa di compensazione, ovvero in Fr.

27'620.- (Fr. 18'140.- + Fr. 9'480.-) per i mesi di novembre e dicembre 2008,

mentre in Fr. 28'500.- (Fr. 18'720.- + Fr. 9'780.-) dal 1° gennaio 2009 al 31

maggio 2009.

Per la restante parte dell'anno 2009 e per il 2010, spetterà alla Cassa

di compensazione determinarsi al riguardo in base alle risultanze degli accertamenti

che effettuerà (cfr. cons. 2.5).

(…)

Quanto al contributo fisso

dell'assicurazione malattia, che la Cassa di compensazione ha stabilito in Fr.

5'556.- per l'anno 2008 ed in Fr. 5'580.- per l'anno 2009, anch'essi vanno

verificati sulla base della convivenza del figlio con il ricorrente, ma solo,

come visto, dal 1° novembre 2008 al 31 maggio 2009. Dal 1° giugno 2009 al 2010

compreso si dovrà pronunciare la Cassa."

Per

quanto attiene alla pigione lorda il Tribunale ha sviluppato le seguenti considerazioni,

cha alla luce della natura della contestazione dell’assicurato, come le annotazioni

precedenti, appare opportuno riprendere in esteso:

" Nel

caso di specie, ritenuto che la Sezione della popolazione ha indicato al TCA

che fino a metà anno 2009 __________ soggiornava a __________ e che il

Tribunale ha stabilito che il figlio dell'assicurato ha vissuto con lui dal 1°

novembre 2008 al 31 maggio 2009, le persone che si dividevano quindi

l'abitazione di proprietà del ricorrente in quella stessa località erano tre (padre,

madre e bambino). Considerato, però, che gli aventi diritto alle PC erano due

(il ricorrente e il figlio), la pigione deve dunque essere divisa per tre

persone e riportata solo su due teste nel periodo dal 1° novembre 2008 al 31

maggio 2009.

Per il resto dell'anno 2009 e per il 2010, spetterà alla Cassa di compensazione, a

cui gli atti vanno già trasmessi per i suoi incombenti (cfr. consid. 2.5),

stabilire anche se la compagna __________ del ricorrente convivesse

effettivamente con lui - e, se del caso, anche con il figlio - a __________ oppure

se essa sia rimasta in Svizzera tedesca anche oltre al mese di giugno 2009.”

(…)

dalla notifica di tassazione fiscale IC 2009 dell'assicurato del 6 ottobre

2010 prodotta dal Comune di __________ (doc. XXIX/3) - di cui la Cassa di compensazione

non era a conoscenza quando ha emanato la decisione formale, datata 23 marzo

2010 - emerge che il valore locativo stabilito è di Fr. 6'000.-.

In virtù di quanto esposto, dal 1° novembre 2008 al 31 maggio 2009

va ritenuta una pigione netta di Fr. 4'000.- (Fr. 6'000.- x 2/3).

Per i restanti mesi in discussione la Cassa calcolerà l'importo computabile

in funzione della situazione familiare che accerterà.

Nel caso in esame, dunque, al ricorrente andrebbe computato nella

pigione anche l'importo forfetario di Fr. 1'680.- per spese accessorie.

Tuttavia, alla stessa stregua che per la pigione netta, tale importo

deve essere suddiviso per due terzi vista la coabitazione dell'assicurato con

il figlio e la sua compagna dal 1° novembre 2008 al 31 maggio 2009; le

spese accessorie devono quindi aggiunte nella misura di Fr. 1'120.-.

Per gli altri mesi del 2009 e per il 2010, invece, qualora la Cassa di compensazione

stabilisse che __________ non viveva più con i suoi familiari in Ticino, allora

anche le spese accessorie - così come il valore locativo - dovranno essere

conteggiate per intero all'assicurato (Fr. 1'680.-), ma soltanto se

l'amministrazione accerterà che anche il figlio, avente diritto alle PC, viveva

insieme al padre."

Con

riferimento al preteso debito personale dell’assicurato ricorrente con terzi questo

Tribunale aveva considerato:

" Va

comunque osservato che malgrado l'assicurato abbia chiesto innumerevoli

proroghe alfine di apportare la prova di suo debito personale ammontante a Fr.

