33.2011.2
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6 giugno 2011Italiano58 min
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Numero d'incarto:
33.2011.2
Data decisione, Autorità:
06.06.2011, TCA
Titolo:
Contestazione di tutte le voci del foglio di calcolo PC. Analisi dettagliata di ognuna. Rendita d'invalidità dell'assicurazione militare va computata come reddito. Contestazione dei valori della sostanza immobiliare. Analisi e conferma delle perizie dell'Ufficio stima.Eccedenza di reddito.Rifiuto PC
CALCOLO DELLE PRESTAZIONI COMPLEMENTARI
DIRITTO ALLE PRESTAZIONI COMPLEMENTARI
ECCEDENZA DI REDDITO
PERIZIA DELL'UFFICIO STIMA
PERSONA ANZIANA
REDDITI COMPUTATI
REDDITO DELLA SOSTANZA IMMOBILIARE
SPESE RICONOSCIUTE
VALORE DI STIMA
VALORE LOCATIVO
VALORE VENALE
art. 457 cpv. 2 CC
art. 116 LAM
art. 10 LPC
art. 10 cpv. 3 let. d LPC
art. 11 cpv. 1 let. d LPC
art. 12 OPC
art. 16 OPC
art. 16a OPC
art. 17 cpv. 1 OPC
art. 17 cpv. 4 OPC
art. 23 OPC
art. 54a OPC
Raccomandata
Incarto n.
33.2011.2
TB
Lugano
6 giugno 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 gennaio 2011
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 16
dicembre 2010 emanata da
Cassa cantonale di compensazione -
Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in
fatto
A. RI
1, nato nel 1940, il 29 aprile 2010/2 giugno 2010 (docc. 57-64) ha chiesto di beneficiare
di una prestazione complementare all'AVS.
La Cassa cantonale di
compensazione ha quindi fatto valutare dall'Ufficio stima (doc. 66) la sostanza
immobiliare detenuta in comunione ereditaria dall'assicurato a __________ (Fr. 220'000.-
+ Fr. 14'000.- + Fr. 62'621.-) e con decisione del 18 novembre 2010 (doc. 73)
ha stabilito in Fr. 32'405.- le spese riconosciute ed in Fr. 53'074.- i redditi
computabili. Vista l'eccedenza di entrate di Fr. 20'669.- (doc. 72),
l'amministrazione ha negato all'assicurato il diritto alle prestazioni complementari.
B. Con
decisione su opposizione del 16 dicembre 2010 (doc. A) la Cassa di compensazione
ha respinto l'opposizione del 1° dicembre 2010 (doc. 75), confermando che i
valori venali stabiliti dall'Ufficio stima sono stati ritenuti nella misura di
un mezzo vista la sua partecipazione alla comunione ereditaria (Fr. 113'500.-),
mentre il valore di stima dell'abitazione primaria (Fr. 62'621.-) non ha avuto
alcuna influenza sul calcolo, essendo stato reso nullo dalla detrazione
forfetaria di Fr. 112'500.-. Infine, l'amministrazione ha osservato che la
rendita dell'assicurazione militare federale deve essere computata fra i
redditi sotto forma di rendita o pensione computabile (N. 2087 DPC). Non
v'erano dunque elementi per cambiare la decisione di rifiuto delle PC.
C. Il
19 gennaio 2011 il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha ricevuto dalla
Cassa di compensazione uno scritto del 14 gennaio 2011 (doc. II) che
accompagnava sia il ricorso dell'assicurato scritto a mano il 12 gennaio 2011
(doc. I), erroneamente indirizzato all'amministrazione, sia la decisione su
opposizione.
Il ricorrente ha
osservato che la quota che gli spetta sul valore dell'abitazione primaria di
Fr. 112'500.- deve essere divisa per due, ottenendo quindi l'importo di Fr.
56'250.-. Egli ha poi rilevato come la differenza fra i valori contabili e
quelli di stima degli immobili sia enorme, oltretutto se si tiene conto che
quattro locali sono sfitti e sono senza elettricità ed acqua. L'assicurato ha inoltre
evidenziato che la pigione di Fr. 7'530.- calcolata dalla Cassa è eccessiva trattandosi
di una casa vecchia, tanto più che l'Ufficio stima l'ha fissata in Fr. 5'850.-.
Anche i costi per la Cassa malati sono stati calcolati in eccesso (Fr.
4'692.-), visto che egli ne paga Fr. 4'140.-. Quanto al computo dell'assicurazione
militare, l'importo di Fr. 12'550.- deve essere eliminato, dato che nemmeno è
mai stato tassato fiscalmente. Visto quanto precede, il consumo di sostanza va
fissato in Fr. 4'100.- e non in Fr. 8'850.-.
In conclusione, gli
importi ritenuti dalla Cassa sono da dividere per due visto che i beni immobili
sono di proprietà anche di un'altra persona. Così come calcolato, poi, il
fabbisogno vitale non è sufficiente e la legge del 1992 che l'ha previsto è
troppo vecchia e deve essere aggiornata per dare maggiori garanzie sociali, ritenuto
che egli è anziano ed è divenuto invalido con il grave incidente subìto nel
1995 durante il servizio militare. In più, dal 1° maggio 2010 è affetto da una
nuova disabilità al braccio sinistro ed al piede destro, che lo costringe a
farsi aiutare da terzi (Spitex) ed a necessitare di avere la Cassa malati per
le cure.
Infine, il ricorrente
ha invocato degli articoli della Legge Tributaria ed ha chiesto di dare l'effetto
sospensivo al ricorso.
D. Nella
risposta del 27 gennaio 2011 (doc. IV) la Cassa cantonale di compensazione ha
chiesto di respingere il ricorso, osservando che le argomentazioni addotte dall'assicurato
non apportano nuovi elementi. Essa ha confermato integralmente le proprie motivazioni
e ha ribadito di avere computato al ricorrente solo metà del valore degli
immobili stabilito dall'Ufficio stima. Quanto alla concessione dell'effetto sospensivo,
la Cassa ha ritenuto tale richiesta priva d'oggetto, siccome l'assicurato non
beneficiava di una prestazione complementare prima dell'emanazione della decisione
impugnata.
E. Il
ricorrente ha confermato le sue richieste con scritto del 27 gennaio 2011 (doc.
V), ribadendo che le sue problematiche fisiche lo impediscono nelle attività
quotidiane e nello svago, perciò desidera le prestazioni complementari ed il
rimborso per le spese di aiuto domiciliare e di pulizia dell'appartamento. Egli
ha osservato che "assicurazioni sociali e contributi non li ho mai ricevuti
e altre entrate reddito della sostanza, secondo i valori previsti dalla LPC,
tenor art. 11 redditi computabili, non raggiungono il limite. … vivo di solo
AVS.". L'assicurato ha poi contestato sia l'importo del fabbisogno
vitale ritenendolo troppo basso, sia il foglio di calcolo allegato alla
decisione formale.
L'8 febbraio 2011
(doc. VII) il ricorrente ha contestato l'importo di Fr. 236'000.- peritato
dall'Ufficio stima per i suoi due fondi - di cui peraltro non ha ricevuto copia
-, ritenendo tale valore eccessivo visto il loro stato e visto che queste case
costituiscono una sorta di unità che le rende quindi difficilmente vendibili
separatamente.
Viste le contestazioni
di carattere tecnico formulate dall'assicurato, la Cassa di compensazione ha
interpellato l'Ufficio stima (doc. IXbis) ed ha chiesto al TCA una proroga per
rispondere alle lamentele dell'assicurato (doc. IX). Il Tribunale ha concesso la
proroga (doc. XI) e nel frattempo ha trasmesso al ricorrente copia dei referti allestiti
il 9 novembre 2010 dal perito (doc. X).
Il 18 marzo 2011 (doc.
XII) la Cassa di compensazione, alla luce dei tre nuovi referti peritali
dell'Ufficio stima del 7 marzo 2011 (doc. XII/1-3), ha allestito un nuovo
calcolo tenendo conto delle modifiche dei valori dei fondi di __________
apportate dall'ing. __________. Nonostante ciò, vista l'eccedenza di redditi, ha
comunque respinto la richiesta di prestazioni complementari, dato che le spese
riconosciute ammontano a Fr. 32'405.- (uscite) ed i redditi computabili
(entrate) a Fr. 50'124.-.
Chiamato a formulare
osservazioni (doc. XIII), il 1° aprile 2011 (doc. XIV) l'interessato ha
ricordato come il fabbisogno vitale di Fr. 18'720.- non sia sufficiente e si
riferisca ad una legge del 1989, 1994 e 1995, che deve essere quindi
aggiornata. Inoltre, il valore locativo sarà presto abolito, così come deciso
dal Consiglio Nazionale, e la rendita militare, che neppure è considerata a
livello di tassazione fiscale, deve essere eliminata dal calcolo delle PC.
Infine, la differenza fra entrate ed uscite non è corretta, così pure il totale
dei suoi redditi e la franchigia di Fr. 112'500.-. Il ricorrente ha da ultimo
formulato puntuali osservazioni riguardanti le perizie tecniche, di cui si dirà
nel proseguo del giudizio.
Il 13 aprile 2011
(doc. XVI) la Cassa ha risposto puntualmente ad ogni censura sollevata
dall'insorgente, così pure ha fatto l'assicurato sulle risposte date dall'amministrazione
(doc. XVIII).
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 9C_211/2010
del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H
183/06 del 21 dicembre 2007).
nel
merito
2. Fondandosi
sull'art. 112 cpv. 2
lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed, l'Assemblea
federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed.
specifico per le prestazioni complementari ed il nuovo art. 112c Cost.
fed. relativo all'aiuto agli anziani
ed ai disabili, fissandone l'entrata
in vigore il 1° gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale
non è coperto dall'assicurazione
vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità
delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di
Confederazione e Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni
provvedono all'aiuto e alle
cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A
questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il
1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per
far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112
cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).
Questa nozione è più
ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo
(art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le
persone anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC
1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,
"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale"
in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I
limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite
dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995
pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche
Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni
complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
3. Hanno
diritto a prestazioni complementari le persone domiciliate e dimoranti abitualmente
in Svizzera se ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS (art. 4 cpv. 1 lett. a LPC).
L'importo della prestazione complementare
annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi
computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).
Per quanto riguarda le
spese riconosciute, l'art. 10
cpv. 1 LPC prevede che:
" Per le persone che non vivono durevolmente o per un
lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le
spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo destinato alla copertura del
fabbisogno generale vitale, per anno:
1.
18 140 franchi per le
persone sole,
2.
27 210 franchi per i
coniugi,
3.
9480 franchi per gli
orfani che hanno diritto a una rendita e per figli che danno diritto a una
rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per i due primi figli si prende in
considerazione la totalità dell'importo determinante, per altri due figli due
terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un appartamento e le
relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non
si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo
annuo riconosciuto è il seguente:
1.
13 200 franchi per le
persone sole,
2.
15 000 franchi per i
coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che
danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI,
3.
3600 franchi in più se
è necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con
una carrozzella.".
Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che
vivono che per quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un
istituto o in un ospedale, sono riconosciute, fra le altre, le spese seguenti:
" (…)
b. spese di manutenzione di fabbricati e
interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni
sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo forfettario annuo per l'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario deve
corrispondere al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
(…)".
L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i
redditi computabili, fra i quali vi sono:
" (…)
b. i proventi della sostanza mobile e
immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta,
oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi
25 000 franchi per le persone sole, 40 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi
per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a
una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al
beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel
calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una
di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è
preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre
prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
(…)".
4. Oggetto
del contendere è il diritto di RI 1 di percepire delle prestazioni complementari.
Il ricorrente ha contestato
praticamente tutte le voci di cui al foglio di calcolo del 18 novembre 2010. Questo Tribunale deve quindi analizzare se gli importi
relativi alle spese riconosciute (uscite) ed ai redditi computabili (entrate)
dell'assicurato considerati nella decisione impugnata siano corretti.
5. Tra
le spese riconosciute dalla Legge evocate al considerando 3, v'è
il fabbisogno vitale.
L'assicurato ha criticato
che il suo fabbisogno vitale sia fissato in (soli) Fr. 18'720.- ed ha osservato che la legge che
prevede questo importo è vecchia, è del 1992 e questi ammontari vanno quindi
aggiornati essendo troppo contenuti per potere vivere.
La Legge sulle
prestazioni complementari, datata 19 marzo 1965, è stata interamente rinnovata
il 6 ottobre 2006 ed è in vigore dal 1° gennaio 2008.
Il richiamo al 1992 è
da intendersi al riferimento giurisprudenziale RCC 1992 pag. 346 citato dalla
Cassa di compensazione nella decisione su opposizione, in cui essa ha affermato,
riprendendo la sentenza dell'8 aprile 1992 dell'allora Tribunale federale delle
assicurazioni (consid. 1b), che lo scopo perseguito dalla LPC è di garantire un
"reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" (in
realtà il testo francese, che ha tradotto la sentenza originale in tedesco,
parla di "copertura appropriata dei bisogni vitali").
Il reddito minimo per
il 2010 (Fr. 18'720.- : 12 mesi = Fr.1'560.- al mese) è superiore all'importo
del minimo vitale previsto dalla Legge sull'esecuzione e il fallimento (LEF),
attualmente fissato nel Cantone Ticino a Fr. 1'200.- al mese per le persone
sole.
Contrariamente a
quanto ritiene il ricorrente, il fabbisogno vitale previsto dalla Legge sulle
prestazioni complementari viene adeguato ogni due anni in funzione dell'evoluzione
economica fissata dal Consiglio federale, aumento che viene applicato alle rendite
AVS/AI/IPG dal 1° gennaio di ogni anno dispari.
Fino al 31 dicembre
2007 il diritto federale stabiliva un importo minimo ed uno massimo (art. 3b
cpv. 1 lett. a vLPC) entro i quali i Cantoni, in virtù della delega di cui all'art. 3a cpv. 7 lett. b vLPC, fissavano il
fabbisogno vitale, chiamato anche nelle tabelle di calcolo "limite di
reddito".
Con l'entrata in vigore del nuovo diritto che
regola le prestazioni complementari all'AVS e AI, dal 1° gennaio 2008 il diritto federale ha stabilito un
importo unico.
Al riguardo, va
evidenziato che nel Cantone Ticino nel biennio 2001-2002 il limite di reddito
per persone sole ammontava a Fr. 16'880.-, nel biennio successivo a Fr.
17'300.-, negli anni 2005-2006 a Fr. 17'640.- e nel biennio 2007-2008 a Fr. 18'140.-.
Per l'anno 2009, e
quindi anche per il 2010, gli importi destinati alla copertura del fabbisogno
generale vitale sono stati fissati dal Consiglio federale in Fr. 18'720.- per
persone sole, in Fr. 28'080.- per coniugi e, per orfani che danno diritto ad
una rendita e per figli che danno diritto ad una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, in Fr. 9'780.- (cfr. art. 1 dell'Ordinanza 09 sull'adeguamento
delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 26 settembre 2008).
Nel Cantone Ticino i limiti
di reddito sono quelli previsti dalla LPC (art. 2 della Legge d'applicazione della LPC, del 23 ottobre
2007, LaLPC).
Infatti, con il Decreto esecutivo del 9 dicembre 2009 concernente la
LPC (pubblicato il 22 gennaio 2010 nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli
atti esecutivi n. 4/2010, RL 6.4.5.3.2), valido per l'anno 2010, il Cantone Ticino ha ribadito i limiti di reddito fissati
dall'Ordinanza federale.
Alla luce di quanto
precede, questa Corte non può scostarsi dalla legislazione vigente, perciò l'importo di Fr. 18'720.- ritenuto
dalla Cassa cantonale di compensazione quale limite di reddito per persona
sola, quale è il ricorrente siccome divorziato dalla moglie, è corretto.
6. L'assicurato
si è lamentato per il fatto di non riuscire a sopportare tutte le sue spese
personali con la succitata somma del fabbisogno vitale. Egli ha fatto valere
che, a causa della sua disabilità fisica e psichica, deve fare fronte a circa
Fr. 6'500.- di spese ogni anno (doc. V). Il ricorrente ha dunque chiesto che
queste altre spese siano riconosciute ed aggiunte implicitamente nella
tabella di calcolo PC quale suo fabbisogno, poiché la somma considerata come
limite di reddito non è sufficiente.
In proposito, va
rilevato che la lista dei costi computabili (spese riconosciute) ai fini del
calcolo della PC, elencati all'art. 10 LPC (cfr. 3), è esaustiva e che
quest'ultima disposizione è di
diritto federale imperativo (Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo
1995, pag. 135; Carigiet/Koch,
Ergänzungs-leistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 83; N. 3001
DPC), perciò non è possibile derogarvi.
Di conseguenza, tutte
le spese che non risultano nell'elenco di cui al citato art. 10 LPC non
possono essere ammesse in deduzione a favore dell'assicurato.
A tutto quanto non è
possibile far fronte tramite i costi speciali previsti dalla legge (in
particolare: vestiti, vitto, telefono, acqua, luce, rifiuti, automobile, ecc.;
cfr. Carigiet,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, pag. 23 N. 74, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
(SBVR), Basilea 1998), si deve dunque sopperire tramite il fabbisogno vitale
(limite di reddito) per le persone non collocate in istituti, che è appositamente
destinato a coprire il fabbisogno minimo degli assicurati.
Per l'anno 2010 questo importo ammonta, come
visto, a Fr. 18'720.- e
rappresenta l'importo a cui l'assicurato ha diritto per fare fronte alle altre
sue spese personali.
Ciò significa che
oltre al fabbisogno vitale, all'importo forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, alle spese
di manutenzione degli immobili ed alla pigione, non è possibile
riconoscere espressamente all'assicurato
altre spese che esulino dalla lista contemplata dall'art. 10 LPC. La legge ha infatti fissato un
tetto massimo di copertura delle spese riconosciute, al fine di evitare di
creare disuguaglianze di trattamento fra i beneficiari, per esempio con
assicurati che potrebbero pretendere il riconoscimento ed il rimborso di ogni
tipo di spesa di carattere personale con la conseguenza di magari andare oltre
all'obiettivo delle PC, che è
quello di garantire un reddito minimo per far fronte ai propri fabbisogni
vitali (cfr. consid. 2).
