33.2011.6
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19 ottobre 2011Italiano52 min
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Numero d'incarto:
33.2011.6
Data decisione, Autorità:
19.10.2011, TCA
Titolo:
Assicurato è proprietario di un immobile commerciale (negozio) che deve essere valutato al valore venale, siccome non gli serve da abitazione.Discussione della perizia dell'Ufficio stima,che il TCA conferma.Esame di tutte le poste delle spese e dei redditi.Suddivisione della pigione.Eccedenza spese
CALCOLO DELLE PRESTAZIONI COMPLEMENTARI
CONVIVENTI
DIRITTO ALLE PRESTAZIONI COMPLEMENTARI
INVALIDO
PERIZIA DELL'UFFICIO STIMA
PERSONA DIVORZIATA
REDDITI COMPUTATI
REDDITO DELLA SOSTANZA IMMOBILIARE
SPESE PER LA MANUTENZIONE
SPESE RICONOSCIUTE
SUDDIVISIONE DELLA PIGIONE FRA PIÙ INQUILINI
VALORE LOCATIVO
VALORE VENALE
art. 12 OPC
art. 16c OPC
art. 17 cpv. 4 OPC
art. 23 cpv. 2 OPC
Raccomandata
Incarto n.
33.2011.6
TB
Lugano
19 ottobre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 aprile 2011 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 1° aprile
2011 emanata da
Cassa cantonale di compensazione -
Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1956, divorziato dal 2009 (doc. 12), beneficiario di una rendita di invalidità
dal 1° dicembre 2009, il 23 giugno 2010 (doc. 28) ha chiesto le prestazioni
complementari.
1.2. Esperiti i
necessari accertamenti (docc. 37, 63, 68 e 71), con quattro distinte decisioni
formali la Cassa cantonale di compensazione ha fissato in Fr. 1'053.- il
diritto alle PC per dicembre 2009 (doc. 75) e per i mesi da gennaio a giugno
2010 (doc. 77), mentre in Fr. 0.- dal 1° luglio 2010 al 31 dicembre 2010 (doc.
79) e dal 1° gennaio 2011 (doc. 81), pagando solo il premio LAMal.
1.3. L'opposizione
del 4 marzo 2011 (doc. 88) è stata respinta con decisione su opposizione del 1°
aprile 2011 (doc. A1), con cui la Cassa di compensazione ha spiegato di avere
considerato che l'assicurato, per sua stessa affermazione, dal 1° luglio 2010 non
abita più nell'immobile di sua proprietà. Inoltre, questo immobile, come
confermato dalla competente autorità fiscale (doc. 69), non è nemmeno
utilizzato a scopo d'attività commerciale propria. Pertanto, giusta l'art. 17
cpv. 4 OPC-AVS/AI l'amministrazione ha ritenuto computabile il valore venale -
e non di stima - del fondo, valore che l'Ufficio cantonale di stima ha peritato
il 7 febbraio 2011 (doc. 72) in Fr. 210'000.-.
La Cassa ha quindi confermato le due decisioni del
17 febbraio 2011 con cui ha negato il diritto alle prestazioni complementari
dal 1° luglio 2010 al 31 dicembre 2010 e dal 1° gennaio 2011.
1.4. Con ricorso
del 14 aprile 2011 (doc. I) l'assicurato, rappresentato da RA 1, ha contestato
il risultato a cui è giunta l'amministrazione. Egli ha evidenziato che "la
proprietà immobiliare di Via __________ rappresenta unicamente un locale adibito
a negozio di alimentari al PT con annesso servizio, piccolo retrobottega e
locale deposito. Non è permesso l'utilizzo quale dimora personale del signor RI
1, come prescritto dalla Polizia Comunale di __________ e Controllo Abitanti.
Questo negozio registra una cifra d'affari tanto bassa da impedire al signor RI
1 di ricavarne un affitto;".
Inoltre, il ricorrente ha contestato il risultato
della perizia immobiliare, evidenziando che al momento del trapasso immobiliare
(23 febbraio 2009), precedente il divorzio (2 novembre 2009), detto immobile è
stato venduto per l'importo di Fr. 112'000.- valore che, vista l'assenza di
posteggi per il negozio, risulta oggi più che sufficiente.
1.5. Dopo avere
chiesto all'Ufficio cantonale di stima di rivedere la propria perizia alla luce
delle contestazioni del ricorrente (doc. 98), vista la nuova valutazione
dell'immobile in Fr. 180'000.- (doc. 124) la Cassa di compensazione, nella risposta
del 27 maggio 2011 (doc. VI), ha esposto un nuovo calcolo delle PC per l'anno
2010 (periodo da luglio a dicembre).
L'esito è però rimasto identico, nel senso che le
entrate (passate da Fr. 35'775.- a Fr. 33'775.-) erano sì sempre inferiori al
fabbisogno (invariato a Fr. 36'414.-), ma lo erano anche in una misura sufficiente
soltanto per ottenere il diritto al pagamento del premio LAMal e non anche una
prestazione in contanti.
La Cassa ha così proposto di respingere
ugualmente il ricorso.
1.6. L'insorgente
non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. VII), mentre il Tribunale, sulla
scorta dello scritto del 13 aprile 2011 (doc. A3) dell'Ufficio di tassazione di
__________ che ha comunicato alla Cassa cantonale che la notifica di tassazione
IC/IFD 2009 del ricorrente è stata rettificata, ha richiamato dall'UT detta
decisione, dalla quale risulta che l'immobile dell'assicurato ed il relativo
valore locativo sono considerati aziendali (doc. IXbis).
Il 22 agosto 2011 il TCA ha interpellato la Cassa
cantonale di compensazione (doc. XII) e l'Ufficio federale delle assicurazioni
sociali (doc. XIII) in merito alla sorte degli immobili commerciali
appartenenti ad una persona richiedente le prestazioni complementari, per
sapere se esiste una differenza di qualifica nell'ambito della LPC fra gli
immobili non commerciali e gli immobili adibiti ad attività commerciali.
Sia l'UFAS (doc. XIV) sia la Cassa di
compensazione (doc. XV) hanno ritenuto applicabile l'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI
e quindi una valutazione al valore venale dell'immobile commerciale, siccome lo
stabile non serve da abitazione all'assicurato.
L'insorgente non si è pronunciato sull'esito degli
accertamenti eseguiti (doc. XVI). Il TCA ha acquisito ulteriore documentazione
(docc. XVIII e XIX), in merito alla quale alle parti è stato concesso un
termine per esprimersi (doc. XX). Di questi documenti si dirà, laddove necessario,
in corso di motivazione.
considerato in
diritto
2.1. Fondandosi
sull'art. 112 cpv. 2
lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed, l'Assemblea
federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed.
specifico per le prestazioni complementari ed il nuovo art. 112c Cost.
fed. relativo all'aiuto agli anziani
ed ai disabili, fissandone l'entrata
in vigore il 1° gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale
non è coperto dall'assicurazione
vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità
delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di
Confederazione e Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli
anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare
fondi dell'assicurazione
vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) –
tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto
quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di
garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni
vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp.
Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).
Questa nozione è più ampia rispetto al
"minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su
queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989
pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza
sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.
460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e
meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V
204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992
pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale
sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.2. Hanno
diritto a prestazioni complementari le persone domiciliate e dimoranti
abitualmente in Svizzera se hanno diritto ad una rendita dell'assicurazione
invalidità (art. 4 cpv. 1 lett. c LPC).
L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota
delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).
Per quanto riguarda le spese riconosciute, l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede che:
" Per le persone che non vivono durevolmente o per un
lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le
spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo destinato alla copertura del fabbisogno generale
vitale, per anno:
1.
18 140 franchi per le
persone sole,
2.
27 210 franchi per i
coniugi,
3.
9480 franchi per gli
orfani che hanno diritto a una rendita e per figli che danno diritto a una
rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per i due primi figli si prende in
considerazione la totalità dell'importo determinante, per altri due figli due
terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un appartamento e le relative spese
accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto
né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto
è il seguente:
1.
13 200 franchi per le
persone sole,
2.
15 000 franchi per i
coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che
danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI,
3.
3600 franchi in più se
è necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con
una carrozzella.".
L'art. 1 dell'Ordinanza 09 sull'adeguamento
delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 26 settembre 2008, valida anche per l'anno 2010,
prevede l'importo di Fr. 18'720.- per le persone sole.
Con il Decreto esecutivo del 9 dicembre 2009
concernente la LPC (pubblicato il 22 gennaio 2010 nel Bollettino ufficiale
delle leggi e degli atti esecutivi n. 4/2010, RL 6.4.5.3.2), valido per l'anno 2010, il Cantone Ticino ha ribadito i
limiti di reddito fissati dall'Ordinanza
federale.
Per l'anno 2011, il limite di reddito per
le persone sole è stato fissato in Fr. 19'050.- (cfr. l'art. 1 lett. a dell'Ordinanza
11 sull'adeguamento delle
prestazioni complementari all'AVS/AI
del 24 settembre 2010 e l'art. 1 lett. a del Decreto esecutivo del 9 novembre
2010 concernente la LPC, pubblicato il 17 dicembre 2010 nel Bollettino
ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi n. 64/2010).
Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che
vivono che per quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un
istituto o in un ospedale, sono riconosciute le spese seguenti:
" a. spese per il conseguimento del reddito, fino a
concorrenza del reddito
lordo
dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e
interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni
sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo forfettario annuo per l'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario deve
corrispondere al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù
del diritto di famiglia.".
L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili, fra
Fatti
i quali vi sono:
" a. due terzi dei proventi in denaro o in natura
dall'esercizio di un'attività
lucrativa per
quanto superino annualmente 1000 franchi per le persone sole e 1500 franchi per
i coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli
che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per gli invalidi
aventi diritto a un'indennità giornaliera dell'AI, il reddito dell'attività
lucrativa è computato interamente;
b. i proventi della sostanza mobile e
immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo
per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 25 000 franchi per
le persone sole, 40 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani
che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per
figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni
complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione
complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone,
soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in
considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre
prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI; (…)".
Dal 1° gennaio 2011 l'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC, modificato dalla LF del 13 giugno 2008 concernente il nuovo
ordinamento del finanziamento delle cure, ha un nuovo tenore:
"c. un quindicesimo della sostanza netta,
oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi
37 500 franchi per le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000
franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno
diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al
beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel
calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una
di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è
preso in considerazione quale sostanza;".
Inoltre, sempre dal 1° gennaio 2011 è stato
aggiunto il cpv. 1bis:
" In deroga al capoverso 1 lettera c va preso in
considerazione solo il valore dell'immobile eccedente 300 000 franchi se:
a. una coppia possiede un immobile che
serve quale abitazione ad almeno un coniuge, mentre l'altro vive in un istituto
o in un ospedale; o
b. una persona è beneficiaria di un
assegno per grandi invalidi dell'AVS/AI, dell'assicurazione infortuni o
dell'assicurazione militare e abita in un immobile di sua proprietà o del suo
coniuge.".
2.3. Oggetto del
contendere è il diritto di RI 1 di percepire delle prestazioni complementari
dal 1° luglio 2010.
Il ricorrente ha contestato in particolare il
computo della sua proprietà fondiaria al valore di Fr. 210'000.-, giacché si
tratta di un locale adibito a negozio di alimentari con annesso servizio, piccolo
retrobottega e locale deposito che, al momento della sua acquisizione nel 2009 nell'ambito
del divorzio, è stato pagato Fr. 112'000.-. Egli ritiene che questo valore sia
tuttora attuale.
2.4. Occorre
dunque esaminare la sostanza del ricorrente e le altre voci ad essa
legate, quali il consumo di sostanza che va inserito, nella misura di 1/15, nei
suoi redditi (art. 11 cpv. 1 lett. c LPC).
Anche il provento della sostanza immobile (art.
11 cpv. 1 lett. b LPC), quale il valore locativo - da cui dipendono le spese di
manutenzione dei fabbricati (art. 10 cpv. 3 lett. b LPC) e, in caso di
abitazione nel proprio immobile, anche la pigione lorda (art. 10 cpv. 1 lett. b
LPC e art. 16a OPC-AVS/AI) -, e/o l'affitto, vanno conteggiati nei redditi
computabili dell'assicurato.
Dagli atti risulta che nell'ambito della domanda
di prestazioni complementari formulata nel giugno 2010, la Cassa di compensazione
ha disposto la perizia tecnica del bene immobile detenuto dal ricorrente. Il 21
ottobre 2010 (doc. 71) l'amministrazione
ha infatti invitato l'Ufficio
cantonale di stima a valutare al valore commerciale, stato nel 2010, il mappale
n. __________ RFD di __________ di proprietà dell'assicurato. Il 7 febbraio 2011
(doc. 72) il perito arch. __________ dell'Ufficio cantonale di stima, in virtù dell'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI,
ha valutato in Fr. 210'000.- il valore commerciale del foglio PPP __________ al
fondo base n. __________.
Partendo da questi dati l'amministrazione,
ritenute le cifre stabilite dall'Ufficio stima, con le decisioni formali del 17
febbraio 2011 riferite al periodo da luglio a dicembre 2010 e dal 1° gennaio 2011, ha considerato la citata PPP __________ al valore venale peritato a titolo di sostanza
dell'assicurato.
2.5. Per quanto
attiene innanzitutto la modalità di calcolo della sostanza si rileva che, ai
sensi dell'art. 9 cpv. 5 lett.
b LPC, il Consiglio federale disciplina la valutazione dei redditi computabili,
delle spese riconosciute nonché della sostanza.
Per l'art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI, la valutazione della sostanza computabile
deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di
domicilio.
Per il Cantone Ticino si applica l'art. 42 cpv. 1 LT che, nel nuovo tenore in
vigore dal 1° gennaio 2009, prevede che gli immobili e i loro accessori sono
imposti per il valore di stima ufficiale.
Secondo l'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, la sostanza immobiliare che non serve da
abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle PC deve
essere computata al valore corrente.
Dagli atti risulta innanzitutto che il 2 novembre
2009 (doc. 12) l'assicurato ha divorziato dalla moglie e che (già) dal
2006/2007 i coniugi erano separati di fatto (cfr. sentenza di divorzio, pag.
2).
Inoltre, al momento dell'introduzione della
domanda di prestazioni complementari, l'interessato ha indicato di abitare in
Via __________ a __________. Il mese successivo, egli ha trasmesso alla Cassa
di compensazione copia della ricevuta di pagamento di Fr. 300.- per l'affitto
di una camera in Via __________ a __________ per il mese di luglio 2010 (doc. 27),
che egli ha definito quale "residenza provvisoria in attesa di una
nuova ubicazione".
Con l'opposizione, il rappresentante
dell'assicurato ha affermato che la proprietà di Via __________ a __________ è
un locale adibito a negozio di alimentari e che la Polizia comunale e l'Ufficio
controllo abitanti di __________ non ne hanno permesso l'utilizzo quale dimora
personale (doc. 94).
In uno scritto del 28 aprile 2011 (doc. 107) alla
Cassa di compensazione, il rappresentante dell'interessato l'ha informata sulla
destinazione dell'immobile sito in Via __________ e le ha comunicato che il
ricorrente è domiciliato presso una conoscente in Via __________ sempre a __________.
Alla luce del periodo temporale considerato dalla
decisione impugnata, in questa sede va esaminata la situazione del ricorrente
nei mesi dal luglio 2010 in poi.
Dalle emergenze istruttorie questo Tribunale
ritiene di potere affermare, con il grado della verosimiglianza preponderante
valido nelle assicurazioni sociali (DTF 129 V 56 consid. 2.4;
DTF 126 V 353 consid. 5b; DTF 125 V 195 consid. 2), che la proprietà
immobiliare di Via __________ a __________ non costituisce l'abitazione
del ricorrente certamente dal luglio 2010, sia per il divieto di polizia,
trattandosi di un fondo a carattere commerciale, sia per il soggiorno prima a __________,
poi in Via __________.
In merito alla destinazione della proprietà
dell'assicurato, questo Tribunale evidenzia che ad esplicita richiesta del 13
ottobre 2010 (doc. 68) della Cassa di compensazione a sapere se il valore di
Fr. 110'909.- esposto nella IC/IFD 2009 del ricorrente alla voce "immobile
nel comune" si riferisse a locali commerciali utilizzati dall'assicurato
per l'esercizio della sua attività indipendente, l'Ufficio di tassazione di __________
ha risposto che "da quanto ci risulta l'immobile di sua proprietà non è
utilizzato per la sua attività commerciale. Per il 2009 è stato esposto un
affitto pagato dalla __________ (di proprietà della ex moglie __________) e in
parte come valore locativo." (doc. 69).
Successivamente, il 13 aprile 2011 (doc. A3), la
stessa autorità fiscale ha comunicato alla Cassa cantonale di compensazione che
"la decisione di tassazione 2009 del sig. RI 1 è stata rettificata in
seguito a nuova documentazione e informazioni. Nella nuova decisione l'immobile
ed il relativo valore locativo sono considerati aziendali.".
Alla luce della natura commerciale dell'immobile e
visto il cambiamento della sua qualifica fiscale, il Tribunale ha interpellato
la Cassa cantonale di compensazione (doc. XII) e l'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali (doc. XIII), per sapere se, secondo la prassi
amministrativa, per il computo della sostanza di un assicurato che richiede le
prestazioni complementari venga operata una distinzione fra immobili adibiti ad
attività commerciale ed immobili abitativi, eventualmente quale essa sia.
L'UFAS (doc. XIV) e la Cassa (doc. XV), alla luce
del fatto che l'immobile del ricorrente è utilizzato quale commercio di alimentari,
ha concluso che solo il valore venale torna applicabile per la valutazione,
indipendentemente dall'opinione dell'autorità fiscale che, conformemente alla
giurisprudenza (DTF 114 V 75 consid. 2), non vincola le casse di compensazione.
Queste argomentazioni, a prescindere quindi dalle
valutazioni operate a livello fiscale, vanno condivise. Va ritenuto fondante infatti
il criterio dell'uso abitativo (o meno) dello stabile, e ciò a prescindere da
eventuali usi commerciali e valori di bilancio commerciale degli stessi. Quindi
il TCA si attiene al principio secondo cui ciò che è determinante sapere, per
il diritto alle prestazioni complementari, è se "La sostanza
immobiliare … serve di abitazione al richiedente o a una persona compresa nel
calcolo delle PC (…)" (art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI).
In concreto, ritenuto che la PPP __________ al
fondo base n. __________ RFD di __________ non serve, come visto, da
abitazione al ricorrente, è a giusta ragione che, in virtù dell'art. 17 cpv. 4
OPC-AVS/AI, la Cassa cantonale di compensazione ha computato la proprietà
immobiliare dell'insorgente al valore venale.
Nella fattispecie, quindi, ci si deve scostare
dalle comunicazioni dell'autorità fiscale iniziali sulla destinazione della
proprietà del ricorrente e ritenere invece pertanto il valore venale dei
locali commerciali del ricorrente.
2.6. Secondo la
prassi dell'allora TFA (dal 1°
gennaio 2007: Tribunale federale), per determinare il valore commerciale l'amministrazione deve far esperire una
perizia da un ufficio competente. Il TCA ha infatti dichiarato illegale la
precedente prassi della Cassa, che consisteva nell'aumentare sistematicamente
del 30% il valore di stima ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di
nuove stime poteva risultare un valore superiore a quello corrente (RDAT
II-1995 pagg. 203 segg.).
L'Alta Corte ritiene che per la determinazione del valore corrente
degli immobili, l'ufficio
cantonale deve sempre far capo allo stesso servizio (STFA P 9/04 del 7 aprile
2004; SVR 1998 EL Nr. 5). Secondo la Massima Istanza, sarebbe infatti
inammissibile calcolare l'importo
delle prestazioni complementari in base a stime elaborate da autorità
differenti (Pratique VSI 1993 pag. 137).
Nel Cantone Ticino, la Cassa cantonale di
compensazione affida detto compito all'Ufficio cantonale di stima.
In merito a ciò si osserva ancora che in un caso
riguardante il nostro Cantone in cui il ricorrente aveva contestato la valutazione
immobiliare operata dall'Ufficio cantonale di stima, il TF(A) ha confermato
l'operato dei periti (STFA P 10/06 del 13 aprile 2007; STFA P 38/96 del 27
febbraio 1998).
2.7. Nel caso di specie,
il 21 ottobre 2010 (doc. 71) la Cassa di compensazione ha così chiesto all'Ufficio cantonale di stima di valutare al
valore venale il fondo n. __________ RFD di __________, foglio PPP __________
di proprietà dell'assicurato.
Il 7 febbraio 2011 (doc. 72) l'arch. __________,
come visto, ha reso la propria valutazione, peritando la summenzionata comproprietà
in Fr. 210'000.-.
L'Ufficio stima ha però prodotto solo l'importo
finale del valore commerciale, senza dettagliare le caratteristiche dell'immobile.
Dal registro fondiario risulta comunque che si
tratta di una comproprietà per piani avente diritto esclusivo sul negozio
composto di deposito, wc e box al piano terra.
Con il ricorso l'assicurato si è lamentato della
valutazione eccessiva, ritenendo invece che il prezzo di vendita di Fr.
112'000.- pagato nel 2009 fosse ancora attuale, siccome non esiste un posto
macchina e dunque l'immobile perde di valore.
Il 22 aprile 2011 (doc. 98) la Cassa cantonale di
compensazione ha quindi nuovamente interpellato l'Ufficio stima, chiedendo di
prendere posizione su questa censura.
Pertanto, come d'uso, il 16 maggio 2011 (doc. 122) l'ing. __________
dell'Ufficio stima ha esperito un sopralluogo insieme al ricorrente. In
quell'occasione l'esperto ha fornito spiegazioni sulla metodologia adottata,
osservando che in occasione del sopralluogo ha sia analizzato le valutazioni
eseguite dal precedente perito, sia si è confrontato con le lamentele espresse
dall'assicurato in loco e nella fase ricorsuale. Ha inoltre spiegato la differenza
tra le valutazioni al valore di stima e quelle al valore venale, fornendo le
necessarie informazioni all'interessato.
Nel suo referto del 24 maggio 2011 (doc. 12) il perito ha poi precisato
quanto segue:
"(…)
Il valore venale è stato
determinato tenendo in considerazione vari fattori che influiscono sull'oggetto
da valutare e in particolare:
a) l'importanza della località in cui
giace la proprietà da valutare, in rapporto con la situazione geografica, con
lo sviluppo residenziale, industriale e commerciale della regione e d'ogni
singola parte o quartiere o frazione o zona dove si trovano i fondi;
b) i prezzi pagati nelle contrattazioni
di compravendita, pubbliche e private, avvenute nella località negli ultimi
anni;
c) il valore di reddito accertato, sulla
scorta dei contratti di locazione esistenti in quanto corrispondenti alle
pigioni in uso nelle località o nel quartiere per oggetti paragonabili;
d) il valore dei fabbricati in rapporto
con le dimensioni, con il genere di costruzione e sua maggiore o minore
solidità e ricercatezza, con i comodi e con gli incomodi d'abitabilità o d'utilizzazione,
con lo stato di conservazione;
e) le norme pianificatorie dettate dal
Piano Regolatore, la posizione, le dimensioni, le caratteristiche fisiche, la
configurazione, la topografia, l'esposizione, lo sfruttamento, il grado
d'urbanizzazione, gli accesi, le servitù, nonché quei fattori positivi o
negativi che incidano sul valore commerciale.".
Riesaminata l'intera situazione alla luce di
questi fattori, lo specialista ha modificato alcuni
parametri per meglio adattarli alla situazione reale. La cubatura degli
edifici, verificata in quell'occasione, è stata rettificata. Inoltre, i costi
secondari e di sistemazione esterna sono risultati troppo elevati in
considerazione della situazione reale. Anche il reddito è risultato elevato in
considerazione delle caratteristiche dell'immobile, del genere della costruzione
ed in confronto con casi simili. Infine, il tasso di capitalizzazione è
risultato troppo prudenziale visto lo stato dell'immobile ed in confronto con
casi simili.
Dal dettaglio della nuova perizia si rileva
dunque che il foglio PPP __________ al fondo base n. __________ RFD di __________
è un negozio situato al piano terra dell'edificio principale. È composto di un
locale vendita, di un deposito-ufficio-cucinetta, del wc e di un box. È rivolto
ad est, le pareti sono intonacate e tinteggiate. I serramenti di metallo hanno
i vetri doppi, le porte interne sono in legno. I pavimenti sono in pietra
naturale, in piastrelle e in linoleum. I soffitti sono intonacati e pitturati.
La cucina è arredata con elementi normalizzati, il wc con apparecchi normali
corrispondenti alle esigenze odierne. Il riscaldamento dei locali avviene con
radiatori. Lo stato di manutenzione e le rifiniture sono normali.
L'esperto ha dapprima calcolato il valore reale
delle parti comuni, stabilendo la cubatura (2'140 mc) e la valutazione (Fr.
310.-/mc) dell'edificio principale (sub. A) e quindi il valore di Fr.
663'400.-. I costi secondari e di sistemazione esterna sono stati valutati in
Fr. 500'000.-. Il valore del terreno di mq 1'307 è stato fissato in Fr.
2'614'000.-, ritenuto un valore di Fr. 2'000.-/mq. Pertanto, il valore del
mappale n. __________ RFD di __________ è di Fr. 3'777'400.-. La ripartizione
delle parti comuni, nella misura dei 36/1000 della PPP __________ di proprietà
del ricorrente, dà un ammontare di Fr. 135'986.-, a cui si deve aggiungere il
valore reale del suo diritto esclusivo su questa PPP. Ritenuta una cubatura di
343 mc ed un prezzo al mc di Fr. 280.-, aggiungendo l'importo di Fr. 96'040.-
si ottiene quindi un valore reale della PPP __________ di Fr. 232'026.-. Tenuto
infine conto di un reddito di Fr. 10'200.- (Fr. 850.-/mese) e di un valore di
reddito di Fr. 90'566.- (tasso di capitalizzazione: 6,4%), il valore venale del
fondo appartenente all'assicurato è stato stabilito in Fr. 180'000.-
(doc. 108).
Il ricorrente non si è più pronunciato su questo
nuovo valore, che la Cassa ha inserito nel nuovo calcolo delle PC (doc. VI).
2.8. Questo
Tribunale evidenzia che nella sua valutazione del 24 maggio 2011 (doc. 124) il
perito ha esposto per la particella n. __________ RFD di __________ i criteri
di valutazione generali e particolari, la situazione catastale, le servitù e
oneri fondiari, le menzioni, il piano regolatore comunale, la descrizione del
fondo, le caratteristiche dei fabbricati descrivendoli indicando gli elementi
costruttivi, le installazioni e gli arredamenti nonché la suddivisione interna.
Tenuto conto di queste caratteristiche,
l'ingegnere incaricato dall'Ufficio stima ha poi calcolato il valore reale del
fabbricato e del terreno, i costi secondari e di sistemazione esterna, il
reddito annuale ed il valore di reddito, tutti elementi che hanno contribuito a
definire il valore venale del fabbricato e del terreno, quindi il valore venale
totale della particella edificata.
Più dettagliatamente, come visto, per valutare il
valore venale l'ingegner __________ ha applicato il metodo tradizionale, che consiste
nel ponderare il valore reale (che si compone del valore dei fabbricati
principali e accessori, dei costi secondari, della sistemazione esterna e del
valore del terreno) con il valore di reddito.
La cubatura dell'edificio è stata determinata
sulla base del piano catastale e del rilievo eseguito in loco. I valori
cubimetrici unitari (Fr. 310.-/mc) tengono conto delle caratteristiche dell'immobile, della qualità delle opere
strutturali e delle finiture, degli impianti, del carattere architettonico e
della funzionalità dello stesso.
Vanno inoltre aggiunti i costi secondari e di
sistemazione esterna (Fr. 500'000.-), ossia tutti quei costi che non sono
compresi nei fabbricati tra i quali i lavori preparatori, i permessi, le tasse,
i costi di finanziamento, le opere esterne (allacciamenti, muri di sostegno,
accessi, piazzali, giardino).
Il valore del terreno su cui è edificato il
subalterno A (abitazione) è stato determinato adottando il criterio del
confronto delle compravendite ed il criterio delle classi di situazione, poiché
il criterio della parità del prezzo di acquisto non ha potuto essere applicato.
Esaminando le compravendite nelle zone limitrofe, tenendo in considerazione
tutti i fattori influenti e basandosi sulle proprie conoscenze ed esperienze,
il perito ha fissato in Fr. 2'000.-/mq il valore del terreno del fondo n. __________
RFD di __________.
La somma del valore del fabbricato e del terreno
è stata ripartita sulla quota di comproprietà del ricorrente (36/1000), perciò
le parti comuni attribuibili all'assicurato valgono Fr. 135'986.-.
Il perito ha valutato la cubatura (Fr. 280.-/mc)
del diritto esclusivo dell'assicurato (343 mc), per ottenere, sommata al valore
di ripartizione delle parti comuni, il valore reale della sua quota di PPP.
Il reddito è di regola determinato sulla parità
del reddito percepito e sulla scorta dei contratti di locazione esistenti,
siccome corrispondenti alle pigioni in uso nelle località o nel quartiere per oggetti
paragonabili. L'esperto ha esaminato la situazione e dei tre criteri adottabili
ha optato per il criterio del confronto dei contratti d'affitto esistenti per oggetti paragonabili (Fr. 850.- x 12 mesi).
Ritenuto un tasso di capitalizzazione del 6,40%
(tasso ipotecario aumentato dei tassi aggiuntivi a seconda del genere di costruzione),
lo specialista ha determinato in Fr. 159'375.- il valore di reddito.
Tenuto quindi conto del valore reale e del valore
di reddito, l'Ufficio stima ha
ottenuto il valore venale della quota parte del fondo appartenente al
ricorrente, arrotondandolo in Fr. 180'000.-.
2.9. Quanto alla
valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la
denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23
aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01del 25
febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie
mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha già
avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da
medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1
pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozial-versicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa; STFA I 462/05 del 25
aprile 2007; STFA U 329/01, U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Lo stesso vale per le perizie
fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
La citata giurisprudenza del TFA deve valere per
tutte le perizie (cfr. ad esempio per la previdenza professionale: SVR 1998 LPP
Considerandi
n. 16), e quindi deve essere applicata anche a quelle esperite in ambito
immobiliare (STCA del 6 giugno 2011, 33.2011.2; STCA del 3 marzo 2011,
33.2010
; STCA del 21 febbraio 2011, 33.2010.18; STCA del 7 febbraio 2011,
33.2010
; STCA del 4 marzo 2009, 33.2008.6; STCA del 24 febbraio 1997,33.1996.75).
2.10
A mente della
scrivente Corte, chiamata ora a pronunciarsi, i summenzionati referti peritali
del 7 febbraio 2011 e del 24 maggio 2011 dell'Ufficio cantonale di stima hanno tenuto in considerazione tutti i
fattori, le caratteristiche e le peculiarità della concreta fattispecie, quali
l'importanza della località in
cui giace la proprietà, la situazione geografica e morfologica, i prezzi pagati
nelle contrattazioni di compravendita come pure il valore del fabbricato e le
norme pianificatorie dettate dal piano regolatore.
Queste perizie, ed in particolare la seconda
dell'ing. __________, appaiono chiare, complete ed esaurienti sia nell'esame generale dei fondi sia nella
descrizione del fabbricato, come pure nella calcolazione aritmetica dei valori
determinanti.
A questo proposito, il Tribunale rileva che le
argomentazioni sollevate dall'assicurato
non sono in grado di contrastare i dati esibiti dall'Ufficio stima con la
seconda perizia, in cui l'esperto
ha fornito minuziose spiegazioni. Soprattutto, non va dimenticato che il
contenuto del referto del 7 febbraio 2011 è stato in parte modificato il 24
maggio 2011 dall'Ufficio stima
medesimo, nuovamente interpellato dalla Cassa di compensazione sulla valutazione
della particella in questione e meglio sulla quota parte di proprietà
dell'assicurato.
Inoltre, va evidenziato che l'Ufficio stima si è comunque pronunciato
sulle censure del ricorrente spiegandogli - anche personalmente, in loco - nel
dettaglio i calcoli e le metodologie adottate per valutare la sua quota di comproprietà.
D'avviso del TCA, quindi, le motivazioni addotte
dall'insorgente non sono atte a contrastare con certezza le chiare, dettagliate
e soprattutto concrete spiegazioni fornite dall'ingegnere che, va ricordato, si è pure personalmente recato sul
posto per valutare l'immobile
sia esternamente che internamente. Il suo apprezzamento si è pertanto basato su
circostanze reali.
Ritenuto, inoltre, come nelle sue valutazioni il
perito abbia considerato tutte le peculiarità rilevanti (in parte anche
sollevate dal ricorrente) quali gli accessi al fondo, l'insolazione, la vista e l'orientamento, la sistemazione, le condizioni di manutenzione, gli
elementi costruttivi, le diverse installazioni e gli arredamenti, occorre
dunque concludere che le perizie dell'Ufficio stima – in specie la seconda - sono corrette.
Oltre a ciò, dagli atti formanti l'incarto non si evincono elementi tali da
mettere in discussione la correttezza delle predette perizie, che si basano su
accertamenti approfonditi, esperiti da specialisti nel ramo, i quali si sono
fondati su criteri generalmente applicabili in questo ambito, ponderando tutti
gli usuali parametri. I referti peritali giungono inoltre a conclusioni
logiche, conformemente a quanto stabilito dai succitati criteri giurisprudenziali.
Per queste ragioni, il TCA non ha motivo per
scostarsi da queste conclusioni peritali, che risultano pienamente affidabili
dato che, va qui ancora ribadito, la Cassa cantonale di compensazione affida
detto compito all'Ufficio
cantonale di stima e quindi a persone competenti ed il Tribunale federale
(delle assicurazioni) ha confermato l'operato dei periti e la loro indipendenza
(STFA P 10/06 del 13 aprile 2007; STFA P 38/96 del 27 febbraio 1998).
Questo Tribunale può pertanto considerare
affidabile la perizia del 24 maggio 2011 allestita dall'ing. __________ dell'Ufficio stima il quale, dopo sopralluogo, ha
modificato i referti approntati dal collega arch. __________ il 7 febbraio 2011
per quanto concerne il foglio PPP __________ al fondo base n. __________ RFD di
__________.
Ne discende che le lamentele dell'assicurato
sull'eccessiva valutazione di questo immobile - acquistato nel 2009, a dire del ricorrente, a Fr. 112'000.-, sebbene nella convenzione matrimoniale rogata il 17
febbraio 2009 (doc. 6) dal notaio __________ non vi sia alcuna indicazione del
prezzo della predetta PPP, ma soltanto degli indennizzi per la cessione al
ricorrente, da parte della moglie, di tale immobile (doc. 4), in contropartita
della cessione a quest'ultima, da parte dell'assicurato, di 100 azioni al
portatore della società __________. Soltanto nell'istanza di iscrizione del
trapasso immobiliare (doc. 7) e nella decisione di tassazione per l'imposta sugli
utili immobiliari (doc. A2) figura questo importo - sono state accolte solo
parzialmente dalla Cassa cantonale di compensazione. Infatti, il valore venale della
sua PPP è stato sì corretto da Fr. 210'000.- a Fr. 180'000.- ma, per i motivi appena
esposti, la sua richiesta di riduzione a Fr. 112'000.- deve tuttavia essere respinta.
Visto quanto precede, il valore venale della
sostanza immobiliare dell'assicurato deve essere fissato nell'importo di Fr.
180'000.-.
2.11
Occorre ora determinare la sostanza computabile
al ricorrente.
Alla proprietà fondiaria al valore commerciale
(Fr. 180'000.-) deve essere aggiunto l'attivo della ditta individuale (Fr.
10'021.-), per ottenere una sostanza lorda di Fr. 190'021.-.
Dalla notifica di tassazione dopo rettificazione
IC 2009 del 29 aprile 2011 richiamata dal TCA, risulta che i debiti privati dell'assicurato
ammontavano, al 31 dicembre 2009, a Fr. 48'000.- (doc. IXbis), perciò la
sostanza netta corrisponde a Fr. 142'021.-.
In queste circostanze, considerata la parte di
sostanza non computabile prevista dall'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC che, come
visto (cfr. consid. 2.2), per l'anno 2010 è pari a Fr. 25'000.- mentre per
l'anno 2011 è di Fr. 37'500.-, la sostanza computabile all'assicurato
ammonta a Fr. 117'021.- per l'anno 2010 rispettivamente a Fr.
104'521.- nel 2011.
Di conseguenza, il consumo della sostanza
di 1/15 corrisponde a Fr. 7'801.- per il periodo da luglio a dicembre
2010.
compresi ed a Fr. 6'968.- per il diritto alle PC nel 2011.
2.12
Vanno quindi
ora determinati i redditi computabili del ricorrente.
2.12.1
Innanzitutto
va inserito il consumo della sostanza (art. 11 cpv. 1 lett. c LPC) di Fr.
7'801.- rispettivamente di Fr. 6'968.- a dipendenza dell'anno in
esame.
2.12.2
Inoltre, vanno
aggiunti 2/3 del reddito proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa
per quanto superino Fr. 1'000.- all'anno (art. 11 cpv. 1 lett. a LPC).
Ritenuto che dall'IC 2009 il reddito da attività
indipendente è di Fr. 16'000.-, nel foglio di calcolo va dunque computato
l'importo di Fr. 10'000.- ([Fr. 16'000.- - Fr. 1'000.-] x 2/3).
2.12.3
Si devono poi
computare per il 2010 la rendita d'invalidità pari a Fr. 5'112.- e
la rendita della previdenza professionale ammontante a Fr. 2'057.-
(art. 11 cpv. 1 lett. d). Per il 2011 la rendita d'invalidità corrisponde
invece a Fr. 5'208.-.
2.12.4
Infine, nei
redditi dell'interessato va computato il reddito
della sostanza immobile (art. 11 cpv. 1 lett. b
LPC).
Il reddito della sostanza immobiliare comprende
pigioni e canoni d'affitto, usufrutto, diritti d'abitazione nonché il valore
locativo della propria abitazione (N. 2092 delle Direttive sulle prestazioni
complementari all'AVS/AI (DPC);
Carigiet/Koch, op. cit., Supplemento, pag. 99).
Secondo l'art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI, il valore
locativo dell'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario come
pure il reddito proveniente dal subaffitto, sono valutati secondo i criteri
validi in materia d'imposta cantonale diretta del cantone di domicilio (Carigiet/Koch, op. cit., Supplemento, pag. 100).
A norma degli artt. 20 lett. b LT e 21 lett. b
LIFD, l'uso da parte del proprietario (o dell'usufruttuario) del suo immobile o
di parte di esso è fiscalmente imponibile quale reddito della sostanza
immobiliare; ad esso viene attribuito un valore locativo. La legge non indica
tuttavia come debba essere valutato ai fini dell'imposizione il vantaggio
economico derivante dall'uso personale della proprietà fondiaria.
Di regola, il valore locativo deve corrispondere alla
pigione che il contribuente dovrebbe pagare per avere l'uso di un bene equivalente
(RDAT N. 5t/II-1996; RDAT 1993-II pag. 389). Il Tribunale federale ha precisato
che il valore locativo deve corrispondere al canone che si potrebbe esigere
equamente da un locatario desideroso di assicurarsi il godimento di un oggetto
del genere - tenendo conto in modo adeguato delle particolarità della costruzione
e delle sue installazioni, in quanto esse rispondano ai bisogni normali di un
utente di condizioni economiche e sociali analoghe a quelle del proprietario
(ASA 15, 361; 438 consid. 1; DTF 69 I 24/25; Rusconi, L'imposition
de la valeur locative, Losanna 1988, pag. 98).
Secondo la vecchia circolare del 30 giugno 1999
(n. 15/1999), il valore locativo corrispondeva, di regola, ad una percentuale
del valore di stima dell'immobile. Il tasso veniva regolarmente adeguato dalla
Divisione delle contribuzioni e variava a dipendenza dell'anno di costruzione
dell'immobile. Quando questo metodo portava a dei risultati in contrasto con il
principio secondo cui il valore locativo doveva corrispondere a quello
reperibile sul mercato, si poteva ricorrere, senza ledere il principio della
parità di trattamento, a valutazioni individualizzate (canoni locatizi della
zona, stato di manutenzione dell'immobile, ecc.).
Per ragioni di praticità e di praticabilità del
diritto, il valore locativo di abitazioni unifamiliari è stato stabilito, di
massima, applicando al valore di stima ufficiale dell'immobile il tasso del 5%, se la stima era entrata in vigore dopo il
1° gennaio 1990, del 6,5% se la stima risaliva a un periodo compreso tra il 1°
gennaio 1986 e il 1° gennaio 1989 e del 7,25% se la stima risaliva al 1° gennaio
1985.
o era anteriore a tale data. Si applicava pure il tasso del 6,25% del
valore di stima ufficiale ridotto del 30% nei Comuni con revisione generale
delle stime, entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 1991 (cfr. Istruzioni
per la compilazione della dichiarazione d'imposta 1999-2000; Allegato alla circolare del 30 giugno 1999 (n.
15)). Tale modo di procedere non era, in linea di principio, contrario al
principio dell'uguaglianza di
trattamento (CDT n. 24 del 13 febbraio 1996 in re R.C.).
Va però aggiunto che fra i diversi metodi di
fissazione del valore locativo, nel caso di assicurati la cui sostanza ed i cui
redditi da considerare ai sensi della legge federale possono essere stabiliti
servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono
autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima
tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della
situazione economica dell'assicurato (art. 23 cpv. 2 OPC-AVS/AI).
Dalla notifica di tassazione fiscale dopo
rettificazione IC 2009 dell'assicurato
del 29 aprile 2011 (doc. IXbis) emerge la cifra di Fr. 8'805.- relativa
al valore locativo e affitti, che va quindi inserita nei suoi redditi
computabili.
2.13
In virtù di
quanto precede, i redditi computabili di RI 1 vanno pertanto
fissati, per il periodo da luglio 2010 a dicembre 2010, in Fr. 33'775.- (Fr. 7'801.- [1/15 consumo di
sostanza] + Fr. 10'000.- [reddito privilegiato da attività lavorativa] + Fr. 5'112.-
[rendita AI] + Fr. 2'057.- [rendita pensionistica professionale] + Fr. 8'805.-
[valore locativo e affitti]).
Questa cifra corrisponde a quella ottenuta dalla
Cassa cantonale di compensazione dopo che, sulla scorta dei nuovi valori venali
dei fondi peritati dall'Ufficio stima, ha rifatto i calcoli e li ha così proposti
nella risposta di causa (doc. VI).
Per l'anno 2011, i redditi ammontano a Fr.
33'038.- (Fr. 6'968.- [1/15 consumo di sostanza] + Fr. 10'000.- [reddito
privilegiato da attività lavorativa] + Fr. 5'208.- [rendita AI] + Fr. 2'057.-
[rendita pensionistica professionale] + Fr. 8'805.- [valore locativo, affitti]).
2.14
Occorre ora
determinare le spese riconosciute dalla Legge evocate al
considerando 2.2.
2.14.1
Tra di esse
v'è il contributo per l'assicurazione malattia, che va fissato in Fr.
4'692.- nel 2010 e nell'anno 2011 a Fr. 4'992.-, come ha rettamente stabilito
l'amministrazione basandosi sull'Ordinanza del DFI sui premi medi 2010 e 2011.
2.14.2
Inoltre, il
ricorrente è astretto al versamento di contributi alimentari alla ex moglie,
nella misura di Fr. 600.- al mese.
Agli atti vi sono gli estratti bancari da gennaio
2010.
ad agosto 2010 (docc. 50-57) che comprovano questo obbligo legale. Pendente
causa, l'assicurato ha poi comprovato che questo suo obbligo mensile perdura anche
nel 2011 (doc. XIX/1-4).
Alla luce di ciò, nel suo fabbisogno deve essere
inserita la somma di Fr. 7'200.- (Fr. 600.- x 12) derivante dall'obbligo
del pagamento delle pensioni alimentari in virtù del diritto di famiglia (art.
10.
cpv. 3 lett. e LPC).
2.14.3
Quando un
assicurato è proprietario di un bene immobile, nelle sue spese riconosciute
vanno ancora aggiunte le spese di manutenzione del fabbricato (art. 10
cpv. 3 lett. b LPC), che sono strettamente legate al valore locativo.
Infatti, l'art. 16 cpv. 1 OPC-AVS/AI prevede che le spese di manutenzione sono
dedotte in base al tasso forfetario dell'imposta cantonale diretta fissato dal Cantone di domicilio.
Per il Cantone Ticino, l'art. 31 cpv. 4 LT, ripreso dalla circolare n. 7/2005 della Divisione
delle contribuzioni del gennaio 2006 e recepita dalla giurisprudenza della
Camera di Diritto Tributario, evidenzia che la deduzione forfetaria è del 15%
del reddito lordo (valore locativo più pigioni) se l'immobile è stato costruito
fino a dieci anni prima dell'inizio del periodo fiscale, mentre è del 25% se la
costruzione risale a oltre dieci anni il periodo fiscale di computo.
In concreto, ne consegue che l'importo
computabile all'assicurato a
questo titolo è pari al 25% del valore locativo di Fr. 8'805.- dedotto dalla
notifica di tassazione fiscale dopo rettificazione IC 2009 (doc. IXbis, cfr.
consid. 2.12.4), ovvero a Fr. 2'202.- come stabilito dalla Cassa di
compensazione e come tale va incluso nelle sue spese riconosciute.
2.14.4
Resta ancora
da determinare la pigione lorda ascrivibile all'assicurato, che la Cassa di compensazione ha fissato nell'importo di
Fr. 3'600.-.
L'amministrazione ha utilizzato il dato riferito alla
fatturazione di Fr. 300.- per l'affitto di una camera nel mese di luglio 2010 in Via __________ a __________ (doc. 27) e l'ha riportato sull'anno.
Giusta il citato art. 10 cpv. 1 lett. b LPC (cfr.
consid. 2.2), sono considerate spese riconosciute la pigione di un appartamento
e le relative spese accessorie (escluse le pigioni
rimaste insolute).
Per le persone sole, come visto, la legge federale
riconosce per il 2010 ed il 2011 un importo massimo annuo di Fr. 13'200.-.
Secondo l'art. 16c OPC-AVS/AI, quando appartamenti o case unifamiliari sono
occupati anche da persone escluse dal calcolo della PC, la pigione computabile
deve essere ripartita fra le singole persone. Le parti di pigione delle persone
escluse dal calcolo della PC non sono prese in considerazione nel calcolo della
prestazione complementare annua (cpv. 1). Di massima, l'ammontare della pigione è ripartito in parti uguali (cpv. 2).
L'art. 16c OPC-AVS/AI ha in pratica codificato quanto stabilito in
precedenza dalla giurisprudenza federale.
In una sentenza del 3 gennaio 2001 pubblicata in
DTF 127 V 10, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha
stabilito che il nuovo art. 16c OPC (in vigore dal 1° gennaio 1998) è conforme
alla legge e persegue lo scopo di evitare il finanziamento indiretto di persone
che non beneficiano delle prestazioni complementari. Va dunque confermata la
regola generale per cui, di norma, la pigione complessiva deve essere ripartita
per le persone che abitano nella stessa economia domestica (RCC 1977 pag. 567,
RCC 1974 pag. 512 consid. 2; STCA dell'11 novembre 1991 nella causa A.T., STCA del 21 febbraio 1992 nella causa A.T.), anche nel caso in cui il contratto di locazione è
intestato ad una sola persona (ZAK 1974 pag. 556). Lo stesso vale per i
figli a beneficio di una prestazione complementare che vivono con i genitori
(ZAK 1977 pag. 245). Secondo l'Alta Corte, infatti, ai fini della ripartizione
del canone locativo è determinante l'occupazione comune dei locali e non
tanto la questione di sapere chi ha versato la pigione o ha sottoscritto il
contratto (cfr. DTF 105 V 272 consid. 1).
Questa giurisprudenza è stata ribadita dal TFA in
una sentenza non pubblicata del 30 marzo 2001 (P 2/01).
La regola generale soffre tuttavia di eccezioni,
che vanno però concesse solo entro ristretti limiti e
devono essere ammesse con prudenza, ad esempio se uno degli inquilini occupa da
solo gran parte dell'abitazione oppure quando una persona accoglie gratuitamente nell'abitazione un'altra, poiché
vi è obbligata moralmente o giuridicamente (DTF 105 V 272).
In quest'ultimo caso, l'allora TFA ha ammesso l'eccezione
alla suddivisione in parti uguali del canone di locazione, in quanto la
titolare del contratto di locazione, affetta da disturbi fisici e psichici,
necessitava forzatamente delle cure erogatele dalla persona che divideva con
lei l'appartamento; in caso contrario avrebbe dovuto essere ricoverata in
istituto. Tali cure risultavano quindi di grande importanza per l'assicurata,
che aveva un grosso debito di riconoscenza nei confronti dell'amico (DTF 105 V
272; Carigiet/Koch,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000,
pag. 86; Rumo-Jungo,
Bundes-gesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassen- und
Invalidenversicherung in: e. Murer
und h-u.
Stauffer, Rechts-prechung des Bundesgerichts zum
Socialversicherungsrecht, Zurigo 1994, pag. 80).
Nella sentenza del 9 gennaio 2003 (P 76/01), in un
caso ticinese, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito
quanto segue:
" (…)
1.2
(…) La disposizione
è stata dichiarata conforme alla legge nella sentenza pubblicata in DTF 127 V 10, in quanto impedisce il finanziamento indiretto di persone che non fanno parte del calcolo della prestazione
complementare.
1.3
Dal testo di legge
emerge che la ripartizione della pigione non presuppone che l'abitazione
rispettivamente l'immobile siano stati locati insieme. È infatti sufficiente
che le persone interessate vivano insieme (VSI 2001 pag. 236 consid. 2a).
La convivenza non comporta tuttavia in ogni caso una ripartizione della
pigione tra i coabitanti. Da un lato essa viene effettuata solo quando
le persone che vivono nella medesima economia domestica non sono incluse nel
calcolo della PC. La suddivisione quindi non avviene nel caso di coniugi,
di persone con figli o orfani aventi diritto ad una rendita oppure partecipanti
alla rendita, che vivono sotto lo stesso tetto (cfr. art. 3a cpv. 4 LPC). Dall'altro
la giurisprudenza precedentemente in vigore in questo ambito non ha perso del
tutto la propria portata. Anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 16c OPC
AVS/AI quindi il fatto che una persona disponga della maggior parte
dell'appartamento rispettivamente che la vita in comune si fondi su un obbligo
morale o giuridico può provocare una diversa ripartizione della pigione
rispettivamente la rinuncia ad una suddivisione (VSI 2001 pag. 237 consid. 2b;
sentenza in re W. del 19 gennaio 2001 consid.
2b, P 26/00, DTF 105 V 273 consid. 2). In tale contesto eccezioni devono essere senz'altro ammesse
quando la vita in comune è riconducibile ad un obbligo di mantenimento di
diritto civile fondato sugli art. 276 e 277 CC. Se così non fosse si dovrebbe
procedere ad una ripartizione della pigione anche quando l'avente diritto alla prestazione
complementare vive con figli propri non inclusi nel calcolo della rendita. In
tale ipotesi una diversa soluzione sarebbe incompatibile con lo scopo
perseguito dalla LPC consistente nella copertura in maniera adeguata dei
bisogni esistenziali in considerazione delle circostanze concrete personali ed
economiche. Una diversa soluzione sarebbe del resto inammissibile tenuto conto
del principio costituzionale dell'uguaglianza di trattamento. Infatti
assicurati con figli senza diritto alla rendita sarebbero svantaggiati non solo
rispetto ad assicurati senza figli, ma anche nei confronti di quelli con figli
con diritto alla rendita (VSI 2001 pag. 237 consid. 2b).
(…)
2.
In concreto dagli atti
emerge che i coniugi A. convivono con il figlio maggiorenne, in quanto a loro
dire egli non potrebbe permettersi un'economia domestica propria. Essi si
curano quindi parzialmente del suo mantenimento. Malgrado ciò essi non
possono tuttavia avvalersi delle eccezioni al principio della ripartizione del
canone di locazione su tutti i coabitanti. In effetti, da un lato, in quanto
maggiorenne, non beneficiario di una rendita, il figlio dei ricorrenti non è
compreso in alcun modo nel calcolo della prestazione complementare dei genitori
(cfr. art. 3a cpv. 7 lett. a LPC; art. 7 e 8 OPC
AVS/AI). Dall'altro per lo stesso motivo egli non può avvalersi di un obbligo
di mantenimento da parte dei genitori secondo l'art. 276 e
277.
CC. Nel ricorso, infine, non è neppure stato addotto che i
ricorrenti occuperebbero la maggior parte dell'appartamento né che il figlio si
prende cura dei genitori (sentenza in re W. del 19 gennaio 2001 consid. 2b, P
26/00).
Alla luce di questi
fatti, quindi, correttamente l'istanza inferiore ha concluso che il computo
integrale della pigione a carico dei ricorrenti configurerebbe un finanziamento
illegale di persona non facente parte del calcolo della prestazione
complementare.
Da questo punto di
vista, in quanto infondato, il ricorso dev'essere respinto.
(…) (sottolineature
della redattrice).
Nel caso giudicato il 10 giugno 2002 (Inc. n.
33.2001
) questo Tribunale rammentava come l'UFAS ha commentato l'art. 16c
OPC-AVS/AI (Pratique VSI 1998 pag. 35):
" (…) Le 1er alinéa indique quand il y a lieu de
procéder à une répartition du loyer. Il s'agit d'empêcher que les PC aient
également à intervenir à l'endroit de personnes qui ne sont pas prises en
compte dans le calcul PC. On ne précise pas davantage la nature du loyer qui
doit être partagé. En règle générale, lorsque l'appartement appartient à une
tierce personne, c'est le loyer prévu qui sera partagé. Si l'appartement ou
la maison occupée l'est conjointement avec le propriétaire, l'usufruitier ou le
titulaire d'un droit d'habitation, c'est le montant de la valeur locative qui
sera en règle générale réparti entre toutes les personnes. Le 2e alinéa indique
comment la répartition doit être opérée. En principe, elle se fera par têtes,
et non selon le nombre des pièces occupées ou de m2. Des dérogations sont
possibles, d'où l'utilisation de l'expression "en principe."
(…)" (le evidenziature sono della redattrice).
Il TCA ha ammesso la divisione per due della
pigione - come indicato dall'amministrazione - in un altro caso di convivenza
tra madre e figlia (decisione del 14 giugno 2002, Inc. n. 33.2001.82).
In altra sentenza dell'11 settembre 2002 questo
Tribunale ha ritenuto che due conviventi in età che avevano congiuntamente
sottoscritto un contratto di locazione dovevano vedersi imputare la pigione in
ragione di ½ ciascuno (inc. n. 33.2002.25).
Nel giudizio del 6 settembre 2006 (inc. n. 33.2006.5),
il TCA ha ritenuto che l'occupazione dell'abitazione da parte del ricorrente e
di una signora, che svolgeva le faccende domestiche per conto del primo a causa
dei suoi numerosi impedimenti di salute, sia paritaria e che pertanto la
pigione lorda andava regolarmente suddivisa in parti uguali fra i due
conviventi, non essendo il ricorrente neppure obbligato giuridicamente o
moralmente ad ospitare questa signora. All'assicurato è stata computata a titolo di pigione lorda la metà dell'intero costo.
Anche nella sentenza del 18 novembre 2009 (inc.
n. 33.2009.7) il TCA ha suddiviso il costo della pigione lorda tra il padre in
età AVS e la figlia maggiorenne convivente.
Nel caso di specie, poiché dagli atti di causa
risulta il pagamento dell'affitto di una stanza per il solo mese di luglio 2010
e poi il 28 aprile 2011 il rappresentante dell'assicurato ha comunicato alla
Cassa di compensazione che l'interessato ha domicilio presso una conoscente in
Via __________ a __________, questo Tribunale, per potere determinare l'esatto
ammontare della pigione ascrivibile al ricorrente, l'ha interpellato
chiedendogli dove ha abitato nel periodo in questione e quanto pagava d'affitto
(doc. XVII).
L'assicurato ha dichiarato che dopo essere stato
sfrattato dalla Polizia dal suo negozietto di Via __________ a __________,
provvisoriamente ha alloggiato presso un amico a __________, versandogli Fr.
300.
- per l'affitto della camera. Dal luglio 2010 si è poi spostato in Via __________
sempre a __________, dove ha preso domicilio presso l'amica __________, e dove
risiede tuttora. Egli non può però pagare una partecipazione al costo
dell'affitto, ma contribuisce all'andamento della comunione domestica in
natura, ovvero apportando dei generi alimentari che preleva dal suo negozio.
Il contratto d'affitto dell'appartamento di Via __________
prodotto dal ricorrente (doc. XIX/5) è a nome di __________ e prevede una
pigione mensile netta di Fr. 1'100.-. Le spese accessorie non sono state
quantificate, quindi non v'è un pagamento mensile anticipato a questo scopo.
Pertanto, va inteso che il costo della locazione comprende anche dette spese.
Si deve quindi ritenere che la pigione mensile lorda
assomma a Fr. 1'100.- rispettivamente a Fr. 13'200.- annui.
Ora, in virtù della giurisprudenza esposta, la
circostanza che il contratto di locazione citato sia a nome di terzi non
influisce sulla possibilità per l'assicurato, convivente con la conduttrice, di
beneficiare dell'art. 16c OPC-AVS/AI.
Pertanto, siccome la convivente del ricorrente
non è un familiare strictu sensu e quindi per definizione è esclusa,
come tale, dal calcolo della prestazione complementare annua dell'assicurato, la sua parte di pigione non
deve essere presa in considerazione nel calcolo della prestazione complementare
annua del ricorrente (art. 16 cpv. 1 2a frase OPC-AVSAI).
Si ottiene così che la pigione lorda deve essere
ripartita fra le singole persone che abitano l'appartamento locato e solo metà della
pigione annua lorda di Fr. 13'200.- (1/2 imputabili a RI 1 e 1/2 ascrivibili
a __________) deve essere computata all'interessato.
In conclusione, quindi, la pigione lorda
computabile all'insorgente assomma a Fr. 6'600.-.
L'assicurato ha poi indicato nel suo scritto del
4.
ottobre 2011 (doc. XIX) che dal 1° novembre 2011 dovrà far fronte, unitamente
alla compagna, che sarà co-intestataria del nuovo contratto di locazione e
quindi co-conduttrice ed anche co-responsabile, del pagamento dell'affitto
dell'appartamento che locheranno insieme in Via __________ a __________.
In tale evenienza, spetterà alla Cassa di
compensazione ricalcolare il diritto alle PC dell'assicurato dal 1° novembre
2011.
tenendo conto di questo nuovo importo, sempre riportato però sulla sola
testa del ricorrente.
2.14.5
Infine, v'è da
computare ancora il fabbisogno vitale che, come indicato in precedenza,
nell'anno 2010 ammontava a Fr. 18'720.- mentre nel 2011 è pari a Fr.
19'050.-.
2.15
Stanti le
considerazioni che precedono, le spese riconosciute dell'assicurato assommano dunque dal luglio 2010
al dicembre 2010 a Fr. 39'414.- (Fr. 4'692.- [contributo cassa malati] + Fr. 7'200.- [pensioni alimentari] +
Fr. 2'202.- [spese di manutenzione])
+ Fr. 6'600.- [½ pigione lorda]
+ Fr. 18'720.- [fabbisogno vitale per persona sola]).
Dal 1° gennaio 2011 dette spese sono invece pari
a Fr. 40'044.- (Fr. 4'992.- [contributo cassa malati] + Fr. 7'200.- [pensioni alimentari per
la ex moglie] + Fr. 2'202.-
[spese di manutenzione]) + Fr. 6'600.- [½ pigione lorda] + Fr. 19'050.- [fabbisogno vitale per persona
sola]).
2.16
Come visto in
ingresso, la prestazione complementare annua a cui il ricorrente ha diritto è
pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art.
9.
cpv. 1 LPC).
In concreto, deducendo dai redditi computabili di
Fr. 33'775.- le spese
riconosciute ammontanti a Fr. 39'414.-, si ottiene per l'anno 2010 (da luglio a dicembre)
un'eccedenza di spese riconosciute
di Fr. 5'639.-, alla quale va
però ancora dedotto il contributo fisso di Fr. 4'692.- per l'assicurazione
malattia (art. 54a cpv. 1 OPC-AVS/AI).
L'insorgente ha così diritto ad una prestazione complementare annua di
Fr. 947.-, corrispondente a Fr. 79.- mensili.
Per il 2011, ritenute delle spese
riconosciute di Fr. 40'044.- e dei redditi computabili di Fr. 33'038.-, si ha
un'eccedenza di spese riconosciute ammontante a Fr. 7'006.-. Dedotto il
contributo fisso di Fr. 4'992.- per l'assicurazione malattia, l'assicurato ha
diritto ad una prestazione complementare annua di Fr. 2'014.-,
pari a Fr. 168.- al mese.
2.17
Viste le
considerazioni esposte, la decisione impugnata va annullata ed il ricorso deve
essere accolto.
Gli atti vanno pertanto rinviati
all'amministrazione per la resa di una nuova decisione che tenga conto del
nuovo importo sia della sostanza computabile sia della pigione lorda e che
attribuisca conseguentemente all'assicurato la prestazione complementare
mensile che ne deriva a dipendenza del periodo in oggetto.
Al ricorrente, rappresentato e vincente in causa, vanno attribuite delle
ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ La
decisione impugnata è annullata e gli atti vanno rinviati alla Cassa cantonale di
compensazione per l'emanazione di due nuove decisioni relative ai periodi portanti
dal mese di luglio 2010 al mese di dicembre 2010 e dal 1° gennaio 2011 in poi.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa cantonale di compensazione verserà all'assicurato
la somma di Fr. 1'000.- a titolo di ripetibili (IVA compresa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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