33.2011.4
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
12 gennaio 2012Italiano56 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
33.2011.4
Data decisione, Autorità:
12.01.2012, TCA
Titolo:
Rinuncia di sostanza. Ricorrente ha chiesto 2 prestiti per versarli nella SA del fratello che aveva problemi economici,tanto che poi è fallita.Prestiti senza garanzia né obbligo giuridico: prestiti rischiosi e azzardati (Vabanquespiel).Postergazione del credito:ha rinunciato a recuperare la sostanza
CONTROPRESTAZIONE ADEGUATA
DIRITTO ALLE PRESTAZIONI COMPLEMENTARI
PERSONA ANZIANA
RINUNCIA DI SOSTANZA
art. 11 cpv. 1 let. g LPC
art. 17a cpv. 2 OPC
Raccomandata
Incarto n.
33.2011.4
TB
Lugano
12 gennaio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 23 febbraio 2011
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione dell'11 febbraio
2011 emanata da
Cassa cantonale di compensazione -
Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in
fatto
1.1. Il 5
dicembre 2010 (docc. 23-30) RI 1, nata nel 1934, vedova, ha presentato una
richiesta di una prestazione complementare alla rendita AVS.
Vista l'eccedenza di entrate nel 2010 (i redditi
computabili erano pari a Fr. 51'779.- e le spese riconosciute a Fr. 36'612.-) e
nel 2011 (Fr. 49'768.- e Fr. 37'242.-), con due distinte decisioni del 6
gennaio 2011 la Cassa cantonale di compensazione ha rifiutato le PC per
dicembre 2010 (doc. 32) e per l'anno 2011 (doc. 34).
1.2. L'opposizione
del 3 febbraio 2011 (doc. 58) è stata respinta dalla Cassa di compensazione con
decisione su opposizione dell'11 febbraio 2011 (doc. A), poiché il capitale
immesso dall'assicurata nel 1995 nella ditta __________, inteso verosimilmente
ad evitare il fallimento della società del fratello azionista, giunto poi nel
1997, è assimilabile ad una perdita importante di capitale in operazione
rischiosa e pertanto deve essere considerato quale una rinuncia di sostanza ex
art. 11 cpv. 1 lett. g LPC.
La Cassa ha comunque tenuto conto
dell'ammortamento annuo di Fr. 10'000.- (art. 17a OPC-AVS/AI).
1.3. Con ricorso
del 23 febbraio 2011 (doc. I) l'assicurata, sempre rappresentata dall'avv. RA 1, ha chiesto di accogliere il ricorso e di concederle una prestazione complementare e, in via
subordinata, di rinviare gli atti alla Cassa per un nuovo giudizio. In via
ancora più subordinata, la ricorrente ha postulato che la Cassa tenga conto,
dal momento dell'alienazione della sostanza, dell'ammortamento di 16 anni e
quindi deduca Fr. 160'000.-.
L'insorgente ha evidenziato di avere venduto
nell'anno 1995 una proprietà immobiliare per Fr. 530'000.- e che parte del
ricavo le è servita per vivere, mentre l'altra parte l'ha investita
nell'impresa di costruzione __________ di __________ sotto forma di un credito,
figurante nel bilancio d'esercizio 1995 in Fr. 256'857,61. Il 9 dicembre 1997 detta società è fallita e l'assicurata non ha ottenuto il rimborso del suo
credito. Tuttavia, a suo dire, la sua situazione non può essere paragonata a
quella alla base della STFA P 16/05 del 26 aprile 2006 indicata dalla Cassa,
giacché il bilancio della citata SA permetteva a tutti gli effetti una
possibilità di rilancio, tanto è vero che il Pretore ha concesso una moratoria
concordataria e quindi intravedeva concrete possibilità di ripresa. La
ricorrente ha lavorato in questa società dal 1989 al 1995 come segretaria ed al
momento della concessione del prestito era ancora dipendente. La contropartita
di questo investimento era costituita dal suo stipendio mensile e dal
mantenimento del posto di lavoro, pertanto non v'è stata una rinuncia di beni
senza controprestazione. Inoltre, la remunerazione di un prestito è il
pagamento di interessi, che ha ricevuto fino alla dichiarazione di
postergazione, la quale è stata rilasciata per evitare il deposito del bilancio
societario con negative conseguenze patrimoniali e per agevolare l'ottenimento
del concordato giudiziale. Per questi motivi, il prestito concesso non va
considerato "un investimento a rischio, speculativo o addirittura
temerario, né di finanziamento a mo' di sperpero, bensì come erogazione di
denaro ai fini di concreto - anche secondo il Pretore - risanamento e di
continuazione di attività aziendale." (doc. I punto 4.1).
Infine, la ricorrente ha evidenziato che poiché
l'investimento di Fr. 256'857.- è stato effettuato 16 anni fa, nel 1995, tale
somma deve essere ridotta di Fr. 10'000.- per ogni anno trascorso, ossia di Fr.
160'000.-. Si otterrebbe una sostanza computabile pari a Fr. 59'357.- e quindi
la differenza fra redditi computabili e spese riconosciute di Fr. 3'464,50
darebbe diritto a ricevere le PC.
1.4. Nella
risposta del 3 marzo 2011 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha
proposto di respingere il ricorso. Essa ha poi osservato che l'insorgente non
ha apportato motivazioni tali da non applicare la giurisprudenza citata in caso
di alienazione di sostanza, dato che, a suo dire, l'avere fornito un sostegno
economico ad un'impresa entrata, o in procinto di entrare, nella procedura di
concordato, conclusasi poi con il fallimento della società stessa, sia
oltremodo rischioso.
1.5. Il 14 giugno
2011 il Tribunale ha chiesto alla Cassa cantonale di compensazione di
trasmettere la corrispondenza intercorsa con l'assicurata in occasione della
domanda di PC del 2008 (doc. V) e quindi la notifica di tassazione su cui si è
basata, il relativo foglio di calcolo e la decisione formale negativa (doc.
VI).
Il giorno seguente (doc. VIII), il TCA ha
sottoposto alla ricorrente dei quesiti concernenti la vendita dell'immobile di __________,
la destinazione dell'incasso, il prestito elargito alla società recante il nome
del fratello, la sua situazione economica al 31 dicembre 2010, l'assicurazione sulla vita e la rendita del II pilastro.
Vista la difficoltà nel reperire la
documentazione richiesta, l'avv. RA 1 ha beneficiato di due proroghe (docc. IX-XII) ed il 30 agosto 2011 (doc. XIII) si è pronunciato sui quesiti del 14
giugno 2011, corroborando le proprie risposte dai necessari documenti.
L'amministrazione ha esaminato gli atti prodotti
dalla ricorrente e non ha ravvisato motivi per modificare la decisione
impugnata. La Cassa ha osservato che dall'estratto RC risulta che la società __________
è stata sciolta in seguito al fallimento del 1997 e quindi in un periodo vicino
al momento in cui la ricorrente ha versato a questa ditta degli aiuti economici
(doc. XV).
La ricorrente ha contestato questa conclusione,
dato che essa ha finanziato la predetta SA nel maggio 1990 e 1993 (doc. G),
mentre il fallimento è intervenuto il 9 dicembre 1997 (doc. XVII).
La Cassa non ha formulato ulteriori osservazioni
(doc. XVIII).
Il 20 settembre 2011 (doc. XIX) questo Tribunale
ha nuovamente interpellato l'avv. RA 1, avendo osservato delle incongruenze fra
le risposte fornite e le informazioni date nella compilazione del formulario
per la richiesta di prestazioni complementari.
Il legale ha precisato che la ricorrente non ha
immesso capitali nella __________, ma nella __________. Inoltre, la somma di
Fr. 230'515.- non si riferiva al ricavo residuo della compravendita
dell'immobile nel 1995, ma alla sostanza alienata di cui la Cassa ha tenuto
conto nel calcolo delle prestazioni complementari del 2008 (doc. XXIV).
Nel frattempo (doc. XX), il TCA ha chiesto alla
Cassa __________ di __________ quale fosse lo stato contributivo, dal profilo
del (mancato) pagamento degli oneri sociali, della società __________ dal 1989
al 2006 e se avesse avviato delle procedure secondo l'art. 52 LAVS per
recuperare i contributi sociali non versati.
La Cassa ha indicato che dal 2003 al 2006 i
contributi mancanti ammontavano a Fr. 115'856.-, per recuperare i quali nel 2008 ha avviato una procedura di risarcimento danni nei confronti dell'amministratore unico (doc.
XXIII).
La Cassa di compensazione __________, a cui era
invece affiliata la __________, interpellata dal Tribunale con i medesimi
quesiti (doc. XXV), il 13 ottobre 2011 (doc. XXVII) ha prodotto una distinta
della situazione dei contributi scoperti della SA al momento del fallimento
(1997), dalla quale risulta che i contributi sociali non pagati dal giugno 1994
al settembre 1997 ammontavano in totale a Fr. 104'540,95, mentre la quota
ancora dovuta per la cassa pensione era di Fr. 120'810,80. Dedotti i versamenti
intervenuti in quel periodo (Fr. 20'363.-), aggiunte le spese esecutive, gli
interessi di mora e le spese di richiamo, lo scoperto totale era pari a Fr.
