33.2011.7
Compensazione delle prestazioni complementari attribuite (posteriormente) all'assicurata con le prestazioni assistenziali anticipate dall'USSI. Se USSI ha versato prestazioni anticipate,il minimo vita
10 agosto 2011Italiano19 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
33.2011.7
Data decisione, Autorità:
10.08.2011, TCA
Titolo:
Compensazione delle prestazioni complementari attribuite (posteriormente) all'assicurata con le prestazioni assistenziali anticipate dall'USSI. Se USSI ha versato prestazioni anticipate,il minimo vitale LEF non è un limite alla compensazione. Compensazione è corretta, altrimenti c'è sovraindennizzo
COMPENSAZIONE
DIRITTO ALLE PRESTAZIONI COMPLEMENTARI
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
art. 32 cpv. 1 LAPS
art. 33 let. a LAS
art. 43 LAS
art. 22 cpv. 2 let. b LPGA
art. 69 LPGA
art. 22 cpv. 4 OPC
Raccomandata
Incarto n.
33.2011.7
TB
Lugano
10 agosto
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 maggio 2011 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 18 aprile
2011 emanata da
Cassa cantonale di compensazione -
Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in
fatto
Fatti
A. Con
decisione del 6 gennaio 2011 (doc. 17) l'Ufficio assicurazione invalidità ha assegnato
a RI 1 il diritto ad una mezza rendita d'invalidità con grado AI del 50% dal 1°
giugno 2008, ciò che corrisponde ad una rendita mensile AI di Fr. 893.- dal 1° giugno
2008 al 31 dicembre 2008 per un pagamento retroattivo totale di Fr. 6'251.-, ad
una rendita mensile AI di Fr. 921.- per gli anni 2009 e 2010 per un totale di
Fr. 22'104.- e ad una rendita mensile per l'anno 2011 di Fr. 938.-. Da questa
somma l'UAI ha dedotto Fr. 28'355.- - esclusa la mensilità di gennaio 2011 -, che
ha posto in compensazione con l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento
che ha anticipato le prestazioni sociali (doc. 19).
Contro questa
decisione l'assicurata ha formulato ricorso al TCA (32.2011.55), che viene
evaso con decisione separata odierna.
B. Il
12 gennaio 2010 (recte: 2011) (doc. 27) l'assicurata ha postulato
una prestazione complementare all'AI, che la Cassa cantonale di compensazione
ha evaso il 2 marzo 2011 emettendo tre distinte decisioni di concessione di
prestazioni complementari.
La prima verteva sul
periodo dal 1° giugno 2009 al 31 dicembre 2009 (doc. 72), periodo in cui
l'amministrazione ha fissato in Fr. 1'454.- il diritto mensile alle PC, ma il
pagamento del totale di Fr. 10'178.- è stato trattenuto e versato all'Ufficio
del sostegno e dell'inserimento sociale (USSI) quale compensazione.
Con la seconda decisione
(doc. 69) la Cassa ha fissato il diritto alle prestazioni complementari per
l'intero anno 2010 sempre in Fr. 1'454.-, ma non ha versato all'assicurato la
somma di Fr. 17'448.-, poiché l'ha girata direttamente all'Ufficio del sostegno
sociale e dell'inserimento a titolo di compensazione.
Infine, la terza
decisione (doc. 76) relativa al periodo da gennaio 2011 in poi ha stabilito in Fr. 595.- il diritto alle PC, quindi in complessivi Fr. 1'190.- dovuti fino
all'emanazione della decisione di concessione di prestazioni complementari, ma
anche in tale evenienza l'importo è stato girato all'USSI quale compensazione.
C. Con
decisione su opposizione del 18 aprile 2011 (doc. A) la Cassa cantonale di
compensazione ha respinto l'opposizione del 4 aprile 2011 (doc. 84)
dell'assicurata, evidenziando di essere legittimata, giusta l'art. 22 cpv. 4
OPC-AVS/AI, a compensare con l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento
gli importi che esso ha anticipato quando il diritto alle prestazioni
complementari era sospeso e di non conoscere in dettaglio i singoli importi anticipati
né lo scopo al quale erano destinati.
L'amministrazione ha
inoltre precisato che l'USSI le ha chiesto in compensazione la somma di Fr.
46'045.- a titolo di anticipi da recuperare, ma la Cassa di compensazione ne ha
riversati (solo) Fr. 28'816.-, ossia la cifra a sua disposizione.
Infine, la Cassa si è
detta incompetente per decidere sulle lamentele dell'assicurata circa l'obbligo
di restituire detti anticipi.
D. Il
14 maggio 2011 (doc. I) RI 1 ha formulato ricorso al Tribunale chiedendo "l'abrogazione
dell'obbligo di restituzione per gravi motivi economici" e "la
restituzione della somma degli averi retroattivi spettanti relativi alle
prestazioni complementari che ammonta a fr. 28'816.-". La ricorrente
ha sostanzialmente evidenziato che la compensazione effettuata dalla Cassa di
compensazione non tiene conto del suo disagio economico.
In particolare, l'insorgente
ha evidenziato "l'inefficienza dell'Ufficio del sostegno sociale che mi
ha procurato e procura tuttora delle difficoltà reali a vivere con dignità.
Inoltre, le mie condizioni di salute sono peggiorate. (…)" e si è
lamentata che "Le prestazioni versatemi in questi anni non erano in
alcun modo adeguate a garantire un'esistenza dignitosa, dovendo fare capo più
volte all'aiuto di parenti e amici per l'acquisto di generi alimentari di prima
necessità." (doc. I pag. 2). Il comportamento adottato dall'USSI, a
suo dire, avrebbe leso diversi suoi diritti costituzionali. Attualmente vive
con un'entrata mensile di Fr. 2'317,20 (Fr. 938.- [rendita d'invalidità] + Fr.
595.- [prestazione complementare] + Fr. 784,20 [indennità di disoccupazione]),
a cui va dedotta la pigione di Fr. 1'550.-, per avere quindi a disposizione per
sé e per il figlio maggiorenne agli studi (solo) Fr. 767,20 al mese.
E. Nella
risposta di causa del 24 maggio 2011 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione
ha proposto di respingere il ricorso, evidenziando che il suo compito si limita
ad applicare l'art. 22 cpv. 4 OPC-AVS/AI, mentre sulla legittimità della
richiesta di restituzione degli anticipi prestati dall'USSI e sull'obbligo
stesso di restituzione non può esprimersi, non essendo competente.
Le altre censure
sollevate dall'assicurata non sono state ritenute come elementi nuovi
suscettibili di modificare la decisione impugnata, che perciò l'amministrazione
ha riconfermato.
F. La
ricorrente ha osservato il 7 giugno 2011 (doc. V) che l'Ufficio del sostegno
sociale e dell'inserimento sarebbe la causa dei suoi disagi finanziari, che è
peggiorata negli ultimi mesi a seguito sia della morte del convivente, che la
manteneva, sia della sua malattia, che le impedisce di lavorare a tempo pieno.
Ha quindi ribadito la richiesta di restituzione della somma di Fr. 28'816.- che
la Cassa di compensazione non le ha versato quale PC girandola invece all'USSI,
il cui operato l'assicurata contesta fermamente, ricordando che giusta l'art.
43 Las detto Ufficio avrebbe potuto rinunciare alla richiesta di restituzione per
evitare un eccessivo e ingiustificato aggravio delle sue condizioni economiche.
Il 10 giugno 2011
(doc. VII) la Cassa ha osservato come le censure della ricorrente siano
sostanzialmente le stesse del ricorso e che quindi non può pronunciarsi non
essendo competente.
La ricorrente ha infine
rilevato che la Cassa non è entrata nel merito della causa, ma si è soffermata su
disquisizioni di carattere formale: ha di nuovo chiesto la restituzione delle
PC (doc. IX).
La Cassa non ha più
formulato osservazioni (doc. X).
considerato in diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 8C_855/2010
dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del
7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
nel merito
Considerandi
2.
Fondandosi
sull'art. 112 cpv. 2
lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed, l'Assemblea
federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed.
specifico per le prestazioni complementari ed il nuovo art. 112c Cost.
fed. relativo all'aiuto agli anziani
ed ai disabili, fissandone l'entrata
in vigore il 1° gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale
non è coperto dall'assicurazione
vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità
delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di
Confederazione e Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni
provvedono all'aiuto e alle
cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A
questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il
1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per
far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112
cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).
Questa nozione è più
ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo
(art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le
persone anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC
1991.
pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,
"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale"
in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I
limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite
dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg.
52.
e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio
concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni
complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
3.
Hanno
diritto a prestazioni complementari le persone domiciliate e dimoranti abitualmente
in Svizzera se hanno diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità (art.
4.
cpv. 1 lett. c LPC).
L'importo della prestazione complementare
annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili
(art. 9 cpv. 1 LPC).
Beneficiaria dal 1°
giugno 2008 di una rendita AI, la ricorrente ha contestato che la Cassa
cantonale di compensazione abbia compensato il suo diritto alle prestazioni
complementari per il periodo dal 1° giugno 2009 al 28 febbraio 2011 con gli
anticipi versati dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento. Ella
ritiene, infatti, che detto Ufficio non le abbia versato delle prestazioni
adeguate a garantire un'esistenza dignitosa né abbia adottato misure di
reinserimento professionale. Viste le entrate mensili attuali di Fr. 2'317,20,
che non le permetterebbero di vivere dignitosamente, la ricorrente ha chiesto
che la somma di Fr. 28'816.- corrispondente al suo diritto alle prestazioni
complementari non sia restituito all'USSI, ma che le sia versato regolarmente dalla
Cassa di compensazione per potere fare fronte ai suoi bisogni.
Occorre dunque
verificare se il procedere dell'amministrazione mediante compensazione sia
corretto.
4.
A
dipendenza del suo diritto ad una mezza rendita d'invalidità retroattivamente
dal 1° giugno 2008, la ricorrente beneficia di prestazioni complementari (art.
4.
cpv. 1 lett. c LPC) dal 1° giugno 2009, ovvero il suo diritto è sorto il mese
in cui è stata presentata la domanda di rendita AI (art. 22 cpv. 1 OPC-AVS/AI).
Nel giugno 2009 l'assicurata ha infatti depositato la domanda di prestazioni dall'assicurazione invalidità
essendo inabile al lavoro al 50%. Nell'attesa di ricevere la decisione
dell'Ufficio AI, la ricorrente non disponeva di sufficienti risorse economiche,
motivo per cui è intervenuto l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento
che le ha anticipato gli importi necessari al sostentamento.
In effetti, il 22
dicembre 2010 (doc. 1) l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento ha
avvisato il Servizio delle prestazioni complementari dell'Istituto delle
assicurazioni sociali che ha concesso e concede all'assicurata sussidi di
sostegno sociale in attesa del riconoscimento della prestazione complementare.
Pertanto, l'USSI ha rivendicato la prestazione complementare che sarebbe stata
riconosciuta all'interessata dalla nascita del diritto fino al mese di
pagamento.
Terminati gli
accertamenti, il 6 gennaio 2011 (doc. 19) l'Ufficio AI ha emesso una decisione
formale con cui ha concesso all'assicurata una rendita ordinaria semplice d'invalidità
di Fr. 893.- al mese dal 1° giugno 2008 al 31 dicembre 2008 (Fr. 6'251.-), di
Fr. 921.- al mese per gli anni 2009 e 2010 (Fr. 22'104.-) e di Fr. 938.- mensili
dal 1° gennaio 2011.
Facendo seguito al summenzionato
scritto, il 22 febbraio 2011 (doc. 80) la Cassa cantonale di compensazione ha
informato l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento che con decisione
che sarebbe stata emanata nel corso del mese di marzo 2011 l'assicurata sarebbe stata posta retroattivamente al beneficio di una prestazione complementare
dal 1° giugno 2009. Pertanto, avendo già ottenuto la dichiarazione di cessione
degli arretrati firmata dall'assicurata, per potere quantificare l'ammontare
dovutogli, la Cassa ha chiesto all'USSI di precisare i versamenti effettuati
dal 1° giugno 2009 al 28 febbraio 2011.
L'Ufficio del sostegno
sociale e dell'inserimento ha risposto quantificando in Fr. 46'045.- le
prestazioni versate all'assicurata nel periodo citato (doc. 79).
È dunque sulla scorta
di questa informazione che la Cassa di compensazione ha emesso il 2 marzo 2011
tre decisioni di fissazione delle prestazioni complementari riferite,
distintamente, a tre periodi diversi, in cui ha però compensato le prestazioni
complementari dovute all'assicurata girandole direttamente all'USSI nella
misura a sua disposizione, ossia Fr. 28'816.-.
Più precisamente, la
Cassa cantonale di compensazione, una volta stabilito il diritto alle
prestazioni complementari dell'assicurata, non le ha versato gli importi dovuti
(dal 1° giugno 2009 al 31 dicembre 2009: Fr. 1'454.- x 7 mesi = Fr. 10'178.-, dal
1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010: Fr. 1'454.- x 12 mesi = Fr. 17'448.-, dal
1° gennaio 2011 al 28 febbraio 2011: Fr. 595.- x 2 mesi = Fr. 1'190.-), ma li
ha compensati con gli anticipi versati dall'Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento all'interessata.
5.
Giusta
l'art. 22 cpv. 1 LPGA, il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né
costituito in pegno. Qualsiasi cessione o costituzione in pegno è nulla.
Per l'art. 22 cpv. 2
LPGA, i versamenti retroattivi di prestazioni dell'assicuratore sociale possono
tuttavia essere ceduti:
a. al datore di
lavoro o all'assistenza pubblica o privata, se questi versano anticipi;
b. a un'assicurazione
che fornisce prestazioni anticipate.
L'art. 22 OPC-AVS/AI
tratta del pagamento di arretrati.
L'art. 22 cpv. 4
OPC-AVS/AI prevede che se, in attesa dell'assegnazione di prestazioni
complementari, un ente assistenziale pubblico o privato ha concesso a una
persona anticipi destinati al suo sostentamento durante un periodo per il quale
sono versate retroattivamente prestazioni complementari, l'anticipo può essere
rimborsato direttamente all'ente in questione al momento del pagamento
posticipato.
Secondo l'art. 33
lett. a Las (Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971), le prestazioni
assistenziali corrisposte ai maggiorenni vanno rimborsate quando vengono
effettuati dei versamenti a titolo di anticipo su prestazioni assicurative non
ancora corrisposte, al momento in cui tali prestazioni saranno esigibili. L'autorità
può parimenti esigere che le si versino direttamente gli arretrati (art. 32
Laps).
L'art. 32 cpv. 1 Laps
(Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5
giugno 2000) prevede che l'organismo pubblico che, in vista della concessione
di un'altra prestazione sociale ai sensi della Laps, di un sussidio per la riduzione
dei premi per l'assicurazione di base contro le malattie o di una prestazione
delle assicurazioni sociali, ha effettuato anticipi di prestazioni sociali ai
sensi della presente legge, può esigere che gli si versi direttamente
l'arretrato, fino a concorrenza dei suoi anticipi e per il periodo nel quale
essi sono stati concessi.
Alla procedura sono
applicabili le disposizioni emanate dall'Ufficio federale delle assicurazioni
sociali in materia di prestazioni AVS e AI (art. 32 cpv. 2 Laps).
L'art. 10c Reg.Laps enuncia, poi, che:
" 1 L'organismo pubblico che ha beneficiato degli anticipi prende contatto
con l'organismo pubblico che ha versato gli anticipi.
2.
L'organismo pubblico che ha versato gli anticipi comunica all'organismo
che ne ha beneficiato:
a)
l'importo dell'anticipo effettuato;
b)
il periodo per il quale ha effettuato l'anticipo.
3.
Sulla scorta dei dati ottenuti, l'organismo pubblico
che ha beneficiato degli anticipi procede al necessario rimborso.".
Applicando al caso
concreto le norme esposte, è quindi a giusta ragione che la Cassa cantonale di
compensazione ha provveduto a riversare direttamente all'Ufficio del sostegno
sociale e dell'inserimento gli anticipi di prestazioni effettuati alla ricorrente
"in sostituzione" delle prestazioni complementari giunte più tardi.
In effetti, non appena
il diritto alle prestazioni complementari è divenuto esigibile nel marzo 2011
con effetto dal 1° giugno 2009, i versamenti effettuati dall'USSI all'assicurata
a titolo di anticipo dovevano essergli rimborsati sin dalla nascita del diritto
alle PC, trattandosi di versamenti di un ente assistenziale pubblico.
Nella fattispecie, la
somma di Fr. 28'816.- (Fr. 10'178.- + Fr. 17'448.- + Fr. 1'190.-) corrisponde all'importo
che la Cassa cantonale ha erogato all'assicurata dal 1° giugno 2009 al 28 febbraio
2011, ossia nel periodo di diritto alle prestazioni complementari.
6.
In
primo luogo, il TCA evidenzia che per procedere alla compensazione di crediti
scaduti con anticipi concessi da terzi, non è necessario che l'autorità che ha
proceduto ad erogare gli anticipi emetta una decisione al riguardo. Essa deve,
per contro, annunciare alla Cassa di compensazione AVS/AI competente (nel caso si
tratti, per esempio, di rendite AI arretrate), tramite il relativo formulario,
la propria pretesa di rimborso.
In merito alla critica
della ricorrente secondo cui, in sostanza, l'importo che la Cassa di
compensazione intende girare all'Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento dovrebbe esserle regolarmente versato stanti le sue precarie
condizioni finanziarie non riuscendo altrimenti a vivere dignitosamente con la
sola rendita d'invalidità (Fr. 938.-), la prestazione complementare (Fr. 595.-)
e l'indennità di disoccupazione (Fr. 784,20), peraltro terminata il 15 maggio
2011, questo Tribunale rileva che la compensazione dell'ammontare di Fr.
28'816.- non va a sfavore dell'insorgente.
Anzi. Non va infatti
dimenticato che l'assicurata ha già ricevuto questa somma a titolo di
anticipi di prestazioni sociali direttamente dall'Ufficio del sostegno sociale
e dell'inserimento in passato, nel momento in cui ne aveva bisogno.
Pertanto, non
procedere alla compensazione come legalmente previsto ma, come pretende
l'insorgente, versarle (ancora) questo importo, comporterebbe un suo indebito
arricchimento, ovvero si avrebbe una situazione di sovraindennizzo.
Infatti la ricorrente,
dopo avere già incassato negli anni scorsi gli anticipi dell'USSI,
beneficerebbe ora pure delle prestazioni complementari. Ciò è però
espressamente escluso dall'art. 69 cpv. 1 LPGA, secondo cui il concorso di
prestazioni delle varie assicurazioni sociali non deve provocare un
sovraindennizzo dell'avente diritto.
Per quanto attiene ancora
all'obiezione che la deduzione per compensazione di tale importo violerebbe la
sua dignità, conducendola ad uno stato di indigenza, questa Corte rileva che è
vero che la compensazione con la rendita può essere operata solo nella misura
in cui la deduzione di cui è oggetto la rendita non intacca il minimo vitale
riconosciuto ai sensi del diritto esecutivo (art. 93 LEF; DTF 115 V 343 consid.
2c, 111 V 103 consid. 3b; Valterio, op. cit., pag. 238; RCC 1983 pag. 70-71;
cfr. anche N. 10919 Direttive sulle rendite).
Nella fattispecie,
tuttavia, le censure sollevate dalla ricorrente non meritano accoglimento, in
quanto nel periodo cui si riferisce il versamento delle prestazioni arretrate (dal
1° giugno 2009 al 28 febbraio 2011) l'assicurata aveva comunque beneficiato di
prestazioni assistenziali, che già coprivano il suo minimo vitale.
Pertanto, tramite le
stesse è stata così garantita la copertura del suo minimo esistenziale e la sua
dignità non è stata calpestata, dato che le prestazioni assistenziali servono
proprio per garantire un'esistenza dignitosa a chi, senza altri mezzi a disposizione,
non può altrimenti far fronte ai propri bisogni minimi.
Nella recente sentenza
8C_55/2010 del 6 agosto 2010, pubblicata in DTF 136 V 286, l'Alta Corte ha chiaramente indicato che se l'autorità competente in materia di aiuto sociale ha
versato alla persona assicurata prestazioni anticipate per il periodo corrispondente
a quello delle rendite arretrate, il minimo vitale del diritto esecutivo non
costituisce un limite alla compensazione (cfr. anche DTF 121 V 126; STFA I
255/91 del 18 maggio 1992, consid. 2b; STCA del 18 giugno 2003, 32.2002.140;
STCA del 23 febbraio 2011, 32.2010.188).
La ricorrente ha fatto
inoltre valere che tale misura è anticostituzionale, siccome viola gli artt. 7
e 12 della Costituzione federale.
Da quanto precede
discende che nessuna disposizione costituzionale, né tanto meno quelle invocate
dall'assicurata, sono state quindi violate, perciò il ricorso va respinto su
questo punto.
Infine, quanto al
riferimento della ricorrente all'art. 43 Las, secondo cui l'autorità cantonale
può rinunciare totalmente o parzialmente al rimborso o al regresso se le circostanze
lo giustificano, questo Tribunale rileva come si tratti di una facoltà,
conferita all'USSI, di rinunciare a chiedere il rimborso e non di un obbligo di
procedere in tal senso.
Nell'evenienza
concreta l'autorità competente, procedendo con la compilazione dell'apposito
formulario 318.183 per la compensazione, ha dunque legittimamente ritenuto di
non fare capo a questa possibilità, ma di procedere regolarmente con la richiesta
di rimborso delle prestazioni assistenziali anticipate così come previsto dall'art.
33.
Las, avendo ora la ricorrente diritto alle prestazioni complementari e
quindi non violando in alcun modo, come evidenziato, la sua dignità. L’agire
della Cassa non è arbitrario. Si ribadisce il necessario rispetto dell’art. 69
LPGA.
Pertanto, anche questa
censura deve essere respinta.
7.
Stante
quanto precede, questo Tribunale deve concludere che, a ragione, la Cassa
cantonale di compensazione ha proceduto alla compensazione delle prestazioni
complementari di Fr. 28'816.- spettanti all'assicurata a favore, invece,
dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento.
La decisione su
opposizione deve pertanto essere confermata, ed il ricorso deve essere
integralmente respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in
3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata
e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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