Lexipedia

Decisione

33.2011.3

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

8 aprile 2011Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i quali vi sono:

"

(…)

b. i proventi della sostanza mobile e immobile;

c. un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari

di rendite di vecchiaia, per quanto superi 25 000 franchi per le persone sole,

40 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto

a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o

dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni

complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare

e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore

dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione quale sostanza;

d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,

comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da una

convenzione analoga;

(…)

g. i proventi e i beni a cui l'assicurato ha rinunciato;

h. le pensioni alimentari previste dal diritto di famiglia.".

2.4. Oggetto del

contendere è il diritto del ricorrente e di sua moglie di percepire prestazioni

complementari. L’insorgente ha invocato difficoltà economiche vivendo con la

sola rendita AVS e non essendo più proprietario dell’immobile donato alla

figlia nel 2005.

2.5. Per quanto concerne

le spese, il cui importo non è peraltro stato contestato, l’amministrazione ha

rettamente calcolato un ammontare complessivo di fr. 43'464 (28'080 + 9'384 +

6'000).

Al

fabbisogno (limite di reddito) per coniugi fissato nel 2010 a Fr. 28'080.- (art. 10 cpv. 1 lett. a LPC ed art. 1 cpv. 1 lett. a del Decreto

esecutivo concernente la LPC del 9 dicembre 2009 [RL 6.4.5.3.2] in vigore dal

1° gennaio 2010), va infatti aggiunto il contributo fisso per l'assicurazione malattia di Fr. 4'692.- per adulto (art. 1 cpv. 3 lett. a

cifra 1 del citato Decreto), quindi di Fr. 9'384.- per coniugi.

La Cassa

ha inoltre aggiunto l’ammontare di fr. 6'000 corrispondente alla pigione annua

(fr. 500 al mese) secondo quanto evinto dal contratto di locazione prodotto dall’insorgente

(doc. 29).

2.6. Circa le

entrate, va innanzitutto evidenziato che vanno confermati gli importi di fr.

309 (risparmi dell’insorgente e di sua moglie ) e di fr. 6'000 (valore

dell’auto dall’insorgente), dichiarati dallo stesso ricorrente in sede di

richiesta di prestazioni (doc. 24, cfr. anche la tassazione 2009, doc. 41).

L’insorgente

contesta invece l’ammontare del valore dell’immobile donato alla figlia, non

riuscendo a capire per quale motivo viene preso in considerazione e sostiene

che se sua moglie fosse ancora proprietaria del citato immobile, avrebbe avuto

diritto alle prestazioni richieste.

2.7. Di

principio, per il calcolo della prestazione complementare, vengono presi in

considerazione solo quegli attivi che l'assicurato ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza

restrizioni (AHI Praxis 1995 pag. 166 consid. 2a; RDAT I 1992 pag. 154; RCC

1984 pag. 189). Di conseguenza, è rilevante la circostanza che l'interessato non dispone dei mezzi necessari

per fare fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a

questa situazione (DTF 115 V 355).

Tale principio è tuttavia sottoposto a dei

limiti. Segnatamente, non è applicabile nell'ipotesi in cui l'assicurato

ha rinunciato in tutto o in parte a dei beni (a dei redditi o a parti di

sostanza) senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione

adeguata, oppure quando dispone di un diritto a determinate entrate o a una

determinata sostanza, ma non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese

(DTF 123 V 37 consid. 1; DTF 121 V 205 consid. 4a; DTF 117 V 289 = RCC 1992

pag. 349; SVR 2007 EL Nr. 6; SVR 2003 EL Nr. 4 consid. 2; SVR 2003 EL Nr. 1

consid. 1a = Pratique VSI 2003 pag. 223; SVR 2001 EL Nr. 5 consid. 1b; RCC 1989 pag. 350 consid. 3b; RCC 1988 pag. 275 consid. 2b) o

se, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo

parziale, un'attività lucrativa

ammissibile (DTF 122 V 397 consid. 2; DTF 115 V 353

consid. 5c; Pratique VSI 1997 pag. 264 consid. 2; Pratique VSI 1994 pag. 225

consid. 3a).

In questi casi, la giurisprudenza (RDAT I 1994

pag. 189 consid. 3a) considera che vi è una rinuncia (di sostanza e/o di

reddito) ai sensi dell'art.

3c cpv. 1 lett. g vLPC (dal 1° gennaio 2008: art. 11 cpv. 1 lett. g LPC).

Lo scopo dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC consiste innanzitutto nell'evitare che un assicurato si spogli di

tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi, senza obbligo giuridico

ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto alle prestazioni.

Nel caso in cui, tuttavia, l'assicurato

spende la sua sostanza per acquistare dei beni di consumo o per migliorare il

livello di vita, egli dispone della sua libertà personale e, conseguentemente, non

cade sotto l'egida della predetta disposizione (DTF 115 V 353 consid. 5c).

La giurisprudenza si è dunque limitata a

riconoscere l'applicabilità dell'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC se la rinuncia è

avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata. Ha infatti ribadito

più volte che il sistema delle prestazioni complementari non offre la

possibilità di procedere ad un controllo dello stile di vita dell'assicurato e

di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra

della normalità (AHI Praxis 1995, pag. 167 consid. 2b; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag.

100).

Con sentenza del 17 agosto 2005 (P 19/04)

pubblicata in DTF 131 V 329 e ribadita in SVR 2007 EL Nr. 6 (P 55/05), l'allora Tribunale federale delle

assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che

occorre che la rinuncia sia avvenuta senza obbligo giuridico, rispettivamente

senza controprestazione adeguata, ma queste due condizioni non sono da

intendere cumulativamente, bensì alternativamente (SVR 2006 EL Nr. 2).

2.8. Quale

rinuncia di reddito ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g nLPC la dottrina (Carigiet/Koch, op.

cit., pag. 102) menziona la rinuncia a prestazioni sotto forma di rendita o di

altre pretese quali i contributi di mantenimento. Se l'assicurato rinuncia a delle entrate di questo genere, il calcolo

delle prestazioni complementari deve prendere in considerazione la somma a cui

egli ha rinunciato. La rinuncia corrisponde quindi all'importanza del reddito effettivamente realizzabile. Il fatto di

conservare in modo durevole al proprio domicilio importanti somme di denaro

costituisce ugualmente una rinuncia, poiché in questo caso si rinuncia alla

percezione di un interesse. La rinuncia di reddito corrisponde quindi ad un

interesse teorico.

ll principio alla base di questa soluzione è che

ogni assicurato che rinuncia, a dei redditi o a della sostanza, deve essere

trattato allo stesso modo di colui che non ha rinunciato ad alcunché, quindi i

redditi a cui si è rinunciato sono computati nello stesso modo dei redditi a

cui non si è rinunciato (N. 2064 DPC, Direttive sulle prestazioni complementari

all'AVS/AI edite dall'UFAS).

Con sentenza del 10 dicembre 2002 pubblicata in

SVR 2003 EL Nr. 4, il Tribunale amministrativo di Neuchâtel ha considerato

quale rinuncia ad entrate ed a parti di sostanza il fatto di non fare uso della

possibilità di beneficiare di prestazioni della previdenza professionale (II

pilastro) tramite il versamento del capitale di un conto di libero passaggio

che permette, per esempio, di costituire una rendita vitalizia immediata e di

percepire così un reddito mensile che esclude, nel caso esaminato, il diritto

alle prestazioni complementari.

Con sentenza dell'11 febbraio 2004 (P 68/02) pubblicata in SVR 2004 EL Nr. 5, il

Tribunale federale delle assicurazioni ha confermato la validità della

giurisprudenza sviluppata vigente il vecchio diritto anche sotto l'imperio dell'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC (ora art. 11 cpv. 1 lett. g LPC), secondo

la quale il carattere irrecuperabile di contributi alimentari è dato soltanto

quando sono state esaurite tutte le possibilità giuridiche per recuperarle o

quando l'incapacità del

debitore di adempiere il suo obbligo contributivo è chiaramente stabilito.

Secondo la giurisprudenza sviluppata sull'art. 3c cpv. 1 lett. f vigente fino al 31 dicembre 1997, il reddito

che determina il diritto alle PC di una donna separata o divorziata comprende i

contributi alimentari stabiliti con convenzione sulle conseguenze accessorie

del divorzio o che sono stati fissati dal giudice, indipendentemente dal fatto

che questi contributi sono stati o no effettivamente versati dal marito o dall'ex coniuge. È solo nei casi in cui è stato

stabilito il carattere irrecuperabile del credito per il pagamento dei

contributi alimentari che questi contributi non sono presi in considerazione

nel reddito determinante. Di regola, si considera che un credito per il

Considerandi

pagamento di contributi alimentari è irrecuperabile unicamente quando il suo

titolare ha esaurito tutti i mezzi di diritto utili al suo recupero.

Nel giudizio del 9 febbraio 2005 (P 40/03)

pubblicato in SVR 2007 EL Nr. 1, l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo secondo il quale la moglie è tenuta ad esercitare un'attività lucrativa si impone, in

particolare quando il coniuge non è in grado di farlo a causa della sua

invalidità, perché incombe a ognuno dei coniugi di contribuire al mantenimento

della famiglia. Se la moglie vi rinuncia, si prenderà in considerazione un

reddito ipotetico dopo un periodo detto d'adattamento. Infatti, l'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC è direttamente applicabile quando il

coniuge di un assicurato si astiene dal mettere in atto la sua capacità di

guadagno, mentre ella potrebbe essere obbligata ad esercitare un'attività lucrativa in virtù dell'art. 163 CC. Appartiene alla Cassa di compensazione

o al TCA, in caso di ricorso, esaminare se si può esigere dall'assicurata che eserciti un'attività lucrativa e, se del caso, fissare

il salario che potrebbe conseguire facendo prova di buona volontà

(giurisprudenza confermata in DTF 134 V 53).

La nostra Massima istanza si è pronunciata a

proposito della rinuncia di sostanza con sentenza del 26 gennaio 2007 (P 55/05)

pubblicata in SVR 2007 EL Nr. 6, in cui ha giudicato che la perdita di un

importo di Fr. 120'000.- nell'ambito di un investimento a rischio (legato

ad una truffa) costituisce una sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato.

In quell'occasione, il TF ha inoltre specificato che, a differenza delle

donazioni o dei giochi di soldi (P 35/99 in Pratique VSI 1994 pag. 222), un

investimento finanziario non costituisce in sé una rinuncia ad una

sostanza. La giurisprudenza ha tuttavia considerato che esistono delle

eccezioni, per esempio nei casi dove l'investimento comporta un rischio tale che può essere assimilato ad

una situazione dove si gioca il tutto per tutto ("va banque-Spiel").

Inoltre, nella sentenza del 30 novembre 1998 (P

17/97), il TFA ha giudicato che il prestito della somma di Fr. 240'000.- concesso dall'assicurato senza obbligo giuridico, senza alcuna garanzia e senza

controprestazione concreta appariva, per le circostanze del caso concreto, a

tutti gli effetti come un "va banque-Spiel" in cui si gioca il

tutto per tutto.

In un altro giudizio del 26 aprile 2006 (P

16/05), l'Alta Corte ha

confermato che il prestito concesso ad una società a garanzia limitata doveva

essere assimilato ad una rinuncia di sostanza nella misura in cui, sapendo che

le possibilità di essere rimborsato erano minime vista la situazione

finanziaria della società che ha chiesto il prestito, il creditore si è

accollato un rischio assimilabile a quello che si assume un appassionato del

gioco d'azzardo. È quindi più l'importanza del rischio preso dall'investitore al momento di effettuare un

investimento, piuttosto che la circostanza che sia stato fatto senza obbligo

giuridico e senza controprestazione, che determina se un investimento deve essere

o no assimilato ad una rinuncia.

2.9

Per l’art.

17.

cpv. 1 OPC-AVS/AI la valutazione della sostanza computabile deve essere

effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull’imposta

cantonale diretta del Cantone di domicilio.

A norma

dell’art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI la sostanza immobiliare che non serve di

abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle PC deve

essere computata al valore corrente.

Giusta

l’art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI in caso di alienazione di un immobile, a titolo

oneroso o gratuito, il valore venale è determinante per sapere se ci si trova

in presenza di una rinuncia a elementi patrimoniali ai sensi dell’articolo 11

capoverso 1 lettera g LPC.64 Il

valore venale non è applicabile se, per legge, esiste un diritto di acquisire

un immobile a un valore inferiore.

Per la

determinazione del valore del fondo alienato fa stato l'art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI, e non l'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI che prevede comunque la valutazione al

valore venale (cfr. ad ultimo la sentenza 33.2010.6 del 23 agosto 2010 contro

cui è pendente un ricorso al Tribunale federale).

Il capoverso 5 indica infatti espressamente che

occorre riferirsi al valore venale ("Verkehrswert") di

un immobile in caso di alienazione e ciò vale implicitamente anche se l'alienante continua poi a vivere, grazie ad

un diritto d'abitazione o d'usufrutto, nell'immobile che ha alienato (STF 8C_849/2008 del 16 giugno 2009, consid.

6.3

; STFA P 80/99 del 16 febbraio 2001, consid. 2a; Pratique VSI 1998 pag.

278).

Quando si procede al computo della sostanza

alienata, giusta l'art. 17 cpv.

5.

OAVS-AVS/AI è dunque determinante il valore venale dell'immobile (STF P 10/06 del 13 aprile 2007

consid. 4; citata STF P 49/05, consid. 4.1; STFA P 14/05 del 10 agosto 2005,

consid. 1.2; STFA P 9/04 del 7 aprile 2004; STFA P 58/00 del 18 giugno 2003,

consid. 5.1; STFA P 44/01 del 10 marzo 2003, consid. 2.4; STFA P 1/02 del 9 settembre

2002, consid. 1b; citata STFA P 80/99, consid. 2a; Carigiet/Koch, op. cit., pag. 97).

Non è invece più determinante il suo valore di

stima ex art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI soltanto perché l'assicurato vi continua ad abitare (DTF 122 V 394 consid. 3c; DTF 120

V 182 consid. 4c).

2.10

Secondo la

prassi dell'allora TFA (dal 1°

gennaio 2007: Tribunale federale), per determinare il valore commerciale l'Amministrazione deve far esperire una

perizia da un ufficio competente. Il TCA ha infatti dichiarato illegale la

precedente prassi della Cassa, che consisteva nell'aumentare sistematicamente

del 30% il valore di stima ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di

nuove stime poteva risultare un valore superiore a quello corrente (RDAT

II-1995 pagg. 203 segg.).

L'Alta Corte ritiene che per la determinazione del valore corrente

degli immobili, l'__________

deve sempre far capo allo stesso servizio (sentenza P 9/04 del 7 aprile 2004;

SVR 1998 EL Nr. 5). Secondo l'Alta

corte, sarebbe infatti inammissibile calcolare l'importo delle prestazioni complementari in base a stime elaborate da

autorità differenti (Pratique VSI 1993 pag. 137).

Nel Cantone Ticino, la Cassa CO 1 affida detto

compito all'__________.

In merito a ciò si osserva ancora che in un caso

riguardante il nostro Cantone in cui il ricorrente aveva contestato la valutazione

immobiliare operata dall'__________, l’allora TFA ha confermato l'operato dei

periti (sentenza P 10/06 del 13 aprile 2007; sentenza P 38/96 del 27 febbraio

1998).

2.11

Si evidenzia,

inoltre, come il rinunciare alla propria sostanza comporti contestualmente per

il richiedente di una prestazione complementare una riduzione di Fr. 10'000.-

annui del valore dei propri beni alienati (art. 17a cpv. 1 OPC-AVS/AI). Il

valore della sostanza al momento della rinuncia deve essere riportato invariato

al 1° gennaio dell'anno che segue la rinuncia e successivamente ammortizzato di

Fr. 10'000.- ogni anno (cpv. 2) fino al 1° gennaio dell'anno per cui è

assegnata la PC (cpv. 3).

Le parti di sostanza alle quali si è rinunciato

prima dell'entrata in vigore dell'art. 17a OPC-AVS/AI sono sottoposte a

riduzione solo a partire dal 1° gennaio 1990 (cfr. Disp. Trans. alla modifica

del 12 giugno 1989).

Questa regolamentazione è stata dichiarata

conforme alla legge ed alla Costituzione federale da parte dell’allora TFA

(Pratique VSI 1994 pag. 162; RCC 1992 pag. 436).

La giurisprudenza ha precisato che la sostanza

deve essere ripresa integralmente il 1° gennaio 1990 e ridotta in seguito annualmente,

la prima volta il 1° gennaio 1991 (DTF 119 V 487).

In specie, dunque, l'ammortamento annuo di Fr. 10'000.- deve essere fatto su quattro anni, ossia dall'anno seguente

(2006) la rinuncia (2005) all'anno in cui è stata chiesta la prestazione complementare

(2010), per un totale di Fr. 40'000.-.

Tuttavia, l'ammortamento di Fr. 10'000.- può essere effettuato solo una volta all'anno. Nel caso di più alienazioni nel corso

dello stesso anno, non si deve ammortizzare ogni valore di sostanza alienata,

ma una sola volta la sostanza complessiva (N. 2064.7 DPC, Direttive sulle

prestazioni complementari all'AVS/AI,

edite dall'UFAS, valide dal 1°

gennaio 2002, stato al 1° gennaio 2010).

2.12

In concreto

con atto notarile del 19 settembre 2005 (doc. 16) __________ ha donato alla

figlia __________ il fondo n. __________ di __________.

Il 23 novembre 2010 l’__________ ha eseguito la

perizia tecnica da cui è emerso che nel 2005 l’immobile aveva un valore di

stima parte primaria di fr. 151'792 ed un valore venale parte non primaria di

fr. 650'000, per complessivi fr. 801’792 (doc. 45).

Questo importo è stato stabilito dopo attenta

valutazione personale in loco delle condizioni del fondo. Il perito, persona

esperta attiva presso il competente Ufficio incaricato nel Cantone Ticino di eseguire

le perizie immobiliari ed a cui la CO 1, e quindi anche questo TCA, sono tenuti

a rivolgersi (sentenza P 9/04 del 7 aprile 2004; SVR 1998 EL Nr. 5), è giunto

alla cifra indicata dopo un attento esame dell’immobile. Non vi sono dunque

motivi per non condividere questa valutazione che del resto non è neppure

contestata.

Partendo da una sostanza immobiliare del valore complessivo

di Fr. 801’792, la CO 1 ha rettamente dedotto i debiti ipotecari esistenti

all’epoca del trapasso (fr. 250'000, doc. 35) e l’ammortamento di fr. 40'000

(fr. 10'000 all’anno, consid. 2.11) per ottenere una sostanza di fr. 511'792.

A questo

importo l’amministrazione ha aggiunto fr. 309, ossia quanto posseduto dal

ricorrente e da sua moglie sui rispettivi conti correnti bancari (doc. 20) e

fr. 6'000 corrispondenti al valore dell’auto (doc. 20).

Infine,

conformemente all’art. 11 cpv. 1 lett. c LPC (cfr. consid. 2.3), la Cassa,

dall’importo complessivo di fr. 518'101, ha dedotto la franchigia di fr. 40'000 ed ha tenuto conto di un decimo dell’importo così ottenuto, per una sostanza

di fr. 47'810 ([518'101 – 40'000] : 10).

All’ammontare di fr. 47’810 sono state aggiunte

le rendite AVS percepite dai coniugi per fr. 41'040 (cfr. doc. 7 e 8).

Già solo tenendo conto dell’importo di fr. 88'850

(47'810 + 41'040), l’insorgente non ha diritto ad alcuna prestazione, essendo

nettamente superiore rispetto all’ammontare relativo alle uscite di fr. 43'464

(consid. 2.5).

Non è pertanto necessario esaminare oltre se l’importo

di fr. 2'047 figurante nella decisione formale alla voce “altro” (che

dovrebbe essere l'ipotetico

rendimento della sostanza netta alienata [cfr. il n. 2091.1 e il n. 2092 DPC]),

è corretto e se va ulteriormente aggiunto alle entrate.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto il

ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata merita conferma.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster