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33.2011.4

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

12 gennaio 2012Italiano56 min

Source ti.ch

Fatti

i quali vi sono:

"

(…)

b. i proventi della sostanza mobile e immobile;

c. un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari

di rendite di vecchiaia, per quanto superi 25 000 franchi per le persone sole,

40 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto

a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o

dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni

complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione

complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone,

soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione

quale sostanza;

d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,

comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

(…)

g. i proventi e i beni a cui l'assicurato ha rinunciato; (…)".

Dal 1° gennaio 2011 l'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC, modificato dalla LF del 13 giugno 2008 concernente il nuovo

ordinamento del finanziamento delle cure, ha un nuovo tenore:

"c. un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per

i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 37 500 franchi per le

persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani che

hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli

dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni

complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione

complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone,

soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione

quale sostanza;".

Inoltre, sempre dal 1° gennaio 2011 è stato

aggiunto il cpv. 1bis:

"

In deroga al capoverso 1 lettera c va preso in

considerazione solo il valore dell'immobile eccedente 300 000 franchi se:

a. una coppia possiede un immobile che serve quale abitazione ad

almeno un coniuge, mentre l'altro vive in un istituto o in un ospedale; o

b. una persona è beneficiaria di un assegno per grandi invalidi

dell'AVS/AI, dell'assicurazione infortuni o dell'assicurazione militare e abita

in un immobile di sua proprietà o del suo coniuge."

2.3. Oggetto del

contendere è il diritto di RI 1 di percepire delle prestazioni complementari.

La ricorrente ha contestato il computo della sostanza mobiliare, sostenendo che

i Fr. 210'515.- nel 2010 rispettivamente i Fr. 200'515.- nel 2011 ritenuti

dalla Cassa di compensazione non possono essere qualificati a titolo di

sostanza alienata. Si tratterebbe infatti, a suo dire, di un prestito che ha

concesso alla società del fratello e che però non ha più potuto recuperare a

causa del fallimento della SA stessa. Tuttavia, ella sostiene che questa

circostanza non configura comunque il suo investimento come rischioso e

temerario, dato che la situazione finanziaria della società non era così

preoccupante e quindi non si può parlare di alienazione di sostanza come

concluso dall'amministrazione.

Questo Tribunale deve quindi analizzare se gli importi relativi

alla sostanza e alle altre voci da essa dipendenti (quali il consumo di

sostanza e l'ipotetico rendimento della sostanza alienata) ritenuti nella decisione

impugnata siano corretti.

2.4. Con atto

notarile del 9 giugno 1995 (doc. 18) la ricorrente ha venduto un immobile per

il prezzo di Fr. 530'000.- e l'istanza di iscrizione di detta compravendita

immobiliare, datata 14 giugno 1995, è avvenuta il 22 giugno 1995 (doc. 22).

Nel formulario di richiesta di una prestazione

complementare, la ricorrente ha dichiarato di avere venduto il 14 giugno 1995

della sostanza per l'importo di Fr. 530'000.- (domanda n. 59). Tuttavia, nelle

osservazioni in calce alla stessa pagina ella ha dichiarato: "Vedi art.

59 Da questo importo va detratto Fr. 230'515.- perché immesso nella ditta __________

che è fallita nel 1996.".

Quest'ultima cifra corrisponde all'importo che la

Cassa cantonale di compensazione ha ritenuto nella sua decisione del 25 agosto

2008 (doc. VII/3), che il Tribunale ha richiamato pendente causa unitamente ad

altri atti (doc. VI). In effetti, già nel febbraio 2008 l'assicurata ha chiesto di potere beneficiare di prestazioni complementari, ma visto che i

redditi computabili (Fr. 56'339.-) superavano le spese riconosciute (Fr.

35'828.-), la Cassa ha respinto la domanda.

In quell'occasione, l'amministrazione ha ritenuto

una sostanza netta di Fr. 305'239.- così composta: Fr. 61'242.- di deposito a

risparmio, Fr. 13'482.- di assicurazioni sulla vita e Fr. 230'515.- quale

sostanza mobile o immobile alienata (doc. VII/4).

L'importo di Fr. 230'515.- deriva dal computo del

valore fiscale della sostanza immobiliare dell'assicurata (Fr. 330'515.-)

ripreso dalla notifica di tassazione IC 1995/1996 (doc. VII/5), a cui la Cassa

di compensazione ha dedotto l'ammortamento totale di Fr. 100'000.- (doc.

VII/2).

Partendo da queste informazioni la Cassa,

ritenendo l'esistenza di una rinuncia di sostanza da parte della ricorrente, ha

applicato l'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC e ha riportato nel foglio di calcolo la

somma di Fr. 230'515.- a titolo di alienazione di sostanza.

L'amministrazione ha poi applicato l'art. 17a OPC-AVS/AI per tenere conto

dell'ammortamento annuo della sostanza donata, ossia dal momento dell'alienazione

(1996) a quando sono state chieste le prestazioni complementari (2008).

In conclusione, ritenuto che nel 2008 la sostanza

alienata nel 1996 aveva assunto il valore di Fr. 230'515.-, la Cassa cantonale di compensazione ha dedotto da questo importo l'ammortamento annuo di Fr. 10'000.-, cosicché per l'anno 2010 la sostanza alienata ammontava a Fr.

210'515.- e nel 2011 a Fr. 200'515.-.

2.5. Il TCA

evidenzia che, tanto nell'opposizione quanto nel ricorso, l'assicurata ha

dichiarato che il suo credito nei confronti della __________, società di cui il

fratello era azionista, ammontava a Fr. 256'857,61 e che tale importo era stato

iscritto quale prestito nel bilancio della società per l'esercizio 1995 e 1996.

Per contro, nel formulario di richiesta delle PC ella ha indicato che l'importo

immesso nella ditta __________ fallita nel 1996, era di Fr. 230'515.-.

Tuttavia, agli atti non v'è nessun contratto di

prestito tra le SA e l'assicurata e nemmeno v'è un riconoscimento di debito da

parte delle summenzionate ditte nei confronti della ricorrente.

L'unica prova dell'esistenza di un prestito che

l'interessata ha concesso alla società del fratello è rappresentata dalla sua

stessa dichiarazione del luglio 1996 (doc. 42), con cui ella ha comunicato

"Di postergare rispetto a tutti gli altri creditori della società il

credito di fr. 256'857.61 che essa vanta nei confronti della __________, __________

e che risulta a bilancio al 31.05.1996 della medesima ditta alla posta

"Ipoteche e prestiti".

Dalla documentazione relativa alla domanda PC del

2008 che il TCA ha richiamato dalla Cassa di compensazione risulta uno scambio

di corrispondenza fra l'amministrazione e l'assicurata.

La Cassa le ha chiesto spiegazioni il 12 marzo

2008 (doc. V/1) riguardo all'importo della sua sostanza, passata da Fr.

613'351.- nella IC 1995/1996 a Fr. 252'370.- nella IC 1997/1998 (doc. V/1).

Il 1° aprile 2008 (doc. V/3) la richiedente PC ha

risposto come segue all'amministrazione:

"

Ho ricevuto nel 1996 una pensione totale di fr.

12'009,95.

Per ciò che concerne i valori patrimoniali

risultanti dalle tassazioni 1995/96 e 1997/1998, la differenza fra fr.

