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Decisione

33.2011.2

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6 giugno 2011Italiano58 min

Source ti.ch

Fatti

i loro accessori sono imposti per il valore di stima ufficiale.

Secondo l'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, la sostanza

immobiliare che non serve da abitazione al richiedente o a una persona compresa

nel calcolo delle PC deve essere computata al valore corrente.

Il fondo n. 130, una comproprietà

coattiva, è detenuto nella misura di 1/4 dalla particella n. 129, da 2/4 dal

mappale n. 131 e da 1/4 dal fondo n. 132, tutti RFD di __________.

L'insorgente detiene poi

in comunione ereditaria con la sorella e la mamma - defunta - i fondi n. 129 e

n. 132 RFD di __________.

Dal catastrino fiscale

agli atti (doc. 51) si rileva che il fondo n. 129 RFD è composto di un terreno

complementare e di un edificio principale (casa monofamiliare o bifamiliare).

Il registro fondiario specifica che il terreno complementare vale Fr. 5'282.-,

mentre l'edificio abitativo è stimato in Fr. 65'000.-.

Il mappale n. 130 RDF

comprende un terreno eccedente e un edificio accessorio. Il valore di stima del

terreno è di Fr. 2'178.-.

Infine, la part. n. 132

RFD è costituita da un terreno complementare (Fr. 12'621.-) e da un edificio

principale (Fr. 50'000.-).

Al 1° gennaio 2005, la

stima totale di questi terreni è pari a Fr. 18'992.- (l'importo di Fr. 2'178.-

è stato considerato nella misura di 1/2 (1/4 + 1/4) trattandosi di una coattiva

su due altri fondi), mentre quella dei fabbricati a Fr. 115'000.- (doc. 51).

Risulta inoltre dagli

atti che l'assicurato abita nell'edificio esistente sulla particella n. 132.

Pertanto, è a giusta ragione che la Cassa ha computato l'abitazione primaria al

valore di stima ex art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI, mentre gli altri fondi

(nn. 129 e 130), che non servono da abitazione al ricorrente, al valore

venale in virtù dell'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI.

16. Secondo

la prassi dell'allora TFA (dal

1° gennaio 2007: Tribunale federale), per determinare il valore commerciale l'amministrazione deve far esperire una

perizia da un ufficio competente. Il TCA ha infatti dichiarato illegale la

precedente prassi della Cassa, che consisteva nell'aumentare sistematicamente

del 30% il valore di stima ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di

nuove stime poteva risultare un valore superiore a quello corrente (RDAT

II-1995 pagg. 203 segg.).

L'Alta Corte ritiene che per la

determinazione del valore corrente degli immobili, l'ufficio cantonale deve sempre far capo allo stesso servizio (STFA P

9/04 del 7 aprile 2004; SVR 1998 EL Nr. 5). Secondo la Massima Istanza, sarebbe

infatti inammissibile calcolare l'importo delle prestazioni complementari in base a stime elaborate da

autorità differenti (Pratique VSI 1993 pag. 137).

Nel Cantone Ticino, la

Cassa cantonale di compensazione affida detto compito all'Ufficio cantonale di stima.

In merito a ciò si

osserva ancora che in un caso riguardante il nostro Cantone in cui il

ricorrente aveva contestato la valutazione immobiliare operata dall'Ufficio

cantonale di stima, il TF(A) ha confermato l'operato dei periti (STFA P 10/06

del 13 aprile 2007; STFA P 38/96 del 27 febbraio 1998).

17. In

specie, il 4 giugno 2010 (doc. 66) la Cassa di compensazione ha così chiesto all'Ufficio cantonale di stima di valutare al

valore venale i fondi n. 129 e n. 130 RFD di __________, detenuti in comunione

ereditaria dal ricorrente insieme alla sorella.

Il 9 novembre 2010

(doc. 71) __________, come visto, ha reso le proprie valutazioni, peritando in

Fr. 220'000.- il fondo n. 129 ed in Fr. 14'000.- la coattiva al mappale n. 130.

L'Ufficio stima ha però

prodotto soltanto l'importo finale del valore commerciale, senza dettagliare le

caratteristiche di ogni singolo immobile.

Dal registro fondiario

risulta comunque che la superficie totale del fondo n. 129 RFD è di 60 mq, così

pure quella del terreno complementare e dell'edificio abitativo (sub. A).

