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Decisione

33.2012.10

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

23 novembre 2012Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

i redditi di cui beneficia l'assicurata, sia che non è stato necessario

emettere una nuova decisione recante la dicitura "diritto d'abitazione"

anziché "d'usufrutto", essendo identica nel contenuto alla precedente.

La ricorrente non ha

prodotto nuovi mezzi di prova (doc. IV).

considerato in

diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010

dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del

7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).

nel merito

Considerandi

2.

Fondandosi

sull'art. 112 cpv. 2

lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed, l'Assemblea

federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed.

specifico per le prestazioni complementari ed il nuovo art. 112c Cost.

fed. relativo all'aiuto agli anziani

ed ai disabili, fissandone l'entrata

in vigore il 1° gennaio 2008.

Giusta l'art. 112a Cost. fed., la

Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui

fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge

stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le

competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).

In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni

provvedono all'aiuto e alle

cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione

sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A

questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).

In effetti, la Legge

federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il

1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per

far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112

cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).

Questa nozione è più

ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo

(art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le

persone anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC

1991.

pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,

"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale"

in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I

limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite

dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995

pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche

Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni

complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

3.

In

virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, hanno diritto alle prestazioni

complementari le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera che

ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.

L'importo della prestazione complementare

annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi

computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).

Per quanto riguarda le

spese riconosciute, l'art. 10

cpv. 1 LPC prevede che:

" Per le persone che non vivono durevolmente o per un

lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le

spese riconosciute sono le seguenti:

a. importo destinato alla copertura del

fabbisogno generale vitale, per anno:

1.

19.

050 franchi per le

persone sole,

2.

28.

575 franchi per i

coniugi,

3.

9945.

franchi per gli

orfani che hanno diritto a una rendita e per figli che danno diritto a una

rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per i due primi figli si prende in

considerazione la totalità dell'importo determinante, per altri due figli due

terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;

b. la pigione di un appartamento e le

relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non

si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo

annuo riconosciuto è il seguente:

1.

13.

200 franchi per le

persone sole,

2.

15.

000 franchi per i

coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che

danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI,

3.

3600.

franchi in più se

è necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con

una carrozzella."

Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che

vivono che per quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un

istituto o in un ospedale, sono riconosciute tali spese:

"

a. spese per il

conseguimento del reddito, fino a concorrenza del reddito

lordo dell'attività lucrativa;

b. spese di manutenzione di fabbricati e

interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

c. premi versati alle assicurazioni

sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;

d. importo forfettario annuo per

l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario

deve corrispondere al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);

e. pensioni alimentari versate in virtù

del diritto di famiglia.".

L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i

redditi computabili, fra i quali vi sono:

" b. i proventi della sostanza mobile e immobile;

c. un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo

per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 37 500 franchi per

le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani

che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per

figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni

complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione

complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone,

soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in

considerazione quale sostanza;

d. le rendite, le pensioni e le altre

prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

g. i proventi e i beni a cui l'assicurato

ha rinunciato;".

Per l'art. 11 cpv.

1bis LPC:

" In deroga al capoverso 1 lettera c va preso in

considerazione solo il valore dell'immobile eccedente 300 000 franchi se:

a. una coppia possiede un immobile che

serve quale abitazione ad almeno un coniuge, mentre l'altro vive in un istituto

o in un ospedale; o

b. una persona è beneficiaria di un

assegno per grandi invalidi dell'AVS/AI, dell'assicurazione infortuni o dell'assicurazione

militare e abita in un immobile di sua proprietà o del suo coniuge.".

Quali redditi non

computabili l'art. 11 cpv. 3 LPC enumera:

" a. le prestazioni dei parenti giusta gli articoli

328-330 del Codice civile;

b. le prestazioni dell'aiuto pubblico

sociale;

c. le prestazioni pubbliche o private di

natura manifestamente assistenziale;

d. gli assegni per grandi invalidi delle

assicurazioni sociali;

e. le borse di studio e altri aiuti

all'istruzione;

f. i

contributi per l'assistenza versati dall'AVS o dall'AI.".

4.

Oggetto

del contendere è il diritto di RI 1 di percepire delle prestazioni complementari

dal 1° febbraio 2012.

Occorre quindi

verificare le poste ritenute dall'amministrazione.

Nel foglio di calcolo

alla base della decisione impugnata (doc. A4), la Cassa ha computato

all'insorgente Fr. 19'920.- di rendita AVS, la somma di Fr. 10'052.- a titolo

di altre rendite e pensioni di ogni genere e l'importo di Fr. 12'980.- quale

diritto d'usufrutto.

I redditi computabili

ammontanti a Fr. 42'952.- sono stati quindi contrapposti alle spese

riconosciute di Fr. 40'439.-, considerando il contributo per l'assicurazione malattia

di Fr. 4'944.-, le spese di manutenzione dei fabbricati di Fr. 3'245.-, la

pigione lorda massima di Fr. 13'200.- ed un fabbisogno vitale di Fr. 19'050.-.

L'eccedenza di reddito

di Fr. 2'513.- non ha così permesso di concedere le prestazioni complementari

all'assicurata.

In sede di ricorso

l'assicurata si è (solo) lamentata del computo di Fr. 3'528.- a titolo di

pensione estera, affermando di non ricevere alcun importo a tale titolo essendo

ancora in attesa del calcolo del suo nuovo diritto a seguito del decesso del

marito.

Il TCA rileva che, in

sede di opposizione, l'assicurata aveva pure contestato il mancato inserimento degli

interessi passivi nel suo fabbisogno, mentre nel ricorso non ha più sollevato tale

censura.

5.

Giusta

l'art. 11 cpv. 1 lett. d LPC le rendite, le pensioni e le altre prestazioni

periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI, sono computate come

reddito.

L'insorgente ha contestato la somma di

Fr. 10'052.- considerata dalla Cassa di compensazione, siccome la rendita

pensionistica della previdenza professionale ammonta a Fr. 6'524.- annui e

nessuna pensione estera le è stata ancora versata dal momento del decesso del

marito. L'assicurata ha quindi chiesto d'eliminare dal calcolo delle PC

l'importo di Fr. 3'528.- ritenuto dalla Cassa, che corrisponderebbe a due

pensioni __________ (una personale di € 145,18 al mese ed un'altra di __________

sempre di € 145,18).

Il TCA rileva, al

riguardo, che dagli atti emerge che il 7 giugno 2011 (doc. 55) l'assicurata ha

incassato € 80.- (pari a Fr. 96.-) dall'__________. Non è quindi vero che la

stessa non riceve alcunché a titolo di pensione estera.

Spetta tuttavia alla

Cassa cantonale di compensazione stabilire con esattezza se l'importo di €

145,18 che è stato concesso alla ricorrente con decisione del 19 luglio 2011

abbia attinenza con i citati € 80.- incassati dall'assicurata.

Inoltre, va

determinato se questo ammontare le spetti a buon diritto effettivamente due

volte come ritenuto dalla Cassa in virtù dei due distinti diritti pensionistici

esteri (doc. 64: pensione __________ e doc. 68: pensione di __________) o se si

tratti dello stesso diritto che, semmai, va percepito una sola volta.

Già solo per questo

motivo, il ricorso va accolto e gli atti rinviati all'amministrazione, affinché

esegua le verifiche indicate e si pronunci nuovamente sul diritto dell'assicurata

alle PC.

6.

Il

Tribunale osserva che l'importo di Fr. 6'524,40 annui (doc. A2) di cui

l'assicurata ha beneficiato dal 1° giugno 2011 a titolo di pensione vedovile a seguito della morte del marito, con il raggiungimento dell'età

pensionabile deve essere mutato, visto il suo diritto di percepire dal gennaio

2012.

una rendita pensionistica personale ordinaria (e non più vedovile).

La Cassa verificherà

dunque anche questo aspetto.

7.

Nel

mese di dicembre 2008 l'assicurata e suo marito hanno donato al figlio le loro

rispettive quote di 1/3 della part. n. 856 RFD di __________ e di 2/195 sulla

part. n. 501 RFD di __________.

Il figlio, già

comproprietario di una quota di 1/3 sull'abitazione coniugale dei genitori, è

così diventato unico proprietario del citato fondo n. 856, mentre la sua quota

sul mappale n. 501, in precedenza di 2/195, è ora di 6/195 (docc. 19-41).

Di

principio, per il calcolo della prestazione complementare vengono presi in considerazione

solo quegli attivi che l'assicurato

ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (Pratique

VSI 1995 pag. 173 consid. 2a; RDAT I 1992 pag. 154; RCC 1984 pag. 189). Di

conseguenza, è rilevante la circostanza che l'interessato non dispone dei mezzi necessari per fare fronte ai suoi

bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF

115.

V 355).

Tale principio è

tuttavia sottoposto a dei limiti. Segnatamente, non è applicabile nell'ipotesi in cui l'assicurato ha rinunciato in tutto o in parte a dei beni (a dei

redditi o a parti di sostanza) senza esserne giuridicamente obbligato e senza

controprestazione adeguata, oppure quando dispone di un diritto a determinate entrate

o a una determinata sostanza, ma non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue

pretese (DTF 123 V 37 consid. 1; DTF 121 V 205 consid. 4a; DTF 117 V 289 = RCC

1992.

pag. 349; SVR 2007 EL Nr. 6; SVR 2003 EL Nr. 4 consid. 2; SVR 2003 EL Nr.

1.

consid. 1a = Pratique VSI 2003 pag. 223; SVR 2001 EL Nr. 5 consid. 1b; Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2a; RCC 1989 pag. 350 consid.

3b; RCC 1988 pag. 275 consid. 2b) o se, per motivi di cui è responsabile, non

esercita, per lo meno a tempo parziale, un'attività lucrativa ammissibile (DTF 122 V 397 consid. 2; DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1997 pag. 264 consid. 2;

Pratique VSI 1994 pag. 225 consid. 3a).

In questi casi, la

giurisprudenza (RDAT I 1994 pag. 189 consid. 3a) considera che vi è una rinuncia

(di sostanza e/o di reddito) ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC.

Lo scopo dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC consiste nell'evitare che un assicurato si spogli di

tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi, senza obbligo giuridico

ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto alle prestazioni.

Nel caso in cui, tuttavia, l'assicurato

spende la sua sostanza per acquistare dei beni di consumo o per migliorare il

livello di vita, egli dispone della sua libertà personale e, conseguentemente, non

cade sotto l'egida della predetta disposizione (DTF 115 V 353 consid. 5c).

La giurisprudenza si è

dunque limitata a riconoscere l'applicabilità dell'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC

se la rinuncia è avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione

adeguata. Ha infatti ribadito più volte che il sistema delle prestazioni

complementari non offre la possibilità di procedere ad un controllo dello stile

di vita dell'assicurato e di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto

al di sotto o al di sopra della normalità (DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique

VSI 1995 pag. 173 consid. 2b; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag.

100).

Secondo l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale

federale) il computo di sostanza a cui un assicurato ha rinunciato non può

essere limitato nel tempo: la rinuncia è infatti rilevante anche quando ha

avuto luogo oltre cinque anni prima la richiesta della prestazione. L'Alta

Corte ha a tal proposito dichiarato illegale una direttiva DPC edita dall'UFAS

che limitava la rilevanza della rinuncia a cinque anni prima l'ottenimento

della prestazione (DTF 120 V 182 consid. 4f, Pratique VSI 1994 pag. 226).

La Massima Istanza ha

pure stabilito che, per la valutazione della rinuncia, valgono le disposizioni

legali in vigore nell'istante in cui è fatta valere la richiesta di PC e non al

momento della rinuncia (Pratique VSI 1994 pag. 226), trattandosi di

retroattività impropria (DTF 120 V 184 consid. 4b; STF

8C_849/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 6.3.2; STFA P 58/00 del 18 giugno 2003

consid. 5.1; STFA P 80/99 del 16 febbraio 2001 consid. 2c).

Con STFA del 17 agosto

2005.

(P 19/04) pubblicata in DTF 131 V 329 e ribadita in SVR 2007 EL Nr. 6 (P

55/05), l'Alta Corte ha precisato che occorre che la rinuncia sia avvenuta

senza obbligo giuridico, rispettivamente senza controprestazione adeguata, ma

queste due condizioni non sono da intendere cumulativamente, bensì alternativamente

(DTF 131 V 329 = SVR 2006 EL Nr. 2).

Quale rinuncia di

reddito ai sensi dell'art. 11

cpv. 1 lett. g nLPC, la dottrina (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 102) menziona

la rinuncia a prestazioni sotto forma di rendita o di altre pretese quali i

contributi di mantenimento. Se l'assicurato rinuncia a delle entrate di questo genere, il calcolo

delle prestazioni complementari deve prendere in considerazione la somma a cui

egli ha rinunciato. La rinuncia corrisponde quindi all'importanza del reddito effettivamente realizzabile. Il fatto di

conservare in modo durevole al proprio domicilio importanti somme di denaro

costituisce ugualmente una rinuncia, poiché in questo caso si rinuncia alla

percezione di un interesse. La rinuncia di reddito corrisponde quindi ad un

interesse teorico.

Il principio alla base

di questa soluzione è che ogni assicurato che rinuncia, a dei redditi o a della

sostanza, deve essere trattato allo stesso modo di colui che non ha rinunciato

ad alcunché, quindi i redditi a cui si è rinunciato sono computati nello stesso

modo dei redditi a cui non si è rinunciato (N. 3481.01 DPC, Direttive sulle

prestazioni complementari all'AVS/AI

edite dall'UFAS, valide dal 1°

aprile 2011).

Con sentenza 9C_180/2010

del 15 giugno 2010 l'Alta Corte ha osservato che la questione della rinuncia di

sostanza è stata originariamente inserita per comprendere i casi in cui si è

rinunciato a dei beni allo scopo di ottenere delle prestazioni complementari.

Ma a questo elemento soggettivo si è in seguito rinunciato, perché è spesso

difficile determinarlo (Erwin

Carigiet/Uwe Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed. 2009, pag.

173). Tuttavia vale comunque che il sistema delle prestazioni complementari di

regola deve basarsi sui mezzi effettivamente disponibili e non ci si deve

domandare se il richiedente le PC ha vissuto in passato entro i limiti della

normalità ("controllo dello stile di vita", DTF 121 V 204 consid. 4b;

DTF 115 V 352 consid. 5d). La rinuncia di sostanza deve perciò di principio rimanere

circoscritta alle situazioni in cui ci si è privati consapevolmente di un

patrimonio o per lo meno si è effettuato in maniera negligente un investimento

molto rischioso, in cui sin dall'inizio era molto probabile e prevedibile una

perdita significativa.

8.

Nel

2008.

la ricorrente ha donato al figlio sia la sua quota di comproprietà di 1/3

che deteneva sulla part. n. 856 RFD di __________, sia la sua quota di 2/195

sul fondo n. 501 RFD di __________.

Ciò sembra configurare

una rinuncia di sostanza ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC.

Nel medesimo

istromento notarile, le parti hanno però concluso a favore della ricorrente (e di

suo marito) un contratto costitutivo di diritto d'abitazione, gratuito e vita

natural durante, sulla particella n. 856 RFD di __________, mentre sul mappale

n. 501 RFD di __________ hanno costituito un diritto d'usufrutto vita natural

durante per l'assicurata ed il suo coniuge.

Per determinare se,

come tale, la predetta rinuncia di sostanza debba essere fatta rientrare nei

beni dell'assicurata, occorre stabilire se vi sia stata o no una controprestazione

adeguata.

In tal senso, si deve

calcolare il valore di reddito della sostanza al momento in cui vi è stata

l'alienazione; questo valore deve successivamente essere capitalizzato secondo

le tavole edite dall'amministrazione federale delle contribuzioni (DTF 122 V

394; DTF 120 V 186 consid. 4e; STFA P 14/05 del 10 agosto 2005 consid. 1.2; SVR

2000.

EL Nr. 1).

Per quanto attiene

alla modalità di calcolo della sostanza, si rileva che, ai sensi dell'art. 9

cpv. 5 lett. b LPC, il Consiglio federale disciplina la valutazione dei redditi

computabili, delle spese riconosciute, nonché della sostanza.

Per la determinazione

del valore delle particelle alienate, si deve fare riferimento all'art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/A (l'amministrazione

ha però erroneamente indicato che tale valutazione doveva avvenire in virtù

dell'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, mentre, come più volte già indicato in

precedenti giudizi, in caso di rinuncia di sostanza queste perizie devono essere

effettuate secondo l'art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI).

Detto disposto prevede

che in caso di alienazione di un immobile, a titolo oneroso o gratuito, per

sapere se ci si trova in presenza di una rinuncia a elementi patrimoniali ai sensi

dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC

è determinante il valore venale.

9.

Il

27.

marzo 2012 l'Ufficio cantonale di stima ha valutato, stato al 2008, il fondo

n. 856 RFD di __________ in Fr. 520'000.- (doc. 83) ed in Fr. 50'000.- (doc.

84) la quota parte di 6/195 di comproprietà del mappale n. 501, sempre RFD di __________,

indicando trattarsi entrambi detti fondi di comproprietà di RI 1 e del marito __________.

Senza entrare nel dettaglio del calcolo della Cassa, siccome non necessario, si

rammenta qui che la quota parte di comproprietà della part. n. 856 alienata

dalla ricorrente nel 2008 è di un terzo e non di un mezzo come ritenuto

dalla Cassa di compensazione e la quota parte di comproprietà del mappale n.

501.

che l'assicurata ha donato al figlio è di 2/195.

L'assicurata non ha

contestato queste valutazioni né tanto meno, quindi, si è lamentata del computo

della metà della loro somma ([Fr. 520'000.- + Fr. 50'000.-] : 2) utilizzata

dall'amministrazione per determinare la sostanza residua (nulla) da computare

nella sua sostanza dopo avere capitalizzato (Fr. 231'822,80) il diritto

d'abitazione (Fr. 12'980.-) ottenuto su detti fondi (doc. 87) tramite la

tabella n. 1 delle Tavole di Stauffer/Schaetzle (doc. 86).

Il fondo n. 501 RFD di

__________ è stato peritato in Fr. 50'000.- con riferimento alla quota di

6/195, ma questa quota corrisponde al totale delle quote detenute, dopo

la donazione del 2008, dal figlio dell'assicurata, mentre oggetto del

contendere è solo la quota di comproprietà di 2/195 dell'interessata prima

del 2008.

L'importo stabilito

dall'Ufficio stima va quindi riportato su 2/195.

10.

Per

la valutazione della sostanza alienata sono determinanti i rapporti al momento

del trapasso dell'immobile (DTF

120.

V 182 consid. 4b = Pratique VSI 1994 pag. 289; STF 8C_849/2008 del 16

giugno 2009, consid. 6.3.1; STF P 10/06 del 13 aprile 2007 consid. 4; STFA P

49/05 del 9 giugno 2006, consid. 3.2; STFA P 14/05 del 10 agosto 2005,

consid. 1.2; STFA P 44/01 del 10 marzo 2003, consid. 2.4; STFA P 1/02 del

9.

settembre 2002, consid. 2a; STFA P 80/99 del 16 febbraio 2001, consid. 2a; STCA

del 23 agosto 2010, 33.2010.5).

Pertanto, in virtù del

principio secondo cui la valutazione della prestazione e della

controprestazione avviene in base ai medesimi presupposti, allo stesso modo il

diritto d'abitazione costituito

su un fondo deve essere ritenuto non più al valore (fiscale) locativo ("steuerlichen

Eigenmietwert"), bensì al valore di mercato ("Marktmietwert")

(STFA P 80/99, consid. 3b/aa: "(…) Nach dem

novellierten Art. 17 Abs. 5 ELV ist das Verzichtsgrundstück zum Verkehrswert

anzurechnen. Entsprechend ist für die Bewertung des als Gegenleistung

eingeräumten Wohnrechts nicht vom Eigenmietwert, sondern vom Marktmietwert

auszugehen, sodass die Bewertung von Leistung und Gegenleistung auf gleicher

Grundlage erfolgt (BGE 122 V 398 Erw. 3a)."; citata STFA P 14/05,

consid. 2.2; citata STFA P 44/01, consid. 2.4; citata

STFA P 1/02, consid. 2b; citata STCA 33.2010.5 del 23 agosto 2010), anche quando

si tratta di un diritto d'abitazione

oneroso (citata STFA P 49/05, consid. 4.1).

Più concretamente, per

stabilire il valore di mercato del diritto d'abitazione e di usufrutto al momento della rinuncia di sostanza ci

si deve riferire alla valutazione, al valore venale, che l'Ufficio stima ha eseguito sulle part. n.

856.

e 501 RFD di __________.

Le

perizie agli atti non sono dettagliate, ma indicano soltanto il valore venale

totale del bene immobile, perciò spetta alla Cassa di compensazione, alla quale

l'incarto va rinviato, raccogliere questi dati (affitti ipotetici) e poi

capitalizzarli.

A questo proposito, l'allora Tribunale federale delle

assicurazioni ha stabilito nel 1991 (STFA non pubblicata del 15 aprile 1991

nella causa D.) che per determinare la capitalizzazione di una

controprestazione sotto forma di diritto d'abitazione o d'un usufrutto,

si deve fare riferimento alle tabelle edite dall'amministrazione federale delle contribuzioni e non alle tavole di

capitalizzazione secondo Stauffer/Schätzle, Barwerttaffeln (DTF 122 V 394

consid. 4b; DTF 120 V 182 consid. 4e; STFA P 49/05 del 9 giugno 2006, consid.

4.

; citata P 14/05, consid. 1.2; citata P 58/00, consid. 5.1; citata STFA P

80/99, consid. 2a; STFA P 32/92 non pubblicata del 28 luglio 1993; STFA non

pubblicata del 23 marzo 1992 nella causa W.; STFA non pubblicata del 6 marzo

1992.

nella causa A.).

In presenza di due

beneficiari di una controprestazione, la capitalizzazione è calcolata in

funzione della vita più lunga, ossia su quella della persona che ha la speranza

di vita più lunga, quindi il valore determinante sarà il valore più elevato

scaturito dai fattori di conversione applicabili per l'uomo e la donna (DTF 122

V 394 = Pratique VSI 1997 pag. 138; citata STFA P 14/05; citata P 80/99 consid.

2a; citata STFA P 32/92).

Prima di procedere con

la capitalizzazione del valore di mercato, occorre partire dall'affitto

ipotetico che si potrebbe ottenere con la locazione dell'immobile secondo le

regole del mercato, dopo deduzione delle spese che incombono effettivamente al

beneficiario delle prestazioni complementari (N. 3483.04 DPC), quindi le spese

di manutenzione degli immobili e, se esistenti, pure gli interessi passivi

versati annualmente (STFA P 58/00 del 18 giugno 2003, consid. 5.1; Allegato n.

9.3

pag. 210 DPC).

11.

Questo

Tribunale osserva che ci si potrebbe inoltre domandare se nella sostanza della

ricorrente, e quindi nei suoi redditi, debba essere considerata anche la quota che

l'assicurata ha (implicitamente) alienato quando nel 2011, alla morte del

marito, rinunciando a fare valere un diritto (ereditario) per recuperare la

quota parte ereditaria che le sarebbe spettata per testamento (art. 471 CC:

porzione legittima di un mezzo) o per suddivisione legale (art. 462 CC: quota

legale di un mezzo in concorrenza con il figlio) (STCA 33.2012.7 del 20 agosto

2012, consid. 2.14; STCA 33.2010.15 del 13 gennaio 2011, consid. 15).

Va infatti rilevato che,

conformemente alla prassi, esiste una rinuncia di sostanza anche quando un

assicurato che ha diritto a determinati beni e a determinati redditi non ne fa

uso o non fa valere i suoi diritti (DTF 123 V 37 consid. 1; RCC 1991 pag. 145).

V'è quindi una rinuncia di sostanza anche quando una persona rinuncia ad una

sua legittima pretesa su valori di sostanza, di cui ella non ha mai fatto un

effettivo uso rispettivamente non ha mai fatto valere il suo diritto. Ciò vale anche

per i diritti derivanti dalle spettanze ereditarie e dal diritto matrimoniale (STF

9C_198/2010 del 9 agosto 2010, consid. 3.1; DTF 120 V 182 consid. 4a; Ralph Jöhl, Ergänzungsleistungen zur

AHV/IV, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR]/Soziale Sicherheit,

2a ed 2006, pag. 1805 n. 836; Carigiet/Koch,

Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, pag. 173,

n. 530; STCA 33.2012.7 del 20 agosto 2012, consid. 2.14; STCA 33.2010.15 del 13

gennaio 2011, consid. 15), per esempio, quando una persona accetta che la sua

porzione legittima sia lesa (STCA 33.2010.13 del 10 gennaio 2011, consid. 2.10).

La Cassa cantonale di

compensazione, a cui gli atti sono rinviati per ricalcolare il diritto alla

prestazione complementare della ricorrente in virtù delle considerazioni sopra

esposte, esaminerà pure l'aspetto dell'eventuale rinuncia della sua quota ereditaria.

12.

Oltre

all'eventuale consumo di sostanza che l'amministrazione computerà all'assicurata

(art. 11 cpv. 1 lett. c LPC) a dipendenza della sostanza residua che semmai ne

risulterà dopo la capitalizzazione secondo le indicazioni fornite, nei suoi redditi

computabili andrà anche inserito, se del caso, il reddito che la controprestazione

avrebbe procurato al suo avente diritto, quindi l'ipotetico importo della

sostanza alienata calcolato secondo il tasso d'interesse medio applicabile ai

depositi a risparmio in vigore nell'anno precedente quello della concessione

delle prestazioni complementari (STF 8C_68/2010 del 27 gennaio 2009, consid.

4.

; DTF 123 V 35 consid. 2a; DTF 120 V 182 consid. 4e; N. 3482.11 DPC).

13.

Nei

redditi computabili dell'assicurata sono pure da conteggiare le poste relative

al valore sia del diritto d'abitazione sulla part. n. 856 RFD di __________,

sia del diritto d'usufrutto sulla part. n. 501 RFD di __________ (art. 11 cpv.

1.

lett. b LPC).

Il reddito della

sostanza immobiliare comprende infatti pigioni e canoni d'affitto, usufrutto,

diritti d'abitazione nonché il valore locativo della propria abitazione.

Da ciò emerge che non

solo il valore locativo del proprietario, ma anche quello dell'usufruttuario e

del beneficiario di un diritto di abitazione va computato.

Inoltre, il valore

locativo dell'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario come

pure il reddito proveniente dal subaffitto sono valutati secondo i criteri

validi in materia d'imposta cantonale diretta del cantone di domicilio (art. 12

cpv. 1 OPC-AVS/AI).

14.

Infine,

questo Tribunale osserva che la Cassa di compensazione ha negato all'interessata

la deduzione degli interessi ipotecari nelle spese riconosciute (art. 10 cpv. 3

lett. b LPC), affermando che, trattandosi di un diritto di abitazione, non è

ammesso l'onere degli interessi passivi nel calcolo delle PC.

A sostegno della sua

decisione, la Cassa ha citato il N. 3482.13 DPC, che prevede che quando una

persona rinuncia totalmente all'esercizio di un diritto d'abitazione - in

particolare se lo stesso è radiato dal Registro Fondiario o nemmeno vi è

iscritto -, il suo valore annuo è preso in considerazione quale reddito della sostanza

immobile. Il valore annuo corrisponde al valore locativo, dopo deduzione dei

costi che si è assunto il beneficiario o che avrebbe dovuto assumersi, con il

diritto d'abitazione (quali le spese di manutenzione dell'immobile).

Per contro, il N.

3482.12

DPC si riferisce alla rinuncia ad un usufrutto e precisa che il valore

annuo da considerare a titolo di reddito della sostanza immobile corrisponde al

valore della locazione, dopo deduzione dei costi che l'usufruttuario si è

assunto con l'usufrutto, quali gli interessi ipotecari e le spese di

manutenzione degli immobili.

Al riguardo, il TCA

rileva che le Direttive citate non sono attinenti alla fattispecie, dato che la

ricorrente non ha rinunciato ad un diritto d'usufrutto e/o d'abitazione, bensì ella

ha costituito per sé stessa (e suo marito) tali diritti su due fondi che ha donato

al figlio.

Non v'è quindi alcun

motivo per non procedere, come prassi, al computo sia degli interessi ipotecari

sia anche delle spese di manutenzione nelle spese riconosciute dell'assicurata

giusta il predetto art. 10 cpv. 3 lett. b LPC.

In merito alla deduzione

di spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, la recente DTF 138 V 17 ricorda che il limite del ricavo lordo dell'immobile

vale complessivamente per le spese di manutenzione di fabbricati e per gli

interessi ipotecari (cfr. consid. 4.2.1). Inoltre, in caso di persone che

vivono nella loro propria abitazione o casa, il ricavo lordo dell'immobile che

delimita la deduzione delle spese di manutenzione e degli interessi ipotecari

corrisponde al valore locativo dell'immobile prima di un'eventuale riduzione

percentuale per uso proprio secondo la legislazione in materia d'imposta

cantonale diretta del cantone di domicilio o, se del caso, secondo la

legislazione in materia d'imposta federale diretta (cfr. consid. 4.2.3).

15.

Alla

luce di quanto precede la decisione impugnata, siccome non corretta, va annullata

e gli atti rinviati alla Cassa cantonale di compensazione per un nuovo calcolo

del diritto (eventuale) alle prestazioni complementari della ricorrente dal 1° febbraio

2012.

tenendo presente le modifiche indicate.

La ricorrente, rappresentata

da un sindacato, siccome è vincente in causa ha diritto alle ripetibili (art.

61.

lett. g LPGA).

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

Il

ricorso è accolto.

§ La decisione impugnata è

annullata e gli atti vanno rinviati alla Cassa cantonale di compensazione,

affinché proceda come disposto ai considerandi e ricalcoli il diritto alle PC

della ricorrente conformandosi alle considerazioni esposte.

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa cantonale di

compensazione verserà alla ricorrente l'importo di Fr. 1'200.- a titolo di

ripetibili (IVA inclusa).

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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