613'351.- a fr. 252'370.- è dovuta al fatto che un paio d'anni prima avevo

acceso due ipoteche di fr. 120'000.- risp. Fr. 150'000.- sulla mia casa

d'abitazione presso la Banca __________ di __________. Il controvalore lo avevo

immesso nell'impresa __________, __________ (impresa di mio fratello).

Questa impresa nel 1996 è stata dichiarata

fallita, per cui ho dovuto vendere la mia casa e risarcire la banca a causa

delle ipoteche e pagare tutti gli interessi che l'impresa non aveva più potuto

pagare.

Inoltre avevo dovuto sostenere tutte le spese di

trasloco.".

Nella successiva lettera del 15 aprile 2008 (doc.

V/4), la Cassa ha chiesto all'assicurata di precisare se il capitale dato nel

1996 alla SA di cui il fratello era azionista consisteva in un prestito e se

sì, di indicare le modalità di restituzione, quali l'importo dell'ammortamento

ed il tasso di interesse.

Il 23 aprile 2008 (doc. V/5) l'interessata ha

preso così posizione:

"

Vi comunico che gli importi versati all'impresa __________

erano un prestito. Come da accordi verbali l'impresa doveva versare alla Banca __________

l'ammortamento annuale come pure gli interessi. Dopo aver pagato per un po' di

tempo gli interessi la stessa non ha più potuto far fronte agli impegni assunti

ed ha poi fatto fallimento.

La banca si è rivolta a me ed io ho dovuto

vendere la mia casa d'abitazione.

I soci dell'impresa (__________ e __________) non

mi hanno più rimborsato la somma prestata in quanto gli stessi avevano

impegnato i loro capitali nella ditta fallita per cui ho perso tutto.".

Alla luce di quanto esposto sopra, il TCA osserva

che i fatti che l'assicurata ha presentato nel suo ricorso divergono da quanto

raccontato alla Cassa nel 2008, perciò il Tribunale ha esperito ulteriori

accertamenti presso l'interessata medesima (doc. VIII).

2.6. Il 15 giugno

2011 (doc. VIII) il Tribunale ha quindi sottoposto al legale della ricorrente i

seguenti quesiti:

"

(…)

1. Quando nel 1995 RI 1 ha venduto l'immobile di __________ ricavando

Fr. 530'000.-, ha ceduto agli acquirenti anche due cartelle ipotecarie di Fr.

125'000.- rispettivamente di Fr. 150'000.- iscritte in primo rango nel 1972

rispettivamente in secondo rango nel 1980 (cfr. rogito di compravendita, punto

n. 4). Nel suo scritto del 1° aprile 2008 alla Cassa di compensazione

l'assicurata ha poi affermato di avere acceso un paio d'anni prima (ossia nella

prima metà degli anni '90?) due ipoteche di Fr. 120'000.- e di Fr. 150'000.-

presso la Banca __________. Queste due ipoteche sono state costituite

garantendole con le due citate cartelle ipotecarie? Per cortesia spieghi meglio

l'esistenza, lo scopo e la sorte di questi debiti.

2. Dagli atti risultano delle incongruenze sulla destinazione effettiva

del prezzo di Fr. 530'000.- incassato dalla suddetta vendita. Voglia per

cortesia essere più preciso e comprovare le sue allegazioni.

3. Il (presunto) prestito di Fr. 256'857,61 che RI 1 ha concesso alla ditta del fratello __________ non è stato comprovato. Dal bilancio della ditta

risulta soltanto la presenza di questa cifra a titolo di prestito, ma non il

nome del creditore. Nemmeno c'è un riconoscimento di debito o un contratto di

prestito fra le parti. Come mai? Voglia per cortesia provvedere in tal senso

fornendo gli atti.

4. Produca per favore le istanze di moratoria concordataria e le

relative decisioni con cui il Pretore le ha concesse alla __________.

5. Documenti per cortesia la situazione economica della sua assicurata

(sostanza) al 31 dicembre 2010 (giustificativi di banca).

6. Nel 2010 e nel 2011 l'assicurata non ha più l'assicurazione sulla

vita? Nella tabella di calcolo per la richiesta di PC del 2008 figura un valore

di riscatto di Fr. 13'482.-.

7. Inoltre, l'assicurata non beneficia di una rendita pensionistica del

Considerandi

II pilastro?".

Raccolta la necessaria documentazione, il 30

agosto 2011 (doc. XIII) l'avv. RA 1 ha così preso posizione:

"

(…)

Immobile di __________ e relativi pegni

immobiliari, nonché la sua vendita

1.

Il 31 maggio 1990 la __________

di __________ ha concesso alla signora RI 1 un prestito fisso di CHF 125'000.-,

dietro costituzione in pegno di una Cartella ipotecaria al Portatore di

nominali CHF 125'000.-, emessa nel 1972, iscritta in I° rango sulla casa di abitazione

alla particella n. 436 di __________/RFD, di proprietà della signora RI 1

stessa (doc. G1).

Il 17 maggio 1993 la medesima __________ ha concesso alla

signora RI 1 un ulteriore prestito fisso di CHF 150'000.-, garantito dalla

costituzione in pegno di una Cartella ipotecaria al Portatore di nominali CHF

150'000.-, emessa nel 1980, in II° rango dopo la precedenza suddetta (doc.

G2).

Le due cartelle ipotecarie erano in mani della signora RI 1,

avendo essa rimborsato i prestiti a suo tempo concessi per l'edificazione della

casa di __________. I prestiti del 1990 e del 1993 avevano un'unica finalità:

finanziare l'impresa costruzioni __________ (si veda la dicitura relativamente

allo scopo del credito sul doc. G2 della __________).

Si tenga conto che in quegli anni la signora RI 1 era

dipendente e svolgeva compiti di segretariato presso la ditta del fratello.

Nel corso del 1995 la __________ ha incontrato difficoltà

finanziarie ed ha chiesto ed ottenuto una prima moratoria concordataria.

In quel medesimo periodo la signora RI 1 si è decisa a

vendere la casa di __________, come risulta dall'atto notarile 14 giugno 1995, doc.

H.

In pratica, unitamente all'immobile, la signora RI 1 ha ceduto e venduto (punto 4 del rogito) anche le due cartelle ipotecarie costituite in pegno a

favore della __________. Quest'ultima ha di conseguenza ricevuto, per il

tramite della __________ di __________, a cui si era rivolto l'acquirente

signor __________ (doc. I), il rimborso dei mutui ipotecari

concessi alla signora RI 1.

Il rimborso è avvenuto per CHF 252'000.- complessivi,

valuta 30 agosto 1995 (doc. K) e __________ ha quindi trasmesso a

__________ le due cartelle ipotecarie (doc. L).

2.

Il prezzo di compravendita

dell'immobile di __________ è stato fissato in CHF 530'000.- (doc. H),

di cui CHF 252'000.- destinati al rimborso come sopra, il residuo di CHF

278'000.- incassato effettivamente dalla signora RI 1.

Moratoria concordataria

3.

Il 5 luglio 1996 la __________

ha chiesto ed ottenuto una (seconda) moratoria concordataria (docc. N

e O). Risulta dall'istanza alla Pretura di __________ che, per

permettere la riuscita del concordato la signora RI 1 ha postergato il proprio credito e rinunciato al pagamento nel termine fissato del dividendo

previsto per gli altri creditori: in pratica la signora RI 1 non ha rinunciato

al credito, ma ha dilazionato l'eventuale pagamento del dividendo per "finanziare"

il concordato.

All'istanza suddetta fu allegata la dichiarazione 5 luglio

1996.

di postergazione del credito ed il bilancio e cp della SA al 31 maggio

1996.

(docc. N2 e N3): si osservi che il bilancio indica, sotto la

voce "ipoteche e prestiti", l'importo di prestiti passivi per

CHF 256'857.61, come alla dichiarazione di postergazione (docc. N1).

Ad ulteriore comprova dell'esistenza del prestito RI 1 alla

SA si produce l'istanza di proroga 11 novembre 1996 (doc. P) del

commissario del concordato, con accluso bilancio societario al 31 agosto 1996,

che riporta esattamente sotto la voce passiva "prestiti"

l'importo di CHF 256'857.61.

La moratoria concordataria, pur essendo fondata e con reali

prospettive di riuscita, tanto da ottenere la concessione e poi proroghe da

parte del Pretore, non ha purtroppo avuto esito favorevole, per i motivi

indicati dal commissario del concordato nei docc. R e T.

La revoca ha dovuto essere decisa dal Pretore il 24

settembre 1997 (doc. U) ed il fallimento pronunciato il 9

dicembre 1997 (doc. V), fallimento chiuso nel febbraio 2002 (doc.

W1).

Prestito alla __________

4.

Dalla documentazione

suddetta si evince:

4.1

un prestito a titolo oneroso,

nel 1990 e nel 1993, di nominali CHF 275'000.- (docc. G1 e G2)

della signora RI 1 alla ditta del fratello. Il prestito è stato iscritto come

tale in contabilità. Non si è trattato quindi di rinuncia del credito, nemmeno

nell'ambito del concordato. Trattandosi del fratello, la signora RI 1 non ha

stipulato accordi scritti. Del resto in siffatti casi la prassi evidenzia che

finanziamenti di tale natura avvengono proprio con l'iscrizione in contabilità

di poste quali "prestiti", "correntisti", ecc.

L'esistenza del prestito è stata peraltro verificata dal

commissario del concordato e dal Pretore.

4.2

Non siamo quindi, come

indicato nella giurisprudenza del TF (sentenza del 26 aprile 2006), nella

situazione di chi rinuncia ad un attivo patrimoniale oppure ad un credito

concesso senza controprestazione alcuna (la SA ha comunque pagato interessi,

riducendo parzialmente il debito da CHF 275'000.- a CHF 256'000.-) e nel

contesto di una situazione di alto rischio, quasi di un "Vabanquespiel":

in definitiva si trattò di un finanziamento in ambito familiare, esente da

critiche (al contrario!) quali quelle espresse dalla Cassa Cantonale nella sua

decisione qui impugnata.

5.

/6. Alla signora RI 1 non può

quindi essere ascritta una sostanza, con relativo reddito, di cui essa non ha

mai beneficiato. La sua situazione patrimoniale è quella che risulta dalla

partita fiscale. In aggiunta e come richiesto si producono l'attestato fiscale

al 31 dicembre 2010 della Banca __________ (doc. X) che documenta

l'esistenza di un conto con un saldo di CHF 18'699.47 e di un ulteriore conto

con un saldo di CHF 13'509.85 costituente il residuo di un'assicurazione sulla

vita.

7.

L'assicurata non beneficia

di alcuna rendita pensionistica del II. pilastro.".

Il 20 settembre 2011 (doc. XIX) il giudice

delegato ha osservato che dei Fr. 530'000.- del prezzo di compravendita, Fr.

278'000.- sono stati incassati effettivamente dalla ricorrente, la quale ha

però dichiarato nel formulario di richiesta delle PC che l'importo di Fr.

230'515.- andava detratto dalla vendita perché immerso nella ditta __________,

fallita nel 1996. Il Tribunale ha quindi chiesto all'assicurata se aveva

prestato dei capitali anche a questa SA.

La ricorrente ha specificato che i dati forniti

nella domanda PC erano errati, ovvero che ella intendeva riferirsi alla __________

e non alla __________, peraltro non attinente con il fratello, né tanto meno

alla __________, di cui __________ è stato membro ed amministratore, ma soltanto

dal settembre 1998, ossia dopo il fallimento dell'omonima SA. Anche l'importo

di Fr. 230'515.- era errato, nel senso che non andava riferito al residuo

ricavo della compravendita dell'immobile nel 1995, ma alla sostanza alienata di

cui la Cassa ha tenuto conto nel calcolo delle prestazioni nel 2008 (doc.

XXIV).

Dall'accertamento eseguito dal Tribunale presso

la Cassa di compensazione __________ (XXV) è emerso che la ditta __________, al

momento del fallimento (1997), aveva una situazione debitoria di Fr. 104'540,95

per contributi sociali non pagati per il periodo dal giugno 1994 al settembre

1997.

e di Fr. 120'810,80 per oneri del II pilastro ancora scoperti per alcuni

trimestri nel lasso di tempo tra il 1994 ed il 1997, per un debito complessivo

di Fr. 216'814,45 (doc. XXVII/1).

2.7

Di

principio, per il calcolo della prestazione complementare vengono presi in considerazione

solo quegli attivi che l'assicurato

ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (AHI Praxis

1995.

pag. 166 consid. 2a; RDAT I 1992 pag. 154; RCC 1984 pag. 189). Di

conseguenza, è rilevante la circostanza che l'interessato non dispone dei mezzi necessari per fare fronte ai suoi

bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF

115.

V 355).

Tale principio è tuttavia sottoposto a dei

limiti. Segnatamente, non è applicabile nell'ipotesi in cui l'assicurato

ha rinunciato in tutto o in parte a dei beni (a dei redditi o a parti di

sostanza) senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione

adeguata, oppure quando dispone di un diritto a determinate entrate o a una

determinata sostanza, ma non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese

(DTF 123 V 37 consid. 1; DTF 121 V 205 consid. 4a; DTF 117 V 289 = RCC 1992

pag. 349; SVR 2007 EL Nr. 6; SVR 2003 EL Nr. 4 consid. 2; SVR 2003 EL Nr. 1

consid. 1a = Pratique VSI 2003 pag. 223; SVR 2001 EL Nr. 5 consid. 1b; RCC 1989 pag. 350 consid. 3b; RCC 1988 pag. 275 consid. 2b) o

se, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo

parziale, un'attività lucrativa

ammissibile (DTF 122 V 397 consid. 2; DTF 115 V 353

consid. 5c; Pratique VSI 1997 pag. 264 consid. 2; Pratique VSI 1994 pag. 225

consid. 3a).

In questi casi, la giurisprudenza (RDAT I 1994

pag. 189 consid. 3a) considera che vi è una rinuncia (di sostanza e/o di

reddito) ai sensi dell'art.

3c cpv. 1 lett. g vLPC (dal 1° gennaio 2008: art. 11 cpv. 1 lett. g LPC).

Lo scopo dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC consiste innanzitutto nell'evitare che un assicurato si spogli di

tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi, senza obbligo giuridico

ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto alle prestazioni.

Nel caso in cui, tuttavia, l'assicurato

spende la sua sostanza per acquistare dei beni di consumo o per migliorare il

livello di vita, egli dispone della sua libertà personale e, conseguentemente, non

cade sotto l'egida della predetta disposizione (DTF 115 V 353 consid. 5c).

La giurisprudenza si è dunque limitata a

riconoscere l'applicabilità dell'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC se la rinuncia è

avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata. Ha infatti ribadito

più volte che il sistema delle prestazioni complementari non offre la

possibilità di procedere ad un controllo dello stile di vita dell'assicurato e

di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra

della normalità (AHI Praxis 1995, pag. 167 consid. 2b; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed. 2009, pag. 173; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento Zurigo 2000, pag.

100).

Con STFA del 17 agosto 2005 (P 19/04) pubblicata

in DTF 131 V 329 e ribadita in SVR 2007 EL Nr. 6 (P 55/05), l'allora Tribunale federale delle

assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che

occorre che la rinuncia sia avvenuta senza obbligo giuridico, rispettivamente

senza controprestazione adeguata, ma queste due condizioni non sono da

intendere cumulativamente, bensì alternativamente (SVR 2006 EL Nr. 2).

2.8

Quale rinuncia

di reddito ai sensi dell'art.

11.

cpv. 1 lett. g nLPC, la dottrina (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 102) menziona

la rinuncia a prestazioni sotto forma di rendita o di altre pretese quali i

contributi di mantenimento. Se l'assicurato rinuncia a delle entrate di questo genere, il calcolo

delle prestazioni complementari deve prendere in considerazione la somma a cui

egli ha rinunciato. La rinuncia corrisponde quindi all'importanza del reddito effettivamente realizzabile. Il fatto di

conservare in modo durevole al proprio domicilio importanti somme di denaro

costituisce ugualmente una rinuncia, poiché in questo caso si rinuncia alla

percezione di un interesse. La rinuncia di reddito corrisponde quindi ad un

interesse teorico.

Il principio alla base di questa soluzione è che

ogni assicurato che rinuncia, a dei redditi o a della sostanza, deve essere

trattato allo stesso modo di colui che non ha rinunciato ad alcunché, quindi i

redditi a cui si è rinunciato sono computati nello stesso modo dei redditi a

cui non si è rinunciato (N. 3481.01 DPC, Direttive sulle prestazioni

complementari all'AVS/ AI,

edite dall'UFAS, nella versione

in francese nel tenore valido dal 1° aprile 2011).

Con sentenza del 10 dicembre 2002 pubblicata in

SVR 2003 EL Nr. 4, il Tribunale amministrativo di Neuchâtel ha considerato

quale rinuncia ad entrate ed a parti di sostanza il fatto di non fare uso della

possibilità di beneficiare di prestazioni della previdenza professionale (II

pilastro) tramite il versamento del capitale di un conto di libero passaggio

che permette, per esempio, di costituire una rendita vitalizia immediata e di

percepire così un reddito mensile che esclude, nel caso esaminato, il diritto

alle prestazioni complementari.

Con STFA dell'11 febbraio 2004 (P 68/02) pubblicata in SVR 2004 EL Nr. 5, il

Tribunale federale delle assicurazioni ha confermato la validità della

giurisprudenza sviluppata vigente il vecchio diritto anche sotto l'imperio dell'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC (ora art. 11 cpv. 1 lett. g LPC), secondo

la quale il carattere irrecuperabile di contributi alimentari è dato soltanto

quando sono state esaurite tutte le possibilità giuridiche per recuperarle o

quando l'incapacità del

debitore di adempiere il suo obbligo contributivo è chiaramente stabilito.

Secondo la giurisprudenza sviluppata sull'art. 3c cpv. 1 lett. f vigente fino al 31 dicembre 1997, il reddito

che determina il diritto alle PC di una donna separata o divorziata comprende i

contributi alimentari stabiliti con convenzione sulle conseguenze accessorie

del divorzio o che sono stati fissati dal giudice, indipendentemente dal fatto

che questi contributi sono stati o no effettivamente versati dal marito o dall'ex coniuge. È solo nei casi in cui è stato

stabilito il carattere irrecuperabile del credito per il pagamento dei

contributi alimentari che questi contributi non sono presi in considerazione

nel reddito determinante. Di regola, si considera che un credito per il

pagamento di contributi alimentari è irrecuperabile unicamente quando il suo

titolare ha esaurito tutti i mezzi di diritto utili al suo recupero.

Nel giudizio del 9 febbraio 2005 (P 40/03)

pubblicato in SVR 2007 EL Nr. 1, l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo secondo il quale la moglie è tenuta ad esercitare un'attività lucrativa si impone, in

particolare quando il coniuge non è in grado di farlo a causa della sua

invalidità, perché incombe a ognuno dei coniugi di contribuire al mantenimento

della famiglia. Se la moglie vi rinuncia, si prenderà in considerazione un

reddito ipotetico dopo un periodo detto d'adattamento. Infatti, l'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC è direttamente applicabile quando il

coniuge di un assicurato si astiene dal mettere in atto la sua capacità di

guadagno, mentre ella potrebbe essere obbligata ad esercitare un'attività lucrativa in virtù dell'art. 163 CC. Appartiene alla Cassa di compensazione

o al TCA, in caso di ricorso, esaminare se si può esigere dall'assicurata che eserciti un'attività lucrativa e, se del caso, fissare

il salario che potrebbe conseguire facendo prova di buona volontà

(giurisprudenza confermata in DTF 134 V 53).

La nostra Massima istanza si è pronunciata a

proposito della rinuncia di sostanza con STF del 26 gennaio 2007 (P 55/05) pubblicata

in SVR 2007 EL Nr. 6, in cui ha giudicato che la perdita di un importo di Fr.

120'000.- nell'ambito di un investimento a rischio (legato

ad una truffa) costituisce una sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato.

In quell'occasione, il TF ha inoltre specificato che, a differenza delle

donazioni o dei giochi di soldi (P 35/99 in Pratique VSI 1994 pag. 222), un

investimento finanziario non costituisce in sé una rinuncia ad una

sostanza. La giurisprudenza ha tuttavia considerato che esistono delle

eccezioni, per esempio nei casi dove l'investimento comporta un rischio tale che può essere assimilato ad

una situazione dove si gioca il tutto per tutto ("va banque-Spiel").

Sempre nel giudizio del 2007 la nostra Massima

Istanza ha anche ricordato che nella sentenza del 30 novembre 1998 (P 17/97),

ha giudicato che il prestito della somma di Fr. 240'000.- concesso dall'assicurato

senza obbligo giuridico, senza alcuna garanzia e senza controprestazione

concreta appariva, per le circostanze del caso concreto, a tutti gli effetti

come un "va banque-Spiel" in cui si gioca il tutto per tutto.

In un altro giudizio del 26 aprile 2006 (P

16/05), l'Alta Corte ha

confermato che il prestito concesso ad una società a garanzia limitata doveva

essere assimilato ad una rinuncia di sostanza nella misura in cui, sapendo che

le possibilità di essere rimborsato erano minime vista la situazione

finanziaria della società che ha chiesto il prestito, il creditore si è

accollato un rischio assimilabile a quello che si assume un appassionato del

gioco d'azzardo. È quindi più l'importanza del rischio preso dall'investitore al momento di effettuare un

investimento, piuttosto che la circostanza che sia stato fatto senza obbligo

giuridico e senza controprestazione, che determina se un investimento deve essere

o no assimilato ad una rinuncia.

La stessa conclusione è stata tratta dal

Tribunale federale nel caso di una pensionata che, per l'acquisto di una

piantagione di tè, in diverse occasioni ha versato ad una persona nello

Srilanka complessivamente la somma di Fr. 115'000.- e ha effettuato ancora dei

pagamenti, dopo che il destinatario né ha impiegato come contrattualmente

previsto i soldi illegalmente ottenuti né glieli ha restituiti (STF P 37/06 del

22.

febbraio 2007 consid. 3).

Il TF ha stabilito l'esistenza di una rinuncia di sostanza quando è

stata concessa una procura di amministrare senza limitazioni un patrimonio ed

il procuratore ha investito tutta la sostanza in obbligazioni di una singola

società registrata nelle Isole Vergini Britanniche non quotata in borsa, che

aveva promesso un tasso di interesse del 12%. Con particolare riferimento a

questo elevato tasso di interesse (paragonato ai precedenti bassi tassi di

interesse), il Tribunale ha deciso che l'aumento massiccio del rischio di una

perdita non poteva essere ignorato, cosicché si deve ritenere che ci sia stato

un comportamento gravemente negligente (STF P 12/06 del 2 febbraio 2007 consid.

3.1

e 3.4).

Secondo l'Alta Corte, non c'è invece una rinuncia di

sostanza se un'eredità ricevuta è investita nella ditta individuale del marito

e successivamente la moglie rinuncia a tale credito, se questa operazione è

necessaria per sanare la società (STFA P 43/03 del 25 giugno 2004 consid. 3).

Allo stesso modo, non si può qualificare come una rinuncia

di sostanza una diminuzione di sostanza perpetrata con un reato penalmente

punibile (p. es. una frode); poiché è intrinseco di una tale diminuzione di

patrimonio, che la vittima del reato non era a conoscenza della misura del

rischio dell'investimento effettuato o è stata indotta in errore

fraudolentemente (STF 8C_567/2007 del 2 luglio 2008 consid. 6.5).

Ancora di recente, con sentenza 9C_180/2010 del

15.

giugno 2010 il Tribunale federale si è pronunciato sul caso di un pensionato

che all'inizio del 2008 disponeva di un patrimonio di Fr. 374'000.- investito

in sterline inglesi che, a causa del cambio sfavorevole, durante l'anno ha

avuto una perdita di Fr. 45'000.-. L'assicurato ha anche concluso delle

operazioni con opzioni, che in concomitanza con la crisi finanziaria del 2008 l'hanno portato a perdere tutto il suo capitale iniziale. L'Alta Corte ha ricordato che

l'investimento della sostanza non costituisce di regola una rinuncia di

sostanza (STFA P 55/05 del 26 gennaio 2001 consid. 3.2). Al contrario, è

normale che la sostanza sia investita. Anche la concessione di un prestito non

costituisce, di per sé stessa, un'operazione di rinuncia, poiché esiste un

diritto al rimborso (STFA P 53/99 del 22 gennaio 2000 consid. 2b). Una

situazione in cui si realizza una rinuncia si ha tuttavia quando un

investimento finanziario o un prestito avvengono in circostanze concrete in cui

sin dall'inizio si deve calcolare che il denaro non sarà mai più rimborsato

(STFA P 53/99 del 22 gennaio 2000 consid. 2b, STFA P 12/01 del 9 agosto 2001

consid. 2b e STFA P 16/05 del 26 aprile 2006 consid. 4).

In questa sentenza, il Tribunale federale ha

concluso, al considerando 6, che questo caso non era simile ai

precedenti riguardanti una rinuncia di sostanza. L'esistenza di un possibile

rischio di perdita totale non costituisce di per sé una rinuncia di sostanza.

Questo rischio esiste infatti per ogni capitale che viene investito; anche nel

caso di una rendita vitalizia il debitore può fallire. Decisivo per la

valutazione del rischio è la probabilità con cui questo scenario potrebbe

concretizzarsi.

Nei casi citati, per ammettere una rinuncia di

sostanza si è tenuto conto dell'elevata probabilità di fallimento fin

dall'inizio, per concludere che nessuna persona ragionevole avrebbe operato

tale investimento.

Nella fattispecie, l'istanza precedente non aveva

stabilito con quale probabilità si doveva tenere conto di una possibile

perdita. In ogni caso, la probabilità di una perdita non era nell'ordine di

grandezza come nei casi giurisprudenziali esposti. Gli interessi sugli

investimenti in sterline inglesi erano superiori agli interessi sugli

investimenti in franchi svizzeri, ma non si può dire a priori che un

investimento in sterline doveva essere considerato come probabilmente perso.

Inoltre, il ricorrente aveva acconsentito alle opzioni solo su azioni di

società di prima classe. Il TF ha rilevato che questi investimenti non sono

rari e non possono essere considerati in generale come un gioco d'azzardo.

L'autorità di prima istanza aveva stabilito che la perdita sul cambio e la

crisi finanziaria del 2008 non erano certo prevedibili per un investitore

abituale. Per l'Alta Corte si è trattato di eventi singolari. Il fatto che gli

investimenti effettuati dal ricorrente, che consentono di avere un rendimento

maggiore, implicassero anche una maggiore probabilità di fallimento è evidente,

ma non è di per sé determinante.

Il Tribunale federale ha osservato che la

questione della rinuncia di sostanza è stata originariamente inserita per

comprendere i casi in cui si è rinunciato a dei beni allo scopo di ottenere delle

prestazioni complementari. Ma a questo elemento soggettivo si è in seguito

rinunciato, perché è spesso difficile determinarlo (Erwin Carigiet/Uwe Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a

ed. 2009, pag. 173). Tuttavia vale comunque che il sistema delle prestazioni

complementari di regola deve basarsi sui mezzi effettivamente disponibili e non

ci si deve domandare se il richiedente le PC ha vissuto in passato entro i

limiti della normalità ("controllo dello stile di vita", DTF 121 V

204.

consid. 4b; DTF 115 V 352 consid. 5d). La rinuncia di sostanza deve perciò

di principio rimanere circoscritta alle situazioni in cui ci si è privati

consapevolmente di un patrimonio o per lo meno si è effettuato in maniera

negligente un investimento molto rischioso, in cui sin dall'inizio era molto

probabile e prevedibile una perdita significativa.

Secondo la nostra Massima istanza, in concreto

gli investimenti effettuati dal ricorrente non rientravano fra le situazioni

illustrate, anche se, valutato a posteriori, il rischio intrinseco al suo

investimento era ben al di sopra della media ed altri investimenti più sicuri sarebbero

stati possibili.

Sulla scorta di quanto detto, quindi, le

prestazioni complementari dovevano essere calcolate sulla base dei beni

effettivamente esistenti, senza imputargli una rinuncia di sostanza. Gli atti

sono stati quindi retrocessi alla Cassa di compensazione.

Infine, nella SVR 2010 EL Nr. 5 il Tribunale

amministrativo del Canton Neuchâtel ha ammesso una rinuncia alla sostanza nel

caso di un assicurato che non è stato in grado di documentare quanto è avvenuto

con una parte dell'importo ricavato da una vendita immobiliare.

2.9

Con il

ricorso, come visto, l'assicurata

lamenta il computo della sostanza alienata di Fr. 210'515.- nel 2010 e di Fr. 200'515.-

nel 2011, dato che, a suo dire, si tratta di un prestito che ella ha concesso

alla ditta del fratello azionista che le avrebbe consentito di risanare la sua

situazione finanziaria e quindi di risorgere. Questo prestito è stato concesso

contro pagamento di interessi e quindi c'è stata a tutti gli effetti una

controprestazione adeguata. Di conseguenza, non è possibile imputarle della

sostanza alienata.

Dall'istruttoria è emerso chiaramente che

l'insorgente, proprietaria della part. n. 436 di __________, nel maggio 1990

(doc. G1) e nel maggio 1993 (doc. G2) ha ottenuto un prestito fisso di Fr.

125'000.- rispettivamente di Fr. 150'000.-, dietro costituzione in pegno di due

cartelle ipotecarie al portatore di pari importo emesse precedentemente proprio

per l'acquisto di detto immobile. Le somme ottenute dalla Banca __________

quale prestito sono state integralmente riversate nella __________, siccome

espressamente richieste per tale scopo (doc. XIII punto 1 pag. 2 e doc. G2).

Quale contropartita del versamento di tale capitale, la summenzionata società

doveva farsi carico nei confronti della banca creditrice sia dell'ammortamento

sia degli interessi relativi ai due prestiti di complessivi Fr. 275'000.-.

In seguito, non riuscendo a far fronte al

rimborso degli interessi ipotecari ed all'ammortamento del prestito che

spettava, per accordo interno fra le parti, a questa società - e non alla

debitrice effettiva del prestito, siccome questa ditta era la beneficiaria

diretta della somma ottenuta dalla banca -, l'istituto creditore ha imposto

alla ricorrente di vendere la propria abitazione, gravata dalle due ipoteche,

per rimborsare il prestito. Di conseguenza, nel giugno 1995 l'interessata ha venduto l'immobile di __________ per la somma di Fr. 530'000.- e circa metà del

prezzo ricavato (Fr. 252'000.-, doc. XIII punto 2) è servito per pagare a saldo

nella seconda metà dell'anno 1995 il debito ancora esistente con la banca

(ossia capitale ed interessi passivi ancora dovuti dalla SA), mentre la

rimanenza (Fr. 278'000.-, doc. XIII punto 2) è stata incassata effettivamente

dalla ricorrente.

Ora, malgrado l'iniezione di fondi nel 1990 e nel

1993.

prestati dall'assicurata, la __________ non è riuscita a migliorare

definitivamente i conti ed è giunta a chiedere una moratoria concordataria, che

il Pretore di __________ le ha concesso dal 6 novembre 1995 al 9 maggio 1996.

Non addivenendo ad un risultato concreto, il 5

luglio 1996 (doc. N) il commissario del concordato ha chiesto una seconda

moratoria, che il Pretore ha concesso dal 2 agosto 1996 per quattro mesi (doc.

O). La stessa è stata in seguito oggetto di alcune proroghe (docc. P e Q), fino

a giungere alla revoca del 2 agosto 1997 (docc. S e U).

Di conseguenza, con decreto del 9 dicembre 1997

(doc. V) il Pretore ha pronunciato il fallimento della società.

2.10

Il TCA

osserva che se da una parte la vendita della casa della ricorrente ha

comportato, con il versamento di Fr. 252'000.-, l'estinzione dei debiti

ipotecari che la stessa ha acceso nel 1990 e nel 1993 nei confronti

dell'istituto creditore, dall'altra parte la __________ rimaneva ancora

debitrice verso l'assicurata. Infatti, come risulta dal bilancio al 31 agosto

1996.

della predetta società, l'importo del credito/prestito vantato dalla

ricorrente nei confronti della SA ammontava a Fr. 256'857,61(doc. P).

Secondo lo scrivente Tribunale, queste somme sono

state investite nella summenzionata società senza un obbligo giuridico

e, contrariamente a quanto sostenuto dall'assicurata, senza una

controprestazione adeguata. Argomentare che "La contropartita

all'investimento, oltre all'interesse, era costituita dallo stipendio mensile e

dal mantenimento del posto di lavoro." (doc. I punto 4 in fine), non è affatto sostenibile né tanto meno condivisibile.

Lo stipendio, ed esso soltanto, era in effetti la

controprestazione del contratto di lavoro che l'assicurata aveva sottoscritto

con la __________ e quindi non ha nulla a che vedere con il capitale che ella ha

prestato alla predetta ditta e ciò senza prestazione di garanzia alcuna.

Inoltre, se è vero che "La remunerazione

di un prestito è secondo la natura del contratto il pagamento di

interessi" (doc. I punto 4 in fine), va qui evidenziato che la ditta

in esame, che ha ricevuto i soldi dalla ricorrente, non ha corrisposto a

quest'ultima un interesse remunerativo bensì, per ciò che concerne il prestito

di Fr. 275'000.- (Fr. 125'000.- + Fr. 150'000.-), essa si è (solo) assunta il

pagamento dell'interesse passivo nei confronti della banca creditrice.

Pertanto, l'essersi spossessata di un capitale a favore della SA non ha certo

comportato un arricchimento per l'assicurata, ossia la percezione di un

interesse positivo, ma solo l'assorbimento del costo che il mutuo contratto ha

provocato e ciò per un periodo di tempo limitato.

Si è trattato di un'operazione senza oneri né

guadagni per l'insorgente, nel senso che anziché dovere, lei, versare degli

interessi passivi alla banca, è la ditta in questione che, per accordo interno,

le si è sostituita e le è subentrata.

In tal modo, a mente del Tribunale, non si può

concludere che la ricorrente ha beneficiato di una controprestazione nel vero

senso della parola, ovvero alla stessa stregua di un normale contratto di

prestito fruttifero di interessi, in cui il debitore si impegna a

versare al creditore un interesse remunerativo.

2.11

D'avviso di

questo Tribunale, esaminati attentamente e nel dettaglio tutti gli atti, in

particolare la documentazione richiesta e prodotta dal patrocinatore della

ricorrente pendente causa, alla luce dell'esposta giurisprudenza, si deve

concludere che v'è stata a tutti gli effetti una rinuncia di sostanza da parte

dell'assicurata.

Questa Corte osserva innanzitutto che

l'insorgente, sorella di uno degli azionisti della __________ e, a quel

momento, anche dipendente di questa società, ha concesso il prestito in esame di

Fr. 275'000.- senza alcun obbligo giuridico, né una garanzia e neppure, come

visto, un'adeguata controprestazione, conoscendone, per il legame professionale

e famigliare con il titolare, le condizioni di difficoltà tanto che la S.A. ha

cercato finanziamento da privati – e non da istituti bancari – e ciò è avvenuto

in due fasi successive senza che il primo debito con la ricorrente fosse – tra

l'altro – estinto.

L'Alta Corte si è già espressa in merito ad una

fattispecie simile (P 17/97), giudicando che il prestito della somma di Fr. 240'000.- concesso dall'assicurato senza obbligo giuridico, senza alcuna garanzia e senza

controprestazione concreta appariva, per le circostanze del caso concreto, a

tutti gli effetti come un "va banque-Spiel" in cui si gioca il

tutto per tutto e quindi l'ha ritenuto quale rinuncia di sostanza.

In effetti, in concreto, come sostenuto dalla

Cassa, l'assicurata ha elargito alla SA i due prestiti per importi

significativi in un tempo ristretto, quando la situazione economica dell'azienda

del fratello era difficoltosa, tanto che un paio d'anni dopo la società ha poi

chiesto ed ottenuto dal Pretore una moratoria concordataria (iniziata il 6

novembre 1995).

Al riguardo l'assicurata ha sottolineato che è

proprio grazie alla concessione di una moratoria concordataria che si poteva

salvare la società dal fallimento ed ella poteva così (tentare di) recuperare in

un secondo tempo il prestito elargito.

Il TCA rileva, invece, che proprio perché la

situazione economica della SA non era solida si deve concludere che l'avere versato

in quel periodo ben Fr. 275'000.- nelle casse della __________ era

un'operazione rischiosa, a tal punto, addirittura, di dovere prendere in

considerazione l'ipotesi - che si è in effetti poi realizzata - di non vedersi

restituire l'intera somma prestata.

In tale evenienza, il versamento dell'insorgente è

stato senza dubbio azzardato, oltretutto se si considera che in tal modo la

ricorrente ha perfino compromesso la sua proprietà immobiliare (abitazione

primaria), dato che ha poi dovuto venderla per fare fronte ai debiti contratti,

peraltro nemmeno a suo favore, ma di terzi.

Ma v'è di più. La situazione di indebitamento

della società, presente già nel 1995, l'ha portata a formulare una prima istanza di moratoria concordataria. D'avviso di questo TCA, la dichiarazione del

5.

luglio 1996 (doc. 42) dell'assicurata, che è giunta scaduto il primo periodo

di moratoria concordataria ed a qualche giorno dalla concessione di un secondo

di un anno (dal 2 agosto 1996 al 2 agosto 1997, doc. 37), è significativa della

sua rinuncia a recuperare il proprio credito.

Infatti, in quell'occasione l'insorgente,

creditrice della ditta in cui essa lavorava, qualora non si fosse raggiunto un

concordato che soddisfacesse tutti i creditori e quindi un (o più) creditore

avesse chiesto il fallimento della società, ha acconsentito a "…

postergare rispetto a tutti gli altri creditori della società il credito di fr.

256'857,61 che essa vanta nei confronti della __________, __________ e che

risulta a bilancio al 31.05.1996 della medesima ditta alla posta "Ipoteche

e prestiti"." (punto 1).

Inoltre, la ricorrente ha rinunciato "a

tempo indeterminato al pagamento del dividendo che verrà attribuito ai

creditori chirografari. Un eventuale pagamento futuro dovrà comunque avvenire

solo dopo il terzo richiamo di pagamento. I richiami di pagamento dovranno

prevedere dei termini di pagamento di almeno un mese." (punto 2).

Infine, l'insorgente ha affermato "Di

rinunciare sin d'ora a qualsivoglia richiesta di revoca della moratoria per

mancato pagamento del dividendo entro i termini fissati dal giudice per gli

altri creditori della società." (punto 3).

A mente di questa Corte, le predette

dichiarazioni riassumono chiaramente la volontà della ricorrente di rinunciare

al capitale immesso – sostanzialmente in maniera gratuita e senza garanzie

reali – nella società del fratello azionista.

In primo luogo, la postergazione del proprio credito

significa che l'assicurata era d'accordo di vedersi (semmai) rimborsata del suo

prestito solo e soltanto dopo che tutti gli altri creditori fossero già stati

tacitati. Tuttavia, visti i debiti della SA (docc. N e P), sperare di vedersi riversare

qualcosa dopo tacitazione degli altri creditori, era un risultato sostanzialmente

impossibile da conseguire.

L'insorgente ha inoltre rinunciato addirittura al

pagamento del dividendo che le sarebbe spettato se il concordato fosse stato

omologato (art. 314 LEF). Di conseguenza, l'assicurata non avrebbe in tutti i

casi incassato nulla.

Da ultimo, la ricorrente non doveva neppure chiedere

la revoca della moratoria per mancanza di accordo fra i creditori, poiché ciò

avrebbe comportato la dichiarazione di fallimento della società (art. 309 LEF).

Se tali rinunce in favore dell'azienda del

fratello sono umanamente comprensibili, le stesse non possono avere quale

conseguenza di porre la ricorrente a carico della collettività tramite la

percezione di PC.

La SA è poi effettivamente stata sciolta in

seguito al fallimento pronunciato con decreto del 9 dicembre 1997 dalla Pretura

del Distretto di __________ (doc. 36) e quindi, a quel punto, l'assicurata non

poteva più recuperare il suo capitale. Il momento della pronunzia del

fallimento è temporalmente prossimo al versamento degli importi da parte della

ricorrente in favore della SA del fratello, ed il fallimento fa seguito ad una

moratoria concordataria concessa pochi mesi dopo i versamenti di RI 1. Ciò è,

come indicato, significativo dell'elevatissimo rischio di non recuperare nulla dei

finanziamenti concessi.

Con la dichiarazione del 5 luglio 1996 l'assicurata ha accettato di non (volere) più pretendere la restituzione della somma immessa gratuitamente

nel 1990 e nel 1993 nella __________, che da Fr. 275'000.- era diminuita, a

quel momento, a Fr. 256'857,61 grazie all'ammortamento effettuato dalla ditta.

Alla luce delle considerazioni appena esposte, secondo

questo Tribunale non torna qui applicabile la giurisprudenza sviluppata

dal Tribunale federale (delle assicurazioni) nella STFA P 43/03 del 25 giugno 2004, in cui la moglie ha immesso nella ditta individuale del marito un'importante somma ereditata

dal padre anni prima. Tuttavia, anni dopo, al momento di passare in eredità ai

quattro figli, la ditta presentava delle grosse difficoltà finanziarie, così la

banca ha preteso dall'assicurata di risanarla e di ristrutturarla. Il 30 giugno

1994.

la vedova ha quindi rinunciato al suo intero investimento di Fr.

355'465,70 nella ditta del marito ed in seguito ha venduto tutta l'attività

commerciale con gli attivi e i passivi al prezzo simbolico di Fr. 1.- alla

nuova società anonima fondata dai quattro figli. Oltre alla rinuncia di credito

della banca di Fr. 450'000.-, il risanato bilancio comprendeva anche la

rinuncia del credito dell'assicurata di Fr. 291'948,40. Ma anche dopo

l'intervenuto positivo risanamento ed il passaggio ai figli rispettivamente la

trasformazione in una SA, la ditta non ha ottenuto il successo sperato.

Infatti, il 2 aprile 1996 è stato pronunciato il fallimento della società

anonima.

D'avviso dell'Alta Corte, la situazione

finanziaria della ditta del (defunto) marito era talmente disastrata che la

rivendicazione del credito da parte dell'assicurata o il rifiuto di chiedere la

rinuncia del credito avrebbe portato la ditta individuale al fallimento

immediato e considerato l'indebitamento esistente avrebbe portato alla perdita

di tutto l'investimento della moglie (sentenza citata P 43/03 consid. 3.2: "(…) Mangels einer diesbezüglichen rechtlichen

Verpflichtung und jeglicher Gegenleistung (…) ist in Übereinstimmung mit der

Vorinstanz von einem Vermögens-verzicht auszugehen (BGE 123 V 37 Erw. 1, 121 V

205.

Erw. 4a). Ebenfalls richtig erkannt hat die Rekurskommission, dass die

Frage der Bonität der Forderung gegenüber dem Ehemann bzw. dessen Einzelfirma

im Zeitpunkt der Verzichtserklärung nicht ausgeblendet werden darf. Wie im

angefochtenen Entscheid einlässlich darlegt wird, war der Betrieb vor der

Bilanzsanierung durch die erwähnten Forderungsverzichte massiv überschuldet.

Eine Geltendmachung der Forderung durch die Beschwerde-gegnerin oder die

Verweigerung des von der Bank X. (auch) vor ihr verlangten Forderungsverzichts

hätte unmittelbar zum Konkurs der Einzelfirma geführt und angesichts der

bestehenden Überschuldung zum Verlust der gesamten Investition der Ehefrau.

Unter diesen Umständen ist die (weitgehende) Uneinbringlichkeit der Forderung

im Verzichtszeitpunkt klar ausgewiesen. Daran hätte, wie aufgezeigt, ein

Beharren der Beschwerdegegnerin auf ihrer Forderung gegenüber dem Ehemann nicht

geändert, weshalb im Lichte der in Erw. 2.2 hiervor dargelegten Rechtsprechung

- in Übereinstimmung mit der Vorinstanz - ein Vermögensverzicht im Sinne von

Art. 3c Abs. 1 lit. g ELG nur insoweit angenommen werden kann, als der

Forderungsverzicht von gesamthaft Fr. 355'465.70 den für die Sanierung der

Einzelfirma seitens der Beschwerdegegnerin benötigten Betrag von Fr. 291'948.40

überstieg. Die Rekurs-kommission hat mithin zu Recht einen auf das Jahr 1994

zurückgehenden Vermögensverzicht über Fr. 63'517.30 berücksichtigt und ein

entsprechendes (um die seitherige jährliche Amortisation vermindertes)

Verzichtsvermögen in die EL-Berechnung einbezogen.".).

Nel caso in esame, la ricorrente ha chiesto un mutuo ipotecario

nel 1990 e poi ancora nel 1993 appositamente per riversare gli importi ottenuti

nella ditta in cui il fratello era azionista, allo scopo di aiutare la __________

che non presentava una situazione economica florida, tanto che poi (già) nel

1997.

è fallita.

Nella controversia su cui si è pronunciato il TFA, invece, la

moglie ha versato nella ditta del marito l'eredità ottenuta nel 1961 ed è

(solo) nel 1996 che l'impresa è fallita.

Secondo lo scrivente Tribunale, v'è quindi una sostanziale

differenza fra le due fattispecie dal profilo temporale, ciò che inoltre porta

a concludere che l'intenzione dei creditori era anche differente.

Infatti, nell'evenienza concreta, stanti anche le considerazioni suesposte,

è difficile ammettere che la ricorrente non avesse la consapevolezza che il

proprio investimento fosse alquanto rischioso, vista la situazione debitoria

della SA, e che quindi l'assicurata non sapesse che era molto probabile che non

avrebbe più recuperato il suo credito. Per contro, nel caso esaminato dal

Tribunale federale (delle assicurazioni), una tale conclusione è difficilmente

sostenibile, soprattutto alla luce della circostanza che la società è fallita

oltre 30 anni dopo l'avvenuto prestito, motivo per cui è alquanto

inimmaginabile imputare alla moglie di avere espressamente rinunciato al

proprio capitale immettendolo tanti anni prima nella ditta individuale del

marito, sapendo che sarebbe poi stato irrecuperabile vista la situazione

debitoria. Nel 1961, infatti, la società era solvibile.

In entrambi i casi, le società erano sovraindebitate e sono

fallite, ma la tempistica degli avvenimenti fa sì che i casi siano diversi.

Pertanto, secondo questo Tribunale, tutto ben

considerato l'agire della ricorrente corrisponde ad una rinuncia di sostanza e

non certo ad un investimento non andato a buon fine come risulta dalle numerose

sentenze federali sopra esposte.

2.12

Stando così

le cose, la donazione (ed il conseguente credito vantato dalla ricorrente verso

la (fallita) __________ configura una rinuncia di sostanza ex art. 11 cpv. 1

lett. g LPC, norma identica, nel tenore, all'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC in

vigore quando l'assicurata le ha concesso i prestiti in questione.

Come visto, gli importi (di reddito o di

sostanza) ai quali si è rinunciato vanno considerati nel calcolo delle PC come se

non ci si avesse rinunciato (N. 3081.01 DPC).

Nel caso in cui la controprestazione convenuta

non è adeguata, l'importo della rinuncia ad elementi di reddito o di sostanza corrisponde

alla differenza fra il valore della prestazione da una parte e della

controprestazione d'altra parte (N. 3081.04 DPC).

Inoltre, il momento determinante per stabilire il

valore delle parti di sostanza alle quali si è rinunciato e della

controprestazione eventuale è quello al momento della rinuncia (art. 17a cpv. 2

OPC-AVS/AI, N. 3483.01 DPC).

Di conseguenza, ritenuto che al momento

dell'alienazione di sostanza da parte della ricorrente la controprestazione del

pagamento degli interessi da parte della SA alla banca creditrice non era

adeguata (cfr. consid. 2.10) e che, comunque, essa era difficilmente quantificabile,

come tale, al momento delle due rinunce di sostanza, d'avviso del TCA, va

considerato come determinante il valore della sostanza al momento delle rinunce.

Ne deriva quindi che i valori di Fr. 125'000.- e

di Fr. 150'000.- devono essere riportati invariati al 1° gennaio dell'anno che

segue la rinuncia ed in seguito ridotti ogni anno di Fr. 10'000.- (art 17a cpv.

2.

OPC-AVS/AI).

La riduzione di Fr. 10'000.- può essere operata

solo una volta all'anno. Se nel corso dell'anno un assicurato rinuncia più di

una volta a degli elementi di sostanza, non si deve diminuire ognuno degli

elementi di sostanza a cui ha rinunciato (N. 3483.07 DPC).

2.13

Alla luce di

quanto precede la decisione impugnata, siccome non corretta quo agli importi di

sostanza ritenuti, va annullata e gli atti rinviati alla Cassa cantonale di

compensazione per un nuovo calcolo delle (eventuali) PC cui la ricorrente

potrebbe avere diritto, ciò sulla base degli importi della sostanza indicati,

considerando le riduzioni che vanno riconosciute (DPC 3483.07) e l'ipotetico

rendimento della sostanza alienata (art. 11 cpv. 1 lett. g LPC) sia per l'anno

2010.

(tasso nel 2009: 0,8%) sia per l'anno 2011 (tasso nel 2010: 0,4%), con

l'aggiunta dei valori ottenuti nei redditi computabili della ricorrente (N. 3482.10

DPC).

Inoltre, nel ricalcolare il diritto alle PC

dell'assicurata per gli anni 2010 (solo il mese di dicembre) e 2011, l'amministrazione dovrà tenere conto dei nuovi importi dei depositi a risparmio (doc. X) da

inserire nella sostanza rispettivamente degli interessi da deposito da conteggiare

nei redditi computabili della ricorrente.

2.14

In

conclusione, gli atti vanno pertanto rinviati all'amministrazione, affinché

ricalcoli il diritto alle PC della ricorrente dal 1° dicembre 2010 in poi tenendo presente le modifiche indicate.

Visto l'esito della procedura e le motivazioni

ritenute da questo TCA alla ricorrente non vengono riconosciute ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ Di

conseguenza, la decisione impugnata è annullata. Gli atti vanno rinviati alla

Cassa cantonale di compensazione, affinché emani una nuova decisione formale sul

diritto alle prestazioni complementari della ricorrente dal 1° dicembre 2010

sulla scorta delle indicazioni esposte ai considerandi 2.12 e 2.13.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non vengono attribuite ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare

quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve

motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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