Lexipedia

Decisione

33.2011.18

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 maggio 2012Italiano64 min

Source ti.ch

Fatti

i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).

In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli

anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello

nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare

fondi dell'assicurazione

vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).

In effetti, la Legge federale sulle prestazioni

complementari all'AVS/AI (LPC)

– tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto

quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di

garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni

vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp.

Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).

Questa nozione è più ampia rispetto al

"minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La

LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e

invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143

(145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito

minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT

1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti

di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei

bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg.

52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio

concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni

complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

2.3. In virtù

dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, hanno diritto alle prestazioni complementari le

persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera che ricevono una

rendita di vecchiaia dell'AVS.

L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota

delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).

Per quanto riguarda le spese riconosciute, l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede che:

"

Per le persone che non vivono durevolmente o per

un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa),

le spese riconosciute sono le seguenti:

a. importo

destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, per anno:

1. 18 140 franchi per le persone sole,

Considerandi

2.

27 210 franchi per i coniugi,

3.

9480 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per

figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per i due

primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante,

per altri due figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;

b. la

pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di

conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né

di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto è il seguente:

1.

13 200 franchi per le persone sole,

2.

15 000 franchi per i coniugi e le persone con orfani che hanno

diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS

o dell'AI,

3.

3600 franchi in più se è necessaria la locazione di un appartamento

in cui è possibile spostarsi con una carrozzella."

L'art. 1 dell'Ordinanza 09 sull'adeguamento

delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 26 settembre 2008, valida anche per l'anno 2010,

prevede l'importo di Fr. 18'720.- per le persone sole.

Con il Decreto esecutivo del 9 dicembre 2009

concernente la LPC (pubblicato il 22 gennaio 2010 nel Bollettino ufficiale

delle leggi e degli atti esecutivi n. 4/2010, RL 6.4.5.3.2), valido per l'anno 2010, il Cantone Ticino ha ribadito i

limiti di reddito fissati dall'Ordinanza

federale.

Per l'anno 2011, il limite di reddito per

le persone sole è stato fissato in Fr. 19'050.- (cfr. l'art. 1 lett. a

dell'Ordinanza 11 sull'adeguamento

delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 24 settembre 2010 e l'art. 1 lett. a del Decreto

esecutivo del 9 novembre 2010 concernente la LPC, pubblicato il 17 dicembre 2010

nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi n. 64/2010).

Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che vivono che per quelle che

non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale,

sono riconosciute le spese seguenti:

" a.

spese per il conseguimento del reddito, fino a concorrenza del

reddito lordo

dell'attività lucrativa;

b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino

a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione,

eccettuata l'assicurazione malattie;

d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria

delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario deve corrispondere al premio

medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);

e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di

famiglia.".

L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili, fra

i quali vi sono:

"

a. due terzi dei proventi in denaro o in

natura dall'esercizio di

un'attività lucrativa per quanto superino annualmente 1000 franchi per le

persone sole e 1500 franchi per i coniugi e le persone con orfani che hanno

diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS

o dell'AI; per gli invalidi aventi diritto a un'indennità giornaliera dell'AI,

il reddito dell'attività lucrativa è computato interamente;

b. i proventi della sostanza mobile e immobile;

c. un quindicesimo della sostanza netta,

oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi

25.

000 franchi per le persone sole, 40 000 franchi per i coniugi e 15 000

franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto

a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al

beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel

calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una

di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è

preso in considerazione quale sostanza;

d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,

comprese le rendite dell'AVS e dell'AI; (…)"

Dal 1° gennaio 2011 l'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC, modificato dalla LF del 13 giugno 2008 concernente il nuovo

ordinamento del finanziamento delle cure, ha un nuovo tenore:

"c.

un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di

rendite di vecchiaia, per quanto superi 37 500 franchi per le persone sole, 60

000.

franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a

una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o

dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari

o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e

serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore

dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione quale sostanza;"

Inoltre, sempre dal 1° gennaio 2011 è stato

aggiunto il cpv. 1bis:

"

In deroga al capoverso 1 lettera c va preso in

considerazione solo il valore dell'immobile eccedente 300 000 franchi se:

a. una coppia possiede un immobile che serve quale abitazione ad

almeno un coniuge, mentre l'altro vive in un istituto o in un ospedale; o

b. una persona è beneficiaria di un assegno per grandi invalidi dell'AVS/AI,

dell'assicurazione infortuni o dell'assicurazione militare e abita in un immobile

di sua proprietà o del suo coniuge."

2.4

Oggetto del

contendere è il diritto di RI 1 di percepire delle prestazioni complementari

dal 1° aprile 2010.

Il ricorrente ha contestato il computo della sua

proprietà fondiaria in __________ al valore di Fr. 375'000.-, giacché il valore

di stima sarebbe invece di Fr. 96'000.- (doc. A4). Inoltre, l'assicurato si è

lamentato che da una parte sua moglie non è stata considerata per il calcolo

del suo fabbisogno, dall'altra parte, però, la sua (di lei) sostanza, ed i

relativi redditi, vengono comunque computati nel suo (di lui) calcolo delle PC.

Egli postula quindi che, qualora le entrate dei coniugi debbano essere sommate,

si tenga però conto soltanto della metà della sostanza di proprietà della

moglie (Fr. 48'000.-) e del relativo valore di reddito (Fr. 4'500.-), stante,

peraltro, il regime matrimoniale della comunione dei beni.

2.5

RI 1 è

sposato con __________, ma l'assicurato vive nell'abitazione primaria di __________,

mentre sua moglie abita nell'appartamento che i coniugi possiedono in __________

(doc. A3).

Di conseguenza, alla fattispecie è applicabile

l'art. 10 OPC-AVS/AI, secondo cui, per il calcolo della prestazione complementare,

non si tiene conto del coniuge o di un altro membro della famiglia che

soggiorna all'estero per un lungo periodo di tempo o il cui luogo di soggiorno

è sconosciuto.

2.6

Al riguardo,

il N. 3123.02 delle Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, edite

dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011, nella versione in essere dal 1° gennaio

2012, precisa che se uno dei coniugi non è preso in considerazione per il

calcolo della PC per il fatto che soggiorna per un lungo periodo all'estero, nel

calcolo delle PC dell'altro coniuge si tiene conto solo delle prestazioni di

mantenimento secondo il diritto di famiglia.

Jöhl, in:

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR) Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a

ed., Basilea 2007, pag. 1693, specifica chiaramente che questo coniuge o questo

membro della famiglia non può quindi essere incluso con le sue spese ed i suoi

redditi nel calcolo delle prestazioni complementari. Questa regolamentazione

rappresenta la trasposizione logica del principio posto dall'art. 2 cpv. 1 e 2 vLPC

(attuali art. 4 ed art. 5 nLPC), secondo il quale esiste un diritto alle

prestazioni complementari soltanto nel caso di un domicilio e di una dimora abituale

in Svizzera. Seguendo questo stesso principio, un coniuge o un altro membro

della famiglia non dovrebbe essere preso in considerazione per il calcolo delle

prestazioni complementari se non risiede durevolmente in Svizzera, anche quando

esiste un diritto proprio alla rendita. È sufficiente, che la prestazione complementare

permetta alla persona che vive in Svizzera di adempiere un eventuale obbligo di

mantenimento in virtù del diritto di famiglia nei confronti della persona che

vive all'estero.

La persona che vive all'estero, che in virtù dell'art. 10

OPC-AVS/AI non va presa in considerazione per la determinazione del diritto

alle PC, non va ignorata completamente. Se è obbligata a versare contributi di

mantenimento nei confronti della persona che vive in Svizzera e che ha diritto

alle PC, allora queste pensioni alimentari devono essere considerate come

redditi. Al contrario, le prestazioni di mantenimento che la persona che vive

in Svizzera deve versare alla persona che sta all'estero vanno computate come

spese.

Il senso e lo scopo della prestazione complementare, e cioè evitare

il rischio di cadere nella povertà, si riferisce soltanto ai cittadini che

vivono in Svizzera. Le persone che vivono all'estero dipendono dall'assistenza

del loro Paese di dimora, per questo motivo il coniuge che vive all'estero

rispettivamente il membro della famiglia che vive all'estero, ai fini delle PC,

non vengono considerati se non indirettamente prendendo in considerazione, laddove

sia il caso, l'obbligo di mantenimento imposto in virtù del diritto di

famiglia.

Tanto più che un computo diretto nella determinazione del diritto alle

PC a seguito del differente potere di acquisto, secondo le circostanze potrebbe

portare ad un inammissibile sovraindennizzo del beneficiario delle prestazioni

complementari che vive in Svizzera.

2.7

Nella sentenza P 15/00 del 17

maggio 2001, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio

2007: Tribunale federale) si è occupato di un assicurato domiciliato in

Svizzera beneficiario di una rendita intera di invalidità, la cui moglie, beneficiaria

di una rendita completiva, ed i cui quattro figli, beneficiari di una rendita

per figli, vivevano in Macedonia. La Cassa di compensazione del Canton Soletta

ha negato il diritto alle PC all'assicurato in presenza di un'eccedenza di

redditi, risultato confermato dal Tribunale cantonale delle assicurazioni.