136'000.- nei confronti del creditore __________, direttore della __________ di

__________ (doc. I pag. 2 in fondo), ad oggi egli non è riuscito nel suo intento

(cfr. ancora da ultimo il doc. XXXVIII).

Di conseguenza, poiché l'onere della prova spetta a chi intende far

valere un diritto (art. 8 CC), ritenuto che il ricorrente non ha saputo

apportare né un contratto di prestito, né una semplice dichiarazione che

attesti questo debito né tanto meno la prova di avere pagato degli interessi

passivi relativi a questo debito, non è possibile ritenere l'esistenza del

debito di Fr. 136'000.- a carico dell'assicurato nei confronti della

summenzionata società."

Mentre

per quanto attiene alla sostanza immobiliare il giudizio citato così si esprimeva:

" Nel caso concreto, dal catastrino fiscale agli atti, aggiornato al

2006 (doc. 25), risulta che i mappali nn. 788, 1826 e 1827 VM di __________

appartengono al qui ricorrente.

Quanto all'applicazione dell'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI ritenuta dalla

Cassa di compensazione, questo Tribunale osserva che la stessa è corretta se applicata

agli immobili in cui l'assicurato non abita a tutti gli effetti; in tal caso fa

quindi stato il valore venale.

Per l'immobile, invece, che costituisce la sua abitazione primaria, il

valore di questa costruzione - e solo di essa -, deve essere determinato

secondo la stima ufficiale (art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI che rinvia all'art. 42

cpv. 1 LT).

Dal catastrino fiscale si rileva che il fondo n. 788 è costituito da un

terreno eccedente di 9'809 mq, stimati in Fr. 2'942.-.

Il mappale n. 1826 è costituito di 125 mq di terreno complementare, di

713 mq di terreno eccedente, di 9 mq di tettoia/sostra quale edificio

accessorio e di 60 mq di edificio principale quale casa monofamiliare o

bifamiliare, per complessivi 838 mq stimati in Fr. 53'927.-.

Il fondo n. 1827, di simile struttura al precedente, è composto di 200

mq di terreno complementare, 1'039 mq di terreno eccedente, 10 mq di edificio accessorio

e di 45 mq di edificio principale, per una superficie totale di 1'289 mq ed un

valore di stima di Fr. 46'551.-."

Ed

ancora:

" In

specie, l'11 febbraio 2009 (doc. 58) la Cassa di compensazione ha così chiesto

all'Ufficio cantonale di stima

di valutare al valore venale i fondi n. 788, n. 1826 e n. 1827 di __________,

stato 2009, di proprietà dell'assicurato.

Il 4 novembre 2009 (doc. 175) l'arch. __________ ha reso le proprie

valutazioni, peritando in Fr. 150'000.- il valore della particella n. 1826 VM

(doc. 174), in Fr. 140'000.- il mappale n. 1827 VM (doc. 173) ed in Fr.

20'000.- il fondo n. 788 VM (doc. 172).

La Cassa di compensazione ha però ritenuto soltanto il valore venale

delle particelle n. 788 e n. 1826, mentre ha considerato che l'abitazione

primaria del ricorrente è sita sul fondo n. 1827 e quindi ha conteggiato solo

il valore di stima (Fr. 46'551.-) giusta l'art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI.

Riguardo alle summenzionate valutazioni peritali, questa Corte

evidenzia che l'assicurato ha criticato sia la persona del perito che ha

stimato i suoi immobili, sia l'importo stesso della sostanza conteggiato dalla

Cassa di compensazione nella tabella di calcolo PC (Fr. 170'000.-).

Ciò nonostante, l'amministrazione non ha proceduto né a trasmettere

all'assicurato la copia delle perizie - nella forma breve - contemplante

soltanto il valore venale (docc. 172-175) affinché prendesse posizione, né a

chiedere all'Ufficio stima di rivedere e di dettagliare le sue considerazioni.

Va qui citata l'opposizione dell'8 febbraio 2010 (doc. 103), in cui l'assicurato

ha criticato da un canto l'imparzialità del perito, alle dipendenze del Cantone

Ticino e quindi anche dell'Istituto delle assicurazioni sociali. D'altro canto,

in questa stessa lettera l'opponente ha menzionato che una perizia delle sue

proprietà era già stata fatta da un esperto nominato dalla Pretura di __________,

il quale aveva stimato i suoi fondi in Fr. 113'000.-perciò trova impossibile

che in pochi anni detta valutazione sia lievitata a Fr. 170'000.-.

