33.2011.3
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8 aprile 2011Italiano24 min
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Numero d'incarto:
33.2011.3
Data decisione, Autorità:
08.04.2011, TCA
Titolo:
Richiesta di una prestazione complementare alla rendita AVS respinta poiché le entrate del ricorrente superano nettamente le sue uscite. Presa in considerazione del valore venale dell'immobile donato, dopo riduzione di fr. 10'000 annui del valore del bene alienato
AMMORTAMENTO ANNUO
CALCOLO DELLE PRESTAZIONI COMPLEMENTARI
DIRITTO ALLE PRESTAZIONI COMPLEMENTARI
ECCEDENZA DI REDDITO
PERIZIA DELL'UFFICIO STIMA
RINUNCIA DI SOSTANZA
VALORE VENALE
art. 4 agg. 1 let. a LPC
art. 9 cpv. 1 LPC
art. 9 cpv. 2 LPC
art. 9 cpv. 5 LPC
art. 10 cpv. 3 LPC
art. 11 cpv. 1 LPC
art. 11 cpv. 1 let. g LPC
art. 10 cpv. 1 LPCA
art. 17 cpv. 1 OPC
art. 17 cpv. 4 OPC
art. 17 cpv. 5 OPC
Raccomandata
Incarto n.
33.2011.3
cs
Lugano
8 aprile 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 9 febbraio 2011
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione dell’11
gennaio 2011 emanata da
Cassa CO 1,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
1.1. Con istanza
del 19 agosto 2010, RI 1, nato nel 1930, ha chiesto, per sé e sua moglie __________, nata nel 1933, di essere messo al beneficio di una prestazione
complementare alla rendita AVS (doc. 24).
1.2. Dopo aver
esperito alcuni accertamenti, tra cui una perizia immobiliare sulla particella __________
del Comune di __________, appartenente fino al 2005 a __________ e donata alla figlia __________ il __________, con decisione del 2 dicembre 2010,
confermata dalla decisione su opposizione dell’11 gennaio 2011, la Cassa CO 1,
ha respinto la domanda poiché le entrate di cui possono disporre i coniugi __________
superano nettamente le uscite per un’eccedenza di fr. 47'433 (doc. A3 e A1).
1.3. Con ricorso
del 9 febbraio 2011 RI 1 è insorto al TCA contro la predetta decisione su
opposizione (doc. I). L’assicurato rileva di percepire unicamente una rendita
di vecchiaia per lui e sua moglie e di non capire per quale motivo non vi
sarebbero i presupposti per ottenere una prestazione complementare.
L’insorgente contesta in particolare il computo della sostanza immobiliare
trasferita alla figlia.
1.4. Con risposta
del 24 febbraio 2011 l’amministrazione propone la reiezione del ricorso,
evidenziando in particolare che il rifiuto della prestazione sarebbe stato
confermato anche se la moglie dell’insorgente fosse rimasta proprietaria
dell’immobile donato nel 2005 (doc. III).
in
diritto
In ordine
2.1 La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr.
STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF
H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999),
Nel
merito
2.2. Fondandosi
sull'art. 112 cpv. 2
lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed, l'Assemblea
federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed.
specifico per le prestazioni complementari ed il nuovo art. 112c Cost.
fed. relativo all'aiuto agli anziani
ed ai disabili, fissandone l'entrata
in vigore il 1° gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale
non è coperto dall'assicurazione
vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità
delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di
Confederazione e Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli
anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare
fondi dell'assicurazione
vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) –
tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto
quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di
garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni
vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp.
Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).
Questa nozione è più ampia rispetto al
"minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su
queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989
pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito:
prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447
segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito
rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e
di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176;
Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente
la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari
all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.3. In virtù
dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, hanno diritto a prestazioni complementari le
persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera se ricevono una
rendita di vecchiaia dell'AVS.
L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota
delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).
Secondo l'art. 9 cpv. 2 LPC, le spese riconosciute come pure i redditi
computabili dei coniugi e delle persone con orfani che hanno diritto ad una
rendita o con figli che danno diritto ad una rendita per figli dell'AVS o dell'AI sono sommati. Ciò vale anche per gli orfani che hanno
diritto ad una rendita e vivono nella stessa economia domestica.