L'interessato si è quindi rivolto al Tribunale federale delle assicurazioni chiedendo

che, senza computare le rendite completive della moglie e dei figli, retroattivamente

dal 1° gennaio 1998 gli fossero concesse le prestazioni complementari.

L'Alta Corte ha ricordato che le rendite vanno computate nei

redditi determinanti (art. 3c cpv. 1 lett. d vLPC) e che in virtù dell'art. 3a

cpv. 7 lett. a vLPC il Consiglio federale ha emanato l'art. 10 OPC-AVS/AI, che

esclude dal computo della PC il coniuge che soggiorna all'estero per un lungo

periodo. La Cassa di compensazione ha tenuto conto di questo principio, in

quanto per le spese riconosciute ha considerato soltanto le spese del ricorrente.

Tuttavia, per i redditi determinanti l'amministrazione ha incluso le rendite

completive della moglie e dei quattro figli, che spettano al padre in qualità

di detentore del diritto principale, sebbene lo scopo sia quello di essere

utilizzate per il mantenimento dei familiari. Ciò stante, la nostra Massima

istanza ha ritenuto che tale soluzione (includere le rendite completive) non si

giustificava, dato che l'amministrazione e i giudici di prima istanza non hanno

aumentato il limite del fabbisogno dell'assicurato secondo l'art. 3b cpv. 1

lett. a cifra 1 e 2 vLPC.

Pertanto, il TFA ha ritenuto compito dell'amministrazione, a cui

gli atti sono stati retrocessi, verificare nuovamente il diritto del ricorrente

alle prestazioni complementari, senza però il computo delle rendite per figli e

della rendita completiva per la moglie.

Nella DTF 127 V 248 (P 55/99 del 5 giugno 2001 = SVR

2001.

EL Nr. 8 = Pratique 2001 pag. 231), l'allora TFA ha esaminato il diritto

alle prestazioni complementari di un'assicurata beneficiaria di una rendita

d'invalidità dal 1° luglio 1997 a cui è stata rifiutata la prestazione

complementare, considerando un reddito ipotetico da attività lucrativa di Fr.

10'973.- e la metà della prestazione d'uscita della cassa pensioni del marito

che viveva in Turchia, pari ad una sostanza di Fr. 67'002.-. L'assicurata si è

rivolta all'Alta Corte chiedendo di ricalcolare le sue prestazioni senza

computare il reddito ipotetico e la sostanza ipotetica.

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha analizzato se andava

computato nella sostanza della ricorrente il capitale di Fr. 67'002.-, corrispondente

alla metà della prestazione d'uscita di Fr. 134'004,95 che la Cassa pensioni ha

versato al coniuge al momento del suo pensionamento al 30 giugno 1997 (cfr.

consid. 3).

L'assicurata ha sostenuto che il marito, trasferitosi in Turchia dove

ha acquistato un appartamento con i soldi ricevuti dalla Cassa pensioni, non disponeva

più di liquidità e, sulla base della situazione delle sue entrate e della sua

sostanza, non era in grado né voleva provvedere finanziariamente al suo (di

lei) sostentamento. Invocando l'art. 10 OPC-AV/AI, la ricorrente ha chiesto di

non considerare i redditi e la sostanza del marito all'estero, ma che solo le

prestazioni di mantenimento del diritto di famiglia alle quali è tenuto il

marito che vive all'estero potrebbero entrare in considerazione (cfr. consid.

3b).

L'Alta Corte ha ricordato il principio secondo cui per la determinazione

del diritto alle PC devono essere considerati solo i redditi effettivamente

percepiti e la sostanza esistente, dei quali l'avente diritto alle prestazioni

può disporre senza restrizioni; rimane riservata l'ipotesi della rinuncia di

sostanza (cfr. consid. 4a).

Il TFA ha analizzato (cfr. consid. 4b) la natura delle prestazioni

della previdenza professionale, che rientrano negli acquisti di un coniuge a

titolo oneroso durante il regime ordinario della partecipazione agli acquisti (art.

197.

cpv. 2 cifra 2 CC) e in cui ciascun coniuge amministra i suoi acquisti e i

suoi beni propri, ne gode e ne dispone (art. 201 cpv. 1 CC). Rimane riservato

tuttavia il dovere di mantenimento della famiglia (art. 163

seg. CC). Inoltre, il capitale ricevuto da un coniuge da un'istituzione di

previdenza è ascritto ai beni propri fino a concorrenza del valore

capitalizzato della rendita che gli sarebbe spettata allo scioglimento del regime

dei beni (art. 207 cpv. 2 CC).

La nostra Massima istanza si è quindi domandata

quale sia la natura del credito di partecipazione di un coniuge prima dello scioglimento

del regime dei beni (cfr. consid. 4c).

In conclusione, se un coniuge non può, prima

dello scioglimento del regime, disporre o realizzare la sua aspettativa

all'aumento, questo elemento della sostanza non può essere ritenuto per il

calcolo della PC. Pertanto, per la durata del regime matrimoniale i beni

facenti parte degli acquisti di un coniuge non possono essere presi in

considerazione nel calcolo della prestazione complementare quali parti di

sostanza dell'altro coniuge.

Dagli atti non traspare se lo scioglimento del

regime è intervenuto a seguito di una separazione. Al momento della richiesta

di prestazioni complementari (1998), i coniugi erano ancora sposati, mentre nel

ricorso di diritto amministrativo l'assicurata ha indicato che dal 1997 il

marito vive in Turchia separato dalla famiglia per motivi finanziari. Posto che

ci si doveva basare sulla situazione esistente al momento dell'emanazione della

decisione impugnata, il TFA non ha quindi esaminato la questione alla luce di una

separazione giuridica dei coniugi e, conseguentemente, ha ritenuto superfluo

analizzare il caso giusta l'art. 10 OPC-AVS/AI (cfr. consid. 4d).

Nella sentenza P 12/04 del 14 settembre 2005 (SVR 2007 EL Nr. 2) l'assicurato,

titolare di una rendita d'invalidità, nel maggio 2003 ha chiesto di beneficiare delle prestazioni complementari. Nel luglio 2003 i coniugi hanno

sottoscritto un accordo secondo cui l'assicurato si obbligava a versare alla

moglie un contributo di mantenimento di Fr. 500.- al mese. L'istituto delle

assicurazioni sociali del Canton San Gallo ha respinto la domanda, non considerando

come computabili nelle sue spese il contributo di mantenimento di Fr. 500.- alla

moglie che viveva in Bosnia. Il Tribunale cantonale ha parzialmente accolto il

ricorso e ha rinviato gli atti all'amministrazione, affinché ricalcolasse il

diritto alle PC tenendo conto del contributo di Fr. 500.- al mese.

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha dapprima confermato

la tesi dell'istanza precedente, secondo cui i doveri reciproci di mantenimento

non si scontrano con l'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC, quando corrispondono non

solo alle possibilità finanziarie dell'avente diritto alle PC, ma anche al

bisogno del coniuge. Determinante per questa valutazione è il dovere di

mantenimento dell'art. 163 CC, che viene fissato dal giudice competente in

materia di misure di protezione dell'unione coniugale. Se un avente diritto a

prestazioni complementari che vive separato dal suo coniuge gli versa di comune

accordo una pensione alimentare, l'accertamento del contributo di mantenimento appropriato

non può essere delegato al giudice civile, ma deve spettare all'amministrazione,

poiché non si può esigere che un coniuge interpelli, semplicemente per fare

constatare l'indennità dovuta secondo l'art. 163 CC quale spesa da prendere in

considerazione giusta l'art. 3b cpv. 3 lett. e vLPC, il giudice competente in

materia di misure di protezione dell'unione coniugale (cfr. consid. 3).

Il TFA ha poi confermato la tesi del Tribunale cantonale, secondo

cui solo le pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (art.

3b cpv. 3 lett. e vLPC) che sono effettivamente corrisposte dovrebbero essere

deducibili, per evitare che le prestazioni complementari finanzino un elevato

tenore di vita e affinché si eviti un utilizzo arbitrario delle prestazioni

complementari. Pertanto, contrariamente alla formulazione in senso stretto

dell'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC, vanno computati non solo i redditi ai quali

si è rinunciato senza obbligo legale o motivi giuridici imperativi. Anzi, deve

essere escluso anche il computo di spese che l'assicurato effettua senza

obbligo giuridico o motivi giuridici imperativi, poiché anche il computo di tali

spese ha quale conseguenza l'ottenimento arbitrario di prestazioni

complementari. Il computo di ogni importo deve perciò essere limitato a ciò che

viene eseguito in adempimento ad un dovere del diritto di famiglia. Prestazioni

di mantenimento effettuate volontariamente a titolo di dovere secondo il

diritto di famiglia non sono computabili. Tali prestazioni di mantenimento offerte

volontariamente sono però ammesse se il coniuge tenuto al dovere di

mantenimento dispone solo di redditi al di sotto del minimo esistenziale e, ciò

nonostante, egli fornisce prestazioni di mantenimento (cfr. consid. 4.1).