Anche nel successivo scritto del 5 marzo 2010 (doc. 207) l'assicurato

ha indicato che un certo __________ aveva stabilito il valore dei suoi fondi in

Fr. 113'000.- e che il perito incaricato dalla Cassa tramite l'Ufficio stima

non era imparziale.

Stante quanto precede, secondo questo Tribunale, la Cassa cantonale di

compensazione avrebbe dovuto innanzitutto dare la possibilità all'opponente di

pronunciarsi sui valori venali dei suoi tre fondi stabiliti dall'Ufficio stima,

visto che egli sapeva unicamente che la sua sostanza valeva in totale Fr.

170'000.-, mentre in realtà questa cifra corrisponde al valore venale della

particella n. 1826 (Fr. 150'000.-) sommato al valore venale del fondo n. 788

(Fr. 20'000.-), siccome entrambi detti mappali non sono adibiti ad abitazione

primaria dell'assicurato.

Il valore del mappale n. 1827, computato invece al valore di stima fiscale

di Fr. 46'551.- (doc. M4), non è stato conteggiato nella sua sostanza, giacché

è stato reso nullo dalla deduzione del forfait di Fr. 112'500.- prevista

dall'art. 11 cpv. 1 lett. c 2a frase LPC per i beneficiari di PC se l'immobile

che gli appartiene gli serve quale abitazione (doc. 184).

L'amministrazione avrebbe poi dovuto interpellare nuovamente sulla questione

l'Ufficio stima, che avrebbe dovuto confrontarsi con la censura relativa al

valore degli immobili di Fr. 113'000.- e con le lamentele dell'assicurato,

espresse poi nel dettaglio, come visto, con il ricorso, laddove ha evidenziato

lo stato precario della sua sostanza immobiliare.

In queste circostanze, dopo che il competente Ufficio stima avrà riesaminato,

previo sopralluogo, i valori peritali dei fondi di proprietà del ricorrente, la

Cassa di compensazione dovrà dunque ripronunciarsi sulla questione del computo

della sostanza del ricorrente a dipendenza dell'utilizzo che egli ne fa.

L'amministrazione terrà quindi presente, da un lato, che è a giusta

ragione che gli immobili non adibiti ad abitazione primaria debbano essere

computati al valore venale in virtù dell'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI; d'altro

lato, si ricorderà che i fondi che servono all'interessato quale abitazione devono

essere valutati al valore di stima ex art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI ed essere poi

conteggiati nella sua sostanza solo nella misura eccedente la franchigia legale

di Fr. 112'500.- (art. 11 cpv. 1 lett. c LPC).

Su questa questione, infatti, il ricorrente è a torto che ritiene che

la sostanza debba essere valutata al massimo a Fr. 124'000.-.

(…)

Pertanto, come visto, solo gli immobili che l'assicurato usa come abitazione

primaria possono essere conteggiati al valore di stima nel calcolo per le prestazioni

complementari.

Gli altri beni vanno invece computati al valore venale e quindi è

corretto che l'Ufficio cantonale di stima, su invito della Cassa di

compensazione, si sia determinato in proposito mediante una perizia neutra.

Ritenuto che il ricorrente sembri sostenere che entrambe le abitazioni

siano primarie, e quindi ne ha postulato il riconoscimento del valore di stima,

spetterà alla Cassa di compensazione, con l'aiuto dell'Ufficio cantonale di

stima, verificare quale dei due fondi (n. 1826 o n. 1827) debba essere

considerato come abitazione primaria e quindi valutato al valore di stima,

mentre l'altro immobile sarà considerato al valore venale.

In queste circostanze, la censura dell'assicurato riguardo alla valutazione

delle sue proprietà deve essere respinta per quanto concerne il principio del

computo al valore venale di taluni fondi.

Per la determinazione dell'importo esatto da conteggiare come sostanza,

invece, spetterà alla Cassa di compensazione fissarlo sulla scorta delle considerazioni

che precedono.

Stante quanto precede, gli atti vanno pertanto trasmessi all'amministrazione

affinché proceda in tal senso."

Come

indicato quindi il ricorso del signor RI 1 è stato parzialmente accolto, e gli

atti rinviati alla Cassa per nuovi accertamenti e l’emanazione di una nuova

decisione.

B. Con

atto consegnato alla posta l’11 luglio 2011 l’assicurato si aggrava nuovamente

contro l’inazione della CCC usando il sintomatico titolo “alia inacta est”.

Il signor RI 1 evidenzia il silenzio della Cassa, la decisione del marzo 2011

del Tribunale cantonale delle Assicurazioni, le sue difficoltà economiche, minacciando

il Tribunale di semmai reclamare a Berna presso il competente Consigliere Federale.

C. Il

ricorso è stato trasmesso alla CCC per la presentazione della risposta di causa

in uno con una lettera al ricorrente, trasmessa in copia alla Cassa, con alcune

necessarie specifiche. Il preposto funzionario della CCC ha postulato una

proroga del termine per l’inoltro dell’allegato di risposta il 30 agosto 2011 a mano di una comunicazione della responsabile dell’Agenzia AVS di __________ che segnalava

l’assicurato “assente per vacanze” ed alcune informazioni relative alla

compagna del ricorrente spesso assente da __________ per recarsi dalla sorella

nel Canton __________.

D. Congrua

proroga è stata concessa all’amministrazione (lettera 5 settembre 2011 al TCA,

doc. V) il 1 settembre 2011 mentre il signor RI 1 si è rivolto nuovamente al Tribunale

con scritto difficilmente comprensibile con cui ha lamentato una convocazione

dell’Agenzia AVS di __________ spedita il 24 agosto, pervenuta il successivo 26

agosto e fissante per il 29 agosto un incontro presso gli uffici del Comune.

Pur invocando grande urgenza il signor RI 1 ha indicato impegni che gli

rendevano impossibile la sua presenza mentre per il termine successivamente

fissato per il 1 settembre ha segnalato una patologia che gli impediva di alzarsi

dal letto. Il ricorrente ha segnalato la necessità di contrarre un debito per

andare avanti ed ha ribadito la richiesta di concedere le prestazioni

complementari postulate.

Il

giudice delegato ha scritto alle parti segnalando la necessità per il

ricorrente di contattare direttamente la persona incaricata in seno al Comune

di __________ per fissare il necessario incontro teso alla chiarificazione del

caso.

E. Il

16 settembre 2011 la Cassa ha fatto pervenire al Tribunale cantonale delle

Assicurazioni la risposta di causa con cui ha negato sua inattività alla luce dei

contatti con il cantone di __________ per accertare la residenza della compagna

del ricorrente, per il mandato conferito all’Ufficio stima, e l’incarico dato

all’Agenzia AVS del Comune di __________ per altri accertamenti.

L’amministrazione

osserva come il ricorrente non si sia presentato a __________ per gli

accertamenti necessari, meglio se accompagnato dalla compagna.

Al

signor RI 1 è stata concessa la possibilità di ulteriormente esprimersi e di

postulare l’acquisizione di specifiche prove (doc. 16 settembre 2011), ciò che

ha fatto il 24 settembre 2010.

in

diritto

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione

delle prove), perciò il Tribunale può decidere nella composizione di un Giudice

unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione

giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007, STFA I 707/00 del 21 luglio

2003).

Considerandi

2.

Per

l'art. 49 cpv. 1 LPGA, nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo

con l'interessato l'assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in

materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni in virtù dell'art. 52 cpv. 1

LPGA, le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo

opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le

decisioni processuali e pregiudiziali. A norma dell'art. 56 cpv. 1 LPGA, le decisioni

su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è esclusa possono essere impugnate

mediante ricorso. Nel caso di specie l'assicurato non ha prodotto nessuna

decisione impugnabile emessa dalla Cassa di compensazione, ma ha chiesto al TCA

di intervenire stante il giudizio del marzo 2011, la sua necessità di danaro e

l’impossibilità a campare senza i mezzi sufficienti (doc. I). In queste

condizioni, come rilevato anche nello scritto del giudice delegato del 18

luglio 2011 alle parti, il gravame viene inteso quale ricorso per denegata giustizia

(doc. III).

