33.2012.12
Figlio trasferisce a titolo fiduciario alla madre,su un conto appositamente aperto ed intestato a lei,dei fondi obbligazionari.Dopo 2 anni la madre li restrituisce al figlio.Visto il rapporto fiduciar
17 dicembre 2012Italiano23 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
33.2012.12
Data decisione, Autorità:
17.12.2012, TCA
Titolo:
Figlio trasferisce a titolo fiduciario alla madre,su un conto appositamente aperto ed intestato a lei,dei fondi obbligazionari.Dopo 2 anni la madre li restrituisce al figlio.Visto il rapporto fiduciario fra le parti e l'assenza di volontà di donare come x l'UffTass,non c'è stata rinuncia di sostanza
DIRITTO ALLE PRESTAZIONI COMPLEMENTARI
PERSONA ANZIANA
RINUNCIA DI SOSTANZA
art. 239 cpv. 1 CO
art. 11 cpv. 1 let. g LPC
Raccomandata
Incarto n.
33.2012.12
TB
Lugano
17 dicembre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 luglio 2012 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 12 giugno
2012 emanata da
Cassa cantonale di compensazione -
Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in
fatto
1.1. Il 29 marzo
2012 (doc. C) RI 1, nata nel 1937, ha presentato domanda di prestazioni complementari,
che la Cassa cantonale di compensazione le ha negato il 2 maggio 2012 (doc. F),
stante un'eccedenza di reddito di Fr. 16'778.- (Fr. 53'972.- [redditi
computabili] - Fr. 37'194.- [spese riconosciute]).
1.2. Con
decisione su opposizione del 12 giugno 2012 (doc. A) la Cassa di compensazione
ha respinto l'opposizione dell'assicurata, confermando l'esistenza di una
donazione di sostanza mobile ex art. 11 cpv. 1 lett. g LPC e quindi il suo
computo.
Tuttavia, malgrado la modifica dell'importo della
sostanza mobile alienata dall'assicurata (da Fr. 260'295.- a Fr. 126'295.-), il
diritto alle prestazioni complementari era sempre rifiutato.
1.3. Il 12 luglio
2012 (doc. I) RI 1, patrocinata dall'avv. RA 1, ha chiesto di concederle il diritto alle PC dal 1° marzo 2012, ritenuto che la voce della sostanza
mobile alienata (Fr. 126'295.-) doveva essere eliminata, non essendoci stata
alcuna rinuncia tra madre e figlio.
La ricorrente ha spiegato che nel gennaio 2009 il
figlio __________, al fine di mettere in sicurezza il capitale che aveva
ricevuto a liquidazione di un pregresso incidente (1992) vista l'operazione commerciale
in atto con una ditta straniera che avrebbe potuto rifarsi sul suo patrimonio,
ha temporaneamente trasferito presso un conto bancario intestato alla mamma, aperto
appositamente e sul quale egli aveva la procura e poteva quindi disporne in
ogni momento, l'intero suo pacchetto titoli d'investimento. Questi titoli (a
quel momento aventi valore di Fr. 146'295.-) sono stati custoditi e depositati
dall'assicurata a suo nome fino al 5 ottobre 2010, quando ha ritrasferito
l'intero pacchetto al figlio (svalutato a Fr. 134'000.-). Inoltre, quest'ultimo
le aveva trasferito, sempre a titolo fiduciario, la somma di Fr. 31'671,06.
L'insorgente ha infatti precisato che una volta
scongiurato il rischio di ripercussioni da parte del partner contrattuale
estero del figlio sul suo (di lui) capitale personale, gli ha ritrasferito
tutto quanto aveva ricevuto a titolo fiduciario ed i conti aperti a suo (di
lei) nome sono stati estinti.
Inoltre, le dichiarazioni fiscali delle parti
riportano i capitali trasferiti a nome di uno ed a nome dell'altro, segnalati
come donazioni e quindi tassati dall'Ufficio delle imposte di successione e donazione.
Accortosi però che non v'era stata in realtà alcuna donazione, __________ ha
reclamato chiedendo l'annullamento della decisione, giunto con lettera del 19
luglio 2012 (doc. V).
La ricorrente ha infine evidenziato che né il
figlio né tanto meno lei stessa avevano la volontà di procedere ad una
donazione (animus donandi), ma si trattava semplicemente di un trasferimento
rispettivamente restituzione nell'ambito di un rapporto fiduciario fra madre e
figlio.
1.4. Nella
risposta del 30 luglio 2012 (doc. V) la Cassa cantonale di compensazione ha
proposto di respingere il ricorso e di confermare la decisione su opposizione,
essendosi conformata ad una precedente decisione del TCA su quest'argomento
(33.2012.4).
L'insorgente non ha prodotto nuovi mezzi di prova
(doc. VI).
considerato in
diritto
2.1. Fondandosi
sull'art. 112 cpv. 2
lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea
federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed.
specifico per le prestazioni complementari ed il nuovo art. 112c Cost.
fed. relativo all'aiuto agli anziani
ed ai disabili, fissandone l'entrata
in vigore il 1° gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano
prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e
invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari
nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli
anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello
nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare
fondi dell'assicurazione
vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale sulle prestazioni
complementari all'AVS/AI (LPC)
– tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto
quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di
garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni
vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp.
Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).
Questa nozione è più ampia rispetto al
"minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La
LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e
invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143
(145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito
minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT
1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti
di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei
bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg.
52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio
concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni
complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.2. In virtù
dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, hanno diritto alle prestazioni complementari le
persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera che ricevono una
rendita di vecchiaia dell'AVS.
L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota
delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).
Per quanto riguarda le spese riconosciute, l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede che:
"
Per le persone che non vivono durevolmente o per
un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le
spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo
destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, per anno:
1. 19 050 franchi per le persone sole,
2. 28 575 franchi per i coniugi,
3. 9945 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per
figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per i due
primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante,
per altri due figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;
b. la
pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di
conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né
di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto è il seguente:
1. 13 200 franchi per le persone sole,
2. 15 000 franchi per i coniugi e le persone con orfani che hanno
diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS
o dell'AI,
3. 3600 franchi in più se è necessaria la locazione di un appartamento
in cui è possibile spostarsi con una carrozzella."
Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che vivono che per quelle che
non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale,
sono riconosciute tali spese:
" a. spese
per il conseguimento del reddito, fino a concorrenza del
reddito
lordo
dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino
a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione,
eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario deve corrispondere al premio
medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di
famiglia."
L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili, fra
Fatti
i quali vi sono:
"
b. i proventi della sostanza mobile e
immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta,
oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi
37 500 franchi per le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000
franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto
a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al
beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel
calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una
di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è
preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,
comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
g. i proventi e i beni a cui l'assicurato ha rinunciato;".
Per l'art. 11 cpv. 1bis LPC:
"
In deroga al capoverso 1 lettera c va preso in
considerazione solo il valore dell'immobile eccedente 300 000 franchi se:
a. una coppia possiede un immobile che serve quale abitazione ad
almeno un coniuge, mentre l'altro vive in un istituto o in un ospedale; o
b. una persona è beneficiaria di un assegno per grandi invalidi dell'AVS/AI,
dell'assicurazione infortuni o dell'assicurazione militare e abita in un immobile
di sua proprietà o del suo coniuge."
Quali redditi non computabili l'art. 11 cpv. 3
LPC enumera:
"
a. le prestazioni dei parenti giusta gli
articoli 328-330 del Codice
civile;
b. le prestazioni dell'aiuto pubblico sociale;
c. le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente
assistenziale;
d. gli assegni per grandi invalidi delle assicurazioni sociali;
e. le borse di studio e altri aiuti all'istruzione;
f. i contributi per l'assistenza versati dall'AVS o
dall'AI.".
2.3. Oggetto del
contendere è il diritto di RI 1 di percepire delle prestazioni complementari
dal 1° marzo 2012.
L'insorgente si è lamentata che gli sia stata
conteggiata della sostanza alienata, mentre ciò non sarebbe corretto, dato che
si è limitata a retrocedere al figlio dei titoli d'investimento che egli, in
precedenza, aveva trasferito a mero titolo fiduciario.
2.4. Nel gennaio
2009 il figlio __________ ha depositato presso l'assicurata dei titoli
d'investimento, affinché essa li conservasse su un suo conto bancario
appositamente aperto a suo nome onde evitare che, con l'attività professionale
che svolgeva a quel tempo, egli dovesse rispondere dei danni anche con il suo
patrimonio.
Le lettere del 27 gennaio 2009 (doc. M) che la
Banca __________ ha inviato all'insorgente certificano che il 19 gennaio 2009
sono stati immessi sul suo conto deposito dei fondi d'investimento. Le ricevute
bancarie del 4 febbraio 2009 (doc. L) comprovano che questi fondi sono stati
trasferiti dal conto deposito di __________ presso la Banca __________ al conto
deposito della madre presso la Banca __________ (poi diventata __________).
Anche il conto deposito titoli della ricorrente
presso la Banca __________ (doc. R) comprova che nel luglio 2009 ella aveva dei
fondi d'investimento obbligazionario e dei fondi d'investimento misto per un
ammontare complessivo di Fr. 131'392,64.
Sul conto risparmio anziani dell'assicurata, appositamente
aperto presso lo stesso istituto bancario (doc. K), era inoltre stato accreditato
il 30 dicembre 2008 (doc. S) l'importo di Fr. 31'671,06.
In seguito, il 5 ottobre 2010 (doc. N) i due titoli
precedentemente depositati sul conto della ricorrente sono stati trasferiti
presso la Banca __________ sul conto di __________.
Le dichiarazioni fiscali IC 2008 (doc. J), IC 2009
e IC 2010 (doc. Q) della ricorrente e di suo figlio attestano questi
trasferimenti di titoli d'investimento e di contanti.
2.5. Di
principio, per il calcolo della prestazione complementare vengono presi in considerazione
solo quegli attivi che l'assicurato
ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (Pratique
VSI 1995 pag. 173 consid. 2a; RDAT I 1992 pag. 154; RCC 1984 pag. 189). Di
conseguenza, è rilevante la circostanza che l'interessato non dispone dei mezzi necessari per fare fronte ai suoi
bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF
115 V 355).
Tale principio è tuttavia sottoposto a dei
limiti. Segnatamente, non è applicabile nell'ipotesi in cui l'assicurato
ha rinunciato in tutto o in parte a dei beni (a dei redditi o a parti di
sostanza) senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione
adeguata, oppure quando dispone di un diritto a determinate entrate o a una
determinata sostanza, ma non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese
(DTF 123 V 37 consid. 1; DTF 121 V 205 consid. 4a; DTF 117 V 289 = RCC 1992
pag. 349; SVR 2007 EL Nr. 6; SVR 2003 EL Nr. 4 consid. 2; SVR 2003 EL Nr. 1
consid. 1a = Pratique VSI 2003 pag. 223; SVR 2001 EL Nr. 5 consid. 1b; Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2a; RCC 1989 pag. 350 consid.
3b; RCC 1988 pag. 275 consid. 2b) o se, per motivi di cui è responsabile, non
esercita, per lo meno a tempo parziale, un'attività lucrativa ammissibile (DTF 122 V 397 consid. 2; DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1997 pag. 264 consid. 2;
Pratique VSI 1994 pag. 225 consid. 3a).
In questi casi, la giurisprudenza (RDAT I 1994
pag. 189 consid. 3a) considera che vi è una rinuncia (di sostanza e/o di
reddito) ai sensi dell'art.
11 cpv. 1 lett. g LPC.
Lo scopo dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC consiste nell'evitare che un assicurato si spogli di tutto o di una parte dei suoi
beni a favore di terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito
che determina il diritto alle prestazioni. Nel caso in cui, tuttavia, l'assicurato spende la sua sostanza per
acquistare dei beni di consumo o per migliorare il livello di vita, egli
dispone della sua libertà personale e, conseguentemente, non cade sotto
l'egida della predetta disposizione (DTF 115 V 353 consid. 5c).
La giurisprudenza si è dunque limitata a
riconoscere l'applicabilità dell'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC se la rinuncia è
avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata. Ha infatti ribadito
più volte che il sistema delle prestazioni complementari non offre la
possibilità di procedere ad un controllo dello stile di vita dell'assicurato e
di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra
della normalità (DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2b;
Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag.
100).
Secondo l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) il computo di
sostanza a cui un assicurato ha rinunciato non può essere limitato nel tempo:
la rinuncia è infatti rilevante anche quando ha avuto luogo oltre cinque anni
prima la richiesta della prestazione. L'Alta Corte ha a tal proposito
dichiarato illegale una direttiva DPC edita dall'UFAS che limitava la rilevanza
della rinuncia a cinque anni prima l'ottenimento della prestazione (DTF 120 V
182 consid. 4f, Pratique VSI 1994 pag. 226).
La Massima Istanza ha pure stabilito che, per la
valutazione della rinuncia, valgono le disposizioni legali in vigore
nell'istante in cui è fatta valere la richiesta di PC e non al momento della
rinuncia (Pratique VSI 1994 pag. 226), trattandosi di retroattività impropria
(DTF 120 V 184 consid. 4b; STF 8C_849/2008 del 27
gennaio 2009 consid. 6.3.2; STFA P 58/00 del 18 giugno 2003 consid. 5.1; STFA
P 80/99 del 16 febbraio 2001 consid. 2c).
Con STFA del 17 agosto 2005 (P 19/04) pubblicata
in DTF 131 V 329 e ribadita in SVR 2007 EL Nr. 6 (P 55/05), l'Alta Corte ha
precisato che occorre che la rinuncia sia avvenuta senza obbligo giuridico,
Considerandi
rispettivamente senza controprestazione adeguata, ma queste due condizioni non
sono da intendere cumulativamente, bensì alternativamente (DTF 131 V 329 = SVR
2006.
EL Nr. 2).
Quale rinuncia di reddito ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g nLPC, la dottrina (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 102) menziona la rinuncia a prestazioni sotto forma
di rendita o di altre pretese quali i contributi di mantenimento. Se l'assicurato rinuncia a delle entrate di
questo genere, il calcolo delle prestazioni complementari deve prendere in
considerazione la somma a cui egli ha rinunciato. La rinuncia corrisponde
quindi all'importanza del
reddito effettivamente realizzabile. Il fatto di conservare in modo durevole al
proprio domicilio importanti somme di denaro costituisce ugualmente una
rinuncia, poiché in questo caso si rinuncia alla percezione di un interesse. La
rinuncia di reddito corrisponde quindi ad un interesse teorico.
Il principio alla base di questa soluzione è che
ogni assicurato che rinuncia, a dei redditi o a della sostanza, deve essere
trattato allo stesso modo di colui che non ha rinunciato ad alcunché, quindi i
redditi a cui si è rinunciato sono computati nello stesso modo dei redditi a
cui non si è rinunciato (N. 3481.01 DPC, Direttive sulle prestazioni
complementari all'AVS/AI edite
dall'UFAS, valide dal 1° aprile
2011).
Con sentenza 9C_180/2010 del 15 giugno 2010 l'Alta Corte ha osservato che la questione della rinuncia di sostanza è stata originariamente
inserita per comprendere i casi in cui si è rinunciato a dei beni allo scopo di
ottenere delle prestazioni complementari. Ma a questo elemento soggettivo si è
in seguito rinunciato, perché è spesso difficile determinarlo (Erwin Carigiet/Uwe Koch,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed. 2009, pag. 173). Tuttavia vale comunque
che il sistema delle prestazioni complementari di regola deve basarsi sui mezzi
effettivamente disponibili e non ci si deve domandare se il richiedente le PC
ha vissuto in passato entro i limiti della normalità ("controllo dello
stile di vita", DTF 121 V 204 consid. 4b; DTF 115 V 352 consid. 5d). La
rinuncia di sostanza deve perciò di principio rimanere circoscritta alle
situazioni in cui ci si è privati consapevolmente di un patrimonio o per lo
meno si è effettuato in maniera negligente un investimento molto rischioso, in
cui sin dall'inizio era molto probabile e prevedibile una perdita
significativa.
2.6
La ricorrente,
come visto, ha manifestato delle perplessità sul computo nella sua sostanza, e
quindi nei suoi redditi, della sostanza mobile che ha trasferito al figlio nel
2010.
dopo averla ricevuta l'anno prima a titolo fiduciario.
Nel caso di specie, d'avviso del TCA, la censura
dell'insorgente deve essere accolta, non essendoci stata alcuna rinuncia di sostanza
da parte sua nei confronti del figlio ex art. 11 cpv. 1 lett. g LPC.
Infatti, l'assicurata si è semplicemente limitata
nell'ottobre 2010 a (ri)trasferire al figlio dei titoli d'investimento e dei
soldi, appartenenti a quest'ultimo, che egli le aveva temporaneamente affidato
a titolo fiduciario nel gennaio 2009.
In sé, quindi, la ricorrente non ha rinunciato a
qualcosa di sua proprietà, ma ha solo restituito al figlio della sostanza
mobile che le era stata affidata a titolo fiduciario fino a quando il rischio
di dovere rispondere con il proprio patrimonio nei confronti di un partner
commerciale fosse decaduto. Ed in effetti, dopo nemmeno due anni, l'assicurata
ha ritrasferito al figlio ciò che già era di sua (di lui) proprietà, senza
avere intaccato questa sostanza.
Non va poi dimenticato che il figlio aveva
comunque la procura sul conto della madre, aperto appositamente (doc. K), per
potere disporre dei suoi (di lui) fondi d'investimento.
Anche dal profilo fiscale questo passaggio di
proprietà è stato sancito con la dichiarazione di donazione tra un membro della
famiglia e l'altro (doc. Q). Come tale, però, seppure inizialmente sia stata
considerata proprio come una donazione (doc. U), sentite poi le spiegazioni del
4.
luglio 2012 (doc. T) e lette le dichiarazioni del 29 giugno 2012 (doc. O) e
dell'11 luglio 2012 (doc. P) dell'assicurata rispettivamente del figlio, il 19
luglio 2012 (doc. V) il competente Ufficio delle imposte di successione e
donazione ha annullato la propria decisione del 5 giugno 2012, visto il rapporto
fiduciario esistente fra madre e figlio.
Ne discende che, come visto, non va quindi
considerato che il passaggio dei fondi d'investimento dalla ricorrente al
figlio __________ costituisca una rinuncia di sostanza giusta l'art. 11 cpv. 1
lett. g LPC, ma si tratta solo di un deposito di fondi che viene restituito.
2.7
Quanto
all'accenno dell'amministrazione alla STCA 33.2012.4 del 17 luglio 2012,
secondo cui questo Tribunale ha ammesso l'esistenza di una alienazione di
sostanza nel caso di un passaggio di proprietà di sostanza, va qui evidenziato
che il caso in esame differisce da quello citato dalla Cassa di compensazione.
In quella circostanza, infatti, si trattava di un
figlio che ha concluso un contratto di donazione secondo cui ha ceduto in
assoluta proprietà a titolo di donazione alla madre, che ha accettato, un
immobile. Conformemente agli art. 242 cpv. 2 CO e art. 656 cpv. 1 CC, questa
donazione è stata perfezionata con l'iscrizione a registro fondiario nel 1973. In quelle circostanze, a quel momento l'assicurata era diventata a tutti gli effetti la nuova
proprietaria assoluta della particella in questione ed in queste vesti era legittimata
a disporne liberamente giusta l'art. 641 cpv. 1 CC, perciò non solo
formalmente, ma anche materialmente, ovvero l'interessata poteva modificare gli
edifici già esistenti, edificare ulteriormente la particella, venderla, dare la
casa esistente in uso a terzi, gravarla di un'ipoteca o di un diritto
d'abitazione e/o d'usufrutto, donarla ed altro ancora nei limiti della legge.
Tanto che, in effetti, nel 1986 la ricorrente ha deciso di donare questo
mappale ai suoi due nipoti, i quali hanno contestualmente costituito un diritto
d'abitazione e d'usufrutto vita natural durante a favore dei loro genitori. La
ricorrente era dunque pienamente libera e giuridicamente legittimata ad agire
in tal senso e ciò indipendentemente dalla circostanza che, in realtà, "materialmente",
come ella sosteneva, non ne avesse il possesso effettivo, giacché il figlio che
in precedenza le aveva donato questo stesso immobile continuava ad abitarvi.
Tuttavia, ai fini delle prestazioni complementari, determinante era
che, dal profilo del diritto civile, dal 1973 al 1987 l'assicurata era la proprietaria di questo fondo e che quindi, come tale, poteva disporne come
credeva, anche se, per scelta personale, non ne aveva l'effettivo e diretto
possesso.
Pertanto, il TCA ha concluso che la ricorrente è stata sì proprietaria
di quel bene immobile e come tale ha quindi donato questa sostanza ai nipoti
come un qualunque altro proprietario che rinuncia ai suoi beni. Di conseguenza,
il valore venale ex art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI di questo immobile alienato a
titolo gratuito (la costituzione del diritto d'usufrutto e d'abitazione non era
infatti una controprestazione a favore della donante alienante, bensì è stata
fatta per terze persone) doveva essere computato nei suoi redditi, dato che la
donazione operata a favore dei due nipoti andava considerata alla stregua di
una qualsiasi altra rinuncia di beni giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC.
2.8
Il Tribunale rileva che, nel
caso esaminato in precedenza, non v'era identità tra le parti in causa, dato
che dapprima il figlio ha donato alla madre un fondo ed in seguito la madre ha
donato ai nipoti questo stesso fondo.
Vero è poi che, come evidenziato dalla Cassa, v'è stato, più volte,
un passaggio di proprietà immobiliare, ma questi cambiamenti di proprietario
sono avvenuti manifestamente sotto forma di una donazione ai sensi dell'art.
239.
CO, come d'altronde espressamente intitolato e previsto nei rispettivi atti
notarili.
Inoltre, l'assicurata è rimasta proprietaria del bene immobile per
ben 14 anni.
In specie, per contro, né il figlio né la ricorrente hanno voluto
donare l'uno all'altra e viceversa i fondi d'investimento in oggetto.
Come espressamente dichiarato dagli interessati (docc. O e P),
infatti, lo scopo del passaggio di proprietà di questa sostanza mobile era
soltanto quello di evitare una possibile ripercussione sul patrimonio personale
del figlio a causa della sua (allora) attività lavorativa. Né __________ né la
madre avevano l'intenzione di regalare al genitore rispettivamente al figlio
questi fondi, tanto che nemmeno dopo due anni v'è stata la restituzione di
questi beni. Il trasferimento dei fondi è dunque avvenuto a mero titolo fiduciario
e la loro volontà andava proprio in questo senso, ovvero nulla aveva a che
vedere con l'intenzione di donare un bene giusta l'art. 239 cpv. 1 CO (animus
donandi).
Al riguardo, va qui osservato che a seguito delle spiegazioni fornite
dagli interessati, l'Ufficio delle imposte di successione e donazione ha
ammesso che fra le parti v'era un rapporto fiduciario e che tale operazione di
restituzione di fondi detenuti a titolo fiduciario non andava indicata negli
elenco dei titoli allegati alle dichiarazioni d'imposta (doc. V), motivo per
cui ha annullato la decisione del 5 giugno 2012 che aveva accertato una donazione
di fondi di investimento (Fr. 134'000.-) tra la ricorrente ed il figlio.
In concreto, dunque, il figlio ha semplicemente depositato su un
conto bancario della madre, appositamente aperto, dei titoli bancari e, non
appena la situazione fosse tornata a lui favorevole, li avrebbe recuperati,
come in effetti è successo nemmeno due anni dopo.
2.9
In tali circostanze, in virtù
dell'accertato - dall'autorità competente - rapporto fiduciario esistente fra
l'insorgente ed il figlio, visto anche lo scopo con cui questo trasferimento di
fondi è avvenuto nel 2009 rispettivamente nel 2010, preso atto che la sostanza
mobile trasferita non è mutata, di per sé stessa - mentre la diminuzione del
valore dei fondi d'investimento nel 2009 rispetto al 2010 è qui ininfluente -,
durante i due passaggi di proprietà e che il deposito fiduciario è durato poco
tempo, diversamente dalla soluzione adottata con la STCA 33.2012.4, non v'è qui
motivo di tutelare la decisione su opposizione della Cassa cantonale di compensazione.
Di conseguenza, la censura della ricorrente deve essere accolta,
nel senso che l'importo ritenuto quale sostanza alienata va eliminato dal
calcolo della sostanza, unitamente, quindi, all'ipotetico rendimento della
sostanza alienata conteggiato nei suoi redditi.
Gli atti vanno dunque rinviati alla Cassa di compensazione affinché
essa ricalcoli il diritto alle prestazioni complementari dell'assicurata
modificando, come indicato, le poste relative alla sua sostanza.
Vincente in causa e rappresentata da un legale, l'insorgente ha
diritto alle ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ La
decisione impugnata è annullata e gli atti vanno rinviati alla Cassa cantonale
di compensazione, affinché ricalcoli il diritto alle prestazioni complementari
dell'assicurata eliminando dalla sua sostanza la voce della sostanza alienata
rispettivamente dai suoi redditi l'ipotetico rendimento della sostanza
alienata.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa cantonale di compensazione verserà alla
ricorrente l'importo di Fr. 1'200.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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