Il mappale n. 130 RFD

è un terreno di 22 mq e ha un edificio accessorio.

Il fondo n. 132 RFD ha

una superficie totale di 115 mq, che è suddivisa in 65 mq per la casa

d'abitazione (sub. A), in 10 mq per il portico ed abitazione sovrastante (sub.

B) ed in una corte di 40 mq (sub. c).

Nell'ambito della

procedura di ricorso, l'assicurato si è lamentato della valutazione eccessiva (Fr.

234'000.-) del valore venale delle part. n. 129 e n. 130 RFD di __________

(docc. I e VII).

Il 14 febbraio 2011

(doc. IXbis) l'amministrazione ha quindi interpellato l'Ufficio stima,

chiedendo di prendere posizione su questa censura.

Pertanto, come d'uso, il 1° marzo 2011 l'ing. __________ dell'Ufficio stima ha esperito un sopralluogo insieme al ricorrente. In

quell'occasione l'esperto ha fornito spiegazioni sulla metodologia adottata,

osservando che in occasione del sopralluogo ha analizzato le valutazioni

eseguite dal precedente perito, si è confrontato con le lamentele espresse dall'assicurato

in loco e nella fase ricorsuale. Ha inoltre spiegato la differenza tra le

valutazioni al valore di stima e quelle al valore venale, fornendo le

necessarie informazioni.

Nel suo referto del 7 marzo 2011 (doc. XII/1)

il perito ha poi precisato quanto segue:

"(…)

Il

valore venale è stato determinato tenendo in considerazione vari fattori che

influiscono sull'oggetto da valutare e in particolare:

a) l'importanza della località in cui

giace la proprietà da valutare, in rapporto con la situazione geografica, con

lo sviluppo residenziale, industriale e commerciale della regione e d'ogni

singola parte o quartiere o frazione o zona dove si trovano i fondi;

b) i prezzi pagati nelle contrattazioni

di compravendita, pubbliche e private, avvenute nella località negli ultimi

anni;

c) il valore dei fabbricati in rapporto

con le dimensioni, con il genere di costruzione e sua maggiore o minore

solidità e ricercatezza, con i comodi e con gli incomodi d'abitabilità o

d'utilizzazione, con lo stato di conservazione;

d) le norme pianificatorie dettate dal

Piano Regolatore, la posizione, le dimensioni, le caratteristiche fisiche, la

configurazione, la topografia, l'esposizione, lo sfruttamento, il grado

d'urbanizzazione, gli accesi, le servitù, nonché quei fattori positivi o

negativi che incidano sul valore commerciale.".

Riesaminata l'intera

situazione alla luce di questi fattori, lo specialista ha

modificato alcuni parametri per meglio adattarli alla situazione reale.

Per la particella n.

129, la cubatura è stata rettificata ed il valore cubico unitario dell'abitazione

è risultato troppo prudenziale in considerazione delle cubature della stesso,

dello stato attuale della costruzione, della sua ubicazione e sfruttamento ed

in confronto con casi simili. Inoltre, il valore del terreno è risultato troppo

elevato in confronto con terreni aventi le medesime caratteristiche. Infine, è

stato aggiunto il reddito del negozio di parrucchiera sito al primo piano.

Anche per il mappale

n. 130 c'è stato un errore nella determinazione delle cubature, che sono state

quindi rettificate.

Il valore di stima

dell'abitazione primaria sul fondo n. 132 è stato confermato, siccome fissato

nel 2010 e cresciuto in giudicato.

Dalla nuova perizia si

rileva dunque che il mappale n. 129 RFD di __________ (doc. XII/2), di 60 mq, è

costituito da un'abitazione di 60 mq, avente una cubatura di 620 mc che,

valutata a Fr. 240.-/ mc, dà un valore di Fr. 148'800.-. I costi secondari sono

stati valutati in Fr. 10'000.-, mentre i 60 mq di terreno a Fr. 600.-/mq, per

un valore di Fr. 36'000.-. Tenuto conto di un valore di reddito di Fr. 4'800.-

e di un valore di reddito di Fr. 90'566.-, il valore venale del fondo è stato

stabilito in Fr. 160'000.-.

