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Decisione

33.2012.12

Figlio trasferisce a titolo fiduciario alla madre,su un conto appositamente aperto ed intestato a lei,dei fondi obbligazionari.Dopo 2 anni la madre li restrituisce al figlio.Visto il rapporto fiduciar

17 dicembre 2012Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i quali vi sono:

"

b. i proventi della sostanza mobile e

immobile;

c. un quindicesimo della sostanza netta,

oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi

37 500 franchi per le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000

franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto

a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al

beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel

calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una

di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è

preso in considerazione quale sostanza;

d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,

comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

g. i proventi e i beni a cui l'assicurato ha rinunciato;".

Per l'art. 11 cpv. 1bis LPC:

"

In deroga al capoverso 1 lettera c va preso in

considerazione solo il valore dell'immobile eccedente 300 000 franchi se:

a. una coppia possiede un immobile che serve quale abitazione ad

almeno un coniuge, mentre l'altro vive in un istituto o in un ospedale; o

b. una persona è beneficiaria di un assegno per grandi invalidi dell'AVS/AI,

dell'assicurazione infortuni o dell'assicurazione militare e abita in un immobile

di sua proprietà o del suo coniuge."

Quali redditi non computabili l'art. 11 cpv. 3

LPC enumera:

"

a. le prestazioni dei parenti giusta gli

articoli 328-330 del Codice

civile;

b. le prestazioni dell'aiuto pubblico sociale;

c. le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente

assistenziale;

d. gli assegni per grandi invalidi delle assicurazioni sociali;

e. le borse di studio e altri aiuti all'istruzione;

f. i contributi per l'assistenza versati dall'AVS o

dall'AI.".

2.3. Oggetto del

contendere è il diritto di RI 1 di percepire delle prestazioni complementari

dal 1° marzo 2012.

L'insorgente si è lamentata che gli sia stata

conteggiata della sostanza alienata, mentre ciò non sarebbe corretto, dato che

si è limitata a retrocedere al figlio dei titoli d'investimento che egli, in

precedenza, aveva trasferito a mero titolo fiduciario.

2.4. Nel gennaio

2009 il figlio __________ ha depositato presso l'assicurata dei titoli

d'investimento, affinché essa li conservasse su un suo conto bancario

appositamente aperto a suo nome onde evitare che, con l'attività professionale

che svolgeva a quel tempo, egli dovesse rispondere dei danni anche con il suo

patrimonio.

Le lettere del 27 gennaio 2009 (doc. M) che la

Banca __________ ha inviato all'insorgente certificano che il 19 gennaio 2009

sono stati immessi sul suo conto deposito dei fondi d'investimento. Le ricevute

bancarie del 4 febbraio 2009 (doc. L) comprovano che questi fondi sono stati

trasferiti dal conto deposito di __________ presso la Banca __________ al conto

deposito della madre presso la Banca __________ (poi diventata __________).

Anche il conto deposito titoli della ricorrente

presso la Banca __________ (doc. R) comprova che nel luglio 2009 ella aveva dei

fondi d'investimento obbligazionario e dei fondi d'investimento misto per un

ammontare complessivo di Fr. 131'392,64.

Sul conto risparmio anziani dell'assicurata, appositamente

aperto presso lo stesso istituto bancario (doc. K), era inoltre stato accreditato

il 30 dicembre 2008 (doc. S) l'importo di Fr. 31'671,06.

In seguito, il 5 ottobre 2010 (doc. N) i due titoli

precedentemente depositati sul conto della ricorrente sono stati trasferiti

presso la Banca __________ sul conto di __________.

Le dichiarazioni fiscali IC 2008 (doc. J), IC 2009

e IC 2010 (doc. Q) della ricorrente e di suo figlio attestano questi

trasferimenti di titoli d'investimento e di contanti.

2.5. Di

principio, per il calcolo della prestazione complementare vengono presi in considerazione

solo quegli attivi che l'assicurato

ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (Pratique

VSI 1995 pag. 173 consid. 2a; RDAT I 1992 pag. 154; RCC 1984 pag. 189). Di

conseguenza, è rilevante la circostanza che l'interessato non dispone dei mezzi necessari per fare fronte ai suoi

bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF

115 V 355).

Tale principio è tuttavia sottoposto a dei

limiti. Segnatamente, non è applicabile nell'ipotesi in cui l'assicurato

ha rinunciato in tutto o in parte a dei beni (a dei redditi o a parti di

sostanza) senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione

adeguata, oppure quando dispone di un diritto a determinate entrate o a una

determinata sostanza, ma non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese

(DTF 123 V 37 consid. 1; DTF 121 V 205 consid. 4a; DTF 117 V 289 = RCC 1992

pag. 349; SVR 2007 EL Nr. 6; SVR 2003 EL Nr. 4 consid. 2; SVR 2003 EL Nr. 1

consid. 1a = Pratique VSI 2003 pag. 223; SVR 2001 EL Nr. 5 consid. 1b; Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2a; RCC 1989 pag. 350 consid.

3b; RCC 1988 pag. 275 consid. 2b) o se, per motivi di cui è responsabile, non

esercita, per lo meno a tempo parziale, un'attività lucrativa ammissibile (DTF 122 V 397 consid. 2; DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1997 pag. 264 consid. 2;

Pratique VSI 1994 pag. 225 consid. 3a).

In questi casi, la giurisprudenza (RDAT I 1994

pag. 189 consid. 3a) considera che vi è una rinuncia (di sostanza e/o di

reddito) ai sensi dell'art.

11 cpv. 1 lett. g LPC.

Lo scopo dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC consiste nell'evitare che un assicurato si spogli di tutto o di una parte dei suoi

beni a favore di terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito

che determina il diritto alle prestazioni. Nel caso in cui, tuttavia, l'assicurato spende la sua sostanza per

acquistare dei beni di consumo o per migliorare il livello di vita, egli

dispone della sua libertà personale e, conseguentemente, non cade sotto

l'egida della predetta disposizione (DTF 115 V 353 consid. 5c).

La giurisprudenza si è dunque limitata a

riconoscere l'applicabilità dell'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC se la rinuncia è

avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata. Ha infatti ribadito

più volte che il sistema delle prestazioni complementari non offre la

possibilità di procedere ad un controllo dello stile di vita dell'assicurato e

di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra

della normalità (DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2b;

Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag.

100).

Secondo l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) il computo di

sostanza a cui un assicurato ha rinunciato non può essere limitato nel tempo:

la rinuncia è infatti rilevante anche quando ha avuto luogo oltre cinque anni

prima la richiesta della prestazione. L'Alta Corte ha a tal proposito

dichiarato illegale una direttiva DPC edita dall'UFAS che limitava la rilevanza

della rinuncia a cinque anni prima l'ottenimento della prestazione (DTF 120 V

182 consid. 4f, Pratique VSI 1994 pag. 226).

La Massima Istanza ha pure stabilito che, per la

valutazione della rinuncia, valgono le disposizioni legali in vigore

nell'istante in cui è fatta valere la richiesta di PC e non al momento della

rinuncia (Pratique VSI 1994 pag. 226), trattandosi di retroattività impropria

(DTF 120 V 184 consid. 4b; STF 8C_849/2008 del 27

gennaio 2009 consid. 6.3.2; STFA P 58/00 del 18 giugno 2003 consid. 5.1; STFA

P 80/99 del 16 febbraio 2001 consid. 2c).

Con STFA del 17 agosto 2005 (P 19/04) pubblicata

in DTF 131 V 329 e ribadita in SVR 2007 EL Nr. 6 (P 55/05), l'Alta Corte ha

precisato che occorre che la rinuncia sia avvenuta senza obbligo giuridico,

Considerandi

rispettivamente senza controprestazione adeguata, ma queste due condizioni non

sono da intendere cumulativamente, bensì alternativamente (DTF 131 V 329 = SVR

2006.

EL Nr. 2).

Quale rinuncia di reddito ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g nLPC, la dottrina (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 102) menziona la rinuncia a prestazioni sotto forma

di rendita o di altre pretese quali i contributi di mantenimento. Se l'assicurato rinuncia a delle entrate di

questo genere, il calcolo delle prestazioni complementari deve prendere in

considerazione la somma a cui egli ha rinunciato. La rinuncia corrisponde

quindi all'importanza del

reddito effettivamente realizzabile. Il fatto di conservare in modo durevole al

proprio domicilio importanti somme di denaro costituisce ugualmente una

rinuncia, poiché in questo caso si rinuncia alla percezione di un interesse. La

rinuncia di reddito corrisponde quindi ad un interesse teorico.

Il principio alla base di questa soluzione è che

ogni assicurato che rinuncia, a dei redditi o a della sostanza, deve essere

trattato allo stesso modo di colui che non ha rinunciato ad alcunché, quindi i

redditi a cui si è rinunciato sono computati nello stesso modo dei redditi a

cui non si è rinunciato (N. 3481.01 DPC, Direttive sulle prestazioni

complementari all'AVS/AI edite

dall'UFAS, valide dal 1° aprile

2011).

Con sentenza 9C_180/2010 del 15 giugno 2010 l'Alta Corte ha osservato che la questione della rinuncia di sostanza è stata originariamente

inserita per comprendere i casi in cui si è rinunciato a dei beni allo scopo di

ottenere delle prestazioni complementari. Ma a questo elemento soggettivo si è

in seguito rinunciato, perché è spesso difficile determinarlo (Erwin Carigiet/Uwe Koch,

Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed. 2009, pag. 173). Tuttavia vale comunque

che il sistema delle prestazioni complementari di regola deve basarsi sui mezzi

effettivamente disponibili e non ci si deve domandare se il richiedente le PC

ha vissuto in passato entro i limiti della normalità ("controllo dello

stile di vita", DTF 121 V 204 consid. 4b; DTF 115 V 352 consid. 5d). La

rinuncia di sostanza deve perciò di principio rimanere circoscritta alle

situazioni in cui ci si è privati consapevolmente di un patrimonio o per lo

meno si è effettuato in maniera negligente un investimento molto rischioso, in

cui sin dall'inizio era molto probabile e prevedibile una perdita

significativa.

2.6

La ricorrente,

come visto, ha manifestato delle perplessità sul computo nella sua sostanza, e

quindi nei suoi redditi, della sostanza mobile che ha trasferito al figlio nel

2010.

dopo averla ricevuta l'anno prima a titolo fiduciario.

Nel caso di specie, d'avviso del TCA, la censura

dell'insorgente deve essere accolta, non essendoci stata alcuna rinuncia di sostanza

da parte sua nei confronti del figlio ex art. 11 cpv. 1 lett. g LPC.

Infatti, l'assicurata si è semplicemente limitata

nell'ottobre 2010 a (ri)trasferire al figlio dei titoli d'investimento e dei

soldi, appartenenti a quest'ultimo, che egli le aveva temporaneamente affidato

a titolo fiduciario nel gennaio 2009.

In sé, quindi, la ricorrente non ha rinunciato a

qualcosa di sua proprietà, ma ha solo restituito al figlio della sostanza

mobile che le era stata affidata a titolo fiduciario fino a quando il rischio

di dovere rispondere con il proprio patrimonio nei confronti di un partner

commerciale fosse decaduto. Ed in effetti, dopo nemmeno due anni, l'assicurata

ha ritrasferito al figlio ciò che già era di sua (di lui) proprietà, senza

avere intaccato questa sostanza.

Non va poi dimenticato che il figlio aveva

comunque la procura sul conto della madre, aperto appositamente (doc. K), per

potere disporre dei suoi (di lui) fondi d'investimento.

Anche dal profilo fiscale questo passaggio di

proprietà è stato sancito con la dichiarazione di donazione tra un membro della

famiglia e l'altro (doc. Q). Come tale, però, seppure inizialmente sia stata

considerata proprio come una donazione (doc. U), sentite poi le spiegazioni del

4.

luglio 2012 (doc. T) e lette le dichiarazioni del 29 giugno 2012 (doc. O) e

dell'11 luglio 2012 (doc. P) dell'assicurata rispettivamente del figlio, il 19

luglio 2012 (doc. V) il competente Ufficio delle imposte di successione e

donazione ha annullato la propria decisione del 5 giugno 2012, visto il rapporto

fiduciario esistente fra madre e figlio.

Ne discende che, come visto, non va quindi

considerato che il passaggio dei fondi d'investimento dalla ricorrente al

figlio __________ costituisca una rinuncia di sostanza giusta l'art. 11 cpv. 1

lett. g LPC, ma si tratta solo di un deposito di fondi che viene restituito.

2.7

Quanto

all'accenno dell'amministrazione alla STCA 33.2012.4 del 17 luglio 2012,

secondo cui questo Tribunale ha ammesso l'esistenza di una alienazione di

sostanza nel caso di un passaggio di proprietà di sostanza, va qui evidenziato

che il caso in esame differisce da quello citato dalla Cassa di compensazione.

In quella circostanza, infatti, si trattava di un

figlio che ha concluso un contratto di donazione secondo cui ha ceduto in

assoluta proprietà a titolo di donazione alla madre, che ha accettato, un

immobile. Conformemente agli art. 242 cpv. 2 CO e art. 656 cpv. 1 CC, questa

donazione è stata perfezionata con l'iscrizione a registro fondiario nel 1973. In quelle circostanze, a quel momento l'assicurata era diventata a tutti gli effetti la nuova

proprietaria assoluta della particella in questione ed in queste vesti era legittimata

a disporne liberamente giusta l'art. 641 cpv. 1 CC, perciò non solo

formalmente, ma anche materialmente, ovvero l'interessata poteva modificare gli

edifici già esistenti, edificare ulteriormente la particella, venderla, dare la

casa esistente in uso a terzi, gravarla di un'ipoteca o di un diritto

d'abitazione e/o d'usufrutto, donarla ed altro ancora nei limiti della legge.

Tanto che, in effetti, nel 1986 la ricorrente ha deciso di donare questo

mappale ai suoi due nipoti, i quali hanno contestualmente costituito un diritto

d'abitazione e d'usufrutto vita natural durante a favore dei loro genitori. La

ricorrente era dunque pienamente libera e giuridicamente legittimata ad agire

in tal senso e ciò indipendentemente dalla circostanza che, in realtà, "materialmente",

come ella sosteneva, non ne avesse il possesso effettivo, giacché il figlio che

in precedenza le aveva donato questo stesso immobile continuava ad abitarvi.

Tuttavia, ai fini delle prestazioni complementari, determinante era

che, dal profilo del diritto civile, dal 1973 al 1987 l'assicurata era la proprietaria di questo fondo e che quindi, come tale, poteva disporne come

credeva, anche se, per scelta personale, non ne aveva l'effettivo e diretto

possesso.

Pertanto, il TCA ha concluso che la ricorrente è stata sì proprietaria

di quel bene immobile e come tale ha quindi donato questa sostanza ai nipoti

come un qualunque altro proprietario che rinuncia ai suoi beni. Di conseguenza,

il valore venale ex art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI di questo immobile alienato a

titolo gratuito (la costituzione del diritto d'usufrutto e d'abitazione non era

infatti una controprestazione a favore della donante alienante, bensì è stata

fatta per terze persone) doveva essere computato nei suoi redditi, dato che la

donazione operata a favore dei due nipoti andava considerata alla stregua di

una qualsiasi altra rinuncia di beni giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC.

2.8

Il Tribunale rileva che, nel

caso esaminato in precedenza, non v'era identità tra le parti in causa, dato

che dapprima il figlio ha donato alla madre un fondo ed in seguito la madre ha

donato ai nipoti questo stesso fondo.

Vero è poi che, come evidenziato dalla Cassa, v'è stato, più volte,

un passaggio di proprietà immobiliare, ma questi cambiamenti di proprietario

sono avvenuti manifestamente sotto forma di una donazione ai sensi dell'art.

239.

CO, come d'altronde espressamente intitolato e previsto nei rispettivi atti

notarili.

Inoltre, l'assicurata è rimasta proprietaria del bene immobile per

ben 14 anni.

In specie, per contro, né il figlio né la ricorrente hanno voluto

donare l'uno all'altra e viceversa i fondi d'investimento in oggetto.

Come espressamente dichiarato dagli interessati (docc. O e P),

infatti, lo scopo del passaggio di proprietà di questa sostanza mobile era

soltanto quello di evitare una possibile ripercussione sul patrimonio personale

del figlio a causa della sua (allora) attività lavorativa. Né __________ né la

madre avevano l'intenzione di regalare al genitore rispettivamente al figlio

questi fondi, tanto che nemmeno dopo due anni v'è stata la restituzione di

questi beni. Il trasferimento dei fondi è dunque avvenuto a mero titolo fiduciario

e la loro volontà andava proprio in questo senso, ovvero nulla aveva a che

vedere con l'intenzione di donare un bene giusta l'art. 239 cpv. 1 CO (animus

donandi).

Al riguardo, va qui osservato che a seguito delle spiegazioni fornite

dagli interessati, l'Ufficio delle imposte di successione e donazione ha

ammesso che fra le parti v'era un rapporto fiduciario e che tale operazione di

restituzione di fondi detenuti a titolo fiduciario non andava indicata negli

elenco dei titoli allegati alle dichiarazioni d'imposta (doc. V), motivo per

cui ha annullato la decisione del 5 giugno 2012 che aveva accertato una donazione

di fondi di investimento (Fr. 134'000.-) tra la ricorrente ed il figlio.

In concreto, dunque, il figlio ha semplicemente depositato su un

conto bancario della madre, appositamente aperto, dei titoli bancari e, non

appena la situazione fosse tornata a lui favorevole, li avrebbe recuperati,

come in effetti è successo nemmeno due anni dopo.

2.9

In tali circostanze, in virtù

dell'accertato - dall'autorità competente - rapporto fiduciario esistente fra

l'insorgente ed il figlio, visto anche lo scopo con cui questo trasferimento di

fondi è avvenuto nel 2009 rispettivamente nel 2010, preso atto che la sostanza

mobile trasferita non è mutata, di per sé stessa - mentre la diminuzione del

valore dei fondi d'investimento nel 2009 rispetto al 2010 è qui ininfluente -,

durante i due passaggi di proprietà e che il deposito fiduciario è durato poco

tempo, diversamente dalla soluzione adottata con la STCA 33.2012.4, non v'è qui

motivo di tutelare la decisione su opposizione della Cassa cantonale di compensazione.

Di conseguenza, la censura della ricorrente deve essere accolta,

nel senso che l'importo ritenuto quale sostanza alienata va eliminato dal

calcolo della sostanza, unitamente, quindi, all'ipotetico rendimento della

sostanza alienata conteggiato nei suoi redditi.

Gli atti vanno dunque rinviati alla Cassa di compensazione affinché

essa ricalcoli il diritto alle prestazioni complementari dell'assicurata

modificando, come indicato, le poste relative alla sua sostanza.

Vincente in causa e rappresentata da un legale, l'insorgente ha

diritto alle ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione impugnata è annullata e gli atti vanno rinviati alla Cassa cantonale

di compensazione, affinché ricalcoli il diritto alle prestazioni complementari

dell'assicurata eliminando dalla sua sostanza la voce della sostanza alienata

rispettivamente dai suoi redditi l'ipotetico rendimento della sostanza

alienata.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa cantonale di compensazione verserà alla

ricorrente l'importo di Fr. 1'200.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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