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Decisione

33.2012.11

L'assicurato rinuncia alla quota ereditaria di 1/4 in favore della madre,che gli ha versato aiuti finanziari a titolo di anticipi ereditari.Verificare l'ammontare della controprestazione e capitalizza

30 novembre 2012Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

I valori suggeriti dal

ricorrente non vanno sicuramente ritenuti, avendo essi tutt'altro significato e

quindi esulando da quanto prescrive la legge (art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI).

Il valore di reddito indicato,

infatti, oltre ad essere datato in quanto si riferisce all'anno 2000,

costituisce il reddito che la Sezione dell'agricoltura attribuisce ad un fondo

agricolo nell'ambito dell'attività agricola e pastorizia che vi è esercitata

secondo specifici criteri. Ora, però, visto che è da tempo malato ed anche invalido,

l'assicurato non vi pratica più queste particolari attività.

Con il limite di

aggravio si intende invece l'importo massimo con il quale un fondo agricolo può

essere ipotecato.

La censura

dell'insorgente deve dunque essere manifestamente respinta ed il valore venale

Considerandi

considerato dalla Cassa confermato.

10.

In

conclusione, il ricorso deve essere accolto ai sensi delle considerazioni

esposte e gli atti rinviati alla Cassa cantonale di compensazione affinché

esegua gli accertamenti indicati e successivamente ricalcoli il diritto alle

prestazioni complementari dell'assicurato, tenendo conto di un quarto del

valore venale dei tre fondi a cui ha rinunciato nel 2006 e di un quarto anche

dei debiti gravanti gli stessi beni immobili, oltre all'eventuale capitalizzazione

della controprestazione ricevuta dalla mamma.

11.

Con

la presentazione delle nuove prove, l'assicurato ha chiesto di essere posto al

beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio

del suo legale (doc. I).

In

virtù della costante giurisprudenza federale, l'assegnazione di ripetibili

rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STF I 748/06 del 2 novembre 2007; STFA U 164/02 del 9 aprile 2003; STCA del 10 gennaio 2011,

33.2010

; STCA del 5 giugno 2009, 32.2008.179; STCA del 26 marzo 2009,

32.2008

).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata è

annullata e gli atti vanno rinviati alla Cassa cantonale di compensazione,

affinché esegua gli accertamenti indicati e si pronunci nuovamente sul diritto

dell'assicurato alle prestazioni complementari dal 1° marzo 2010.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa cantonale di

compensazione verserà all'assicurato l'importo di Fr. 1'200.- a titolo di

ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza

giudiziaria.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare

quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve

motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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