Infine, l'Alta Corte ha concluso che sulla base degli atti non era

sufficientemente dimostrato che l'importo di Fr. 500.- al mese rappresentasse

il corrispondente dovere di mantenimento in virtù dell'art. 163 CC. A causa

della differenza del potere di acquisto fra la Svizzera e la Bosnia, non è da

escludere che i coniugi abbiano concordato un contributo di mantenimento superiore

all'effettivo bisogno in vista delle prestazioni complementari, cosicché esso

appare arbitrario. Per rispondere a questa domanda sono però necessari

ulteriori accertamenti in merito al contributo ragionevole della moglie nella

comunione domestica così pure riguardanti l'ammontare del contributo per il finanziamento

di un adeguato standard di vita. Provvedendo a determinare l'importo

appropriato quale indennità ex art. 163 CC, la Cassa di compensazione deve quindi

tenere conto di un livello del costo della vita nettamente inferiore al

domicilio del coniuge che ha diritto alla pensione alimentare e che vive

all'estero (cfr. consid. 4.2).

2.8

Sulla scorta della

giurisprudenza esposta, il TCA conclude dunque che la soluzione adottata dalla Cassa di compensazione è parzialmente errata.

2.9

Va

innanzitutto rilevato che l'amministrazione ha considerato giustamente il

ricorrente come persona sola e quindi ha ritenuto soltanto le sue spese nel

calcolo delle sue PC.

Tuttavia, essa non ha considerato l'eventuale

contributo di mantenimento che l'assicurato, implicitamente, versa

(volontariamente) al suo coniuge, dato che, per sua stessa ammissione (doc. 42),

il ricorrente mantiene la moglie che non ha redditi propri.

Di conseguenza, spetta alla Cassa cantonale di

compensazione, a cui gli atti vanno rinviati, l'accertamento del

contributo di mantenimento appropriato secondo il dovere di mantenimento fra i

coniugi (art. 163 CC) quale spesa da prendere in considerazione giusta l'art.

10.

cpv. 3 lett. e LPC (citata STFA P 12/04 consid. 3).

Inoltre, provvedendo a determinare l'importo appropriato quale

indennità ex art. 163 CC, l'amministrazione deve tenere conto di un livello del

costo della vita (verosimilmente) inferiore al domicilio del coniuge che ha

diritto alla pensione alimentare e che vive all'estero (citata STFA P 12/04 consid.

4.

).

2.10

Il TCA

evidenzia che la Cassa cantonale di compensazione, che ha considerato il

fabbisogno per persona sola giusta l'art. 10 cpv. 1 lett. a cifra 1 LPC, ha però

computato nei redditi dell'insorgente anche la parte della sostanza di

proprietà della moglie, seppure soggiornante all'estero per un lungo periodo, e

di cui pertanto non si deve tenere conto in virtù dell'art. 10 OPC-AVS/AI

(sugli aaspetti del computo della sostanza all’estero si faccia riferimento

alla decisione di questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni dell’8 giugno

2010.

inc. 42.2009.19, in particolare cons. 2.7).

Ciò significa che gli immobili siti a __________

(__________), part. 3608 sub 4, sub 10 e sub 16, acquistati nel 2007 e detenuti

in comproprietà per metà dal ricorrente e per metà dalla moglie __________ (doc.

A3), vanno computati nel calcolo delle prestazioni complementari di RI 1 in

ragione di un mezzo.

Questa soluzione va adottata sia che l'insorgente

sia in regime ordinario della partecipazione agli acquisti (art. 196 segg. CC),

e quindi gli si computa solo la sua quota di comproprietà, sia che egli sia in

regime di comunione dei beni con la moglie.

In questo seconda ipotesi, infatti, la

comunione universale dei beni riunisce in un'unica sostanza tutti i beni e

tutti i redditi dei coniugi, eccetto i beni propri per legge (art. 222 cpv. 1

CC) e la sostanza comune appartiene, indivisa, ad entrambi i coniugi (art. 222

cpv. 2 CC); pertanto, nessun coniuge può disporre della sua quota (art. 222

cpv. 3 CC).

Ciò comporta che in caso di scioglimento della comunione per la

morte di un coniuge o per pattuizione di un altro regime, a ciascun coniuge od

ai suoi eredi spetta la metà dei beni comuni (art. 241 cpv. 1 CC).

La soluzione esposta va applicata anche al reddito immobiliare,

che va computato nei redditi dell'assicurato in virtù dell'art. 11 cpv. 1 lett.

b LPC.

Benché l'abbia affermato nel suo ricorso (doc.

I), l'esistenza di questo regime matrimoniale straordinario non è stata finora

comprovata dal diretto interessato. Spetterà pertanto alla Cassa

cantonale di compensazione verificare questa situazione, chiedendo all'assicurato

di produrre la convenzione matrimoniale con cui i coniugi avrebbero, se del

caso, adottato questo regime.

Per quanto concerne, invece, gli immobili siti in Svizzera,

di proprietà del solo ricorrente, gli stessi vanno interamente computati

nella sua sostanza rispettivamente nelle sue spese per gli oneri di

manutenzione e nei redditi per il valore locativo, indipendentemente dal regime

matrimoniale scelto dai coniugi.

2.11

L'accertamento

del regime matrimoniale del ricorrente servirà comunque anche per stabilire il deposito

a risparmio e i proventi della sostanza mobile (art. 11 cpv. 1 lett.

b LPC) da considerare per il calcolo delle prestazioni complementari

dell'assicurato.

Il Tribunale osserva, al riguardo, che il

ricorrente è titolare di tre conti bancari presso __________, di cui due conti

di risparmio, uno in franchi (doc. 69) e l'altro in euro (doc. 68), sono

cointestati a RI 1 e/o __________ (doc. 69), mentre il terzo conto di

risparmio, in franchi, è intestato al solo all'assicurato (doc. 70). Il conto estero

presso "__________" è cointestato (doc. 67).

In virtù dei principi appena esposti, se il

matrimonio dell'assicurato è retto dal regime ordinario della partecipazione

agli acquisti, ai fini delle prestazioni complementari, vanno considerati come

sostanza appartenente all'interessato i suoi conti cointestati, ma nella misura

della metà, essendo il coniuge cointestatario escluso dal calcolo delle

PC siccome abitante all'estero e quindi la proprietà dei conti bancari va suddivisa

teoricamente per metà.

Diversamente, il conto in franchi di cui l'interessato

è l'unico titolare, va computato interamente a titolo di suo deposito a

risparmio.

Non va infatti dimenticato che per la

durata del regime matrimoniale i beni facenti parte degli acquisti di un

coniuge non possono essere presi in considerazione nel calcolo della

prestazione complementare quali parti di sostanza dell'altro coniuge (DTF 127 V

248.

consid. 4d).

Per contro, qualora si rivelasse che,

effettivamente, l'insorgente ha optato per il regime matrimoniale della

comunione dei beni, allora sia i conti cointestati che il conto bancario di cui

egli è il solo titolare vanno suddivisi in ragione di un mezzo ciascuno in virtù

dell'art. 241 cpv. 1 CC e quindi solo la metà appartenente idealmente

all'assicurato andrebbe conteggiata per il calcolo delle prestazioni

complementari.

I medesimi ragionamenti vanno adottati per la

determinazione dei proventi della sostanza mobile, computabili

nei redditi dell'assicurato (art. 11 cpv. 1 lett. b LPC).

2.12

In merito

alla lamentela sul valore (eccessivo) di computo dell'immobile detenuto in __________,

va osservato che nella decisione formale dell'8 settembre 2011 la Cassa di

compensazione si è basata sia sulla dichiarazione dell'assicurato medesimo nel

formulario per la richiesta delle PC (domanda n. 44.02), sia sulla

dichiarazione fiscale IC/IFD 2009 (doc. 23), in cui il valore commerciale delle

altre proprietà fondiarie era di Fr. 375'000.-.

Con l'opposizione l'assicurato ha prodotto nuova

documentazione, dalla quale risulta che il valore di stima di questo immobile,

applicando alla rendita catastale un coefficiente 115.5 trattandosi di un

immobile utilizzato quale prima casa di abitazione per la moglie, risulta di

Fr. 96'108.- (doc. A4).

Nella decisione su opposizione l'amministrazione

ha invece considerato l'importo di Fr. 310'000.- indicato dall'interessato

stesso nella dichiarazione d'imposta IC/IFD 2010 (doc. 84).

Con la risposta di causa la Cassa ha precisato di

avere modificato i parametri attenendosi alla dichiarazione fiscale IC/FD 2010.

In seguito, con l'emanazione il 30 novembre 2011

(doc. B2) della notifica di tassazione IC/IFD 2010 su reclamo, la Cassa ha nuovamente

rivisto il computo della sostanza.

L'amministrazione ha ritenuto che per determinare

il valore dell'immobile sito a __________ (__________) che non serve quale

abitazione primaria al ricorrente - che tale immobile serva invece da

abitazione primaria al suo coniuge non è determinante, visto che di

quest'ultima, come detto, non si tiene conto per il calcolo della PC -, si

considera il suo valore venale giusta l'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI e non il

valore di stima ex art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI.

