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Decisione

33.2011.8

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

20 settembre 2011Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i miei anticipi versati alla __________ (…) e confermi di pagare senza

ulteriori obiezioni le fatture per le mie cure" e di assegnarle una

prestazione assistenziale di Fr. 892.- qualora non le venga attribuita la prestazione

complementare di pari importo.

La ricorrente ha

evidenziato che, con le sue entrate attuali, a malapena sopravvive ogni giorno.

Ha quindi chiesto di considerare i suoi reali ed indispensabili bisogni per

determinare il suo diritto alle PC e quindi di tenere conto, come ha esposto

nella sua opposizione, di un fabbisogno mensile minimo di Fr. 3'230.- (Fr. 1'660.-

[affitto + spese comuni] + Fr. 50.- [conguaglio spese 2010] + Fr. 900 [colazione/pranzi/cene/bibite]

+ Fr. 50.- [partecipazione ai costi per medicamenti e per i medici] + Fr. 50.-

[trasferte] + Fr. 100.- [telefono] + Fr. 19.- [abbonamento TV] + Fr. 100.-

[abbigliamento e scarpe] + Fr. 200.- [elettricità] + Fr. 50.- [tassa acqua + fognatura]

+ Fr. 51.- [imprevisti]). Per questo motivo, l'insorgente ha chiesto il riconoscimento

di una PC supplementare di Fr. 892.- al mese "per poter almeno vivere"

e ha contestato le affermazioni dell'amministrazione secondo cui non sono

ammissibili le spese per il telefono, per l'abbigliamento, gli abbonamenti,

ecc.

Infine, l'assicurata

ha evidenziato che malgrado l'amministrazione continui a versare il premio

LAMal alla sua Cassa malati, questa si rifiuta di pagare le fatture per i suoi

ricoveri ospedalieri, per le cure mediche e per le medicine, per cui quando ha

bisogno di queste prestazioni le deve pagare direttamente, chiedendo prestiti a

terze persone e finora ha anticipato Fr. 10'000.-.

D. Nella

risposta del 24 maggio 2011 (doc. III) la Cassa di compensazione ha proposto di

respingere il ricorso, osservando che l'atto ricorsuale è simile a quello già

introdotto presso questo TCA nel 2010 e che è stato respinto con sentenza del

19 agosto 2010 (33.2010.2). L'amministrazione ha inoltre precisato che le

"piccole spese" menzionate dalla ricorrente rientrano nel fabbisogno

di base quale persona sola, mentre altre spese del fabbisogno rientrano nelle

spese riconosciute dall'art. 10 LPC.

Per quanto concerne la vertenza in essere con la

sua Cassa malati, l'amministrazione ha consigliato all'assicurata di rivolgersi

all'Ufficio dei contributi dell'Istituto delle assicurazioni sociali.

Infine, non apportando

l'insorgente nuovi elementi tali da modificare la sua decisione, la Cassa si è

riconfermata nella stessa.

E. La

ricorrente ha rilevato che la Cassa non si è espressa sulle sue denuncie

ricorsuali e ha quindi chiesto al TCA di "imporre precise e documentate

risposte a quanto da me sollevato e denunciato ed invece di "passare la

palla" all'ufficio dei contributi in merito al mio problema CM abbiano a

risolverlo loro sospendano in primis il premio mensile che versano, fino al

momento in cui la __________ CM farà fronte ai suoi impegni nei miei confronti

e riversarmi tutto quanto ho anticipato (quali fatture medici, esami, analisi,

medicinali, ecc) in questi ultimi anni." (doc. V).

La Cassa non si è più pronunciata

al riguardo (doc. VI), mentre il TCA ha accertato presso la ricorrente sia l'ammontare

del canone d'affitto per l'anno 2011, dato che l'assicurata ha indicato essere

aumentato, sia se essa continua a convivere con il nipote (doc. VII).

considerato in

diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 8C_855/2010

dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del

7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).

Considerandi

2.

Per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata

costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame

giudiziale (DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 cons. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e

giurisprudenza ivi citata; SVR 2005 AHV Nr. 19).

Se non è stata emessa

nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere

pronunciata una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V

164.

cons. 2.1; DTF 125 V 414 cons. 1A; DTF 119 Ib 36 cons. 1b).

Nella fattispecie la

decisione impugnata, ossia quella su opposizione emessa il 28 aprile 2011 dalla

Cassa di compensazione, porta unicamente sul diritto alle prestazioni

complementari dell'assicurata dal 1° maggio 2011.

Essa non si pronuncia né

sull'eventuale sospensione della copertura assicurativa LAMal dell'interessata da

parte della Cassa malati, né sul suo diritto a prestazioni assistenziali e

neppure sulla contestazione del calcolo del diritto alla rendita AVS.

Questo Tribunale

evidenzia, peraltro, che l'Ufficio delle prestazioni - Servizio delle

prestazioni complementari, non è comunque competente al riguardo, perciò non

può nemmeno esprimersi su queste problematiche.

Di conseguenza,

fintanto che la ricorrente ha diritto alle prestazioni complementari, la Cassa

cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, continuerà a riconoscerle

il pagamento del premio di Cassa malati e quindi a versare al suo assicuratore il

premio LAMal dovuto, indipendentemente da eventuali sospensioni di prestazioni

in essere da parte di quest'ultima, essendo l'Ufficio dei contributi della Cassa

di compensazione il solo competente a potersi pronunciare al riguardo.

Pertanto, allo stadio

attuale e soprattutto con attinenza alla vertenza relativa alle prestazioni

complementari, questo Tribunale non deve pronunciarsi sulla richiesta della

ricorrente di obbligare la Cassa di compensazione - Ufficio delle prestazioni -

Servizio delle PC, di non versare più alla Cassa malati __________ il premio

dovuto per l'assicurazione di base LAMal.

Parimenti, in assenza

di una decisione su opposizione portante espressamente su questa questione, il

TCA non può qui decidere che se la ricorrente non ha diritto all'importo da lei

preteso sotto forma di prestazioni complementari, allora essa ha automaticamente

diritto alla medesima somma a titolo di prestazioni assistenziali, come preteso

dall'assicurata medesima.

Infine, la

contestazione da parte dell'insorgente della decisione del 24 febbraio 2011

della Cassa di compensazione sulla determinazione del diritto alla rendita AVS

dell'assicurata, che comunque esula dalla questione qui in oggetto sull'esame

del diritto alle PC, per potere essere impugnata davanti a questo Tribunale in

virtù dell'art. 56 LPGA doveva dare luogo, anch'essa, ad una decisione su

opposizione (art. 52 LPGA), che tuttavia non è giunta a questo Tribunale per

essere esaminata.

Il ricorso

dell'assicurata deve quindi essere dichiarato irricevibile su queste tre censure,

mentre il TCA può entrare nel merito soltanto dell'esame del diritto alle prestazioni

complementari, unico oggetto della decisione su opposizione del 28 aprile 2011.

nel merito

3.

Fondandosi

sull'art. 112 cpv. 2

lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed, l'Assemblea

federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed.

specifico per le prestazioni complementari ed il nuovo art. 112c Cost.

fed. relativo all'aiuto agli anziani

ed ai disabili, fissandone l'entrata

in vigore il 1° gennaio 2008.

Giusta l'art. 112a Cost. fed., la

Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui

fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge

stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le

competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).

In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni

provvedono all'aiuto e alle

cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione

sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A

questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).

In effetti, la Legge

federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il

1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per

far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112

cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).

Questa nozione è più

ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo

(art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le

persone anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC

1991.

pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,

"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale"

in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I

limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite

dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995

pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche

Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni

complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

4.

In

virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, hanno diritto alle prestazioni

complementari le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera che

ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.

L'importo della prestazione complementare

annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi

computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).

Per quanto riguarda le

spese riconosciute, l'art. 10

cpv. 1 LPC prevede che:

" Per le persone che non vivono durevolmente o per un

lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le

spese riconosciute sono le seguenti:

a. importo destinato alla copertura del

fabbisogno generale vitale, per anno:

1.

18.

140 franchi per le

persone sole,

2.

27.

210 franchi per i

coniugi,

3.

9480.

franchi per gli

orfani che hanno diritto a una rendita e per figli che danno diritto a una

rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per i due primi figli si prende in

considerazione la totalità dell'importo determinante, per altri due figli due

terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;

b. la pigione di un appartamento e le

relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non

si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo

annuo riconosciuto è il seguente:

1.

13.

200 franchi per le

persone sole,

2.

15.

000 franchi per i

coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che

danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI,

3.

3600.

franchi in più se

è necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con

una carrozzella.".

Per l'anno 2011, il

limite di reddito per le persone sole è stato fissato in Fr. 19'050.- (cfr.

l'art. 1 lett. a dell'Ordinanza 11 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 24 settembre 2010 e l'art. 1

lett. a del Decreto esecutivo del 9 novembre 2010 concernente la LPC,

pubblicato il 17 dicembre 2010 nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli

atti esecutivi n. 64/2010, RL 6.4.5.3.2).

Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che

vivono che per quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un

istituto o in un ospedale, sono riconosciute, fra le altre, le spese seguenti:

"d. importo forfettario annuo per

l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario

deve corrispondere al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);".

L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i

redditi computabili, fra i quali vi sono:

"c. un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo

per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 37 500 franchi per

le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani

che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per

figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni

complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione

complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone,

soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in

considerazione quale sostanza;

d. le rendite, le pensioni e le altre

prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI; (…)".

Dal 1° gennaio 2011 è

in vigore, oltre alla modifica degli importi dell'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC, anche

il cpv. 1bis dell'art. 11 LPC:

" In deroga al capoverso 1 lettera c va preso in

considerazione solo il valore dell'immobile eccedente 300 000 franchi se:

a. una coppia possiede un immobile che

serve quale abitazione ad almeno un coniuge, mentre l'altro vive in un istituto

o in un ospedale; o

b. una persona è beneficiaria di un

assegno per grandi invalidi dell'AVS/AI, dell'assicurazione infortuni o

dell'assicurazione militare e abita in un immobile di sua proprietà o del suo

coniuge.".

5.

Oggetto

del contendere è il diritto di RI 1 di percepire delle prestazioni complementari

dal 1° maggio 2011. La ricorrente ha impugnato la decisione della Cassa postulando

un aiuto concreto per far fronte alle normali spese quotidiane.

A suo dire, le spese reali

sarebbero infatti di gran lunga superiori agli importi ritenuti dall'amministrazione, che le ha concesso una PC

di Fr. 786.- al mese a fronte di Fr. 32'706.- di spese riconosciute e di Fr.

18'624.- di redditi computabili.

L'assicurata ha invece

preteso che le sia concessa una prestazione complementare supplementare mensile

di Fr. 892.-, derivante dalla differenza fra i suoi redditi di Fr. 2'338.- (Fr.

1'552.- [rendita AVS] + Fr. 786.- [rendita PC]) e le sue spese ammontanti a Fr.

3'230.- (doc. A2). L'interessata si è infatti lamentata che l'amministrazione non

ha tenuto conto di una serie di spese che essa ha definito costituenti "il

mio fabbisogno minimo per sopravvivere modestamente". Le spese

indicate sono le seguenti:

" a) affitto mensile + spese comuni a partire dal

01.01.2011

fr. 1'660.-

(aggiunta aumento

applicato __________) "Doc. A" 50.-

+ conguaglio spese

comuni 2010 - fr. 600.- : 12

b) vitto colazione,

pranzo cena + bibite

fr. 30.- gg (minimo

necessario) fr. 900.-

NB: peso 45 kg

c) partecipaz. costi

medicinali (che assumo giornalmente)

e mediche ca. fr. 50.-

d) costi trasferte (bus,

treno) x visite mediche, spese ca. fr. 50.-

e) spese varie minime

per:

- telefono

abbonamento + comunicazioni

(indispensabile

per la mia salute) ca. fr. 100.-

- abbonamento per

allacciamento TV fr. 19.-

- abbigliamento,

scarpe, ecc. ca. fr. 100.-

- luce,

elettricità ca. fr. 200.-

- tasse acqua,

fognatura, ecc. ca. fr. 50.-

- imprevisti

mensili ca. fr. 51.-

TOTALE minimo

vitale necessario ca. fr. 3'230.-"

Viste le lamentele della ricorrente, questo

Tribunale deve quindi analizzare se gli importi relativi alle spese

riconosciute (uscite) ed ai redditi computabili (entrate) dell'assicurata

considerati nella decisione impugnata siano corretti.

6.

Come

ha ben evidenziato la Cassa cantonale di compensazione, un anno fa questo

Tribunale si era già occupato della determinazione del diritto alle prestazioni

complementari della ricorrente. Infatti, nella sentenza del 19 agosto 2010

(33.2010.2), cresciuta incontestata in giudicato, il TCA aveva dettagliatamente

analizzato ogni posta ritenuta dall'amministrazione nel foglio di calcolo alla

base della decisione di fissazione del diritto alle PC.

Per quanto concerne la problematica

delle spese (non) riconosciute sollevate dall'assicurata, in quella circostanza

il Tribunale aveva spiegato la nozione e lo scopo dei limiti di reddito

previsti dalla LPC (cfr. consid. 2.5) ed aveva esaustivamente trattato la

questione delle altre spese sopportate dalla ricorrente (cfr. consid.

2.

).

7.

In

queste circostanze, occorre dunque qui soltanto ribadire che il

fabbisogno vitale previsto dalla Legge sulle prestazioni complementari viene

adeguato ogni due anni in funzione dell'evoluzione economica fissata dal

Consiglio federale, aumento che viene applicato alle rendite AVS/AI/IPG dal 1°

gennaio di ogni anno dispari mediante l'Ordinanza sull'adeguamento delle

prestazioni complementari all'AVS/AI e confermato, per ciò che concerne il

Canton Ticino, dal Consiglio di Stato mediante specifico Decreto esecutivo annuo.

Il TCA osserva inoltre

che il limite di reddito per il 2011 per le persone sole (Fr. 19'050.- : 12

mesi = Fr. 1'587,50 al mese) è superiore all'importo del minimo vitale previsto

dalla Legge sull'esecuzione e il fallimento (LEF), attualmente fissato nel Cantone

Ticino a Fr. 1'200.- al mese per le persone sole.

Stante quanto precede, anche in tale

evenienza questo Tribunale non può scostarsi dai limiti fissati dalla

legislazione vigente. Pertanto, per l'anno 2011 è corretto ritenere che il

fabbisogno vitale (limite di reddito) per le persone sole non collocate in istituto

sia di Fr. 19'050.-. Va così confermato quanto deciso dalla Cassa

cantonale di compensazione nella decisione impugnata.

8.

Ora

come allora, la ricorrente si è lamentata per il fatto di non

riuscire a sopportare tutte le sue spese personali - esposte nella

succitata lista delle spese reali a cui deve fare fronte mensilmente - con la predetta somma del fabbisogno vitale.

L'assicurata ha dunque

chiesto che queste altre spese siano riconosciute ed aggiunte

implicitamente nel foglio di calcolo PC quale suo fabbisogno, poiché la somma

considerata come limite di reddito non è sufficiente.

Tuttavia, nel giudizio emanato nel 2010

(33.2010.2, consid. 2.6), questo Tribunale ha già spiegato che a tutto quanto

non è possibile fare fronte tramite le voci previste dalla legge all'art. 10 cpv.

2.

e cpv. 3 LPC, si deve sopperire tramite il fabbisogno generale vitale di cui

all'art. 10 cpv. 1 LPC, essendo esso appositamente destinato a coprire il

fabbisogno minimo degli assicurati.

Infatti, occorre qui

ribadire che la lista dei costi computabili (spese riconosciute) ai fini del

calcolo della PC, elencati all'art. 10 LPC (cfr. consid. 4), è esaustiva

e che quest'ultima disposizione

è di diritto federale imperativo (Carigiet, Ergänzungsleistungen

zur AHV/IV, Zurigo 1995, pag. 135; Carigiet/Koch, Ergänzungs-leistungen

zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 83; N. 3001 DPC), perciò non è possibile

derogarvi.

Di conseguenza, tutte

le spese che non risultano nell'elenco di cui al citato art. 10 LPC non

possono essere ammesse in deduzione a favore dell'assicurata.

A tutto quanto (in

particolare: vestiti, vitto, telefono, acqua, luce, rifiuti, automobile, ecc.;

cfr. Carigiet,

Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, pag. 23 N. 74, in: Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht

(SBVR), Basilea 1998) non è possibile far fronte tramite i costi speciali

previsti dalla legge, si deve dunque sopperire tramite il fabbisogno vitale

(limite di reddito) per le persone non collocate in istituti, che è appositamente

destinato a coprire il fabbisogno minimo degli assicurati.

Per l'anno 2011 questo importo ammonta quindi,

come visto, a Fr. 19'050.- e rappresenta

la somma a cui l'assicurata ha

diritto per fare fronte alle altre sue spese personali sopra elencate.

Ciò significa che

oltre al fabbisogno vitale, all'importo forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie ed alla

pigione, non è possibile riconoscere espressamente all'assicurata altre spese che esulino

dalla lista contemplata dall'art.

10.

LPC.

La legge ha infatti

fissato un tetto massimo di copertura delle spese riconosciute, al fine di

evitare di creare disuguaglianze di trattamento fra i beneficiari, per esempio

con assicurati che potrebbero pretendere il riconoscimento ed il rimborso di

ogni tipo di spesa di carattere personale con la conseguenza di magari andare

oltre all'obiettivo delle PC,

che è quello di garantire un reddito minimo per far fronte ai propri fabbisogni

vitali (cfr. consid. 3).

Ne consegue che i

costi indicati dalla ricorrente non possono essere computati quali spese

specifiche a carico delle PC.

La sua richiesta non

può così essere accolta, nel senso che il suo fabbisogno vitale resta fissato

per il 2011 in Fr. 19'050.- e le spese (supplementari) da essa

menzionate non possono essere inserite nel foglio di calcolo per determinare

il suo diritto alle PC.

9.

Resta

infine da esaminare l'importo della pigione lorda ascrivibile nelle sue spese

riconosciute giusta l'art. 10 cpv. 1 lett. b LPC.

Infatti, nell'opposizione

del 9 marzo 2011, a cui l'assicurata ha fatto riferimento nel suo ricorso, essa

ha indicato che, a seguito di un aumento, l'affitto mensile e le spese comuni

ammontano, dal 1° gennaio 2011, a Fr. 1'660.-.

L'interessata non ha

tuttavia comprovato questo aumento del canone di locazione, perciò il Tribunale

l'ha interpellata chiedendole di mostrare la relativa comunicazione del

locatore (doc. VII).

Il 16 settembre 2011 (doc.

VIII) la ricorrente ha prodotto copia del modulo ufficiale per la notificazione

di aumenti di pigione, da cui risulta effettivamente che la pigione netta è

passata da Fr. 1'200.- a Fr. 1'250.- al mese. Sono invece rimaste invariate le

spese accessorie di Fr. 300.- ed il posteggio di Fr. 110.- (doc. B1).

Per quanto concerne

l'indicazione dell'assicurata di avere dovuto sopportare pure un conguaglio di

Fr. 600.- per le spese comuni (accessorie) del 2010 - importo poi modificato in

Fr. 500.- (doc. VIII) -, va rilevato che il conguaglio, come tale, non può

essere posto a carico delle PC.

In effetti, l'art. 10 cpv. 1 lett. b LPC prevede

espressamente che non si può tenere conto del pagamento di spese accessorie arretrate

("Non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo").

Tuttavia, qualora, regolarmente, l'assicurata sia tenuto a pagare dei (cospicui) conguagli, è opportuno

che ella richieda al locatore un aumento degli acconti delle spese accessorie (Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag.

86). Infatti, gli acconti delle spese accessorie sono riconosciuti, insieme

alla pigione netta, nell'ambito

delle spese prese a carico delle prestazioni complementari a titolo di pigione

lorda. Per contro, il pagamento del conguaglio non rientra nella nozione

di pigione lorda (N. 3235.02 delle Direttive sulle prestazioni complementari

all'AVS/AI (DPC), valide dal 1° aprile 2011, edite dall'UFAS).

In concreto, siccome la

ricorrente deve fare fronte a regolari ed anticipati versamenti (mensili) di

Fr. 300.- al suo locatore sotto forma di acconti per le spese accessorie, non è

possibile riconoscerle ulteriori spese che ella sostiene - contrattualmente -

per abitare nell'appartamento

di __________, seppure esse siano effettive e tipicamente accessorie.

D'avviso di questo Tribunale, l'unica soluzione possibile per fare fronte a questo inconveniente

risiede nella modifica contrattuale da parte della conduttrice, con il consenso

del locatore, che preveda un adeguamento dell'importo dell'acconto delle spese

accessorie (STCA del 17 marzo 2009, 33.2008.10, consid. 8).

In conclusione, la

pigione lorda della ricorrente ammonta a Fr. 1'550.- al mese (Fr. 1'250.- [pigione

netta] + Fr. 300.- [acconto spese accessorie]), ossia a Fr. 18'600.- all'anno.

Il costo del parcheggio

non è invece computabile ai fini delle prestazioni complementari (N. 3235.01

DPC).

In virtù di quanto già

esposto nel precedente giudizio (STCA del 19 agosto 2010, 33.2010.2, consid.

2.

), poiché la ricorrente condivide tuttora, come confermato con lo scritto

del 16 settembre 2011 (doc. VIII), l'abitazione familiare con il nipote, che

però non è incluso nel calcolo delle PC dell'assicurata essendo egli

personalmente beneficiario di prestazioni versate dall'AI ed a sua volta di PC,

giusta l'art. 16c OPC-AVS/AI la pigione annua lorda deve essere computata all'insorgente

soltanto in ragione di metà.

Ciò stante, va dunque

computata alla ricorrente una pigione lorda di Fr. 9'300.- (Fr. 1'550.- x

12.

mesi : 2 persone).

10.

Da

quanto precede discende che le spese riconosciute dell'assicurata

ammontano a Fr. 33'006.- (Fr. 4'656.- [contributo per la cassa malati

LAMal] + Fr. 9'300.- [pigione lorda] + Fr. 19'050.- [limite di reddito per

persone sole]).

I redditi computabili

della ricorrente vanno invece confermati in Fr. 18'624.- (rendita AVS).

11.

Come

visto in ingresso, la prestazione complementare annua a cui la ricorrente ha

diritto è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi

computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).

In concreto, deducendo

dai redditi computabili di Fr. 18'624.- le spese riconosciute ammontanti a Fr. 33'006.-, si ottiene un'eccedenza di spese riconosciute di Fr. 14'382.-, alla quale va però ancora dedotto il

contributo fisso di Fr. 4'656.-

per l'assicurazione malattia

(art. 54a cpv. 1 OPC-AVS/AI).

L'insorgente ha così diritto ad una prestazione

complementare annua di Fr. 9'726.-, corrispondente a Fr. 811.-

mensili.

12.

Tutto

ben considerato il ricorso, nella misura in cui è ricevibile (cfr. consid. 2),

deve essere parzialmente accolto.

Gli atti vanno così

rinviati all'amministrazione per la resa di una nuova decisione che tenga conto

del nuovo importo della pigione lorda e che attribuisca conseguentemente

all'assicurata la prestazione complementare mensile che ne deriva.

Malgrado sia

parzialmente vincente in causa, alla ricorrente non vanno comunque attribuite

delle ripetibili siccome non è patrocinata (art. 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto.

§ La decisione impugnata è

annullata e gli atti vanno rinviati alla Cassa cantonale di compensazione per

l'emanazione di una nuova decisione che tenga conto della modifica della

pigione, così come esposto ai considerandi 9-11.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in

3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella

impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o

del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata

e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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