3.

In

merito alle condizioni, alla natura ed allo scopo del ricorso per denegata

rispettivamente ritardata giustizia, si può qui fare riferimento alla decisione

di questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni concernente il ricorrente

stesso (e quindi a lui nota) emessa il 19 maggio 2009 (33.2009.4), e meglio:

● che nel merito

occorre ricordare che (su questi aspetti si veda la recente sentenza 18 marzo

2009.

inc. 36.2008.135 pag. 38 e seguenti) giusta l’art. 56 cpv. 1 LPGA le

decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono

essere impugnate mediante ricorso. Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può

essere interposto anche se l'assicuratore, nono-stante la domanda

dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione;

● che tale

disposizione include sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata

giustizia (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra, II Auflage, 2009,

art. 56 note 12 e seguenti pag. 705 e segg.). Con l’entrata in vigore della

LPGA, secondo il già citato suo art. 56 cpv. 2, spetta al competente Tribunale

cantonale delle assicu-razioni statuire in merito ad un ricorso per denegata/ritardata

giustizia (Kieser, op. cit., loc. cit. in particolare nota 13 pag. 706, STFA 23

ottobre 2003 nella causa D. DTF 130 V 90, consid. 3, I 387/03). Va inoltre

rammentato come ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù

dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante

opposizione all'istanza che le ha notificate. Questa norma di procedura entra

in vigore immediatamente (DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMI

1998.

KV no. 37 pag. 316 consid. 3b). L'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le

decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato, sono

motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Inoltre,

secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di

regola non sono accordate ripetibili;

● che il

legislatore non ha quindi voluto inserire un termine entro il quale

l’amministrazione deve emanare la decisione su opposizione;

● che secondo la

giurisprudenza federale, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità

giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione

essa é competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati;

Kieser, op. cit, art. 56 nota 12 pag. 705). Sempre secondo la giurisprudenza,

vi è diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità competente si dimostri

certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che

appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme

delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti). Irrilevanti

sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia. Decisivo per

l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito,

rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V 20 consid.

4c, 103 V 195 consid. 3c);

● che nel giudicare

l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una valutazione

delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le

circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura non appaiono

oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine).

Criteri

rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della

materia ed il comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p.

527.

e EuGRZ 1983 p. 483);

● che il principio

secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni

deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è espressione di

un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche

nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr. pure

Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243

n. 509).

Dottrina e

giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa

soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa

prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari.

Qualora

l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione

della costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti

sono stati presi abusivamente (Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4

BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti giurisprudenziali);

● che in una

sentenza del 25 giugno 2003 nella causa Q., I 841/02, pubblicata in DTF 129 V

pag. 411 e seg., il TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a

carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di

AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal

momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è

stata resa la sentenza impugnata). Nella DTF 125 V 188ss., il TFA ha invece

negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di un assicuratore

malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha

interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare la decisione di

sua competenza. In RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto

una ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto

completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e

suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di

un atto di ricusa).

In

questa stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era

stato chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:

"

Das Eidgenössische

Versicherungsgericht hat in ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände

vorgelegen hatten, Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P.

vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4.

September 1990, I 421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom

12.

Oktober 1995 erachtete es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange,

verneinte jedoch eine unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände

hinzukamen. Andererseits hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer

Verfahrens- dauer von 40 Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI succitata)

● che in dottrina

viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella causa A.L. del

Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è stata riconosciuta

una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva atteso più di 9

mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia (Kieser, Das Verwaltungsverfahren

in der AHV und IV in: Schaffhauser/ Schlauri, Verfahrensfragen in der

Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.) oppure quella datata 22 giugno

1998.

del Tribunale amministrativo del Canton Nidwaldo, in cui l'amministrazione

è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato trascorrere più di un anno senza

prendere alcuna decisione dopo ricezione di una perizia (Plädoyer 6/1998, p.

67);

● che il Tribunale

Federale delle Assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale Federale) ha

stabilito, in una sentenza pubblicata in SVR 2001 KV 38, p. 109s., che

l'oggetto di un ricorso per denegata o ritardata giustizia é soltanto la

verifica del preteso diniego o del preteso ritardo: il tribunale non può,

quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le prestazioni assicurative

materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto litigioso di questa

procedura. Questa giurisprudenza è da considerare valida anche sotto l’imperio

dell’art. 56 cpv. 2 LPGA (Kieser, op. cit., art. 56 nota 14 pag. 706);

● che, da ultimo,

va rilevato che, in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata

giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere entro un

termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura

(Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240 e ATSG Kommentar II

Auflage, Zurigo 2009 ad art. 56 nota 22 pag. 708 nonché SVR 2001 KV 38 consid.

2b pag. 110);

4.

In

concreto, come dettagliatamente esaminato nelle considerazioni di fatto, il

signor RI 1 ha impugnato una decisione resa su opposizione da parte dell’amministrazione,

ottenendo parziale ragione. Il Tribunale ha infatti rinviato gli atti di causa

alla Cassa il 3 marzo 2011 per la determinazione di una serie di elementi

fattuali necessari all’emanazione della decisione di competenza della stessa

per la determinazione del diritto alle prestazioni complementari vantate. Dal

marzo ad oggi sono trascorsi 6 masi, mentre dalla data dell’emanazione della

decisione di questo TCA al momento dell’inoltro del ricorso per denegata

giustizia poco più di quattro. Si tratta di tempi oggettivamente ancora ragionevoli

e che permangono tali anche se analizzati nel concreto. Infatti, pur essendo la

fattispecie nota ai collaboratori della Cassa ed alla persona responsabile

della Agenzia AVS di __________, la situazione merita approfondita verifica,

accertamento corretto dei fatti necessità di attenta applicazione del diritto.

Come evidenzia la Cassa nella sua risposta di causa i collaboratori della stessa

hanno posto in atto i seguenti atti dalla sentenza cantonale (pervenuta alla

CCC il 10 marzo 2011):

" (…)

- già il mese successivo sono iniziati i

primi accertamenti (poi rilevatisi infruttuosi) volti a stabilire il domicilio

della Signora __________ e del figlio __________, rivolgendosi a questo

proposito ai Comuni di __________ e __________ (Canton __________) nonché

all'Ufficio famiglie e minorenni.

- parallelamente, in maggio, è stato

interpellato l'Ufficio stima nonché l'assicurato medesimo per sue osservazioni

rispettivamente la produzione della perizia ch'egli sosteneva essere agli atti

della Pretura di __________ (sarà la medesima Pretura, interpellata in seguito

direttamente, a negare l'esistenza di tale documento);

- riguardo all'Ufficio stima, esso è

stato regolarmente tenuto aggiornato e sollecitato per avere una valutazione

che rispondesse alle osservazioni dell'assicurato oppure un nuova perizia

(nell'agosto sono stati confermati i valori venali precedentemente stimati);

- ancora in seguito al ricorso

dell'assicurato, il 28 luglio 2011 ci siamo rivolti all'Agenzia comunale AVS di

__________ (__________) chiedendo di volere convocare presso i loro uffici il

Signor RI 1 per sottoporre diverse questioni in merito all'effettiva residenza

della compagna e del figlio __________ nel Comune dal 2008 ad oggi;

- in data 11 agosto 2011 il Comune di __________

ci comunica che il Signor RI 1 è assente per vacanza sino al 16 agosto 2011 e

che sarà loro premura convocarlo dopo tale data (precisano comunque che, la

compagna del Signor RI 1 spesso si allontana dal nucleo famigliare per andare

nel Canton __________ presso la sorella);

- in data 5 settembre 2011 il Comune di __________

risponde alla lettera della Cassa datata 28 luglio 2011 comunicando che il signor

RI 1 è stato convocato per accertare la sua situazione famigliare: il primo

incontro previsto per lunedì 29 agosto 2011 non ha avuto luogo poiché lo stesso

ne ha richiesto il rinvio per il giorno 1 ° settembre 2011; purtroppo neanche

in questa data l'assicurato si è presentato;

- l'Agenzia comunale AVS ha pertanto

sinora potuto redigere esclusivamente un rapporto in base a quanto di loro

conoscenza (confermando ancora una volta che la compagna del Signor RI 1 si

allontana spesso presso la sorella insieme al figlio __________, ma senza avere

potuto meglio stabilire questi periodi). Notasi come l'altra figlia __________

nemmeno era sino ad ora nota alla Cassa." (Doc. VIII)

5.

