33.2012.13
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14 dicembre 2012Italiano17 min
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Numero d'incarto:
33.2012.13
Data decisione, Autorità:
14.12.2012, TCA
Ricorso:
TF,9C_39/2013, 06.02.2013
Titolo:
Diminuzione di PC.La ripartizione della pigione su 3 familiari è corretta.I contributi alimentari versati all'ex coniuge sono riconosciuti nelle spese solo se effettivamente versati.La rendita AI viene girata all'ex moglie.Né Cassa né TCA erogano prestiti agli assicurati,ma verificano solo il D a PC
DIRITTO ALLE PRESTAZIONI COMPLEMENTARI
INVALIDO
PERSONA DIVORZIATA
REDDITI COMPUTATI
SPESE RICONOSCIUTE
SUDDIVISIONE DELLA PIGIONE FRA PIÙ INQUILINI
art. 9 LPC
art. 10 cpv. 3 let. e LPC
art. 16c OPC
Raccomandata
Incarto n.
33.2012.13
TB
Lugano
14 dicembre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 luglio 2012 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 10 luglio
2012 emanata da
Cassa cantonale di compensazione -
Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in
fatto
Fatti
A. Dal
2001 RI 1, nato nel 1948, beneficia di prestazioni complementari all'AI (doc.
B1). Con decisione del 19 gennaio 2012 (doc. 14) la Cassa cantonale di
compensazione ha fissato il suo diritto alle PC in Fr. 2'233.- al mese (Fr.
36'144.- [redditi determinanti] - Fr. 73'795.- [spese riconosciute]).
B. Nell'ambito
di una revisione, il 27 febbraio 2012 (doc. 16) la Cassa ha inviato all'assicurato
un formulario da compilare e vista la discrepanza tra le risposte date (doc.
16) e le notifiche di tassazione (doc. 1), essa ha nuovamente contattato
l'interessato chiedendogli spiegazioni riguardo a determinati redditi (doc.
18).
C. Raccolta
la documentazione necessaria (docc. 19-22), il 19 aprile 2012 (doc. A8) la
Cassa di compensazione ha emesso una nuova decisione, con cui ha fissato in Fr.
1'333.- il diritto mensile dell'assicurato e della moglie alle prestazioni
complementari (Fr. 46'944.- [redditi determinanti] - Fr. 73'795.- [spese
riconosciute]), stante il (nuovo) computo di Fr. 10'800.- quali altri redditi.
D. L'opposizione
del 30 aprile 2012 (doc. A9) dell'assicurato è stata respinta con decisione su
opposizione del 26 giugno 2012 (doc. A7), con cui l'amministrazione ha spiegato
che durante la revisione è emersa l'esistenza di due rendite fino a quel
momento sconosciute, che quindi andavano computate nei suoi redditi.
Inoltre, la Cassa ha
confermato che la rendita AI non viene effettivamente versata direttamente
all'assicurato, visto il suo obbligo di corrispondere all'ex moglie dei contributi
alimentari. Non va però dimenticato che tale obbligo è stato inserito nelle sue
spese riconosciute. Pertanto, se si volesse escludere la voce della rendita AI
come preteso dall'interessato, alla stessa stregua bisognerebbe anche eliminare
dalle sue spese i contributi alimentari.
Ne discende che la
pretesa di una PC di Fr. 3'226.- al mese non può essere accolta.
E. Con
ricorso del 26 luglio 2012 (doc. I) RI 1 ha chiesto al Tribunale un aiuto economico per pagare la pigione arretrata e futura, così pure altre spese a cui non
riesce a fare fronte, visto che la prestazione complementare che riceve non è
sufficiente.
Il ricorrente ha
innanzitutto rilevato che sin da subito ha comunicato alla Cassa di
compensazione i suoi redditi e quindi anche le rendite della Cassa pensioni e
delle due polizze sulla vita, le quali termineranno nel 2013 (doc. 20) e nel
2014 (doc. 21).
L'assicurato ha
inoltre osservato che dal 2009 il figlio abita insieme a lui ed alla moglie
essendo rimasto disoccupato, ciò che però ha comportato una riduzione del suo
diritto alle PC.
La decisione impugnata
gli ha ridotto ulteriormente l'importo delle prestazioni complementari ed ora
non riesce più a vivere, e per non privarsi del cibo non paga più l'affitto.
Il ricorrente ha poi evidenziato
che a seguito di un incidente stradale avvenuto nel 1989, gli spetterebbe la
somma di circa Fr. 1'100'000.- quale risarcimento danni da parte di un'assicurazione,
ma malgrado due gradi di giudizio si siano già espressi a suo favore, la
decisione definitiva non è ancora giunta. Pertanto, nell'attesa di vedersi
riconosciuto il danno subìto, l'assicurato ha chiesto al TCA di concedergli un
prestito di Fr. 100'000.- per soddisfare tutti i creditori con, come garanzia,
il rimborso dal Tribunale d'appello di __________ sul suo futuro risarcimento
danni.
F. Nella
risposta del 7 agosto 2012 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha
proposto di respingere il ricorso rinviando alla decisione impugnata.
Essa ha poi precisato
che sulla richiesta di prestito di Fr. 100'000.- non può entrare nel merito. Inoltre,
l'amministrazione ha osservato che i documenti prodotti dal ricorrente
concernenti la precedente decisione del 2009 sono ininfluenti, essendo la
stessa da tempo cresciuta incontestata in giudicato.
G. Il
20 agosto 2012 (doc. VI) il ricorrente ha prodotto nuovi mezzi di prova,
rilevando di avere indicato sin da subito, nel 2001, di essere al beneficio di
rendite versate da terzi, perciò l'affermazione della Cassa secondo cui, prima della
revisione del 2012, essa non ne era al corrente, non è esatta.
L'assicurato ha
nuovamente affermato che la decisione di ridurgli le prestazioni complementari
è incomprensibile, errata ed arbitraria, dato che dalla notifica di tassazione risulta
che il reddito imponibile ammonta a Fr. 18'300.-, mentre la pigione è pari a
Fr. 18'900.- (Fr. 1'575.- x 12).
Anche la questione del
prestito di Fr. 100'000.- non è stata evasa dall'amministrazione in modo
comprensibile, dato che, a breve, il processo contro la compagnia di
assicurazioni terminerà e quindi il Tribunale d'appello di __________ gli darà l'aiuto
economico.
Infine, l'interessato
ha evidenziato che non potendo più pagare l'affitto, il contratto di locazione
è stato disdetto dal locatore per il 30 settembre 2012, ma senza un aiuto concreto
egli non può né pagare il trasloco né un altro appartamento.
L'amministrazione si è
riconfermata nella sua risposta (doc. VIII), mentre il 15 settembre 2012 (doc.
IX) il ricorrente ha prodotto nuovi mezzi di prova concernenti la disdetta del
suo contratto di locazione, che la Cassa ha ritenuto estranei alla causa (doc.
XI).
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010
dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del
7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
nel merito
Considerandi
2.
Fondandosi
sull'art. 112 cpv. 2
lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea
federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed.
specifico per le prestazioni complementari ed il nuovo art. 112c Cost.
fed. relativo all'aiuto agli anziani
ed ai disabili, fissandone l'entrata
in vigore il 1° gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost. fed., la
Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui
fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge
stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le
competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni
provvedono all'aiuto e alle
cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione
sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A
questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge
federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il
1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per
far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112
cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).
Questa nozione è più
ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo
(art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le
persone anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC
1991.
pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,
"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale"
in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I
limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite
dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995
pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche
Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni
complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
3.
In
virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. c LPC, hanno diritto alle prestazioni
complementari le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera che
hanno diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità.
L'importo della prestazione complementare
annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi
computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).
Per quanto riguarda le
spese riconosciute, l'art. 10
cpv. 1 LPC prevede che:
" Per le persone che non vivono durevolmente o per un
lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le
spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo destinato alla copertura del
fabbisogno generale vitale, per anno:
1.
19.
050 franchi per le
persone sole,
2.
28.
575 franchi per i
coniugi,
3.
9945.
franchi per gli
orfani che hanno diritto a una rendita e per figli che danno diritto a una
rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per i due primi figli si prende in
considerazione la totalità dell'importo determinante, per altri due figli due
terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un appartamento e le
relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non
si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo
annuo riconosciuto è il seguente:
1.
13.
200 franchi per le
persone sole,
2.
15.
000 franchi per i
coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che
danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI,
3.
3600.
franchi in più se
è necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con
una carrozzella."
Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che
vivono che per quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un
istituto o in un ospedale, sono riconosciute tali spese:
"
a. spese per il
conseguimento del reddito, fino a concorrenza del reddito
lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e
interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni
sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo forfettario annuo per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario
deve corrispondere al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù
del diritto di famiglia.".
L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i
redditi computabili, fra i quali vi sono:
" b. i proventi della sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo
per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 37 500 franchi per
le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani
che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per
figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni
complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione
complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone,
soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in
considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre
prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;".
Per l'art. 11 cpv.
1bis LPC:
" In deroga al capoverso 1 lettera c va preso in
considerazione solo il valore dell'immobile eccedente 300 000 franchi se:
a. una coppia possiede un immobile che
serve quale abitazione ad almeno un coniuge, mentre l'altro vive in un istituto
o in un ospedale; o
b. una persona è beneficiaria di un
assegno per grandi invalidi dell'AVS/AI, dell'assicurazione infortuni o
dell'assicurazione militare e abita in un immobile di sua proprietà o del suo
coniuge.".
Quali redditi non
computabili l'art. 11 cpv. 3 LPC enumera:
" a. le prestazioni dei parenti giusta gli articoli
328-330 del Codice civile;
b. le prestazioni dell'aiuto pubblico
sociale;
c. le prestazioni pubbliche o private di
natura manifestamente assistenziale;
d. gli assegni per grandi invalidi delle
assicurazioni sociali;
e. le borse di studio e altri aiuti
all'istruzione;
f. i
contributi per l'assistenza versati dall'AVS o dall'AI.".
4.
Oggetto
del contendere è il diritto di RI 1 di percepire delle prestazioni complementari
dal 1° aprile 2012.
Il ricorrente ha
infatti contestato la diminuzione di circa Fr. 1'000.- del suo diritto alle PC
rispetto al mese precedente, ciò che non permette più alla sua famiglia di sopravvivere,
tanto che non riesce più a pagare l'affitto e ha ricevuto la disdetta.
5.
Per
quanto concerne le spese riconosciute ex art. 10 LPC, il ricorrente si è
lamentato che siccome dal 2009 il figlio __________ vive con lui e con la
moglie, la Cassa di compensazione gli ha ridotto il diritto alle prestazioni
complementari anziché aumentarlo, visto che ora sono in tre a dover essere mantenuti
dallo Stato.
L'amministrazione
aveva evaso questa questione già nel 2009, spiegando l'applicazione dell'art.
16c OPC-AVS/AI.
Come correttamente
osservato, la relativa decisione su opposizione (doc. A6) non è stata
contestata dall'assicurato, perciò quanto è stato allora deciso fa stato anche
in concreto.
Infatti, il principio
stesso della ripartizione fra le singole persone della pigione e della non
considerazione delle parti di pigione delle persone escluse dal calcolo delle
PC, quali, in specie, il figlio __________, non può più essere rimesso qui in
discussione, in virtù del principio ne bis in idem, con l'emanazione
di una nuova decisione portante ancora una volta sul merito dell'oggetto.
Peraltro, nessun nuovo elemento in
grado di ribaltare la (corretta) decisione della Cassa è stato apportato dal
ricorrente.
6.
Quanto
alla questione dei contributi alimentari versati, è corretto che se il
ricorrente è tenuto (ancora) a versarli alla moglie (ed eventualmente ai figli,
solo se agli studi), allora tale uscita debba essere considerata nelle sue
spese riconosciute in virtù dell'art. 10 cpv. 3 lett. e LPC.
Non va però
dimenticato che le pensioni alimentari basate sul diritto di famiglia possono
essere riconosciute come spese solo nel caso in cui siano state effettivamente
versate (STFA P 53/03 del 2 marzo 2004 = Pratique VSI 2004 pag. 149, STCA 33.2011.18
del 21 maggio 2012), ciò che la Cassa potrà semmai verificare sia presso
l'assicurato medesimo sia presso la Cassa __________.
Tuttavia, a detta
dell'assicurato, questi contributi alimentari sarebbero, ancora oggi, prelevati
direttamente dalla sua rendita AI per ordine giudiziario del 2000 e riversati
all'ex coniuge. In pratica, dunque, egli non li verserebbe personalmente all'ex
moglie, tanto che quindi nemmeno beneficerebbe, in realtà, della rendita
d'invalidità, che viene automaticamente rigirata ai suoi familiari.
Se, come detto,
effettivamente il ricorrente è tenuto a versare delle pensioni alimentari che
gli vanno computate nelle spese riconosciute, allora nei suoi redditi deve forzatamente
essere inserita la rendita AI, con la quale sono appunto finanziati i contributi
alimentari dovuti.
7.
Va
infine osservato che il reddito di Fr. 10'800.- derivante da due polizze
assicurative sulla vita (docc. 19 e 20) va giustamente inserito nei redditi
computabili dell'assicurato, il quale, effettivamente, già al momento di
chiedere per la prima volta le PC nel 2001 (doc. B1) aveva indicato di beneficiare
di tale prestazione (Fr. 900.- al mese x 12 = Fr. 10'800.-).
8.
Per
quanto concerne, infine, la proposta dell'assicurato di concedergli un prestito
di Fr. 100'000.-, che egli restituirebbe non appena il Tribunale d'appello di __________
avrà confermato che egli è creditore della somma di oltre un milione di franchi
nei confronti di un'assicurazione a titolo di risarcimento danni, la stessa non
può essere tutelata e quindi deve essere respinta.
Il Tribunale cantonale
delle assicurazioni è infatti unicamente chiamato a decidere se, sulla scorta
delle spese riconosciute e dei redditi computabili, l'assicurato abbia diritto
alle prestazioni complementari e, in caso di risposta affermativa, in che misura
(art. 9 cpv. 1 LPC).
Esula pertanto dalle
sue competenze l'attribuzione di qualsivoglia prestito, quindi anche di un
credito nel senso inteso dal ricorrente. Questa proposta, peraltro, vincolerebbe
non solo la scrivente autorità giudiziaria, bensì anche dei terzi non parti in
causa, quale il Tribunale d'appello di __________. Infatti, l'assicurato l'ha
chiamato in causa come garante di questi Fr. 100'000.-, siccome questa autorità
dovrebbe pronunciarsi a breve e condannare la compagnia assicurativa contro cui
il ricorrente è in lite, a corrispondergli la somma di Fr. 1'100'000.-. Da
questo importo sarebbe dunque dedotto il prestito qui richiesto.
Il TCA rileva, tuttavia,
che le autorità giudiziarie non possono certo fungere da istituti creditori nei
confronti di chicchessia, né tanto meno nei confronti degli assicurati. Ciò,
neppure se, come nel caso dell'assicurato, la situazione economica del richiedente
fosse alquanto precaria, tanto da non riuscire più a far fronte al costo della
locazione.
Questa soluzione vale
anche nei confronti della Cassa cantonale di compensazione, il cui compito,
come per il Tribunale, è quello di valutare la necessità degli assicurati ad un
aiuto statale sulla base delle loro entrate e delle uscite correnti. L'ipotesi
di un prestito rispettivamente di un anticipo da parte della Cassa cantonale di
compensazione non è contemplato dalle norme applicabili.
Semmai, è la Cassa di
compensazione che rimborsa direttamente un ente assistenziale pubblico o
privato che ha concesso ad una persona degli anticipi destinati al suo
sostentamento nell'attesa dell'assegnazione di prestazioni complementari (art.
22.
cpv. 4 OPC-AVS/AI).
Stante quanto precede,
la particolare richiesta dell'assicurato non può dunque essere accolta.
9.
In
queste circostanze, la decisione impugnata deve essere confermata ed il ricorso
respinto.
Di conseguenza, poiché
le poste ritenute dalla Cassa cantonale di compensazione sono corrette, il
diritto delle prestazioni complementari non può venire ulteriormente in aiuto
all'assicurato con il riconoscimento di un versamento mensile maggiore.
Neppure, poi,
l'amministrazione deve fare fronte ai debiti dell'assicurato concernenti sia la
locazione sia altre situazioni, né è tenuta a predisporre degli aiuti per il
pagamento della locazione. Non va infatti dimenticato che la pigione è già riconosciuta
nelle sue spese, seppure nella misura di 2/3 (art. 16c OPC-AVS/AI), dato che
non risulta che il figlio __________ non abiti più con il padre e la di lui
moglie.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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