In assenza di altri parametri di valutazione,

l'amministrazione si è attenuta agli elementi di calcolo indicati dalla

competente autorità estera. La Cassa di compensazione ha quindi moltiplicato il

valore di reddito dell'immobile per il coefficiente 126, applicabile per gli

immobili che non costituiscono la prima casa d'abitazione, ottenendo così un

valore venale di Fr. 104'846.- (doc. IX/1).

Sulla scorta di questo valore, il nuovo calcolo

delle PC del 12 dicembre 2011 eseguito pendente causa dalla Cassa attribuisce

all'assicurato delle prestazioni complementari di Fr. 114.-/mese.

2.13

Per quanto

attiene la modalità di calcolo della sostanza si rileva che, ai sensi dell'art. 9 cpv. 5 lett. b LPC, il Consiglio

federale disciplina la valutazione dei redditi computabili, delle spese riconosciute

nonché della sostanza.

Per l'art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI, la valutazione della sostanza computabile

deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di

domicilio.

Per il Cantone Ticino si applica l'art. 42 cpv. 1 LT che, nel nuovo tenore in

vigore dal 1° gennaio 2009, prevede che gli immobili e i loro accessori sono

imposti per il valore di stima ufficiale.

Secondo l'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, la sostanza immobiliare che non serve da

abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle PC deve

essere computata al valore corrente.

Nel caso concreto, dagli atti risulta che la PPP

17583.

(doc. 56) e la PPP 17593 (doc. 53) di cui al fondo n. 95 RFD di __________,

sono di proprietà dell'assicurato e costituiscono il posteggio nell'autorimessa

rispettivamente la sua abitazione primaria.

Per l'immobile che costituisce

l'abitazione primaria dell'insorgente, il valore di questa costruzione - e solo

di essa -, deve essere determinato secondo la stima ufficiale (art. 17

cpv. 1 OPC-AVS/AI che rinvia all'art. 42 cpv. 1 LT).

Tuttavia, questo Tribunale evidenzia che dal

registro fondiario risulta che con atto dell'11 aprile 2012, di cui al DG 4752,

il ricorrente ha venduto sia il parcheggio di cui al foglio PPP 17583, sia l'appartamento

di cui al foglio PPP 17593.

L'amministrazione terrà presente questi fatti

nuovi per il calcolo delle PC del ricorrente in virtù dell'art. 25 OPC-AVS/AI.

Per l'immobile all'estero, dalla "Visura per

immobile" agli atti risulta, come visto, che le particelle n. 3608 sub 4, n.

3608.

sub 10 e n. 3608 sub 16, erano detenute, almeno fino al 10 novembre 2011, in comproprietà dal ricorrente e da sua moglie, la quale abita(va), da sola, nell'appartamento

di cui al sub 4.

Quanto all'applicazione dell'art.

17.

cpv. 4 OPC-AVS/AI ritenuta dalla Cassa di compensazione, questo Tribunale

osserva che la stessa è corretta se applicata agli immobili in cui l'assicurato non abita a tutti gli

effetti; in tal caso fa quindi stato il valore venale.

A proposito del computo di un immobile comprato in Bosnia dall'assicurata

con i soldi che ha ricevuto a titolo di riparazione per la morte del marito in

un incidente stradale che non ritiene quindi computabile come sostanza

immobiliare, il Tribunale federale si è espresso nella sentenza 8C_187/2007 del 22 novembre 2007:

" (…)

6.1

Die Beschwerde richtet sich vorab gegen die

von der Vorinstanz bestätigte Anrechenbarkeit der im Besitz der

Beschwerdeführerin stehenden Liegenschaft in Bosnien. Die Beschwerdeführerin

macht geltend, die Liegenschaft sei nicht anrechenbar, weil sie mit Genugtuungsleistungen

erworben worden sei, welche sie und ihr verstorbener Ehemann wegen eines Verkehrsunfalls

erhalten hätten. Solche Leistungen seien weitgehend steuerfrei und dürften bei

der EL-Berechnung nicht berücksichtigt werden.

6.2

Dieser Auffassung kann nicht beigepflichtet

werden. Bei der Anrechnung des Vermögens gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c ELG ist

vom Reinvermögen auszugehen, welches die beweglichen und unbeweglichen

Vermögenswerte umfasst. Bestimmungen, welche den Vermögensbegriff einschränken

würden, enthält das Gesetz nicht. Es sind daher grundsätzlich alle Vermögenswerte

anrechenbar, über die der Leistungsansprecher ungeschmälert verfügen kann (BGE

127.

V 248 E. 4a S. 249, 122 V 19 E. 5a S. 24). Anrechenbar sind insbesondere

auch Genugtuungsleistungen (BGE 129 III 145 E. 3.5.1 und 3.5.2 mit

Hinweisen auf die Rechtsprechung und das Schrifttum) und damit auch

Vermögenswerte, welche aus Genugtuungsleistungen erworben werden. An der

Anrechenbarkeit ändert nichts, dass es sich im vorliegenden Fall um eine

Liegenschaft im Ausland handelt. Nach den im Rahmen von Art. 97 Abs. 1 BGG

für das Bundesgericht verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz ist nicht

ausgewiesen, dass die - im Jahr 2001 erworbene - Liegenschaft unverkäuflich

oder ein allfälliger Verkaufserlös nicht in die Schweiz transferierbar ist. Wie

das kantonale Gericht zu Recht feststellt, wäre es Sache der Versicherten näher

darzulegen, aufgrund welcher Umstände eine Veräusserung nicht möglich sein

sollte. Die Beschwerdeführerin bringt diesbezüglich auch in der

letztinstanzlichen Beschwerde nichts Konkretes vor, was zu einer anderen

Beurteilung zu führen vermöchte. Der blosse Hinweis auf die schlechte

Wirtschaftslage nach dem Kriegsende in Bosnien (1995) genügt nicht.

6.3

Nicht gefolgt werden kann der

Beschwerdeführerin auch, soweit sie geltend macht, eine Anrechenbarkeit

entfalle, weil es sich um eine selbst bewohnte Liegenschaft handle und der Wert

unter dem für solche Liegenschaften nach Art. 3 Abs. 1 lit. c ELG geltenden

Grenzwert von Fr. 75'000.- liege.

6.3.1

Wie die Verwaltung in der Vernehmlassung

zur Beschwerde zutreffend ausführt, fällt der Freibetrag bei selbst bewohnten

Liegenschaften im Ausland grundsätzlich nicht in Betracht, weil der EL-Anspruch

den Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz voraussetzt (Art. 2

Abs. 1 ELG und Art. 13 ATSG). Nach der Rechtsprechung und Verwaltungspraxis

gilt der gewöhnliche Aufenthalt in der Schweiz - vorbehältlich hier nicht

zutreffender Ausnahmen - als unterbrochen, wenn sich der Leistungsansprecher während

mehr als drei Monaten im Ausland aufhält (BGE 126 V 463 E. 2c S. 465; Rz. 2009

der vom BSV herausgegebenen Wegleitung über die Ergänzungsleistungen [WEL],

gültig ab 1. Januar 2002). Hält sich der Leistungsansprecher nur kurzfristig

(beispielsweise ferienhalber) in einer eigenen Liegenschaft im Ausland auf, so

dass der gewöhnliche Aufenthalt in der Schweiz nicht unterbrochen wird, kann

nicht von einer selbst bewohnten Liegenschaft im Sinne der Gesetzesbestimmung

gesprochen werden. Der Leistungsansprecher kann in solchen Fällen bei den

anerkannten Ausgaben die Mietkosten in der Schweiz in Abzug bringen (Art. 3b

Abs. 1 lit. b ELG), nicht aber gleichzeitig den Freibetrag für eine selbst

bewohnte Liegenschaft in Anspruch nehmen.

6.3.2

Davon ist auch im vorliegenden Fall

auszugehen, hat die Beschwerdeführerin ihren Wohnsitz und gewöhnlichen

Aufenthalt doch in der Schweiz und benutzt sie die Liegenschaft in Bosnien

ihren Angaben zufolge lediglich zu Ferienzwecken. Nach den zutreffenden

Erwägungen des kantonalen Gerichts stellt sich bei dieser Sachlage die Frage,

ob die Beschwerdeführerin unter dem Gesichtswinkel des EL-Anspruchs nicht

gehalten wäre, die Liegenschaft im Ausland zu vermieten, und ob mangels

Vermietung nicht auf eine Verzichtshandlung im Sinne von Art. 3c Abs. 1 lit. g

ELG zu schliessen wäre. Im Hinblick darauf, dass in der Beschwerde von

einem Auslandaufenthalt von mehreren Monaten im Jahr gesprochen wird, könnte

sich anderseits die Frage stellen, ob nicht ein Unterbruch des gewöhnlichen

Aufenthaltes in der Schweiz vorliegt, mit der Folge, dass der Anspruch auf Ergänzungsleistungen

für diese Zeit zu verneinen wäre. Die Vorinstanz hat die Sache zu Recht an die

Verwaltung zurückgewiesen, damit sie den Sachverhalt in diesen Punkten näher

prüfe und hierauf neu verfüge." (…)

(le evidenziature sono della redattrice)

In concreto, che la casa di __________ non sia l'abitazione

dell'assicurato risulta dalle sue stesse affermazioni, dal momento che egli ha

il domicilio a __________, dove risiede in un

appartamento di sua proprietà.