Il fondo n. 130 RFD di

__________ (doc. XII/3) è costituito da una casa d'abitazione e andito, la cui

cubatura di 80 mc è stata valutata a Fr. 130.-/mc (Fr. 10'400.-). I costi

secondari (Fr. 400.-) ed il valore del terreno (Fr. 5'500.-) di 22 mq, a Fr.

250.-/mq, danno un valore venale di Fr. 16'000.-.

Riguardo alle

summenzionate valutazioni peritali, questa Corte evidenzia che il ricorrente ha

criticato i valori al mc delle cubature degli edifici ed il prezzo al mq dei terreni

esprimendosi come segue (doc. XIV):

" Constato gli errori di cubatura della vecchia casa,

negli anni scorsi per il rimborso adeguato.

Poi

la cubatura è stata calcolata a Fr. 220 al mc; poi a Fr. 130 Determinato il

valore medio di Fr. 250.- al mc.

Ora

il colmo: il terreno l'hanno valutato a Fr. 700 al mq. Invece il prezzo medio è

solo 250 Fr. al mq.

E

pazzesco!

qui

pretendo un rimborso cospicuo per il danno subìto.

Forse

già da mio padre è capitato anche a lui diversi anni fà.".

Queste contestazioni

sono un po' confuse. Il ricorrente mischia i valori dei fondi e delle

costruzioni ed i prezzi al mc e al mq.

L'abitazione sul

mappale n. 129 è infatti stata valutata Fr. 240.-/ mc, mentre il terreno su cui

essa è costruita vale Fr. 600.-/mq.

Il prezzo al mc

dell'edificio sulla part. n. 130 è stato stabilito in Fr. 130.-, mentre il terreno

ha un valore di Fr. 250.-/mq.

Il ricorrente ha poi

osservato che la valutazione di Fr. 236'000.- (recte: Fr. 234'000.-, poi

rettificata in Fr. 176'000.- dal secondo perito) è eccessiva, viste le

condizioni strutturali degli immobili. Infatti, le case formano un piccolo

nucleo in comunione, ciò che rende impossibile venderle. Per di più, fra una

decina d'anni saranno diroccate e senza servizi, quali luce ed acqua (doc. VII

pag. 2).

Al primo e secondo

piano della costruzione sita sulla part. n. 129, i quattro locali sono vuoti,

non esiste la cucina e tanto meno vi sono l'elettricità e l'acqua corrente.

L'arredamento del

bagno al mappale n. 130 non esiste, ma c'è soltanto il wc. La suddivisione

interna prevede soltanto due locali ed un ripostiglio, poiché la cantina non

esiste più, essendo stata chiusa molti anni prima (doc. XIV pag. 2).

Viste le lamentele

ricorsuali sopra esposte, l'amministrazione ha rilevato che l'Ufficio stima si

è già pronunciato al riguardo con le perizie del 9 novembre 2010 e del 7 marzo

2011 (doc. XVI), riducendo a Fr. 160'000.- il valore venale del fondo n. 129 ed

aumentando a Fr. 16'000.- il valore commerciale della part. n. 130.

L'insorgente, alla

luce di questa risposta, ha ribadito che il prezzo di Fr. 220'000.- è

esorbitante, così pure quello del terreno di Fr. 700.-/mq anziché di Fr.

250.-/mq, trattandosi del nucleo del Comune di __________ (doc. XVIII punto 4).

18. Questo

Tribunale evidenzia che nella sua valutazione del 7 marzo 2011 (doc. XII/1) il

perito ha esposto per la particella n. 129 i criteri di valutazione generali e

particolari, la situazione catastale, le servitù e oneri fondiari, le menzioni,

il piano regolatore comunale, la descrizione del fondo, le caratteristiche dei

fabbricati descrivendoli indicando gli elementi costruttivi, le installazioni e

gli arredamenti nonché la suddivisione interna.

Tenuto conto di queste

caratteristiche, l'ingegnere ha poi calcolato il valore reale dei fabbricati e

dei terreni, i costi secondari e di sistemazione esterna, il reddito annuale ed

il valore di reddito, tutti elementi che hanno contribuito a definire il valore

Considerandi

venale dei fabbricati e dei terreni, quindi il valore venale totale della

particella edificata.

Per il mappale n. 130,

consistente in una casa di abitazione, non sono stati calcolati il reddito

annuale ed il valore di reddito.

Più dettagliatamente,

come visto, per valutare il valore venale l'ingegner __________ ha applicato il

metodo tradizionale, che consiste nel ponderare il valore reale (che si compone

del valore dei fabbricati principali e accessori, dei costi secondari, della sistemazione

esterna e del valore del terreno) con il valore di reddito.

La cubatura degli

edifici è stata determinata sulla base del piano catastale e del rilievo

eseguito in loco. I valori cubimetrici unitari tengono conto delle

caratteristiche dell'immobile,

della qualità delle opere strutturali e delle finiture, degli impianti, del

carattere architettonico e della funzionalità dello stesso.

Il valore del terreno

su cui è edificato il subalterno A (abitazione) è stato determinato adottando

il criterio del confronto delle compravendite, poiché il criterio della parità

del prezzo di acquisto non ha potuto essere applicato. Esaminando le compravendite

nelle zone limitrofe, tenendo in considerazione tutti i fattori influenti e

basandosi sulle proprie conoscenze ed esperienze, il perito ha fissato in Fr. 600.-/mq

il valore del terreno del fondo n. 129 rispettivamente in Fr. 250.-/mq il

prezzo del sedime al mappale n. 130.

Vanno inoltre aggiunti

i costi secondari e di sistemazione esterna, ossia tutti quei costi che non

sono compresi nei fabbricati tra i quali i lavori preparatori, i permessi, le

tasse, i costi di finanziamento, le opere esterne (allacciamenti, muri di

sostegno, accessi, piazzali, giardino).

Il reddito è di regola

determinato sulla parità del reddito percepito e sulla scorta dei contratti di

locazione esistenti, siccome corrispondenti alle pigioni in uso nelle località

o nel quartiere per oggetti paragonabili. Il perito ha esaminato la situazione

e dei tre criteri adottabili ha optato per il criterio del confronto dei

contratti d'affitto esistenti

per oggetti paragonabili (Fr. 400.- x 12 mesi).

Ritenuto un tasso di

capitalizzazione del 5,30% (tasso ipotecario aumentato dei tassi aggiuntivi a

seconda del genere di costruzione), lo specialista ha determinato il valore di

reddito (come detto, solo per la part. n. 129).

Tenuto quindi conto

del valore reale e del valore di reddito, l'Ufficio stima ha ottenuto il valore venale dell'intera particella, arrotondandolo in Fr. 160'000.- per il mappale n. 129.

Per la part. n. 130,

invece, il valore di Fr. 16'000.- si ottiene sommando il valore della cubatura

dell'abitazione (Fr. 10'400.-) con il valore de costi secondari e di sistemazione

esterna (Fr. 400.-) e con il valore del sedime (Fr. 5'500.-).

19.

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la

denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23

aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01del 25

febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però

ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire

delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

La citata

giurisprudenza del TFA deve valere per tutte le perizie (cfr. ad esempio per la

previdenza professionale: SVR 1998 LPP n. 16), e quindi deve essere applicata

anche a quelle esperite in ambito immobiliare (STCA del 7 febbraio 2011,

33.2010

; STCA del 4 marzo 2009, 33.2008.6; STCA del 24 febbraio 1997,

33.1996

).

20.

A

mente della scrivente Corte, chiamata ora a pronunciarsi, i summenzionati

referti peritali del 9 novembre 2010 e del 7 marzo 2011 dell'Ufficio cantonale di stima hanno tenuto in

considerazione tutti i fattori, le caratteristiche e le peculiarità della concreta

fattispecie, quali l'importanza

della località in cui giacciono le proprietà, la situazione geografica e

morfologica, i prezzi pagati nelle contrattazioni di compravendita come pure il

valore dei fabbricati e le norme pianificatorie dettate dal PR.

Queste perizie, ed in

particolare la seconda dell'ing. __________, appaiono chiare, complete ed

esaurienti sia nell'esame

generale dei fondi sia nella descrizione dei fabbricati, come pure nella

calcolazione aritmetica dei valori determinanti.

A questo proposito, il

Tribunale rileva che le argomentazioni sollevate dall'assicurato non sono in grado di contrastare i dati forniti

dall'Ufficio stima con la seconda perizia, in cui l'esperto ha fornito minuziose spiegazioni. Soprattutto, non va

dimenticato che il contenuto del referto del 9 novembre 2010 è stato di gran

lunga modificato il 7 marzo 2011 dall'Ufficio stima, nuovamente interpellato dalla Cassa di compensazione

sulle citate particelle.

Inoltre, va

evidenziato che l'Ufficio stima

si è comunque pronunciato sulle censure del ricorrente spiegandogli - anche

personalmente, in loco - nel dettaglio i calcoli e le metodologie adottate per

valutare le sue due proprietà.

D'avviso del TCA, le motivazioni addotte dall'insorgente sia prima della seconda perizia sia successivamente

non sono atte a contrastare con certezza le chiare, dettagliate e soprattutto

concrete spiegazioni fornite dall'ing. __________ che, va ricordato, si è personalmente recato sul

posto per valutare l'immobile

sia esternamente che internamente. Il suo apprezzamento si è quindi basato su

circostanze reali.

Ritenuto, inoltre,

come nelle sue valutazioni il perito abbia considerato tutte le peculiarità

rilevanti (in parte anche sollevate dal ricorrente) quali gli accessi al fondo,

l'insolazione, la vista e l'orientamento, la sistemazione, le

condizioni di manutenzione, gli elementi costruttivi, le diverse installazioni (contrariamente

alle affermazioni dell'assicurato, il fondo n. 129 risulta equipaggiato con

acqua, corrente elettrica, telefono ed evacuazione delle acque luride; il

mappale n. 130 dispone di corrente elettrica, acqua potabile, telefono, tv via

cavo, fognatura sul posto) e gli arredamenti (nella part. n. 129, il

riscaldamento avviene con stufette elettriche nel negozio, gli apparecchi del

gabinetto sono di qualità normale e l'arredamento della cucina è assente; sul

fondo n. 130 non v'è né gabinetto né cucina), occorre dunque concludere che le

perizie dell'Ufficio stima – in

specie la seconda - sono corrette.

Oltre a ciò, dagli

atti formanti l'incarto non si

evincono elementi tali da mettere in discussione la correttezza delle predette

perizie, che si basano su accertamenti approfonditi, esperiti da specialisti

nel ramo, i quali si sono fondati su criteri generalmente applicabili in questo

ambito, ponderando tutti gli usuali parametri. I referti peritali giungono

inoltre a conclusioni logiche, conformemente a quanto stabilito dai succitati

criteri giurisprudenziali.

Per queste ragioni, il

TCA non ha motivo per scostarsi da queste conclusioni peritali, che risultano

pienamente affidabili dato che, va qui ancora ribadito, la Cassa cantonale di

compensazione affida detto compito all'Ufficio cantonale di stima e quindi a persone competenti ed il

Tribunale federale (delle assicurazioni) ha confermato l'operato dei periti e

la loro indipendenza (STFA P 10/06 del 13 aprile 2007; STFA P 38/96 del 27

febbraio 1998).

Questo Tribunale può

pertanto considerare affidabile la perizia del 7 marzo 2011 allestita dall'ing. __________ dell'Ufficio stima il

quale, come visto, dopo sopralluogo, ha modificato i referti approntati dal

collega __________ il 9 novembre 2010 per quanto concerne le particelle n. 129

e n. 130 RFD di __________.

Ne discende che le

lamentele dell'assicurato sull'eccessiva valutazione di questi due immobili, peraltro

corretta da Fr. 234'000.- a Fr. 176'000.-, deve quindi essere respinta.

Visto quanto precede,

il valore venale della sostanza immobiliare detenuta in comunione ereditaria dall'assicurato

deve essere fissato nell'importo di Fr. 176'000.- (Fr. 160'000.- + Fr. 16'000.-).

21.

Resta ora da determinare la

sostanza ascrivibile al ricorrente.

Alla morte del padre,

il ricorrente è entrato a fare parte della comunione ereditaria composta della

madre e della sorella. Nel frattempo, la mamma è deceduta e quindi la comunione

ereditaria in questione comprende ora solo l'assicurato e sua sorella. Essendo

in concorso con la sorella, siccome i figli del defunto succedono in parti

uguali (art. 457 cpv. 2 CC), il ricorrente ha quindi diritto ad una quota

legale di eredità di un mezzo (cfr. STCA del 30 marzo 2011, 33.2010.23,

consid. 7).

La conclusione a cui è

giunta la Cassa è dunque corretta e, come peraltro sollevato dall'assicurato,

tiene già conto del fatto che i beni immobili non sono di sua sola proprietà

assoluta, ma appartengono anche ad una terza persona.

In queste circostanze,

il valore del fondo n. 129 deve essere suddiviso per due e quindi è l'ammontare

di Fr. 80'000.- (Fr. 160'000.- : 2) che deve essere attribuito all'insorgente.

Per gli stessi motivi,

anche il valore della comproprietà coattiva del fondo n. 130 va computato all'assicurato

in ragione di 1/2.

Tuttavia, al riguardo

va inoltre tenuto conto che la proprietà di questo mappale è suddivisa fra tre

fondi, fra cui i mappali n. 129 e n. 132, entrambi detenuti dalla comunione

ereditaria a cui appartiene l'assicurato, in ragione di 1/4.

Il valore di Fr. 16'000.-

determinato dall'Ufficio stima deve dunque essere conteggiato al ricorrente in

ragione sì di metà, ma delle due quote di 1/4 ([1/2 x 1/4] + [1/2 x 1/4]),

ossia in 1/4 e quindi in Fr. 4'000.-.

Pertanto, nel foglio

di calcolo delle PC va considerata una sostanza lorda venale di Fr. 84'000.-

(Fr. 80'000.- + Fr. 4'000.-).

Dedotta la franchigia

di Fr. 25'000.- (art. 11 cpv. 1 lett. c LPC), la sostanza netta al valore

venale ammonta a Fr. 59'000.-.

Nel computo della

sostanza dell'interessato non va poi dimenticata la sostanza lorda al valore

di stima calcolata giusta l'art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI.

Come visto, l'abitazione

primaria sita sul fondo n. 132 RFD di __________ è stata valutata in Fr.

62'621.- ed anche tale importo deve essere diviso per due in virtù della

proprietà comune fra il ricorrente e sua sorella (Fr. 31'320.-).

Poiché tale immobile

serve al ricorrente quale abitazione, la franchigia legale è di Fr. 112'500.- (art.

11.

cpv. 1 lett. c LPC).

Applicata all'ammontare di Fr. 31'320.-,

si ha quindi che questi due importi si annullano, nel senso che il valore del

fondo n. 132 non incide sul diritto alle prestazioni complementari.

Di conseguenza, il consumo

della sostanza di 1/10 ascrivibile nei redditi computabili dell'interessato

(art. 11 cpv. 1 lett. c LPC) si riferisce alla sola sostanza netta ottenuta dal

valore venale degli immobili ed è quindi pari a Fr. 5'900.-.

22.

In

virtù di quanto precede, i redditi computabili di RI 1 sono pari

a Fr. 50'124.- (Fr. 5'900.- [1/10 consumo di sostanza] + Fr. 25'824.-

[rendita AVS] + Fr. 12'550.- [rendita militare] + Fr. 5'850.- [valore

locativo]).

Questa cifra

corrisponde a quella ottenuta dalla Cassa cantonale di compensazione dopo che,

sulla scorta dei nuovi valori venali dei fondi peritati dall'Ufficio stima, ha

rifatto i calcoli (doc. XII).

Il TCA osserva che, eliminando,

per l'ipotesi formulata al considerando 12, la somma della rendita

dell'assicurazione militare, i redditi computabili ammonterebbero a Fr.

37'574.-.

23.

In

esito a quanto precede, ritenuta un'eccedenza di reddito - e non di spese riconosciute

(art. 9 cpv. 1 LPC) - dato che i suoi redditi computabili (Fr. 50'124.- o Fr.

37'574.-) superano le sue spese riconosciute (Fr. 32'405.-), l'assicurato non

ha diritto a prestazioni complementari (art. 9 cpv. 1 LPC a contrario).

Il ricorso deve essere pertanto respinto senza

tasse né spese.

La presente sentenza

rende priva di oggetto la domanda di concedere l'effetto sospensivo al ricorso

(STF 8C_911/2009 del 18 marzo 2010, consid. 4; STF 8C_1019/2008 del 28 luglio

2009, consid. 3.2).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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