33.2011.18
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21 maggio 2012Italiano64 min
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Numero d'incarto:
33.2011.18
Data decisione, Autorità:
21.05.2012, TCA
Titolo:
Coniuge che vive all'estero non va considerato nelle PC.Sostanza all'estero in comproprietà è calcolata x metà.Computare i contributi di mantenimento ricevuti/versati d/all'estero. Valutazione della sostanza all'estero.Reddito della sostanza primaria/secondaria.Pigione lorda/netta.Spese manutenzione
CALCOLO SEPARATO
CONIUGE SEPARATO
DIRITTO ALLE PRESTAZIONI COMPLEMENTARI
PERSONA ANZIANA
REDDITI COMPUTATI
REDDITO DELLA SOSTANZA IMMOBILIARE
SPESE PER LA MANUTENZIONE
SPESE RICONOSCIUTE
VALORE DI STIMA
VALORE LOCATIVO
VALORE VENALE
art. 163 CC
art. 196 CC
art. 241 CC
art. 29 cpv. 2 COST
art. 11 cpv. 1 let. b LPC
art. 42 LPGA
art. 10 OPC
art. 12 OPC
art. 16a OPC
art. 17 cpv. 1 OPC
art. 17 cpv. 4 OPC
Raccomandata
Incarto n.
33.2011.18
TB
Lugano
21 maggio 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale
delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele
Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio
Zocchetti
statuendo sul ricorso dell'11 novembre 2011
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 14 ottobre
2011 emanata da
Cassa cantonale di compensazione -
Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in
fatto
1.1. Il 6 aprile
2010 (doc. 18) RI 1, coniugato con __________, domiciliata in __________, ha
inoltrato alla Cassa cantonale di compensazione la richiesta di una prestazione
complementare alla rendita AVS.
Dopo avere esperito alcuni accertamenti, l'8
settembre 2011 (doc. 92) l'amministrazione gli ha negato il diritto alle PC,
essendo i suoi rediti computabili (Fr. 69'327.-) superiori alle spese riconosciute
(Fr. 50'136.-).
1.2. Con
decisione su opposizione del 14 ottobre 2011 (doc. A1) la Cassa di
compensazione ha respinto l'opposizione del 21 settembre 2011 (doc. A2)
giacché, anche modificando dei parametri attinenti alla sostanza immobiliare
all'estero come richiesto dall'assicurato, v'era ancora un'eccedenza di redditi.
1.3. L'11
novembre 2011 (doc. I) l'assicurato, rappresentato da RA 1, ha formulato
ricorso al Tribunale contro la decisione su opposizione e ne ha chiesto
l'annullamento. Il ricorrente ha evidenziato che se nel foglio di calcolo non è
stato tenuto conto che egli è coniugato, allora non va considerata nemmeno la
sostanza ed i relativi redditi immobiliari della moglie. Infatti, stante il
regime di comunione dei beni, la metà dell'intera sostanza e dei redditi
dichiarati sono di proprietà della moglie. Inoltre, l'insorgente ha censurato
il valore fiscale dell'immobile in __________, comprovando che lo stesso va
invece fissato in Fr. 96'000.- rispettivamente in Fr. 48'000.-, dato che la
moglie __________ non è riconosciuta nel calcolo del suo fabbisogno. Lo stesso
vale per il reddito immobiliare, da stabilire in Fr. 4'500.-.
1.4. Con risposta
di causa del 21 novembre 2011 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha
proposto di respingere il ricorso.
L'amministrazione ha osservato di avere già
modificato, con la decisione su opposizione, i valori della sostanza
immobiliare all'estero conformemente a quanto richiesto dall'assicurato e quindi
in ossequio alla dichiarazione fiscale IC/IFD 2010. Ciò nonostante, permane
un'eccedenza dei redditi, visto che gli immobili non adibiti ad abitazione
primaria vanno valutati al valore venale in virtù dell'art. 17 cpv. 4
OPC-AVS/AI.
Per quanto concerne il calcolo disgiunto del
diritto alle prestazioni complementari, la Cassa ha rilevato che poiché la
moglie del ricorrente non è titolare di una rendita, essa non può nemmeno
rivendicare un diritto alle PC (N. 3143.03 DPC).
1.5. Il 29 novembre
2011 (doc. V) il ricorrente ha trasmesso al TCA la notifica di tassazione IC/IFD
2010 del 30 novembre 2011 dopo reclamo (doc. B2) ed il relativo riparto (doc.
B3), da cui emerge che il valore della sostanza immobiliare in __________ è
stato stabilito in Fr. 96'108.- ed il relativo valore locativo in Fr. 6'000.-.
Il successivo 1° dicembre (doc. VII) l'insorgente
ha prodotto un proprio calcolo del suo diritto alle prestazioni complementari,
considerando i nuovi valori fiscali della proprietà immobiliare in __________
come accertato dalla notifica di tassazione dopo reclamo.
L'assicurato ha inoltre precisato che questo
immobile costituisce l'abitazione primaria della moglie.
1.6. Chiamata a
formulare osservazioni sulla nuova documentazione prodotta (docc. VI e VIII),
il 12 dicembre 2011 (doc. IX) la Cassa ha ribadito che l'immobile all'estero,
non costituendo l'abitazione primaria dell'assicurato, deve essere valutato al
valore venale. Tuttavia, in assenza di altri parametri per procedere a tale valutazione,
l'amministrazione si è attenuta alle indicazioni date dal competente Ente __________
(doc. IX/1) e ha quindi considerato un valore venale di Fr. 104'846.- (reddito
immobiliare x 126).
La Cassa ha quindi proposto un nuovo calcolo, da
cui emerge che le spese riconosciute ammontano a Fr. 46'948.- ed i redditi
computabili a Fr. 40'596.-, ciò che dà luogo ad una prestazione complementare
mensile di Fr. 114.- dal 1° aprile 2010.
1.7. L'assicurato
ha comunicato al TCA (doc. XI) di concordare con la soluzione adottata
dall'amministrazione, eccetto per la deduzione del "sussidio di Cassa
malati" dalla differenza fra il totale del fabbisogno ed il totale delle
entrate, non avendo infatti in realtà ottenuto questo sussidio a causa della
cospicua sostanza, malgrado ne abbia fatto richiesta nel 2009 e nel 2010 (docc.
D1-D3).
1.8. Il 4 gennaio
2012 (doc. XIII) la Cassa cantonale di compensazione ha spiegato che i
beneficiari di PC sono interamente esonerati dal pagamento del premio dell'assicurazione
malattia, perciò anch'egli lo sarà dal 1° aprile 2010 e la sua Cassa malati gli
restituirà quanto da lui pagato per il periodo corrispondente.
Il ricorrente ha comunicato di essere d'accordo
con il calcolo allestito dalla Cassa cantonale di compensazione (doc. XV).
in
diritto
In ordine
2.1. Il
ricorrente ha innanzitutto fatto valere una violazione del suo diritto d'essere
sentito, nella misura in cui l'amministrazione, prima dell'emanazione della
decisione impugnata, non ha dato seguito alla sua richiesta di essere convocato
per discutere della problematica nel caso in cui la Cassa non concordasse con
le sue lamentele (doc. A2).
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto d'essere
sentite. Per costante giurisprudenza (ribadita ancora in STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, consid. 4.2), dal diritto di essere sentito deve in particolare
essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di
una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i
fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere
visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di
prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V 368 consid. 3.1
pag. 370 e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito è una garanzia
costituzionale formale, la cui violazione implica l'annullamento della
decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito
(DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390; 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437). Ai
sensi della giurisprudenza, una violazione di tale diritto - nella misura in
cui essa non sia di particolare gravità - è tuttavia da ritenersi sanata
qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità
di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio
deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa
pag. 437).
Secondo l'art. 42 LPGA, le parti hanno diritto di
essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni
impugnabili mediante opposizione.
In ogni caso, al più tardi durante la procedura
di opposizione l'amministrazione deve dare la possibilità alla parte
interessata di pronunciarsi sulle prove e sulla procedura in forma sufficiente
(DTF 132 V 368 consid. 6 pag.
374). L'audizione delle parti, che costituisce un aspetto del diritto di essere
sentito, non è necessaria nella procedura d'istruzione che precede l'emanazione
di decisioni impugnabili mediante opposizione. La LPGA contiene a questo
proposito una regolamentazione esaustiva (cfr. DTF 132
V 368 consid. 6 pag. 374)
Con sentenza 9C_694/2008 del 7 ottobre 2009, al consid. 3.2 e
seguenti, il Tribunale federale ha stabilito che:
" 3.2
Ora, è pacifico che il ricorrente ha avuto modo di fare valere la sua posizione
e pertanto di esprimersi quantomeno nell'ambito della procedura di opposizione.
In questo modo, il diritto di essere sentito è stato salvaguardato. Resta
tutt'al più da esaminare se il ricorrente poteva pretendere di essere sentito
oralmente in sede amministrativa.
3.3 Sennonché, l'art. 29 cpv. 2 Cost. non conferisce il diritto di
essere sentito oralmente, bensì limita la garanzia alla possibilità di prendere
posizione per iscritto, a meno che una norma non preveda espressamente il
diritto a un'audizione orale (sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni C 128/04 de 20 settembre 2005, in: SVR 2006 AIV no. 5 pag. 15,
consid. 1.2 con riferimenti). Ora, né l'art. 42 LPGA, né la PA, né tanto meno
la LAVS prescrivono espressamente un simile diritto (cfr. del resto sentenza
citata C 128/04, ibidem). Insieme alla Corte cantonale si può pertanto
concludere che l'assicurato ha già avuto modo di esprimersi sufficientemente
sulla vertenza in sede amministrativa. E comunque, anche a prescindere da
queste considerazioni, il primo giudice ha giustamente ricordato che il
ricorrente ha in ogni caso avuto la possibilità di (ri)proporre le sue argomentazioni
dinanzi a un'autorità giudiziaria, quale il Tribunale cantonale delle
assicurazioni, dotata di pieno potere cognitivo. In tali condizioni, non vi è
spazio per ammettere una violazione del diritto di essere sentito."
Alla luce della citata giurisprudenza, la censura
sollevata dal ricorrente va respinta.
L'assicurato ha infatti potuto far valere la sua
posizione per iscritto in sede di opposizione, nel corso della quale ha avuto
la possibilità di produrre tutte le prove necessarie per far valere i suoi
diritti (cfr. sentenza 9C_694/2008 del 7 ottobre 2009).
Va del resto evidenziato come l'assicurato ha
potuto comprendere la portata della decisione, inoltrare opposizione e, successivamente,
impugnare la decisione su opposizione ad un'istanza che dispone di pieno potere
cognitivo, confrontarsi con il suo contenuto e riproporre le medesime censure, facendo valere le sue ragioni innanzi ad un'autorità giudiziaria che
gode del pieno potere cognitivo, come l'istanza precedente (DTF 133 I 201 consid. 2.2).
Pertanto, in ogni caso, l'eventuale violazione
del diritto di essere sentito è stata comunque sanata in questa sede, dove
l'insorgente ha nuovamente ribadito le sue motivazioni e ha prodotto ulteriore
documentazione (sentenza 9C_738/2007 del 29 agosto 2008; DTF 133 I 201 consid.
2.2; DTF 127 V 431).
Va qui ancora evidenziato che l'amministrazione,
qualora ritenga già sufficienti i mezzi di prova raccolti pendente la procedura
amministrativa, in virtù del principio dell'apprezzamento anticipato delle
prove è legittimata a trarre le proprie conclusioni sulla scorta della
documentazione già in suo possesso, senza che debba forzatamente procedere ad
ulteriori accertamenti che non modificherebbero la sua presa di posizione.
Conformemente alla costante giurisprudenza,
qualora l'istruttoria da
effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad
assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a
ed., pag. 274; cfr. anche STFA H 103/01 dell'11 gennaio 2002; DTF 122 II 469 consid.
4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e
riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto
di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (e in precedenza
dall'art. 4 vCost. fed.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V
344 consid. 3c).
Nella fattispecie, la Cassa di compensazione ha
ritenuto che la documentazione raccolta agli atti fosse logica, convincente e
sufficiente, motivo per cui non ha reputato necessario convocare l'assicurato -
e/o il suo rappresentate - per ottenere maggiori informazioni, né per farsi
spiegare le lamentele, già di per sé chiare, sollevate con l'opposizione prima
di emanare la decisione su opposizione.
In tali condizioni, non vi è spazio per una violazione del diritto
di essere sentito del ricorrente.
Il TCA può pertanto entrare nel merito del
ricorso.
Nel merito
2.2. Fondandosi
sull'art. 112 cpv. 2
lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed, l'Assemblea
federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed.
specifico per le prestazioni complementari ed il nuovo art. 112c Cost.
fed. relativo all'aiuto agli anziani
ed ai disabili, fissandone l'entrata
in vigore il 1° gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano
prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità
(cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché
Fatti
i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli
anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello
nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare
fondi dell'assicurazione
vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale sulle prestazioni
complementari all'AVS/AI (LPC)
– tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto
quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di
garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni
vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp.
Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).
Questa nozione è più ampia rispetto al
"minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La
LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e
invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143
(145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito
minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT
1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti
di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei
bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg.
52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio
concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni
complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.3. In virtù
dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, hanno diritto alle prestazioni complementari le
persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera che ricevono una
rendita di vecchiaia dell'AVS.
L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota
delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).
Per quanto riguarda le spese riconosciute, l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede che:
"
Per le persone che non vivono durevolmente o per
un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa),
le spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo
destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, per anno:
1. 18 140 franchi per le persone sole,
Considerandi
2.
27 210 franchi per i coniugi,
3.
9480 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per
figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per i due
primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante,
per altri due figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;
b. la
pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di
conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né
di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto è il seguente:
1.
13 200 franchi per le persone sole,
2.
15 000 franchi per i coniugi e le persone con orfani che hanno
diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS
o dell'AI,
3.
3600 franchi in più se è necessaria la locazione di un appartamento
in cui è possibile spostarsi con una carrozzella."
L'art. 1 dell'Ordinanza 09 sull'adeguamento
delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 26 settembre 2008, valida anche per l'anno 2010,
prevede l'importo di Fr. 18'720.- per le persone sole.
Con il Decreto esecutivo del 9 dicembre 2009
concernente la LPC (pubblicato il 22 gennaio 2010 nel Bollettino ufficiale
delle leggi e degli atti esecutivi n. 4/2010, RL 6.4.5.3.2), valido per l'anno 2010, il Cantone Ticino ha ribadito i
limiti di reddito fissati dall'Ordinanza
federale.
Per l'anno 2011, il limite di reddito per
le persone sole è stato fissato in Fr. 19'050.- (cfr. l'art. 1 lett. a
dell'Ordinanza 11 sull'adeguamento
delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 24 settembre 2010 e l'art. 1 lett. a del Decreto
esecutivo del 9 novembre 2010 concernente la LPC, pubblicato il 17 dicembre 2010
nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi n. 64/2010).
Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che vivono che per quelle che
non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale,
sono riconosciute le spese seguenti:
" a.
spese per il conseguimento del reddito, fino a concorrenza del
reddito lordo
dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino
a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione,
eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario deve corrispondere al premio
medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di
famiglia.".
L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili, fra
i quali vi sono:
"
a. due terzi dei proventi in denaro o in
natura dall'esercizio di
un'attività lucrativa per quanto superino annualmente 1000 franchi per le
persone sole e 1500 franchi per i coniugi e le persone con orfani che hanno
diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS
o dell'AI; per gli invalidi aventi diritto a un'indennità giornaliera dell'AI,
il reddito dell'attività lucrativa è computato interamente;
b. i proventi della sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta,
oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi
25.
000 franchi per le persone sole, 40 000 franchi per i coniugi e 15 000
franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto
a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al
beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel
calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una
di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è
preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,
comprese le rendite dell'AVS e dell'AI; (…)"
Dal 1° gennaio 2011 l'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC, modificato dalla LF del 13 giugno 2008 concernente il nuovo
ordinamento del finanziamento delle cure, ha un nuovo tenore:
"c.
un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di
rendite di vecchiaia, per quanto superi 37 500 franchi per le persone sole, 60
000.
franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a
una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o
dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari
o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e
serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore
dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione quale sostanza;"
Inoltre, sempre dal 1° gennaio 2011 è stato
aggiunto il cpv. 1bis:
"
In deroga al capoverso 1 lettera c va preso in
considerazione solo il valore dell'immobile eccedente 300 000 franchi se:
a. una coppia possiede un immobile che serve quale abitazione ad
almeno un coniuge, mentre l'altro vive in un istituto o in un ospedale; o
b. una persona è beneficiaria di un assegno per grandi invalidi dell'AVS/AI,
dell'assicurazione infortuni o dell'assicurazione militare e abita in un immobile
di sua proprietà o del suo coniuge."
2.4
Oggetto del
contendere è il diritto di RI 1 di percepire delle prestazioni complementari
dal 1° aprile 2010.
Il ricorrente ha contestato il computo della sua
proprietà fondiaria in __________ al valore di Fr. 375'000.-, giacché il valore
di stima sarebbe invece di Fr. 96'000.- (doc. A4). Inoltre, l'assicurato si è
lamentato che da una parte sua moglie non è stata considerata per il calcolo
del suo fabbisogno, dall'altra parte, però, la sua (di lei) sostanza, ed i
relativi redditi, vengono comunque computati nel suo (di lui) calcolo delle PC.
Egli postula quindi che, qualora le entrate dei coniugi debbano essere sommate,
si tenga però conto soltanto della metà della sostanza di proprietà della
moglie (Fr. 48'000.-) e del relativo valore di reddito (Fr. 4'500.-), stante,
peraltro, il regime matrimoniale della comunione dei beni.
2.5
RI 1 è
sposato con __________, ma l'assicurato vive nell'abitazione primaria di __________,
mentre sua moglie abita nell'appartamento che i coniugi possiedono in __________
(doc. A3).
Di conseguenza, alla fattispecie è applicabile
l'art. 10 OPC-AVS/AI, secondo cui, per il calcolo della prestazione complementare,
non si tiene conto del coniuge o di un altro membro della famiglia che
soggiorna all'estero per un lungo periodo di tempo o il cui luogo di soggiorno
è sconosciuto.
2.6
Al riguardo,
il N. 3123.02 delle Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, edite
dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011, nella versione in essere dal 1° gennaio
2012, precisa che se uno dei coniugi non è preso in considerazione per il
calcolo della PC per il fatto che soggiorna per un lungo periodo all'estero, nel
calcolo delle PC dell'altro coniuge si tiene conto solo delle prestazioni di
mantenimento secondo il diritto di famiglia.
Jöhl, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR) Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a
ed., Basilea 2007, pag. 1693, specifica chiaramente che questo coniuge o questo
membro della famiglia non può quindi essere incluso con le sue spese ed i suoi
redditi nel calcolo delle prestazioni complementari. Questa regolamentazione
rappresenta la trasposizione logica del principio posto dall'art. 2 cpv. 1 e 2 vLPC
(attuali art. 4 ed art. 5 nLPC), secondo il quale esiste un diritto alle
prestazioni complementari soltanto nel caso di un domicilio e di una dimora abituale
in Svizzera. Seguendo questo stesso principio, un coniuge o un altro membro
della famiglia non dovrebbe essere preso in considerazione per il calcolo delle
prestazioni complementari se non risiede durevolmente in Svizzera, anche quando
esiste un diritto proprio alla rendita. È sufficiente, che la prestazione complementare
permetta alla persona che vive in Svizzera di adempiere un eventuale obbligo di
mantenimento in virtù del diritto di famiglia nei confronti della persona che
vive all'estero.
La persona che vive all'estero, che in virtù dell'art. 10
OPC-AVS/AI non va presa in considerazione per la determinazione del diritto
alle PC, non va ignorata completamente. Se è obbligata a versare contributi di
mantenimento nei confronti della persona che vive in Svizzera e che ha diritto
alle PC, allora queste pensioni alimentari devono essere considerate come
redditi. Al contrario, le prestazioni di mantenimento che la persona che vive
in Svizzera deve versare alla persona che sta all'estero vanno computate come
spese.
Il senso e lo scopo della prestazione complementare, e cioè evitare
il rischio di cadere nella povertà, si riferisce soltanto ai cittadini che
vivono in Svizzera. Le persone che vivono all'estero dipendono dall'assistenza
del loro Paese di dimora, per questo motivo il coniuge che vive all'estero
rispettivamente il membro della famiglia che vive all'estero, ai fini delle PC,
non vengono considerati se non indirettamente prendendo in considerazione, laddove
sia il caso, l'obbligo di mantenimento imposto in virtù del diritto di
famiglia.
Tanto più che un computo diretto nella determinazione del diritto alle
PC a seguito del differente potere di acquisto, secondo le circostanze potrebbe
portare ad un inammissibile sovraindennizzo del beneficiario delle prestazioni
complementari che vive in Svizzera.