Per l'art. 9 cpv. 5 LPC, il Consiglio federale disciplina la somma delle
spese riconosciute e dei redditi computabili dei membri della stessa famiglia;
può prevedere eccezioni al cumulo, in particolare per i figli che danno diritto
ad una rendita per figli dell'AVS
o dell'AI.
Per quanto riguarda le spese riconosciute, l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede che:
"
Per le persone che non vivono durevolmente o per
un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa),
le spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo
destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, per anno:
1. 18 140 franchi per le persone sole,
2. 27 210 franchi per i coniugi,
3. 9480 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per
figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per i due
primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante,
per altri due figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;
b. la
pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di
conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né
di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto è il seguente:
1. 13 200 franchi per le persone sole,
2. 15 000 franchi per i coniugi e le persone con orfani che hanno
diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS
o dell'AI,
3. 3600 franchi in più se è necessaria la locazione di un appartamento
in cui è possibile spostarsi con una carrozzella."
Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che vivono che per quelle che
non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale,
sono riconosciute, fra le altre, le spese seguenti:
"
(…)
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino
a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
(…)
d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario deve corrispondere al premio
medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di
famiglia.".
L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili, fra
Fatti
i quali vi sono:
"
(…)
b. i proventi della sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari
di rendite di vecchiaia, per quanto superi 25 000 franchi per le persone sole,
40 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto
a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o
dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni
complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare
e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore
dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,
comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da una
convenzione analoga;
(…)
g. i proventi e i beni a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni alimentari previste dal diritto di famiglia.".
2.4. Oggetto del
contendere è il diritto del ricorrente e di sua moglie di percepire prestazioni
complementari. L’insorgente ha invocato difficoltà economiche vivendo con la
sola rendita AVS e non essendo più proprietario dell’immobile donato alla
figlia nel 2005.
2.5. Per quanto concerne
le spese, il cui importo non è peraltro stato contestato, l’amministrazione ha
rettamente calcolato un ammontare complessivo di fr. 43'464 (28'080 + 9'384 +
6'000).
Al
fabbisogno (limite di reddito) per coniugi fissato nel 2010 a Fr. 28'080.- (art. 10 cpv. 1 lett. a LPC ed art. 1 cpv. 1 lett. a del Decreto
esecutivo concernente la LPC del 9 dicembre 2009 [RL 6.4.5.3.2] in vigore dal
1° gennaio 2010), va infatti aggiunto il contributo fisso per l'assicurazione malattia di Fr. 4'692.- per adulto (art. 1 cpv. 3 lett. a
cifra 1 del citato Decreto), quindi di Fr. 9'384.- per coniugi.
La Cassa
ha inoltre aggiunto l’ammontare di fr. 6'000 corrispondente alla pigione annua
(fr. 500 al mese) secondo quanto evinto dal contratto di locazione prodotto dall’insorgente
(doc. 29).
2.6. Circa le
entrate, va innanzitutto evidenziato che vanno confermati gli importi di fr.
309 (risparmi dell’insorgente e di sua moglie ) e di fr. 6'000 (valore
dell’auto dall’insorgente), dichiarati dallo stesso ricorrente in sede di
richiesta di prestazioni (doc. 24, cfr. anche la tassazione 2009, doc. 41).
L’insorgente
contesta invece l’ammontare del valore dell’immobile donato alla figlia, non
riuscendo a capire per quale motivo viene preso in considerazione e sostiene
che se sua moglie fosse ancora proprietaria del citato immobile, avrebbe avuto
diritto alle prestazioni richieste.
2.7. Di
principio, per il calcolo della prestazione complementare, vengono presi in
considerazione solo quegli attivi che l'assicurato ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza
restrizioni (AHI Praxis 1995 pag. 166 consid. 2a; RDAT I 1992 pag. 154; RCC
1984 pag. 189). Di conseguenza, è rilevante la circostanza che l'interessato non dispone dei mezzi necessari
per fare fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a
questa situazione (DTF 115 V 355).
Tale principio è tuttavia sottoposto a dei
limiti. Segnatamente, non è applicabile nell'ipotesi in cui l'assicurato
ha rinunciato in tutto o in parte a dei beni (a dei redditi o a parti di
sostanza) senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione
adeguata, oppure quando dispone di un diritto a determinate entrate o a una
determinata sostanza, ma non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese
(DTF 123 V 37 consid. 1; DTF 121 V 205 consid. 4a; DTF 117 V 289 = RCC 1992
pag. 349; SVR 2007 EL Nr. 6; SVR 2003 EL Nr. 4 consid. 2; SVR 2003 EL Nr. 1
consid. 1a = Pratique VSI 2003 pag. 223; SVR 2001 EL Nr. 5 consid. 1b; RCC 1989 pag. 350 consid. 3b; RCC 1988 pag. 275 consid. 2b) o
se, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo
parziale, un'attività lucrativa
ammissibile (DTF 122 V 397 consid. 2; DTF 115 V 353
consid. 5c; Pratique VSI 1997 pag. 264 consid. 2; Pratique VSI 1994 pag. 225
consid. 3a).
In questi casi, la giurisprudenza (RDAT I 1994
pag. 189 consid. 3a) considera che vi è una rinuncia (di sostanza e/o di
reddito) ai sensi dell'art.
3c cpv. 1 lett. g vLPC (dal 1° gennaio 2008: art. 11 cpv. 1 lett. g LPC).
Lo scopo dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC consiste innanzitutto nell'evitare che un assicurato si spogli di
tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi, senza obbligo giuridico
ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto alle prestazioni.
Nel caso in cui, tuttavia, l'assicurato
spende la sua sostanza per acquistare dei beni di consumo o per migliorare il
livello di vita, egli dispone della sua libertà personale e, conseguentemente, non
cade sotto l'egida della predetta disposizione (DTF 115 V 353 consid. 5c).
La giurisprudenza si è dunque limitata a
riconoscere l'applicabilità dell'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC se la rinuncia è
avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata. Ha infatti ribadito
più volte che il sistema delle prestazioni complementari non offre la
possibilità di procedere ad un controllo dello stile di vita dell'assicurato e
di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra
della normalità (AHI Praxis 1995, pag. 167 consid. 2b; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag.
100).
Con sentenza del 17 agosto 2005 (P 19/04)
pubblicata in DTF 131 V 329 e ribadita in SVR 2007 EL Nr. 6 (P 55/05), l'allora Tribunale federale delle
assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che
occorre che la rinuncia sia avvenuta senza obbligo giuridico, rispettivamente
senza controprestazione adeguata, ma queste due condizioni non sono da
intendere cumulativamente, bensì alternativamente (SVR 2006 EL Nr. 2).
2.8. Quale
rinuncia di reddito ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g nLPC la dottrina (Carigiet/Koch, op.
cit., pag. 102) menziona la rinuncia a prestazioni sotto forma di rendita o di
altre pretese quali i contributi di mantenimento. Se l'assicurato rinuncia a delle entrate di questo genere, il calcolo
delle prestazioni complementari deve prendere in considerazione la somma a cui
egli ha rinunciato. La rinuncia corrisponde quindi all'importanza del reddito effettivamente realizzabile. Il fatto di
conservare in modo durevole al proprio domicilio importanti somme di denaro
costituisce ugualmente una rinuncia, poiché in questo caso si rinuncia alla
percezione di un interesse. La rinuncia di reddito corrisponde quindi ad un
interesse teorico.
ll principio alla base di questa soluzione è che
ogni assicurato che rinuncia, a dei redditi o a della sostanza, deve essere
trattato allo stesso modo di colui che non ha rinunciato ad alcunché, quindi i
redditi a cui si è rinunciato sono computati nello stesso modo dei redditi a
cui non si è rinunciato (N. 2064 DPC, Direttive sulle prestazioni complementari
all'AVS/AI edite dall'UFAS).
Con sentenza del 10 dicembre 2002 pubblicata in
SVR 2003 EL Nr. 4, il Tribunale amministrativo di Neuchâtel ha considerato
quale rinuncia ad entrate ed a parti di sostanza il fatto di non fare uso della
possibilità di beneficiare di prestazioni della previdenza professionale (II
pilastro) tramite il versamento del capitale di un conto di libero passaggio
che permette, per esempio, di costituire una rendita vitalizia immediata e di
percepire così un reddito mensile che esclude, nel caso esaminato, il diritto
alle prestazioni complementari.
Con sentenza dell'11 febbraio 2004 (P 68/02) pubblicata in SVR 2004 EL Nr. 5, il
Tribunale federale delle assicurazioni ha confermato la validità della
giurisprudenza sviluppata vigente il vecchio diritto anche sotto l'imperio dell'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC (ora art. 11 cpv. 1 lett. g LPC), secondo
la quale il carattere irrecuperabile di contributi alimentari è dato soltanto
quando sono state esaurite tutte le possibilità giuridiche per recuperarle o
quando l'incapacità del
debitore di adempiere il suo obbligo contributivo è chiaramente stabilito.
Secondo la giurisprudenza sviluppata sull'art. 3c cpv. 1 lett. f vigente fino al 31 dicembre 1997, il reddito
che determina il diritto alle PC di una donna separata o divorziata comprende i
contributi alimentari stabiliti con convenzione sulle conseguenze accessorie
del divorzio o che sono stati fissati dal giudice, indipendentemente dal fatto
che questi contributi sono stati o no effettivamente versati dal marito o dall'ex coniuge. È solo nei casi in cui è stato
stabilito il carattere irrecuperabile del credito per il pagamento dei
contributi alimentari che questi contributi non sono presi in considerazione
nel reddito determinante. Di regola, si considera che un credito per il
Considerandi
pagamento di contributi alimentari è irrecuperabile unicamente quando il suo
titolare ha esaurito tutti i mezzi di diritto utili al suo recupero.
Nel giudizio del 9 febbraio 2005 (P 40/03)
pubblicato in SVR 2007 EL Nr. 1, l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo secondo il quale la moglie è tenuta ad esercitare un'attività lucrativa si impone, in
particolare quando il coniuge non è in grado di farlo a causa della sua
invalidità, perché incombe a ognuno dei coniugi di contribuire al mantenimento
della famiglia. Se la moglie vi rinuncia, si prenderà in considerazione un
reddito ipotetico dopo un periodo detto d'adattamento. Infatti, l'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC è direttamente applicabile quando il
coniuge di un assicurato si astiene dal mettere in atto la sua capacità di
guadagno, mentre ella potrebbe essere obbligata ad esercitare un'attività lucrativa in virtù dell'art. 163 CC. Appartiene alla Cassa di compensazione
o al TCA, in caso di ricorso, esaminare se si può esigere dall'assicurata che eserciti un'attività lucrativa e, se del caso, fissare
il salario che potrebbe conseguire facendo prova di buona volontà
(giurisprudenza confermata in DTF 134 V 53).
La nostra Massima istanza si è pronunciata a
proposito della rinuncia di sostanza con sentenza del 26 gennaio 2007 (P 55/05)
pubblicata in SVR 2007 EL Nr. 6, in cui ha giudicato che la perdita di un
importo di Fr. 120'000.- nell'ambito di un investimento a rischio (legato
ad una truffa) costituisce una sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato.
In quell'occasione, il TF ha inoltre specificato che, a differenza delle
donazioni o dei giochi di soldi (P 35/99 in Pratique VSI 1994 pag. 222), un
investimento finanziario non costituisce in sé una rinuncia ad una
sostanza. La giurisprudenza ha tuttavia considerato che esistono delle
eccezioni, per esempio nei casi dove l'investimento comporta un rischio tale che può essere assimilato ad
una situazione dove si gioca il tutto per tutto ("va banque-Spiel").
Inoltre, nella sentenza del 30 novembre 1998 (P
17/97), il TFA ha giudicato che il prestito della somma di Fr. 240'000.- concesso dall'assicurato senza obbligo giuridico, senza alcuna garanzia e senza
controprestazione concreta appariva, per le circostanze del caso concreto, a
tutti gli effetti come un "va banque-Spiel" in cui si gioca il
tutto per tutto.
In un altro giudizio del 26 aprile 2006 (P
16/05), l'Alta Corte ha
confermato che il prestito concesso ad una società a garanzia limitata doveva
essere assimilato ad una rinuncia di sostanza nella misura in cui, sapendo che
le possibilità di essere rimborsato erano minime vista la situazione
finanziaria della società che ha chiesto il prestito, il creditore si è
accollato un rischio assimilabile a quello che si assume un appassionato del
gioco d'azzardo. È quindi più l'importanza del rischio preso dall'investitore al momento di effettuare un
investimento, piuttosto che la circostanza che sia stato fatto senza obbligo
giuridico e senza controprestazione, che determina se un investimento deve essere
o no assimilato ad una rinuncia.
2.9
Per l’art.
17.
cpv. 1 OPC-AVS/AI la valutazione della sostanza computabile deve essere
effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull’imposta
cantonale diretta del Cantone di domicilio.
A norma
dell’art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI la sostanza immobiliare che non serve di
abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle PC deve
essere computata al valore corrente.
Giusta
l’art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI in caso di alienazione di un immobile, a titolo
oneroso o gratuito, il valore venale è determinante per sapere se ci si trova
in presenza di una rinuncia a elementi patrimoniali ai sensi dell’articolo 11
capoverso 1 lettera g LPC.64 Il
valore venale non è applicabile se, per legge, esiste un diritto di acquisire
un immobile a un valore inferiore.
Per la
determinazione del valore del fondo alienato fa stato l'art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI, e non l'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI che prevede comunque la valutazione al
valore venale (cfr. ad ultimo la sentenza 33.2010.6 del 23 agosto 2010 contro
cui è pendente un ricorso al Tribunale federale).
Il capoverso 5 indica infatti espressamente che
occorre riferirsi al valore venale ("Verkehrswert") di
un immobile in caso di alienazione e ciò vale implicitamente anche se l'alienante continua poi a vivere, grazie ad
un diritto d'abitazione o d'usufrutto, nell'immobile che ha alienato (STF 8C_849/2008 del 16 giugno 2009, consid.
6.3
; STFA P 80/99 del 16 febbraio 2001, consid. 2a; Pratique VSI 1998 pag.
278).
Quando si procede al computo della sostanza
alienata, giusta l'art. 17 cpv.
5.
OAVS-AVS/AI è dunque determinante il valore venale dell'immobile (STF P 10/06 del 13 aprile 2007
consid. 4; citata STF P 49/05, consid. 4.1; STFA P 14/05 del 10 agosto 2005,
consid. 1.2; STFA P 9/04 del 7 aprile 2004; STFA P 58/00 del 18 giugno 2003,
consid. 5.1; STFA P 44/01 del 10 marzo 2003, consid. 2.4; STFA P 1/02 del 9 settembre
2002, consid. 1b; citata STFA P 80/99, consid. 2a; Carigiet/Koch, op. cit., pag. 97).
Non è invece più determinante il suo valore di
stima ex art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI soltanto perché l'assicurato vi continua ad abitare (DTF 122 V 394 consid. 3c; DTF 120
V 182 consid. 4c).
2.10
Secondo la
prassi dell'allora TFA (dal 1°
gennaio 2007: Tribunale federale), per determinare il valore commerciale l'Amministrazione deve far esperire una
perizia da un ufficio competente. Il TCA ha infatti dichiarato illegale la
precedente prassi della Cassa, che consisteva nell'aumentare sistematicamente
del 30% il valore di stima ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di
nuove stime poteva risultare un valore superiore a quello corrente (RDAT
II-1995 pagg. 203 segg.).
L'Alta Corte ritiene che per la determinazione del valore corrente
degli immobili, l'__________
deve sempre far capo allo stesso servizio (sentenza P 9/04 del 7 aprile 2004;
SVR 1998 EL Nr. 5). Secondo l'Alta
corte, sarebbe infatti inammissibile calcolare l'importo delle prestazioni complementari in base a stime elaborate da
autorità differenti (Pratique VSI 1993 pag. 137).
Nel Cantone Ticino, la Cassa CO 1 affida detto
compito all'__________.
In merito a ciò si osserva ancora che in un caso
riguardante il nostro Cantone in cui il ricorrente aveva contestato la valutazione
immobiliare operata dall'__________, l’allora TFA ha confermato l'operato dei
periti (sentenza P 10/06 del 13 aprile 2007; sentenza P 38/96 del 27 febbraio
1998).
2.11
Si evidenzia,
inoltre, come il rinunciare alla propria sostanza comporti contestualmente per
il richiedente di una prestazione complementare una riduzione di Fr. 10'000.-
annui del valore dei propri beni alienati (art. 17a cpv. 1 OPC-AVS/AI). Il
valore della sostanza al momento della rinuncia deve essere riportato invariato
al 1° gennaio dell'anno che segue la rinuncia e successivamente ammortizzato di
Fr. 10'000.- ogni anno (cpv. 2) fino al 1° gennaio dell'anno per cui è
assegnata la PC (cpv. 3).
Le parti di sostanza alle quali si è rinunciato
prima dell'entrata in vigore dell'art. 17a OPC-AVS/AI sono sottoposte a
riduzione solo a partire dal 1° gennaio 1990 (cfr. Disp. Trans. alla modifica
del 12 giugno 1989).
Questa regolamentazione è stata dichiarata
conforme alla legge ed alla Costituzione federale da parte dell’allora TFA
(Pratique VSI 1994 pag. 162; RCC 1992 pag. 436).
La giurisprudenza ha precisato che la sostanza
deve essere ripresa integralmente il 1° gennaio 1990 e ridotta in seguito annualmente,
la prima volta il 1° gennaio 1991 (DTF 119 V 487).
In specie, dunque, l'ammortamento annuo di Fr. 10'000.- deve essere fatto su quattro anni, ossia dall'anno seguente
(2006) la rinuncia (2005) all'anno in cui è stata chiesta la prestazione complementare
(2010), per un totale di Fr. 40'000.-.
Tuttavia, l'ammortamento di Fr. 10'000.- può essere effettuato solo una volta all'anno. Nel caso di più alienazioni nel corso
dello stesso anno, non si deve ammortizzare ogni valore di sostanza alienata,
ma una sola volta la sostanza complessiva (N. 2064.7 DPC, Direttive sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI,
edite dall'UFAS, valide dal 1°
gennaio 2002, stato al 1° gennaio 2010).
2.12
In concreto
con atto notarile del 19 settembre 2005 (doc. 16) __________ ha donato alla
figlia __________ il fondo n. __________ di __________.
Il 23 novembre 2010 l’__________ ha eseguito la
perizia tecnica da cui è emerso che nel 2005 l’immobile aveva un valore di
stima parte primaria di fr. 151'792 ed un valore venale parte non primaria di
fr. 650'000, per complessivi fr. 801’792 (doc. 45).
Questo importo è stato stabilito dopo attenta
valutazione personale in loco delle condizioni del fondo. Il perito, persona
esperta attiva presso il competente Ufficio incaricato nel Cantone Ticino di eseguire
le perizie immobiliari ed a cui la CO 1, e quindi anche questo TCA, sono tenuti
a rivolgersi (sentenza P 9/04 del 7 aprile 2004; SVR 1998 EL Nr. 5), è giunto
alla cifra indicata dopo un attento esame dell’immobile. Non vi sono dunque
motivi per non condividere questa valutazione che del resto non è neppure
contestata.
Partendo da una sostanza immobiliare del valore complessivo
di Fr. 801’792, la CO 1 ha rettamente dedotto i debiti ipotecari esistenti
all’epoca del trapasso (fr. 250'000, doc. 35) e l’ammortamento di fr. 40'000
(fr. 10'000 all’anno, consid. 2.11) per ottenere una sostanza di fr. 511'792.
A questo
importo l’amministrazione ha aggiunto fr. 309, ossia quanto posseduto dal
ricorrente e da sua moglie sui rispettivi conti correnti bancari (doc. 20) e
fr. 6'000 corrispondenti al valore dell’auto (doc. 20).
Infine,
conformemente all’art. 11 cpv. 1 lett. c LPC (cfr. consid. 2.3), la Cassa,
dall’importo complessivo di fr. 518'101, ha dedotto la franchigia di fr. 40'000 ed ha tenuto conto di un decimo dell’importo così ottenuto, per una sostanza
di fr. 47'810 ([518'101 – 40'000] : 10).
All’ammontare di fr. 47’810 sono state aggiunte
le rendite AVS percepite dai coniugi per fr. 41'040 (cfr. doc. 7 e 8).
Già solo tenendo conto dell’importo di fr. 88'850
(47'810 + 41'040), l’insorgente non ha diritto ad alcuna prestazione, essendo
nettamente superiore rispetto all’ammontare relativo alle uscite di fr. 43'464
(consid. 2.5).
Non è pertanto necessario esaminare oltre se l’importo
di fr. 2'047 figurante nella decisione formale alla voce “altro” (che
dovrebbe essere l'ipotetico
rendimento della sostanza netta alienata [cfr. il n. 2091.1 e il n. 2092 DPC]),
è corretto e se va ulteriormente aggiunto alle entrate.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto il
ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata merita conferma.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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