216'814,45.
La Cassa non ha invece intrapreso la procedura di
risarcimento danni giusta l'art. 52 LAVS contro gli amministratori della
società, essendo intervenuta dopo un anno dalla conoscenza del danno.
Esaminati gli esiti degli accertamenti eseguiti
dal TCA, la Cassa di compensazione, Servizio delle prestazioni complementari,
si è riconfermata nella propria risposta di causa (doc. XXX), mentre
l'insorgente si è detta estranea alle attività della __________ e ha precisato
che l'immissione di soldi è avvenuta soltanto nella __________ e peraltro negli
anni 1990 e 1993, quindi antecedentemente agli scoperti AVS presentati da detta
società (doc. XXXI).
considerato in
diritto
2.1. Fondandosi
sull'art. 112 cpv. 2
lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed, l'Assemblea
federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed.
specifico per le prestazioni complementari ed il nuovo art. 112c Cost.
fed. relativo all'aiuto agli anziani
ed ai disabili, fissandone l'entrata
in vigore il 1° gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano
prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e
invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari
nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli
anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello
nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare
fondi dell'assicurazione
vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale sulle prestazioni
complementari all'AVS/AI (LPC) –
tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto
quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di
garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni
vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp.
Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).
Questa nozione è più ampia rispetto al
"minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La
LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e
invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143
(145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito
minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT
1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti
di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei
bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg.
52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio
concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni
complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.2. In virtù
dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, hanno diritto a prestazioni complementari le
persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera se ricevono una
rendita di vecchiaia dell'AVS.
L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota
delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).
Per quanto riguarda le spese riconosciute, l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede che:
"
Per le persone che non vivono durevolmente o per
un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa),
le spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo
destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, per anno:
1. 18 140 franchi per le persone sole,
2. 27 210 franchi per i coniugi,
3. 9480 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per
figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per i due
primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante,
per altri due figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;
b. la
pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di
conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né
di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto è il seguente:
1. 13 200 franchi per le persone sole,
2. 15 000 franchi per i coniugi e le persone con orfani che hanno
diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS
o dell'AI,
3. 3600 franchi in più se è necessaria la locazione di un appartamento
in cui è possibile spostarsi con una carrozzella."
L'art. 1 dell'Ordinanza 09 sull'adeguamento
delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 26 settembre 2008, valida anche per l'anno 2010,
prevede l'importo di Fr. 18'720.- per le persone sole.
Con il Decreto esecutivo del 9 dicembre 2009
concernente la LPC (pubblicato il 22 gennaio 2010 nel Bollettino ufficiale
delle leggi e degli atti esecutivi n. 4/2010, RL 6.4.5.3.2), valido per l'anno 2010, il Cantone Ticino ha ribadito i
limiti di reddito fissati dall'Ordinanza
federale.
Per l'anno 2011, il limite di reddito per
le persone sole è stato fissato in Fr. 19'050.- (cfr. l'art. 1 lett. a
dell'Ordinanza 11 sull'adeguamento
delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 24 settembre 2010 e l'art. 1 lett. a del Decreto
esecutivo del 9 novembre 2010 concernente la LPC, pubblicato il 17 dicembre
2010 nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi n. 64/2010).
Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che vivono che per quelle che
non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale,
sono riconosciute, fra le altre, le spese seguenti:
"
(…)
d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario deve corrispondere al premio
medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);".
L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili, fra
Fatti
i quali vi sono:
"
(…)
b. i proventi della sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari
di rendite di vecchiaia, per quanto superi 25 000 franchi per le persone sole,
40 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto
a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o
dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni
complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione
complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone,
soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione
quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,
comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
(…)
g. i proventi e i beni a cui l'assicurato ha rinunciato; (…)".
Dal 1° gennaio 2011 l'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC, modificato dalla LF del 13 giugno 2008 concernente il nuovo
ordinamento del finanziamento delle cure, ha un nuovo tenore:
"c. un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per
i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 37 500 franchi per le
persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani che
hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli
dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni
complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione
complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone,
soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione
quale sostanza;".
Inoltre, sempre dal 1° gennaio 2011 è stato
aggiunto il cpv. 1bis:
"
In deroga al capoverso 1 lettera c va preso in
considerazione solo il valore dell'immobile eccedente 300 000 franchi se:
a. una coppia possiede un immobile che serve quale abitazione ad
almeno un coniuge, mentre l'altro vive in un istituto o in un ospedale; o
b. una persona è beneficiaria di un assegno per grandi invalidi
dell'AVS/AI, dell'assicurazione infortuni o dell'assicurazione militare e abita
in un immobile di sua proprietà o del suo coniuge."
2.3. Oggetto del
contendere è il diritto di RI 1 di percepire delle prestazioni complementari.
La ricorrente ha contestato il computo della sostanza mobiliare, sostenendo che
i Fr. 210'515.- nel 2010 rispettivamente i Fr. 200'515.- nel 2011 ritenuti
dalla Cassa di compensazione non possono essere qualificati a titolo di
sostanza alienata. Si tratterebbe infatti, a suo dire, di un prestito che ha
concesso alla società del fratello e che però non ha più potuto recuperare a
causa del fallimento della SA stessa. Tuttavia, ella sostiene che questa
circostanza non configura comunque il suo investimento come rischioso e
temerario, dato che la situazione finanziaria della società non era così
preoccupante e quindi non si può parlare di alienazione di sostanza come
concluso dall'amministrazione.
Questo Tribunale deve quindi analizzare se gli importi relativi
alla sostanza e alle altre voci da essa dipendenti (quali il consumo di
sostanza e l'ipotetico rendimento della sostanza alienata) ritenuti nella decisione
impugnata siano corretti.
2.4. Con atto
notarile del 9 giugno 1995 (doc. 18) la ricorrente ha venduto un immobile per
il prezzo di Fr. 530'000.- e l'istanza di iscrizione di detta compravendita
immobiliare, datata 14 giugno 1995, è avvenuta il 22 giugno 1995 (doc. 22).
Nel formulario di richiesta di una prestazione
complementare, la ricorrente ha dichiarato di avere venduto il 14 giugno 1995
della sostanza per l'importo di Fr. 530'000.- (domanda n. 59). Tuttavia, nelle
osservazioni in calce alla stessa pagina ella ha dichiarato: "Vedi art.
59 Da questo importo va detratto Fr. 230'515.- perché immesso nella ditta __________
che è fallita nel 1996.".
Quest'ultima cifra corrisponde all'importo che la
Cassa cantonale di compensazione ha ritenuto nella sua decisione del 25 agosto
2008 (doc. VII/3), che il Tribunale ha richiamato pendente causa unitamente ad
altri atti (doc. VI). In effetti, già nel febbraio 2008 l'assicurata ha chiesto di potere beneficiare di prestazioni complementari, ma visto che i
redditi computabili (Fr. 56'339.-) superavano le spese riconosciute (Fr.
35'828.-), la Cassa ha respinto la domanda.
In quell'occasione, l'amministrazione ha ritenuto
una sostanza netta di Fr. 305'239.- così composta: Fr. 61'242.- di deposito a
risparmio, Fr. 13'482.- di assicurazioni sulla vita e Fr. 230'515.- quale
sostanza mobile o immobile alienata (doc. VII/4).
L'importo di Fr. 230'515.- deriva dal computo del
valore fiscale della sostanza immobiliare dell'assicurata (Fr. 330'515.-)
ripreso dalla notifica di tassazione IC 1995/1996 (doc. VII/5), a cui la Cassa
di compensazione ha dedotto l'ammortamento totale di Fr. 100'000.- (doc.
VII/2).
Partendo da queste informazioni la Cassa,
ritenendo l'esistenza di una rinuncia di sostanza da parte della ricorrente, ha
applicato l'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC e ha riportato nel foglio di calcolo la
somma di Fr. 230'515.- a titolo di alienazione di sostanza.
L'amministrazione ha poi applicato l'art. 17a OPC-AVS/AI per tenere conto
dell'ammortamento annuo della sostanza donata, ossia dal momento dell'alienazione
(1996) a quando sono state chieste le prestazioni complementari (2008).
In conclusione, ritenuto che nel 2008 la sostanza
alienata nel 1996 aveva assunto il valore di Fr. 230'515.-, la Cassa cantonale di compensazione ha dedotto da questo importo l'ammortamento annuo di Fr. 10'000.-, cosicché per l'anno 2010 la sostanza alienata ammontava a Fr.
210'515.- e nel 2011 a Fr. 200'515.-.