2.7
Nella sentenza P 15/00 del 17
maggio 2001, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio
2007: Tribunale federale) si è occupato di un assicurato domiciliato in
Svizzera beneficiario di una rendita intera di invalidità, la cui moglie, beneficiaria
di una rendita completiva, ed i cui quattro figli, beneficiari di una rendita
per figli, vivevano in Macedonia. La Cassa di compensazione del Canton Soletta
ha negato il diritto alle PC all'assicurato in presenza di un'eccedenza di
redditi, risultato confermato dal Tribunale cantonale delle assicurazioni.
L'interessato si è quindi rivolto al Tribunale federale delle assicurazioni chiedendo
che, senza computare le rendite completive della moglie e dei figli, retroattivamente
dal 1° gennaio 1998 gli fossero concesse le prestazioni complementari.
L'Alta Corte ha ricordato che le rendite vanno computate nei
redditi determinanti (art. 3c cpv. 1 lett. d vLPC) e che in virtù dell'art. 3a
cpv. 7 lett. a vLPC il Consiglio federale ha emanato l'art. 10 OPC-AVS/AI, che
esclude dal computo della PC il coniuge che soggiorna all'estero per un lungo
periodo. La Cassa di compensazione ha tenuto conto di questo principio, in
quanto per le spese riconosciute ha considerato soltanto le spese del ricorrente.
Tuttavia, per i redditi determinanti l'amministrazione ha incluso le rendite
completive della moglie e dei quattro figli, che spettano al padre in qualità
di detentore del diritto principale, sebbene lo scopo sia quello di essere
utilizzate per il mantenimento dei familiari. Ciò stante, la nostra Massima
istanza ha ritenuto che tale soluzione (includere le rendite completive) non si
giustificava, dato che l'amministrazione e i giudici di prima istanza non hanno
aumentato il limite del fabbisogno dell'assicurato secondo l'art. 3b cpv. 1
lett. a cifra 1 e 2 vLPC.
Pertanto, il TFA ha ritenuto compito dell'amministrazione, a cui
gli atti sono stati retrocessi, verificare nuovamente il diritto del ricorrente
alle prestazioni complementari, senza però il computo delle rendite per figli e
della rendita completiva per la moglie.
Nella DTF 127 V 248 (P 55/99 del 5 giugno 2001 = SVR
2001.
EL Nr. 8 = Pratique 2001 pag. 231), l'allora TFA ha esaminato il diritto
alle prestazioni complementari di un'assicurata beneficiaria di una rendita
d'invalidità dal 1° luglio 1997 a cui è stata rifiutata la prestazione
complementare, considerando un reddito ipotetico da attività lucrativa di Fr.
10'973.- e la metà della prestazione d'uscita della cassa pensioni del marito
che viveva in Turchia, pari ad una sostanza di Fr. 67'002.-. L'assicurata si è
rivolta all'Alta Corte chiedendo di ricalcolare le sue prestazioni senza
computare il reddito ipotetico e la sostanza ipotetica.
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha analizzato se andava
computato nella sostanza della ricorrente il capitale di Fr. 67'002.-, corrispondente
alla metà della prestazione d'uscita di Fr. 134'004,95 che la Cassa pensioni ha
versato al coniuge al momento del suo pensionamento al 30 giugno 1997 (cfr.
consid. 3).
L'assicurata ha sostenuto che il marito, trasferitosi in Turchia dove
ha acquistato un appartamento con i soldi ricevuti dalla Cassa pensioni, non disponeva
più di liquidità e, sulla base della situazione delle sue entrate e della sua
sostanza, non era in grado né voleva provvedere finanziariamente al suo (di
lei) sostentamento. Invocando l'art. 10 OPC-AV/AI, la ricorrente ha chiesto di
non considerare i redditi e la sostanza del marito all'estero, ma che solo le
prestazioni di mantenimento del diritto di famiglia alle quali è tenuto il
marito che vive all'estero potrebbero entrare in considerazione (cfr. consid.
3b).
L'Alta Corte ha ricordato il principio secondo cui per la determinazione
del diritto alle PC devono essere considerati solo i redditi effettivamente
percepiti e la sostanza esistente, dei quali l'avente diritto alle prestazioni
può disporre senza restrizioni; rimane riservata l'ipotesi della rinuncia di
sostanza (cfr. consid. 4a).
Il TFA ha analizzato (cfr. consid. 4b) la natura delle prestazioni
della previdenza professionale, che rientrano negli acquisti di un coniuge a
titolo oneroso durante il regime ordinario della partecipazione agli acquisti (art.
197.
cpv. 2 cifra 2 CC) e in cui ciascun coniuge amministra i suoi acquisti e i
suoi beni propri, ne gode e ne dispone (art. 201 cpv. 1 CC). Rimane riservato
tuttavia il dovere di mantenimento della famiglia (art. 163
seg. CC). Inoltre, il capitale ricevuto da un coniuge da un'istituzione di
previdenza è ascritto ai beni propri fino a concorrenza del valore
capitalizzato della rendita che gli sarebbe spettata allo scioglimento del regime
dei beni (art. 207 cpv. 2 CC).
La nostra Massima istanza si è quindi domandata
quale sia la natura del credito di partecipazione di un coniuge prima dello scioglimento
del regime dei beni (cfr. consid. 4c).
In conclusione, se un coniuge non può, prima
dello scioglimento del regime, disporre o realizzare la sua aspettativa
all'aumento, questo elemento della sostanza non può essere ritenuto per il
calcolo della PC. Pertanto, per la durata del regime matrimoniale i beni
facenti parte degli acquisti di un coniuge non possono essere presi in
considerazione nel calcolo della prestazione complementare quali parti di
sostanza dell'altro coniuge.
Dagli atti non traspare se lo scioglimento del
regime è intervenuto a seguito di una separazione. Al momento della richiesta
di prestazioni complementari (1998), i coniugi erano ancora sposati, mentre nel
ricorso di diritto amministrativo l'assicurata ha indicato che dal 1997 il
marito vive in Turchia separato dalla famiglia per motivi finanziari. Posto che
ci si doveva basare sulla situazione esistente al momento dell'emanazione della
decisione impugnata, il TFA non ha quindi esaminato la questione alla luce di una
separazione giuridica dei coniugi e, conseguentemente, ha ritenuto superfluo
analizzare il caso giusta l'art. 10 OPC-AVS/AI (cfr. consid. 4d).
Nella sentenza P 12/04 del 14 settembre 2005 (SVR 2007 EL Nr. 2) l'assicurato,
titolare di una rendita d'invalidità, nel maggio 2003 ha chiesto di beneficiare delle prestazioni complementari. Nel luglio 2003 i coniugi hanno
sottoscritto un accordo secondo cui l'assicurato si obbligava a versare alla
moglie un contributo di mantenimento di Fr. 500.- al mese. L'istituto delle
assicurazioni sociali del Canton San Gallo ha respinto la domanda, non considerando
come computabili nelle sue spese il contributo di mantenimento di Fr. 500.- alla
moglie che viveva in Bosnia. Il Tribunale cantonale ha parzialmente accolto il
ricorso e ha rinviato gli atti all'amministrazione, affinché ricalcolasse il
diritto alle PC tenendo conto del contributo di Fr. 500.- al mese.
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha dapprima confermato
la tesi dell'istanza precedente, secondo cui i doveri reciproci di mantenimento
non si scontrano con l'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC, quando corrispondono non
solo alle possibilità finanziarie dell'avente diritto alle PC, ma anche al
bisogno del coniuge. Determinante per questa valutazione è il dovere di
mantenimento dell'art. 163 CC, che viene fissato dal giudice competente in
materia di misure di protezione dell'unione coniugale. Se un avente diritto a
prestazioni complementari che vive separato dal suo coniuge gli versa di comune
accordo una pensione alimentare, l'accertamento del contributo di mantenimento appropriato
non può essere delegato al giudice civile, ma deve spettare all'amministrazione,
poiché non si può esigere che un coniuge interpelli, semplicemente per fare
constatare l'indennità dovuta secondo l'art. 163 CC quale spesa da prendere in
considerazione giusta l'art. 3b cpv. 3 lett. e vLPC, il giudice competente in
materia di misure di protezione dell'unione coniugale (cfr. consid. 3).
Il TFA ha poi confermato la tesi del Tribunale cantonale, secondo
cui solo le pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (art.
3b cpv. 3 lett. e vLPC) che sono effettivamente corrisposte dovrebbero essere
deducibili, per evitare che le prestazioni complementari finanzino un elevato
tenore di vita e affinché si eviti un utilizzo arbitrario delle prestazioni
complementari. Pertanto, contrariamente alla formulazione in senso stretto
dell'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC, vanno computati non solo i redditi ai quali
si è rinunciato senza obbligo legale o motivi giuridici imperativi. Anzi, deve
essere escluso anche il computo di spese che l'assicurato effettua senza
obbligo giuridico o motivi giuridici imperativi, poiché anche il computo di tali
spese ha quale conseguenza l'ottenimento arbitrario di prestazioni
complementari. Il computo di ogni importo deve perciò essere limitato a ciò che
viene eseguito in adempimento ad un dovere del diritto di famiglia. Prestazioni
di mantenimento effettuate volontariamente a titolo di dovere secondo il
diritto di famiglia non sono computabili. Tali prestazioni di mantenimento offerte
volontariamente sono però ammesse se il coniuge tenuto al dovere di
mantenimento dispone solo di redditi al di sotto del minimo esistenziale e, ciò
nonostante, egli fornisce prestazioni di mantenimento (cfr. consid. 4.1).
Infine, l'Alta Corte ha concluso che sulla base degli atti non era
sufficientemente dimostrato che l'importo di Fr. 500.- al mese rappresentasse
il corrispondente dovere di mantenimento in virtù dell'art. 163 CC. A causa
della differenza del potere di acquisto fra la Svizzera e la Bosnia, non è da
escludere che i coniugi abbiano concordato un contributo di mantenimento superiore
all'effettivo bisogno in vista delle prestazioni complementari, cosicché esso
appare arbitrario. Per rispondere a questa domanda sono però necessari
ulteriori accertamenti in merito al contributo ragionevole della moglie nella
comunione domestica così pure riguardanti l'ammontare del contributo per il finanziamento
di un adeguato standard di vita. Provvedendo a determinare l'importo
appropriato quale indennità ex art. 163 CC, la Cassa di compensazione deve quindi
tenere conto di un livello del costo della vita nettamente inferiore al
domicilio del coniuge che ha diritto alla pensione alimentare e che vive
all'estero (cfr. consid. 4.2).
2.8
Sulla scorta della
giurisprudenza esposta, il TCA conclude dunque che la soluzione adottata dalla Cassa di compensazione è parzialmente errata.