Quindi, l'immobile

in __________ non serve d'abitazione al ricorrente e come tale deve essere

valutato al valore venale, seguendo alla lettera il testo dell'art. 17

cpv. 4 OPC-AVS/AI (cfr. parere del 24 agosto 2011 dell'UFAS citato nella STCA

del 19 ottobre 2011, 33.2011.6), indipendentemente dal fatto che la moglie vi

abiti, dato che la stessa non è inclusa nel calcolo PC del marito.

2.14

Secondo la

prassi dell'allora TFA (dal 1°

gennaio 2007: Tribunale federale), per determinare il valore commerciale l'amministrazione deve far esperire una

perizia da un ufficio competente. Il TCA ha infatti dichiarato illegale la

precedente prassi della Cassa, che consisteva nell'aumentare sistematicamente

del 30% il valore di stima ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di

nuove stime poteva risultare un valore superiore a quello corrente (RDAT

II-1995 pagg. 203 segg.).

L'Alta Corte ritiene che per la determinazione del valore corrente

degli immobili, l'ufficio

cantonale deve sempre far capo allo stesso servizio (STFA P 9/04 del 7 aprile

2004; SVR 1998 EL Nr. 5). Secondo la Massima istanza, sarebbe infatti

inammissibile calcolare l'importo

delle prestazioni complementari in base a stime elaborate da autorità

differenti (Pratique VSI 1993 pag. 137).

Nel Cantone Ticino, la Cassa cantonale di

compensazione affida detto compito all'Ufficio cantonale di stima.

In merito a ciò si osserva ancora che in un caso

riguardante il nostro Cantone in cui il ricorrente aveva contestato la valutazione

immobiliare operata dall'Ufficio cantonale di stima, il TFA ha confermato

l'operato dei periti (STFA P 10/06 del 13 aprile 2007; STFA P 38/96 del 27

febbraio 1998).

2.15

Nel caso di

specie, l'immobile da valutare si trova all'estero, ciò che rende impossibile

una valutazione da parte di periti attivi in Svizzera ed in particolare

dell'Ufficio cantonale di stima.

Di conseguenza, la Cassa di compensazione si è

attenuta ai dati risultanti dal documento "__________" ed alle

indicazioni fornite dall'autorità estera competente in materia. __________ ha infatti

spiegato al rappresentante del ricorrente che la rendita figurante nella __________,

moltiplicata per un determinato coefficiente variante dal tipo di immobile,

serve per determinare il valore catastale degli immobili (doc. A3).

Per l'immobile dell'assicurato, trattandosi della

prima casa di abitazione il coefficiente applicabile è 115,50, mentre nel caso

di altri fabbricati il coefficiente è 126.

Sulla scorta di queste indicazioni,

l'amministrazione ha dunque calcolato il valore venale moltiplicando la rendita

per 126 e non per 115,50, dato che la part. n. 3608 non costituisce la prima casa

dell'assicurato. La Cassa di compensazione ha quindi ritenuto che il valore

venale della casa di __________ corrisponda a Fr. 104'846.- (€ 665,45 x 126 x

1,25045 [cambio €/Fr.]).

D'avviso del Tribunale, questa soluzione non può

essere confermata.

L'amministrazione ha in effetti semplicemente applicato

un coefficiente diverso da quello pertinente alla prima casa, ma esso si

riferisce soltanto ad altri fabbricati e non ad altri tipi di valutazione, come

può essere la valutazione commerciale di un immobile.

Seguendo il ragionamento dell'autorità

amministrativa, in tal modo fra il valore fiscale (€ 665,45 x 115,5 x 1,25045

[cambio €/Fr.] = Fr. 96'108.-) ed il valore venale (Fr. 104'846.-) dell'immobile

del ricorrente e di sua moglie non v'è un gran differenza, mentre il

valore fiscale di un immobile di solito non corrisponde al valore effettivo,

che si potrebbe conseguire sul libero mercato in caso di

vendita (RtiD n. 16t/II-2010

consid. 2.2).

Va infatti osservato che il valore catastale è

altrimenti detto valore fiscale (doc. IX/1) e quindi non corrisponde certo al

valore commerciale di un immobile, tanto che le stesse autorità estere affermano

che "__________" (doc. IX/1).

2.16

Riguardo alla valutazione di

immobili ubicati all'estero, il N. 3444.03 DPC prevede che ci si può fondare su

una valutazione effettuata all'estero se non è ragionevolmente possibile procedere

ad un'altra valutazione.

Il Tribunale federale ha esaminato questa questione nella sentenza

9C_540/2009 del 17 settembre 2009 portante sulla contestazione

della valutazione di un immobile sito in Tunisia. L'amministrazione l'aveva

valutato secondo l'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI a Fr. 75'000.-, mentre il

Tribunale delle assicurazioni del Canton Zurigo a Fr. 62'000.-. I ricorrenti

hanno invece chiesto di ritenere un valore netto di Fr. 26'605,08.

L'Alta Corte ha accolto il ricorso e ha annullato

il giudizio cantonale, rinviando la causa all'amministrazione per ricalcolare

il diritto alle prestazioni complementari dei ricorrenti conformandosi alle

seguenti considerazioni:

"

(…)

3.

Nach verbindlicher Feststellung der Vorinstanz

hatte die Beschwerdeführerin die Liegenschaft in Tunesien 1994 für Fr. 53'500.-

erworben. Sodann tätigte sie Investitionen für den Innenausbau des Wohnhauses

in der Höhe von Fr. 8500.-. Da nach der tunesischen Gesetzgebung ein

allfälliger Verkaufserlös lediglich in der Höhe des in Schweizer Franken

bezahlten Kaufpreises wieder in Devisen ausgeführt werden kann, bildet die

Summe von Fr. 62'000.- den maximal möglichen anrechenbaren Verkehrswert nach

Art. 17 Abs. 4 ELV (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts P 82/02 vom 26. Mai

2003.

E. 2.2). Dies ist unbestritten. Die Beschwerdeführer tragen die Beweislast

dafür, dass der Verkehrswert der Liegenschaft (in Schweizer Franken) weniger

als Fr. 62'000.- beträgt, wie sie geltend machen (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts

P 29/02 vom 10. Dezember 2002 E. 1 und 2.2).

4.

Die Vorinstanz ist bei der Ermittlung des

Verkehrswertes der Liegenschaft der Beschwerdeführerin in Tunesien von der

Bewertung des AZL im Einspracheentscheid vom 30. März 2007 ausgegangen, welche

nach Abzug der Grundpfandschulden von Fr. 5000.- den Betrag von Fr. 75'000.-

ergeben hatte. Diese Einschätzung wiederum stützt sich auf die 1999

vorgenommene Berechnung. Damals wurde der Verkehrswert der Liegenschaft aus der

Summe von Gebäudewert und Landwert bestimmt. Der Wert des zweistöckigen

Gebäudes setzte sich zusammen aus den reinen Materialkosten (Fr. 20'000.-) samt

einem Zuschlag für den guten Ausbau (Fr. 10'000.-), je pro Stockwerk, sowie den

zusätzlich getätigten Investitionen in der Höhe von Fr. 8500.-. Der Landwert

errechnete sich nach der Formel 'Anzahl m2 x m2-Preis', was Fr. 14'400.- (240 m2 x Fr. 60.-/m2) ergab. Die von den Beschwerdeführern veranlasste Verkehrswertschätzung, welche

ein vom Amtsgericht X.________ beauftragter einheimischer Architekt vornahm und

umgerechnet Fr. 31'605.- ergab («Begutachtungsbericht» vom 26. Dezember 2006),

genügt nach Auffassung der Vorinstanz den Anforderungen an eine Expertise

nicht, weshalb darauf nicht abgestellt werden könne.

5.

5.1

Die Beschwerdeführer machen wie schon vor

Vorinstanz geltend, die Bewertung der Liegenschaft in Tunesien (Gebäudewert:

Fr. 68'500.-, Landwert: Fr. 14'400.-) beruhe auf falschen Grundlagen. Die

Schätzung von 1999 beziehe sich auf die Nachbarliegenschaft. Die Fläche dieses

Grundstückes betrage 240 m2. Demgegenüber messe das Grundstück der Beschwerdeführerin

lediglich 125 m2. Aufgrund der Grundrisspläne zu den Schätzungen von 1999 und

2006.

betreffen die beiden Schätzungen in der Tat unterschiedliche Grundstücke.

Weder die Vorinstanz noch das AZL und der Bezirksrat bestreiten, dass der bei

der Berechnung der Zusatzleistungen zur Altersrente der AHV eingesetzte

Liegenschaftswert offensichtlich nicht das in Frage stehende Grundstück

betrifft.

5.2

Die Schätzung gemäss «Begutachtungsbericht»

vom 26. Dezember 2006 ergab einen Sachwert der Liegenschaft, bestehend aus dem

Wert der «Konstruktion» und der «Erde-Parzelle», von Fr. 31'605.08. Die bei den

Akten liegende deutsche Übersetzung des Berichts ist zwar unvollständig. Immerhin

ist sie insofern beweiskräftig, als sie die Bewertung durch das AZL ernstlich

in Frage stellt und Anlass zu weiteren Abklärungen gibt. Vorab setzt sich auch

diese Schätzung aus einem Gebäudewert und einem Landwert zusammen. Sodann wurde

die Schätzung von einem einheimischen Gebäudefachmann im Auftrag eines Gerichts

gemacht. Es bestehen keine Anhaltspunkte für die Annahme einer

Gefälligkeitsschätzung. Es trifft zwar zu, dass die Angaben betreffend den Wert

der «Konstruktion» und der «Erde-Parzelle» - jedenfalls im übersetzten Dokument

- nicht näher begründet wurden. Dies gilt indessen auch für die Berechnung des

AZL, wie in der Beschwerde zu Recht geltend gemacht wird. Ebenfalls steht fest,

dass X.________ ein touristisch gut erschlossenes Gebiet am Meer ist und das

Haus drei Schlafzimmer, zwei Badezimmer und einen grossen Ess-Wohnraum

aufweist. Daraus allein kann indessen nicht ohne weiteres auf einen guten, auch

touristischen Ansprüchen genügenden Ausbaustandard geschlossen werden, wie das

die Vorinstanz tut, zumal das Haus der Beschwerdeführerin im Unterschied zum

angebauten Haus auf der Nachbarliegenschaft keine grosse Terrasse hat.

Schliesslich könnte die Schätzung von 1999 nur bei Berücksichtigung der

seitherigen Entwicklung auf dem Immobilienmarkt sowie des Verhältnisses

zwischen dem Tunesischen Dinar und dem Schweizer Franken als Grundlage für die

Ermittlung des Verkehrswertes der Liegenschaft der Beschwerdeführerin dienen.

In diesem Zusammenhang wird in der Beschwerde darauf hingewiesen, dass gemäss

dem privat eingeholten «Rapport d'Expertise» vom 16. September 1999 und dem «Begutachtungsbericht»

vom 26. Dezember 2006 das Grundstück eine Wertsteigerung von rund 30 % erfahren

hat.

5.3

Bei dieser Sachlage kann der nach Art. 17

Abs. 4 ELV relevante Verkehrswert der Liegenschaft der Beschwerdeführerin nur

durch Vergleich mit ähnlichen Objekten hinreichend genau geschätzt werden.

Massgebende Kriterien sind neben der Grösse des Grundstücks und der Anzahl

Zimmer die Lage (verkehrsmässige Erschliessung, Distanz zum Meer) und die Wohnqualität

(ruhiges oder lärmiges, vornehmes oder ärmliches Quartier). Von Bedeutung ist

aber auch, ob ein Objekt für Touristen ist oder aber von Einheimischen bewohnt

wird und einen entsprechend tieferen Ausbaustandard aufweist, was gemäss

Beschwerde auf die zu schätzende Liegenschaft zutrifft. Ob Verkaufsangebote im

Internet eine zuverlässige Grundlage bilden, ist fraglich. Ist eine Schätzung

im dargelegten Sinne nicht mit vernünftigem Aufwand zu bekommen, ist auf

diejenige im «Begutachtungsbericht» vom 26. Dezember 2006 abzustellen. Die

kantonale Amtsstelle wird die notwendigen Abklärungen vorzunehmen haben und

danach die bundes- und kantonalrechtlichen Zusatzleistungen ab 1. November

2006.

neu festsetzen." (…)

Stante quanto precede, spetta alla Cassa cantonale di compensazione,

a cui quindi gli atti vanno rinviati, accertare giusta l'art. 43 cpv. 1 LPGA, con

l'aiuto delle argomentazioni giurisprudenziali appena esposte, il valore venale

dell'immobile ubicato a __________ conformemente all'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI.

Il TCA osserva, in proposito, che il ricorrente e sua moglie hanno

acquistato la particella n. 3608 con i subalterni 4, 10 e 16 mediante

l'istrumento notarile del 21 maggio 2007, rogato a __________ (__________) dal

notaio __________ (doc. A3). L'atto di compravendita, essendo recente, può certo

essere un indizio per determinare il più verosimilmente possibile il valore

commerciale del fondo in questione nel 2010 e nel 2011.

2.17

Per

quanto attiene al reddito degli immobili appartenenti all'assicurato, questo

Tribunale rileva che se per l'abitazione primaria di __________ il relativo

valore di stima non è contestato, per contro la valutazione dell'immobile

ubicato all'estero ha dato luogo a diverse lamentele da parte del ricorrente e

ad altrettante prese di posizione da parte della Cassa cantonale di compensazione.

Da ultimo, questo valore è stato stabilito in Fr. 6'000.- (doc.

B1), sulla base delle indicazioni dell'assicurato a seguito del reclamo

interposto contro la notifica di tassazione IC/IFD 2010, sfociato nella

notifica su reclamo del 30 novembre 2011 (doc. C2).

Anche a tale proposito, come per la valutazione di un immobile, le

disposizioni concernenti il calcolo delle prestazioni complementari distinguono

fra il caso in cui l'abitazione sia occupata dal proprietario e quello in cui

non lo sia.

Nel primo caso, il valore locativo come pure il reddito proveniente

dal subaffitto sono valutati secondo i criteri validi in materia d'imposta

cantonale diretta del Cantone di domicilio (art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI) oppure,

se tali criteri non esistono, sono validi quelli in materia d'imposta federale

diretta (art. 12 cpv. 2 OPC-AVS/AI).

Se la casa non funge da abitazione per colui che richiede la prestazione

e non è ceduta in locazione, per il combinato disposto degli art. 11 cpv. 1

lett. b e lett. g LPC, si deve computare un reddito ipotetico da locazione

quale provento cui il richiedente ha rinunciato.

A tal fine, l'autorità competente deve determinare il canone di locazione

conforme alle usanze locali o il ricavo medio che corrisponderebbe ad una

rendita per l'intera durata dell'edificio che sorge sul terreno. Quale ricavo

medio per l'intera durata di un immobile ci si può basare su una media del 5%

del valore venale (Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed.,

Zurigo 2009, pag. 172).

Questi principi sono tratti dalla sentenza P

33/05 dell'8 novembre 2005, in cui il Tribunale federale delle assicurazioni si

è pronunciato sulla determinazione dell'ipotetico rendimento di un immobile detenuto

all'estero in comproprietà da un'assicurata, la

quale né vi abita, né lo affitta, ma lo usa a mero

scopo di vacanza.

" (…)

2.

Gegenstand der Behördenbeschwerde bildet einzig

die Berechnung des hypothetischen Liegenschaftsertrages des im Miteigentum der

Beschwerdegegnerin stehenden Wohnhauses in X.________, während der vorinstanzliche

Rückweisungsentscheid hinsichtlich des Verkehrswertes der genannten

Liegenschaft nicht beanstandet wird. Diesbezüglich hat das kantonale Gericht zu

Recht festgehalten, dass das Amt für Sozialbeiträge seiner Begründungspflicht

nicht genügend nachgekommen ist: Die auf der "Visura per immobile"

vom 16. Dezember 2003 von Seiten der EL-Behörde handschriftlich festgehaltene

Berechnung des Liegenschaftswertes ist ohne weitere Erläuterungen nicht

nachvollziehbar. Obwohl Letztere in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde

nachgeliefert werden, verlangt das Amt für Sozialbeiträge in diesem Punkt zu

Recht nicht die Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheids, da es grundsätzlich

nicht angeht, die gemäss Art. 49 Abs. 3 und Art. 52 Abs. 2 ATSG vorgeschriebene

Begründung von Verfügung und Einspracheentscheid erst im Rahmen des

letztinstanzlichen Rechtsmittelverfahrens nachzutragen.

3.

Die Beschwerdegegnerin bewohnt die

Liegenschaft in Sizilien nicht selber. Offenbar

wird das Wohnhaus auch nicht vermietet. Aus den Akten geht hervor, dass die

Versicherte die (laut erwähnter "Visura per immobile" zu zwei

Dritteln in ihrem und zu je einem Neuntel im Eigentum ihrer drei Kinder stehende)

Liegenschaft dann und wann ferienhalber selber benutzt. Mit Blick auf

diese Umstände hat die Verwaltung zu Recht gestützt auf Art. 3c Abs. 1 lit.

b in Verbindung mit lit. g ELG einen hypothetischen Mietertrag als Verzichtseinkommen

berücksichtigt, was denn auch an sich von keiner Seite bestritten wird.

Unter den Verfahrensbeteiligten streitig ist

hingegen das Massliche dieses Einkommensverzichts: Die Vorinstanz stellt sich

auf den Standpunkt, es seien dieselben Grundsätze wie im Falle eines

Vermögensverzichts anzuwenden und folglich sei zur Bestimmung des hypothetischen

Liegenschaftsertrages vom durchschnittlichen Zinssatz für Spareinlagen im

Vorjahr des Bezugsjahres auszugehen (Verweisung auf AHI 1994 S. 157 Erw. 4b und

Rz 2091.1 der Wegleitung des BSV über die Ergänzungsleistungen zur AHV und IV

[WEL]). Die Beschwerdegegnerin schliesst sich sinngemäss der vorinstanzlichen

Betrachtungsweise an. Demgegenüber vertritt das Beschwerde führende Amt für

Sozialbeiträge die Auffassung, als fiktiver Mietzins sei "ein

durchschnittlicher Ertrag" anzurechnen, welcher "während der ganzen

Lebensdauer der auf dem Grundstück stehenden Bauten" einer angemessenen

Rendite entspricht. Als durchschnittlicher Ertrag sei dabei ein Mittelwert von

5.

% des Verkehrswertes der Liegenschaft zu betrachten. Unter Berücksichtigung

des anwendbaren Pauschalabzugs für die Gebäudeunterhaltskosten von 20 % des

Liegenschaftsertrages resultiere ein zur Anrechnung gelangender Nettobetrag von

4.

% (eine hypothekarische Belastung liegt offenbar nicht vor).

4.

Massgeblich ist derjenige Ertrag, den die

Beschwerdegegnerin bei Vermietung der in ihrem Miteigentum stehenden

Liegenschaft in Sizilien tatsächlich erzielen könnte, d.h. ihr Anteil an einem

marktkonformen Mietzins (vgl. SVR 1997 EL Nr. 38 S. 117 Erw. 6 in fine; Urteil R. vom 16. Februar 2001, P 80/99; unveröffentlichtes Urteil S. vom 10. November

1989, P 17/89). Im Hinblick auf die Schwierigkeiten, mit welchen

EL-Durchführungsorgane bei der Beurteilung ausländischer

Wohnungsmarktverhältnisse konfrontiert sind, kann im Einzelfall sowohl die

Berechnungsmethode der Verwaltung als auch das im angefochtenen Entscheid

gewählte Vorgehen einen hinreichenden Erfahrungs- und Annäherungswert liefern,

der dem tatsächlich erzielbaren Marktmietwert einer im Ausland gelegenen

Liegenschaft nahe kommt. Welche Methode jeweils im konkret zu beurteilenden

Fall zu einem realistischeren Wert führt, kann nicht zum Vorneherein gesagt

werden. Vielmehr hat die EL-Behörde und im Streitfall das

Sozialversicherungsgericht denjenigen fiktiven Mietzins zu eruieren, welcher am

ehesten die relevanten Marktverhältnisse widerspiegelt.

Der vorinstanzliche Rückweisungsentscheid bedarf

grundsätzlich im vorgenannten Sinne der Korrektur. Allenfalls wird die

Verwaltung die Frage offen lassen können, welche der beiden angeführten

Methoden ein realistischeres Ergebnis zeitigt, hat doch das Amt für

Sozialbeiträge im streitigen Einspracheentscheid vom 26. Mai 2004 ausgeführt,

dass selbst bei Nichtanrechnung eines hypothetischen Liegenschaftsertrages ein

EL-Anspruch für sämtliche Bezugsperioden ab Anfang 2001 entfalle und

dementsprechend die (zu Unrecht) ausgerichteten Ergänzungsleistungen restlos

zurückzuerstatten seien." (le sottolineature sono della

redattrice)

Per quanto concerne quindi il reddito immobiliare da imputare all'assicurato,

poiché il ricorrente non abita nell'appartamento detenuto all'estero in

comproprietà con la moglie, anche il suo reddito va quindi determinato secondo

il reddito ipotetico di mercato, ossia secondo

l'affitto che avrebbe potuto ottenere dalla sua comproprietà se ne avesse ceduto

l'esercizio a terzi, per esempio con un contratto di locazione. Va dunque

escluso il computo del valore locativo, applicabile invece quando l'assicurato

abita nell'immobile in questione.

È vero, la casa di __________ è occupata dalla

moglie e quindi difficilmente l'interessato potrebbe affittarla a terzi per avere

un'entrata supplementare.

Ciò nonostante, il TCA rammenta che __________

non rientra nel calcolo delle prestazioni complementari dell'assicurato. Inoltre,

poiché il ricorrente, per sua stessa ammissione, già mantiene il suo coniuge

che non dispone di propri redditi, anche l'immobile all'estero abitato dalla

moglie rimane a suo carico.

In queste circostanze, va ritenuto che mantenendo

due immobili, di cui però soltanto uno funge da sua abitazione, l'interessato rinuncia

ad un possibile reddito derivante da quello che non gli serve personalmente

quale abitazione ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI. In tal modo, egli

approfitterebbe indebitamente dell'aiuto statale offerto dalle prestazioni

complementari, anziché mettere a frutto la sua comproprietà.

Stanti così le cose, va dunque considerato che, sulla scorta dell'art.

11.

cpv. 1 lett. b LPC e dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC, si deve computare all'assicurato

un reddito ipotetico di locazione a titolo di rinuncia di reddito calcolato

secondo le indicazioni giurisprudenziali e dottrinali indicate (citata STFA P

33/05 consid. 3 e 4), ma nella misura di un mezzo, essendo l'insorgente (solo) comproprietario

in ragione di un mezzo dell'immobile sito all'estero.

2.18

Occorre

ancora stabilire l'ammontare della pigione computabile.

Per quanto concerne la pigione, quando un

assicurato è proprietario di un bene immobile va ritenuto il relativo valore

locativo.

Il reddito della sostanza immobiliare comprende

pigioni e canoni d'affitto, usufrutto, diritti d'abitazione nonché il valore

locativo della propria abitazione (N. 3433.01 DPC; Carigiet/Koch, Ergänzungs-leistungen

zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 99).

Secondo l'art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI, il valore

locativo dell'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario come

pure il reddito proveniente dal subaffitto, sono valutati secondo i criteri

validi in materia d'imposta cantonale diretta del cantone di domicilio (N.

3433.02

DPC; Carigiet/Koch, op. cit., Supplemento, pag. 100).

A norma degli artt. 20 lett. b LT e 21 lett. b

LIFD, l'uso da parte del proprietario (o dell'usufruttuario) del suo immobile o

di parte di esso è fiscalmente imponibile quale reddito della sostanza

immobiliare; ad esso viene attribuito un valore locativo. La legge non indica

tuttavia come debba essere valutato ai fini dell'imposizione il vantaggio

economico derivante dall'uso personale della proprietà fondiaria.

Di regola, il valore locativo deve corrispondere

alla pigione che il contribuente dovrebbe pagare per avere l'uso di un bene

equivalente (RDAT N. 5t/II-1996; RDAT 1993-II pag. 389). Il Tribunale federale

ha precisato che il valore locativo deve corrispondere al canone che si

potrebbe esigere equamente da un locatario desideroso di assicurarsi il

godimento di un oggetto del genere - tenendo conto in modo adeguato delle

particolarità della costruzione e delle sue installazioni, in quanto esse

rispondano ai bisogni normali di un utente di condizioni economiche e sociali analoghe

a quelle del proprietario (ASA 15, 361; 438 consid. 1; DTF 69 I 24/25; Rusconi,

L'imposition de la valeur locative, Losanna 1988, pag. 98).

Secondo la vecchia circolare del 30 giugno 1999

(n. 15/1999), il valore locativo corrispondeva, di regola, ad una percentuale

del valore di stima dell'immobile. Il tasso veniva regolarmente adeguato dalla

Divisione delle contribuzioni e variava a dipendenza dell'anno di costruzione

dell'immobile. Quando questo metodo portava a dei risultati in contrasto con il

principio secondo cui il valore locativo doveva corrispondere a quello

reperibile sul mercato, si poteva ricorrere, senza ledere il principio della

parità di trattamento, a valutazioni individualizzate (canoni locatizi della

zona, stato di manutenzione dell'immobile, ecc.).

Per ragioni di praticità e di praticabilità del

diritto, il valore locativo di abitazioni unifamiliari è stato stabilito, di

massima, applicando al valore di stima ufficiale dell'immobile il tasso del 5%, se la stima era entrata in vigore dopo il

1° gennaio 1990, del 6,5% se la stima risaliva a un periodo compreso tra il 1°

gennaio 1986 e il 1° gennaio 1989 e del 7,25% se la stima risaliva al 1° gennaio

1985.

o era anteriore a tale data. Si applicava pure il tasso del 6,25% del

valore di stima ufficiale ridotto del 30% nei Comuni con revisione generale

delle stime, entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 1991 (cfr. Istruzioni

per la compilazione della dichiarazione d'imposta 1999-2000; Allegato alla circolare del 30 giugno 1999 (n.

15)). Tale modo di procedere non era, in linea di principio, contrario al

principio dell'uguaglianza di

trattamento (CDT n. 24 del 13 febbraio 1996 in re R.C.).

Va però aggiunto che fra i diversi metodi di

fissazione del valore locativo, nel caso di assicurati la cui sostanza ed i cui

redditi da considerare ai sensi della legge federale possono essere stabiliti

servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono

autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima

tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della

situazione economica dell'assicurato (art. 23 cpv. 2 OPC-AVS/AI).