A

non averne dubbi si tratta di una attività concreta e tesa a stabilire, senza

inutili lungaggini, quanto richiesto dal Tribunale nel giudizio del 3 marzo

2011.

La convocazione del ricorrente, possibilmente alla presenza della sua

compagna, appare atto necessario per il chiarimento dei fatti. In questo senso

la responsabile dell’Agenzia AVS di __________ si è attivata. Se effettivamente

il termine di convocazione dell’assicurato (convocazione 24 agosto 2011 agli

atti) – come da questi lamentato – era breve, ciò è dovuto al fatto che il

signor RI 1 lamenta urgenza nella decisione amministrativa. Questo elemento

deve condurre a lode della funzionaria che si è attivata con sollecitudine per

svolgere la mansione affidata. Una decisione dell’amministrazione in assenza di

una audizione personale dell’assicurato, possibilmente anche della sua

compagna, appare veramente difficile. Ovvio che se, a fronte di convocazioni

regolari, emanate con sufficiente termine per presenziare, ed in assenza di

giustificazione per eventuali mancate comparse, senza comparsa del signor RI 1,

l’amministrazione potrà trarre le conclusioni che si imporranno, come prevede

la LPGA in ambito di onere della prova circa la convivenza con la compagna e

con il bambino in particolare. Gli accertamenti sin qui posti in atto erano, come

indicato, necessari ed impliciti nella sentenza 3 marzo 2011. L’amministrazione

si è quindi attivata (il 18 aprile 2011), dopo ricevuta della decisione del

TCA, scrivendo alle competenti autorità di __________ (doc. 357/359), ha

scritto alla Divisione dell’azione sociale (doc. 360) il 21 aprile 2011, ha certamente dovuto impegnarsi per leggere i lunghi scritti dell’assicurato non sempre di

facile comprensione (doc. 361 – 365 ad esempio), ha ricevuto atti da __________

(doc. 372 – 379), ha ricevuto scritti dall’Ufficio delle famiglie e dei

minorenni, ha incaricato l’ing. __________ dell’Ufficio Stima di rivedere le

valutazioni come indicato dal TCA, ha trasmesso al ricorrente per una presa di

posizione le valutazioni dell’Ufficio Stima del 2009 (doc. 392 – 399), ha

acquisito uno scritto (tra innumerevoli altri del ricorrente) relativo al

signor __________ (doc. 401), ha postulato informazioni alla Pretura di __________

(doc. 407) il 21 giugno 2011, ha trasmesso al ricorrente una comunicazione

specificando che gli atti erano laboriosi da acquisire (doc. 411); ha ottenuto

il 12 luglio 2011 risposta del Pretore di __________ (doc. 412), ha sollecitato

l’Ufficio Stima il 13 luglio 2011, ha chiesto sussidio con precisa e specifica

lettera all’Agenzia AVS di __________, ed ancora ha acquisto scritto 10 agosto

2011.

dell’Ufficio Stima. Ebbene alla luce di tutto ciò non può assolutamente

essere ritenuto un ingiustificato ritardo da parte dei collaboratori della

Cassa.

6.

Anche

volendo ammettere che parte degli accertamenti posti in atto

dall’amministrazione lo sono stati successivamente alla presentazione del

ricorso, si ripete che non si è in presenza di un ingiustificato ritardo

nell’evasione delle richieste di completamento da parte di questo Tribunale. Al

ricorrente va ricordato il suo obbligo di collaborare e di dare seguito alle

convocazioni che saranno staccate al suo indirizzo. Di chiarire, per quanto

possibile a mano di documentazione, quanto ancora necessario per permettere

all’amministrazione di emanare una decisione completa e fondata.

7.

La

Cassa è comunque invitata a volere continuare sollecitamente nella sua

istruttoria come sin qui. Alla luce dell’esito del ricorso non si percepiscono

tasse e spese, ma il ricorrente è avvisato. In caso di nuovo gravame per

denegata giustizia senza fondamento come in casu saranno caricate congrue tasse

e spese giudiziarie.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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