2.9
Va
innanzitutto rilevato che l'amministrazione ha considerato giustamente il
ricorrente come persona sola e quindi ha ritenuto soltanto le sue spese nel
calcolo delle sue PC.
Tuttavia, essa non ha considerato l'eventuale
contributo di mantenimento che l'assicurato, implicitamente, versa
(volontariamente) al suo coniuge, dato che, per sua stessa ammissione (doc. 42),
il ricorrente mantiene la moglie che non ha redditi propri.
Di conseguenza, spetta alla Cassa cantonale di
compensazione, a cui gli atti vanno rinviati, l'accertamento del
contributo di mantenimento appropriato secondo il dovere di mantenimento fra i
coniugi (art. 163 CC) quale spesa da prendere in considerazione giusta l'art.
10.
cpv. 3 lett. e LPC (citata STFA P 12/04 consid. 3).
Inoltre, provvedendo a determinare l'importo appropriato quale
indennità ex art. 163 CC, l'amministrazione deve tenere conto di un livello del
costo della vita (verosimilmente) inferiore al domicilio del coniuge che ha
diritto alla pensione alimentare e che vive all'estero (citata STFA P 12/04 consid.
4.
).
2.10
Il TCA
evidenzia che la Cassa cantonale di compensazione, che ha considerato il
fabbisogno per persona sola giusta l'art. 10 cpv. 1 lett. a cifra 1 LPC, ha però
computato nei redditi dell'insorgente anche la parte della sostanza di
proprietà della moglie, seppure soggiornante all'estero per un lungo periodo, e
di cui pertanto non si deve tenere conto in virtù dell'art. 10 OPC-AVS/AI
(sugli aaspetti del computo della sostanza all’estero si faccia riferimento
alla decisione di questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni dell’8 giugno
2010.
inc. 42.2009.19, in particolare cons. 2.7).
Ciò significa che gli immobili siti a __________
(__________), part. 3608 sub 4, sub 10 e sub 16, acquistati nel 2007 e detenuti
in comproprietà per metà dal ricorrente e per metà dalla moglie __________ (doc.
A3), vanno computati nel calcolo delle prestazioni complementari di RI 1 in
ragione di un mezzo.
Questa soluzione va adottata sia che l'insorgente
sia in regime ordinario della partecipazione agli acquisti (art. 196 segg. CC),
e quindi gli si computa solo la sua quota di comproprietà, sia che egli sia in
regime di comunione dei beni con la moglie.
In questo seconda ipotesi, infatti, la
comunione universale dei beni riunisce in un'unica sostanza tutti i beni e
tutti i redditi dei coniugi, eccetto i beni propri per legge (art. 222 cpv. 1
CC) e la sostanza comune appartiene, indivisa, ad entrambi i coniugi (art. 222
cpv. 2 CC); pertanto, nessun coniuge può disporre della sua quota (art. 222
cpv. 3 CC).
Ciò comporta che in caso di scioglimento della comunione per la
morte di un coniuge o per pattuizione di un altro regime, a ciascun coniuge od
ai suoi eredi spetta la metà dei beni comuni (art. 241 cpv. 1 CC).
La soluzione esposta va applicata anche al reddito immobiliare,
che va computato nei redditi dell'assicurato in virtù dell'art. 11 cpv. 1 lett.
b LPC.
Benché l'abbia affermato nel suo ricorso (doc.
I), l'esistenza di questo regime matrimoniale straordinario non è stata finora
comprovata dal diretto interessato. Spetterà pertanto alla Cassa
cantonale di compensazione verificare questa situazione, chiedendo all'assicurato
di produrre la convenzione matrimoniale con cui i coniugi avrebbero, se del
caso, adottato questo regime.
Per quanto concerne, invece, gli immobili siti in Svizzera,
di proprietà del solo ricorrente, gli stessi vanno interamente computati
nella sua sostanza rispettivamente nelle sue spese per gli oneri di
manutenzione e nei redditi per il valore locativo, indipendentemente dal regime
matrimoniale scelto dai coniugi.
2.11
L'accertamento
del regime matrimoniale del ricorrente servirà comunque anche per stabilire il deposito
a risparmio e i proventi della sostanza mobile (art. 11 cpv. 1 lett.
b LPC) da considerare per il calcolo delle prestazioni complementari
dell'assicurato.
Il Tribunale osserva, al riguardo, che il
ricorrente è titolare di tre conti bancari presso __________, di cui due conti
di risparmio, uno in franchi (doc. 69) e l'altro in euro (doc. 68), sono
cointestati a RI 1 e/o __________ (doc. 69), mentre il terzo conto di
risparmio, in franchi, è intestato al solo all'assicurato (doc. 70). Il conto estero
presso "__________" è cointestato (doc. 67).
In virtù dei principi appena esposti, se il
matrimonio dell'assicurato è retto dal regime ordinario della partecipazione
agli acquisti, ai fini delle prestazioni complementari, vanno considerati come
sostanza appartenente all'interessato i suoi conti cointestati, ma nella misura
della metà, essendo il coniuge cointestatario escluso dal calcolo delle
PC siccome abitante all'estero e quindi la proprietà dei conti bancari va suddivisa
teoricamente per metà.
Diversamente, il conto in franchi di cui l'interessato
è l'unico titolare, va computato interamente a titolo di suo deposito a
risparmio.
Non va infatti dimenticato che per la
durata del regime matrimoniale i beni facenti parte degli acquisti di un
coniuge non possono essere presi in considerazione nel calcolo della
prestazione complementare quali parti di sostanza dell'altro coniuge (DTF 127 V
248.
consid. 4d).
Per contro, qualora si rivelasse che,
effettivamente, l'insorgente ha optato per il regime matrimoniale della
comunione dei beni, allora sia i conti cointestati che il conto bancario di cui
egli è il solo titolare vanno suddivisi in ragione di un mezzo ciascuno in virtù
dell'art. 241 cpv. 1 CC e quindi solo la metà appartenente idealmente
all'assicurato andrebbe conteggiata per il calcolo delle prestazioni
complementari.
I medesimi ragionamenti vanno adottati per la
determinazione dei proventi della sostanza mobile, computabili
nei redditi dell'assicurato (art. 11 cpv. 1 lett. b LPC).
2.12
In merito
alla lamentela sul valore (eccessivo) di computo dell'immobile detenuto in __________,
va osservato che nella decisione formale dell'8 settembre 2011 la Cassa di
compensazione si è basata sia sulla dichiarazione dell'assicurato medesimo nel
formulario per la richiesta delle PC (domanda n. 44.02), sia sulla
dichiarazione fiscale IC/IFD 2009 (doc. 23), in cui il valore commerciale delle
altre proprietà fondiarie era di Fr. 375'000.-.
Con l'opposizione l'assicurato ha prodotto nuova
documentazione, dalla quale risulta che il valore di stima di questo immobile,
applicando alla rendita catastale un coefficiente 115.5 trattandosi di un
immobile utilizzato quale prima casa di abitazione per la moglie, risulta di
Fr. 96'108.- (doc. A4).
Nella decisione su opposizione l'amministrazione
ha invece considerato l'importo di Fr. 310'000.- indicato dall'interessato
stesso nella dichiarazione d'imposta IC/IFD 2010 (doc. 84).
Con la risposta di causa la Cassa ha precisato di
avere modificato i parametri attenendosi alla dichiarazione fiscale IC/FD 2010.
In seguito, con l'emanazione il 30 novembre 2011
(doc. B2) della notifica di tassazione IC/IFD 2010 su reclamo, la Cassa ha nuovamente
rivisto il computo della sostanza.
L'amministrazione ha ritenuto che per determinare
il valore dell'immobile sito a __________ (__________) che non serve quale
abitazione primaria al ricorrente - che tale immobile serva invece da
abitazione primaria al suo coniuge non è determinante, visto che di
quest'ultima, come detto, non si tiene conto per il calcolo della PC -, si
considera il suo valore venale giusta l'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI e non il
valore di stima ex art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI.
In assenza di altri parametri di valutazione,
l'amministrazione si è attenuta agli elementi di calcolo indicati dalla
competente autorità estera. La Cassa di compensazione ha quindi moltiplicato il
valore di reddito dell'immobile per il coefficiente 126, applicabile per gli
immobili che non costituiscono la prima casa d'abitazione, ottenendo così un
valore venale di Fr. 104'846.- (doc. IX/1).
Sulla scorta di questo valore, il nuovo calcolo
delle PC del 12 dicembre 2011 eseguito pendente causa dalla Cassa attribuisce
all'assicurato delle prestazioni complementari di Fr. 114.-/mese.
2.13
Per quanto
attiene la modalità di calcolo della sostanza si rileva che, ai sensi dell'art. 9 cpv. 5 lett. b LPC, il Consiglio
federale disciplina la valutazione dei redditi computabili, delle spese riconosciute
nonché della sostanza.
Per l'art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI, la valutazione della sostanza computabile
deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di
domicilio.
Per il Cantone Ticino si applica l'art. 42 cpv. 1 LT che, nel nuovo tenore in
vigore dal 1° gennaio 2009, prevede che gli immobili e i loro accessori sono
imposti per il valore di stima ufficiale.
Secondo l'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, la sostanza immobiliare che non serve da
abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle PC deve
essere computata al valore corrente.
Nel caso concreto, dagli atti risulta che la PPP
17583.
(doc. 56) e la PPP 17593 (doc. 53) di cui al fondo n. 95 RFD di __________,
sono di proprietà dell'assicurato e costituiscono il posteggio nell'autorimessa
rispettivamente la sua abitazione primaria.
Per l'immobile che costituisce
l'abitazione primaria dell'insorgente, il valore di questa costruzione - e solo
di essa -, deve essere determinato secondo la stima ufficiale (art. 17
cpv. 1 OPC-AVS/AI che rinvia all'art. 42 cpv. 1 LT).
Tuttavia, questo Tribunale evidenzia che dal
registro fondiario risulta che con atto dell'11 aprile 2012, di cui al DG 4752,
il ricorrente ha venduto sia il parcheggio di cui al foglio PPP 17583, sia l'appartamento
di cui al foglio PPP 17593.
L'amministrazione terrà presente questi fatti
nuovi per il calcolo delle PC del ricorrente in virtù dell'art. 25 OPC-AVS/AI.
Per l'immobile all'estero, dalla "Visura per
immobile" agli atti risulta, come visto, che le particelle n. 3608 sub 4, n.
3608.
sub 10 e n. 3608 sub 16, erano detenute, almeno fino al 10 novembre 2011, in comproprietà dal ricorrente e da sua moglie, la quale abita(va), da sola, nell'appartamento
di cui al sub 4.
Quanto all'applicazione dell'art.
17.
cpv. 4 OPC-AVS/AI ritenuta dalla Cassa di compensazione, questo Tribunale
osserva che la stessa è corretta se applicata agli immobili in cui l'assicurato non abita a tutti gli
effetti; in tal caso fa quindi stato il valore venale.
A proposito del computo di un immobile comprato in Bosnia dall'assicurata
con i soldi che ha ricevuto a titolo di riparazione per la morte del marito in
un incidente stradale che non ritiene quindi computabile come sostanza
immobiliare, il Tribunale federale si è espresso nella sentenza 8C_187/2007 del 22 novembre 2007:
" (…)
6.1
Die Beschwerde richtet sich vorab gegen die
von der Vorinstanz bestätigte Anrechenbarkeit der im Besitz der
Beschwerdeführerin stehenden Liegenschaft in Bosnien. Die Beschwerdeführerin
macht geltend, die Liegenschaft sei nicht anrechenbar, weil sie mit Genugtuungsleistungen
erworben worden sei, welche sie und ihr verstorbener Ehemann wegen eines Verkehrsunfalls
erhalten hätten. Solche Leistungen seien weitgehend steuerfrei und dürften bei
der EL-Berechnung nicht berücksichtigt werden.
6.2
Dieser Auffassung kann nicht beigepflichtet
werden. Bei der Anrechnung des Vermögens gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c ELG ist
vom Reinvermögen auszugehen, welches die beweglichen und unbeweglichen
Vermögenswerte umfasst. Bestimmungen, welche den Vermögensbegriff einschränken
würden, enthält das Gesetz nicht. Es sind daher grundsätzlich alle Vermögenswerte
anrechenbar, über die der Leistungsansprecher ungeschmälert verfügen kann (BGE
127.
V 248 E. 4a S. 249, 122 V 19 E. 5a S. 24). Anrechenbar sind insbesondere
auch Genugtuungsleistungen (BGE 129 III 145 E. 3.5.1 und 3.5.2 mit
Hinweisen auf die Rechtsprechung und das Schrifttum) und damit auch
Vermögenswerte, welche aus Genugtuungsleistungen erworben werden. An der
Anrechenbarkeit ändert nichts, dass es sich im vorliegenden Fall um eine
Liegenschaft im Ausland handelt. Nach den im Rahmen von Art. 97 Abs. 1 BGG
für das Bundesgericht verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz ist nicht
ausgewiesen, dass die - im Jahr 2001 erworbene - Liegenschaft unverkäuflich
oder ein allfälliger Verkaufserlös nicht in die Schweiz transferierbar ist. Wie
das kantonale Gericht zu Recht feststellt, wäre es Sache der Versicherten näher
darzulegen, aufgrund welcher Umstände eine Veräusserung nicht möglich sein
sollte. Die Beschwerdeführerin bringt diesbezüglich auch in der
letztinstanzlichen Beschwerde nichts Konkretes vor, was zu einer anderen
Beurteilung zu führen vermöchte. Der blosse Hinweis auf die schlechte
Wirtschaftslage nach dem Kriegsende in Bosnien (1995) genügt nicht.
6.3
Nicht gefolgt werden kann der
Beschwerdeführerin auch, soweit sie geltend macht, eine Anrechenbarkeit
entfalle, weil es sich um eine selbst bewohnte Liegenschaft handle und der Wert
unter dem für solche Liegenschaften nach Art. 3 Abs. 1 lit. c ELG geltenden
Grenzwert von Fr. 75'000.- liege.
6.3.1
Wie die Verwaltung in der Vernehmlassung
zur Beschwerde zutreffend ausführt, fällt der Freibetrag bei selbst bewohnten
Liegenschaften im Ausland grundsätzlich nicht in Betracht, weil der EL-Anspruch
den Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz voraussetzt (Art. 2
Abs. 1 ELG und Art. 13 ATSG). Nach der Rechtsprechung und Verwaltungspraxis
gilt der gewöhnliche Aufenthalt in der Schweiz - vorbehältlich hier nicht
zutreffender Ausnahmen - als unterbrochen, wenn sich der Leistungsansprecher während
mehr als drei Monaten im Ausland aufhält (BGE 126 V 463 E. 2c S. 465; Rz. 2009
der vom BSV herausgegebenen Wegleitung über die Ergänzungsleistungen [WEL],
gültig ab 1. Januar 2002). Hält sich der Leistungsansprecher nur kurzfristig
(beispielsweise ferienhalber) in einer eigenen Liegenschaft im Ausland auf, so
dass der gewöhnliche Aufenthalt in der Schweiz nicht unterbrochen wird, kann
nicht von einer selbst bewohnten Liegenschaft im Sinne der Gesetzesbestimmung
gesprochen werden. Der Leistungsansprecher kann in solchen Fällen bei den
anerkannten Ausgaben die Mietkosten in der Schweiz in Abzug bringen (Art. 3b
Abs. 1 lit. b ELG), nicht aber gleichzeitig den Freibetrag für eine selbst
bewohnte Liegenschaft in Anspruch nehmen.
6.3.2
Davon ist auch im vorliegenden Fall
auszugehen, hat die Beschwerdeführerin ihren Wohnsitz und gewöhnlichen
Aufenthalt doch in der Schweiz und benutzt sie die Liegenschaft in Bosnien
ihren Angaben zufolge lediglich zu Ferienzwecken. Nach den zutreffenden
Erwägungen des kantonalen Gerichts stellt sich bei dieser Sachlage die Frage,
ob die Beschwerdeführerin unter dem Gesichtswinkel des EL-Anspruchs nicht
gehalten wäre, die Liegenschaft im Ausland zu vermieten, und ob mangels
Vermietung nicht auf eine Verzichtshandlung im Sinne von Art. 3c Abs. 1 lit. g
ELG zu schliessen wäre. Im Hinblick darauf, dass in der Beschwerde von
einem Auslandaufenthalt von mehreren Monaten im Jahr gesprochen wird, könnte
sich anderseits die Frage stellen, ob nicht ein Unterbruch des gewöhnlichen
Aufenthaltes in der Schweiz vorliegt, mit der Folge, dass der Anspruch auf Ergänzungsleistungen
für diese Zeit zu verneinen wäre. Die Vorinstanz hat die Sache zu Recht an die
Verwaltung zurückgewiesen, damit sie den Sachverhalt in diesen Punkten näher
prüfe und hierauf neu verfüge." (…)
(le evidenziature sono della redattrice)
In concreto, che la casa di __________ non sia l'abitazione
dell'assicurato risulta dalle sue stesse affermazioni, dal momento che egli ha
il domicilio a __________, dove risiede in un
appartamento di sua proprietà.
Quindi, l'immobile
in __________ non serve d'abitazione al ricorrente e come tale deve essere
valutato al valore venale, seguendo alla lettera il testo dell'art. 17
cpv. 4 OPC-AVS/AI (cfr. parere del 24 agosto 2011 dell'UFAS citato nella STCA
del 19 ottobre 2011, 33.2011.6), indipendentemente dal fatto che la moglie vi
abiti, dato che la stessa non è inclusa nel calcolo PC del marito.
2.14
Secondo la
prassi dell'allora TFA (dal 1°
gennaio 2007: Tribunale federale), per determinare il valore commerciale l'amministrazione deve far esperire una
perizia da un ufficio competente. Il TCA ha infatti dichiarato illegale la
precedente prassi della Cassa, che consisteva nell'aumentare sistematicamente
del 30% il valore di stima ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di
nuove stime poteva risultare un valore superiore a quello corrente (RDAT
II-1995 pagg. 203 segg.).
L'Alta Corte ritiene che per la determinazione del valore corrente
degli immobili, l'ufficio
cantonale deve sempre far capo allo stesso servizio (STFA P 9/04 del 7 aprile
2004; SVR 1998 EL Nr. 5). Secondo la Massima istanza, sarebbe infatti
inammissibile calcolare l'importo
delle prestazioni complementari in base a stime elaborate da autorità
differenti (Pratique VSI 1993 pag. 137).
Nel Cantone Ticino, la Cassa cantonale di
compensazione affida detto compito all'Ufficio cantonale di stima.
In merito a ciò si osserva ancora che in un caso
riguardante il nostro Cantone in cui il ricorrente aveva contestato la valutazione
immobiliare operata dall'Ufficio cantonale di stima, il TFA ha confermato
l'operato dei periti (STFA P 10/06 del 13 aprile 2007; STFA P 38/96 del 27
febbraio 1998).
2.15
Nel caso di
specie, l'immobile da valutare si trova all'estero, ciò che rende impossibile
una valutazione da parte di periti attivi in Svizzera ed in particolare
dell'Ufficio cantonale di stima.
Di conseguenza, la Cassa di compensazione si è
attenuta ai dati risultanti dal documento "__________" ed alle
indicazioni fornite dall'autorità estera competente in materia. __________ ha infatti
spiegato al rappresentante del ricorrente che la rendita figurante nella __________,
moltiplicata per un determinato coefficiente variante dal tipo di immobile,
serve per determinare il valore catastale degli immobili (doc. A3).
Per l'immobile dell'assicurato, trattandosi della
prima casa di abitazione il coefficiente applicabile è 115,50, mentre nel caso
di altri fabbricati il coefficiente è 126.
Sulla scorta di queste indicazioni,
l'amministrazione ha dunque calcolato il valore venale moltiplicando la rendita
per 126 e non per 115,50, dato che la part. n. 3608 non costituisce la prima casa
dell'assicurato. La Cassa di compensazione ha quindi ritenuto che il valore
venale della casa di __________ corrisponda a Fr. 104'846.- (€ 665,45 x 126 x
1,25045 [cambio €/Fr.]).
D'avviso del Tribunale, questa soluzione non può
essere confermata.
L'amministrazione ha in effetti semplicemente applicato
un coefficiente diverso da quello pertinente alla prima casa, ma esso si
riferisce soltanto ad altri fabbricati e non ad altri tipi di valutazione, come
può essere la valutazione commerciale di un immobile.
Seguendo il ragionamento dell'autorità
amministrativa, in tal modo fra il valore fiscale (€ 665,45 x 115,5 x 1,25045
[cambio €/Fr.] = Fr. 96'108.-) ed il valore venale (Fr. 104'846.-) dell'immobile
del ricorrente e di sua moglie non v'è un gran differenza, mentre il
valore fiscale di un immobile di solito non corrisponde al valore effettivo,
che si potrebbe conseguire sul libero mercato in caso di
vendita (RtiD n. 16t/II-2010
consid. 2.2).
Va infatti osservato che il valore catastale è
altrimenti detto valore fiscale (doc. IX/1) e quindi non corrisponde certo al
valore commerciale di un immobile, tanto che le stesse autorità estere affermano
che "__________" (doc. IX/1).
