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Decisione

33.2012.13

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 dicembre 2012Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

A. Dal

2001 RI 1, nato nel 1948, beneficia di prestazioni complementari all'AI (doc.

B1). Con decisione del 19 gennaio 2012 (doc. 14) la Cassa cantonale di

compensazione ha fissato il suo diritto alle PC in Fr. 2'233.- al mese (Fr.

36'144.- [redditi determinanti] - Fr. 73'795.- [spese riconosciute]).

B. Nell'ambito

di una revisione, il 27 febbraio 2012 (doc. 16) la Cassa ha inviato all'assicurato

un formulario da compilare e vista la discrepanza tra le risposte date (doc.

16) e le notifiche di tassazione (doc. 1), essa ha nuovamente contattato

l'interessato chiedendogli spiegazioni riguardo a determinati redditi (doc.

18).

C. Raccolta

la documentazione necessaria (docc. 19-22), il 19 aprile 2012 (doc. A8) la

Cassa di compensazione ha emesso una nuova decisione, con cui ha fissato in Fr.

1'333.- il diritto mensile dell'assicurato e della moglie alle prestazioni

complementari (Fr. 46'944.- [redditi determinanti] - Fr. 73'795.- [spese

riconosciute]), stante il (nuovo) computo di Fr. 10'800.- quali altri redditi.

D. L'opposizione

del 30 aprile 2012 (doc. A9) dell'assicurato è stata respinta con decisione su

opposizione del 26 giugno 2012 (doc. A7), con cui l'amministrazione ha spiegato

che durante la revisione è emersa l'esistenza di due rendite fino a quel

momento sconosciute, che quindi andavano computate nei suoi redditi.

Inoltre, la Cassa ha

confermato che la rendita AI non viene effettivamente versata direttamente

all'assicurato, visto il suo obbligo di corrispondere all'ex moglie dei contributi

alimentari. Non va però dimenticato che tale obbligo è stato inserito nelle sue

spese riconosciute. Pertanto, se si volesse escludere la voce della rendita AI

come preteso dall'interessato, alla stessa stregua bisognerebbe anche eliminare

dalle sue spese i contributi alimentari.

Ne discende che la

pretesa di una PC di Fr. 3'226.- al mese non può essere accolta.

E. Con

ricorso del 26 luglio 2012 (doc. I) RI 1 ha chiesto al Tribunale un aiuto economico per pagare la pigione arretrata e futura, così pure altre spese a cui non

riesce a fare fronte, visto che la prestazione complementare che riceve non è

sufficiente.

Il ricorrente ha

innanzitutto rilevato che sin da subito ha comunicato alla Cassa di

compensazione i suoi redditi e quindi anche le rendite della Cassa pensioni e

delle due polizze sulla vita, le quali termineranno nel 2013 (doc. 20) e nel

2014 (doc. 21).

L'assicurato ha

inoltre osservato che dal 2009 il figlio abita insieme a lui ed alla moglie

essendo rimasto disoccupato, ciò che però ha comportato una riduzione del suo

diritto alle PC.

La decisione impugnata

gli ha ridotto ulteriormente l'importo delle prestazioni complementari ed ora

non riesce più a vivere, e per non privarsi del cibo non paga più l'affitto.

Il ricorrente ha poi evidenziato

che a seguito di un incidente stradale avvenuto nel 1989, gli spetterebbe la

somma di circa Fr. 1'100'000.- quale risarcimento danni da parte di un'assicurazione,

ma malgrado due gradi di giudizio si siano già espressi a suo favore, la

decisione definitiva non è ancora giunta. Pertanto, nell'attesa di vedersi

riconosciuto il danno subìto, l'assicurato ha chiesto al TCA di concedergli un

prestito di Fr. 100'000.- per soddisfare tutti i creditori con, come garanzia,

il rimborso dal Tribunale d'appello di __________ sul suo futuro risarcimento

danni.

F. Nella

risposta del 7 agosto 2012 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha

proposto di respingere il ricorso rinviando alla decisione impugnata.

Essa ha poi precisato

che sulla richiesta di prestito di Fr. 100'000.- non può entrare nel merito. Inoltre,

l'amministrazione ha osservato che i documenti prodotti dal ricorrente

concernenti la precedente decisione del 2009 sono ininfluenti, essendo la

stessa da tempo cresciuta incontestata in giudicato.

G. Il

20 agosto 2012 (doc. VI) il ricorrente ha prodotto nuovi mezzi di prova,

rilevando di avere indicato sin da subito, nel 2001, di essere al beneficio di

rendite versate da terzi, perciò l'affermazione della Cassa secondo cui, prima della

revisione del 2012, essa non ne era al corrente, non è esatta.

L'assicurato ha

nuovamente affermato che la decisione di ridurgli le prestazioni complementari

è incomprensibile, errata ed arbitraria, dato che dalla notifica di tassazione risulta

che il reddito imponibile ammonta a Fr. 18'300.-, mentre la pigione è pari a

Fr. 18'900.- (Fr. 1'575.- x 12).

Anche la questione del

prestito di Fr. 100'000.- non è stata evasa dall'amministrazione in modo

comprensibile, dato che, a breve, il processo contro la compagnia di

assicurazioni terminerà e quindi il Tribunale d'appello di __________ gli darà l'aiuto

economico.

Infine, l'interessato

ha evidenziato che non potendo più pagare l'affitto, il contratto di locazione

è stato disdetto dal locatore per il 30 settembre 2012, ma senza un aiuto concreto

egli non può né pagare il trasloco né un altro appartamento.

L'amministrazione si è

riconfermata nella sua risposta (doc. VIII), mentre il 15 settembre 2012 (doc.

IX) il ricorrente ha prodotto nuovi mezzi di prova concernenti la disdetta del

suo contratto di locazione, che la Cassa ha ritenuto estranei alla causa (doc.

XI).

considerato in

diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010

dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del

7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).

nel merito

Considerandi

2.

Fondandosi

sull'art. 112 cpv. 2

lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea

federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed.

specifico per le prestazioni complementari ed il nuovo art. 112c Cost.

fed. relativo all'aiuto agli anziani

ed ai disabili, fissandone l'entrata

in vigore il 1° gennaio 2008.

Giusta l'art. 112a Cost. fed., la

Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui

fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge

stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le

competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).

In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni

provvedono all'aiuto e alle

cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione

sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A

questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).

In effetti, la Legge

federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il

1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per

far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112

cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).

Questa nozione è più

ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo

(art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le

persone anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC

1991.

pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,

"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale"

in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I

limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite

dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995

pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche

Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni

complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

3.

In

virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. c LPC, hanno diritto alle prestazioni

complementari le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera che

hanno diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità.

L'importo della prestazione complementare

annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi

computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).

Per quanto riguarda le

spese riconosciute, l'art. 10

cpv. 1 LPC prevede che:

" Per le persone che non vivono durevolmente o per un

lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le

spese riconosciute sono le seguenti:

a. importo destinato alla copertura del

fabbisogno generale vitale, per anno:

1.

19.

050 franchi per le

persone sole,

2.

28.

575 franchi per i

coniugi,

3.

9945.

franchi per gli

orfani che hanno diritto a una rendita e per figli che danno diritto a una

rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per i due primi figli si prende in

considerazione la totalità dell'importo determinante, per altri due figli due

terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;

b. la pigione di un appartamento e le

relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non

si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo

annuo riconosciuto è il seguente:

1.

13.

200 franchi per le

persone sole,

2.

15.

000 franchi per i

coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che

danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI,

3.

3600.

franchi in più se

è necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con

una carrozzella."

Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che

vivono che per quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un

istituto o in un ospedale, sono riconosciute tali spese:

"

a. spese per il

conseguimento del reddito, fino a concorrenza del reddito

lordo dell'attività lucrativa;

b. spese di manutenzione di fabbricati e

interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

c. premi versati alle assicurazioni

sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;

d. importo forfettario annuo per

l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario

deve corrispondere al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);

e. pensioni alimentari versate in virtù

del diritto di famiglia.".

L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i

redditi computabili, fra i quali vi sono:

" b. i proventi della sostanza mobile e immobile;

c. un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo

per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 37 500 franchi per

le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani

che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per

figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni

complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione

complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone,

soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in

considerazione quale sostanza;

d. le rendite, le pensioni e le altre

prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;".

Per l'art. 11 cpv.

1bis LPC:

" In deroga al capoverso 1 lettera c va preso in

considerazione solo il valore dell'immobile eccedente 300 000 franchi se:

a. una coppia possiede un immobile che

serve quale abitazione ad almeno un coniuge, mentre l'altro vive in un istituto

o in un ospedale; o

b. una persona è beneficiaria di un

assegno per grandi invalidi dell'AVS/AI, dell'assicurazione infortuni o

dell'assicurazione militare e abita in un immobile di sua proprietà o del suo

coniuge.".

Quali redditi non

computabili l'art. 11 cpv. 3 LPC enumera:

" a. le prestazioni dei parenti giusta gli articoli

328-330 del Codice civile;

b. le prestazioni dell'aiuto pubblico

sociale;

c. le prestazioni pubbliche o private di

natura manifestamente assistenziale;

d. gli assegni per grandi invalidi delle

assicurazioni sociali;

e. le borse di studio e altri aiuti

all'istruzione;

f. i

contributi per l'assistenza versati dall'AVS o dall'AI.".

4.

Oggetto

del contendere è il diritto di RI 1 di percepire delle prestazioni complementari

dal 1° aprile 2012.

Il ricorrente ha

infatti contestato la diminuzione di circa Fr. 1'000.- del suo diritto alle PC

rispetto al mese precedente, ciò che non permette più alla sua famiglia di sopravvivere,

tanto che non riesce più a pagare l'affitto e ha ricevuto la disdetta.

5.

Per

quanto concerne le spese riconosciute ex art. 10 LPC, il ricorrente si è

lamentato che siccome dal 2009 il figlio __________ vive con lui e con la

moglie, la Cassa di compensazione gli ha ridotto il diritto alle prestazioni

complementari anziché aumentarlo, visto che ora sono in tre a dover essere mantenuti

dallo Stato.

L'amministrazione

aveva evaso questa questione già nel 2009, spiegando l'applicazione dell'art.

16c OPC-AVS/AI.

Come correttamente

osservato, la relativa decisione su opposizione (doc. A6) non è stata

contestata dall'assicurato, perciò quanto è stato allora deciso fa stato anche

in concreto.

Infatti, il principio

stesso della ripartizione fra le singole persone della pigione e della non

considerazione delle parti di pigione delle persone escluse dal calcolo delle

PC, quali, in specie, il figlio __________, non può più essere rimesso qui in

discussione, in virtù del principio ne bis in idem, con l'emanazione

di una nuova decisione portante ancora una volta sul merito dell'oggetto.

Peraltro, nessun nuovo elemento in

grado di ribaltare la (corretta) decisione della Cassa è stato apportato dal

ricorrente.

6.

Quanto

alla questione dei contributi alimentari versati, è corretto che se il

ricorrente è tenuto (ancora) a versarli alla moglie (ed eventualmente ai figli,

solo se agli studi), allora tale uscita debba essere considerata nelle sue

spese riconosciute in virtù dell'art. 10 cpv. 3 lett. e LPC.

Non va però

dimenticato che le pensioni alimentari basate sul diritto di famiglia possono

essere riconosciute come spese solo nel caso in cui siano state effettivamente

versate (STFA P 53/03 del 2 marzo 2004 = Pratique VSI 2004 pag. 149, STCA 33.2011.18

del 21 maggio 2012), ciò che la Cassa potrà semmai verificare sia presso

l'assicurato medesimo sia presso la Cassa __________.

Tuttavia, a detta

dell'assicurato, questi contributi alimentari sarebbero, ancora oggi, prelevati

direttamente dalla sua rendita AI per ordine giudiziario del 2000 e riversati

all'ex coniuge. In pratica, dunque, egli non li verserebbe personalmente all'ex

moglie, tanto che quindi nemmeno beneficerebbe, in realtà, della rendita

d'invalidità, che viene automaticamente rigirata ai suoi familiari.

Se, come detto,

effettivamente il ricorrente è tenuto a versare delle pensioni alimentari che

gli vanno computate nelle spese riconosciute, allora nei suoi redditi deve forzatamente

essere inserita la rendita AI, con la quale sono appunto finanziati i contributi

alimentari dovuti.

7.

Va

infine osservato che il reddito di Fr. 10'800.- derivante da due polizze

assicurative sulla vita (docc. 19 e 20) va giustamente inserito nei redditi

computabili dell'assicurato, il quale, effettivamente, già al momento di

chiedere per la prima volta le PC nel 2001 (doc. B1) aveva indicato di beneficiare

di tale prestazione (Fr. 900.- al mese x 12 = Fr. 10'800.-).

8.

Per

quanto concerne, infine, la proposta dell'assicurato di concedergli un prestito

di Fr. 100'000.-, che egli restituirebbe non appena il Tribunale d'appello di __________

avrà confermato che egli è creditore della somma di oltre un milione di franchi

nei confronti di un'assicurazione a titolo di risarcimento danni, la stessa non

può essere tutelata e quindi deve essere respinta.

Il Tribunale cantonale

delle assicurazioni è infatti unicamente chiamato a decidere se, sulla scorta

delle spese riconosciute e dei redditi computabili, l'assicurato abbia diritto

alle prestazioni complementari e, in caso di risposta affermativa, in che misura

(art. 9 cpv. 1 LPC).

Esula pertanto dalle

sue competenze l'attribuzione di qualsivoglia prestito, quindi anche di un

credito nel senso inteso dal ricorrente. Questa proposta, peraltro, vincolerebbe

non solo la scrivente autorità giudiziaria, bensì anche dei terzi non parti in

causa, quale il Tribunale d'appello di __________. Infatti, l'assicurato l'ha

chiamato in causa come garante di questi Fr. 100'000.-, siccome questa autorità

dovrebbe pronunciarsi a breve e condannare la compagnia assicurativa contro cui

il ricorrente è in lite, a corrispondergli la somma di Fr. 1'100'000.-. Da

questo importo sarebbe dunque dedotto il prestito qui richiesto.

Il TCA rileva, tuttavia,

che le autorità giudiziarie non possono certo fungere da istituti creditori nei

confronti di chicchessia, né tanto meno nei confronti degli assicurati. Ciò,

neppure se, come nel caso dell'assicurato, la situazione economica del richiedente

fosse alquanto precaria, tanto da non riuscire più a far fronte al costo della

locazione.

Questa soluzione vale

anche nei confronti della Cassa cantonale di compensazione, il cui compito,

come per il Tribunale, è quello di valutare la necessità degli assicurati ad un

aiuto statale sulla base delle loro entrate e delle uscite correnti. L'ipotesi

di un prestito rispettivamente di un anticipo da parte della Cassa cantonale di

compensazione non è contemplato dalle norme applicabili.

Semmai, è la Cassa di

compensazione che rimborsa direttamente un ente assistenziale pubblico o

privato che ha concesso ad una persona degli anticipi destinati al suo

sostentamento nell'attesa dell'assegnazione di prestazioni complementari (art.

22.

cpv. 4 OPC-AVS/AI).

Stante quanto precede,

la particolare richiesta dell'assicurato non può dunque essere accolta.

9.

In

queste circostanze, la decisione impugnata deve essere confermata ed il ricorso

respinto.

Di conseguenza, poiché

le poste ritenute dalla Cassa cantonale di compensazione sono corrette, il

diritto delle prestazioni complementari non può venire ulteriormente in aiuto

all'assicurato con il riconoscimento di un versamento mensile maggiore.

Neppure, poi,

l'amministrazione deve fare fronte ai debiti dell'assicurato concernenti sia la

locazione sia altre situazioni, né è tenuta a predisporre degli aiuti per il

pagamento della locazione. Non va infatti dimenticato che la pigione è già riconosciuta

nelle sue spese, seppure nella misura di 2/3 (art. 16c OPC-AVS/AI), dato che

non risulta che il figlio __________ non abiti più con il padre e la di lui

moglie.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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