Ne consegue che i
costi indicati dal ricorrente non possono essere computati quali spese
specifiche a carico delle PC.
La sua richiesta non
può così essere accolta, nel senso che il suo fabbisogno vitale resta fissato
per il 2010 in Fr. 18'720.-.
7. Quanto
al contributo fisso dell'assicurazione malattia, la Cassa di compensazione l'ha stabilito in Fr. 4'692.-, mentre l'assicurato ha affermato che spende Fr. 4'140.-, così come risulta
dalla sua notifica di tassazione.
Al riguardo, questo
Tribunale evidenzia che in virtù dell'art. 65 cpv. 1 LAMal i Cantoni accordano riduzioni dei premi agli assicurati
di condizione economica modesta.
A norma dell'art. 66 cpv. 1 LAMal, la Confederazione
accorda annualmente ai Cantoni sussidi per la riduzione dei premi a tenore
degli artt. 65 e 65a.
Per il capoverso 2, il
Consiglio federale stabilisce la quota che spetta a ciascun Cantone in base
alla sua popolazione residente, alla sua capacità finanziaria e al numero di
assicurati secondo l'art. 65a
lett. a.
Per quanto concerne le
prestazioni complementari, l'art.
10 cpv. 3 lett. d LPC, come esposto al considerando 3, prevede che le spese
riconosciute includono un importo forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie e che questo importo forfetario deve corrispondere al premio
medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
Giusta l'art. 54a cpv. 3 dell'OPC-AVS/AI, il Dipartimento federale dell'interno fissa gli importi forfetari annui
per l'assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie secondo l'art. 10 cpv. 3 lett. d LPC al più tardi alla fine di ottobre dell'anno corrente per l'anno successivo.
Per l'art. 54a cpv. 4 OPC-AVS/AI, nel caso di
cambiamento di domicilio del beneficiario di PC, la prestazione complementare,
compreso l'ammontare forfetario
per l'assicurazione obbligatoria
malattie, è versata: a) dal precedente Cantone di domicilio, fino all'estinzione del diritto alla prestazione
complementare da versare mensilmente; b) dal nuovo Cantone di domicilio, dall'inizio del diritto alla prestazione
complementare da versare mensilmente.
Quindi, il DFI
determina l'importo dei premi medi cantonali o regionali per l'assicurazione di
base e con ordinanza del 28 ottobre 2009 ha fissato in Fr. 4'692.- il premio medio per l'anno 2010 per la
regione 1 del Cantone Ticino - regione a cui appartiene il Comune di domicilio
del ricorrente -, premio che viene pagato dal Cantone Ticino con finanziamenti
dai sussidi all'assicurazione sociale contro le malattie (cfr. art. 65 LAMal).
Nell'evocato Decreto
esecutivo del 9 dicembre 2009 l'autorità cantonale ha confermato in Fr. 4'692.- l'importo del contributo fisso per gli adulti domiciliati nella
regione 1 (art. 1 cpv. 3 lett. a).
Secondo gli artt. 3 e
29 cpv. 2 LaLPC, il premio lordo dell'assicurazione obbligatoria delle cure
medico sanitarie degli assicurati beneficiari di PC è corrisposto direttamente
dal Cantone agli assicuratori.
Il tenore di questa
norma è ripreso pure dall'art.
41 cpv. 1 LCAMal, mentre il suo capoverso 2 specifica che l'ammontare dell'importo del premio lordo degli assicurati beneficiari di prestazione
complementare AVS/AI a carico della riduzione dei premi nell'assicurazione malattie è determinato in
applicazione dell'Ordinanza federale
sulle PC.
Stanti così le cose,
il TCA deve ritenere per l'assicurato il contributo fisso per l'assicurazione malattia di Fr. 4'692.-.
Trattandosi di un premio medio regionale per il 2010, esso è dunque totalmente
indipendente dal premio LAMal effettivamente dovuto dall'assicurato.
Inoltre,
contrariamente a quanto inteso dall'interessato, questo importo medio, maggiore a quello concretamente
da lui pagato, va a vantaggio del beneficiario di prestazioni complementari, poiché
in tal modo viene aumentato il suo fabbisogno e quindi la differenza con i suoi
redditi computabili.
Va comunque rilevato
che il premio di Fr. 4'140.-
indicato dall'assicurato si riferisce all'anno 2008 (doc. 52: notifica di tassazione IC 2008), mentre in esame
è il diritto alle PC dal 1° aprile 2010.
8. Resta
ancora da determinare la pigione lorda ascrivibile all'assicurato, che la Cassa di compensazione ha fissato in Fr. 7'530.-, mentre il ricorrente ha osservato che tale
importo è eccessivo se si considera che si tratta di una casa vecchia. Inoltre,
lo stesso Ufficio di tassazione ha fissato tale voce in Fr. 5'850.-.
Giusta il citato art.
10 cpv. 1 lett. b LPC (cfr. consid. 3), sono considerate spese riconosciute la
pigione di un appartamento e le relative spese accessorie (escluse le pigioni rimaste insolute).
Per le persone sole,
come visto, la legge federale riconosce per il 2010 un importo massimo annuo di
Fr. 13'200.-.
Nel noto Decreto
esecutivo del 9 dicembre 2009 (art. 1 cpv. 2 lett. a), il Cantone Ticino ha confermato
questo forfait massimo.
Per quanto concerne la
pigione, quando un assicurato è proprietario di un bene immobile va ritenuto il
relativo valore locativo.
Il reddito della
sostanza immobiliare comprende pigioni e canoni d'affitto, usufrutto, diritti
d'abitazione nonché il valore locativo della propria abitazione (N. 2092 delle
Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (DPC); Carigiet/Koch, op. cit., Supplemento, pag. 99).
Secondo l'art. 12 cpv.
1 OPC-AVS/AI, il valore locativo dell'abitazione occupata dal proprietario o
dall'usufruttuario come pure il reddito proveniente dal subaffitto, sono
valutati secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale diretta del
cantone di domicilio (Carigiet/Koch, op. cit., Supplemento, pag. 100).
A norma degli artt. 20
lett. b LT e 21 lett. b LIFD, l'uso da parte del proprietario (o
dell'usufruttuario) del suo immobile o di parte di esso è fiscalmente
imponibile quale reddito della sostanza immobiliare; ad esso viene attribuito
un valore locativo. La legge non indica tuttavia come debba essere valutato ai
fini dell'imposizione il vantaggio economico derivante dall'uso personale della
proprietà fondiaria.
Di regola, il valore
locativo deve corrispondere alla pigione che il contribuente dovrebbe pagare
per avere l'uso di un bene equivalente (RDAT N. 5t/II-1996; RDAT 1993-II pag.
389). Il Tribunale federale ha precisato che il valore locativo deve corrispondere
al canone che si potrebbe esigere equamente da un locatario desideroso di
assicurarsi il godimento di un oggetto del genere - tenendo conto in modo adeguato
delle particolarità della costruzione e delle sue installazioni, in quanto esse
rispondano ai bisogni normali di un utente di condizioni economiche e sociali analoghe
a quelle del proprietario (ASA 15, 361; 438 consid. 1; DTF 69 I 24/25; Rusconi,
L'imposition de la valeur locative, Losanna 1988, pag. 98).
Secondo la vecchia
circolare del 30 giugno 1999 (n. 15/1999), il valore locativo corrispondeva, di
regola, ad una percentuale del valore di stima dell'immobile. Il tasso veniva
regolarmente adeguato dalla Divisione delle contribuzioni e variava a dipendenza
dell'anno di costruzione dell'immobile. Quando questo metodo portava a dei
risultati in contrasto con il principio secondo cui il valore locativo doveva
corrispondere a quello reperibile sul mercato, si poteva ricorrere, senza
ledere il principio della parità di trattamento, a valutazioni individualizzate
(canoni locatizi della zona, stato di manutenzione dell'immobile, ecc.).
Per ragioni di
praticità e di praticabilità del diritto, il valore locativo di abitazioni unifamiliari
è stato stabilito, di massima, applicando al valore di stima ufficiale dell'immobile il tasso del 5%, se la stima era
entrata in vigore dopo il 1° gennaio 1990, del 6,5% se la stima risaliva a un
periodo compreso tra il 1° gennaio 1986 e il 1° gennaio 1989 e del 7,25% se la
stima risaliva al 1° gennaio 1985 o era anteriore a tale data. Si applicava
pure il tasso del 6,25% del valore di stima ufficiale ridotto del 30% nei
Comuni con revisione generale delle stime, entrata in vigore a partire dal 1°
gennaio 1991 (cfr. Istruzioni per la compilazione della dichiarazione d'imposta 1999-2000; Allegato alla circolare
del 30 giugno 1999 (n. 15)). Tale modo di procedere non era, in linea di
principio, contrario al principio dell'uguaglianza di trattamento (CDT n. 24 del 13 febbraio 1996 in re R.C.).
Va però aggiunto che
fra i diversi metodi di fissazione del valore locativo, nel caso di assicurati
la cui sostanza ed i cui redditi da considerare ai sensi della legge federale
possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi
esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo,
quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è
subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato (art. 23
cpv. 2 OPC-AVS/AI).
Dalla notifica di
tassazione fiscale IC 2008 dell'assicurato del 4 giugno 2009 (doc. 52) emerge che nei suoi redditi
v'è un valore locativo di Fr. 5'850.-.
In queste circostanze,
nell'eventualità in cui questo valore si riferisca al solo immobile che funge
da abitazione primaria dell'assicurato (part. n. 132 RFD di __________), la pigione
netta computabile è pari a Fr. 5'850.-.
Qualora tale importo comprenda
invece anche il valore locativo dei suoi fondi 129 e 130 RFD di __________, ciò
peggiorerebbe la situazione del ricorrente, poiché comporterebbe la diminuzione
del valore locativo del solo fondo su cui egli abita e quindi anche della pigione
lorda ascrivibile nelle sue spese riconosciute.
Non va poi dimenticato
che, conformemente al succitato art. 10 cpv. 1 lett. b LPC, le spese
riconosciute per le persone che vivono a casa comprendono, oltre alla pigione
di un appartamento, le relative spese accessorie.
L'art. 16a OPC-AVS/AI accorda, nei confronti
di persone che abitano un immobile di loro proprietà rispettivamente che
beneficiano di un usufrutto o sono titolari di un diritto d'abitazione sull'immobile che abitano (art. 16a cpv. 2 OPC-AVS/AI), un forfait annuo
di Fr. 1'680.- per le spese
accessorie (art. 16a cpv. 3 OPC-AVS/AI), che va ad aggiungersi all'importo della pigione netta.
Nel caso in esame,
dunque, al ricorrente va computato nella pigione anche l'importo forfetario di Fr. 1'680.- per le spese
accessorie.
In conclusione,
quindi, la pigione lorda computabile all'insorgente assomma a Fr. 7'530.-
(Fr. 5'850.- + Fr. 1'680.-).
La cifra indicata
dalla Cassa di compensazione deve pertanto essere confermata, mentre va
respinta la lamentela dell'interessato sull'importo, a suo dire elevato, che
gli è stato computato.
9. Quando
un assicurato è proprietario di un bene immobile, nelle sue spese riconosciute
vanno ancora aggiunte le spese di manutenzione del fabbricato (art. 10
cpv. 3 lett. b LPC), che sono strettamente legate al valore locativo.
Infatti, l'art. 16 cpv. 1 OPC-AVS/AI prevede che le
spese di manutenzione sono dedotte in base al tasso forfetario dell'imposta cantonale diretta fissato dal
Cantone di domicilio.
Per il Cantone Ticino,
l'art. 31 cpv. 4 LT, ripreso
dalla circolare n. 7/2005 della Divisione delle contribuzioni del gennaio 2006
e recepita dalla giurisprudenza della Camera di Diritto Tributario, evidenzia
che la deduzione forfetaria è del 15% del reddito lordo (valore locativo più
pigioni) se l'immobile è stato costruito fino a dieci anni prima dell'inizio
del periodo fiscale, mentre è del 25% se la costruzione risale a oltre dieci
anni il periodo fiscale di computo.
In specie, ne consegue
che l'importo computabile all'assicurato
a questo titolo è pari al 25% del valore locativo di Fr. 5'850.-, ossia a Fr.
1'463.- e come tale va incluso nelle sue spese riconosciute.
10. Stanti
le considerazioni che precedono, le spese riconosciute dell'assicurato assommano dunque a Fr. 32'405.-
(Fr. 4'692.- [contributo cassa
malati] + Fr. 1'463.- [spese di
manutenzione] + Fr. 7'530.-
[pigione lorda] + Fr. 18'720.- [fabbisogno vitale per persona sola]) e
corrispondono quindi alla somma determinata dalla Cassa cantonale di
compensazione.
11. Per
quanto concerne i redditi computabili, vanno innanzitutto
conteggiate le rendite e le pensioni percepite dal ricorrente (art. 11
cpv. 1 lett. d LPC).
Nel 2010 l'importo della rendita AVS ricevuta dall'assicurato ammontava a Fr. 25'824.- e tale
somma va dunque computata nei suoi redditi.
12. L'assicurato
ha rilevato di essere stato vittima di un grave incidente nel 1985 durante il
servizio militare (doc. I pag. 4) e di percepire una rendita di invalidità
dall'assicurazione militare, che nel 2010 ammontava a Fr. 1'045,90 al mese,
oltre ad un'indennità per cure di Fr. 560.-, per un totale di versamenti
effettivi mensili di Fr. 1'605,90 (doc. 54).
Tuttavia, il ricorrente ha evidenziato
che a livello fiscale tale rendita non gli è mai stata tassata, mentre nel
calcolo delle prestazioni complementari è stato inserito nelle sue entrate l'importo
di Fr. 12'550.- (Fr. 1045,90 x 12). Egli ha quindi postulato l'eliminazione di
tale somma.
Sia nella notifica di tassazione IC
2003 del 12 novembre 2004 (doc. 28) sia nella IC 2008 del 4 giugno 2009 (doc. 52),
effettivamente nei redditi dell'interessato non figura una rendita dell'assicurazione
militare.
Ciò è dovuto al principio dell'esonero
fiscale delle prestazioni dell'assicurazione militare introdotto con la
legge del 1901 allo scopo di garantire all'assicurato il beneficio integrale
delle prestazioni, che a quell'epoca erano assai modeste.
Con l'emanazione della LAM del 19
giugno 1992 (RS 833.1), in vigore dal 1° gennaio 1994, è stato stabilito il
principio della soppressione dell'esonero fiscale, chiesto insistentemente
nella mozione sulla revisione totale dell'assicurazione militare (FF 1990 III
pag. 206).
In virtù della disposizione transitoria
di cui all'art. 116 LAM, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni non
possono gravare di un'imposta le rendite di invalidità e per superstiti in
corso al momento dell'entrata in vigore della nuova LAM. Questa norma è
parimenti applicabile alle rendite d'invalidità in corso in tale momento che
saranno convertite in rendite di vecchiaia.
L'art. 116 LAM non è dunque
applicabile alle rendite successive all'entrata in vigore della LAM. Il
legislatore, adottando la nuova legge sull'assicurazione militare, ha proprio
voluto sopprimere l'esenzione fiscale di cui beneficiavano le prestazioni
concesse in base alla legge del 1949, ammettendo un'eccezione solo per le
rendite concesse secondo quest'ultima normativa (cfr. sentenza della Camera di
Diritto Tributario del 9 maggio 2011, inc. 80.2011.30, consid. 2.1; RDAT
II-2000 n. 22t).
Per contro, l'art. 22 cpv. 1 LIFD
statuisce che sono imponibili tutti i proventi dall'assicurazione
vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché da istituzioni di previdenza professionale
o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata, comprese le liquidazioni
in capitale e il rimborso dei versamenti, premi e contributi.
Anche le prestazioni della LAM (art. 8
LAM) rientrano di principio in questa disposizione, benché sia da osservare
quanto segue (cfr. Circolare n. 11 dell'8 giugno 1994 edita
dall'Amministrazione federale delle contribuzioni, "Imposizione delle
prestazioni dell'assicurazione militare", punto 3):
- Secondo
l'articolo 116 LAM le rendite di invalidità e per superstiti che hanno iniziato
a decorrere prima del 1° gennaio 1994, non sottostanno all'imposta federale
diretta. Questo disciplinamento vale parimenti per le rendite di invalidità secondo
il diritto previgente che, ai sensi dell'articolo 112 capoverso 2 LAM, sono convertite
in rendite di vecchiaia dopo il 1° gennaio 1994.
- Anche
le cosiddette rendite per menomazione dell'integrità (art. 8 lett. m LAM) e le indennità
a titolo di riparazione morale (art. 8 lett. r LAM) versate sulla base della LAM
non sono assoggettate ad imposta (art. 12 cpv. 4 LAM).
- Le
prestazioni in natura e le rifusioni di spese di cui all'articolo 8 lettere a,
b, c, d, p, s, u e v LAM rappresentano delle prestazioni non imponibili in
risarcimento del danno, ad eccezione delle indennità per spese di formazione
professionale (lett. t).
Per quanto concerne dunque la rendita dell'assicurazione
militare percepita dal ricorrente a seguito dell'incidente del 1985, in virtù dell'art. 116 LAM essa non sottostà all'imposta federale diretta.
Per quanto concerne l'eventuale
conteggio delle rendite dall'assicurazione militare nell'ambito delle
prestazioni complementari, questo Tribunale osserva che in virtù dell'art. 11
cpv. 1 lett. d LPC sono computate come reddito le rendite, le pensioni e le altre
prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI.
Giusta il N. 2085 DPC, nella versione delle
Direttive DPC edite dall'UFAS stato al 1° gennaio 2010, tutti i tipi di rendite
devono essere computati come redditi.
Per il N. 2087 DPC, il reddito
proveniente da rendite e pensioni comprende in particolare le rendite di
assicurazioni private, le pensioni pubbliche e private, inclusi tutti i
supplementi (rendite della previdenza professionale, dell'assicurazione
contro gli infortuni, dell'assicurazione militare, vitalizi, rendite di
assicurazioni sociali cantonali ed estere e simili), come pure le prestazioni assistenziali
agli Svizzeri all'estero lesi da eventi bellici, secondo il decreto federale
del 13 giugno 1957, le prestazioni di mantenimento della
"Kriegsopferfürsorge" (assistenza a favore delle vittime della
guerra) della Repubblica federale tedesca in virtù della legge del 22 giugno 1976 a tale riguardo, le prestazioni ricorrenti del datore di lavoro attuale o precedente al salariato,
a sua moglie, ai suoi figli minorenni o che seguono una formazione scolastica o
professionale.
Al riguardo, nella sentenza P 38/06 dell'11 ottobre 2007 il Tribunale federale ha affermato
quanto segue:
"
(…)
3.1
Nach Art. 3c Abs. 1 lit. d ELG (in Verbindung mit Art. 23 Abs. 3 ELV)
sind Renten, Pensionen und andere wiederkehrende Leistungen, einschliesslich
der Renten der AHV sowie der IV, als Einkommen anzurechnen. Wie der Bundesrat
in der Botschaft vom 21. September 1964 zum gleichlautenden, bis Ende 1997
gültig gewesenen Art. 3 Abs. 1 lit. c ELG ausgeführt hat, gelten als Renten
und Pensionen periodische Leistungen im weitesten Sinn, also neben den
Sozialversicherungsrenten die Renten öffentlicher und privater Pensionskassen
und Versicherungen, die freiwilligen periodischen Leistungen der Arbeitgeber
und die Renten im Sinne des Zivilrechts (BBl 1964 II 705). Daraus folgt,
dass altArt. 3 Abs. 1 lit. c ELG - und damit auch Art. 3c Abs. 1 lit. d ELG in der seit 1. Januar 1998 geltenden Fassung - nach dem
Willen des Gesetzgebers die grundsätzliche Anrechenbarkeit aller wiederkehrenden
Leistungen statuiert (BGE 123
V 184 E. 3 S. 186 f.; Urteil des EVG P 6/02 vom 24. Juni 2002, E. 1a). Abweichungen hievon ergeben sich allenfalls
aus Art. 3c Abs. 2 ELG, welcher im vorliegenden Kontext indes nicht einschlägig
ist. (…)"(sottolineature della
redattrice).
Inoltre, l'Alta Corte ha ribadito nella
STF 8C_716/2008 del 5 dicembre 2008 che:
"
(…)
4.1
Art. 3c Abs. 1 lit. d und Art. 3c Abs. 2 lit. c ELG stimmen mit den bis Ende
1997 gültig gewesenen Art. 3 Abs. 1 lit. c und Art. 3 Abs. 3 lit. c aELG
überein, womit sowohl die zu den altrechtlichen Bestimmungen vorliegenden
Materialien als auch die dazu ergangene Rechtsprechung (vgl. BGE 123 V 184 E. 3 S. 186 f. mit Hinweisen) relevant bleiben (Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts P 10/99 vom
27. Januar 2000 E. 3). Der historische Gesetzgeber wollte mit Art. 3c Abs. 1
lit. d ELG die grundsätzliche Anrechenbarkeit aller wiederkehrenden Leistungen
statuieren (vgl. BGE 123 V 184 E. 3 S. 186 f. mit Hinweisen). Ausnahmen hiervon ergeben sich einzig aus Art. 3c Abs. 2 ELG
(Urteile des Eidgenössischen Versicherungsgerichts P 6/02 vom 24. Juni 2002 E.
1a und P 10/99 vom 27. Januar 2000 E. 3a), welcher die Kategorien der nicht
anrechenbaren Einkommen abschliessend aufführt (BGE 123 V 184 E. 3 S. 186 f. mit Hinweis).
4.2
Nicht als Einkommen anzurechnen sind unter anderem öffentliche oder private
Leistungen mit ausgesprochenem Fürsorgecharakter (Art. 3c Abs. 2 lit. c ELG).
Fürsorgecharakter im Sinne dieser Bestimmung haben praxisgemäss Leistungen, die
freiwillig und auf Zusehen hin gewährt werden und jedes Mal oder zumindest
periodisch der Hilfsbedürftigkeit des Bezügers angepasst werden (BGE 116 V 328 E. 1a S. 329 f. mit Hinweisen). Bejaht wurde der ausgesprochene Fürsorgecharakter bei freiwilligen Leistungen der
Eidgenössischen Versicherungskasse für das unterstützungsbedürftige Kind eines
verstorbenen Beamten (EVGE 1968 S. 226) sowie bei freiwilligen und auf Zusehen
hin ausgerichteten Leistungen des Arbeitgebers (ZAK 1972 S. 62). Verneint wurde
er im Falle einer auf Grund des Bundesbeschlusses betreffend Hilfeleistung an
kriegsgeschädigte Auslandschweizer ausgerichteten Rente (Urteile des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts P 6/02 vom 24. Juni 2002 E. 1a und P
10/99 vom 27. Januar 2000 E. 3a, je mit Hinweis auf EVGE 1966 S. 245).
4.3
Demgegenüber hat das Eidgenössische Versicherungsgericht entschieden, dass ein
Renteneinkommen auch dann vollumfänglich in die Anspruchsberechnung
miteinzubeziehen ist und somit nicht unter die Ausnahmetatbestände der
nicht anrechenbaren Einnahmen im Sinne von Art. 3c Abs. 2 ELG fällt, wenn
der entsprechenden wiederkehrenden Leistung im Sinne einer Entschädigung für
eine ungerechtfertigte Inhaftierung eigentlicher Genugtuungscharakter zukommt
(Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts P 41/04 vom 3. Dezember 2004
E. 3.2 mit Hinweis auf BGE 129 II 145 E. 3.5.2 S. 157). Gleiches gilt sowohl
für Leistungen einschliesslich Renten, die ein Opfer auf Grund einer Straftat
und ihrer Folgen vom Täter oder anderen Leistungserbringern, z.B. einer
Sozialversicherung, erhält (vgl. BGE 131 II 217 E. 2.1 S. 219 und E. 2.2 S.
220) als auch mit Blick auf wiederkehrende Leistungen des gegenwärtigen oder
früheren Arbeitgebers an den Arbeitnehmer, seine Ehefrau und an seine
minderjährigen oder in Ausbildung stehenden Kinder (vgl. Rz. 2087 der vom BSV
herausgegebenen Wegleitung über die Ergänzungsleistungen zur AHV und IV [WEL]).
(…)" (sottolineature della
redattrice)
In queste circostanze,
indipendentemente dal tenore della LAM sull'esenzione delle rendite
dell'assicurazione militare antecedenti il 1° gennaio 1994 (art. 116), sulle rendite
per menomazione dell'integrità (art. 8 lett. m LAM) e sulle indennità a titolo
di riparazione morale (art. 8 lett. r LAM) che non sono assoggettate ad imposta
(art. 12 cpv. 4 LAM, abrogato dal 1° gennaio 2008 visto il simile tenore degli art.
24 lett. g LIFD, art. 7 cpv. 4 lett. i LAID, ripresi a livello cantonale dall'art.
23 lett. g LT), per le prestazioni complementari va ritenuto, d'avviso di
questo Tribunale, che la rendita dell'assicurazione militare rientri nel senso ampio
del termine di rendite dell'art. 11 cpv. 1 lett. d LPC e vada quindi computata
come reddito.
Secondo il TCA, può rimanere qui aperta
la questione a sapere se è solo la (pura) rendita dell'assicurazione militare (Fr.
1'045,90 x 12 mesi = Fr. 12'550.-) che debba essere conteggiata nei redditi
dell'interessato, come ha fatto la Cassa di compensazione, oppure se vada
ritenuta anche l'indennità per cure (Fr. 560.- x 12 mesi = Fr. 6'720.-) che
egli riceve dall'assicurazione militare Suva contestualmente alla rendita, per
un versamento effettivo mensile di Fr. 1'605,90 (doc. 54).
Infatti, ritenuto che già tenendo conto
dell'importo di Fr. 12'550.-, che è più favorevole all'assicurato, il ricorso, come
si vedrà, deve essere respinto, a maggior ragione il diritto alle PC sarebbe negato
conteggiando una rendita dell'assicurazione militare superiore, pari a Fr.
19'270.- (Fr. 1605,90 x 12 mesi).
Il Tribunale evidenzia inoltre che
quand'anche si volesse considerare la tesi del ricorrente e quindi escludere il
conteggio della rendita dell'assicurazione militare dai redditi
dell'assicurato, il risultato non muterebbe. In effetti, quest'ultimo non
avrebbe comunque diritto alle prestazioni complementari poiché, come emergerà
dalle argomentazioni che seguono, i suoi redditi computabili risulteranno ugualmente
superiori alle spese riconosciute (art. 9 cpv. 1 LPC a contrario).
13. Nei
redditi dell'interessato va inoltre computato il reddito
della sostanza immobile (art. 11 cpv. 1 lett. b
LPC).
Come visto, il reddito
della sostanza immobiliare comprende pigioni e canoni d'affitto, usufrutto,
diritti d'abitazione nonché il valore locativo della propria abitazione (N.
2092 delle Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (DPC); Carigiet/Koch, op.
cit., Supplemento, pag. 99).
In virtù del citato art. 12 OPC-AVS/AI,
esso è valutato secondo quanto stabilito dall'autorità fiscale e quindi ammonta
in concreto, come già evidenziato nell'esame della pigione e delle spese di
manutenzione dei fabbricati, a Fr. 5'850.-.
14. Da
ultimo, occorre tenere conto della sostanza del ricorrente ed in
particolare del consumo di sostanza che va inserito, nella misura di 1/10, nei
suoi redditi (art. 11 cpv. 1 lett. c LPC).
Dagli atti risulta che
nell'ambito della domanda di prestazioni complementari formulata nel 2010, la
Cassa di compensazione ha disposto la perizia tecnica dei beni immobili detenuti
in comunione ereditaria dal ricorrente. Il 4 giugno 2010 (doc. 66) l'amministrazione ha infatti invitato l'Ufficio cantonale di stima a valutare al
valore commerciale, stato nel 2010, i mappali n. 129 e n. 130 RFD di __________
e al valore di stima il fondo n. 132 RFD __________.
Il 9 novembre 2010
(doc. 71) il perito __________ dell'Ufficio cantonale di stima ha valutato, in virtù dell'art. 17 cpv. 4
OPC-AVS/AI, in Fr. 220'000.- il valore commerciale del fondo n. 129 (doc. 70)
ed in Fr. 14'000.- il valore
venale del mappale n. 130 RFD (doc. 69). La particella n. 132, costituendo
l'abitazione primaria dell'assicurato, è stata invece valutata al valore di
stima ex art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI in Fr. 62'621.- (doc. 68).
Partendo da questi
dati l'amministrazione, ritenute le cifre stabilite dall'Ufficio stima, con la
decisione formale del 18 novembre 2010 ha considerato a titolo di sostanza dell'assicurato le particelle n. 129 e n. 130 al valore venale peritato, ma per
metà, poiché da esso detenuti in comunione ereditaria con la sorella (la madre,
che figura a registro fondiario come coerede in questa comunione ereditaria, è
nel frattempo deceduta). La Cassa cantonale di compensazione ha quindi
computato al ricorrente una sostanza immobiliare commerciale totale di Fr. 113'500.-
([Fr. 220'000.- : 2] + [Fr. 14'000.- x (1/4 + 1/4)]: 2).
Per lo stesso motivo,
il valore di stima dell'abitazione primaria (n. 132) è stato stabilito in Fr.
31'310.-.
15. Per
quanto attiene innanzitutto la modalità di calcolo della sostanza si rileva
che, ai sensi dell'art. 9 cpv.
5 lett. b LPC, il Consiglio federale disciplina la valutazione dei redditi
computabili, delle spese riconosciute nonché della sostanza.
Per l'art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI, la valutazione
della sostanza computabile deve essere effettuata secondo le regole stabilite
dalla legislazione sull'imposta
cantonale diretta del Cantone di domicilio.
Per il Cantone Ticino
si applica l'art. 42 cpv. 1 LT
che, nel nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2009, prevede che gli immobili e
Fatti
i loro accessori sono imposti per il valore di stima ufficiale.
Secondo l'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, la sostanza
immobiliare che non serve da abitazione al richiedente o a una persona compresa
nel calcolo delle PC deve essere computata al valore corrente.
Il fondo n. 130, una comproprietà
coattiva, è detenuto nella misura di 1/4 dalla particella n. 129, da 2/4 dal
mappale n. 131 e da 1/4 dal fondo n. 132, tutti RFD di __________.
L'insorgente detiene poi
in comunione ereditaria con la sorella e la mamma - defunta - i fondi n. 129 e
n. 132 RFD di __________.
Dal catastrino fiscale
agli atti (doc. 51) si rileva che il fondo n. 129 RFD è composto di un terreno
complementare e di un edificio principale (casa monofamiliare o bifamiliare).
Il registro fondiario specifica che il terreno complementare vale Fr. 5'282.-,
mentre l'edificio abitativo è stimato in Fr. 65'000.-.
Il mappale n. 130 RDF
comprende un terreno eccedente e un edificio accessorio. Il valore di stima del
terreno è di Fr. 2'178.-.
Infine, la part. n. 132
RFD è costituita da un terreno complementare (Fr. 12'621.-) e da un edificio
principale (Fr. 50'000.-).
Al 1° gennaio 2005, la
stima totale di questi terreni è pari a Fr. 18'992.- (l'importo di Fr. 2'178.-
è stato considerato nella misura di 1/2 (1/4 + 1/4) trattandosi di una coattiva
su due altri fondi), mentre quella dei fabbricati a Fr. 115'000.- (doc. 51).
Risulta inoltre dagli
atti che l'assicurato abita nell'edificio esistente sulla particella n. 132.
Pertanto, è a giusta ragione che la Cassa ha computato l'abitazione primaria al
valore di stima ex art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI, mentre gli altri fondi
(nn. 129 e 130), che non servono da abitazione al ricorrente, al valore
venale in virtù dell'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI.
16. Secondo
la prassi dell'allora TFA (dal
1° gennaio 2007: Tribunale federale), per determinare il valore commerciale l'amministrazione deve far esperire una
perizia da un ufficio competente. Il TCA ha infatti dichiarato illegale la
precedente prassi della Cassa, che consisteva nell'aumentare sistematicamente
del 30% il valore di stima ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di
nuove stime poteva risultare un valore superiore a quello corrente (RDAT
II-1995 pagg. 203 segg.).
L'Alta Corte ritiene che per la
determinazione del valore corrente degli immobili, l'ufficio cantonale deve sempre far capo allo stesso servizio (STFA P
9/04 del 7 aprile 2004; SVR 1998 EL Nr. 5). Secondo la Massima Istanza, sarebbe
infatti inammissibile calcolare l'importo delle prestazioni complementari in base a stime elaborate da
autorità differenti (Pratique VSI 1993 pag. 137).
Nel Cantone Ticino, la
Cassa cantonale di compensazione affida detto compito all'Ufficio cantonale di stima.
In merito a ciò si
osserva ancora che in un caso riguardante il nostro Cantone in cui il
ricorrente aveva contestato la valutazione immobiliare operata dall'Ufficio
cantonale di stima, il TF(A) ha confermato l'operato dei periti (STFA P 10/06
del 13 aprile 2007; STFA P 38/96 del 27 febbraio 1998).
17. In
specie, il 4 giugno 2010 (doc. 66) la Cassa di compensazione ha così chiesto all'Ufficio cantonale di stima di valutare al
valore venale i fondi n. 129 e n. 130 RFD di __________, detenuti in comunione
ereditaria dal ricorrente insieme alla sorella.
Il 9 novembre 2010
(doc. 71) __________, come visto, ha reso le proprie valutazioni, peritando in
Fr. 220'000.- il fondo n. 129 ed in Fr. 14'000.- la coattiva al mappale n. 130.
L'Ufficio stima ha però
prodotto soltanto l'importo finale del valore commerciale, senza dettagliare le
caratteristiche di ogni singolo immobile.
Dal registro fondiario
risulta comunque che la superficie totale del fondo n. 129 RFD è di 60 mq, così
pure quella del terreno complementare e dell'edificio abitativo (sub. A).
Il mappale n. 130 RFD
è un terreno di 22 mq e ha un edificio accessorio.
Il fondo n. 132 RFD ha
una superficie totale di 115 mq, che è suddivisa in 65 mq per la casa
d'abitazione (sub. A), in 10 mq per il portico ed abitazione sovrastante (sub.
B) ed in una corte di 40 mq (sub. c).
Nell'ambito della
procedura di ricorso, l'assicurato si è lamentato della valutazione eccessiva (Fr.
234'000.-) del valore venale delle part. n. 129 e n. 130 RFD di __________
(docc. I e VII).
Il 14 febbraio 2011
(doc. IXbis) l'amministrazione ha quindi interpellato l'Ufficio stima,
chiedendo di prendere posizione su questa censura.
Pertanto, come d'uso, il 1° marzo 2011 l'ing. __________ dell'Ufficio stima ha esperito un sopralluogo insieme al ricorrente. In
quell'occasione l'esperto ha fornito spiegazioni sulla metodologia adottata,
osservando che in occasione del sopralluogo ha analizzato le valutazioni
eseguite dal precedente perito, si è confrontato con le lamentele espresse dall'assicurato
in loco e nella fase ricorsuale. Ha inoltre spiegato la differenza tra le
valutazioni al valore di stima e quelle al valore venale, fornendo le
necessarie informazioni.
Nel suo referto del 7 marzo 2011 (doc. XII/1)
il perito ha poi precisato quanto segue:
"(…)
Il
valore venale è stato determinato tenendo in considerazione vari fattori che
influiscono sull'oggetto da valutare e in particolare:
a) l'importanza della località in cui
giace la proprietà da valutare, in rapporto con la situazione geografica, con
lo sviluppo residenziale, industriale e commerciale della regione e d'ogni
singola parte o quartiere o frazione o zona dove si trovano i fondi;
b) i prezzi pagati nelle contrattazioni
di compravendita, pubbliche e private, avvenute nella località negli ultimi
anni;
c) il valore dei fabbricati in rapporto
con le dimensioni, con il genere di costruzione e sua maggiore o minore
solidità e ricercatezza, con i comodi e con gli incomodi d'abitabilità o
d'utilizzazione, con lo stato di conservazione;
d) le norme pianificatorie dettate dal
Piano Regolatore, la posizione, le dimensioni, le caratteristiche fisiche, la
configurazione, la topografia, l'esposizione, lo sfruttamento, il grado
d'urbanizzazione, gli accesi, le servitù, nonché quei fattori positivi o
negativi che incidano sul valore commerciale.".
Riesaminata l'intera
situazione alla luce di questi fattori, lo specialista ha
modificato alcuni parametri per meglio adattarli alla situazione reale.
Per la particella n.
129, la cubatura è stata rettificata ed il valore cubico unitario dell'abitazione
è risultato troppo prudenziale in considerazione delle cubature della stesso,
dello stato attuale della costruzione, della sua ubicazione e sfruttamento ed
in confronto con casi simili. Inoltre, il valore del terreno è risultato troppo
elevato in confronto con terreni aventi le medesime caratteristiche. Infine, è
stato aggiunto il reddito del negozio di parrucchiera sito al primo piano.
Anche per il mappale
n. 130 c'è stato un errore nella determinazione delle cubature, che sono state
quindi rettificate.
Il valore di stima
dell'abitazione primaria sul fondo n. 132 è stato confermato, siccome fissato
nel 2010 e cresciuto in giudicato.
Dalla nuova perizia si
rileva dunque che il mappale n. 129 RFD di __________ (doc. XII/2), di 60 mq, è
costituito da un'abitazione di 60 mq, avente una cubatura di 620 mc che,
valutata a Fr. 240.-/ mc, dà un valore di Fr. 148'800.-. I costi secondari sono
stati valutati in Fr. 10'000.-, mentre i 60 mq di terreno a Fr. 600.-/mq, per
un valore di Fr. 36'000.-. Tenuto conto di un valore di reddito di Fr. 4'800.-
e di un valore di reddito di Fr. 90'566.-, il valore venale del fondo è stato
stabilito in Fr. 160'000.-.
Il fondo n. 130 RFD di
__________ (doc. XII/3) è costituito da una casa d'abitazione e andito, la cui
cubatura di 80 mc è stata valutata a Fr. 130.-/mc (Fr. 10'400.-). I costi
secondari (Fr. 400.-) ed il valore del terreno (Fr. 5'500.-) di 22 mq, a Fr.
250.-/mq, danno un valore venale di Fr. 16'000.-.
Riguardo alle
summenzionate valutazioni peritali, questa Corte evidenzia che il ricorrente ha
criticato i valori al mc delle cubature degli edifici ed il prezzo al mq dei terreni
esprimendosi come segue (doc. XIV):
" Constato gli errori di cubatura della vecchia casa,
negli anni scorsi per il rimborso adeguato.
Poi
la cubatura è stata calcolata a Fr. 220 al mc; poi a Fr. 130 Determinato il
valore medio di Fr. 250.- al mc.
Ora
il colmo: il terreno l'hanno valutato a Fr. 700 al mq. Invece il prezzo medio è
solo 250 Fr. al mq.
E
pazzesco!
qui
pretendo un rimborso cospicuo per il danno subìto.
Forse
già da mio padre è capitato anche a lui diversi anni fà.".
Queste contestazioni
sono un po' confuse. Il ricorrente mischia i valori dei fondi e delle
costruzioni ed i prezzi al mc e al mq.
L'abitazione sul
mappale n. 129 è infatti stata valutata Fr. 240.-/ mc, mentre il terreno su cui
essa è costruita vale Fr. 600.-/mq.
Il prezzo al mc
dell'edificio sulla part. n. 130 è stato stabilito in Fr. 130.-, mentre il terreno
ha un valore di Fr. 250.-/mq.
Il ricorrente ha poi
osservato che la valutazione di Fr. 236'000.- (recte: Fr. 234'000.-, poi
rettificata in Fr. 176'000.- dal secondo perito) è eccessiva, viste le
condizioni strutturali degli immobili. Infatti, le case formano un piccolo
nucleo in comunione, ciò che rende impossibile venderle. Per di più, fra una
decina d'anni saranno diroccate e senza servizi, quali luce ed acqua (doc. VII
pag. 2).
Al primo e secondo
piano della costruzione sita sulla part. n. 129, i quattro locali sono vuoti,
non esiste la cucina e tanto meno vi sono l'elettricità e l'acqua corrente.
L'arredamento del
bagno al mappale n. 130 non esiste, ma c'è soltanto il wc. La suddivisione
interna prevede soltanto due locali ed un ripostiglio, poiché la cantina non
esiste più, essendo stata chiusa molti anni prima (doc. XIV pag. 2).
Viste le lamentele
ricorsuali sopra esposte, l'amministrazione ha rilevato che l'Ufficio stima si
è già pronunciato al riguardo con le perizie del 9 novembre 2010 e del 7 marzo
2011 (doc. XVI), riducendo a Fr. 160'000.- il valore venale del fondo n. 129 ed
aumentando a Fr. 16'000.- il valore commerciale della part. n. 130.
L'insorgente, alla
luce di questa risposta, ha ribadito che il prezzo di Fr. 220'000.- è
esorbitante, così pure quello del terreno di Fr. 700.-/mq anziché di Fr.
250.-/mq, trattandosi del nucleo del Comune di __________ (doc. XVIII punto 4).
18. Questo
Tribunale evidenzia che nella sua valutazione del 7 marzo 2011 (doc. XII/1) il
perito ha esposto per la particella n. 129 i criteri di valutazione generali e
particolari, la situazione catastale, le servitù e oneri fondiari, le menzioni,
il piano regolatore comunale, la descrizione del fondo, le caratteristiche dei
fabbricati descrivendoli indicando gli elementi costruttivi, le installazioni e
gli arredamenti nonché la suddivisione interna.
Tenuto conto di queste
caratteristiche, l'ingegnere ha poi calcolato il valore reale dei fabbricati e
dei terreni, i costi secondari e di sistemazione esterna, il reddito annuale ed
il valore di reddito, tutti elementi che hanno contribuito a definire il valore
Considerandi
venale dei fabbricati e dei terreni, quindi il valore venale totale della
particella edificata.
Per il mappale n. 130,
consistente in una casa di abitazione, non sono stati calcolati il reddito
annuale ed il valore di reddito.
Più dettagliatamente,
come visto, per valutare il valore venale l'ingegner __________ ha applicato il
metodo tradizionale, che consiste nel ponderare il valore reale (che si compone
del valore dei fabbricati principali e accessori, dei costi secondari, della sistemazione
esterna e del valore del terreno) con il valore di reddito.
La cubatura degli
edifici è stata determinata sulla base del piano catastale e del rilievo
eseguito in loco. I valori cubimetrici unitari tengono conto delle
caratteristiche dell'immobile,
della qualità delle opere strutturali e delle finiture, degli impianti, del
carattere architettonico e della funzionalità dello stesso.
Il valore del terreno
su cui è edificato il subalterno A (abitazione) è stato determinato adottando
il criterio del confronto delle compravendite, poiché il criterio della parità
del prezzo di acquisto non ha potuto essere applicato. Esaminando le compravendite
nelle zone limitrofe, tenendo in considerazione tutti i fattori influenti e
basandosi sulle proprie conoscenze ed esperienze, il perito ha fissato in Fr. 600.-/mq
il valore del terreno del fondo n. 129 rispettivamente in Fr. 250.-/mq il
prezzo del sedime al mappale n. 130.
Vanno inoltre aggiunti
i costi secondari e di sistemazione esterna, ossia tutti quei costi che non
sono compresi nei fabbricati tra i quali i lavori preparatori, i permessi, le
tasse, i costi di finanziamento, le opere esterne (allacciamenti, muri di
sostegno, accessi, piazzali, giardino).
Il reddito è di regola
determinato sulla parità del reddito percepito e sulla scorta dei contratti di
locazione esistenti, siccome corrispondenti alle pigioni in uso nelle località
o nel quartiere per oggetti paragonabili. Il perito ha esaminato la situazione
e dei tre criteri adottabili ha optato per il criterio del confronto dei
contratti d'affitto esistenti
per oggetti paragonabili (Fr. 400.- x 12 mesi).
Ritenuto un tasso di
capitalizzazione del 5,30% (tasso ipotecario aumentato dei tassi aggiuntivi a
seconda del genere di costruzione), lo specialista ha determinato il valore di
reddito (come detto, solo per la part. n. 129).
Tenuto quindi conto
del valore reale e del valore di reddito, l'Ufficio stima ha ottenuto il valore venale dell'intera particella, arrotondandolo in Fr. 160'000.- per il mappale n. 129.
Per la part. n. 130,
invece, il valore di Fr. 16'000.- si ottiene sommando il valore della cubatura
dell'abitazione (Fr. 10'400.-) con il valore de costi secondari e di sistemazione
esterna (Fr. 400.-) e con il valore del sedime (Fr. 5'500.-).
19.
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la
denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23
aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01del 25
febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989.
pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,
il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite
da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono
a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1
pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In
una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire
delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993.
pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
La citata
giurisprudenza del TFA deve valere per tutte le perizie (cfr. ad esempio per la
previdenza professionale: SVR 1998 LPP n. 16), e quindi deve essere applicata
anche a quelle esperite in ambito immobiliare (STCA del 7 febbraio 2011,
33.2010
; STCA del 4 marzo 2009, 33.2008.6; STCA del 24 febbraio 1997,
33.1996
).
20.
A
mente della scrivente Corte, chiamata ora a pronunciarsi, i summenzionati
referti peritali del 9 novembre 2010 e del 7 marzo 2011 dell'Ufficio cantonale di stima hanno tenuto in
considerazione tutti i fattori, le caratteristiche e le peculiarità della concreta
fattispecie, quali l'importanza
della località in cui giacciono le proprietà, la situazione geografica e
morfologica, i prezzi pagati nelle contrattazioni di compravendita come pure il
valore dei fabbricati e le norme pianificatorie dettate dal PR.
Queste perizie, ed in
particolare la seconda dell'ing. __________, appaiono chiare, complete ed
esaurienti sia nell'esame
generale dei fondi sia nella descrizione dei fabbricati, come pure nella
calcolazione aritmetica dei valori determinanti.
A questo proposito, il
Tribunale rileva che le argomentazioni sollevate dall'assicurato non sono in grado di contrastare i dati forniti
dall'Ufficio stima con la seconda perizia, in cui l'esperto ha fornito minuziose spiegazioni. Soprattutto, non va
dimenticato che il contenuto del referto del 9 novembre 2010 è stato di gran
lunga modificato il 7 marzo 2011 dall'Ufficio stima, nuovamente interpellato dalla Cassa di compensazione
sulle citate particelle.
Inoltre, va
evidenziato che l'Ufficio stima
si è comunque pronunciato sulle censure del ricorrente spiegandogli - anche
personalmente, in loco - nel dettaglio i calcoli e le metodologie adottate per
valutare le sue due proprietà.
D'avviso del TCA, le motivazioni addotte dall'insorgente sia prima della seconda perizia sia successivamente
non sono atte a contrastare con certezza le chiare, dettagliate e soprattutto
concrete spiegazioni fornite dall'ing. __________ che, va ricordato, si è personalmente recato sul
posto per valutare l'immobile
sia esternamente che internamente. Il suo apprezzamento si è quindi basato su
circostanze reali.
Ritenuto, inoltre,
come nelle sue valutazioni il perito abbia considerato tutte le peculiarità
rilevanti (in parte anche sollevate dal ricorrente) quali gli accessi al fondo,
l'insolazione, la vista e l'orientamento, la sistemazione, le
condizioni di manutenzione, gli elementi costruttivi, le diverse installazioni (contrariamente
alle affermazioni dell'assicurato, il fondo n. 129 risulta equipaggiato con
acqua, corrente elettrica, telefono ed evacuazione delle acque luride; il
mappale n. 130 dispone di corrente elettrica, acqua potabile, telefono, tv via
cavo, fognatura sul posto) e gli arredamenti (nella part. n. 129, il
riscaldamento avviene con stufette elettriche nel negozio, gli apparecchi del
gabinetto sono di qualità normale e l'arredamento della cucina è assente; sul
fondo n. 130 non v'è né gabinetto né cucina), occorre dunque concludere che le
perizie dell'Ufficio stima – in
specie la seconda - sono corrette.
Oltre a ciò, dagli
atti formanti l'incarto non si
evincono elementi tali da mettere in discussione la correttezza delle predette
perizie, che si basano su accertamenti approfonditi, esperiti da specialisti
nel ramo, i quali si sono fondati su criteri generalmente applicabili in questo
ambito, ponderando tutti gli usuali parametri. I referti peritali giungono
inoltre a conclusioni logiche, conformemente a quanto stabilito dai succitati
criteri giurisprudenziali.
Per queste ragioni, il
TCA non ha motivo per scostarsi da queste conclusioni peritali, che risultano
pienamente affidabili dato che, va qui ancora ribadito, la Cassa cantonale di
compensazione affida detto compito all'Ufficio cantonale di stima e quindi a persone competenti ed il
Tribunale federale (delle assicurazioni) ha confermato l'operato dei periti e
la loro indipendenza (STFA P 10/06 del 13 aprile 2007; STFA P 38/96 del 27
febbraio 1998).
Questo Tribunale può
pertanto considerare affidabile la perizia del 7 marzo 2011 allestita dall'ing. __________ dell'Ufficio stima il
quale, come visto, dopo sopralluogo, ha modificato i referti approntati dal
collega __________ il 9 novembre 2010 per quanto concerne le particelle n. 129
e n. 130 RFD di __________.
Ne discende che le
lamentele dell'assicurato sull'eccessiva valutazione di questi due immobili, peraltro
corretta da Fr. 234'000.- a Fr. 176'000.-, deve quindi essere respinta.
Visto quanto precede,
il valore venale della sostanza immobiliare detenuta in comunione ereditaria dall'assicurato
deve essere fissato nell'importo di Fr. 176'000.- (Fr. 160'000.- + Fr. 16'000.-).
21.
Resta ora da determinare la
sostanza ascrivibile al ricorrente.
Alla morte del padre,
il ricorrente è entrato a fare parte della comunione ereditaria composta della
madre e della sorella. Nel frattempo, la mamma è deceduta e quindi la comunione
ereditaria in questione comprende ora solo l'assicurato e sua sorella. Essendo
in concorso con la sorella, siccome i figli del defunto succedono in parti
uguali (art. 457 cpv. 2 CC), il ricorrente ha quindi diritto ad una quota
legale di eredità di un mezzo (cfr. STCA del 30 marzo 2011, 33.2010.23,
consid. 7).
La conclusione a cui è
giunta la Cassa è dunque corretta e, come peraltro sollevato dall'assicurato,
tiene già conto del fatto che i beni immobili non sono di sua sola proprietà
assoluta, ma appartengono anche ad una terza persona.
In queste circostanze,
il valore del fondo n. 129 deve essere suddiviso per due e quindi è l'ammontare
di Fr. 80'000.- (Fr. 160'000.- : 2) che deve essere attribuito all'insorgente.
Per gli stessi motivi,
anche il valore della comproprietà coattiva del fondo n. 130 va computato all'assicurato
in ragione di 1/2.
Tuttavia, al riguardo
va inoltre tenuto conto che la proprietà di questo mappale è suddivisa fra tre
fondi, fra cui i mappali n. 129 e n. 132, entrambi detenuti dalla comunione
ereditaria a cui appartiene l'assicurato, in ragione di 1/4.
Il valore di Fr. 16'000.-
determinato dall'Ufficio stima deve dunque essere conteggiato al ricorrente in
ragione sì di metà, ma delle due quote di 1/4 ([1/2 x 1/4] + [1/2 x 1/4]),
ossia in 1/4 e quindi in Fr. 4'000.-.
Pertanto, nel foglio
di calcolo delle PC va considerata una sostanza lorda venale di Fr. 84'000.-
(Fr. 80'000.- + Fr. 4'000.-).
Dedotta la franchigia
di Fr. 25'000.- (art. 11 cpv. 1 lett. c LPC), la sostanza netta al valore
venale ammonta a Fr. 59'000.-.
Nel computo della
sostanza dell'interessato non va poi dimenticata la sostanza lorda al valore
di stima calcolata giusta l'art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI.
Come visto, l'abitazione
primaria sita sul fondo n. 132 RFD di __________ è stata valutata in Fr.
62'621.- ed anche tale importo deve essere diviso per due in virtù della
proprietà comune fra il ricorrente e sua sorella (Fr. 31'320.-).
Poiché tale immobile
serve al ricorrente quale abitazione, la franchigia legale è di Fr. 112'500.- (art.
11.
cpv. 1 lett. c LPC).
Applicata all'ammontare di Fr. 31'320.-,
si ha quindi che questi due importi si annullano, nel senso che il valore del
fondo n. 132 non incide sul diritto alle prestazioni complementari.
Di conseguenza, il consumo
della sostanza di 1/10 ascrivibile nei redditi computabili dell'interessato
(art. 11 cpv. 1 lett. c LPC) si riferisce alla sola sostanza netta ottenuta dal
valore venale degli immobili ed è quindi pari a Fr. 5'900.-.
22.
In
virtù di quanto precede, i redditi computabili di RI 1 sono pari
a Fr. 50'124.- (Fr. 5'900.- [1/10 consumo di sostanza] + Fr. 25'824.-
[rendita AVS] + Fr. 12'550.- [rendita militare] + Fr. 5'850.- [valore
locativo]).
Questa cifra
corrisponde a quella ottenuta dalla Cassa cantonale di compensazione dopo che,
sulla scorta dei nuovi valori venali dei fondi peritati dall'Ufficio stima, ha
rifatto i calcoli (doc. XII).
Il TCA osserva che, eliminando,
per l'ipotesi formulata al considerando 12, la somma della rendita
dell'assicurazione militare, i redditi computabili ammonterebbero a Fr.
37'574.-.
23.
In
esito a quanto precede, ritenuta un'eccedenza di reddito - e non di spese riconosciute
(art. 9 cpv. 1 LPC) - dato che i suoi redditi computabili (Fr. 50'124.- o Fr.
37'574.-) superano le sue spese riconosciute (Fr. 32'405.-), l'assicurato non
ha diritto a prestazioni complementari (art. 9 cpv. 1 LPC a contrario).
Il ricorso deve essere pertanto respinto senza
tasse né spese.
La presente sentenza
rende priva di oggetto la domanda di concedere l'effetto sospensivo al ricorso
(STF 8C_911/2009 del 18 marzo 2010, consid. 4; STF 8C_1019/2008 del 28 luglio
2009, consid. 3.2).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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