2.16
Riguardo alla valutazione di
immobili ubicati all'estero, il N. 3444.03 DPC prevede che ci si può fondare su
una valutazione effettuata all'estero se non è ragionevolmente possibile procedere
ad un'altra valutazione.
Il Tribunale federale ha esaminato questa questione nella sentenza
9C_540/2009 del 17 settembre 2009 portante sulla contestazione
della valutazione di un immobile sito in Tunisia. L'amministrazione l'aveva
valutato secondo l'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI a Fr. 75'000.-, mentre il
Tribunale delle assicurazioni del Canton Zurigo a Fr. 62'000.-. I ricorrenti
hanno invece chiesto di ritenere un valore netto di Fr. 26'605,08.
L'Alta Corte ha accolto il ricorso e ha annullato
il giudizio cantonale, rinviando la causa all'amministrazione per ricalcolare
il diritto alle prestazioni complementari dei ricorrenti conformandosi alle
seguenti considerazioni:
"
(…)
3.
Nach verbindlicher Feststellung der Vorinstanz
hatte die Beschwerdeführerin die Liegenschaft in Tunesien 1994 für Fr. 53'500.-
erworben. Sodann tätigte sie Investitionen für den Innenausbau des Wohnhauses
in der Höhe von Fr. 8500.-. Da nach der tunesischen Gesetzgebung ein
allfälliger Verkaufserlös lediglich in der Höhe des in Schweizer Franken
bezahlten Kaufpreises wieder in Devisen ausgeführt werden kann, bildet die
Summe von Fr. 62'000.- den maximal möglichen anrechenbaren Verkehrswert nach
Art. 17 Abs. 4 ELV (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts P 82/02 vom 26. Mai
2003.
E. 2.2). Dies ist unbestritten. Die Beschwerdeführer tragen die Beweislast
dafür, dass der Verkehrswert der Liegenschaft (in Schweizer Franken) weniger
als Fr. 62'000.- beträgt, wie sie geltend machen (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts
P 29/02 vom 10. Dezember 2002 E. 1 und 2.2).
4.
Die Vorinstanz ist bei der Ermittlung des
Verkehrswertes der Liegenschaft der Beschwerdeführerin in Tunesien von der
Bewertung des AZL im Einspracheentscheid vom 30. März 2007 ausgegangen, welche
nach Abzug der Grundpfandschulden von Fr. 5000.- den Betrag von Fr. 75'000.-
ergeben hatte. Diese Einschätzung wiederum stützt sich auf die 1999
vorgenommene Berechnung. Damals wurde der Verkehrswert der Liegenschaft aus der
Summe von Gebäudewert und Landwert bestimmt. Der Wert des zweistöckigen
Gebäudes setzte sich zusammen aus den reinen Materialkosten (Fr. 20'000.-) samt
einem Zuschlag für den guten Ausbau (Fr. 10'000.-), je pro Stockwerk, sowie den
zusätzlich getätigten Investitionen in der Höhe von Fr. 8500.-. Der Landwert
errechnete sich nach der Formel 'Anzahl m2 x m2-Preis', was Fr. 14'400.- (240 m2 x Fr. 60.-/m2) ergab. Die von den Beschwerdeführern veranlasste Verkehrswertschätzung, welche
ein vom Amtsgericht X.________ beauftragter einheimischer Architekt vornahm und
umgerechnet Fr. 31'605.- ergab («Begutachtungsbericht» vom 26. Dezember 2006),
genügt nach Auffassung der Vorinstanz den Anforderungen an eine Expertise
nicht, weshalb darauf nicht abgestellt werden könne.
5.
5.1
Die Beschwerdeführer machen wie schon vor
Vorinstanz geltend, die Bewertung der Liegenschaft in Tunesien (Gebäudewert:
Fr. 68'500.-, Landwert: Fr. 14'400.-) beruhe auf falschen Grundlagen. Die
Schätzung von 1999 beziehe sich auf die Nachbarliegenschaft. Die Fläche dieses
Grundstückes betrage 240 m2. Demgegenüber messe das Grundstück der Beschwerdeführerin
lediglich 125 m2. Aufgrund der Grundrisspläne zu den Schätzungen von 1999 und
2006.
betreffen die beiden Schätzungen in der Tat unterschiedliche Grundstücke.
Weder die Vorinstanz noch das AZL und der Bezirksrat bestreiten, dass der bei
der Berechnung der Zusatzleistungen zur Altersrente der AHV eingesetzte
Liegenschaftswert offensichtlich nicht das in Frage stehende Grundstück
betrifft.
5.2
Die Schätzung gemäss «Begutachtungsbericht»
vom 26. Dezember 2006 ergab einen Sachwert der Liegenschaft, bestehend aus dem
Wert der «Konstruktion» und der «Erde-Parzelle», von Fr. 31'605.08. Die bei den
Akten liegende deutsche Übersetzung des Berichts ist zwar unvollständig. Immerhin
ist sie insofern beweiskräftig, als sie die Bewertung durch das AZL ernstlich
in Frage stellt und Anlass zu weiteren Abklärungen gibt. Vorab setzt sich auch
diese Schätzung aus einem Gebäudewert und einem Landwert zusammen. Sodann wurde
die Schätzung von einem einheimischen Gebäudefachmann im Auftrag eines Gerichts
gemacht. Es bestehen keine Anhaltspunkte für die Annahme einer
Gefälligkeitsschätzung. Es trifft zwar zu, dass die Angaben betreffend den Wert
der «Konstruktion» und der «Erde-Parzelle» - jedenfalls im übersetzten Dokument
- nicht näher begründet wurden. Dies gilt indessen auch für die Berechnung des
AZL, wie in der Beschwerde zu Recht geltend gemacht wird. Ebenfalls steht fest,
dass X.________ ein touristisch gut erschlossenes Gebiet am Meer ist und das
Haus drei Schlafzimmer, zwei Badezimmer und einen grossen Ess-Wohnraum
aufweist. Daraus allein kann indessen nicht ohne weiteres auf einen guten, auch
touristischen Ansprüchen genügenden Ausbaustandard geschlossen werden, wie das
die Vorinstanz tut, zumal das Haus der Beschwerdeführerin im Unterschied zum
angebauten Haus auf der Nachbarliegenschaft keine grosse Terrasse hat.
Schliesslich könnte die Schätzung von 1999 nur bei Berücksichtigung der
seitherigen Entwicklung auf dem Immobilienmarkt sowie des Verhältnisses
zwischen dem Tunesischen Dinar und dem Schweizer Franken als Grundlage für die
Ermittlung des Verkehrswertes der Liegenschaft der Beschwerdeführerin dienen.
In diesem Zusammenhang wird in der Beschwerde darauf hingewiesen, dass gemäss
dem privat eingeholten «Rapport d'Expertise» vom 16. September 1999 und dem «Begutachtungsbericht»
vom 26. Dezember 2006 das Grundstück eine Wertsteigerung von rund 30 % erfahren
hat.
5.3
Bei dieser Sachlage kann der nach Art. 17
Abs. 4 ELV relevante Verkehrswert der Liegenschaft der Beschwerdeführerin nur
durch Vergleich mit ähnlichen Objekten hinreichend genau geschätzt werden.
Massgebende Kriterien sind neben der Grösse des Grundstücks und der Anzahl
Zimmer die Lage (verkehrsmässige Erschliessung, Distanz zum Meer) und die Wohnqualität
(ruhiges oder lärmiges, vornehmes oder ärmliches Quartier). Von Bedeutung ist
aber auch, ob ein Objekt für Touristen ist oder aber von Einheimischen bewohnt
wird und einen entsprechend tieferen Ausbaustandard aufweist, was gemäss
Beschwerde auf die zu schätzende Liegenschaft zutrifft. Ob Verkaufsangebote im
Internet eine zuverlässige Grundlage bilden, ist fraglich. Ist eine Schätzung
im dargelegten Sinne nicht mit vernünftigem Aufwand zu bekommen, ist auf
diejenige im «Begutachtungsbericht» vom 26. Dezember 2006 abzustellen. Die
kantonale Amtsstelle wird die notwendigen Abklärungen vorzunehmen haben und
danach die bundes- und kantonalrechtlichen Zusatzleistungen ab 1. November
2006.
neu festsetzen." (…)
Stante quanto precede, spetta alla Cassa cantonale di compensazione,
a cui quindi gli atti vanno rinviati, accertare giusta l'art. 43 cpv. 1 LPGA, con
l'aiuto delle argomentazioni giurisprudenziali appena esposte, il valore venale
dell'immobile ubicato a __________ conformemente all'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI.
Il TCA osserva, in proposito, che il ricorrente e sua moglie hanno
acquistato la particella n. 3608 con i subalterni 4, 10 e 16 mediante
l'istrumento notarile del 21 maggio 2007, rogato a __________ (__________) dal
notaio __________ (doc. A3). L'atto di compravendita, essendo recente, può certo
essere un indizio per determinare il più verosimilmente possibile il valore
commerciale del fondo in questione nel 2010 e nel 2011.
2.17
Per
quanto attiene al reddito degli immobili appartenenti all'assicurato, questo
Tribunale rileva che se per l'abitazione primaria di __________ il relativo
valore di stima non è contestato, per contro la valutazione dell'immobile
ubicato all'estero ha dato luogo a diverse lamentele da parte del ricorrente e
ad altrettante prese di posizione da parte della Cassa cantonale di compensazione.
Da ultimo, questo valore è stato stabilito in Fr. 6'000.- (doc.
B1), sulla base delle indicazioni dell'assicurato a seguito del reclamo
interposto contro la notifica di tassazione IC/IFD 2010, sfociato nella
notifica su reclamo del 30 novembre 2011 (doc. C2).
Anche a tale proposito, come per la valutazione di un immobile, le
disposizioni concernenti il calcolo delle prestazioni complementari distinguono
fra il caso in cui l'abitazione sia occupata dal proprietario e quello in cui
non lo sia.
Nel primo caso, il valore locativo come pure il reddito proveniente
dal subaffitto sono valutati secondo i criteri validi in materia d'imposta
cantonale diretta del Cantone di domicilio (art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI) oppure,
se tali criteri non esistono, sono validi quelli in materia d'imposta federale
diretta (art. 12 cpv. 2 OPC-AVS/AI).
Se la casa non funge da abitazione per colui che richiede la prestazione
e non è ceduta in locazione, per il combinato disposto degli art. 11 cpv. 1
lett. b e lett. g LPC, si deve computare un reddito ipotetico da locazione
quale provento cui il richiedente ha rinunciato.
A tal fine, l'autorità competente deve determinare il canone di locazione
conforme alle usanze locali o il ricavo medio che corrisponderebbe ad una
rendita per l'intera durata dell'edificio che sorge sul terreno. Quale ricavo
medio per l'intera durata di un immobile ci si può basare su una media del 5%
del valore venale (Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed.,
Zurigo 2009, pag. 172).
Questi principi sono tratti dalla sentenza P
33/05 dell'8 novembre 2005, in cui il Tribunale federale delle assicurazioni si
è pronunciato sulla determinazione dell'ipotetico rendimento di un immobile detenuto
all'estero in comproprietà da un'assicurata, la
quale né vi abita, né lo affitta, ma lo usa a mero
scopo di vacanza.
" (…)
2.
Gegenstand der Behördenbeschwerde bildet einzig
die Berechnung des hypothetischen Liegenschaftsertrages des im Miteigentum der
Beschwerdegegnerin stehenden Wohnhauses in X.________, während der vorinstanzliche
Rückweisungsentscheid hinsichtlich des Verkehrswertes der genannten
Liegenschaft nicht beanstandet wird. Diesbezüglich hat das kantonale Gericht zu
Recht festgehalten, dass das Amt für Sozialbeiträge seiner Begründungspflicht
nicht genügend nachgekommen ist: Die auf der "Visura per immobile"
vom 16. Dezember 2003 von Seiten der EL-Behörde handschriftlich festgehaltene
Berechnung des Liegenschaftswertes ist ohne weitere Erläuterungen nicht
nachvollziehbar. Obwohl Letztere in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde
nachgeliefert werden, verlangt das Amt für Sozialbeiträge in diesem Punkt zu
Recht nicht die Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheids, da es grundsätzlich
nicht angeht, die gemäss Art. 49 Abs. 3 und Art. 52 Abs. 2 ATSG vorgeschriebene
Begründung von Verfügung und Einspracheentscheid erst im Rahmen des
letztinstanzlichen Rechtsmittelverfahrens nachzutragen.
3.
Die Beschwerdegegnerin bewohnt die
Liegenschaft in Sizilien nicht selber. Offenbar
wird das Wohnhaus auch nicht vermietet. Aus den Akten geht hervor, dass die
Versicherte die (laut erwähnter "Visura per immobile" zu zwei
Dritteln in ihrem und zu je einem Neuntel im Eigentum ihrer drei Kinder stehende)
Liegenschaft dann und wann ferienhalber selber benutzt. Mit Blick auf
diese Umstände hat die Verwaltung zu Recht gestützt auf Art. 3c Abs. 1 lit.
b in Verbindung mit lit. g ELG einen hypothetischen Mietertrag als Verzichtseinkommen
berücksichtigt, was denn auch an sich von keiner Seite bestritten wird.
Unter den Verfahrensbeteiligten streitig ist
hingegen das Massliche dieses Einkommensverzichts: Die Vorinstanz stellt sich
auf den Standpunkt, es seien dieselben Grundsätze wie im Falle eines
Vermögensverzichts anzuwenden und folglich sei zur Bestimmung des hypothetischen
Liegenschaftsertrages vom durchschnittlichen Zinssatz für Spareinlagen im
Vorjahr des Bezugsjahres auszugehen (Verweisung auf AHI 1994 S. 157 Erw. 4b und
Rz 2091.1 der Wegleitung des BSV über die Ergänzungsleistungen zur AHV und IV
[WEL]). Die Beschwerdegegnerin schliesst sich sinngemäss der vorinstanzlichen
Betrachtungsweise an. Demgegenüber vertritt das Beschwerde führende Amt für
Sozialbeiträge die Auffassung, als fiktiver Mietzins sei "ein
durchschnittlicher Ertrag" anzurechnen, welcher "während der ganzen
Lebensdauer der auf dem Grundstück stehenden Bauten" einer angemessenen
Rendite entspricht. Als durchschnittlicher Ertrag sei dabei ein Mittelwert von
5.
% des Verkehrswertes der Liegenschaft zu betrachten. Unter Berücksichtigung
des anwendbaren Pauschalabzugs für die Gebäudeunterhaltskosten von 20 % des
Liegenschaftsertrages resultiere ein zur Anrechnung gelangender Nettobetrag von
4.
% (eine hypothekarische Belastung liegt offenbar nicht vor).
4.
Massgeblich ist derjenige Ertrag, den die
Beschwerdegegnerin bei Vermietung der in ihrem Miteigentum stehenden
Liegenschaft in Sizilien tatsächlich erzielen könnte, d.h. ihr Anteil an einem
marktkonformen Mietzins (vgl. SVR 1997 EL Nr. 38 S. 117 Erw. 6 in fine; Urteil R. vom 16. Februar 2001, P 80/99; unveröffentlichtes Urteil S. vom 10. November
1989, P 17/89). Im Hinblick auf die Schwierigkeiten, mit welchen
EL-Durchführungsorgane bei der Beurteilung ausländischer
Wohnungsmarktverhältnisse konfrontiert sind, kann im Einzelfall sowohl die
Berechnungsmethode der Verwaltung als auch das im angefochtenen Entscheid
gewählte Vorgehen einen hinreichenden Erfahrungs- und Annäherungswert liefern,
der dem tatsächlich erzielbaren Marktmietwert einer im Ausland gelegenen
Liegenschaft nahe kommt. Welche Methode jeweils im konkret zu beurteilenden
Fall zu einem realistischeren Wert führt, kann nicht zum Vorneherein gesagt
werden. Vielmehr hat die EL-Behörde und im Streitfall das
Sozialversicherungsgericht denjenigen fiktiven Mietzins zu eruieren, welcher am
ehesten die relevanten Marktverhältnisse widerspiegelt.
Der vorinstanzliche Rückweisungsentscheid bedarf
grundsätzlich im vorgenannten Sinne der Korrektur. Allenfalls wird die
Verwaltung die Frage offen lassen können, welche der beiden angeführten
Methoden ein realistischeres Ergebnis zeitigt, hat doch das Amt für
Sozialbeiträge im streitigen Einspracheentscheid vom 26. Mai 2004 ausgeführt,
dass selbst bei Nichtanrechnung eines hypothetischen Liegenschaftsertrages ein
EL-Anspruch für sämtliche Bezugsperioden ab Anfang 2001 entfalle und
dementsprechend die (zu Unrecht) ausgerichteten Ergänzungsleistungen restlos
zurückzuerstatten seien." (le sottolineature sono della
redattrice)
Per quanto concerne quindi il reddito immobiliare da imputare all'assicurato,
poiché il ricorrente non abita nell'appartamento detenuto all'estero in
comproprietà con la moglie, anche il suo reddito va quindi determinato secondo
il reddito ipotetico di mercato, ossia secondo
l'affitto che avrebbe potuto ottenere dalla sua comproprietà se ne avesse ceduto
l'esercizio a terzi, per esempio con un contratto di locazione. Va dunque
escluso il computo del valore locativo, applicabile invece quando l'assicurato
abita nell'immobile in questione.
È vero, la casa di __________ è occupata dalla
moglie e quindi difficilmente l'interessato potrebbe affittarla a terzi per avere
un'entrata supplementare.
Ciò nonostante, il TCA rammenta che __________
non rientra nel calcolo delle prestazioni complementari dell'assicurato. Inoltre,
poiché il ricorrente, per sua stessa ammissione, già mantiene il suo coniuge
che non dispone di propri redditi, anche l'immobile all'estero abitato dalla
moglie rimane a suo carico.
In queste circostanze, va ritenuto che mantenendo
due immobili, di cui però soltanto uno funge da sua abitazione, l'interessato rinuncia
ad un possibile reddito derivante da quello che non gli serve personalmente
quale abitazione ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI. In tal modo, egli
approfitterebbe indebitamente dell'aiuto statale offerto dalle prestazioni
complementari, anziché mettere a frutto la sua comproprietà.
Stanti così le cose, va dunque considerato che, sulla scorta dell'art.
11.
cpv. 1 lett. b LPC e dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC, si deve computare all'assicurato
un reddito ipotetico di locazione a titolo di rinuncia di reddito calcolato
secondo le indicazioni giurisprudenziali e dottrinali indicate (citata STFA P
33/05 consid. 3 e 4), ma nella misura di un mezzo, essendo l'insorgente (solo) comproprietario
in ragione di un mezzo dell'immobile sito all'estero.
2.18
Occorre
ancora stabilire l'ammontare della pigione computabile.
Per quanto concerne la pigione, quando un
assicurato è proprietario di un bene immobile va ritenuto il relativo valore
locativo.
Il reddito della sostanza immobiliare comprende
pigioni e canoni d'affitto, usufrutto, diritti d'abitazione nonché il valore
locativo della propria abitazione (N. 3433.01 DPC; Carigiet/Koch, Ergänzungs-leistungen
zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 99).
Secondo l'art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI, il valore
locativo dell'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario come
pure il reddito proveniente dal subaffitto, sono valutati secondo i criteri
validi in materia d'imposta cantonale diretta del cantone di domicilio (N.
3433.02
DPC; Carigiet/Koch, op. cit., Supplemento, pag. 100).
A norma degli artt. 20 lett. b LT e 21 lett. b
LIFD, l'uso da parte del proprietario (o dell'usufruttuario) del suo immobile o
di parte di esso è fiscalmente imponibile quale reddito della sostanza
immobiliare; ad esso viene attribuito un valore locativo. La legge non indica
tuttavia come debba essere valutato ai fini dell'imposizione il vantaggio
economico derivante dall'uso personale della proprietà fondiaria.
Di regola, il valore locativo deve corrispondere
alla pigione che il contribuente dovrebbe pagare per avere l'uso di un bene
equivalente (RDAT N. 5t/II-1996; RDAT 1993-II pag. 389). Il Tribunale federale
ha precisato che il valore locativo deve corrispondere al canone che si
potrebbe esigere equamente da un locatario desideroso di assicurarsi il
godimento di un oggetto del genere - tenendo conto in modo adeguato delle
particolarità della costruzione e delle sue installazioni, in quanto esse
rispondano ai bisogni normali di un utente di condizioni economiche e sociali analoghe
a quelle del proprietario (ASA 15, 361; 438 consid. 1; DTF 69 I 24/25; Rusconi,
L'imposition de la valeur locative, Losanna 1988, pag. 98).
Secondo la vecchia circolare del 30 giugno 1999
(n. 15/1999), il valore locativo corrispondeva, di regola, ad una percentuale
del valore di stima dell'immobile. Il tasso veniva regolarmente adeguato dalla
Divisione delle contribuzioni e variava a dipendenza dell'anno di costruzione
dell'immobile. Quando questo metodo portava a dei risultati in contrasto con il
principio secondo cui il valore locativo doveva corrispondere a quello
reperibile sul mercato, si poteva ricorrere, senza ledere il principio della
parità di trattamento, a valutazioni individualizzate (canoni locatizi della
zona, stato di manutenzione dell'immobile, ecc.).
Per ragioni di praticità e di praticabilità del
diritto, il valore locativo di abitazioni unifamiliari è stato stabilito, di
massima, applicando al valore di stima ufficiale dell'immobile il tasso del 5%, se la stima era entrata in vigore dopo il
1° gennaio 1990, del 6,5% se la stima risaliva a un periodo compreso tra il 1°
gennaio 1986 e il 1° gennaio 1989 e del 7,25% se la stima risaliva al 1° gennaio
1985.
o era anteriore a tale data. Si applicava pure il tasso del 6,25% del
valore di stima ufficiale ridotto del 30% nei Comuni con revisione generale
delle stime, entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 1991 (cfr. Istruzioni
per la compilazione della dichiarazione d'imposta 1999-2000; Allegato alla circolare del 30 giugno 1999 (n.
15)). Tale modo di procedere non era, in linea di principio, contrario al
principio dell'uguaglianza di
trattamento (CDT n. 24 del 13 febbraio 1996 in re R.C.).
Va però aggiunto che fra i diversi metodi di
fissazione del valore locativo, nel caso di assicurati la cui sostanza ed i cui
redditi da considerare ai sensi della legge federale possono essere stabiliti
servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono
autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima
tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della
situazione economica dell'assicurato (art. 23 cpv. 2 OPC-AVS/AI).
Pertanto, dalla notifica di tassazione fiscale del
30.
novembre 2011 dopo reclamo IC/IFD 2010 prodotta pendente causa dal ricorrente
(doc. B2) - di cui la Cassa di compensazione non era a conoscenza quando ha
emanato la decisione formale dell'8 settembre 2011 e la decisione impugnata del
14.
ottobre 2011 -, emerge che il valore locativo complessivo è di Fr. 18'000.-.
Il riparto dopo reclamo (doc. B3) chiarisce che
l'ammontare di Fr. 12'000.- si riferisce alla proprietà di __________, mentre
l'immobile in __________ ha un reddito immobiliare di Fr. 6'000.-.
Nella DTF 100 V 52 l'allora Tribunale federale delle assicurazioni
si è pronunciato sulla pretesa di un assicurato di potere dedurre, oltre alla
pigione pagata per la sua residenza principale in città, anche la pigione che
l'assicurato pagava per un appartamento di vacanza, da lui affittato per trascorrere
soggiorni in zona di montagna utili alla sua salute.
" (…)
Chiamata a pronunciarsi sulla deducibilità giusta l'art. 4 cpv. 1
lit. b LPC delle spese sostenute da un beneficiario di prestazioni
complementari per una seconda dimora, la Corte plenaria di questo tribunale ha
statuito che la relativa pigione è deducibile soltanto laddove ragioni d'ordine
professionale o terapeutico rendono un secondo appartamento indispensabile
all'assicurato.
Il ricorrente soffre da anni di diabete mellito e segue una cura
antidiabetica. Come l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali osserva, questa cura non richiede soggiorni prolungati in
montagna, ai quali si possa attribuire vero e proprio carattere terapeutico."
Ritenuto che, in concreto, l'abitazione dell'assicurato
è costituita dall'appartamento di __________, l'abitazione sita in __________
non può, come visto e per sua stessa ammissione, avere la medesima funzione.
Ne discende che dal 1° aprile 2010 va ritenuta
una pigione netta di Fr. 12'000.-, ossia calcolata sul solo immobile in
Svizzera.
Non va poi dimenticato che, conformemente al
succitato art. 10 cpv. 1 lett. b LPC, le spese riconosciute per le persone che
vivono a casa comprendono, oltre alla pigione di un appartamento, le relative
spese accessorie.
L'art. 16a OPC-AVS/AI accorda, nei confronti di persone che abitano un
immobile di loro proprietà rispettivamente che beneficiano di un usufrutto o
sono titolari di un diritto d'abitazione
sull'immobile che abitano (art.
16a cpv. 2 OPC-AVS/AI), un forfait annuo di Fr. 1'680.- per le spese accessorie (art. 16a cpv. 3 OPC-AVS/AI), che va
ad aggiungersi all'importo
della pigione netta.
Nel caso in esame, dunque, al ricorrente va
computato nella pigione anche l'importo forfetario di Fr. 1'680.- per spese accessorie.
La pigione lorda ascrivibile
all'insorgente ammonterebbe pertanto a Fr. 13'680.- (Fr. 12'000.- + Fr.
1'680.-).
Tuttavia, ritenuto che sia l'art. 10 cpv. 1 lett.
b cifra 1 LPC sia i citati Decreti esecutivi (cfr. consid. 2.3) limitano tanto
per l'anno 2010 quanto per l'anno 2011 a Fr. 13'200.- l'importo massimo deducibile per le persone sole a titolo di pigione e relative spese accessorie,
nel nuovo calcolo delle prestazioni complementari va pertanto computata la
somma massima di Fr. 13'200.-.
2.19
Quando un
assicurato è proprietario di un bene immobile, nelle sue spese riconosciute
vanno ancora aggiunte le spese di manutenzione del fabbricato (art. 10
cpv. 3 lett. b LPC).
Per quanto attiene al valore massimo delle spese
per la manutenzione di fabbricati previste dall'art. 10 cpv. 3 lett. b LPC, le
stesse sono strettamente legate al valore locativo.
Infatti, l'art. 16 cpv. 1 OPC-AVS/AI prevede che le spese di manutenzione sono
dedotte in base al tasso forfetario dell'imposta cantonale diretta fissato dal Cantone di domicilio.
Per il Cantone Ticino, l'art. 31 cpv. 4 LT, ripreso dalla circolare n. 7/2005 della Divisione
delle contribuzioni del gennaio 2006 e recepita dalla giurisprudenza della
Camera di Diritto Tributario, evidenzia che la deduzione forfetaria è del 15%
del reddito lordo (valore locativo più pigioni) se l'immobile è stato costruito
fino a dieci anni prima dell'inizio del periodo fiscale, mentre è del 25% se la
costruzione risale a oltre dieci anni il periodo fiscale di computo.
In specie, ne consegue che l'importo computabile
all'assicurato nelle sue spese
riconosciute a questo titolo è pari al 15% del valore locativo di Fr. 12'000.-,
ossia a Fr. 1'800.- per quanto concerne l'immobile sito in Svizzera che funge
da sua abitazione. Dalla documentazione raccolta dalla Cassa di compensazione
risulta che l'abitazione del ricorrente è stata costruita di recente (docc. 48-57),
dunque vale il tasso del 15% e non del 25%.
Per contro, per l'abitazione ubicata in __________,
partendo da un valore locativo pari a Fr. 6'000.- (e non da un valore di
reddito ipotetico della locazione, cfr. consid. 2.17) e applicando il coefficiente
del 25% come desumibile dalla predetta notifica di tassazione IC 2010, si
ottengono delle spese di manutenzione di Fr. 1'500.-.
Il Tribunale osserva, però, che non va
dimenticato che l'assicurato è comproprietario di questo immobile e quindi che
le spese di manutenzione a suo carico vanno calcolate sulla metà del
valore locativo.
L'amministrazione verificherà dunque se l'importo
di Fr. 6'000.- fissato dall'autorità fiscale rappresenti il 100% del valore
locativo dell'appartamento di __________ o se tale ammontare corrisponda già
alla quota di comproprietà del ricorrente.
Le spese di manutenzione dovranno essere adeguate
di conseguenza.
In merito alla deduzione di spese di
manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, la recente DTF 138 V 17 ricorda che il limite del ricavo lordo dell'immobile
vale complessivamente per le spese di manutenzione di fabbricati e per gli
interessi ipotecari (cfr. consid. 4.2.1). Inoltre, in caso di persone che
vivono nella loro propria abitazione o casa, il ricavo lordo dell'immobile che
delimita la deduzione delle spese di manutenzione e degli interessi ipotecari
corrisponde al valore locativo dell'immobile prima di un'eventuale riduzione
percentuale per uso proprio secondo la legislazione in materia d'imposta
cantonale diretta del cantone di domicilio o, se del caso, secondo la
legislazione in materia d'imposta federale diretta (cfr. consid. 4.2.3).
2.20
Infine, i
redditi computabili dell'assicurato sono completati con il reddito della
sostanza immobile (art. 11 cpv. 1 lett. b LPC) conformemente alle
considerazioni esposte.
Ne discende che il reddito della proprietà
fondiaria primaria va fissato in Fr. 12'000.-, corrispondendo al valore
locativo stabilito dall'autorità fiscale.
Per contro, il reddito della (com)proprietà
fondiaria secondaria corrisponde al valore di mercato, ovvero al reddito
ipotetico da locazione, in ragione di metà, che l'amministrazione determinerà
conformemente alle indicazioni suesposte (cfr. consid. 2.17).
2.21
Da ultimo, il ricorrente ha
chiesto di essere sentito davanti al TCA (doc. I).
Come già esposto in ingresso (cfr. consid. 2.1)
con riferimento ad una violazione di tale diritto costituzionale da parte della
Cassa cantonale di compensazione, poi rivelatasi inesistente, anche davanti a
questo Tribunale si prescinde dal procedere all'audizione dell'interessato.
In concreto, non essendo stata presentata una “domanda
espressa di procedere ad un'udienza pubblica” (l'assicurato ha chiesto solo
"di essere convocato per discutere la problematica", doc. I),
questo TCA rinuncia all'audizione del ricorrente, poiché superflua ai fini
dell'esito della vertenza (cfr. STF I 472/06 del 21 agosto 2007, consid. 2;
cfr. STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009, dove la generica richiesta di “vegliare
alla parità delle armi […] e all'applicazione dell'art. 6 CEDU” non è stata
giudicata sufficiente per far sorgere l'obbligo di organizzare un dibattimento
pubblico).
2.22
Sulla scorta
delle considerazioni esposte, la decisione impugnata deve essere annullata e
gli atti rinviati alla Cassa cantonale di compensazione, affinché proceda a
tutti i necessari accertamenti indicati nel giudizio e, conseguentemente, emani
una nuova decisione portante sul diritto dell'assicurato alle prestazioni complementari
dal 1° aprile 2010.
Vincente in causa al ricorrente, rappresentato da
una fiduciaria, vanno attribuite ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ Gli
atti vanno rinviati alla Cassa cantonale di compensazione affinché proceda
secondo le considerazioni esposte.
2. Non si percepisce
tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa cantonale di compensazione verserà al
ricorrente l'importo di Fr. 1'800.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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