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Decisione

33.2011.7

Compensazione delle prestazioni complementari attribuite (posteriormente) all'assicurata con le prestazioni assistenziali anticipate dall'USSI. Se USSI ha versato prestazioni anticipate,il minimo vita

10 agosto 2011Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

decisione del 6 gennaio 2011 (doc. 17) l'Ufficio assicurazione invalidità ha assegnato

a RI 1 il diritto ad una mezza rendita d'invalidità con grado AI del 50% dal 1°

giugno 2008, ciò che corrisponde ad una rendita mensile AI di Fr. 893.- dal 1° giugno

2008 al 31 dicembre 2008 per un pagamento retroattivo totale di Fr. 6'251.-, ad

una rendita mensile AI di Fr. 921.- per gli anni 2009 e 2010 per un totale di

Fr. 22'104.- e ad una rendita mensile per l'anno 2011 di Fr. 938.-. Da questa

somma l'UAI ha dedotto Fr. 28'355.- - esclusa la mensilità di gennaio 2011 -, che

ha posto in compensazione con l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento

che ha anticipato le prestazioni sociali (doc. 19).

Contro questa

decisione l'assicurata ha formulato ricorso al TCA (32.2011.55), che viene

evaso con decisione separata odierna.

B. Il

12 gennaio 2010 (recte: 2011) (doc. 27) l'assicurata ha postulato

una prestazione complementare all'AI, che la Cassa cantonale di compensazione

ha evaso il 2 marzo 2011 emettendo tre distinte decisioni di concessione di

prestazioni complementari.

La prima verteva sul

periodo dal 1° giugno 2009 al 31 dicembre 2009 (doc. 72), periodo in cui

l'amministrazione ha fissato in Fr. 1'454.- il diritto mensile alle PC, ma il

pagamento del totale di Fr. 10'178.- è stato trattenuto e versato all'Ufficio

del sostegno e dell'inserimento sociale (USSI) quale compensazione.

Con la seconda decisione

(doc. 69) la Cassa ha fissato il diritto alle prestazioni complementari per

l'intero anno 2010 sempre in Fr. 1'454.-, ma non ha versato all'assicurato la

somma di Fr. 17'448.-, poiché l'ha girata direttamente all'Ufficio del sostegno

sociale e dell'inserimento a titolo di compensazione.

Infine, la terza

decisione (doc. 76) relativa al periodo da gennaio 2011 in poi ha stabilito in Fr. 595.- il diritto alle PC, quindi in complessivi Fr. 1'190.- dovuti fino

all'emanazione della decisione di concessione di prestazioni complementari, ma

anche in tale evenienza l'importo è stato girato all'USSI quale compensazione.

C. Con

decisione su opposizione del 18 aprile 2011 (doc. A) la Cassa cantonale di

compensazione ha respinto l'opposizione del 4 aprile 2011 (doc. 84)

dell'assicurata, evidenziando di essere legittimata, giusta l'art. 22 cpv. 4

OPC-AVS/AI, a compensare con l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento

gli importi che esso ha anticipato quando il diritto alle prestazioni

complementari era sospeso e di non conoscere in dettaglio i singoli importi anticipati

né lo scopo al quale erano destinati.

L'amministrazione ha

inoltre precisato che l'USSI le ha chiesto in compensazione la somma di Fr.

46'045.- a titolo di anticipi da recuperare, ma la Cassa di compensazione ne ha

riversati (solo) Fr. 28'816.-, ossia la cifra a sua disposizione.

Infine, la Cassa si è

detta incompetente per decidere sulle lamentele dell'assicurata circa l'obbligo

di restituire detti anticipi.

D. Il

14 maggio 2011 (doc. I) RI 1 ha formulato ricorso al Tribunale chiedendo "l'abrogazione

dell'obbligo di restituzione per gravi motivi economici" e "la

restituzione della somma degli averi retroattivi spettanti relativi alle

prestazioni complementari che ammonta a fr. 28'816.-". La ricorrente

ha sostanzialmente evidenziato che la compensazione effettuata dalla Cassa di

compensazione non tiene conto del suo disagio economico.

In particolare, l'insorgente

ha evidenziato "l'inefficienza dell'Ufficio del sostegno sociale che mi

ha procurato e procura tuttora delle difficoltà reali a vivere con dignità.

Inoltre, le mie condizioni di salute sono peggiorate. (…)" e si è

lamentata che "Le prestazioni versatemi in questi anni non erano in

alcun modo adeguate a garantire un'esistenza dignitosa, dovendo fare capo più

volte all'aiuto di parenti e amici per l'acquisto di generi alimentari di prima

necessità." (doc. I pag. 2). Il comportamento adottato dall'USSI, a

suo dire, avrebbe leso diversi suoi diritti costituzionali. Attualmente vive

con un'entrata mensile di Fr. 2'317,20 (Fr. 938.- [rendita d'invalidità] + Fr.

595.- [prestazione complementare] + Fr. 784,20 [indennità di disoccupazione]),

a cui va dedotta la pigione di Fr. 1'550.-, per avere quindi a disposizione per

sé e per il figlio maggiorenne agli studi (solo) Fr. 767,20 al mese.

E. Nella

risposta di causa del 24 maggio 2011 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione

ha proposto di respingere il ricorso, evidenziando che il suo compito si limita

ad applicare l'art. 22 cpv. 4 OPC-AVS/AI, mentre sulla legittimità della

richiesta di restituzione degli anticipi prestati dall'USSI e sull'obbligo

stesso di restituzione non può esprimersi, non essendo competente.

Le altre censure

sollevate dall'assicurata non sono state ritenute come elementi nuovi

suscettibili di modificare la decisione impugnata, che perciò l'amministrazione

ha riconfermato.

F. La

ricorrente ha osservato il 7 giugno 2011 (doc. V) che l'Ufficio del sostegno

sociale e dell'inserimento sarebbe la causa dei suoi disagi finanziari, che è

peggiorata negli ultimi mesi a seguito sia della morte del convivente, che la

manteneva, sia della sua malattia, che le impedisce di lavorare a tempo pieno.

Ha quindi ribadito la richiesta di restituzione della somma di Fr. 28'816.- che

la Cassa di compensazione non le ha versato quale PC girandola invece all'USSI,

il cui operato l'assicurata contesta fermamente, ricordando che giusta l'art.

43 Las detto Ufficio avrebbe potuto rinunciare alla richiesta di restituzione per

evitare un eccessivo e ingiustificato aggravio delle sue condizioni economiche.

Il 10 giugno 2011

(doc. VII) la Cassa ha osservato come le censure della ricorrente siano

sostanzialmente le stesse del ricorso e che quindi non può pronunciarsi non

essendo competente.

La ricorrente ha infine

rilevato che la Cassa non è entrata nel merito della causa, ma si è soffermata su

disquisizioni di carattere formale: ha di nuovo chiesto la restituzione delle

PC (doc. IX).

La Cassa non ha più

formulato osservazioni (doc. X).

considerato in diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 8C_855/2010

dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del

7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).

nel merito

Considerandi

2.

Fondandosi

sull'art. 112 cpv. 2

lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed, l'Assemblea

federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed.

specifico per le prestazioni complementari ed il nuovo art. 112c Cost.

fed. relativo all'aiuto agli anziani

ed ai disabili, fissandone l'entrata

in vigore il 1° gennaio 2008.

Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale

non è coperto dall'assicurazione

vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità

delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di

Confederazione e Cantoni (cpv. 2).

In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni

provvedono all'aiuto e alle

cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A

questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).

In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il

1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per

far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112

cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).

Questa nozione è più

ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo

(art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le

persone anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC

1991.

pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,

"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale"

in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I

limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite

dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg.

52.

e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio

concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni

complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

3.

Hanno

diritto a prestazioni complementari le persone domiciliate e dimoranti abitualmente

in Svizzera se hanno diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità (art.

4.

cpv. 1 lett. c LPC).

L'importo della prestazione complementare

annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili

(art. 9 cpv. 1 LPC).

Beneficiaria dal 1°

giugno 2008 di una rendita AI, la ricorrente ha contestato che la Cassa

cantonale di compensazione abbia compensato il suo diritto alle prestazioni

complementari per il periodo dal 1° giugno 2009 al 28 febbraio 2011 con gli

anticipi versati dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento. Ella

ritiene, infatti, che detto Ufficio non le abbia versato delle prestazioni

adeguate a garantire un'esistenza dignitosa né abbia adottato misure di

reinserimento professionale. Viste le entrate mensili attuali di Fr. 2'317,20,

che non le permetterebbero di vivere dignitosamente, la ricorrente ha chiesto

che la somma di Fr. 28'816.- corrispondente al suo diritto alle prestazioni

complementari non sia restituito all'USSI, ma che le sia versato regolarmente dalla

Cassa di compensazione per potere fare fronte ai suoi bisogni.

Occorre dunque

verificare se il procedere dell'amministrazione mediante compensazione sia

corretto.

4.

A

dipendenza del suo diritto ad una mezza rendita d'invalidità retroattivamente

dal 1° giugno 2008, la ricorrente beneficia di prestazioni complementari (art.

4.

cpv. 1 lett. c LPC) dal 1° giugno 2009, ovvero il suo diritto è sorto il mese

in cui è stata presentata la domanda di rendita AI (art. 22 cpv. 1 OPC-AVS/AI).

Nel giugno 2009 l'assicurata ha infatti depositato la domanda di prestazioni dall'assicurazione invalidità

essendo inabile al lavoro al 50%. Nell'attesa di ricevere la decisione

dell'Ufficio AI, la ricorrente non disponeva di sufficienti risorse economiche,

motivo per cui è intervenuto l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento

che le ha anticipato gli importi necessari al sostentamento.

In effetti, il 22

dicembre 2010 (doc. 1) l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento ha

avvisato il Servizio delle prestazioni complementari dell'Istituto delle

assicurazioni sociali che ha concesso e concede all'assicurata sussidi di

sostegno sociale in attesa del riconoscimento della prestazione complementare.

Pertanto, l'USSI ha rivendicato la prestazione complementare che sarebbe stata

riconosciuta all'interessata dalla nascita del diritto fino al mese di

pagamento.

Terminati gli

accertamenti, il 6 gennaio 2011 (doc. 19) l'Ufficio AI ha emesso una decisione

formale con cui ha concesso all'assicurata una rendita ordinaria semplice d'invalidità

di Fr. 893.- al mese dal 1° giugno 2008 al 31 dicembre 2008 (Fr. 6'251.-), di

Fr. 921.- al mese per gli anni 2009 e 2010 (Fr. 22'104.-) e di Fr. 938.- mensili

dal 1° gennaio 2011.

Facendo seguito al summenzionato

scritto, il 22 febbraio 2011 (doc. 80) la Cassa cantonale di compensazione ha

informato l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento che con decisione

che sarebbe stata emanata nel corso del mese di marzo 2011 l'assicurata sarebbe stata posta retroattivamente al beneficio di una prestazione complementare

dal 1° giugno 2009. Pertanto, avendo già ottenuto la dichiarazione di cessione

degli arretrati firmata dall'assicurata, per potere quantificare l'ammontare

dovutogli, la Cassa ha chiesto all'USSI di precisare i versamenti effettuati

dal 1° giugno 2009 al 28 febbraio 2011.

L'Ufficio del sostegno

sociale e dell'inserimento ha risposto quantificando in Fr. 46'045.- le

prestazioni versate all'assicurata nel periodo citato (doc. 79).

È dunque sulla scorta

di questa informazione che la Cassa di compensazione ha emesso il 2 marzo 2011

tre decisioni di fissazione delle prestazioni complementari riferite,

distintamente, a tre periodi diversi, in cui ha però compensato le prestazioni

complementari dovute all'assicurata girandole direttamente all'USSI nella

misura a sua disposizione, ossia Fr. 28'816.-.

Più precisamente, la

Cassa cantonale di compensazione, una volta stabilito il diritto alle

prestazioni complementari dell'assicurata, non le ha versato gli importi dovuti

(dal 1° giugno 2009 al 31 dicembre 2009: Fr. 1'454.- x 7 mesi = Fr. 10'178.-, dal

1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010: Fr. 1'454.- x 12 mesi = Fr. 17'448.-, dal

1° gennaio 2011 al 28 febbraio 2011: Fr. 595.- x 2 mesi = Fr. 1'190.-), ma li

ha compensati con gli anticipi versati dall'Ufficio del sostegno sociale e

dell'inserimento all'interessata.

5.

Giusta

l'art. 22 cpv. 1 LPGA, il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né

costituito in pegno. Qualsiasi cessione o costituzione in pegno è nulla.

Per l'art. 22 cpv. 2

LPGA, i versamenti retroattivi di prestazioni dell'assicuratore sociale possono

tuttavia essere ceduti:

a. al datore di

lavoro o all'assistenza pubblica o privata, se questi versano anticipi;

b. a un'assicurazione

che fornisce prestazioni anticipate.

L'art. 22 OPC-AVS/AI

tratta del pagamento di arretrati.

L'art. 22 cpv. 4

OPC-AVS/AI prevede che se, in attesa dell'assegnazione di prestazioni

complementari, un ente assistenziale pubblico o privato ha concesso a una

persona anticipi destinati al suo sostentamento durante un periodo per il quale

sono versate retroattivamente prestazioni complementari, l'anticipo può essere

rimborsato direttamente all'ente in questione al momento del pagamento

posticipato.

Secondo l'art. 33

lett. a Las (Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971), le prestazioni

assistenziali corrisposte ai maggiorenni vanno rimborsate quando vengono

effettuati dei versamenti a titolo di anticipo su prestazioni assicurative non

ancora corrisposte, al momento in cui tali prestazioni saranno esigibili. L'autorità

può parimenti esigere che le si versino direttamente gli arretrati (art. 32

Laps).

L'art. 32 cpv. 1 Laps

(Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5

giugno 2000) prevede che l'organismo pubblico che, in vista della concessione

di un'altra prestazione sociale ai sensi della Laps, di un sussidio per la riduzione

dei premi per l'assicurazione di base contro le malattie o di una prestazione

delle assicurazioni sociali, ha effettuato anticipi di prestazioni sociali ai

sensi della presente legge, può esigere che gli si versi direttamente

l'arretrato, fino a concorrenza dei suoi anticipi e per il periodo nel quale

essi sono stati concessi.

Alla procedura sono

applicabili le disposizioni emanate dall'Ufficio federale delle assicurazioni

sociali in materia di prestazioni AVS e AI (art. 32 cpv. 2 Laps).

L'art. 10c Reg.Laps enuncia, poi, che:

" 1 L'organismo pubblico che ha beneficiato degli anticipi prende contatto

con l'organismo pubblico che ha versato gli anticipi.

2.

L'organismo pubblico che ha versato gli anticipi comunica all'organismo

che ne ha beneficiato:

a)

l'importo dell'anticipo effettuato;

b)

il periodo per il quale ha effettuato l'anticipo.

3.

Sulla scorta dei dati ottenuti, l'organismo pubblico

che ha beneficiato degli anticipi procede al necessario rimborso.".

Applicando al caso

concreto le norme esposte, è quindi a giusta ragione che la Cassa cantonale di

compensazione ha provveduto a riversare direttamente all'Ufficio del sostegno

sociale e dell'inserimento gli anticipi di prestazioni effettuati alla ricorrente

"in sostituzione" delle prestazioni complementari giunte più tardi.

In effetti, non appena

il diritto alle prestazioni complementari è divenuto esigibile nel marzo 2011

con effetto dal 1° giugno 2009, i versamenti effettuati dall'USSI all'assicurata

a titolo di anticipo dovevano essergli rimborsati sin dalla nascita del diritto

alle PC, trattandosi di versamenti di un ente assistenziale pubblico.

Nella fattispecie, la

somma di Fr. 28'816.- (Fr. 10'178.- + Fr. 17'448.- + Fr. 1'190.-) corrisponde all'importo

che la Cassa cantonale ha erogato all'assicurata dal 1° giugno 2009 al 28 febbraio

2011, ossia nel periodo di diritto alle prestazioni complementari.

6.

In

primo luogo, il TCA evidenzia che per procedere alla compensazione di crediti

scaduti con anticipi concessi da terzi, non è necessario che l'autorità che ha

proceduto ad erogare gli anticipi emetta una decisione al riguardo. Essa deve,

per contro, annunciare alla Cassa di compensazione AVS/AI competente (nel caso si

tratti, per esempio, di rendite AI arretrate), tramite il relativo formulario,

la propria pretesa di rimborso.

In merito alla critica

della ricorrente secondo cui, in sostanza, l'importo che la Cassa di

compensazione intende girare all'Ufficio del sostegno sociale e

dell'inserimento dovrebbe esserle regolarmente versato stanti le sue precarie

condizioni finanziarie non riuscendo altrimenti a vivere dignitosamente con la

sola rendita d'invalidità (Fr. 938.-), la prestazione complementare (Fr. 595.-)

e l'indennità di disoccupazione (Fr. 784,20), peraltro terminata il 15 maggio

2011, questo Tribunale rileva che la compensazione dell'ammontare di Fr.

28'816.- non va a sfavore dell'insorgente.

Anzi. Non va infatti

dimenticato che l'assicurata ha già ricevuto questa somma a titolo di

anticipi di prestazioni sociali direttamente dall'Ufficio del sostegno sociale

e dell'inserimento in passato, nel momento in cui ne aveva bisogno.

Pertanto, non

procedere alla compensazione come legalmente previsto ma, come pretende

l'insorgente, versarle (ancora) questo importo, comporterebbe un suo indebito

arricchimento, ovvero si avrebbe una situazione di sovraindennizzo.

Infatti la ricorrente,

dopo avere già incassato negli anni scorsi gli anticipi dell'USSI,

beneficerebbe ora pure delle prestazioni complementari. Ciò è però

espressamente escluso dall'art. 69 cpv. 1 LPGA, secondo cui il concorso di

prestazioni delle varie assicurazioni sociali non deve provocare un

sovraindennizzo dell'avente diritto.

Per quanto attiene ancora

all'obiezione che la deduzione per compensazione di tale importo violerebbe la

sua dignità, conducendola ad uno stato di indigenza, questa Corte rileva che è

vero che la compensazione con la rendita può essere operata solo nella misura

in cui la deduzione di cui è oggetto la rendita non intacca il minimo vitale

riconosciuto ai sensi del diritto esecutivo (art. 93 LEF; DTF 115 V 343 consid.

2c, 111 V 103 consid. 3b; Valterio, op. cit., pag. 238; RCC 1983 pag. 70-71;

cfr. anche N. 10919 Direttive sulle rendite).

Nella fattispecie,

tuttavia, le censure sollevate dalla ricorrente non meritano accoglimento, in

quanto nel periodo cui si riferisce il versamento delle prestazioni arretrate (dal

1° giugno 2009 al 28 febbraio 2011) l'assicurata aveva comunque beneficiato di

prestazioni assistenziali, che già coprivano il suo minimo vitale.

Pertanto, tramite le

stesse è stata così garantita la copertura del suo minimo esistenziale e la sua

dignità non è stata calpestata, dato che le prestazioni assistenziali servono

proprio per garantire un'esistenza dignitosa a chi, senza altri mezzi a disposizione,

non può altrimenti far fronte ai propri bisogni minimi.

Nella recente sentenza

8C_55/2010 del 6 agosto 2010, pubblicata in DTF 136 V 286, l'Alta Corte ha chiaramente indicato che se l'autorità competente in materia di aiuto sociale ha

versato alla persona assicurata prestazioni anticipate per il periodo corrispondente

a quello delle rendite arretrate, il minimo vitale del diritto esecutivo non

costituisce un limite alla compensazione (cfr. anche DTF 121 V 126; STFA I

255/91 del 18 maggio 1992, consid. 2b; STCA del 18 giugno 2003, 32.2002.140;

STCA del 23 febbraio 2011, 32.2010.188).

La ricorrente ha fatto

inoltre valere che tale misura è anticostituzionale, siccome viola gli artt. 7

e 12 della Costituzione federale.

Da quanto precede

discende che nessuna disposizione costituzionale, né tanto meno quelle invocate

dall'assicurata, sono state quindi violate, perciò il ricorso va respinto su

questo punto.

Infine, quanto al

riferimento della ricorrente all'art. 43 Las, secondo cui l'autorità cantonale

può rinunciare totalmente o parzialmente al rimborso o al regresso se le circostanze

lo giustificano, questo Tribunale rileva come si tratti di una facoltà,

conferita all'USSI, di rinunciare a chiedere il rimborso e non di un obbligo di

procedere in tal senso.

Nell'evenienza

concreta l'autorità competente, procedendo con la compilazione dell'apposito

formulario 318.183 per la compensazione, ha dunque legittimamente ritenuto di

non fare capo a questa possibilità, ma di procedere regolarmente con la richiesta

di rimborso delle prestazioni assistenziali anticipate così come previsto dall'art.

33.

Las, avendo ora la ricorrente diritto alle prestazioni complementari e

quindi non violando in alcun modo, come evidenziato, la sua dignità. L’agire

della Cassa non è arbitrario. Si ribadisce il necessario rispetto dell’art. 69

LPGA.

Pertanto, anche questa

censura deve essere respinta.

7.

Stante

quanto precede, questo Tribunale deve concludere che, a ragione, la Cassa

cantonale di compensazione ha proceduto alla compensazione delle prestazioni

complementari di Fr. 28'816.- spettanti all'assicurata a favore, invece,

dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento.

La decisione su

opposizione deve pertanto essere confermata, ed il ricorso deve essere

integralmente respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in

3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella

impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o

del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata

e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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