Pertanto, dalla notifica di tassazione fiscale del

30.

novembre 2011 dopo reclamo IC/IFD 2010 prodotta pendente causa dal ricorrente

(doc. B2) - di cui la Cassa di compensazione non era a conoscenza quando ha

emanato la decisione formale dell'8 settembre 2011 e la decisione impugnata del

14.

ottobre 2011 -, emerge che il valore locativo complessivo è di Fr. 18'000.-.

Il riparto dopo reclamo (doc. B3) chiarisce che

l'ammontare di Fr. 12'000.- si riferisce alla proprietà di __________, mentre

l'immobile in __________ ha un reddito immobiliare di Fr. 6'000.-.

Nella DTF 100 V 52 l'allora Tribunale federale delle assicurazioni

si è pronunciato sulla pretesa di un assicurato di potere dedurre, oltre alla

pigione pagata per la sua residenza principale in città, anche la pigione che

l'assicurato pagava per un appartamento di vacanza, da lui affittato per trascorrere

soggiorni in zona di montagna utili alla sua salute.

" (…)

Chiamata a pronunciarsi sulla deducibilità giusta l'art. 4 cpv. 1

lit. b LPC delle spese sostenute da un beneficiario di prestazioni

complementari per una seconda dimora, la Corte plenaria di questo tribunale ha

statuito che la relativa pigione è deducibile soltanto laddove ragioni d'ordine

professionale o terapeutico rendono un secondo appartamento indispensabile

all'assicurato.

Il ricorrente soffre da anni di diabete mellito e segue una cura

antidiabetica. Come l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali osserva, questa cura non richiede soggiorni prolungati in

montagna, ai quali si possa attribuire vero e proprio carattere terapeutico."

Ritenuto che, in concreto, l'abitazione dell'assicurato

è costituita dall'appartamento di __________, l'abitazione sita in __________

non può, come visto e per sua stessa ammissione, avere la medesima funzione.

Ne discende che dal 1° aprile 2010 va ritenuta

una pigione netta di Fr. 12'000.-, ossia calcolata sul solo immobile in

Svizzera.

Non va poi dimenticato che, conformemente al

succitato art. 10 cpv. 1 lett. b LPC, le spese riconosciute per le persone che

vivono a casa comprendono, oltre alla pigione di un appartamento, le relative

spese accessorie.

L'art. 16a OPC-AVS/AI accorda, nei confronti di persone che abitano un

immobile di loro proprietà rispettivamente che beneficiano di un usufrutto o

sono titolari di un diritto d'abitazione

sull'immobile che abitano (art.

16a cpv. 2 OPC-AVS/AI), un forfait annuo di Fr. 1'680.- per le spese accessorie (art. 16a cpv. 3 OPC-AVS/AI), che va

ad aggiungersi all'importo

della pigione netta.

Nel caso in esame, dunque, al ricorrente va

computato nella pigione anche l'importo forfetario di Fr. 1'680.- per spese accessorie.

La pigione lorda ascrivibile

all'insorgente ammonterebbe pertanto a Fr. 13'680.- (Fr. 12'000.- + Fr.

1'680.-).

Tuttavia, ritenuto che sia l'art. 10 cpv. 1 lett.

b cifra 1 LPC sia i citati Decreti esecutivi (cfr. consid. 2.3) limitano tanto

per l'anno 2010 quanto per l'anno 2011 a Fr. 13'200.- l'importo massimo deducibile per le persone sole a titolo di pigione e relative spese accessorie,

nel nuovo calcolo delle prestazioni complementari va pertanto computata la

somma massima di Fr. 13'200.-.

2.19

Quando un

assicurato è proprietario di un bene immobile, nelle sue spese riconosciute

vanno ancora aggiunte le spese di manutenzione del fabbricato (art. 10

cpv. 3 lett. b LPC).

Per quanto attiene al valore massimo delle spese

per la manutenzione di fabbricati previste dall'art. 10 cpv. 3 lett. b LPC, le

stesse sono strettamente legate al valore locativo.

Infatti, l'art. 16 cpv. 1 OPC-AVS/AI prevede che le spese di manutenzione sono

dedotte in base al tasso forfetario dell'imposta cantonale diretta fissato dal Cantone di domicilio.

Per il Cantone Ticino, l'art. 31 cpv. 4 LT, ripreso dalla circolare n. 7/2005 della Divisione

delle contribuzioni del gennaio 2006 e recepita dalla giurisprudenza della

Camera di Diritto Tributario, evidenzia che la deduzione forfetaria è del 15%

del reddito lordo (valore locativo più pigioni) se l'immobile è stato costruito

fino a dieci anni prima dell'inizio del periodo fiscale, mentre è del 25% se la

costruzione risale a oltre dieci anni il periodo fiscale di computo.

In specie, ne consegue che l'importo computabile

all'assicurato nelle sue spese

riconosciute a questo titolo è pari al 15% del valore locativo di Fr. 12'000.-,

ossia a Fr. 1'800.- per quanto concerne l'immobile sito in Svizzera che funge

da sua abitazione. Dalla documentazione raccolta dalla Cassa di compensazione

risulta che l'abitazione del ricorrente è stata costruita di recente (docc. 48-57),

dunque vale il tasso del 15% e non del 25%.

Per contro, per l'abitazione ubicata in __________,

partendo da un valore locativo pari a Fr. 6'000.- (e non da un valore di

reddito ipotetico della locazione, cfr. consid. 2.17) e applicando il coefficiente

del 25% come desumibile dalla predetta notifica di tassazione IC 2010, si

ottengono delle spese di manutenzione di Fr. 1'500.-.

Il Tribunale osserva, però, che non va

dimenticato che l'assicurato è comproprietario di questo immobile e quindi che

le spese di manutenzione a suo carico vanno calcolate sulla metà del

valore locativo.

L'amministrazione verificherà dunque se l'importo

di Fr. 6'000.- fissato dall'autorità fiscale rappresenti il 100% del valore

locativo dell'appartamento di __________ o se tale ammontare corrisponda già

alla quota di comproprietà del ricorrente.

Le spese di manutenzione dovranno essere adeguate

di conseguenza.

In merito alla deduzione di spese di

manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, la recente DTF 138 V 17 ricorda che il limite del ricavo lordo dell'immobile

vale complessivamente per le spese di manutenzione di fabbricati e per gli

interessi ipotecari (cfr. consid. 4.2.1). Inoltre, in caso di persone che

vivono nella loro propria abitazione o casa, il ricavo lordo dell'immobile che

delimita la deduzione delle spese di manutenzione e degli interessi ipotecari

corrisponde al valore locativo dell'immobile prima di un'eventuale riduzione

percentuale per uso proprio secondo la legislazione in materia d'imposta

cantonale diretta del cantone di domicilio o, se del caso, secondo la

legislazione in materia d'imposta federale diretta (cfr. consid. 4.2.3).

2.20

Infine, i

redditi computabili dell'assicurato sono completati con il reddito della

sostanza immobile (art. 11 cpv. 1 lett. b LPC) conformemente alle

considerazioni esposte.

Ne discende che il reddito della proprietà

fondiaria primaria va fissato in Fr. 12'000.-, corrispondendo al valore

locativo stabilito dall'autorità fiscale.

Per contro, il reddito della (com)proprietà

fondiaria secondaria corrisponde al valore di mercato, ovvero al reddito

ipotetico da locazione, in ragione di metà, che l'amministrazione determinerà

conformemente alle indicazioni suesposte (cfr. consid. 2.17).

2.21

Da ultimo, il ricorrente ha

chiesto di essere sentito davanti al TCA (doc. I).

Come già esposto in ingresso (cfr. consid. 2.1)

con riferimento ad una violazione di tale diritto costituzionale da parte della

Cassa cantonale di compensazione, poi rivelatasi inesistente, anche davanti a

questo Tribunale si prescinde dal procedere all'audizione dell'interessato.

In concreto, non essendo stata presentata una “domanda

espressa di procedere ad un'udienza pubblica” (l'assicurato ha chiesto solo

"di essere convocato per discutere la problematica", doc. I),

questo TCA rinuncia all'audizione del ricorrente, poiché superflua ai fini

dell'esito della vertenza (cfr. STF I 472/06 del 21 agosto 2007, consid. 2;

cfr. STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009, dove la generica richiesta di “vegliare

alla parità delle armi […] e all'applicazione dell'art. 6 CEDU” non è stata

giudicata sufficiente per far sorgere l'obbligo di organizzare un dibattimento

pubblico).

2.22

Sulla scorta

delle considerazioni esposte, la decisione impugnata deve essere annullata e

gli atti rinviati alla Cassa cantonale di compensazione, affinché proceda a

tutti i necessari accertamenti indicati nel giudizio e, conseguentemente, emani

una nuova decisione portante sul diritto dell'assicurato alle prestazioni complementari

dal 1° aprile 2010.

Vincente in causa al ricorrente, rappresentato da

una fiduciaria, vanno attribuite ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ Gli

atti vanno rinviati alla Cassa cantonale di compensazione affinché proceda

secondo le considerazioni esposte.

2. Non si percepisce

tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa cantonale di compensazione verserà al

ricorrente l'importo di Fr. 1'800.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster