33.2011.8
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20 settembre 2011Italiano23 min
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Numero d'incarto:
33.2011.8
Data decisione, Autorità:
20.09.2011, TCA
Titolo:
Assicurata lamenta che la PC attribuita non sia sufficiente per tutte le spese reali. Fabbisogno vitale è adeguato ogni 2 anni. La lista dei costi computabili è esaustiva:le altre spese non sono ammesse. La pigione lorda include gli acconti spese ma non conguaglio né parcheggio. Suddivisione pigione
CALCOLO DELLE PRESTAZIONI COMPLEMENTARI
PERSONA ANZIANA
REDDITI COMPUTATI
SPESE RICONOSCIUTE
SUDDIVISIONE DELLA PIGIONE FRA PIÙ INQUILINI
art. 9 cpv. 1 LPC
art. 10 LPC
art. 10 cpv. 1 let. b LPC
art. 16c OPC
Raccomandata
Incarto n.
33.2011.8
TB
Lugano
20 settembre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 maggio 2011 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 28 aprile
2011 emanata da
Cassa cantonale di compensazione -
Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in
fatto
A. In
vista del compimento dei 64 anni e quindi del passaggio dal diritto alla
rendita AI alla rendita AVS, il 2 marzo 2011 (doc. 96) la Cassa cantonale di
compensazione ha emesso una decisione con cui ha fissato in Fr. 786.-, dal 1°
maggio 2011, il diritto alle prestazioni complementari all'AVS di RI 1, nata
nel 1947, già beneficia di prestazioni complementari all'AI.
B. Con
decisione su opposizione del 28 aprile 2011 (doc. A1) la Cassa di compensazione
ha respinto l'opposizione del 9 marzo 2011 (doc. A2) dell'assicurata, confermando
integralmente le cifre esposte nel foglio di calcolo (doc. 94) allegato alla decisione.
C. Il
10 maggio 2011 (doc. I) l'assicurata si è rivolta al Tribunale cantonale delle
assicurazioni chiedendo l'annullamento della citata decisione su opposizione,
di assegnarle una prestazione complementare di Fr. 892.- al mese, di sospendere
il pagamento del premio LAMal alla sua Cassa malati finché la stessa non le "rimborsi
Fatti
i miei anticipi versati alla __________ (…) e confermi di pagare senza
ulteriori obiezioni le fatture per le mie cure" e di assegnarle una
prestazione assistenziale di Fr. 892.- qualora non le venga attribuita la prestazione
complementare di pari importo.
La ricorrente ha
evidenziato che, con le sue entrate attuali, a malapena sopravvive ogni giorno.
Ha quindi chiesto di considerare i suoi reali ed indispensabili bisogni per
determinare il suo diritto alle PC e quindi di tenere conto, come ha esposto
nella sua opposizione, di un fabbisogno mensile minimo di Fr. 3'230.- (Fr. 1'660.-
[affitto + spese comuni] + Fr. 50.- [conguaglio spese 2010] + Fr. 900 [colazione/pranzi/cene/bibite]
+ Fr. 50.- [partecipazione ai costi per medicamenti e per i medici] + Fr. 50.-
[trasferte] + Fr. 100.- [telefono] + Fr. 19.- [abbonamento TV] + Fr. 100.-
[abbigliamento e scarpe] + Fr. 200.- [elettricità] + Fr. 50.- [tassa acqua + fognatura]
+ Fr. 51.- [imprevisti]). Per questo motivo, l'insorgente ha chiesto il riconoscimento
di una PC supplementare di Fr. 892.- al mese "per poter almeno vivere"
e ha contestato le affermazioni dell'amministrazione secondo cui non sono
ammissibili le spese per il telefono, per l'abbigliamento, gli abbonamenti,
ecc.
Infine, l'assicurata
ha evidenziato che malgrado l'amministrazione continui a versare il premio
LAMal alla sua Cassa malati, questa si rifiuta di pagare le fatture per i suoi
ricoveri ospedalieri, per le cure mediche e per le medicine, per cui quando ha
bisogno di queste prestazioni le deve pagare direttamente, chiedendo prestiti a
terze persone e finora ha anticipato Fr. 10'000.-.
D. Nella
risposta del 24 maggio 2011 (doc. III) la Cassa di compensazione ha proposto di
respingere il ricorso, osservando che l'atto ricorsuale è simile a quello già
introdotto presso questo TCA nel 2010 e che è stato respinto con sentenza del
19 agosto 2010 (33.2010.2). L'amministrazione ha inoltre precisato che le
"piccole spese" menzionate dalla ricorrente rientrano nel fabbisogno
di base quale persona sola, mentre altre spese del fabbisogno rientrano nelle
spese riconosciute dall'art. 10 LPC.
Per quanto concerne la vertenza in essere con la
sua Cassa malati, l'amministrazione ha consigliato all'assicurata di rivolgersi
all'Ufficio dei contributi dell'Istituto delle assicurazioni sociali.
Infine, non apportando
l'insorgente nuovi elementi tali da modificare la sua decisione, la Cassa si è
riconfermata nella stessa.
E. La
ricorrente ha rilevato che la Cassa non si è espressa sulle sue denuncie
ricorsuali e ha quindi chiesto al TCA di "imporre precise e documentate
risposte a quanto da me sollevato e denunciato ed invece di "passare la
palla" all'ufficio dei contributi in merito al mio problema CM abbiano a
risolverlo loro sospendano in primis il premio mensile che versano, fino al
momento in cui la __________ CM farà fronte ai suoi impegni nei miei confronti
e riversarmi tutto quanto ho anticipato (quali fatture medici, esami, analisi,
medicinali, ecc) in questi ultimi anni." (doc. V).
La Cassa non si è più pronunciata
al riguardo (doc. VI), mentre il TCA ha accertato presso la ricorrente sia l'ammontare
del canone d'affitto per l'anno 2011, dato che l'assicurata ha indicato essere
aumentato, sia se essa continua a convivere con il nipote (doc. VII).
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 8C_855/2010
dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del
7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
Considerandi
2.
Per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata
costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame
giudiziale (DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 cons. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e
giurisprudenza ivi citata; SVR 2005 AHV Nr. 19).
Se non è stata emessa
nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere
pronunciata una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V
164.
cons. 2.1; DTF 125 V 414 cons. 1A; DTF 119 Ib 36 cons. 1b).
Nella fattispecie la
decisione impugnata, ossia quella su opposizione emessa il 28 aprile 2011 dalla
Cassa di compensazione, porta unicamente sul diritto alle prestazioni
complementari dell'assicurata dal 1° maggio 2011.
Essa non si pronuncia né
sull'eventuale sospensione della copertura assicurativa LAMal dell'interessata da
parte della Cassa malati, né sul suo diritto a prestazioni assistenziali e
neppure sulla contestazione del calcolo del diritto alla rendita AVS.
Questo Tribunale
evidenzia, peraltro, che l'Ufficio delle prestazioni - Servizio delle
prestazioni complementari, non è comunque competente al riguardo, perciò non
può nemmeno esprimersi su queste problematiche.
Di conseguenza,
fintanto che la ricorrente ha diritto alle prestazioni complementari, la Cassa
cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, continuerà a riconoscerle
il pagamento del premio di Cassa malati e quindi a versare al suo assicuratore il
premio LAMal dovuto, indipendentemente da eventuali sospensioni di prestazioni
in essere da parte di quest'ultima, essendo l'Ufficio dei contributi della Cassa
di compensazione il solo competente a potersi pronunciare al riguardo.
Pertanto, allo stadio
attuale e soprattutto con attinenza alla vertenza relativa alle prestazioni
complementari, questo Tribunale non deve pronunciarsi sulla richiesta della
ricorrente di obbligare la Cassa di compensazione - Ufficio delle prestazioni -
Servizio delle PC, di non versare più alla Cassa malati __________ il premio
dovuto per l'assicurazione di base LAMal.
Parimenti, in assenza
di una decisione su opposizione portante espressamente su questa questione, il
TCA non può qui decidere che se la ricorrente non ha diritto all'importo da lei
preteso sotto forma di prestazioni complementari, allora essa ha automaticamente
diritto alla medesima somma a titolo di prestazioni assistenziali, come preteso
dall'assicurata medesima.
Infine, la
contestazione da parte dell'insorgente della decisione del 24 febbraio 2011
della Cassa di compensazione sulla determinazione del diritto alla rendita AVS
dell'assicurata, che comunque esula dalla questione qui in oggetto sull'esame
del diritto alle PC, per potere essere impugnata davanti a questo Tribunale in
virtù dell'art. 56 LPGA doveva dare luogo, anch'essa, ad una decisione su
opposizione (art. 52 LPGA), che tuttavia non è giunta a questo Tribunale per
essere esaminata.
Il ricorso
dell'assicurata deve quindi essere dichiarato irricevibile su queste tre censure,
mentre il TCA può entrare nel merito soltanto dell'esame del diritto alle prestazioni
complementari, unico oggetto della decisione su opposizione del 28 aprile 2011.
nel merito
3.
Fondandosi
sull'art. 112 cpv. 2
lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed, l'Assemblea
federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed.
specifico per le prestazioni complementari ed il nuovo art. 112c Cost.
fed. relativo all'aiuto agli anziani
ed ai disabili, fissandone l'entrata
in vigore il 1° gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost. fed., la
Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui
fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge
stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le
competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni
provvedono all'aiuto e alle
cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione
sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A
questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge
federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il
1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per
far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112
cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).
Questa nozione è più
ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo
(art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le
persone anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC
1991.
pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,
"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale"
in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I
limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite
dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995
pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche
Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni
complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
4.
In
virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, hanno diritto alle prestazioni
complementari le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera che
ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.
L'importo della prestazione complementare
annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi
computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).
Per quanto riguarda le
spese riconosciute, l'art. 10
cpv. 1 LPC prevede che:
" Per le persone che non vivono durevolmente o per un
lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le
spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo destinato alla copertura del
fabbisogno generale vitale, per anno:
1.
18.
140 franchi per le
persone sole,
2.
27.
210 franchi per i
coniugi,
3.
9480.
franchi per gli
orfani che hanno diritto a una rendita e per figli che danno diritto a una
rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per i due primi figli si prende in
considerazione la totalità dell'importo determinante, per altri due figli due
terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un appartamento e le
relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non
si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo
annuo riconosciuto è il seguente:
1.
13.
200 franchi per le
persone sole,
2.
15.
000 franchi per i
coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che
danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI,
3.
3600.
franchi in più se
è necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con
una carrozzella.".
Per l'anno 2011, il
limite di reddito per le persone sole è stato fissato in Fr. 19'050.- (cfr.
l'art. 1 lett. a dell'Ordinanza 11 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 24 settembre 2010 e l'art. 1
lett. a del Decreto esecutivo del 9 novembre 2010 concernente la LPC,
pubblicato il 17 dicembre 2010 nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli
atti esecutivi n. 64/2010, RL 6.4.5.3.2).
Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che
vivono che per quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un
istituto o in un ospedale, sono riconosciute, fra le altre, le spese seguenti:
"d. importo forfettario annuo per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario
deve corrispondere al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);".
L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i
redditi computabili, fra i quali vi sono:
"c. un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo
per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 37 500 franchi per
le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani
che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per
figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni
complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione
complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone,
soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in
considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre
prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI; (…)".
Dal 1° gennaio 2011 è
in vigore, oltre alla modifica degli importi dell'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC, anche
il cpv. 1bis dell'art. 11 LPC:
" In deroga al capoverso 1 lettera c va preso in
considerazione solo il valore dell'immobile eccedente 300 000 franchi se:
a. una coppia possiede un immobile che
serve quale abitazione ad almeno un coniuge, mentre l'altro vive in un istituto
o in un ospedale; o
b. una persona è beneficiaria di un
assegno per grandi invalidi dell'AVS/AI, dell'assicurazione infortuni o
dell'assicurazione militare e abita in un immobile di sua proprietà o del suo
coniuge.".
5.
Oggetto
del contendere è il diritto di RI 1 di percepire delle prestazioni complementari
dal 1° maggio 2011. La ricorrente ha impugnato la decisione della Cassa postulando
un aiuto concreto per far fronte alle normali spese quotidiane.
A suo dire, le spese reali
sarebbero infatti di gran lunga superiori agli importi ritenuti dall'amministrazione, che le ha concesso una PC
di Fr. 786.- al mese a fronte di Fr. 32'706.- di spese riconosciute e di Fr.
18'624.- di redditi computabili.
L'assicurata ha invece
preteso che le sia concessa una prestazione complementare supplementare mensile
di Fr. 892.-, derivante dalla differenza fra i suoi redditi di Fr. 2'338.- (Fr.
1'552.- [rendita AVS] + Fr. 786.- [rendita PC]) e le sue spese ammontanti a Fr.
3'230.- (doc. A2). L'interessata si è infatti lamentata che l'amministrazione non
ha tenuto conto di una serie di spese che essa ha definito costituenti "il
mio fabbisogno minimo per sopravvivere modestamente". Le spese
indicate sono le seguenti:
" a) affitto mensile + spese comuni a partire dal
01.01.2011
fr. 1'660.-
(aggiunta aumento
applicato __________) "Doc. A" 50.-
+ conguaglio spese
comuni 2010 - fr. 600.- : 12
b) vitto colazione,
pranzo cena + bibite
fr. 30.- gg (minimo
necessario) fr. 900.-
NB: peso 45 kg
c) partecipaz. costi
medicinali (che assumo giornalmente)
e mediche ca. fr. 50.-
d) costi trasferte (bus,
treno) x visite mediche, spese ca. fr. 50.-
e) spese varie minime
per:
- telefono
abbonamento + comunicazioni
(indispensabile
per la mia salute) ca. fr. 100.-
- abbonamento per
allacciamento TV fr. 19.-
- abbigliamento,
scarpe, ecc. ca. fr. 100.-
- luce,
elettricità ca. fr. 200.-
- tasse acqua,
fognatura, ecc. ca. fr. 50.-
- imprevisti
mensili ca. fr. 51.-
TOTALE minimo
vitale necessario ca. fr. 3'230.-"
Viste le lamentele della ricorrente, questo
Tribunale deve quindi analizzare se gli importi relativi alle spese
riconosciute (uscite) ed ai redditi computabili (entrate) dell'assicurata
considerati nella decisione impugnata siano corretti.
6.
Come
ha ben evidenziato la Cassa cantonale di compensazione, un anno fa questo
Tribunale si era già occupato della determinazione del diritto alle prestazioni
complementari della ricorrente. Infatti, nella sentenza del 19 agosto 2010
(33.2010.2), cresciuta incontestata in giudicato, il TCA aveva dettagliatamente
analizzato ogni posta ritenuta dall'amministrazione nel foglio di calcolo alla
base della decisione di fissazione del diritto alle PC.
Per quanto concerne la problematica
delle spese (non) riconosciute sollevate dall'assicurata, in quella circostanza
il Tribunale aveva spiegato la nozione e lo scopo dei limiti di reddito
previsti dalla LPC (cfr. consid. 2.5) ed aveva esaustivamente trattato la
questione delle altre spese sopportate dalla ricorrente (cfr. consid.
2.
).
7.
In
queste circostanze, occorre dunque qui soltanto ribadire che il
fabbisogno vitale previsto dalla Legge sulle prestazioni complementari viene
adeguato ogni due anni in funzione dell'evoluzione economica fissata dal
Consiglio federale, aumento che viene applicato alle rendite AVS/AI/IPG dal 1°
gennaio di ogni anno dispari mediante l'Ordinanza sull'adeguamento delle
prestazioni complementari all'AVS/AI e confermato, per ciò che concerne il
Canton Ticino, dal Consiglio di Stato mediante specifico Decreto esecutivo annuo.
Il TCA osserva inoltre
che il limite di reddito per il 2011 per le persone sole (Fr. 19'050.- : 12
mesi = Fr. 1'587,50 al mese) è superiore all'importo del minimo vitale previsto
dalla Legge sull'esecuzione e il fallimento (LEF), attualmente fissato nel Cantone
Ticino a Fr. 1'200.- al mese per le persone sole.
Stante quanto precede, anche in tale
evenienza questo Tribunale non può scostarsi dai limiti fissati dalla
legislazione vigente. Pertanto, per l'anno 2011 è corretto ritenere che il
fabbisogno vitale (limite di reddito) per le persone sole non collocate in istituto
sia di Fr. 19'050.-. Va così confermato quanto deciso dalla Cassa
cantonale di compensazione nella decisione impugnata.
8.
Ora
come allora, la ricorrente si è lamentata per il fatto di non
riuscire a sopportare tutte le sue spese personali - esposte nella
succitata lista delle spese reali a cui deve fare fronte mensilmente - con la predetta somma del fabbisogno vitale.
L'assicurata ha dunque
chiesto che queste altre spese siano riconosciute ed aggiunte
implicitamente nel foglio di calcolo PC quale suo fabbisogno, poiché la somma
considerata come limite di reddito non è sufficiente.
Tuttavia, nel giudizio emanato nel 2010
(33.2010.2, consid. 2.6), questo Tribunale ha già spiegato che a tutto quanto
non è possibile fare fronte tramite le voci previste dalla legge all'art. 10 cpv.
2.
e cpv. 3 LPC, si deve sopperire tramite il fabbisogno generale vitale di cui
all'art. 10 cpv. 1 LPC, essendo esso appositamente destinato a coprire il
fabbisogno minimo degli assicurati.
Infatti, occorre qui
ribadire che la lista dei costi computabili (spese riconosciute) ai fini del
calcolo della PC, elencati all'art. 10 LPC (cfr. consid. 4), è esaustiva
e che quest'ultima disposizione
è di diritto federale imperativo (Carigiet, Ergänzungsleistungen
zur AHV/IV, Zurigo 1995, pag. 135; Carigiet/Koch, Ergänzungs-leistungen
zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 83; N. 3001 DPC), perciò non è possibile
derogarvi.
Di conseguenza, tutte
le spese che non risultano nell'elenco di cui al citato art. 10 LPC non
possono essere ammesse in deduzione a favore dell'assicurata.
A tutto quanto (in
particolare: vestiti, vitto, telefono, acqua, luce, rifiuti, automobile, ecc.;
cfr. Carigiet,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, pag. 23 N. 74, in: Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht
(SBVR), Basilea 1998) non è possibile far fronte tramite i costi speciali
previsti dalla legge, si deve dunque sopperire tramite il fabbisogno vitale
(limite di reddito) per le persone non collocate in istituti, che è appositamente
destinato a coprire il fabbisogno minimo degli assicurati.
Per l'anno 2011 questo importo ammonta quindi,
come visto, a Fr. 19'050.- e rappresenta
la somma a cui l'assicurata ha
diritto per fare fronte alle altre sue spese personali sopra elencate.
Ciò significa che
oltre al fabbisogno vitale, all'importo forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie ed alla
pigione, non è possibile riconoscere espressamente all'assicurata altre spese che esulino
dalla lista contemplata dall'art.
10.
LPC.
La legge ha infatti
fissato un tetto massimo di copertura delle spese riconosciute, al fine di
evitare di creare disuguaglianze di trattamento fra i beneficiari, per esempio
con assicurati che potrebbero pretendere il riconoscimento ed il rimborso di
ogni tipo di spesa di carattere personale con la conseguenza di magari andare
oltre all'obiettivo delle PC,
che è quello di garantire un reddito minimo per far fronte ai propri fabbisogni
vitali (cfr. consid. 3).
Ne consegue che i
costi indicati dalla ricorrente non possono essere computati quali spese
specifiche a carico delle PC.
La sua richiesta non
può così essere accolta, nel senso che il suo fabbisogno vitale resta fissato
per il 2011 in Fr. 19'050.- e le spese (supplementari) da essa
menzionate non possono essere inserite nel foglio di calcolo per determinare
il suo diritto alle PC.
9.
Resta
infine da esaminare l'importo della pigione lorda ascrivibile nelle sue spese
riconosciute giusta l'art. 10 cpv. 1 lett. b LPC.
Infatti, nell'opposizione
del 9 marzo 2011, a cui l'assicurata ha fatto riferimento nel suo ricorso, essa
ha indicato che, a seguito di un aumento, l'affitto mensile e le spese comuni
ammontano, dal 1° gennaio 2011, a Fr. 1'660.-.
L'interessata non ha
tuttavia comprovato questo aumento del canone di locazione, perciò il Tribunale
l'ha interpellata chiedendole di mostrare la relativa comunicazione del
locatore (doc. VII).
Il 16 settembre 2011 (doc.
VIII) la ricorrente ha prodotto copia del modulo ufficiale per la notificazione
di aumenti di pigione, da cui risulta effettivamente che la pigione netta è
passata da Fr. 1'200.- a Fr. 1'250.- al mese. Sono invece rimaste invariate le
spese accessorie di Fr. 300.- ed il posteggio di Fr. 110.- (doc. B1).
Per quanto concerne
l'indicazione dell'assicurata di avere dovuto sopportare pure un conguaglio di
Fr. 600.- per le spese comuni (accessorie) del 2010 - importo poi modificato in
Fr. 500.- (doc. VIII) -, va rilevato che il conguaglio, come tale, non può
essere posto a carico delle PC.
In effetti, l'art. 10 cpv. 1 lett. b LPC prevede
espressamente che non si può tenere conto del pagamento di spese accessorie arretrate
("Non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo").
Tuttavia, qualora, regolarmente, l'assicurata sia tenuto a pagare dei (cospicui) conguagli, è opportuno
che ella richieda al locatore un aumento degli acconti delle spese accessorie (Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag.
86). Infatti, gli acconti delle spese accessorie sono riconosciuti, insieme
alla pigione netta, nell'ambito
delle spese prese a carico delle prestazioni complementari a titolo di pigione
lorda. Per contro, il pagamento del conguaglio non rientra nella nozione
di pigione lorda (N. 3235.02 delle Direttive sulle prestazioni complementari
all'AVS/AI (DPC), valide dal 1° aprile 2011, edite dall'UFAS).
In concreto, siccome la
ricorrente deve fare fronte a regolari ed anticipati versamenti (mensili) di
Fr. 300.- al suo locatore sotto forma di acconti per le spese accessorie, non è
possibile riconoscerle ulteriori spese che ella sostiene - contrattualmente -
per abitare nell'appartamento
di __________, seppure esse siano effettive e tipicamente accessorie.
D'avviso di questo Tribunale, l'unica soluzione possibile per fare fronte a questo inconveniente
risiede nella modifica contrattuale da parte della conduttrice, con il consenso
del locatore, che preveda un adeguamento dell'importo dell'acconto delle spese
accessorie (STCA del 17 marzo 2009, 33.2008.10, consid. 8).
In conclusione, la
pigione lorda della ricorrente ammonta a Fr. 1'550.- al mese (Fr. 1'250.- [pigione
netta] + Fr. 300.- [acconto spese accessorie]), ossia a Fr. 18'600.- all'anno.
Il costo del parcheggio
non è invece computabile ai fini delle prestazioni complementari (N. 3235.01
DPC).
In virtù di quanto già
esposto nel precedente giudizio (STCA del 19 agosto 2010, 33.2010.2, consid.
2.
), poiché la ricorrente condivide tuttora, come confermato con lo scritto
del 16 settembre 2011 (doc. VIII), l'abitazione familiare con il nipote, che
però non è incluso nel calcolo delle PC dell'assicurata essendo egli
personalmente beneficiario di prestazioni versate dall'AI ed a sua volta di PC,
giusta l'art. 16c OPC-AVS/AI la pigione annua lorda deve essere computata all'insorgente
soltanto in ragione di metà.
Ciò stante, va dunque
computata alla ricorrente una pigione lorda di Fr. 9'300.- (Fr. 1'550.- x
12.
mesi : 2 persone).
10.
Da
quanto precede discende che le spese riconosciute dell'assicurata
ammontano a Fr. 33'006.- (Fr. 4'656.- [contributo per la cassa malati
LAMal] + Fr. 9'300.- [pigione lorda] + Fr. 19'050.- [limite di reddito per
persone sole]).
I redditi computabili
della ricorrente vanno invece confermati in Fr. 18'624.- (rendita AVS).
11.
Come
visto in ingresso, la prestazione complementare annua a cui la ricorrente ha
diritto è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi
computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).
In concreto, deducendo
dai redditi computabili di Fr. 18'624.- le spese riconosciute ammontanti a Fr. 33'006.-, si ottiene un'eccedenza di spese riconosciute di Fr. 14'382.-, alla quale va però ancora dedotto il
contributo fisso di Fr. 4'656.-
per l'assicurazione malattia
(art. 54a cpv. 1 OPC-AVS/AI).
L'insorgente ha così diritto ad una prestazione
complementare annua di Fr. 9'726.-, corrispondente a Fr. 811.-
mensili.
12.
Tutto
ben considerato il ricorso, nella misura in cui è ricevibile (cfr. consid. 2),
deve essere parzialmente accolto.
Gli atti vanno così
rinviati all'amministrazione per la resa di una nuova decisione che tenga conto
del nuovo importo della pigione lorda e che attribuisca conseguentemente
all'assicurata la prestazione complementare mensile che ne deriva.
Malgrado sia
parzialmente vincente in causa, alla ricorrente non vanno comunque attribuite
delle ripetibili siccome non è patrocinata (art. 61 lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto.
§ La decisione impugnata è
annullata e gli atti vanno rinviati alla Cassa cantonale di compensazione per
l'emanazione di una nuova decisione che tenga conto della modifica della
pigione, così come esposto ai considerandi 9-11.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in
3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata
e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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