2.5. Il TCA
evidenzia che, tanto nell'opposizione quanto nel ricorso, l'assicurata ha
dichiarato che il suo credito nei confronti della __________, società di cui il
fratello era azionista, ammontava a Fr. 256'857,61 e che tale importo era stato
iscritto quale prestito nel bilancio della società per l'esercizio 1995 e 1996.
Per contro, nel formulario di richiesta delle PC ella ha indicato che l'importo
immesso nella ditta __________ fallita nel 1996, era di Fr. 230'515.-.
Tuttavia, agli atti non v'è nessun contratto di
prestito tra le SA e l'assicurata e nemmeno v'è un riconoscimento di debito da
parte delle summenzionate ditte nei confronti della ricorrente.
L'unica prova dell'esistenza di un prestito che
l'interessata ha concesso alla società del fratello è rappresentata dalla sua
stessa dichiarazione del luglio 1996 (doc. 42), con cui ella ha comunicato
"Di postergare rispetto a tutti gli altri creditori della società il
credito di fr. 256'857.61 che essa vanta nei confronti della __________, __________
e che risulta a bilancio al 31.05.1996 della medesima ditta alla posta
"Ipoteche e prestiti".
Dalla documentazione relativa alla domanda PC del
2008 che il TCA ha richiamato dalla Cassa di compensazione risulta uno scambio
di corrispondenza fra l'amministrazione e l'assicurata.
La Cassa le ha chiesto spiegazioni il 12 marzo
2008 (doc. V/1) riguardo all'importo della sua sostanza, passata da Fr.
613'351.- nella IC 1995/1996 a Fr. 252'370.- nella IC 1997/1998 (doc. V/1).
Il 1° aprile 2008 (doc. V/3) la richiedente PC ha
risposto come segue all'amministrazione:
"
Ho ricevuto nel 1996 una pensione totale di fr.
12'009,95.
Per ciò che concerne i valori patrimoniali
risultanti dalle tassazioni 1995/96 e 1997/1998, la differenza fra fr.
613'351.- a fr. 252'370.- è dovuta al fatto che un paio d'anni prima avevo
acceso due ipoteche di fr. 120'000.- risp. Fr. 150'000.- sulla mia casa
d'abitazione presso la Banca __________ di __________. Il controvalore lo avevo
immesso nell'impresa __________, __________ (impresa di mio fratello).
Questa impresa nel 1996 è stata dichiarata
fallita, per cui ho dovuto vendere la mia casa e risarcire la banca a causa
delle ipoteche e pagare tutti gli interessi che l'impresa non aveva più potuto
pagare.
Inoltre avevo dovuto sostenere tutte le spese di
trasloco.".
Nella successiva lettera del 15 aprile 2008 (doc.
V/4), la Cassa ha chiesto all'assicurata di precisare se il capitale dato nel
1996 alla SA di cui il fratello era azionista consisteva in un prestito e se
sì, di indicare le modalità di restituzione, quali l'importo dell'ammortamento
ed il tasso di interesse.
Il 23 aprile 2008 (doc. V/5) l'interessata ha
preso così posizione:
"
Vi comunico che gli importi versati all'impresa __________
erano un prestito. Come da accordi verbali l'impresa doveva versare alla Banca __________
l'ammortamento annuale come pure gli interessi. Dopo aver pagato per un po' di
tempo gli interessi la stessa non ha più potuto far fronte agli impegni assunti
ed ha poi fatto fallimento.
La banca si è rivolta a me ed io ho dovuto
vendere la mia casa d'abitazione.
I soci dell'impresa (__________ e __________) non
mi hanno più rimborsato la somma prestata in quanto gli stessi avevano
impegnato i loro capitali nella ditta fallita per cui ho perso tutto.".
Alla luce di quanto esposto sopra, il TCA osserva
che i fatti che l'assicurata ha presentato nel suo ricorso divergono da quanto
raccontato alla Cassa nel 2008, perciò il Tribunale ha esperito ulteriori
accertamenti presso l'interessata medesima (doc. VIII).
2.6. Il 15 giugno
2011 (doc. VIII) il Tribunale ha quindi sottoposto al legale della ricorrente i
seguenti quesiti:
"
(…)
1. Quando nel 1995 RI 1 ha venduto l'immobile di __________ ricavando
Fr. 530'000.-, ha ceduto agli acquirenti anche due cartelle ipotecarie di Fr.
125'000.- rispettivamente di Fr. 150'000.- iscritte in primo rango nel 1972
rispettivamente in secondo rango nel 1980 (cfr. rogito di compravendita, punto
n. 4). Nel suo scritto del 1° aprile 2008 alla Cassa di compensazione
l'assicurata ha poi affermato di avere acceso un paio d'anni prima (ossia nella
prima metà degli anni '90?) due ipoteche di Fr. 120'000.- e di Fr. 150'000.-
presso la Banca __________. Queste due ipoteche sono state costituite
garantendole con le due citate cartelle ipotecarie? Per cortesia spieghi meglio
l'esistenza, lo scopo e la sorte di questi debiti.
2. Dagli atti risultano delle incongruenze sulla destinazione effettiva
del prezzo di Fr. 530'000.- incassato dalla suddetta vendita. Voglia per
cortesia essere più preciso e comprovare le sue allegazioni.
3. Il (presunto) prestito di Fr. 256'857,61 che RI 1 ha concesso alla ditta del fratello __________ non è stato comprovato. Dal bilancio della ditta
risulta soltanto la presenza di questa cifra a titolo di prestito, ma non il
nome del creditore. Nemmeno c'è un riconoscimento di debito o un contratto di
prestito fra le parti. Come mai? Voglia per cortesia provvedere in tal senso
fornendo gli atti.
4. Produca per favore le istanze di moratoria concordataria e le
relative decisioni con cui il Pretore le ha concesse alla __________.
5. Documenti per cortesia la situazione economica della sua assicurata
(sostanza) al 31 dicembre 2010 (giustificativi di banca).
6. Nel 2010 e nel 2011 l'assicurata non ha più l'assicurazione sulla
vita? Nella tabella di calcolo per la richiesta di PC del 2008 figura un valore
di riscatto di Fr. 13'482.-.
7. Inoltre, l'assicurata non beneficia di una rendita pensionistica del
Considerandi
II pilastro?".
Raccolta la necessaria documentazione, il 30
agosto 2011 (doc. XIII) l'avv. RA 1 ha così preso posizione:
"
(…)
Immobile di __________ e relativi pegni
immobiliari, nonché la sua vendita
1.
Il 31 maggio 1990 la __________
di __________ ha concesso alla signora RI 1 un prestito fisso di CHF 125'000.-,
dietro costituzione in pegno di una Cartella ipotecaria al Portatore di
nominali CHF 125'000.-, emessa nel 1972, iscritta in I° rango sulla casa di abitazione
alla particella n. 436 di __________/RFD, di proprietà della signora RI 1
stessa (doc. G1).
Il 17 maggio 1993 la medesima __________ ha concesso alla
signora RI 1 un ulteriore prestito fisso di CHF 150'000.-, garantito dalla
costituzione in pegno di una Cartella ipotecaria al Portatore di nominali CHF
150'000.-, emessa nel 1980, in II° rango dopo la precedenza suddetta (doc.
G2).
Le due cartelle ipotecarie erano in mani della signora RI 1,
avendo essa rimborsato i prestiti a suo tempo concessi per l'edificazione della
casa di __________. I prestiti del 1990 e del 1993 avevano un'unica finalità:
finanziare l'impresa costruzioni __________ (si veda la dicitura relativamente
allo scopo del credito sul doc. G2 della __________).
Si tenga conto che in quegli anni la signora RI 1 era
dipendente e svolgeva compiti di segretariato presso la ditta del fratello.
Nel corso del 1995 la __________ ha incontrato difficoltà
finanziarie ed ha chiesto ed ottenuto una prima moratoria concordataria.
In quel medesimo periodo la signora RI 1 si è decisa a
vendere la casa di __________, come risulta dall'atto notarile 14 giugno 1995, doc.
H.
In pratica, unitamente all'immobile, la signora RI 1 ha ceduto e venduto (punto 4 del rogito) anche le due cartelle ipotecarie costituite in pegno a
favore della __________. Quest'ultima ha di conseguenza ricevuto, per il
tramite della __________ di __________, a cui si era rivolto l'acquirente
signor __________ (doc. I), il rimborso dei mutui ipotecari
concessi alla signora RI 1.
Il rimborso è avvenuto per CHF 252'000.- complessivi,
valuta 30 agosto 1995 (doc. K) e __________ ha quindi trasmesso a
__________ le due cartelle ipotecarie (doc. L).
2.
Il prezzo di compravendita
dell'immobile di __________ è stato fissato in CHF 530'000.- (doc. H),
di cui CHF 252'000.- destinati al rimborso come sopra, il residuo di CHF
278'000.- incassato effettivamente dalla signora RI 1.
Moratoria concordataria
3.
Il 5 luglio 1996 la __________
ha chiesto ed ottenuto una (seconda) moratoria concordataria (docc. N
e O). Risulta dall'istanza alla Pretura di __________ che, per
permettere la riuscita del concordato la signora RI 1 ha postergato il proprio credito e rinunciato al pagamento nel termine fissato del dividendo
previsto per gli altri creditori: in pratica la signora RI 1 non ha rinunciato
al credito, ma ha dilazionato l'eventuale pagamento del dividendo per "finanziare"
il concordato.
All'istanza suddetta fu allegata la dichiarazione 5 luglio
1996.
di postergazione del credito ed il bilancio e cp della SA al 31 maggio
1996.
(docc. N2 e N3): si osservi che il bilancio indica, sotto la
voce "ipoteche e prestiti", l'importo di prestiti passivi per
CHF 256'857.61, come alla dichiarazione di postergazione (docc. N1).
Ad ulteriore comprova dell'esistenza del prestito RI 1 alla
SA si produce l'istanza di proroga 11 novembre 1996 (doc. P) del
commissario del concordato, con accluso bilancio societario al 31 agosto 1996,
che riporta esattamente sotto la voce passiva "prestiti"
l'importo di CHF 256'857.61.
La moratoria concordataria, pur essendo fondata e con reali
prospettive di riuscita, tanto da ottenere la concessione e poi proroghe da
parte del Pretore, non ha purtroppo avuto esito favorevole, per i motivi
indicati dal commissario del concordato nei docc. R e T.
La revoca ha dovuto essere decisa dal Pretore il 24
settembre 1997 (doc. U) ed il fallimento pronunciato il 9
dicembre 1997 (doc. V), fallimento chiuso nel febbraio 2002 (doc.
W1).
Prestito alla __________
4.
Dalla documentazione
suddetta si evince:
4.1
un prestito a titolo oneroso,
nel 1990 e nel 1993, di nominali CHF 275'000.- (docc. G1 e G2)
della signora RI 1 alla ditta del fratello. Il prestito è stato iscritto come
tale in contabilità. Non si è trattato quindi di rinuncia del credito, nemmeno
nell'ambito del concordato. Trattandosi del fratello, la signora RI 1 non ha
stipulato accordi scritti. Del resto in siffatti casi la prassi evidenzia che
finanziamenti di tale natura avvengono proprio con l'iscrizione in contabilità
di poste quali "prestiti", "correntisti", ecc.
L'esistenza del prestito è stata peraltro verificata dal
commissario del concordato e dal Pretore.
4.2
Non siamo quindi, come
indicato nella giurisprudenza del TF (sentenza del 26 aprile 2006), nella
situazione di chi rinuncia ad un attivo patrimoniale oppure ad un credito
concesso senza controprestazione alcuna (la SA ha comunque pagato interessi,
riducendo parzialmente il debito da CHF 275'000.- a CHF 256'000.-) e nel
contesto di una situazione di alto rischio, quasi di un "Vabanquespiel":
in definitiva si trattò di un finanziamento in ambito familiare, esente da
critiche (al contrario!) quali quelle espresse dalla Cassa Cantonale nella sua
decisione qui impugnata.
5.
/6. Alla signora RI 1 non può
quindi essere ascritta una sostanza, con relativo reddito, di cui essa non ha
mai beneficiato. La sua situazione patrimoniale è quella che risulta dalla
partita fiscale. In aggiunta e come richiesto si producono l'attestato fiscale
al 31 dicembre 2010 della Banca __________ (doc. X) che documenta
l'esistenza di un conto con un saldo di CHF 18'699.47 e di un ulteriore conto
con un saldo di CHF 13'509.85 costituente il residuo di un'assicurazione sulla
vita.
7.
L'assicurata non beneficia
di alcuna rendita pensionistica del II. pilastro.".
Il 20 settembre 2011 (doc. XIX) il giudice
delegato ha osservato che dei Fr. 530'000.- del prezzo di compravendita, Fr.
278'000.- sono stati incassati effettivamente dalla ricorrente, la quale ha
però dichiarato nel formulario di richiesta delle PC che l'importo di Fr.
230'515.- andava detratto dalla vendita perché immerso nella ditta __________,
fallita nel 1996. Il Tribunale ha quindi chiesto all'assicurata se aveva
prestato dei capitali anche a questa SA.
La ricorrente ha specificato che i dati forniti
nella domanda PC erano errati, ovvero che ella intendeva riferirsi alla __________
e non alla __________, peraltro non attinente con il fratello, né tanto meno
alla __________, di cui __________ è stato membro ed amministratore, ma soltanto
dal settembre 1998, ossia dopo il fallimento dell'omonima SA. Anche l'importo
di Fr. 230'515.- era errato, nel senso che non andava riferito al residuo
ricavo della compravendita dell'immobile nel 1995, ma alla sostanza alienata di
cui la Cassa ha tenuto conto nel calcolo delle prestazioni nel 2008 (doc.
XXIV).
Dall'accertamento eseguito dal Tribunale presso
la Cassa di compensazione __________ (XXV) è emerso che la ditta __________, al
momento del fallimento (1997), aveva una situazione debitoria di Fr. 104'540,95
per contributi sociali non pagati per il periodo dal giugno 1994 al settembre
1997.
e di Fr. 120'810,80 per oneri del II pilastro ancora scoperti per alcuni
trimestri nel lasso di tempo tra il 1994 ed il 1997, per un debito complessivo
di Fr. 216'814,45 (doc. XXVII/1).
2.7
Di
principio, per il calcolo della prestazione complementare vengono presi in considerazione
solo quegli attivi che l'assicurato
ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (AHI Praxis
1995.
pag. 166 consid. 2a; RDAT I 1992 pag. 154; RCC 1984 pag. 189). Di
conseguenza, è rilevante la circostanza che l'interessato non dispone dei mezzi necessari per fare fronte ai suoi
bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF
115.
V 355).
Tale principio è tuttavia sottoposto a dei
limiti. Segnatamente, non è applicabile nell'ipotesi in cui l'assicurato
ha rinunciato in tutto o in parte a dei beni (a dei redditi o a parti di
sostanza) senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione
adeguata, oppure quando dispone di un diritto a determinate entrate o a una
determinata sostanza, ma non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese
(DTF 123 V 37 consid. 1; DTF 121 V 205 consid. 4a; DTF 117 V 289 = RCC 1992
pag. 349; SVR 2007 EL Nr. 6; SVR 2003 EL Nr. 4 consid. 2; SVR 2003 EL Nr. 1
consid. 1a = Pratique VSI 2003 pag. 223; SVR 2001 EL Nr. 5 consid. 1b; RCC 1989 pag. 350 consid. 3b; RCC 1988 pag. 275 consid. 2b) o
se, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo
parziale, un'attività lucrativa
ammissibile (DTF 122 V 397 consid. 2; DTF 115 V 353
consid. 5c; Pratique VSI 1997 pag. 264 consid. 2; Pratique VSI 1994 pag. 225
consid. 3a).
In questi casi, la giurisprudenza (RDAT I 1994
pag. 189 consid. 3a) considera che vi è una rinuncia (di sostanza e/o di
reddito) ai sensi dell'art.
3c cpv. 1 lett. g vLPC (dal 1° gennaio 2008: art. 11 cpv. 1 lett. g LPC).
Lo scopo dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC consiste innanzitutto nell'evitare che un assicurato si spogli di
tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi, senza obbligo giuridico
ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto alle prestazioni.
Nel caso in cui, tuttavia, l'assicurato
spende la sua sostanza per acquistare dei beni di consumo o per migliorare il
livello di vita, egli dispone della sua libertà personale e, conseguentemente, non
cade sotto l'egida della predetta disposizione (DTF 115 V 353 consid. 5c).
La giurisprudenza si è dunque limitata a
riconoscere l'applicabilità dell'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC se la rinuncia è
avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata. Ha infatti ribadito
più volte che il sistema delle prestazioni complementari non offre la
possibilità di procedere ad un controllo dello stile di vita dell'assicurato e
di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra
della normalità (AHI Praxis 1995, pag. 167 consid. 2b; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed. 2009, pag. 173; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento Zurigo 2000, pag.
100).
Con STFA del 17 agosto 2005 (P 19/04) pubblicata
in DTF 131 V 329 e ribadita in SVR 2007 EL Nr. 6 (P 55/05), l'allora Tribunale federale delle
assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che
occorre che la rinuncia sia avvenuta senza obbligo giuridico, rispettivamente
senza controprestazione adeguata, ma queste due condizioni non sono da
intendere cumulativamente, bensì alternativamente (SVR 2006 EL Nr. 2).
2.8
Quale rinuncia
di reddito ai sensi dell'art.
11.
cpv. 1 lett. g nLPC, la dottrina (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 102) menziona
la rinuncia a prestazioni sotto forma di rendita o di altre pretese quali i
contributi di mantenimento. Se l'assicurato rinuncia a delle entrate di questo genere, il calcolo
delle prestazioni complementari deve prendere in considerazione la somma a cui
egli ha rinunciato. La rinuncia corrisponde quindi all'importanza del reddito effettivamente realizzabile. Il fatto di
conservare in modo durevole al proprio domicilio importanti somme di denaro
costituisce ugualmente una rinuncia, poiché in questo caso si rinuncia alla
percezione di un interesse. La rinuncia di reddito corrisponde quindi ad un
interesse teorico.
Il principio alla base di questa soluzione è che
ogni assicurato che rinuncia, a dei redditi o a della sostanza, deve essere
trattato allo stesso modo di colui che non ha rinunciato ad alcunché, quindi i
redditi a cui si è rinunciato sono computati nello stesso modo dei redditi a
cui non si è rinunciato (N. 3481.01 DPC, Direttive sulle prestazioni
complementari all'AVS/ AI,
edite dall'UFAS, nella versione
in francese nel tenore valido dal 1° aprile 2011).
Con sentenza del 10 dicembre 2002 pubblicata in
SVR 2003 EL Nr. 4, il Tribunale amministrativo di Neuchâtel ha considerato
quale rinuncia ad entrate ed a parti di sostanza il fatto di non fare uso della
possibilità di beneficiare di prestazioni della previdenza professionale (II
pilastro) tramite il versamento del capitale di un conto di libero passaggio
che permette, per esempio, di costituire una rendita vitalizia immediata e di
percepire così un reddito mensile che esclude, nel caso esaminato, il diritto
alle prestazioni complementari.
Con STFA dell'11 febbraio 2004 (P 68/02) pubblicata in SVR 2004 EL Nr. 5, il
Tribunale federale delle assicurazioni ha confermato la validità della
giurisprudenza sviluppata vigente il vecchio diritto anche sotto l'imperio dell'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC (ora art. 11 cpv. 1 lett. g LPC), secondo
la quale il carattere irrecuperabile di contributi alimentari è dato soltanto
quando sono state esaurite tutte le possibilità giuridiche per recuperarle o
quando l'incapacità del
debitore di adempiere il suo obbligo contributivo è chiaramente stabilito.
Secondo la giurisprudenza sviluppata sull'art. 3c cpv. 1 lett. f vigente fino al 31 dicembre 1997, il reddito
che determina il diritto alle PC di una donna separata o divorziata comprende i
contributi alimentari stabiliti con convenzione sulle conseguenze accessorie
del divorzio o che sono stati fissati dal giudice, indipendentemente dal fatto
che questi contributi sono stati o no effettivamente versati dal marito o dall'ex coniuge. È solo nei casi in cui è stato
stabilito il carattere irrecuperabile del credito per il pagamento dei
contributi alimentari che questi contributi non sono presi in considerazione
nel reddito determinante. Di regola, si considera che un credito per il
pagamento di contributi alimentari è irrecuperabile unicamente quando il suo
titolare ha esaurito tutti i mezzi di diritto utili al suo recupero.
Nel giudizio del 9 febbraio 2005 (P 40/03)
pubblicato in SVR 2007 EL Nr. 1, l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo secondo il quale la moglie è tenuta ad esercitare un'attività lucrativa si impone, in
particolare quando il coniuge non è in grado di farlo a causa della sua
invalidità, perché incombe a ognuno dei coniugi di contribuire al mantenimento
della famiglia. Se la moglie vi rinuncia, si prenderà in considerazione un
reddito ipotetico dopo un periodo detto d'adattamento. Infatti, l'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC è direttamente applicabile quando il
coniuge di un assicurato si astiene dal mettere in atto la sua capacità di
guadagno, mentre ella potrebbe essere obbligata ad esercitare un'attività lucrativa in virtù dell'art. 163 CC. Appartiene alla Cassa di compensazione
o al TCA, in caso di ricorso, esaminare se si può esigere dall'assicurata che eserciti un'attività lucrativa e, se del caso, fissare
il salario che potrebbe conseguire facendo prova di buona volontà
(giurisprudenza confermata in DTF 134 V 53).
La nostra Massima istanza si è pronunciata a
proposito della rinuncia di sostanza con STF del 26 gennaio 2007 (P 55/05) pubblicata
in SVR 2007 EL Nr. 6, in cui ha giudicato che la perdita di un importo di Fr.
120'000.- nell'ambito di un investimento a rischio (legato
ad una truffa) costituisce una sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato.
In quell'occasione, il TF ha inoltre specificato che, a differenza delle
donazioni o dei giochi di soldi (P 35/99 in Pratique VSI 1994 pag. 222), un
investimento finanziario non costituisce in sé una rinuncia ad una
sostanza. La giurisprudenza ha tuttavia considerato che esistono delle
eccezioni, per esempio nei casi dove l'investimento comporta un rischio tale che può essere assimilato ad
una situazione dove si gioca il tutto per tutto ("va banque-Spiel").
Sempre nel giudizio del 2007 la nostra Massima
Istanza ha anche ricordato che nella sentenza del 30 novembre 1998 (P 17/97),
ha giudicato che il prestito della somma di Fr. 240'000.- concesso dall'assicurato
senza obbligo giuridico, senza alcuna garanzia e senza controprestazione
concreta appariva, per le circostanze del caso concreto, a tutti gli effetti
come un "va banque-Spiel" in cui si gioca il tutto per tutto.
In un altro giudizio del 26 aprile 2006 (P
16/05), l'Alta Corte ha
confermato che il prestito concesso ad una società a garanzia limitata doveva
essere assimilato ad una rinuncia di sostanza nella misura in cui, sapendo che
le possibilità di essere rimborsato erano minime vista la situazione
finanziaria della società che ha chiesto il prestito, il creditore si è
accollato un rischio assimilabile a quello che si assume un appassionato del
gioco d'azzardo. È quindi più l'importanza del rischio preso dall'investitore al momento di effettuare un
investimento, piuttosto che la circostanza che sia stato fatto senza obbligo
giuridico e senza controprestazione, che determina se un investimento deve essere
o no assimilato ad una rinuncia.
La stessa conclusione è stata tratta dal
Tribunale federale nel caso di una pensionata che, per l'acquisto di una
piantagione di tè, in diverse occasioni ha versato ad una persona nello
Srilanka complessivamente la somma di Fr. 115'000.- e ha effettuato ancora dei
pagamenti, dopo che il destinatario né ha impiegato come contrattualmente
previsto i soldi illegalmente ottenuti né glieli ha restituiti (STF P 37/06 del
22.
febbraio 2007 consid. 3).
Il TF ha stabilito l'esistenza di una rinuncia di sostanza quando è
stata concessa una procura di amministrare senza limitazioni un patrimonio ed
il procuratore ha investito tutta la sostanza in obbligazioni di una singola
società registrata nelle Isole Vergini Britanniche non quotata in borsa, che
aveva promesso un tasso di interesse del 12%. Con particolare riferimento a
questo elevato tasso di interesse (paragonato ai precedenti bassi tassi di
interesse), il Tribunale ha deciso che l'aumento massiccio del rischio di una
perdita non poteva essere ignorato, cosicché si deve ritenere che ci sia stato
un comportamento gravemente negligente (STF P 12/06 del 2 febbraio 2007 consid.
3.1
e 3.4).
Secondo l'Alta Corte, non c'è invece una rinuncia di
sostanza se un'eredità ricevuta è investita nella ditta individuale del marito
e successivamente la moglie rinuncia a tale credito, se questa operazione è
necessaria per sanare la società (STFA P 43/03 del 25 giugno 2004 consid. 3).
Allo stesso modo, non si può qualificare come una rinuncia
di sostanza una diminuzione di sostanza perpetrata con un reato penalmente
punibile (p. es. una frode); poiché è intrinseco di una tale diminuzione di
patrimonio, che la vittima del reato non era a conoscenza della misura del
rischio dell'investimento effettuato o è stata indotta in errore
fraudolentemente (STF 8C_567/2007 del 2 luglio 2008 consid. 6.5).
Ancora di recente, con sentenza 9C_180/2010 del
15.
giugno 2010 il Tribunale federale si è pronunciato sul caso di un pensionato
che all'inizio del 2008 disponeva di un patrimonio di Fr. 374'000.- investito
in sterline inglesi che, a causa del cambio sfavorevole, durante l'anno ha
avuto una perdita di Fr. 45'000.-. L'assicurato ha anche concluso delle
operazioni con opzioni, che in concomitanza con la crisi finanziaria del 2008 l'hanno portato a perdere tutto il suo capitale iniziale. L'Alta Corte ha ricordato che
l'investimento della sostanza non costituisce di regola una rinuncia di
sostanza (STFA P 55/05 del 26 gennaio 2001 consid. 3.2). Al contrario, è
normale che la sostanza sia investita. Anche la concessione di un prestito non
costituisce, di per sé stessa, un'operazione di rinuncia, poiché esiste un
diritto al rimborso (STFA P 53/99 del 22 gennaio 2000 consid. 2b). Una
situazione in cui si realizza una rinuncia si ha tuttavia quando un
investimento finanziario o un prestito avvengono in circostanze concrete in cui
sin dall'inizio si deve calcolare che il denaro non sarà mai più rimborsato
(STFA P 53/99 del 22 gennaio 2000 consid. 2b, STFA P 12/01 del 9 agosto 2001
consid. 2b e STFA P 16/05 del 26 aprile 2006 consid. 4).
In questa sentenza, il Tribunale federale ha
concluso, al considerando 6, che questo caso non era simile ai
precedenti riguardanti una rinuncia di sostanza. L'esistenza di un possibile
rischio di perdita totale non costituisce di per sé una rinuncia di sostanza.
Questo rischio esiste infatti per ogni capitale che viene investito; anche nel
caso di una rendita vitalizia il debitore può fallire. Decisivo per la
valutazione del rischio è la probabilità con cui questo scenario potrebbe
concretizzarsi.
Nei casi citati, per ammettere una rinuncia di
sostanza si è tenuto conto dell'elevata probabilità di fallimento fin
dall'inizio, per concludere che nessuna persona ragionevole avrebbe operato
tale investimento.
Nella fattispecie, l'istanza precedente non aveva
stabilito con quale probabilità si doveva tenere conto di una possibile
perdita. In ogni caso, la probabilità di una perdita non era nell'ordine di
grandezza come nei casi giurisprudenziali esposti. Gli interessi sugli
investimenti in sterline inglesi erano superiori agli interessi sugli
investimenti in franchi svizzeri, ma non si può dire a priori che un
investimento in sterline doveva essere considerato come probabilmente perso.
Inoltre, il ricorrente aveva acconsentito alle opzioni solo su azioni di
società di prima classe. Il TF ha rilevato che questi investimenti non sono
rari e non possono essere considerati in generale come un gioco d'azzardo.
L'autorità di prima istanza aveva stabilito che la perdita sul cambio e la
crisi finanziaria del 2008 non erano certo prevedibili per un investitore
abituale. Per l'Alta Corte si è trattato di eventi singolari. Il fatto che gli
investimenti effettuati dal ricorrente, che consentono di avere un rendimento
maggiore, implicassero anche una maggiore probabilità di fallimento è evidente,
ma non è di per sé determinante.
Il Tribunale federale ha osservato che la
questione della rinuncia di sostanza è stata originariamente inserita per
comprendere i casi in cui si è rinunciato a dei beni allo scopo di ottenere delle
prestazioni complementari. Ma a questo elemento soggettivo si è in seguito
rinunciato, perché è spesso difficile determinarlo (Erwin Carigiet/Uwe Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a
ed. 2009, pag. 173). Tuttavia vale comunque che il sistema delle prestazioni
complementari di regola deve basarsi sui mezzi effettivamente disponibili e non
ci si deve domandare se il richiedente le PC ha vissuto in passato entro i
limiti della normalità ("controllo dello stile di vita", DTF 121 V
204.
consid. 4b; DTF 115 V 352 consid. 5d). La rinuncia di sostanza deve perciò
di principio rimanere circoscritta alle situazioni in cui ci si è privati
consapevolmente di un patrimonio o per lo meno si è effettuato in maniera
negligente un investimento molto rischioso, in cui sin dall'inizio era molto
probabile e prevedibile una perdita significativa.
Secondo la nostra Massima istanza, in concreto
gli investimenti effettuati dal ricorrente non rientravano fra le situazioni
illustrate, anche se, valutato a posteriori, il rischio intrinseco al suo
investimento era ben al di sopra della media ed altri investimenti più sicuri sarebbero
stati possibili.
Sulla scorta di quanto detto, quindi, le
prestazioni complementari dovevano essere calcolate sulla base dei beni
effettivamente esistenti, senza imputargli una rinuncia di sostanza. Gli atti
sono stati quindi retrocessi alla Cassa di compensazione.
Infine, nella SVR 2010 EL Nr. 5 il Tribunale
amministrativo del Canton Neuchâtel ha ammesso una rinuncia alla sostanza nel
caso di un assicurato che non è stato in grado di documentare quanto è avvenuto
con una parte dell'importo ricavato da una vendita immobiliare.
2.9
Con il
ricorso, come visto, l'assicurata
lamenta il computo della sostanza alienata di Fr. 210'515.- nel 2010 e di Fr. 200'515.-
nel 2011, dato che, a suo dire, si tratta di un prestito che ella ha concesso
alla ditta del fratello azionista che le avrebbe consentito di risanare la sua
situazione finanziaria e quindi di risorgere. Questo prestito è stato concesso
contro pagamento di interessi e quindi c'è stata a tutti gli effetti una
controprestazione adeguata. Di conseguenza, non è possibile imputarle della
sostanza alienata.
Dall'istruttoria è emerso chiaramente che
l'insorgente, proprietaria della part. n. 436 di __________, nel maggio 1990
(doc. G1) e nel maggio 1993 (doc. G2) ha ottenuto un prestito fisso di Fr.
125'000.- rispettivamente di Fr. 150'000.-, dietro costituzione in pegno di due
cartelle ipotecarie al portatore di pari importo emesse precedentemente proprio
per l'acquisto di detto immobile. Le somme ottenute dalla Banca __________
quale prestito sono state integralmente riversate nella __________, siccome
espressamente richieste per tale scopo (doc. XIII punto 1 pag. 2 e doc. G2).
Quale contropartita del versamento di tale capitale, la summenzionata società
doveva farsi carico nei confronti della banca creditrice sia dell'ammortamento
sia degli interessi relativi ai due prestiti di complessivi Fr. 275'000.-.
In seguito, non riuscendo a far fronte al
rimborso degli interessi ipotecari ed all'ammortamento del prestito che
spettava, per accordo interno fra le parti, a questa società - e non alla
debitrice effettiva del prestito, siccome questa ditta era la beneficiaria
diretta della somma ottenuta dalla banca -, l'istituto creditore ha imposto
alla ricorrente di vendere la propria abitazione, gravata dalle due ipoteche,
per rimborsare il prestito. Di conseguenza, nel giugno 1995 l'interessata ha venduto l'immobile di __________ per la somma di Fr. 530'000.- e circa metà del
prezzo ricavato (Fr. 252'000.-, doc. XIII punto 2) è servito per pagare a saldo
nella seconda metà dell'anno 1995 il debito ancora esistente con la banca
(ossia capitale ed interessi passivi ancora dovuti dalla SA), mentre la
rimanenza (Fr. 278'000.-, doc. XIII punto 2) è stata incassata effettivamente
dalla ricorrente.
Ora, malgrado l'iniezione di fondi nel 1990 e nel
1993.
prestati dall'assicurata, la __________ non è riuscita a migliorare
definitivamente i conti ed è giunta a chiedere una moratoria concordataria, che
il Pretore di __________ le ha concesso dal 6 novembre 1995 al 9 maggio 1996.
Non addivenendo ad un risultato concreto, il 5
luglio 1996 (doc. N) il commissario del concordato ha chiesto una seconda
moratoria, che il Pretore ha concesso dal 2 agosto 1996 per quattro mesi (doc.
O). La stessa è stata in seguito oggetto di alcune proroghe (docc. P e Q), fino
a giungere alla revoca del 2 agosto 1997 (docc. S e U).
Di conseguenza, con decreto del 9 dicembre 1997
(doc. V) il Pretore ha pronunciato il fallimento della società.
2.10
Il TCA
osserva che se da una parte la vendita della casa della ricorrente ha
comportato, con il versamento di Fr. 252'000.-, l'estinzione dei debiti
ipotecari che la stessa ha acceso nel 1990 e nel 1993 nei confronti
dell'istituto creditore, dall'altra parte la __________ rimaneva ancora
debitrice verso l'assicurata. Infatti, come risulta dal bilancio al 31 agosto
1996.
della predetta società, l'importo del credito/prestito vantato dalla
ricorrente nei confronti della SA ammontava a Fr. 256'857,61(doc. P).
Secondo lo scrivente Tribunale, queste somme sono
state investite nella summenzionata società senza un obbligo giuridico
e, contrariamente a quanto sostenuto dall'assicurata, senza una
controprestazione adeguata. Argomentare che "La contropartita
all'investimento, oltre all'interesse, era costituita dallo stipendio mensile e
dal mantenimento del posto di lavoro." (doc. I punto 4 in fine), non è affatto sostenibile né tanto meno condivisibile.
Lo stipendio, ed esso soltanto, era in effetti la
controprestazione del contratto di lavoro che l'assicurata aveva sottoscritto
con la __________ e quindi non ha nulla a che vedere con il capitale che ella ha
prestato alla predetta ditta e ciò senza prestazione di garanzia alcuna.
Inoltre, se è vero che "La remunerazione
di un prestito è secondo la natura del contratto il pagamento di
interessi" (doc. I punto 4 in fine), va qui evidenziato che la ditta
in esame, che ha ricevuto i soldi dalla ricorrente, non ha corrisposto a
quest'ultima un interesse remunerativo bensì, per ciò che concerne il prestito
di Fr. 275'000.- (Fr. 125'000.- + Fr. 150'000.-), essa si è (solo) assunta il
pagamento dell'interesse passivo nei confronti della banca creditrice.
Pertanto, l'essersi spossessata di un capitale a favore della SA non ha certo
comportato un arricchimento per l'assicurata, ossia la percezione di un
interesse positivo, ma solo l'assorbimento del costo che il mutuo contratto ha
provocato e ciò per un periodo di tempo limitato.
Si è trattato di un'operazione senza oneri né
guadagni per l'insorgente, nel senso che anziché dovere, lei, versare degli
interessi passivi alla banca, è la ditta in questione che, per accordo interno,
le si è sostituita e le è subentrata.
In tal modo, a mente del Tribunale, non si può
concludere che la ricorrente ha beneficiato di una controprestazione nel vero
senso della parola, ovvero alla stessa stregua di un normale contratto di
prestito fruttifero di interessi, in cui il debitore si impegna a
versare al creditore un interesse remunerativo.
2.11
D'avviso di
questo Tribunale, esaminati attentamente e nel dettaglio tutti gli atti, in
particolare la documentazione richiesta e prodotta dal patrocinatore della
ricorrente pendente causa, alla luce dell'esposta giurisprudenza, si deve
concludere che v'è stata a tutti gli effetti una rinuncia di sostanza da parte
dell'assicurata.
Questa Corte osserva innanzitutto che
l'insorgente, sorella di uno degli azionisti della __________ e, a quel
momento, anche dipendente di questa società, ha concesso il prestito in esame di
Fr. 275'000.- senza alcun obbligo giuridico, né una garanzia e neppure, come
visto, un'adeguata controprestazione, conoscendone, per il legame professionale
e famigliare con il titolare, le condizioni di difficoltà tanto che la S.A. ha
cercato finanziamento da privati – e non da istituti bancari – e ciò è avvenuto
in due fasi successive senza che il primo debito con la ricorrente fosse – tra
l'altro – estinto.
L'Alta Corte si è già espressa in merito ad una
fattispecie simile (P 17/97), giudicando che il prestito della somma di Fr. 240'000.- concesso dall'assicurato senza obbligo giuridico, senza alcuna garanzia e senza
controprestazione concreta appariva, per le circostanze del caso concreto, a
tutti gli effetti come un "va banque-Spiel" in cui si gioca il
tutto per tutto e quindi l'ha ritenuto quale rinuncia di sostanza.
In effetti, in concreto, come sostenuto dalla
Cassa, l'assicurata ha elargito alla SA i due prestiti per importi
significativi in un tempo ristretto, quando la situazione economica dell'azienda
del fratello era difficoltosa, tanto che un paio d'anni dopo la società ha poi
chiesto ed ottenuto dal Pretore una moratoria concordataria (iniziata il 6
novembre 1995).
Al riguardo l'assicurata ha sottolineato che è
proprio grazie alla concessione di una moratoria concordataria che si poteva
salvare la società dal fallimento ed ella poteva così (tentare di) recuperare in
un secondo tempo il prestito elargito.
Il TCA rileva, invece, che proprio perché la
situazione economica della SA non era solida si deve concludere che l'avere versato
in quel periodo ben Fr. 275'000.- nelle casse della __________ era
un'operazione rischiosa, a tal punto, addirittura, di dovere prendere in
considerazione l'ipotesi - che si è in effetti poi realizzata - di non vedersi
restituire l'intera somma prestata.
In tale evenienza, il versamento dell'insorgente è
stato senza dubbio azzardato, oltretutto se si considera che in tal modo la
ricorrente ha perfino compromesso la sua proprietà immobiliare (abitazione
primaria), dato che ha poi dovuto venderla per fare fronte ai debiti contratti,
peraltro nemmeno a suo favore, ma di terzi.
Ma v'è di più. La situazione di indebitamento
della società, presente già nel 1995, l'ha portata a formulare una prima istanza di moratoria concordataria. D'avviso di questo TCA, la dichiarazione del
5.
luglio 1996 (doc. 42) dell'assicurata, che è giunta scaduto il primo periodo
di moratoria concordataria ed a qualche giorno dalla concessione di un secondo
di un anno (dal 2 agosto 1996 al 2 agosto 1997, doc. 37), è significativa della
sua rinuncia a recuperare il proprio credito.
Infatti, in quell'occasione l'insorgente,
creditrice della ditta in cui essa lavorava, qualora non si fosse raggiunto un
concordato che soddisfacesse tutti i creditori e quindi un (o più) creditore
avesse chiesto il fallimento della società, ha acconsentito a "…
postergare rispetto a tutti gli altri creditori della società il credito di fr.
256'857,61 che essa vanta nei confronti della __________, __________ e che
risulta a bilancio al 31.05.1996 della medesima ditta alla posta "Ipoteche
e prestiti"." (punto 1).
Inoltre, la ricorrente ha rinunciato "a
tempo indeterminato al pagamento del dividendo che verrà attribuito ai
creditori chirografari. Un eventuale pagamento futuro dovrà comunque avvenire
solo dopo il terzo richiamo di pagamento. I richiami di pagamento dovranno
prevedere dei termini di pagamento di almeno un mese." (punto 2).
Infine, l'insorgente ha affermato "Di
rinunciare sin d'ora a qualsivoglia richiesta di revoca della moratoria per
mancato pagamento del dividendo entro i termini fissati dal giudice per gli
altri creditori della società." (punto 3).
A mente di questa Corte, le predette
dichiarazioni riassumono chiaramente la volontà della ricorrente di rinunciare
al capitale immesso – sostanzialmente in maniera gratuita e senza garanzie
reali – nella società del fratello azionista.
In primo luogo, la postergazione del proprio credito
significa che l'assicurata era d'accordo di vedersi (semmai) rimborsata del suo
prestito solo e soltanto dopo che tutti gli altri creditori fossero già stati
tacitati. Tuttavia, visti i debiti della SA (docc. N e P), sperare di vedersi riversare
qualcosa dopo tacitazione degli altri creditori, era un risultato sostanzialmente
impossibile da conseguire.
L'insorgente ha inoltre rinunciato addirittura al
pagamento del dividendo che le sarebbe spettato se il concordato fosse stato
omologato (art. 314 LEF). Di conseguenza, l'assicurata non avrebbe in tutti i
casi incassato nulla.
Da ultimo, la ricorrente non doveva neppure chiedere
la revoca della moratoria per mancanza di accordo fra i creditori, poiché ciò
avrebbe comportato la dichiarazione di fallimento della società (art. 309 LEF).
Se tali rinunce in favore dell'azienda del
fratello sono umanamente comprensibili, le stesse non possono avere quale
conseguenza di porre la ricorrente a carico della collettività tramite la
percezione di PC.
La SA è poi effettivamente stata sciolta in
seguito al fallimento pronunciato con decreto del 9 dicembre 1997 dalla Pretura
del Distretto di __________ (doc. 36) e quindi, a quel punto, l'assicurata non
poteva più recuperare il suo capitale. Il momento della pronunzia del
fallimento è temporalmente prossimo al versamento degli importi da parte della
ricorrente in favore della SA del fratello, ed il fallimento fa seguito ad una
moratoria concordataria concessa pochi mesi dopo i versamenti di RI 1. Ciò è,
come indicato, significativo dell'elevatissimo rischio di non recuperare nulla dei
finanziamenti concessi.
Con la dichiarazione del 5 luglio 1996 l'assicurata ha accettato di non (volere) più pretendere la restituzione della somma immessa gratuitamente
nel 1990 e nel 1993 nella __________, che da Fr. 275'000.- era diminuita, a
quel momento, a Fr. 256'857,61 grazie all'ammortamento effettuato dalla ditta.
Alla luce delle considerazioni appena esposte, secondo
questo Tribunale non torna qui applicabile la giurisprudenza sviluppata
dal Tribunale federale (delle assicurazioni) nella STFA P 43/03 del 25 giugno 2004, in cui la moglie ha immesso nella ditta individuale del marito un'importante somma ereditata
dal padre anni prima. Tuttavia, anni dopo, al momento di passare in eredità ai
quattro figli, la ditta presentava delle grosse difficoltà finanziarie, così la
banca ha preteso dall'assicurata di risanarla e di ristrutturarla. Il 30 giugno
1994.
la vedova ha quindi rinunciato al suo intero investimento di Fr.
355'465,70 nella ditta del marito ed in seguito ha venduto tutta l'attività
commerciale con gli attivi e i passivi al prezzo simbolico di Fr. 1.- alla
nuova società anonima fondata dai quattro figli. Oltre alla rinuncia di credito
della banca di Fr. 450'000.-, il risanato bilancio comprendeva anche la
rinuncia del credito dell'assicurata di Fr. 291'948,40. Ma anche dopo
l'intervenuto positivo risanamento ed il passaggio ai figli rispettivamente la
trasformazione in una SA, la ditta non ha ottenuto il successo sperato.
Infatti, il 2 aprile 1996 è stato pronunciato il fallimento della società
anonima.
D'avviso dell'Alta Corte, la situazione
finanziaria della ditta del (defunto) marito era talmente disastrata che la
rivendicazione del credito da parte dell'assicurata o il rifiuto di chiedere la
rinuncia del credito avrebbe portato la ditta individuale al fallimento
immediato e considerato l'indebitamento esistente avrebbe portato alla perdita
di tutto l'investimento della moglie (sentenza citata P 43/03 consid. 3.2: "(…) Mangels einer diesbezüglichen rechtlichen
Verpflichtung und jeglicher Gegenleistung (…) ist in Übereinstimmung mit der
Vorinstanz von einem Vermögens-verzicht auszugehen (BGE 123 V 37 Erw. 1, 121 V
205.
Erw. 4a). Ebenfalls richtig erkannt hat die Rekurskommission, dass die
Frage der Bonität der Forderung gegenüber dem Ehemann bzw. dessen Einzelfirma
im Zeitpunkt der Verzichtserklärung nicht ausgeblendet werden darf. Wie im
angefochtenen Entscheid einlässlich darlegt wird, war der Betrieb vor der
Bilanzsanierung durch die erwähnten Forderungsverzichte massiv überschuldet.
Eine Geltendmachung der Forderung durch die Beschwerde-gegnerin oder die
Verweigerung des von der Bank X. (auch) vor ihr verlangten Forderungsverzichts
hätte unmittelbar zum Konkurs der Einzelfirma geführt und angesichts der
bestehenden Überschuldung zum Verlust der gesamten Investition der Ehefrau.
Unter diesen Umständen ist die (weitgehende) Uneinbringlichkeit der Forderung
im Verzichtszeitpunkt klar ausgewiesen. Daran hätte, wie aufgezeigt, ein
Beharren der Beschwerdegegnerin auf ihrer Forderung gegenüber dem Ehemann nicht
geändert, weshalb im Lichte der in Erw. 2.2 hiervor dargelegten Rechtsprechung
- in Übereinstimmung mit der Vorinstanz - ein Vermögensverzicht im Sinne von
Art. 3c Abs. 1 lit. g ELG nur insoweit angenommen werden kann, als der
Forderungsverzicht von gesamthaft Fr. 355'465.70 den für die Sanierung der
Einzelfirma seitens der Beschwerdegegnerin benötigten Betrag von Fr. 291'948.40
überstieg. Die Rekurs-kommission hat mithin zu Recht einen auf das Jahr 1994
zurückgehenden Vermögensverzicht über Fr. 63'517.30 berücksichtigt und ein
entsprechendes (um die seitherige jährliche Amortisation vermindertes)
Verzichtsvermögen in die EL-Berechnung einbezogen.".).
Nel caso in esame, la ricorrente ha chiesto un mutuo ipotecario
nel 1990 e poi ancora nel 1993 appositamente per riversare gli importi ottenuti
nella ditta in cui il fratello era azionista, allo scopo di aiutare la __________
che non presentava una situazione economica florida, tanto che poi (già) nel
1997.
è fallita.
Nella controversia su cui si è pronunciato il TFA, invece, la
moglie ha versato nella ditta del marito l'eredità ottenuta nel 1961 ed è
(solo) nel 1996 che l'impresa è fallita.
Secondo lo scrivente Tribunale, v'è quindi una sostanziale
differenza fra le due fattispecie dal profilo temporale, ciò che inoltre porta
a concludere che l'intenzione dei creditori era anche differente.
Infatti, nell'evenienza concreta, stanti anche le considerazioni suesposte,
è difficile ammettere che la ricorrente non avesse la consapevolezza che il
proprio investimento fosse alquanto rischioso, vista la situazione debitoria
della SA, e che quindi l'assicurata non sapesse che era molto probabile che non
avrebbe più recuperato il suo credito. Per contro, nel caso esaminato dal
Tribunale federale (delle assicurazioni), una tale conclusione è difficilmente
sostenibile, soprattutto alla luce della circostanza che la società è fallita
oltre 30 anni dopo l'avvenuto prestito, motivo per cui è alquanto
inimmaginabile imputare alla moglie di avere espressamente rinunciato al
proprio capitale immettendolo tanti anni prima nella ditta individuale del
marito, sapendo che sarebbe poi stato irrecuperabile vista la situazione
debitoria. Nel 1961, infatti, la società era solvibile.
In entrambi i casi, le società erano sovraindebitate e sono
fallite, ma la tempistica degli avvenimenti fa sì che i casi siano diversi.
Pertanto, secondo questo Tribunale, tutto ben
considerato l'agire della ricorrente corrisponde ad una rinuncia di sostanza e
non certo ad un investimento non andato a buon fine come risulta dalle numerose
sentenze federali sopra esposte.
2.12
Stando così
le cose, la donazione (ed il conseguente credito vantato dalla ricorrente verso
la (fallita) __________ configura una rinuncia di sostanza ex art. 11 cpv. 1
lett. g LPC, norma identica, nel tenore, all'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC in
vigore quando l'assicurata le ha concesso i prestiti in questione.
Come visto, gli importi (di reddito o di
sostanza) ai quali si è rinunciato vanno considerati nel calcolo delle PC come se
non ci si avesse rinunciato (N. 3081.01 DPC).
Nel caso in cui la controprestazione convenuta
non è adeguata, l'importo della rinuncia ad elementi di reddito o di sostanza corrisponde
alla differenza fra il valore della prestazione da una parte e della
controprestazione d'altra parte (N. 3081.04 DPC).
Inoltre, il momento determinante per stabilire il
valore delle parti di sostanza alle quali si è rinunciato e della
controprestazione eventuale è quello al momento della rinuncia (art. 17a cpv. 2
OPC-AVS/AI, N. 3483.01 DPC).
Di conseguenza, ritenuto che al momento
dell'alienazione di sostanza da parte della ricorrente la controprestazione del
pagamento degli interessi da parte della SA alla banca creditrice non era
adeguata (cfr. consid. 2.10) e che, comunque, essa era difficilmente quantificabile,
come tale, al momento delle due rinunce di sostanza, d'avviso del TCA, va
considerato come determinante il valore della sostanza al momento delle rinunce.
Ne deriva quindi che i valori di Fr. 125'000.- e
di Fr. 150'000.- devono essere riportati invariati al 1° gennaio dell'anno che
segue la rinuncia ed in seguito ridotti ogni anno di Fr. 10'000.- (art 17a cpv.
2.
OPC-AVS/AI).
La riduzione di Fr. 10'000.- può essere operata
solo una volta all'anno. Se nel corso dell'anno un assicurato rinuncia più di
una volta a degli elementi di sostanza, non si deve diminuire ognuno degli
elementi di sostanza a cui ha rinunciato (N. 3483.07 DPC).
2.13
Alla luce di
quanto precede la decisione impugnata, siccome non corretta quo agli importi di
sostanza ritenuti, va annullata e gli atti rinviati alla Cassa cantonale di
compensazione per un nuovo calcolo delle (eventuali) PC cui la ricorrente
potrebbe avere diritto, ciò sulla base degli importi della sostanza indicati,
considerando le riduzioni che vanno riconosciute (DPC 3483.07) e l'ipotetico
rendimento della sostanza alienata (art. 11 cpv. 1 lett. g LPC) sia per l'anno
2010.
(tasso nel 2009: 0,8%) sia per l'anno 2011 (tasso nel 2010: 0,4%), con
l'aggiunta dei valori ottenuti nei redditi computabili della ricorrente (N. 3482.10
DPC).
Inoltre, nel ricalcolare il diritto alle PC
dell'assicurata per gli anni 2010 (solo il mese di dicembre) e 2011, l'amministrazione dovrà tenere conto dei nuovi importi dei depositi a risparmio (doc. X) da
inserire nella sostanza rispettivamente degli interessi da deposito da conteggiare
nei redditi computabili della ricorrente.
2.14
In
conclusione, gli atti vanno pertanto rinviati all'amministrazione, affinché
ricalcoli il diritto alle PC della ricorrente dal 1° dicembre 2010 in poi tenendo presente le modifiche indicate.
Visto l'esito della procedura e le motivazioni
ritenute da questo TCA alla ricorrente non vengono riconosciute ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ Di
conseguenza, la decisione impugnata è annullata. Gli atti vanno rinviati alla
Cassa cantonale di compensazione, affinché emani una nuova decisione formale sul
diritto alle prestazioni complementari della ricorrente dal 1° dicembre 2010
sulla scorta delle indicazioni esposte ai considerandi 2.12 e 2.13.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Non vengono attribuite ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare
quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve
motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster